INDICE
Condizioni di Assicurazione
della Polizza Multirischi per il Commerciante
Nuova Commercio & Mercato SASA Mod. SA1985/C - Ed. 09/2012
INDICE
Definizioni Pag. 4
Norme che regolano l’Assicurazione in generale Pag. 9 Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori
Art. 3 - Decorrenza dell’Assicurazione - Pagamento del premio Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione
Art. 5 - Aggravamento e diminuzione del rischio Art. 6 - Recesso in caso di Xxxxxxxx
Art. 7 - Tacito rinnovo Art. 8 - Oneri fiscali
Art. 9 - Foro competente
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Norme che regolano l’Assicurazione Pag. 11
SEZIONE A - Incendio ed altri danni ai beni Pag. 11 Art. 11 - Oggetto dell’Assicurazione
Art. 12 - Danni da acqua Art. 13 - Ricorso terzi Art. 14 - Rischi esclusi
Art. 15 - Franchigie, scoperti e limiti di Indennizzo Art. 16 - Aumento stagionale
Condizioni particolari (valide se richiamate in scheda di Polizza) Pag. 18 A - Aumento del massimale Ricorso terzi
B - Rischio locativo
C - Mancato freddo - Deterioramento merci in refrigerazione D - Lastre e cristalli
E - Danni da interruzione d’esercizio
SEZIONE B - Elettronica Pag. 20
Art. 17 - Oggetto dell’Assicurazione Art. 18 - Operatività della copertura Art. 19 - Rischi esclusi
Art. 20 - Computers portatili Art. 21 - Conduttori esterni
Art. 22 - Mezzi di chiusura
Condizioni particolari (valide se richiamate in scheda di Polizza) Pag. 23 F - Impianti sostitutivi - Maggiori costi
G - Supporto dei dati
SEZIONE C - Furto e rapina Pag. 25
Art. 23 - Oggetto dell’Assicurazione Art. 24 - Mezzi di chiusura
Art. 25 - Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
Art. 26 - Sospensione dell’Assicurazione per i locali incustoditi Art. 27 - Rischi esclusi
Art. 28 - Scoperti e/o franchigie Art. 29 - Vetrinette esterne
Art. 30 - Beni in magazzini separati Art. 31 - Furto e rapina presso terzi
Art. 32 - Mezzi ricoverati o parcheggiati nell’area in uso all’Assicurato Art. 33 - Spese mediche a seguito di rapina
Art. 34 - Spese di rifacimento documenti Art. 35 - Spese di sorveglianza dei locali Art. 36 - Delimitazione degli scoperti
Condizioni particolari (valide se richiamate in scheda di Polizza) Pag. 30 H - Portavalori
I - Infedeltà dipendenti
J - Impianto d’allarme con registratore e trasmissione a distanza di eventi o mezzi di chiusura rafforzati
K - Mezzi di chiusura insufficienti L - Valori in cassaforte
M - Scoperto con importo minimo non indennizzabile
Norme comuni alle Sezioni A, B e C Pag. 33 Art. 37 - Operatività delle garanzie
Art. 38 - Dolo e colpa grave Art. 39 - Selling price
Art. 40 - Beni in leasing
Art. 41 - Spese per onorari dei periti Art. 42 - Coesistenza di merci
SEZIONE D - Responsabilità civile Pag. 34 Art. 43 - Oggetto dell’Assicurazione
Art. 44 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento Art. 45 - Buona fede I.N.A.I.L.
Art. 46 - Rivalsa I.N.P.S. e D.L. 626 del 19.11.1994
Art. 47 - Estensione territoriale
Art. 48 - Persone non considerate terzi
Art. 49 - Rischi esclusi
Art. 50 - Massimale Assicurato Art. 51 - Valutazione del rischio
Condizioni particolari (valide se richiamate in scheda di Polizza) Pag. 40 N - Installazione presso terzi
O - Cose portate dai clienti P - Commercio ambulante
Q - Responsabilità civile postuma R - Smercio di prodotti alimentari S - Farmacie
Norme che regolano la liquidazione sinistri Pag. 42
SEZIONE A, B e C
Art. 52 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza Art. 53 - Obblighi in caso di Sinistro
Art. 54 - Esagerazione dolosa del danno
Art. 55 - Procedura per la valutazione del danno Art. 56 - Mandato dei Periti
Art. 57 - Determinazione dei danni indennizzabili Art. 58 - Limiti del valore a nuovo
Art. 59 - Reintegro delle somme assicurate in seguito a Sinistro Furto e Rapina Art. 60 - Recupero delle cose rubate o rapinate
Art. 61 - Assicurazione parziale e regola proporzionale Art. 62 - Assicurazione a primo rischio assoluto
Art. 63 - Anticipo dell’Indennizzo
Art. 64 - Limite massimo dell’Indennizzo Art. 65 - Pagamento dell’Indennizzo
Art. 66 - Rinuncia alla rivalsa
SEZIONE D Pag. 47
Art. 67 - Denuncia Sinistro ed obblighi relativi Art. 68 - Pluralità di assicurati
Art. 69 - Gestione delle vertenze di danno
Articoli del Codice Civile di particolare rilevanza per l’Assicurato Pag. 48
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Apparecchiature elettroniche
Macchine ed apparecchiature azionate da correnti deboli quali, ad esempio, sistemi per l’elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computers, terminali P.O.S., registratori di cassa, bilance elettroniche, macchine da scrivere e da calcolo elettro- niche, telex, telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, modem, scanner, plotter, apparec- chiature professionali.
Armadio corazzato
Mobile ad uno o due battenti, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, avente pareti esterne e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con caratteristiche di resi- stenza al trapano purché di peso complessivo non inferiore a 200 kg.
Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata la Polizza.
Assicurazione
Il contratto di Assicurazione.
Attività commerciale
L’attività economica organizzata per la vendita di merci o prodotti, oppure per l’erogazio- ne di servizi direttamente all’utente finale, esercitata nell’ubicazione indicata in scheda di Polizza, incluse eventuali aree adiacenti il fabbricato in cui si trova l’esercizio commercia- le ed allo stesso pertinenti. L’attività commerciale comprende tutte le operazioni e presta- zioni di servizio complementari ed accessori all’attività stessa, anche se svolti al di fuori dall’ubicazione principale indicata in scheda di Polizza.
Cassaforte
Mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio di adeguato spessore che può essere:
• xxxxxx purché munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratu- ra e con sportello di apertura a filo della parete;
• non murata purché di peso complessivo non inferiore a 200 kg.
Contenuto
I beni, adibiti all’attività dichiarata, così intesi:
- Arredamento in genere dell’esercizio commerciale e relativi magazzini e/o minori dipendenze d’ufficio, compresi impianti di prevenzione e di allarme, nonché impian- ti attinenti l’attività esercitata, inclusa la parte eventualmente posta all’esterno. Eventuali migliorie apportare dall’Assicurato al fabbricato, se i locali sono da questi presi in affitto, quali moquette, parati, rivestimenti in genere, soppalchi, serramenti, insegne, tendoni, antenne radiotelevisive, ecc… S’intendono compresi effetti d’uso personale degli addetti.
- Attrezzature e/o macchinari compresi apparecchiature elettroniche, mezzi di solleva- mento e trasporto, distributori anche se posti all’esterno, esclusi in ogni caso ciclomo- tori, motoveicoli, autoveicoli e relativi rimorchi.
- Merci e prodotti dell’esercizio e quant’altro previsto dalla licenza di vendita dello stes- so, scorte e materiali di consumo, imballaggi anche combustibili, infiammabili attinen- ti l’attività dichiarata.
- Cose particolari: archivi, documenti, registri e microfilms.
- Oggetti d’arte: tappeti, xxxxxx, quadri, statue, raccolte e/o collezioni in genere non in vendita; sono esclusi i preziosi.
- Valori: denaro, titoli di credito, valori bollati, tickets, fustelle, buoni premio, buoni scon- to ed altre carte rappresentanti un valore (biglietti della lotteria, biglietti del bus, rica- riche telefoniche, ecc…).
Contraente
Il soggetto che stipula la Polizza.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione
Impossessamento di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa.
Fabbricato
L’insieme dei locali adibiti all’esercizio dell’attività assicurata incluse le minori dipenden- ze poste nell’ambito di 100 metri dall’ubicazione dell’attività principale.
Sono compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate; impianti fissi al servizio del fabbricato (idrici, igienici, illuminazione, riscaldamento, condizionamento d’aria, allarme, comunicazione, segnalazione, fotovoltaici, pannelli solari ) ascensori, montacarichi, scale mobili, recinzioni e cancelli, opere di abbellimento che non abbiano valore artistico, anche se poste all’esterno.
Sono comprese la quota delle parti di immobile costituenti proprietà comune nonché le migliorie edili e/o impiantistiche apportate dal proprietario del fabbricato e quant’altro per natura, destinazione ed uso non rientra nella definizione di CONTENUTO.
Franchigia
La parte di Indennizzo o risarcimento, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto
Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto.
Implosione
Repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna rispetto a quell’esterna.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Sostanze che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di Sinistro.
Infiammabili
Merci e sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55° C compresi ossigeno e gas combustibili, nonché merci e sostanze che a contatto con l’acqua o l’aria umida sviluppano ossigeno o gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - Allegato V.
Lastre
Tutte le lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro o materiale plastico, stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale, tanto all’interno che all’esterno dei locali dell’esercizio commer- ciale (comprese insegne, targhe, iscrizioni e decorazioni).
Lastre antisfondamento
Quelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottene- re uno spessore totale non inferiore a 6 mm., oppure quelle costituite da un’unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.
Massimale
La massima esposizione della Società per ogni Sinistro a disposizione per danni a Terzi.
Parti
Il Contraente, l’Assicurato, e la Società.
