Assicurazione per la circolazione degli Autocarri
Assicurazione per la circolazione degli Autocarri
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Genertel S.p.A.
Prodotto: Genertel per i CLIENTI RCI BANQUE - Furgoni & Van ed. 07/2021
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile derivanti dalla circolazione del veicolo. L’assicurato può sottoscrivere la polizza facoltativamente quando accede al finanziamento/ leasing concesso da RCI BANQUE.
Che cosa non è assicurato?
RESPONSABILITÀ CIVILE
✘ L’assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).
✘ L’assicurazione non opera per i sinistri che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competi- zioni sportive.
✘ L’assicurazione non opera inoltre per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
✘ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.
TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI
Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
COLLISIONE ANIMALI SELVATICI
Sono esclusi i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
ASSISTENZA LEGALE
La garanzia Assistenza Legale non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell’assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.
PROTEZIONE IMPREVISTI
La garanzia non prevede esclusioni specifiche.
Che cosa è assicurato?
RESPONSABILITÀ CIVILE
✔ Sono assicurati i danni involontariamen- te causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza in aree pub- bliche o equiparate.
✔ Il contratto opera anche per l’esercita- zione alla guida.
✔ Genertel assicura inoltre i rischi della Responsabilità Civile dell’assicurato per i danni causati involontariamente a terzi dalle operazioni di carico da terra sul vei- colo e viceversa, anche se sono eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, se questi sono omologati, sono parte inte- grante del veicolo assicurato e compresi nella sua destinazione funzionale.
TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI
Genertel garantisce:
✔ La riparazione dei danni diretti e mate- riali subiti dal veicolo assicurato a segui- to di una collisione con un veicolo a motore identificato non assicurato.
✔ L’indennizzo, fino al limite di 5.000 euro, delle spese mediche sostenute a seguito dell’eventuale infortunio subito dal legit- xxxx conducente per lo stesso evento.
COLLISIONE ANIMALI SELVATICI
✔ Genertel garantisce l’indennizzo in forma specifica dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali selvatici, avvenuto, in Italia, su strada asfaltata aperta al pubblico.
ASSISTENZA LEGALE
Genertel, se la garanzia è indicata in con- tratto, fornisce all’assicurato:
✔ Studio accurato della pratica.
✔ Assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civi- le, in caso di incidente stradale, avvenuto durante la circolazione del veicolo.
✔ Assistenza giudiziale nel caso in cui sia indagato e/o imputato in un pro- cedimento penale a seguito di inciden- te stradale avvenuto durante la circola- zione del veicolo.
PROTEZIONE IMPREVISTI
La garanzia Protezione Imprevisti prevede:
✔ Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’influenza di alcool.
✔ Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione da più di due mesi.
✔ Rinuncia alla rivalsa per i sinistri subi- ti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità o se non sono addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo.
✔ Danni alla tappezzeria per trasporto di vittime di incidenti stradali fino a 250 euro.
✔ Perdita chiavi fino a 250 euro.
✔ Ripristino box danneggiato da incendio del veicolo assicurato, fino a 500 euro.
✔ Rimborso fino a 250 euro delle spese di reimmatricolazione in caso di perdi- ta del veicolo in conseguenza di incen- dio, furto o incidente stradale, se viene immatricolato un veicolo nuovo che viene assicurato con Genertel.
✔ Rimborso forfettario di 25 euro per le
spese rifacimento patente.
Ci sono limiti di copertura? RESPONSABILITÀ CIVILE
L’assicurazione non opera per i sinistri:
che avvengono con il conducente privo della patente di guida;
che avvengono quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci; che avvengono quando il veicolo non è in regola da più di due mesi con la revisione;
subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità.
In questi casi, se non esplicitamente derogati dalla garanzia Protezione Imprevisti, e quando è applicabile l’art.144 del Codice delle Assicurazioni, Genertel può agire in rivalsa.
L’assicurazione non opera inoltre:
in caso di trasporto merci, per i danni causati alle cose trasportate o in consegna;
in caso di trasporto di merci pericolose o lubrificanti, per i maggiori danni che derivano dal materiale trasportato; in caso di operazioni di carico e scarico, per i danni causati a chi prende parte alle operazioni o è trasportato sul veicolo assicurato;
per danni da carico e scarico di sostanze pericolose o lubrificanti.
Le garanzie sono prestate entro i massimali e con le franchigie indicate in contratto. Sono previste ulteriori limita- zioni ed esclusioni che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni.
TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI
Sono esclusi i danni che avvengono:
con il conducente privo della patente di guida;
durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci; quando il veicolo assicurato non è in regola da oltre due mesi con la revisione;
in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
A carico dell’assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza. Se la riparazione è antieconomica, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell’evento.
COLLISIONE ANIMALI SELVATICI
Sono esclusi i danni che avvengono:
con il conducente privo della patente di guida;
durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci; quando il veicolo assicurato non è in regola da oltre due mesi con la revisione;
in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
A carico dell’assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza. Se la riparazione è antieconomica, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell’evento. La garanzia non opera se il sinistro si verifica in autostrada.
ASSISTENZA LEGALE
La garanzia Assistenza Legale non opera:
se la controparte promuove un’azione civile verso l’assicurato;
per controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini, dipendenti o incaricati; per controversie relative a sanzioni amministrative;
in caso di costituzione di parte civile; per il dissequestro del veicolo;
in caso di difetti di fabbricazione del veicolo; con il conducente privo della patente di guida;
quando il conducente guida sotto l’influenza di alcool, stupefacenti o psicofarmaci; quando Xxxxxxxx è anche assicuratore della controparte responsabile;
in caso di risarcimento diretto;
se la controversia nasce per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro; se il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive;
in caso di controversie legate a rapporti contrattuali.
Nel contratto sono previste ulteriori limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Il massimale di polizza si intende unico anche nei casi in cui la garanzia viene attivata sia in sede civile che penale.
PROTEZIONE IMPREVISTI
Le garanzie sono prestate entro i massimali indicati in contratto.
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – tel. 000 0000000 – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx
Dove vale la copertura?
✔ L’assicurazione vale in:
- Italia e Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);
- Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Principato di Monaco;
- Liechtenstein;
- stati elencati e non barrati nel certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde.
✔ Per le garanzie Tutela danni da veicoli non assicurati e Collisione animali selvatici, l’assicurazione vale solo in Italia.
Che obblighi ho?
- Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente/assicurato: quest’ultimo si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto e la correttezza dei massimali/ somme assicurate. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. In caso di sinistro, se il contraente/assicurato non rispetta gli obblighi previsti dal contratto, il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
Quando e come devo pagare?
Il premio, comprensivo di imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N., è annuo, unico e versato anticipatamente da Rci Banque. L’assicurato lo restituisce a Rci Banque secondo la modalità di pagamento prescelta.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del premio è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza e terminano alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Genertel mantiene operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa (c.d. “periodo di comporto”).
Come posso disdire la polizza?
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, perciò alla scadenza e senza alcun preavviso, il contraente è libero di non rinnovarlo e di assicurarsi con altra compagnia.
Il contraente/assicurato ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto in caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione o espor- tazione definitiva del veicolo. È sufficiente inviare a Genertel i documenti che le comprovano e la relativa richiesta scritta.
Assicurazione per la circolazione degli Autocarri
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Compagnia: Genertel S.p.A. Prodotto: Genertel per i CLIENTI RCI BANQUE - Furgoni & Van
Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato: 14/07/2021
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
• Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Recapito telefonico: 000.00.00.000
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo di posta elettronica: XXXXxxxxxxx-Xxxxx@xxxxxxxx.xx
• PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
• Indirizzo Postale: Genertel c/o Genertellife - SAP Danni, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX)
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
L’ammontare del patrimonio netto di Genertel evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a 252 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 23 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve a 229 milioni di euro. L’Indice di solvibilità di Genertel è pari al 278% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (321 milioni di euro) e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità (116 milioni di euro) richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016. Il Requisito Patrimoniale Minimo ammonta a 52 milioni di euro. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell’impresa xxxx://xxxxx.xxx/XXXX.
