CONTRATTO PER SERVIZI DI OSPITALITA’
CONTRATTO PER SERVIZI DI OSPITALITA’
Tra
EI TOWERS S.p.A. (società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F2i TLC 1 S.p.A.) con xxxx xxxxxx xx 00000 Xxxxxxx (XX), Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 21, capitale sociale di Euro 22.000.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza (MB), C.F. n. 13223630156, n. R.E.A. MB 1630227 e Partita IVA n. 03114340965, in persona del Procuratore Speciale Sig. Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, debitamente munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (qui di seguito “EI TOWERS”)
e
XXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXX xxx xxxx xxxxxx xx 00000 XXXXXXX (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 00, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo (BG) n. 95006030167, in persona del legale rappresentante Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx nato il 01/06/1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, debitamente munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (qui di seguito "CLIENTE");
nel seguito denominate congiuntamente “Parti” e singolarmente e indistintamente “Parte”
Premesso che:
a. Il CLIENTE è una società operante in territorio italiano nel settore delle radiocomunicazioni, munita di idonee autorizzazioni per la trasmissione di segnali radioelettrici e attributario di frequenze per l’esercizio di collegamenti in ponte radio (di seguito “Autorizzazioni”)
b. EI TOWERS ha la proprietà e/o comunque la disponibilità delle infrastrutture di rete e del necessario Know-how per poter fornire una serie di servizi in qualità di cd. tower company, ossia tutti quei servizi lato sensu relativi all’ospitalità presso postazioni di apparati radiotelevisivi e/o di telecomunicazione per consentire – in base alle diverse esigenze manifestate dai vari soggetti beneficiari dei relativi servizi – la distribuzione e la diffusione dei relativi segnali radiotelevisivi e/o di telecomunicazione da prestarsi a favore dei titolari delle necessarie autorizzazioni e/o licenze ministeriali, i quali necessitino dei Servizi oggetto del presente Contratto.
c. Per l’esercizio della propria attività il CLIENTE, pertanto, necessita della disponibilità, in comune con altri utenti riconducibili a EI TOWERS, di un complesso di postazioni (come meglio infra definite "Siti") elencate nell’Allegato 1 per l’installazione delle Apparecchiature di Trasmissione, come infra definite per il trasporto e per la diffusione del segnale come infra definito;
d. EI TOWERS ha la disponibilità dei Siti che vengono già utilizzati per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale e possiede altresì un’organizzazione tecnica e imprenditoriale idonea all’esecuzione dei servizi di ospitalità, di manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature e infrastrutture destinate alla distribuzione e alla diffusione dei segnali.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1. PREMESSE
Le premesse e gli Allegati al Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, con forza e valore di patto.
Articolo 2. DEFINIZIONI
Salvo diversa specifica indicazione, i seguenti termini con iniziale maiuscola avranno, nel presente Contratto e nei suoi Allegati, il significato qui di seguito indicato.
2.1 Per “Apparecchiature di Diffusione” si intende il complesso di apparati (come indicati nell’Allegato 1) e relative componenti accessorie di proprietà e/o comunque nella piena disponibilità del CLIENTE, collocati nei Siti, finalizzati alla diffusione terrestre del Segnale.
2.2 Per “Apparecchiature di Distribuzione” si intende il complesso di apparati (come indicati nell’Allegato 1) e relative componenti accessorie (collegamenti in ponte radio) di proprietà e/o comunque nella piena disponibilità del CLIENTE, collocati nei Siti, finalizzati al trasporto del Segnale verso i vari Siti dislocati sul Territorio.
2.3 Per “Apparecchiature di Trasmissione” si intendono congiuntamente le Apparecchiature di Diffusione e le Apparecchiature di Distribuzione.
2.4 “Autorizzazioni” come citate nella premessa (a).
2.5 Per “CLIENTE” si intende PARCO DEI COLLI DI BERGAMO in epigrafe indicata, nella propria qualità di società operante in territorio italiano nel settore delle radiocomunicazioni.
2.6 Per “Contratto” si intende il presente accordo ed i relativi allegati.
2.7 Per “Corrispettivi Annuali” si intendono gli ammontari di prezzo espressi in Euro e oltre IVA, su base annua, da corrispondere a EI TOWERS per l’erogazione dei Servizi di Ospitalità, come meglio indicati nell’Allegato 1.
