Contract
ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO S.I.M.U. - II DIREZIONE URBANIZZAZIONI SECONDARIE U.O. IMPIANTI TECNOLOGICI ACCORDO QUADRO INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE, RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO “SALA SISTEMA ROMA” E RELATIVE UNITA’ PERIFERICHE AD ESSA COLLEGATE. PERIODO 36 mesi dal verbale di consegna lavori o comunque fino ad esaurimento dei fondi CIG CUP | |
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO E CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE | |
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxx Xxxxxx IL DIRIGENTE DELLA U.O. Impianti Tecnologici Ing. Xxxxxxxx Xx Tosto | |
IL PROGETTISTA Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | |
ART. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente schema ha per oggetto, per 36 mesi dal verbale di consegna lavori o comunque fino ad esaurimento dei fondi, la conclusione di un accordo quadro così come definito dall’art. 54, comma quarto del D. Lgs.
n. 50/2016 per la realizzazione di tutte le opere, lavori, e provviste occorrenti per eseguire la manutenzione, l’esercizio, rinnovamento e modifica dei sistemi di sicurezza e rilevamento fumi installati presso SALA SISTEMA ROMA nonché delle relative unità periferiche di collegamento sia per allarmi intrusione che video (XX.XX.), installati o che verranno installati durante il corso dell'appalto, nonché di quegli impianti dei quali l'Amministrazione deve curarne la manutenzione e l'esercizio anche se installati in edifici o siti periferici non facenti parte del patrimonio Capitolino o ricadenti in zone circostanti il territorio di Roma Capitale.
I principali applicativi utilizzati per la gestione dei sistemi, collegati a mezzo vettore intranet di proprietà di Roma Capitale sono i seguenti :
■ In particolare, per quanto concerne gli impianti antintrusione e tvcc, e solamente in ricezione per gli eventi dei sistemi antincendio, per la centralizzazione è stata prevista una configurazione server/client con back-up a freddo utilizzando i seguenti sistemi: SOS Totem (controllo chiamate colonnine più voipe), Access It (software controllo accessi), Notifaier Monitor (centralizzazione allarmi), Controll Center V2 (pop up visualizzazione vdr), Controll Center (gestione remota e controllo vdr), Vital Sign (controllo vdr vitalità e programmazione infrasettimanale)
■ L’applicativo per la gestione della sicurezza integrata, gestione, e salvataggio dei flussi video dislocati sul territorio (TPL e Piazze) è Geovision.
Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere realizzate in conformità alle descrizioni, prescrizioni e vincoli di cui ai successivi articoli , nonché alle prescrizioni di legge e alla buona regola d’arte .
Si specifica, inoltre, che alcuni segnali video vengono successivamente trasferiti alla Sala Sistema Roma del Corpo di Polizia Roma Capitale tramite apposito server SSR collegato alla VPN del Centro di Controllo e Monitoraggio con relativo firewall.
Nel presente appalto, non è compresa la manutenzione di quest’ultimo server che rimane a carico del Corpo di Polizia Roma Capitale.
E’ fatto obbligo altresì, alla ditta aggiudicataria del presente Appalto, di prestare la collaborazione necessaria affinché, su richiesta dello stesso Corpo di Polizia Roma Capitale vengano collegati al suddetto server SSR nuovi segnali video.
In relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi di natura ordinaria ed eccezionale, e dei servizi di manutenzione e pronto intervento, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni afferenti i lavori, ed eventuali forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi.
Le lavorazioni tecnicamente identificate e descritte nel presente Schema di Accordo Quadro e nei relativi allegati contenenti i prezzi unitari, consistono in interventi non predeterminati nel numero e nell’esatta dislocazione, ma che verranno eseguiti su tutti gli impianti tecnologici affidati tramite apposito verbale di consegna, secondo la tempistica e le necessità individuate dalla stazione appaltante con i singoli eventuali contratti applicativi e con gli ordinativi di lavoro.
L’esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti dalla stazione appaltante, e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni afferenti i lavori, a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.
Il presente accordo quadro è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e la Direttiva 2014/24/CE del 26 febbraio 2014 ;
- Capitolato Generale d’appalto per LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000 (per gli articoli ancora vigenti);
- il D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice);
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento negli articoli ancora vigenti);
- il D. Lgs. n. 81/2008 e e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
- Il “Protocollo di azione-vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C. in data 29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il Piano di sicurezza e coordinamento quadro;
- il presente schema di accordo quadro e disciplinare descrittivo e prestazionale;
- gli eventuali singoli contratti applicativi.
Nell’accordo quadro si intendono incluse indicativamente tutte le attività di pronto intervento e guardiania e le attività di manutenzione ordinaria inerenti il territorio di competenza indicato nel successivo art. 5.
Le attività da espletare nell’ambito del presente accordo quadro, sono sommariamente individuate negli artt.
6 (Prestazioni e Forniture), e 7 (Opere e Forniture escluse).
ART. 2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro avrà durata di 36 mesi (3 anni) dalla data del verbale di consegna o, comunque, al massimo sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto
dall’aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che il contraente dell’accordo quadro abbia nulla a pretendere.
La stazione appaltante si riserva, ove ritenuto funzionale alla realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire senza aumento di spesa il termine dell’ultimo contratto applicativo.
Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo, come stabilito .
Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo articolo 4, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione, salvo che tale diversa programmazione non comporti un differimento del termine finale del contratto applicativo.
In tal caso la stazione appaltante procederà secondo le modalità sopra riportate.
ART. 3. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
Il corrispettivo complessivo del presente accordo quadro per l’intero periodo ammonta ad € 3.235.440,00, di cui
€ 2.530.000,00 a base d’appalto, oltre € 82.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 40.000,00 per rimborso fatture per opere specialistiche, ed oltre € 583.440,00 per IVA 22%, da decurtare deI ribasso d’asta di aggiudicazione, come risulta dal prospetto sotto riportato :
PERIODO per 36 mesi (3 anni) dal verbale di consegna lavori o comunque fino ad esaurimento dei fondi
Base Appalto soggetto a ribasso | € 2.530.000,00 |
Oltre Ods non soggetti a ribasso | € 82.000,00 |
Importo Lavori | € 2.612.000,00 |
Rimborso Fatture | € 40.000,00 |
IVA 22% complessiva | € 583.440,00 |
Importo Complessivo | € 3.235.440,00 |
CATEGORIA DI LAVORI PREVALENTE – OS30 Classifica IV
In relazione ai Lavori la partecipazione alla gara è consentita a tutti i soggetti che, secondo le indicazioni degli atti di gara, risultano in possesso della qualificazione per prestazione di lavori SOA nella categoria OS30 per la classifica IV.
Il valore del precedente quadro economico indica l’importo presunto complessivo dei lavori, al lordo del ribasso d’asta, che si intende affidare con l’accordo quadro che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro, senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini posti a base del presente accordo quadro medesimo.
Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario.
Le prestazioni complessivamente oggetto dell’accordo quadro, saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.
ART. 4. CONTRATTI APPLICATIVI
L’esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.
L’Amministrazione si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa senza che l’Impresa possa pretendere alcunché.
L’Amministrazione si riserva, qualora si determini a stipulare i relativi contratti applicativi, nell’economia delle risorse disponibili, di affidare l’importo presunto complessivo dei lavori dell’accordo quadro al contraente, al netto del ribasso d’asta offerto.
Tutti gli interventi per lavori manutentivi, di rinnovamento e modifica indicati ai precedenti punti, come di seguito ulteriormente dettagliati, saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti, con scrittura privata dal Dirigente competente.
Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento. Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:
a. l’oggetto degli interventi da eseguire;
b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni, e delle eventuali forniture in opera;
c. le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l’intervento da realizzare;
d. i luoghi presunti interessati dagli interventi;
e. l’importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, coerentemente con le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento generale quadro e del D.U.V.R.I. generale;
f. il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento nei casi di manutenzione ordinaria;
g. i termini utili per l’esecuzione dei lavori e dei servizi e le previste penalità;
h. i massimali delle polizze di garanzia dell’appalto ai sensi dell’art. 103 comma 7) del D. Lgs n. 50/2016 prestate per la stipula del singolo contratto applicativo;
i. l’obbligo dell’intervento nel giudizio nei confronti di ROMA CAPITALE per la manleva e l’obbligo di
adesione alla procedura conciliativa;
l. il termine per l’emissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione”;
m. i documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo della sicurezza e il D.U.V.R.I.);
Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori e del servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nell’accordo quadro.
L’esecutore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, e/o omesso pronto intervento, a provvedere conseguentemente, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno alla stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nell’accordo quadro e nei conseguenti eventuali contratti applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ART. 5. PATRIMONIO OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Il patrimonio oggetto delle prestazioni del presente accordo quadro è costituito da tutte le apparecchiature ed i sistemi presenti nel Centro di Sala Sistema Roma ubicata presso l’edificio di Xxxxx X. Xx Xxxxxxxxxx, tutte le apparecchiature di gestione antintrusione, controllo XX.XX ed antincendio ad essa collegate su rete ethernet e wireless, nonché tutte le relative unità periferiche installate nei vari siti di Roma Capitale sia per allarmi intrusione, che video (XX.XX.), così come riportati nell'allegato del presente schema di accordo quadro "A - ELENCO IMPIANTI".
A mero titolo esemplificativo si illustra uno schema inerente l’architettura generale dell’infrastruttura di rete della Sala Sistema Roma :
L'amministrazione di Roma Capitale durante il xxxxx xxxx'xxxxxxx, xx riserva la piena ed insindacabile facoltà, senza che la ditta possa eccepire o trovare argomento per compensi di alcun genere di:
a.1) ripristinare uno o più siti, o gruppi di impianti precedentemente esclusi, e/o includere nell’appalto nuovi siti, gruppi di impianti, o apparati oltre a quelli indicati nel presente schema di accordo quadro. La
consegna sarà formalizzata alla ditta aggiudicataria con verbale di consegna controfirmato per accettazione, con conseguente riconoscimento del canone mensile di manutenzione a partire dalla data del suddetto verbale;
a.2) eliminare dall'appalto con conseguente detrazione del canone mensile di manutenzione per il periodo di esclusione, in qualsiasi momento, quei siti o quegli impianti, anche se compresi nel presente schema di accordo quadro, che, l'Amministrazione di Roma Capitale intenda escludere dall'esercizio e/o manutenzione, e, per particolari esigenze, dismetterli o affidarli ad altra Ditta appaltatrice senza che per questo, da parte dell'impresa aggiudicataria, possano essere sollevate eccezioni di alcun genere o pretendere indennizzi o compensi particolari. L’esclusione sarà formalizzata con ordine di servizio controfirmato per accettazione dalla ditta aggiudicataria.
La detrazione del canone mensile di manutenzione, rapportata in trentesimi, sarà operata anche in caso di non funzionamento degli impianti per cause da imputare alla ditta di manutenzione. In tal caso verranno applicate anche le penali previste all’art. 26 del presente Schema di accordo quadro.
