ACQUEDOTTO
A.A.T.O OCCIDENTALE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ACQUEDOTTO
Sommario
SEZIONE I – Premesse 1
1. Ambito di applicazione, obbligatorietà e controversie 1
2. Definizioni 1
3. Controlli 3
4. Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio 3
SEZIONE II – Disposizioni Generali 4
5. Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua destinata al consumo umano 4
6. Tipologie di uso 4
6.1 Uso domestico 4
6.2 Uso non domestico 4
6.3 Uso zootecnico 4
6.4 Uso pubblico 4
6.5 Uso antincendio 5
7. Impianti antincendio privati 5
8. Somministrazione dell'acqua su strade e piazze pubbliche 6
9. Prelievi abusivi 6
10. Opere su proprietà di terzi 7
SEZ. III – Contratto di Somministrazione 8
11. Contratto di somministrazione 8
12. Soggetti legittimati alla richiesta 8
13. Richiesta di allacciamento 8
14. Preventivo 9
15. Deposito cauzionale 9
16. Spese per contratti di somministrazione dell'acqua 9
17. Titolarità dei contratti d'utenza 9
18. Voltura dell'utenza idrica 10
19. Voltura per successione 10
20. Voltura a seguito separazione o divorzio 10
21. Subentro nel contratto di somministrazione 10
22. Durata dei contratti di somministrazione 11
23. Recesso dal contratto di somministrazione 11
24. Sospensione del servizio e risoluzione del contratto 11
25. Decesso dell’utente 12
26. Fallimento dell’utente 12
27. Posa, chiusura, rimozione, sostituzione o verifica del contatore 12
28. Divieto di rivendita dell'acqua 12
SEZ. IV – Norme Tecniche 13
29. Proprietà e manutenzione delle condotte idriche 13
30. Ubicazione, installazione e custodia delle condutture idriche in area privata 13
31. Installazione del contatore 13
32. Custodia del contatore 14
33. Spostamento del contatore 14
34. Pressione di esercizio 15
35. Installazione di autoclavi negli edifici con più di 5 piani 15
36. Verifica del livello di pressione 15
37. Interruzione del servizio 15
38. Norme per I'esecuzione degli allacciamenti 16
39. Impianti di pompaggio e serbatoi 17
40. Modifiche degli impianti idrici privati 17
41. Vigilanza impianti ed apparecchi 17
SEZ. V – Norme per l’addebito dei consumi 18
42. Lettura del contatore e consumi 18
43. Criteri di fatturazione dei consumi 18
44. Calcolo dei consumi per utenze prive di contatore 18
45. Verifica di funzionamento del contatore a richiesta dell’utente 19
46. Perdite, danni, responsabilità 19
47. Morosità e subentro all’utente moroso 20
48. Dilazione e rateizzazione dei pagamenti 20
49. Comunicazioni e reclami 20
50. Trattamento dei dati personali 20
SEZIONE I – Premesse
1. Ambito di applicazione, obbligatorietà e controversie
Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di acquedotto ed i rapporti fra il gestore e l’utente, con riferimento all’area territoriale di competenza dell’Ambito Territoriale Ottimale Occidentale.
Esso è obbligatorio per tutti gli utenti e costituisce parte integrante di ogni singolo contratto di somministrazione dell'acqua. Il testo del Regolamento, che è consultabile presso gli sportelli del gestore del servizio idrico integrato, è scaricabile dal sito informatico xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e verrà consegnato gratuitamente a ciascun utente che ne faccia richiesta.
I contratti di somministrazione dell'acqua, stipulati in epoca antecedente alla data di approvazione del presente Regolamento e quindi trasferiti al gestore, vengono automaticamente adeguati alle norme contenute nel presente Regolamento.
Le successive modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento saranno approvate dall’Assemblea d’Ambito dell’A.A.T.O. Occidentale e si applicheranno anche ai contratti già in essere al momento della relativa entrata in vigore.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi generali e speciali in materia.
2. Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti.
2. Ambito Territoriale Ottimale Occidentale della Regione Friuli Venezia Giulia: ambito territoriale ottimale coincidente con 36 Comuni del territorio della Provincia di Pordenone ed istituito dalla Legge Regionale FVG n. 13/2005, in applicazione dei criteri indicati dall'art. 8 della legge n. 36/1994.
3. Attivazione: si intende la prima somministrazione dal punto di consegna o dal contatore, successiva all’esecuzione dell'allacciamento ed al perfezionamento del rapporto contrattuale.
4. Autolettura: rilevazione da parte dell'utente e successiva comunicazione al gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore.
5. Autorità d’Ambito: Ente per la regolazione del Servizio Idrico Integrato. L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) Occidentale della Regione Friuli Venezia Giulia è stata istituita con convenzione del 13 novembre 2006.
6. Carta del Servizio: La Carta del Servizio Idrico Integrato, approvata dall’A.A.T.O. in conformità al D.P.C.M. 29 aprile 1999, elenca gli standard di qualità del servizio che il gestore deve assicurare ai propri utenti.
7. Contatore: strumento per la misurazione dell'acqua erogata installato dal gestore.
8. Contatore accessibile: contatore collocato in un luogo al quale I'operatore incaricato della lettura può sempre accedere senza che sia richiesta la presenza dell'utente o di altra persona da questi deputata per consentirne I'accesso.
9. Contatore ad accessibilità condizionata: contatore ubicato all'interno di aree condominiali potenzialmente accessibili da parte del personale del gestore (locali appositi, vani scale, ecc.).
10. Contatore non accessibile: tutti gli altri contatori che non si trovano nelle condizioni di cui ai punti 8 e 9.
11. Contratto di somministrazione: atto stipulato fra l'utente della risorsa idrica ed il gestore del servizio idrico integrato e che impegna al rispetto del presente Regolamento.
12. Derivazione idrica: stacco dalla rete per l’allacciamento dell’utenza.
13. Diramazione idrica: estensione della rete acquedottistica.
14. Domanda d'allacciamento: richiesta di avvio della pratica per I'effettuazione dei preventivi e degli eventuali lavori finalizzati all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di somministrazione.
15. Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale.
16. Lettura del contatore: rilevazione da parte del gestore, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di contabilizzare i consumi dell'utente.
17. Piano d’Ambito: strumento di programmazione tecnica ed economica (comprensivo del Programma degli Interventi, del Piano Economico-Finanziario, del Modello Gestionale- Organizzativo e del Piano Tariffario), finalizzato alla pianificazione dell’adeguamento, a medio e lungo termine, degli impianti del Servizio Idrico Integrato.
