Assicurazione
Set Informativo
Assicurazione
R.C. AUTO
Edizione 31 marzo 2020
Il presente Set Informativo, contenente
il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
(DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l’informativa sulla privacy, deve essere consegnato
al contraente prima della sottoscrizione
del contratto. La compagnia 100% digitale di AXA Italia
SOMMARIO
DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI
DI ASSICURAZIONE DANNI (DIP) Pag 1 di 2
DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE AggIUNTIVO PER I PRODOTTI
ASSICURATIVI R.C. AUTO (DIP AggIUNTIVO) Pag 1 di 7
CONDIZIONI CONTRATTUALI Pag 1 di 16
gLOSSARIO Pag 1 di 16
NORME COMUNI A TUTTE LE gARANZIE Pag 1 di 16 Art. 1.1 COME POSSO STIPULATE LA MIA POLIZZA? Pag 1 di 16 Art. 1.2 IN CHE MODO SI CONCLUDE
IL MIO CONTRATTO? Pag 1 di 16
Art. 1.3 COSA DEVO FARE SE I DATI CHE HO DICHIARATO
CAMBIANO NEL TEMPO? Pag 1 di 16
Art. 1.4 COSA FA QUIXA PER IL CONTROLLO
E LA REPRESSIONE DELLE FRODI? Pag 2 di 16
Art. 1.5 SONO PREVISTE DELLE SPESE IN CASO
DI MODIFICA DI CONTRATTO? Pag 2 di 16
Art. 1.6 COSA SUCCEDE SE TRASFERISCO LA PROPRIETÀ DELLA MIA AUTO (SE LA VENDO, LA CEDO
IN CONTO VENDITA, LA DEMOLISCO, LA ESPORTO DEFINITIVAMENTE ALL’ESTERO, LA RITIRO
DALLA PUBBLICA CIRCOLAZIONE)? Pag 2 di 16
Art. 1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a Quixa di aver trasferito la proprietà
della mia auto? Pag 2 di 16
Art. 1.7 COSA SUCCEDE AL MIO CONTRATTO
SE MI RUBANO L’AUTO? Pag 2 di 16
Art. 1.8 SE ANCHE QUIXA È D’ACCORDO, POSSO ANNULLARE IL MIO CONTRATTO
ANCHE PER ALTRI MOTIVI? Pag 2 di 16 Art. 1.9 SE MI RIVOLGO A UN INTERMEDIARIO? Pag 2 di 16 Art. 1.10 QUAL È IL FORO COMPETENTE? Pag 2 di 16
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Pag 2 di 16
Art. 2.1 CHE COSA È ASSICURATO? Pag 2 di 16
Art. 2.2 CI SONO LIMITI DI COPERTURA? Pag 2 di 16 Art. 2.3 POSSO PERSONALIZZARE LA POLIZZA
IN BASE AL CONDUCENTE
(GUIDA LIBERA – GUIDA ESPERTA) Pag 3 di 16
Art. 2.4 QUALI OPZIONI POSSO ATTIVARE? Pag 3 di 16
Art. 2.5 OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Pag 3 di 16
Art. 2.5.1 Total Quality - Servizio di riparazione “diretta” del veicolo in caso di sinistri senza responsabilità dell’assicurato - Risarcimento in
forma specifica tramite carrozzerie convenzionate Pag 3 di 16 Art. 2.5.2 Opzione QuixaBox Pag 3 di 16
Art. 2.6 OPZIONE CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO – ZERO RIVALSA IN CASO DI XXXXX
IN STATO DI EBBREZZA Pag 4 di 16
Art. 2.7 QUALE FORMA TARIFFARIA È APPLICATA
AL MIO CONTRATTO? Pag 4 di 16 Art. 2.8 COS’È L’ATTESTATO DI RISCHIO? Pag 4 di 16 Art. 2.9 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE X.X.XXXX? Pag 4 di 16
DANNI AL VEICOLO Pag 4 di 16
Art. 3.1 COSA ASSICURANO LE GARANZIE DANNI? Pag 4 di 16 Art. 3.2 CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA? Pag 4 di 16 Art. 3.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA
INCENDIO E FURTO? Pag 4 di 16
Art. 3.3.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Incendio e furto? Pag 5 di 16 Art. 3.4 CHE COSA ASSICURA LA GARANZIA CRISTALLI? Pag 5 di 16 Art. 3.5 COSA ASSICURA LA GARANZIA EVENTI NATURALI? Pag 5 di 16
Art. 3.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Eventi Naturali? Pag 5 di 16 Art. 3.6 COSA ASSICURA LA GARANZIA VEICOLI
NON ASSICURATI? Pag 5 di 16
Art. 3.6.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Veicoli Non assicurati? Pag 5 di 16 Art. 3.7 COSA ASSICURA LA GARANZIA COLLISIONE? Pag 5 di 16
Art. 3.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Collisione? Pag 5 di 16 Art. 3.8 COSA ASSICURA LA GARANZIA KASKO? Pag 5 di 16
Art. 3.8.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Kasko Pag 5 di 16 Art. 3.9 COSA ASSICURA LA GARANZIA ATTI VANDALICI? Pag 5 di 16
Art. 3.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia Atti vandalici? Pag 5 di 16 Art. 3.10PERDITA DELLE CHIAVI Pag 6 di 16
Art. 3.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni
specifiche della garanzia perdita chiavi? Pag 6 di 16
Art. 3.11 CHE COSA SI INTENDE CON DIRITTO
DI SURROGAZIONE? COME OPERA Pag 6 di 16
Art. 3.12 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE
DANNI AL VEICOLO? Pag 6 di 16
INFORTUNI DEL CONDUCENTE Pag 6 di 16 Art. 4.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA
INFORTUNI DEL CONDUCENTE? Pag 6 di 16
Art. 4.1.1 Morte Pag 6 di 16
Art. 4.1.2 Invalidità permanente Pag 6 di 16 Art. 4.2 CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI? Pag 6 di 16 Art. 4.3 LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO? Pag 6 di 16 Art. 4.4 DOVE VALE LA COPERTURA? Pag 6 di 16
ASSISTENZA Pag 6 di 16
Art. 5.1 NORME GENERALI Pag 7 di 16
SEZIONE A) SOCCORSO STRADALE Pag 7 di 16 Art. 5.2 PRODOTTO BASE - ASSISTENZA AUTOVEICOLI Pag 7 di 16
Art. 5.2.1 Dépannage
(riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo) Pag 7 di 16 Art. 5.2.2 Soccorso stradale Pag 7 di 16
Art. 5.2.3 Recupero difficoltoso Pag 7 di 16
Art. 5.2.4 Servizio di accompagnamento Pag 7 di 16 Art. 5.3 PRODOTTO TOP - ASSISTENZA AUTOVEICOLI Pag 7 di 16
Art. 5.3.1 Spese di albergo e Rientro
al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio
dell’Assicurato) Pag 8 di 16
Art. 5.3.2 Recupero del veicolo riparato Pag 8 di 16 Art. 5.3.3 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto Pag 8 di 16 Art. 5.3.4 Invio pezzi di ricambio Pag 8 di 16 Art. 5.3.5 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo Pag 8 di 16 Art. 5.3.6 Trasferimento/Rimpatrio sanitario Pag 8 di 16 Art. 5.3.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero Pag 9 di 16 Art. 5.3.8 Rientro/Assistenza dei fi gli minori privi
di tutela Pag 9 di 16
Art. 5.3.9 Interprete a disposizione Pag 9 di 16
Art. 5.3.10 Auto Sostitutiva Pag 9 di 16 Art. 5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE PRODOTTO BASE
E PRODOTTO TOP Pag 9 di 16
SEZIONE B) ASSISTENZA SATELLITARE Pag 9 di 16
Art. 5.5 COSA ASSICURA Pag 9 di 16
Art. 5.5.1 Installazione Pag 9 di 16
Art. 5.6 SERVIZI OFFERTI Pag 9 di 16
Art. 5.6.1 Richiesta di soccorso e Invio
di un auto medica Pag 9 di 16
Art. 5.6.2 Consulto medico in viaggio Pag 9 di 16
Art. 5.6.3 Informazioni generiche Pag 9 di 16 Art. 5.6.4 Procedura in caso
di Incidente/compilazione CAI Pag 9 di 16
Art. 5.6.5 Supporto materiale fotografico
in caso di incidente Pag 9 di 16
Art. 5.6.6 Servizio di ricerca e localizzazione
del veicolo in caso di furto totale o di rapina Pag 9 di 16
Art. 5.6.7 Limitazioni specifiche dell’assistenza
satellitare Pag 10 di 16
Art. 5.7 ESTENSIONE TERRITORIALE Pag 10 di 16
TUTELA LEgALE Pag 10 di 16
Art. 6.1 COSA ASSICURA Pag 10 di 16 Art. 6.2 DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE Pag 10 di 16
ART. 6.3 CASI ASSICURATI Pag 10 di 16 ART. 6.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA
AD ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE Pag 10 di 16 ART. 6.5 ESCLUSIONI
ART. 6.6 DECORRENZA DELLA GARANZIA –
XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX Xxx 00 di 16
ART. 6.7 DENUNCIA DI XXXXXXXX E LIBERA
SCELTA DEL LEGALE Pag 11 di 16
ART. 6.8 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA
E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA
PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA Pag 11 di 16
ART. 6.9 GESTIONE DEL SINISTRO ART. 6.10 RECUPERO DI SOMME ART. 6.11 ESTENSIONE TERRITORIALE | Pag Pag Pag | 11 di 16 11 di 16 11 di 16 |
IL SINISTRO | Pag | 11 di 16 |
Art. 7.1 NORME COMUNI | Pag | 11 di 16 |
Art. 7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro? | Pag | 11 di 16 |
Art. 7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denuncia in ritardo? | Pag | 11 di 16 |
Art. 7.1.3 Gestione delle vertenze | Pag | 11 di 16 |
Art. 7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno? | Pag | 11 di 16 |
Art. 7.1.5 Chi può accedere agli atti d’Impresa? In che modo? | Pag | 11 di 16 |
Art. 7.1.6 Come viene liquidato il danno? | Pag | 11 di 16 |
Art. 7.1.7 Cosa fa Quixa per controllare e reprimere le frodi? | Pag | 11 di 16 |
Art. 7.2 SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO Pag 11 di 16
Art. 7.2.1 Quando e come posso chiedere
il risarcimento del danno direttamente a Quixa?
(Procedura di risarcimento diretto) Pag 11 di 16
Art. 7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all’Impresa di assicurazione del veicolo
responsabile? Pag 12 di 16
Art. 7.2.3 Come può ottenere il risarcimento
del danno il passeggero trasportato? Pag 12 di 16
Art. 7.2.4 Lesioni di lieve entità Pag 12 di 16 Art. 7.2.5 Ricostruzione della dinamica del sinistro
con veicolo provvisto di QuixaBox Pag 12 di 16
Art. 7.2.6 Cosa devo fare se ho un incidente
con un veicolo con targa estera? Pag 12 di 16
Art. 7.2.7 Quando posso rivolgermi al fondo
vittime della strada? Pag 12 di 16
Art. 7.3 SINISTRO GARANZIE DANNI AL VEICOLO Pag 12 di 16
Art. 7.3.1 Cos’è il degrado? Pag 12 di 16 Art. 7.3.2. Come viene quantificata la somma
assicurata? Pag 12 di 16
Art. 7.3.3 Gli optional della mia auto sono assicurati? Pag 12 di 16 Art. 7.3.4 Come viene determinato l’ammontare
del danno? Pag 12 di 16
Art. 7.3.5 Carrozzerie Convenzionate Pag 12 di 16 Art. 7.3.6 Procedure di valutazione del danno –
Nomina dei periti Pag 12 di 16
Art. 7.3.7 Norme per la liquidazione dei danni
al veicolo Pag 13 di 16
Art. 7.4 SINISTRO – GARANZIA INFORTUNI Pag 13 di 16
LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS Pag 14 di 16
TABELLA A - Coefficienti di determinazione del premio Pag 14 di 16 TABELLA A1 - Variazioni percentuali in assenza di sinistro Pag 14 di 16 TABELLA B - Classe di conversione universale Pag 14 di 16 TABELLA C - Corrispondenza tra classe CU
e classe interna Quixa Pag 14 di 16
TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive Quixa Pag 15 di 16
TABELLA D2 - Regole evolutive del bonus/malus –
scala comune di corrispondenza Pag 15 di 16
TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE Pag 16 di 16
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Pag 1 di 4
Documento informativo dei contratti di assicurazione danni (DIP)
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Auto Quixa Autovetture e Autotassametri
Data Realizzazione 31/03/2020 Ultima edizione disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✔ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
✔ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi pos- sono involontariamente causare durante la circolazione;
✔ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione dell’auto guidata, illecitamente, da figli xx- xxxx;
✔ Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall’incendio dell’auto che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00;
✔ Pet on board - Animali a bordo: le spese medico veterina- rie sostenute per la cura di lesioni riportate dall’ animale tra- sportato a bordo del veicolo assicurato, a condizione che il trasporto sia effettuato secondo quanto disposto dal Codice della strada, che le lesioni riscontrate siano compatibili con la dinamica dell’incidente e che lo stesso sia riscontrabile attraverso un danno alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato. L’estensione opera fino a un massimale di
€ 500 per un solo incidente durante l’annualità assicurativa;
✔ gancio Traino: la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni siano effettuate in osservanza delle vigenti dispo- sizioni in materia.
L’impresa di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6 milioni e 70 mila euro per i danni alla persona e di 1 milione e 220 mila euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Incendio e furto (opzionale) Cristalli (opzionale)
Eventi Naturali (opzionale) Atti vandalici (opzionale)
Veicoli non assicurati (opzionale) Collisione (opzionale)
Kasko (opzionale)
Soccorso stradale (opzionale) Assistenza Satellitare (opzionale) Infortuni del conducente (opzionale) Tutela legale (opzionale)
Zero rivalsa di caso di ebbrezza (opzionale) Xxxxxxx xxxxxx (opzionale).
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’ assicurazione:
✘ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose;
✘ il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
✘ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
✘ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
✘ se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
L’impresa ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
guida in stato di ebbrezza (fino a € 10.000) conducente non abilitato alla guida;
xxxxx subìti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
conducente minore di 22 anni che non abbia conseguito la patente da almeno due anni in caso di opzione “Guida esperta” (fino a € 10.000);
Nel caso in cui il prodotto preveda l’opzione QuixaBox e il dispositivo satellitare non sia stato installato entro il termine di 20 giorni (fino a € 10.000).
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Autovetture e degli Autotassametri per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L’assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato in- sieme al certificato di assicurazione. L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte dell’Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Nel caso in cui sia previsto dall’impresa puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 6%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Puoi pagare il premio tramite Carta di credito, My Bank, Postepay, Paypal, Amazon Pay, Bonifico bancario (solo nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia superiore a € 1450), Lottomatica (solo nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 1450), SisalPay (solo nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 1497, COOP (solo nel caso in cui il premio complessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 998). Nel caso in cui sia espressamente previsto, il pagamento potrà essere inoltre effettuato mediante finanziamento erogato da Findomestic.
Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza, e termina alla scadenza indicata in polizza senza neces- sità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
Non è prevista la sospensione temporanea dell’assicurazione.
Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi, hai 15 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri.
Inoltre, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione all’impresa e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Auto Quixa Autovetture e Autotassametri
Data Realizzazione 31/03/2020 Ultima edizione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – marchio commerciale QUIXA
Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Sede Operativa: Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – Ed. A, 20132 – Milano (MI), Italia – Telefono: (x00)00 00000000
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Società per Azioni con Socio Unico Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – sito: xxx.xxxxx.xx PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxx@xxxxx.xx Sede Operativa: Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – Ed. A, 20132 – Milano (MI), Italia – Telefono: (x00)00 00000000 – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. Ml-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041
La gestione del servizio di Assistenza e di Tutela Legale è stata affidata da Quixa ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
L’ultimo bilancio d’esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, evidenzia un patrimonio netto pari a 5.000.000 euro, con capitale sociale pari a 5.000.000 euro.
Trattandosi di impresa autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019, durante l’esercizio a cui si riferisce l’ultimo bilancio non sono state appostate riserve patrimoniali.
Per lo stesso motivo non è stata redatta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), che pertanto non è disponibile sul sito internet dell’impresa.
Al contratto si applica la Legge Italiana
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Base, si precisa che la responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione della tua auto in aree pubbliche e private fino all’importo massimo indicato in polizza (massimale). | |
QUALI PERSONALIZZAZIONI/OPZIONI È POSSIBILE ATTIVARE? | |
Massimali | L’importo minimo previsto dalla legge è pari a: ✔ € 6.070.000 per danni a persona ✔ € 1.220.000 per danni a cose La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. |
garanzie estese | Estensioni di garanzia (già descritte nel Dip Base) che sono offerte gratuitamente: gancio Traino, Pet on Board (animali a bordo), Figli Minori, RCA Trasportati, e Ricorso terzi da incendio. |
Tipi di guida | La garanzia x.x.xxxx è prestata con la formula “Guida Libera” che ti consente di far guidare l’ auto assicurata da qualun- que conducente purché in possesso di regolare patente di guida. Sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, l’offerta può prevedere l’opzione “Guida Esperta” che in tal caso puoi scegliere di attivare. Con tale formula l’auto può essere guidata, oltre che dal proprietario, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni. L’impresa potrà esercitare il suo diritto di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose fino a € 10.000 (rivalsa) se il Conducente al momento del sinistro non presenta i requisiti previsti dalla formula “Guida Esperta”. |
OPZIONI CON SCONTO DI PREMIO | |
Total Quality | Sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, l’offerta può prevedere l’opzione Total Quality che, in tal caso, puoi scegliere di attivare e che comporta in caso di incidente con ragione soggetto alla procedura di risar- cimento diretto, la riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Quixa aderente al servizio Total Quality (servizio di liquidazione del danno in forma specifica). L’opzione Total Quality determina l’applicazione di uno sconto sul premio R.C. Auto. La scelta di non riparare il veicolo o di rivolgersi a una carrozzeria non convenzionata determina comunque la defini- zione del risarcimento in misura corrispondente a quanto Quixa avrebbe corrisposto alla propria carrozzeria conven- zionata. |
QuixaBox | Sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, l’offerta può prevedere l’opzione QuixaBox che, in tal caso, puoi scegliere di attivare e che comporta l’installazione di un dispositivo satellitare sulla tua auto (c.d scatola nera). L’opzione QuixaBox determina l’applicazione di uno sconto sul premio x.x.xxxx. L’installazione di QuixaBox può essere eseguita esclusivamente presso uno degli installatori convenzionati Vodafone Automotive, presenti su tutto il territorio nazionale, e deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di inizio di validità della polizza. Nel caso in cui QuixaBox, per qualsiasi motivo, non venga installata entro il termine previsto, venga manomessa o rimossa, Quixa provvederà a rettificare il contratto eliminando l’opzione e, di conseguenza, anche la garanzia “assistenza satellitare” ricalcolando opportunamente il premio x.x.xxxx per l’intera annualità. Nel caso in cui non venga versata l’in- tegrazione di premio così determinata sarà automaticamente addebitata sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto della polizza. Nel caso in cui la transazione automatica non vada a buon fine e non sia stata pagata l’integrazione di premio con altro metodo, in caso di incidente, Quixa potrà esercitare il suo diritto di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) a fino a € 10.000. La scelta di attivare l’opzione QuixaBox comporta l’inserimento automatico delle garanzie soccorso stradale e assistenza satellitare. |
OPZIONI PAgAMENTO DI UN PREMIO AggIUNTIVO | |
Zero Rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza | Nel caso in cui la tua auto sia guidata da conducente in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Quixa rinun- cia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l. |
Quali coperture posso aggiungere alla mia R.C. Auto con un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
INCENDIO/FURTO (sottoscrizione opzionale) | |
garanzia di base | La garanzia copre i danni arrecati alla tua auto in caso di ✔furto (totale o tentato) o rapina; ✔ incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione. Sono compresi i danni da circolazione causati all’auto successivi al furto o alla rapina, i danni causati alla tua auto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati e il valore degli oggetti stessi con i seguenti massimali: ✔€ 1000: massimale complessivo (danni all’auto e oggetti trasportati); ✔€ 200 (massimale per i soli oggetti trasportati). |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Se la tua auto è stata danneggiata nel tentativo di rubarla, in caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzio- nata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La garanzia non comprende i danni: ✔alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ✔conseguenti ad appropriazione indebita; ✔verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo; ✔ determinati da incendio doloso. All’ estensione riguardante la copertura ai danni causati all’auto per rubare gli oggetti trasportati e il rimborso del valore degli oggetti stessi si applica una franchigia di € 100. |
CRISTALLI (sottoscrizione opzionale) | |
garanzia di base | La garanzia Cristalli copre le spese che dovrai sostenere per riparare/sostituire i cristalli della tua auto in seguito a rotture accidentali. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono comprese nella garanzia una riparazione e una sostituzione del vetro nell’annualità assicurativa presso uno dei centri convenzionati con Quixa (Carglass, Glassdrive, VetroCar). La riparazione viene effettuata senza applicazioni di scoperti/franchigie. La sostituzione comporta l’applicazione di uno scoperto pari al 5% o di un minimo pari a € 100. La scelta di rivolgersi a un centro non convenzionato determina il raddoppio degli scoperti e minimi sia per la ripara- zione, sia per la sostituzione. La garanzia non comprende: ✔le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento; ✔ le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o conseguenti al furto o tentato furto del veicolo; ✔i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli; ✔i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni; ✔i danni determinati al tetto apribile o panoramico. |
EVENTI NATURALI (sottoscrizione opzionale) | |
garanzia di base | La garanzia copre i danni alla tua auto provocati dalla grandine e da altri fenomeni naturali. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono comprese nella garanzia una riparazione e una sostituzione del vetro nell’annualità assicurativa presso uno dei In caso di riparazione della tua auto presso un riparatore non autorizzato, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni: ✔causati dalla pressione dovuta alla caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili; ✔causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere; ✔ al motore e alla trasmissione in conseguenza alla circolazione in zone allagate. |
VEICOLI NON ASSICURATI (sottoscrizione opzionale) | |
garanzia di base | La garanzia copre i danni subiti dalla tua auto in caso di incidente con veicolo non assicurato fino ad un massimale di 5.000 € |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia è operante a condizione che: ✔ tu non abbia alcuna responsabilità nel sinistro; ✔ il veicolo del responsabile abbia targa italiana; ✔ l’incidente sia documentabile tramite verbale delle autorità intervenute sul luogo, oppure attraverso denuncia pre- sentata entro 48 ore dalla data del sinistro; ✔nell’incidente non siano coinvolti più di due veicoli (compreso il tuo). |
COLLISIONE (sottoscrizione opzionale) | |
garanzia di base | La garanzia copre i danni diretti alla tua auto in seguito ad una collisione accidentale con un altro veicolo targato. La garanzia Collisione comprende anche tutte le prestazioni della garanzia Xxxxxxx non assicurati. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni: ✔alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ✔ se il conducente guida in stato di ebbrezza; ✔ se il conducente non è abilitato alla guida. |
Kasko (sottoscrizione opzionale) | |
garanzia di base | La garanzia copre i danni diretti provocati alla tua auto, in seguito a collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento. La garanzia comprende anche tutte le prestazioni delle garanzie Veicoli non assicurati e Collisione. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni: ✔alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ✔ se il conducente guida in stato di ebbrezza; ✔ se il conducente non abilitato alla guida; ✔conseguenti ad atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. |
ATTI VANDALICI (sottoscrizione opzionale) | |
garanzia di base | La garanzia copre i danni diretti alla tua auto causati da atti di vandalismo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non convenzionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni ✔alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ✔ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo. |
INFORTUNI AL CONDUCENTE (sottoscrizione opzionale) | |
garanzia di base | La garanzia Infortuni del conducente, assicura il conducente dell’auto in caso di incidente con colpa, corrispondendo un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio fino a un massimale di € 100.000. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% del totale. Se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Se al momento del sinistro il conducente non ha la cintura di sicurezza allacciata, la percentuale del 3% si intende aumentata al 5% a somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata. Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni: ✔verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo; ✔derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni; ✔ derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0.8 gr/l; ✔ durante la salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico. |
SOCCORSO STRADALE (sottoscrizione opzionale) | |
garanzia di base | La garanzia Soccorso Stradale Base offre un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24 in Italia e in Europa. Il servizio prevede, in caso di incidente o guasto, l’invio di un carro attrezzi o la riparazione sul posto, qualora sia possibile. La garanzia copre anche il fermo causato dalla foratura delle gomme, dall’esaurimento/errore carburante, dalla rottura/ smarrimento delle chiavi (o blocco della serratura o dell’antifurto) dall’esaurimento della batteria. Per ogni sinistro il costo massimo sostenuto dall’Impresa è pari a € 150. È previsto inoltre il recupero del veicolo ritrovato a seguito di furto. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | La garanzia Soccorso Stradale Top prevede, in aggiunta alle prestazioni incluse nell’opzione base, il rimborso delle spese sostenute per proseguire il viaggio o per pernottare in hotel, l’invio dei pezzi di ricambio, l’interprete a disposizio- ne in caso di ricovero all’estero, il rimpatrio\abbandono legale del veicolo e l’auto sostitutiva. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia copre un massimo di due sinistri durante ciascun anno di validità della copertura. Non sono rimborsate le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa. Il soccorso non verrà effettuato in caso di: ✔ circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); |
✔ uso improprio del veicolo e specificatamente atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove); ✔ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo; ✔fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale. | |
ASSISTENZA SATELLITARE (sottoscrizione opzionale) | |
garanzia di base | La garanzia, grazie alla localizzazione satellitare attiva sul dispositivo QuixaBox (c.d. black box), ti consente di ricevere assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con l’invio dei soccorsi automatico direttamente in caso di incidente. È previsto inoltre il supporto telefonico in tempo reale da parte di un operatore specializzato che ti assiste nella com- pilazione del modulo CAI e per ogni necessità conseguente alla circolazione della tua auto. Inoltre, grazie al tasto di emergenza, puoi contattare direttamente la centrale operativa per richiedere informazioni sul meteo o sul traffico. Puoi anche richiedere di poter parlare con un medico, disponibile in centrale operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia è prestata solo nel caso in cui a bordo del veicolo assicurato sia stato installato il dispositivo satellitare QuixaBox ed è acquistabile solo congiuntamente alla garanzia “Soccorso Stradale” per cui valgono le medesime esclu- sioni e limitazioni. |
TUTELA LEgALE (sottoscrizione opzionale) | |
garanzia di base | La garanzia Tutela Legale copre le spese legali e ti fornisce l’assistenza di un avvocato in seguito ad un incidente. Se hai già un avvocato di fiducia, potrai rivolgerti a lui beneficiando dei suoi servizi fino ad un massimale di € 15.000. Tale tutela è estesa anche all’ipotesi in cui il contraente (persona fisica), il coniuge e i figli minori conviventi siano coin- volti in un incidente in veste di pedoni, ciclisti, o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contra- ente. Le garanzie non sono valide: ✔ in materia fiscale, tributaria ed amministrativa; ✔ per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere; ✔ nelle controversie nei confronti dell’Impresa, durante la procedura del Risarcimento Diretto nel caso in cui l’incarico venga conferito al legale prima che l’Impresa abbia già formulata l’offerta e che tu abbia deciso di non accettarlo. |
XXXXXXX XXXXXX (sottoscrizione opzionale) | |
garanzia di base | La garanzia, in caso di perdita, smarrimento o sottrazione delle chiavi, ti rimborsa le spese sostenute per la sostituzione della serratura (con altra dello stesso tipo), per lo sbloccaggio del congegno antifurto, o per la creazione del duplicato fino a un massimale di € 250. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia non è operante nel caso cui le chiavi siano state smarrite prima della stipula del contratto. La perdita delle chiavi deve essere comprovata da regolare denuncia effettuata alle Autorità competenti. La garanzia opera una sola volta all’interno dell’annualità assicurativa. |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Base, sono esclusi anche danni causati da eventuali rimorchi una volta sganciati dalla tua auto.
Che cosa non è assicurato?
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Base, la garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili oppure in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.
