Contract
Allegato 3
Schema tipo di Regolamento per il funzionamento dei comitati di partecipazione aziendali e di zona distretto di cui agli articoli 16 ter, comma 5 e 16 quater, comma 5 della l.r. 40/2005
1. Comitato aziendale di partecipazione
Presso ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale è istituito il comitato aziendale di partecipazione con funzioni di consultazione e proposta a supporto della direzione aziendale, in merito alla qualità dei servizi erogati dall’azienda, con particolare riferimento all'equità nell'accesso e nella fruizione dei servizi.
Il Comitato aziendale si caratterizza come luogo prioritario di confronto e di relazione tra le Associazioni e l’Azienda e interlocutore privilegiato per le scelte aziendali che interessano la qualificazione complessiva del servizio sanitario e il conseguimento degli obiettivi di salute dalla parte dei cittadini. Si riconosce ai Comitati il compito di raccogliere e rappresentare il “punto di vista dei cittadini”, al fine di valutare l’organizzazione e l’erogazione dei servizi.
Il Comitato è uno strumento di partecipazione alla governance della sanità e dei servizi socio-sanitari.
Assicura in particolare le funzioni di consultazione e proposta nei confronti delle attività dell’azienda volte a garantire i livelli uniformi ed essenziali di assistenza, attuati attraverso i percorsi assistenziali ed il funzionamento delle reti cliniche integrate.
Ha un ruolo strategico nel vigilare sul rispetto del diritto all’informazione dei cittadini e sul miglioramento della sua qualità.
In raccordo con la struttura organizzativa relazioni con il pubblico e la struttura organizzativa qualità collabora con l’Azienda alla promozione di interventi volti al miglioramento dell’accoglienza e dei processi informativi e comunicativi tra Azienda e cittadini.
L’attività del comitato di partecipazione si esercita verso tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie dell’azienda o con essa convenzionate e accreditate
1.1 Funzioni
Il comitato aziendale, in relazione alle proprie competenze, in particolare:
a) contribuisce alla predisposizione di documenti di programmazione di ambito aziendale, riguardo al rispetto del diritto alla salute dei cittadini nonché alla qualità dei servizi:
- piano attuativo dell’azienda sanitaria locale (PAL) e piano attuativo dell’azienda ospedaliero- universitaria (PAO), rispettivamente per il comitato di USL e di AOU;
- Carta dei servizi e standard di qualità dei servizi, Regolamento per l’esercizio della tutela dei cittadini, regolamento sull’accesso;
- atti della progettazione aziendale relativamente a problematiche che riguardano il rispetto dell’equità, dei diritti dei cittadini, la qualità ed il miglioramento dei servizi e dei percorsi sanitari.
b) fornisce proposte e suggerimenti sulle materie attinenti i diritti dei cittadini e la loro dignità, in special misura su aree di particolare interesse e rilievo quali la partecipazione, l’umanizzazione dei servizi, tanto per quanto riguarda le strutture che le relazioni, l’accoglienza, il miglioramento degli aspetti ambientali e alberghieri, l’informazione, la pubblica tutela e il grado di soddisfazione dell’utenza, la trasparenza delle procedure burocratiche, l’appropriatezza e sicurezza delle cure, la semplificazione nell’accesso e nella fruizione, l’attività di prevenzione, l’educazione civico-sanitaria. Propone azioni di miglioramento conseguenti all’emergere di problematiche che determinano l’insoddisfazione degli utenti e servizi innovativi di fronte a nuovi bisogni dei cittadini.
c) svolge attività di monitoraggio del rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi, con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità. Promuove l’utilizzo di indicatori di qualità dei servizi orientati verso i cittadini-utenti, definiti a livello regionale, con particolare riferimento al repertorio regionale degli impegni per la Carta dei servizi sanitari vigente ( DGR 335/2014).
Partecipa a indagini di soddisfazione e a progetti di livello regionale o nazionale per la messa a punto di strumenti di valutazione partecipata della qualità delle strutture sanitarie.