18. Punto di consegna: rappresentato dal limite tra il suolo pubblico e la proprietà privata. Normalmente il contatore viene installato in adiacenza al punto di consegna.
19. Quota fissa: quota che assicura la disponibilità del servizio 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, indipendentemente dai consumi.
20. Riattivazione: ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore che pone fine alla disattivazione della somministrazione o alla sospensione della stessa.
21. Tipologia d'utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di somministrazione in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
22. Unità immobiliare: ai fini del presente Regolamento per unità immobiliare si intende l’unita immobiliare urbana, costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati, ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo I'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale.
23. Utente: persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di somministrazione e, in quanto tale, titolare del rapporto come disciplinato dal presente Regolamento.
24. Utenze aggregate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari per le quali il gestore non ha stipulato i singoli contratti di somministrazione.
25. Utenze condominiali: particolare tipologia di utenze aggregate ove sia esistente un condominio, costituita nelle forme di fatto o di legge.
26. Utenze divisionali: utenze situate all'interno di un un’utenza aggregata, servita da un contatore generale, con le quali il gestore ha stipulato i singoli contratti di somministrazione.
27. Utenze preesistenti: utenze trasferite al gestore alla data di approvazione del presente Regolamento.
3. Controlli
Il gestore si riserva il diritto di procedere al controllo dei propri impianti posti all’interno della proprietà dell’utente per mezzo di proprio personale o di altri addetti incaricati (muniti di tesserino di riconoscimento) al fine di accertare la corretta funzionalità dei medesimi e quindi la corretta erogazione del servizio, sia in occasione di verifiche periodiche sia in caso di guasti presunti o accertati.
4. Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio
Il gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per interruzioni e/o danni conseguenti a:
o interruzione del servizio senza preavviso nei casi di pericolo;
o interruzione del servizio senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria e imprevista quali cause di forza maggiore, guasti, incidenti, etc.;
o perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del punto di consegna;
o verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all’accertamento sugli impianti, quale ad esempio, il Comando dei Vigili del Fuoco, che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l’uso richiesto;
o manomissione dei sigilli al contatore ed agli impianti;
o sospensione del servizio successivamente all’invio di lettera di diffida, quando l’utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della somministrazione nei seguenti casi:
• l’impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione scritta del gestore e l’utente non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa;
• l’impianto ed il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti dal punto di vista dimensionale;
• venga impedito l’accesso al personale autorizzato dal gestore, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura della fornitura è eseguita a lettura effettuata e dopo che l’utente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura;
• vengano impedite modifiche agli impianti del gestore o ai manufatti privati, che si rendessero necessarie a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del gestore;
o interruzione programmata del servizio con adeguato preavviso dovuta ad esigenze tecnico – operative del gestore; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del Servizio;
o sospensione del servizio, secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio, successivamente all’invio di un sollecito di pagamento senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa, qualora l’utente non abbia pagato le fatture contenenti i corrispettivi della somministrazione nei termini previsti dalla Carta del Servizio;
o ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.
SEZIONE II – Disposizioni Generali
5. Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua destinata al consumo umano
Il gestore garantisce che I'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienicosanitarie tali da classificarla ad uso potabile come da vigenti disposizioni normative.
Il gestore esegue, nei punti più significativi della rete di distribuzione, sistematici controlli analitici dei parametri microbiologici, chimico-fisici ed organolettici per assicurare la potabilità dell'acqua.
Le caratteristiche qualitative dell'acqua destinata al consumo umano sono disponibili presso gli sportelli e sul sito internet del gestore del servizio idrico integrato come previsto dalla Carta del Servizio.
In nessun caso, tuttavia, il gestore è responsabile di alterazioni della qualità dell’acqua che avvengano a valle del punto di consegna.
6. Tipologie di uso
6.1 Uso domestico
Sono considerate somministrazioni per uso domestico quelle relative alle utenze che utilizzano I'acqua per uso potabile ed igienico sanitario e per gli altri impieghi effettuati all'interno dell'unità immobiliare ad uso abitativo.
6.2 Uso non domestico
Sono considerate somministrazioni per uso non domestico quelle relative alle utenze che utilizzano I'acqua per uso potabile ed igienico sanitario e per gli altri impieghi effettuati all'interno di unità immobiliare destinata ad un'attività industriale, commerciale, del settore terziario, per uso cantiere o per usi diversi, che non siano classificabili come domestici o pubblici. Il gestore valuta, a seconda dei casi e delle caratteristiche della rete, la possibilità di fornire l’acqua per usi diversi e le eventuali prescrizioni o restrizioni.
6.3 Uso zootecnico
Sono considerate somministrazioni per uso zootecnico quelle relative alle utenze che utilizzano I'acqua per I'abbeveramento del bestiame e la cui attività prevalente sia l’allevamento di animali (secondo la classificazione delle attività economiche ATECO).
6.4 Uso pubblico
Sono considerate somministrazioni per uso pubblico quelle relative alle utenze che utilizzano l’acqua per il soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per esigenze connesse ad una collettività.
Rientrano in tale tipologia le somministrazioni effettuate a:
1. Enti Pubblici Territoriali (le Regioni, le Province, i Comuni e le Unioni ed i Consorzi degli stessi, le Comunità Montane, nonché le società di gestione dei servizi pubblici locali da essi controllate), ad esclusione delle somministrazioni di natura commerciale gestite da tali Enti o da soggetti affidatari;
2. Istituti di ricovero e cura: Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Case di Riposo, onlus con finalità sanitarie e assistenziali;
3. Scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie;
4. Caserme (Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Vigili del Fuoco) Questura, Prefettura, sedi della protezione Civile;
5. Impianti antincendio a servizio delle utenze di cui ai numeri precedenti.
6.5 Uso antincendio
Sono considerate somministrazioni per uso antincendio quelle relative alle utenze che utilizzano l’acqua per impianti antincendio, idranti, bocche antincendio ed impianti a pioggia
Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata sono applicati i criteri tariffari stabiliti dall’Autorità d'Ambito.
L’acqua fornita non può essere utilizzata per usi diversi da quanto specificato nel contratto di somministrazione, né può essere derivata per altri immobili, pena, previo preavviso, la sospensione del servizio, la risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento di tutti i danni, anche indiretti, subiti dal gestore.