Inoltre, l’Impresa potrà esercitare il suo diritto di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) se il Conducente al momento del sinistro:
✔ abbia provocato danni con dolo;
✔ si trovi in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti oppure per abuso di psicofarmaci;
✔ si dia alla fuga omettendo di prestare soccorso;
✔ utilizzi il telefono senza utilizzare le auricolari o non in modalità viva voce; oppure recuperare fino a 10.000 euro se:
✔ il conducente abbia la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno di un anno;
✔il contratto è stato formulato sulla base di dichiarazioni inesatte/reticenze effettuate dal Contraente;
✔ l’auto venga utilizzata per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente senza osservare le disposizioni vigenti.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro in caso di incidente devi darne comunicazione al Servizio Sinistri di Quixa via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza. Denuncia di sinistro: in caso di incidente devi darne comunicazione al Servizio Sinistri di Quixa via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx , entro 3 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza. La richiesta di risarcimento del danno può essere effettuata direttamente a Quixa (procedura di risarcimento diretto) se concorrono le seguenti condizioni: ✔il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli; |
✔ il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità; ✔ il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; ✔i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; ✔i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia; ✔ qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto, devi inoltrare, xxx xxxxxxxxxxxx x/x, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente all’impresa di assicurazione del responsa- bile utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx nella sezione “modulistica”. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo potrai inviare la richiesta di risarcimento all’impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP - Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni puoi collegarti al sito internet xxxx://xxx. xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx- italiano, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto. In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, devi rivolgere la richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale. Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da: ✔veicoli non assicurati; ✔veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; ✔veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario; veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo; ✔veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. ✔ Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti: i danni alla persona; i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona. La richiesta di risarcimento deve essere inviata all’ Impresa designata dall’Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individua- bile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx. | |
Assistenza diretta\in convenzione: | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: in caso di incidente con colpa hai facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’indica- zione del sinistro nell’ attestato di rischio, rimborsando all’Impresa la somma di denaro liquidata per il sinistro. Nel caso in cui il sinistro ti sia stato liquidato tramite procedura di risarcimento diretto (la controparte è stata liquidata direttamente dalla sua impresa), devi indirizzare la richiesta di rimborso CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefono: 00.00000000; Fax: 00.00000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail:rimborsistanza@ xxxxxx.xx. Se preferisci puoi richiedere a Quixa di effettuare la richiesta in tua vece, fermo restando che CONSAP invierà diretta- mente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pagamento. In ogni caso, Quixa si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per conto dell’assicurato. Se invece il sinistro sia stato liquidato direttamente da Quixa, potrai rimborsare direttamente l’Impresa. A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il sinistro, il contratto viene riclassificato con la conseguente elimina- zione del sinistro nell’attestato di rischio. | |
gestione da parte di altre Imprese: La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Tutela Legale è stata affidata da Quixa ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance. | |
Prescrizione: - il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; - i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; - nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti effettuate al momento della stipula del contratto, possono comportare in caso di sinistro: ✔ per la garanzia responsabilità civile auto, il diritto dell’impresa di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) ✔ per le altre garanzie, la mancata operatività delle prestazioni stabilite. |
Obblighi dell’Impresa | L’impresa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento oppure di negarla indicandone i motivi entro 60 giorni. Il ter- mine di 60 giorni si riduce a 30 nel caso in cui il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti. Se accetti l’offerta, Quixa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di danni fisici il termine previsto è di 90 giorni. Per i danni materiali 30 giorni. In caso tu abbia sottoscritto la garanzia Infortuni al Conducente, Xxxxx provvede al pagamento dell’indennizzo entro il termine di 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Puoi effettuare il pagamento del premio, comprensivo di imposta e del contributo sanitario nazionale attraverso le modalità descritte nel DIP Base. |
Rimborso | Se trasferisci la proprietà della tua auto (la vendi, la cedi in conto vendita) oppure la rottami, la demolisci o la esporti definiti- vamente all’estero) e decidi di non sostituirla con un altro veicolo, Quixa, ti restituirà la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale. Anche nel caso in cui la tua auto ti sia stata rubata oppure se ci ripensi entro 15 giorni dalla data di decorrenza della polizza (diritto di recesso) l’impresa è tenuta a rimborsarti il premio per il periodo di rischio non corso al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza. Il contratto ha durata annuale, pertanto l’assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. La garanzia x.x.xxxx è prestata sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto a con- dizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C. Auto per il medesimo veicolo presso un’altra impresa assicurativa. Le garanzie diverse dalla x.x.xxxx sono quindi prestate fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. Nel caso in cui sia presente l’opzione QuixaBox, la garanzia Assistenza Satellitare ha effetto dal momento dell’installa- zione del dispositivo satellitare. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto è annuale senza necessità di disdetta e non è dunque previsto il tacito rinnovo nemmeno per le garanzie diverse dalla x.x.xxxx (es. infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.). |
Ripensamento dopo la stipulazione | Se ci ripensi, hai 15 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri. Quixa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale. |
Risoluzione | Hai diritto di risolvere il contratto, ottenendo il rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell’impo- sta e del contributo al servizio sanitario nazionale, se la tua auto viene: ✔venduta/consegnata conto vendita ✔ demolita/rottamata ✔ esportata definitamente all’estero ✔ ritirata dalla pubblica circolazione ✔ rubata/ rapinata |
Il prodotto è rivolto ai proprietari di autovetture e autotassametri per cui l’assicurazione r.c auto si intende obbligatoria.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è distribuito da Quixa sia direttamente sia attraverso intermediari.
Nel caso in cui il prodotto sia acquistato direttamente presso Quixa, non sono previsti costi di intermediazione.
Nel caso in cui la distribuzione del prodotto avvenga attraverso una rete di intermediari la quota parte percepita è pari al 6.7%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxxxx presentare eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro a all’ Ufficio Reclami di Quixa Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) Tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx.xx 2) Tramite posta all’indirizzo Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 –Ed. A – 00000 Xxxxxx L’impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx . |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ gIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica: per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a €15.000 è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo. Arbitrato: L’ ammontare del danno è definito direttamente da Quixa, o da persona da questa incaricata. Per le controversie relative ai sinistri non r.c. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da Quixa e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER gESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni Contrattuali
Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Auto Quixa Autovetture e Autotassametri
Data Realizzazione 31/03/2020 Ultima edizione disponibile
gLOSSARIO
❯ Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
❯ Atto vandalico: il danneggiamento o deturpamento ed imbratta- mento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplina- to dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
❯ Carta Verde: documento attestante l’estensione della copertura di as- sicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima e non barrati.
❯ Centro Servizi Vodafone Automotive: l’insieme delle infrastrutture tecnologiche di proprietà di Vodafone Automotive dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dalla QuixaBox.
❯ Classe C.U.: classe di merito di Conversione Universale stabilita dal Re- golamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche.
❯ Codice delle assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
❯ Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
❯ Degrado: percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sini- stro.
❯ Emissione della polizza: registrazione del contratto nel sistema infor- matico di Quixa.
❯ Franchigia: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
❯ Impresa: Quixa Assicurazioni S.p.A
❯ Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro.
❯ Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fi siche obiettivamente constatabili.
❯ Installatore convenzionato: installatore facente parte del network di assistenza selezionato da Vodafone Automotive e operante sul territo- rio italiano, in grado di effettuare l’installazione dal dispositivo satelli- tare e fornire la necessaria assistenza.
❯ Locatario: l’utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono Riportate sulla carta di circolazione.
❯ Massimali: somme fino a concorrenza delle quali Quixa presta l’assi- curazione.
❯ M.C.T.C.: la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorial- mente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
❯ Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
❯ P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico.
❯ Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
❯ Proprietario del veicolo: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legit- timamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
❯ Quixa: marchio commerciale di Quixa Assicurazioni S.p.A.
❯ QuixaBox: è il dispositivo satellitare dotato di modulo satellitare GPS, modulo GPRS/GSM e accelerometro omologato secondo le Direttive Europee.
❯ R.C.A.: abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.
❯ Risarcimento: somma corrisposta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.
❯ Risarcimento diretto: procedura di risarcimento diretto prevista dal
D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
❯ Rivalsa: diritto dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato di recupe- rare l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l’assicuratore stesso avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazio- ne.
❯ Sala Operativa di Sicurezza: la centrale operativa di Vodafone Auto- motive, attraverso la quale viene erogato il servizio di localizzazione del veicolo (con l’eventuale coordinamento con le Forze dell’Ordine) dopo il furto la rapina del veicolo.
❯ Scoperto: la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
❯ Sinistro: in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
❯ Sinistro tardivo: sinistro pagato fuori dal periodo di osservazione op- pure pagato dopo la scadenza del contratto, laddove l’assicurato ab- bia cambiato impresa.
❯ Surrogazione: Il diritto dell’impresa di recuperare le somme risarcite nei confronti dei terzi responsabili (art 1916 del codice civile).
❯ Tariffa: le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte da Quixa.
❯ Tutela Legale: l’assicurazione di tutela legale ai sensi degli artt. 163,164,173 e 174 e correlati del Codice delle assicurazioni.
❯ Valore a nuovo: il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listi- no del veicolo al momento della stipulazione del contratto.
❯ Valore commerciale: il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.
❯ Vodafone Automotive: Vodafone Automotive Italia S.p.A. con sede in Busto Arsizio (Va), SS Sempione n. 212
CAPITOLO 1
NORME COMUNI A TUTTE LE gARANZIE
Art. 1.1 COME POSSO STIPULATE LA MIA POLIZZA?
Al salvataggio del tuo preventivo, Quixa effettua in via telematica i con- trolli sui dati che hai dichiarato, avvalendosi dell’ausilio delle banche dati istituzionali e complementari, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 132 del Codice delle assicurazioni private. L’esito positivo di tali controlli determina la possibilità dell’acquisto immediato della polizza attraverso le modalità di pagamento previste nel DIP BASE.
Nel caso i controlli telematici abbiano esito negativo, dovrai inviare a Quixa, tramite e- mail i documenti richiesti e comprovanti le dichiarazio- ni rese. Sulla base della verifica documentale, Quixa ti invierà la conferma della correttezza del preventivo, oppure una nuova proposta modificata.
Art. 1.2 IN CHE MODO SI CONCLUDE IL MIO CONTRATTO?
La conclusione del contratto avviene a seguito della comunicazione ef- fettuata via mail che ti conferma l’avvenuta emissione della polizza.
Contestualmente Xxxxx procede alla consegna, secondo la modalità di spedizione da te scelta, del Certificato di assicurazione.
Art. 1.3 COSA DEVO FARE SE I DATI CHE HO DICHIARATO CAMBIANO NEL TEMPO?
Hai l’obbligo di comunicare all’Impresa ogni variazione dei dati interve- nuta nel tempo (ad esempio: la variazione della residenza del proprieta-
rio del veicolo).
Nel caso in cui la variazione comporti un aggravamento del rischio Quixa, ai sensi dell’art 1898 del Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza di tale aggravamento.
Tuttavia, al fine di consentirti di evitare gli effetti del recesso e mantene- re in vita il contratto, l’impresa, in deroga alla previsione di legge, potrà proporti al contraente di pagare l’eventuale integrazione di premio de- terminata dal recepimento delle modifiche.
Il pagamento dell’integrazione entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione farà venir meno gli effetti del recesso.
Quixa, una volta effettuate le verifiche necessarie, procederà a effettua- re le variazioni e, qualora queste comportino una variazione del rischio assicurato, a comunicarti l’eventuale premio ricalcolato a seguito della rettifica.
In caso di mancato pagamento del conguaglio, Quixa, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di effettuare azione di rivalsa in caso di sinistro r.c. auto, secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codice delle assicurazioni.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comuni- cazione e per l’efficacia del recesso, il risarcimento dovuto dall’ impresa,
potrà essere, a seconda dei casi, ridotto o negato.
Il recesso comporta l’interruzione della copertura assicurativa nella ban- ca dati prevista dal Decreto interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
Art. 1.4 COSA FA QUIXA PER IL CONTROLLO E LA REPRESSIONE DELLE FRODI?
Quixa ha predisposto una serie di strumenti volti a prevenire e a contra- stare le frodi legate a dichiarazioni mendaci e alla falsificazione docu- mentale.
In particolare, nel caso in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, o le anomalie rilevate integrassero una fattispecie con rilievo penale, Quixa potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunicazione scritta al contraente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri interessi.
In qualunque caso Quixa ha diritto ai premi relativi al periodo di assicura- zione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento.
L’impresa utilizza ogni mezzo che l’ordinamento giuridico mette a di- sposizione allo scopo di tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.
❯ attivare l’eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.
ss. del Codice Civile);
nei confronti del contraente stesso (Compensazione crediti artt. 1241 e
razione richiesta, al netto dell’eventuale credito vantato dall’impresa
❯ ricalcolare la quota di premio eventualmente dovuta, a seguito dell’pe-
completa regolarizzazione:
dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, potrà, sino a
Nel caso in cui Quixa rilevi irregolarità relative al premio di polizza e/o alle
la polizza, è previsto il pagamento di € 30 per le spese di lavorazione.
Se richiedi una modifica al contratto che comporta una sostituzione del-
Art. 1.5 SONO PREVISTE DELLE SPESE IN CASO DI MODIFICA DI CON- TRATTO?
Art. 1.6 COSA SUCCEDE SE TRASFERISCO LA PROPRIETÀ DELLA MIA AUTO (SE LA VENDO, LA CEDO IN CONTO VENDITA, LA DEMOLISCO, LA ESPORTO DEFINITIVAMENTE ALL’ESTERO, LA RITIRO DALLA PUBBLI- CA CIRCOLAZIONE)?
Devi darne immediata comunicazione a Quixa e scegliere tassativamen- te tra una delle tre opzioni previste dalla Legge (art 171 del Codice delle assicurazioni private):
a) Puoi risolvere il contratto ottenendo la restituzione della parte di pre- mio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al ser- vizio sanitario nazionale.
b) Puoi cedere il contratto all’acquirente del veicolo.
c) Puoi sostituire l’auto con un altro veicolo di tua proprietà trasferendo- ne la copertura assicurativa, mantenendo la classe di merito maturata (se i veicoli appartengono alla stessa tipologia), previo conguaglio di premio. L’edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al mo- mento della stipula del contratto sostituito. Quixa si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla
In tutte e tre le ipotesi sei tenuto a non utilizzare e a distruggere il certi- ficato di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la carta verde, dell’auto di cui hai trasferito la proprietà.
Se non rispetti tale impegno, in caso di incidente sarai tenuto a rim- borsare integralmente quanto eventualmente pagato da Quixa ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione
R.C. Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.
Se non comunichi a Quixa l’eventuale trasferimento di proprietà della
Art. 1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a Quixa di aver trasfe- rito la proprietà della mia auto?
tua auto nel corso dell’annualità assicurativa e non scegli, in modo irre- | ||
vocabile, una tra le tre opzioni sopra descritte e previste dall’art 171 del | ||
Codice delle assicurazioni private (risoluzione, cessione del contratto o | ||
sostituzione del veicolo assicurato), il contratto è invalido ai sensi dell’art | ||
1896 del Codice Civile. | ||
Quixa, avvalendosi dell’utilizzo delle apposite banche dati, effettua pe- | ||
riodicamente specifici controlli circa il verificarsi di questa circostanza. | ||
Nel caso in cui l’impresa rilevi un trasferimento di proprietà che non le | ||
sia stato notificato, ti richiede di scegliere tempestivamente una delle | ||
possibilità previste dalla citata norma. | ||
In caso di mancato riscontro entro il termine di 10 giorni, Quixa provve- | ||
de all’annullamento del contratto rimborsando la parte di premio non | ||
goduta al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Na- | ||
zionale, interrompendo contestualmente la copertura assicurativa nella | ||
banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle | ||
forze dell’ordine. | ||
In caso di sinistro avvenuto successivamente al trasferimento di proprietà | ||
non comunicato Quixa si riserva la facoltà di effettuare rivalsa per quanto | ||
abbia dovuto pagare ad eventuali danneggiati. |
Art. 1.7 COSA SUCCEDE AL MIO CONTRATTO SE MI RUBANO L’AUTO?
Devi darne immediata comunicazione a Quixa inviandoci contestual- mente la copia della denuncia di xxxxx, anche qualora la garanzia Xxxxx non sia presente nella tua polizza.
Quixa procede alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e a restituirti del premio pagato e non go- duto trattenendo l’imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Puoi stipulare una nuova polizza per un’altra auto benefician- do della classe di merito maturata.
Art. 1.8 SE ANCHE QUIXA È D’ACCORDO, POSSO ANNULLARE IL MIO CONTRATTO ANCHE PER ALTRI MOTIVI?
assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la carta verde.
prendere il tuo impegno a non utilizzare e a distruggere il certificato di
Sei tenuto a inviare a Quixa apposita richiesta. Tale richiesta dovrà com-
In caso di accordo con Xxxxx, il contratto può essere risolto prima della scadenza annuale.
La data di invio della richiesta costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utilizzata per il calcolo del rimborso dell’even- tuale parte di premio non goduto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 1.9 SE MI RIVOLgO A UN INTERMEDIARIO?
Nel caso tu decida di avvalerti, per la conclusione del contratto di un proprio broker/mediatore, quest’ultimo deve darne immediata informa- zione all’impresa.