Segnala l'eventuale mancata applicazione di normative e/o disposizioni e verifica il grado di coinvolgimento delle aziende nel miglioramento della qualità della comunicazione con il cittadino e nel potenziamento degli strumenti di partecipazione. In accordo con la Direzione aziendale, effettua visite presso i presidi aziendali al fine di contribuire al miglioramento dei servizi e promuove attività di audit, secondo modalità concordate con la Direzione Aziendale nell’ambito di una specifica programmazione.
d) partecipa ai processi informativi e comunicativi tra Azienda e cittadini, al fine di assicurare la chiarezza delle informazioni e l’efficacia della comunicazione, nonché di promuovere un uso appropriato e consapevole dei servizi, raccordandosi anche con le strutture competenti previste dalla legge 150/2000; attiva punti di ascolto e di orientamento per i cittadini utenti dei servizi, in raccordo con l’azienda.
e) Propone incontri con i cittadini, volti a facilitare l’accesso ai servizi, il mantenimento dello stato di salute, l’informazione sulle cure e l'adeguato ricorso ai servizi.
f) Ha inoltre il compito di:
- collaborare alla realizzazione della Conferenza dei servizi;
- designare i propri rappresentanti nell’ambito della CMC e del Comitato etico locale.
- designare i propri rappresentanti per il Consiglio dei cittadini per la salute. Ciascun comitato di partecipazione di USL territoriale designa tre membri e i loro sostituti, ciascun comitato di partecipazione di AOU designa un membro ed il suo sostituto.
- predisporre una relazione annuale sull’attività svolta dal Comitato aziendale di partecipazione, da presentare anche in occasione della Conferenza dei servizi.
1. 2 Composizione
Il comitato aziendale di partecipazione è composto:
a) nelle aziende unità sanitarie locali, da due membri designati fra i propri componenti da ciascun comitato di partecipazione di zona distretto.
Ogni Comitato di partecipazione di zona distretto designa due rappresentanti, di norma il coordinatore e un altro componente, che vanno a comporre il comitato aziendale di partecipazione.
b) nelle aziende ospedaliero-universitarie e negli enti del servizio sanitario regionale da un membro designato, fra i propri associati, da ciascuna associazione rappresentativa dell’utenza nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo purché non erogatori di prestazioni, che hanno stipulato il protocollo d'intesa di cui alla l.r. 40/2005, 'articolo 16, comma 11 e che abbiano fatto espressa richiesta di far parte del Comitato.
Il comitato aziendale è nominato dal direttore generale di ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale (Ispro e Fondazione Monasterio).
Le associazioni aderenti non possono essere rappresentate nel Comitato da dipendenti di aziende sanitarie regionali pubbliche o private, da soggetti che intrattengono rapporti di natura economica e professionale con l’azienda sanitaria e da soggetti eletti al momento in organi istituzionali.
Tutti i componenti del Comitato sono tenuti all’osservanza del dovere di riservatezza dei dati personali e sensibili di cui vengano a conoscenza, in ottemperanza alle prescrizioni del D.Lgs 196/2003, nonché a rispettare i regolamenti aziendali in materia e si possono esprimere per conto del Comitato, ottenuto l’assenso dello stesso nell'ambito delle proprie funzioni.
1.3 Funzionamento
Nelle AOU le Associazioni che hanno sottoscritto accordi o protocolli con l’Azienda e che abbiano fatto espressa richiesta di far parte del Comitato, saranno rappresentate da un titolare e da un supplente, comunicati nella prima riunione utile e di cui sarà dato atto nella verbalizzazione.
Nelle ASL ciascun Comitato di partecipazione di ZD nomina due titolari e due supplenti per il Comitato aziendale di partecipazione, questi nominativi vengono comunicati nella prima riunione utile del Comitato aziendale e ne viene dato atto nella verbalizzazione.
In ogni comitato di partecipazione aziendale, sia di USL che di AOU, i componenti nominano un proprio coordinatore e vicecoordinatore. Il comitato di USL svolge la funzione di raccordo nei confronti dei comitati di zona distretto, con i quali si rapporta per proporre temi di confronto e scambio di esperienze, al fine di allargare il confronto e valorizzare le pratiche più significative.
Rappresentanti dell’azienda
Alle sedute del comitato aziendale partecipa il Direttore generale o suo delegato per garantire la necessaria interfaccia con l’azienda sanitaria.
