CONVENZIONE PER LA GESTIONE, CONDUZIONE ED USO DELLO STADIO COMUNALE
CONVENZIONE PER LA GESTIONE, CONDUZIONE ED USO DELLO STADIO COMUNALE
“XXXXXX XXXXXXXXX”
COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE SPORT
X.xx IL DIRETTORE
Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxx
Approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n°32 del 9 agosto 2012
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno il giorno del mese di in Catania nella Residenza Municipale al Palazzo degli Elefanti, avanti a me , Segretario Generale del Comune di Catania, senza l’assistenza dei testimoni per avervi i comparenti infrascritti d’accordo tra loro e con il mio consenso espressamente rinunciato, sono presenti i signori:
− nato a il / / , il quale interviene al presente atto nella qualità di Direttore della Direzione “Sport” del Comune di Catania, nel seguito denominato “Comune”, C.F. e P.I. 00137020871, presso il quale è domiciliato per la carica in esecuzione della delibera consiliare n°32 del 09/08 /2012 e della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva n° / del / / ;
− nato a il / / , domiciliato nella sede della
, il quale interviene al presente atto in qualità di
della , in seguito per brevità denominata “Concessionaria” con sede a in
, P.I. e C.F. .
Detti comparenti della cui identità personale, Io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE
1 La presente Convenzione ha per oggetto la concessione della gestione, conduzione ed uso dello stadio comunale “Xxxxxx Xxxxxxxxx” di piazza Spedini, destinato alla pratica sportiva del calcio ed in particolare alla disputa delle partite dei campionati federali nazionali ed internazionali organizzati dalla FIGC, dalla UEFA e dalla FIFA, nonché alla pratica delle altre discipline sportive compatibili con l’impianto.
2 La Concessionaria ha facoltà di gestire ed utilizzare lo stadio anche per eventi di natura non sportiva esclusivamente nel periodo compreso tra il mese di maggio ed il mese di agosto, purché preventivamente autorizzati dal Comune a suo insindacabile giudizio, a seguito di formale richiesta scritta inoltrata con preavviso di almeno 15 giorni dalla data dell’evento.
3 Trattandosi di impianto sportivo atto a produrre utili, la sua gestione rientra tra quelle dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all’art. 23 bis della legge n°133 del 6 agosto 2008 e, pertanto, la concessione opera nell’ambito della libera prestazione della Concessionaria e nel rispetto del diritto degli utenti all’accessibilità dei servizi erogati ai sensi del presente articolo, a salvaguardia degli interessi generali della collettività in materia di sport.
4 Nelle allegate planimetrie è riportata la delimitazione che individua l’impianto sportivo oggetto di concessione, comprendente gli impianti tecnologici, le attrezzature, le dotazioni mobili e le aree coperte e scoperte ivi presenti. All’interno di tale delimitazione sono contrassegnate due zone:
▪ Zona 1: comprende le parti dello stadio condivise dove la Concessionaria ha competenza gestionale ai sensi della presente Convenzione sulla scorta della modalità e dei tempi specificati nel Programma di gestione e conduzione di cui all’art. 3;
▪ Zona 2: comprende le parti dello stadio escluse dalla concessione.
5 All’esterno della delimitazione di cui al precedente articolo le ulteriori parti oggetto di gestione ai sensi della presente Convenzione sono:
▪ la recinzione ed i varchi al pubblico presenti su via Cifali, alle spalle della curva nord ed in piazza Spedini (non segnati nelle planimetrie non trattandosi di un’area);
▪ il fabbricato adibito a biglietteria prospettante su via Fava;
▪ l’impianto di pompaggio e la relativa mandata dell’impianto idrico, presenti nel pozzo alle spalle della curva sud, solo per la parte a servizio dello stadio (non segnato nelle planimetrie trattandosi di impianto tecnologico e non di un’area).
Art. 2 – CONSEGNA DELL’IMPIANTO E DURATA DELLA CONCESSIONE
1 La durata della concessione è di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della consegna dell’impianto sportivo effettuata ai sensi del presente articolo ed è prolungata sino alla conclusione dei campionati federali nazionali ed internazionali organizzati dalla FIGC, dalla UEFA e dalla FIFA. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.
2 La Concessionaria, con la sottoscrizione della Convenzione, dichiara espressamente di avere effettuato, prima della partecipazione alla gara, un sopralluogo nell’impianto per accertarne lo stato di conservazione e di funzionalità e per accettarlo nello stato di fatto in cui esso si trova.