7. Impianti antincendio privati
Il gestore fornisce, compatibilmente alle caratteristiche e alla potenzialità della rete distributiva e, comunque, mediante stipula di specifico contratto, acqua per impianti antincendio (idranti, bocche antincendio ed impianti a pioggia).
Il gestore non assume alcuna responsabilità circa la pressione e la portata di tali apparecchi in quanto gli utenti hanno il solo diritto di avvalersi dell’acqua dell’acquedotto alle condizioni consentite dalla rete.
Dagli allacciamenti antincendio potrà essere prelevata acqua solo ed esclusivamente per spegnimento degli incendi o per prove e collaudi degli impianti medesimi.
Gli allacciamenti ad uso antincendio, in base alla loro originaria realizzazione, sono suddivisi in tre categorie:
a) “normalmente chiuso” con valvola sigillata al punto di consegna;
b) “normalmente aperto” con contatore;
c) “normalmente aperto” con manichette e gruppo motopompa sigillato.
I nuovi impianti devono essere del tipo “normalmente aperto” e dovranno essere dotati di apposito contatore con caratteristiche prescritte dal gestore, utilizzato solo per verificare che non vi siano utilizzi impropri della fornitura.
Il contatore è fornito del gestore e collocato al punto di consegna.
Tutti gli impianti antincendio dovranno essere muniti di un idoneo dispositivo atto ad impedire il reflusso dell’acqua nella rete.
Per una adeguata gestione della rete idrica si rende obbligatorio segnalare mediante avviso scritto l’utilizzo dell’acqua per spegnimento incendi entro 24 ore dal fatto. Nei casi di utilizzo per prove e collaudi degli impianti si deve concordare con il gestore e con congruo anticipo la data e l’ora dei lavori; tale periodo temporale non potrà risultare essere inferiore alle 48 ore. Per gli allacciamenti esistenti e realizzati secondo le precedenti categorie a) e c) si potranno rimuovere i sigilli per eseguire tali prove solo ed esclusivamente alla presenza di tecnici preposti dal gestore. A prove eseguite l’addetto preposto dal gestore provvederà immediatamente alla chiusura e risigillatura della valvola.
Nessuna indennità o risarcimento sono dovuti all’utente in caso di variazioni di pressione o quantità erogata e in caso di eventuali interruzioni di deflusso dipendenti da cause di forza maggiore, rotture o guasti o altre circostanze non imputabili al gestore.
La somministrazione è pagata mediante la corresponsione dell’apposito canone idranti.
Gli impianti esistenti di tipo “normalmente chiuso” potranno essere adeguati alla tipologia “normalmente aperti”, con installazione del contatore, su richiesta del titolare dell’impianto. L’onere relativo al medesimo adeguamento farà carico all’utente. I lavori di adeguamento saranno eseguiti esclusivamente dal gestore.
Il titolare dell’impianto di tipo “normalmente chiuso” con valvola sigillata, in caso di rottura dei sigilli per incendio o per prove e collaudi dell’impianto, è tenuto a versare al gestore le spese da questi sostenute per i lavori di risigillatura.
In caso di verifica da parte del personale del gestore, per ogni sigillo manomesso di cui manchi comunicazione da parte dell’utente, oltre all’addebito dei costi per la risigillatura, è addebitata all’utente una sanzione risarcitoria determinata dal gestore, oltre al consumo di acqua a tariffa di uso non domestico.
Il consumo, nei casi di cui al comma precedente, è quello risultante dal contatore. Per le utenze prive di contatore, l’acqua erogata è conteggiata sulla base della portata oraria nominale del contatore avente diametro pari alla valvola di consegna installata, o immediatamente superiore, nel caso i diametri non coincidano; per la quantificazione temporale dell’uso antincendio il gestore applicherà un minimo di un’ora.
Sono a carico dell’utente le seguenti incombenze:
o segnalazioni a norma di legge circa l’ubicazione del pozzetto di consegna della presa antincendio;
o perimetrazione dell’area occupata dal pozzetto che deve rimanere accessibile e libera;
o protezione termica dal gelo;
o ogni altro intervento previsto dal presente regolamento per i normali allacciamenti d’utenza.
Se l’impianto antincendio non ha una rete dedicata, verrà installato un solo contatore a servizio di tutti gli usi approvvigionati dall’acquedotto.
8. Somministrazione dell'acqua su strade e piazze pubbliche
Nelle strade e piazze pubbliche, o ad uso pubblico, ove già esiste la conduttura dell'acqua potabile del gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e compatibilmente con le condizioni tecniche e nel rispetto delle normative vigenti, il gestore è tenuto all’erogazione d'acqua per uso domestico e per altri usi civili ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti.
In caso di necessità i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono autorizzati a rifornirsi presso gli idranti pubblici.
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale, fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro, con riserva di ogni azione a norma di legge.
II rifiuto della somministrazione potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio che non consentano di aumentare la pressione in rete.
9. Prelievi abusivi
I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti solo per le destinazioni indicate nel contratto di somministrazione.
È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente I'acqua dalla rete idrica gestita dal gestore.
Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti se non espressamente autorizzati dallo stesso gestore, nonché l'uso dell'acqua per destinazioni diverse da quelle dichiarate e autorizzate.
In particolare è rigorosamente vietato:
a) prelevare abusivamente acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli di destinazione o applicare alle bocche delle fontane pubbliche tubi di gomma o d'altro materiale, allo scopo di convogliare l’acqua;
b) prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade, se non per spegnimento d’incendi. II prelievo dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b) è comunque consentito per uso antincendio.
10. Opere su proprietà di terzi
In tutti i casi in cui, per eseguire I'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su proprietà di terzi, l'utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie autorizzazioni dei terzi (servitù), esibendo contestualmente la relativa documentazione e sollevando il gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
Eventuali diramazioni su fondi privati vengono eseguite a spese del richiedente e purché i proprietari dei fondi riconoscano la proprietà pubblica sull’intera diramazione, consentendo di costituire la relativa servitù gratuita e riservando al gestore diritti di ispezionare in qualunque momento le tubazioni, nonché di allacciare ulteriori diramazioni di rete e relativi allacciamenti.
Nei lavori sulle suddette diramazioni il gestore sarà tenuto a ripristinare le sole opere di pavimentazione ordinaria (quali asfaltature e ghiaino), restando a carico degli utenti gli oneri di ripristino di pavimentazioni e manufatti non ordinari (quali porfido, mattonelle, palladiane, massetti in cemento armato). Gli eventuali oneri verso terzi per servitù, diritti di concessione, etc. dipendenti dalla costruzione delle derivazioni, saranno a carico degli utenti interessati.