La Direzione aziendale assicura altresì la partecipazione dei propri dirigenti responsabili dei settori delle strutture organizzative necessarie allo svolgimento delle attività del Comitato di partecipazione.
La Direzione aziendale, in accordo con il Coordinatore garantisce la presenza alle sedute dei responsabili delle strutture aziendali o loro delegati per l’analisi e la valutazione di problemi inerenti i servizi di loro pertinenza messi all’ordine del giorno.
Il Responsabile URP, in particolare, riporta nell’ambito del Comitato, le problematiche che emergono dalle sue funzioni istituzionali di ascolto e tutela dei cittadini e svolge un’attività di raccordo con le strutture aziendali, anche al fine di promuovere azioni di miglioramento.
I rappresentanti aziendali non hanno diritto di voto.
Coordinatore e vicecoordinatore
Il Comitato è condotto da un coordinatore ed è coadiuvato da un vice-coordinatore, che, in assenza del coordinatore, ne svolge le funzioni.
Coordinatore e vice-coordinatore sono eletti nella prima riunione del Comitato e vengono di norma rappresentate le associazioni di volontariato e di tutela, in modo che se il coordinatore è espressione del volontariato, il vice-coordinatore esprime le associazioni di tutela e viceversa e, nel successivo mandato, alternativamente.
Il coordinatore:
- convoca le riunioni e, in collaborazione con il vice-coordinatore, ne redige il verbale;
- avanza proposte di iniziative, da sottoporre alla discussione e all’approvazione del Comitato;
- intrattiene i rapporti interni al Comitato e, per conto del Comitato stesso, i rapporti con l’Azienda, nell’intento di prospettare problemi nei servizi sanitari e di contribuire al miglioramento funzionale degli stessi;
- stabilisce una modalità di raccordo con i coordinatori dei comitati di zona-distretto, in modo da garantire una comunicazione biunivoca sulle attività svolte dai comitati a livello locale e a livello aziendale;
- predispone una relazione annuale sui problemi affrontati, sulle risultanze ottenute e sulle iniziative svolte dal Comitato e dalle associazioni ivi rappresentate, tramite la collaborazione delle medesime: tale relazione, sarà presentata in una riunione dedicata, alla quale saranno invitati il Direttore generale ed il Direttore sanitario.
Per una maggiore funzionalità, anche in riferimento alla numerosità delle associazioni e alla complessità delle problematiche, il Comitato può organizzarsi in ulteriori articolazioni e/o gruppi di lavoro.
La seduta di insediamento del Comitato è convocata dal Direttore generale dell’Azienda.
Il coordinatore ed il vice-coordinatore sono eletti con voto segreto, dalla maggioranza dei membri facenti parte del Comitato, garantendo di norma la compresenza e l’alternanza, nelle suddette funzioni delle associazioni di tutela e di volontariato.
I membri del Comitato sono tenuti a garantire una continuità di presenza, se risultano assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, ne consegue la segnalazione ai soggetti designanti e la decadenza.
Far parte del Comitato è requisito essenziale affinché le Associazioni possano designare i propri rappresentanti nella Commissione Mista Conciliativa e possano partecipare ai tavoli di lavoro organizzati dall’Azienda
I membri del Comitato vengono rinnovati ogni 5 anni; i membri possono essere confermati. E’ comunque facoltà delle associazioni sostituire i propri rappresentanti quando se ne presenti la necessità.
L’Azienda assicura il supporto di segreteria al Comitato di partecipazione, di norma avvalendosi degli uffici URP, svolgendo compiti quali: la trasmissione delle comunicazioni, la tenuta degli archivi, l’individuazione dei locali necessari allo svolgimento delle attività del Comitato.
Svolgimento riunioni
Il Comitato viene riunito almeno ogni tre mesi e tutte le volte che il coordinatore o almeno tre associazioni lo ritengano opportuno, motivandone formale richiesta.
La riunione del Comitato è valida in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione diviene valida con la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti delle associazioni aventi diritto.
