CONTRATTO D’APPALTO
Parco lombardo della Valle del Ticino
Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 XXXXXX (XX)
CONTRATTO D’APPALTO
SERVIZIO DI |
AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEI SERVIZI INFORMATICI PER 2 4 M E S I , CO N O P Z I O N E D I R I N N OVO P E R U LT E R I O R I 2 4 M E S I |
DATI APPALTO | |
Codice Identificativo Gara (CIG) | 95754073D4 |
Contratto | A corpo e a misura |
IMPORTO CONTRATTUALE | € |
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
CONTRATTO D'APPALTO
Tra:
• , presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino, con sede in xxx Xxxxxx
x. 0, Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx (XX), C.F. 86004850151, nominato ai sensi ;
• Società , con sede in , C.F. e P. IVA , qui rappresentata dal Legale Rappresentante , nato a il C.F.
, di seguito denominata “Appaltatore”;
PREMESSO
• Che con determinazione dirigenziale n. del la stazione appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
• Che in data è stata avviata la procedura di gara sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel;
• Che, entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 13:00 del giorno
/ /2023, sono pervenute a mezzo piattaforma Sintel n. offerte;
• Che, all’esito delle operazioni di gara, con determinazione dirigenziale n. , del
, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla società per un importo complessivo pari a € oltre IVA, così suddiviso:
o € oltre IVA per lo svolgimento per 24 mesi dei servizi principali;
o € oltre IVA quale importo massimo per lo svolgimento, per 24 mesi, dei servizi aggiuntivi;
o € 420,00 oltre IVA per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
• Che il possesso da parte dell’Appaltatore dei requisiti di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 è stato verificato positivamente;
• Che il Responsabile del Procedimento ha nominato con determinazione dirigenziale n. del
direttore dell’esecuzione del contratto , afferente all’organico della stazione appaltante.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premessa
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, i servizi concernenti la gestione
del sistema informatico del Parco, secondo le prescrizioni e le specifiche operative riportate nel capitolato tecnico-amministrativo posto a base di gara e come brevemente riportato di seguito:
SERVIZI PRINCIPALI
a. servizio di supporto alla definizione dell’evoluzione del sistema informatico e sicurezza informatica e attività inerente alla realizzazione di proposte progettuali di evoluzione informatica con eventuale e successiva definizione del dettaglio, concordata con il Responsabile del settore. Successiva realizzazione del progetto sino all’avvenuta messa in opera. Eventuale assistenza informatica sulla soluzione attuata
b. supporto tecnico e assistenza per la redazione di atti amministrativi di natura informatica e acquisti beni e strumentazione informatica
c. assistenza e supporto nelle relazioni con AGID, con fornitori di beni e servizi inerenti i sistemi informatici e telematici
d. redazione atti di pianificazione e programmazione del parco concernenti la digitalizzazione dell’attività amministrativa
e. studio, analisi e dimensionamento di nuove soluzioni informatiche in linea con gli obiettivi del Parco
f. gestione server fisici e virtuali e dei relativi sistemi operativi e software di base e data base, inclusa la gestione della continuità di funzionamento e assistenza, gestione, manutenzione del sito del Parco e delle relative applicazioni e dotazioni
g. individuazione di eventuali architetture o soluzioni tecnologiche alternative per la gestione complessiva dell’attività informatica del Parco e formulazione di proposte/progetti al riguardo
h. gestione della rete fisica di trasmissione dati, degli apparati di rete e dei relativi software e definizione delle prospettive di sviluppo del sistema
i. gestione della fonia e dei rapporti con fornitori di connettività e individuazione delle linee evolutive in tali ambiti
j. gestione della sicurezza dei dati e dell’intera rete del Parco in applicazione della normativa vigente; definizione e mantenimento delle policy di sicurezza in particolare mediante la gestione dei dispositivi di sicurezza perimetrale (es: firewall,
VPN), dell’antivirus/anti malware
k. valutazione tecnica dei software gestionali in uso o da acquisire
l. gestione dei software applicativi in uso
m. supporto agli utenti per la soluzione di malfunzionamenti e/o criticità degli strumenti informatici e di stampa;
n. identificazione, analisi e risoluzione problematiche che possono verificarsi sulle infrastrutture server esistenti
o. monitoraggio e messa a punto delle postazioni e revisione periodica del sistema, supporto backup e ripristino dati
p. gestione e monitoraggio delle scadenze delle licenze software e dei contratti di manutenzione in ambito IT -formazione continua del personale in materia di sicurezza informatica, accorgimenti e corretto utilizzo dei programmi
q. creazione di report periodici a supporto dell’attività di monitoraggio dei progetti
r. estrazione di informazioni dai data base aziendali secondo le specifiche richieste
s. addestramento del personale su richiesta dell’Amministrazione. SERVIZI AGGIUNTIVI
a. Gestione di riunione periodiche, con cadenza mensile, della durata massima di n. 4 ore ciascuna.
