Contract
U.O.C. Edilizia Ospedaliera e P.P. Investimento |
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx00 - 00000 XXXXXXX |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 PER L’APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITA’ IN AVERSA MONOBLOCCO B - EX COMPLESSO LA MADDALENA – PNRR M6. C1 – 1.1 CASE DELLA COMUNITA’ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA
DISCIPLINARE DI GARA
Sommario
4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 11
3. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 13
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 15
5. REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI ALLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT 16
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 16
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 21
8.2 Requisiti di capacità TECNICO economica e finanziaria 24
8.3 Requisiti PER IL PROGETTISTA INTERNO, ASSOCIATO O INDICATO 25
8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari 29
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 35
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 36 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 40
16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 41
16.1 Domanda di partecipazione 41
16.2 Documento di gara unico europeo 45
16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 47
16.3.1 Dichiarazioni integrative 47
16.3.2 Documentazione a corredo 48
16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 50
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 52
17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 52
19. OFFERTA ECONOMICA E TEMPO 58
20.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 60
20.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 63
20.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tempo 63
20.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 63
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 64
22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 66
23. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 66
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 67
25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 68
26. TERMINI DI CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI 70
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 70
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 70
GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati nel presente documento.
• Amministrazione Contraente: l’Azienda Sanitaria Locale Caserta.
• CDC: Case di Comunità.
• CIS: Contratto istituzionale di sviluppo.
• Codice: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
• Fornitore o Aggiudicatario: l’impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
• PNC: Piano nazionale per gli investimenti complementari.
• PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza.
• SIAPS (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità): piattaforma di e-procurement, raggiungibile dal sito internet Xx.Xx.Xx.: xxx.xxxxxx.xx (d’ora in poi “Sito”), nella sezione: “Accesso all’area riservata/login”.
• Soggetto attuatore: Regione Campania.
1. PREMESSE
Il presente Disciplinare di Xxxx costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “Bando”) ai sensi dell’articolo 71, co. 1 del Codice e contiene le norme integrative allo stesso relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché contiene le ulteriori informazioni relative all’appalto.
Il PNRR e il PNC destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale, da concludere entro il 2026. In particolare, la Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.
Gli interventi della M6 - Salute si dividono in due aree principali, a cui corrispondono due diverse componenti del PNRR, ossia:
− la Componente 1, che si pone come obiettivo sia il rafforzamento delle prestazioni erogate sul territorio grazie all’attivazione e al potenziamento di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), sia il rafforzamento dell’assistenza domiciliare e allo sviluppo della telemedicina per una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari;
− la Componente 2, che ha come obiettivo il rinnovamento e l’ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, il potenziamento e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ed una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da realizzare anche attraverso il potenziamento dei flussi informativi sanitari.
In particolare, la presente procedura è volta all’affidamento degli appalti necessari ad attuare gli interventi ricadenti nell’ambito della
− M - 6: Salute o Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale
• Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1];
In base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (Operational Arrangements) tra l’Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, gli Investimenti anzi indicati della M6 - Salute devono concorrere alla realizzazione entro il 30 giugno 2026, di almeno 1.350 Case della Comunità (in termini sia di nuova edificazione che di ristrutturazione) efficienti sotto il profilo energetico e dotate di attrezzature tecnologiche.
Ai sensi dell’art. 5, co. 2, C.I.S. la Regione Campania, quale Soggetto attuatore dei singoli interventi, si è avvalsa degli Enti del Servizio sanitario regionale (Soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi. Al fine di rispettare la tempistica dell’intervento di che trattasi, la Regione Campania, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara da parte della Centrale Unica di Committenza Xx.Xx.Xx. individuata ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 50/2016, ha delegato l’ASL Caserta alla predisposizione e gestione della procedura di gara;
L’ASL Caserta ha individuato quale strumento più adeguato al raggiungimento dei Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, nell’ambito specifico del M6 – Salute l’appalto integrato, ai sensi dell’art. 48
D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
Tale valutazione è correlata al particolare contesto operativo, recante vincoli di matrice sovranazionale anche di carattere temporale, assunti dallo Stato italiano nei confronti dell’Unione europea in relazione all’utilizzo delle risorse finanziarie previste dal PNRR e dal PNC.
Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione degli operatori economici alla presente procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici di progettazione e indagini, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori in appalto integrato.
Alla luce di quanto sopra indicato, l’appalto aggiudicato all’esito della presente procedura, sarà finanziato o cofinanziato con le risorse previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; sia dal PNC di cui al decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.
Il suddetto appalto sarà altresì conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (di seguito, “DNSH”), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra gli altri, ai principi del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
In merito al rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, si precisa che l’intervento oggetto della presente procedura dovrà contribuire al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di aumento annuale dell’efficienza energetica stabilito dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
In particolare, per l’Investimento M6 C1 1.1 è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 1. Pertanto, al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH per investimenti che prevedono la costruzione di nuovi edifici, sarà necessario, tra le altre cose:
− ottenere l’asseverazione da parte di un soggetto abilitato, attestante che l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl, nren) dell’edificio oggetto dell’intervento sia inferiore
per una quota almeno pari al 20% rispetto all’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile di riferimento necessario ad accedere alla classificazione A4 di prestazione energetica;
− ottenere una certificazione dell’edificio oggetto di intervento che attesti la classificazione di edificio ad energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building). Il Soggetto Attuatore Esterno acquisirà tale certificazione mediante Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto abilitato che potrà essere individuato direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo o dal collaudatore, nell’ambito dell’eventuale servizio affidato.
Per gli investimenti che prevedono la ristrutturazione o la riqualificazione o la demolizione e ricostruzione a fini energetici e non di nuovi edifici sarà necessario soddisfare una delle seguenti soglie:
− la ristrutturazione sia conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante" che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD) nei casi di ristrutturazione importante (corrispondente a ristrutturazione importante primo livello e secondo livello) e demolizione e ricostruzione;
− la ristrutturazione deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale tra il
20 ed il 40 % rispetto al rendimento dell'edificio prima della ristrutturazione e della riqualificazione nei casi di miglioramento relativo (corrispondente a riqualificazione energetica e/o ristrutturazione importante di secondo livello e/o servizio energia con obiettivo fissato di risparmio energetico). Il Soggetto Attuatore Esterno certificherà il raggiungimento di tale soglia mediante Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto abilitato che potrà essere individuato direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo o dal collaudatore, nell’ambito dell’eventuale servizio affidato.
Per gli investimenti che prevedono la ristrutturazione o la riqualificazione o la demolizione e ricostruzione non è previsto un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, pertanto non sono previsti elementi di verifica. Il suddetto appalto contribuirà, altresì, a migliorare la qualità dell’assistenza, anche per le persone con disabilità, con un impatto in termini di accessibilità, progettazione universale, promozione della vita indipendente, sostegno all’autodeterminazione, non discriminazione. Tale appalto sarà altresì conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, laddove applicabili.
