6256549B8E”
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
“PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DI INFORMATICA TRENTINA S.P.A. – CIG
6256549B8E”
Committente:
Informatica Trentina S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx xx 0 – 00000 Xxxxxx Riferimento contratto:
Appaltatore:
«Fornitore_aggiudicatario»
«Indirizzo_fornitore»
«Cap» «Città»
ottobre 2015
1. INDICE
1. INDICE 2
2. PREMESSA 3
3. DATI IDENTIFICATIVI DELL’APPALTO 6
4. CLAUSOLE CONTRATTUALI 7
5. POSSIBILI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE 12
5. 1 Descrizione dell’azienda
5. 2 Vie di fuga, uscite di emergenza e vie di transito
5. 3 Antincendio, piano di evacuazione e pronto soccorso.
Errore. Il segnalibro non è definito. Errore. Il segnalibro non è definito. Errore. Il segnalibro non è definito.
5. 4 Divieti connessi con il rischio di incendio e di esplosione 14
5. 5 Sistema di allarme 15
5. 6 Microclima ed illuminazione 15
5. 7 Servizi igienici 15
5. 8 Impianti elettrici 15
5. 9 Segnaletica di sicurezza 15
5. 10 Macchine, impianti, attrezzature 15
5. 11 Sollevamento dei carichi 16
5. 12 Preparati e sostanze chimiche 16
5. 13 Rumore 16
5. 14 Transito di automezzi 16
5. 15 Campi elettromagnetici 16
5. 16 Informazione e formazione 17
6. INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE 18
7. RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 22
8. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO 32
9. DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO APPALTATORE 34
10. VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
35
11. LAVORATORI DELL’APPALTATORE 36
12. AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÁ TECNICO - PROFESSIONALE DELL’APPALTATORE 37
13. VERBALE DI COORDINAMENTO 38
14. SPAZIO PER AGGIORNAMENTI/ADEGUAMENTI DEL DUVRI 39
2. PREMESSA
Il presente elaborato costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx. per i lavori oggetto dell’appalto.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) contiene l’indicazione delle possibili interferenze che possono verificarsi nello svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto e le relative misure di prevenzione adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto di cui fa parte integrante ed è messo a disposizione, per richiesta, degli Organi di Vigilanza e Controllo, territorialmente competenti.
Nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali non sono indicati i rischi specifici propri dell'attività dell’impresa appaltatrice chiamata a svolgere i lavori oggetto dell’appalto. Pertanto, per quanto non altrimenti specificato nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, il Datore di Lavoro committente e l’impresa appaltatrice, si atterranno alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed alle norme di buona tecnica.
Il Datore di Lavoro committente mette a disposizione dell’impresa appaltatrice il proprio documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx.. Parimenti, l’impresa appaltatrice mette a disposizione del Datore di Lavoro committente il suo documento di valutazione dei rischi ed, eventualmente, il suo Piano Operativo di Sicurezza, al fine di rendere possibile ogni azione di prevenzione e protezione dei rischi.
Si ricordano di seguito i disposti dell’art 26 del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx.:
Art. 26
(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Per completezza si riporta anche l’Allegato XI del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx. nel quale sono indicati i rischi particolari che se presenti richiedono la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze indipendentemente dalla durata dei lavori:
Allegato XI
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è parte integrante del contratto d’appalto in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze rappresentano violazione delle norme contrattuali.
3. DATI IDENTIFICATIVI DELL’APPALTO
APPALTO: | “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DI INFORMATICA TRENTINA S.P.A. – CIG 6256549B8E” |
🞎 lavori | |
🗹 servizi | |
🞎 forniture | |
Importo | Euro € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) al netto degli oneri fiscali - Base d’asta per 36 (trentasei) mesi |
COMMITTENTE: | Informatica Trentina S.p.A. |
Indirizzo del committente | Via Gilli n° 2 – 00000 Xxxxxx |
Tel. | 0000 000000 |
Fax | 0000 000000 |
APPALTATORE: | |
Datore di lavoro | |
Indirizzo dell’appaltatore |
L’appalto ha come oggetto i servizi di pulizia - a basso impatto ambientale – riferiti a tutti i locali, servizi, infissi e relative cornici, davanzali e qualsiasi altra pertinenza degli spazi occupati da Informatica Trentina S.p.A., nonché ai relativi arredi ed attrezzature.
Nello specifico, il servizio in appalto comprende i seguenti servizi da effettuarsi presso la sede di Informatica Trentina S.p.A :
• prestazioni di pulizia giornaliere,
• prestazioni di pulizia periodiche,
• interventi di pulizia da effettuarsi su richiesta di Informatica Trentina S.p.A,
• interventi di pulizia a tempo e spesa.
4. CLAUSOLE CONTRATTUALI
Vale quanto di seguito indicato.
Osservanza di leggi e regolamenti
L’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori affidati dal Committente, deve attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Dovranno inoltre essere rispettare anche le prescrizioni a lui impartite dagli Organi di Controllo e le disposizioni in vigore nei luoghi di lavoro del Committente.
L’Appaltatore è quindi responsabile dell’osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche, e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.
Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti
Gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono stabiliti dall’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx.:
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) xxxxxxxsi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il documento è consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.
Obblighi dei preposti
Gli obblighi dei preposti sono stabiliti dall’art. 19 del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx.:
1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
Obblighi dei lavoratori
Gli obblighi dei preposti sono stabiliti dall’art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx.:
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Si richiama altresì l’osservanza da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori a tutte la altre disposizioni ed obblighi indicati nel D. Lgs. 81/2008 e xx.xx. ed a qualsiasi altro disposto legislativo che possa essere inerente i lavori oggetto dell’appalto.
Condizioni generali
Responsabilità Civile : l’Appaltatore sarà ritenuta/o responsabile di qualsiasi evento provocato direttamente o indirettamente nell’espletamento dei lavori affidati che abbiano causato danni a persone o cose nell’ambito dei luoghi di lavoro del Committente ed a tal fine, prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore deve stipulare polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni.
Assicurazioni INPS e INAIL : lo svolgimento del lavoro dovrà avvenire con la piena osservanza delle norme previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche in vigore alla data di svolgimento dei lavori oggetto dell’Appalto.
Subordinazione : durante l’effettuazione dei lavori oggetto dell’appalto l’Appaltatore sarà libera/o da vincoli di struttura e di subordinazione ma si dovrà comunque attenere alle prescrizioni generali e particolari in vigore con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro ed ambientale;
Tessera di riconoscimento: ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx., i lavoratori dell’Appaltatore devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro (nome dell’azienda/ditta di appartenenza, nome e cognome del datore di lavoro). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Cooperazione e coordinamento : ferme restando le specifiche responsabilità dell’Appaltatore rispetto alle misure da intraprendere relativamente ai rischi specifici propri dell’attività, verrà promosso, ricorrendone i presupposti, il coordinamento e la cooperazione tra il Committente e l’Appaltatore.
Nello svolgimento degli incarichi affidati dal Committente, l’Appaltatore deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccupandosi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza dei lavoratori dipendenti del Committente.
Materiali di impiego : i materiali eventualmente utilizzati per la esecuzione dei lavori, portati presso la sede del Committente da parte dell’Appaltatore, dovranno essere accompagnati dalla relativa bolla di consegna su cui andranno evidenziati gli estremi dell’ordine.
Fonti di energia elettrica: per quanto riguarda le fonti di energia eventualmente necessarie per lo svolgimento dei lavori oggetto dell’appalto, il Committente metterà a disposizione l’impianto elettrico dei luoghi di lavoro conforme alla normativa vigente: le eventuali derivazioni e le utenze collegate all’impianto dovranno essere parimenti a norma di legge e pertanto l’Appaltatore sarà responsabile di danni a persone o cose causate da inconvenienti verificatisi dal punto di erogazione al punto di impiego e nel punto di impiego stesso.
Osservanza della segnaletica antinfortunistica e stradale: l’Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto, di salvataggio, antincendio e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici affissi nei luoghi di lavoro del Committente.
In particolare l’impiego di qualsiasi autoveicolo/automezzo di proprietà dell’Appaltatore all’interno dei luoghi di lavoro o di pertinenza del Committente, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Committente stesso. Il personale addetto alla conduzione e alla manovra di autoveicoli/automezzi deve essere munito di regolare patente di guida e della necessaria formazione. Nelle pertinenze esterne dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto ed all’interno dei luoghi di lavoro stessi, la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e, in particolare, di quelle richiamate con apposita segnaletica. La velocità deve essere comunque moderata, procedendo con la massima cautela.
Termine dei lavori: al termine dei lavori oggetto dell’appalto l’Appaltatore deve provvedere affinché tutte le zone che sono state interessate dai lavori siano completamente pulite e sgomberate dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per le persone; dovranno inoltre essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti.
Clausola risolutiva espressa: In caso di violazioni alle disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali di appalto ovvero per grave motivo imputabile a colpa dell’Appaltatore, il Committente si riserva di annullare, senza alcun preavviso, il contratto relativo al lavoro commissionato.
5. POSSIBILI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE
Negli uffici amministrativi della sede del Committente si può prendere visione della documentazione inerente lo stato di applicazione di tutta la normativa in materia di sicurezza e l’igiene del lavoro.
Il Datore di Lavoro Committente rimane a disposizione dell’Appaltatore per fornire tutte le informazioni in merito alle varie problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro che si rendessero necessarie nel corso dell’espletamento dei lavori oggetto dell’appalto, eventualmente, non contenute nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi.
Di seguito si elencano i principali aspetti di sicurezza di carattere generale da tenere presenti durante la permanenza all’interno della sede del Committente, rimandando anche alla presa visione della documentazione suddetta per una esauriente e dettagliata informazione.
