COPERTURA ASSICRUATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE
COPERTURA ASSICRUATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE
polizza n. : | 131700202 131700212 (beni immobili soggetti alla disciplina del Dlgs n. 42/2004 e smi) |
validità: | dal 29.02.2016 al 31.08.2020 |
compagnia: | UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Pisa – xxx X. Xxxxxxxx, 0 00000 XXXX |
SEZIONE I - DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla ga- ranzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso co- perture, pavimenti, pareti;
Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa es- sere definito inondazione o alluvione.
Ente: Università di Pisa, Assicurato e Contraente della polizza
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro succes- sive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’Assicurazione;
Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiega- to per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico é considerato se- condario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limita- tivo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elabora- zione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed im- pianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all’aperto per loro destinazione d’uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rien- trano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant’altro é parte e/o é destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o é neces- sario per il loro funzionamento o utilizzo;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse é protetto dall’Assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l’intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell’art. 1 “Durata del contratto” che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla presente garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso “prorata” del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 3% del premio della SEZIONE 1.
In caso di recesso intimato dalla Società dalla presente garanzia, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimbor- so del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
A ttività dell’Ente: l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o dele-
gate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comun- que svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell’Ente nonché agli utenti dei servizi erogati dall’Ente, da essi indossati e/o presenti all’interno delle strutture della e/o in uso all’Ente;
Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, , supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell’Ente o dallo stesso assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali, serre, parchi e giardini in genere e quant’altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costru- zione. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Si intendono altresì inclusi gli impianti sportivi in genere e quant’altro atti- nente l’attività istituzionale dell’Ente, nulla escluso né eccettuato. Si intende invece esplici- tamente escluso il valore del terreno.
Beni mobili: tutto quanto di proprietà dell’Ente o dallo stesso assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (compre- se quindi le Apparecchiature Elettroniche), contenuto all’interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su mezzi di trasporto pubblico o su veicoli di proprietà od in uso o locazione all’Ente, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Ente o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa defini- zione anche denaro, titoli e valori in genere nonché gli animali da esperimento, ma ne ri- mangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all’Ente se iscritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli aeromobili ed i natanti. Rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, inci- sioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, di pro- prietà dell’Ente o di terzi.
Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 22: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia, rientrano in tale defi- nizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant’altro facen- te parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mo- bile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto (c.d. Beni all’aperto).
Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l’Assicurazione;
Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si ese- guono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;
Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.
Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà dell’Ente o di terzi;
D olo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di le-
gale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Rettore dell’Università;
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazio- ne chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene
Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetra- te dalla violenza di tali eventi;
Fenomeni elettrici: l’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:
o di usura o di carente manutenzione;
o direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione
o revisione e/o da collaudi e prove;
o dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto,
fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato;
Franamento: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infil- trazioni;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di
loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezio- nali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o dell’Attività;
Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;
Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamen- te o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impian- ti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installa- zione;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indenniz- zo;
Polizza: il documento che prova e regolamenta l’Assicurazione;
Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto é assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;
Regola proporzionale: quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione co- pre solo una parte del valore che quanto é assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;
Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di ter- zi dall’Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di po- lizza;
Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano risponde- re, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edifi- cati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;
Società: L’impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici o mandanti;
Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Rettore dell’Università; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall’Ente, o di altra posizione assimilabile;
Sovraccarico di neve: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all’interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all’epoca della loro pro- gettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressosta- tici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato é influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e ser- ramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;
Valore intero: la forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto é assicurato, con applicazione della regola proporzionale.
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte
– e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
É facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime con- dizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immedia- tamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) gior- ni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 2: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che ag- gravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conse- guenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automatica- mente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente con- tratto.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior ri- schio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 3: Coesistenza di altre assicurazioni
L’Ente e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e
/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, l’Ente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indi- cando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unica- mente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell’Ente.
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Ente pagherà alla Società:
a. entro 90 (novanta) giorni o, se la data che ne consegue é antecedente all’ultimo giorno del 2’ mese successivo, entro il 2’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempreché nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 (novanta) giorni o, se la data che ne consegue é antecedente all’ultimo giorno del 2’ mese successivo, entro il 2’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
x. xxxxx 00 (xxxxxxx) giorni dalla presentazione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 6: Forma delle comunicazioni – Gestione del Contratto
La gestione e esecuzione del contratto è svolta direttamente dall’Ente con mezzi propri.
