CONTRATTO
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali |
CENTRALE UNICA ACQUISTI |
ALLEGATO 1 al DISCIPLINARE DI GARA SCHEMA DI CONTRATTO Procedura aperta, ai sensi degli artt. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento della “Fornitura di pacchetti software in materia di lavoro e gestione banche dati da utilizzare sulle valigette informatiche in dotazione agli ispettori di vigilanza”. La procedura è celebrata con la modalità dell’Asta Elettronica ai sensi dell’art.85 del predetto Decreto |
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
per l’affidamento della “Fornitura di pacchetti software in materia di lavoro e gestione banche dati da utilizzare sulle valigette informatiche in dotazione agli ispettori di vigilanza”
CIG n. 158669347B
tra
L’INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita
IVA n. 02121151001), con sede in Roma, alla via Xxxx il Grande n. 21, c.a.p. 00144, nella persona del Dott. […], nato a […] il […], in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(indicato anche nel prosieguo come lo “Istituto”)
e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato anche nel prosieguo come “Fornitore” o “Appaltatore”)
(di seguito collettivamente indicati come le “Parti”)
L’anno duemilaundici, il giorno […] del mese di […], presso i locali della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS in Roma, siti in via Xxxx il Grande n. 21, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Contratto.
Premesso che
a) a mezzo di Determina a Contrarre n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha avviato una procedura aperta ai sensi degli artt. 55, 5° comma del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, governata dal criterio selettivo dell’offerta al prezzo più basso espresso in sede di asta elettronica, volta all’individuazione di operatori economici che provvedano in favore dell’Istituto, alla “Fornitura di pacchetti software in materia di lavoro e gestione banche dati da utilizzare sulle valigette informatiche in dotazione agli ispettori di vigilanza” (da qui in poi, la “Fornitura”), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Gara, in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) il Bando di Gara è stato spedito alla Commissione in data […], sulla G.U.R.I. n. […] del […], sul sito internet xxx.xxxx.xx in data […], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto su due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché su due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dall’art. 66 del D.Lgs. 163/06;
c) gli altri documenti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet xxx.xxxx.xx;
d) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l’aggiudicazione definitiva della Fornitura in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha presentato il minor prezzo nel corso dell’asta elettronica;
e) il Fornitore ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ed alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali previsti dal Decreto medesimo, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
f) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], n. […] per l’importo di euro […], e con scadenza in data […] il Fornitore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
g) le Parti, con il presente contratto (di seguito il “Contratto”), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione della Fornitura oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:
“Affidatario”, “Aggiudicatario”, “Appaltatore” o “Fornitore”: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione e successiva stipula del Contratto, sarà affidata la Fornitura;
“Appalto”: la procedura ad evidenza pubblica bandita dall’INPS per l’affidamento della “Fornitura di pacchetti software in materia di lavoro e gestione banche dati da utilizzare sulle valigette informatiche in dotazione agli ispettori di vigilanza”;
“Asta Elettronica”: processo di aggiudicazione della procedura basato su un dispositivo elettronico di presentazione del valore complessivo dell’offerta, modificata al ribasso, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
“Bando di Gara”: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7°, nonché ai sensi dell’art. 70 commi 8° e 9°, del predetto Decreto con conseguente riduzione dei termini minimi di ricezione delle offerte di cui allo stesso articolo 70, comma 2°;
“Capitolato Tecnico”: il documento allegato A costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate, le caratteristiche tecniche della Fornitura;
“Contratto”: il presente documento che viene stipulato con l’aggiudicatario della presente procedura, il quale espone gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra Stazione Appaltante e Appaltatore;
“DCRS”: la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, quale ufficio dell’Ente che stipulerà il contratto d’appalto e avrà il compito di supervisionarne la corretta esecuzione in termini globali;
“Disciplinare di gara”: il documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’appalto;
“Filiera delle imprese”: i subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del Contratto.
“Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, ed economico, che l’operatore economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
“Offerente” o “Concorrente”: l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai sensi di legge, e che presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'appalto;
“Responsabile del Contratto”: l’esponente della Stazione Appaltante cui competono il potere di generale sorveglianza sull’esecuzione del contratto con la procedura di affidamento e le altre attribuzioni previste dalla legge;
“Responsabile dell’Appaltatore”: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore verso l’Istituto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto; è una figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto;
“Fornitura”: la Fornitura dei pacchetti software in materia di lavoro e gestione banche dati da utilizzare sulle valigette informatiche in dotazione agli ispettori di vigilanza, oggetto della procedura;
“Stazione Appaltante” o “Amministrazione Aggiudicatrice”: l’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, quale soggetto che affida l’esecuzione del Servizio al terzo individuato mediante la presente procedura.
