CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNI 2018/2019 E ATTIVITA’ ACCESSORIE
Art. 1- Oggetto del contratto
Il contratto ha per oggetto lo svolgimento del Servizio principale di Intermediazione assicurativa e di quello secondario di Loss Adjuster, a favore del Comune di San Benedetto del Tronto, ai sensi del D.Lgs 209/2006.
Le attività previste saranno svolte nel territorio della provincia di Ascoli Xxxxxx.
Art. 2 – Prestazioni oggetto del Servizio principale di Intermediazione assicurativa
Il Servizio principale comprende l’incarico di consulenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze ed alla gestione di quelle in corso e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:
a. analisi preliminare dei rischi in capo al Comune, ai suoi dirigenti e/o funzionari professionali ed onorari e delle relative coperture assicurative e consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell’Ente, da effettuarsi anche con sopralluoghi presso le strutture e mediante l’analisi delle polizze in essere;
b. eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi del Comune in base alle sue effettive e molteplici esigenze;
c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l’espletamento delle gare di appalto ai sensi di legge;
d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione dell’affidatario e sia per quelli già in corso;
e. gestione per conto del Comune di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
f. verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie e gestione prescrizioni sinistri;
g. analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione di una eventuale replica;
h. assistenza e gestione di sinistri attivi e passivi. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all’aggiudicazione di cui alla presente procedura, non
siano stati ancora definiti al momento della sottoscrizione del servizio assegnato con questa gara;
i. assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia di rischio; in ogni caso la denuncia del sinistro da parte del Comune avverrà all’affidatario, il quale provvederà alla gestione dello stesso nei confronti della Compagnia Assicuratrice ( e del terzo danneggiato in caso di polizza RCT );
j. messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli il Comune nel monitoraggio sullo stato di gestione dei sinistri, relativamente a tutte le coperture oggetto del presente capitolato speciale, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura del sinistro con indicazione dell’ammontare di eventuale franchigia);
k. verifica dell’adeguatezza delle polizze/fideiussioni presentate da soggetti terzi al Comune, a garanzia di obbligazioni contrattuali e/o concessorie (dilazioni di pagamento) che verranno sottoposte dai singoli settori comunali;
l. per i sinistri attivi: per i sinistri attivi: cura e gestione delle pratiche di recupero danni al patrimonio rientranti nelle polizze stipulate dal Comune, previa istruttoria e specifica richiesta del Comune; per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura dell’affidatario produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l’Ente;
m. stima del valore del patrimonio immobiliare, inteso come l’insieme dei fabbricati che vengono indicati nel Conto del Patrimonio, allegato al Bilancio del Comune, se e nella misura in cui tali beni influiscono sul rischio da coprire a qualsiasi titolo in tempo utile per l'avvio delle procedure finalizzate alla stipula dei nuovi contratti assicurativi;
n. stima di opere d’arte;
o. riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al Comune la continuità della copertura assicurativa;
p. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
q. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
r. presentazione di un riepilogo con frequenza almeno semestrale relativo alla situazione dei sinistri contenente l’indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;
s. trasmissione tempestiva di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti pubblici;
t. formazione ed aggiornamento del personale indicato dall’Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;
u. creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dal Comune, aggiornata annualmente;
v. ogni altro elemento previsto nel progetto tecnico presentato.
L’elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime l’affidatario dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del Comune, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.
L’affidatario dovrà disporre al momento dell'affidamento del servizio delle professionalità più consone per un ottimale espletamento del medesimo, e fornire indicazioni tramite i curricula vitae del personale che intende adibire al servizio. In particolare, per garantire l'adeguato svolgimento delle prestazioni, l'affidatario deve mettere a disposizione del Comune una struttura organizzativa che comprenda:
- un esperto per il ramo responsabilità civile;
- un esperto negli ulteriori rami di rischio per i quali risulta assicurato il Comune;
L'affidatario, per ogni soggetto della struttura di cui sopra, metterà a disposizione del Comune un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail sempre raggiungibili negli orari d'ufficio.