In ogni caso la direzione lavori ha facoltà di ordinare interventi di ripristino immediato. anche in zone fuori del territorio di competenza.
Per la trasmissione delle immagini dovranno essere utilizzati i sistemi/protocolli compatibili con i sistemi già installati nel Centro di Sala Sistema Roma.
Comunque l’importo complessivo dell’accordo quadro non potrà subire variazioni o diminuzioni superiori al 20% dell’importo a base d’appalto.
ART. 6. PRESTAZIONI E FORNITURE
Tutti gli impianti la cui composizione è elencata nell’allegato “A - ELENCO IMPIANTI” sono oggetto delle attività lavorative di seguito elencate, che sono da considerarsi impositive ma non limitative, in quanto sarà onere della ditta aggiudicataria integrare le dette attività con gli interventi necessari al fine di garantire la perfetta efficienza degli impianti in qualsiasi condizione di esercizio.
All’inizio di ogni eventuale contratto applicativo, o su richiesta della D.L., l’appaltatore dovrà redigere una relazione sullo stato di tutte le apparecchiature e/o degli impianti oggetto della manutenzione.
1)MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA
E’ obbligo della ditta aggiudicataria effettuare una visita trimestrale per l’accurato controllo di ogni singolo impianto.
Il corrispettivo contabilizzato di tale attività è valutato in base ai canoni di manutenzione derivanti dall’analisi prezzi di cui all’allegato “C – ANALISI CANONI DI MANUTENZIONE”.
Per la sala controllo di Xxxxxx X. Xx Xxxxxxxxxx 0 detta “Sala Sistema Roma”, il canone trimestrale di manutenzione, oltre alle operazioni da eseguirsi su tutte le apparecchiature come di seguito specificato, comprende la presenza di un capo tecnico sistemista per 8 ore giornaliere per 3 giorni alla settimana che dovrà essere a disposizione del personale di Sala per la risoluzione di problemi tecnici, riunioni operative, supporto hardware e software. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni che in caso di necessità dovessero essere eseguite in orario notturno. I giorni di presenza saranno di volta in volta concordati con il responsabile di Xxxx.
I lavori dovranno essere effettuati in conformità a quanto prescritto dalle norme UNI EN 9795 per gli impianti antincendio, Norme Cei 79/3 capitolo 8 e 9 per gli impianti antintrusione, e per i sistemi XX.XX.
Il canone di manutenzione ordinaria per le suddette apparecchiature è comprensivo delle relative tastiere di programmazione anche se remote.
Le attività manutentive minime, il cui corrispettivo è compreso nel canone, e che appaltatore dovrà garantire comprendono i controlli qui di seguito specificati:
Controllo del corretto funzionamento dei sistemi software di gestione centralizzata installati presso Sala Sistema Roma e degli impianti periferici, sia di video – controllo, che allarme intrusione ed ivi compresa la componentistica hardware;
Prove di collegamento tra periferia e centro che dovranno essere documentate a mezzo dei tabulati ottenuti presso il centro di Monitoraggio e dalle immagini registrate delle prove d’allarme.
Controllo e test di edit per le stampanti di sistema. Le operazioni comprenderanno la verifica di:
- toner e/o cartuccia
- verifica carta e guida di scorrimento
- pulizia testine di stampa
- controllo tensione di rete
- controllo tensioni alimentatore interno
- verifica led
Controllo del corretto funzionamento e verifica delle tarature delle barriere di protezione a microonde e/o ad infrarossi per esterno e/o interno e G.P.S. In tale attività è da intendersi compresa la pulizia delle apparecchiature (colonnine di contenimento, raggi iretc) e le relative tarature ed allineamenti delle stesse.
Verifica di funzionamento del software Centro di Controllo Geovision.
Controllo del corretto funzionamento delle Centrali locali di gestione impianti antintrusione ed antincendio. In tale verifica è da comprendere il modem di trasmissione dati interno o esterno alla centrale stessa. Dovranno essere principalmente verificate le seguenti funzioni:
- controllo tensione di rete
- controllo batteria
- verifica di tutte le funzioni della centrale
- verifica dei led
- verifica memoria eventi e ripristino
- verifica del colloquio con la sensoristica in campo
- verifiche password di servizio. Le password di cui sopra dovranno essere cambiate ogni tre mesi e consegnate all’ufficio di Direzione Lavori.
- verifica CPU
- effettuare prova di guasto
- verifica della esattezza dell’orologio/calendario
- verifica della programmazione
- controllo cablaggi
- verifica della funzionamento delle centrali antincendio con simulazione incendio
Per quanto riguarda le colonnine SOS si dovranno effettuare i seguenti controlli:
- Prova di chiamata presso Sala Controllo Sistema Roma
- Controllo qualità sonora interfono
- Controllo lampada interna SOS e accumulatore interno
- Verifica schede di controllo interne con ricezione e trasmissione seriale
- Verifica telecamera bullet interna e pulizia interna ed esterna dome colonnina
- Verifica armadio di concentrazione apparati presso i siti
- Controllo centrali allarmi Notifaier E-Net e connessione verso S.S.R.
- Controllo stato accumulatori, seriali e linee di connessione ethernet
- Controllo e verifica swich ethernet
- Controllo dei vdr presenti con prove e verifiche di registrazione
- Controllo sensoristica protezione armadio
- Controllo sirena interna ed esterna
- Effettuare pulizia ventole interne ed esterne degli armadi e di tutti gli apparati
- Controllo swich VDSL verso linea SOS colonnine.
Controllo dei circuiti elettronici e pulizia di tutti i sensori antintrusione ed antincendio
- sensori antintrusione : controllo tensione di alimentazione, controllo copertura, prova movimento, verifica effetto doppler per MW o D.T., controllo insabotabilità, verifica morsettiera, verifica invio segnalazione allarme;
- rivelatori di fumo o gas: controllo tensione di alimentazione, controllo insabotabilità controllo corrente linea in riposo, prove di funzionalità, pulizia dei sensori;
- rivelatore inerziale, contatto magnetico e microfono selettivo: Prove di funzionamento, verifica fissaggio,controllo antisabotaggio, taratura sensibilità alle vibrazioni e soglia d’intervento, controllo meccanico elemento captatore, controllo tolleranza intervento ed ossidazione dei contatti di linea;
- Inoltre la ditta ha l’onere di provvedere alla pulizia (potatura e/o diserbo) dell’area immediatamente antistante i sensori da esterno al fine di evitare eventi endogeni (falsi allarmi);
Controllo del corretto funzionamento dei mezzi di comando e protezione linee di alimentazione e linee telefoniche (scaricatori);
Controllo del corretto funzionamento dei mezzi di allarme sirene, pannelli ottico acustici pulsanti di emergenza antiaggressione ed antincendio con particolare attenzione al controllo del reset. Per i pulsanti è fatto obbligo alla ditta provvedere alla sostituzione dei vetrini qualora necessiti senza alcun onere aggiuntivo. Per quanto concernerne i canoni di manutenzione delle sirene e dei pannelli ottico acustici è fatto obbligo alla ditta provvedere alla sostituzione dei lampeggiatori allo xenon e/o ad incandescenza e dei cartelli intercambiabili di messaggistica;
Controllo del corretto funzionamento dei mezzi di trasmissione dati
Controllo del corretto funzionamento delle telecamere e dei monitor e relative tarature e posizionamenti;
- dovranno essere principalmente verificate le alimentazioni, l’invio dei sincronismi del segnale video, assorbimento, messa a fuoco luminosità e contrasto, verifica del trasformatore di riga
- la ditta inoltre ha l’onere di provvedere alla pulizia (potatura e/o diserbo) dell’area antistante le telecamere allarmate al fine di evitare eventi endogeni (falsi allarmi);
Controllo del corretto funzionamento degli obiettivi autoiris e/o manuali con relativi accessori e messa a fuoco; verifica alla reazione alla luce violenta, verifica con filtri di oscuramento, verifica motore zoom e
fuoco;
Per quanto concerne le speeddome e/o TLC brandeggiabili oltre alle normali verifiche bisognerà verificare l’ancoraggio alla struttura, la taratura fine corsa, assorbimento, pulsanti di comando ed usura switch di commutazione, programmazione preset; Il canone per queste apparecchiature è comprensivo del JoyPad di gestione.
Controllo del corretto funzionamento degli apparati di videosorveglianza e controllo comprensivo delle tarature stesse. Le tarature dovranno essere effettuate in base alle prescrizioni date dall’Ufficio di Direzione Lavori. Qualora si rendesse necessario procedere alla taratura notturna in aggiunta a quelle previste per la normale manutenzione, su richiesta della D.L. la ditta ha l’obbligo di effettuarla senza alcun ulteriore aggravio sui canoni corrisposti;
Controllo del corretto funzionamento delle connessioni elettriche, cavi coassiali e UTP e degli eventuali amplificatori di linea per i segnali video compositi.
Controllo dello stato di efficienza dei supporti di sostegno telecamere delle relative custodie con pulizia dei vetri sia delle custodie che delle relative ottiche.
Controllo della programmazione dei sistemi di trasmissione video su vettore telefonico su linea tradizionale o larga banda, è onere della ditta provvedere alla eventuale riprogrammazione degli stessi in caso di malfunzionamento;
Controllo della programmazione, posizionamento, taratura dei sistemi di trasmissione video via radio (tx- rx ed antenne), è onere della ditta provvedere alla eventuale riprogrammazione degli stessi in caso di malfunzionamento;
La ditta ha l’onere della verifica del funzionamento degli impianti di illuminazione a servizio dei sistemi XX.XX. In tale attività la sostituzione delle lampade alogene e/ infrarossi ove installati è a carico della ditta aggiudicataria. Nel canone di manutenzione sono da comprendere i mezzi di accensione automatica degli stessi (crepuscolari, teleruttori) anche se non esplicitamente riportati nell’allegato C) ;
Verifica della continuità del segnale ottico e delle relative connessioni alle apposite apparecchiature delle reti in F.O.;
Verifica dei quadri elettrici ai quali sono attestate le apparecchiature ed in particolare verifica dell’alimentazione in ingresso, verifica intervento automatici, verifica ancoraggio a parete o in rack;
Qualora la D.L. lo richieda deve essere effettuato il backup dei sistemi di videoregistrazione digitale su supporto elettronico (pen drive, CD-Rom , DVD).
