Condizioni generali di vendita e di fornitura
Stand: 04.04.2017
Condizioni generali di vendita e di fornitura
I. | Applicazione |
Le presenti condizioni di fornitura si applicano a tutte le transazioni | |
1. | con persone che, alla stipula del contratto, agiscono nell’esercizio della loro attività commerciale o professionale indipendente (imprenditori) |
2. | con persone giuridiche del diritto pubblico e del patrimonio speciale di diritto pubblico |
II. | Le presenti condizioni generali di vendita sono concepite per persone non soggette alle disposizioni specifiche relative all'acquisto di beni di consumo (art. 374 e segg. del Codice civile tedesco (BGB)). Il cliente è tenuto a informarci se non è possibile escludere che i prodotti da noi forniti vengano consegnati a consumatori ai sensi dell'art. 13 del Codice civile tedesco (BGB). In tal caso siamo autorizzati a recedere dal contratto. | |
III. | Stipula del contratto | |
1. | Per tutte le intese ed offerte – anche future – concernenti la nostra azienda si applicano esclusivamente le nostre seguenti condizioni di contratto. Altre condizioni non sono oggetto del contratto anche se non le obiettiamo espressamente. Sarà nostro diritto recedere dal contratto, qualora il cliente obiettasse la validità delle nostre condizioni di consegna. | |
2. | I contratti saranno validi solo dopo la nostra conferma d’ordine scritta o trasmessa elettronicamente. Fino ad allora, le nostre offerte non sono vincolanti. La nostra conferma d’ordine può essere emessa fino alla scadenza di 30 giorni di calendario dalla ricezione dell'ordine del cliente. Riguardo all’entità della fornitura o del servizio è rilevante esclusivamente la rispettiva conferma d'ordine. | |
IV. | Prezzi | |
1. | I nostri prezzi sono intesi al netto e franco fabbrica. L’imposta sul valore aggiunto sarà calcolata separatamente in base al tasso applicabile in data di fatturazione. I prezzi sono validi solo per la specifica commessa e non sono vincolanti per gli ordini successivi. | |
2. | Le spese di imballaggio, di carico, di trasporto e di assicurazione nonché i costi di montaggio e messa in servizio vengono fatturati come costi aggiuntivi. Le imposte e le spese per l’ottenimento e l'autenticazione di certificati di origine, fatture consolari, autorizzazioni e simili verranno addebitate separatamente al cliente. |
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XXXXXX DR. XXXXXXXXX
GmbH & Co. KG Wittekindstraße 27 – 35 D-32758 Detmold
Telefon (x00) 0000 0000-0
Telefax (x00) 0000 0000-00
xxxxxxxx@xxxxxx.xxx xxx.xxxxxx.xxx
Le spese di imballaggio e di trasporto saranno calcolate a prezzo di costo. I pallet a rendere e gli imballaggi vuoti restano di nostra proprietà e dovranno essere restituiti puliti, in perfette condizioni e con porto pagato. È ammessa la restituzione di pallet equivalenti o simili. Qualora la loro restituzione non avvenisse entro un mese dalla consegna, li fattureremo a prezzo di costo. Lo smaltimento dei restanti imballaggi avrà luogo a cura del cliente. | |
3. | I prezzi convenuti per un ordine saranno vincolanti per un periodo di quattro mesi a far data dalla stipula del contratto. Qualora venissero pattuite scadenze più lunghe per la fornitura o prestazione e si verificassero aumenti dei costi del materiale o del lavoro rispetto ai prezzi da noi originariamente calcolati, saremo autorizzati ad applicare un sovrapprezzo percentuale per l’occorso aumento dei prezzi. |
V. | Fornitura e prestazioni |
1. | Le date e i termini concordati per la fornitura e le prestazioni sono vincolanti solo se confermati per iscritto dalla nostra azienda, altrimenti essi dovranno essere considerati come indicativi e soggetti a modifiche. I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell'ordine. I tempi di consegna e/o i periodi prestazionali sono rispettati se comunichiamo la disponibilità di consegna entro le scadenze concordate. Sono ammesse adeguate consegne parziali o ragionevoli scostamenti dalle quantità ordinate. |
2. | Il termine di consegna viene prorogato in ragione del periodo di tempo durante il quale noi stessi non veniamo riforniti correttamente e/o puntualmente. I termini di consegna saranno prorogati qualora il cliente non rispettasse le condizioni di pagamento concordate o altri obblighi contrattuali. Quanto sopra non si applica se noi stessi siamo responsabili del ritardo. |