Art. 3 - Ammontare del contratto
1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € oltre IVA, così suddiviso:
a. € per lo svolgimento per n. 24 mesi dei “servizi principali” descritti dal capitolato;
b. € quale importo massimo per l’eventuale svolgimento dei “servizi aggiuntivi” descritti dal capitolato per 24 mesi, che potranno essere richiesti dalla stazione appaltante e che verranno remunerati solo in caso di effettiva attivazione, sulla base del seguente costo orario offerto in sede di gara: € oltre IVA.
c. € 420,00 oltre IVA per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile, delle condizioni e delle modalità prescritte nella richiesta di preventivo e nei documenti posti a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.
3. Il contratto è stipulato "a corpo" per quanto attiene i servizi principali e “a misura” per quanto riguarda gli eventuali servizi aggiuntivi.
Art. 4 - Opzione di rinnovo
1. La stazione appaltante si riserva di attivare un’opzione di rinnovo contrattuale per ulteriori
n. 24 mesi.
2. In caso di attivazione dell’opzione di rinnovo, le prestazioni verranno remunerate alle medesime condizioni economiche offerte dall’appaltatore in sede di gara per i primi 24 mesi di durata contrattuale.
3. L’opzione di rinnovo potrà essere attivata dalla stazione appaltante unicamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a. Elevato grado di soddisfazione maturato nei confronti dell’Appaltatore nei primi 24 mesi di esecuzione del servizio;
b. Rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei termini economici offerti in sede di gara e delle tempistiche di svolgimento delle prestazioni;
c. Persistenza dell’interesse pubblico sotteso all’esecuzione del contratto.
Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore
1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede, così come indicata nelle premesse del presente contratto.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: , acceso presso , filiale , su cui sono delegati ad operare i seguenti soggetti: , C.F.
.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento al seguente codice CIG: 95754073D4.
Art. 6 - Modalità di svolgimento del servizio
1. I servizi oggetto del presente contratto devono essere svolti presso le sedi dell’Amministrazione, attraverso un presidio operativo da effettuarsi secondo le modalità e il numero di ore settimanali indicate all’articolo 5 del capitolato tecnico-amministrativo.
2. L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle tempistiche e dei livelli minimi qualitativi del servizio indicati all’art. 8 del capitolato tecnico-amministrativo.
3. L’Appaltatore è tenuto a svolgere i servizi in conformità con l’offerta tecnica presentata in sede di gara.
4. Nel corso dello svolgimento del servizio, l’appaltatore è tenuto a trasmettere, con cadenza
, offerta in sede di gara, un report di verifica dello stato di avanzamento del contratto e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, che verrà verificato dal Responsabile del Procedimento, evidenziando eventuali difetti e definendo le azioni correttive necessarie.
5. L’Appaltatore è altresì tenuto, a cadenza offerta in sede di gara, a somministrare ai dipendenti del Parco appositi questionari di customer satisfaction, che verranno valutati dal Responsabile del Procedimento, al fine di evidenziare eventuali difetti e definire eventuali azioni correttive.
6. Entro 30 giorni dall'inizio delle attività l'impresa aggiudicataria dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo.
Art. 7 - Termini di esecuzione – penali
1. I servizi decorreranno dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio da parte del legale rappresentante dell’impresa e del Responsabile del Procedimento.
2. La durata contrattuale è fissata in n. 24 (ventiquattro) mesi dall’avvio del servizio, fatta salva la possibilità, per la stazione appaltante, di attivare l’opzione di rinnovo di cui al precedente art. 3 per ulteriori n. 24 mesi.
3. Nello svolgimento delle attività, l’Appaltatore si impegna a rispettare le seguenti tempistiche di esecuzione:
a. Attività programmata (progetto/rendicontazione): completamento del progetto o consegna della rendicontazione: max 5 giorni lavorativi di scostamento tra la data di consegna effettiva e quella di consegna prevista
b. Attività di supporto all’innovazione: informativa, analisi e approfondimenti entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta
c. Attività di configurazione e gestione dei servizi digitali attualmente presenti e/o di futura implementazione: i livelli dipendono dal livello di priorità assegnato variabile comunque tra 30 minuti e 8 ore lavorative.
d. Attività di assistenza e gestione del sistema informatico: i livelli dipendono dal livello di priorità assegnato: i livelli dipendono dal livello di priorità assegnato variabile comunque tra 30 minuti e 8 ore lavorative.