SEZ. III – Contratto di Somministrazione
11. Contratto di somministrazione
La fornitura del servizio avviene a seguito della stipula del contratto di somministrazione, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio. Il contratto è l’unico documento che impegna il gestore a provvedere alla fornitura del servizio.
Per la stipula del contratto il richiedente deve comunicare:
o se persona fisica: dati anagrafici del richiedente quali nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, Xxxxxx Xxxxxxx e Partita IVA, recapito telefonico;
o se società, ente, associazione e simili: ragione o denominazine sociale, sede legale, Codice Fiscale e Partita IVA, recapito telefonico e i dati relativi al Legale rappresentante;
o titolo in base al quale si occupa l’immobile cui si riferisce l’utenza;
o ubicazione e dati catastali dello stabile per il quale l’acqua viene richiesta;
o gli usi previsti;
o il numero delle unità immobiliari destinate ad uso domestico e non domestico;
o l’indirizzo cui recapitare le bollette;
o ogni altro documento richiesto dal gestore;
o di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo.
Qualsiasi variazione o modifica relativa a quanto dichiarato dall’utente al momento della stipula del contratto deve essere da quest’ultimo comunicata per iscritto entro 10 giorni dal verificarsi della stessa.
Qualora la richiesta venga presentata da persona non legittimata ai sensi del successivo art. 13, questa deve essere munita di apposita delega scritta.
Il gestore può non iniziare o sospendere la somministrazione del servizio qualora vengano riscontrate difformità sostanziali rispetto a quanto dichiarato dall’utente nel modulo di richiesta o nel contratto.
12. Soggetti legittimati alla richiesta
I soggetti legittimati alla stipula del contratto di somministrazione di acqua sono le persone fisiche, società, enti, associazioni e simili, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile per il quale si richiede il servizio
Qualora il contratto venga stipulato da persona diversa dal proprietario in qualità di fruitore del servizio (conduttore, comodatario, titolare di diritto reale di godimento,…), questi deve produrre idoneo titolo dal quale sia chiaramente dimostrabile la legittimità della richiesta, ovvero autocertificazione.
In caso di risoluzione del contratto di somministrazione per morosità, l’utente moroso non può richiedere un nuovo contratto fino al saldo totale dei debiti pregressi.
13. Richiesta di allacciamento
La richiesta di allacciamento alla rete idrica deve essere presentata direttamente al gestore e non è impegnativa per le parti.
La richiesta di allacciamento decade comunque qualora non sussistano i requisiti richiesti dal gestore e dal presente Regolamento o il preventivo non sia definitivamente accettato dal richiedente.
14. Preventivo
A seguito della richiesta di allacciamento, il gestore provvede ad effettuare un preventivo economico dei lavori necessari, che è consegnato al richiedente stesso.
Nel preventivo sono indicati i corrispettivi richiesti e gli adempimenti necessari da parte del richiedente.
II preventivo ha validità minima di 60 giorni dalla data di comunicazione al richiedente; trascorso tale termine, su richiesta dello stesso, il preventivo è aggiornato con i prezzi e le modalità al tempo vigenti.
I tempi massimi garantiti per la predisposizione del preventivo, I'esecuzione dei lavori e I'attivazione della fornitura del servizio sono quelli indicati nella Carta del Servizio.
15. Deposito cauzionale
Per ogni nuovo contratto stipulato, il gestore può prevedere un deposito cauzionale a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso e di ogni altro credito che dovesse insorgere.
Il deposito cauzionale è restituito alla chiusura del rapporto contrattuale, maggiorato degli interessi maturati pari al Tasso ufficiale di riferimento o potrà essere trattenuto dal gestore a conguaglio di mancati pagamenti che dovessero residuare alla conclusione del rapporto contrattuale stesso, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.
16. Spese per contratti di somministrazione dell'acqua
II contratto di somministrazione non può essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per I'esecuzione dell'allacciamento.
I diritti amministrativi e ogni onere di legge inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.
17. Titolarità dei contratti d'utenza
Il contratto di somministrazione si perfeziona con la sottoscrizione del medesimo da parte del richiedente o di un suo rappresentante, munito di delega, e deve essere intestato come segue:
A) per la somministrazione dell'acqua ad una singola unità immobiliare:
a.1) alla persona fisica, società, ente, associazione e simili che detiene od occupa sulla base di un titolo legale I'immobile nel quale deve essere utilizzato il servizio e per la cui attività è essenziale la fornitura del servizio stesso, indipendentemente dalla proprietà;
B) per la somministrazione dell’acqua ad un’utenza aggregata:
b.1) al Condominio, e quindi sottoscritto dall'Amministratore o, comunque, da persona allo scopo delegata;
b.2) ad uno solo dei fruitori, in assenza di Amministratore, su delega scritta degli altri che sono, comunque, obbligati in solido per quanto dovuto relativamente alla fornitura del servizio;
b.3) all'ente gestore del complesso immobiliare, cui sono riconosciuti tutti i diritti e gli oneri derivanti dal contratto.
C) per la somministrazione dell'acqua per uso cantiere:
c.1) all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Una volta ultimati i lavori tale contratto è sostituito da un nuovo contratto, intestato come indicato alle precedenti lettere
A) o B).
AI momento della firma del contratto per la somministrazione dell'acqua, l'utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento ed il codice fiscale.
18. Voltura dell'utenza idrica
Si ha voltura dell'utenza idrica quando l’utente dà disdetta ed il contratto viene contestualmente intestato ad un nuovo soggetto utilizzatore.
II nuovo soggetto utilizzatore, detentore a qualsiasi titolo dell’immobile, che voglia continuare ad usufruire del servizio idrico, deve comunque sottoscrivere un nuovo contratto di somministrazione.
La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del contratto da parte del nuovo utente.
Si ha altresì voltura quando, in assenza di disdetta del precedente titolare di contratto, il gestore riceve una richiesta di variazione dell’intestazione contrattuale da parte del nuovo soggetto utilizzatore che deve esibire o dichiarare un idoneo titolo a contrarre (proprietà - locazione/affitto comodato - altro diritto reale) e la data di decorrenza dello stesso. Qualora la data di decorrenza del titolo a contrarre sia anteriore a quella della richiesta di voltura, l’inizio della fornitura parte comunque dalla data di decorrenza del titolo a contrarre ed il consumo del periodo tra l’inizio della fornitura e la data del contratto di voltura, se non regolarmente calcolabile a seguito di lettura o autolettura, è comunque stimato dal gestore.