Per tutti gli alimentatori previsti in dotazione alle apparecchiature dovranno essere verificate le tensioni in ingresso e in uscita;
Nei canoni di manutenzione delle telecamere, è compresa la verifica delle custodie qualora fossero installate all’esterno, delle staffe, e la messa a fuoco degli obiettivi stessi;
Nel computo dei canoni di manutenzione dei sistemi oltre che i singoli componenti hardware sono comprese le necessarie tarature, al fine di garantire il perfetto funzionamento. A tal fine, rientra nel computo del canone di manutenzione la taratura notturna di tali sistemi ogni qualvolta la D.L. lo reputi opportuno oltre alla normale visita trimestrale programmata;
Sono da considerarsi comprese nei canoni di manutenzione tutte le riprogrammazioni delle apparecchiature di gestione (centrali, matrici, periferiche di trasmissioni, Videoregistratori digitali, Unità di gestione centralizzate) già installate ed inserite negli allegati A) e C)
Nel computo del canone di manutenzione degli impianti sono compresi la sostituzione dei materiali di consumo delle stampanti adibite alla registrazione eventi (cartucce e/o toner, carta);
E’ onere della ditta aggiudicataria la fornitura di automezzo dotato di cestello per lo svolgimento delle attività manutentive ed installative come descritte nel presente Schema di Accordo Quadro Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
In caso di guasto non potranno essere escluse dalla programmazione delle centrali singole zone a seguito di malfunzionamenti delle stesse se non limitatamente al tempo necessario al ripristino o alla sostituzione dell’apparato guasto.
Nel canone di manutenzione sono comprese e pertanto a carico della ditta aggiudicataria tutte le riparazioni delle apparecchiature e/o parti delle stesse qualora il guasto non comporti la sostituzione delle stesse, previo accertamento da parte della D.L.
In caso di guasto di apparecchiature e/o sensoristica che comportino la necessità di trasporto in laboratorio per riparazione, è onere della ditta immediatamente provvedere alla sostituzione temporanea delle stesse, con apparecchiatura similare, al fine di non interrompere il funzionamento degli impianti.
A tal fine la ditta dovrà garantire un numero adeguato di apparecchiature stoccate in magazzino il cui elenco materiale dovrà essere consegnato mensilmente alla D.L..
La Ditta, all’avvio del contratto, dovrà aver già costituito un proprio magazzino di materiali di scorta e di consumo, assumendo sotto la propria responsabilità le scelte sul numero e sulla tipologia dei materiali di ricambio necessari a garantire i livelli prestazionali richiesti per i singoli sistemi, impianti, e apparati.
Nella manutenzione programmata è inoltre compresa l'assistenza agli utilizzatori degli impianti che, qualora lo richiedano e su ordine della D.L. verrà esplicata tramite un sopralluogo in sito qualora necessiti anche in orario notturno, con Tecnici dell'Amministrazione, per la consegna di istruzioni scritte, appositamente predisposte dalla ditta, in forma chiara e semplice, facilmente accessibile all'utenza e per una dimostrazione pratica sul funzionamento dell'impianto.
E’ fatto obbligo alla ditta ad effettuare per tutta la durata dell’appalto gli aggiornamenti software e firmware sui sistemi di centralizzazione (allarmi e video) senza alcun onere aggiuntivo, le cui licenze e i relativi back up dovranno essere consegnati alla D.L., in concomitanza agli SDK degli apparati.
Ogni documento relativo all'impianto ed ogni altro intervento effettuato dovrà essere registrato su apposito rapporto cartaceo e consegnato alla D.L. mensilmente.
E’ obbligo assoluto della ditta provvedere, in caso di guasto delle apparecchiature di videoregistrazione che necessitino di riparazione e/o di sostituzione, all’immediata installazione di sistemi di registrazione al fine di garantire la memorizzazione delle immagini senza alcuna interruzione.
La ditta per nessun motivo potrà consegnare a personale esterno e/o della stessa Amministrazione le immagini registrate senza l’autorizzazione dell’Ufficio D.L. .
Il servizio di manutenzione dovrà prevedere principalmente la puntuale programmazione, la gestione e l’esecuzione di tutte le attività di conduzione e di manutenzione realizzate sulla base di un processo anagrafico nel quale dovranno essere con chiarezza indicati tutti gli specifici elementi interessati, con procedimenti che consentono in qualunque momento la loro precisa conoscenza, anche con riferimento agli edifici, alle unità ed ambienti per i quali sono stati richiesti gli interventi e ai tipi e categorie di lavoro interessati dagli stessi, nonché la gestione delle richieste di interventi di manutenzione riparativa, con procedimenti che consentano, anch’essi, in qualunque momento la loro precisa conoscenza nei termini già sopra spiegati. L’Impresa dovrà disporre di un sistema di archiviazione storica di tutte le attività soggette all’appalto, capace di fornire tutte le indicazioni statistiche elaborate per le esigenze di gestione sopraddette.
Per gli impianti antincendio la legislazione vigente stabilisce la periodicità minima per le diverse fasi della manutenzione:
CONTROLLO INIZIALE: Da effettuarsi alla presa in carico di un sistema in manutenzione. Il controllo riguarda principalmente: la documentazione di sistema, i volumi di progetto e quelli dello stato di fatto, i certificati di collaudo iniziale dell’impianto e delle bombole.
MANUTENZIONE ORDINARIA : Una visita mensile, opportunamente registrata, atta a controllare l’impianto ed il suo stato operativo;
CONTROLLO PERIODICO: Da effettuarsi almeno due volte l’anno con scadenza semestrale per il controllo della corretta funzionalità dell’impianto. L’azienda manutentrice effettuerà le prove ed i controlli specifici sull’impianto e sui componenti, rilasciando un documento attestante le attività svolte e le anomalie riscontrate. Sull’impianto verrà apposto inoltre il cartellino di manutenzione per registrare data e scadenza del controllo periodico e della revisione programmata;
MANUTENZIONE STRAORDINARIA : Da effettuarsi secondo esigenza per operazioni di particolare importanza. Gli interventi devono essere garantiti dal manutentore e registrati;
REVISIONE PROGRAMMATA: Intervento da effettuarsi ogni 10 anni, secondo normativa, per mantenere efficiente l’impianto attraverso una serie di accertamenti ed interventi volti a determinare anche lo stato dei componenti che in questa fase vengono smontati.
Qualora si dovesse verificare che qualche impianto non potesse essere pienamente efficiente per indisponibilità della linea telefonica o per modifiche della rete apportate dal gestore telefonico, sarà onere della ditta interessare immediatamente il competente servizio guasti del gestore e per conoscenza la D.L. comunicando il numero del reclamo inoltrato. Inoltre, al fine della perfetta efficienza dell’impianto, la ditta ha l’onere di assicurare la dovuta assistenza al gestore Telefonico nei casi in cui la stessa società apporti modifiche alla rete tali da interessare il combinatore telefonico e/o modem, terminal adapter, e provvedere all’installazione in via temporanea di un combinatore GSM o similare.
In caso in cui si abbia indisponibilità di fornitura elettrica è onere della ditta comunicare il disservizio all’Ente Erogatore con le modalità di cui sopra.
E’ onere della ditta redigere in triplice copia opportuno Rapporto di manutenzione e di intervento tecnico.
Per lo svolgimento di tali operazioni manutentive la ditta metterà a disposizione dell’appalto, nei giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, oltre alle unità di personale tecnico, anche il Direttore di Cantiere, per l’assistenza e la soluzione di eventuali problemi concernenti la funzionalità degli impianti.
La ditta dovrà comunicare alla D.L. prima dell’inizio dei lavori i nominativi del personale che coprirà gli incarichi di direttore di cantiere, responsabile della sicurezza e persona autorizzata a ricevere Ordini di Servizio e/o Ordinativi accompagnati dalla dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dei soggetti interessati.
Inoltre, la ditta aggiudicataria, ai sensi del Codice sulla Privacy, dovrà nominare i referenti per il trattamento dei dati sensibili e comunicarli all’Ufficio di D.L.
Il suddetto personale dovrà presentarsi ogni mattina alle ore 08.00 presso gli uffici della Direzione Lavori o presso Sala Sistema Roma, per ricevere i compiti giornalieri che saranno impartiti sulla base delle urgenze ed esigenze di servizio.
Ogni squadra di tecnici manutentori dovrà essere fornita di apposito telefono cellulare per chiamate urgenti. Il numero dovrà essere preventivamente comunicato all’Ufficio D.L.
Sarà onere della ditta mettere a disposizione delle squadre, automezzi conformi alla normativa europea sul contenimento delle emissioni inquinanti al fine di evitare fermi in caso di blocco del traffico.
E’ onere della ditta redigere giornalmente il programma delle visite di manutenzione con i nominativi del personale che effettua l’intervento da sottoporre alla autorizzazione della D.L.
In caso di mancata osservanza di tutto quanto previsto sopra comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art.26
2) PRONTO INTERVENTO, RIPRISTINI E REPERIBILITA’
2.1) Pronto Intervento e Ripristini
Per tutti gli impianti in manutenzione durante l’orario di lavoro, la ditta su ordine della Direzione Lavori dovrà effettuare rapidi interventi, non programmabili, che si rendano necessari per inconvenienti riscontrati sugli impianti, sulle apparecchiature, sui componenti elettronici, meccanici, software o firmware.
Tali interventi di ripristino dovranno aver luogo entro tre ore dall’ordine di intervento della D.L. , ordine che potrà essere impartito in casi urgenti anche per via telefonica. Per ogni mancato intervento nel tempo suddetto e, comunque per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di cui all’art. 26.
Saranno retribuiti esclusivamente, sulla base del tariffario allegato al presente Schema di Accordo Quadro e Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (Allegato B), i materiali installati nel caso in cui le sostituzioni non siano derivate da carenze di manutenzione, danni arrecati dalla ditta manutentrice o da impossibilità di provvedere alla riparazione delle apparecchiature guaste.
Saranno corrisposti i prezzi delle apparecchiature esclusivamente a seguito di apposito Ordinativo emesso dalla D.L.
Tutti gli interventi ordinati dalla D.L., di qualsiasi genere, ed effettuati durante il normale orario di lavoro che non comportino sostituzione di apparecchiature sono da considerarsi lavorazioni comprese nei canoni di manutenzione.
2.2) Reperibilità
Nei giorni festivi nell’arco delle ventiquattrore, e nei giorni feriali dalle ore 17,00 alle ore 8.00 del giorno successivo sarà onere della ditta garantire la reperibilità di n. 1 (una) squadra composta da n.2 tecnici specializzati, con automezzo abilitato a circolare anche in caso di ordinanze del Sindaco di limitazione della circolazione, che abbiano acquisito piena conoscenza degli impianti in manutenzione; a tale scopo, la ditta fornirà apposito recapito telefonico di reperibilità. La suddetta squadra dovrà intervenire su chiamata, entro e non oltre tre ore dalla stessa, effettuata dalla Direzione Lavori o da personale preposto.
La presenza del personale reperibile dovrà essere continua, fino ad ultimazione del servizio, senza alcuna interruzione.
Le prestazioni per gli interventi di emergenza, di reperibilità, e per atti vandalici, e comunque danni apportati da terzi e quant'altro non da imputare a difetti di manutenzione, non rientrano nei canoni di manutenzione e saranno compensate con le apposite tariffe orarie di mano d’opera dietro presentazione del bollettino di lavoro in base agli operai e alle ore lavorate secondo quanto previsto all’art. 20.
Ogni intervento dovrà essere accompagnato da apposito report firmato dal personale che ha evaso la relativa chiamata con la descrizione dell’intervento effettuato.