Con delibera a contrarre n. 901 del 30/12/2022, l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta ha disposto di affidare L’APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI “Lavori di realizzazione di una casa di comunità in Aversa all’interno dell’ex complesso La Maddalena, via Santa Lucia, n. 30 in Aversa (CE)” dell’importo a base di gara pari ad € 1.081.986,83 di cui € 974.210,87 per i lavori soggetti a ribasso, € 42.677,06 per progettazione definitiva soggetti a ribasso, € 40.595,27 per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione soggetti a ribasso, €
24.503,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri attuazione del DUVRI come saranno definiti dal RSPP.
L’affidamento avverrà con PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
– Codice dei contratti pubblici e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.95 del richiamato Codice.
I luoghi di svolgimento dei lavori afferiscono al territorio comunale di Aversa in provincia di Caserta. Il CUP dell’intervento è: C31B22000830006
IL CIG è: 9647411F65
Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di cui trattasi è stato redatto dalla società Arethusa Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (Xx), approvato dal Direttore Generale dell’ASL Caserta con deliberazione n. 901 del 30/12/2022.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31del Codice, è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxx.
Il progetto di fattibilità tecnico-economica in formato digitale è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante.
a) Stazione appaltante: ASL CASERTA - U.O.C. Edilizia Ospedaliera e P.P. Investimento, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x.00, XXX 00000, Xxxxx Xxxxxxx, PEC: xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
b) Gara: La gara sarà tenuta con l’ausilio di apposita Commissione giudicatrice il giorno 23/05/2023, alle ore 10:00
c) Procedura e criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
In sede di offerta i partecipanti sono tenuti a presentare il progetto definitivo per i lavori oggetto della presente procedura così come previsto dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108.
Con l’Aggiudicazione verrà stipulata tra l’Aggiudicatario (di seguito anche Fornitore/i) e la A.S.L. Caserta un contratto con il quale il Fornitore si obbliga alla redazione della progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori, in osservanza di quanto previsto all’art. 23, co. 4, D.Lgs. n. 50/216.
Il contratto, a norma art. 59, comma 0xxx, xxx x.xxx. x. 00/0000 (x xx.xx.xx.), verrà stipulato: A MISURA così come esplicitamente indicato nel capitolato speciale di appalto a cui si demanda. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte in aumento.
Per l’espletamento della corrente gara, la A.S.L. Caserta, ai sensi dell’art. 58 del Codice, si avvale della piattaforma di e-procurement SIAPS (d’ora in poi anche “Sistema”), raggiungibile dal Sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione: “Accesso all’area riservata/Login”.
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n.910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n.82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n.50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
• Parità di trattamento tra gli operatori economici;
• Trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
• Standardizzazione dei documenti;
• Comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
• Comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
• Segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
• Gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto all’Operatore Economico e/o all’aggiudicatario per la presentazione dell’offerta.
La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita dei documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti dall’operatore economico, da:
• Difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
• Utilizzo della piattaforma da parte dell’Operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione
delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxx.xxxxxxxxxx.xx dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Tramite il Sito ed il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione. Preliminarmente, al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere dotati:
• di un Personal Computer con accesso ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web che consenta la visualizzazione automatica dei popup sullo schermo 1;
• della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del DPR n. 445/2000;
• di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del Sistema;
nonché effettuare la registrazione al Sistema, in conformità alle indicazioni di cui al successivo par. 5 e con le modalità riportate nella guida “Registrazione utente e primo accesso” reperibile all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx sezione “Per le imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”).
1 Si riportano, di seguito, le guide per l’attivazione/disattivazione dei popup sullo schermo per alcuni dei principali browser in uso: Google Chrome: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxx/00000?xxxXXXXX.Xxxxxxxx%0XXxxxxxx&xxxxx Safari: xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xxx/xx/XX00000?xxxxxxxxxxxxx_XX&xxxxxxxxx_XX
1.1 PUBBLICITÀ
Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx, in home page, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti”) e al medesimo indirizzo saranno pubblicati i risultati della procedura.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, e 216, co. 11, del Codice, nonché come previsto dall’art. 2, punto 6, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, in attesa dell’entrata in funzionamento della piattaforma ANAC, il Bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici. L’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato secondo le medesime modalità.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, e 216, co. 11, del Codice, nonché come previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, il Bando è altresì pubblicato per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale. L’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato secondo le medesime modalità.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, 216, co. 11, del Codice, nonché dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, le spese relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi (sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani) sono a carico dell’Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla aggiudicazione.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto di fattibilità tecnico-economica;
2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
3) Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Caserta, siglato in data 14.01.2015;
2.2 CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimenti, di cui all’art. 74, co. 4, del Codice, da parte dei concorrenti dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite l’apposita funzionalità del Sistema. A tal fine si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella relativa sezione, reperibile nella propria “area personale”.
Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.
Si specifica che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Entro il decimo giorno antecedente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, la A.S.L., tramite il Sistema, risponderà alle richieste di chiarimento presentate in tempo utile.
Le risposte ai quesiti saranno, altresì, pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare”, nella pagina dedicata alla procedura in esame.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD).
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Eventuali avvisi da parte della A.S.L. inerenti la procedura saranno consultabili nella sezione “Avvisi” del proprio Sito.
Ai sensi dell’art. 76, co. 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al Sistema, l’indirizzo PEC o, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, lo strumento analogo da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite del Sistema. Quest’ultimo provvederà ad inviare all’operatore economico, per ogni comunicazione inviata/ricevuta, una notifica dall’indirizzo PEC xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx all’indirizzo indicato dai concorrenti in fase di registrazione al Sistema.
Nota. L’indirizzo sopra indicato, xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, non è abilitato alla ricezione di messaggi e, pertanto, eventuali mail/PEC inviate a tale indirizzo non saranno prese in considerazione dalla A.S.L.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni, di cui all’art. 40, co. 1, del Codice, tra la A.S.L Caserta e i concorrenti della presente gara si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi per il tramite del “Sistema”.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC utilizzato da parte di detti concorrenti per la registrazione al Sistema o problemi temporanei per l’accesso, dovranno essere tempestivamente segnalati alla A.S.L. tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx. In caso di mancata segnalazione, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In ogni caso, il concorrente si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione al Sistema.
Qualora il partecipante alla gara eserciti la facoltà di “Accesso agli Atti” la richiesta dovrà essere inoltrata in modalità telematica tramite Sistema, mediante l’apposito comando “Richiesta Accesso Atti”, presente nel dettaglio bando di gara. Allo scopo, consiglia di attenersi alle indicazioni al riguardo riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Invio di una Richiesta di Accesso agli Atti”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx, nell’ “area personale” degli utenti registrati a sistema.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito anche CAD).
3. OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’oggetto della presente procedura di gara è l’appalto di progettazione ed esecuzione dei Lavori di realizzazione di una casa di comunità in Aversa all’interno dell’ex complesso La Maddalena, via Santa Lucia, n. 30 in Aversa (CE) rientranti per un importo di € 1.081.986,83 di cui € 974.210,87 per i lavori soggetti a ribasso, € 42.677,06 per progettazione definitiva soggetti a ribasso, € 40.595,27 per progettazione esecutiva soggetti a ribasso, € 24.503,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre oneri attuazione del DUVRI come saranno definiti dal RSPP.
Soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | ||
1 | Lavori a Misura | € 974.210,87 | |
2 | Progettazione definitiva | € 42.677,06 | |
3 | Progettazione esecutiva | € 40.595,27 | |
4 | Oneri di sicurezza | € 24.503,64 |
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.) si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per i seguenti motivi: riguarda interventi su unico edificio, di tipo Monoblocco, presente all’interno di un complesso sanitario.
Classificazione dei lavori:
Descrizione | Categ. | Classe | Importo | % | INDICAZIONE AI FINI DELLA GARA | |
PREVALENTE/ SCORPORABILE | QUALIFICAZI ONE OBBLIGATORI A | |||||
Edifici Civili ed Industriali | OG1 | III | € 974.210,87 | 100% | Prevalente | SI |
Totale | € 974.210,87 | 100% |
Ambito della progettazione esecutiva:
Categoria | Descrizione | Categ. | Classe | Grado di complessità <<G>> |
Sanità | Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria | E10 | I/d | 1,20 |
Impianti | Impianti meccanici a fluido a SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI | IA.02 | III/b | 0,85 |
Impianti | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, A CORREDO DI EDIFICI E COSTRUZIONI COMPLESSI - CABLAGGI STRUTTURATI - IMPIANTI IN FIBRA OTTICA - SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI PILOTA DI TIPO COMPLESSO | IA.04 | III/c | 1,30 |
Si precisa che ai fini della presentazione dell’offerta, il ribasso unico percentuale offerto si intenderà applicato al compenso professionale dato dalle parcelle professionali calcolate in conformità al D.M. 17 giugno 2016.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
Il termine di ultimazione della progettazione esecutiva è di giorni 30 (trenta) consecutivi e naturali decorrenti dal verbale di inizio attività successivo alla stipula del contratto.
Il termine ultimo per la realizzazione dei lavori è di giorni 270 (duecentosettanta) consecutivi e naturali decorrenti dal verbale di inizio lavori, comunque non oltre il 30 giugno 2026.
I termini sopra indicati sono entrambi da assoggettare al ribasso di gara secondo le indicazioni del presente disciplinare.
Ad ogni modo, il contratto di appalto si intenderà risolto ove Xx.Xx.Xx S.p.a. che, per effetto della L. R. 31 dicembre 2012, n. 41, aggiudica appalti destinati alle AA.SS.LL. o AA.OO. ovvero Consip durante la vigenza contrattuale della presente procedura provvederà ad affidare o aggiudicare gare centralizzate relative ad analoghi servizi.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà, secondo le indicazioni di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare allo stesso aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi di messa a norma strutturale, funzionale ed impiantistica sul medesimo presidio ospedaliero nella misura non superiore al 50% dell’importo posto a base di gara.
L’importo massimo dei nuovi lavori deve essere tale da non determinare superamento delle soglie di classifica indicate per le categorie di qualificazione per l’appalto e delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice, il prezzo dei lavori può essere oggetto di variazione di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione rispetto al prezzo complessivo del contratto. Al di fuori di quanto disciplinato dall’articolo richiamato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del Codice Civile.
5. REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI ALLA PIATTAFORMA DI E- PROCUREMENT
Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. A tal fine è stato predisposto apposito documento dal titolo: “Registrazione utente e primo accesso” reperibile all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx, sezione “Per le imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE”). La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
Nota: si raccomanda di intraprendere l’attività di registrazione al Sistema con un congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte fissato al paragrafo sottostante e di inserire un indirizzo PEC valido, nel campo all’uopo predisposto. Tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo. Ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con gli eventuali chiarimenti.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del codice.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti di cui all’art. 45 del Codice:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Nel caso in cui l’operatore economico non sia in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione oppure non dimostri i requisiti di cui al par. 8.3 attraverso il proprio staff di progettazione dovrà associare o designare per la redazione del progetto esecutivo uno o più soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale come riportati nei paragrafi che seguono. In particolare, per l’associazione o per la mera designazione del progettista, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento in argomento per la parte afferente ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse,
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007);
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (ai
consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli «a prescindere dalla forma giuridica rivestita» ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017).
7. REQUISITI GENERALI
L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un appalto integrato deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice dei contratti per ciascuna prestazione di lavori e servizi di progettazione prevista dal contratto.
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
A pena di esclusione, non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, D. Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, l. n. 190/2012.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
• una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
• una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile.
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi secondo quanto stabilito alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ Per l’esecuzione dei lavori:
Il concorrente deve essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Ai sensi dell’articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti le prestazioni relative agli impianti oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell’abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Per i servizi di progettazione:
A pena di esclusione il Progettista Indicato, ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti dovrà essere in possesso della qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l’iscrizione all’albo o all’ordine professionale o al registro, e/o ulteriori e altri requisiti previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura per le figure professionali richieste. In particolare:
a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato di “attività” dell’impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell’attività aziendale), da cui risulti che l’oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti all’Appalto Integrato, per la parte relativa ai Servizi di Progettazione.
Il Progettista Indicato non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, dovrà presentare registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
L’incarico della progettazione deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall’operatore economico, all’interno del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. In particolare, il Progettista Indicato dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l’iscrizione all’albo o all’ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.
Più specificamente, il Progettista Indicato dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:
− della progettazione delle opere edili-architettoniche, strutturali ed impiantistiche;
− del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cd. Testo Unico della Sicurezza).
Nell’ambito del gruppo di lavoro (di seguito, “Gruppo di Lavoro”), le figure richieste per lo svolgimento delle attività di cui alla presente procedura sono riportate nell’Elenco che segue, con riferimento alle seguenti prestazioni.
1 Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”
1 Responsabile della progettazione per la categoria EDILIZIA rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”
1 Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”
1 Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI ELETTRICI, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”
1 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione È richiesta l’attestazione di cui all’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/08
1 Giovane professionista, rappresentato da una figura professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all’esercizio della professione ed iscritta all’albo professionale
I Progettisti Indicati dovranno essere nominativamente indicati dall’operatore economico nel DGUE.
Si specifica che il presente Disciplinare individua solo qualitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per lo svolgimento delle prestazioni richieste.
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili.
Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.
La dimostrazione dell’equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.
L’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione deve essere svolta in conformità a quanto previsto dall’articolo 91 del decreto legislativo n. 81/2008.
NON È RICHIESTA LA COSTITUZIONE DI UN RAGGRUPPAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE NE’, IN CASO DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PER LE PRESTAZIONI INERENTI L’ESECUZIONE DEI LAVORI, I PROGETTISTI INDICATI SARANNO CONSIDERATI COMPONENTI DEL RAGGRUPPAMENTO STESSO.
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO ECONOMICA E FINANZIARIA Per l’esecuzione dei lavori:
Per l’esecuzione dei lavori, a pena di esclusione, ai fini della qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 i partecipanti devono essere in possesso di Certificazione SOA secondo la tabella riepilogativa di seguito che riporta tutte le parti costituenti l’appalto in riferimento alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera:
Descrizione | Categ. | Classe | Importo | % |
Edifici Civili ed Industriali | OG1 | III | € 974.210,87 | 100 |
Totale | € 974.210,87 | 100% |
Ai sensi dell’art. 61, comma 2, DPR n. 207/2010 “la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92, comma 2”.
Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all’art. 48, commi 1, 3, 5, 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
b.1)ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla parte di lavori ovvero che intende assumere nell’ambito del raggruppamento;
b.2)si applica l’art. 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 nei limiti della loro compatibilità;
il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.
Le categorie individuate sono a qualificazione obbligatoria.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.
8.3 REQUISITI PER IL PROGETTISTA INTERNO, ASSOCIATO O INDICATO Per i servizi di progettazione:
Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione, deve dimostrare i requisiti di cui al presente paragrafo attraverso il proprio staff di progettazione.
Il concorrente in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione ovvero il concorrente che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, non sia in grado di dimostrare i requisiti professionali richiesti ai fini della partecipazione, dovrà associare o designare per la redazione del progetto esecutivo uno o più soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti professionali ivi riportati.
Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti.
Il medesimo Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.
Il Progettista Indicato non potrà partecipare, alla procedura di cui all’oggetto, in qualità di operatore economico.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 86 del Codice dei Contratti, a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 lett. Vvvv), del D.lgs. 50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari almeno a € 166.544,64 IVA e Inarcassa escluse;
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lett. Vvvv) del D.lgs. 50/2016 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari almeno ad una volta l’importo dei lavori per ciascuna categoria, ossia:
Categoria | Descrizione | Categ. | Classe | Grado di complessità <<G>> |
Sanità | Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, | E10 | I/d | 1,20 |
Accademie, Istituti di ricerca UNIVERSITARIA | ||||
Impianti | Impianti meccanici a fluido a SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI | IA.02 | III/b | 0,85 |
Impianti | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, A CORREDO DI EDIFICI E COSTRUZIONI COMPLESSI - CABLAGGI STRUTTURATI - IMPIANTI IN FIBRA OTTICA - SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI PILOTA DI TIPO COMPLESSO | IA.04 | III/c | 1,30 |
Ai sensi dell'art. 8 del DM 17 giugno 2016 si precisa che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3 lett. Vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale (si intende la somma di soli due lavori) di ciascuna classe non inferiore a 0,40 (zerovirgolaquaranta) volte l'importo stimato dei lavori oggetto dei servizi in gara, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in misura pari a 6 (sei) unità, ovvero pari al doppio delle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico;
e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici pari a 6 (sei) unità, in misura pari al doppio delle unità stimate per lo svolgimento dell’incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
f) abilitazione all'esercizio della professione previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del Paese di appartenenza, ovvero per le società iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I .A.A. o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza;
g) iscrizione al relativo albo professionale previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di appartenenza;
h) all’interno del gruppo di progettazione devono essere presenti le figure professionali di cui al par. 8.1. In caso di Raggruppamento Temporanei di Concorrenti:
Nel caso in cui il progettista sia rappresentato da un professionista singolo, il requisito di cui alla lettera
e) (almeno 6 unità) può comprendere anche il progettista stesso.
Nel caso in cui il progettista sia rappresentato da RTP orizzontale, si precisa che:
- per il punto di cui alle lettere a), b), d), e), h) il requisito deve essere posseduto dall'RTP nel suo complesso fermo restando che la mandataria deve in ogni caso possedere il requisito in misura minima del 50% ai sensi dell’art. 83 comma 8 del D.lgs. 50/2016; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, alle quali non è richiesta percentuale minima di requisito.
- per il punto di cui alla lettera c) i due servizi, nell’ambito della stessa categoria d’opera, non possono essere frazionati; il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria;
- per il punto di cui alle lettere f) e g) il requisito deve essere posseduto da ciascun componente l'RTP;
Nel caso in cui il progettista sia rappresentato da RTP verticale, si precisa che:
- per il punto di cui alle lettere a), b), d), e), h) il requisito deve essere posseduto dall'RTP nel suo complesso;
- per il punto di cui alla lettera c), il requisito deve essere posseduto per l’intero da un solo componente l’RTP per ciascuna categoria e grado di complessità del DM 17 giugno 2016 (requisito non frazionabile – cfr. Linee Guida ANAC n.1 punto 2.2.3.2.);
- per il punto di cui alle lettere f) e g) il requisito deve essere posseduto da ciascun componente l'RTP;
Per tutti i RTP: ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DM 263/2016, all'interno dell'RTP deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, che abbia i requisiti richiesti nel medesimo comma 2 del citato art. 4.
Il progettista dovrà indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche nonché il soggetto incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione:
− attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l’importo, il periodo di espletamento e l’Ente Committente;
− in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell’atto di conferimento di incarico, unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia, nonché delle fatture relative alla prestazione svolta.
Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla presente procedura e solo questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto. Tutti gli importi dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svolti devono intendersi al netto di IVA.
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui ai precedenti punti si precisa che:
− i servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
− in linea generale, per la qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale. Dovranno però avere un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Per come specificato nelle Linee Guida n. 1 dell’ANAC, le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, per quanto rileva ai fini della presente procedura, per la categoria Impianti si dovrà necessariamente fare riferimento alla stessa destinazione funzionale corrispondente alla prestazione professionale richiesta.
In relazione ai requisiti per la progettazione, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8, del Codice. Relativamente alle stesse, il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività (in fase di approvazione alla Camera dei Deputati, già approvata in Senato_rif. Recepimento Legge Europea 2019_2020; recepisce modifiche per infrazioni contestate dalla UE; art. 31, comma 8_50_2016).
8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi.
Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.). Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.) e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.). Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.) e alla Determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi degli artt. 45, 47 e 48, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai punti 7 e 8.1.
Non è ammesso l’avvalimento per il Progettista Indicato.
In caso di ricorso all’Avvalimento, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per
la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di avvalimento”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx.
L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, utilizzando, all’uopo, gli allegati “A2-DGUE”, “A2Bis-Integrazione DGUE” e “A3-Avvalimento” compilati dall’impresa ausiliaria.
Il Concorrente allega, altresì, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.). In particolare, l’Ente provvederà a corrispondere direttamente all’impresa subappaltatrice l’importo dei lavori: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali
11. GARANZIE
GARANZIA PROVVISORIA di Euro € 21.639,74 (ventunomilaseicentotrentanove/74 Euro), pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, come indicato nell’allegato “A4- Scheda Cig-Garanzia-Contributo Anac”, nelle forme e con le modalità descritte all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.).
Ai sensi dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (e ss.mm.ii.) in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (e ss.mm.ii.), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (e ss.mm.ii.) e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve avere validità di 270 giorni dal termine ultimo fissato nella presente lettera per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale. La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di esclusione ed ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.), deve contenere l’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.).
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della diminuzione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.), segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.) la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n.82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
GARANZIA DEFINITIVA:
Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.), e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante.
Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii.). L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.
12. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio; all’esito del sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato da inserire nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. La completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, della migliore offerta tecnica nonché il progetto definitivo. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, alla presenza di un tecnico della stazione appaltante e previo appuntamento.
La richiesta di sopralluogo deve essere presentata all’indirizzo pec xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Se l’incaricato è un soggetto diverso dal rappresentante dell’operatore economico, la richiesta di sopralluogo deve essere corredata da apposita delega, dal documento di identità del delegato e dalla copia del documento di identità del delegante. Il sopralluogo può essere effettuato nella data, nell’ora e nel giorno concordato con il RUP Xxx. Xxxxxxx Xxxxx ovvero con il personale delegato da quest’ultimo.