I consumi fino al giorno della dichiarazione del titolo a contrarre o della voltura sono addebitati al precedente utente con l'emissione dell'ultima fattura in cui sarà accreditato il deposito cauzionale maggiorato degli interessi maturati.
Il contratto con il precedente intestatario dell’utenza si intende quindi risolto.
I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento del deposito cauzionale e dei diritti amministrativi ove previsto.
Nei casi in cui vi sia una variazione di tipologia d’uso o numero di unità immobiliari servite dell’utenza è necessario stipulare una voltura di contratto.
19. Voltura per successione
In caso di decesso dell’intestatario del contratto, l’erede (genitore, figlio o coniuge) convivente può subentrare a tutti gli effetti per diritto di successione nel rapporto contrattuale se l’utenza si riferisce all’abitazione di residenza. In questo caso, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante la condizione di erede diretto residente, la voltura avviene senza l’addebito delle spese contrattuali.
20. Voltura a seguito separazione o divorzio
La voltura senza addebito di cauzione e diritti amministrativi si applica anche nel caso in cui il richiedente la voltura sia legalmente separato o divorziato e sia l’assegnatario dell’abitazione del precedente intestatario. Anche in questo caso è necessario presentare una autocertificazione.
21. Subentro nel contratto di somministrazione
In presenza di contatori sigillati per i quali si richiede l’attivazione, l’utente deve presentare una domanda di subentro.
L’utente deve provvedere alla stipula di un nuovo contratto di somministrazione.
I clienti morosi non possono fare richiesta di subentro su altre utenze fino al saldo totale dei debiti pregressi.
22. Durata dei contratti di somministrazione
I contratti per la somministrazione dell'acqua hanno durata annuale e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta o pattuizioni diverse per casi particolari, che devono comunque essere esplicitamente indicate nel contratto stesso, in deroga alle norme generali.
23. Recesso dal contratto di somministrazione
Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione devono darne comunicazione scritta rivolgendosi agli uffici del gestore, indicando la lettura del contatore e l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.
La disdetta comporta la chiusura del contatore e la cessazione del rapporto contrattuale, con I'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale.
Il gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione non accessibile o ad accessibilità condizionata, il recedente dal contratto deve garantire al personale del gestore l'accesso al contatore.
24. Sospensione del servizio e risoluzione del contratto
Il gestore, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, può sospendere la fornitura del servizio, dando idoneo preavviso e indicando la durata della sospensione, quando possibile, nei seguenti casi:
a) per causa di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza;
b) per mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o variazioni;
c) per utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
d) per irregolarità nell'installazione o malfunzionamento degli impianti in proprietà privata;
e) per opposizione dell'utente al controllo, alla lettura ed alla eventuale sostituzione del contatore da parte del gestore;
f) in caso di pericolo per persone o cose, in caso di mancata realizzazione da parte dell'utente di modifiche disposte dal gestore o in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso;
g) in caso di manomissione del contatore e delle opere di proprietà pubblica, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
h) per morosità, persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora, secondo la procedura definita dalla Carta del Servizio;
i) fallimento dell’utente;
j) irreperibilità dell’utente.
Per tutti i casi sopra indicati dalla lettera b) alla lettera i) il preavviso è di almeno 20 giorni e la comunicazione avviene a mezzo di raccomandata con A/R.
Qualora la causa della sospensione sia imputabile all’utente, trascorsi 30 giorni dall’inizio della sospensione del servizio, senza che quest’ultimo abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento dell’utente e il gestore può rimuovere il contatore.
Nel caso di irreperibilità dell’utente, lettera j), e che le fatture e le lettere di costituzione in mora inviate all’indirizzo comunicato all’atto della sottoscrizione del contratto vengano restituite al mittente, il gestore può sospendere la fornitura di acqua senza ulteriori formalità trascorsi 30 giorni dalla data di restituzione della raccomandata per mancato recapito. Il contratto si intende risolto e il gestore può rimuovere il contatore, decorsi 180 giorni dall’inizio della sospensione del servizio.
25. Decesso dell’utente
In caso di decesso del titolare del contratto, gli eredi o gli aventi causa sono tenuti alla voltura dello stesso, entro 180 giorni dall'avvenuto decesso e a provvedere al pagamento di tutte le somme dovute al gestore dall'utente deceduto ai sensi dell’art. 752 c.c..
26. Fallimento dell’utente
In caso di fallimento del titolare del contratto la somministrazione viene sospesa, ai sensi del precedente art. 24.
II curatore del fallimento può subentrare in luogo del fallito nel contratto assumendosi tutti gli oneri relativi, anche per le somministrazioni effettuate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
27. Posa, chiusura, rimozione, sostituzione o verifica del contatore
All'atto dell'installazione, sigillatura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il personale del gestore, o dallo stesso incaricato, compila un apposito modulo indicando: data dell’intervento, marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato/sigillato.
28. Divieto di rivendita dell'acqua
È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal gestore, salvo espressa autorizzazione dello stesso. L'accertamento del fatto comporta I'immediata risoluzione del contratto di somministrazione per inadempimento dell'utente, oltre al risarcimento di eventuali danni.
SEZ. IV – Norme Tecniche
29. Proprietà e manutenzione delle condotte idriche
II punto di consegna delimita la proprietà delle condutture e, di conseguenza, stabilisce la competenza per gli oneri di manutenzione sulle stesse.
Pertanto, tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al gestore e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro. In caso di inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma il gestore può agire a norma di legge, compreso il ripristino della rete a spese dell’utente.
Gli impianti realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'utente che ne rimane responsabile anche per i danni derivati a terzi e per le dispersioni d’acqua.
30. Ubicazione, installazione e custodia delle condutture idriche in area privata
Le tubazioni di derivazione d'utenza a valle del contatore generale e gli impianti collocati in aree private devono comunque essere sempre rispondenti alle norme di sicurezza, qualità dei materiali e messi in opera e mantenuti secondo le regole della buona tecnica. A tal fine tutte le opere di installazione e manutenzione devono essere affidate ad installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi professionali, abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impiantistica idraulica ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Nessuna tubazione dell'impianto idrico può, di norma, essere posizionata al di sotto o all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx o simili.