In caso di eventi straordinari, in previsione di manifestazioni, scioperi, particolari eventi o per proprie valutazioni, la
D.L. con apposito ordinativo di lavoro che sarà computato secondo le tariffe orarie di mano d’opera e secondo quanto previsto all’art. 20, potrà richiedere la fornitura di personale specializzato atto al controllo del funzionamento degli impianti che dovrà stazionare presso Sala Sistema Roma o presso altri siti di volta in volta indicati.
Tale attività è da considerarsi onere della ditta e compensata nei canoni di manutenzione.
3) RINNOVAMENTO E MODIFICA DEGLI IMPIANTI
Tale attività dovrà essere espletata ogni qual volta si presenta l’immediata necessità di un intervento tecnico per l’eliminazione delle irregolarità e delle deficienze dell’impianto rilevate dalle segnalazioni anomale presso Sala Sistema Roma, da malfunzionamenti sul campo o di chiamata diretta della Direzione Lavori.
In particolare la suddetta voce coprirà le seguenti attività:
a) Riparazioni di danni apportati da terzi o da cause non imputabili a difetti di manutenzione o negligenza negli interventi da parte dell’impresa contraente.
b) Ordini della D.L. concernenti il rinnovamento di impianti di loro parti e l’adozione di modifiche in seguito a sopravvenute esigenze di lavoro o per l’impiego di tecniche più progredite ed adeguamento alle normative vigenti.
Per il materiale fornito e posto in opera a seguito degli interventi di cui ai punti a) e b) sarà corrisposto il prezzo previsto dal Tariffario allegato (all.B) al presente schema di accordo quadro di cui diventa parte integrante, ed esclusivamente previa autorizzazione della D.L. a mezzo Ordinativo.
Non saranno comunque retribuite, per tale attività, le ore di manodopera utilizzata durante il normale orario di lavoro.
La ditta nulla potrà pretendere per materiali e/o apparecchiature installate senza che la DL abbia emesso il relativo ordinativo di Lavoro.
Gli Ordini della D.L. concernenti il collegamento al Centro di controllo di nuovi impianti e relativa programmazione dei Personal Computer di gestione comprendono :
* l’assegnazione dei codici delle periferiche sia video che allarmi ;
* assegnazione delle zone di allarme dei siti periferici ;
* associazione delle zone di allarme alle planimetrie ;
* programmazione dei mezzi di trasmissione in periferia.
Con l’ordine di lavoro vengono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore lavori all’appaltatore. Deve essere redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore Xxxxxx e dall‘appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
L’ordine di lavoro non costituisce sede per iscrizioni di eventuali riserve dell’appaltatore.
In caso di urgenza qualsiasi ordine può essere impartito alla ditta aggiudicataria anche a mezzo mail o telefonicamente.
I suddetti lavori non esimono la ditta dagli obblighi derivanti dai normali impegni assunti per la manutenzione nei modi sopra descritti pertanto dovranno eseguiti senza distogliere manodopera dalla attività manutentiva programmata prevista ai punti precedenti.
A tal fine la ditta dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, un adeguato numero di unità tecniche per le attività di supporto, sviluppo e coordinamento, nonché per le attività di implementazione e miglioramento del servizio. Tali figure di elevato profilo professionale, specialisti software ed hardware, dovranno collaborare con l’ufficio di Direzione Lavori per lo studio e la progettazione di soluzioni tecniche e gestionali necessarie per il miglioramento delle attività descritte nel presente capitolato speciale d’appalto.
Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti negli Ordini di lavoro sarà applicata la prevista penalità di cui all’art. 26.
Tra gli oneri e gli obblighi della ditta, rientra anche la fornitura, per gli impianti in cui sia avvenuta modifica od ampliamento ed entro 15 giorni dall'esecuzione dei lavori, delle piantine planimetriche dell'ubicazione delle apparecchiature con l'indicazione della suddivisione delle zone dell'impianto e del passaggio cavi, nonché istruzioni d'uso, indicazioni e cablaggi dei collegamenti effettuati per il reperimento dei singoli conduttori, programmazione delle centrali di allarme e periferiche video da consegnare alla Direzione Lavori. Di tali planimetrie e documentazione dovrà essere consegnata copia originale alla D.L. anche su CD Rom o DVD contenente i dati relativi al disegno eseguito su Autocad LT e Paint Brush. Non si accetteranno gli impianti sprovvisti della documentazione richiesta comprensiva della Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008. Inoltre, la ditta aggiudicataria dovrà, semestralmente, fornire all’Amministrazione, tutti i back-up dei software ed archivi dei sistemi di gestione centralizzata sia allarmi che immagini pena l’applicazione delle penali di cui all’art.26.
Per lavorazioni particolari in aree archeologiche, la ditta dovrà mettere a disposizione un archeologo per collaborare con il personale tecnico al fine di adottare le necessarie precauzioni per la tutela delle opere e dei monumenti.
La società appaltatrice, come onere, dovrà effettuare un continuo Censimento degli impianti e fornire un software di “Gestione del Patrimonio Impiantistico” allo scopo di rendere la gestione dei siti più efficiente e veloce, migliorando la possibilità di ricerca ed estrapolazione dei dati in archivio.
Tutta la documentazione degli impianti dovrà essere, tramite un opportuno sistema di acquisizione ottica, archiviata e resa disponibile sul suddetto software gestionale.
4) Variazione al progetto appaltato
Nessuna modifica ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento sentito il Direttore dei Lavori, comporta l’obbligo dell’appaltatore di ripristinare le condizioni iniziali a sue spese, fermo che in nessun caso egli possa vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
ART. 7. OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà piena ed insindacabile di ordinare ad altre ditte eventuali opere di modifiche o di trasformazione degli impianti ed ogni altra opera che, a giudizio esclusivo dello stesso richieda una particolare tecnica specializzata o sia oggetto di speciali brevetti.
L'Amministrazione ha facoltà, sia di escludere dall'appalto tali opere, sia di farle pagare all'Appaltatore contro fatture vistate dalla Direzione Lavori.
Inoltre l’appaltatore dovrà provvedere al pagamento, per conto della stazione appaltante, di fatture e bollettini postali relativi ad importi dovuti ai gestori di pubblici servizi per richieste di aumenti di potenza o altri interventi che si rendessero necessari durante il corso dell’appalto per opere specialistiche, nonché al pagamento degli oneri dovuti agli Organismi di Certificazione Notificati che per qualsiasi esigenza della stazione appaltante saranno interpellati.
L'Amministrazione provvederà a rimborsare l'Appaltatore a fronte di fatture quietanzate vistate dalla D. L. e/o autorizzate dal Responsabile del Procedimento.
L'ammontare di dette fatture, aumentato dell'interesse legale e delle spese postali o bancarie, verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione delle fatture quietanzate.
Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento
d'asta.
L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del
certificato di pagamento in cui detta fattura verrà liquidata.
Il calcolo dell'interesse viene fatto a mesi, computandosi per mese completo le frazioni superiori a quindici giorni, trascurando i periodi di minor durata.
ART. 8. RESPONSABILE DELL’ACCORDO
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro, il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare a ROMA CAPITALE le generalità del Responsabile dell’accordo e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali.
Il “Responsabile dell’accordo” rivestirà l’incarico di rappresentante dell’aggiudicatario e avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione Lavori di ROMA CAPITALE le azioni tecniche inerenti lo svolgimento.
ART. 9. PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA’ED IMPIEGO DEGLI STESSI
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 è responsabilità del Direttore dei Lavori verificare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali, che, devono corrispondere alle prescrizioni e le indicazioni tecniche riportate nel presente Schema di accordo quadro ed essere della migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavorazioni di ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dal presente Schema di accordo quadro. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi, per ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, tutti gli oneri derivanti all'esecutore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
Qualora per alcuni materiali le prescrizioni tecniche del relativo capitolato speciale d’appalto prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali per alcuni materiali siano indicati nelle prescrizioni tecniche del relativo capitolato speciale d’appalto, l'esecutore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal relativo capitolato speciale d’appalto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Xxx l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
ART. 10. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE
Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, in relazione a ciascun eventuale contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del relativo capitolato speciale d’appalto o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Se l'esecutore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del procedimento; qualora l'esecutore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'esecutore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'esecutore, in caso contrario l'esecutore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dei singoli eventuali contratti applicativi conseguenti all’accordo quadro non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'esecutore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'esecutore, né alcuna preclusione in capo a ROMA CAPITALE.
ART. 11. CAUZIONE PROVVISORIA
All’atto della presentazione della documentazione di gara il concorrente dovrà produrre, secondo le indicazioni riportate negli atti di gara ed ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs.n. 50/2016 un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo presunto complessivo dell’accordo quadro.
ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario,al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
A norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti
applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo all’esecutore di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
A norma dell’art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.
n. 50/2016, alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) dell’intero accordo quadro.
Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo.
Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro.
In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente del presente accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.
Si precisa che, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente accordo quadro e i conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 13. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
A norma dell’art. 103 comma 7) del D. Lgs. n. 50/2016 l’esecutore è obbligato a stipulare, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, le seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 ed in particolare:
- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla stazione appaltante in relazione al singolo contratto applicativo da affidare conseguente al presente accordo quadro;
- una polizza assicurativa, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’accordo con un massimale complessivo pari al valore lordo del contratto di cui è aggiudicataria.
- una polizza assicurativa contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, con massimale pari al 10% dell’ammontare contrattuale.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori
di ciascun contratto applicativo attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. Le polizze devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.
In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
L’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente accordo quadro a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto applicativo per volontà dell’aggiudicatario.
Per i danni arrecati ai manufatti e beni comunali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
L’appaltatore si obbliga a garantire e rilevare Roma Capitale, quale proprietario degli impianti di videosorveglianza di cui all'allegato "A - ELENCO IMPIANTI", nonché il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione delle opere.
L’appaltatore tra l’altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l'Amministrazione di Roma Capitale e contro il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale medesima comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’art. 269 del C.P.C., l’appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.
L’appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare – come senz’altro valide nei suoi confronti – le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere all’Amministrazione di Roma Capitale ed al personale della stessa, comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, tutte le spese a questi ultimi addebitate.
Sarà infine obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, le provvidenza, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché, ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia, che qui si intendono integralmente riportate.
ART. 14. CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO E PROGRAMMA OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO
Su richiesta della direzione lavori, in relazione ad ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, all’esecutore, prima dell’inizio dell’affidamento di ciascun contratto applicativo, potrà essere richiesto un Programma Operativo, che, in relazione alle specifiche lavorazioni affidate specifichi, ove possibile, ed individui il programma delle lavorazioni attenendosi alle priorità evidenziate nel programma indicativo della stazione appaltante.
ART. 15. PIANI PER LA SICUREZZA DELL’ACCORDO QUADRO
La stazione appaltante ha predisposto, a corredo della progettazione definitiva a base di gara, un Piano di Sicurezza e Coordinamento di carattere generale “quadro” per tutte le lavorazioni afferenti la manutenzione ordinaria preventivabile/programmabile.
L'appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza.
L'Appaltatore è obbligato altresì ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L'Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture realizzate.