La costruzione sede dell’attività aziendale è indipendente. Esternamente alla costruzione non c’è presenza di attività inquinanti o pericolose, gli spazi aperti sono costituiti da:
- un piazzale/parcheggio posto sul lato nord dell’edificio;
- un piazzale/parcheggio posto sia sul lato est che su quello ovest dell’edificio, lateralmente all’ingresso principale dell’edificio stesso.
Tutte le pertinenze esterne della costruzione sono pavimentate o asfaltate.
La costruzione è interamente delimitata con una recinzione metallica. E’ possibile percorrere l’intero perimetro del fabbricato sia con automezzi che pedonalmente.
L’accesso alle pertinenze dell’azienda può avvenire tramite:
- un cancello pedonale/carrabile automatico ad un’ anta scorrevole che permette l’accesso dal lato sud delle pertinenze dell’edificio; il cancello ha una larghezza superiore a 3.5 m e pertanto permette il facile accesso agli eventuali mezzi di soccorso;
- un cancello pedonale/carrabile automatico ad un’ anta scorrevole che permette l’accesso dal lato est delle pertinenze dell’edificio; il cancello ha una larghezza superiore a 3.5 m e pertanto permette il facile accesso agli eventuali mezzi di soccorso.
L’accesso ai cancelli da parte dei mezzi di soccorso antincendio è agevole e con spazi di possibile manovra. Sui piazzali di pertinenza dell’azienda sarebbe permessa la facile manovra dei mezzi di soccorso con possibilità di accostarli all’edificio, ma si deve considerare che i piazzali sono adibiti a parcheggio, pertanto gli spazi di manovra sono molto ridotti se non addirittura inesistenti.
L’intera zona dove è inserito l’edificio in esame, è servita da strade ampie che sono facilmente percorribili da parte dei mezzi di soccorso in caso di emergenza. Le strade di accesso non presentano pendenze significative, hanno portata di resistenza al carico dei mezzi antincendio certamente sufficiente.
I luoghi sicuri di tipo statico sono rappresentati dai piazzali ubicati rispettivamente sul lato nord e sul lato est dell’edificio, nonché da via Gilli che si trova sul lato sud dell’edificio stesso; i luoghi sicuri di tipo statico rappresentano anche i possibili punti di raccolta in caso di evacuazione, ma il punto di raccolta ufficiale è stato stabilito in via Gilli, frontalmente all’edificio.
L’edificio è costituito da undici livelli e cioè: un piano interrato, un piano terra, otto piani ed un nono piano situato sull’estremità superiore dell’edificio destinato ad accogliere i locali tecnologici dell’edificio stesso. Informatica Trentina S.p.A. occupa tutti i piani ad eccezione di parte del primo e del secondo per la sua interezza..
I vari piani sono tra loro collegati da:
- due ascensori che servono tutti i piani compresi tra il piano terra e l’ottavo piano;
- una scala protetta che collega tra loro tutti i piani tra il piano terra e l’ottavo piano;
- due scale di emergenza a prova di fumo che collegano tra loro tutti i piani dal piano interrato al nono piano;
- una scala di tipo a botola estraibile che collega l’ottavo piano con il nono piano.
5.1 Vie di fuga, uscite di emergenza e vie di transito
- Le porte dei locali di lavoro per numero, dimensioni e posizione consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.
- Sono segnalate tutte le vie di fuga e le uscite di emergenza mediante appositi cartelli di sicurezza. Le vie di fuga e le uscite di emergenza, sono sempre tenute sgombre da ogni possibile ostacolo e, in caso di mancanza di corrente elettrica, sono servite da luci di emergenza.
- La lunghezza dei percorsi di fuga non è mai tale da superare i tre minuti di percorrenza per raggiungere l’esterno dell’edificio.
- Le uscite presenti sono sufficienti per garantire il rapido esodo delle persone presenti.
- È fatto divieto di accedere ai locali di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. senza la preventiva autorizzazione della stessa.
- L’Azienda è completamente sbarrierata, pertanto accessibile anche ai disabili.
- Fare attenzione a non scivolare, i pavimenti potrebbero essere scivolosi.
- Porre particolare attenzione alla presenza di persone ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne dell’edificio.
5.2 Antincendio, piano di evacuazione e pronto soccorso.
- L’azienda è a rischio di incendio medio.
- In vari punti dell’azienda sono installati a muro degli estintori e degli idranti. Gli estintori e gli idranti sono opportunamente segnalati e verificati ogni sei mesi da ditta specializzata.
- In azienda vengono mantenuti in efficienza i presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso) conformi a quanto stabilito dalla normativa. L’ubicazione dei presidi sanitari è opportunamente segnalata.
- In prossimità delle postazioni telefoniche sono esposti i numeri telefonici dei principali servizi di emergenza.
- È stato redatto il piano di emergenza aziendale e si effettuano periodicamente le esercitazioni di emergenza della stessa.
- A parete sono affisse le planimetrie dell’edificio con indicate:
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree ed alle vie di esodo;
- il percorso di fuga da seguire in caso di emergenza;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l’ubicazione degli allarmi;
- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica ed i dispositivi di intercettazione dei fluidi combustibili;
- l’ubicazione del punto di raccolta nel quale confluire in caso di emergenza.
- Su ognuna delle suddette planimetrie sono indicate le principali norme comportamentali da rispettare in caso di emergenza. In particolare si ricorda che in caso di incendio è necessario:
- mantenere la calma;
- interrompere immediatamente ogni attività;
- lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario;
- abbandonare immediatamente, ordinatamente e con calma il locale in cui ci si trova seguendo senza correre il percorso di esodo;
- non urtare e non spingere le altre persone;
- non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali;
- durante la fuga non cercare le altre persone;
- chiudere bene le porte dopo il passaggio;
- seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi che portano alle uscite e portarsi al punto di raccolta seguendo, senza correre, il percorso di esodo segnalato o il percorso alternativo indicato dagli addetti alla gestione dell’emergenza;
- non usare l’ascensore;
- se l’incendio si è sviluppato in un altro locale e il fumo rende impraticabili i corridoi o le scale chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati;
- aprire le finestre, e senza esporsi troppo, chiedere soccorso;
- se il fumo è penetrato nella stanza filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto);
- se ci si trovasse con gli abiti incendiati, mai e per nessun motivo correre perché l’aria alimenterebbe il fuoco. In questi casi cercare di soffocare le fiamme coprendole con una coperta o con degli indumenti;
- non aprire le porte delle stanze dalle quali esce fumo, perché l’aria che si immette improvvisamente nel locale potrebbe alimentare una fiammata pericolosa ed anche di notevole dimensione.
- se il locale è invaso dal fumo, procedere strisciando sul pavimento o andando a carponi, proteggendosi le vie respiratorie con un fazzoletto possibilmente bagnato;
- attendere al punto di raccolta che il personale incaricato del controllo delle presenza abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su feriti e dispersi;
- attendere presso il punto di raccolta l’arrivo dei Vigili del Fuoco
- non intralciare le operazioni di soccorso;
- rientrare nell’edificio solamente quando i Vigili del Fuoco ne hanno dato indicazione. In caso di terremoto le norme comportamentali da rispettare sono:
- mantenere la calma;
- non precipitarsi fuori;
- restare nel locale dove ci si trova e ripararsi sotto l’architrave di una porta o vicino a muri portanti, lontano da oggetti che possono cadere (lampade, armadi, scaffali, ecc.);
- se ci si trova all’aperto, allontanarsi dagli edifici cercando un posto dove non ci sia nulla sopra di sé, evitando di avvicinarsi ad eventuali animali;
- dopo la scossa sismica abbandonare l’edificio seguendo le procedure di evacuazione descritte per l’incendio.
- In azienda sono stati nominati ed hanno ricevuto adeguata formazione, i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, all’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, al pronto soccorso ed alla gestione dell’emergenza. Su richiesta dell’Aggiudicataria saranno comunicati i nominativi dei suddetti lavoratori.
- Durante la permanenza all’interno dell’edificio è fatto divieto di ostacolare il passaggio lungo vie di fuga, corridoi, uscite di emergenza e quant’altro sia necessario percorrere in caso di emergenza per abbandonare l’edificio.
- È fatto divieto di ostruire l’accesso a dispositivi antincendio (estintori, ecc.) rendendoli non raggiungibili o non visibili mediante il deposito di fronte ad essi di materiali vari, ecc.
5.3 Divieti connessi con il rischio di incendio e di esplosione
- In azienda i luoghi dove possono essere presenti gas che possono dare origine al rischio di esplosione sono rappresentati dal locale centrale termica che è alimentato a metano. All’interno del locale centrale termica ed in generale in azienda, è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco (scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni, ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche, attriti provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei motori, ecc.). Si potranno utilizzare fiamme libere per effettuare operazioni di saldatura e simili solo dopo aver richiesto il permesso alla direzione aziendale specificando dove saranno utilizzate le fiamme libere e per quale motivo.
- È fatto divieto di introdurre in azienda materiali infiammabili senza chiedere autorizzazione al Datore di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. Inoltre l’Aggiudicataria dovrà concordare con il Datore di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo.
5.4 Sistema di allarme
- L’edificio è dotato di un sistema di rivelazione automatica di incendio che è integrato con un sistema di allarme a comando manuale, costituito da pulsanti ad attivazione manuale posti in vari punti dell’edificio; il percorso per poter raggiungere uno di tali pulsanti di attivazione non supera mai i 30 m. All’attivazione dei singoli pulsanti, viene dato il segnale di allarme costituito da una sirena chiaramente udibile in tutto l’edificio. Tutti i lavoratori sono stati informati sulle postazioni nelle quali i pulsanti di attivazione del sistema di allarme sono ubicati.