La riunione si svolge secondo un ordine del giorno comunicato con la convocazione e predisposto dal Coordinatore, tenendo conto delle eventuali proposte formulate dalle associazioni; agli incontri possono essere invitati dal coordinatore del Comitato dipendenti dell’Azienda, utenti, altri soggetti per la discussione di argomenti o problematiche inerenti le competenze del Comitato.
In occasione della trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di speciale importanza per la vita della collettività locale, d'intesa con la Direzione dell'Azienda, il Comitato può essere convocato relativamente alla discussione su tali argomenti, sotto la forma di un’assemblea aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.
Possono inoltre essere invitati a prendere parte ai lavori del Comitato, con diritto di intervento altre figure istituzionali (amministratori pubblici, dirigenti, tecnici, esperti..) in relazione alle tematiche affrontate.
Atti del comitato e votazioni
Il Comitato adotta deliberazioni, pareri e proposte, registrati a verbale.
Le decisioni, di cui sopra, sono assunte con votazioni a scrutinio palese, salvo nel caso in cui ciò implichi un apprezzamento discrezionale su di una persona e in tutti quei casi in cui lo votazione segreta venga richiesta ed approvata dal Comitato.
Le decisioni risultano approvate con il voto favorevole di almeno la metà più 1 dei presenti aventi diritto di voto.
Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si può articolare in gruppi, secondo le tematiche affrontate, avvalendosi anche di soggetti esterni esperti per la materia. Ogni gruppo/tavolo di lavoro individua al proprio interno un referente, stabilisce il calendario dei propri lavori, relaziona periodicamente al Comitato.
Designazione rappresentanti per commissioni
Il Comitato, tenendo conto dell’esigenza di assicurare rappresentanza alle Associazioni di volontariato e di tutela, nonché della maggiore rappresentatività, al loro interno, designa propri rappresentanti in seno agli organismi e alle commissioni previste dalle varie disposizioni normative (ad es. Commissione mista conciliativa). Far parte del Comitato è requisito essenziale perché una Associazione possa designare propri rappresentanti nella Commissione Mista Conciliativa.
I rappresentanti delle commissioni designati dal Comitato riferiscono allo stesso in merito all’attività svolta e comunque sono impegnati a redigere una relazione scritta annuale.
Supporti al funzionamento del Comitato
L'Azienda si impegna a mettere a disposizione del Comitato idonei locali all'interno delle proprie strutture o, nell'impossibilità di reperirli, a consentire comunque, l'utilizzo di alcuni spazi.
L’Azienda assicura il supporto di segreteria al Comitato di partecipazione, di norma da parte degli uffici URP delle aziende sanitarie.
L’Azienda mette a disposizione del Comitato i seguenti documenti:
- relazione sanitaria aziendale
- relazione annuale di pubblica tutela
- reportistica su segnalazioni, reclami
- dati su monitoraggio tempi di attesa
- risultati delle indagini di gradimento rivolte agli utenti sui servizi offerti dal SSR
- risultati delle indagini sul clima interno
- aggiornamento carta dei servizi- atti di programmazione aziendale importanti per la cittadinanza Vengono resi pubblici sul sito web dell’Azienda il regolamento del Comitato, nonché l’organizzazione, le funzioni e le attività del Comitato stesso.
Rimborso spese
La partecipazione al comitato aziendale non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. Si prevede il rimborso spese per i membri del comitato aziendale tenuto conto dell’attività che dovranno svolgere fuori dal comune di residenza, con spostamenti nell’ambito dei territori delle tre aree vaste, garantendo comunque criteri di economicità. Tale rimborso spese è posto a carico delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale presso cui è istituito il comitato aziendale di partecipazione.
1.4 Raccordo dei comitati aziendali a livello di area vasta
A livello di area vasta si assicura un raccordo operativo tra il Comitato dell’azienda territoriale ed il Comitato dell’azienda ospedaliero universitaria di riferimento, in particolare per il monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione di area vasta. A tale scopo il coordinatore del comitato dell’Azienda ospedaliero universitaria partecipa agli incontri del comitato dell’ASL territoriale, e viceversa.