Tutte le comunicazioni tra l’Ente e la Società riguardanti il contratto dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta.
Art. 7: Facoltà di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata
A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall’Ente); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà all’Ente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle impo- ste.
Art. 8: Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 9: Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella no- mina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugna- re la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto so- pra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Con- traente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del dan- no, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 10: Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla li- quidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vinco- lanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei con- fronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 11: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicura- trici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
Compagnia … Società Mandataria
Compagnia … Società Mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti, nessuno escluso né eccettuato, compiuti dalla Società mandataria per conto comune. Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del sogget- to dalle stesse designato, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese: Compagnia … Quota xx% (Società Mandataria)
Compagnia … Quota xx% (Società Mandante)
Art. 11 bis: Partecipazione delle Società – Coassicurazione e delega
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è ripartito per quote tra le Società di se- guito indicate:
Compagnia … Società Delegataria
Compagnia … Società Coassicuratrice
Ciascuna delle Società costituenti il riparto è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti il riparto di coassicurazione.
La Società coassicuratrice riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti , nessuno escluso né eccettuato, compiuti dalla Delegataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite della So- cietà Delegataria, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispetti- ve quote percentuali di partecipazione:
Compagnia … Quota xx% (Società Delegataria)
Compagnia … Quota xx% (Società Coassicuratrice)
Art. 12: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati per- sonali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 13: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice e ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente con- tratto (cd filiera) sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appal- tante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente al- le generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Po-
ste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Sta- zione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 del- la Legge.
Art. 14: Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società parte- cipanti all’ Associazione Temporanea di imprese o Coassicurazione (se esistente).
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 15: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1
La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allega- ta al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti dai:
1. beni immobili,
2. beni mobili,
nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del:
3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,
in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione 2 di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a ti- tolo esemplificativo e non limitativo:
a) incendio,
b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
c) esplosione, implosione e scoppio,
d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
f) onda sonica,
g) urto di veicoli,
h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti ,
i) fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
j) rottura accidentale di lastre,
k) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostra- zioni di folla),
l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
m)fenomeni atmosferici,
n) formazione di ghiaccio, gelo,
o) acqua piovana,
p) fuoriuscita di acqua,
q) inondazioni, alluvioni,
r) allagamenti,
s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
t) crollo, collasso strutturale,
u) sovraccarico di neve,
v) fenomeni elettrici,
w) mancato freddo,
x) evento sismico,
y) perdita canoni di locazione.
Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le se- guenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell’ambito delle garanzie di segui- to elencate:
Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l’Assicurato, fino alla concor- renza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali cau- sati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di ser- vizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del mas- simale convenuto.
Nell’ambito di questa garanzia l'assicurazione non comprende i danni:
a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
L’assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali pro- mosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società as- sumerà la difesa dell’assicurato con riferimento all’art. 1917 Codice Civile.
Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali diretti e/o conse- quenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi con- siderati un unico sinistro.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:
causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particel- le atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idrau- lica se tali circostanze non sono connesse all’effetto diretto del terremoto sui beni assi- curati o su impianti ad essi connessi,
da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.
Fenomeni / Eventi atmosferici: nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:
fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali,
mareggiate o penetrazione di acqua marina,
formazione di xxxxxxxx,
accumulo esterno di acqua,
umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
non indennizza inoltre i danni subiti da:
serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione;
baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.
A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili) ma solo fino all’importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie .
Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o allu- vione o allagamenti anche se causati da evento sismico.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da
franamento, smottamento e cedimento del terreno,
mareggiata, marea, maremoto,
umidità, stillicidio, trasudamento,
infiltrazione (salvo che per il caso di Allagamento),
guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
nonché quelli subiti da enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm.
Franamento, Smottamento, cedimento del terreno: la Società indennizza i danni mate- riali diretti e/o conseguenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.
Mancato Freddo: La Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali subiti da beni custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da:
mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o della temperatura con- trollata;
fuoriuscita del fluido frigorigeno e/o altre sostanze utilizzate allo scopo; conseguenti:
a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
b) all’accidentale (non voluto) verificarsi di guasti o rotture:
1. nell’impianto frigorifero e/o di temperatura controllata, o nei dispositivi di controllo e sicurezza pertinenti all’impianto stesso;
2. negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell’impianto;
3. nei sistemi di adduzione dell’acqua o delle altre sostanze utilizzate allo scopo e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica pertinenti all’impianto stesso.