3. | Qualora un ritardo della consegna e/o della prestazione avesse luogo in seguito ad eventi per noi inevitabili e/o imprevedibili alla stipula del contratto (p. es. malfunzionamenti, interventi delle autorità, carenza di materie prime, problemi di approvvigionamento dell’energia, lotte sindacali) e ai quali non potessimo rimediare nonostante gli sforzi che compiremo in misura adeguata alle circostanze del caso, il termine di scadenza della consegna e/o della prestazione verrà adeguatamente prorogato per un periodo non superiore a due mesi. Saremo inoltre esonerati dall'obbligo di consegna o di prestazione, qualora l’esecuzione della fornitura o prestazione diventasse impossibile in seguito ai motivi di cui sopra. In tal caso provvederemo ad informare il partner contrattuale circa l’inattuabilità nonché a rimborsare le controprestazioni già ricevute. |
4. | Possiamo cadere in mora – anche in caso di un periodo prestazionale definito secondo calendario (art. 286 II, n° 1, 2 del codice civile tedesco (BGB)) – solo se ci viene concesso un termine di adempimento di due settimane, salvo nel caso in cui avessimo declinato definitivamente e responsabilmente la rispettiva prestazione. In caso di mora colposa, il cliente può esigere per ogni settimana completa di ritardo una penale di ½% del valore di quella parte della fornitura totale che non può essere utilizzata a causa del ritardo; il totale della penale non potrà tuttavia essere superiore al 5% del suddetto valore. Rimane riservato il diritto al risarcimento del maggior danno. Risponderemo tuttavia dei danni causati da ritardi e inadempienze solo fino a un importo pari al doppio del valore dell'ordine, salvo dolo o colpa grave della nostra azienda o dei nostri ausiliari. Un’eventuale penale verrà conguagliata con il diritto al risarcimento del cliente. |
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5. | In caso di ritardo di consegna il cliente potrà recedere dal contratto solo se siamo responsabili del ritardo e solo dopo l’infruttuosa scadenza di un’adeguata proroga concessa alla nostra azienda. |
6. | Se il cliente cade in mora con qualsiasi tipo di pagamento o se subentrano peggioramenti delle sue condizioni finanziarie, tali da giustificare dubbi circa la sua solvibilità, saremo autorizzati a declinare tutte le ulteriori prestazioni e a richiedere il pagamento anticipato. Un tale peggioramento della situazione finanziaria è deducibile, tra l'altro, in caso di protesti di cambiali o assegni oppure se il limite concesso dall’assicuratore del credito è stato superato o verrebbe superato per effetto della prevista fornitura. Lo stesso vale se il cliente fornisce informazioni inesatte circa la sua affidabilità creditizia. Restano riservati gli ulteriori diritti legali (compreso il recesso). |
7. | Le consegne saranno effettuate franco fabbrica. Il rischio di perdita o deterioramento accidentale passa al cliente a partire dalla consegna al vettore o, al più tardi, al momento in cui la merce abbandona la fabbrica. In caso di ritardi di spedizione per motivi non imputabili alla nostra azienda, il trapasso del rischio ha effetto con l’avvenuta comunicazione della disponibilità di consegna. Clausole quali “consegna franco ...” o simili determinano le spese di trasporto, ma non modificano le succitate regole di sopportazione dei rischi. Al ritiro della merce presso il luogo di consegna, il cliente o il suo incaricato si assume la responsabilità per le operazioni di carico del veicolo nonché per il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di trasporto di merci pericolose. I nostri collaborati che prestano eventualmente aiuto durante le operazioni di carico, operano come ausiliari del cliente ed esclusivamente a suo rischio. |
8. | In caso di ordini a scalare potremo concedere – dopo sei mesi dalla conferma d’ordine – un termine di mora di quattordici giorni per la presa in consegna. Dopo la scadenza di tale termine potremo fatturare la prestazione non usufruita o la merce non ritirata nonché addebitare adeguate spese di magazzinaggio o di disponibilità, salvo diversi accordi. |
9. | Se su richiesta del committente la spedizione o la fornitura viene ritardata per oltre un mese dalla comunicazione di disponibilità, potremo fatturare la rispettiva merce e addebitare, per ogni mese iniziato, spese di sosta pari allo 0,5 % del prezzo della fornitura ritardata. Il totale di tali spese non potrà tuttavia essere superiore al 5 % del prezzo della fornitura ritardata. Le parti contraenti si riservano il diritto di comprovare maggiori o minori costi di magazzinaggio. |