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Allegato A: Capitolato Tecnico;
Allegato B: Offerta Economica del Fornitore.
2. Le disposizioni del Capitolato Tecnico prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.
Art. 3 (Oggetto del Contratto)
1. L’Istituto affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione della Fornitura in funzione di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, della procedura di gara aggiudicata.
2. Le caratteristiche tecniche della Fornitura e le ulteriori disposizioni negoziali intercorrenti tra le Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto.
3. L’Appaltatore dovrà garantire i prodotti oggetto della Fornitura per vizi, guasti e malfunzionamenti, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, per l’intera durata del contratto.
Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto)
Il presente contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data della sua sottoscrizione.
Art. 5 (Modalità generali di esecuzione delle prestazioni)
1. L’Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’esecuzione della prestazione, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle migliori prassi commerciali.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e della Fornitura e dei servizi accessori oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico dell’Appaltatore i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e
tecnologici, nonché le spese per gli eventuali interventi di manutenzione correttiva necessari a garantire la corretta esecuzione della prestazione.
5. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) nell’adempimento delle proprie prestazioni, osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante;
d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
Art. 6 (Tempi e luoghi di esecuzione delle prestazioni e collaudo della fornitura)
1. I prodotti oggetto della fornitura devono essere consegnati all’Istituto entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. I prodotti oggetto della Fornitura dovranno essere consegnati presso le sedi dell’Istituto indicate in fase di stipula del presente Contratto.
Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Il corrispettivo della Fornitura corrisponde a quello stabilito in corso di procedura di affidamento, sulla base delle risultanze dell’Asta Elettronica ed è pari a […].
2. Il corrispettivo si riferisce all'esecuzione della Fornitura comprensiva di quanto descritto al Capitolato tecnico, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata convenzionale, ed è comprensivo di ogni spesa, viva e generale, inerente alla Fornitura affidata.
3. Il corrispettivo globale così stabilito ricomprende tutte le attività di cui al Capitolato tecnico. Ove l’Operazione, per qualunque causa, dovesse arrestarsi prima della consegna dei prodotti, l’Operatore non avrà diritto ad alcun compenso.
4. La fattura:
dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante, Xxx Xxxx xx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx – EUR, a mezzo posta, in originale;
dovrà esporre il dettaglio analitico della Fornitura erogata e del prezzo complessivo;
dovrà comunque contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei loro valori economici di composizione;
dovrà avere in allegato il documento di cui all’art. 8 comma 1°;
5. La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine al fatturato.
6. L’Appaltatore dovrà procedere all’emissione delle fatture con cadenza semestrale, successivamente alla consegna / aggiornamento delle licenze e alla regolare esecuzione del servizio.
7. Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di cui al D.Lgs. 231/02, ovvero concordati anche in deroga ricorrendone i presupposti, previa verifica della regolare esecuzione della Fornitura, del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, in base ad accertamenti svolti dall’Istituto e della regolarità dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.
8. Il termine di pagamento sarà interrotto dall’eventuale richiesta di chiarimenti o di integrazione della documentazione necessaria al pagamento.
9. Ove corredate dei documenti di cui sopra, il pagamento delle fatture avverrà, presso il
conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso la IBAN
dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 Commi 1° e 7° della legge n. 136 del 13 Agosto 2010.
10. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. C.F.
11. In riferimento ai commi 9 e 10 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse.
12. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, la Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
13. La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell’articolo 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel presente Contratto.
14. In caso di aggiudicazione dell’Appalto ad un Raggruppamento di imprese, tutte le fatture delle società componenti il R.T.I. dovranno essere consegnate a cura della società mandataria così come il pagamento delle stesse. Sarà cura della stessa mandataria effettuare le successive ripartizioni verso le mandanti.
15. L’Operatore si impegna ad adeguare le modalità di fatturazione, e relativa trasmissione, in formato elettronico su richiesta della Stazione Appaltante.
Art. 8 (Xxxxxxxx e accettazione)
1. La Fornitura oggetto del presente Contratto sarà sottoposta a collaudo che consisterà nella verifica della regolare erogazione del servizio reso (corrispondenza ai prodotti commissionati) che si concluderà con la redazione di un apposito verbale che sarà sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dall’Aggiudicatario.
2. Nell'ipotesi di esito negativo di detto xxxxxxxx, i pacchetti software dovranno essere sostituiti entro il termine di 10 giorni a decorrere dalla data del suddetto verbale e si considererà collaudo definitivo. Nel caso di ritardo nell'esecuzione del nuovo collaudo, per cause non imputabili all'Istituto, è applicata una penale, ai sensi del successivo art. 11.
3. In caso di esito negativo del collaudo definitivo, il contratto si intenderà risolto e l’Istituto procederà all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, all’eventuale acquisizione in danno dei prodotti qualora la causa fosse imputabile all’Appaltatore, salvo l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere.