Il broker, dunque, è tenuto a inviare insieme alla documentazione con- trattuale eventualmente richiesta anche la procura scritta rilasciatagli dal contraente, insieme a un documento di identità di quest’ultimo, in modo che l’impresa possa accertare i poteri di rappresentanza dell’inter- mediario (art. 1393 del Codice Civile).
Quixa consentirà l’acquisto del preventivo solo in caso di regolare iscri- zione del broker al registro pubblico di riferimento (RUI). Nel caso inve- ce venga omessa la suddetta informazione e Quixa rilevi la presenza di un intermediario non legittimato a svolgere l’attività di intermediazione, l’acquisto del preventivo non potrà essere autorizzato sino a che non ver- ranno forniti i chiarimenti necessari.
Art. 1.10 QUAL È IL FORO COMPETENTE?
Il Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residen- za del Contraente.
CAPITOLO 2
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. 2.1 CHE COSA È ASSICURATO?
La responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione della tua auto in aree pubbliche e private fino all’importo massimo indicato in polizza (massimale).
La garanzia, entro i massimali indicati in polizza, copre anche:
A)CIRCOLAZIONE AREEE PRIVATE: la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, ad eccezione delle aree militari ed aeroportuali;
B) gANCIO TRAINO: la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni siano ef- fettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e confor- memente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato;
C) PET ON BOARD (ANIMALI A BORDO): le spese medico veterinarie so- stenute dall’assicurato per la cura di lesioni riportate in caso di inci- dente dal proprio animale domestico trasportato a bordo del veicolo assicurato, a condizione che:
❯ il trasporto dell’animale sia effettuato secondo quanto disposto dall’art. 169 del Codice della strada;
❯ le lesioni riscontrate siano compatibili con la dinamica dell’inciden- te;
❯ l’effettivo verificarsi dell’incidente sia riscontrabile attraverso un dan- no alla carrozzeria o alla meccanica del veicolo assicurato;
❯ l’animale sia identificato e registrato qualora previsto dalla legge n. 281 del 1991.
L’estensione opera fino a un massimale di € 500 per un solo incidente durante l’annualità assicurativa.
D) FIgLI MINORI: (la responsabilità civile per fatto di figli minori) Xxxxx, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato all’insaputa del pro- prietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela, rinuncia al proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 5000;
E) RCA TRASPORTATI: la responsabilità civile dei trasportati per i danni che i trasportati possono involontariamente cagionare a terzi durante la circolazione del veicolo. I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
F) RICORSO TERZI DA INCENDIO: danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.
Quixa eserciterà il proprio diritto alla rivalsa totale nei seguenti casi, e in
competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.
b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla partecipazione a
traffico e sosta di aeromobili;
a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al
La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:
Art. 2.2 CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro oppure per abuso di
psicofarmaci;
alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti accertato
b1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di
a1) in caso di dolo del conducente;
tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni:
è consultabile sulla pagina web xxx.xxxxx.xx, e potrà essere aggiornato in corso di polizza.
tali funzionalità non necessitino l’utilizzo delle mani.
sia adoperato in modalità viva voce o sia dotato di auricolare e che
do un apparecchio radiotelefonico salvo il caso in cui il dispositivo
e1) nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, stia utilizzan-
del sinistro;
stare soccorso come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo
d1) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di pre-
ni in vigore;
c1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizio-
Nella sola ipotesi in cui a seguito dell’avvio delle attività di riparazione dovesse emergere, differentemente da quanto indicato in sede di de- nuncia di sinistro ovvero di richiesta risarcitoria, il concorso di colpa o la totale responsabilità dell’assicurato/danneggiato nella causazione del sinistro, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere i costi di riparazione a suo carico in proporzione alla quota di responsabilità attribuitagli:
❯ alla singola carrozzeria convenzionata, in caso di riparazione avviata e non ancora compiuta alla data dell’emergere della responsabilità concorsuale o totale dell’assicurato/danneggiato;
❯ direttamente a Quixa, per l’ipotesi in cui il danno risulti già essere stato liquidato alla carrozzeria convenzionata.
Alla scelta di rivolgersi a una carrozzeria “non” convenzionata con Xxxxx, consegue la riduzione del risarcimento richiesto in misura corrispon- dente alla differenza tra quanto Quixa avrebbe corrisposto direttamen- te alla propria carrozzeria convenzionata per consentire la riparazione del veicolo danneggiato e i costi di riparazione richiesti dalla carrozzeria non convenzionata e comunque nei limiti del valore del danno stimato dall’impresa.
Non sono riconosciuti inoltre risarcimenti per spese di noleggio/locazio- ne di auto sostitutive per la durata della riparazione in considerazione del fatto che il servizio era da ritenersi compreso nel caso ti fossi rivolto presso una carrozzeria convenzionata.
disposizioni vigenti.
la patente nel caso in cui la circolazione avvenga senza osservare le
g2) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire
f2) nei casi di gravi irregolarità contrattuali;
zione o manomissione della QuixaBox.
dalla rettifica effettuata da Quixa a seguito della mancata installa-
caso in cui non sia stata pagata l’integrazione di premio derivante
e2) limitatamente ai contratti che prevedono l’opzione QuixaBox, nel
presente la formula “guida esperta”;
non abbia conseguito la patente da almeno due anni e in polizza sia
d2) nel caso in cui il conducente del veicolo abbia meno di 22 anni che
dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
strada o alle indicazioni del libretto di circolazione come accertato
tuato in conformità alle disposizioni vigenti previste dal Codice della
c2) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effet-
limitatamente al primo sinistro causato per annualità assicurativa;
ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro,
b2) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di
di un anno;
a2) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno
€ 10.000 nei seguenti casi:
Quixa eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di
In ogni caso non sei obbligato a far riparare il veicolo e, in questa ipotesi, il | ||
risarcimento sarà liquidato per un valore pari a quello del danno stimato | ||
dall’Impresa. | ||
Qualora i costi di riparazione superino il valore commerciale del veicolo | ||
al momento del sinistro, e ti verrà liquidato un importo pari al valore | ||
commerciale del veicolo stesso al netto del valore del relitto. |
Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata più vicina si trovi a più di 20 KM di distanza dal tuo indirizzo di residenza (o dal luogo di accadimen- to del sinistro, se il veicolo non sia nelle condizioni di circolare), ove Quixa non sia in condizioni di offrire un servizio di trasporto e restituzione del veicolo tramite la rete delle proprie carrozzerie convenzionate, potrai rivolgerti a una carrozzeria non necessariamente rientrante tra quelle convenzionate con Quixa, senza che trovi applicazione la riduzione del risarcimento nei termini detti.
Art. 2.3 POSSO PERSONALIZZARE LA POLIZZA IN BASE AL CONDU- CENTE? (gUIDA LIBERA – gUIDA ESPERTA)
La garanzia x.x.xxxx è prestata con la formula “Guida Libera”.
esigenze di copertura assicurativa, la formula “Guida Esperta”.
Quixa si riserva la possibilità di offrirti, sulla base delle tue richieste ed
Con tale formula, il veicolo assicurato può essere guidato da qualunque Conducente purché abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente in Italia.
Con tale formula il veicolo può essere guidato, oltre che dall’intestatario al PRA, solo da Conducenti che abbiano compiuto 22 anni e conseguito la patente da almeno 2 anni.
Qualora, in caso di sinistro, il Conducente non presenti i requisiti previsti | |
dalla formula “Guida Esperta”, l ‘impresa eserciterà il proprio diritto di rival- | |
sa fino ad un massimo di € 10.000, fermo restando il risarcimento nei con- | |
fronti dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza. |
Si precisa che tale diritto di rivalsa non verrà esercitato:
❯ se alla guida del veicolo si trova un addetto alla riparazione del veicolo stesso;
❯ nel caso in cui tu abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito di comportamento colposo, di furto o di rapina.
Art. 2.4 QUALI OPZIONI POSSO ATTIVARE?
Quixa si riserva la possibilità di offrirti, sulla base delle tue richieste ed esigenze di copertura assicurativa, le seguenti opzioni che comportano uno sconto sul premio di polizza:
1. Total Quality
2. QuixaBox
Con il pagamento di un premio aggiuntivo, potrai inserire l’opzione “Zero Rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza”.
Art. 2.5 OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO
Art. 2.5.1 Total Quality - Servizio di riparazione “diretta” del veicolo in caso di sinistri senza responsabilità dell’assicurato - Risarcimento in forma specifica tramite carrozzerie convenzionate
La sottoscrizione e l’accesso al servizio di riparazione “diretta” del veicolo è gratuito e consente di ottenere uno sconto sul premio di assicurazione RCA ai sensi dell’art. 14 del DPR 254/2006.
Il servizio di riparazione “diretta” permette di poter accedere alla rete di carrozzerie selezionate e convenzionate da Quixa senza dover anticipare alcuna spesa di riparazione e, quindi, senza alcun esborso di denaro.
Il servizio di liquidazione del danno in forma specifica riguarda unica- mente i sinistri:
❯ soggetti alla procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Co- dice delle Assicurazioni;
❯ totalmente risarcibili (ovvero quando l’assicurato non sia, neppure in parte, responsabile del danno);
❯ con soli danni al veicolo o con danni al veicolo e a persone, ma limita- tamente ai danni al veicolo;
Per riparazione “diretta” del veicolo si intende l’impegno dell’impresa a corrispondere i costi di riparazione direttamente alla carrozzeria conven- zionata, senza alcun esborso di denaro da parte dell’assicurato/danneg- giato.
L’elenco delle carrozzerie convenzionate appartenenti alla rete Car Clinic
Art. 2.5.2 Opzione QuixaBox
QuixaBox è un dispositivo satellitare GSM e GPS fornito in comodato d’uso gratuito i cui dati di geolocalizzazione possono essere utilizzati da Quixa per la gestione del rapporto assicurativo e la definizione dei profili tariffari degli assicurati.
Ferme le caratteristiche sopra descritte, il dispositivo offerto, indicato nel- le Condizioni Generali di Servizio del contratto di comodato d’uso e di abbonamento ai servizi Vodafone Automotive, può cambiare sulla base della compatibilità con il veicolo da assicurare.
Qualora previsto dall’Impresa, potrai aderire all’opzione QuixaBox che prevede l’installazione del dispositivo sul veicolo assicurato con la conse- guente riduzione del premio x.x.xxxx indicata in polizza, così come previ- sto dall’art. 132 del Codice delle assicurazioni private.
I costi di installazione, sostituzione e disinstallazione del dispositivo sono a carico di Quixa.
Così come previsto dall’art. 14 Informativa privacy delle Condizioni gene- rali di Servizio Vodafone Automotive, i dati rilevati da QuixaBox sono in- viati da Vodafone Automotive all’Impresa e ad Axa Assistance in formato aggregato per analisi statistiche e in modo analitico in caso di sinistro. L’installazione di QuixaBox può essere eseguita esclusivamente presso uno degli installatori convenzionati Vodafone Automotive, presenti su tutto il territorio nazionale, e deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data di inizio di validità della polizza.
L’operazione di installazione avviene dopo la verifica del buono stato del veicolo da parte dell’installatore che, in tale circostanza, potrà effettuare una documentazione fotografica dell’auto.
Con “buono stato” si intende che il veicolo sia privo di danni estesi a un’intera parte dello stesso, oppure che pregiudichino la circolazione o determino un mal funzionamento.
Nel caso in cui il veicolo riporti uno o più danni sopra descritti la Quixa- Box non potrà essere installata.
Con la sottoscrizione dell’opzione, ti impegni a non manomettere e a non rimuovere QuixaBox senza darne comunicazione all’Impresa.
In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici, Vodafone Auto- motive ti contatterà per la verifica delle cause e per stabilire gli interventi necessari alla risoluzione del problema.
Nel caso in cui la QuixaBox, per qualsiasi motivo, non venga installata en- tro il termine previsto, venga manomessa o rimossa, Xxxxx provvederà a rettificare il contratto eliminando l’opzione QuixaBox e, di conseguenza, anche la garanzia “assistenza satellitare”. ricalcolando opportunamente il premio x.x.xxxx per l’intera annualità.
L’integrazione di premio così determinata sarà automaticamente adde- bitata sulla carta di credito che hai utilizzato per l’acquisto della polizza, per tale motivo la carta di credito dovrà avere, all’atto del pagamento della polizza, una validità residua di almeno due mesi.
Nel caso in cui tale transazione non dovesse andare a buon fine e tu non abbia provveduto al pagamento dell’integrazione con altro metodo, Quixa si riserva la facoltà di esercitare, in caso di incidente, il proprio dirit- to alla rivalsa fino a € 10.000.
Tali azioni verranno altresì intraprese da parte dell’Impresa nell’ipotesi in cui, in caso di mal funzionamento del dispositivo, non ti sia reso disponi- bile a effettuare la manutenzione richiesta presso un Centro Assistenza
Vodafone Automotive, entro sette giorni dalla ricezione della notifica. Nel caso di trasferimento di proprietà dell’auto assicurata sei tenuto a contattare Vodafone Automotive e fissare un appuntamento per la disin- stallazione del dispositivo (e l’eventuale re-installazione su un’altra auto in caso di sostituzione del veicolo assicurato).
Art. 2.6 OPZIONE CON PAgAMENTO DI PREMIO AggIUNTIVO – ZERO RIVALSA IN CASO DI gUIDA IN STATO DI EBBREZZA
Quixa, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da conducente in sta- to di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, rinuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l. Dovrai, di conseguenza, inviare documentazione idonea a di- mostrare il mancato raggiungimento del tasso alcolemico sopra indicato. La presente opzione opera solo se espressamente richiamata in polizza e opera a parziale deroga del punto b2 art. 2.2.
Art. 2.7 QUALE FORMA TARIFFARIA È APPLICATA AL MIO CONTRATTO?
Al contratto è applicata la forma tariffaria Bonus/Malus che prevede di- ciotto classi di merito dalla 18 alla 1.
A ogni classe corrisponde un livello di premio decrescente indicati nella tabella A dell’Allegato 1 – “La disciplina del bonus malus” del presente Set Informativo.
La classe di bonus/malus viene assegnata, all’atto della stipula del con- tratto, in base ai criteri indicati nella tabella B di cui all’Allegato 1 oppure alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C dell’Allegato 1.
Per l’applicazione delle regole evolutive si considera il periodo di osserva- zione, determinato come segue:
Primo periodo (prima annualità assicurativa con Quixa): ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipu- lata con Quixa e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Periodi successivi (annualità con Quixa successive alla prima): ha la durata di dodici mesi, decorre dalla scadenza del primo periodo e termi- na 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
In caso di sinistro tardivo non presente nell’attestato di rischio perché pagato negli ultimi 60 giorni del contratto r.c. auto o dopo la scadenza, questo viene recuperato nel successivo attestato di rischio, anche qualo- ra l’assicurato abbia cambiato impresa.
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, alla classe di merito di pertinenza delle regole evolutive riportate nella tabella D1 dell’Allegato 1, a seconda che Quixa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parzia- le, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la respon- sabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei con- ducenti dei veicoli coinvolti (concorso di colpa), non verrà applicato il
malus; tuttavia, la responsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente concorso di colpa del conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la per- centuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene con- siderato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Le variazioni in aumento o in diminuzione rispettivamente in assenza o in presenza di un sinistro da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella tabella A1 dell’Allegato 1.
Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utiliz- zare la classe di merito di un contratto in corso per assicurare un veicolo appena acquistato della stessa tipologia del veicolo assicurato, a condi- zione che il veicolo sia intestato a lui oppure a un suo familiare conviven- te (indicato nella certificazione dello stato di famiglia). Tale agevolazione è prevista per le sole persone fisiche.
Art. 2.8 COS’È L’ATTESTATO DI RISCHIO?
L’attestazione sullo stato del rischio (di seguito attestato di rischio), cer- tifica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi cinque anni e viene trasmesso da Quixa in via telematica alla banca dati prevista dal Rego- lamento Ivass n.9 del 19 maggio 2015, almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione.
Contestualmente, l’attestato di rischio sarà messo a disposizione on line all’interno della MYQuixa, l’apposita area del sito internet dell’Impresa riservata ai contraenti. A tale area personale è possibile accedere tramite le credenziali inviate al salvataggio della proposta o comunque acquisi- bili on line in ogni momento.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, decorsi più di 15 giorni da tale scadenza, la validità dell’atte- stato di rischio è subordinata alla presentazione da parte del contraente/ proprietario di una dichiarazione di mancata circolazione o di stipula di polizza temporanea, riferita al periodo successivo alla scadenza del con- tratto al quale l’attestato si riferisce.
Art. 2.9 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE X.X.XXXX?
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechten- xxxxx, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andor- ra e delle Serbia.
sultabile al sito xxx.xxxxx.xx.
L’elenco degli Stati dove Quixa garantisce la copertura assicurativa è con-
Se lo desideri, puoi ricevere via posta la carta verde: l’assicurazione vale per gli stati non barrati sulla carta verde.
CAPITOLO 3
DANNI AL VEICOLO
viste dall’offerta a te riservata.
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le garanzie descritte nel presente capitolo, qualora pre-
g) alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria).
f) conseguenti ad appropriazione indebita;
guerra o di terrorismo;
e) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di
BOARD;
fermo restando quanto disposto dall’estensione di copertura PET ON
d) a cose/animali eventualmente trasportati al momento del sinistro,
dimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
c) indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato go-
xxxx al veicolo in occasione della sua riparazione;
b) conseguenti alle spese per modificazioni, aggiunte o migliorie appor-
stro;
persone da lui incaricate alla custodia del veicolo al momento del sini-
a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato o dalle
zie al veicolo non comprendono i danni:
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Aggiuntivo, tutte le garan-
tolo solo a seguito di perizia del veicolo in fase assuntiva.
L’ Impresa si riserva la facoltà di concedere le garanzie del presente capi-
Art. 3.1 COSA ASSICURANO LE gARANZIE DANNI?
Le garanzie del presente capitolo prevedono l’indennizzo dei danni ma- teriali e diretti arrecati al alla tua auto e agli accessori di serie stabilmente fissati.
La somma assicurata, salvo diverso massimale previsto dal contratto, cor- risponde al valore dell’auto come risultante:
❯ dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
❯ dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
sinistro.
o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del
terminata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino
veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è de-
ta sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applica-
cazione del degrado.
con l’appli-
In caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di ripa- razione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte,
Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata.
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino | |
a un massimo di € 2.000 (al netto di xxxxxxx eventualmente applicati) | |
a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro | |
presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto. |
Le garanzie danni al veicolo operanti, solo se espressamente richiamate in polizza, sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello sco- perto e relativo minimo indicati in polizza.
In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzio- nata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
Art. 3.2 CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA?
Di seguito trovi la descrizione di dettaglio di ogni garanzia con l’elen- co completo delle specifiche limitazioni/esclusioni che integrano quelle previste per tutte le garanzie danni al veicolo.
Art. 3.3 COSA COMPRENDE LA gARANZIA INCENDIO E FURTO?
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
❯ incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione;
❯ furto (consumato o tentato) e rapina.
Sono compresi i danni causati diretti al veicolo da circolazione conse- guenti al furto o alla rapina.
Quest’ultima estensione opera fino a un massimo di € 200 per gli ogget-
La garanzia comprende altresì i danni causati al veicolo per il furto con- sumato o tentato delle cose trasportate e degli oggetto eventualmente rubati.
una franchigia pari a € 100.
ti trasportati e un massimale complessivo di € 1000 con l’applicazione di
zione o di manomissione del veicolo.
Non opera altresì in caso di mancata chiusura del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza e comunque in assenza di segni di effra-
all’interno del veicolo, delle chiavi di accensione.
La garanzia furto non opera in caso di furto agevolato dalla presenza,
b) determinati da incendio doloso.
festatosi non seguiti da incendio,
ni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque mani-
a) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché i dan-
xxx non comprende i danni:
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garan-
Art. 3.3.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Incendio e furto?
In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzio- nata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
Art. 3.4 CHE COSA ASSICURA LA gARANZIA CRISTALLI?
mo di € 100.
La garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del 5% o di un mini-
La garanzia Cristalli copre le spese sostenute dall’assicurato per riparare/ sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rotture accidentali.
Nel caso di riparazione presso uno dei riparatori autorizzati CARGLASS (Numero Verde 800.360036 - xxx.xxxxxxxx.xx), GLASSDRIVE (Nume- ro Verde 800.010606 - xxx.xxxxxxxxxx.xx), VETROCAR (Numero Verde 000.00.00.00 - xxx.xxxxxxxx.xx ), convenzionati con Quixa, non sarà ne- cessario alcun esborso da parte dell’assicurato e scoperti e minimi non saranno applicati.
annualità assicurativa.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per ripara- zione del cristallo ed un sinistro per la sostituzione dello stesso per ogni
minimi si intendono raddoppiati.
In caso di riparazione e/o sostituzione del Cristallo presso un riparatore non autorizzato CARGLASS, GLASSDRIVE oppure VETROCAR scoperti e
scoperto e del minimo.
La sostituzione del cristallo comporta comunque l’applicazione dello
e) i danni determinati al tetto apribile o panoramico.
d) i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni;
cristalli;
c) i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei
furto o tentato furto del veicolo;
b) le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o conseguenti al
seguenti a uscita di strada e ribaltamento;
a) le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle con-
zia non comprende:
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garan-
Art. 3.4.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Cristalli?
KM di distanza dall’indirizzo di residenza dell’assicurato (o dal luogo di accadimento del sinistro, se il veicolo non sia nelle condizioni di circo- lare) viene meno l’obbligo per l’assicurato di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata.
le indicato in polizza pari a € 5000.
fettuata secondo i criteri descritti al par. 7.3.2 fermo il limite del massima-
La quantificazione dell’ammontare del danno viene ef-
L’impresa sarà surrogata, ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei diritti dell’assicurato nei confronti del Fondo di Garanzia delle vittime della strada e del re- sponsabile, nei limiti dell’importo ricevuto a titolo di indennizzo previsto dalla presente garanzia.
Si precisa che la liquidazione della tipologia di danno può essere effet- tuata a cura delle Imprese designate dall’Ivass e che di conseguenza l’assicurato ha sempre la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per le vittime della strada o ai responsabili civili per ottenere il risarcimento del danno o, qualora abbia attivato la garanzia, la parte eccedente dell’im- porto indennizzato.
Resta inteso che la presenza della garanzia determina l’impegno dell’Im- presa di farsi carico delle franchigie previste sollevandoti di tutto l’iter bu- rocratico necessario alla liquidazione del danno previsto dalla garanzia. La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
assicurativa.
garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità
zionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La
In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non conven-
limite di 0.8 gr/l.
Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l’in- dennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il
o di circolazione “fuori strada”.
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano
a) causati da operazioni di carico e scarico;
Sono inoltre esclusi i danni:
contrattuali.
rivalsa previste per la garanzia x.x.xxxx descritte al par 2.2 delle condizioni
ranzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la ga-
Art. 3.6.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Veicoli Non assicurati?
Art. 3.7 COSA ASSICURA LA gARANZIA COLLISIONE?
La garanzia copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale con altro veicolo identificato con targa. La garanzia comprende le prestazioni previste dal precedente paragrafo “Xxxxxxx non assicurati”.
assicurativa.
garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità
zionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La
In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non conven-
il limite di 0.8
Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l’in- dennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi
o di circolazione “fuori strada”.
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano
a) causati da operazioni di carico e scarico;
Sono inoltre esclusi i danni:
contrattuali.
rivalsa previste per la garanzia x.x.xxxx descritte al par 2.2 delle condizioni
ranzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la ga-
Art. 3.7.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Collisione?
Art. 3.5 COSA ASSICURA LA gARANZIA EVENTI NATURALI?
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
❯ grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmo- sferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
❯ da fuoriuscita di corsi d’acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazio- ni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.
assicurativa.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità
in polizza si intendono raddoppiati.
In caso di danni al veicolo causati da grandine, qualora la riparazione avvenga presso un riparatore non autorizzato, scoperti e minimi riportati
nata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzio-
allagate.
b) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
c) al motore e alla trasmissione in conseguenza alla circolazione in zone
cornicioni, balconate e simili;
a) causati dalla pressione dovuta alla caduta di neve o ghiaccio dai tetti,
xxx non comprende i danni:
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la garan-
Art. 3.5.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Eventi Naturali?
Art. 3.8 COSA ASSICURA LA gARANZIA KASKO?
La garanzia copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicura- to, a seguito di collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento.
La garanzia comprende le prestazioni previste dai precedenti paragrafi “Xxxxxxx non assicurati” e Collisione.
assicurativa.
garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità
zionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La
In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non conven-
limite di 0.8 gr/l.
Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l’in- dennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il
o di circolazione “fuori strada”.
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano
a) causati da operazioni di carico e scarico;
Sono inoltre esclusi i danni:
contrattuali.
rivalsa previste per la garanzia x.x.xxxx descritte al par 2.2 delle condizioni
ranzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e
Ferme le esclusioni comuni a tutte le garanzie danni al veicolo, la ga-
Art. 3.8.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Kasko
Art. 3.6 COSA ASSICURA LA gARANZIA VEICOLI NON ASSICURATI?
autorità intervenute sul luogo del sinistro, oppure attraverso denuncia
alle autorità presentata entro 48 ore dalla data del sinistro;
sinistro e che tale circostanza sia documentabile tramite verbale delle
❯ il conducente dell’auto assicurata non abbia alcuna responsabilità nel
guenti condizioni:
a patto che sussistano contemporaneamente le se-
La garanzia copre i danni materiali diretti all’auto assicurata nel caso in cui sia coinvolta in un incidente con un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa x.x.xxxx
assicurato).
❯ nell’incidente non siano coinvolti più di due veicoli (compreso quello
❯ il veicolo del responsabile sia identificato con targa italiana;
Nel caso in cui la carrozzeria convenzionata più vicina si trovi a più di 20
Art. 3.9 COSA ASSICURA LA gARANZIA ATTI VANDALICI?
La garanzia copre danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato in occasione di atti di vandalismo.
Alla garanzia non sono applicate ulteriori esclusioni specifiche rispetto a
Art. 3.9.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia Atti vandalici?
quelle previste per tutte le garanzie danni al veicolo.
In caso di riparazione della tua auto presso una carrozzeria non conven- zionata, gli scoperti e i minimi riportati in polizza saranno raddoppiati. La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
Art. 3.10 PERDITA DELLE CHIAVI
La garanzia, in caso di perdita, smarrimento o sottrazione delle chiavi, ti rimborsa le spese sostenuta per la sostituzione della serratura (con altra dello stesso tipo), per lo sbloccaggio del congegno antifurto, o per la cre- azione del duplicato fino a un massimale di € 250.
Art. 3.10.1 Ci sono delle esclusioni/limitazioni specifiche della garanzia perdita chiavi?
La garanzia non è operante nel caso cui le chiavi siano state smarrite prima della stipula del contratto. La perdita delle chiavi deve essere com- provata da regolare denuncia effettuata alle Autorità competenti. La ga- ranzia opera una sola volta all’interno dell’annualità assicurativa.
Art. 3.11 CHE COSA SI INTENDE CON DIRITTO DI SURROgAZIONE? COME OPERA?
Con diritto di surrogazione si intende il diritto dell’assicuratore, che ha corrisposto l’indennizzo, di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile.
L’assicurato, ai sensi dell’art 1916 del codice civile, xxxxxxx Xxxxx nei pro- pri diritti nei confronti dei responsabili civili e/o del Fondo Garanzia Vitti- me delle Strada, nei limiti dell’entità dell’indennizzo ricevuto.
Resta ferma la facoltà dell’assicurato di agire verso i responsabili civili e il Fondo Garanzia per le Vittime della Strada stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative.
Art. 3.12 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO?
Le garanzie del presente capitolo valgono per il territorio della Repub- blica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
CAPITOLO 4
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.
Art. 4.1 COSA ASSICURA LA gARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE?
Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta supe- riore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte ecce- dente. La percentuale del 3% si aumenta al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori.
Inoltre, nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
Quixa si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare gli infortuni, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicurato, che determinino la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato. Le percentuali di invalidità sono descritte nella tabella di cui all’Allegato 2 del presente Set Informativo.
Art. 4.1.1 Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se il decesso stesso si verifica entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato agli eredi mediante i criteri della succes- sione legittima del Conducente assicurato.
Art. 4.1.2 Invalidità permanente
Per invalidità permanente si intende l’incapacità fisica definitiva e irrime- diabile dell’assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto qualora l’inva- lidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:
a) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità totale, permanente e definitiva, Quixa corrisponde la somma assicurata.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale perma- nente definitiva, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportato nella tabella di cui all’Allegato 2. Si precisa che i valori ivi indicati sono da ritenersi massi- mi.
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, perma- nente e definitiva non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
❯ nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella di cui all’Allegato 2 in proporzione alla funzionalità perduta;
❯ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o ar- ticolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
“Assistenza satellitare” è prestata solo nel caso in cui a bordo del veicolo assicurato sia stato installato il dispositivo satellitare denominato QuixaBox
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le garanzie descritte nel presente capitolo. La garanzia
d) Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera; b) e c), la stessa viene determinata
riferendosi alla complessiva diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è deter- minata sommando le singole lesioni fino al raggiungimento massimo del valore corrispondente alla perdita dell’organo/arto stesso.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere persona- le e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Quixa paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico.
Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al conducente durante la
guerra o di terrorismo.
g) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di
f) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
avviene contro la volontà del proprietario;
conseguenza di azioni delittuose, e in ogni caso se l’utilizzo del veicolo
e) causati da atti dolosi compiuti o tentati dal conducente oppure in
piste o circuiti privati;
stiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in
d) avvenuti durante la partecipazione a gare competizioni automobili-
limite di 0.8 gr/l;
c) derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il
colo, di stupefacenti, o di allucinogeni;
b) derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del vei-
a) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni;
conducente:
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dal
Art. 4.2 CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI?
Art. 4.3 LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO?
Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invalidità per- manente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguen- za di questo l’assicurato muore, gli eredi dell’assicurato hanno diritto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 4.4 DOVE VALE LA COPERTURA?