Art.3 . Prestazioni oggetto del Servizi secondario di Loss Adjuster
Il Servizio di Loss Adjuster è erogato per i sinistri in S.I.R. (Self Insurance Retention) e/o franchigia relativi alla responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, pertanto lo stesso sarà affidato/richiesto in presenza di tali clausole contrattuali.
2. Il Servizio di Loss Adjuster consiste nella gestione, istruzione, definizione, predisposizione della quietanza, ad eccezione fatta per il pagamento che verrà effettuato direttamente dal Comune al danneggiato, informativa al Comune dello stato di avanzamento della pratica, procedimento da svolgersi nell’esclusivo interesse del Comune di San Benedetto del Tronto con l’utilizzo di mezzi e risorse sia tecniche che amministrative dell’affidatario, di tutti i sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi o verso prestatori d’opera il cui ammontare non superi il valore della franchigia contrattuale, accaduti nel periodo di vigenza contrattuale anche se pervenuti al Comune in data successiva alla scadenza, compresi quelli non conclusi (vedi lett. h. art.2 precedente).
“3. il Servizio di Loss Adjuster comprende anche la cura e la gestione dei sinistri attivi per l’ente, intendendo come tali le pratiche di recupero danni provocati al patrimonio del Comune da soggetti terzi, non rientranti nelle polizze intermediate e/o stipulate dal Comune, previa istruttoria e specifica richiesta del Comune stesso; di eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura dell’affidatario produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l’Ente.”
Per gestione dei sinistri si intende l'assistenza professionalmente qualificata, volta:
a. alla collaborazione, alla raccolta ed impostazione delle denunce di sinistro, nonché alla gestione di tutte le fasi successive;
b. all'esecuzione di xxxxxxx e/o accertamenti, all'occorrenza anche cinematici;
c. alla raccolta, analisi e valutazione della documentazione successiva alla prima segnalazione del sinistro;
d. al compimento di tutte le attività utili e/o necessarie per giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione di ciascuna pratica, collaborando fattivamente con il Comune, con i danneggiati o con i terzi responsabili;
e. alla stesura di report informativi e di statistiche con cadenza semestrale, per riferire sull' andamento della sinistrosità e sulle valutazioni collaterali che da essa dipendono.
In particolare l’affidatario, per il corretto espletamento del servizio di Loss Adjuster, ha il compito :
f. di individuare medici legali professionisti regolarmente specializzati ed abilitati, che procedano alle visite ed alle perizie medico legali in caso di sinistri con lesioni alla persona;
g. di verificare i presupposti per la liquidazione del danno e conseguentemente, previo assenso dell’Ente, o formulare le eventuali offerte risarcitorie, o di verificare, con l’ausilio di legali esperti di infortunistica, le opportunità di respingere richieste risarcitorie o meno;
h. di segnalare al Comune particolari situazioni che si possono creare in relazione a specifiche tipologie di sinistro, in modo da poter, all'occorrenza, porre in essere interventi di prevenzione;
i. di garantire risposte telefoniche all'utenza interessata mediante numero verde per almeno 8 (otto) ore settimanali;
j. di predisporre, per i sinistri per i quali è stata accettata un’ipotesi transattiva, tutta la documentazione necessaria per autorizzare la liquidazione dei sinistri, fornendo al Comune la giustificazione civilistica sulla base della quale effettuare il pagamento del risarcimento richiesto.
Resta sempre salva la facoltà del Comune di avocare a sé, in qualunque momento, la gestione diretta di sinistri oggetto del servizio.
Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio secondario di Loss Adjuster
L’affidatario riceverà per via telematica, dall’ufficio comunale preposto alla gestione dei sinistri, quotidianamente, TUTTE le denunce di apertura dei sinistri, e provvederà alla gestione e definizione degli stessi nel rispetto della seguente procedura operativa che, se il Comune lo riterrà necessario, verrà maggiormente dettagliata per rispondere a sopravvenute esigenze operative; dovrà predisporre ed inviare report semestrali sull'andamento della sinistrosità, indicando in particolare le pratiche aperte, in corso di trattazione e concluse; tale report sarà documento imprescindibile per la liquidazione delle fatture, pure semestrali.