Art. 9 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria)
1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. In caso di grave inadempimento, fatte salve le altre ipotesi di risoluzione espressa previste dal successivo art. 18 e nel Capitolato Tecnico, la Stazione Appaltante formulerà contestazione scritta diretta all’Appaltatore circa i fatti costituenti inadempimento contrattuale, intimandone la cessazione nel termine di 10 (dieci) giorni. In difetto di regolarizzazione entro il predetto termine, il Contratto potrà essere risolto secondo quanto previsto all’art. 18 previa dichiarazione dell’Istituto di volersi avvalere della risoluzione.
4. Salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte dall’Istituto o da terzi da essa incaricati, l’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
5. Quando, per l’effetto di forza maggiore, l’Appaltatore non si trovi in grado, in tutto o in parte, di eseguire i propri obblighi o comunque di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Contratto, il medesimo ne darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, specificando le obbligazioni rispetto alle quali l’esecuzione non sia possibile e descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore. Le Parti, all’esito della comunicazione, dovranno adoperarsi in buona fede al fine dell’adozione di tutte le misure necessarie per far fronte alla forza maggiore.
6. Il termine “forza maggiore” quivi utilizzato sta ad indicare, in via esemplificativa e non esaustiva, i terremoti, la guerra, il sabotaggio, la rivolta, l’insurrezione, i tumulti civili, le emergenze nazionali (sia in fatto che in diritto), ad esclusione di atti derivanti da decisioni economiche, societarie o governative, nazionali o locali (svalutazione, previsioni erronee, e decisioni equivalenti) e di qualunque altra circostanza che sia sotto il ragionevole potere di controllo delle Parti.
7. Qualora la forza maggiore si protraesse per un periodo superiore a quindici (15) giorni, il presente Contratto potrà essere risolto immediatamente, su iniziativa della Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del danno da parte del Fornitore.
8. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Stazione Appaltante medesima per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
9. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione Appaltante una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 dell’importo di Euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
10. La Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa.
11. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
Art. 10 (Penali)
1. Qualora la fornitura o parte di essa non venga eseguita nel termine fissato, il fornitore resterà assoggettato al pagamento delle seguenti penalità per ciascuna giornata di ritardo, calcolata sul valore dei prodotti oggetto dell’inadempimento non consegnati nei termini di consegna di cui all’art. 6 comma 1°, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno:
a. 0,10% dal 1° al 15° giorno;
b. 0,15% dal 1° al 30° giorno, se il ritardo supera il 15° giorno,
c. 0,20% dal 1° al 60° giorno (termine massimo), se il ritardo supera il 30° giorno L'Istituto, tuttavia, fermo restando che per i giorni di ritardo trovano comunque applicazione le suddette penalità, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, sin dalla scadenza del termine massimo di ritardo sopra richiamato.
La penale si applicherà anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui il Fornitore abbia affidato il trasporto.
2. In caso di chiamata per assistenza tecnica, qualora il ripristino del software non avvenisse entro il termine di 48 ore consecutive dalla chiamata, si applicano le medesimi penali di cui al precedente comma. Per ogni giorno o frazione di fermo (superiore a 12 ore) del prodotto oltre il suddetto termine, per cause non imputabili all'Istituto ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, la penale è calcolata sul prezzo di aggiudicazione relativo ai prodotti non funzionanti, fino ad un massimo di 10 giorni di fermo.
3. In caso di ritardo nella pubblicazione quindicinale sul server dell’Istituto, verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo dalla data di pubblicazione stabilita dalle parti in sede di stipula del presente Contratto.
4. In caso di esito negativo del collaudo, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del nuovo collaudo, per cause non imputabili all'Istituto, è applicata una penale, pari allo 0,05% dell’importo dei prodotti oggetto del collaudo, fino ad un massimo di 30 giorni.
5. Nei termini suddetti vanno computati i giorni festivi; se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
6. La sospensione dell'attività produttiva dell'azienda per ferie annuali del personale non costituisce motivo di differimento dei termini su citati.
7. Ferma restando l’applicazione delle penali previste, l’Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, nonché - in caso di molteplicità e/o reiterazione e/o persistenza delle violazioni - di ottenere la risoluzione del presente contratto ex art. 1456 cod. civ.. Il Fornitore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 9 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
9. Secondo i principi generali, l’applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
10. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 18, alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, oltre IVA.
11. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
12. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 11 (Obblighi di riservatezza)
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in qualsiasi modo e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Appalto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma si applica anche a tutto il materiale utilizzato o predisposto per l’esecuzione della prestazione oggetto del presente Appalto.