2.8 Per “Parte” si intende il CLIENTE e EI TOWERS disgiuntamente e per “Parti” le predette entità cumulativamente.
2.9 Per “Segnale” si intende il segnale di natura elettrica trasmesso in tecnica digitale dal CLIENTE, diffuso via etere in conformità agli Standard Europei.
2.10 Per “Servizi di Ospitalità” si intendono le prestazioni fornite da EI TOWERS a favore del CLIENTE come meglio specificate nell’Allegato 2, che sottoscritto dalle Parti forma parte integrante del presente Contratto.
2.11 Per “Siti” si intendono le infrastrutture quali superfici coperte per il ricovero di apparati e strutture a sviluppo verticale, ove sono disponibili sistemi radianti, antenne paraboliche, sistemi di multiplexing ed ulteriori altre parti di infrastrutture, quali impianti elettrici, ecc., idonee ad ospitare le Apparecchiature di Trasmissione ai fini della diffusione del Segnale.
Articolo 3. OGGETTO
3.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la prestazione da parte di EI TOWERS a favore del CLIENTE, su base non esclusiva, con gestione ed organizzazione di capitali a totale carico di EI TOWERS o dei propri incaricati, dei Servizi di Ospitalità come meglio indicati nell’Allegato 2 del presente Contratto.
Articolo 4. CORRISPETTIVI
4.1 A fronte della fornitura dei Servizi di Ospitalità di cui al precedente articolo 3 il CLIENTE corrisponderà a EI TOWERS i Corrispettivi Annuali indicati nell’Allegato 1; a partire dal secondo anno di vigenza del Contratto e per tutti i successivi anni di efficacia dello stesso, tali Corrispettivi Annuali verranno aggiornati su base annua in applicazione del 100% della variazioni in aumento del relativo indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati. Ai fini di tale adeguamento, l’indice ISTAT verrà rilevato, ogni anno, nel secondo mese che precede quello a partire dal quale il Contratto ha iniziato ad esplicare i propri effetti giuridici. L’incremento generato dall’adeguamento ISTAT sarà fatturato con l’emissione della prima fattura relativa a Corrispettivi Annuali.
4.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che nel caso di cessazione del Contratto, anche con riferimento ad un singolo Sito, prima del decorso dell’intera annualità, i relativi Corrispettivi Annuali verranno proporzionalmente ridotti in quota parte.
4.3 I Corrispettivi Annuali relativi ai Servizi di Ospitalità non sono comprensivi delle seguenti prestazioni che saranno di volta in volta fatturate da EI TOWERS al CLIENTE ad attività eseguite e pagati dal CLIENTE entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese:
(i) eventuale fornitura e installazione delle Apparecchiature di Trasmissione;
(ii) eventuale fornitura di tutte le parti di ricambio relative alle Apparecchiature di Trasmissione;
(iii) eventuali costi di riparazione delle Apparecchiature di Trasmissione sostenuti da EI TOWERS, nonché
(iv) eventuali costi per i lavori di adeguamento dei Siti di cui al punto 1 dell’Allegato 2.
Tutti i suddetti servizi saranno soggetti ad apposita offerta da parte di EI TOWERS.
4.4 I Corrispettivi Annuali verranno fatturati al CLIENTE posticipatamente su base annuale e il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 gg. d.f.f.m.
Per nessun motivo o causa potrà essere ritardato o sospeso il pagamento, impegnandosi il CLIENTE, con la clausola “solve et repete", nel senso più ampio, a non sollevare o sostenere, ne' in via di azione ne' in via di eccezione, alcuna contestazione nei confronti di EI TOWERS se non dopo l'effettivo pagamento di tutte le fatture emesse da EI TOWERS. Il CLIENTE non potrà imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso di EI TOWERS. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi dovrà essere imputato prima agli interessi.
4.5 In caso di ritardato pagamento entro i termini stabiliti, il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di otto punti percentuali.
Il mancato pagamento, totale o parziale, dei Corrispettivi Annuali nei termini e con le modalità convenute nel presente Contratto darà facoltà a EI TOWERS, senza preventiva diffida, di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Articolo 5. GARANZIE E RESPONSABILITA’
5.1 Ciascuna Parte garantisce che l’esecuzione del Contratto non viola alcun precedente rapporto giuridico intervenuto con terzi.