In ogni caso la custodia di tutti gli impianti realizzati all'interno della proprietà privata spetta ai proprietari ovvero ai legittimi possessori o detentori degli immobili ove gli impianti stessi si trovano.
Il gestore può formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.
31. Installazione del contatore
L'acqua viene somministrata di norma attraverso il contatore. In casi particolari ed a discrezione del gestore potranno essere concesse forniture idriche senza contatore.
Il contatore è collocato nel luogo stabilito dal gestore, generalmente in corrispondenza del punto di consegna, in adiacenza del limite tra suolo pubblico e proprietà privata. Qualora particolari conformazioni edilizie o assetto urbanistico impediscano la collocazione del contatore al limite tra suolo pubblico e privato, lo stesso sarà collocato nel punto più agevole per l’accesso e la lettura da parte dei soggetti incaricati dal gestore, ad insindacabile giudizio di quest’ultimo.
I contatori sono forniti ed installati dal gestore, restando di sua esclusiva proprietà, e non possono essere rimossi o spostati, se non per mezzo dei dipendenti del gestore o da personale dalla stessa incaricato.
II tipo ed il calibro sono stabiliti dal gestore in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno richiesto.
Al fine di evitare eventuali manomissioni, all’atto della posa del contatore il gestore posiziona appositi sigilli.
Il gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha la facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno. L’impianto per la distribuzione dell'acqua in proprietà privata e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'utente nel rispetto delle normative vigenti.
L’utente deve mettere a disposizione del gestore lo spazio necessario al pozzetto o, in alternativa, i vani di alloggiamento ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione dei contatori.
L’alloggiamento del contatore deve contenere esclusivamente gli impianti installati dal gestore e le opere di collegamento private, necessarie per I'adduzione dell'acqua all'utente e concordate con il gestore. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l’utente dovrà provvedere immediatamente ed a proprie spese al ripristino dell'impianto.
L'utente ha I'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori.
L’utente infine ha l’obbligo di garantire il non ritorno dell’acqua in rete a valle del contatore tramite adeguaoi dispositivo (valvola di non ritorno o similari) che potrà essere installato dal gestore.
32. Custodia del contatore
L'utente è consegnatario e custode dei contatori e di tutti gli accessori, compresi i sigilli, e, pertanto, risponde della loro buona conservazione, anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.
In nessun caso l’utente può manomettere i sigilli. Ai contravventori sono addebitate tutte le spese di ripristino, salvo le più gravi conseguenze in caso di fatto doloso. In caso di manomissione dei sigilli, il gestore può comunque di denunciare il fatto alle competenti Autorità.
È dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, di intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'utente, il gestore fa pervenire allo stesso adeguata comunicazione con I'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del gestore chiudere la presa idrica.
È inoltre compito dell'utente attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.
Qualora l'utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha I'obbligo di darne immediata comunicazione al gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria e/o gelo, sono a carico dell'utente.
Nel caso in cui il contatore risulti deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del gestore.
In caso di perdite d'acqua tra il punto di consegna di utenze idriche già esistenti sprovviste di contatore generale ed i contatori posti all'interno del condominio (e quindi dove esistono, per ogni unità immobiliare, contratti di somministrazione diretti con il gestore), il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. In caso di inottemperanza da parte del condominio il gestore può sospendere I'erogazione idrica. II condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita dovesse arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.
Il gestore è responsabile della manutenzione della rete di acquedotto fino al punto di consegna e può intervenire per riparazioni sul blocco contatore, addebitando le spese all’utente. Gli interventi sulla rete idrica interna alla proprietà privata, dal punto di consegna fino al contatore, sono a carico e cura dell’utente.
33. Spostamento del contatore
I contatori dell'acqua non possono essere rimossi e/o spostati se non con l’intervento del gestore.
Qualora, per intervenute modifiche del contesto fatte eseguire dall'utente, il contatore venisse a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione, oppure inidoneo per motivi di sicurezza e prevenzione, l’utente è obbligato ad eseguire a proprie spese ed entro i tempi prescritti dal
gestore le opere richieste, necessarie al cambiamento dell'ubicazione del contatore. In caso di inadempienza, il gestore ha facoltà di procedere d'ufficio all'esecuzione, con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.
L'utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento è realizzato dal personale del gestore, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, fermo restando I'obbligo, per l'utente, di eseguire direttamente ed a proprie spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.
34. Pressione di esercizio
La pressione minima di esercizio, misurata al punto di consegna con riferimento al solaio dell’ultimo piano abitabile è di 0,5 kg/cm2, come attualmente previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996. Il gestore, ove la rete lo permetta, fa si che il carico idraulico non sia generalmente inferiore a 15 metri.
Nei Comuni che dotati di un Piano Regolatore che prevede, in alcune zone, la realizzazione di edifici multipiano, il gestore regola le varie componenti della rete idrica in maniera da assicurare un carico idraulico generalmente non inferiore a 25 metri, tale quindi da assicurare la pressione minima di esercizio fino al 5° piano fuori terra degli edifici.
Il gestore acquisisce a scadenza periodica dalle Amministrazioni Comunali servite eventuali Varianti ai Piani Regolatori che prevedano l’ampliamento delle aree edificabili con edificazione superiore ai 20 metri di altezza.
35. Installazione di autoclavi negli edifici con più di 5 piani
La realizzazione di nuovi edifici che prevedono un numero di piani abitabili fuori terra superiore a 5 richiede che questi si dotino di appositi impianti (autoclavi) per assicurare una adeguata pressione di esercizio in tutti i locali abitabili.
36. Verifica del livello di pressione
Nel caso si verifichino significative variazioni di pressione, su richiesta dell’utente, il gestore effettua la verifica nella rete al punto di consegna, nel rispetto delle normative vigenti.
Gli oneri di verifica sono a carico del gestore, se il livello di pressione risulti non rientrare nei livelli prescritti, altrimenti sono a carico dell’utente, nella misura forfettaria determinata nella Carta del Servizio.
Il gestore si impegna a garantire i “livelli minimi di servizio”, anche con riferimento al livello di pressione indicato all’art. 34, compatibilmente allo stato della rete esistente al momento dell’affidamento del SII, nonché agli obblighi ed alle priorità individuate nel Piano d’Ambito e ad attuare gli interventi di cui al Piano d’Ambito per il raggiungimento dei “livelli obiettivo di servizio” in esso contenuti.
37. Interruzione del servizio
Il gestore s’impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni.