- Il segnale di allarme è udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro.
- Le suddette misure per la rilevazione e l’allarme in caso di incendio sono conformi a quanto previsto nell’allegato IV del D. M. 10 marzo 1998.
5.5 Microclima ed illuminazione
- L’impianto di riscaldamento è progettato e costruito in modo tale che i lavoratori non siano soggetti a correnti d’aria. È garantita un’aerazione adeguata per i locali di lavoro ottenuta in maniera naturale.
- Nei locali prevale la luce naturale pur essendoci alcuni locali unicamente con un’illuminazione artificiale. In ogni caso l’illuminazione è sempre idonea per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro.
- In caso di mancanza di corrente elettrica in azienda c’è un’illuminazione di emergenza che garantisce un illuminamento atto a dare la possibilità di abbandono dell’edificio, in piena sicurezza.
5.6 Servizi igienici
- L’Aggiudicataria può utilizzare i servizi igienici della sede che sono dotati di WC, lavabi, acqua calda, sapone e salviette in carta per asciugarsi le mani. L’uso dei servizi igienici subordinato al rispetto della pulizia degli stessi.
5.7 Impianti elettrici
- Gli impianti elettrici sono in condizioni di sicurezza e garantiscono la sicurezza dei lavoratori.
- L’utilizzo delle utenze elettriche deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Di Informatica Trentina S.p.A..
- L’uso di prolunghe, prese multiple o simili oltre ad essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro di Informatica Trentina S.p.A. e deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate.
- Il grado di protezione IP degli impianti elettrici è rapportato alle tipologie degli ambienti dell’edificio.
5.8 Segnaletica di sicurezza
- Nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto è affissa la segnaletica di sicurezza richiesta dalla normativa. La cartellonistica di avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio è in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi.
5.9 Macchine, impianti, attrezzature
- E’ fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare ed avvicinarsi a macchine, impianti ed attrezzature di proprietà di Informatica Trentina S.p.A. senza la preventiva autorizzazione dello stesso.
- Le macchine, gli impianti e le attrezzature sono rispondenti alle normative di legge e di buona tecnica. Tutte le macchine sono sottoposte a regolari manutenzioni.
- È fatto divieto di sostare in prossimità dei macchinari o intervenire sugli stessi se non previa preventiva autorizzazione da parte del Datore di Lavoro di Informatica Trentina S.p.A..
- L’utilizzo di ogni genere di macchinario di proprietà di Informatica Trentina S.p.A. da parte dei lavoratori esterni, deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Di Informatica Trentina S.p.A. stesso.
5.10 Sollevamento dei carichi
- L’utilizzo di ogni genere di apparecchio di sollevamento da parte dell’Aggiudicataria, deve essere preventivamente concordato con il Datore di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. In particolare, nel caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento, deve essere concordata con il Datore di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata o comunque sorvegliata affinché al di sotto dei carichi non transiti nessuna persona.
- Nell’utilizzare gli ascensori dell’edificio fare attenzione a non superare la portata massima ammessa che è indicata su apposita targhetta internamente all’ascensore/montacarichi.
5.11 Preparati e sostanze chimiche
- Per tutti i Preparati e sostanze chimiche utilizzati in azienda si posseggono le schede di sicurezza (predisposte ai sensi dei Decreti Legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche e redatte secondo le modalità previste dall’art. 11 del decreto ministro della sanità 28 gennaio 1992). Ci si attiene alle indicazioni stabilite su tali schede di sicurezza sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l’uso, la manipolazione, la sorveglianza sanitaria ecc. Le schede di sicurezza sono a disposizione dell’Aggiudicataria su sua specifica richiesta.
- È fatto divieto di introdurre all’interno dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto Preparati e sostanze chimiche pericolosi (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l’uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro di Informatica Trentina S.p.A..
- E’ fatto divieto di utilizzare qualsiasi prodotto chimico di proprietà di Informatica Trentina S.p.A. se non previa preventiva autorizzazione da parte dello stesso.
5.12 Rumore
- Nell’edificio non esiste il rischio rumore così come inteso dal D. Lgs. 81/2008 e xx.xx..
5.13 Transito di automezzi
- All’interno delle pertinenze esterne dell’azienda si deve fare attenzione al rischio di investimento di persone a seguito del transito di automezzi e di manovre degli stessi.
- Sui piazzali esterni dell’azienda e sulle vie di transito si raccomanda all’Aggiudicataria di procedere con autoveicoli ed automezzi a passo d’uomo.
- È fatto divieto all’Aggiudicataria di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di emergenza, vie di fuga, percorsi esterni, ecc.
5.14 Campi elettromagnetici
- Nei luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. non sono presenti campi elettromagnetici che possano essere motivo di rischio per la salute dei lavoratori esposti.
- Nella cabina elettrica e nel locale quadri elettrici situati al piano terra sono presenti dei campi elettromagnetici che sono stati valutati con una specifica indagine ambientale che ha messo in evidenza dei valori di campo elettromagnetico al di sotto del livello di azione. Si rimanda alla relazione dell’indagine ambientale per ogni altra considerazione in merito.
- Nei suddetti luoghi di lavoro è comunque fatto divieto di accedere a lavoratori particolarmente sensibili al rischio, lavoratori portatori di attrezzature e/o dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati). Nei suddetti luoghi devono essere tenuti presenti:
- rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici;
- innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
- incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche.
- L’edificio è situato in prossimità di una linea elettrica di alta tensione ma in base a rilievi ambientali del campo elettromagnetico effettuati in loco da parte di personale specializzato, non si sono rilevati valori di campo elettromagnetico tali da essere dannosi per la salute dei lavoratori, pertanto il livello di esposizione anche prolungato è da ritenersi al di sotto dei valori di azione.
5.15 Informazione e formazione
- Tutti i lavoratori dipendenti di Informatica Trentina S.p.A. hanno ricevuto un’adeguata informazione e formazione sull’uso delle macchine, attrezzature e sulle procedure da attuare in caso di emergenza e si atterranno in ogni circostanza ai regolamenti di utilizzo ad essi impartiti e, più in generale, a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- Per ogni informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria, il Datore di Lavoro di Informatica Trentina S.p.A. rimane a disposizione dell’Aggiudicataria.
6. INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE
Di seguito si elencano le principali possibili interferenze che alla data di redazione del documento di unico di valutazione dei rischi da interferenze si possono prevedere valide per i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto.
N. | INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE | SÌ | NO | |
1 | . Interferenza dovuta all’esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell’appalto all’interno dei luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
2 | . Interferenza dovuta all’esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell’appalto all’esterno dei luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
3 | . Interferenza dovuta all’esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell’appalto durante l’orario di lavoro dei lavoratori di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
4 | . Interferenza dovuta all’esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell’appalto durante l’orario di presenza di utenti di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
5 | . Interferenza dovuta alla compresenza di altri Appaltatori presso i luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
6 | Interferenza dovuta all’allestimento di . un’area delimitata (deposito materiali, lavorazioni, operazioni di montaggio, ecc.) | all’interno dei luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 |
