S O M M A R I O
Lotto n° 2 Capitolato Speciale
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE |
Stipulata tra: |
AMGA LEGNANO S.p.a. Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 00000 XXXXXXX C.F/P.IVA 10811500155 |
AMGA SPORT SSDRL AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL AEMME LINEA AMBIENTE SRL e |
[Nome Società] Via.............................. Cap..............Città................. P.IVA n°.................................... |
Effetto: | dalle ore 24.00 del 31/12/2016 |
Cessazione: | alle ore 24.00 del 31/12/2019 |
Scadenza anniversaria | al 31/12 di ogni anno |
Premio lordo annuale | €................................................... |
S O M M A R I O
NORME GENERALI
⮚ EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA
⮚ OGGETTO DELLA POLIZZA
⮚ ATTIVITÀ ASSICURATA
⮚ MASSIMALI ASSICURATI
⮚ SOTTOLIMITI
⮚ FRANCHIGIE
⮚ CALCOLO DEL PREMIO
⮚ RIPARTO
⮚ ESTRATTO UNICO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
⮚ DEFINIZIONI
⮚ DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI: Art. 1) Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione
Art. 2) Regolazione del premio
⮚ VARIAZIONI:
Art. 3) Variazioni nella persona dell'Assicurato
Art. 4) Alienazione dell'azienda e delle cose cui si riferisce l'assicurazione Art. 5) Variazioni di rischio
Art. 6) Buona fede
Art. 7) Assicurazioni complementari
⮚ SINISTRI:
Art. 8) Denuncia dei sinistri
Art. 9) Gestione delle vertenze di danno - spese legali Art. 10) Recesso in caso di sinistro
⮚ DISPOSIZIONI VARIE:
Art. 11) Forma delle comunicazioni dell’Assicurato alla Società Art. 12) Competenza territoriale
Art. 13) Imposte
Art. 14) Larga tolleranza
Art. 15) Interpretazioni del contratto
Art. 16) Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Art. 17) Gestione della “Franchigia”
Approvazione delle clausole vessatorie ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile 2° comma
CONDIZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLE GARANZIE TUTTE:
A) Estensione spese legali
B) Acquisizione di nuove aziende
C) Fonti radioattive
D) Rinuncia alla surroga
E) Comodato – Leasing - Locazione
F) Spese di salvataggio
G) Joint-venture
CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA R.C.T. – R.C.O.:
Art. | 1.1A) | Oggetto dell'assicurazione R.C.T. |
Art. | 1.1B) | Oggetto dell'assicurazione R.C.O. |
Art. | 1.2) | Malattie professionali |
Art. | 1.3) | Operatività delle garanzie R.C.T. e R.C.O. |
Art. | 1.4) | Estensione territoriale |
Art. | 1.5) | Esclusioni |
Art. | 1.6) | Qualifica di terzo |
CONDIZIONI PARTICOLARI GARANZIA R.C.T. – R.C.O.:
Art. | 1.7) | Precisazioni |
Art. | 1.8) | Responsabilità Civile personale |
Art. | 1.9) | Responsabilità Civile incrociata, appalto, sub-appalto |
Art. | 1.10) | Cral aziendali |
Art. | 1.11) | Xxxxx a cose in consegna e/o custodia |
Art. | 1.12) | Danni da furto |
Art. | 1.13) | Danni da incendio |
Art. | 1.14) | Prestatori d’opera utilizzati e lavoratori parasubordinati |
Art. | 1.15) | Danni da mancata erogazione di energia elettrica |
Art. | 1.16) | Inquinamento accidentale |
Art. | 1.17) | Integrative auto |
Art. Art. | 1.18) 1.19) | Installazione Manutenzione e posa in opera |
Art. | 1.20) | Clausola Diplomatica |
NORME GENERALI
EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA
Il contratto ha la durata indicata sul frontespizio del presente contratto e si risolverà automaticamente alla sua natura scadenza.
Tuttavia alle Parti sono concesse le seguenti facoltà:
rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 180 giorni i prima della suddetta scadenza.
E’ facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza definitiva, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura corrispondente alla durata della proroga richiesta.
L’eventuale premio di regolazione, ai sensi della presente clausola dovrà essere corrisposto nei termini previsti dal successivo articolo 2).