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro ( o Addetti )
Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nel- l’esercizio dell’attività descritta in Polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del C.C.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavora-
xxxx con contratto d’opera e/o con contratto di appalto).
Preziosi
Oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di col- tura.
Primo rischio assoluto
Forma d’Assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concor- renza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C..
Rapina
Sottrazione di cosa mobile altrui a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla perso- na stessa o altre persone.
Risarcimento
La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro.
Rischio
La probabilità del verificarsi del Sinistro.
Scasso
Forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenen- ti le cose assicurate.
Scippo
Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
Scoperto
Percentuale dell’Indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso previsto in Polizza.
Società
Milano Assicurazioni S.p.A. - Divisione SASA.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del- l’edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto
L’insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fab- bricato dagli agenti atmosferici.
Valore a nuovo
Per il fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, fatte salve le eventuali modifiche rese indispensabili dalle nor- mative edilizie ed urbanistiche vigenti, escluso il valore dell’area;
Per il contenuto (escluso merci e prodotti): il costo di rimpiazzo di ciascun bene con un
altro nuovo uguale od equivalente per rendimento e prestazioni economiche.
Valore commerciale
Valore delle cose assicurate stimato in base alla definizione “valore nuovo” dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità stato di conservazione.
Valore intero
Forma d’Assicurazione che copre la totalità del valore degli enti assicurati.
Nel caso di valore di preesistenza al momento del Sinistro superiore alla somma assicura- ta, salvo diverso normativo, è applicabile quanto previsto dall’art. 1907 del C.C..
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o l’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazio- ne del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 X.X.
XXX. 0 - XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare, a ciascun Assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, così come previsto dall’art. 1910 C.C., esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Nel caso di esistenza di Polizza stipulata dal Condominio per l’intero immobile di cui il bene Assicurato fa parte, l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società solo in caso di Sinistro.
ART. 3 - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in scheda di Polizza, se il pre- mio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del gior- no del pagamento.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.
Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consen- titi dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigo- re dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società all’incasso dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 C.C.
ART. 4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto mediante documenti sottoscritti tra le Parti.
ART. 5 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare, per iscritto, alla Società ogni variazione del rischio.
Gli aggravamenti del rischio, non noti e non accettati dalla Società, possono comporta- re la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C.. Mancate o incomplete comunicazioni di
mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno decadenza al diritto all'indennizzo o riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior pre- mio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx indennizzabile e fino al sessantesimo giorno dal paga- mento o rifiuto dell’Indennizzo, le Parti possono recedere dall’Assicurazione con preav- viso di 30 giorni.
In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data d’efficacia dello stesso rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 7 - TACITO RINNOVO
In mancanza di disdetta di una delle parti, trasmessa mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annua della Polizza, la stessa s’intende prorogata per un’ulteriore annualità.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo d’Assicurazione, que- sto s’intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipula- ta per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 9 - FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove è stato stipulato il contratto.
ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Ogni riferi- mento della Polizza a specifiche norme di legge deve intendersi automaticamente rappor- tato a tutte le successive modifiche ed integrazioni.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
SEZIONE A - INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI
ART. 11 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
a) Incendio;
b) Fulmine;
c) Urto di veicoli di terzi in transito sulla pubblica via e di natanti di terzi in naviga- zione, bang sonico, caduta d’aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, cadu- ta di satelliti o di corpi celesti;
d) Esplosione, implosione, scoppio.
Sono esclusi i danni:
- causati da ordigni esplosivi;
- agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l’im- plosione per usura, corrosione o difetto di materiale.
e) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano col- legati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
f) Fenomeni elettrici da qualunque causa originati, a impianti, macchine, apparecchia- ture e circuiti elettrici ed elettronici.
La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurati- vo, di cui all’art. 15 e per essa non è applicabile il disposto dell’art. 61;
Sono esclusi i danni:
- causati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto della sti- pulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- a lampade elettriche.
g) Eventi socio-politici e dolosi ed in particolare da atti vandalici e dolosi,
di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone - inclusi i Prestatori di lavoro - anche durante scioperi, tumulti, sommosse; sono compresi i guasti riconducibili all’intervento delle forze dell’ordine in seguito agli eventi di cui sopra.
Sono esclusi i danni:
- di sottrazione o ammanco di qualsiasi genere:
- da interruzione di processi di lavorazione, da anomalie nella produ- zione e distribuzione di energia, da omissione di controlli o manovre,
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità;
- subiti va vetri, cristalli ed insegne;
- da imbrattamento o deturpazione alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni e di cose travantesi all’esterno dei locali assicurati.
L’estensione è prestata con lo scoperto ed i limiti, per sinistro e per anno assicurativo, di cui all'art. 15.
h) Eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria e simili manifestazioni atmosferiche, la cui violenza che li caratterizza sia riscontrabile in zona su una pluralità di beni, assicurati o non.
La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurati- vo, di cui all’art. 15.
Sono esclusi i danni derivanti da:
- mareggiate e penetrazioni d’acqua marina;
- fuoriuscita di corsi d’acqua dalle sponde o da bacini naturali od artificiali;
- rigurgiti dei sistemi di scarico;
- cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito d’uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria e simili manife- stazioni;
- bagnamenti che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto, salvo che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente garanzia.
Sono altresì esclusi i danni subiti da:
- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coper- ture, non per effetto della grandine;
- merci, anche in esposizione, poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana;
- serre, dipendenze in legno, plastica o vetro e quanto in esse conte- nuto;
- cose poste all’aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura o destinazione.
Relativamente ai danni subiti da recinti, cancelli, cavi aerei, camini, antenne, tende e consimili installazioni esterne, la Società non indennizzerà, per uno o più sinistri avve- xxxx nel medesimo anno assicurativo, importo superiore al limite indicato all'art. 15. Tale limite non si applica ad impianti fotovoltaici e pannelli solari.
i) Sovraccarico da neve che provochi il cedimento o sfondamento del tetto.
La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurati- vo, di cui all’art. 15.
La Società non indennizza i danni causati da:
- valanghe o slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro con- tenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché ad impermeabi- lizzazioni,
salvo che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.
j) Xxxxxxxxxxx di liquidi, diversi da quelli previsti dall’art. 12, per guasti o rottura acci- dentale di contenitori di capacità superiore a 50 litri.
La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurati- vo, di cui all’art. 15.
k) Gelo, con conseguente rottura d’impianti idrici, igienici e/o tubazioni in genere, instal- late nei locali assicurati ed al servizio dell’azienda.
La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurati- vo, di cui all’art. 15.
Sono esclusi i danni a locali senza impianto di riscaldamento.
l) Rovina d’ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell’impianto.
La Società indennizza e/o rimborsa altresì:
m) I Guasti arrecati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
n) I danni materiali consequenziali prodotti da fumi, gas, vapori, mancato o anormale funzionamento degli impianti elettrici, termici ed idraulici verificatisi in conseguenza d’incendio o altro evento garantito dalla presente Assicurazione che abbia colpito le cose situate a meno di 40 metri dal perimetro dell'esercizio commerciale assicurato.
o) I danni materiali e diretti subiti da merci e prodotti, attrezzature o macchina- ri per conseguenza di qualsiasi evento garantito dalla presente Assicurazione, quando queste siano temporaneamente depositate presso fornitori e/o clienti o presso fiere e/o esposizioni o oppure utilizzati al di fuori dell'ubicazione assicurata per l'esercizio del commercio ambulante sul territorio dello Stato Italiano. Tali danni vengono indennizzati fino alla concorrenza di quanto stabilito all’art. 15. Sono esclusi i danni subiti dalle suddette merci durante il loro trasporto.
p) Le spese sostenute e comprovate dall’Assicurato rese necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modi- ficazioni ed integrazioni.
Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concor- renza di quanto stabilito all’art. 15.
q) Oneri d’urbanizzazione che in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, dovessero rendersi necessari per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, sta- tali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati assicurati e delle loro strutture nonché l’uso dei suoli sui quali sono ubicati, purché i lavori di rico- struzione siano effettivamente eseguiti nella stessa ubicazione e non comportino sostanziali modifiche strutturali e volumetriche, fatti salvi gli impedimenti derivanti dalle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
Detti oneri verranno rimborsati in eccedenza alle somme assicurate fino alla concor- renza di quanto stabilito all’art. 15.
r) Le spese sostenute e comprovate dall’Assicurato per rimozione, deposito e ricol- locamento del contenuto Assicurato per inagibilità dei locali ad uso dell’attività eser- citata, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Dette spese verranno rimborsate in eccedenza alle somme assicurate fino alla concor- renza di quanto stabilito all’art. 15.
s) Le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l’Assicurato avrà scel- to e nominato per l’attività di riprogettazione resesi necessarie per la ricostruzione del fabbricato a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Dette spese verranno rimborsate nel limite di quanto stabilito all’art. 15, fermo quan- to disposto dall’art. 64.
t) Le spese sostenute per la ricerca e la riparazione in caso di dispersione del gas, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante il blocco dell’erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza del fabbricato Assicurato e posti al servizio dello stesso, nonché le spese sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del xxxxxx- cato assicurato. Dette spese verranno rimborsate fino alla concorrenza di quanto sta- bilito dall’art. 15, senza applicazione delle regola proporzionale di cui all’art. 61.
u) Il costo di rimpiazzo del combustibile, in conseguenza di un guasto accidentale agli impianti di riscaldamento o condizionamento o della rottura dei relativi serbatoi, fino alla concorrenza di quanto stabilito dall’art. 15, senza applicazione delle regola proporzionale di cui all’art. 61.