all’esterno dei luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | ||
7 | . Interferenza dovuta all’esecuzione di interventi su impianti di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
8 | . Interferenza dovuta all’interruzione | della fornitura di energia elettrica | 🗹 | 🞎 |
della fornitura di acqua | 🗹 | 🞎 | ||
della fornitura di gas | 🞎 | 🗹 | ||
della rete dati | 🞎 | 🗹 | ||
della rete telefonica | 🞎 | 🗹 | ||
degli ascensori | 🗹 | 🞎 | ||
9 | Interferenza dovuta alla . temporanea disattivazione di sistemi antincendio di | rivelazione automatica di incendio | 🗹 | 🞎 |
allarme antincendio | 🗹 | 🞎 | ||
idranti | 🗹 | 🞎 | ||
spegnimento automatico | 🗹 | 🞎 |
N. | INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE | SÌ | NO | |
1 | Interferenza dovuta alla 0.temporanea interruzione degli impianti di | riscaldamento | 🞎 | 🗹 |
raffrescamento | 🞎 | 🗹 | ||
1 | 1.Interferenza dovuta ad interventi su macchinari di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
1 | 2 Interferenza dovuta all’interruzione del funzionamento di macchinari di Informatica . Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
1 | 3 Interferenza dovuta all’utilizzo di attrezzature e di macchinari di Informatica Trentina . S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
1 | 4.Interferenza dovuta all’utilizzo di attrezzature e di macchinari dell’Aggiudicataria | 🗹 | 🞎 | |
1 | 5 Interferenza dovuta alla chiusura, anche temporanea, di vie di uscita dai luoghi di . lavoro (corridoi, uscite di emergenza, scale) | 🗹 | 🞎 | |
1 | 6 Interferenza dovuta all’occupazione, anche temporanea, di spazi lungo le vie di uscita . dai luoghi di lavoro (corridoi, uscite di emergenza, scale) | 🗹 | 🞎 | |
1 | 7 Interferenza dovuta alla presenza, anche temporanea, di materiali a terra (prolunghe . elettriche, attrezzature, ecc.) che possono determinare il rischio di inciampo | 🗹 | 🞎 | |
1 | 8.Interferenza dovuta alla riduzione dell’accessibilità per persone disabili | 🞎 | 🗹 | |
1 | 9.Interferenza dovuta alla effettuazione da parte dell’Aggiudicataria di lavoro notturno | 🞎 | 🗹 | |
2 | 0 Interferenza dovuta all’effettuazione di attività che possono essere causa di innesco . di incendio (uso di fiamme libere, produzione di scintille, uso di elementi radianti, ecc.) | 🞎 | 🗹 | |
2 | 1 Interferenza dovuta all’utilizzo di sostanze infiammabili o altamente infiammabili con . conseguente possibilità di incendio in caso di innesco accidentale delle stesse | 🗹 | 🞎 | |
2 | Interferenza dovuta all’utilizzo da parte dell’Aggiudicataria di sostanze chimiche 2.pericolose (emissioni di vapori e/o sostanze volatili pericolose) per i lavoratori o gli utenti di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
2 | 3 Interferenza dovuta all’utilizzo da parte dell’Aggiudicataria di sostanze a rischio . biologico | 🗹 | 🞎 | |
2 | 4 Interferenza dovuta ad attività di movimentazione manuale di carichi in luoghi di . lavoro dove sono presenti lavoratori o utenti di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
2 | 5 Interferenza dovuta ad attività di movimentazione di carichi con ausilio di macchinari . in luoghi di lavoro dove sono presenti lavoratori o utenti di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
2 | Interferenza dovuta ad attività che prevedono il movimento/transito di mezzi nei luoghi 6.di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. o nelle pertinenze esterne ai luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
2 | 7 Interferenza dovuta ad attività dell’Aggiudicataria che prevedono la produzione di . rumore | 🗹 | 🞎 | |
2 | 8 Interferenza dovuta ad attività dell’Aggiudicataria che prevedono la produzione di . vibrazioni | 🗹 | 🞎 | |
2 | 9 Interferenza dovuta ad attività dell’Aggiudicataria che prevedono la produzione di . polveri | 🞎 | 🗹 | |
3 | 0 Interferenza dovuta ad attività dell’Aggiudicataria che prevedono la produzione di . schegge | 🞎 | 🗹 | |
3 | 1 Interferenza dovuta ad attività dell’Aggiudicataria che prevedono l’alterazione dei . parametri microclimatici ambientali (alte temperature, basse temperature, ecc.) | 🞎 | 🗹 |
N. | INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE | SÌ | NO | |
3 | 2 Interferenza dovuta ad attività dell’Aggiudicataria che producono campi . elettromagnetici pericolosi | 🞎 | 🗹 | |
3 | 3 Interferenza dovuta all’accesso da parte dell’Aggiudicataria a luoghi di Informatica . Xxxxxxxx S.p.A. con presenza di rumore pericoloso per la salute dei lavoratori | 🞎 | 🗹 | |
3 | 4 Interferenza dovuta all’accesso da parte dell’Aggiudicataria a luoghi di Informatica . Trentina S.p.A. con presenza di vibrazioni pericolose per la salute dei lavoratori | 🞎 | 🗹 | |
3 | 5 Interferenza dovuta all’accesso da parte dell’Aggiudicataria a luoghi di Informatica . Trentina S.p.A. con presenza di polveri pericolose per la salute dei lavoratori | 🞎 | 🗹 | |
3 | 6 Interferenza dovuta all’accesso da parte dell’Aggiudicataria a luoghi di Informatica . Trentina S.p.A. con presenza di schegge pericolose per la sicurezza dei lavoratori | 🞎 | 🗹 | |
3 | Interferenza dovuta all’accesso da parte dell’Aggiudicataria a luoghi di Informatica 7.Trentina S.p.A. con presenza di parametri microclimatici ambientali pericolosi per la salute dei lavoratori (luoghi con alte temperature, luoghi con basse temperature, ecc.) | 🞎 | 🗹 | |
3 | 8 Interferenza dovuta all’accesso da parte dell’Aggiudicataria a luoghi di Informatica . Trentina S.p.A. con presenza di campi elettromagnetici pericolosi | 🞎 | 🗹 | |
3 | Interferenza dovuta ad attività che possono essere causa del rischio di caduta 9.dall’alto di persone (rimozione di protezioni contro la caduta dall’alto o accesso a luoghi privi di protezioni contro la caduta dall’alto) | 🗹 | 🞎 | |
Interferenza dovuta ad attività di lavorazioni o movimentazione di materiali in quota che possono essere causa del rischio di caduta dall’alto di materiali | Utilizzo di gru su autocarro | 🗹 | 🞎 | |
Utilizzo di montacarichi | 🗹 | 🞎 | ||
Utilizzo di scale | 🗹 | 🞎 | ||
Utilizzo di piattaforme sviluppabili | 🗹 | 🞎 | ||
Utilizzo di ponteggi, trabattelli | 🗹 | 🞎 | ||
4 | 0 Interferenza dovuta ad attività che prevedono la possibilità di bagnatura delle superfici . di transito (pavimenti e scale) con il conseguente rischi di scivolamento | 🗹 | 🞎 | |
4 | 1 Interferenza dovuta all’utilizzo da parte dei lavoratori dell’Aggiudicataria dei servizi . igienici di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
4 | Interferenza dovuta all’utilizzo da parte dei lavoratori dell’Aggiudicataria dei presidi 2.sanitari (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione) di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
4 | 3 Interferenza dovuta all’utilizzo da parte dei lavoratori dell’Aggiudicataria di depositi o . locali specifici messi a disposizione da Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
4 | Interferenza dovuta ad attività che prevedono la possibilità di utilizzo da parte 0.xxxx’Aggiudicataria di dispositivi di protezione individuali di proprietà di Informatica Trentina S.p.A. | 🞎 | 🗹 | |
4 | Interferenza dovuta ad attività che prevedono la possibilità di utilizzo da parte 0.xxxx’Aggiudicataria di dispositivi antincendio di proprietà di Informatica Trentina S.p.A. (estintori, ecc.) | 🗹 | 🞎 | |
4 | Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create dall’Aggiudicataria 6.(incendio, allagamento, crolli, ecc.) che possono ripercuotersi sul Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 | |
4 | Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create da Informatica 7.Trentina S.p.A. (incendio, allagamento, crolli, ecc.) che possono ripercuotersi sull’Aggiudicataria | 🗹 | 🞎 |
N. | INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE | SÌ | NO |
4 | 8.Interferenza dovuta alla produzione di rifiuti da parte dell’Aggiudicataria | 🗹 | 🞎 |
4 | 9 Interferenza dovuta allo stoccaggio di rifiuti da parte dell’Aggiudicataria in luoghi di . lavoro di Informatica Trentina S.p.A. | 🗹 | 🞎 |
5 | 0.Altro | 🞎 | 🞎 |
INDIVIDUZIONE DI ALTRE POSSIBILI INTERFERENZE O RISCHI DOVUTI ALL’ATTIVITÀ DELL’AGGIUDICATARIA |
7. RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Nello svolgimento dei lavori affidati dal Committente, l’Appaltatore deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccuparsi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza dei lavoratori dipendenti del Committente. Di seguito si analizzano le attività dei lavori oggetto dell’appalto che possono essere motivo di interferenza e conseguenti rischi interferenziali, per ogni rischio interferenziale si riportano le relative misure di prevenzione e protezione.
INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’interno dei luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. | Informatica Trentina S.p.A. si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare tutti i possibili rischi per i lavoratori dell’Aggiudicataria e di eventuali altri Appaltatori presenti nei propri luoghi di lavoro. Informatica Trentina S.p.A. si impegna ad informare i propri lavoratori in merito alla presenza dell’Aggiudicataria ed ai rischi connessi con l’attività dell’appalto. Tutti i lavoratori dipendenti di Informatica Trentina S.p.A. hanno ricevuto un’adeguata informazione, formazione ed addestramento sull’uso delle macchine, attrezzature e sulle procedure da attuare in caso di emergenza e si atterranno in ogni circostanza ai regolamenti di utilizzo ad essi impartiti e, più in generale, a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Il Datore di Lavoro di Informatica Trentina S.p.A. rimane a disposizione per ogni informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria. L’Aggiudicataria deve sempre adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare tutti i possibili rischi per: i lavoratori di Informatica Trentina S.p.A., gli utenti di Informatica Trentina S.p.A., i propri lavoratori, i lavoratori di eventuali altri Appaltatori presenti nei luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. In caso di emergenza devono essere messe in atto le indicazioni riportate al precedente capitolo 5. |
Ostruzione/Impedimento vie di fuga, uscite di emergenza, vie di transito | I luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. sono dotati di un adeguato sistema di vie di fuga ed uscite di emergenza. L’Aggiudicataria deve preventivamente prendere visione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei dispositivi antincendio (estintori, ecc.), dei presidi di emergenza dei luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A., comunicando a quest’ultimo eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dell’Appalto. Le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei. Deve essere evitato: |
- l’abbandono o deposito di materiali di fronte a porte di emergenza, lungo le vie di fuga, ecc. che possano quindi interferire con situazioni di emergenza; | |
- l’abbandono, in zone non specificatamente indicate, di materiali che possono essere motivo di inciampo per le persone, ostacolo del normale transito di persone e mezzi all’interno dei luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A.. | |
In caso di chiusura/ostruzione temporanea di vie di fuga, uscite di emergenza, ecc. devono essere concordate con Informatica Trentina S.p.A. appropriate misure di prevenzione quali l’adozione di vie di fuga/uscite di emergenza alternative, la possibilità di facile e rapido sgombro delle vie di fuga/uscite di emergenza in caso di necessità di utilizzo, l’effettuazione dei lavori in fasce orarie che non contemplano la presenza di persone all’interno dell’edificio. Porre particolare attenzione alla presenza di lavoratori o utenti ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne degli edifici. |
INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Ostruzione/Impedimento/ raggiungimento/utilizzo dispositivi antincendio | Deve essere evitato l’abbandono o il deposito di materiali di fronte a dispositivi antincendio quali estintori, idranti, ecc. ciò potrebbe renderne difficoltoso o impossibile il loro utilizzo in caso di incendio. Deve essere evitato il deposito di materiali in prossimità/ad ostruzione di porte taglia fuoco autorichiudenti che separano tra di loro i vari compartimenti; ciò può determinare l’impossibilità di autorichiusura delle porte con la conseguente impossibilità di creare i compartimenti previsti in caso di incendio. |
Utilizzo fiamme libere e/o sorgenti di innesco | In azienda i materiali combustibili/infiammabili sono rappresentati da normali arredi, materiali cartacei ad uso ufficio ed apparecchiature elettriche quali ad esempio fotocopiatrici, stampanti, computer, distruggi documenti, ecc. In prossimità dei suddetti materiali è fatto divieto di introdurre ogni possibile sorgente di innesco. Nei luoghi di lavoro non sono presenti sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscano cause potenziali di incendio o che possano favorire la propagazione di un incendio. In azienda i luoghi dove possono essere presenti gas che possono dare origine al rischio di esplosione sono rappresentati dalla centrale termica dell’ultimo piano. All’interno ed in prossimità dei suddetti luoghi è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco [scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni di truciolo, ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche (si deve aver cura di non indossare indumenti o calzature che favoriscano la creazione di cariche elettrostatiche), attriti provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei motori, archi o dispositivi incandescenti, ecc.]. Si potranno utilizzare fiamme libere, effettuare operazioni di saldatura ed introdurre sorgenti di innesco in genere, nei luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A., solo dopo aver richiesto il permesso ad Informatica Trentina S.p.A. stessa, specificando dove saranno utilizzate e per quale motivo. Informatica Trentina S.p.A. dovrà accordare all’Aggiudicataria uno specifico permesso a procedere. In tutti i luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. è fatto divieto di fumare. L’Aggiudicataria può utilizzare gli estintori presenti nei luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A.. |
Microclima ed illuminazione | Non ci sono luoghi di lavoro con temperature ambientali che possano essere definite pericolose per i lavoratori o non idonee in relazione alla tipologia di ambiente di lavoro e/o di attività lavorativa da svolgere. In caso di mancanza di corrente elettrica c’è un’illuminazione di emergenza che garantisce un illuminamento atto a dare la possibilità di abbandono dei luoghi di lavoro in piena sicurezza. |
INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Mancanza di adeguata segnaletica di sicurezza e/o delimitazioni | Nei luoghi di lavoro deve essere affissa la segnaletica di sicurezza di avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio è in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi connessi con i luoghi di lavoro stessi. Qualora tale segnaletica sia carente o inadeguata è a carico di Informatica Trentina S.p.A. assicurarne l’adeguamento. L’Aggiudicataria deve, eventualmente, porre in essere tutta la segnaletica di sicurezza necessaria alla segnalazione delle varie situazioni connesse con lo svolgimento della propria attività. Le zone di lavoro dell’Aggiudicataria, per quanto possibile ed in relazione ai rischi presentati, dovranno essere, eventualmente e se necessario, recintate/delimitate dall’Aggiudicataria stessa, al fine di impedire l’accesso alle persone non autorizzate. Nel caso in cui le attività oggetto dell’appalto non siano portate a termine in un'unica soluzione di tempo (pause di lavoro per consumazione dei pasti, interruzione del lavoro nel periodo notturno, ecc.), sarà a carico dell’Aggiudicataria abbandonare i luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A., solo dopo aver approntato tutte le misure di sicurezza affinché nessuna persona possa essere esposta a rischi per la sicurezza e la salute nelle ore di inattività. Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza installate sui luoghi di lavoro. |
Utilizzo di macchine/attrezzature/impianti | È fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare, avvicinarsi o intervenire su macchine/attrezzature/impianti di proprietà di Informatica Trentina S.p.A.. L’utilizzo di ogni genere di macchinario/attrezzatura/impianto di proprietà di Informatica Trentina S.p.A. da parte dei lavoratori esterni, deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro di Informatica Trentina S.p.A. stesso. La cessione in uso di macchinari/attrezzature è regolamentata dall’art. 72 del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx. E’ obbligatorio per l’Aggiudicataria garantire la fornitura ai propri lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza, assicurare la manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atta a garantirne l’efficienza, la sicurezza e la funzionalità. Le macchine/attrezzature devono essere utilizzate dai lavoratori con i necessari dispositivi di protezione individuali. L’Aggiudicataria deve evitare l’abbandono di macchinari o attrezzature pericolose in luoghi non custoditi ed accessibili ad altri lavoratori non autorizzati all’impiego dei macchinari e delle attrezzature. Le macchine/attrezzature che producono gas di scarico devono essere utilizzate in ambienti adeguatamente ventilati. Deve essere evitato l’utilizzo improprio di arredi di proprietà di Informatica Trentina S.p.A. quali ad esempio salire su sedie/tavoli per effettuare lavori in altezza, arrampicarsi su scaffali, arrampicarsi su ripiani degli armadi, ecc. |
Interventi su impianti | Nel caso di interventi su impianti, l’Aggiudicataria deve sempre preventivamente interpellare Informatica Trentina S.p.A. in merito alle caratteristiche dell’impianto e deve prendere visione della documentazione tecnica posseduta per l’impianto. Ogni intervento sugli impianti dovrà essere effettuato solamente da personale esperto ed abilitato con le necessarie competenze per prevenire ogni genere di rischio e di danno alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori. Gli interventi sugli impianti devono essere effettuati solamente da lavoratori esperti, adeguatamente formati ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Devono essere evitate lavorazioni o attività di intervento su impianti se non autorizzati da Informatica Trentina S.p.A., in particolare mentre gli impianti sono utilizzati da altri lavoratori. Ogni intervento su impianti deve prevedere l’adozione dei necessari comportamenti e apprestamenti di prevenzione previsti per legge al fine di tutelare sia gli addetti ai lavori che i non addetti ai lavori. E’ a carico dell’Aggiudicataria fornire ai propri lavoratori tutti i necessari dispositivi di protezione individuali per effettuare interventi sugli impianti. |
(continua)
INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Interventi su impianti (continua) | Ogni intervento che preveda l’effettuazione di demolizioni pareti/pavimenti, fori in pareti/pavimenti, scavi, ecc. deve essere fatto previa preliminare acquisizione delle necessarie informazioni presso Informatica Trentina S.p.A. o le eventuali Società di gestione degli impianti (Enel, Telecom, ecc.) per evitare intercettazioni di impianti con i conseguenti rischi per le persone. Informatica Trentina S.p.A. e l’Aggiudicataria devono mettere in atto tutte le misure di coordinamento atte ad evitare infortuni dovuti ad un cattivo o errato utilizzo degli impianti. Ad esempio nel caso di svolgimento di operazioni di manutenzione dell’impianto elettrico deve essere affisso sui quadri elettrici e/o sui macchinari e/o sulle attrezzature, un cartello segnaletico indicante l’effettuazione delle operazioni di manutenzione, ciò al fine di evitare accidentali interventi da parte di altri lavoratori, mentre sono in corso le operazioni di manutenzione. È fatto divieto di aprire quadri elettrici o effettuare interventi su parti elettriche se non previa autorizzazione di Informatica Trentina S.p.A.. Intervenendo sull’impianto elettrico si dovrà accertare che esso sia completamente privo di tensione di alimentazione e ciò dovrà essere fatto previa adeguate verifiche preliminari atte ad accertare che l’impianto non sia sotto tensione. Per evitare il rischio di elettrocuzione l’operatore deve attenersi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici e relative misure di sicurezza e dovrà applicare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari alla tutela di se stesso e dei propri, eventuali, colleghi. L’uso di prolunghe, prese multiple o simili oltre ad essere preventivamente concordato con Informatica Trentina S.p.A. deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate. Ogni intervento sull’impianto di distribuzione del gas deve essere effettuato solo dopo aver interrotto l’alimentazione della rete di distribuzione del gas e solo dopo aver fatto fuoriuscire il gas contenuto all’interno delle condutture. È fatto divieto di effettuare interventi di saldatura su impianti del gas o simili e qualora ciò debba avvenire dovrà essere attuato nel rispetto delle procedure di sicurezza previste dalla normativa. In prossimità di impianti del gas è anche fatto divieto di effettuare ogni attività che possa essere causa di sorgenti di innesco (scintille, fiamme libere, fumare, saldare, ecc.). |