L’affidatario dovrà disporre al momento dell'affidamento del servizio delle professionalità più consone per un ottimale espletamento del medesimo, e fornire indicazioni tramite i curricula vitae del personale che intende adibire al servizio. La dotazione minima richiesta è costituita da:
- un esperto con adeguata competenza nella gestione di problematiche inerenti la responsabilità civile vs. terzi delle pubbliche amministrazioni.
L'affidatario, in relazione alla struttura di cui sopra, metterà a disposizione del Comune un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail sempre raggiungibili negli orari d'ufficio.
Al termine del rapporto contrattuale l’affidatario dovrà fornire al Comune copia di tutte le pratiche concluse e della documentazione istruttoria raccolta o trasmessa dall'Ente.
4.1 Acquisizione ed istruzione delle pratiche di importo inferiore alla S.I.R.
Il Comune raccoglierà, dall’ufficio comunale preposto alla gestione dei sinistri, le richieste di apertura sinistri procedendo alla loro trasmissione per via telematica, all’affidatario;
l’affidatario non è autorizzato alla presa in carico di sinistri che non siano stati preventivamente controllati e segnalati dal Comune; in caso di denunce inviate direttamente dai danneggiati all’affidatario, quest'ultimo dovrà darne immediata comunicazione all' Ufficio comunale competente prima d'intraprendere qualsiasi iniziativa;
l’affidatario controlla e verifica la documentazione pervenuta dal Comune, codificando ed inserendo i dati relativi a tale documentazione nel proprio sistema informatico e dando notizia al Comune della presa in carico entro 15 (quindici) giorni successivi all’invio ;
l’affidatario comunica ai danneggiati, tempestivamente ed in ogni caso non oltre i 30 (trenta) giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro, l'avvio del procedimento di gestione del sinistro e la propria veste di soggetto incaricato della gestione del sinistro, trasmettendo, contestualmente, l'informativa per il trattamento dei dati personali o sensibili ed ottenendo dagli interessati l'autorizzazione al trattamento degli stessi;
l’affidatario espleta le operazioni di carattere tecnico e/o medico legale necessarie per l'istruttoria, richiedendo all’ufficio comunale preposto alla gestione dei sinistri, informative e documentazione utili all'accertamento dei presupposti di liquidazione del danno;
istruita la pratica e verificati i presupposti di responsabilità dell’Ente e di corretta quantificazione del danno, l’affidatario, ove ritenga che ricorrano le condizioni per una composizione bonaria in relazione al denunciato evento dannoso, intratterrà una trattativa con il danneggiato e trasmetterà la proposta di liquidazione al danneggiato per la sottoscrizione ed al Comune come informativa;
il Comune provvederà quindi ad adottare i necessari atti di liquidazione e pagamento al danneggiato, previo ricevimento del fascicolo completo inerente il sinistro, contenente l’istruttoria e tutti gli elementi valutativi che hanno portato alla definizione bonaria, definita con la sottoscrizione dell’atto di quietanza, il cui testo va concordato con il Comune;
ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria dovrà essere comunicata al Comune, per una corretta pianificazione finanziaria degli impegni e dell’organizzazione del lavoro;
in caso di verificata assenza di presupposti di liquidazione del danno, l’affidatario predisporrà ed invierà all’interessato, ed in copia al Comune, tempestivamente la lettera di reiezione, motivata;
in caso di azione legale promossa dal danneggiato, è compito dell’affidatario verificare l’obbligo contrattuale della Compagnia che detiene il rischio RCT alla presa in carico e l’effettiva assunzione con la indicazione al Comune, in tempi utili, dei dati del legale designato dalla Compagnia per la difesa, ovvero in caso di importo della causa in S.I.R., di segnalare e rimettere al Comune la valutazione circa l’opportunità di costituirsi in giudizio.
4.2 Acquisizione ed istruzione delle pratiche di importo superiore alla S.I.R.
Ove venga accertato che il danno ecceda la somma della S.I.R. tutta la documentazione, comprensiva dell'istruttoria fino a quel momento eseguita e di eventuali atti giudiziari notificati, dovrà essere trasmessa, a cura dell’affidatario, immediatamente alla Società di assicurazioni che detiene il rischio R.C.T./O. per la gestione di competenza; di ciò dovrà essere fornita tempestiva informativa all'Ufficio comunale competente.