5.2 EI TOWERS dichiara e garantisce di essere dotata di un’organizzazione idonea tecnicamente e professionalmente adeguata a fornire le prestazioni richieste ai sensi del Contratto.
5.3 Il CLIENTE dichiara e garantisce di avere ricevuto da EI TOWERS il documento di comunicazione dei rischi dei Siti realizzato da EI TOWERS.
5.4 EI TOWERS dichiara e garantisce di avere ottemperato ad ogni previsto obbligo in materia di formazione/informazione del proprio personale dipendente in relazione ai rischi specifici correlati alle loro prestazioni lavorative.
5.5 Qualora ai fini dell'erogazione dei Servizi di Ospitalità si rendesse necessario l’ottenimento di un nullaosta o di un’autorizzazione amministrativa, il CLIENTE provvederà, previo assenso scritto di EI TOWERS, direttamente nei tempi previsti, alla presentazione delle opportune istanze ed ai conseguenti adempimenti.
5.6 Il CLIENTE si impegna nei confronti di EI TOWERS a non porre in essere atti che cagionino interferenze dei segnali radiotelevisivi trasmessi attraverso le varie apparecchiature radiotelevisive e/o di telecomunicazione ospitate nei Siti.
5.7 EI TOWERS garantisce inoltre che il personale adibito a fornire i Servizi di Ospitalità è a tutti gli effetti suo dipendente, o distaccato, oppure consulente e/o collaboratore nel rispetto della normativa vigente e si impegna a soddisfare tutti gli obblighi in materia di assicurazioni, previdenza ed assistenza, nonché quelli in materia fiscale, derivanti dal Contratto Collettivo di Lavoro della categoria, da accordi integrativi aziendali e da tutte le disposizioni normative vigenti. EI TOWERS applicherà, pertanto, nei rapporti con i propri dipendenti e/o collaboratori, che a qualunque titolo parteciperanno e/o collaboreranno alla realizzazione e alla fornitura dei Servizi, i trattamenti legali, contrattuali, assicurativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali di riferimento. EI TOWERS dichiara e garantisce altresì espressamente che contatterà e compenserà chiunque
parteciperà e/o collaborerà alla realizzazione e fornitura dei Servizi, assumendo a proprio carico ogni onere relativo ai compensi. In particolare, EI TOWERS esonererà e terrà indenne il CLIENTE e i suoi dipendenti e collaboratori, da ogni onere e responsabilità derivante dagli adempimenti di cui sopra, intendendosi che tutti gli obblighi legali, assicurativi, previdenziali, fiscali, assicurativi, contrattuali inerenti il personale utilizzato da EI TOWERS nell’esecuzione dei Servizi, saranno integralmente a carico di EI TOWERS, ivi compreso ogni onere relativo ai compensi, spese sostenute, adempimenti ed autorizzazioni di ogni genere e natura, risarcimenti ed indennizzi.
5.8 Il CLIENTE nel dare atto che, qualora per la migliore esecuzione dei Servizi, il proprio personale dipendente dovesse eventualmente collaborare con personale e/o consulenti di EI TOWERS, accetta di prestare a favore della stessa EI TOWERS e del relativo Gruppo di appartenenza pari garanzie e impegni a soddisfare ogni e tutti gli obblighi in materia di assicurazioni, previdenza ed assistenza, nonché quelli in materia fiscale, derivanti dal Contratto Collettivo di Lavoro della categoria e/o da accordi integrativi aziendali e da tutte le disposizioni normative vigenti, nonché relativa manleva da qualunque pretesa o azione che qualsiasi terzo, compresi i dipendenti e/o collaboratori del CLIENTE medesimo, possano avanzare, in qualsivoglia momento che sia in qualunque modo riconducibile ai Servizi e che sia ascrivibile al CLIENTE.
5.9 Il CLIENTE dovrà utilizzare i Siti con la massima diligenza e per il solo uso per i quali sono stati predisposti. Il CLIENTE non potrà in alcun caso considerarli di sua proprietà, venderli, costituirli quali pegno, ipotecarli, noleggiarli e/o sublocarli e/o cederli in tutto o in parte a terzi a qualsiasi titolo. Titolare dei Siti è solo ed unicamente EI TOWERS.