Condizione essenziale per l’efficacia della garanzia, per i beni in refrigerazione custoditi in celle, è che la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto du- rata continuativa non inferiore a 6 ore.
Perdita canoni di locazione: se gli immobili assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Ente, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, per il tempo necessario al
loro ripristino ma non oltre il limite di 12 mesi e senza applicazione della regola proporzio- nale di cui all’art. 1907 c.c., anche quella parte di canoni di locazione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. Per i locali regolar- mente locati si intendono anche quelli occupati dall’Ente/proprietario che vengono com- presi in garanzia per l’importo del canone di locazione presunto ad essi relativo.
La Società (a valere sia per la SEZIONE 1 che per la SEZIONE 2) assicura, anche, in ag- giunta ai restanti indennizzi:
le spese sostenute dall’Ente:
i. in conseguenza di guasti e danni causati dall’attività delle Autorità, dell’Ente stesso o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di im- pedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze. Sono altresì compresi i maggiori costi che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolino la riparazione e/o la co- struzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli, pur- ché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella stessa ubica- zione od in altra;
ii. per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i re- sidui del sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non col- piti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamen- to e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria “Tossico-nocivi” di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fi- no alla concorrenza del 50% di quanto dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
iii. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell’importo even- tualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale impor- to rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
iv. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio purchè tale ricostruzione/rimpiazzo sia effettuato entro 18 mesi. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
v. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, di- strutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, appli- cazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipen- denti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla
ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazio- ne della regola proporzionale e con il limite per evento dell’importo indicato a tale ti- tolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.
vi. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. 29: Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall’Ente in conseguenza del danneggiamento o distru- zione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell’importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta co- munque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
vii. per la “ricerca guasti”, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da “fuoriuscita di acqua”. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza per evento dell’importo a tale titolo indicato nella sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Or- gani e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell’Ente e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.
Art. 16: Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubbli- ci ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.
Art. 17: Ispezione dei beni assicurati
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 18: Risarcimenti – Limitazioni – Massima esposizione della Società
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna parti- ta assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l’Ente é esonerato), fermo quanto previsto ai successivi artt. “Acquisizione di nuovi beni” e “Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate”.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti ap- plicabili.
Art. 19: Acquisizione di nuovi beni
Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell’Ente anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 10% (dieciprocento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall’ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; supe- rando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l’Ente ne avrà dato comunicazione.
Art. 20: Deroga alla regola proporzionale
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non appliche- rà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 30% (trentapercento) non sia inferiore al valore risultan- te al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunica- zione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.
Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto, e quindi senza applica- zione della regola proporzionale.
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Art. 21: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2
La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:
a) beni mobili,
b) denaro, titoli e valori in genere: b1) riposti e custoditi sottochiave
b2) ovunque posti, durante l’orario di apertura al pubblico dei locali
b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,
per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti an- che a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
furto come definito dall’art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
rapina come definita dall’art. 628 C.P., anche se iniziata all’esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
estorsione come definita dall’art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia sia- no dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.
La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi (fermo quanto precedente- mente normato per la SEZIONE 1), le spese sostenute dall’Ente:
o per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tenta- tivo di commetterli senza l’applicazione della regola proporzionale e fino alla concor- renza per sinistro ed anno dell’importo a tale titolo previsto nella scheda di conteggio del premio.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Or- gani e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell’Ente.
Art. 22: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia
1) La garanzia furto é operante:
I. per i beni lett. a), b1) e b2) dell’art. Oggetto dell’assicurazione della presente Sezio- ne posti all’interno di immobili, se l’autore del reato:
si é introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucerna- ri, e simili;
b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudo- lento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refur- tiva a locali chiusi.;
si é introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante si- stemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custo- dia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.
II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
III.per i beni lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant’altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili non- ché per ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto (c.d. Beni all’aperto), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale.
IV. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall’esterno, an- che con sola effrazione o scasso della parte esterna dell’apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all’Apparecchiatura stessa;
V. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima de- scritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all’interno dell’immobile.
2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incarica- ta del trasporto,
il furto con strappo,
il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,
ed é operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
3) La copertura assicurativa opera anche:
a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza dell’importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni di cui al punto 1.I che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, si- tuata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metal- lica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se ret- tangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predet- ti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
A deroga di quanto precede, l’assicurazione è operante - previa applicazione di uno sco- perto del 20% minimo 5.000,00- anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in pre- senza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.