Art. 5 – Situazione assicurativa del Comune di San Benedetto del Tronto
I contratti assicurativi attualmente in essere per il Comune di San Benedetto del Tronto sono quelli di cui alla tabella che segue:
Descrizione lotto | Compagnia offerente | Premio annuo lordo | Scadenza |
Rct/o | AIG EUROPE LTD | €.152.445,75 | 31.12.2018 |
RCPatrimoniale | AIG EUROPE LTD | €.15.700,00 | 30.06.2018 |
Incendio | GENERALI ITALIA | €.39.868,89 | 31.12.2017 |
Furto | GENERALI ITALIA | €.6.000,00 | 31.12.2017 |
Fine Arts | UNIPOLSAI | €.3.178,50 | 31.12.2018 |
Infortuni Cumulativa | UNIPOLSAI | €.4.820,50 | 31.12.2018 |
Tutela Legale | ITAS XXX.XX | €.17.500,00 | 31.12.2018 |
RCA libro matricola | UNIPOLSAI | €.23.911,07 | 31.12.2018 |
Kasko | UNIPOLSAI | €.1.090,00 | 31.12.2018 |
In relazione al Servizio secondario di Loss adjuster si precisa che il Comune di San Benedetto del Tronto ha sottoscritto una polizza assicurativa per RCT/O, avente vigenza dal 31.12.2015 al 31.12.2018, che prevede una S.I.R. pari a €.8.000,00.
Art. 6 – Valore del contratto
Il valore stimato del contratto è così composto:
• dalle provvigioni a totale carico delle compagnie assicurative e sono stimate in € 27.219,08. – valore annuo servizio principale
• dal costo lordo stimato per la gestione dei sinistri in S.I.R. anno 2017 €.25.000,00 – valore servizio secondario
Art. 7 – Durata del contratto
L’incarico avrà la durata di anni 2 (DUE) con decorrenza dalla stipula del relativo contratto. L’Ente comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 2 (DUE) anni.
In ogni caso la durata non potrà superare la scadenza del 31.12.2019 per il primo affidamento e del 31.12.2021 in caso di rinnovo.
Nelle more di svolgimento di una nuova gara l’affidatario si impegna ad assicurare la continuità del servizio.
Per il Servizio secondario di Loss adjuster il rapporto contrattuale durerà comunque fino alla definizione di ogni richiesta risarcitoria relativa al periodo indicato.
L’Ente non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto del contratto.
Art. 8- Corrispettivi
Il Servizio principale, ovvero l’attività di intermediazione assicurativa, non comporta per l’ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, come di seguito precisato. I compensi dell’affidatario infatti, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell’Ente.
Gli importi delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicati in ogni procedura di gara per l’affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportati nel testo contrattuale.
Sarà onere dell’affidatario predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d’oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d’assicurazione .
La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dall’affidatario in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalla Società di assicurazione per la stipula dei contratti di assicurazione. In ogni caso la remunerazione dell’affidatario, per anno di incarico, sui premi intermediati dei contratti assicurativi sottoscritti dal Comune, non potrà essere maggiore dell’importo complessivo offerto in sede di gara calcolato applicando le provvigioni offerte ai premi netti attuali. Qualora nel corso del servizio, l’ammontare dei premi subisse delle variazioni in aumento rispetto ai premi attuali indicati nel capitolato che comportino, per effetto delle applicazioni delle provvigioni offerte, una remunerazione maggiore rispetto all’importo complessivo offerto in sede di gara, l’affidatario si impegna a ridurre proporzionalmente le provvigioni di competenza, offerte in sede di gara, fino al raggiungimento della remunerazione
massima fissata nell’offerta economica, per anno di incarico. La provvigione spettante all’affidatario troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza naturale del loro termine naturale o all’eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
L’Amministrazione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Società di assicurazione.
Per quanto riguarda il corrispettivo del servizio secondario, si rimanda all’offerta economica e per la sua regolazione al successivo art.16.