Al contratto si applica la legge Italiana.
Che cosa è assicurato? | |
La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati in contratto. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Massimali | La polizza è stipulata per il massimale minimo di legge, che ammonta a 7.290.000 euro. |
Garanzie estese | La garanzia Responsabilità Civile è estesa gratuitamente anche per i danni causati involontariamente a terzi che derivano: - dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali); - da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato; - dal gancio di traino del veicolo assicurato; - da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità Civile dei terzi trasportati”); - da incendio del veicolo in aree private, escluse le aree aeroportuali (c.d. "Ricorso Terzi"), con il limite del 3% del massimale indicato in polizza e comunque non oltre un limite di 500.000 euro per anno assicurativo. |
Tipo di guida | La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche dei conducenti del veicolo. I tipi di guida possibili sono: - guida esperta (solo conducenti di età maggiore o uguale ai 25 anni); - guida inesperta (conducente principale di età inferiore ai 25 anni); - non solo esperti (guida libera). La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del sinistro, ma se il contraente ha dichiarato che il veicolo non viene mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni (c.d. conducente inesperto) si applica la franchigia prevista in contratto. |
Che cosa non è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di incidente il contraente/assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne comunicazione a Genertel entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza. La denuncia del sinistro può avvenire: - via email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx; - via fax al numero 041.33.62.100; - via posta all’indirizzo Genertel - Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx. La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, raggiungibile al telefono al numero verde 000.00.00.00 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operativo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00. Risarcimento Diretto La procedura di indennizzo diretto è attivabile nel caso di incidenti: - che coinvolgono due soli veicoli entrambi identificati e immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) e che non vedano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole; - in cui si verifica effettivamente un contatto tra i veicoli coinvolti; - da cui non conseguono lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che subiscono lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%). La procedura “CARD” è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell’assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso. |
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Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – tel. 000 0000000 – Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx
Richieste di risarcimento da indirizzare alla Controparte La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di “risarcimento diretto”. Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap Il Fondo per le Vittime della strada risarcisce in caso d’incidenti provocati da: - veicoli o imbarcazioni non identificati, per i soli danni alla persona (è previsto il risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di 500 euro, in caso di danni gravi alla persona); - veicoli o imbarcazioni non assicurati per i danni alla persona e alle cose. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Genertel non prevede l'erogazione di prestazioni di assistenza da parte di enti o strutture convenzionate. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: L’assicurato evita l’evoluzione in malus se rimborsa gli importi liquidati a titolo definitivo per i sinistri che l’hanno causata. È possibile rimborsare anche solo alcuni dei sinistri liquidati; in questo caso l’evoluzione in malus si applica solo per i sinistri che non sono stati rimborsati. Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del X.Xxx. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e, suc- cessivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Stanza di compensazione - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX, tel. 00.00.000.000, fax 00.00.000.000/547, email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, sito internet xxx.xxxxxx.xx. In alternativa è sempre possibile inviare una email a xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx: in questo modo Genertel provvede ad inoltrare la richiesta a Consap per conto dell’assicurato. | |
Gestione dei sinistri da parte di altre imprese: Genertel non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: I diritti che derivano dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assi- curato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale. | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Per la garanzia Responsabilità Civile, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l’assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta. Tali comuni- cazioni vengono effettuate: 1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento; 2. nel caso di danni materiali e con il Xxxxxx Xxx (Xxxxxx di constatazione amichevole d'incidente) firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta; 3. nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta, Genertel versa al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l’importo relativo. Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Genertel si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Il contraente/assicurato ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto in caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazio- ne o esportazione definitiva del veicolo. Genertel mette a disposizione del contraente il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N. per 12 mesi. In caso di furto del veicolo, se il contraente/assicurato non vuole sospendere il contratto o trasferirlo su un altro veicolo, Genertel rimborsa l’eventuale premio non usufruito della sola garanzia R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N. In caso di ripensamento, Xxxxxxxx rimborsa al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al S.S.N. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | È prevista la possibilità di sospendere le garanzie solo in caso di furto totale. Se il contraente/assicurato, non riattiva il contratto entro 12 mesi, questo viene considerato risolto e il premio non goduto resta a Genertel; negli altri casi il contratto viene riattivato a partire dalle 24 della data indicata dal contraente/ assicurato. Se il periodo di sospensione è maggiore di 30 giorni, la data di scadenza del contratto viene prorogata di un periodo pari a quello della sospensione. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Non è previsto il tacito rinnovo né per la garanzia R.C.A. né per i rischi accessori. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi con richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a Genertel S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, o tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, impegnandosi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde) e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Per l’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC. |
Risoluzione | A integrazione di quanto indicato nel DIP base, in caso di furto è prevista la cessazione del contratto se il contraente/assicurato non sceglie di sospen- derlo o di trasferirlo su un altro veicolo. |
Questo prodotto, acquistabile facoltativamente, è rivolto ai proprietari/locatari di autovetture o veicoli commerciali del gruppo Renault concessi in finanziamento/leasing da RCI BANQUE.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: sono previsti costi di intermediazione pari al 10,00% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality; - Tramite il sito internet di Genertel xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami; - Via mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx; La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. |
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I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati diret- tamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato a Genertel o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | |
Mediazione | In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98). |
Negoziazione assistita | Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, è necessario attivare la negoziazione assistita con il supporto di un legale, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall’Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica. - In caso di controversia che riguarda la garanzia Assistenza Legale, se l’assicurato non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l’avvio di una procedura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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GENERTEL PER I CLIENTI RCI BANQUE
PER LA CIRCOLAZIONE
dEGLI AUTOCARRI
nertel S.p.A.
FURGONI&VAN
Ge
Prodotto redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEdIARI
per contratti semplici e chiari
Ultimo aggiornamento 07/2021
Gentile Cliente,
grazie per aver scelto Xxxxxxxx, l’assicurazione online conveniente, facile e affidabile del Gruppo Generali.
Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie offerte da Genertel.
Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una soluzione assicurativa facile da comprendere.
Abbiamo realizzato le singole sezioni delle Condizioni di Assicurazione in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande, e abbiamo introdotto
lo schema “Elenco delle Garanzie” così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie.
All’interno delle sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni
da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.
Verifica sempre se i dati indicati in preventivo e in contratto sono corretti.
Ricorda che eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Cordiali saluti. Genertel S.p.A.
A. Elenco delle Garanzie
B. Definizioni
Definizioni ........................................................................................................................................................................................ Pag. 1 di 23
C. Condizioni di Assicurazione Furgoni & Van
Norme Comuni ................................................................................................................................. Pag. 2 di 23
SEZIONE 1
Responsabilità Civile ................................................................................................................... Pag. 8 di 23
SEZIONE 2
Tutela danni da veicoli non assicurati Pag. 10 di 23
SEZIONE 3
Collisione animali selvatici .................................................................................................. Pag. 12 di 23
SEZIONE 4
Assistenza Legale ......................................................................................................................... Pag. 13 di 23
SEZIONE 5
Protezione Imprevisti ................................................................................................................ Pag. 16 di 23
SEZIONE 6
Procedura per il risarcimento dei danni R.C.A. ........................................... Pag. 17 di 23
SEZIONE 7
Procedura per l’indennizzo dei danni non R.C.A. ..................................... Pag. 19 di 23
Allegato 1 ................................................................................................................................................ Pag. 22 di 23
GARANZIE SEMPRE COMPRESE
I DETTAGLI COMPRESA?
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
R.C.A.: la garanzia obbligatoria che ti per- mette di circolare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) cau- sati ad altre persone.
Sicurezza comunque: ti copre per i dan- ni, anche da incendio del veicolo, causati a terzi nelle aree private (ad esempio aree chiuse al pubblico come un parcheggio condominiale); per i danni prodotti dai tuoi passeggeri; per i danni causati dal gancio traino o dal tuo rimorchio.
Solo se hai scelto una formula bonus / malus con franchigia (ve- rifica in preventivo e in contratto).