Salvo i casi in cui risulti evidente una criticità sanabile solo a seguito della realizzazione del programma di investimenti previsti dal Piano di Ambito, la mancanza del servizio può essere giustificata solo da eventi di forza maggiore, da guasti o da manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio.
In tali casi il gestore assicura, comunque, un pronto intervento ed il massimo impegno nell’esecuzione dei lavori di riparazione e I'eventuale approntamento di sistemi di approvvigionamento di emergenza, secondo gli standard previsti dalla Carta del Servizio.
Le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio con garanzia di portata e pressione, devono provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il gestore può sospendere I'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici. Il gestore deve informare gli utenti nei modi e con i tempi specificati nella Carta del Servizio.
38. Norme per I'esecuzione degli allacciamenti
Spetta al gestore:
1. stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro della presa e del contatore, in relazione al consumo richiesto dall'utente o consentito dal gestore stesso;
2. scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore, compatibilmente con le esigenze dell'utente.
I lavori di allacciamento possono venire effettuati solo dopo l’accettazione o il pagamento del preventivo ed il completamento, da parte del richiedente, dei lavori di sua competenza; la posa del contatore e l’attivazione del servizio avvengono dopo la stipula del contratto di somministrazione.
I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il gestore al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo. Tali costi sono preventivati dal gestore in seguito ad esplicita richiesta dell'utente, secondo quanto previsto dal precedente art. 14.
All’infuori degli incaricati del gestore, è vietato intervenire sulla rete di distribuzione stradale o sulle diramazioni, fino al punto di consegna. Tale disposizione comprende anche il divieto assoluto per gli utenti di manovrare le valvole stradali del tubo di derivazione destinato allo stabile. L’utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta, deve farne richiesta al gestore.
Salvo diverse prescrizioni che possono, di volta in volta e in funzione di particolari esigenze, essere fissate dal gestore, la realizzazione degli allacci deve rispettare le seguenti specifiche tecniche:
o le tubazioni devono essere di norma in acciaio o in polietilene ad alta densità con DN minimo di 3/4” per pressioni di esercizio non inferiori a 16 atmosfere e possono essere collocate entro contro-tubi di protezione;
o la derivazione dalla condotta stradale deve essere realizzata con “T”, collare di presa o tronchetto di presa e dotata di opportuna saracinesca di intercettazione;
o i contatori devono essere installati, ogniqualvolta sia possibile, entro pozzetti accessibili posti in adiacenza al limite tra la proprietà privata ed il suolo pubblico;
o i pozzetti devono essere realizzati di norma secondo gli schemi allegati e devono avere le seguenti caratteristiche:
a) dimensioni tali da consentire la facile installazione, manutenzione ed eventuale sostituzione del contatore ( min. 60x 40 cm.);
b) essere ispezionabili e provvisti di coperchio leggero e di agevole rimozione da parte del letturista (quindi sono da evitare chiusini riempiti con ciottoli o lastre in porfido, chiusini in ghisa di grandi dimensioni o chiusini interrati);
c) l’isolamento deve essere fatto con materiale facilmente rimovibile (es. lastre di polistirolo o altro materiale isolante) evitando assolutamente stracci , carta o altro materiale sfuso;
d) contenere esclusivamente le apparecchiature installate dal gestore.
o qualora non sia possibile installare i contatori in pozzetti esterni (es. suolo pubblico marciapiedi, aiuole ecc.), questi possono essere installati in appositi vani posti nel lato esterno delle murature perimetrali, purché in posizioni facilmente accessibili tali da rendere agevoli le operazioni di lettura e manutenzione ed evitare la formazione di ghiaccio.
39. Impianti di pompaggio e serbatoi
Gli impianti per I'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
È vietato in ogni caso I'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.
Nel caso si renda indispensabile I'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
40. Modifiche degli impianti idrici privati
Il gestore può effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie, dandone comunicazione entro 30 giorni all'A.A.T.O.
In caso di inadempienza, il gestore ha la facoltà di sospendere I'erogazione dell'acqua fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
Qualora non siano state eseguite le modifiche prescritte allo scopo di migliorare I'afflusso dell'acqua, nessuna responsabilità per deficienze nell'erogazione potrà essere imputata al gestore.
41. Vigilanza impianti ed apparecchi
Il gestore ha il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private e comunque le condutture di distribuzione fino ai contatori.
Tali ispezioni sono effettuate a cura del gestore o da soggetti dallo stesso incaricato e finalizzate a:
o assicurare la regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali, accertando, tra I'altro, il rispetto delle condizioni di sicurezza;
o effettuare prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità;
o accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed ai contatori;
o eseguire periodiche verifiche dei consumi.
In caso di opposizione alle suddette ispezioni da parte dell’utente, il gestore ha la facoltà di sospendere I'erogazione del servizio, con il preavviso e secondo la procedura prevista all’art. 24 2° comma, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente. Xxx ricorrano speciali ed eccezionali circostanze, la sospensione dell’erogazione dell’acqua avverrà immediatamente senza preavviso. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti, salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del gestore.
Il gestore può risolvere il contratto di somministrazione ed esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, secondo quanto indicato all’art. 24 3° comma.
SEZ. V – Norme per l’addebito dei consumi
42. Lettura del contatore e consumi
Per le utenze dotate di contatore, i consumi effetivi sono determinati almeno una volta l’anno a seguito di letture effettuate da parte di personale del gestore o da questi incaricato, munito di tesserino di riconoscimento.
In caso di impossibilità ad effettuare le letture , queste ultime possono essere comunicate al gestore direttamente dall’utente. Per i pozzetti con contatore posto all’interno della proprietà dell’utente, in caso di assenza dello stesso al momento del passaggio del personale incaricato, questo lascerà apposito avviso.
In mancanza di una lettura diretta o comunicata dall’utente, il gestore attribuisce un consumo presunto sulla base dei consumi medi dell’anno precedente o, se disponibili, del corrispondente periodo dell’anno precedente o, in assenza di tale informazione, sulla base dell’ultimo periodo effettivamente rilevato. Il gestore indica chiaramente in fattura che si tratta di una lettura stimata e con la prima lettura successiva reale provvede al relativo conguaglio.
In ogni caso, almeno una volta l’anno, l’utente deve garantire al gestore la possibilità di accesso diretto al contatore per la rilevazione dei consumi. In caso di reiterato diniego, il gestore è autorizzato ad attivare, con apposito specifico preavviso, la procedura volta alla sospensione dell’erogazione a norma dell’art. 24 del presente Regolamento.