I beni e manufatti in rame si intendono coperti dalla presente sezione di polizza fino al li- mite massimo e con gli scoperti/franchigie indicati nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Per tali enti, in deroga a
quanto previsto dell’articolo 24, non sarà previsto alcun reintegro automatico.
Art. 23: Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Ente ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integral- mente il danno, a meno che l’assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di mantene- re la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell’importo dell’indennità riscossa dal- la Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI
Art. 24: Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro
Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna parti- ta assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l’Ente è esonerato).
In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei va- lori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell’annualità assicurativa, é valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l’annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.
L’Ente pagherà il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio ven- ga direttamente trattenuto dalla Società dall’ammontare dell’indennizzo.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti ap- plicabili.
Resta comunque inteso tra le parti che qualora il sinistro interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle diverse franchigie, l’indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della sola franchigia più elevata. In nessun caso, per uno stesso sinistro, po- tranno essere applicate contemporaneamente due o più franchigie.
Art. 25: Esclusioni
Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella sezione DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:
I. verificatisi in occasione di:
a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
x. xxxxxxxx, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine;
d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza dell’Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell’Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazio- ne per motivi connessi con l’attività istituzionale svolta;
e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall’Accelerazione artificia- le di particelle atomiche
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,
II. causati da o dovuti a:
f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro ten- tativi;
g. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
h. limitatamente alle apparecchiature elettroniche ed ai macchinari, per i quali debba ri- spondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato;
i. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
j. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funziona- mento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossida- zione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
k. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclu- sione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
x. xxxxxxxx e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione; m.costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
n. difetti noti all’Ente all’atto della stipulazione della polizza;
o. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
p. la cui riparazione é prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipu- lati dall’Ente;
q. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura;
r. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostru- zione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all’Art. 15: Og- getto dell’assicurazione della Sezione 1 e Art. 21: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2;
s. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all’Art. 15: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1 e Art. 21: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2;
t. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idrauli- ca, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;
si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;
III. nonché:
u. la perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, ser- batoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia pro- vocata da eventi non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
v. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
w. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato;
x. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusio- ne per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
y. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà ob- bligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
z. i danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventi socio-politici; aa.limitatamente alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, il furto delle stes-
se avvenuto all’esterno dei locali.
Art. 26: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudi- ziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla Società entro trenta giorni da quando l’ufficio competente del Con- traente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, preci- sando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità ap- prossimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente. In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Man- cato freddo, l’Ente ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposi- zione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevol- mente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicura- ti, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incari- cato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all’indennizzo; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i re- sidui del sinistro.
Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l’Ente dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.
La Società fornirà con cadenza semestrale all’Ente un documento analitico dei sinistri de- nunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante per ciascun sinistro:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
É facoltà dell’Ente richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso documento anche in altre occasioni qualora l’Ente lo richieda.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre con- trodeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà ap- plicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definiti- va per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 27: Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico (“perizia formale”).
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potran- no intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accor- dano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Fermo quanto disciplinato dall’Art 15: Oggetto dell’Assicurazione punto iii), le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 28: Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattua- li e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 26: De- nuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate ave- vano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 29: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Ente abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o dan- neggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà pro- seguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; ri- mane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Ente di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 27: Proce- dura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da re- digersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali ri- nunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di con- teggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 29: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 1 – Incendio e altri danni ai beni:
Si conviene tra le parti che in caso di danno, totale o parziale, causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di “ricostruzione e rim- piazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
1) In caso di distruzione:
- Per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area);
- Per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fi- scali;
- Per le opere d’arte l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.
2) In caso di danno parziale:
- Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:
3) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio,
un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base al- la cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e desti- nazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
4) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di si- nistro indennizzabile a termini di polizza, nell’ambito della somma assicurata per “Onorari Periti e Professionisti” con un sottolimite di Euro 25.000 per sinistro e anno.
5) Qualora l’Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione e rim- piazzo” o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell’art.1908 C.C..
6) Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l’ammontare del danno si stabilisce determi- nando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
7) Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
8) Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informa- zioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni Per quanto riguarda i titoli di credi- to (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
1) L’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
2) Il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
3) La Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
4) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
9) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano es- sere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
10) Per le opere d’arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento.
11) Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condi- zione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costru- zioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. L’indennizzo sarà pari all’importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l’eventuale valo- re di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati se- condo quanto stabilito al presente articolo, é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 2 – Furto, rapina e rischi assimilabili:
L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stes- se avevano al momento del sinistro.
In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili (valido per le sezioni 1 e 2).