VI. | Pagamenti |
1. | Salvo diversi accordi, il prezzo per le forniture o per altre prestazioni è pagabile entro 30 giorni dalla data della fattura. I prodotti chimici di base, gli anodi e gli accessori per bagni elettrolitici sono pagabili subito dopo la data della fattura. La puntualità del pagamento viene determinata in funzione della data di accredito incondizionato sul conto bancario. |
2. | Sono ammessi pagamenti tramite cambiali e assegni; cambiali solo previo accordo. I costi e le spese sono a carico del cliente. |
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3. | Se il termine di pagamento non viene rispettato, il cliente dovrà pagare interessi corrispondenti al rispettivo tasso di interesse di base maggiorato di 8 punti percentuali. Rimane riservato il diritto al risarcimento del maggior danno. Quanto sopra non si applica se il cliente dimostra di non essere responsabile del ritardo. Qualora il cliente cadesse in mora con un pagamento, diventeranno subito esigibili tutti i crediti, a meno che il cliente dimostri di non essere responsabile del ritardo. |
4. | I nostri crediti possono essere conguagliati dal cliente solo attraverso crediti fondati su un diritto proprio e accertati in modo inconfutabile o in via esecutiva. L’esercizio del diritto di ritenzione spetta al cliente soltanto per crediti derivanti dallo stesso rapporto contrattuale ed accertati in modo inconfutabile o in via esecutiva. In quest'ultimo caso il cliente può sospendere il pagamento del corrispettivo per difetti di parti della fornitura o della prestazione, solo in misura corrispondente al valore dei beni o servizi difettosi. |
VII. | Riserva di proprietà |
1. | Ci riserviamo la proprietà di tutte le merci e prestazioni da noi fornite finché non saranno corrisposti tutti i nostri crediti – anche futuri – sorti nei confronti del cliente in dipendenza del rapporto contrattuale. In caso di assegnazione a un conto corrente la riserva di proprietà vale per il rispettivo saldo. Il ritiro della merce non implica un recesso dal contratto. In caso di inadempienza del cliente siamo autorizzati a riprendere la merce senza dover prima recedere dal contratto. La merce viene accreditata con i proventi effettivi al netto delle spese di utilizzo e di ripresa. Il cliente è tenuto ad assicurare la nostra proprietà contro il furto e i danni causati dal fuoco e dall'acqua. I crediti nei confronti della compagnia di assicurazione sono trasferiti a noi. Qualora il committente non dimostrasse, su nostra richiesta, di aver stipulato un adeguato contratto di assicurazione, saremo autorizzati ad assicurare a spese del committente l'oggetto della fornitura contro il furto, la rottura, il fuoco, l'acqua e altri danni. |
2. | Il committente è tenuto ad informarci tempestivamente in caso di pignoramenti, sequestri o di altri provvedimenti o interventi di terzi. |
3. | Il cliente può trasformare la merce nell’ambito del normale svolgimento delle sue attività o anche rivenderla in base a un accordo di prolungata o estesa riserva di proprietà. Egli non ha diritto di disporne in altri modi. Il diritto del cliente di trasformare e/o vendere la merce si estingue se egli non ottempera agli obblighi di pagamento sussistenti nei nostri confronti, se viola grossolanamente i contratti con lui stipulati oppure in caso di gravi difficoltà finanziarie. Quali gravi difficoltà finanziarie si intendo la sospensione dei pagamenti, il sovraindebitamento, l'apertura di una procedura di insolvenza e qualsiasi altro grave cambiamento della situazione finanziaria del cliente che potrebbe pregiudicare le nostre garanzie. |
4. | Un trattamento della merce soggetta a diritto di proprietà viene eseguito per conto nostro. In caso di trattamento congiunto per molteplici fornitori, abbiamo diritto alla comproprietà ai sensi dell’art. 947 e segg. del Codice civile tedesco (BGB). |
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Se il cliente combina o miscela i nostri prodotti con un prodotto di sua proprietà, in modo tale che il prodotto del cliente sia da considerare come il prodotto principale, il cliente trasferisce già da adesso alla nostra azienda una quota di comproprietà del prodotto principale in una percentuale corrispondente al rapporto sussistente tra il valore del nostro prodotto e il valore del prodotto principale. La nostra quota di comproprietà rimane in possesso del cliente, il quale la custodisce per noi.