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechten- xxxxx, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andor- ra e delle Serbia.
CAPITOLO 5
ASSISTENZA
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata affidata da Quixa Assicurazioni S.p.A. ad Inter Partner Assi-
La scelta di attivare l’Opzione QuixaBox comporta l’inserimento automatico di entrambe le garanzie.
ed è acquistabile solo congiuntamente alla garanzia “Soccorso Stradale”.
– Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
stance S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia)
DEFINIZIONI
❯ guasto: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed impre- visto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il
viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni
di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzio- namento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di ma- nutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Sono considerati guasti:
❯ errore carburante;
❯ esaurimento carburante;
❯ gelo carburante;
❯ rottura e/o smarrimento chiavi;
❯ blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
❯ tentato furto o furto parziale;
❯ rottura o foratura dello pneumatico;
❯ esaurimento batteria;
❯ furto totale e successivo ritrovamento.
❯ Incendio: la combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.
❯ Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazio- ne stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e rego- lamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Art. 5.1 NORME gENERALI
tro le successive 24 (ventiquattro) ore.
possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato en-
❯ Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse
assistenza.
❯ entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di
stro;
❯ senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sini-
❯ a seguito di xxxxxx (come di seguito definito), incidente e incendio;
colo, durante ciascun anno di validità della copertura;
❯ con costi a carico dell’impresa entro il limite di 2 (due) sinistri per vei-
no, 365 giorni l’anno;
❯ mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al gior-
zioni, la garanzia opera:
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole presta-
Art. 5.1.1 Operatività della polizza
xxxx pubblica competente.
un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Auto-
stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo
5. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in
questi provocati.
dizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da
4. L’Impresa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o con-
costanze fortuite o imprevedibili.
conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da cir-
SEZIONE A) SOCCORSO STRADALE
Art. 5.2 PRODOTTO BASE - ASSISTENZA AUTOVEICOLI
sicurato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’As-
Art. 5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo) Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a segui- to di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, orga- nizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
Art. 5.2.2 Soccorso stradale
festivo, per i veicoli di grandi dimensioni (es. SUV, fuoristrada, ecc.) e per i
veicoli il cui peso supera i 25 quintali.
dell’Assicurato, per i soccorsi in autostrada, richiesti in orario notturno o
simale sopra indicato e pertanto l’eventuale eccedenza resta a carico
Si precisa che il costo del soccorso stradale potrebbe superare il mas-
L’Impresa terrà a carico i costi entro il limite di euro 150 per sinistro.
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di repe- rire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternati- va, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina al luogo dell’evento.
990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n°
un mezzo di soccorso ordinario);
essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da
n) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad
cofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psi-
del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione
l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario
rietà, gare su strada, rally e relative prove;
k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temera-
j) immobilizzi causati da normale operazione di manutenzione;
ta previsti dalla casa costruttrice;
i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programma-
mo della casa costruttrice;
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richia-
attivo o di sostanze pericolose;
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radio-
ZIONI, Veicolo assicurato);
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINI-
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
cidio o tentato suicidio;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il sui-
o di radioattività;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare
di calamità naturale;
inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni,
partenza);
rato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua
invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicu-
peri, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari,
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scio-
1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
Art. 5.1.2 Esclusioni
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneg- giamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
per sinistro.
L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150
In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno, al di fuori del norma- le orario di apertura di officina, in prossimità dell’orario di chiusura dell’of- ficina tenendo conto del tempo necessario al trasporto presso l’officina stessa, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoccorritore.
carrelli appendice.
❯ la prestazione non opera per il traino di roulotte/ caravan, rimorchi o
del sinistro;
bile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito
merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsa-
❯ il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della
in aree ad essa equivalenti;
soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o
mento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di
❯ la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al mo-
trale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
❯ in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Cen-
Si specifica che:
Nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custo- dia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende co- munque esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa e dell’Im- presa per la custodia del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza.
Art. 5.2.3 Recupero difficoltoso
sinistro.
la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200 per
L’intervento sarà effettuato compatibilmente con
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Opera- tiva invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato.
Art. 5.2.4 Servizio di accompagnamento
coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
(IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone
L’Impresa terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00
eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, così come i danni
agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le
verse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni
rante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio di-
(manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carbu-
3. L’Impresa non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione
giudizio di Axa Assistance.
verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile
non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi
2. L’Impresa non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi
Qualora, contestualmente al Soccorso stradale, l’Assicurato debba recarsi presso l’officina dove viene trainato il proprio veicolo, la Centrale Operati- va potrà organizzare un servizio di accompagnamento.
cevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, l’Impresa rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ri-
Art. 5.3 PRODOTTO TOP - ASSISTENZA AUTOVEICOLI
Alle garanzie previste dal prodotto BASE si aggiungono le seguenti:
Art. 5.3.1 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicu- rato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto totale/parziale/tentato e, al momento del sinistro, il pun- to di assistenza sia chiuso notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alternativamente:
“Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio”.
❯ la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il
chiamo;
l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di ri-
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per
dopera effettiva;
pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di mano-
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei
inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
sentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia
❯ in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa pre-
veicolo;
siva mente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del
❯ le spese di pernottamento prese in carico dall’Impresa sono esclu-
prima colazione;
❯ la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e
Si specifica che:
pendentemente dal numero di persone coinvolte.
mite di euro 75 per notte e per persona ed euro 250 per sinistro, indi-
L’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il li-
di 3 (tre) notti.
A) alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali pas- seggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato tra- sportato, fino ad un massimo
❯ un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percor- renza superiore a 500 km entro il ;
vamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
❯ Axa Assistance potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritro-
biglietto di viaggio dell’Assicurato;
❯ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per il
Si specifica che:
euro 100 per sinistro
limite di
limite di euro 250 per sinistro
❯ un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il
.
Art. 5.3.4 Invio pezzi di ricambio
tasso legale corrente.
scorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al
munque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’anticipo stesso; tra-
❯ rimborsare quanto anticipato da Axa Assistance al più presto e co-
costruttrice riportato su ogni ricambio;
minazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa
motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta deno-
❯ comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di
pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
dacabile giudizio di Axa Assistance per l’importo relativo al costo dei
❯ fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insin-
Obblighi dell’Assicurato:
tuali spese doganali.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le even-
sinistro.
della spedizione dei pezzi di ricambio entro il limite di euro 600 per
L’Impresa terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e
Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veico- lo immobilizzato all’estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più rapido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo. L’Assicurato per ritirare i pezzi di ricambio dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali.
B) al rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizial- mente previsto.
Il rientro o il proseguimento saranno effettuati, ad insindacabile giudi- zio della Centrale Operativa, in:
❯ aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percor- renza;
❯ treno (prima classe);
la prestazione “Spese di albergo”.
❯ la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto
previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”;
❯ l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto
chiamo;
l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di ri-
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per
dopera effettiva;
pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di mano-
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei
i biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
❯ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per
inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
sentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia
❯ in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa pre-
Si specifica che:
tato, per la durata massima di 48 (quarantotto) ore.
❯ il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimi-
e 400 per sinistro;
❯ il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100 per persona
1.000 per sinistro;
❯ il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250 per persona e
L’Impresa terrà a proprio carico:
❯ auto sostitutiva.
La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio necessari alla ripa- razione non siano più in produzione o non siano reperibili presso i for- nitori ufficiali della rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro trasporto debba essere effettuato con “mezzi eccezionali”.
In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposi- zione dell’Assicurato all’aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.
Art. 5.3.5 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo
Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato
risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione | |
superiore a 8 ore di manodopera ed un tempo di immobilizzo superiore | |
a 5 giorni lavorativi | , AXA Assistance provvederà ad organizzare il rimpa- |
trio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un’officina designata dall’Assicura- to, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.
AXA Assistance provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso con- tatto con il personale dell’officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso; peri tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari della casa costruttrice o alla fattura o documento equivalente comprovante la riparazione.
La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o im- possibilità dell’officina, salvo poi una verifica a posteriori dell’effettivo di- ritto ad usufruire del servizio da parte dell’Assicurato.
comunicazione alla Centrale Operativa
comprese le eventuali spese di posteggio o custodia dal momento della
La presente garanzia è prestata entro il limite di euro 1.000 per evento,
Nel caso in cui l’Assicurato non avesse avuto diritto al servizio, i costi d’in- tervento verranno fatturati al Contraente.
Art. 5.3.2 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell’immobilizzo e le riparazio- ni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assi- curato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”.
❯ l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto
biglietto di viaggio dell’Assicurato;
❯ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per il
mo;
fettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richia-
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’ef-
pera effettiva;
pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodo-
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei
Si specifica che:
euro 100 per sinistro.
limite di
limite di euro 250 per sinistro
❯ un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percor- renza superiore a 500 km entro il ;
❯ un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il
Art. 5.3.3 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione vali- da ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale la Centrale Ope- rativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
.
La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga ri- trovato dopo il rientro dell’Assicurato al domicilio e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
L’impegno di AXA Assistance non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro.
Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risulti in- feriore all’ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA Assistance, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al suo abbando- no legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministra- tivi che organizzativi.
AXA Assistance non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori dan- neggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti neces- sari alla demolizione entro 15 giorni.
La mancata produzione degli stessi comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
Art. 5.3.6 Trasferimento/Rimpatrio sanitario
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di incidente stradale, il trasporto sanitario dell’Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
❯ il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
❯ il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo per- mettono e lo richiedono;
❯ la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
❯ aereo sanitario (entro il limite di euro 10.000 per sinistro);
❯ aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
❯ treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
❯ autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
❯ tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
❯ tutte le spese diverse da quelle indicate;
presso la quale fosse ricoverato;
lontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura
❯ tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero vo-
norme sanitarie nazionali o internazionali;
❯ le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di
ne del viaggio o del soggiorno;
❯ le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazio-
Operativa, possono essere curate sul posto;
❯ le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale
Sono escluse dalla prestazione:
❯ altro mezzo di trasporto.
Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechten- xxxxx, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andor- ra e delle Serbia. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle interna- zionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
Art. 5.3.7 Viaggio di un familiare in caso di ricovero
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in seguito ad incidente stradale per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe econo- mica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Art. 5.3.8 Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela
Qualora l’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero per incidente stradale e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritor- no (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.
Sono escluse le spese di soggiorno del familiare le spese diverse dai bi- | ||
glietti di viaggio. | ||
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il | ||
“Viaggio di un familiare in caso di ricovero”. |
Art. 5.3.9 Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura all’estero a se- guito di incidente stradale e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 (quarantotto) ore.
L’Impresa terrà a carico i costi dell’interprete per un massimo di 4 (quat- | |
tro) ore lavorative per sinistro. | |
Qualora non sia possibile organizzare l’invio dell’interprete, la Centrale | |
Operativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi | |
di spesa, i costi sostenuti entro il limite di euro 500 per sinistro e per | |
periodo di assicurazione. |
Art. 5.3.10 Auto Sostitutiva
(quattro) ore di manodopera effettiva
di un intervento di riparazione superiore a 4
Qualora l’Assicurato subisca il furto totale del veicolo o qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto parziale/ tentato e necessiti
sarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.
mentazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera neces-
❯ l’Assicurato, su richiesta di Axa Assistance, è tenuto a fornire la docu-
deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
❯ al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un
previste;
delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali
leggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura
❯ il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autono-
tuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
❯ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effet-
pera effettiva;
pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodo-
❯ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei
rimangono a carico dell’Assicurato.
samente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che
tostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espres-
razioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (au-
veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicu-
momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del
❯ sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al
Si specifica che:
❯ di cilindrata 1.600 c.c.;
❯ per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
, certificata dal capo officina secon- do i tempari della casa costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), Axa Assistance met- terà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione fornito di copertura assicurativa RC auto e a chilometraggio illimitato, alle seguenti condizioni:
SEZIONE B) ASSISTENZA SATELLITARE
si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni
Art. 5.5 Cosa Assicura
installazione della QuixaBox.
La garanzia di Assistenza Satellitare, si intende in vigore dal giorno di
La garanzia Assistenza Satellitare ha per oggetto la fornitura dei servizi, descritti all’art. 5.6 in favore del conducente e dei trasportati a bordo del veicolo coperto dall’assicurazione X.x.xxxx di Quixa, a bordo del quale il Contraente abbia fatto installare il dispositivo satellitare che registra l’at- tività del veicolo, denominato QuixaBox, nei modi e nei termini descritti nelle Condizioni Generali di Servizio del contratto di comodato d’uso e di abbonamento ai servizi Vodafone Automotive.
Art. 5.5.1 Installazione
L’installazione della QuixaBox dovrà essere effettuata presso uno dei centri di installazione Vodafone Automotive entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In tale circostanza verrà eseguita documenta- zione fotografica dell’autovettura.
Art. 5.6 SERVIZI OFFERTI
L’erogazione dei servizi offerti, disciplinati dagli articoli sottoelencati e dalle Condizioni Generali di Servizio del contratto di comodato d’uso e di abbonamento ai servizi Vodafone Automotive, è analoga per tutte le tipologie di dispositivo offerte. In particolare, il contatto diretto con la centrale operativa è disponibile, per tutti i dispositivi, attraverso l’utilizzo dell’applicazione collegata.
Art. 5.6.1 Richiesta di soccorso e Invio di un auto medica
Nel caso in cui la QuixaBox registri e segnali un sinistro o sia attivata in caso di malore, la Centrale Operativa contatterà il conducente prima tramite viva voce e successivamente, se non ottenuta risposta, al nume- ro di cellulare indicato nell’anagrafica del Contraente, per verificare se sia necessario l’intervento dei soccorsi sul posto. In caso di richiesta del servizio o di mancata risposta, la Centrale Operativa invierà sul luogo una propria auto medica, per constatare le condizioni del conducente e degli eventuali trasportati.
Il servizio non è sostitutivo né alternativo al servizio pubblico di pronto intervento sanitario che rimane esclusivamente competente per la ge- stione delle emergenze sanitarie.
Art. 5.6.2 Consulto medico in viaggio
re ricontattato dal medico su un telefono cellulare.
Il servizio potrà essere erogato esclusivamente se il richiedente può esse-
La Centrale Operativa dopo avere ricevuto segnalazione tramite vivavoce da parte dell’assicurato o di un trasportato a bordo dell’auto, metterà subito in contatto la persona con un medico.
Art. 5.6.3 Informazioni generiche
presenti in internet.
Il servizio potrà essere erogato compatibilmente con gli aggiornamenti
La Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, fornirà informazioni relative a viabilità e percorribilità di autostrade e strade principali extrau- rbane, nonché alle condizioni meteorologiche presenti sulle strade.
Art. 5.6.4 Procedura in caso di Incidente/compilazione CAI
e non sostitutivo all’assicurato.
Il servizio prestato dalla centrale Operativa è esclusivamente di supporto
In caso di incidente, la Centrale Operativa presterà assistenza per la cor- retta e tempestiva denuncia di sinistro a Quixa. Nel caso in cui l’incidente veda il coinvolgimento di un altro veicolo per il quale vi sia l’obbligo di assicurazione, la Centrale Operativa si attiverà per assistere il conducente del veicolo nella completa compilazione del modulo di constatazione amichevole di incidente – CAI, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE PRODOTTO BASE E PRODOTTO TOP
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione
5.6.5 Supporto materiale fotografi co in caso di incidente
In caso di incidente e se richiesto, la Centrale Operativa invierà un carro attrezzi sul luogo identificato dalla scatola d’emergenza.