4. Le violazioni degli obblighi che fanno carico all’Aggiudicatario e/o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio e nell’esecuzione del contratto saranno motivo di richiamo scritto. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni da parte della Stazione Appaltante, è facoltà di quest’ultima procedere all’applicazione delle penali di seguito descritte:
− Utilizzo di figure professionali non in possesso dei requisiti minimi indicati nella documentazione di gara: verrà applicata una penale giornaliera pari a Euro 100,00 per la figura del tecnico di Gestione Amministrativa e Supporto Progettuale e Euro 50,00 per la figura del tecnico di Assistenza e supporto al sistema informatico.
− Minor presenza non concordata con l’Ente: nel caso di immotivata presenza rispetto agli orari indicati nel presente capitolato, la penale è di Euro 100,00 per ogni giornata o frazione di giornata di mancata presenza della figura del tecnico di Gestione Amministrativa e Supporto Progettuale e Euro 50,00 per ogni giornata o frazione di giornata di mancata presenza della figura del tecnico di Assistenza e supporto al sistema informatico.
− Mancato svolgimento delle attività: in caso di mancata effettuazione delle attività indicate nel presente contratto si applicherà una sanzione che, a seconda della gravità riscontrata, va da un minimo di Euro 100,00 ad un importo massimo di Euro 500,00 per ogni violazione.
5. A seguito di ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali l'Ente si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di rescindere il contratto; nello specifico, alla terza penalità erogata, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
6. In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, spetta all’Ente il diritto di eseguire di ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi.
7. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Ente. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Aggiudicatario per il fatto che ha determinato l’inadempimento.
Art. 8 - Sospensione del servizio
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione:
a. delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio,
b. dello stato di avanzamento del servizio,
c. delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta
d. delle cautele adottate affinché, alla ripresa, i servizi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri;
2. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa del servizio; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
3. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
4. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
Art. 9 - Oneri a carico dell'appaltatore
1. L’Appaltatore è tenuto, in esecuzione al presente contratto, a partecipare a tutti gli incontri indetti dal Parco. Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento dell’attività, si configurasse l’eventualità di una maggiore spesa per lo svolgimento dell’incarico, l’Appaltatore dovrà
informare immediatamente il Parco, comunicando le cause e l’entità della maggiore spesa da approvare, e potrà procedere solo in seguito all’autorizzazione del Parco.
Art. 10 - Contabilità del servizio e pagamenti
1. Il corrispettivo per l’esecuzione dei servizi principali verrà erogato mensilmente, a mezzo bonifico bancario, a 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla base dei certificati di pagamento emessi dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, previo rilascio da parte degli enti previdenziali del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
2. I servizi ausiliari verranno liquidati a misura, sulla base delle effettive attività richieste all’Appaltatore dalla stazione appaltante; il relativo importo dovrà essere inserito nella fattura del mese successivo rispetto alla loro esecuzione.
3. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
Art. 11 - Revisione dei prezzi
1. Ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.
2. A partire dal secondo anno di contratto è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 1, comma 511 della legge 208/2015. La revisione viene operata sulla base della variazione del costo della manodopera determinato dalle tabelle ministeriali.
Art. 12 - Variazione del progetto e del corrispettivo
1. Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, cui è conferita l’insindacabile sovrintendenza sullo svolgimento delle attività del presente contratto, nel corso dello sviluppo dell’attività potrà apportare variazioni e indirizzi integrativi all’oggetto di cui al presente contratto, al fine di assicurare la migliore corrispondenza agli obiettivi da perseguire.
2. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 106, comma 1, del codice dei contratti.
3. Saranno dovute all’Appaltatore le maggiori competenze per le modifiche determinate da nuove e diverse esigenze della Stazione Appaltante e/o da nuove normative emanate dopo la presentazione degli elaborati o per le varianti o aggiunte che il Parco ritenga opportuno introdurre, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.
4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213
del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
5. Ai sensi dell’art. 106, c. 5 del d. lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Parco può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 13 - Eccezioni e riserve
1. I documenti contabili sono firmati dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono presentati.
2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nei documenti contabili.
3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nei documenti contabili le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il DEC, nei successivi quindici giorni, espone nei documenti contabili le sue motivate deduzioni. Se il DEC omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a riconoscere all’Appaltatore.
5. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato i documenti contabili nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Art. 14 - Forma e contenuto delle riserve
1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nei
documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 15 - Certificato di verifica del contratto
1. Il certificato di verifica del contratto, emesso dal Dec entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione del servizio, ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica del contratto si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’espletamento del servizio la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio rispetto a quanto richiesto negli elaborati di gara e nel contratto e rispetto a quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
Art. 16 - Foro competente e modalità di risoluzione delle controversie
1. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al foro di Milano.