L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela dì cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.rn.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempi menti prescritti agli articoli 95,96 e 97 e all'allegato XIII del medesimo decreto.
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori ,in caso di consegna ad urgenza entro cinque giorni dalla data della medesima, nonché all'atto di ogni affidamento in sub-appalto, dovrà presentare:
o la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all'allegato XVII al D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.;
o le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento nonché il Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
È altresì previsto che l'Impresa ed i suoi eventuali subappaltatorilcottimisti possano presentare, in corso d'opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi:
o per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire al sicurezza del cantiere sulla base delle proprie tecnologie ed organizzazione imprenditoriale;
o per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.
L'Amministrazione acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell'Appaltatore, ravvisatone la validità, ha facoltà di adeguare il PSC.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.
È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.rn.i. , consegnare al
D.L. e al Coordinatore per l'esecuzione copia di:
a. proprio Documento di Valutazione Xxxxxx, redatto ai sensi X.Xxx. n. 81/2008 e s.rn.i.;
b. comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;
c.copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs n,81!2008 e s.m.i. in cui si colloca l'appalto.
Piano operativo di sicurezza
L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'Amministrazione non procede alla consegna dei lavori e diffida l'Appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto ' secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'Amministrazione può affidare l'esecuzione dei lavori all'Impresa che segue in graduatoria.
L'Appaltatore ha l'obbligo, nei casi di consegna ad urgenza dei lavori prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori all'Impresa che segue in graduatoria.
L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
L'Impresa è obbligata ad inserire nel "piano operativo di sicurezza":
a. il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse elo mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.):
b. le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
c. le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
d. le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgono i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
e. i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.
f dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
g. le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per Xxxxx;
h. particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
1. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove
diverso da questi, dal progettista del piano;
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 16. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI
Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, per ciascun contratto applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
In caso di appalto affidato ad esecutore raggruppato in raggruppamento temporaneo di imprese o G.E.I.E. o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'esecutore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'esecutore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'esecutore, per ciascun contratto
applicativo conseguente al presente accordo quadro, si intendono pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010:
- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- gli oneri generali e particolari previsti dallo schema di accordo e dal relativo capitolato speciale di appalto.
ART. 17. CONSEGNA DEI LAVORI
Dopo la stipula di ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, il responsabile unico del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
Ai sensi dell’art. 101 comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori afferenti ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, ROMA CAPITALE ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.
ART. 18. SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, qualora circostanze speciali impediscano, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
Il responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo discrezionalmente valutati, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano
d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile unico del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale riferito al singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
Ai sensi dell’art. dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, l’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro nel termine fissato, può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale per ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro dieci giorni dal suo ricevimento.
L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal relativo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
ART. 19. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI GENERALE
I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Dell’avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, si darà atto, ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.
Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza dell’ultimo contratto applicativo dell’accordo quadro, si darà atto dell’ultimazione medesima mediante “certificato di ultimazione lavori generale”, attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell’accordo quadro.
ART. 20. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Tutti i lavori previsti nell’accordo quadro debbono essere accertati in contraddittorio tra la direzione lavori e l'esecutore e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara.
Tale elenco prezzi è costituito dall’elenco prezzi speciali “ALLEGATO B” facente parte integrante della documentazione di gara del presente accordo quadro e, in carenza, dai prezzi desunti dalla Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013.
Le modalità di misurazione, a parte gli incrementi su citati, saranno quelle contenute nelle “AVVERTENZE E NORME PER LA MISURAZIONE” di cui alla Tariffa adottata da ROMA CAPITALE con la citata Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197/2013.
Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'esecutore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.
Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà a norma dell’art. 32, comma 2 del
D.P.R. n. 207/2010.
ART. 21. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun eventuale contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, nei limiti del 30% ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.
È fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Xxx ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R. 207/2010, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti condizioni:
1) che l’aggiudicatario dell’accordo quadro, in sede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, abbiano indicato i lavori o le parti di lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario, in sede di contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei Contratti;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011.
Ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016, è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti applicativi in corso conseguenti al presente accordo quadro, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario (quali le mandanti o le società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010), dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 22. MODIFICHE DEL CONTRATTO APPLICATIVO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Eventuali varianti sui singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro, nelle fattispecie previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno valutate con i prezzi di contratto. In carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla direzione lavori d’intesa con il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 32, comma 2) del D.P.R. n. 207/2010.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro se non è disposta dal Responsabile del Procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
In caso di occorrenza di entrambe le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia di variante o suppletiva, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.
L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tute le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel contratto applicativo.
La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto applicativo, può imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto applicativo originario.
In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La disposizione non si applica nel caso di variante disposta per errori in sede di progettazione.
ART. 23. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Al termine dell’esecuzione del contratto applicativo/accordo quadro, conclusi i lavori eseguiti a regola d’arte, sarà erogato all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, il pagamento del corrispettivo dovuto.
In caso di affidamento di un contratto applicativo di durata superiore ai 6 mesi, su proposta del Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento può emettere certificati di pagamento in acconto con periodicità trimestrale.
Il certificato di pagamento della rata di acconto è emesso dal Responsabile del Procedimento sulla base dei
documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena concluso un contratto applicativo x xxxxxxx il termine sopra indicato.
Il calcolo lordo dell’importo dei canoni di manutenzione ordinaria programmata da inserire in contabilità, sarà dedotto per ogni sito, dall’applicazione dei Canoni trimestrali relativi alle varie tipologie di impianti di cui agli ”ALLEGATI A e C”, per il trimestre o per i trentesimi effettivamente trascorsi.
All’importo sopra determinato sarà aggiunto l’importo lordo dei lavori derivante dagli ordinativi emessi dal Direttore Lavori ed eventuali rimborsi per fatture liquidate per conto di Roma Capitale.
Ogni stato di avanzamento dei lavori conterrà:
- I canoni di manutenzione ordinaria programmata;
- I costi di esercizio concernenti tutti i lavori di riparazione, sostituzione e adeguamento di componenti, oltre la fornitura di mano d’opera per interventi di reperibilità e presidio, e quant’altro precedentemente ordinati dalla Direzione Lavori;
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs
n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto applicativo stesso, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
La stima che individuerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi conseguenti all’accordo quadro, in applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, verrà determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in maniera progressiva e parametrica in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’esecutore.
Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’esecutore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal responsabile unico del procedimento.
Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione” di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Il CIG e il CUP relativi ai contratti applicativi dell’accordo quadro, in conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC, saranno gli stessi dell’accordo quadro medesimo, e verranno confermati di volta in volta dalla stazione appaltante per il singolo contratto applicativo affidato.
Il CIG e il CUP dovranno essere indicati nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
L’esecutore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento, anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
L’esecutore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
L’esecutore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della L. n.
136/2010.
ART. 24. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’ESECUTORE
A) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:
1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art. 9 del Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 18/01/1983 e dal Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000 per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni d'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
2) Le spese inerenti alla progettazione delle opere che si rendessero necessarie per adeguare gli impianti alle norme di legge, predisponendo rilievi, accertamenti, disegni, relazioni tecniche e quanto altro occorra per la presentazione della documentazione di rito all'autorità preposta, per l'ottenimento delle relative certificazioni;
3) Le spese per l'assicurazione contro i rischi per la responsabilità civile verso terzi, derivanti alla ditta nella sua qualità di manutentrice degli impianti oggetto dell'appalto, nonché per la responsabilità civile verso terzi, derivante all'Amministrazione di Roma Capitale in quanto proprietaria degli impianti stessi ed ai funzionari e personale dell'Amministrazione di Roma Capitale comunque impiegati ed addetti alla Direzione Lavori, con massimali di copertura non inferiori ad € 500.000,00.
La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria Compagnia Assicuratrice che sia di gradimento dell'Amministrazione di Roma Capitale.
A garanzia dell'effettuata iscrizione all'assicurazione, è fatto obbligo alla Ditta di rimettere alla Direzione Lavori, copia autentica originale di detta polizza assicurativa, corredata di una speciale dichiarazione della Società Assicuratrice, dalla quale risulti che nella polizza in questione sono compresi soltanto gli impianti oggetto dell'appalto, e che le coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi esplicitate nella polizza, vengono estese all'Amministrazione di Roma Capitale in quanto proprietaria degli impianti e al personale dell'Amministrazione di Roma Capitale comunque impiegato ed addetto alla Direzione Lavori;
4) Far si che un suo rappresentante qualificato si presenti, ogni qualvolta richiesto, presso l'Ufficio dirigente per ricevere ordini, comunicazioni o per riferire sull'andamento dei lavori in corso;
5) Le spese per la custodia, in locali o spazi adatti per deposito di qualsiasi materiale secondo quanto sarà ordinato dalla Direzione dei Lavori, nonché le spese per il tempestivo allontanamento ed il conseguente trasporto alla discarica autorizzata dei materiali di risulta ivi compresi eventuali detriti e calcinacci derivanti da interventi di rinnovamento o adeguamento di impianti, che rimarranno di proprietà dell'impresa, salvo che la Direzione Lavori non ordini il trasporto al magazzino dell'Amministrazione di Roma Capitale di alcuni materiali di cui si preveda il reimpiego, così che i luoghi di lavoro risultino agibili e sgomberi di materiali di risulta, detriti ed attrezzature;
6) La spesa per la custodia dei propri materiali, mezzi ed attrezzi di lavoro, esonerando l'Amministrazione di Roma Capitale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti.
7) La Ditta aggiudicataria è obbligata a far pervenire tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla data della consegna dell'appalto, l'organigramma nominativo del personale dipendente addetto alla manutenzione degli impianti, da cui risultino le qualifiche e gli estremi del certificato di abilitazione.
Ogni eventuale cambiamento o modifica dell'organigramma dovrà essere comunicato per iscritto alla Direzione Lavori.
In deroga al Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 18/01/1983 e al Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000, nulla è dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo per eventuali maggiori costi delle mercedi dipendenti dalla lontananza del cantiere dalla città.
La Ditta dovrà inoltre, senza alcun compenso, porsi a disposizione dell'Ufficio, ad ogni richiesta, per coadiuvarlo in verifiche, misurazioni od altro che si rendesse necessario per la compilazione di preventivi, capitolati ed atti vari nonché per l'espletamento di pratiche quali volture e rinnovo di licenze d'esercizio, denunce di smarrimento libretti di immatricolazione e richieste di duplicato degli stessi, presso gli uffici competenti.
Inoltre la Direzione dei Lavori, per particolari esigenze, a proprio insindacabile giudizio, potrà ordinare opere oggetto dell'appalto da eseguirsi in edifici ubicati in municipi diversi da quelli indicati nell'oggetto dell'appalto in questione.
Nessun compenso oltre il canone di manutenzione stabilito nel presente Capitolato può essere richiesto dalla Ditta per oli, grassi, stracci, detergenti o altro occorrente, per le verifiche e la pulizia degli impianti.