5.10 E’ vietata al CLIENTE la possibilità di concedere a terzi l’uso dei Siti di cui al presente Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, senza espressa e preventiva autorizzazione scritta da parte di EI TOWERS.
5.11 Il CLIENTE si impegna a manlevare e tenere indenne EI TOWERS e le società del relativo Gruppo di appartenenza da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare direttamente a EI TOWERS e/o alle società del relativo Gruppo di appartenenza e che siano imputabili, direttamente o indirettamente, al CLIENTE e/o a società dal CLIENTE incaricate e/o che siano allo stesso riconducibili, con riguardo all’attività dallo stesso CLIENTE esercitata.
5.12 Al termine del Contratto il CLIENTE, seguendo le procedure di accesso infra previste, dovrà liberare i Siti; EI TOWERS, in caso di violazione di quanto sopra, potrà adire le opportune sedi legali anche al fine di ottenere un provvedimento volto alla rimozione delle Apparecchiature di Trasmissione e/o al risarcimento dei danni.
5.13 EI TOWERS non risponde per eventuali furti delle Apparecchiature di Trasmissione o di cose e beni di proprietà del CLIENTE, il quale rinuncia sin da ora ad ogni rivalsa nei confronti di EI TOWERS. Il CLIENTE dichiara e garantisce di avere provveduto ad assicurare le proprie Apparecchiature di Trasmissione contro i rischi di incendio, furto ed altri eventuali danni che potrebbero arrecare a beni, cose e/o persone.
5.14 Il montaggio, l’installazione e la disinstallazione delle Apparecchiature di Trasmissione del CLIENTE dovranno essere eseguite a cura e spese del CLIENTE stesso previa richiesta scritta da trasmettere a EI TOWERS e previo rispetto delle disposizioni di accesso previste dal presente Contratto, nonché dalle normative vigenti in materia di sicurezza.
5.15 Il CLIENTE non potrà in alcun caso apportare modifiche di qualunque tipo o natura dei Siti messi a disposizione da EI TOWERS e nemmeno alle Apparecchiature di Trasmissione ivi installate senza richiedere la preventiva autorizzazione scritta di EI TOWERS, fermo il pieno rispetto delle regole e disposizioni emanate dalle competenti Autorità nazionali e comunitarie.
5.16 Per quanto concerne le modalità di accesso ai Siti è fatto obbligo al CLIENTE di osservare le disposizioni previste nel documento di cui all’Allegato 3.
5.17 Le Parti si danno reciprocamente atto che, fatta eccezione per i casi in cui sia già presente presso il Sito, oggetto di richiesta di accompagnamento, personale di EI TOWERS o di società dalla stessa incaricata per attività programmate, in tutti gli altri casi verranno applicate le tariffe riportate nel listino ufficiale, vigente alla data dell’esecuzione del servizio, pubblicato sul sito istituzionale di EI TOWERS.
5.18 L’installazione, la disinstallazione, l’esercizio, nonché il mantenimento di qualsiasi Apparecchiatura di Trasmissione di proprietà del CLIENTE, dovrà avvenire previa richiesta ed
ottenimento da parte del CLIENTE di ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione (C.E., omologazioni, ecc.), che si obbliga ad esibire, su richiesta, a EI TOWERS.
5.19 Con la sottoscrizione del presente Contratto, EI TOWERS concede la facoltà ed autorizza il CLIENTE a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie all’installazione delle Apparecchiature, bene inteso nei limiti strettamente necessari richiesti dalle competenti Pubbliche Amministrazioni per consentire al CLIENTE di dimostrare di avere la disponibilità delle Porzioni di Postazioni in forza del presente Contratto.
5.20 Come già indicato in premessa a), il CLIENTE ha dichiarato e dichiara, inoltre, di essere titolare della necessaria Autorizzazione per l’esercizio dell’attività e di operare nel rispetto della normativa in tema di elettrosmog; il CLIENTE ha dichiarato e dichiara, altresì, che le Apparecchiature di Trasmissione possiedono le necessarie certificazioni (C.E., omologazioni, ecc.) e che sono conformi alle vigenti normative sulla sicurezza, nonché di rispettare qualsivoglia disposizione di legge applicabile in materia.