Sarà possibile effettuare i sopralluoghi entro il 28/04/2023. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Si richiede, pertanto, Ricevuta Pagamento Contributo ANAC da inserire all’interno della Documentazione Amministrativa di € 140,00
Lotto | Contributo a favore ANAC |
LOTTO unico | € 140,00 |
A riprova dell’avvenuto pagamento, la Ditta concorrente deve allegare a Sistema SIAPS:
a) in caso di versamento on line: copia della ricevuta trasmessa dal sistema di riscossione del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale del Legale Rappresentante del concorrente o un suo procuratore munito di opportuni poteri;
b) in caso di versamento in contanti: copia scannerizzata dello scontrino rilasciato dal punto di vendita, corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante del concorrente o un suo procuratore munito di opportuni poteri.
In caso di mancato caricamento sul Sistema SIAPS della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata presentando idonea documentazione a comprova del tempestivo adempimento, ai sensi dell’art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che il pagamento a favore dell’Autorità sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata sanatoria entro il termine fissato, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005.
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Conformemente a quanto previsto dagli artt. 40, 52 e 58 del Codice, l’offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema e, quindi, per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.
Al fine dell’appropriata presentazione dell’offerta si raccomanda di prendere visione della citata guida “Procedura Aperta - Manuale per la partecipazione”, consultabile all’interno dell’area riservata di ciascun operatore economico, nelle sezioni corrispondenti alle procedure di inserimento della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché la documentazione sottoscritta da enti terzi, ma ascrivibile all’operatore economico partecipante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità,
dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi) dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall’art. 38 del DPR
n. 445/20002. Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri (in tal caso va allegata a Sistema copia della procura dalla quale il procuratore sottoscrittore trae i relativi poteri di firma oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).
L’eventuale documentazione resa da soggetti diversi dal Concorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi), sprovvista di firma digitale, deve essere corredata da “Dichiarazione di conformità all’originale in proprio possesso” firmata digitalmente dal Concorrente stesso3. Tale dichiarazione di conformità dovrà essere inserita all’interno della scheda “Busta Amministrativa”, di cui al successivo paragrafo 15.
Tutte le dichiarazioni e i documenti di cui al successivo paragrafo 15, costituenti, nell’insieme, la “Documentazione Amministrativa”, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega (per i soggetti associati vedere paragrafo 15.3.3) e collocati a Sistema nei campi, all’uopo predisposti nella scheda “Busta Amministrativa”; a tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida: “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Modalità di compilazione della Busta Amministrativa”. Qualora necessario, è possibile aggiungere ulteriori documenti/cartelle compresse nella scheda “Busta Amministrativa” cliccando, volta per volta, sulla voce “Aggiungi allegato”, compilando il campo “Descrizione” e inserendo il documento/cartella di che trattasi, firmato/a digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, nella colonna “Allegato”.
L’offerta tecnica (di cui al paragrafo 17) e l’offerta economica (di cui al paragrafo 18) dovranno essere collocate a Sistema nell’ambito della stessa scheda denominata “PRODOTTI”. A valle dell’inserimento dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica, il Sistema genererà due distinti file, in formato pdf, riepilogativi di quanto inserito in ciascuna busta/offerta. Tali file dovranno essere firmati digitalmente dal Legale Rappresentante o da procuratore munito degli opportuni poteri di delega:
i) dell’impresa singola;
2 Si rammenta che ai fini della validità delle Dichiarazioni sprovviste di firma digitale deve essere allegato a Sistema copia di un documento di identità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38, co. 3, del DPR 445/2000.
3A tal proposito, potrà essere resa anche un’unica dichiarazione omnicomprensiva per tutta la documentazione per la quale tale dichiarazione si renda necessaria.
ii) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
iii) dell’Impresa mandataria/capofila, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
iv) del Consorzio, in caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del Codice;
v) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Il Sistema garantisce che i suddetti file, nonché la documentazione e le dichiarazioni connesse, resteranno rigorosamente separati. Di essi sarà garantita la completa segretezza fino al momento dello sblocco che avverrà, rispettivamente, nella seduta pubblica di cui al punto 22 per l’offerta tecnica e per l’offerta economica.
L’offerta, a pena di esclusione, deve essere inviata attraverso il Sistema entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 12/05/2023. Le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.
Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostituiva o aggiuntiva a quella precedente.
È ammessa la presentazione di una offerta successiva a sostituzione della precedente, purché entro il termine di scadenza. Per procedere con la trasmissione della nuova offerta, in sostituzione di quella già inviata, occorre procedere cliccando la voce “modifica documento”, seguendo la procedura indicata nella suddetta guida al paragrafo “Modifica di un'offerta inviata”. Tale operazione dovrà essere effettuata dal medesimo utente (account) che ha predisposto/inviato l’offerta originaria. Si precisa che tale operazione
è consentita per le procedure multi-lotto. Qualora la procedura di gara sia contraddistinta da un solo lotto, l’utente potrà riformulare l’offerta cliccando direttamente sul tasto “Partecipa” e, successivamente alle modifiche, procedere all’invio che sostituirà la precedente offerta. La presentazione di due o più offerte, pervenute da parte di più utenti registrati al Sistema per conto della medesima azienda, sarà considerata “offerta plurima” e pertanto, al fine della partecipazione alla gara, sarà ritenuta valida l’ultima in ordine temporale di presentazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 32, co. 4, primo periodo, e all’art. 48, co. 7, del Codice.
È, inoltre, possibile, purché entro il termine di scadenza e qualora l’operatore economico lo reputi opportuno, ritirare l’offerta caricata a Sistema, procedendo come riportato all’interno della guida “Procedura aperta– Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Ritiro di un’offerta INVIATA”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx.
Dopo la scadenza suddetta, l’offerta inviata attraverso il Sistema sarà ritenuta a tutti gli effetti vincolante per l’operatore economico per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della A.S.L. e di Xx.Xx.Xx.. Qualora per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera la A.S.L. e Xx.Xx.Xx. da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.
Nota. Al fine di garantire il buon esito della presentazione dell’offerta a Sistema, si consiglia di intraprendere le operazioni connesse a tale attività, con un anticipo di alcune ore rispetto al termine previsto di presentazione di cui sopra. Eventuali malfunzionamenti del Sistema, che impediscano il corretto caricamento dei dati nel termine previsto, dovranno essere tempestivamente segnalati telefonicamente al numero 800 078 666 (da telefonia fissa) o al numero 0000000000 (da telefonia mobile o estero) o tramite mail all’indirizzo: xx-xxxxx@xxxxxx.xx.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 79, co. 5-bis, del Codice, la A.S.L. e Xx.Xx.Xx. si riservano di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. , l’ASL di Caserta procederà a richiedere al concorrente di rendere, integrare o regolarizzare, entro un termine congruo e non superiore a 10 (dieci) giorni, le dichiarazioni necessarie, indicandone, altresì, il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili
- sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente Disciplinare.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa si costituisce della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni integrative redatte secondo la modulistica disponibile nell’albo pretorio della Stazione appaltante, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Per le A.T.I. non costituite:
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di lavori eseguite da ciascuna singola impresa il tutto in ossequio alle norme vigenti;
a2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
b) (per ciascuna impresa): il DGUE ed il modello integrativo al DGUE allegato alla presente e tutta la documentazione richiesta per l’impresa singola (ad esclusione della garanzia da presentarsi congiuntamente).