3 La consegna dell’impianto sportivo è effettuata con un verbale sottoscritto in contraddittorio che ne descriva la consistenza attraverso l’elenco delle parti, degli accessori, degli arredi, ecc., nonché il suo stato di manutenzione e di efficienza. Al verbale è allegata la documentazione fotografica dei luoghi.
4 Alla scadenza o in caso di revoca o di recesso anticipati, l'impianto sportivo deve essere riconsegnato in normale stato d'uso e di manutenzione, libero da persone e/o cose non comunali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava alla consegna.
5 Entro una settimana dalla scadenza è effettuato in contraddittorio uno specifico sopralluogo mirato ad accertare lo stato di conservazione e di funzionalità dell’impianto sportivo. In tale occasione è redatto e sottoscritto dalle parti un apposito verbale di riconsegna dell’impianto, con le stesse modalità ed osservazioni di quello di consegna iniziale.
6 Nel caso di anomalie, danni o mancanze ed in generale in tutti i casi in cui all’atto della riconsegna dell’impianto si rilevino difformità peggiorative dello stato iniziale, la Concessionaria è tenuta alla loro eliminazione ed al ripristino delle condizioni originarie, pena l’incameramento da parte del Comune della cauzione e fatta salva la facoltà dello stesso Comune di richiedere alla Concessionaria il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Art. 3 – PROGRAMMA DI GESTIONE E CONDUZIONE
1 E’ parte integrante e sostanziale della Convenzione il “Programma di gestione e conduzione dell’impianto sportivo” predisposto dalla Concessionaria per indicare in modo chiaro ed univoco:
a) la modalità di gestione e conduzione dello stadio con riguardo alla disputa delle partite agonistiche di calcio dei campionati federali nazionali ed internazionali organizzati dalla FIGC, dalla UEFA e dalla FIFA;
b) la modalità di gestione e conduzione dello stadio con riguardo alle ulteriori attività sportive che prevede di svolgere, specificando il numero a destinazione sociale (giovani, diversamente abili, categorie a rischio sociale, ecc);
c) la modalità di gestione e conduzione della Zona 1 di cui all’art. 1, comma 4, con l’indicazione del periodo dell’anno, dei giorni e degli orari di gestione e di utilizzo esclusivi;
d) i profili tecnici della gestione (composizione della struttura con cui si intende operare, mansioni delle unità impiegate, responsabili tecnici, eventuali soggetti terzi coinvolti nella conduzione dell’impianto od a cui sono affidate particolari funzioni nell’ambito di tale conduzione, attività di manutenzione, eventuali attività complementari, ecc);
e) le attrezzature e le dotazioni utilizzate per la gestione;
f) le iniziative adottate per migliorare la gestione dal punto di vista tecnico/qualitativo;
g) i meccanismi di controllo attuati per garantire adeguati standard di qualità della gestione;
h) ogni altra informazione utile a rendere il programma quanto più dettagliato possibile.
2 La Concessionaria ha l’obbligo di comunicare ogni variazione del suddetto programma. Per le variazioni che ne modificano in modo sostanziale il contenuto e/o le indicazioni, è necessaria l’autorizzazione preventiva del Comune.
Art. 4 – UTILIZZO RISERVATO AL COMUNE
1 Il Comune, previo preavviso di almeno 10 giorni, ha facoltà di utilizzare l’impianto sportivo sino ad un massimo di 60 giorni l’anno per lo svolgimento di manifestazioni e/o attività autorizzate e/o patrocinate dall’Amministrazione comunale, fatta salva, comunque, l’attività programmata dalla Concessionaria.
2 Nei suddetti casi, la Concessionaria è sollevata da ogni responsabilità connessa all’uso dell’impianto sportivo da parte del Comune che ha l’obbligo, a propria cura e spese, di riconsegnarlo pulito e libero da cose e/o persone, nello stato di fatto presente prima dell’uso.
Art. 5 – PERSONALE IN SERVIZIO
1 La Concessionaria deve utilizzare personale assunto secondo contratti di categoria, nonché diritti di previdenza ed assistenza, idoneo ed in numero sufficiente a garantire il corretto funzionamento dell’impianto sportivo e la regolare fruizione dell’utenza, fatte salve le prescrizioni previste da specifiche disposizioni di legge e/o regolamentari.
2 Il personale impiegato deve mantenere un comportamento corretto e riguardoso e la Concessionaria deve richiamare, multare e se necessario sostituire i lavoratori che venissero meno ai propri doveri, rendendosi responsabili di gravi mancanze nell’espletamento dei propri compiti e di contegno scorretto nei confronti degli utenti e/o del pubblico.