Inoltre agli incontri del Comitato dell’ASL possono partecipare il Direttore Generale dell’AOU e il Direttore generale della programmazione di area vasta come pure agli incontri del Comitato di AOU possono partecipare il direttore generale dell’ASL e il medesimo direttore generale della programmazione di area vasta, per esaminare aspetti di loro competenza al fine di garantire la massima collaborazione e integrazione tra azienda territoriale e azienda ospedaliero universitaria.
2. Comitato di partecipazione di zona distretto
In ciascuna zona-distretto o società della salute, ove costituita, è istituito il comitato di partecipazione, con funzioni di consultazione e proposta in merito all'organizzazione ed erogazione dei servizi
Come stabilito dalla lr 40/2005, all’articolo 64, la zona distretto organizza e gestisce la continuità e le risposte territoriali della integrazione sociosanitaria, compresi i servizi per la salute mentale, per le dipendenze e e per la non autosufficienza. Nell'ambito territoriale della zona-distretto l'integrazione socio-sanitaria è realizzata attraverso la società della salute o mediante la stipulazione della convenzione socio-sanitaria fra l'Ausl e i comuni.
Sempre la zona distretto, sulla base degli obiettivi e delle risorse messe a disposizione dall'azienda usl, nel rispetto degli atti di programmazione locale, governa, sulla base dei protocolli di cura e delle indicazioni dei bisogni espressi anche dalla medicina generale, i percorsi per le cure primarie, per la specialistica territoriale, per l'attività dei consultori e la continuità assistenziale ospedale- territorio.
2.1Composizione
Il comitato di partecipazione è composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell’utenza, nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui alla lr 40/2005, articolo 16, comma 11che abbiano fatto espressa richiesta di far parte del Comitato.
Ogni associazione designa un rappresentante titolare ed il sostituto.
Nella zona-distretto il comitato di partecipazione, è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore di zona. Nella società della salute, il comitato di partecipazione è nominato dal direttore della società della salute, su proposta dell'assemblea dei soci.
2.2 Comitato di partecipazione sovrazonale
Qualora il numero delle associazioni sia minore di cinque, il comitato di partecipazione può operare a livello sovrazonale, ed interessare due zone.
Il comitato di partecipazione sovrazonale è nominato dal direttore generale, d’intesa con i due direttori di zona e/o SDS.
Le funzioni esercitate dal comitato sovrazonale riguardano l’ambito territoriale delle due zone.
Il Coordinatore di un comitato di partecipazione sovrazonale ha il compito di stabilire in maniera equa i luoghi di ritrovo e le modalità degli incontri in modo che non rechino svantaggio ad alcuni partecipanti.
2.3 Funzioni
Il comitato di partecipazione di zona distretto, in particolare:
a) contribuisce alla definizione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento, tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali;
b) contribuisce alla programmazione delle attività ed alla progettazione dei servizi avanzando proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo, con particolare riferimento al piano integrato di salute, di cui all'articolo 21 della L.R.40/2005;
c) monitora il rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi, con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità;
d) esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell’utenza, avvalendosi degli strumenti di ascolto e di rilevazione;
e) svolge attività di monitoraggio ed esprime pareri sull’efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini;
f) promuove progetti di miglioramento sulle tematiche attinenti la qualità dei servizi sanitari e socio- sanitari e collabora alla loro realizzazione;
g) propone iniziative per favorire corretti stili di vita ed un uso appropriato dei servizi, al fine di contribuire al processo di crescita culturale della comunità locale e al miglioramento dei determinanti sociali di salute. Favorisce la partecipazione attiva delle associazioni locali alle iniziative di empowermrnt individuale e di comunità al fine di migliorare le competenze e la capacità partecipativa consapevole ed informata dei cittadini in modo che siano sempre più in grado di prendere parte in modo preparato e collaborativo alle scelte in sanità.
Il comitato di partecipazione di zona distretto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), può accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali del territorio di riferimento, al fine di sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza degli stili di vita corretti e della salubrità dell'ambiente sulla salute.
Al fine di assicurarne l’operatività e favorire la partecipazione dei cittadini la zona-distretto o la società della salute, ove costituita, mette a disposizione del comitato di partecipazione locali idonei per le attività ordinarie, gli incontri pubblici e i convegni e seminari sul tema della salute.