La Ditta si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti al proprietario degli impianti dall'applicazione della normativa di riferimento di cui al Capo II art. 34.4, sollevando sin d'ora l'Amministrazione di Roma Capitale in quanto proprietaria degli impianti ed i funzionari e personale dell'Amministrazione di Roma
Capitale stessa, comunque impiegati ed addetti alla Direzione Lavori, da ogni onere o gravame che potrebbero ad essi derivare dall'applicazione o non applicazione di dette norme;
8) Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori.
9) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere le qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
10) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
11) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
12) La fornitura agli operai, che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario.
13) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori.
14) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
15) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall’A.C. e dal Piano operativodell’impresa,siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
16) L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L., la circolazione degli automezzi di cantiere nonché le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi.
17) Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Capitolino e gli ordini della D.L., la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.
18) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall’A.C. e del Piano Operativo dell’Impresa.
19) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature.
20) Gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 5.11.1971, n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione di Roma Capitale, nonché il pagamento della parcella in favore del Collaudatore medesimo. L'importo di tale parcella sarà detratto dalle competenze dell'Appaltatore in sede di redazione del certificato di pagamento della rata di acconto immediatamente successiva alla avvenuta presentazione del certificato di collaudo statico.
21) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta.
22) L'obbligo di apporre il cartello di indicazione delle opere come da normativa vigente ed in esecuzione della deliberazione C.C. 27.4.95 n. 85 con eventuale allegato.
23) L’esecuzione, secondo le disposizioni dell’appaltante, di relazioni tecniche corredate da planimetria del locale macchinario e del vano corsa, “ante-operam” e “post-operam” e fotografie dell’impianto per l’adeguamento alle norme di legge, tutto elaborato su supporto magnetico da consegnare alla D.L.
24) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc.
25) Sarà a carico dell'Impresa anche l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.
26) Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell'appalto dovranno inoltre essere forniti le piante dei vari piani, i progetti e i disegni conformi all’eseguito in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l'accatastamento delle opere eseguite.
27) Le planimetrie catastali dovranno essere redatte su fogli tipo "BRESFOIL", gli altri elaborati su carta lucida.
28) Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in n di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità.
29) Infine l'Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc. realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.
30) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello statoante - operam.
31) Gli oneri necessari per mettere a disposizione, per cinque giorni la settimana dalle ore otto alle ore diciotto, un autista alle dipendenze dell’appaltatore stesso in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) per il trasporto di persone, ed una propria autovettura a 4 sportelli, rispondente alle più recenti normative antinquinamento vigenti al fine di evitare il mancato utilizzo dell’autovettura in occasione di blocchi del traffico, e, dotata di permesso di accesso alla ZTL; l’appaltatore è tenuto, alla consegna dell’appalto, a comunicare per iscritto alla D.L. il nominativo del conducente e la targa dell’autovettura messa a disposizione per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell’appalto secondo le modalità stabilite dall’art. 69 del Capitolato Generale del Comune di Roma. L’Amministrazione si riserva la facoltà della verifica degli atti relativi al rapporto di lavoro subordinato tra autista e impresa.
32) Sono comprese tutte le spese, anche assicurative (RCT auto comprensiva di copertura assicurativa per le persone trasportate e con massimale unico pari ad €. 5.000.000,00) relative al servizio riguardante la messa a disposizione dell’automezzo il quale sarà reso in favore dell’Amministrazione ed a carico dell’appaltatore in base all’orario settimanale stabilito dal Capitolato Particolare. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a garantire e manlevare l’Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra”.
33) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le rilevazioni e misurazione dei lavori. Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all’appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:
34) Le spese relative al rilascio delle certificazione di agibilità per gli interventi effettuati sugli impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 del D.M. 37/08 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 dello stesso Decreto.
35) La fornitura di tecnici per l’assistenza, in sede di consegna, per l’avvio degli impianti.
La Ditta dovrà inoltre, senza alcun compenso, porsi a disposizione dell'Ufficio di D.L., ad ogni richiesta, per coadiuvarlo in verifiche, misurazioni od altro che si rendesse necessario per la compilazione di preventivi, capitolati ed atti vari nonché per l'espletamento di pratiche quali domande per richieste di certificazioni, o duplicati degli stessi, presso gli uffici competenti.
Inoltre la Direzione dei Lavori, per particolari esigenze, a proprio insindacabile giudizio, potrà ordinare opere inerenti l’oggetto dell'appalto anche se ubicate in siti diversi da quelli indicati nell'oggetto dell'appalto in questione.
Nessun compenso oltre il canone di manutenzione stabilito nel presente Schema di accordo quadro può essere richiesto dalla Ditta per fornire i necessari punti di contatto per il servizio di reperibilità h24, 7 giorni su 7.
La Ditta si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri gravanti sul proprietario degli impianti dall'applicazione delle normative di riferimento, sollevando sin d'ora l'Amministrazione di Roma Capitale in quanto proprietaria degli impianti, i funzionari e personale dell'Amministrazione di Roma Capitale stessa, comunque impiegati ed addetti alla Direzione Lavori, da ogni onere o gravame che potrebbero ad essi derivare dall'applicazione o non applicazione di dette norme;
36) Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell’appalto alla fornitura di idonei supporti informatici,
sia hardware e software, per la completa gestione dell’appalto, compatibile con quelli in uso nell’Ufficio comunale (con relativa licenza d’uso), ivi inclusi materiali di consumo e manutenzione.
37) Il pagamento delle ricariche o delle fatture delle SIM GSM installate sulle centrali di allarme.
B) Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi appresso specificati, i seguenti oneri:
38) Gli oneri relativi all'esecuzione di scavi di indagine per accertare l'ubicazione delle canalizzazioni dei XX.XX. di cui alla precedente lettera A) punto15del presente articolo non previsti nelProgramma Indicativo e nel Programma Operativo dell’Impresa. Tali indagini dovranno essere eseguite ad iniziativa dell'Impresa nel numero e nell'ubicazione necessarie e riconosciute tali dalla Direzione Lavori, e saranno compensate con i prezzi di contratto.
39) A completamento di quanto disposto dall'art. 20 (Pagamenti in acconto), l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, fino alla data di approvazionedel collaudo finale provvisorio, tutti i lavori di manutenzione per la riparazione delle opere ammalorate per l’uso non corretto e comunqueordinate dalla D.L..
40) Le spese e gli oneri derivanti dagli obblighi dell'Impresa per prestazioni in caso di emergenza.
41) Poiché a norma del dal Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 17/11/1983 e del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000, già richiamato, l’Impresa ha l’obbligo di prestare soccorsi in caso di emergenza, l’Impresa stessa all’atto della consegna dei lavori dovrà presentare per iscritto alla
D.L. l’elenco dei mezzi d’opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc. Per tutti gli oneri e le difficoltà dei lavori da eseguire nelle suddette circostanze di emergenza, i compensi spettanti saranno quelli previsti dal Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 17/11/1983 e dal Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000.
Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 26
ART. 25. CONTROLLI DA PARTE DI ROMA CAPITALE
Con periodicità discrezionale, il direttore dei lavori provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione dei lavori tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
- non conformità, per gravità e ripetitività, delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche ed indicazioni della direzione lavori;
- numero delle penali, eventualmente applicate;
- numero degli eventuali infortuni verificatisi;
- numero delle eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’opera.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi del presente schema di accordo quadro.
Le suddette irregolarità, riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita dei lavori ai fini dell’applicazione di cui all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 26. RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo del relativo contratto applicativo.
La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori nel contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro;
b. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all’ultimazione dei lavori.
La penale alla lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c), è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla ROMA CAPITALE a causa dei ritardi.
Al di fuori delle penali sopra e di seguito indicate per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le incomplete prestazioni, qualora, dopo un richiamo scritto del responsabile unico del procedimento all’osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, in particolare del presente schema di accordo quadro, dei successivi eventuali contratti applicativi, delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli “ordini” della direzione lavori, l’esecutore non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze singole o categorie di inadempienze, sarà passibile, per ogni inadempienza, di una penale pari ad
€ 500,00 per ciascuna inadempienza o categoria di inadempienze, che verrà applicata a giudizio della direzione lavori.
La su detta penalità di € 500.00, fra l’altro, si applica anche per inadempienze del tipo:
- omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del direttore dei lavori;
- omessa o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità;
- rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi accertati dal responsabile unico del procedimento;
- fornitura di dati insufficienti od errati;
- vestiario indecoroso o assenza del cartellino di riconoscimento individuale del personale operativo;
- mezzi d’uso e di trasporto fatiscenti, mal funzionanti, carenti di manutenzione, di targhe di riconoscimento o non rispondenti agli obblighi assicurativi di legge;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- ritardato allontanamento di subappaltatori e tecnici di cantiere non graditi dalla direzione lavori o dal responsabile unico del procedimento;
- insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei lavori;
- omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell’andamento dei lavori e degli interventi;
- mancata o ritardata risposta a richieste del responsabile unico del procedimento.
PENALI PER MANCATE PRESTAZIONI
1) Per ogni interruzione del funzionamento degli impianti, non giustificata, verrà applicata alla Ditta una penale di € 200,00 per ogni giorno e per ogni impianto.
2) Per ogni mancata segnalazione di interruzione del funzionamento degli impianti verrà applicata una penale di
€ 200,00 per ogni impianto, oltre la sospensione del canone dalla data accertata di fermo dell'impianto stesso.
3) Per ogni mancata visita di manutenzione agli impianti o per visita eseguita da personale non abilitato verrà applicata alla Ditta una penale di € 300,00 per ogni impianto e la sospensione del canone a far data dall'ultima visita accertata sulla scheda posta all'interno del locale macchinario.
4) Per mancato funzionamento dell'impianto di segnalazione d'allarme, a causa del combinatore o dell’utenza telefonica interrotta per motivi tecnici o non pagata, per ogni giorno e per ogni impianto verrà applicata una penale di € 250,00
5) Le ammende comminate dall'art. 50 del Capitolato Generale del Comune di Roma, edizione 1983, per le inosservanze relative a qualsiasi prescrizione contrattuale, si intendono stabilite in una somma variabile, per ciascuna penalità, tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 250,00.
6) Per mancata presentazione nei modi e nei termini dell'organigramma di cui all'art. 24 punto 7) oppure del rapporto scritto per l’intervento di manutenzione, verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni periodo di sette giorni di ritardo o frazioni di esso.
7) Per ritardata restituzione, oltre il decimo giorno dalla ultimazione di ogni singolo lavoro, degli ordinativi di lavoro con l'allegata distinta dei materiali impiegati, verrà applicata la penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo.
8) Per indisponibilità dell'autovettura, nei tempi e nei modi previsti all'art. 24 punto 31), verrà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di indisponibilità.
9) Per la mancata prestazione del servizio di pronto intervento oppure di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, verrà applicata una penale di € 300,00 e, ove ne ricorrano i presupposti, la Ditta potrà essere passibile di denuncia, per omissione di soccorso.
10) Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione del lavoro rispetto alla data di ultimazione prevista e concordata per ogni singolo ordinativo di lavori, verrà applicata una penale di € 150,00.
L’applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da ROMA CAPITALE per gli acconti periodici.