I danni causati a terzi in caso di in- cendio del veicolo in aree private sono coperti fino al 3% del massi- male RCA assicurato, non oltre un limite di 500.000 euro per anno assicurativo.
Sezione 1
Tutela danni da veicoli non assicurati: ti protegge in caso di incidente causato da un veicolo a motore identificato non assicurato.
A tuo carico rimane lo scoperto previsto. Se scegli di riparare il vei- colo presso una delle carrozzerie convenzionate non viene appli- cato alcuno scoperto.
Sezione 2
Collisione animali selvatici: ti protegge dai danni alla tua autovettura in caso di incidente con animali selvatici.
A tuo carico rimane lo scoperto previsto. Se scegli di riparare il vei- colo presso una delle carrozzerie convenzionate non viene appli- cato alcuno scoperto.
Sezione 3
Assistenza Legale: l’assistenza giudizia- le e stragiudiziale, per tutelare i tuoi in- teressi nell’ambito di un sinistro stradale che ha coinvolto il veicolo assicurato.
Sezione 4
Protezione Imprevisti: ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spe- se di immatricolazione in caso di furto o distruzione del veicolo, ti indennizza per la perdita delle chiavi e della patente, o se il tuo box auto si danneggia per l’incendio del veicolo assicurato ecc.
Sezione 5
B. Definizioni
❯ “Animali selvatici”: animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.), esclusi gatti e cani randagi;
❯ “Aree aeroportuali”: le aree di rullaggio (spostamento e movimento di un aeromobile a terra, cioè con le ruote a contatto con il terreno) e le altre aree interne a un aeropor- to, così come determinate dalla normativa di settore;
❯ “Assicurato”: soggetto destinatario delle prestazioni assi- curative;
❯ “Autocarro”: il veicolo destinato al trasporto di cose e del- le persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg;
❯ “Avente diritto”: soggetto diverso dal contraente a cui deve essere messa a disposizione l’attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acqui- rente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria;
❯ “Banca dati”: la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
❯ “Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde”: il documento che attesta che il veicolo è assicura- to per la responsabilità civile obbligatoria anche all’estero, nei paesi di cui riporta la sigla non barrata;
❯ “Classe di merito Genertel”: la classe di merito assegnata al contratto in base alle condizioni generali di assicurazione previste da Genertel;
❯ “Classe di merito di conversione universale (CU)”: la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio messa a disposizione da Genertel in occasione di ogni sca- denza annuale;
❯ “Codice delle Assicurazioni”: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni;
❯ “Codice della Strada”: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni;
❯ “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con sede in Roma, Xxx Xxxx, 00 - 00000, xxx.xxxxxx.xx;
❯ “Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
❯ “Degrado”: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato;
❯ “EUROTAX”: la rivista specializzata della Sanguinetti Edito- re, che riporta le quotazioni di mercato dell’usato;
❯ “Franchigia”: la somma, stabilita nel contratto, che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro;
❯ “Furto”: l’appropriazione di beni altrui per trarne un ingiu- sto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina);
❯ “Genertel”: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
❯ “Incendio”: la combustione del veicolo o di sue parti con sviluppo di fiamma;
❯ “Incidente”: il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale;
❯ “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta da Gener-
tel se avviene un sinistro liquidabile a termini di polizza;
❯ “Infortunio”: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
❯ “Istituto di cura”: gli istituti di cura sono gli ospedali pub- blici, le cliniche o le case di cura (convenzionate o private). Si possono trovare in Italia o all’estero. Devono essere re- golarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero, ed eventualmente all’assi- stenza sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza diur- na. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;
❯ “IVASS”: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente che controlla la regolarità di quanto av- viene nel mercato assicurativo;
❯ “Xxxxxxxxx conducente”: il proprietario del veicolo e le persone da lui autorizzate alla guida del veicolo;
❯ “Massimale”: la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l’assicurazione;
❯ “Merci pericolose”: le merci classificate come tali in base all’ultimo aggiornamento dell’ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Go- ods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti inter- nazionali di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839.);
❯ “Perdita totale”: il veicolo è considerato totalmente per- so se viene rubato e non viene ritrovato entro due mesi, oppure se è tanto danneggiato da avere un valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
❯ “Polizza”: il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione;
❯ “Premio”: la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
❯ “Proprietario”: l’intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
❯ “Responsabilità principale”: si ha quando la responsabili- tà del sinistro è da attribuire in misura prevalente a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
❯ “Responsabilità paritaria”: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in pari misura a carico dei condu- centi dei veicoli coinvolti;
❯ “Rischio”: la probabilità che si verifichi il sinistro;
❯ “Risoluzione”: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge;
❯ “Rivalsa”: il diritto di Genertel a recuperare dal contraen- te e dall’assicurato l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
❯ “Scoperto”: la percentuale del danno - con eventuale limi- te minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro, se previsto in contratto;
❯ “Sinistro”: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assi- curazione;
❯ “Spese borsuali”: le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività;
❯ “Trasportati”: le persone regolarmente trasportate sul vei- colo indicato in polizza.
C. Condizioni di Assicurazione Furgoni & Van - Ed. 07/2021
NORME COMUNI
❯ QUANDO E COME DEVO PAGARE?
❯ QUANDO COMINCIA LA COPERTURA
E QUANDO FINISCE?
❯ DOVE VALE
LA COPERTURA?
Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e di pagamento del premio
Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto e inviare a Genertel i documenti richiesti. Il premio deve essere pagato tramite bonifico bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel.
Prima di attivare la polizza, Genertel verifica:
• la correttezza e l’autenticità dei documenti ricevuti;
• la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
• la correttezza del premio pagato.
Genertel può richiedere al contraente di integrare la documentazione e/o spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del contraente se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile1. Se il contraente non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i docu- menti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrat- tuale, il contratto non viene perfezionato e Xxxxxxxx può richiedere i documenti mancanti e/o un’eventuale integrazione di premio. Se il contraente non si attiene a quanto richiesto e rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato. Il con- traente ha il diritto di scegliere di ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente in formato cartaceo o elettronico (email), e può modificare la sua scelta successi- vamente; in ogni caso e senza costi aggiuntivi può sempre chiedere a Genertel di rispedire la documentazione in formato cartaceo.
Art. 2 - Diritto al ripensamento
Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi con richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a Xxxxxxxx S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, o tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, impegnandosi a non utilizzare i documenti assicu- rativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde) e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.
Ricevuta la richiesta di recesso, Xxxxxxxx rimborsa al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per l’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.
Art. 3 - Periodo di copertura
Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del pre- mio è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza.
Le coperture sono valide fino alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con un’altra compagnia.
Genertel mantiene operante la garanzia R.C.A. fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A., per lo stesso veicolo, presso un’altra compagnia assicurativa.
Art. 4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale in:
• Italia e Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro);
• Città del Vaticano;
• Repubblica di San Marino;
• Principato di Monaco;
• Liechtenstein;
• stati elencati e non barrati nel certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde. Quando si circola all’estero l’assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti del- le singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.
1 Art. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”
❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?
Art. 5 - Dichiarazioni del contraente/assicurato
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente/assicurato, che si im- pegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse:
• la correttezza dei massimali;
• la correttezza delle somme assicurate;
• la correttezza delle franchigie e degli scoperti.
Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile2, se il contraente/assicurato fornisce al momento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private3, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.
Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro veicolo
Il contraente/assicurato può chiedere di trasferire il contratto su un altro veicolo solo se il rischio relativo al veicolo precedentemente assicurato cessa. Le cause di cessazione previste sono:
• vendita;
• consegna in conto vendita;
• furto;
• demolizione;
• cessazione della circolazione;
• esportazione definitiva del veicolo assicurato.
Per poter trasferire il contratto, il veicolo su cui il contraente/assicurato chiede il trasferi- mento deve rientrare nella medesima classificazione4 di quello precedentemente assicu- rato e deve essere dello stesso proprietario (o da lui locato in caso di leasing, o da lui preso in usufrutto in caso di contratti di usufrutto, o da lui acquistato con riservato dominio in caso di patto di riservato dominio).
Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi xxxxxx- sti e l’eventuale conguaglio di premio. In caso di acquisto, le coperture assicurative sono valide dal momento in cui l’assicurato entra in possesso del nuovo veicolo e, contestual- mente, cessano tutte le coperture del veicolo precedentemente assicurato.
Salvo il caso di furto, il contraente/assicurato deve impegnarsi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazio- ne – ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, Xxxxxxxx può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del veicolo assicurato.
Art. 7 - Risoluzione anticipata del contratto
Il contraente/assicurato può chiedere la risoluzione anticipata del contratto solo nei se- guenti casi:
• vendita;
• consegna in conto vendita;
• demolizione;
• cessazione della circolazione;
• esportazione definitiva del veicolo.
Il contraente/assicurato deve impegnarsi a non utilizzare più i documenti assicurativi ri- cevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo.
2 Artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticen- ze senza dolo o colpa grave” e 1898 “Aggravamento del rischio”
3 Art. 144 “Azione diretta del danneggiato”
4 Art. 47 del Codice della strada “Classificazione dei veicoli”
Genertel procede alla risoluzione anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto i seguenti documenti:
• in caso di vendita o consegna in conto vendita: l’atto di vendita o l’attestazione di consegna in conto vendita;
• in caso di demolizione del veicolo: la copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
• in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
Ricevuti i documenti Genertel mette a disposizione del contraente il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.
Art. 8 - Tutela in caso di furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il contraente/assicurato deve darne immediata comunicazione a Genertel insieme alla copia della denuncia presentata all’autorità competente.
L’assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.
Se il contraente/assicurato non vuole trasferire il contratto su un altro veicolo o non vuole sospendere il contratto, Genertel rimborsa l’eventuale premio non usufruito della sola ga- ranzia R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.
Art. 9 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione
Il contratto può essere sospeso, solo in caso di furto, facendone richiesta a Xxxxxxxx.
Se il contraente/assicurato non riattiva il contratto entro 12 mesi, questo viene considera- to risolto e il premio non goduto resta a Genertel; negli altri casi il contratto viene riattivato a partire dalle ore 24 della data indicata dal contraente/assicurato.
Per riattivare la polizza in caso di ritrovamento del veicolo, il contraente/assicurato deve farne richiesta esplicita a Genertel. Se il periodo di sospensione è superiore a 30 giorni, la data di scadenza del contratto viene prorogata di un periodo pari a quello della sospensione.
Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
Utilizzo dei dati a fini contrattuali
La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell’ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:
(i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; (2)
(ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esem- pio quelli in materia di antiriciclaggio); (2)
(iii) per l’esecuzione dei contratti da Lei stipulati; (2)
(iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (2)
(v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l’esecuzione dei contratti in essere;
(vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all’esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera
(iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a pre- venire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii),
(iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l’audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale
o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere le at- tività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.
Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l’attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all’utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè “scatola nera” o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di “scatola nera”, per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in con- tratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indica- to. La base giuridica del trattamento è costituita dall’esecuzione del contratto.
Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale
La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utiliz- zarli per le seguenti ulteriori finalità:
1) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rile- vazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife;
2) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rile- vazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti da Genertel e Genertellife e per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attra- verso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i Suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l’offerta di Genertel e Genertellife;
3) per l’invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rile- vazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facolta- tivi. Il loro mancato rilascio non incide sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi.
Diritti dell’interessato
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, ag- giornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indica- zione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per mo- tivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate. Quanto pre- cede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “XXX.xx@xxxxxxxx.xxx” e/o xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021”.
Tempi di conservazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda del- la finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:
a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’effica- cia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazio- ne maggiori previsti da specifiche normative di settore;
b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.
Comunicazione dei Dati
I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto com- piti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pub- blici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).
Modifiche e aggiornamenti dell’Informativa
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
Il sito xxx.xxxxxxxx.xx riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compa- gnia, tra cui la policy sull’utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l’espe- rienza di navigazione sul sito e sull’app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all’uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i se- guenti trattamenti:
- tracciano le visite al sito e all’app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funziona- mento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
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- personalizzano i contenuti del sito web e dell’app in funzione della provenienza dell’u- tente e del suo comportamento.
NOTE:
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l’audio/videoconferenza, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documen- ti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinno- vi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assi- curative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili
❯ COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE
CONTROVERSIE?
propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia – UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.
Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del contraente o dell’assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.
Art. 12 - Modalità di reclamo A Genertel
Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:
• Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
• Tramite il sito internet di Genertel xxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione Reclami;
• Via mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.
Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un mas- simo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al compor- tamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e sa- ranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Xxxxxxxx provvede a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.
All’IVASS
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato a Genertel o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Art. 13 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sini- stri - anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto.
Art. 14 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Orga- nismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabi- le sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98).
Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circola- zione di veicoli o natanti, è necessario attivare la negoziazione assistita con il supporto di un legale, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge.
Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall’Accordo ANIA del 2001 con le Asso- ciazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della concilia- zione paritetica.
In caso di controversia che riguarda la garanzia Assistenza Legale, se l’assicurato non con-
corda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l’avvio di una procedu- ra arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o diret- tamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https:// xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxx- payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-net- work/members-fin-net-country_it - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali
Fatta salva l’osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a pa- gare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Gener- tel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
SEZIONE 1 ❯ RESPONSAbILITÀ CIVILE
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
Art. 1.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l’assicurazione e si impegna a liquidare le somme che per capitale, interessi e spese sono dovute come risarcimento di danni causati involontariamente a terzi dalla circolazione del veicolo assicu- rato in aree pubbliche o equiparate, con il limite del massimale indicato in polizza. Genertel garantisce inoltre la responsabilità dell’assicurato per i danni causati involontariamente a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche se sono eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, se questi sono omologati, sono parte inte- grante del veicolo assicurato e compresi nella sua destinazione funzionale. Restano valide le esclusioni e le limitazioni previste agli artt. 1.3 - Eventi non assicurati e 1.5 - Esclusioni.
CHI PUÒ GUIDARE IL VEICOLO ASSICURATO?
La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche dei conducenti del veicolo. I tipi di guida possibili sono:
• guida esperta (solo conducenti di età maggiore o uguale ai 25 anni);
• guida inesperta (conducente principale di età inferiore ai 25 anni);
• non solo esperti (guida libera).
La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del sinistro, ma se il contraente dichiara che il veicolo non viene mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni (c.d. conducente inesperto) si applica la franchigia prevista in contratto.
SONO ASSICURATI ANCHE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI DA QUELLA OB- BLIGATORIA?
Art. 1.2 - “Sicurezza comunque”
Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria Genertel assicura, con lo stesso massimale e senza aumento del premio, i danni causati involontariamente a terzi che derivano:
a) dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali);
b) da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato;
c) dal gancio di traino del veicolo assicurato;
d) da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità Civile dei terzi trasportati”). Genertel assicura anche i danni causati a terzi dall’incendio del veicolo in aree private, escluse le aree aeroportuali (c.d. “Ricorso Terzi”), con il limite del 3% del massimale in- dicato in polizza e comunque non oltre un limite di 500.000 euro per anno assicurativo.
Art. 1.3 - Eventi non assicurati
L’assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i di- scendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l’assicurato provvede abitual- mente al loro mantenimento;
3. se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).
L’assicurazione non opera quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, in- cluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
L’assicurazione non opera inoltre per i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente. In tal caso, Xxxxxxxx può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque liquidati a terzi.
Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.
COSA FACCIO IN CASO dI INCIdENTE?
Segnala l’incidente
1 indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal veicolo per mettere il segnale di emergenza;
2 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.
Documenta l’incidente
1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;
2 se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.
Compila il Modulo Blu
• compila con attenzione il Modulo Blu insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d’accordo ap- poni solo la tua firma nell’apposito spazio; il Modulo Blu vale in ogni caso come denuncia del sinistro. Se non hai in auto il Modulo Xxx puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6.
Avvia la procedura di risarcimento
• per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso la sezione denuncia on line del sito xxx.xxxxxxxx.xx o via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per qualsiasi dubbio chiama il numero verde 000.00.00.00 o attiva una chat on line con i nostri consulenti sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 6.