3 La Concessionaria, tramite il nominativo, la e-mail ed il recapito telefonico/fax, deve assicurare la presenza di un responsabile tecnico e di un responsabile della sicurezza addetti alla gestione dell’impianto; tali soggetti, nominati prima della stipula della Convenzione, rappresentano i referenti tecnico-amministrativi della Concessionaria incaricati dei rapporti con il Comune.
4 La Concessionaria deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999, nonché L. 104/1992), ovvero, in caso di non soggezione agli obblighi, deve presentare la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla L. 68/1999, nonché alla L. 104/1992.
5 La Concessionaria può richiedere la presenza in servizio di personale comunale in possesso di specifiche competenze (impiantisti, vigili urbani, ecc); previa formale autorizzazione del Comune ad effettuare tale servizio; l’eventuale compenso straordinario dovuto al personale impegnato, come comunicato contestualmente all’anzidetta autorizzazione, è a carico della Concessionaria.
Art. 6 – VIGILANZA E CONTROLLO
1 La vigilanza ed il controllo dello stadio, compresa la Zona 1, competono alla Concessionaria durante ogni attività sportiva svolta in attuazione del Programma di gestione e conduzione di cui all’art. 3, nonché durante ogni attività autorizzata dal Comune nel corso della concessione.
2 Ai fini della verifica del rispetto della presente Convenzione, gli organi amministrativi e tecnici del Comune (Consiglio, Giunta, Sindaco) possono disporre in qualsiasi momento ed a loro discrezione e giudizio e senza preavviso, interventi ispettivi anche con il supporto di altri enti ed organi di controllo.
Art. 7 – RESPONSABILITA’
1 La Concessionaria è responsabile verso il Comune del buon andamento e del buon esito della concessione, nonché della disciplina e dei comportamenti dei propri dipendenti, del pubblico, degli atleti e dei terzi a qualunque titolo ammessi all’interno dell’impianto sportivo, ad eccezione esclusivamente del personale del Comune operante all’interno degli uffici comunali.
2 La Concessionaria è l’unica e sola responsabile della buona conservazione, del regolare funzionamento, della sicurezza, della vigilanza e della custodia dell’impianto sportivo, nonché di qualsiasi danno od inconveniente provocato direttamente od indirettamente al Comune e/o a terzi per colpa propria e/o di soggetti a qualunque titolo ammessi nell’impianto sportivo.
3 Con la firma della Convenzione, la Concessionaria solleva il Comune da qualunque azione o pretesa che potessero derivare da terzi in relazione allo svolgimento della concessione, nonché da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale per i danni eventualmente provocati a persone e/o cose per colpa propria e/o di soggetti a qualunque titolo ammessi nell’impianto sportivo.
4 Fatti salvi gli interventi in suo favore da parte di società assicuratrici, la Concessionaria risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nello svolgimento della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o di compensi nei confronti del Comune.
Art. 8 – OBBLIGHI E DOVERI DELLA CONCESSIONARIA
1 La Concessionaria ha l’obbligo:
a) di gestire l’impianto sportivo con la diligenza del buon padre di famiglia di cui all’art. 1176 del Codice Civile, nel rispetto della sua capienza e destinazione d’uso, delle norme di sicurezza e delle condizioni imposte dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nonché nel rispetto del “Programma di gestione e conduzione dell’impianto sportivo” di cui al precedente art. 3;
b) di consentire alle squadre rappresentanti la massima espressione calcistica della Città di Catania la disputa delle partite di calendario dei campionati di calcio organizzati dalla FIGC, dalla UEFA e dalla FIFA, nel rispetto del tariffario comunale approvato dal C.C. con delibera n°26 del 11/03/2010;
c) di assicurare il corretto funzionamento dell’impianto sportivo comunale, garantendo la presenza di proprio personale necessario per la pulizia, vigilanza e manutenzione ordinaria dell’impianto;
d) di tenere sempre aggiornata e consultabile la documentazione in materia di sicurezza;
e) di non realizzare alcuna modifica alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature, in assenza della preventiva autorizzazione del Comune e di qualsivoglia ulteriore nulla osta, parere ed assenso rilasciato da altri enti, organi od autorità;
f) di segnalare al Comune ogni circostanza e/o fatto illeciti o irregolari dovuti a terzi che possano impedire il normale svolgimento della concessione, coadiuvando l’opera del personale della polizia municipale o di altre autorità preposte al controllo del territorio e dell’ordine pubblico, allo scopo di individuare gli eventuali responsabili dei fatti rilevati;
g) di rispettare e di fare rispettare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, di esercizio di attività sportive, di igiene e di sanità;
h) di provvedere a propria cura e spese alle comunicazioni ed alle altre incombenze previste in materia di pubblica sicurezza, di sanità, di ordine pubblico, di prevenzione incendi, ecc, nonché di acquisire, se prescritti, i pareri ed i nulla osta delle competenti Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
i) di provvedere a propria cura e spese al servizio di controllo dei varchi di accesso all’impianto, fatte salve le competenze delle autorità preposte all’ordine pubblico;
j) di dotarsi di ogni prescritta autorizzazione per l'esecuzione di eventuali attività accessorie alla presente convenzione, quale ad esempio la gestione di bar e/o di punti ristoro presenti all’interno dell’impianto sportivo;
k) di non ostacolare il funzionamento degli uffici comunali presenti nell’impianto sportivo, consentendo al personale comunale di espletare la propria attività istituzionale, compresa quella connessa alla vigilanza ed al controllo di cui all’art. 6, comma 2;
l) di fornire tutta la documentazione utile alla verifica del rispetto della presente Convenzione.