2.4 Funzionamento
Le Associazioni che hanno sottoscritto accordi o protocolli con l’Azienda o la SDS saranno rappresentate nel Comitato da un titolare e da un supplente, comunicati nella prima riunione utile e di cui sarà dato atto nella verbalizzazione.
In ogni comitato di partecipazione di zona distretto i componenti nominano un proprio coordinatore e vicecoordinatore.
Le associazioni aderenti non possono essere rappresentate nel Comitato da dipendenti di aziende sanitarie regionali pubbliche o private, da soggetti che intrattengono rapporti di natura economica e professionale con l’azienda sanitaria e da soggetti eletti al momento in organi istituzionali.
Tutti i componenti del Comitato sono tenuti all’osservanza del dovere di riservatezza dei dati personali e sensibili di cui vengano a conoscenza, in ottemperanza alle prescrizioni del D.Lgs 196/2003, nonché a rispettare i regolamenti aziendali in materia e si possono esprimere per conto del Comitato, ottenuto l’assenso dello stesso nell'ambito delle proprie funzioni.
Rappresentanti dell’azienda o della SDS
Alle sedute del comitato partecipa il Direttore di zona distretto/Direttore della società della salute o suo delegato per garantire la necessaria interfaccia con l’azienda sanitaria/Sds.
Il Comitato collabora insieme all’Urp alle funzioni di ascolto e tutela dei cittadini ed alla realizzazione di interventi volti al miglioramento dell’accoglienza e dei processi informativi e comunicativi tra Azienda/Sds e cittadini.
I rappresentanti aziendali o della Sds non hanno diritto di voto.
Il Responsabile URP Aziendale riporta nell’ambito del Comitato di partecipazione di zona distretto le problematiche che emergono dalle sue funzioni istituzionali di ascolto e tutela dei cittadini e svolge un’attività di raccordo con le strutture aziendali anche al fine di promuovere azioni di miglioramento.
La Direzione assicura altresì la partecipazione dei propri dirigenti responsabili dei settori delle strutture organizzative necessarie allo svolgimento delle attività del Comitato di partecipazione di zona distretto. La Direzione di zona/SDS, in accordo con il Coordinatore garantisce la presenza alle sedute dei responsabili delle strutture aziendali o loro delegati per l’analisi e la valutazione di problemi inerenti i servizi di loro pertinenza messi all’ordine del giorno.
Coordinatore e vicecoordinatore
Il Comitato è condotto da un coordinatore che è coadiuvato da un vice-coordinatore, il quale, in assenza del coordinatore, ne svolge le funzioni.
Coordinatore e vice-coordinatore sono eletti nella prima riunione del Comitato e di norma rappresentano le associazioni di volontariato e di tutela, in modo che se il coordinatore è espressione del volontariato, il vice-coordinatore esprima le associazioni di tutela e viceversa e, nel successivo mandato, alternativamente.
Il coordinatore:
- convoca le riunioni e, in collaborazione con il vice-coordinatore, ne redige il verbale;
- avanza proposte di iniziative, da sottoporre alla discussione e all’approvazione del Comitato;
- intrattiene i rapporti interni al Comitato e, per conto del Comitato stesso, i rapporti con l’Azienda o la SDS, nell’intento di prospettare problemi nei servizi sanitari e socio-sanitari e di contribuire al miglioramento funzionale degli stessi;
- predispone una relazione annuale sui problemi affrontati, sulle risultanze ottenute e sulle iniziative svolte dal Comitato e dalle associazioni ivi rappresentate, tramite la collaborazione delle medesime: tale relazione, sarà presentata in una riunione dedicata, alla quale saranno invitati il Direttore generale ed il Direttore sanitario.
Per una maggiore funzionalità, anche in riferimento alla numerosità delle associazioni e alla complessità delle problematiche, il Comitato può organizzarsi in ulteriori articolazioni e/o gruppi di lavoro.
La seduta di insediamento del Comitato è convocata dal Direttore di zona distretto e nella società della salute dal direttore della SDS. Il coordinatore ed il vice-coordinatore sono eletti con voto segreto, dalla maggioranza dei membri facenti parte del Comitato, garantendo di norma la compresenza e l’alternanza, nelle suddette funzioni delle associazioni di tutela e di volontariato.