5.21 A fronte di quanto pattuito ai punti che precedono, il CLIENTE solleva sin da ora EI TOWERS e/o ogni altra società del relativo Gruppo di appartenenza da ogni responsabilità di qualunque tipo e/o natura in qualunque modo riconducibile ai predetti fatti, atti e/o azioni, manlevando e tenendo conseguentemente indenne EI TOWERS da ogni e qualunque azione e/o pretesa di terzi e/o delle competenti Autorità di settore.
Articolo 6. AGGIORNAMENTI TECNICI
Le caratteristiche tecniche delle Apparecchiature di Trasmissione potranno subire nel corso dell'esecuzione del Contratto una progressiva evoluzione e potranno, conseguentemente, essere variate in relazione ai piani di sviluppo del CLIENTE. In questo caso di variazione delle Apparecchiature di Trasmissione, le Parti provvederanno ad aggiornare concordemente e per iscritto l’Allegato 1.
Articolo 7. DURATA E RECESSO
7.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto avrà durata di 6 (sei) anni con decorrenza dall’installazione degli apparati, con tacito rinnovo per un periodo di 6 (sei) anni, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC con preavviso di 12 (dodici) mesi.
7.2 Al CLIENTE è consentito recedere anticipatamente dal Contratto, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC a EI TOWERS.
Articolo 8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
8.1 Qualora EI TOWERS non fosse più in grado o non potesse più assicurare l'uso e l'utilizzo di uno o più Siti, il presente Contratto cesserà di avere effetto, esclusivamente per detto Sito/detti Siti dal ricevimento della raccomandata a.r. o PEC che EI TOWERS trasmetterà al CLIENTE. In tal caso il Corrispettivo verrà conseguentemente diminuito decurtando la parte relativa a tale Sito/tali Siti. Resta escluso ogni risarcimento di danno nei confronti del CLIENTE.
8.2 EI TOWERS, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni, avrà la facoltà di risolvere automaticamente il presente Contratto mediante raccomandata a.r. o PEC, da inviarsi al CLIENTE, qualora lo stesso CLIENTE (i) provochi interruzioni dei segnali radiotelevisivi trasmessi da uno o più Siti oggetto del presente Contratto, (ii) violi la vigente normativa in materia di sicurezza, (iii) in caso di mancato pagamento, nei termini previsti, dei corrispettivi di cui al presente Contratto o (iv) non adempia agli obblighi prescritti nel presente Contratto.
Articolo 9. SUBAPPALTO
EI TOWERS potrà avvalersi, per l'esecuzione dei Servizi di Ospitalità, di terzi per i quali varranno tutte le norme e le condizioni stabilite nel Contratto. EI TOWERS dichiara e garantisce che tali soggetti saranno in possesso di adeguate capacità e idoneità tecnico professionali necessarie a svolgere le attività subappaltate nel rispetto di tutte le leggi applicabili in materia.
EI TOWERS sarà, inoltre, tenuta a portare a conoscenza del subappaltatore le informazioni sui rischi presenti nei luoghi in cui si svolgeranno le attività subappaltate e ad inviare all’eventuale subappaltatore l’Informativa Rischi Apparecchiature di Trasmissione del CLIENTE.
Articolo 10. RISERVATEZZA
Le Parti non utilizzeranno per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto ogni informazione riservata tra di loro trasmessa o comunque acquisita nel corso dell’esecuzione del Contratto, sia essa pertinente alle Parti o a soggetti terzi che si trovino in rapporti con le Parti.
Le Parti non comunicheranno a terzi tali informazioni e non consentiranno, in nessun modo, che essi ne facciano uso o ne prendano conoscenza.
Per informazioni riservate delle Parti si intendono esplicitamente tutte quelle su cui sia stata apposta l'indicazione scritta di "Riservato", "Confidenziale" o altra espressione equivalente. Un elenco delle informazioni riservate che ciascuna Parte fornirà all'altra, potrà formare oggetto di apposito documento comunicato alla Parte ricevente.
Saranno inoltre considerate informazioni riservate delle Parti le informazioni o i dati relativi ad elenchi di clienti o fornitori, alla pianificazione ed operazioni commerciali, ad attività contabili, amministrative o finanziarie, o alla struttura tecnologica utilizzata dalle Parti.