Per le A.T.I. già costituite:
a) La documentazione richiesta per l’impresa singola;
b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di lavori eseguite da ciascuna singola impresa partecipante all’A.T.I. il tutto in ossequio alle norme vigenti:
b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo;
b2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;
b3) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Nel caso di CONSORZI di imprese:
a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;
b) La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta.
Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre:
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare:
- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e smi);
N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE
In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.
In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (e smi); inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.
N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà allegare:
- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (e smi);
N.B.
1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a:
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
Il contratto di rete, contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.
La dichiarazione sostitutiva art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune.
Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.
Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato.
Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
8.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.2 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
16.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. accetta il Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Caserta, siglato in data 14.01.2015;
5. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. dichiara di aver preso visione dei luoghi;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice;
10.autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
16.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
13. PASSOE di cui alla delibera ANAC n. 464/2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
14. dichiarazione di impegno di un fideiussore per la garanzia definitiva di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
15. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
17. Dichiarazione pagamento marca da bollo (Modello A5) oppure la copia della ricevuta di versamento come prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla
dichiarazione di offerta economica. A tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo” e ss.mm.ii., utilizzando il modello F23 dell’Agenzia delle Entrate inserendo i seguenti dati:
- dati identificativi del concorrente (campo 4): denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale;
- dati identificativi della stazione appaltante (campo 5): A.S.L. Caserta, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxx, C.F. 03519500619;
- codice ufficio o ente (campo 6): TEJ;
- Codice tributo: 456T – Descrizione: Imposta di Bollo;
- estremi del pagamento: CIG della presente procedura di gara.
- In caso di partecipazione in forma associata, l’obbligo dell’assolvimento dell’imposta di bollo deve essere ottemperato una sola volta ed è dovuto:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi: solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice: dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete: dall’organo comune/mandataria.
- In caso di assenza di versamento, la A.S.L. sarà tenuta agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.
18. Dichiarazione standard minimi sociali (Modello A6);
19. Dichiarazione di partecipazione (Modello A1);
20. Protocollo di legalità (modello P);
21. Dichiarazioni familiari conviventi (Modello A8);
22. Attestazione di avvenuto sopralluogo (Modello A7);
23. Dichiarazione “Titolare effettivo” e assenza conflitto di interesse (Modello A9);
24. Dichiarazione su rispetto dei principi previsti per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (Modello A10);
25. Impatto Criminale (modello D);
26. Dati Sensibili (modello G);
27. Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell’articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).
16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 14.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei seguenti parametri e punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 75 |
Offerta tempo | 5 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Per ciascuno dei criteri il punteggio attribuito sarà pari a 0 (zero) in caso di inadeguatezza dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica
N ° | CRITERI DI VALUTAZIONE | SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE | Documento di RIFERIMENTO | TIPOLOGIA CRITERIO | PUNTEGGIO MAX |
1 | Struttura organizzativa. Professionalità ed adeguatezza del concorrente | Subcriterio 1.1 Organizzazione dell’impresa con specifico riferimento alle squadre, mezzi e attrezzature disponibili, nonché alle modalità operative di gestione e di esecuzione dei lavori. Il concorrente dovrà descrivere, inoltre, le eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri e al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di: − utilizzo di mezzi d’opera a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di emissione non inferiori ad “EURO6” e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano); − utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel | Relazione Tecnica 1 | D | 11 |
rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery); − previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell’area interessata, con particolare riferimento al contenimento dei possibili effetti generati da azioni di sanificazione da COVID in ambienti pubblici. | |||||
Subcriterio 1.2 Progettazioni similari a quello oggetto di gara in ambiti sanitari pubblici o privati con particolare riferimento all’importo e alla tipologia delle opere (valutati max 2 interventi con attribuzione di max 5 punti ad intervento). | Relazione Tecnica 1 | D | 10 | ||
Subcriterio 1.3 Esecuzione di lavori similari a quello oggetto di gara in ambiti sanitari pubblici o privati con particolare riferimento all’importo e alla tipologia delle opere (valutati max 2 interventi con attribuzione di max 5 punti ad intervento). | Relazione Tecnica 1 | D | 10 | ||
Subcriterio 1.4 Possesso delle seguenti certificazioni da parte dell’operatore economico: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 SA8000: 2014 | Fascicolo certificazioni | T | 5* |
2 | Caratteristiche metodologiche dell’offerta | Subcriterio 2.1 Qualità della progettazione definitiva prodotta unitamente all’offerta. Saranno valutati positivamente l’attinenza alla normativa di settore, la completezza dei dati inseriti nella progettazione, l’approccio metodologico impiegato per garantire la completezza e la qualità della progettazione definitiva (in particolare impiego di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione), le soluzioni innovative adottate. | Relazione Tecnica 2 | D | 15 |
Subcriterio 2.2 Qualità della progettazione definitiva prodotta unitamente all’offerta. Saranno valutate positivamente le risorse umane e strumentali impiegate. Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerata migliore la proposta che descriva in modo più efficace un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile per l’esecuzione delle prestazioni. La descrizione della proposta dovrà esprimere il suddetto coinvolgimento anche, ma non solo, in maniera quantitativa, ossia indicando la percentuale del personale giovane e/o femminile che | Relazione Tecnica 2 | D | 6 |
sarà coinvolto rispetto al 100% del personale impiegato. | |||||
Subcriterio 2.3 Modalità di esecuzione del servizio di progettazione esecutiva. Sarà valutato positivamente l’approccio metodologico impiegato per garantire la completezza e la qualità della progettazione esecutiva, nonché le risorse umane e strumentali (in particolare impiego di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione parametrica per la definizione di un modello di dettaglio c.d. LOD pari a C) che saranno messe a disposizione per la redazione della progettazione esecutiva. | Relazione Tecnica 2 | D | 8 |
Subcriterio 2.4 Sviluppo generale delle attività con particolare riferimento alle metodologie e accorgimenti tesi alla riduzione/eliminazione delle interferenze con le attività esistenti nell’edificio oggetto d’appalto | Relazione Tecnica 2 | D | 10 | ||
Totale | 75 | ||||
Tipologia Criterio: - D= Discrezionale - T= tabellare * L’attribuzione dei punteggi afferenti al possesso delle certificazioni dovrà avvenire esclusivamente secondo il criterio motivazionale riportato al paragrafo 20.1 |
18. OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica, come di seguito specificata, dovrà essere collocata a Sistema rispettando i campi all’uopo predisposti nella scheda “PRODOTTI”, come di seguito specificati. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida “Procedura Aperta – Manuale per la Partecipazione”, nella sezione “Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica”.
L’ Offerta Tecnica deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, il “Progetto definitivo”
dell’intervento che deve essere:
a) redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 24 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche e integrazioni;
b) completo in ogni sua parte;
c) corredato di relazioni, calcoli, capitolati e ogni altro elaborato, compresi quelli necessari a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni da Enti e altri soggetti competenti (Soprintendenze, Genio Civile, Regione, Provincia ecc.).