I membri del Comitato vengono rinnovati ogni 5 anni; i membri possono essere confermati.
E’ comunque facoltà delle associazioni sostituire i propri rappresentanti quando se ne presenti la necessità.
I membri del Comitato sono tenuti a garantire una continuità di presenza, se risultano assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, ne consegue la segnalazione ai soggetti designanti e la decadenza.
La zona-distretto assicura il supporto di segreteria al Comitato di partecipazione svolgendo compiti, quali: la trasmissione delle comunicazioni, la tenuta degli archivi, l’individuazione dei locali necessari allo svolgimento delle attività del Comitato.
Svolgimento riunioni
Il Comitato viene riunito almeno ogni tre mesi e tutte le volte che il coordinatore o almeno tre associazioni lo ritengano opportuno, motivandone formale richiesta.
La riunione del Comitato è valida in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione diviene valida con la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti delle associazioni aventi diritto.
La riunione si svolge secondo un ordine del giorno comunicato con la convocazione; agli incontri possono essere invitati dal coordinatore del Comitato dipendenti dell’Azienda o SDS, utenti, altri soggetti per la discussione di argomenti o problematiche inerenti le competenze del Comitato.
In occasione della trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di speciale importanza per la vita della collettività locale, d'intesa con l'Azienda o la SDS, il Comitato può essere convocato relativamente alla discussione su tali argomenti, sotto la forma di un’assemblea aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.
Possono inoltre essere invitati a prendere parte ai lavori del Comitato, con diritto di intervento altre figure istituzionali (amministratori pubblici, dirigenti, tecnici, esperti..) in relazione alle tematiche affrontate.
Atti del comitato e votazioni
Il Comitato adotta deliberazioni, pareri e proposte, registrati a verbale.
Le decisioni, di cui sopra, sono assunte con votazioni a scrutinio palese, salvo nel caso in cui ciò implichi un apprezzamento discrezionale su di una persona e in tutti quei casi in cui la votazione segreta venga richiesta ed approvata dal Comitato.
Le decisioni risultano approvate con il voto favorevole di almeno la metà più 1 dei presenti aventi diritto di voto.
Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si può articolare in gruppi, secondo le tematiche affrontate avvalendosi anche di soggetti esterni, esperti per la materia. Ogni gruppo/tavolo di lavoro individua al proprio interno un referente, stabilisce il calendario dei propri lavori, relaziona periodicamente al Comitato.
Supporti al funzionamento del Comitato
La zona distretto si impegna a mettere a disposizione del Comitato idonei locali all'interno delle proprie strutture o, nell'impossibilità di reperirli, a consentire comunque, l'utilizzo di alcuni spazi.
La zona distretto assicura il supporto di segreteria al Comitato di partecipazione. L’Azienda mette a disposizione del Comitato i seguenti documenti:
- relazione sanitaria aziendale
- relazione annuale di pubblica tutela
- reportistica su segnalazioni, reclami
- dati su monitoraggio tempi di attesa
- risultati delle indagini di gradimento rivolte agli utenti sui servizi offerti dal SSR
- risultati delle indagini sul clima interno
- aggiornamento carta dei servizi
- atti di programmazione aziendale importanti per la cittadinanza
Vengono resi pubblici sul sito web dell’Azienda il regolamento del Comitato, nonché l’organizzazione, le funzioni e le attività del Comitato stesso.
Al fine di assicurare un confronto diretto con la popolazione le zone distretto e le società della salute, d’intesa con il comitato di partecipazione, promuovono almeno due incontri pubblici l’anno, in cui è prevista la presenza dell’assessore regionale competente per il diritto alla salute, del direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale e dell'Azienda ospedaliero-universitaria, nonché del Direttore della programmazione di area vasta e della conferenza zonale integrata.
I comitati di partecipazione di zona-distretto sono costituiti, o si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 16 quater, entro il 30 marzo 2018.
Il consiglio dei cittadini per la salute e i comitati aziendali di partecipazione iniziano ad operare dall’anno 2018, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2018.