ART. 12 - DANNI DA ACQUA
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate a seguito di:
I. fuoriuscita d’acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto d’impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento posti all’interno dell’esercizio commerciale;
II. fuoriuscita d’acqua in conseguenza d’occlusione e/o traboccamento d’impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento posti all’interno dell’esercizio commerciale;
III. fuoriuscita d’acqua in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto di macchine, ad uso dell’attività esercitata, collegate a condutture d’acqua o dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici;
IV. infiltrazione d’acqua piovana nel fabbricato a seguito d’ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 11 punto h);
V. bagnamento a seguito di rottura delle tubazioni, interne al fabbricato, provocata dal gelo.
VI. fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estin- zione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.
La garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 15.
Sono esclusi i danni:
- conseguenti a terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- provocati da umidità o stillicidio;
- alle merci la cui base d’impilamento è posta ad un’altezza inferiore a cm. 12 dal suolo, ad eccezione di quelle poste su pallets e di quelle in esposi- zione;
- alle merci, anche in esposizione, poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana;
- derivanti da infiltrazioni d’acqua attraverso lucernari, abbaini e aperture fatte nel tetto a seguito di lavori di trasformazione o riparazione;
- provocati da gelo per rotture di condutture installate all’esterno del fab- bricato anche se interrate;
- rigurgito o rottura delle fognature;
- di cui al punto VI verificatisi in occasione di lavori di installazione e ripa- razione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti.
La Società assicura inoltre, se conseguenti agli eventi sopraindicati di cui al punto I) e II), le spese per la ricerca dei guasti e le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i raccor- di che hanno dato origine allo spargimento d’acqua, comprese le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato necessariamente sostenute a questo scopo.
Per tali spese la garanzia è prestata con la Franchigia ed i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 15.
ART. 13 - RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di € 200.000 (duecentomila) per Sinistro e per anno assicurativo, delle somme che egli sia tenuto a cor- rispondere, per capitale interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge
L’Assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qual- siasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e sottosuolo.
Non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente;
- i dipendenti dell’Assicurato in occasione dell’espletamento delle loro atti- vità;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si tro-
- per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, da Sinistro indennizzabile a ter- mini della presente Sezione A “Incendio”. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni nonché d’attività indu- striali, commerciali, agricole o di servizi sino alla concorrenza del 20% del predetto Massimale.
vino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
ART. 14 - RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di guerra, d’insurrezione, d’occupazione mili-
tare, d’invasione;
b) verificatisi in occasione d’esplosione o emanazione di calore o radia- zioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) di furto e smarrimento avvenuti in occasione d’eventi per i quali è pre- stata l’Assicurazione;
d) subiti da beni posti in refrigerazione per effetto d’anomala o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita di fluido frigo- rigeno;
e) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
f) causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
ART. 15 - FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di Sinistro, saranno applicati, i seguenti scoperti o franchigie, nonché i seguenti limiti di indennizzo valevoli per tutti i sinistri verificatisi nel medesimo anno assicurativo:
Garanzia prestata o bene Assicurato | Franchigia o Scoperto | Limite di Indennizzo |
Fenomeni elettrici (art. 11 lett. f) | € 250 | € 20.000, con un sottolimite di € 5.000 per i danni alle apparecchiature elettroniche |
Eventi socio politici e dolosi (art. 11 lett. g) | Scoperto del 5% con il minimo di € 500 | |
Eventi atmosferici (art. 11 lett. h) | Scoperto del 5% con il minimo di € 500 | 10% della partita Fabbricato con il massimo di € 10.000 relativa- mente ai danni subiti da manu- fatti in materia plastica, fibroce- mento o legno, recinti, cancelli, cavi aerei, camini, antenne, e consimili installazioni esterne € 2.000 relativamente a danni subiti da tende esterne |
Sovraccarico da neve (art. 11 lett. i) | Scoperto del 5% con il minimo di € 500 | 70% delle somme assicurate alle partite danneggiate |
Fuoriuscita di liquidi (art. 11 lett. j) | € 250 | € 3.000 |
Gelo (art. 11 lett. k) | € 250 | € 6.000 |
Merci presso terzi (art. 11 lett. o) | 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO | |
Spese demolizione e sgombero (art. 11 lett. p) | 20% del danno indennizzabile | |
Oneri di urbanizzazione (art. 11 lett. q) | 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 20.000 | |
Spese di rimozione, deposito e ricolloca- mento (art. 11 lett. r) | € 10.000 |
Garanzia prestata o bene Assicurato | Franchigia o Scoperto | Limite di Indennizzo |
Spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti (art. 11 lett. s) | 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 20.000 | |
Ricerca e riparazione per dispersione del gas (art. 11 lett. t) | € 150 | € 5.000 |
Rimpiazzo del combustibile (art. 11 lett. u) | € 250 | € 2.000 |
Danni da acqua (art. 12) | € 150 | € 20.000 per gli eventi indicati ai punti II, III, IV e V € 50.000 per gli eventi indicate al punto VI |
Danni da acqua - Spese di ricerca e ripristi- no (art. 12, ultimo comma) | € 150 | € 3.000 |
Cose particolari (Definizioni) | € 5.000 | |
Oggetti d’arte (Definizioni) | € 5.000 per singolo oggetto | |
Valori (Definizioni) | 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il mas- simo di € 5.000. Per le fustelle farmaceutiche il limite è elevato al 20% della par- tita CONTENUTO |
ART. 16 - AUMENTO STAGIONALE
Il capitale Assicurato per il Contenuto si intende automaticamente aumentato dei 20% per i danni avvenuti nei seguenti periodi di ogni anno:
- dal 1° novembre al 15 dicembre;
- dal 16 marzo al 30 aprile;
È facoltà dell’Assicurato chiedere di modificare una sola tali periodi assicurativi, anche in via permanente, fermo restando il numero massimo di 90 giorni per ogni anno solare.
Le eventuali modifiche richieste successivamente alla decorrenza dell’Assicurazione avranno effetto non prima del quindicesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.
Rimane fermo il disposto dell’art. 4.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se richiamate in scheda di Polizza)
A) AUMENTO DEL MASSIMALE RICORSO TERZI
In aumento a quanto previsto all’art. 13 e fino all’ulteriore concorrenza della somma indi- cata in scheda di Polizza nella relativa partita, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per danni a terzi, così come previ- sto dal predetto articolo.
B) RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C. risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dalla presente Assicurazione, anche se causati da grave colpa dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione del disposto dell’art.1907 del C.C. qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di Polizza.
C) MANCATO FREDDO - DETERIORAMENTO MERCI IN REFRIGERAZIONE
A deroga di quanto previsto all’art. 14 lett. d), la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in scheda di Polizza alla relativa partita, i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
a) Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) Fuoriuscita del liquido frigorigeno conseguente a:
- eventi compresi in garanzia;
- accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi d’adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’im- pianto stesso.
Sono esclusi:
- i danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzio- ne o d’installazione;
- i danni derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;
- i danni alle merci poste su automezzi.
Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, l’Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente e col mezzo più rapido e sicuro disponibile, dal momento in cui ne viene a conoscenza. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.
La garanzia opera con uno Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 250
(duecentocinquanta) per Xxxxxxxx.
D) LASTRE E CRISTALLI
La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata in Polizza e nella forma a “Primo rischio assoluto”, i danni materiali e diretti da rottura delle lastre, pertinenti l’esercizio commerciale dovuti a:
a) cause accidentali, fatto di terzi, fatto involontario degli addetti;
b) uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate;
c) tumulti popolari, dimostrazioni di folla, scioperi, atti vandalici e dolosi;
La Società inoltre indennizza e/o rimborsa, nei limiti della somma assicurata alla relativa partita di Polizza:
d) Le spese di trasporto e d’installazione necessarie per la sostituzione delle lastre
rotte;
e) Le spese per la demolizione e/o lo sgombero dei residuati del Sinistro alla più vici- na discarica autorizzata;
f) I danni materiali e diretti al contenuto provocati dalla rottura delle lastre assicu- rate, con il limite del 30% del danno indennizzabile a termini della presente Condizione Particolare.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
g) indennizzabili in base alle sezioni Incendio e Furto se ed in quanto ope- ranti, salvo l’importo eventualmente rimasto Scoperto;
h) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da occupazione militare e da invasione;
i) causati da dolo dell’Assicurato o del Contraente;
j) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, mareggiate, franamenti e smottamenti;
k) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, rimozione o lavori sulle lastre o rela- tivi supporti, sostegni e cornici;
l) ai bordi delle lastre scorrevoli ai lucernari;
m) all’apparecchiatura elettrica delle insegne luminose;
n) alle insegne che non siano negli spazi adiacenti e pertinenti al xxxxxx- cato in cui è ubicato l’esercizio commerciale;
o) verificatisi in occasione d’esplosione o emanazione di calore o radia- zioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
p) derivanti da vizi di costruzione e difettosa installazione e mancata manutenzione.
E) DANNI DA INTERRUZIONE D’ESERCIZIO
La Società, a parziale deroga dell’art. 14, lett. g), si obbliga a corrispondere all’Assicurato, mei limiti ed alle condizioni che seguono, un’indennità aggiuntiva a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell’attività causata da un Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate con la presente Polizza.
L’importo spettante all’Assicurato verrà conteggiato calcolando, in caso di Sinistro inden- nizzabile, il 15% dell’Indennizzo complessivo dovuto relativo alle partite Fabbricati, Macchinari e Merci, con il massimo della somma indicata nella scheda di Polizza alla par- tita “ indennità aggiuntiva “.
SEZIONE B - ELETTRONICA
ART. 17 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle Apparecchiature elettroniche e relativi impianti di collegamento, anche se di proprietà di terzi, installate nell’esercizio ed impiegate per lo svolgimento dell’attività commerciale assicurata, a seguito di qualun- que evento accidentale non espressamente escluso.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni Sinistro, a titolo di Franchigia, di un importo pari a € 250 (duecentocinquanta).