Art. 17 - Risoluzione e recesso del contratto
1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del Contratto, il Committente può risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
a. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali non eliminata a seguito di diffida formale da parte Ente;
b. arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell’Aggiudicatario, dei servizi oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
c. quando la ditta appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l’attività, salvo quanto previsto all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
x. xxxxx;
e. sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
f. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
g. a seguito dell’applicazione di n. 3 penali come descritte al precedente articolo 6;
h. abituale imperizia e/o negligenza nell'espletamento dell'appalto, quando la gravità e il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il regolare svolgimento del servizio;
i. nel caso di subappalto non autorizzato.
j. in caso di mancato rispetto del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui alla DGR n. 1751 del 17/06/2019 di Regione Lombardia;
k. Al verificarsi dell’ipotesi di cui al successivo art. 19, c. 3.
2. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni degli articoli 108 e 109 del d. lgs. 50/2016.
Art. 18 - Cessione del contratto
1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Art. 19 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi
1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero in data rilasciata dalla società agenzia _ per un importo pari al per cento dell'importo contrattuale, corrispondente a € .
2. La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste all’art. 103 comma 5 del d.lgs. 50/2016.
3. Per l’esecuzione del servizio, l’Appaltatore ha presentato apposita polizza di responsabilità civile professionale numero in data rilasciata dalla
società
.
agenzia
con un massimale pari a €
Art. 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in licenza d’uso, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L’Ente è tenuto a informare prontamente per iscritto l’Appaltatore delle iniziative
giudiziarie di cui al comma precedente.
3. Nell’ipotesi dell’azione giudiziaria di cui sopra, l’Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa avanzata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando le somme versate, detratto un equo compenso per l’avvenuto utilizzo, salvo che l’Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell’utilizzo dei dispositivi.
Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a utilizzare per la commessa il conto corrente dedicato di cui al precedente art. 4.
3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
Art. 22 - Normative di riferimento
1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti d. lgs. 50/2016.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.
Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.
2. I servizi oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante.
Art. 24 - Trattamento dei dati
1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, il Titolare del trattamento dei dati personali è il Parco.
2. Ai sensi della legge 196/2003 l'Amministrazione, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi all'utenza del servizio e delle attività ad esso collegate, designa la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
3. L’impresa aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall’Ente, in particolare:
a. l'Aggiudicatario dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio appaltato;
b. l'Aggiudicatario non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
c. l'Aggiudicatario dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
d. l'Aggiudicatario dovrà restituire alla scadenza contrattuale tutti i dati, i documenti e gli atti in suo possesso.
Art. 25 - Obbligo di rispetto del codice di comportamento dell’ente
1. L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza del codice di comportamento dell'ente, visionabile sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente / Disposizioni generali / Atti generali”. L'Aggiudicatario è tenuto inoltre a non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Parco Lombardo della Valle del Ticino nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'esclusione dalla gara e la risoluzione contrattuale.
Art. 26 - Compliance privacy e nomina a responsabile del trattamento
1. In ragione dell’esecuzione del servizio l’Appaltatore potrebbe svolgere per conto del Consorzio operazioni di trattamento di dati personali e/o di categorie particolari di dati personali (ex dati sensibili) e/o dati relativi a condanne penali e reati (ex dati giudiziari), anche quale consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati.
2. L’Appaltatore garantisce di essere in grado di assicurare le idonee ed adeguate garanzie in termini di conoscenza specialistica affidabilità, risorse anche in ordine all’Adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare che l’esecuzione dell’affidamento sia conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali vigenti.
3. L’Appaltatore accetta, ricorrendone le condizioni in ragione dell’oggetto dell’affidamento,
di essere designato, con atto separato da sottoscriversi unitamente al contratto di appalto, quale Responsabile primario o Sub Responsabile del Trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, fatto salvo che lo stesso Appaltatore non sia da qualificarsi quale Titolare autonomo del trattamento.
4. L’Appaltatore deve altresì garantire, quando ne ricorrano i presupposti per la sua applicazione, il rispetto del provvedimento a carattere generale sugli amministratori di sistema dell’Autorità Garante per la protezione dei dati.
5. La designazione a Responsabile/Sub Responsabile del trattamento non comporterà in capo all’Appaltatore il riconoscimento di ulteriori compensi o rimborsi rispetto a quanto previsto per l’esecuzione dell’affidamento.
Art. 27 - Clausola Tracciabilità & Trasparenza
1. L'Aggiudicatario del contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte:
• Comma 2art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.
• Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (…)>>.
• Comma 5, l e t t e r a h , art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (…) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno
rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto:
• Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>
3. Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.
4. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
5. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l’aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all’aggiudicatario.
6. La compilazione della scheda T&T a cura dell’Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).
7. La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all’istruttoria compiuta.
8. A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
9. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’Aggiudicatario, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’ Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.
10. In tal caso, l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.
11. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, applicherà una penale pari all’ 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla
concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.
Art. 28 - Sottoscrizione digitale
1. Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente tra le parti.
XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXX
L’APPALTATORE