❯ CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATA
LA GARANZIA R.C.A.?
COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?
Art. 1.4 - Classe di merito e attestazione dello stato di rischio
In prossimità della scadenza della polizza annuale, Xxxxxxxx mette a disposizione l’attesta- zione dello stato di rischio. La classe di assegnazione è calcolata in base alla presenza o meno di sinistri liquidati, anche in parte, nel periodo di osservazione.
Per lo scatto in malus sono presi in considerazione i sinistri per cui è stata accertata la responsabilità principale dell’assicurato.
I sinistri liquidati con responsabilità paritaria dell’assicurato minore o uguale al 50% non comportano il malus, ma vengono annotati nell’attestazione con l’indicazione della per- centuale di responsabilità. Se ci sono più incidenti con responsabilità paritaria vengono sommate le loro percentuali e, se viene raggiunta la soglia del 51% nell’arco degli ultimi 5 anni di osservazione della sinistrosità, si procede all’applicazione del malus.
L’evoluzione della classe universale ha il seguente funzionamento:
• se non ci sono sinistri è prevista la discesa di una classe;
• se c’è un solo sinistro è prevista la risalita di due classi;
• dal secondo sinistro in poi è prevista la risalita di tre classi. La classe massima è sempre la 18 e la minima sempre la 1.
Lo stesso meccanismo è previsto per l’evoluzione della classe di merito Genertel, che pre- vede però la classe minima -1. L’attestazione riporta, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU). Per le regole di assegnazione della classe universale, di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel e di invio dell’attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell’Allegato 1.
POSSO EVITARE L’EVOLUZIONE IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?
L’assicurato evita l’evoluzione in malus se rimborsa gli importi liquidati a titolo definitivo per i sinistri che l’hanno causata. È possibile rimborsare anche solo alcuni dei sinistri liquidati; in questo caso l’evoluzione in malus si applica solo per i sinistri che non sono stati rimborsati. Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto5, la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a:
CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Stanza di compensazione Via Yser, 14 – 00000 XXXX
tel. 00.00.000.000
fax 00.00.000.000/547
email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx sito internet xxx.xxxxxx.xx
In alternativa è sempre possibile inviare una email a xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx: in questo modo è Genertel che provvede a inoltrare la richiesta a Consap per conto dell’assicurato.
Se hai bisogno di maggiori informazioni per evitare l’evoluzione in malus sul- la tua polizza puoi contattarci all’indirizzo email xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx o via fax allo 000.00.00.000.
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
SEZIONE 2 ❯ TUTELA dANNI dA VEICOLI NON ASSICURATI
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
Art. 1.5 - Esclusioni
L’assicurazione non opera per i sinistri:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada6;
c) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
d) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
In tutti i casi sopra citati, se non esplicitamente derogati dalla garanzia Protezione Im- previsti, Xxxxxxxx può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque liquidati a terzi. L’assicurazione non opera inoltre:
e) in caso di trasporto merci, per i danni causati alle cose trasportate o in consegna;
f) in caso di trasporto di merci pericolose o lubrificanti, per i maggiori danni che derivano dal materiale trasportato;
g) in caso di operazioni di carico e scarico, per i danni causati alle persone che prendono parte alle operazioni o sono trasportate sul veicolo assicurato;
h) per danni da carico e scarico di sostanze pericolose o lubrificanti.
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel, in seguito a una collisione con un veicolo a motore identificato ma non assicu- rato, garantisce:
• la riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato;
• l’indennizzo, fino a un massimo di 5.000 euro, delle spese mediche sostenute dopo l’eventuale infortunio subito dal legittimo conducente.
La garanzia opera se:
• l’assicurato non ha alcuna responsabilità nella causa del sinistro e ne fornisce prova
5 Art.149 “Procedura di risarcimento diretto” del Codice delle Assicurazioni Private
6 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
con la presentazione del verbale o del rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) se compilato e firmato da entrambe le parti;
• il sinistro avviene in Italia;
• il sinistro non avviene in aree aeroportuali;
• il veicolo del responsabile è identificato e immatricolato in Italia;
• il sinistro coinvolge esclusivamente 2 veicoli;
• il diritto al risarcimento verso i terzi e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non è prescritto quando l’indennizzo è liquidato.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 2.2 - Eventi non assicurati
La garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 2.3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se que- sta avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada7;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 2.4 - Scoperto e minimo
A carico dell’assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
Se la riparazione è antieconomica, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell’evento, come determinato dall’articolo 7.3 - Calcolo dell’ammontare del danno.
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo in caso di tutela danni da veicoli non assicurati
Somma assicurata: 20.000 euro
Danni a seguito del sinistro: 2.000 euro
Scoperto: 10% (euro 2.000*10%= 200 euro) con un minimo di 250 euro Parte di danno a carico di Genertel: 2.000 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 250 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
C’È QUALCHE DOVERE A MIO CARICO?
Art. 2.5 - Obblighi a carico dell’assicurato
L’assicurato si obbliga a far subentrare Genertel nei propri diritti nei confronti dei civilmen- te responsabili8 e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti dei danni oggetto della presente garanzia e dell’entità dell’indennizzo ricevuto, man- tenendo la facoltà di agire verso i responsabili e il Fondo di Garanzia per quanto non coper- to dalle garanzie assicurative o per l’eventuale eccedenza. L’assicurato deve interrompere, a pena di decadenza, e fino all’erogazione dell’indennizzo, i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
7 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
8 Art. 1916 “Diritto di surrogazione dell’assicuratore” del Codice Civile
COSA FACCIO IN CASO dI INCIdENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO?
Chiama le autorità
• perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è ac- caduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il Modulo Blu e fallo firmare alla controparte.
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la sezione 7.
In caso di infortunio conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.
SEZIONE 3 ❯ COLLISIONE ANIMALI SELVATICI
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel garantisce l’indennizzo in forma specifica dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato dopo un urto o una collisione con animali selvatici, avvenuti in Italia, su una strada asfaltata aperta al pubblico.
Il danno è liquidato, nei limiti indicati in contratto, solo se vengono presentati il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza (Polizia Stradale o equivalente) intervenute sul luogo del sinistro, che devono inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento previsto da questa garanzia.
Genertel rimborsa inoltre, fino a 250 euro per evento, le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di animali vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione della clinica veterinaria o delle Forze dell’Ordine).
Art. 3.2 - Eventi non assicurati
La garanzia Collisione animali selvatici non opera per i sinistri determinati da dolo del legit- timo conducente, del proprietario o del contraente.
Art. 3.3 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada9;
d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Questa garanzia non opera se il conducente viene sanzionato10 per non essersi fermato e aver messo in atto tutte le misure necessarie per soccorrere tempestivamente gli animali danneggiati.
La garanzia non opera se il sinistro si verifica in autostrada.
Art. 3.4 - Scoperto e minimo
A carico dell’assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza. Se la ripara-
9 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
10 Art.189 comma 9 bis “Comportamento in caso di incidente” del Codice della Strada
zione è antieconomica, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell’even- to con il limite della somma assicurata, così come determinato dall’articolo 7.3 - Calcolo dell’ammontare del danno.
COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?
Esempio di scoperto e minimo in caso di collisione con animali selvatici
Somma assicurata 2.000 euro
Danni a seguito del sinistro 1.000 euro
Scoperto 10% (euro 1.000*10%= 100 euro) con un minimo di 150 euro Parte di danno a carico di Genertel: 1.000 euro
Parte di danno a carico dell’assicurato: 150 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
COSA FACCIO IN CASO dI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?
Chiama le autorità
• perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è acca- duto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti.
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento corredato dal verbale via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la sezione 7.
SEZIONE 4 ❯ ASSISTENZA LEGALE
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
Art. 4.1 - Oggetto dell’assicurazione
Genertel fornisce all’assicurato:
a) l’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, se durante la circolazione del veicolo assicurato avviene un incidente stradale che provo- ca all’assicurato un danno materiale e/o fisico documentato. La causa del danno deve essere una delle seguenti:
• la condotta di un terzo;
• un’azione compiuta da un terzo;
• le condizioni della strada.
b) l’assistenza giudiziale se l’assicurato è indagato e/o imputato in un procedimento pe- nale per un incidente stradale che avviene durante la circolazione del veicolo assicurato.