OGGETTO DELLA POLIZZA
La presente polizza ha per oggetto:
Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi
Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro
ATTIVITA’ ASSICURATA
La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, delle Società del Gruppo AMGA Legnano S.p.A., salve le esclusioni espressamente menzionate:
• Servizio Gas - Ricezione, compressione, trasporto, manipolazione e distribuzione del gas, accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas
• Servizio di Igiene urbana ed ambientale- Servizi di igiene e nettezza urbana, raccolta e smaltimento rifiuti anche speciali e tossico-nocivi, depurazione acque , gestione di piattaforme di deposito dei rifiuti.
• Servizio di Teleriscaldamento
• Gestione Impianto di cogenerazione
• Gestione impianti natatori - Gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e filtrazione/clorazione dell'acqua, gestione e organizzazione di corsi di nuoto e attività ludico sportive.
• Attività di progettazione, installazione, configurazione, collaudo, mantenimento in efficienza di
infrastrutture di rete a banda larga e presa in concessione delle stesse al fine di erogare il servizio di connettività.
• Housing e Hosting di hardware, software e dati fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno e con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 1.000,00 per ciascun sinistro
• Servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
• Servizio di gestione di parcheggi
• Ogni altra attività e/o servizio previsti dagli Statuti delle Società del Gruppo e/o da determinazioni del CdA
L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.
Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge del Suo status giuridico.
L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.
Le parti si rendono finora disponibili, nell’evenienza di una riorganizzazione delle Società assicurate in corso di contratto, a mantenere in copertura i rischi sulla base dei nuovi assetti, mantenendo inalterate ed in vigore le garanzie alle condizioni in essere ed adeguandole al nuovo rischio assicurato
MASSIMALI ASSICURATI
Il massimale della presente polizza è pari a Euro 10.000.000,00 per sinistro.
SOTTOLIMITI
Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro (RCO):
Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di:
Euro 2.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro
Limitatamente alla Società Aemme Linea Distribuzione srl il Limite per sinistro RCO si intende elevato a Euro 10.000.000,00.
Responsabilità Civile da Incendio
Euro 2.500.000,00 per sinistro
Responsabilità Civile da Malattie professionali Euro 2.500.000,00 per anno
Responsabilità Civile da Interruzione o Sospensione d’esercizio Euro 2.000.000,00 per sinistro/anno
Responsabilità Civile da Inquinamento accidentale Euro 1.000.000,00 per sinistro/anno
Spese di salvataggio
Euro 250.000,00 per sinistro/anno
FRANCHIGIE
Responsabilità Civile verso Terzi: Euro 1.000,00 per sinistro, salvo quanto diversamente precisato nelle clausole che seguono.
CALCOLO DEL PREMIO
Retribuzioni totali Preventivate € 10.335.442,41 di cui nello specifico:
AMGA LEGNANO : € 1.752.890,76 AMGA SPORT : € 232.269,63
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE : € 1.558.227,60 AEMME LINEA AMBIENTE : € 6.792.054,42
Xxxxx Xxxxx Xxxxx:
Premio Xxxxx Xxxxx comprensivo di imposte 22,25%: €
RIPARTO:
ESTRATTO UNICO
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società sopraindicate
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto
mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per cono e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti la polizza e le sue applicazioni (comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile
………………………., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dall’Impresa Delegataria per conto comune.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
Per | Assicurazione: | il contratto di assicurazione |
Per | Polizza | Il documento che prova l’assicurazione |
Per | Contraente: | il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e pertanto AMGA LEGNANO SPA AMGA SPORT SSDRL AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL AEMME LINEA AMBIENTE SRL |
Per | Assicurato: | il soggetto il cui interesse é protetto dall'assicurazione |
Per | Società: | l'Impresa assicuratrice |
Per | Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società |
Per | Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione |
Per | Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Per | Cose: | sia gli oggetti materiali che gli animali |
Per | Scoperto/Franchigia: | la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato |
Per | Mercedi: | Ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) |
Per | Stipendi: | Ammontare totale delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale non soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (NON INAIL) |
Per | Retribuzioni: | la somma delle Mercedi e degli Stipendi |
Per | Fatturato | Importo lordo fatturato dall’Assicurato per tutte le merci e/o prodotti venduti o distribuiti, compresi gli importi fatturati per l’installazione, l’assistenza , la riparazione e quant’altro riferentisi all’attività svolta, esclusa IVA. |
Norme che regolano l’Assicurazione.
Per ciascun Contraente saranno emessi un esemplare originale della polizza ed un cerificato di assicurazione, sul quale saranno riportati il conteggio del premio di polizza e le condizioni particolari specificatamente pattuite con il Contraente.