L’applicazione della penale non solleva l’esecutore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del relativo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
L’applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà il diritto che si riserva la stazione appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all’esecuzione di tutte le lavorazioni, o di parte di esse, d’ufficio e a tutto carico dell’esecutore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l’esecuzione degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la
buona riuscita.
Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo stesso, può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente.
ART. 27. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE
L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini di giorni due, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 28. DOMICILIO ELETTO
A norma dell’art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all’atto della stipulazione del contratto l'esecutore che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici capitolini, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
L’Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell’art. 2, comma 2, del D.M. n.145/2000, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai conseguenti contratti applicativi sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del legale rappresentante dell’esecutore medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.
ART. 29. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell’accordo quadro sono a carico dell’esecutore.
Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario dell’accordo quadro entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Sono anche a carico dell’esecutore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si applicheranno le fattispecie e le modalità previste dagli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni del singolo contratto applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo contratto applicativo, ai sensi dell’art.145, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 il responsabile unico del procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo per grave inadempimento di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
La risoluzione del contratto di un solo contratto applicativo in conseguenza del presente accordo quadro determinerà la risoluzione dell’intero accordo e l’eventuale interpello ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
Al soggetto individuato quale nuovo esecutore potranno essere affidati i successivi contratti applicativi ancora da stipulare.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 37 del presente “schema di accordo quadro” da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, ROMA CAPITALE, ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione.
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'esecutore.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell’esecutore rispetto alle previsioni di programma operativo di ciascun contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro, il responsabile unico del procedimento assegna all’esecutore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all’esecutore la determinazione di risoluzione del contratto dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti.
Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
Clausola risolutiva espressa applicata ai sensi del Protocollo di Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e ROMA CAPITALE sottoscritto in data 31 luglio 2011: in caso di informativa interdittiva del Prefetto di cui al successivo art. 33 si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione al subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno da attivare in caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
ART. 31. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N.
50/2016
Ai sensi dell’art.110 del D. Lgs. n. 50/2016, successivamente alla stipula del contratto di accordo quadro o alla stipula dei successivi eventuali contratti applicativi in conseguenza del presente accordo quadro (o alla eventuale consegna d’urgenza intervenuta prima della formale stipula dei singoli contratti applicativi), in caso di fallimento dell’esecutore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, ROMA CAPITALE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto di accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i
applicativo/i in conseguenza del presente accordo quadro per l’affidamento del completamento delle lavorazioni. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario dell’accordo quadro in sede di offerta.
ART. 32. RECESSO DEL CONTRATTO APPLICATIVO
Ferma restando la facoltà che ROMA CAPITALE si riserva di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto applicativo in funzione dell’accordo quadro, ROMA CAPITALE si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo contratto applicativo in conseguenza del presente accordo quadro previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.
Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell’importo posto a base di gara in relazione al singolo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ROMA CAPITALE prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto da ROMA CAPITALE sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.
ROMA CAPITALE può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore del singolo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di ROMA CAPITALE nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
ART. 33. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011
Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura– U.T.G. di Roma e ROMA CAPITALE del 21 luglio 2011 ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori ovvero delle prestazioni di servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali; le verifiche e le cautele antimafia sono estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali saranno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a ROMA CAPITALE – Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbanal’elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di ROMA CAPITALE comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
ART. 34. CONTO FINALE DELL’ACCORDO QUADRO
Il conto finale dei lavori dell’intero accordo quadro verrà compilato dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, secondo le modalità previste dall’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201e 202 del D.P.R. n. 207/2010 in relazione ai reclami dell’esecutore sul conto finale e sulla relazione del responsabile unico del procedimento sul conto finale.
ART. 35. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il Certificato di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro sarà emesso, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro.
Il Certificato di regolare esecuzione sarà redatto ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010.
Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro in conseguenza del presente accordo quadro si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 36. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA
L'impresa appaltatrice in relazione allo schema di accordo quadro, si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 24 giugno 1996 – successivamente modificata con deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 78 del 9 aprile 2008 - che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza.
L'impresa medesima è abilitata a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva.
La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Nel caso che l'appaltatore intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato.
L'appaltatore e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro ROMA CAPITALE in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite, unitamente all'Avvocatura di Roma Capitale.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'impresa si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata.
L'Impresa, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitata nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuta a rifondere all'Amministrazione tutte le spese a quest'ultima addebitate.
Qualora l'impresa non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dall'Amministrazione a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei crediti che l'impresa vanta a qualunque titolo nei confronti di Roma Capitale.
L'appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della direzione lavori e a tutti i rappresentanti della Amministrazione Capitolina che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente appalto.
ART. 37. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente del presente accordo quadro si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D.L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto applicativo dell’accordo quadro.
L’esecutore dell’accordo quadro, in relazione a ciascun contratto applicativo, si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le transazioni relative al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di accordo quadro si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art.3, comma8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi eventuali contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all’esecuzione dei singoli contratti applicativi dell’accordo quadro, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217.
Nel rispetto degli o
ART. 38. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO
Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 “Regolamento di contabilità”, ove ricorra cessione di credito o procura all’incasso, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito o la procura non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
ART. 39. COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 98 DEL D. LGS. N. 50/2016
Ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. ROMA CAPITALE informa tempestivamente gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione dell’accordo quadro.
Ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio non si applica nel caso degli eventuali contratti applicativi basati sull’accordo quadro di cui all'articolo 54 del D. Lgs. n. 50/2016.
In ogni caso ROMA CAPITALE comunicherà di ufficio la decisione di non concludere il presente accordo
quadro.
Ai sensi dell’art. 98, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 talune informazioni relative alla conclusione dell’accordo quadro potranno essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
ART. 40. CONTROVERSIE
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dallo “schema di accordo quadro”, nonché per i conseguenti contratti applicativi, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura
civile.
ART. 41. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE DOVUTA A DIFFORMITÀ E VIZI DELLE OPERE
Ai sensi dell’art.102, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
ART. 42. PRESCRIZIONI TECNICHE
GENERALITA'.
Criterio generale è l’esecuzione a regola d'arte, secondo le norme vigenti in materia di impianti di sicurezza antintrusione, antincendio, e XX.XX.
Omologazioni secondo le vigenti norme avente marchio IMQ 2° livello e 3° livello per quanto concerne la sensoristica e marchio CE.
Le apparecchiature installate dovranno avere assetto ordinato, stabile, sicuro, definitivo.
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di effettuare in ogni momento, su richiesta della Direzione Lavori, prove tecniche delle apparecchiature proposte e a consegnare relazioni particolareggiate illustranti gli schemi elettrici, a blocchi, topografici e completi della distinta di tutte le apparecchiature installate, manuali d’installazione e d’uso.
Gli impianti di seguito elencati rientrano nelle seguenti tipologie:
- Impianti volumetrici suddivisi per aree differenziate per esigenze di servizio alle quali ogni singolo sensore è associato ad una zona della centrale per una chiara individuazione dello stesso.
- Nei casi in cui i sistemi antintrusione sono stati integrati con sistemi XX.XX interni, le telecamere sono state associate ad ogni singolo sensore in modo tale da avere sul monitor di gestione l’immagine della zona interessata dall’allarme.
Si specifica che il segnale d’allarme rilevato è trasferito al sistema di trasmissione video e alla matrice per la registrazione delle immagini in real time attraverso i collegamenti uscite/ingressi allarmi. Normalmente la registrazione delle TLC dovrà essere effettuata h 24 in sequenza ciclica o multiplexer.
Le Centrali antifurto e/o antincendio a microprocessore, ampliabile, hanno le seguenti caratteristiche: pannello di comando di gestione e di programmazione a tastiera per inserimento e disinserimento totale e/o parziale, a codici diversi, dei locali protetti, ubicato sulla consolle, chiara individuazione delle singole zone e di tutte le informazioni relative al completo uso dell'impianto, tramite apposito display LCD, accesso alle funzioni di centrale, tramite codice, possibilità di programmazione oraria per inserimento/disinserimento automatico anche prevedendo ora legale, festività ecc., con stampante (interna o esterna ) per la registrazione automatica degli eventi, inserimento e disinserimento automatico e manuale di tutte le zone e possibilità di gestione separata dei sottosistemi, test dei sensori all'inserzione dell'impianto per ogni singolo sensore, possibilità di parzializzazioni, la centrale dovrà essere dotata di apparecchiatura per il caricamento e trasferimento dei dati con protocollo di comunicazione idoneo e compatibile con i sistemi di centralizzazione dell’A.C., la centrale dovrà essere equipaggiata con gruppo di alimentazione che garantisca per minimo 72 ore l'autonomia di tutto l'impianto nel suo complesso in assenza di tensione di rete.
Le matrici video sono tecnologia a microprocessore, modulare con selezione delle telecamere sia in manuale che in sequenza ciclica automatica, quad e multiplexer/demultiplexer, con possibilità di regolazione del tempo di permanenza delle immagini, segnalazione luminosa a led della telecamera selezionata o con
titolazione a video ; gestione funzionamento VDR; gestione remota delle commutazioni video da apposita tastiera (inclusa nella fornitura); gestione completa allarmi.
I distributori video sono del tipo amplificato, programmabile, in /out in base agli ingressi video; banda passante 10 MHz circa; Guadagno regolabile con uscite disaccoppiate;
La configurazione del sistema di centralizzazione Video permette dì richiamare direttamente dal Centro Operativo dì Sala Sistema Roma specifiche sequenze di immagini, in Quad Vision o in cicliche automatiche o per singola immagine, attraverso comandi inviati dalla tastiera dì gestione, mediante modem o modem-router dì cui dispongono gli apparati .
Detta visualizzazione può essere attivata manualmente dall'operatore del Centro, per particolari esigenze di controllo, nonché automaticamente, per le telecamere interessate dal sistema di sicurezza integrato installato presso i siti periferici, permettendo nel contempo la videoregistrazione automatica digitale delle immagini pervenute.
Tutti i suddetti ricevitori installati, sono collegati in rete tra loro mediante uno specifico switch di interconnessione, a cui è collegato inoltre un PC_Server “dedicato”, opportunamente implementato con Software gestionale ed attraverso postazioni Client è possibile gestire completamente il sistema che consentendo di collegarsi ai siti periferici e richiamare le immagini per singolo sito collegato.
Tutti gli apparati di alimentazione e le linee telefoniche sono protetti da appositi scaricatori per scariche elettrostatiche, sarà onere della ditta provvedere alla sostituzione degli stessi due volte l’anno.