2 La Concessionaria si impegna ad organizzare, almeno una volta l’anno, una iniziativa di beneficenza da destinare al sostegno di attività rivolte ai soggetti svantaggiati della Città di Catania.
3 La Concessionaria si impegna ad organizzare apposite iniziative rivolte ai giovani del Comune di Catania, al fine di istituire squadre di calcio locali. Le quote dei corsi di avviamento al calcio per le categorie giovanili verranno fissate, prima della loro applicazione, di comune accordo fra l’Amministrazione comunale e la Concessionaria, la quale si impegna a contenere particolarmente il costo delle quote a favore dei residenti del Comune di Catania ed in particolar modo le quote rivolte alle fasce più deboli. Dette quote saranno incassate dalla Concessionaria nel rispetto delle normative fiscali vigenti in materia, esonerando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 9 – CANONE DI CONCESSIONE
1 Il canone di concessione che la Concessionaria deve versare al Comune per la gestione dello stadio è connesso agli incassi derivanti da:
▪ gli abbonamenti del pubblico relativi ai campionati federali nazionali di calcio della FIGC;
▪ lo svolgimento di qualsivoglia evento sportivo e non sportivo con presenza di pubblico pagante.
2 I suddetti incassi devono risultare dai modelli SIAE, come comunicati dalla Concessionaria al Comune, a seguito della conclusione degli abbonamenti, entro e non oltre sei giorni dalla conclusione di ciascun evento.
3 Il canone deve essere versato al Comune con cadenza bimestrale entro e non oltre dieci giorni dalla scadenza di ciascun bimestre ed è la somma dei due seguenti importi:
▪ la percentuale offerta in sede di gara pari a %, rispetto alla percentuale minima del 3%, dell’incasso, al netto di IVA, maturato con gli abbonamenti del pubblico relativi ai campionati federali nazionali di calcio, diviso per il numero di eventi sportivi di tali campionati disputati allo stadio nel corso della stagione calcistica, moltiplicato per il numero di eventi sportivi svolti nel bimestre in esame;
▪ la percentuale offerta in sede di gara pari a %, rispetto alla percentuale minima del 3%, dell’incasso, al netto di IVA, degli eventi sportivi e non sportivi con presenza di pubblico pagante svolti nel bimestre in esame.
Il primo bimestre decorre dalla data di consegna ed ha termine alla fine del mese successivo.
4 Il canone annuo, calcolato a decorrere dalla data di consegna dell’impianto sportivo, è pari ad € 200.000,00 nel caso in cui l’importo ottenuto ai sensi del precedente comma risulti inferiore a tale valore minimo.
Art. 10 – SPESE
1 Sono a carico della Concessionaria le spese per:
a) il consumo di energia elettrica, acqua e gas ad uso riscaldamento relativo alla gestione dello stadio ai sensi della presente Convenzione;
b) la manutenzione e la cura del campo di gioco;
c) la manutenzione e la cura delle aree a verde di competenza;
d) la pulizia dello stadio, compresa la Zona 1, a seguito di ogni attività sportiva svolta in attuazione del Programma di gestione e conduzione di cui all’art. 3, nonché di ogni attività autorizzata dal Comune nel corso della concessione;
e) la vigilanza ed il controllo ai sensi dell’art. 6;
f) imposte e xxxxx conseguenti ad affissioni e pubblicità per l’uso dell’impianto sportivo;
g) imposte e tasse inerenti alla stipula ed alla registrazione della presente Convenzione;
h) ogni esigenza connessa al mantenimento in efficienza dell’impianto sportivo;
i) il pagamento della tassa raccolta rifiuti;
j) i canoni telefonici.