Nessuna eccezione potrà essere opposta ad un Contraente/Assicurato diverso dal Soggetto cui è addebitabile il comportamento o l’omissione che l’abbia determinata.
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI
Art. 1) - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 31/12/2016 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/12/2016), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
In occasione del pagamento del premio o del relativo conguaglio annuale, il Contraente provvederà alla verifica della regolarità contributiva della Società ai sensi dell’art. 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 coordinato con la Legge di conversione 22/11/2002 n. 266 : qualora la Società non risultasse regolare con i versamenti contributivi, il Contraente provvederà agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente, mentre la Società garantirà comunque la copertura assicurativa, senza alcun aggravio per il Contraente, anche oltre il periodo
di mora.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 2) - Regolazione del premio
Il premio annuo é convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'articolo 1 dell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed é regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. Qualora il Contraente decida di avvalersi della proroga di cui all’art. “Effetto e durata della polizza”, c. 3, si procederà ad un’unica regolazione al termine del periodo di proroga. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere regolate nei 60 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
Il premio anticipato per le annualità successive verrà aggiornato in base ad accordo fra le Parti.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
VARIAZIONI
Art. 3) - Variazioni nella persona dell'Assicurato
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.
Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi, alla Società.
Art. 4 - Alienazione dell'azienda o delle cose cui si riferisce l'assicurazione
In caso di alienazione di aziende assicurate è data facoltà all’Assicurato di domandare in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata, telex, fax, e-mail, o altro mezzo idoneo, l’esclusione dalla copertura di tali aziende.
Art. 5) - Variazioni di rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
Art. 6) - Buona fede
L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione.
Art. 7 - Assicurazioni complementari
A deroga del primo e secondo capoverso dell'Art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato deve dare avviso, solo in caso di sinistro, di tutte le assicurazioni stipulate dallo stesso per il medesimo rischio, a ciascun assicuratore.
SINISTRI
Art. 8 - Denuncia dei sinistri
A parziale deroga dell’art. 1913 del C.C. in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e degli eventuali testimoni, nonché la data, il luogo e le cause presunte del sinistro.
L'Assicurato deve poi far seguire, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.
Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le relative spese sempreché la garanzia sia operante sino ad esaurimento del giudizio in corso al momento dell’avvenuta transazione.
A maggior precisazione, nell'eventualità che nel corso di un'istruttoria penale si profili il pericolo di un rinvio a giudizio di un dipendente dell'Assicurato, le parti si accorderanno per la tacitazione degli aventi diritto, restando inteso che la liquidazione potrà essere effettuata, ove necessario, con i criteri di opportunità, oltre che di convenienza, più appropriati alle singole fattispecie e quindi, se del caso, anche da quelli di prassi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Relativamente alla nomina di legali, periti e consulenti, l'Assicurato può affiancare, a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e/o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società. La Società non riconosce, peraltro, spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.
Art.10 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tal caso essa, entro i 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche all’Assicurato, fermo il suo diritto al rimborso del premio, come sopra indicato, relativo al periodo di rischio non corso.
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DISPOSIZIONI VARIE
Art. 11) - Forma delle comunicazioni dell'Assicurato alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax, e-mail o altro mezzo idoneo indirizzato alla Direzione della Società o all’Agenzia.
Art. 12) – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 13) - Imposte
Sono a carico dell'Assicurato tutte le imposte ed i carichi presenti e futuri imposti in conseguenza del contratto.
Art. 14) - Larga tolleranza
Dato il sistema amministrativo accentrato dell'Assicurato, la Società userà larga tolleranza per la presentazione delle denunce dei danni e delle limitazioni temporali previste dalle Condizioni Generali di polizza.
Art. 15) – Interpretazioni del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 16) - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Art. 17) Gestione della “Franchigia”
La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.000,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni.
La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società.
La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si
riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia.
Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.
Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.
La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza.
La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.
Il recupero delle franchigie deve avvenire tramite le modalità previste nel presente articolo. L’inosservanza di tale disposizione o ogni tipologia difforme di richiesta comporterà una penale di euro 50,00.
Art.18) - Statistiche sinistri
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art.19) – Xxxxxxxx Xxxxxx
Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Milano- Viale Bodio, n.33 -Tel. 00 000000 Fax: 00 00000000, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La remunerazione del broker è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto, nella misura stabilita nel contratto n.........del............... Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
L'ASSICURATO | LA SOCIETÀ |
Ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile secondo comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle precedenti Condizioni Generali di Assicurazione:
Art. 5
(variazioni di rischio).