Sono inoltre rimborsate le spese sostenute e comprovate dall’Assicurato rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro ed il ricollocamento delle apparecchiature elettroniche, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono incluse le spese per il trattamento speciale dei residui del sinistro.
Dette spese verranno rimborsate con il limite del 10% dell’Indennizzo e comunque nei limiti previsti dall’art. 64.
ART. 18 - OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA
I danni imputabili a variazioni di tensioni nella rete elettrica d’alimentazione sono inden- nizzabili se le apparecchiature assicurate sono protette da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore.
ART. 19 - RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi i danni causati da:
a) sinistri indennizzabili alle Sezioni A e C se operanti, salvo l’eventuale importo rimasto scoperto;
b) dolo dell’Assicurato o del Contraente;
c) deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conse- guenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti gra- duali degli agenti atmosferici;
d) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occu- pazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio o provoca- ti da ordigni esplosivi;
e) terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, mareggiate, frane, valanghe;
f) esplosione od emanazione di calore o radiazioni provenienti da tra- smutazioni del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accele- razione artificiale di particelle atomiche;
Sono altresì esclusi i danni:
g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, ven- ditore, locatore o manutentore delle cose assicurate;
h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di traslochi e trasferimenti;
i) alle apparecchiature in vendita ed agli impianti ed apparecchi ad uso mobile;
j) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni di manutenzione e d’esercizio
indicate dal costruttore e/o fornitore;
k) di natura estetica se non connessi con danni indennizzabili a termini di Polizza;
l) ai tubi e a valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
m) ai supporti dei dati;
n) ai moduli e componenti elettrici dell’apparecchiatura assicurata (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione dei difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione della casa costruttrice o dell’azienda da essa autorizzata, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato;
o) meccanici ed i difetti o disturbi di funzionamento;
p) indiretti quali profitti sperati, i danni da mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.
ART. 20 - COMPUTERS PORTABILI
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 19 punto i), la società indennizza i danni subiti da computers portatili ed i-pads (esclusi smart Phone se similari) durante il loro utilizzo all’interno dell’ubicazione assicurata. Sono esclusi i danni derivanti dalla caduta dell’apparecchio.
Per tali danni, l’Indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita Apparecchiature elettroniche indicata in scheda di Polizza, e con il limite massimo di € 1.000,00 per ciascun computer e previa applicazione di una Franchigia di € 200,00 per Sinistro.
ART. 21 - CONDUTTORI ESTERNI
La Società indennizza inoltre i danni materiali e diretti causati ai conduttori esterni colle- gati alle apparecchiature assicurate e di esclusiva pertinenza delle stesse, ad eccezione delle sole parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Sono compresi anche i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni colpiti da Sinistro indennizzabile.
L’Indennizzo verrà corrisposto, per questa specifica garanzia, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Apparecchiature elettroniche indicata in scheda di Polizza e con il limite massimo di € 2.500 (duemilacinquecento) per anno assicurativo e previa applicazione di una Franchigia fissa di € 250 (duecentocinquanta) per Sinistro.
ART. 22 - MEZZI DI CHIUSURA
Limitatamente ai soli danni da Furto, l’Assicurazione è prestata a condizione che:
- il fabbricato contenente le cose assicurate abbia pareti perimetrali e solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o no; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessi- bili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioè senza impiego di mezzi artificio-
si o di particolare agilità personale;
- durante le ore di chiusura senza presenza di addetti ogni apertura verso l’esterno situata a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno sia difesa per tutta la sua esten- sione da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, di materia plastica rigida, di vetro antisfondamento, di metallo o lega metallica, chiusi con serra- ture a una o più mandate, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamen- te dall’interno, inferriate fissate nel muro.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano l’accesso ai locali senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se richiamate in scheda di Polizza)
F) IMPIANTI SOSTITUTIVI - MAGGIORI COSTI
In caso di Sinistro indennizzabile che provochi l’interruzione parziale o totale di funzio- namento delle “Apparecchiature elettroniche” assicurate, a parziale deroga dell’art. 19 let- tera p), la Società rimborsa i maggiori costi, necessariamente sostenuti dall’Assicurato per la prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchiatura danneggiata o distrutta, purché- dovuti a:
- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi da parte di terzi.
La Società non indennizza i maggiori costi dovuti a:
- limitazioni dell’attività esercitata e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provve- dimenti del Governo o di altra Autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato o del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o dell’apparec- chio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o dell’apparecchio distrutto o danneggiato;
- danni ai supporti dati;
- ricostruzione di dati e programmi distrutti o danneggiati;
L’Assicurazione è prestata a “Primo rischio assoluto “ fino alla concorrenza, per singolo Sinistro e per anno assicurativo, della somma assicurata, per i costi sostenuti entro il perio- do di Indennizzo.
Il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il tempo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto dan- neggiato e comunque non supera la durata massima di 45 giorni lavorativi consecutivi. Per ogni Sinistro resta a carico dell’Assicurato una Franchigia pari a due giorni lavorativi.
G) SUPPORTO DEI DATI
A parziale deroga dell’art. 19 lettera m), la Società indennizza i danni materiali causati a nastri, dischi magnetici, programmi in licenza d’uso o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente Sezione.
In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti o danneggiati nonché per la rico- stituzione dei dati ivi contenuti - costituiti da informazioni logicamente strutturate, elabo- rabili e modificabili da parte dell’Assicurato o del Contraente a mezzo di programmi - e per la ricostituzione di quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso a uso memoria di massa.
Sono esclusi i costi derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni
materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono
indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. L’Assicurazione è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto” entro i limiti indicati alla relativa partita in scheda di Polizza.
Per ogni Sinistro resta a carico dell’Assicurato una Franchigia fissa di € 200 (duecento).
SEZIONE C - FURTO E RAPINA
ART. 23 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma “a Primo rischio assoluto”, indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi trovantisi nell’ubicazione assicurata a seguito di:
a) Xxxxx purché l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose medesime:
- violando le difese di protezione e chiusura mediante rottura, scasso, sfondamento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastre antisfondamen- to o con l’uso di chiavi false, grimaldelli o d’arnesi similari;
- per via diversa da quell’ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere valicati senza fare uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi artificiosi;
- mediante l’uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all’Assicurato o ai suoi familiari o ai collaboratori; la garanzia è operante dal momento della denun- cia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia dello smarrimento o della sottrazione, fino alle ore 24 del terzo giorno successivo, restando fermo quanto previsto dall’art. 27. In particolare l’Assicurato, salvo dimostrato caso di forza maggiore, deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri;
- in modo clandestino e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi con effrazio- ne dei mezzi di chiusura;
nonché da furto perpetrato:
- attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante senza introduzione nei locali;
- con rottura dei soli vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’attività esercitata, senza introduzione nei locali;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8 e le ore 21, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiu- se, rimangono protette da solo vetro fisso;
- da dipendenti dell’Assicurato sempreché il furto avvenga con le modalità di cui sopra, a condizione che il furto stesso sia perpetrato a locali chiusi e in ore diver- se da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno del- l’esercizio, e che l’autore dello stesso non sia incaricato della sorveglianza dei loca- li e/o custodia delle chiavi.
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.
La Società indennizza inoltre i danni conseguenti a:
b) Rapina ed Estorsione avvenute nei locali indicati in scheda di Polizza, quand’anche le persone sulle quali sia fatta violenza o minaccia siano prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nei locali.
c) Guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi fissi ed infissi, purché le modalità dell’evento siano conformi a quanto previsto al pre- cedente punto a).
Detta garanzia è prestata con i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 25.
d) Atti vandalici cagionati dai ladri ai locali ed alle cose assicurate durante il furto o la rapina o l’estorsione nel tentativo di commetterli, purché le modalità dell’evento siano conformi a quanto previsto al precedente punto a).
Detta garanzia è prestata con i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 25.
e) Perdita valori trasportati, a seguito:
- di furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore dell’addetto incaricato del trasporto valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui l’addetto incaricato del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- furto strappando di mano o di dosso all’addetto incaricato del trasporto dei valo- ri medesimi;
- rapina e/o estorsione perpetrate nei confronti dell’addetto incaricato del traspor- to dei valori medesimi.
La garanzia è prestata:
- nel periodo temporale che va da 2 ore prima dell’apertura dell’esercizio Assicurato a 2 ore dopo la chiusura dello stesso;
- per portavalori di età non inferiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni;
- purché il Sinistro si verifichi durante il trasporto al domicilio del titolare, dei soci e degli amministratori, agli istituti di credito, ai fornitori e/o clienti e viceversa e comunque in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx X. Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
Detta garanzia viene prestata con lo Scoperto ed i limiti, per Sinistro e per anno assi- curativo, di cui all’art. 25.
ART. 24 - MEZZI DI CHIUSURA
L’Assicurazione è prestata a condizione che:
- il fabbricato contenente le cose assicurate abbia pareti perimetrali e solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o no; stesse caratteristiche devono avere le coperture quando la linea di gronda è posta a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessi- bili e praticabili per via ordinaria dall’esterno e cioè senza impiego di mezzi artificio- si o di particolare agilità personale;
- durante le ore di chiusura senza presenza di addetti ogni apertura verso l’esterno situata a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno sia difesa per tutta la sua esten- sione da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serramenti in legno, di materia plastica rigida, di vetro antisfondamento, di metallo o lega metallica, chiusi con serra- ture a una o più mandate, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamen- te dall’interno, inferriate fissate nel muro.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano l’accesso ai locali senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.