Ciascuna Parte non acquisisce alcun diritto sulle informazioni riservate dell'altra Parte, fermo restando che idee, concetti, know-how e tecniche relativi alle attività inerenti all'oggetto del Contratto potranno essere liberamente utilizzati da entrambe le Parti.
Articolo 11. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ciascuna Parte conferma all’altra il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati forniti e riguardanti la propria società e/o i propri rappresentanti e/o incaricati, di cui dichiara di aver ricevuto l’assenso.
Ciascuna Parte dà atto altresì, per sé e per i suoi dipendenti e/o collaboratori, di essere stata adeguatamente informata circa le finalità del succitato trattamento nonché dei diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 a tutela della riservatezza dei propri dati personali.
Articolo 12. FORZA MAGGIORE
EI TOWERS non sarà responsabile nei confronti del CLIENTE per qualsiasi perdita o danno che potrebbero essere causati a quest’ultima quale risultato diretto o indiretto di ritardi, ostacoli o impedimenti nell’adempiere agli obblighi di cui al Contratto conseguenti a fatti o circostanze al di fuori del proprio controllo.
Le Parti si impegnano inoltre a rinegoziare in buona fede le eventuali modifiche al Contratto, qualora siano intervenute modifiche di legge, di regolamento, di provvedimento amministrativo o di altra natura
che alterino in misura consistente i presupposti commerciali e/o tecnologici alla base dell'instaurazione del rapporto in oggetto.
Articolo 13. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni previste ai sensi del Contratto devono avvenire in forma scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. anticipata anche tramite fax o e-mail con pdf, ai seguenti indirizzi:
per EI TOWERS: EI TOWERS S.P.A.
Xxx Xxxxxxx, 00
00000 XXXXXXX (XX)
fax 000.0000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxx@xxxxxxxx.xx PEC xxxxxxxxxxx@xx-xxxxxx.xxxxxxxxx.xx
per il CLIENTE: XXXXX XXX XXXXX XX XXXXXXX
Xxx Xxxxxxxxx x. 00 00000 XXXXXXX (XX)
fax 000.000000
PEC xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
oppure, previo accordo tra le Parti anche se limitatamente a una determinata categoria di comunicazioni, con il solo impiego di mezzi elettronici.
Articolo 14. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto, nonché i diritti e le obbligazioni da esso derivanti, non potranno essere ceduti in tutto o in parte a terzi dal CLIENTE, senza il preventivo consenso scritto di EI TOWERS.
EI XXXXXX potrà liberamente cedere in tutto o in parte a terzi il Contratto nonché i diritti e le obbligazioni da esso derivanti e il CLIENTE ne dà sin da ora preventivo consenso.
Articolo 15. CONTROVERSIE E FORO
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla validità, all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Contratto, dovranno essere risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole in buona fede tra le Parti mediante ricorso alla valutazione congiunta dei vertici aziendali.
Le controversie relative alla validità, l’efficacia, l’esecuzione, l’interpretazione e/o la risoluzione del presente Contratto, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Monza, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.
Articolo 16. D.LGS 231/2001
Il CLIENTE dichiara di avere preso atto del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 adottato dagli organi amministrativi di EI TOWERS, nonché del Codice Etico adottato dal Gruppo EI Towers, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto. Eventuali violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 di tempo in tempo vigente, consultabili entrambi all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente Contratto, nonché il risarcimento dei danni.
Articolo 17. INTERPRETAZIONE
Nel caso in cui alcuna delle clausole del Contratto sia giudicata nulla, annullabile, invalida o comunque inefficace dalla competente Autorità Giudiziaria, tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia non avrà effetto sulle altre clausole del Contratto stesso, e le clausole di cui sopra dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari a che tale Autorità Giudiziaria le possa ritenere pienamente valide ed efficaci, e tutti i diritti e le obbligazioni delle Parti si interpreteranno e applicheranno come modificati di conseguenza, preservando nella maggior misura possibile la volontà delle Parti come risultante dal Contratto.
Articolo 18. MODIFICHE
Eventuali accordi modificativi del Contratto devono essere conclusi per iscritto da rappresentanti delle Parti munite dei necessari poteri.
Articolo 19. SPESE
Le spese sopportate da ciascuna delle Parti per la conclusione del Contratto rimarranno a suo esclusivo carico.