Art.10
(recesso in caso di sinistro)
Art. 12
(competenza territoriale).
L'ASSICURATO
CONDIZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALLE GARANZIE TUTTE (SEMPRE OPERANTI)
A. ESTENSIONE SPESE LEGALI
Ad integrazione dell'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa quanto segue: relativamente alla responsabilità verso i Prestatori di lavoro, la Società assume a proprio carico le spese legali sia in sede civile che penale in ogni fase e grado di giudizio, comprese le procedure conciliative obbligatorie per legge.
B. ACQUISIZIONE DI NUOVE AZIENDE
Nel caso in cui l'Assicurato acquisisca il controllo di nuove aziende, la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intenderà automaticamente estesa alle menzionate aziende, per un periodo massimo di 120 giorni dalla data di acquisizione.
Trascorso detto periodo, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società.
Qualora esistessero già coperture assicurative delle aziende in questione, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in differenza di condizioni, per quelle condizioni ivi non prestate.
C. FONTI RADIOATTIVE
L'Assicurazione comprende anche la Responsabilità derivante all'Assicurato dall'impiego di apparecchi a raggi "X" e raggi "GAMMA" o altre emissioni (a titolo di esempio non limitativo: rilevatori di metalli, sterilizzatori, analisi ecc.).
D. RINUNCIA ALLA SURROGA
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
E. COMODATO - LEASING - LOCAZIONE
L'assicurazione è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili.
Premesso che l'Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato; la garanzia è estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati medesimi.
F. SPESE DI SALVATAGGIO
La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento non inconsideratamente fatte dall'Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto accidentale di cui esso, Assicurato, sia ritenuto responsabile, purché coperto dalle garanzie prestate dal presente contratto.
La Società non sarà comunque tenuta a risarcire l’importo superiore ad Euro 250.000,00 per sinistro/anno.
G. JOINT-VENTURE
Premesso che l'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a Consorzi, Raggruppamenti o Associazioni di imprese o “Joint-Venture", anche in forma temporanea, per la realizzazione di progetti e lavori, l'assicurazione è operante per la parte di responsabilità imputabile all’Assicurato partecipante a tali Consorzi, Raggruppamenti o Associazioni di imprese e “Joint-Venture”
Qualora per detti Consorzi, Raggruppamenti o Associazioni di imprese e “Joint-Venture", coesista una polizza di Responsabilità Civile, l'assicurazione opera in secondo rischio; in caso d'inoperatività della polizza del Consorzio, Raggruppamento o Associazione di Imprese e “Joint-Venture”, la presente polizza opera in primo rischio.
L'ASSICURATO | LA SOCIETÀ |
CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (RCT) – PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione
A – Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti non soggetti all’Assicurazione obbligatoria di Legge (INAIL) per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività da esso svolto, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge che subiscano un danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente alla garanzia RC verso i prestatori di lavoro di cui all'art. 1.1 B che segue.
B – Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;
• a favore delle persone incaricate dall’Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro (inclusi i medici in formazione specialistica)per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
• in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o
ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
• in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non
delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
• in conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
• in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
• tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa
esperite dall’INPS o da Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 1.2 - Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
La garanzia non vale:
1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 1.3 – Operatività delle garanzie RCT e RCO
L’assicurazione vale per i sinistri avvenuti durante il periodo di validità della polizza.
Art. 1.4 – Estensione territoriale
L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero.
Art. 1.5 - Esclusioni
Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:
1. Ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge è obbligatoria l’assicurazione per la circolazione dei veicoli e natanti;
2. da furto;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; fatti salvi quelli derivanti dalla detenzione/uso di fonti radioattive necessarie all’attività dell’Assicurato secondo le modalità previste dalle competenti autorità e l’osservanza delle norme vigenti in materia. Limitatamente all'assicurazione responsabilità civile verso terzi (detta limitazione non é operante nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato né di danni a persone fisiche) sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
4. derivanti dalla generazione di campi elettromagnetici e da radiazioni non ionizzanti;
5. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.
Art. 1.6 – Qualifica di “Terzo”
Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:
a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall’assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
Si precisa inoltre che, le Aziende del Gruppo , benché assicurate con la presente polizza, sono
considerate terze tra di loro, fermo restando che la somma degli indennizzi posti a carico della Società non potrà in alcun caso eccedere gli importi dei massimali stabiliti nella polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI GARANZIA R.C.T. - R.C.O.