5. | Il cliente cede già da adesso alla nostra azienda un acconto di primo grado – corrispondente alla nostra quota di proprietà – sui crediti e diritti accessori derivanti dalla rivendita. Il cliente non ha diritto a concordare un divieto di cessione. In caso di un pagamento parziale al cliente da parte un suo debitore, il credito ceduto alla nostra azienda viene considerato come l’ultimo estinto. Il cliente ha il diritto di riscuotere i crediti ceduti nel normale svolgimento delle attività. Tale autorizzazione si estingue nei casi contemplati al punto VII. 3. In tal caso il cliente è tenuto a collaborare alla riscossione dei crediti. |
6. | Ci impegniamo a svincolare, su richiesta del cliente e a nostra discrezione, le garanzie spettanteci secondo le condizioni di cui sopra, nella misura in cui il loro valore realizzabile superi di oltre il 20% i crediti da garantire. |
VIII. | Garanzia |
1. | Garantiamo che le merci da noi fornite sono esenti da vizi giuridici e della cosa che compromettono considerevolmente il loro uso conforme allo scopo previsto. Il metro di giudizio per la conformità al contratto dei prodotti forniti è costituito dalla rispettiva descrizione contrattuale dei prodotti e della loro destinazione d’uso contenuta nel contratto da noi stipulato con i nostri clienti nonché dalle nostre descrizioni dei prodotti e dalle nostre avvertenze per l’uso e per la lavorazione. Piccole modifiche marginali del prodotto concernenti la costruzione, la forma, il design o i valori specificati nella descrizione nonché modifiche marginali della nostra prestazione verranno accettate dal cliente, a condizione che siano ammissibili o che riguardino tolleranze di quantità, qualità o realizzazione conformi agli standard commerciali. Forniremo istruzioni di montaggio solo se concordato per iscritto. |
2. | I dati da noi pubblicati in forma di testi o disegni, p. es. in cataloghi, descrizioni, illustrazioni e disegni, nonché altre indicazioni di dimensioni, pesi e prestazioni descrivono esclusivamente le proprietà dei nostri prodotti e non costituiscono alcuna garanzia o assicurazione di specifiche caratteristiche. Non possiamo escludere la presenza di errori (refusi) nei nostri cataloghi e nelle nostre descrizioni dei prodotti. Ci adoperiamo al fine di correggere tali errori non appena ne veniamo a conoscenza. A tale scopo, dopo la pubblicazione di un catalogo o di una descrizione del prodotto, elenchiamo sul sito xxx.xxxxxx.xxx tutte le correzioni eseguite indicando il nome dell’articolo e la pagina a cui fa riferimento la correzione. Tale banca dati disponibile in Internet è parte integrante dei nostri cataloghi o delle nostre descrizioni dei prodotti. |
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I nostri collaboratori, agenti o altri intermediari di vendita non sono autorizzati a rilasciare dichiarazioni di garanzia o altre assicurazioni. La presentazione di campioni o prove non giustificano di per sé alcun diritto di garanzia o assicurazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche delle specifiche tecniche e delle caratteristiche costruttive miranti al perfezionamento tecnico. | |
3. | Per i prodotti galvanici e di pretrattamento si applica quanto segue: Per i bagni di nuova preparazione o rigenerati, la qualità ineccepibile ed efficienza dei prodotti chimici forniti viene ritenuta come comprovata se i bagni vengono presentati da uno dei nostri collaboratori e l'acquirente li accetta senza obiezioni. Per il resto la preparazione dei bagni avviene sotto la responsabilità propria del cliente. Tutti i dati e le informazioni circa l'idoneità e l'applicazione dei nostri prodotti non sono vincolanti e non esonerano il cliente dalla necessità di eseguire propri test e controlli. |