Sono esclusi dalla documentazione che deve essere allegata al “Progetto definitivo” il computo metrico estimativo, la analisi dei costi e le stime, che dovranno, invece, essere inseriti nella “Offerta Economica”. L’eventuale inserimento del computo metrico estimativo, della analisi dei costi e delle stime nella “Offerta Tecnica” sarà causa di esclusione dell’Impresa dalla procedura di gara. Nell’ “Offerta Tecnica” dovranno
essere, invece, inseriti, sempre a pena di esclusione dalla procedura di gara, unitamente al “Progetto definitivo” ed alla relativa documentazione, anche un “Computo Metrico NON ESTIMATIVO”.
L’Offerta Tecnica dovrà contenere al suo interno n. 2 relazioni descrittive dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, da allegare nei campi all’uopo predisposti nella suddetta scheda, denominati rispettivamente “Relazione Tecnica 1” e “Relazione Tecnica 2”, un Fascicolo contenente le Certificazioni possedute dal concorrente nel campo “Certificazioni” e il Progetto Definitivo nel relativo campo “Progetto Definitivo”.
Entrambe le relazioni (criterio 1 e criterio 2) dovranno essere redatte in forma descrittiva. La relazione afferente al criterio 1 dovrà essere costituita da un numero di pagine non superiore a 10 (dieci), solo fronte-no retro, formato A4, carattere Arial, dimensione 12. La relazione afferente al criterio 2 dovrà essere costituita da un numero di pagine non superiore a 20 (venti), solo fronte-no retro, formato A4, carattere Arial, dimensione 12. Entrambe le relazioni dovranno essere articolate in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri utilizzati per l’assegnazione dei punteggi come riportato nella tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica e in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente per sé stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato ed eventualmente accompagnato da tavole grafiche che illustrino in dettaglio la proposta formulata. Le tavole grafiche da allegare saranno in formato A3 in numero massimo di 6 (sei) - (solo fronte-no retro).
Non rientrano all’interno del numero di pagine previste come dimensione massima della relazione tecnica i CEL e le certificazioni di conformità.
Tutti gli elaborati del progetto definitivo (in copertina, per le relazioni, e in testata, per i grafici) dovranno
essere sottoscritti dai progettisti che lo hanno redatto e dal Legale Rappresentante della Impresa che partecipa alla procedura di gara o da un suo procuratore.
ATTENZIONE. L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta tempo ed economica del concorrente.
L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.
19. OFFERTA ECONOMICA E TEMPO
L’Offerta Economica, come di seguito specificata, dovrà essere collocata a Sistema rispettando i campi all’uopo predisposti nella scheda “PRODOTTI”, come di seguito specificati. A tal fine si raccomanda
di prendere visione della citata guida “Procedura Aperta – Manuale per la Partecipazione”, nella sezione “Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica”.
L’Offerta economica riporta, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) Unico ribasso percentuale offerto per l’esecuzione dei lavori, per la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva;
b) Xxxxxx complessivo offerto al netto di Xxx e/o di altre imposte e contributi di legge;
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali per il ribasso percentuale e fino a due cifre decimali per il prezzo offerto;
c) Computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario della Regione Campania delle opere pubbliche vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e, per le lavorazioni non previste dal prezzario, sulla base dell’elenco dei prezzi unitari e delle analisi dei prezzi unitari non presenti nel vigente prezzario regionale delle opere pubbliche;
d) Cronoprogramma di dettaglio;
e) Analisi dei prezzi;
f) Elenco prezzi unitari;
g) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera secondo le indicazioni di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
h) Quadro economico.
In caso di discordanza tra il ribasso ed il prezzo offerto verrà considerata l’indicazione maggiormente vantaggiosa per l’amministrazione.
Nell’offerta economica il concorrente dichiara remunerativa l’offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi e lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
L’Offerta tempo riporta, a pena di esclusione:
a) il Ribasso offerto in percentuale rispetto al tempo previsto;
b) il tempo complessivo in giorni offerto per la progettazione e per l’esecuzione.
In caso di discordanza tra il ribasso ed il tempo offerto verrà considerata l’indicazione maggiormente vantaggiosa per l’amministrazione.
Per l’Offerta tempo è consentito un ribasso massimo del 20% rispetto al tempo massimo stimato indicato al paragrafo “durata”.
L’offerta economica e l’offerta tempo, a pena di esclusione, sono sottoscritte con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.
Il Concorrente potrà altresì allegare (facoltativo, non a pena di esclusione) nel campo “Spiegazioni ex. art. 97”, appositamente predisposto all’interno della scheda “PRODOTTI”, una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dotato degli opportuni poteri di delega, attinente le spiegazioni di cui all’art. 97, comma 1, del Codice, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta.
Si precisa che sulla base delle suddette spiegazioni sarà valutata la congruità delle offerte che risultassero anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, c. 3, del Codice.
Le eventuali varianti in corso d’opera, qualora ammissibili secondo le disposizioni di legge, verranno contabilizzate a misura.
Nota Bene. A valle dell’inserimento/compilazione dell’Offerta Economica, il Sistema genererà un file pdf riepilogativo di quanto presentato, denominato: “Busta_Eco.pdf”. Tale file dovrà essere firmato digitalmente, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui al paragrafo 14.
L’offerta vincolerà il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.
20. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
20.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.
Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
Matrice del confronto a coppie
Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base di uno dei due criteri:
1. si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;
2. si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno.
La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione 1) sia al criterio di valutazione 2) si dovrà basare su precisi criteri motivazionali riportati come nel seguito:
Criterio 1 – Struttura Organizzativa. Professionalità ed adeguatezza del concorrente Sub - criterio di valutazione 1.1, 1.2. 1.3):
Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità, e quindi la qualità del concorrente, in quanto dimostrano che il concorrente ha effettuato lavori e progettazioni che, sul piano tecnologico funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che intende perseguire la stazione appaltante.
L’esecuzione delle opere similari sarà dimostrata mediante presentazione di CEL da cui poter evincere categorie ed importi di opere. L’esecuzione delle progettazioni similari sarà dimostrata mediante l’esibizione delle certificazioni di conformità (ex art. 102 D.lgs. n. 50/2016) rilasciate.
Sub - criterio di valutazione 1.4):
La commissione di gara si limiterà alla verifica delle certificazioni possedute dal concorrente attribuendo i punteggi come riportato nel seguito:
- possesso di una certificazione 1 punto;
- possesso di due certificazioni 2 punti;
- possesso di tre certificazioni 3 punti;
- possesso di quattro certificazioni 5 punti;
In caso di raggruppamento, i punteggi saranno assegnati solo se ciascun Operatore Economico che partecipa allo stesso presenti le certificazioni di cui sopra.
Criterio 2 - Caratteristiche metodologiche dell’offerta Sub - criterio di valutazione 2.1)
Saranno valutati positivamente l’attinenza alla normativa di settore, la completezza dei dati inseriti nella progettazione, l’approccio metodologico impiegato per garantire la completezza e la qualità della progettazione definitiva, nonché le risorse umane, strumentali e le soluzioni tecnico-innovative proposte (in particolare impiego di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione). In particolare sarà considerata migliore la progettazione definitiva che presenti un grado di dettaglio informativo tale da consentire una celere formazione della progettazione esecutiva, essendone già delineati gli elementi essenziali.