2 La spesa per l’energia elettrica a carico della Concessionaria è pari all’importo ottenuto applicando al costo per consumo, IVA compresa, delle fatture trasmesse alla stessa Concessionaria dal relativo fornitore, la percentuale del 30%, come calcolata dal competente ufficio comunale.
3 La spesa per l’acqua e la spesa per il gas ad uso riscaldamento a carico della Concessionaria sono pari agli importi ottenuti applicando al costo per consumo, IVA compresa, delle fatture trasmesse alla stessa Concessionaria dai relativi fornitori, la percentuale dell’80%, come calcolata dal competente ufficio comunale.
4 Entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione le parti si impegnano a volturare a nome della Concessionaria le utenze di cui ai precedenti commi 2 e 3. Nel corso della concessione il Comune provvede a rimborsare alla Concessionaria la percentuale dei costi a proprio carico, sulla scorta delle fatture acquisite in copia da parte della stessa Concessionaria.
5 E’ fatta salva la facoltà della Concessionaria di realizzare a propria cura e spese, sulla scorta delle prescrizioni di cui al successivo art. 11, un impianto elettrico, di illuminazione, idrico e del gas a servizio solo delle parti dello stadio in concessione, provvedendo ad intestare a proprio nome i contratti di fornitura delle utenze dei nuovi impianti. In tal caso le parti provvederanno a volturare i contratti preesistenti a nome del Comune di Catania.
Art. 11 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE, DI ADEGUAMENTO E NUOVE OPERE
1 Alla Concessionaria compete l’onere dell’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a mantenere in efficienza ed in funzione l’impianto sportivo, fatta eccezione per la manutenzione straordinaria delle opere edili e strutturali non ricadente nell’ambito degli interventi di cui al successivo comma 3.
2 Qualunque intervento di manutenzione la cui necessità sia stata rilevata dal Comune e che non sia stato effettuato dalla Concessionaria entro i termini assegnati, comporta la preventiva diffida e, in caso di persistente inerzia, l’avvio della procedura di esecuzione in danno.
3 In relazione all’ottimale gestione dell’impianto sportivo, la Concessionaria deve realizzare, oltre agli interventi di manutenzione di cui sopra, anche gli interventi finalizzati all'adeguamento dell’impianto alle specifiche norme esistenti in funzione della sua capienza, nonché gli interventi che si rendessero necessari per l’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di legge, del Comitato di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, del GOS ed alle specifiche norme CONI che dovessero intervenire in corso di concessione.
4 Per l’esecuzione dei suddetti interventi, la Concessionaria deve munirsi delle autorizzazioni necessarie e/o ad adempiere a quanto dettato da specifiche prescrizioni tecniche, nonché dalle vigenti norme in materia di sicurezza e di edilizia nazionale e locale.
5 La Concessionaria ha l’obbligo di trasmettere al Comune la documentazione che attesti la rispondenza degli interventi effettuati alle suddette norme e prescrizioni tecniche.
6 Gli interventi di cui sopra devono essere preventivamente autorizzati dal Comune che si riserva il diritto di indicare un proprio tecnico per la sorveglianza dei lavori. Pertanto, la Concessionaria non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dell’impianto sportivo senza la formale autorizzazione del Comune.
7 E’ fatta salva la facoltà del Comune di richiedere l’eliminazione, a spese della Concessionaria, di qualunque intervento eseguito senza la prevista autorizzazione.
8 E’ facoltà della Concessionaria proporsi per la realizzazione di nuove opere.
9 Le nuove opere autorizzate e realizzate dalla Concessionaria, sono acquisite in proprietà dal Comune per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile. L’acquisizione di tali opere da parte del Comune non costituisce arricchimento, essendo pertanto esclusa la facoltà da parte della Concessionaria di pretendere alcunché ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile.
10 La Concessionaria ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione delle nuove opere realizzate, onde consentire la regolare fruizione dell’impianto sportivo per tutta la durata della concessione.
11 E’ altresì facoltà dell’Amministrazione avviare l’esecuzione di nuove opere, ad integrazione e/o completamento di quelle esistenti nell’impianto sportivo.