In entrambi i casi la garanzia opera per incidenti che avvengono durante il periodo di va- lidità del contratto.
Art. 4.2 - Contenuto dell’assicurazione
Genertel, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:
1. svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.
Se questa fase di studio ha esito positivo, Genertel:
2. anticipa all’assicurato fino a 500 euro le spese documentate relative:
• al soccorso del mezzo danneggiato;
• al ripristino del mezzo danneggiato;
• al danno fisico subíto.
Questo anticipo è unico per ciascun sinistro e l’assicurato deve restituirlo a Genertel se ottiene la liquidazione totale o parziale dei danni da parte del responsabile civile;
3. si attiva nei confronti degli enti preposti se l’incidente accade all’interno dello Spazio Economico Europeo (Consap) o avviene in Italia con una controparte estera (Uci);
4. svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall’assicurato. Per farlo si rivolge a consulenti e periti esterni per particolari esigenze tecniche e, quando è necessario, provvede al recupero dei ver- bali redatti dalle autorità;
5. se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all’importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
a) per l’intervento del legale;
b) per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);
c) per l’intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
d) pagate a favore della controparte.
Genertel non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie. Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; questo massimale è da intendersi unico quando la garanzia viene attivata sia per la difesa penale dell’assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.
Art. 4.3 - Gestione del sinistro
Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e/o periti sono già stati autorizzati da Genertel per ogni stato della controversia e grado di giudizio.
Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a chiudere la controversia deve essere prima concordato con Xxxxxxxx, in caso contrario l’assicurato risponde di tutte le spe- se sostenute da Genertel per la gestione della pratica.
Se non è possibile definire la trattativa in via bonaria, Xxxxxxxx propone all’assicurato di affidare la pratica a un legale nei seguenti casi:
• quando le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo;
• quando è necessaria la difesa penale.
L’assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da Xxxxxxxx o se nominarne uno a sua scelta. L’eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di Genertel.
L’assicurato deve comunicare per iscritto a Genertel se:
• dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da Xxxxxxxx, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
• il legale nominato rinuncia al mandato.
In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. Genertel si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.
Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali). Genertel richiede però l’invio della parcella con la descrizione dettagliata dell’attività svolta dal legale. L’assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto.
Il legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da Xxxxxxxx. Se Genertel non ha dato il proprio bene- stare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.
Il legale incaricato deve aggiornare periodicamente Genertel sullo stato della controversia, anche con l’invio di copia degli atti processuali, e deve includere i propri onorari e le proprie spese nell’importo richiesto al responsabile civile.
Xxxxxxxx non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 4.4 - Anticipi sulle spese civili e penali
Genertel non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:
• le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;
• le eventuali spese sostenute per le perizie precedentemente autorizzate da Xxxxxxxx, relative a consulenze tecniche.
Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.
Art. 4.5.1 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale
Se l’assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza Xxxxxxxx non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, il legale incaricato o l’assicurato devono restituire le
somme che Genertel ha anticipato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d’ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.
Quando, nonostante l’esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale vengono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l’importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l’accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, Genertel, se preventivamente informata, valuta l’eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.
Esito sfavorevole della fase stragiudiziale
Se non viene concesso il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale ha un esito sfavorevole, gli onorari e le spese del legale incaricato restano a carico di Genertel e vengono calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, con il limite massimo di 1.000 euro. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.
Esito sfavorevole della fase giudiziale
Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte vengono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rim- borsare al legale incaricato vengono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese vengono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle perizie vengono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a Genertel.
Procedimento di mediazione
Quando viene attivato un procedimento di mediazione, iI legale nominato anticipa le spe- se di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell’accordo conciliativo. Se l’assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa viene poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Xxxxxxxx non deve corrisponde- re onorari e spese legali per la fase di mediazione.
Se la mediazione ha esito negativo e viene quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Resta valido che, se il giudice non ha indicato nella sentenza l’importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.
Art. 4.5.2 - Procedimento penale e liquidazione delle spese
Il difensore deve aggiornare periodicamente Genertel su ogni stato e grado del procedi- mento penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio dell’assicurato.
Alla fine del procedimento penale il difensore deve inviare a Genertel una copia della sen- tenza o del decreto del giudice. Genertel provvede a liquidare gli onorari del penalista dopo aver visto la nota spese intestata all’assicurato redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il massimale di polizza.
Tale massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia soste- nute. Il penalista può affidarsi ai professionisti fiduciari di Genertel per consulenze e/o perizie. Gli onorari dei consulenti vengono in ogni caso detratti dal massimale previsto dalla polizza.
Cosa faccio in caso di necessità?
Invia immediatamente la denuncia via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. Scarica il modulo di richiesta dal sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l’art. 7.4.
❯ CHE COSA NON È ASSICURATO?
Art. 4.6 - Eventi non assicurati
La garanzia Assistenza Legale non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell’assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.
❯ CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
SEZIONE 5 ❯ PROTEZIONE IMPREVISTI
❯ CHE COSA
È ASSICURATO?
Art. 4.7 - Esclusioni
La garanzia Assistenza Legale non opera:
a) se la controparte promuove un’azione civile nei confronti dell’assicurato;
b) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al 3° gra- do, o i suoi dipendenti o incaricati;
c) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
d) in caso di costituzione di parte civile;
e) per il dissequestro del veicolo assicurato;
f) in caso di difetti di fabbricazione del veicolo;
g) per i sinistri che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l’ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però:
• in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, di- mostra di averla rinnovata;
• in caso di patente non ancora conseguita, durante l’esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
h) per i sinistri che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l’influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada11;
i) quando Xxxxxxxx è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indennizza- re il danno patito dal cliente;
l) quando l’incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento xxxxxxx00;
m) se la controversia nasce per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro;
n) per i sinistri che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
o) in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal benzi- naio, danni subiti a bordo di un traghetto, ecc.).
COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?
Art. 4.8 - Arbitrato
Se l’assicurato non concorda con Genertel sulla gestione del sinistro, può chiedere che ven- ga avviata una procedura arbitrale per valutare se il parere espresso da Genertel è corretto. Le spese di arbitrato sono a carico della parte perdente. In ogni caso, se l’assicurato vuole avviare una controversia contro terzi e la sua azione ha esito favorevole in tutto o in parte, ha diritto al rimborso delle spese legali che restano a suo carico, entro il massimale previ- sto dal contratto, anche se Genertel all’inizio ha espresso un parere non favorevole.
Art. 5.1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’influenza di alcool
Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.5 lettera b), se il sinistro avviene quando il conducente guida sotto l’influenza dell’alcool.
Art. 5.2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.5 lettera c), quando il sinistro avviene duran- te la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.
Art. 5.3 - Rinuncia alla rivalsa per i sinistri subiti dai terzi trasportati
Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.5 lettera d), in caso di sinistri subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti oppure alle indicazioni della carta di circolazione.
Art. 5.4 - Rinuncia alla rivalsa per danni subiti dai terzi trasportati
Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.5 lettera d), per i danni subiti dai terzi tra- sportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo.
11 Art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” e Art. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”
12 Art. 149 “Procedura di risarcimento diretto” del Codice delle Assicurazioni Private
Art. 5.5 - Danni alla tappezzeria
Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute per elimi- nare i danni causati all’interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione dell’istituto di cura o delle Forze dell’Ordine).
Art. 5.6 - Xxxxxxx xxxxxx
Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in con- seguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertu- ra delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre indennizzabili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.
Art. 5.7 - Ripristino box
Genertel rimborsa fino a 500 euro per evento le spese documentate sostenute per ripristi- nare il garage di proprietà danneggiato da incendio del veicolo assicurato.
Art. 5.8 - Rimborso spese di reimmatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo assicurato per uno dei seguenti motivi:
• incendio;
• furto;
• incidente stradale.
Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute dall’assicu- rato per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, solo se lo stesso viene assicurato con Genertel.
Art. 5.9 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto
Genertel rimborsa forfettariamente, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, l’importo di 25 euro a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall’assicu- rato in seguito a smarrimento, distruzione o furto della sua patente di guida.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.
Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio ricevute, fatture, ecc.) che attestano l’effettivo pagamento e delle eventuali denunce alle autorità.
SEZIONE 6 ❯ PROCEdURA PER IL RISARCIMENTO dEI dANNI R.C.A.
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
Art. 6.1 - Obbligo del contraente o dell’assicurato in caso di incidente
In caso di incidente, il contraente/assicurato deve informare Genertel entro 3 giorni da quando avviene il sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile13. Il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civi- le14, se il contraente/assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
Il ritardo, l’inesattezza o il mancato invio della denuncia o della documentazione, consen- tono a Genertel di rivalersi in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private15. La denuncia deve avere in allegato una copia del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) o in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell’evento conforme al modulo stesso.
La denuncia deve contenere:
• luogo e data dell’incidente;
• targhe dei veicoli coinvolti;
• denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
• nome e cognome, codice fiscale, residenza dei soggetti coinvolti;
• indicazione dell’eventuale intervento delle autorità;
• presenza di testimoni con indicazione di nome e cognome, codice fiscale, residenza;
13 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
14 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
15 Art. 144 “Azione diretta del danneggiato”
• il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione ne- cessaria ad accertare l’entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello in cui la denuncia viene ricevuta).
Se in conseguenza dell’incidente ci sono lesioni a terzi o al conducente la denuncia deve indicare, inoltre:
• generalità dell’infortunato con indicazione del ruolo a bordo del veicolo (conducente/ trasportato);
• dati relativi all’entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
• eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanen- ti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
• dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali (ad esempio Inail/Inps).
Insieme al Modulo Xxx, e solo se l’assicurato si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere spedita anche la richiesta di risarcimento danni che deve essere inviata:
1. a Genertel se si applica la procedura di indennizzo diretto come dall’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private;
2. alla compagnia assicurativa del responsabile in caso contrario. La procedura di indennizzo diretto si applica se:
• l’incidente avviene in Italia;
• sono coinvolti due soli veicoli identificati (tramite la targa), assicurati e immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
• l’incidente provoca solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità al conducente (fino al 9% di invalidità).
Genertel comunica all’assicurato la somma offerta per il risarcimento dopo aver valutato se esistono i presupposti per l’applicazione della procedura di indennizzo diretto e se l’as- sicurato è ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell’incidente.
Se invece il danno non è risarcibile Genertel invia all’assicurato una comunicazione con i motivi per cui ritiene di non procedere all’offerta.
Questa comunicazione, ai sensi di legge, viene effettuata:
• nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
• nel caso di danni materiali e con il Modulo Blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
• nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.
Quando Xxxxxxxx paga il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto quando la compagnia di controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte), il contraente deve pagare la franchigia se prevista in contratto.
Se hai bisogno di assistenza
• chiama il nostro Servizio di Assistenza Sinistri 000.00.00.00, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20;
• collegati a xxx.xxxxxxxx.xx e attiva una chat online con un consulente dedicato;
• scrivi una email al Servizio Assistenza Sinistri xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
dove spedisco la denuncia?
Per l’invio della denuncia a Xxxxxxxx puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
Se presente il Modulo di Constatazione Amichevole
• compila la denuncia online sul sito xxx.xxxxxxxx.xx allegando la scansione del Modulo;
• invia una email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx allegando la scansione del Modulo;
• invia il Modulo via posta all’indirizzo Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx.
In assenza del Modulo di Constatazione Amichevole
• compila la denuncia online sul sito xxx.xxxxxxxx.xx;
• invia la denuncia via email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• invia la denuncia via posta all’indirizzo Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx.
Art. 6.2 - Risarcimento del trasportato
Genertel risarcisce i danni dei trasportati a bordo del veicolo assicurato indipendentemen- te dalla responsabilità del conducente, come previsto dalla legge16. Questa regola non si applica se il sinistro è dovuto a un caso fortuito. Il risarcimento avviene entro il massimale minimo di legge. Se il danno è maggiore, il trasportato si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura supe- riore al massimale minimo di legge.
Art. 6.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada
In caso di incidente con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la targa), la richiesta di risarcimento deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Per sapere qual è la compagnia, è possibile:
• contattare CONSAP S.p.A. – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al nume- ro 00.00.00.00.00;
• consultare il sito xxx.xxxxxx.xx.
Art. 6.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri
In caso di sinistro provocato da un veicolo straniero:
• se il sinistro avviene in Italia, l’assicurato invia la richiesta di risarcimento a:
XXX - Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx - X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - tel. 02.34.968.1 - fax 00.00.000.000 - xxx.xxxxx.xx
che comunica il nominativo della società incaricata di liquidare il danno;
• se il sinistro avviene all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata diretta- mente all’assicuratore del responsabile e al “Bureau” di quello Stato (gli indirizzi sono indicati sul sito xxx.xxxx.xxx). È quindi necessario individuare esattamente l’assicura- tore del veicolo straniero;
• se il sinistro è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di risarcimento (che si trova su www. xxxxxxxx.xx o su xxx.xxxxxx.xx) può essere inviato alla compagnia italiana che rappre- senta quella straniera. Per individuarla, l’assicurato deve rivolgersi a Consap - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
- via mail all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx;
- via web tramite xxxxxxx.xxxxxx.xx.
SEZIONE 7 ❯ PROCEdURA PER L’INdENNIZZO dEI dANNI NON R.C.A.
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI
Art. 7.1 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro il contraente/assicurato deve spedire a Genertel una denuncia con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, perso- ne e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.
Il contraente/assicurato deve inviare a Genertel la denuncia entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile17. Il diritto all’indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile18, se il contraente/assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
Il contraente/assicurato deve anche:
• In caso di danni che derivano da un incidente con veicoli non assicurati, spedire a Genertel:
- copia dei verbali delle autorità (che possono essere inviati successivamente se non sono disponibili entro 3 giorni);
- il “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx), solo se compi- lato e firmato da entrambi.
16 Art. 141 “Risarcimento del terzo trasportato” del Codice delle Assicurazioni Private
17 Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”
18 Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”
Dalla documentazione inviata deve risultare evidente la completa responsabilità dell’altro. Se il Modulo Blu firmato da entrambi non è disponibile, il verbale delle autorità diventa condizione inderogabile per poter procedere all’indennizzo.
In caso di infortunio del conducente inviare anche:
- i certificati medici;
- copia completa della cartella clinica;
- tutti i giustificativi di spesa.
L’assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professio- nale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato.
• In caso di collisione con animali selvatici, inviare a Genertel il verbale delle autorità di pubblica sicurezza intervenute sul luogo del sinistro, che deve certificare il verificarsi
dell’evento oggetto della garanzia. Se manca il verbale Genertel non può liquidare il sinistro.
dove spedisco la denuncia?
La denuncia può essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, via posta presso Genertel S.p.A. -
X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
COSA DEVO FARE PER RIPARARE I DANNI AL MIO VEICOLO?
Art. 7.2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
A eccezione delle riparazioni urgenti (che servono a portare il veicolo danneggiato nell’auto- rimessa o nell’officina) l’assicurato non deve effettuare nessuna riparazione senza il consen- so di Genertel. Se il consenso non viene dato entro 5 giorni lavorativi da quando Xxxxxxxx riceve la denuncia del sinistro, l’assicurato può procedere alla riparazione. Il diritto all’inden- nizzo può essere perso o ridotto se l’assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.
Negli stessi termini l’assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la loro custodia, l’uso di un taxi, ecc.).
L’assicurato può scegliere di far eseguire le riparazioni:
• in una delle carrozzerie convenzionate Genertel S.p.A. che fanno parte del circuito Car- rozzeria SiCura (elenco consultabile alla sezione “assistenza” del sito xxx.xxxxxxxx.xx);
• in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il sinistro;
negli altri casi l’assicurato deve ottenere l’autorizzazione di Xxxxxxxx. L’indennizzo avviene solo se Xxxxxxxx riceve i verbali delle autorità.