4. | I diritti di garanzia non sussistono se i difetti sono riconducibili alla mancata osservanza delle nostre istruzioni per l'uso e descrizioni dei prodotti, a un trattamento incorretto o negligente, a un magazzinaggio errato o inadeguato, ad un uso inappropriato o scorretto, a una miscelazione erronea o ad un montaggio errato, a un’eccessiva sollecitazione in seguito all’impiego di attrezzature non idonee dopo il trasferimento del rischio oppure a compromissioni causate, dopo il trasferimento del rischio, da specifici influssi non previsti dal contratto. I diritti di garanzia sono esclusi se il committente ha eseguito, in proprio o tramite terzi, lavori di manutenzione non strettamente necessari. |
5. | Qualora la controparte contrattuale invocasse una dichiarazione pubblica, contenuta in particolare in mezzi pubblicitari, spetterà allo stesso partner contrattuale produrre la prova che la rispettiva dichiarazione pubblica è stata determinante per la sua decisione di acquisto. |
6. | Il nostro partner contrattuale è obbligato ad accettare la fornitura/prestazione anche se il prodotto presenta vizi marginali. |
7. | Vizi evidenti devono essere reclamati per iscritto al più tardi entro una settimana dalla data di consegna. Vizi occulti devono essere segnalati per iscritto dalla controparte contrattuale entro e non oltre una settimana dal loro rilevamento. Il partner contrattuale è tenuto a fornirci una dettagliata descrizione scritta dei vizi da lui reclamati. I diritti della controparte contrattuale relativi a eventuali vizi dell’oggetto d'acquisto si estinguono se il reclamo viene omesso o comunicato in ritardo. Qualsiasi nostra elaborazione di una denuncia di vizi, in particolare, la verifica delle merci rispediteci dal partner contrattuale, non comporta in alcun caso una rinuncia al rispetto degli obblighi del partner contrattuale relativi al reclamo. |
8. | In caso di un vizio siamo autorizzati a provvedere a nostra discrezione alla sua eliminazione oppure alla fornitura di un prodotto esente da vizi (adempimento posticipato, art. 439 del Codice civile tedesco (BGB)). In caso di adempimento posticipato siamo tenuti a sostenere tutti i costi necessari per l'adempimento successivo, in particolare costi di trasporto, pedaggi, costi di manodopera e dei materiali, a meno che tali costi non subiscano aumenti in seguito a un trasporto delle merci in un luogo diverso dal luogo di consegna. |
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I prodotti reclamati dal nostro cliente devono esserci rispediti solo dietro nostra richiesta, utilizzando, ove necessario, un idoneo imballaggio contrassegnato con una nota indicante il numero di commessa. | |
9. | Possiamo declinare l’adempimento posticipato nel caso in cui esso comportasse costi sproporzionati. Ciò vale in particolare, - se le spese correlate all’eliminazione del vizio superano prevedibilmente un importo pari al 100% del valore di mercato dell’oggetto d'acquisto; - se, in caso di adempimento posticipato, il costo del procacciamento del prodotto da sostituire supera un importo pari al 150% del valore di mercato dell’oggetto d'acquisto. Restano riservati gli ulteriori diritti legali del cliente (riduzione del prezzo, recesso, risarcimento danni, risarcimento di spese infruttuose). |
10. | Se la legge non prescrive altrimenti, il cliente è tenuto dapprima a concederci per iscritto un termine ragionevole per un adempimento posticipato, prima di poter far valere altri diritti di garanzia. Di norma ci deve essere concessa una decorrenza di almeno 2 settimane per effettuare l’adempimento posticipato; ciò non si applica se in casi particolari viene concordata contrattualmente un’altra decorrenza o un termine più breve, ad esempio in casi di urgenza in cui incombono danni sproporzionatamente ingenti o rischi per la sicurezza d’esercizio. Qualora l’adempimento posticipato non avesse luogo entro il suddetto termine, il cliente avrà il diritto di far valere i diritti legali e, in particolare, di recedere dal contratto, di dichiarare la riduzione del prezzo di acquisto o – conformemente alle premesse citate alla cifra X – di pretendere un risarcimento. La fissazione di un termine non è necessaria se la nostra azienda rifiuta definitivamente e responsabilmente l’adempimento posticipato oppure se tale adempimento risulta impossibile. |