12 Nei casi di cui al precedente comma, la Concessionaria ha l’obbligo di consegnare, per tutta la durata dei lavori, l’area dell’impianto interessata dagli stessi, come da apposito verbale redatto e sottoscritto dalle parti. Nell’ipotesi in cui, per l’esecuzione delle nuove opere, si rendesse necessaria la consegna di tutto l’impianto sportivo, la durata della convenzione è sospesa sino alla riconsegna dell’impianto alla Concessionaria effettuata con altro verbale che riporterà il nuovo stato patrimoniale scaturente dai lavori eseguiti e collaudati.
Art. 12 – ASSICURAZIONI
1 La Concessionaria deve stipulare idonee polizze assicurative per garantire la sicurezza dell’impianto e delle attrezzature, nonché la sicurezza di qualunque fruitore dell’impianto stesso.
2 In particolare, devono essere stipulate almeno le seguenti polizze:
a) a copertura del rischio di danneggiamento dell’impianto sportivo per un importo non inferiore ad € 7.000.000,00 (euro settemilioni e zero centesimi);
b) a copertura del rischio di furto delle attrezzature mobili, delle suppellettili e degli arredi di proprietà comunale eventualmente presenti all’interno dell’impianto sportivo per un importo non inferiore ad € 300.000,00 (euro trecentomila e zero centesimi);
c) a copertura della responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni e zero centesimi).
3 Nelle polizze di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, deve essere chiaramente indicato che il soggetto beneficiario del risarcimento, in caso di sinistro, è il Comune di Catania.
4 Nella polizza di cui alla lettera c) del secondo xxxxx, deve essere chiaramente indicato o desumibile che, in caso di sinistro, il Comune di Catania è soggetto terzo.
5 Le polizze di cui alle lettere a) e c) con i relativi massimali possono essere riunite in un unico contratto assicurativo dove il Comune, quale soggetto terzo ai sensi del precedente comma, sia tutelato per i danni all’impianto sportivo e per i danni a persone e/o cose.
6 Ove il valore da risarcire per i danni arrecati ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, il maggiore onere del risarcimento è a carico della Concessionaria.
7 Copia delle polizze assicurative deve essere depositata al Comune contestualmente alla stipula della Convenzione.
8 A decorrere dal secondo anno e poi con cadenza annuale, entro gennaio, la Concessionaria ha l’obbligo di inviare al Comune la copia dell’avvenuto pagamento dei ratei assicurativi.
Art. 13 – CAUZIONE
1 A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Concessionaria è tenuta a prestare al Comune, al momento della stipula della Convenzione stessa, una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria od assicurativa di importo non inferiore ad € 300.000,00 (euro trecentomila e zero centesimi).
2 A decorrere dal secondo anno e poi con cadenza annuale, entro gennaio, la Concessionaria ha l’obbligo di inviare al Comune la copia dell’avvenuto pagamento del rinnovo annuale.
3 La cauzione resta vincolata a favore del Comune per tutta la durata della concessione ed in ogni caso fino allo svincolo da parte del Comune stesso che avverrà solamente ad avvenuto controllo, da parte degli uffici comunali competenti, che l’impianto sportivo si trova nelle condizioni di conservazione e di funzionalità derivanti dal normale utilizzo svolto negli anni e, comunque, in condizioni non peggiori di quelle rilevate all’atto della consegna iniziale.
4 In ogni caso non si darà corso allo svincolo della cauzione prima della verifica dell’insussistenza di danni all’impianto sportivo, di obbligazioni irrisolte e/o di inadempienze contrattuali e, comunque, non prima di 6 mesi dalla cessazione della concessione.
5 Alla scadenza della concessione, qualora si rilevassero danni imputabili alla Concessionaria, il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa con escussione diretta sulla fideiussione prestata, con i criteri e le modalità dell'esecuzione in danno.
6 Nel corso della concessione, oltre ai casi descritti in precedenza, la cauzione può essere incamerata dal Comune in caso di:
a) decadenza della Concessionaria dalla Convenzione;
b) risoluzione della concessione per fatto e/o colpa della Concessionaria;
c) violazione di obblighi contrattuali formalizzata a seguito di diffida del Comune e successiva inottemperanza della Concessionaria;
d) danni subiti dal Comune per fatto e/o colpa della Concessionaria.
7 La fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, deve riportare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile e la sua immediata operatività.
8 La Concessionaria deve integrare la cauzione in modo che il suo importo resti sempre pari a quello di cui al precedente comma 1, ogniqualvolta il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente Convenzione.