3. Il Fornitore garantisce la massima sicurezza e la salvaguardia dei dati elaborati, nonché delle informazioni e dei documenti acquisiti. In particolare garantisce che essi non vengano illegittimamente e/o erroneamente raccolti, divulgati, alterati, danneggiati o distrutti. Egli
dovrà pertanto adottare a sue spese tutte le misure necessarie, od anche semplicemente opportune, a proteggere e salvaguardare sia le informazioni ed i dati elaborati e/o archiviati, sia i supporti cartacei e magnetici utilizzati e prodotti.
4. La responsabilità del Fornitore è estesa al fatto dei propri dipendenti ed incaricati, di soggetti terzi, al caso fortuito ed alla forza maggiore. A quest'ultimo proposito il Fornitore garantisce che le misure di salvaguardia adottate saranno comunque adeguate e sufficienti.
Art. 12 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
titolare del trattamento è l’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – INPS. Incaricato del trattamento è la Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxx, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione, responsabile del Trattamento sarà l’Appaltatore;
il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore acconsente al trattamento dei propri dati personali.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L’Appaltatore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del proprio incarico.
5. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione della prestazione potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità della Stazione Appaltante o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
6. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dipendenti e consulenti dei subappaltatori.
Art. 13 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni della Legge n. 217 del 17 dicembre 2010 e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/06, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 14 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b. qualora abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
Art. 15 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni ed infortuni, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
3. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
4. L’Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare la normativa in tema di sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
5. L’Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06:
prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori;
ai fini del pagamento di ogni stato di avanzamento o dello stato finale, la Stazione Appaltante verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo sia all’Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori, e potrà sospendere i pagamenti verso l’Appaltatore nel caso di accertate inadempienze. In caso di pendenze contributive verso l’INPS, per il caso di mancata regolarizzazione l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore.
7. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
8. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai
lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
9. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
10. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
11. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l’Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
12. In caso di mancata regolarizzazione, l’Istituto tratterrà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
13. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro […], in conformità a quanto indicato dall’Appaltatore nella propria Offerta Economica.
Art. 16 (Divieto di cessione del contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dall’Appaltatore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del 30 (trenta) per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell’Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto, l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del predetto decreto e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico - professionale del subappaltatore di cui all’articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche od integrazioni.
Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
5. L’Istituto provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a Euro 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura dell’Appaltatore, sarà obbligo del medesimo Appaltatore trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione
Appaltante a favore di esso Appaltatore, del documento di pagamento debitamente quietanzato, relativo ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere i documenti quietanzati del subappaltatore entro il termine predetto, la Stazione Appaltante provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l’affidatario medesimo.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 17 (Recesso)
1. L’Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno trenta giorni prima rispetto agli effetti del recesso.
2. In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Art. 18 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Operatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Operatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Operatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
d) violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte del Fornitore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazione e le notizie comunque acquisiti dall’Operatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi al termine del vincolo contrattuale;
g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Operatore;
h) subappalto non autorizzato;
i) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall’Istituto;
j) protrazione della forza maggiore per periodi superiori a 3 (tre) mesi.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Operatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili all’Operatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
Art. 19 (Normativa in tema di contratti pubblici)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
2. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
4. L’Appaltatore è reso altresì edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 20 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione del Contratto è individuato la Sig.ra XXXXXXXX XXXXX in forza a questo Istituto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e il Dott. [■], per l’Appaltatore.
2. Il gestore del Contratto è la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, alla quale competerà ogni decisione relativa alle modalità di esecuzione contrattuale e ai livelli di servizio.
3. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e- mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
e-mail […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Xxx Xxxx xx Xxxxxx, 00, 00000 - Xxxx
Alla c.a. del Dott. […], Fax 06 59.05.[…]
e-mail […]@xxxx.xx
4. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante telefax, e-mail o mediante il servizio postale. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a
partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso xxxxxxx;le comunicazione via e-mail avranno validità dal momento della ricezione della stessa; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento.
Art. 21 (Spese)
1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 22 (Foro competente)
1. Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 23 (Varie)
1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia degli atti in questione nel loro complesso.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, _
L’APPALTATORE L’ISTITUTO
_
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 5 (Modalità generali di esecuzione delle prestazioni), Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 8 (Xxxxxxxx e accettazione), Art. 9 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria), Art. 10 (Penali), Art. 11 (Obblighi di riservatezza), Art. 12 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 13 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 14 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera), Art. 15 (Lavoro e sicurezza), Art.
16 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale dell’Appaltatore e del subappaltatore), Art. 17 (Recesso), Art. 18 (Clausole risolutive espresse), Art. 19 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 21 (Spese); Art. 22 (Foro competente), Art. 23 (Varie).
Roma, L’APPALTATORE