11. | Il recesso dal contratto è escluso se l’oggetto d'acquisto presenta solo vizi marginali. Vizi marginali sussistono in particolare solo in presenza di lievi scostamenti dalle caratteristiche pattuite contrattualmente e solo in caso di irrilevanti detrimenti dell'utilizzabilità della merce presupposta dal contratto. |
12. | Il risarcimento dei danni, anziché la prestazione, può essere preteso dalla controparte contrattuale se la fornitura del bene difettoso costituisce un grave inadempimento degli oneri. |
13. | Il risarcimento di eventuali danni collaterali, sorti indipendentemente dall’adempimento posticipato (x.xx. perdita di produzione, lucro cessante, pretese per ritardi di consegna nei confronti degli utenti del cliente ecc.; art. 280 del Codice civile tedesco (BGB)), può essere preteso solo dopo che sia trascorso infruttuosamente un adeguato termine, pattuito per iscritto, per l’adempimento posticipato. Per le pretese risarcitorie si applicano inoltre le disposizioni secondo cifra X. |
14. | Il periodo di garanzia è di 12 mesi a decorrere dalla consegna o dalla pattuita data di ritiro dell’oggetto d'acquisto. Per le effettuate attività di adempimento posticipato o per le parti di ricambio fornite sussiste una garanzia valida solo fino alla scadenza del periodo di garanzia previsto per la fornitura originale. |
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15. | Una volta decorso infruttuosamente il termine di adempimento posticipato, avremo il diritto di richiedere al cliente di dichiarare entro un mese la rivendicazione dei suoi diritti di garanzia nei nostri confronti. I diritti di garanzia sono esclusi se il cliente non rilascia tale dichiarazione entro il suddetto termine; ciò vale solo se nella nostra richiesta con indicazione di scadenza abbiamo fatto esplicito riferimento a tale conseguenza giuridica. |
16. | Il partner contrattuale ha il diritto di agire contro la nostra azienda per difetti del prodotto reclamati nei suoi confronti da parte dei suoi clienti, solo nella misura in cui egli non abbia stipulato accordi che vanno oltre le leggi nazionali e che riguardano in particolare la responsabilità di garanzia. Riguardo all’entità della nostra responsabilità di garanzia nei confronti della controparte contrattuale si applicano analogamente le norme di cui sopra. Qualora il prodotto da noi fornito venisse consegnato – contrariamente a quanto indicato alla cifra II – a un consumatore finale attraverso una catena di fornitura, sarà necessario applicare le pertinenti disposizioni di legge imperative. In tal caso non siamo ritenuti responsabili ai sensi degli artt. 478, 479 del Codice civile tedesco (BGB), se il nostro cliente ha fornito la merce all'estero, escludendo pertanto l'applicazione della convenzione ONU sui contratti di vendita. |
IX. | Vizi giuridici |
1. | Rispondiamo nei limiti di legge dell’assenza di vizi giuridici dei prodotti forniti. La nostra garanzia di fornitura di prodotti che non ledono i diritti di marchio o diritti d’autore di terzi, si applica, salvo diversi accordi, solo in riferimento allo stato in cui è situata la nostra sede (territorio nazionale). Decliniamo una nostra responsabilità se la violazione di tali diritti di marchio deriva da istruzioni impartite dal committente o se l’infrazione della legge ha per causa modifiche arbitrarie del prodotto o un utilizzo diverso dall'uso contrattuale da parte del cliente. |
2. | Il partner contrattuale provvederà a informarci tempestivamente nel caso in cui terzi reclamassero una violazione di diritti di marchio. L’omissione di tale immediata comunicazione comporta l’esclusione dei diritti di garanzia. |
3. | Per quanto riguarda il periodo di garanzia si applica analogamente la cifra VIII 14. |