ELENCO E CONSISTENZA IMPIANTI:
COME DA “ALLEGATO A”
I lavori comprendono le seguenti prestazioni e dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni :
Fornitura, montaggio e assemblaggio, previo controllo e verifica del corretto funzionamento, delle apparecchiature necessarie: sistema di controllo, sirene, telecamere, sensori, monitor, fari e accessori vari; Le batterie sono da comprendersi nel costo di fornitura e posa in opera di cui al listino allegato (all.b) al presente capitolato delle apparecchiature che ne prevedono l’installazione.
realizzazione delle canalizzazioni in armonia con la struttura architettonica del sito;
cablaggio di tutte le connessioni e collegamenti delle linee;
programmazione dei comandi e degli asservimenti;
configurazione degli indirizzi relativi ai singoli componenti;
messa in funzione del sistema, rilascio del certificato di corretta installazione e del certificato di conformità (D.M.37/2008) ;
redazione delle planimetrie “come costruito” – AS BUILT- in cui si evidenzi: passaggio cavi, scatole di derivazione, posizione delle apparecchiature (su supporti cartaceo ed informatico);
redazione degli schemi di collegamento nelle scatole di connessione e di tutte le apparecchiature con identificazione del colore e/o della numerazione dei cavi (su supporti cartaceo ed informatico);
fornitura di tutta la manualistica compresa la programmazione delle centrali e dei trasmettitori video.
Fornitura degli SDK per sviluppo applicazioni.
corso di istruzione per la gestione del sistema ed assistenza per 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
garanzia integrale di 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori
tutte le prestazioni concernenti l’ottimizzazione degli impianti realizzati con particolare attenzione alla taratura dei motion detector e telecamere in orario notturno
I lavori dovranno essere condotti con solerzia, con mezzi adeguati e con materiali certificati e di primaria qualità. Agli effetti del controllo delle verifiche agli impianti cui è tenuto l'appaltatore, secondo le prestazioni del presente
Schema di accordo Xxxxxx e della vigente normativa in materia, l'appaltatore stesso dovrà redigere in duplice copia mensilmente un rapporto dove annoterà gli interventi effettuati con la data e le osservazioni sul funzionamento degli impianti. Una copia dovrà essere consegnata alla D.L. entro la prima decade del mese successivo, e l’altra copia dovrà essere conservata possibilmente in prossimità dell’impianto, disponibile per essere visionata sul posto.
L'appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente, ove sono installati gli impianti di videosorveglianza, lavori affidati ad altre ditte anche se alle dipendenze di altri uffici di Roma Capitale.
Qualora i lavori debbano eseguirsi in edifici pubblici o stabilimenti in esercizio, l'appaltatore dovrà uniformarsi agli eventuali regolamenti interni vigenti per questi e dovrà condurre i lavori di sua competenza in modo da non recare disturbo od intralcio al buon funzionamento dei servizi che si svolgono negli edifici stessi.
I lavori necessari per la riattivazione dell'impianto dovranno eseguirsi a piè d'opera, tuttavia l'appaltatore, nei casi in cui si reputi assolutamente indispensabile, potrà essere autorizzato a trasportare in officina e riportare in opera, a tutto suo rischio e spese, le parti da riparare, sentita la Direzione dei Lavori.
L'appaltatore deve far si che un suo incaricato si presenti ogni qualvolta richiesto e se necessario ogni giorno presso la Direzione dei Lavori per ricevere ordini, riferire sull'andamento dei lavori in corso e vistare l'apposito registro delle comunicazioni di servizio etc., e che un adeguato numero di operai e tutto il materiale necessario per i lavori urgenti, possano essere messi prontamente a disposizione della Direzione dei Lavori.
Qualora per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto si rendesse necessaria l'occupazione di suolo pubblico, anche per deposito materiali, macchinari ed attrezzature, l'impresa ha l'obbligo di esibire agli agenti comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo e dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.
Per l'occupazione di suolo non comunale, l'impresa è obbligata al rispetto dei regolamenti vigenti.
Per l'apertura di cavi su suolo pubblico l'impresa provvederà alla richiesta della licenza di apertura cavi, pagando i relativi diritti amministrativi.
Nella richiesta dovrà essere rappresentato "LAVORI CONTO COMUNE".
I ripristini saranno pertanto a carico dell'Amministrazione di Roma Capitale.
L'impresa è tenuta ad osservare tutti i regolamenti sui cavi stradali, circolazione stradale, di Polizia Urbana etc.
NORME TECNICHE SPECIFICHEPRESCRIZIONI SPECIALI Sezione 42.01 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE - QUALITA' DEI MATERIALI
Tutte le apparecchiature ed i materiali impiegati dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati ed essere sottoposti al benestare della Direzione Lavori prima della loro installazione.
Ove esistenti nel settore specifico, dovranno essere scelti materiali provvisti di marchi I.M.Q. o marchi ad esso equiparati secondo la normativa C.E.E.
Ogni componente l'impianto dovrà essere provvisto di marchiatura "CE" secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 615 del 12 novembre 1996.
L'approvazione dei materiali proposti non esonera l'impresa dalle responsabilità inerenti a difetti o a cattivo funzionamento delle apparecchiature che potrebbero verificarsi all'atto del collaudo degli impianti e durante l'esercizio degli stessi.
La ditta dovrà sostituire le parti che comunque risultassero difettose e non rispondenti allo scopo.
Sezione 42.02 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI.
REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI.
Il rinnovamento degli impianti o di loro parti che per vetustà non siano più suscettibili di riparazioni e/o in grado di assicurare normali condizioni di sicurezza, e, la realizzazione di modifiche in seguito a sopravvenute diverse condizioni di lavoro o per l'impiego di tecniche più progredite, dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche generali.
Inoltre, si precisa che l'esecuzione di tutte le opere, nonché i materiali impiegati, devono essere conformi alle normative vigenti di cui alle prescrizioni tecniche generali più appresso riportate ed essere corredati di relativa certificazione di omologazione e di conformità.
Per quanto non è precisato nel Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 18/01/1983 e nel Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 e dal presente Schema di accordo quadro, l'Impresa nello svolgimento dell'appalto dovrà rispettare tutte le norme derivanti sia da Leggi, sia da Decreti, Regolamenti, Circolari etc. nonché le norme C.E.I., U.N.I., anche se emanate posteriormente alla stipula del contratto ed in particolare:
dalle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e da Circolari del C.N.R.;
dal Decreto Legislativo 12 novembre 1996, n. 615: Attuazione delle direttive CEE relative alla Compatibilità Elettromagnetica;
dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
del D.M 22/01/08 n. 37 "norme sulla sicurezza degli impianti".
dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttiva 2004/17CE e 2004/18/CE - per i soli articoli ancora vigenti nel regime transitorio
Nuovo Capitolato Generale di Appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n°145;
il presente Schema di accordo quadro;
DPR 222/2003;
gli elaborati di progetto;
Cronoprogramma indicativo dei lavori predisposto dall'Ente Appaltante
Decreto Legislativo 267/2000 T.U. ordinamento Enti Locali;
Dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con X.X.
00.0.0000, n. 350;
Xxxxx Xxxxxxx dei prezzi Amministrazione Comunale per le opere pubbliche - edizione 2012 –
Tariffe prezzi a) e b) allegate al presente capitolato;
Deliberazione 133/2000 “determinazione indirizzi per la redazione dei Capitolati speciali
Il piano operativo della sicurezza
Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI.
Disposizioni VV. FF., ASL, ISPESL, ecc
Decreto L.vo12.11.96 n° 612 di attuazione Direttiva CEE 3.5.89. “Compatibilità Elettromagnetica” modificata ed integrata dalla Dir. CEE 92/31 del 28.4.92 , Dir.93/68 e Dir.93/87
CEI EN 60950 (CEI 74-2) Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione – Sicurezza
CEI EN 50132-7 (CEI 79 -10) Impianti di allarme - Impianti di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza
Inoltre l’impresa è tenuta all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.
La ditta si impegna ad eleggere l’Ufficio Comunale come sede per il ricevimento degli ordini di servizio e/o ordinativo e a ritirarli giornalmente; al termine della settimana l’ordine di servizio e/o ordinativi si intende notificato e il mancato ritiro comporta le eventuali penalità e responsabilità connesse ad inconvenienti intervenuti ed a tutte le eventuali azioni di messa in mora.
Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normativa Ministero Beni Culturali, I.S.O. (International Organization for Standardization) e, per le terre di scavo e rifiuti speciali, alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.22/1997 e limiti di accettabilità di cui al D.M. n. 471/1999.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché' le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni, del D.Lgs. n. 277del 15.08.1991 ed in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza Sindacale n. 151 del 21.1.88 per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere.
In particolare:
1) I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari e' vietato salvo chele specifiche situazioni di luogo lo consentano.
2) I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
In caso di violazione si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).
Tutte le normative dovranno essere rispettate anche se emanate posteriormente alla stipula del contratto.
L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le disposizioni di Xxxxx e dei regolamenti vigenti nella legislazione italiana, nonché di tutte quelle norme che potranno essere emanate durante il corso dell'appalto, relativamente alla manutenzione e l'esercizio degli impianti di videosorveglianza oggetto dell'appalto stesso.
A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente atto, approva specificamente i seguenti articoli del presente contratto:
Firmato : L’Appaltatore
Sommario
ART. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 2
ART. 2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 3
ART. 3. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 3
ART. 4. CONTRATTI APPLICATIVI 4
ART. 5. PATRIMONIO OGGETTO DELLE PRESTAZIONI 5
ART. 6. PRESTAZIONI E FORNITURE 6
ART. 7. OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE
..................................................................................................................................... 12
ART. 8. RESPONSABILE DELL’ACCORDO 12
ART. 9. PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA’ED IMPIEGO DEGLI STESSI 12
ART. 10. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE 13
ART. 11. CAUZIONE PROVVISORIA 13
ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA 13
ART. 13. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 14
ART. 14. CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO E PROGRAMMA OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO 15
ART. 15. PIANI PER LA SICUREZZA DELL’ACCORDO QUADRO 15
ART. 16. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI 17
ART. 17. CONSEGNA DEI LAVORI 18
ART. 18. SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE 18
ART. 19. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI GENERALE 19
ART. 20. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA 19
ART. 21. SUBAPPALTO 20
ART. 22. MODIFICHE DEL CONTRATTO APPLICATIVO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 21
ART. 23. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 21
ART. 24. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’ESECUTORE 23
ART. 25. CONTROLLI DA PARTE DI ROMA CAPITALE 26
ART. 26. XXXXXXX E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 26
PENALI PER MANCATE PRESTAZIONI 27
ART. 27. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 28
ART. 28. DOMICILIO ELETTO 28
ART. 29. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 28
ART. 30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 29
ART. 31. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016 29
ART. 32. RECESSO DEL CONTRATTO APPLICATIVO 30
ART. 33. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 30
ART. 34. CONTO FINALE DELL’ACCORDO QUADRO 31
ART. 35. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 31
ART. 36. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA 31
ART. 37. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 32
ART. 38. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO 32
ART. 39. COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 98 DEL D. LGS. N. 50/2016 32
ART. 40. CONTROVERSIE 33
ART. 41. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE DOVUTA A DIFFORMITÀ E VIZI DELLE OPERE 33
ART. 42. PRESCRIZIONI TECNICHE 33
NORME TECNICHE SPECIFICHEPRESCRIZIONI SPECIALI 35
Sezione 42.01 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE - QUALITA' DEI MATERIALI 35
Sezione 42.02 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 35
REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI 35