Art. 30: Pagamento dell'indennizzo (SEZIONI 1 e 2)
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documen- tazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla da- ta dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richie- sta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricor- re il caso di dolo del Contraente/Assicurato.
L’indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiu- sura di istruttoria (se aperta), fermo l’impegno per l’Assicurato di restituire quanto percepi- to, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria se- condo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l’indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liqui- dazione se richiesto dall’Ente avverrà anche se non é stato raggiunto l’accordo per i re- stanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di in- dennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite.
Art. 31: Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 32: Compensazione tra partite (Sezione 1)
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Particolari all’Art. 20: Deroga alla re- gola proporzionale, si conviene che qualora – applicata la “deroga alla proporzionale” lad- dove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese cia- scuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente as- sicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.
Il disposto della presente clausola non si applica per le partite garantite a primo rischio assoluto.
Art. 33: Anticipo dell’indennizzo
L’Ente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un impor- to pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze ac- quisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00)
Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro e per anno.
Art. 34: Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buo-
na fede
Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengo- no indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d’ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 30% (trentapercento) delle stesse.
Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s’impegna quindi a ritenere garantita un’ulteriore somma pari al 30%, e pertanto il disposto dalle condizioni particolari all’Art. 20: Deroga alla regola proporzionale troverà applicazione sol- tanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.
Il Contraente o l’Assicurato s’impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immedia- tamente successivi al termine d’ogni annualità assicurativa l’ammontare delle nuove somme da assicurare.
Qualora il Contraente o l’Assicurato non ottemperi all’obbligo di comunicare l’aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all’incasso del relativo premio.
Il Contraente s’impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato appli- cando sugli aumenti di valore, per il periodo d’assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rim- borso delle corrispondenti imposte.
Si conviene che, ove l’Ente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Valido per tutte le sezioni
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicu- rativo somma maggiore di:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per sini- stro ed anno
€ 50.000.000,00
Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul minimo di danno | Franchi- gia | Limite di indennizzo | |
Per sinistro, se non diversa- mente previsto | ===== = | ====== | € 4.000,00 | ============== |
Per sinistro relativamente ai beni di cui alla voce Apparec- chiature elettroniche, se non diversamente previsto | ===== = | ====== | € 5.000,00 | ============== |
Rottura lastre Art 15 lett. j) | ===== = | ====== | € 250,00 | € 50.000,00 per anno col limite di € 2.500,00 per sin- gola lastra |
Atti sociopolitici Art 15 lett. k) | 10% | € 5.000,00 | ====== | 70% delle somme assicurate |
Per Atti sociopolitici (Art 15 lett. k) relativamente ai beni di cui alla voce Apparecchiature elettroniche se non diversa- mente previsto | 10% | € 5.000,00 | ====== | 70% delle somme assicurate |
Sabotaggio e terrorismo Art 15 lett. l) | 10% | € 10.000,00 | ====== | € 7.500.000,00 per sinistro ed anno |
Fenomeni atmosferici Art 15 lett. m) | 10% | € 5.000,00 Per ciascuna ubicazione col- pita da sinistro | ====== | 70% delle somme assicurate |
Fenomeni atmosferici Art 15 lett. m) relativamente ai beni di cui alla voce Apparec- chiature elettroniche se non diversamente previsto | 10% | € 1.000,00 Per ciascuna ubicazione col- pita da sinistro | ====== | 70% delle somme assicurate |