COME SI CALCOLA IL MIO INDENNIZZO?
Art. 7.3 - Calcolo dell’ammontare del danno
In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni per ripristinare il veicolo al netto della percentuale di degrado d’uso prevista per tutti i pezzi di ricambio. Il degrado non si applica per le parti di carrozzeria.
Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:
Età del veicolo | Percentuale di degrado d’uso |
Oltre 1 anno | 0% |
Oltre 2 anni | 0% |
Oltre 3 anni | 20% |
Oltre 4 anni | 30% |
Oltre 5 anni | 40% |
Oltre 6 anni | 50% |
L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto/do- cumento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. Per gli pneumatici si fa riferimen- to alle condizioni del battistrada al momento dell’evento.
L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del veico- lo prima del sinistro e quello dopo il sinistro.
Se il valore assicurato è minore del valore commerciale del veicolo al momento del si- nistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dal Codice Civile19.
Nel calcolare l’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo se il danneggiato non può detrarla. A questo scopo viene richiesto il documento fiscale come prova.
Genertel non risponde dei danni che derivano dal fatto di non poter usare il veicolo o dal suo deprezzamento, per qualunque causa.
Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional docu- mentati e si fa riferimento alle quotazioni della rivista EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu).
COME SI CALCOLA L’AMMONTARE IN CASO dI dANNO PARZIALE?
Esempio di calcolo dell’ammontare del danno in caso di danno parziale
Danni alla carrozzeria: 1.000 euro Danni al motore: 2.000 euro
Età del mezzo: 4 anni (degrado 30%)
Danno liquidabile alla carrozzeria: 1.000 euro
Danno liquidabile al motore: 1.400 euro (2.000-30% degrado)
Totale danno liquidabile prima dell’applicazione dello scoperto: 2.400 euro.
In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è uguale al valore commer- ciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. Nel calcolare l’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo se il danneggiato non può detrarla e questa imposta è compresa nel valore assicurato.
Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional docu- mentati e si fa riferimento alle quotazioni della rivista EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu).
Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all’ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.
Se la perdita totale avviene entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’am- montare del danno è pari al valore assicurato; questo valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto.
Nel calcolare l’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo se il danneggiato non può detrarla e questa imposta è compresa nel valore assicurato.
Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional docu- mentati e si fa riferimento alle quotazioni della rivista EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo ed Eurotax Blu).
Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all’ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.
❯ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
ASSISTENZA LEGALE
Art. 7.4 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro l’assicurato deve darne comunicazione scritta a Genertel e trasmettere tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l’incidente. La denuncia deve contenere:
• dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
• giorno e ora in cui sono avvenuti;
• persone e beni coinvolti;
• eventuali testimoni;
• ogni altro dato rilevante.
19 Art. 1907 “Assicurazione parziale”
Se l’assicurato intende attivare la garanzia Assistenza Legale per la difesa in sede penale, deve inviare a Genertel una copia della documentazione che dimostra il procedimento penale a suo carico (ad esempio, verbale di identificazione ed elezione a domicilio, querela, atto di citazione).
dove spedisco la denuncia?
La denuncia deve essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, posta presso Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx o via fax al numero 041.33.62.005. Scarica il modulo di richiesta sul sito xxx.xxxxxxxx.xx!
TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RE- SPONSABILITÀ CIVILE
Art. 7.5 - Termini di liquidazione
Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Genertel si impegna a liquidare l’inden- nizzo all’assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddi- sfare le richieste, entro 30 giorni dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per liquidare il sinistro.
ALLEGATO 1
Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione
I periodi di osservazione considerati per l’applicazione delle regole evolutive sono:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni pri- ma della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Assegnazione della classe di merito: classe interna Genertel
Genertel utilizza una scala di bonus malus interna identificata come classe interna Gener- tel. Per le regole di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.
Classe universale (CU) 1** 1* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Classe interna Genertel -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
* se la classe di provenienza CU è la 1 da un anno e la classe di assegnazione CU è sempre la 1
** se la classe di assegnazione CU è la 1 da più di un anno e la classe di assegnazione CU è sempre la 1
Attestazione dello stato di rischio
Genertel mette l’attestato di rischio a disposizione del proprietario/locatario almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Genertel invia l’attestato utilizzando la modalità di comunicazione scelta dall’interessato. Gli aventi diritto possono recuperare l’attestato nell’apposita pagina sul sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx.
L’attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all’anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengono prima del termine del periodo di osservazione.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Tabella dei coefficienti di variazione del premio
La classe interna Genertel si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe -1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, riportata nella pagina seguente.
Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie differenti da formule bonus/malus
Tariffa B ossia tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie bonus/malus
Classe | Coefficienti di variazione | Classe | Coefficienti di variazione | |||
interna di | del premio di tariffa | interna di | del premio di tariffa | |||
Classe | assegnazione | relativi alla classe interna | Classe | assegnazione | relativi alla classe interna | |
interna di | in caso di | di assegnazione rispetto | interna di | in caso di | di assegnazione rispetto | |
appartenenza | bonus alla | alla classe di provenienza | appartenenza | bonus alla | alla classe di provenienza | |
scadenza | espressi in termini | scadenza | espressi in termini | |||
annuale | percentuali | annuale | percentuali | |||
-1 | -1 | 0,0% | -1 | -1 | 0,0% | |
0 | -1 | -2,0% | 0 | -1 | -1,5% | |
1 | 0 | -2,9% | 1 | 0 | -2,9% | |
2 | 1 | -0,9% | 2 | 1 | -0,5% | |
3 | 2 | -1,9% | 3 | 2 | -1,9% | |
4 | 3 | -1,8% | 4 | 3 | -1,8% | |
5 | 4 | -1,8% | 5 | 4 | -1,8% | |
6 | 5 | -1,8% | 6 | 5 | -1,8% | |
7 | 6 | -1,7% | 7 | 6 | -1,7% | |
8 | 7 | -1,7% | 8 | 7 | -1,7% | |
9 | 8 | -0,8% | 9 | 8 | -1,7% | |
10 | 9 | -0,8% | 10 | 9 | -1,7% | |
11 | 10 | -1,6% | 11 | 10 | -1,6% | |
12 | 11 | -1,6% | 12 | 11 | -1,6% | |
13 | 12 | -1,6% | 13 | 12 | -1,6% | |
14 | 13 | -2,3% | 14 | 13 | -2,3% | |
15 | 14 | -14,0% | 15 | 14 | -16,1% | |
16 | 15 | -14,3% | 16 | 15 | -13,9% | |
17 | 16 | -16,7% | 17 | 16 | -18,2% | |
18 | 17 | -27,6% | 18 | 17 | -26,7% |
Note
Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione dii biisogno..
ASSISTENZA CLIENTI
lun/ven 9-12 telefono 000.00.00.000
email XXXXxxxxxxx-Xxxxx@xxxxxxxx.xx
posta Genertel c/o Genertellife - SAP Danni, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX)
ASSISTENZA SINISTRI
Per denunciare o richiedere informazioni relative a un SINISTRO: Denuncia scritta a
Genertel S.p.A.
casella postale Genertel sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
telefono 000.00.00.00
ASSISTENZA LEGALE
email xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
posta Genertel S.p.A. X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx
RECLAMI
Per effettuare un RECLAMO:
Rivolgersi per iscritto a
Genertel S.p.A. - Servizio Tutela del Consumatore - Ufficio Quality
posta Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000, Xxxxxxx
fax 199-11.77.99
e/o
Mod. C Furgoni & Van - Clienti RCI - 07/21 - Rotomail
IVASS - Servizio Tutela del Consumatore
posta Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
fax 00.00000000
Genertel S.p.A. – Sede legale e Direzione Generale xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (Xx) – tel. 000 0000000 Capitale sociale € 23.000.000,00 int. vers. – Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00050 – Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Giulia 00171820327 – partita iva 01333550323 – Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. – xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxx.xx