4. | Qualora venissero fatti valere diritti legittimi di terzi durante il periodo di garanzia, potremo, a nostra discrezione, ottenere a nostre spese un diritto di utilizzo oppure modificare la fornitura, in modo tale da non violare i rispettivi diritti e rispettare nel contempo la destinazione d'uso contrattuale, oppure fornire prodotti analoghi che non ledono i diritti di marchio. se conclude con esso accordi senza la nostra approvazione. |
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X. | Indennizzo |
1. | Rispondiamo del risarcimento di danni, indipendentemente dal motivo giuridico, solo - se noi, i nostri rappresentanti legali o i nostri ausiliari abbiamo agito dolosamente o per colpa grave; - se noi o i soggetti di cui sopra abbiamo agito con negligenza lieve, secondo le premesse citate al paragrafo 2; - er l'adempimento, nella misura convenuta, delle garanzie eventualmente concesse; le garanzie (vedere VIII 2) necessitano della forma scritta e devono essere esplicitamente designate come tali; - in caso di lesioni alla vita, al corpo e alla salute - in casi concernenti altre responsabilità legali vincolanti (x.xx. Legge sulla responsabilità da prodotto, Xxxxx sulla responsabilità ecologica ecc.) |
2. | In caso di negligenza lieve rispondiamo del risarcimento danni – tranne nei casi secondo par. 1 e indipendentemente dal motivo giuridico – solo in caso di violazione degli oneri essenziali del contratto. Quali oneri essenziali del contratto si intendono gli obblighi il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto può fare regolare affidamento il partner contrattuale. Il nostro obbligo di adempiere ineccepibilmente ai nostri obblighi contrattuali non costituisce un onere contrattuale essenziale nel senso di cui sopra. In caso di inadempienza per negligenza lieve di oneri contrattuali essenziali la nostra responsabilità di risarcimento di danni è limitata, riguardo al suo importo, al risarcimento del prevedibile danno tipico. Prima della stipula del contratto il cliente è tenuto a informarci circa rischi particolari, danni atipici o un insolito ammontare degli eventuali danni. È esclusa una responsabilità per danni conseguenti più estesi, risultati economici insoddisfacenti, danni indiretti o danni per rivendicazioni di terzi. |
3. | Se l’oggetto del contratto di compravendita è una cosa definita solo in riferimento alla suo gruppo merceologico, la nostra responsabilità è definita, anche in tal caso, esclusivamente in base alle regole di cui sopra. È esclusa una responsabilità di risarcimento di danni indipendente da una colpa. |
4. | Le succitate disposizioni in materia di responsabilità si applicano anche ai diritti legali del cliente al rimborso delle spese infruttuose nonché per la responsabilità personale di dipendenti, operai, collaboratori, rappresentanti e ausiliari. |
XI. | Termine di decadenza, termine di prescrizione generico |
1. | Il termine di prescrizione dei diritti contrattuali si applica in ugual misura per tutti i diritti extracontrattuali che il cliente ha nei nostri confronti e che sono in concorrenza con i diritti contrattuali. Riguardo alla presentazione di un’azione di risarcimento dei danni si applica, qualora il diritto non sia già prescritto, un termine di decadenza di sei mesi a decorrere dal nostro rifiuto della prestazione; il termine di decadenza non si applica per i casi secondo cifra X n° 1. |
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2. | Indipendentemente da ulteriori disposizioni di legge, la sospensione della prescrizione termina anche se le trattative ad effetto sospensivo non vengono continuate – con riguardo all’assunto in questione – per un periodo superiore a quattro settimane. Un nuovo inizio del termine di prescrizione di diritti del cliente richiede in ogni caso un’esplicita conferma scritta da parte nostra. |
XII. | Ulteriori diritti ed oneri |
In caso di una violazione degli obblighi di protezione e di riguardo (sec. art. 241, comma 2 del Codice civile tedesco (BGB)) imputabile alla nostra azienda e che non è direttamente correlata alla fornitura della merce, il nostro cliente potrà rivendicare il risarcimento di danni ed esercitare il suo diritto di recesso solo se siamo stati dapprima ammoniti circa l'inadempimento dell’obbligo e ci è stata concessa un’adeguata scadenza. Una diffida non è necessaria se noi, i nostri rappresentanti o ausiliari abbiamo agito intenzionalmente o per negligenza oppure in caso di lesione alla vita, al corpo o alla salute. |