Rumore | Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del rischio rumore, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non rumorose. Nel caso le attività rumorose non possano essere evitate si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio rumore affinché gli stessi si allontanino o utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali dell’udito. Per quanto possibile, i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre a rumore il numero minore possibile di lavoratori. |
Produzione di rifiuti | Nel caso i cui l’Aggiudicataria produca rifiuti gli stessi dovranno essere smaltiti secondo la legislazione vigente al momento di effettuazione dei lavori. Non potranno essere lasciati rifiuti sui luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A.. Nel caso in cui si producano rifiuti infiammabili, combustibili, taglienti, appuntiti, ecc. l’Aggiudicataria dovrà mettere in atto tutte le necessarie misure di prevenzione al fine di assicurare le condizioni di sicurezza verso terzi. |
INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Produzione di schegge/proiezione di corpi | Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del rischio di proiezione di schegge/corpi, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non esposte a tale rischio. Nel caso le attività che producono proiezione di schegge/corpi che non possano essere evitate si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio affinché gli stessi si allontanino o utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali quali occhiali di protezione, visiere di protezione, elmetto di protezione. Per quanto possibile i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre al rischio di proiezione di schegge/corpi il numero minore possibile di lavoratori. Sarà a carico dei Datori di lavoro l’adozione delle necessarie cautele per evitare danni a persone e cose. |
Produzione di polveri | Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del rischio polvere, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non esposte a polveri. Nel caso le attività con sviluppo di polvere non possano essere evitate, si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio povere affinché gli stessi utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie (facciali filtranti per polveri con fattore di protezione almeno pari a FFP2) o si allontanino dai luoghi interessati dalla produzione della polvere. Per quanto possibile i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre a polveri il numero minore possibile di lavoratori. Sarà a carico dei Datori di lavoro l’adozione delle necessarie cautele per evitare lo sviluppo di polveri. |
Uso di preparati/sostanze chimiche | Il rischio chimico per chi si trova a transitare all’interno dei luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. è irrilevante sia per la salute che per la sicurezza. È fatto divieto di introdurre all’interno dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto preparati/sostanze chimiche pericolose (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l’eventuale uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con Informatica Trentina S.p.A., come pure il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi preparato/sostanza chimica di proprietà di Informatica Trentina S.p.A. se non previa preventiva autorizzazione da parte dello stesso. Deve essere evitato l’utilizzo improprio di preparati/sostanze chimiche tali da essere motivo di rischio per la sicurezza/salute dei lavoratori (abbandono di contenitori di preparati/sostanze chimiche in zone non autorizzate, miscelazione di preparati/sostanze chimiche non compatibili fra di loro, sostituzione dei contenitori dei preparati/sostanze chimiche con contenitori non adeguatamente etichettati, ecc.). Per tutti i preparati/sostanze chimiche, eventualmente, utilizzate dall’Aggiudicataria si devono possedere le schede di sicurezza (predisposte ai sensi dei Decreti Legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e xx.xx.) e l’Aggiudicataria si deve attenere alle indicazioni stabilite su tali schede di sicurezza sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l’uso, la manipolazione, la sorveglianza sanitaria, l’impiego dei necessari dispositivi di protezione individuali, ecc. Le schede di sicurezza devono essere a disposizione su specifica richiesta degli interessati. Qualora non si possa evitare l’impiego di preparati/sostanze chimiche che possano essere dannose per la salute dei lavoratori (ad esempio preparati/sostanze chimiche aerodispersi), sarà a carico di ciascun Datore di lavoro la fornitura ai propri lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuali (maschere di protezione delle vie respiratorie, guanti di protezione, occhiali di protezione, indumenti di protezione del corpo, ecc.). Sarà a carico dell’Aggiudicataria l’adozione delle necessarie cautele per evitare che la propagazione dei prodotti dannosi non vada ad interferire su persone non adeguatamente protette. |
INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Caduta materiali dall’alto | Devono essere evitate le lavorazioni o attività che siano causa del rischio di caduta materiali dall’alto nelle zone sottostanti dove si possano venire a trovare lavoratori impegnati in altre attività. Qualora si presente il suddetto rischio, devono essere delimitate le zone interessare dalla possibile caduta di materiali dall’alto in maniera tale che non possano essere raggiunte da persone. Tutti i lavoratori interessati dal rischio di caduta materiali dall’alto dovranno indossare adeguato elmetto di protezione del capo. Per quanto possibile le lavorazioni con rischio di caduta materiali dall’alto dovranno essere svolte in fasce orarie che prevedano la presenza nei luoghi di lavoro del numero minore possibile di lavoratori. |
Movimentazione e sollevamento di carichi | In caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento da parte dell’Aggiudicataria, deve essere concordata la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata o comunque sorvegliata/presidiata affinché al di sotto dei carichi sospesi o in loro prossimità non transiti nessuna persona. |
Le attività di carico/scarico di automezzi dell’Aggiudicataria devono avvenire in luoghi concordati con Informatica Trentina S.p.A.. | |
Nell’utilizzare l’ascensore fare attenzione a non superare la portata massima ammessa che è indicata su apposita targhetta internamente all’ascensore stesso. | |
In presenza di altri lavoratori o di utenti di Informatica Trentina S.p.A. fare attenzione al rischio di investimento degli stessi con i carichi trasportati, al rischi di urto, ribaltamento dei carichi ed a quant’altro possa essere motivo di danno. | |
Devono essere evitate lavorazioni o attività che siano causa del rischio di caduta materiali dall’alto nelle zone sottostanti dove si possano venire a trovare lavoratori impegnati in altre attività. | |
In relazione alle caratteristiche di peso, ingombro e modalità di trasporto dei carichi ed in relazione ai possibili rischi connessi con il loro trasporto, l’Aggiudicataria dovrà concordare con Informatica Trentina S.p.A. i più opportuni percorsi e le più opportune fasce orarie di effettuazione delle movimentazioni per ridurre o eliminare i possibili rischi da interferenza. | |
Devono essere evitate le errate manovre/modalità di utilizzo di attrezzature o macchinari di trasporto tali da farli divenire motivo di pericolo (rischio di investimento, rischio di ribaltamento del carico trasportato, ecc.) per pedoni in transito o altri lavoratori che si venissero a trovare nella zona di movimentazione dei carichi. Devono essere evitate le movimentazioni di carichi in zone anguste, già occupate da altri lavoratori impegnati in altre mansioni. | |
L'introduzione, anche temporanea, di carichi sui solai deve essere preventivamente concordata con Informatica Trentina S.p.A. che comunicherà all’Aggiudicataria il limite di carico consentito. | |
È a carico dell’Aggiudicataria la messa in atto ed il rispetto di quanto previsto dal Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx. in merito alla tutela della salute dei propri lavoratori relativamente ai rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi. |
INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Transito di automezzi | All’interno dei luoghi di lavoro e nelle pertinenze esterne della sede: - si deve porre particolare attenzione al transito e/o alle manovre degli automezzi ed al rischio di essere investiti dagli stessi; - si raccomanda di procedere con autoveicoli ed automezzi a passo d’uomo. Devono essere evitati i comportamenti di guida di automezzi o l’uso improprio di automezzi che possano essere causa di incidente con altri automezzi o causa di investimento di persone che possono venirsi a trovare negli spazi esterni di pertinenza della sede di Informatica Trentina S.p.A. (eccessiva velocità, mancate precedenze, guida sotto l’azione di alcool, psicofarmaci, stupefacenti, ecc.). Devono essere evitate le attività di mantenimento in moto dei motori degli automezzi con conseguente produzione dei gas di scarico, in particolare laddove ci sia la presenza di persone che possano essere esposte al rischio connesso con il respirare i gas di scarico dei motori. È fatto divieto di parcheggiare automezzi esternamente ad uscite di emergenza o lungo vie di transito esterne laddove può essere ostacolata la circolazione. Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, si deve porre la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tanto meno sostare nel raggio d’azione della macchina operatrice. Qualora l’operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi dispositivi di protezione individuali. La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione. L’area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi. L’eventuale impiego di qualsiasi autoveicolo/automezzo all’interno dei luoghi di lavoro o di pertinenza di Informatica Trentina S.p.A., dovrà essere preventivamente autorizzato da Informatica Trentina S.p.A. stessa. Il personale addetto alla conduzione e alla manovra di autoveicoli/automezzi deve essere munito di regolare patente di guida e della necessaria formazione. Nelle pertinenze esterne dei luoghi di lavoro ed all’interno dei luoghi di lavoro stessi, la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e, in particolare, di quelle richiamate con apposita segnaletica. La velocità deve essere comunque moderata, procedendo con la massima cautela. |
Scivolamento/Inciampo | Deve essere evitato lo spargimenti di liquidi a pavimento che possano causare il rischio di scivolamento. Deve essere evitato il transito a piedi su pavimenti accidentalmente bagnati al fine di evitare il rischio di scivolamento: la presenza di pavimenti bagnati deve essere segnalata con specifico cartello segnaletico. In caso di pioggia o agenti atmosferici avversi si dovrà avere maggior attenzione nel percorrere i pavimenti temporaneamente bagnati causa lo sporco accidentalmente introdotto dalle persone entrando/uscendo dall’edificio. In caso di pavimenti scivolosi i lavoratori dovranno indossare scarpe con suola antiscivolo. È fatto divieto di lasciare sui pavimenti materiali, attrezzature, macchinari, prolunghe elettriche, ecc. che possano divenire motivo di inciampo. Qualora sui pavimenti non possa essere evitato il rischio di inciampo ciò dovrà essere adeguatamente segnalato o in alternativa le aree con possibile rischio di inciampo dovranno essere adeguatamente recintate. In caso di apertura di botole, cavedi, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio. |
INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Interruzione di forniture | L’Aggiudicataria deve avvisare Informatica Trentina S.p.A. in caso di interruzione di forniture quali: energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati, ecc. I lavori dovranno essere organizzati al fine di ridurre al minimo il disagio dovuto all’interruzione di forniture e con tutte le adeguate misure di sicurezza affinché l’interruzione e/o il ripristino delle forniture non introduca dei rischi per la sicurezza e la salute delle persone. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio. In caso di interruzione dell’impianto di riscaldamento o di raffrescamento, l’Aggiudicataria ed Informatica Trentina S.p.A. devono preventivamente prendere accordi sulle misure di prevenzione da mettere in atto per evitare i rischi connessi con basse/alte temperature per i lavoratori. |
Occupazione di spazi | Devono essere occupati solo gli spazi messi a disposizione da Informatica Trentina S.p.A.. Deve essere evitata l’errata gestione degli spazi al fine di evitare interferenze con l’organizzazione, la gestione e la logistica degli spazi prevista da Informatica Trentina S.p.A.. |
Riduzione dell’accessibilità per utenti disabili | Qualora i lavori comportino la riduzione dell’accessibilità per utenti disabili, dovranno essere prese adeguate misure atte a garantire sia l’accesso che l’uscita delle persone disabili dalla sede di Informatica Trentina S.p.A.. In particolare dovranno essere previste misure di sicurezza atte a garantire il rapido abbandono della sede di Informatica Trentina S.p.A. in condizioni di emergenza. |
Caduta dall’alto | Le lavorazioni o attività svolte in altezza devono prevedere l’impiego di adeguate opere provvisionali quali ad esempio trabattelli, piattaforme aeree, ponteggi o l’impiego di scale semplici portatili conformi alla norma EN 131, scale doppie con apertura a compasso conformi alla norma EN 131, ecc. Il montaggio di ponteggi o di trabattelli deve avvenire solo dopo aver redatto il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS) previsto dall’art. 134 del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx.. Il montaggio e la messa in opera di opere provvisionali deve essere effettuato da lavoratori adeguatamente formati così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di utilizzo di trabattelli, ponteggi, piattaforme aeree, scale, ecc., deve essere concordata con Informatica Trentina S.p.A. la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata e comunque sorvegliata affinché nessuna persona possa essere coinvolta da eventi negativi causati dalle attività lavorative svolte su tali attrezzature/macchinari. Deve essere evitata la rimozione di parapetti, botole di tombini, grate di protezione, piani di calpestio, ecc. con il conseguente rischio di caduta dall’alto per le persone. Se dovesse essere attuata la suddetta rimozione, gli addetti ai lavori dovranno utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali contro il rischio di caduta dall’alto da fissarsi a punti di ancoraggio in grado d sostenere la trazione di strappo derivante dall’eventuale caduta dell’operatore. Nel caso di salita sul tetto della sede di Informatica Trentina S.p.A., lo stesso deve informare l’Aggiudicataria delle caratteristiche di portata del tetto; sarà a carico dell’Aggiudicataria adottare le necessarie misure per la messa in sicurezza dei propri lavoratori. Il tetto della sede di Informatica Trentina S.p.A. non è dotato di sistemi di ancoraggio già preinstallati e/o certificati. |
INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Produzione di vibrazioni meccaniche | Nei luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A., senza l’impiego di macchine o attrezzature non sono presenti vibrazioni meccaniche che possano interessare il corpo intero o il sistema mano – braccio di chi si trova all’interno della sede di Informatica Trentina S.p.A. stesso. Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del rischio vibrazioni meccaniche, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non esposte a vibrazioni meccaniche. Nel caso le attività con sviluppo vibrazioni meccaniche che non possano essere evitate si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio affinché gli stessi possano allontanarsi. Per quanto possibile i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre a vibrazioni meccaniche il numero minore possibile di lavoratori. |
Utilizzo di bombole contenti gas | Nei luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. non sono presenti le seguenti bombole contenenti gas. Deve essere evitata la presenza di fiamme libere, sorgenti di innesco, sorgenti di calore e simili in prossimità delle bombole. Nel caso i cui l’Aggiudicataria utilizzi bombole contenenti gas, le stesse dovranno essere utilizzate solo previa accordi con Informatica Trentina S.p.A., con il quale sarà stabilito il luogo di posizionamento delle bombole e saranno eventualmente stabiliti gli orari per l’effettuazione dei lavori (orari di minor presenza di persone all’interno della sede di Informatica Trentina S.p.A.). Devono essere evitati urti e possibili ribaltamenti delle bombole. |
Interruzione/Disattivazione dispostivi di prevenzione e protezione antincendio | Se i lavoro prevedono l’interruzione/disattivazione: - dell’impianto di allarme: si deve prevedere la presenza di sistemi di allarme alternativi o la presenza di persone adeguatamente formate in grado di divulgare l’allarme con il metodo del “porta a porta”. Il personale allo scopo incaricato dovrà recarsi in tutti i locali dell’edificio occupati da persone e trasmettere l’ordine di evacuazione informando i presenti dell’evento calamitoso in atto. L’incarico deve essere attuato tempestivamente e con buona dose di autocontrollo in modo da evitare il diffondersi di fenomeni di panico. La trasmissione dell’ordine deve avvenire in modo sistematico al fine di evitare che qualcuno possa non essere avvisato del pericolo incombente; - dell’impianto di rivelazione automatica di incendio: i luoghi serviti dall’impianto di rivelazione automatica di incendio devono essere costantemente presidiati per l’intero periodo di disattivazione dell’impianto, al fine di poter dare l’immediato allarme in caso di insorgenza di incendio; - della rete idrica antincendio: in tal caso Informatica Trentina S.p.A., previa collaborazione con l’Aggiudicataria, darà disposizione affinché tutti i luoghi siano presidiati da personale dotato di estintori portatili pronti ad intervenire immediatamente per spegnere ogni principio di incendio. Se del caso si prenderanno accordi con i Vigili del Fuoco competenti per territorio; - dei sistemi di spegnimento automatici: in tal caso Informatica Trentina S.p.A., previa collaborazione con l’Aggiudicataria, darà disposizione affinché tutti i luoghi siano presidiati da personale dotato di estintori portatili pronti ad intervenire immediatamente per spegnere ogni principio di incendio. Se del caso si prenderanno accordi con i Vigili del Fuoco competenti per territorio. |
INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Prevista effettuazione di scavi | Nel caso in cui i lavori oggetto dell’appalto prevedano l’effettuazione di scavi, l’Aggiudicataria dovrà mettere in atto tutti gli apprestamenti necessari al fine di evitare il franamento degli scavi e la possibile caduta all’interno degli scavi stessi da parte di persone non addette ai lavori. Se gli scavi non rendono praticabili vie di fuga o vie di transito o uscite di emergenza o quant’altro necessario alla circolazione ed all’emergenza, l’Aggiudicataria deve concordare con Informatica Trentina S.p.A. misure di prevenzione che assicurino comunque un livello di sicurezza adeguato (adeguata segnaletica, particolari fasce orarie di esecuzione dei lavori, vie di fuga e/o vie di circolazione alternative, interdizione a terzi delle zone interessate dai lavori, ecc.). La presenza di eventuali servizi, impianti (acquedotto, linee telefoniche, linee elettriche, ecc.) e quant’altro possa essere intercettato dall’effettuazione degli scavi, deve essere preventivamente accertata in accordo con Informatica Trentina S.p.A. e/o previa informazioni prese presso gli uffici delle società di gestione degli impianti/servizi stessi. |
Altro |
Vedasi poi le note informative inerenti i possibili rischi presenti all’interno dei luoghi di lavoro di Informatica Trentina S.p.A. riportate nel capitolo 5, al fine di evitare ogni possibile altro rischio di natura interferenziale. Per ogni informazione/formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria, l’Aggiudicataria deve fare riferimento al Datore di lavoro o ad un responsabile di Informatica Trentina S.p.A. I datori di lavoro sono obbligati a fornire ai propri lavoratori tutte le necessarie informazioni e una adeguata formazione per evitare i rischi da interferenza a mettere in atto le necessarie misure di prevenzione e protezione. I lavoratori dell’Aggiudicataria e di Informatica Trentina
S.p.A. dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono le attività di appalto ed attenersi alle indicazioni loro fornite.
8. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO
Per costi relativi alla sicurezza del lavoro si intendono:
- costi dovuti a rischi di natura interferenziale: i costi sostenuti dall’Appaltatore per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale; tali costi non sono soggetti a ribasso a base d’asta e sono quantificati dal Committente sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale attuata nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
- costi della sicurezza: i costi sostenuti dall’Appaltatore per mettere in atto le misure di sicurezza relative l’esercizio dell’attività svolta in generale dall’Appaltatore. Tali costi sono conseguenti all’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la sicurezza a la salute dei lavoratori nell’attività svolta dall’Appaltatore stesso. Tali costi non sono soggetti a ribasso a base d’asta e devono essere evidenziati dall’Appaltatore. È a carico del Committente verificare la congruità di tali costi evidenziati dall’Appaltatore rispetto all’entità e caratteristiche dell’appalto. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si ricordano le voci che concorrono alla formazione dei suddetti costi della sicurezza:
- adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro ;
- sorveglianza e controllo dei lavoratori e dell’attività lavorativa da essi svolta, atti a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- redazione del documento di valutazione dei rischi, in conformità all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx., con l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e del relativo programma di attuazione (per aziende con più di 10 dipendenti);
- redazione dell’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, in conformità all’art. 29 comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx., con l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e del relativo programma di attuazione (per aziende con meno di 10 dipendenti non rientranti nei disposti dell’art. 29, comma 6, del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx.);
- redazione della valutazione del rischio di incendio, in conformità ai disposti del DM 10 marzo 1998;
- redazione della valutazione del rischio chimico, in conformità ai disposti dell’art. 223 del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx.;
- adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro;
- fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuali ai lavoratori atti a garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi della propria attività; formazione/informazione dei lavoratori in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- effettuazione, da parte del medico competente dell’Appaltatore, della eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, eventualmente, esposti a eventuali rischi per la salute;
- effettuazione della riunione di prevenzione e protezione dai rischi prevista dall’art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx. (obbligatoria per aziende con più di 15 lavoratori dipendenti);
- formazione degli addetti alla prevenzione incendi (DM 10 marzo 1998) ed al pronto soccorso (DM 388/2003) ed aggiornamento periodico degli stessi;
- fornitura ai lavoratori dei necessari presidi sanitari posizionati in luogo noto ai lavoratori; mantenimento in efficienza dei suddetti presidi sanitari;
- fornitura ai lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza;
- manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atta a garantirne l’efficienza, la sicurezza e la funzionalità;
- ecc., ecc.