ART. 25 - FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
Relativamente alle garanzie o beni specificati nella tabella si conviene che, in caso di Sinistro, saranno applicati i seguenti scoperti ed i seguanti limiti di Indennizzo valevoli per uno o più sinistri avvenuti nel medesimo anno assicurativo:
Garanzia prestata o bene Assicurato | Franchigia o Scoperto | Limite di indennizzo |
Guasti cagionati dai ladri (art. 23 lett. c) | 15% delle somme assicurate alla partita CONTENUTO | |
Atti vandalici cagionati dai ladri (art. 23 lett. d) | 15% delle somme assicurate alla partita CONTENUTO | |
Perdita valori trasportati (art. 23 lett. e) | 10% | 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il mas- simo di € 2.500 |
Vetrinette esterne (art. 29) | € 100 | 5% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il mas- simo di € 1.000 |
Beni in magazzini separati ( art. 30) | 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il mas- simo di € 2.500 | |
Furto e rapina presso terzi (art. 31) | 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il mas- simo di € 2.500 | |
Spese mediche a seguito di rapina (art. 33) | € 2.500 | |
Spese di rifacimento documenti ed ammor- tamento titoli (art. 34) | € 500 | |
Maggiori spese di sorveglianza dei locali (art. 35) | 10% delle somme assicurate alla partita CONTENUTO con il mas- simo di € 1.500 | |
Cose particolari (Definizioni) | € 5.000 per singolo oggetto | |
Oggetti d’arte (Definizioni) | € 5.000 per singolo oggetto | |
Valori (Definizioni) | 10% della somma assicurata alla partita CONTENUTO con il mas- simo di € 10.000 |
ART. 26 - SOSPENSIONE DELL’ASSICURAZIONE PER I LOCALI INCUSTODITI
Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incu-
stoditi, l’Assicurazione resta sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del trentesimo
giorno. Per i valori, la sospensione decorre invece dalle ore 24.00 dell’ottavo giorno.
ART. 27 - RISCHI ESCLUSI
Sono esclusi i danni:
a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dalle persone conviventi o delle quali esso civilmente risponde, nonché delle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate, da persone legate al Contraente o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 C.P. (nn. 1, 2, 3), anche se non coabitanti;
b) causati da incendio, esplosione e scoppio anche se provocati dall’auto- re del furto, della rapina o dell’estorsione;
c) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, inva- sione, scioperi, sommosse purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
d) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazio- ni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di par-
ticelle atomiche purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
e) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, frane ed eruzioni vulcaniche purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
f) ai beni posti all’aperto e/o in spazi di uso comune;
g) ai beni ad ai locali che li contengono, quanto in essi vi sai la presenza di slot machines, apparecchiature elettroniche di gioco e cambiamone- te automatici in misura superiore a 3 unità complessive.
ART. 28 - SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Qualora fosse prevista l’applicazione di Scoperto e/o Franchigia, resta inteso fra le parti che in caso di Sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, con detrazione della percentuale di Scoperto o del-
l’importo di Franchigia pattuiti, restando tale Scoperto e/o Franchigia a carico
dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad Indennizzo, farlo assicurare da altri.
ART. 29 - VETRINETTE ESTERNE
La Società indennizza il furto commesso con rottura, anche di solo vetro, di cose contenu- te in vetrine non comunicanti con i locali assicurati o in bacheche a vetro, solidamente fissate all’esterno degli stessi, purché nelle immediate vicinanze.
Detta garanzia viene prestata con i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 25.
Limitatamente ai furti avvenuti tra le ore 21.00 e le ore 8.00, l’Indennizzo verrà corrispo- sto previa detrazione delle Franchigia prevista all’art. 25.
ART. 30 - BENI IN MAGAZZINI SEPARATI
La Società indennizza, nei limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 25 i danni materiali e diretti derivanti all’Assicurato dalla sottrazione delle cose assicurate avvenuta, con le modalità previste dall’art. 23, nei magazzini dello stesso ubicati entro un raggio di 100 metri dal negozio Assicurato, purché dotati dei mezzi di chiusura previsti dall’art. 24.
ART. 00 - XXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXX
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti all’Assicurato dalla sottrazione di merci, macchinari, attrezzature ed arredamento, di sua proprietà e pertinenti l’esercizio commerciale, quando questi si trovano in giacenza o lavorazione presso fiere, mostre, esposizioni, mercati, terzisti, fornitori o clienti, purché l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti detti beni nei modi indicati all’art. 23 lett. a) o abbia perpetrato una rapina o estorsione con le modalità dell’art. 23. lett. b) delle garanzie prestate e relative delimitazioni.
Detta garanzia viene prestata con i limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 25.
ART. 32 - MEZZI RICOVERATI O PARCHEGGIATI NELL’AREA IN USO ALL’ASSICURATO
Qualora il furto o la rapina venissero perpetrati utilizzando, per l’asportazione delle cose
assicurate, veicoli parcheggiati nei locali dell’Assicurato o nell’area in uso allo stesso, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di Polizza previa detrazione dello Scoperto del 20% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso.
ART. 33 - SPESE MEDICHE A SEGUITO DI XXXXXX
La Società rimborsa nei limiti per Sinistro e per anno assicurativo di cui all’art. 25, le spese mediche documentate, sostenute dall’Assicurato per sé, per i propri familiari e per i suoi dipendenti, per la cura di lesioni subite a seguito di scippo, rapina o estorsione indenniz- zabili a termini della presente Polizza.
ART. 34 - SPESE DI RIFACIMENTO DOCUMENTI
La Società, a seguito di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione di Polizza, corrisponde all’Assicurato, nei limiti, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 25, anche le spese necessarie per:
- la ricostruzione di registri e documenti sottratti;
- gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi a seguito di sottrazione di docu- menti.
ART. 35 - SPESE DI SORVEGLIANZA DEI LOCALI
In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione di Polizza, la Società indennizza le maggiori spese sostenute dell’Assicurato per la sorveglianza dei locali, per il tempo strettamente necessario al ripristino dei mezzi di chiusura effranti e delle prote- zioni violate, entro il limite di Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo previsto dal- l’art. 25.
ART. 36 - DELIMITAZIONE DEGLI SCOPERTI
In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali degli stessi vengono unificate nella misura del 30%.
A parziale deroga di quanto previsto dagli art. 23 e 24, lo Scoperto previsto per il furto commesso con la sola rottura di vetri non antisfondamento non sarà applicato per i punti vendita ubicati all’interno di centri commerciali, purché questi ultimi siano dotati di mezzi di chiusura dei locali descritti all’art. 24 o vi sia al loro interno presenza di sorveglianza armata continua.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se richiamate in scheda di Polizza)
H) PORTAVALORI
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate secondo quan- to disciplinato dall’art. 23 lettera e), nei limiti della ulteriore somma assicurata in aumen- to a quanto previsto all’art. 25.
I) INFEDELTÀ DIPENDENTI
La Società, nei limiti della somma assicurata, indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato per la sottrazione delle cose assicurate in conseguenza ad infedeltà dei dipendenti. Per infedeltà s’intende l’appropriazione indebita commessa dai dipendenti nell’esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti.
La garanzia è operante a condizione che:
a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell’Assicurazione;
b) il reato sia stato accertato dall’Assicurato, e denunciato alla Società, entro il termine di un anno dalla consumazione;
c) l’Assicurato abbia presentato regolare denuncia a carico del dipendente alle autorità competenti.
Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l’attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell’Assicurazione.
Qualora, nel periodo intercorrente tra dette azioni, l’Assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate anterior- mente al termine dell’assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato. L’Indennizzo è effettuato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla parti- ta CONTENUTO.
J) IMPIANTO D’ALLARME CON REGISTRATORE E TRASMISSIONE A DISTANZA DI EVENTI O MEZZI DI CHIUSURA RAFFORZATI
Il Contraente e/o l’Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono pro- tetti da almeno uno dei due seguenti sistemi:
A. impianto automatico di allarme antifurto, di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:
a) n. 1 centralina autoprotetta;
b) n. 2 sirene autoalimentate ed autoprotette, di cui una posta all’esterno dei locali e l’altra all’interno;
c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica abbia un’autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
d) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica e/o ponte radio. Il Contraente e/o l’Assicurato si obbliga:
e) ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
f) a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso;
g) a presentare, su richiesta della Società, certificato di manutenzione redatto almeno una volta l’anno, comprovante che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza;
h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di inter- ruzione il Contraente o l’Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurez- za e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza del- l’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente o l’Assicurato, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.
Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente o l’Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Società corrisponderà la somma indennizzabile a termini di Polizza sotto deduzione di uno Scoperto del 25%.
B. mezzi di chiusura rafforzati, per cui, a totale modifica dell’art. 24, l’Assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cosa assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e di chiusura:
- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spes- sore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azio- nanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robu- sti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettan- goli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
Sono pertanto esclusi - laddove non sia diversamente convenuto - i danni da furto
avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopraindicati, oppure commessi attraverso le luci di serramen- ti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Nel caso tuttavia di furto commesso violando le difese sopra previste in presenza però d’aperture non adeguatamente protette ma aventi comunque le caratteristiche stabi- lite dall’art. 24, il danno sarà in ogni caso indennizzabile, previa detrazione di uno Scoperto del 20% del danno, che rimarrà a carico dell’Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza d’ogni diritti di Xxxxxxxxxx, farlo assicurare ad altri.
K) MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICENTI
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 24, la garanzia è comunque operante anche quando:
- viene accertata, al momento del Sinistro, l’esistenza di aperture non adeguatamente protette, purché l’autore del furto si sia introdotto nei locali forzando altri mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopradescritti;
- vi siano serramenti con vetro non antisfondamento ed il furto sia stato commesso con
la sola rottura di tali vetri o con lo scasso delle strutture e/o congegni di chiusura di tali serramenti. In tal caso l’Indennizzo verrà corrisposto al netto dello Scoperto del 20%.
La presente deroga è applicabile anche quanto Assicurato alla Sezione B - Elettronica, se operante.
L) VALORI IN CASSAFORTE
La Società assicura contro il furto, la rapina e l’estorsione, entro i limiti della somma garan- tita alla relativa partita, i “Valori” custoditi in cassaforte od armadio corazzato.