Art. 14 – SUBCONCESSIONE E GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI
1 E’ tassativamente vietato alla Concessionaria di sub-concedere in tutto od in parte la gestione e la conduzione dell’impianto sportivo, pena la risoluzione di diritto della concessione.
2 Per la gestione dei bar e/o dei punti di ristoro presenti all’interno dell’impianto sportivo, la Concessionaria può invece avvalersi di soggetti in possesso delle previste autorizzazioni di legge, purché la sub-concessione operi nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo e previa comunicazione al Comune delle generalità e del C.C.I.A.A. del sub-concessionario, restando in ogni caso la stessa Concessionaria unica responsabile nei confronti del Comune e, pertanto, rispondendo direttamente dell’operato dei soggetti terzi.
3 Il servizio bar e ristoro deve essere riservato ai frequentatori dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 3, comma 6 - lettera d, della legge n°287 /1991 e s.m., deve essere fornito dei permessi previsti dalle vigenti norme di legge in materia e deve essere gestito nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 15 – PUBBLICITA’
1 La pubblicità commerciale è consentita esclusivamente negli appositi spazi presenti all’interno dell’impianto sportivo e sullo schermo elettronico alle spalle della curva nord, purché regolarmente autorizzata dal Comune e supportata dal pagamento allo stesso Comune dell’imposta sulla pubblicità, secondo le vigenti norme di legge, nonché del canone di concessione per le pubbliche affissioni.
2 Inoltre, è consentito alla Concessionaria gestire in via esclusiva altre forme di pubblicità e/o nuovi spazi pubblicitari all’interno dell’impianto, alle stesse condizioni del precedente comma.
3 In linea generale si stabilisce che:
a) ogniqualvolta la Concessionaria intenda esporre manufatti pubblicitari, deve trasmettere al Comune, con almeno tre giorni di preavviso, una relazione che descriva la collocazione, la tipologia e l’estensione di tali manufatti, nonché l’oggetto della pubblicità, unitamente alle ricevute di pagamento degli oneri di cui al precedente comma 1;
b) il materiale pubblicitario deve essere antincendio, non contundente ed installato in modo da non ostacolare la visione degli spettatori, non essere divelto e usato come arma impropria;
c) la Concessionaria è responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale
per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
4 La Concessionaria deve riservare al Comune un giro rotor di 80 metri in seconda fila di fronte alle postazioni televisive della tribuna A e deve esporre il logo del Comune sui pannelli per le interviste televisive (cosiddetti “backdrop”) in posizione a favore delle telecamere, sullo schermo elettronico alle spalle della curva nord e sulle proprie riviste ufficiali. In occasione di ogni evento sportivo la Concessionaria deve trasmettere sullo schermo elettronico almeno tre messaggi della durata di almeno tre minuti ciascuno, a contenuto esclusivamente istituzionale; due messaggi devono essere trasmessi nel corso dei 30 minuti precedenti l’inizio dell’evento ed il terzo messaggio nel corso dell’intervallo tra i due tempi di gioco.
5 Il Comune si riserva il salone d’ingresso agli uffici comunali ed alla tribuna A presente al piano terra, per le esposizioni pubblicitarie a carattere istituzionale.
Art. 16 – PENALI
1 Per ogni inadempimento alla presente Convenzione non risolto entro i termini assegnati, la Concessionaria è soggetta all’applicazione di una penale come di seguito indicata:
▪ violazione dell’art. 1, comma 2: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 3, comma 2: € 1.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 5, comma 1: € 1.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 8, comma 1: € 10.000,00 per ogni inadempimento ad eccezione di
lettera l): € 1.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 9, comma 2: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 9, comma 3: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 11, comma 1: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 11, comma 3: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 11, comma 4: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 11, comma 5: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 11, comma 6: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 11, comma 10: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 11, comma 12: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 12, comma 8: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 13, comma 2: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 13, comma 8: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 14, comma 2: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 14, comma 3: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 15, comma 1: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 15, comma 2: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 15, comma 3: € 10.000,00 per ogni inadempimento
▪ violazione dell’art. 15, comma 4: € 10.000,00 per ogni inadempimento
2 Qualora una penale non venga pagata dalla Concessionaria entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta scritta da parte del Comune, il relativo importo è incamerato a valere sulla cauzione di cui all’art. 13. In tal caso la Concessionaria, entro il mese successivo, ha l’obbligo di reintegrare la cauzione di un importo pari a quello incamerato, pena la possibile risoluzione della concessione e l’incameramento di tutto l’importo residuo della stessa cauzione.