Appalto con importo stabilito a priori:
Importo dell’Appalto | € 450.000,00 (importo stimato a base dell’appalto) + 22% IVA | |
Costi relativi ai rischi di natura interferenziale, compresi nell’importo dell’appalto e non soggetti a ribasso | Costo per attività di coordinamento tra il datore di lavoro Committente (o un suo rappresentante) ed il datore di lavoro Appaltatore (o un suo rappresentante) con svolgimento delle necessarie riunioni di coordinamento. | € 4.300 + 22% IVA |
Costo per fornitura da parte dell’Appaltatore dei dispositivi di protezione individuali dovuti a rischi di natura interferenziale e non a rischi propri della sua attività | € + 22% IVA: | |
Costo del posizionamento da parte dell’Appaltatore di recinzioni/delimitazioni/segnaletica di sicurezza presso i luoghi di lavoro del Committente per indicare eventuali situazioni di rischio di natura interferenziale | € + 22% IVA: | |
Altri costi dovuti a rischi di natura interferenziale | € + 22% IVA: | |
Altri costi dovuti a rischi di natura interferenziale | € + 22% IVA: | |
Costi della sicurezza, compresi nell’importo dell’appalto e propri dell’attività dell’appaltatore (da evidenziarsi a carico dell’Appaltatore) | € + 22% IVA: |
Qualora nel corso di esecuzione dei lavori, si presentassero particolari problematiche richiedenti specifici oneri per la sicurezza del lavoro, al momento non prevedibili, il Committente rimane a disposizione dell’Appaltatore per effettuare ogni ulteriore valutazione dei costi.
9. DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO APPALTATORE
Accettando l’incarico commissionato dalla scrivente azienda Informatica Trentina S.p.A., l’Appaltatore consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi successivamente non veritiera (art. 75
D.P.R. 445/2000),
D I C H I A R A
🞏 di essere al corrente dei rischi presenti nell’azienda Informatica Trentina S.p.A. e delle relative misure di sicurezza adottate dalla stessa;
🞏 di aver preso buona nota di ogni soggezione con le eventuali altre lavorazioni della azienda Informatica Trentina S.p.A. e di altre eventuali Ditte/Lavoratori Autonomi che possono essere presenti in zone interessate dai lavori che devono essere effettuati;
🞏 di impegnarsi, sotto la sua esclusiva responsabilità, ad osservare ed a far osservare scrupolosamente ai propri dipendenti, per tutta la durata del lavoro, tutte le norme di prevenzione infortuni ed a predisporre ogni cautela od apprestamento anche se non espressamente scritti, diretti ad evitare sinistri di qualsiasi genere atti ad evitare qualsiasi infortunio o fatto dannoso.
🞏 di non utilizzare, per lo svolgimento della propria attività, macchinari, attrezzature, impianti di proprietà dell’azienda Informatica Trentina S.p.A., se non tramite preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa;
🞏 di non introdurre all’interno dell’azienda Informatica Trentina S.p.A. rischi che possano interessare coloro che si trovano all’interno dell’edificio, nelle sue pertinenze o in vicinanza dell’edificio stesso;
🞏 di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell’uso concesso, possono derivare a persone o cose, esonerando l’azienda Informatica Trentina
S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale;
🞏 di rispettare ogni genere di prescrizione stabilita dall’azienda Informatica Trentina S.p.A. per garantirne la sua sicurezza;
🞏 di ricevere in uso i locali messi a disposizione dall’azienda Informatica Trentina S.p.A. impegnandosi a non depositarvi all’interno materiali infiammabili se non in quantità che complessivamente per l’intera azienda deve essere inferiore ai 20 litri; tali materiali infiammabili dovranno essere custoditi all’interno di armadi metallici o recipienti appositamente predisposti allo scopo. Di non depositare all’interno dei locali ricevuti in uso dei materiali combustibili se non in quantità strettamente necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dall’azienda Informatica Trentina S.p.A. e comunque sempre previa autorizzazione dell’azienda Informatica Trentina
S.p.A. stessa;
P R E N D E A T T O
che il Datore di Lavoro dell’azienda Informatica Trentina S.p.A. declina ogni responsabilità circa gli incidenti che possano derivare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ai singoli lavoratori autonomi, ai concessionari in uso le strutture, gli impianti, le attrezzature e gli impianti, da azioni o comportamenti non conformi alle norme di legge o collegati ai rischi specifici delle loro attività.
Data
Per presa visione, accettazione e dichiarazione L’Appaltatore
Informatica Trentina S.p.A. Il Datore di Lavoro
10. VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è stato elaborato da:
Il Datore di lavoro Committente:
Firma
Ha preso visione ed accetta il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:
Il Datore di lavoro Appaltatore:
Data Firma
11. LAVORATORI DELL’APPALTATORE
DATI IDENTIFICATIVI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL’APPALTATORE IMPIEGATI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE |
1. Dati identificativi del lavoratore: *0 Nome e cognome: Data di nascita: *1 Numero matricola aziendale: Qualifica: *2 Idoneità sanitaria: 🞏 Idoneo 🞏 Idoneo con limitazione 🞏 Non necessaria |
2. Dati identificativi del lavoratore: *3 Nome e cognome: Data di nascita: *4 Numero matricola aziendale: Qualifica: *5 Idoneità sanitaria: 🞏 Idoneo 🞏 Idoneo con limitazione 🞏 Non necessaria |
3. Dati identificativi del lavoratore: *6 Nome e cognome: Data di nascita: *7 Numero matricola aziendale: Qualifica: *8 Idoneità sanitaria: 🞏 Idoneo 🞏 Idoneo con limitazione 🞏 Non necessaria |
4. Dati identificativi del lavoratore: *9 Nome e cognome: Data di nascita: *10 Numero matricola aziendale: Qualifica: *11 Idoneità sanitaria: 🞏 Idoneo 🞏 Idoneo con limitazione 🞏 Non necessaria |
5. Dati identificativi del lavoratore: *12 Nome e cognome: Data di nascita: *13 Numero matricola aziendale: Qualifica: *14 Idoneità sanitaria: 🞏 Idoneo 🞏 Idoneo con limitazione 🞏 Non necessaria |
6. Preposto/Responsabile a cui fare riferimento per segnalare ogni disservizio: *15 Nome e cognome: Data di nascita: *16 Numero matricola aziendale: Qualifica: *17 Idoneità sanitaria: 🞏 Idoneo 🞏 Idoneo con limitazione 🞏 Non necessaria *18 Tel. |
Pagina da restituire via fax al Committente, adeguatamente compilata |
12. AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÁ TECNICO - PROFESSIONALE DELL’APPALTATORE
1. Dati identificativi *19 Ragione sociale: *20 Indirizzo: *21 Telefono: Fax: E-Mail: *22 Codice fiscale: Partita IVA | ||
3. Autocertificazione di idoneità tecnico – professionale e di regolarità contributiva: Il sottoscritto in qualità di dell’azienda consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi successivamente non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), D I C H I A R A 🞎 di essere regolarmente iscritto alla CCIAA di alla posizione 🞎 di essere idoneo sotto il profilo tecnico - professionale, anche in relazione alle dimensioni della propria azienda, ai macchinari ed attrezzature eventualmente impiegati, alla competenza richiesta, a svolgere l’incarico affidato dal committente e cioè : 🞎 che l’organico medio annuo dell’impresa, distinto per qualifica, è pari a: impiegati xx. , xxxxxx xx. , xxxxxxxxx xxxxxxx xx. , altro nr. 🞎 di avere redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx. o l’autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx.; 🞎 di utilizzare macchine e/o attrezzature e/o opere provvisionali conformi alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx.; 🞎 di aver fornito ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuali, adeguati ai rischi delle mansioni svolte; 🞎 di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione in possesso della formazione richiesta dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx.; 🞎 di aver nominato e formato gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza; 🞎 di aver nominato il medico competente (quando necessario); 🞎 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il sig./a 🞎 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx.; 🞎 di essere iscritto all'INAIL, posizione n. 🞎 di essere iscritto all'INPS, posizione n. 🞎 di essere iscritto alla Cassa Edile, posizione n. 🞎 di applicare ai propri lavoratori il contratto collettivo 🞎 di essere in regola con i versamenti contributivi dovuti agli istituti previdenziali previsti per legge; 🞎 di riconoscere a favore dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria; 🞎 di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro; 🞎 di aver informato/formato propri lavoratori dipendenti in merito ai rischi esistenti all’interno dei luoghi di lavoro del Committente. La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx.. 🞎 Si allega copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 🞎 Si allega Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 🞎 Si allega copia Carta di Identità del dichiarante | ||
In relazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 l’Appaltatore autorizza il Committente, per quanto possa occorrere, al trattamento dei dati che lo riguardano dallo stesso forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito del presente rapporto. | ||
Firma del datore di lavoro/legale rappresentante | Data: | Timbro |
Autocertificazione da restituire via fax al Committente adeguatamente compilata e con gli allegati citati |
13. VERBALE DI COORDINAMENTO
Data
Lavoratori dipendenti dell’Appaltatore presenti nei luoghi di lavoro del Committente:
Cognome | Nome | Qualifica addetto |
Osservazioni sullo stato dei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sull’organizzazione logistica degli stessi, sullo stato di quanto messo a disposizione dal Committente (luoghi, locali, impianti, macchine, attrezzature, servizi igienici, ecc.):
Richieste, osservazioni ed impegni reciproci:
Presenza di eventuali altri Appaltatori ed eventuali altri rischi da interferenza non indicati nel capitolo 6:
Firme:
Il Datore di Lavoro Committente:
Il Datore di Lavoro Appaltatore
Eventualmente:
In rappresentanza del Datore di Lavoro del Committente:
In rappresentanza del Datore di Lavoro dell’Appaltatore:
14. SPAZIO PER AGGIORNAMENTI/ADEGUAMENTI DEL DUVRI
Di seguito si lascia lo spazio nel quale riportare gli eventuali aggiornamenti/adeguamenti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze, in funzione dell’evoluzione dei lavori/servizi/forniture.