L’Assicurazione furto è operante se vi sia stato lo scasso della cassaforte all’interno dei locali oppure quando vi sia stata l’asportazione totale della cassaforte oppure quando la cassaforte sia aperta con uso di chiavi vere sottratte all’Assicurato od al Contraente o ad altre persone che ne abbiano la custodia; in quest’ultimo caso la garanzia decorre dal momento della denuncia alle competenti Autorità dell’avvenuta sottrazione delle chiavi, sino alle ore 24.00 del secondo giorno successivo a quello della denuncia stessa.
M) SCOPERTO CON IMPORTO MINIMO NON INDENNIZZABILE
In caso di Sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma indennizzabile a ter- mini di Polizza, sotto deduzione di uno Scoperto del 10%, con il minimo non indennizza- bile di € 250 (duecentocinquanta) ed il massimo non indennizzabile di € 2.500 (duemi- lacinquecento), ferma l’applicazione di ulteriori scoperti previsti nella presente Sezione di Polizza.
NORME COMUNI ALLE SEZIONI A, B E C
ART. 37 - OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE
Premesso che l’Assicurazione vale per l’ubicazione indicata in scheda di Polizza, nel caso di trasloco, l’Assicurato ha l’obbligo di darne comunicazione almeno 7 giorni prima dell’i- nizio delle relative operazioni. Se l’Assicurato ha adempiuto a tale obbligo e se i beni assi- curati vengono trasferimenti in un’ubicazione sul territorio italiano, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura e protezioni analoghi alla precedente e conformi a quan- to previsto dalla presente Assicurazione, la garanzia è prestata sia nel vecchio sia nel nuovo indirizzo per sette giorni dall’inizio delle operazioni di trasloco, rimanendo poi operante per la nuova sede. Gli eventuali sinistri avvenuti in tale periodo saranno inden- nizzati con uno Scoperto del 20%.
In caso d’aggravamento di rischio vale quanto disposto all’art. 5.
Per la prosecuzione della garanzia nelle nuova ubicazione, la Società emetterà una nuova Polizza in sostituzione delle presente.
ART. 38 - DOLO E COLPA GRAVE
La Società indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui essi devono risponde- re ai sensi di legge.
Tale articolo non trova applicazione per la Sezione C e per i danni da Furto, Rapina ed Estorsione assicurati nell’ambito della Sezione B di Polizza.
ART. 39 - SELLING PRICE
Qualora a seguito di Xxxxxxxx risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna e non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.
L’Assicurato dovrà comprovare l’avvenuta vendita.
ART. 40 - BENI IN LEASING
Si intendono inclusi nella presente Polizza i Beni in leasing, anche se già coperti da altre assicurazioni, salvo che non sia diversamente convenuto. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 nel caso di esistenza di altre polizze stipulate per gli stessi beni in lea- sing, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società solo in caso di Sinistro.
ART. 41- SPESE PER ONORARI DEI PERITI
La Società rimborsa le spese per onorari dei periti che l’Assicurato avrà scelto e nomina- to in conformità a quanto disposto dall’art. 55 nonché, a parziale deroga dello stesso art. 55, il 50% delle spese ed onorari a seguito della nomina del terzo perito.
Dette spese verranno rimborsate nel limite del 5% dell’Indennizzo e comunque con il limite massimo di € 5.000 (cinquemila) per Sinistro e per anno assicurativo.
ART. 42 - COESISTENZA DI MERCI
A parziale deroga degli artt. 1 o 5, ai fini dell’efficacia dell’Assicurazione, viene tollerata la presenza di merci non dichiarate in Polizza che comportano aggravamento di rischio se queste, prese nel loro insieme qualora siano più di una, abbiano un valore non superiore al 15% del valore totale di tutte le merci coesistenti.
In caso contrario la Società liquiderà l’eventuale Indennizzo avvalendosi di
quanto disposto dagli artt. 1 e 5. Tale articolo non trova applicazione per la Sezione B di Polizza.
SEZIONE D - RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 43 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
I) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale indicato in scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontaria- mente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali sia gli animali), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività esercitata ad ogni altra ad essa connessa, accessoria o comunque collegata, anche se svolta presso Terzi.
La garanzia comprende, a titolo esemplificativo, la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
a) dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) nei quali si svolge l’attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L’Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, di impianti fotovoltaici e pannelli solari nonché degli spazi di pertinenza dell’esercizio, anche tenuti a giardino, comprese aree attrez- zate autorizzate per attività esterna dell’esercizio, piante e alberi anche di alto fusto, strade private, recinzioni di qualsiasi tipo, cancelli automatici, porte ad apertura elet- tronica. Se l’Assicurazione è stipulata da parte di un condomino per la parte di sua pro- prietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali egli deve rispon- dere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obbli- ghi solidali con gli altri condomini. La garanzia si intende estesa ai lavori di ordi- naria manutenzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività esercitata nonché dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, a condizione che per questi l’Assicurato abbia ottemperato agli obblighi sanciti dal D.Lsg. 81/2008 e/o D.M. 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Sono in ogni caso esclusi i lavo- ri di demolizione, costruzione, ampliamento, sopraelevazione e quelli com- portanti sottomurazioni. Limitatamente ai danni da spargimento d’acqua, a segui- to di rottura accidentale di impianti idrici, termici e sanitari, rimmarrà a carico dell’Assicurato la Franchigia indicata all’art. 44.
b) dalle operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci.
c) dalla guida, da parte di Prestatori di lavoro dell’Assicurato (art. 2049 del Codice Civile), di autovetture, furgoni, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati e all’uso di biciclette, velocipedi e ciclofurgoni senza motore. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il pro- prietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
d) dalla proprietà e/o conduzione di cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovi- no e dalla partecipazione a convegni, mostre, fiere e similari, compresi i lavo- ri di allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;.
e) dal servizio di vigilanza con guardie armate e non e dalla proprietà di cani da guardia;
f) per i danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta
nelI’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. La Società corrisponderà il relativo risarci- mento ai terzi danneggiati previa applicazione della Franchigia indicata all’art. 44 per Sinistro.
g) per i danni subiti da coloro che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, occasionalmente partecipino ai lavori oggetto dell’Assicurazione o della cui opera l’Assicurato si avvalga. La garanzia si intende inoltre estesa ai danni subiti da terzi e provocati dai predetti soggetti a condizione che dal fatto del non pre- statore di lavoro discenda all’Assicurato una responsabilità ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
h) per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), ritardato o mancato inizio di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conse- guenti a Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di Polizza. La garan- zia è prestata con lo Scoperto ed il limite di risarcimento, per Sinistro e per anno assi- curativo, di cui all’art. 44.
i) per i danni provati a cose di Terzi a seguito di incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute: la garanzia è prestata con il limite di risarcimento, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 44.
j) per i danni cagionati a Terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramen- to di cose in conseguenza di contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo e sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natu- ra, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o con- dutture. La garanzia è prestata con lo Scoperto ed il limite di Indennizzo, per Sinistro e per anno assicurativo, di cui all’art. 44.
k) per i danni subiti dai veicoli di clienti, Prestatori di lavoro e di terzi trovantisi in aree, anche non custodite, adibite a parcheggio di pertinenza dell’esercizio com- merciale.
S’intendono esclusi i danni da furto, da incendio e quelli conseguenti a man-
cato uso o disponibilità, nonché i danni alle cose contenute nei veicoli stessi. La garanzia è prestata nei limiti di cui all’art. 44.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
II) Assicurazione responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro L’Assicurazione R.C.T. comprende anche la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dipendenti dall’Assicurato - inclusi i Lavoratori parasubordinati, i Lavoratori con Rapporto di lavoro Regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal D.Lgs. 10 settem- bre 2003, n. 276, il titolare, i soci ed i familiari coadiuvanti, i corsisti e gli stagisti - per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.
Se in Polizza è assicurata la garanzia R.C.O., agli effetti di questa estensione di garanzia, a parziale deroga dell’art. 48 lettera d), sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dall’Assicurato e gli altri soggetti di cui al comma precedente, sempreché dall’evento deri- vino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
La presente estensione di garanzia assicurativa comprende anche la responsabilità civile derivante alle suddette persone dall’incarico di responsabile della sicurezza e dell’igiene dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni.
III) Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, sempre che in regola al momento del Sinistro con adempimenti dell’Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civil- mente responsabile ai sensi di Legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese):
a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga espe- rite dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dai prestatori di lavoro;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni (escluse le malat- tie professionali) da cui sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Limitatamente all’R.C.O., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipen- denti, purché essi risultino regolarmente iscritti all’INAIL.
Per i Prestatori di lavoro temporaneo, la garanzia vale sia per le azioni di rivalsa esperite direttamente dall’INAIL o dall’INPS che per quelle esperite dall’impresa fornitrice delle suddette persone.
ART. 44 - FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO
Relativamente alle garanzie specificate nella tabella si conviene che, in caso di Sinistro, saranno applicati i seguenti limiti di risarcimento, franchigie e scoperti:
Garanzia prestata | Franchigia o minimo non indennizzabile (se presente uno scoperto) | Scoperto | Limite di risarcimento |
Fabbricati (art. 43, punto I lett. a) | € 150 | ||
Mezzi sotto carico e scarico (art. 43 punto I lett. f) | € 250 | ||
Danni da interruzione e sospensione di attività (art. 43 punto I lett. h) | € 500 | 10% | € 100.000 |
Danni da incendio (art. 43 punto I lett. i) | 10% del massimale assicurato | ||
Danni da inquinamento (art. 43, punto I lett. j) | € 1500 | 10% | € 150.000 |
Danni ai veicoli (art. 43, punto I lett. k) | € 250 | € 50.000 per veicolo |
ART. 45 - BUONA FEDE INAIL
L’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all’Assicurazione di Legge contro gli infortuni, conserva la propria validità anche nel caso di mancata Assicurazione presso l’INAIL dei Prestatori di lavoro, quando ciò derivi da ine- satta o erronea interpretazione delle norme vigenti in materia e sempreché ciò non deri- vi da dolo dell’Assicurato.