XIII. | Diritti di proprietà industriale |
1. | Il cliente garantisce che attraverso la consegna alla nostra azienda di documenti, oggetti e simili per scopi concernenti la fornitura o la prestazione non vengono lesi diritti di proprietà di terzi. Provvederemo ad informare il cliente circa i diritti di terzi a noi noti. Il cliente deve manlevarci dalle pretese di terzi e risarcire il danno a noi causato. Se la nostra prestazione, produzione o fornitura viene interdetta da parte di un terzo rivendicante un diritto di proprietà industriale, siamo autorizzati – senza dover esaminare la situazione giuridica – a interrompere i lavori e a pretendere un risarcimento delle spese da noi sostenute. I documenti, oggetti e simili messici a disposizione senza che sia tata emessa una rispettiva ordinazione verranno restituiti su richiesta dietro rimborso delle spese. In caso contrario saremo autorizzati a distruggerli dopo tre mesi dalla presentazione dell’offerta. |
2. | Ci riserviamo i diritti di proprietà e d'autore su tutti i campioni, modelli, disegni, preventivi, calcoli e informazioni simili di natura materiale o immateriale - anche in formato elettronico. Tali informazioni non devono essere divulgate a terzi. Il partner contrattuale è tenuto a rispedirci a sue spese tali informazioni, eventualmente ricevute nel corso delle trattative contrattuali, qualora il contratto non venisse concluso. Il partner contrattuale è tenuto non divulgare a terzi senza nostra previa esplicita approvazione tutte le informazioni da noi espressamente designate come riservate. |
XIV. | Legge sulla composizione delle controversie dei consumatori |
Nota sec. artt. 36, 37 della Legge sulla composizione delle controversie dei consumatori: La XXXXXX DR. XXXXXXXXX GmbH & Co. KG non è né obbligata a partecipare ad una procedura di risoluzione delle controversie innanzi ad un organo di conciliazione per consumatori né è disposta a parteciparvi. La XXXXXX DR. XXXXXXXXX GmbH & Co. KG non partecipa pertanto ad alcuna procedura di risoluzione delle controversie innanzi ad un organo di conciliazione per consumatori. |
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XV. | Disposizioni finali |
1. | La legge tedesca si applica a tutti gli ordini conferiti alla nostra azienda. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). |
2. | Tutte le controversie – contrattuali ed extracontrattuali – derivanti o riguardanti contratti per i quali è prevista l’applicazione delle presenti condizioni di vendita saranno composte in modo inappellabile in conformità al Regolamento arbitrale dell'Istituto tedesco di arbitrato (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS)) con esclusione delle vie legali ordinarie. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri o da un unico arbitro in caso di controversie con valore inferiore a 5.000,00 €. Il procedimento arbitrale avrà luogo in lingua tedesca a Detmold. |
Tuttavia, avremo anche diritto di proporre ricorso dinanzi ai giudici nazionali, ossia dinanzi al foro competente per la nostra sede. Saremo inoltre autorizzati a citare in giudizio il nostro cliente anche dinanzi al suo foro generalmente competente. | |
3. | Il luogo di adempimento e pagamento per tutti gli oneri derivanti dal rapporto giuridico con il cliente è il luogo di consegna. Intese relative alla presa a carico delle spese non comporteranno alcuna modifica del suddetto luogo di adempimento. |
4. | L’eventuale nullità presente o futura di alcune disposizioni delle presenti condizioni di fornitura non inficia la validità delle restanti disposizioni. |
5. | I dati necessari per l'elaborazione delle transazioni vengono da noi memorizzati presso un’apposita centrale di elaborazione. |