3 L’applicazione di una penale non preclude al Comune la possibilità di risolvere anticipatamente la concessione in caso di gravi e/o ripetuti inadempimenti contrattuali.
Art. 17 – CONTROVERSIE
1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e la Concessionaria in ordine all’esecuzione della presente concessione, è demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria ed il foro competente è quello di Catania.
2 L'insorgere di qualsiasi controversia non legittima in alcun caso la Concessionaria a sospendere in tutto od in parte l’esecuzione della concessione, pena l’applicazione dei provvedimenti citati dalla presente Convenzione.
Art. 18 – RECESSO
1 La Concessionaria può recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di almeno mesi sei.
2 In tal caso il Comune provvede all’applicazione di una penale di € 10.000,00 ed all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali danni determinati dalla cessazione anticipata della concessione. Il recesso della Concessionaria senza alcuna comunicazione o effettuato in deroga al termine di cui al precedente comma, comporta l’applicazione di una penale di € 50.000,00.
3 In caso di recesso, la Concessionaria resta vincolata alla Convenzione sino alla scadenza anticipata ed il Comune ha facoltà di trattenere dalla cauzione quanto necessario a concludere ogni eventuale procedimento avviato a carico della Concessionaria, compresa l’esecuzione di lavori per ripristinare le condizioni dell’impianto sportivo presenti all’atto della consegna iniziale.
Art. 19 – REVOCA E RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE
1 Il Comune, previo preavviso di almeno 6 mesi ed ove non sussistano particolari ragioni di celerità del procedimento, può procedere alla revoca della concessione qualora sopravvengano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che nulla possa eccepire o pretendere la
Concessionaria, ad eccezione del completamento dei campionati federali nazionali ed internazionali organizzati dalla FIGC, dalla UEFA e dalla FIFA.
2 Oltre ai casi descritti nel corso della presente Convenzione e fermo restando l’obbligo della Concessionaria di risarcire gli eventuali danni arrecati, il Comune, previa diffida ad adempiere, può procedere alla risoluzione della concessione, ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata AR, nei seguenti casi:
a) reiterate inadempienze in relazione alle disposizioni ed agli obblighi sanzionati con penale
b) danni intenzionali derivati da negligenza nell’uso dell’impianto sportivo
c) trasgressione delle norme dei regolamenti comunali vigenti
d) mancato rimborso dei costi delle utenze entro un mese dalla diffida
e) mancato pagamento del canone bimestrale entro un mese dalla diffida
f) abuso nel godimento dell’impianto a seguito dello svolgimenti di eventi e/o della realizzazione di modifiche non autorizzate.
3 In caso di risoluzione della concessione la Convenzione è sciolta di diritto.
Art. 20 – FIRMA DELLA CONVENZIONE E COMUNICAZIONI
1 La mancata presentazione dei documenti per la stipula della Convenzione entro i termini di legge, equivale a rinuncia alla stipula stessa.
2 Le parti invocano le agevolazioni fiscali previste dalla legge in sede di registrazione.
3 Alla firma della Convenzione, a norma degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, la Concessionaria deve specificatamente dichiarare per iscritto l’accettazione delle clausole contenute negli anzidetti articoli ed in quelli della stessa Convenzione.
4 Ogni comunicazione relativa all’esecuzione della Convenzione può essere notificata dal Comune al responsabile tecnico-amministrativo della Concessionaria, a vista oppure tramite fax, al numero telefonico comunicato dalla stessa Concessionaria all’atto della stipula del presente atto; in quest’ultimo caso fa fede la ricevuta dell’avvenuta trasmissione.
Art. 21 – DISPOSIZIONI FINALI
1 Alla presente concessione sono applicate le norme del D.P.R. n°633 del 26/10/1972 e s.m., istitutivo dell’imposta sul valore aggiunto.
2 Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni delle vigenti leggi e delle ordinanze comunali in materia di ordine pubblico, di pubblica incolumità, di igiene e di sanità.
3 A norma dell’art. 47 del Codice Civile, all’atto della stipula della Convenzione la Concessionaria deve eleggere il proprio domicilio nel Comune di Catania.
4 La presente convenzione si compone di n°16 pagine e di n°4 planimetrie.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Concessionaria Per il Comune di Catania
Il Segretario Generale
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la Concessionaria dichiara di accettare le clausole contenute negli anzidetti articoli e negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione.
Per la Concessionaria