ART. 46 - RIVALSA INPS E D.L. 626 DEL 19.11.1994
Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché per le azioni di rivalsa esperite nei confronti dell’Assicurato a titolo di risarcimento di danni rientranti nella disciplina del X.X.xx. del 81/2008 e successive modifiche e/o inte- grazioni.
ART. 47 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione R.C.T. vale per i danni avvenuti nel mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico.
L’Assicurazione R.C.O. vale per i danni avvenuti in tutto il mondo.
ART. 48 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Ai fini dell’Assicurazione R.C.T., non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovano con loro nei rap- porti di cui alla lettera a);
c) i sub-appaltatori ed i relativi dipendenti della cui opera l’Assicurato si avvale;
d) tutti i prestatori di lavoro per i sinistri indennizzabili ai sensi dell'art. 43, punto III (R.C.O.).
ART. 49 - RISCHI ESCLUSI
L’Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) che siano necessari per l’esecuzione dei lavori;
b) da furto;
c) soggetti all’Assicurazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
d) derivanti dall’impiego d’aeromobili e di natanti a vela di lunghezza supe- riore ai 6 metri e di unità naviganti a motore;
e) derivanti dall’impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle dispo- sizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno d’età;
f) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell’ambito d’esecuzione dei lavori stessi;
g) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, sia sotto carico e scarico sia
durante la sosta nell’ambito di dette operazioni, nonché a quelle rimor- chiate, sollevate, caricate o scaricate da qualsiasi mezzo;
h) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo e sottosuolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere a quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
i) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ulti- mazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico;
j) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
k) da detenzione ed impiego d’esplosivi;
l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nuclea- re, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
m) malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro;
n) lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato in cui si svolge l’atti- vità esercitata;
o) derivanti da obbligazioni di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge e/o liberamente assunte dall’Assicurato;
p) alle cose che l’Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
q) provocati da soggetti non rientranti nella definizione di prestatore di lavoro;
r) provocati dai prodotti dopo la loro messa in circolazione;
s) per danni da amianto e derivanti da campi elettromagnetici.
La garanzia R.C.T. non è inoltre operante nel caso di richiesta di risarcimen- to di terzi per errori professionali dell'Assicurato e/o delle persone delle quali si avvale nell'espletamento dell'attività dichiarata in Polizza.
L’Assicurazione R.C.O. non comprende i danni:
t) derivanti da detenzione ed impiego d’esplosivi;
u) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nuclea- re, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
v) malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro;
z) per danni da amianto e derivanti da campi elettromagnetici.
ART. 50 - MASSIMALE ASSICURATO
Il massimale assicurato ed indicato nella scheda di Polizza rappresenta la massima esposi- zione della Società per Sinistro, anche nel caso di evento che colpisca contemporanea- mente le garanzie tutte di cui all’art. 43.
ART. 51 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Il premio della presente Xxxxxxx è stato determinato in base al numero degli addetti dichia- rati dal Contraente al momento della stipulazione della stessa.
In caso di variazione del predetto numero in corso del contratto, il Contraente o l’Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società entro 30 giorni dal momento della variazione medesima.
Il premio di Polizza verrà adeguato in relazione alla variazione di cui sopra, a partire dalla scadenza annuale successiva alla variazione.
Qualora, in caso di Sinistro, il numero d’addetti dovesse risultare superiore di non più di due unità, rispetto a quello dichiarato in origine o nell’ultima comunicazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato alla Società, la stessa rinuncerà ad avvalersi del disposto del- l’art. 1893 C.C., purché la differenza di addetti sia effetto di variazioni intervenute dopo la stipulazione del contratto o dall’ultima comunicazione alla Società del numero di addetti.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se richiamate in scheda di Polizza)
N) INSTALLAZIONE PRESSO TERZI
A parziale deroga dell’art. 49 lettera f), la garanzia comprende i danni provocati dall’Assicurato e/o dai suoi dipendenti durante l’esecuzione di lavori di installazione dei prodotti venduti dall’Assicurato stesso nel proprio esercizio commerciale ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose, che per volume, peso o destinazione non possono essere spostate, trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. L’Assicurazione comprende i danni derivanti da incendio avvenuti durante i lavori di cui sopra.
L’Assicurazione non comprende i danni alle cose installate, le spese per le rela-
tive sostituzioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.
La presente garanzia è prestata previa applicazione di una Franchigia di € 200 (duecen- to) per Sinistro. In ogni caso la presente garanzia si intende prestata nell’ambito del mas- simale di Polizza, fino alla concorrenza di € 100.000 (centomila) per Sinistro e per anno assicurativo.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi da ditte e persone, diverse dai dipendenti, che svolgano per suo conto le operazioni di consegna ed installazione dei beni da egli venduti, restando inteso che:
- la garanzia opera esclusivamente per la parte di danno eventualmente non coperta da Polizza di responsabilità civile propria del soggetto incaricato delle suddette operazioni;
- l’Assicurato ha l’obbligo di salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confron- ti del responsabile del danno;
- gli eventuali sinistri saranno indennizzati con l’applicazione della Franchigia fissa di €
500.
L’Assicurazione vale, nel limite del massimale assicurato per l’ R.C.O., anche per la Responsabilità civile derivante all’Assicurato per le lesioni gravi e gravissime subite dalle suddette persone nello svolgimento dell’incarico affidatogli.
O) COSE PORTATE DAI CLIENTI
A parziale deroga dell’art. 49 lettera p), la garanzia comprende i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione, perdita o deterioramento delle cose portate nell’eser- cizio e consegnate o non all’Assicurato, o ad egli comunque affidate, con il limite di Indennizzo di € 1.000 (mille) per ogni danneggiato oltre l’importo dei primi € 100 (cento) che restano a carico dell’Assicurato stesso.
A parziale deroga dell’art. 49 lettera g) sono indennizzabili anche i danni subiti dalle sud- dette cose durante la loro movimentazione, incluso sollevamento, trasporto, rimorchio, carico e scarico.
In ogni caso la presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 10.000
(diecimila) per Sinistro e per anno assicurativo.
P) COMMERCIO AMBULANTE
L’Assicurazione comprende i danni cagionati dall’Assicurato nello svolgimento dell’atti- vità di commercio ambulante autorizzato relativamente alla proprietà e conduzione di attrezzature utilizzate per la vendita all’aperto nei mercati e fiere, compresi i teloni,
ombrelloni e banchi di esposizione e vendita.
Sono comunque esclusi dalla presente estensione di garanzia i danni derivanti da circolazione di veicoli.
Q) RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA
A parziale deroga dell’art. 49 lettera i), la garanzia comprende i danni avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione di beni venduti dall’Assicurato, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi e verificatisi entro due anni dalla data del loro compimento. La garanzia vale per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della Polizza e per i sinistri denunciati alla Società non oltre la data di scadenza della Polizza stessa, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri. L’Assicurazione non comprende i danni alle cose installate, le spese per le relative sostitu- zioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.
La presente garanzia è prestata con uno Scoperto a carico dell’Assicurato del 10% per ogni Sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 200 (duecento).
In ogni caso la presente garanzia si intende prestata nell’ambito del massimale di Polizza, fino alla concorrenza di € 100.000 (centomila) per Sinistro e per anno assicurativo.
R) SMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI
A parziale deroga dell’art. 49 lettera r), la garanzia comprende i danni derivanti da generi alimentari somministrati o smerciati, esclusi quelli venduti per corrispondenza. Sono altre- sì esclusi i danni dovuti a vizio originario dei prodotti. Per i prodotti alimentari di produ- zione propria, venduti o somministrati nello stesso esercizio, sono compresi i danni deri- vanti da vizio originario.
L’Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro due anni dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza.
Il massimale indicato in Polizza si deve intendere unico per Sinistro e per anno assicura- tivo.
S) FARMACIE
La validità della presente estensione di garanzia è subordinata al possesso da parte del tito- lare e degli addetti della farmacia dei requisiti richiesti dalla Legge per l’esercizio della suddetta attività.
A parziale deroga dell’art. 49 lettera r), la garanzia comprende i danni derivanti da prodot- ti e specialità smerciati; per i prodotti galenici di propria produzione, venduti o consegna- ti nello stesso esercizio, l’Assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L’Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro due anni dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza.
Il Massimale indicato in Polizza si deve intendere unico per Sinistro e per anno assicura- tivo.
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE SINISTRI
SEZIONI A, B, C
ART. 52 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
L’accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l’Assicurato, restan- do esclusa ogni sua facoltà impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei con- fronti, o con il consenso, dei titolari dell’interesse Assicurato.
ART. 53 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
2) darne avviso alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 C.C..
Il Contraente e/o l’Assicurato deve altresì:
3) fare, nei dieci giorni successivi, relativamente a danni da incendio o furto ed in tutti i casi previsti dalla Legge, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere tra- smessa alla Società;
4) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna. Tale obbligo decade una volta trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di Sinistro da parte della Società;
5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quan- tità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato partico- lareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazio- ne del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro inda- gini o verifiche.
In caso di eventi di cui alla Sezione C - Furto e Rapina o di analoghi accadimenti assicura- ti dalla Sezione B Elettronica, dare dimostrazione dell’esistenza, qualità e quantità delle cose sottratte o danneggiate;
6) qualora siano distrutti o sottratti titoli di credito, denunciare il fatto ai debitori nonché esperire, ove ricorra il caso, la procedura di ammortamento.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
ART. 54 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara sot- tratte o distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o mano- mette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o gli indizi materiali
del reato, decade da ogni diritto all’Indennizzo.