(SEMPRE OPERANTI)
Art. 1.7 – Precisazioni
A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato:
a) dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di terreni, di fabbricati, di parcheggi, di laboratori e simili, delle aree e relativi impianti, macchinari ed attrezzature, incluse piante e coltivazioni; i fabbricati possono anche essere adibiti ad uso:
1. civile abitazione, foresteria e/o rurale;
2. commerciale, industriale e/o deposito merci per deposito e/o industrie esercite da terzi; nonché altri locali dati in affitto o in comodato; e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, sopraelevazioni e demolizioni, effettuate in economia o appaltate a terzi.
La garanzia è operante anche per la responsabilità civile degli utilizzatori di appartamenti di cui al punto 1;
b) da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie, esclusi i rischi di responsabilità civile rientranti nell’art. 122 del D. Lgs. 209/2005;
c) da partecipazione e/o organizzazione di congressi manifestazioni/ fiere/ mostre/ simposi nonché gare e simili, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro, fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori; la garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di tali enti;
c) nella qualità di committente a sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile (compresa committenza veicoli in genere);
d) da insegne e cartelli pubblicitari;
e) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
f) per danni causati a terzi da studenti, ricercatori, praticanti, consulenti, stagisti ed altre persone non dipendenti, mentre operano per conto dello Assicurato;
g) dall'esercizio di mense, bar, distributori automatici, inclusa la preparazione/somministrazione di cibi e/o bevande anche alcoliche, spacci aziendali, da chiunque gestiti con rinuncia da parte della Società all'azione di rivalsa verso i gestori;
h) dall'attività di progettazione, installazione, configurazione, collaudo e mantenimento in efficienza di infrastrutture di rete a banda larga e presa in concessione delle stesse al fine di erogare il servizio di connettività.
i) dall'attività di progettazione di software per la gestione di dati e l'erogazione di servizi "on line", anche
per conto di terzi
l) dall'attività di Housing e Hosting di hardware, software, applicazioni e dati
m) per danni causati a veicoli in genere anche di proprietà dei dipendenti, convogli ferroviari e natanti sotto carico, scarico ed in sosta;
n) da cedimento, franamento e subsidenza di terreno, nonché a condutture e impianti sotterranei;
o) dalla proprietà e funzionamento di mezzi di trasporto e sollevamento anche operanti in aree aperte al pubblico;
p) esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata, compreso l'utilizzo di cani e inclusi i servizi di scorta alle persone;
q) per danni causati dalla circolazione di mezzi non soggetti all'obbligo del art. 122 del D.Lgs. 209/2005;
r) per danni causati dalla proprietà/utilizzo di distributori di carburanti e autolavaggi;
s) dalla caduta di neve da fabbricati e piante;
t)non corretto stivaggio di mezzi di trasporto e contenitori, che causino danni a terzi (inclusi i mezzi di trasporto e contenitori);
u) danni a beni di terzi nell'ambito dei lavori;
v) danni a persone derivanti da erogazione di acqua alterata;
w) dalla gestione di parcheggi per conto di terzi
y) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, utenti, fornitori, clienti o dipendenti in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi, nonché la responsabilità civile derivante da fatti connessi alle attività ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 ed in particolare per la funzione di responsabile designato secondo quanto previsto dall'art.8 delle legge medesima compresa la responsabilità civile personale;
z) la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.L.vo 19.09.1994 n. 626 e successive modifiche, al D.L.vo 14.08.1996 n.494 e successive modifiche e alla Legge 109/94 e successive modifiche, nonché per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall’Assicurato ai sensi della legge 626 e successive modifiche ed integrazioni e per la Responsabilità Civile personale derivante al responsabile dei lavori e al coordinatore di progetto e per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi della Legge n.494 e successive modifiche ed integrazioni per l’attività da questi svolta esclusivamente a favore dell’Assicurato stesso.
Art. 1.8 - Responsabilità Civile personale
L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e di tutti i dipendenti e/o collaboratori del Contraente e dei soggetti agli stessi equiparati, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso per il personale distaccato presso l’Assicurato, nonché nell’esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico della Contraente.
Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.
Art. 1.9 - Responsabilità Civile incrociata, Appalto, sub-appalto
Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, lavori e/o prestazioni in genere, si conviene che:
- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone purché imputabili a sensi di legge all’Assicurato;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.
Art. 1.10 - Cral aziendali
La garanzia prestata dalla presente polizza vale anche per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato per la gestione di CRAL aziendali e simili, gestiti o non dall'Assicurato e dai suoi dipendenti.