Fenomeni Atmosferici su fab- bricati aperti su più lati e tettoie | € 150.000,00 per sinistro ed anno |
Grandine su fragili (nell’ambito di fenomeni atmo- sferici) | 10% | € 1.000,00 Per ciascuna ubicazione col- pita da sinistro | ====== | € 200.000,00 per sinistro ed anno |
Formazione di Xxxxxxxx e Gelo Art 15 lett. n) | 5% | € 750,00 | € 100.000,00 per sinistro ed anno | |
Acqua Piovana Art 15 lett. o) | ===== = | ====== | ====== | € 100.000,00 per sinistro ed anno |
Fuoriuscita d’acqua Art 15 lett p) | ===== = | ====== | € 250,00 | € 100.000,00 per sinistro ed anno |
Inondazioni, alluvioni Art 15 lett. q) | 10% | € 25.000,00 Per ciascuna ubicazione col- pita da sinistro | ====== | 40% somma assi- curata per singola ubicazione max € 5.000.000,00 per sinistro ed anno |
Allagamenti Art 15 lett. r) | 10% | € 15.000,00 Per ciascuna ubicazione col- pita da sinistro | ====== | 40% somma assi- curata per singola ubicazione max € 2.000.000,00 per sinistro ed anno |
Smottamenti, franamenti, ce- dimenti del terreno Art 15 lett. s) | 10% | € 10.000,00 | ====== | € 250.000,00 per sinistro ed anno |
Crollo/collasso strutturale Art 15 lett. t) | 10% | € 10.000,00 Per ciascuna ubicazione col- pita da sinistro | ====== | € 250.000,00 per sinistro ed anno |
Sovraccarico neve Art 15 lett. u) | 10% | € 5.000,00 Per ciascuna ubicazione col- pita da sinistro | ====== | € 1.000.000,00 per sinistro ed anno |
Fenomeni elettrici e/o elettro- nici Art 15 lett. v) | 10% | € 2.000,00 | ====== | € 200.000,00 per sinistro ed anno |
Mancato freddo Art 15 lett. w) | ===== = | ====== | € 1.250,00 | La somma assicu- rata per sinistro ed anno |
Evento sismico Art 15 lett. x) | 10% | € 20.000,00 Per ciascuna ubicazione col- pita da sinistro | ====== | 40% somma assi- curata per singola ubicazione max € 10.000.000,00 per sinistro ed anno |
Perdita canoni locazione (art. 15 lett. y) | € 50.000,00 per sinistro ed anno | |||
Ricerca guasti Art 15 n. vii) | ===== = | ====== | € 250,00 | € 100.000,00 per sinistro ed anno |
e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:
Spese mantenimento attività e servizi | 1 giorno con il mi- nimo di € 2.500,00 | ============= |
Segue:
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Sezione 2): Xxxxx, rapina e rischi assimilabili
Scoperto
Franchigia
Massimo
Garanzia / Tipologia di danno
in % sul dan-
no
con il minimo di
euro
risarcimento per sinistro ed anno euro
Beni mobili
======
======
€ 2.500,00
==========
Beni all’aperto
20%
€ 2.500,00
=======
€ 25.000,00
Denaro e valori custoditi sottochia- ve
======
======
€ 500,00
==========
Denaro e valori ovunque posti
======
======
€ 500,00
==========
Denaro e valori trasportati
======
======
€ 500,00
==========
Beni di Dipendenti/Utenti
======
======
€ 250,00
€ 3.000,00
Furto con Xxxxxxxxx (eccetto por- tavalori)
======
======
€ 500,00
€ 5.000,00
Beni mobili su veicoli
======
======
€ 1.000,00
€ 25.000,00
Beni in rame
20%
€ 2.500,00
=======
€ 25.000,00
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI
E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI | AI BENI | ||
Partite assicurate | Capitali assicurati | Aliquota promille | Premio imp.le totale |
Beni immobili non soggetti alla discipli- na del Dlgs n. 42/2004 e smi | 305.962.731,50 | 0,25 | 76.490,68 |
Beni immobili soggetti alla disciplina del Dlgs n. 42/2004 e smi | 330.192.200,50 | 0,32 | 105.661,50 |
Beni mobili | 230.000.000,00 | 0,30 | 69.000,00 |
di cui: | |||
Apparecchiature elettroniche | premio incluso in Beni mobili | ||
Rischio locativo | = = = | valore incluso in Beni im- mobili | |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 10.000.000,00 | 0,16 | 1.600,00 |
Demolizione e sgombero (aggiuntivo) | 250.000,00 | 1,00 | 250,00 |
Onorari periti e professionisti | 100.000,00 | 1,00 | 100,00 |
Ricostruzione Archivi | 10.000,00 | 6,00 | 60,00 |
Spese mantenimento attività e servizi | 100.000,00 | 1,00 | 100,00 |
Differenziale storico-artistico | 2.500.000,00 | 0,10 | 250,00 |
Mancato freddo | 200.000,00 | 1,00 | 200,00 |
Segue:
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Partite assicurate | Valori complessivi | Aliquota promille | Premio imponibile totale |
Beni mobili | 100.000,00 | 14,00 | 1.400,00 |
Denaro e valori custoditi – art. 21 b1 | 25.000,00 | 10,00 | 250,00 |
Denaro e valori ovunque posti – art. 21 b2 | 5.000,00 | 40,00 | 200,00 |
Denaro e valori trasportati – art. 21 b3 | 5.000,00 | 26,00 | 130,00 |
Guasti da ladri | 5.000,00 | 30,00 | 150,00 |