Articolo 20. LIBERA NEGOZIAZIONE
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Xxxxxxxxx è stato liberamente negoziato tra soggetti imprenditori e che pertanto ciascuna singola clausola è stata fatta oggetto di espressa negoziazione tra le Parti, non trovando in alcun modo applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e ss. del Cod. Civ.
Articolo 21. TOLLERANZA
L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e le pattuizioni in questa sede previste.
Articolo 22. ALLEGATI AL CONTRATTO
Il Contratto è costituito dai seguenti Allegati:
Allegato 1 Elenco delle Apparecchiature di Trasmissione, dei Siti, dei corrispettivi e descrizione delle specifiche tecniche delle Apparecchiature di Trasmissione.
Allegato 2 Descrizione Servizi Ospitalità.
Allegato 3 Procedura di Accesso. Firmato il 13/09/2019
Il CLIENTE EI TOWERS S.p.A.
Allegato 1
ELENCO DELLE APPARECCHIATURE DI TRASMISSIONE, DEI SITI, DEI CORRISPETTIVI E DESCRIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE DI TRASMISSIONE
Allegato 1
POSTAZIONE: 10142 MARESANA
CONSISTENZA:
Spazio occupato sul traliccio:
n.1 antenna Stilo omnidirezionale VHF
n.1 bibanda VHF/UHF
n.1 antenna settoriale
n.1 pannello Wirless Telecontrollo 5GHZ
Elenco Apparati:
n.2 ponti radio TX/RX Fq. 162/431 MHZ
CORRISPETTIVI ANNUALI SERVIZI
OSPITALITÀ: € *600,00 (seicento/00) + ISTAT
*GE inclusa nel canone di ospitalità.
Durata Contratto: come da Contratto (art. 7.1)
Decorrenza Canoni: installazione
Fatturazione: come da Contratto (art. 4.4)
Pagamenti: come da Contratto (art. 4.4)
ISTAT: come da Contratto (art. 4.1) Firmato il 13/09/2019
Il CLIENTE EI TOWERS S.p.A.
Allegato 2
DESCRIZIONE SERVIZI DI OSPITALITÀ
Ospitalità di porzioni di Siti
(1) EI TOWERS garantisce al CLIENTE la facoltà di installare le Apparecchiature di Trasmissione del CLIENTE in proprio legittimo possesso presso i Siti di cui all’Allegato 1, eseguendo, ove pattuito per iscritto tra le Parti, eventuali lavori di adeguamento dei Siti.
(2) Il Servizio di Ospitalità è comprensivo della messa a disposizione, ove disponibile e richiesto dal CLIENTE dell’eventuale allacciamento ed alimentazione elettrica delle Apparecchiature di Trasmissione all’interno dei Siti inclusivo, nonché ove disponibile, di gruppo elettrogeno di soccorso. I Corrispettivi Annuali per tali ulteriori prestazioni sono stati pattuiti congiuntamente dalle Parti, così come riportato nell’Allegato 1, e, in deroga a quanto indicato nell’art. 4.1 del Contratto, non saranno soggetti a ISTAT; tali importi saranno corrisposti a decorrere dall’effettiva accensione delle Apparecchiature di Trasmissione e potranno subire adeguamenti annuali, in relazione agli effettivi consumi e anche in funzione di eventuali incrementi delle tariffe elettriche determinati dalle competenti Autorità di settore e/o Enti erogatori
(3) Il Servizio di Ospitalità è altresì comprensivo della messa a disposizione del CLIENTE, ove previsto, di idoneo impianto di climatizzazione per garantire le condizioni climatiche necessarie al corretto funzionamento delle Apparecchiature di Trasmissione.
(4) EI TOWERS conferisce al CLIENTE un diritto di utilizzo delle proprie antenne e dei sistemi di multiplexing e delle canalizzazioni esistenti presso ogni Sito, se disponibili, per la posa e/o il passaggio di cavi, aerei o interrati, per il collegamento tra le Apparecchiature di Trasmissione e le relative antenne, restando inteso che la concessione del diritto di passaggio di cui al presente punto non costituisce in alcun modo una servitù di passaggio e si intenderà cessata a tutti gli effetti alla scadenza del presente Contratto.
Allegato 3
1
PROCEDURA DI ACCESSO
1