43. Criteri di fatturazione dei consumi
Ogni consumo di acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è sempre a carico dell'utente. Agli effetti della determinazione dei consumi per le utenze dotate di contatore è considerato soltanto I'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
Nell’applicazione della tariffa il gestore potrà utilizzare il criterio del ragguaglio a mese intero di consumo, in relazione a dodicesimi degli scaglioni tariffari, o il criterio del ragguaglio “pro die”.
Quest’ultimo consiste nella determinazione del consumo medio giornaliero ricavato dalla differenza tra due letture successive e nell’applicazione a tale consumo della tariffa rapportata a scaglioni giornalieri, moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero di giorni che costituiscono il periodo di fatturazione.
Per le utenze prive di contatore il calcolo dei consumi viene effettuato su base forfetaria con i criteri specificati al successivo art. 44.
La periodicità delle fatturazioni è determinata dal gestore.
44. Calcolo dei consumi per utenze prive di contatore
Per le utenze prive di contatore il consumo è calcolato associando ad ogni utenza il numero di abitanti ed attribuendo a ciascuno di questi un consumo medio d’acqua di 200 litri/giorno, pari a 73 mc annui.
L’utente è tenuto a comunicare ogni variazione del numero di componenti il nucleo familiare per iscritto entro 10 giorni dal verificarsi della stessa.
In caso di mancata comunicazione da parte dell’utente del numero di abitanti il consumo è calcolato associando all’utenza un numero minimo di 3 abitanti e attribuendo a ciascuno di questi il consumo medio di acqua pari a 73 mc annui.
Per le utenze domestiche intestate a proprietari che dichiarino la non residenza con autocertificazione, il consumo è calcolato associando all’utenza un numero di 2 abitanti e attribuendo a ciascuno di questi il consumo medio di acqua pari a 73 mc annui.
Per le utenze non domestiche, salvo diversa autocertificazione da parte dell’utente, il consumo è calcolato associando all’utenza un numero minimo di 3 addetti e attribuendo a ciascuno di questi il consumo medio di acqua pari a 73 mc annui.
Per le attività turistico alberghiere, colonie, case di soggiorno e vacanza, il consumo è calcolato sulla base delle presenze medie giornaliere annualmente dichiarate dall’utente (nel caso di attività stagionali la presenza media è calcolata sul periodo di apertura) attribuendo a ciascun ospite il consumo medio di acqua pari a 73 mc annui. In caso di mancata comunicazione è applicata una tariffa sulla base dei consumi medi per la stessa tipologia di utenza.
45. Verifica di funzionamento del contatore a richiesta dell’utente
Qualora l'utente dubiti del corretto funzionamento del contatore, può richiederne la sostituzione, al costo determinato dal gestore.
L'utente può, in alternativa, richiedere una verifica del corretto funzionamento del contatore installato, da effettuarsi presso un laboratorio qualificato.
La verifica del contatore da parte del gestore è effettuata entro il tempo massimo di 90 giorni a partire dalla segnalazione o richiesta dell'utente, il quale ha la facoltà di presenziare alla prova di verifica.
Se, in sede di verifica, la media degli scostamenti risulta superiore o inferiore al valore stabilito dalla normativa (D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854 e s.m.i., attuazione della Direttiva CEE n. 75/33 relativa ai contatori di acqua fredda), il gestore provvede a ricalcolare i consumi erroneamente misurati a partire dalla prima fattura oggetto di contestazione.
Il ricalcolo è effettuato applicando ai consumi erroneamente misurati la percentuale di scostamento rilevata in sede di verifica.
I risultati della verifica e l'eventuale ricalcolo dei consumi non correttamente misurati sono comunicati all'utente mediante lettera.
Gli oneri della verifica e la riparazione/sostituzione del contatore saranno a carico del gestore se i risultati della verifica sono favorevoli all'utente, altrimenti sono a carico di quest'ultimo nella misura forfetaria determinata dal gestore.
In caso di mancato funzionamento del contatore, l’utente è tenuto a pagare una somma ragguagliata al consumo del periodo precedente.
46. Perdite, danni, responsabilità
Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici in proprietà privata posti a valle del punto di consegna.
Egli è in ogni caso tenuto a segnalare eventuali guasti o perdite dei medesimi situati a monte del contatore.
Così come stabilito dal precedente art. 32 l'utente ha il dovere di controllare i consumi attraverso I'autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il punto di consegna, da qualunque causa prodotte; né il gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare da guasti negli impianti idrici privati.
Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente dovute a perdite occulte, non riconducibili pertanto a negligenza dell'utente né individuabili secondo il principio della buona
diligenza, il gestore applicherà la disciplina degli abbuoni per consumi anomali da perdite occulte prevista dalla Carta del Servizio.
A fronte del rischio di perdite occulte a valle del contatore il gestore può attivare forme di indennizzo assicurativo a favore degli utenti, il cui costo annuale è addebitato in fattura agli utenti. L’adesione al programma assicurativo è volontaria da parte dell’utente.
47. Morosità e subentro all’utente moroso
La morosità delle utenze è regolata dalla Carta del Servizio.
In caso di utenza morosa accertata, il subentrante, all’atto della stipula del contratto, deve fornire idonea documentazione che attesti oggettivamente il possesso del titolo ad usufruire del servizio e la data di decorrenza dello stesso.
Qualora la suddetta data di decorrenza sia anteriore a quella della richiesta, l’inizio della fornitura avviene comunque da tale data di decorrenza ed il consumo del periodo tra l’inizio della fornitura e la data del contratto, se non regolarmente calcolabile è comunque stimato dal gestore. Il contratto con il precedente intestatario dell’utenza è quindi risolto e nei confronti del medesimo si procede al recupero del credito nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
48. Dilazione e rateizzazione dei pagamenti
Per fatture di importo superiore ad euro 100,00, è facoltà del gestore concedere agli utenti che si trovino in situazione di comprovata indigenza la dilazione o la rateizzazione del pagamento.
49. Comunicazioni e reclami
Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, I'utente deve rivolgersi alle strutture competenti del gestore nei tempi e con le modalità stabiliti dalla Carta del Servizio idrico integrato.
Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Pordenone. In ogni caso l’utente può percorrere qualunque via extragiudiziale.
50. Trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali dell’utente da parte del gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Il gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 di tale decreto, consegnerà all’utente specifica informativa.
Il conferimento dei dati è essenziale per l’identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del rapporto da questo derivante.