Art. 9 - Obblighi delle parti contraenti
L’affidatario, nell’espletamento del servizio si impegna a:
• impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all’utilizzo della documentazione necessaria;
• svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all’offerta presentata in sede di gara, nell’interesse dell’Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
• garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività dell’Ente;
• non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall’ente;
• mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
• fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell’Amministrazione comunale;
• garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
Dalla data di decorrenza dell’incarico, inoltre, l’affidatario è tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell’Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato comprese eventuali modifiche.
In tale ottica, egli assumerà l’impegno a:
• collaborare con il broker attualmente incaricato dall’Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, l’affidatario si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell’inizio dell’incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data,
• a tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’articolo 1176 del codice civile.
Sono a carico dell’affidatario:
• tutti gli oneri e le spese necessarie per l’espletamento dell’incarico;
• i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico;
• tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.
L’Ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni dell’affidatario.
Il Comune s’impegna a:
• Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione dell’affidatario;
• rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato all’affidatario, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di San Benedetto del Tronto con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
• indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
• fornire all’affidatario la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico;
• citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;
• non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del broker.
Art. 10 – Obblighi retributivi, contributivi, assistenziali ed in materia di comunicazione
L’affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L’affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.
Art. 11 – Svolgimento dell’incarico
Il Comune autorizza l’affidatario a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. E’ esplicitamente convenuto che restano in capo all’Ente l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
L’affidatario non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d’impegnare in alcun modo l’Ente se non previa esplicita autorizzazione.
Art.12 – Referente dell’affidatario
L’affidatario si impegna, fin dalla stipulazione del contratto, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, documentati dal curriculum vitae, quale referente unico dell’ente per i servizi oggetto del presente capitolato.
In particolare il referente dovrà dimostrare:
- esperienza almeno decennale nella gestione di contratti di intermediazione assicurativa con Amministrazioni pubbliche;
- formazione specifica nei rami assicurativi gestiti con il Comune.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’ente, anche recandosi personalmente presso la sede di quest’ultimo.
Art. 13 – Responsabilità dell’affidatario
L’affidatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.
L’affidatario è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
L’affidatario risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato.
I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall’incarico, dovranno essere coperti mediante idonea polizza assicurativa con le modalità di cui al successivo art.15.
Art. 14 – Cauzione provvisoria e definitiva
Per la partecipazione alla gara d’appalto è dovuta una cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dalla compagnia di assicurazione debitamente autorizzata, corrispondente al 2% delle provvigioni stimate per l’intero periodo di affidamento compreso l’opzione del rinnovo (ovvero €.4.177,53) ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità indicate nel Bando di Gara.
L’ammontare della cauzione provvisoria è ridotta del 50% ed è quindi pari all’1% dell’importo complessivo dell’appalto, nei casi previsti dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente:
· la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
· la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile,
· nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve altresì essere corredata di:
a) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
b) eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all’art. 93 comma 7 del D. .Lgs. 50/2016 che consente all’offerente di fruire delle riduzioni dell’importo della cauzione.
Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti all’art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.
Qualora non si proceda al perfezionamento dell’affidamento per fatto dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 93 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni. L’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva per la quale si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
Art. 15 – Polizza assicurativa
Alla data di presentazione dell’offerta, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, il broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come dalla normativa vigente.
Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell’incarico.
Art. 16– Pagamento dei corrispettivi
Il pagamento dei premi verrà effettuato dall’Ente all’affidatario entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo questo ultimo deve trasmettere al Comune i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.
Il versamento del premio nelle mani dell’affidatario concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’articolo 1901 del codice civile.
Il corrispettivo maturato per l’attività di loss adjuster svolta, sarà fatturato dall’affidatario trimestralmente sulla base delle pratiche gestite e concluse, di cui sarà contestualmente fornito dettagliato elenco; la fattura sarà pagata entro 30 (trenta) giorni dall’accettazione, previo visto di regolarità del RUP.
Art. 17 – Subappalto e divieto di cessione del contratto
L’affidatario rimane l’unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato per il servizio di brokeraggio e delle attività accessorie.
È vietato cedere a terzi in tutto o in parte il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti.