ART. 55 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o per- sona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti;
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Xxxxxxx Xxxxxx ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potran- no intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accor- dano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripar- tite a metà.
ART. 56 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrat- tuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggrava- to il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 53;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valo- re che le medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti dall’art. 57;
4) procedere alla stima del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 55 i risulta- ti delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa - salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti con- trattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indenniz- zabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
ART. 57 - DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita per ogni singola partita della Polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, sottratte o
distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
a) Fabbricato: poiché è operante il criterio “valore a nuovo”, si stima la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato Assicurato, escluso il valore dell’a- rea. La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando a nuovo la spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducen- do solo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette.
b) Xxxxxxxxxx, attrezzature, arredamento: poiché è operante il criterio “valore a
nuovo”, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equiva- lenti per rendimento economico. La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette.
c) Apparecchiature elettroniche e cristalli: poiché è operante il criterio “valore a
nuovo” si stima il costo di rimpiazzo o di sostituzione delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico. La relativa determinazione del danno viene eseguita stimando la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicura- te o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui delle parti suddette.
d) Merci e prodotti: si stima il valore, entro il limite dei corrispondenti prezzi di merca-
to, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi oneri fiscali se dovuti. La relativa determinazione del danno viene eseguita deducen- do dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese ed il valore ricavabile dalle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti.
e) Cose particolari ed oggetti d’arte: si stima il costo di riparazione o di ricostruzione
ridotto in relazione al loro stato d’uso e d’utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore d’affezione, artistico o scientifico. La relativa determinazione del danno viene eseguita deducendo dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese ed il valore ricavabile dalle cose danneggiate.
f) Titoli di credito: per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l’Assicurazione
è prestata solamente per le spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla Legge per l’ammortamento e pertanto, anche ai fini dei limiti di risarcimento si avrà riguardo all’ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.
g) Collezioni: si stima il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso
in ogni caso il conseguente deprezzamento della collezione o delle rispettive parti.
ART. 58 - LIMITI DEL VALORE A NUOVO
Relativamente agli enti assicurati in base al criterio di stima a “valore a nuovo” resta inte- so fra le Parti che il predetto criterio verrà applicato nei seguenti termini:
per Fabbricato: in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al triplo del
relativo valore determinato in base al criterio di stima a “valore commerciale”;
per Xxxxxxxxxx, attrezzature ed arredamento:
• per gli enti aventi vetustà inferiore ai cinque anni secondo quanto stabilito dall’art. 57 lettera b);
• per gli enti aventi vetustà superiore ai cinque anni in nessun caso potrà essere inden- nizzato importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base al criterio di stima a “valore commerciale”;
per Apparecchiature elettroniche:
• per gli enti aventi vetustà inferiore ai tre anni secondo quanto stabilito dall’art. 57 lettera c);
• per gli enti aventi vetustà superiore ai tre anni in nessun caso potrà essere indenniz- zato importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base al criterio di stima a “valore commerciale”.
Il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio del “valore a nuovo” ed il criterio del “valore commerciale” sarà effettuato dalla Società a completamento della riparazione, rimpiazzo o ricostruzione, purché effettuati entro 18 mesi dal Sinistro.
Nel caso in cui la riparazione, il rimpiazzo o la ricostruzione venissero effettuati oltre tale termine, la Società corrisponderà l’Indennizzo con il solo criterio del “valore commercia- le”.
ART. 59 - REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE IN SEGUITO A SINISTRO FURTO E RAPINA
In caso di Xxxxxxxx, di Furto, Rapina o Estorsione le somme assicurate con le singole parti-
te di Xxxxxxx s’intendono ridotte, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello dell’Indennizzo al netto d’even- tuali franchigie e/o scoperti e senza corrispondente restituzione del premio.
Qualora a seguito del Sinistro stesso la Società o l’Assicurato decidessero invece di rece-
dere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assi- curate rimaste in essere.
ART. 60 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE O RAPINATE
Se le cose rubate, rapinate o estorte sono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose recupe- rate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta d’Assicurazione, il resto spetta alla Società. In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conser- vare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell’Indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la Società risponde soltanto dei danneggia- menti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del Sinistro.
ART. 61 - ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALE
Se dalle stime fatte risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamen-
te, eccedeva al momento del Sinistro la somma rispettivamente assicurata con le partite stesse, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale del danno per ciascuna partita relati- vamente alla quale risulta l’eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicura- te riguardanti altre partite, così come disposto dall’art. 1907 del C.C..
Resta inteso fra le Parti che non si farà luogo all’applicazione della proporzionale per le partite la cui somma assicurata, maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro; qualora inferiore, il disposto del comma precedente rimarrà ope- rativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata maggiorata del 20% ed il valo- re suddetto.
ART. 62 - ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Laddove l’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, in caso di Sinistro, non troverà applicazione il disposto dell’art. 1907 del C.C..
ART. 63 - ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
In caso di danno, la Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile Indennizzo, in base alle risultanze acquisite, purché:
- l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla Polizza;
- l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata del Sinistro;
- il presumibile Indennizzo non sia inferiore al 20% delle somme assicurate;
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell’Assicurato. L’obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla data di richiesta dell’anticipo.
L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila).
ART. 64 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C. a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 65 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’Indennizzo viene eseguito dalla Società presso la propria Sede, ovvero presso la sede dell’Agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse Assicurato. Se sull’ammonta- re dell’Indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo di dare quietanza del pagamento alla Società a carico di que- sta non decorrono interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberato- rio, l’importo dell’Indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.
ART. 66 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 C.C. verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere ai sensi di legge e verso le Società controllate, consociate e collegate, purché l’Assicurato o il Contraente non eserci- ti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile.
SEZIONE D
ART. 67 - DENUNCIA SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro.
Alla denuncia devono poi fare seguito, nel minor tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
Il Contraente e/o l’Assicurato deve inoltre informare la Società delle procedure civili e penali contro di lui promosse ed astenersi da qualunque transazione e riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Se il Contraente e/o l’Assicurato omette di adempiere colposamente in tutto od in parte
agli obblighi di cui sopra la Società ha diritto di ridurre il risarcimento in ragione del pre- giudizio sofferto.
Qualora l’omissione sia dolosa in tutto o in parte, l’Assicurato perde il diritto all’Indennizzo.
ART. 68 - PLURALITÀ DI ASSICURATI
Il massimale stabilito in Polizza sia per la R.C.T. sia per la R.C.O. per il danno cui si riferi- sce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di correspon- sabilità di più assicurati tra di loro.
ART. 69 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, civile e penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occor- ra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Fermo il disposto di cui all’art. 1917 C.C. sull’Assicurato per pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resi- stere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Nel caso in cui la Società assuma la difesa penale dell’Assicurato, essa si impegna a prose- guire nell’azione fino al compimento del grado di giudizio in corso al momento dell’avve- nuta transazione civile.
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE DI PARTICOLARE RILEVANZA PER L’ASSICURATO
ART. 1341 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciu- te o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le con- dizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabi- lità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restri- zioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del con- tratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
ART. 1342 - CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente (2) (4).
ART. 1588 - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano acca- duti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persona che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
ART. 1589 - INCENDIO DI COSA ASSICURATA
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’Indennizzo corrisposto dall’Assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’Assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’Assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’Assicuratore.
ART. 1611 - INCENDIO DI CASA ABITATA DA PIU INQUILINI
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di que- sti prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
ART. 1783 - RESPONSABILITA PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle
cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;
2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumo- no la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;
3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumo- no la custodia sia nell’albergo sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto si sia deteriora- to, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di 100 volte il prezzo di locazione dell’allog- gio per giornata.
ART. 1892 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO E COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime con- dizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del con- tratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’Assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma prece- dente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’Assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle perso- ne o per quelle cose alle quali non si riferisse la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 - DICHIARAZIONE INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’Assicuratore può recedere dal contrat- to stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il Sinistro si verifica prima dell’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia cono- sciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1894 - ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’ine- sattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
ART. 0000 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Se il Contraente comunica all’Assicuratore mutamenti che producono una diminuzione
del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’Assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’Assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’Assicuratore non avrebbe consentito l’Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’Assicurazione sarebbe stato richiesto un pre- mio maggiore.
Spettano all’Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’ef- ficacia del recesso, l’Assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al momento del contratto stesso.
ART. 1900 - SINISTRI CAGIONATI CON DOLO O CON COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO O DEI DIPENDENTI
L’Assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave
del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’Assicuratore è obbligato per il Sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle perso- ne del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’Assicuratore.
ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assi-
curatore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agi- sce per la riscossione; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
ART. 1907 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l’Assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l’Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
ART. 1910 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può richiedere a ciascun Assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme comples- sivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione pro- porzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita tra gli altri Assicuratori.
ART. 1912 - TERREMOTO, GUERRA, INSURREZIONE, TUMULTI POPOLARI
Salvo patto contrario, l’Assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimen- ti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
ART. 1913 - AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve dare avviso del Sinistro all’Assicuratore o all’agente autorizzato a con- cludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’Assicuratore o l’agente autorizza- to alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salva- taggio o di constatazione del Sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
ART. 1914 - OBBLIGO DI SALVATAGGIO
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore, in proporzio- ne al valore Assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’Assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’Assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conser- vazione non pregiudica i suoi diritti.
L’Assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore Assicurato.
ART. 1915 - INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 1916 - DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L’Assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammonta- re di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affi- liati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui convi- venti o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di sur- rogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortu- ni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Mod. SA1985/c - Ed. 09/2012