Sub - criterio di valutazione 2.2)
Saranno valutati positivamente le risorse umane e strumentali proposte. La Commissione valuterà la composizione, la completezza, l’esperienza e la varietà della configurazione del gruppo di lavoro, avendo riguardo ai profili specialistici coerenti con i lavori da svolgere. Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerata migliore la proposta che descriva in modo più efficace un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile per l’esecuzione delle prestazioni del Contratto.
Sub - criterio di valutazione 2.3)
Sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri la capacità di sviluppare la progettazione esecutiva secondo modalità operative e di interazione/comunicazione con la Committenza, tali da rispondere agli obiettivi che persegue la stazione appaltante (Linee Guida n. 1 – Anac). Saranno altresì valutati positivamente gli ulteriori elementi proposti dal concorrente quali migliorativi in ordine alle metodologie di progettazione ed esecutive di ultima generazione adottate.
Sub - criterio di valutazione 2.4)
Saranno considerate favorevolmente le proposte che sviluppino soluzioni dettagliate per la gestione del rischio da interferenza. In particolare verrà considerata migliore la proposta che garantisca il minore grado di “compressione” delle attività in corso di svolgimento all’interno dell’edificio.
20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico (14 pt) un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la: Formula “non lineare”
Vi = ( Ri/Rmax )∝
dove:
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente α = coefficiente = 0,2
20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TEMPO
Per quanto attiene la valutazione dell’offerta temporale, è attribuito all’offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:
Di = Ti / Tmax
dove:
Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal Concorrente i-esimo; Tmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente.
Il ribasso percentuale è computato fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.
I punteggi riferiti a tutti i criteri di valutazione sono attribuiti con arrotondamento alla terza cifra decimale (arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5). È consentito un ribasso massimo del 20% rispetto al tempo massimo stimato per l’esecuzione dei servizi.
20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = CaixPa+ Cbi x Pb+….. CnixPn
dove | ||
Pi | = | punteggio concorrente i; |
Cai | = | coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; |
Cbi | = | coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; |
....................................... | ||
Cni | = | coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; |
Pa | = | peso criterio di valutazione a; |
Pb | = | peso criterio di valutazione b; |
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, indicato al paragrafo 14 del presente Disciplinare, si provvederà alla nomina della Commissione di Gara deputata alla verifica della documentazione presentata dai concorrenti. Nelle more dell’istituzione presso l’ANAC dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, ai sensi dell’art. 216 co.12 primo periodo del Codice, i Commissari saranno scelti secondo le modalità previste dal Codice degli appalti in vigore al momento della nomina. La Commissione sarà costituita da un numero dispari pari a n. 3 membri.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
In data 23/05/2023 alle ore 10:00 presso la sede dell’ASL Caserta, sita in Caserta Via Unità Italiana 28, o mediante la modalità aggiuntiva o sostitutiva della Web Conference collegandosi al link comunicato con almeno due giorni di anticipo, per il tramite del Sistema, avrà luogo la prima seduta pubblica e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, comunicati, con almeno due giorni di anticipo, per il tramite del Sistema.
Nel corso di detta seduta la Commissione di Gara procederà:
a) alla verifica della ricezione delle offerte inviate per il tramite del Sistema entro la scadenza di cui al paragrafo 14;
b) allo sblocco delle offerte e alla constatazione della documentazione amministrativa allegata da ciascun concorrente;
Si precisa che alla seduta di che trattasi potrà assistere un incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l’Impresa. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare. In successiva/e seduta/e riservata/e, la Commissione di Gara deputato alle verifiche di carattere amministrativo, procederà all’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ed in particolare:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
c) redigere apposito/i verbale/i relativo/i alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022.
Successivamente, presso la sede dell’ASL Caserta, sita in Caserta Via Unità Italiana 28, la Commissione provvederà alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 potrà essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un’applicazione che consenta ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
La Commissione giudicatrice è altresì responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
In seduta pubblica, comunicata ai concorrenti per il tramite del Sistema ovvero via PEC, la Commissione procederà allo sblocco delle “Buste tecniche” collocate a Sistema e alla constatazione della documentazione inerente l’offerta tecnica ivi contenuta, presentata da ciascun concorrente.
In successive sedute riservate, la Commissione procederà all’esame, all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17 del disciplinare e in quanto richiesto nel Capitolato e nei rispettivi allegati.
23. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
In seduta pubblica, comunicata ai concorrenti per il tramite del Sistema ovvero via PEC con almeno due giorni di anticipo, la Commissione procederà:
- a riferire l’esito delle valutazioni tecniche e a dare lettura dei punteggi relativi alla valutazione delle offerte tecniche ammesse;
- allo sblocco delle “Buste economiche” collocate a Sistema e a dare lettura delle offerte presentate da ciascun concorrente.
Successivamente si proseguirà:
- ad assegnare i punteggi relativi all’offerta economica, sulla base dei criteri prefissati;
- a provvedere alla sommatoria dei punteggi conseguiti per le offerte tecniche ed economiche.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 25.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 24.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a dare tempestiva comunicazione al RUP dei casi di esclusione da disporre per:
- offerta, per la quale si sia accertato sulla base di univoci elementi, che non è stata formulata autonomamente, ovvero imputabile ad un unico centro decisionale;
- l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione amministrativa e nell’Offerta Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte che, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, risultino inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Al verificarsi di uno dei casi di cui sopra esposto:
- il RUP procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice;
- la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle Spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le Spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 25.
25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, per cui si sia resa necessaria verifica di congruità delle offerte anomale, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua, ai fini dei successivi adempimenti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente ai sensi dell’art. 95, co. 12, del Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
a) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5, del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema FVOE;
b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d), del Codice;
c) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’X.X.XX. nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.
Se pertinente, l’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.
All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), salvo quanto previsto dal successivo comma 10.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.
26. TERMINI DI CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto sarà riconosciuto secondo le indicazioni di cui al Capitolato speciale di appalto. Le fatture saranno inoltrate all’Amministrazione in via elettronica (cod. UFLTV7) previa emissione del certificato di pagamento da parte del RUP. Il pagamento avverrà entro i tempi previsti per legge.
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro del Tribunale di S. Xxxxx C.V., rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
29. ALLEGATI
1. A1- Dichiarazione di partecipazione;
2. A2-DGUE;
3. A2Bis-Integrazione DGUE;
4. A3-Avvalimento;
5. A4-Scheda Cig-Garanzia-Contributo Anac;
6. A5 - Dichiarazione imposta di bollo;
7. A6- Dichiarazioni Standard minimi sociali;
8. A7 - Attestazione di avvenuto sopralluogo;
9. A8 - Dichiarazioni familiari conviventi;
10. A9 - Dichiarazione “Titolare effettivo” e assenza conflitto di interesse;
11. A10 - Dichiarazione su rispetto dei principi previsti per gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
12. Modello D – Impatto Criminale;
13. Schema di contratto;
14. Modello G - Dati Sensibili;
15. Modello P- Protocollo di legalità;