È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del servizio secondario, nei termini previsti dall’art.105 del d.lgs. 50/16, fermo restando comunque che il totale delle stesse concesse in subappalto non deve superare il 30 % dell’importo contrattuale stimato.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
Data la natura dei servizi, il Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e l'affidatario è obbligato a trasmettere al Comune, entro 20 (venti)giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Art. 18 – Risoluzione e recesso
L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell’aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verifichino ripetute inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico dell’affidatario con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell’offerta.
In particolare l'Ente si riserva di risolvere il contratto qualora la struttura e gli incaricati messi a disposizione dall'affidatario non rispondano ai requisiti di professionalità ed esperienza richiesti.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l’indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l’iscrizione all’Albo dei mediatori di assicurazione di cui al D.Lgs 209/2006 da parte dell’aggiudicatario o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito.
È fatto salvo ogni diritto dell’Ente di procedere per i danni subiti.
Art. 19 – Penali
Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, ovvero nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, l’Amministrazione provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando al broker cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine, saranno applicate le penali sotto indicate:
a) salvo diversi accordi, consegna nei casi di scadenze naturali delle polizze e di disdetta dei capitolati e atti di gara in ritardo rispetto a 30 (trenta) giorni:
• € 100,00 per ogni giorno di ritardo fino a 5 (cinque) giorni;
• € 500,00 per ogni giorno di ritardo dal 6^ al 10^ giorno;
• € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo dall’ 11^ giorno al 20^ giorno, trascorso tale termine l’Amministrazione potrà risolvere il contratto;
b) nei casi di gare deserte, ridefinizione dei capitolati e atti di gara in ritardo rispetto a 10 (dieci) giorni:
• € 500,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni, trascorso tale termine l’Amministrazione potrà risolvere il contratto;
c) errori od omissioni nei controlli di richieste di pagamento dei premi assicurativi, pagamenti e regolarizzazione premi:
• € 500,00 per ogni contestazione;
d) ritardo, non imputabile all’Amministrazione, rispetto alla data di attivazione dell’applicativo informatico di cui alla lettera j) dell’art art. 2 del presente Capitolato:
• € 250,00 per ogni giorno di ritardo , fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi;
• € 500,00 per ogni giorno di ritardo oltre i 30 (trenta) giorni;
• € 100,00 per ogni giorno di mancato funzionamento del sistema informatico;
• € 100,00 per ogni giorno di ritardo oltre 5 giorni dalla richiesta nella puntuale estrazione della statistica sinistri o elaborazione dati.
e) presa in carico delle richieste di risarcimento trasmesse dal Comune, di cui al punto 4.1:
• €.50,00 per ogni giorno di ritardo oltre i 5 (cinque) giorni dalla trasmissione.
Per ogni altro inadempimento o ritardo nell’adempimento delle prestazioni richieste, l’Amministrazione ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, di applicare una penale del valore compreso tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00 in relazione alla gravità dell’inadempimento rilevato.
Le penali saranno assolte tramite escussione della cauzione definitiva di cui al precedente art. 11 e la successiva integrazione dovrà aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
Fermo restando che l’importo delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale, tuttavia qualora l’importo delle penali superi detto limite, il RUP promuove l’avvio delle procedure previste dalla legge al fine di giungere alla risoluzione del contratto, oltre alla richiesta di risarcimento danni.
Art. 20 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente capitolato.
Art. 21 – Richiamo al Codice Etico e di comportamento
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013“ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n° 165 ” e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di San Benedetto del Tronto, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al contratto, sono disponibili sulla pagina del Comune xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, sezione amministrazione trasparente, sub sezione " Altri contenuti ”, “Anticorruzione”.
In particolare, ai sensi dell’art 53 comma 16 ter del D.Lgs.n.165/2001, l’affidatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
Costituisce parte integrante del contratto il Codice etico di cui al Piano di prevenzione della corruzione 2017/2019 ugualmente disponibile sulla pagina del Comune xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, sezione amministrazione trasparente, sub sezione "Altri contenuti”, “Anticorruzione”.
Art.22 – Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Ascoli Xxxxxx.
Art. 23 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell’ambito del territorio dello Stato italiano.