Art. 1.11 - Xxxxx a cose in consegna e/o custodia
L'assicurazione comprende i danni subiti da cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi i casi di incendio e, a parziale deroga dell'art.1.5 punto 2 , di furto.
Si dà atto che i veicoli di Terzi e/o dipendenti anche sotto carico e scarico stazionanti entro stabilimenti, depositi, ecc. e/o in spazi riservati a parcheggio anche al di fuori degli stabilimenti, depositi, ecc. della Contraente, non sono considerate cose in consegna e custodia e per esse non si applicano i limiti e le franchigie eventualmente previsti dal presente articolo.
Art. 1.12 - Danni da furto
A parziale deroga dell'Art 1.5 punto 2, la garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile.
L'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull'Assicurato.
La presente garanzia vale fino a concorrenza di € 100.000,00.= per sinistro e anno assicurativo con uno scoperto del 10% di ogni danno e con un minimo assoluto di € 250,00.=
Art. 1.13 - Danni da Incendio
Relativamente ai danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio/esplosione/scoppio delle cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute, la garanzia è prestata in eccesso ad eventuali polizze incendio e/o All Risks.
Art. 1.14 – Prestatori d’opera utilizzati (c.d. lavoro interinale) e lavoratori parasubordinati
La garanzia RCT se estende ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate e ai lavoratori parasubordinati. Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell’Assicurato. E’ comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL.
Art. 1.15 Danni da mancata o anormale erogazione di gas, servizio di teleriscaldamento, energia elettrica.
L'assicurazione comprende anche i danni sia diretti che indiretti, conseguenti alla mancata o anormale erogazione di gas, acqua, energia elettrica e servizio di teleriscaldamento nonché alla interruzione o sospensione di fornitura degli stessi a seguito di:
• errore tecnico e/o amministrativo
• in conseguenza di eventi accidentali che colpiscano gli impianti di produzione e/o distribuzione di gas, acqua, energia elettrica nonchè l'impianto di cogenerazione e il sistema di teleriscaldamento qualunque sia la causa che li abbia originati.
La presente estensione di garanzia è operante con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di € 2.500,00 e prevede un limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 1.000.000,00.
Art. 1.16 - Inquinamento accidentale
L'Art. 1.5 comma 4 si intende integrato come segue:
"ma sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività desunta dalla polizza. Relativamente alla suddetta garanzia l'assicurazione non comprende i danni:
• derivanti da alterazioni di carattere genetico;
• dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.
Sono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne avviso alla Società”.
Art. 1.17 - Integrativa Auto
Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (leasing), l'assicurazione prestata con la suindicata polizza provvederà a:
rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.
Art. 1.18 – Installazione
La garanzia vale anche per i sinistri che dovessero avvenire per errata o difettosa installazione eseguita dall’Assicurato, o da persone da esso incaricate, per conto della committente, di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, relativi all’attività svolta dall’Assicurato. Tale estensione cessa dopo 24 mesi dal termine del lavoro.
Art. 1.19 – Manutenzione e posa in opera
La garanzia vale anche per i sinistri che dovessero avvenire per posa in opera, manutenzione, riparazione e altri lavori su tubazioni, condotte, cablaggi, scavi, impianti e altri lavori in genere anche se non eseguiti dall’Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), dopo l’ultimazione dei lavori, sempreché gli stessi siano effettuati da dipendenti dell’Assicurato o soggetti da esso incaricati e si tratti di lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive al commercio, al terziario o ad altri uso o anche in luoghi all’aperto.
L’assicurazione di cui alla presente condizione non comprende i danni:
• alle parti di beni direttamente oggetto dei lavori e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
• ai beni di proprietà dell’Assicurato o a lui dati in concessione;
• da vizio o difetto originario dei prodotti fabbricati da terzi, da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per il quale gli impianti sono destinati (salvo che ne derivi danno indennizzabileai termini della presente polizza);
• da mancato uso o mancata disponibilità dei beni oggetto dell’intervento (salvo quanto già previsto in
polizza per xxxxx xxxxxxxxx);
• da inquinamento (salvo quanto già previsto in polizza per inquinamento accidentale).
L’assicurazione è prestata per i danni verificatisi entro 24 mesi dalla fine dei lavori (anche se la polizza sia nel frattempo cessata) e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale od ordine interno di lavoro, redatta anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento stesso;
Art. 1.20 – Clausola Diplomatica
La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049
C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato articolo 2049 C.C..
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