Il fornitore di soccorso intervenuto sul posto, sarà autorizzato a predispor- re documentazione fotografica attestante la dinamica dell’incidente che sarà poi inviata alla Centrale Operativa che, a sua volta, provvederà a ren- derla disponibile all’Impresa Assicurativa per una corretta ricostruzione del sinistro. Detta documentazione fotografica avrà come oggetto solo e unicamente i danni avvenuti alle cose, intese come mezzi o oggetti coinvolti; in nessun caso verranno scattate delle foto a persone.
Art. 5.6.6 Servizio di ricerca e localizzazione del veicolo in caso di furto totale o di rapina
L’assicurato in caso di furto dovrà immediatamente comunicare l’evento alla centrale operativa chiamando il numero 000.00.00.00 ed inoltre ap- pena possibile dovrà inviare copia della denuncia presentata alle autori- tà competenti al numero di fax che gli verrà comunicato.
L’assicurato non dovrà agire autonomamente e si atterrà scrupolosa-
Assistance.
8. Mancato o ritardato intervento dei soccorsi non dipendente da Axa
xxxxx, ecc.),
ghi non raggiungibili da segnale (per esempio: tunnel, garage sotter-
7. Impossibilità di geolocalizzazzione del veicolo quando situato in luo-
localizzazione e/o la comunicazione con il veicolo,
6 Mancato funzionamento, totale o parziale, della rete che consente la
da rendere impossibile la trasmissione del segnale,
mente alle istruzioni che verranno fornite dalla Centrale operativa.
5. Eventi che abbiano causato guasti o danneggiamenti all’impianto tali
esempio recapiti telefonici),
4. Errori o differenze tra i dati riportati nel contratto ei dati effettivi (per
3. comporti il non corretto funzionamento dell’impianto,
2. Qualsiasi intervento di riparazione sul veicolo che
punti 5.6.1 e 5.6.2
1. Mancato rispetto, totale o parziale, di uno o più obblighi previsti ai
mitazione dei servizi nel caso di:
L’Impresa non è responsabile e non risponderà per l’interruzione o la li-
Art. 5.6.7 Limitazioni specifiche dell’assistenza satellitare
Art. 5.7 ESTENSIONE TERRITORIALE
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Re- pubblica Italiana, della Città del Vaticano.
CAPITOLO 6
TUTELA LEgALE
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.
L’Impresa si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX Tel. x00 00 00.000.000 | Fax. x00 00 00.00.000 di seguito denominata AXA Assistance alla quale l’assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
La garanzia Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
Art. 6.1 COSA ASSICURA
nel limite di €
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei si- nistri, l’Impresa, alle condizioni di seguito indicate e
15.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al suc- cessivo Art. 6.3 - “Casi assicurati”.
Tali oneri sono:
fino ad un massi-
❯ le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
❯ le spese per l’intervento di un legale domiciliatario,
mo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudi- ziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comu- ne ove l’assicurato ha la residenza;
❯ le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato dalla Axa Assi- stance;
❯ le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
❯ le spese conseguenti ad una transazione, comprese le spese della con- troparte, sempreché siano state autorizzate da Axa Assistance;
❯ le spese per il contributo unificato;
❯ le spese di giustizia in sede penale;
❯ le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
mo di € 500,00
❯ gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massi-
;
❯ le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
❯ le spese per la negoziazione assistita obbligatoria
❯ (D. L. n. 132/2014);
❯ le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
mente garantite nel caso di due esiti negativi.
no sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulterior-
ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascu-
i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene
Nell’ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti
nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
❯ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato
❯ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
L’Impresa non si assume il pagamento di:
xxxxx nel corso o alla fine della causa.
❯ assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presen-
e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
❯ egolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fi scali di bollo
L’assicurato deve:
Art. 6.2 DELIMITAZIONI DELL’OggETTO DELL’ASSICURAZIONE
conseguenza diretta di un incidente stradale;
c) difesa penale per xxxxxxx xxxxxx, comprese le violazioni in materia fi- scale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
d) anticipo cauzione penale in caso di arresto all’estero, a seguito di inci- dente stradale.
e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
viene prestata unicamente a favore del contraente
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia
g) opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.
; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.
Art. 6.4 ESTENSIONE DELLA gARANZIA AD ALTRE FATTISPECIE DI CIR- COLAZIONE
Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 - “Casi assicurati”, valgono altresì in favore del contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qual- siasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.
attive.
sciopero e serrate nonché da detenzione o impiego di sostanze radio-
polari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto,
i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse po-
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
CI o dalla FMI;
relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’A-
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e
sentenza è passata in giudicato;
siasi causa. L’Impresa rimborsa le spese di difesa sostenute quando la
passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qual-
285/1992), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione
tamento in caso di incidente) di cui al Codice della Strada (D.Lgs. n.
187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (compor-
f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool),
te (D.Lgs. n. 209/2005);
dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Priva-
guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza
sicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla
coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l’as-
o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è
colo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione
e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il vei-
menti negligenti;
d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comporta-
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
o aeromobili;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni
mente previsto;
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressa-
Le garanzie non sono valide:
Art. 6.5 ESCLUSIONI
Art. 6.3 CASI ASSICURATI
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi.
sa qualora questa non sia stata accettata.
del sinistro solo dopo la presentazione dell’offerta da parte dell’Impre-
prestata per l’intervento del legale purché incaricato della gestione
la garanzia viene
Per i danni rientranti nella procedura di risarcimento diretto (ai sensi dell’art.149 del D.Lgs. n.209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private e del D.P.R. n. 254/2006 - regolamento recante disciplina del risarci- mento diretto dei danni derivanti dalla circolazione)
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano
Risarcimento Diretto.
lettera a) dell’Art. 6.3 “Casi Assicurati” relativamente alla procedura del
j) le controversie nei confronti dell’Impresa, salvo quanto previsto dalla
del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano denunciate entro
12 mesi dalla cessazione del contratto.
periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel
cumenti necessari.
i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i do-
nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi
documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
tiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova e
Art. 6.6 DECORRENZA DELLA gARANZIA – INSORgENZA DEL SINISTRO
e dovuti al medesimo evento o fatto.
❯ le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate
domande identiche o connesse;
❯ le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
Art. 6.7 DENUNCIA DI XXXXXXXX E LIBERA SCELTA DEL LEgALE
L’assicurato deve immediatamente denunciare all’Impresa o ad AXA As- sistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l’as- | |
sicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della | |
condizione prevista alla | lett. a) dell’Art. 6.3 - “Casi assicurati” (mancata |
accettazione dell’offerta). |
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo ad AXA Assistance contemporanea- mente alla denuncia di sinistro.
Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l’Impresa e/o con AXA Assistance.
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veri-
Se l’assicurato richiede la copertura assicurativa deve:
Art. 6.8 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCOR- RENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA gARANZIA ASSICURATIVA
Art. 6.9 gESTIONE DEL SINISTRO
più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in
cui è stato posto in essere il primo atto.
xxxxx; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso
versia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla contro-
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’im- pugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tec- nici di parte e di periti in genere.
L’assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcu- | |
na transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria | |
senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle | |
spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal | |
successivo comma. |
In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere deman- data in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designa- to di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal resi- dente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 6.10 RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concor- date transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. 6.11 ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assi- curazione R.C.A. cui si riferisce.
CAPITOLO 7
IL SINISTRO
Art. 7.1 NORME COMUNI
Art. 7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro?
In caso di sinistro, devi, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, comuni- care l’evento al Servizio Sinistri di Quixa via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx , entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza.
La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richie- sta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.
Art. 7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denun- cia in ritardo?
Quixa applica l’art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:
❯ rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicurato in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro x.x.xxxx;
❯ negare l’indennizzo spettante all’assicurato per tutte le altre garanzie. Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omissione o ritardo nell’invio di documentazione o di atti giudiziari.
Art. 7.1.3 gestione delle vertenze
e di spese di giustizia penali.
ci che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende
Quixa non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecni-
Quixa assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto di tacitazione dei danneggiati. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente a Quixa gli atti processuali che gli vengono notificati.
Art. 7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno?
Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’azio- ne civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.
Art. 7.1.5 Chi può accedere agli atti d’Impresa? In che modo?
Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a
Quixa, mediante raccomandata a/r, di poter accedere agli atti che ab- biano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 giorni risponde all’avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specifi- candone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni
Art. 7.1.6 Come viene liquidato il danno?
La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto vie- ne effettuata in Italia e in valuta corrente.
Art. 7.1.7 Cosa fa Quixa per controllare e reprimere le frodi?
Quixa, anche in ottemperanza all’art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di con- versione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un’attenta attività di controllo e repressione delle frodi.
In caso di frode accertata circa l’effettivo accadimento del sinistro, la di- | |
namica o la compatibilità dei danni lamentati, Quixa respingerà la richie- | |
sta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità | |
competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi. |
Art. 7.2 SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. 7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno di- rettamente a Quixa? (Procedura di risarcimento diretto)
Puoi effettuare la richiesta di risarcimento del danno direttamente a Quixa se ricorrono i presupposti previsti per l’applicazione dalla proce- dura di risarcimento diretto ai sensi dell’art 149 del Codice delle assicu- razioni:
❯ il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
❯ il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità;
❯ il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repub- blica di San Marino o nella Città del Vaticano;
❯ i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubbli- ca di San Marino o nella Città del Vaticano;
❯ i veicoli devono essere assicurati con Imprese aventi sede legale in Italia;
❯ qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere muni- to della targa prevista dal D.P.R 153/2006.
La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx nella sezione “Modulistica” e deve es- sere restituita al Servizio Sinistri Quixa congiuntamente al modulo di “Constatazione amichevole di incidente” o “modulo blu” debitamente compilato.
Nel caso in cui la somma sia offerta da Quixa entro i termini di legge, su- gli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulen- za professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella me- dico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall’assicurato).
Art. 7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all’Impresa di assicurazione del veicolo responsabile?
Art. 7.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero trasportato?
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeggeri del veicolo assi- curato, il danneggiato, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri Quixa, mediante raccomandata a/r.
Art. 7.2.4 Lesioni di lieve entità
In ottemperanza all’art 139 del Codice delle assicurazioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
La Lesione di lieve entità può essere considerata, a titolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o “colpo di frusta” e potrà essere risarcita solo se a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile.
Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere temporaneo, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visiva- mente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale attestante le lesioni.
Art. 7.2.5 Ricostruzione della dinamica del sinistro con veicolo provvi- sto di QuixaBox
Nel caso in cui il veicolo provvisto di QuixaBox sia coinvolto in un inci- dente, Quixa utilizza i dati registrati dal dispositivo al fine di ricostruirne la dinamica. Tali dati verranno altresì utilizzati ai fini della gestione del sinistro stesso.
Art. 7.2.6 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera?
Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, devi inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (tel. 02.34968.1; fax 00.00000.000), e-mail xxx@xxx.xxxxx.xx che in seguito ti comunicherà il nome dell’Impresa incaricata di liquidare il danno.
Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata all’Impresa italiana che rappresenta quella stranie- ra. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP – Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet http:// www.consap.
it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centrodi- informazione-italiano, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la ri- chiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto.
In caso di incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Eco- nomico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro, identificare l’assicuratore, la richiesta di risarcimen- to dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.
Art. 7.2.7 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada?
Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale mi- nimo di Legge, i danni a persone e cose causati da:
❯ veicoli non assicurati;
❯ veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministra- tiva;
❯ veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
❯ veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia av- venuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
❯ veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:
❯ i danni alla persona;
❯ i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.
Art. 7.3 SINISTRO gARANZIE DANNI AL VEICOLO
Art. 7.3.1 Cos’è il degrado?
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applica- ta sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è de- terminata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
La riduzione per degrado viene applicata all’indennizzo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
Art. 7.3.2. Come viene quantificata la somma assicurata?
La somma assicurata corrisponde al valore del veicolo come risultante: dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione; dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
La somma assicurata è indicata nel contratto di polizza in riferimento alla data di stipula. In caso di sinistro la quantificazione del danno avvie- ne secondo i criteri indicati alla par 7.3.4, salvo diverso massimale indica- to in polizza.
Art. 7.3.3 gli optional della mia auto sono assicurati?
a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro
a un massimo di € 2.000
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino
(al netto di xxxxxxx eventualmente applicati) presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
Art. 7.3.4 Come viene determinato l’ammontare del danno?
Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i seguenti cri- xxxx:
1. in caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’ammontare del danno è pari al prezzo d’acquisto del veicolo. Se la perdita totale si verifica successiva- mente, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro decurtato dell’eventuale importo del relitto;
2. in caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado.
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a ecce- zione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.
In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l’assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Quixa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Qualora l’assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di Quixa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sof- ferto da Quixa per l’anticipata riparazione.
L’importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.
Se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d’acquisto e il sinistro si ve- rifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata.
Art. 7.3.5 Carrozzerie Convenzionate
nata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
In caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzio-
L’elenco delle carrozzerie convenzionate con Quixa è disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx .
La riparazione o la sostituzione di un cristallo presso un centro di ripa- razione non convenzionato comporta il raddoppiamento di scoperti e minimi indicati in polizza.
Art. 7.3.6 Procedure di valutazione del danno – Nomina dei periti L’ammontare del danno è definito direttamente da Quixa, o da persona da questa incaricata.
In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazio- ne del danno fra due periti nominati uno da Quixa e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito intervie- ne soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i pe- riti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vin- colanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti con- trattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla;
tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di xxxxxxx.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 7.3.7 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo
Verificata l’operatività della garanzia, Quixa, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 60 giorni.
L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Quixa di specifica documentazione, compresa eventuale perizia al veicolo.
Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.
FURTO:
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo Quixa provvede al pagamento dell’indennizzo, sempre che l’assicurato abbia sporto de- nuncia presso l’autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:
❯ denuncia di sinistro;
❯ fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;
❯ in caso di furto avvenuto entro i primi sei mesi della stipula della poliz- za, fattura di acquisto del veicolo;
❯ originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità com- petente; qualora l’evento si sia verificato all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
❯ il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estrat- to cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
❯ libretto di circolazione se disponibile;
❯ tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
❯ una procura notarile a vendere intestata a Quixa, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l’eventuale vendita dello stesso;
❯ quietanza (documento attestante l’importo liquidabile) debitamente sottoscritta;
❯ nel caso in cui sia stata dichiarata la presenza di antifurto satellitare, qualora richiesta, documentazione idonea a provare sia l’installazio- ne sul veicolo dell’apparato antifurto, sia l’operatività del medesimo al momento del sinistro rilasciata dalla centrale di telesorveglianza che eroga il relativo servizio.
In assenza di produzione di quanto precede, o di inoperatività dell’anti- furto al momento del sinistro, l’indennizzo verrà liquidato con uno sco- perto pari al 30%.
L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne Quixa entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l’avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.
Di tale verbale dovrà essere fornita copia all’Impresa.
Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, il re- lativo valore sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, diverrà di proprietà della Quixa se questa ha pagato integralmente; se invece l’indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.
L’assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recupera- to restituendo a Quixa l’indennizzo ricevuto.
INCENDIO:
❯ denuncia di sinistro;
❯ in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
❯ copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.
CRISTALLI:
❯ denuncia di sinistro;
❯ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
❯ regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute.
EVENTI NATURALI:
❯ denuncia di sinistro;
❯ idonea documentazione a prova dell’evento; salvo esistenza di plurali- tà di eventi già noti a Quixa;
❯ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.
VEICOLI NON ASSICURATI:
❯ denuncia di sinistro;
❯ verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro o denuncia all’
Autorità competente;
❯ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.
COLLISIONE E KASKO:
❯ denuncia di sinistro;
❯ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
❯ in caso di incidente con veicolo non assicurato, verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro o denuncia all’ Autorità competente.
ATTI VANDALICI:
❯ denuncia di sinistro;
❯ originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’ Autorità com- petente;
❯ qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.
PERDITA DELLE CHIAVI:
❯ denuncia di sinistro;
❯ regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute;
❯ originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità com- petente.
Art. 7.4 SINISTRO – gARANZIA INFORTUNI
Art. 7.4.1 Criteri di indennizzabilità
Quixa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero co- munque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisica- mente integra e sana.
obbligatori.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i valori di cui alla tabella di percentuali di cui all’Alle- gato 2 sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta su- periore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 3% si intende aumentata al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza
L’assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età.
dell’intera somma assicurata.
Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70%
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invali- dità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre gli eredi hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 7.4.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto a Quixa entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, gior- no, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o in caso di morte, gli eredi, deve consentire all’Im- presa le indagini e gli accertamenti necessari.
L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dall’Impresa, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione rela- tiva al sinistro e concordato il danno, l’Impresa provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione ami- chevole o del verbale di perizia definitivo.
Art. 7.5 SINISTRO SOCCORSO STRADALE
Si rimanda al capitolo 5.
Art. 7.6 SINISTRO TUTELA LEgALE
Si rimanda al capitolo 6.
ALLEgATO 1
LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS
❯ TABELLA A –
Coefficienti di determinazione del premio
La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corri- spondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella.
CLASSI DI BONUS/MALUS | COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO |
da -8 in poi | 0,84700 |
-7 | 0,86880 |
-6 | 0,89690 |
-5 | 0,89920 |
-4 | 0,90160 |
-3 | 0,95610 |
-2 | 0,97190 |
-1 | 1,00000 |
0 | 1,01110 |
1 | 1,01770 |
2 | 1,01870 |
3 | 1,03240 |
4 | 1,05330 |
5 | 1,06910 |
6 | 1,08390 |
7 | 1,09920 |
8 | 1,11280 |
9 | 1,15900 |
10 | 1,16270 |
11 | 1,24420 |
12 | 1,24750 |
13 | 1,37720 |
14 | 1,70180 |
15 | 2,08920 |
16 | 2,43370 |
17 | 3,37590 |
18 | 3,77980 |
❯ TABELLA B
Classe di conversione universale
Nel caso in cui il precedente contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “franchigia”, il medesimo è assegnato alla classe CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella.
N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato).
❯ TABELLA A1 –
Variazioni percentuali in assenza di sinistro
Di seguito sono indicate le variazioni in diminuzione e in aumento di pre- mio rispettivamente in presenza e in assenza di un sinistro, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della stipula della polizza.
Si precisa che la variazione in valore assoluto di seguito riportata è stata calcolata sul premio medio e che tale variazione concorrerà in sede di rinnovo alla determinazione del premio richiesto per il nuovo periodo di assicurazione congiuntamente ad altre variabili, tra cui il possibile incre- mento di fabbisogno tariffario dell’impresa per garantire la tutela della collettività assicurata e l’eventuale scontistica applicata.
CLASSI DI BONUS/ MALUS | Coefficienti | In assenza di sinistri | In presenza di un sinistro | ||
% | € | % | € | ||
da -8 in poi | 0,84700 | -- | -- | 5,89% | 16,19 |
-7 | 0,86880 | -2,51% | -7,07 | 3,50% | 9,86 |
-6 | 0,89690 | -3,13% | -9,12 | 0,52% | 1,52 |
-5 | 0,89920 | -0,26% | -0,75 | 6,33% | 18,46 |
-4 | 0,90160 | -0,27% | -0,78 | 7,80% | 22,81 |
-3 | 0,95610 | -5,70% | -17,68 | 4,59% | 14,24 |
-2 | 0,97190 | -1,63% | -5,13 | 4,03% | 12,72 |
-1 | 1,00000 | -2,81% | -9,12 | 1,77% | 5,74 |
0 | 1,01110 | -1,10% | -3,60 | 0,75% | 2,47 |
1 | 1,01770 | -0,65% | -2,14 | 1,44% | 4,77 |
2 | 1,01870 | -0,10% | -0,32 | 3,40% | 11,23 |
3 | 1,03240 | -1,33% | -4,44 | 3,55% | 11,91 |
4 | 1,05330 | -1,98% | -6,78 | 2,91% | 9,93 |
5 | 1,06910 | -1,48% | -5,13 | 2,82% | 9,77 |
6 | 1,08390 | -1,37% | -4,80 | 2,67% | 9,38 |
7 | 1,09920 | -1,39% | -4,96 | 5,44% | 19,40 |
8 | 1,11280 | -1,22% | -4,41 | 4,48% | 16,19 |
9 | 1,15900 | -3,99% | -14,99 | 7,35% | 27,64 |
10 | 1,16270 | -0,32% | -1,20 | 7,29% | 27,51 |
11 | 1,24420 | -6,55% | -26,44 | 10,69% | 43,15 |
12 | 1,24750 | -0,26% | -1,07 | 36,42% | 147,39 |
13 | 1,37720 | -9,42% | -42,08 | 51,70% | 231,00 |
14 | 1,70180 | -19,07% | -105,31 | 43,01% | 237,46 |
15 | 2,08920 | -18,54% | -125,69 | 61,59% | 417,46 |
16 | 2,43370 | -14,16% | -111,77 | 55,31% | 436,73 |
17 | 3,37590 | -27,91% | -305,69 | 11,96% | 131,04 |
18 | 3,77980 | -10,69% | -131,04 | -- | -- |
❯ TABELLA C
CLASSE CU | CLASSE QUIXA | CLASSE CU | CLASSE QUIXA |
1 | -8 | 6 | 6 |
1 | -7 | 7 | 7 |
1 | -6 | 8 | 8 |
1 | -5 | 9 | 9 |
1 | -4 | 10 | 10 |
1 | -3 | 11 | 11 |
1 | -2 | 12 | 12 |
1 | -1 | 13 | 13 |
1 | 0 | 14 | 14 |
2 | 2 | 15 | 15 |
3 | 3 | 16 | 16 |
4 | 4 | 17 | 17 |
5 | 5 | 18 | 18 |
Corrispondenza tra classe CU e classe interna Quixa
ANNI SENZA SINISTRI | CLASSE DI MERITO |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
❯ TABELLA D1
Tabella delle regole evolutive Quixa
❯ TABELLA D2
Regole evolutive del bonus/malus – scala comune di corrispondenza
CLASSE DI MERITO QUIXA | Classe interna di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 SINISTRI | 1 SINISTRI | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIU’ SINISTRI | |
-8 | -8 | -8 | -1 | 1 | 3 |
-7 | -8 | -8 | -2 | 2 | 4 |
-6 | -7 | -7 | -1 | 2 | 5 |
-5 | -6 | -6 | 0 | 3 | 6 |
-4 | -5 | -5 | 1 | 4 | 7 |
-3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 |
-2 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
-1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
CLASSE DI MERITO QUIXA | Classe interna di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 SINISTRI | 1 SINISTRI | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIU’ SINISTRI | |
-8 | -8 | -8 | -1 | 1 | 3 |
-7 | -8 | -8 | -2 | 2 | 4 |
-6 | -7 | -7 | -1 | 2 | 5 |
-5 | -6 | -6 | 0 | 3 | 6 |
-4 | -5 | -5 | 1 | 4 | 7 |
-3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 |
-2 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
-1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
ALLEgATO 2
TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL gRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita anatomica o funzionale di: | |
• un arto superiore | 70% |
• una mano o un avambraccio | 60% |
• un pollice | 18% |
• un indice | 14% |
• un medio | 8% |
• un anulare | 8% |
• un mignolo | 12% |
• falange ungueale del pollice | 9% |
• una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prona supinazione libera | 20% |
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prona supinazione libera | 10% |
Paralisi completa del nervo radiale | 35% |
Paralisi completa del nervo ulnare | 20% |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | |
• al di sopra della metà della coscia | 70% |
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% |
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
• un piede | 40% |
• ambedue i piedi | 100% |
• un alluce | 5% |
• un altro dito del piede | 1% |
• la falange ungueale dell’alluce | 2,5% |
Anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% |
Anchilosi del ginocchio in estensione | 25% |
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno | 15% |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
• una vertebra cervicale | 12% |
• una vertebra dorsale | 5% |
• 12a dorsale | 10% |
• una vertebra lombare | 10% |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
Esiti di frattura del sacro | 3% |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio | 25% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di un orecchio | 10% |
Sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% |
Perdita della voce | 30% |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
Perdita anatomica di un rene | 20% |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 10% |
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi. |
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REgOLAMENTO (UE) 679/2016
Chi tratta i tuoi Dati Personali?
Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è QUIXA Assicu- razioni S.p.A., con Sede Legale in Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx, e Sede Operativa in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – Ed. A, 20132
– Milano (MI), Italia.
È stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, raggiungi- bile al recapito: QUIXA Assicurazioni S.p.A., c.a. Data Protection Officer, Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 – 00000 Xxxxxx (XX) – e-mail: centrocompetenza- xxxxxxx@xxxxx.xx.
Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i tuoi Dati Personali?
Il Titolare raccoglie e/o riceve Dati Personali per svolgere ade- guatamente le attività necessarie alla gestione del Rapporto Assicurativo a te riferito, in qualità di cliente o potenziale clien-
te, e deve trattarli nel quadro delle Finalità Assicurative.
Rientrano tra le Finalità assicurative: la preventivazione dei premi; la predisposizione e la stipulazione di polizze assicurative; la raccolta dei premi; la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; la riassicurazione; la coassicurazione; la prevenzione e l’individuazione delle frodi assicurative e le relative azioni legali; la costituzione, l’eserci- zio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; le attività statistiche e l’utilizzo a fini tariffari dei Dati raccolti.
Come trattiamo i tuoi Dati Personali?
I tuoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare mediante ope- razioni o complessi di operazioni, manuali o anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
I tuoi Dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive Funzioni ed in conformità con le istruzioni ricevute, sem- pre e solo per il conseguimento delle Finalità indicate all’interno dell’In- formativa, nonché da soggetti esterni / terzi, con le modalità previste dalla legge applicabile.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi Dati Personali?
Tutti i Dati Personali che ti riguardano sono conservati per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle Finalità del Trattamento. I Dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti ad eventuali obblighi
di conservazione connessi a obblighi di legge o a termini prescrizionali.
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❯ permetterci di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti, nostri o di terzi con i quali abbiamo stipulato accordi di colla- borazione e partnership;
❯ rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare
ricerche di mercato e indagini statistiche;
❯ definire il profilo dell’Interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle proprie necessità e caratteristiche.
Con chi vengono condivisi i tuoi Dati Personali?
I tuoi Dati Personali potranno essere comunicati a soggetti con i quali il Titolare coopera nella gestione del medesimo rischio assicurativo appartenenti alla c.d. “Catena Assicurativa”.
Con il tuo specifico e separato Consenso, i tuoi Dati potranno es- sere inoltre comunicati a società terze con i quali la nostra Compagnia abbia sottoscritto rapporti di collaborazione commerciale.
In ogni caso, i tuoi Dati Personali NON saranno diffusi.
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xxxx@xxxxx.xx, o una comunicazione scritta a QUIXA Assicurazioni S.p.A., Casella Postale 13320 – 00000, Xxxxxx (XX).
Per ogni ulteriore chiarimento, si rimanda all’Informativa completa (riportata di seguito)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale moti- vo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di se- guito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identifi- cativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti interessati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elen- chi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente appo- sita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2.
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Persona- li, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che ri- guardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che forme- ranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali
– ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittima- mente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.
Trattamento dei Dati Personali per Finalità Assicurative5
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rap- porto assicurativo, QUIXA Assicurazioni S.p.A. ha la necessità di disporre dei Dati Personali riferiti all’interessato (già acquisiti dalla Compagnia stessa, forniti direttamente dall’interessato, ovvero reperiti presso altri soggetti terzi6, anche mediante la consultazione di apposite Banche Dati legittimamente consultabili o attraverso il dispositivo di BlackBox, nonché Dati Personali ancora da acquisire, alcuni debbono essere ne- cessariamente forniti per adempiere a specifici obblighi di legge7), e – a tal fine – si trova nella necessità di trattarli nel quadro dello specifico rapporto assicurativo. In tale ambito, tratteremo i Dati Personali dell’in- teressato di riferimento per fornire servizi e/o prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti attività:
i. quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assi- curative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
ii. riassicurazione e coassicurazione;
iii. prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azio- ni legali conseguenti; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
iv. adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
v. analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
vi. gestione e controllo interno;
vii. attività statistiche, anche a fini di tariffazione – tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA – anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo
1 Dove per “Dato Personale” s’intende – ex art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – « […] qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferi- mento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale ».
2 Qualora i Dati Personali si riferiscano a soggetti minori di età sui quali l’interessato eserciti la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari / congiunti per l’esecuzione di prestazioni assicurative (quali, ad esempio, polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di Xxxxxxxx si intendono riferite altresì ai Trattamenti di tali ultimi Dati Personali.
3 E che abroga la direttiva 95/46/CE.
4 Ex co.1 dell’art. 4 del GDPR, « […] si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale »
5 La “Finalità Assicurativa” richiede che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche ed utilizzo a fini tariffari dei Dati raccolti.
6 Quali, ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’Interessato (contraenti di assicurazioni in cui risulti assicurato, beneficiario, coobbligati, ecc.); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, nonché eventuali ulteriori soggetti pubblici.
7 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
e non esaustivo – negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. BlackBox o Scatola Nera (quali, ad esempio, le informazioni sui movimenti e le localiz- zazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di gui- da, nonché i Dati raccolti dalla BlackBox prima dell’elaborazione
– ossia i cc.dd. “Dati grezzi”);
viii. valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio e/o il frazionamento del premio stesso, attraverso informazio- ni sull’affidabilità creditizia (c.d. Credit Scoring), basata su Dati dell’in- teressato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (tra cui – ad esempio – presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazio- ni posso essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per determinare, attraverso atti- vità di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato;
ix. attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
x. utilizzo dei Dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato.
I Dati Personali forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed ar- ricchendoli mediante la consultazione di Banche Dati legittimamente accessibili –a titolo meramente esemplificativo, i sistemi di informazioni creditizie – utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalla Compagnia per l’accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazio- ne del premio. A tali fini, non è richiesto all’interessato il Consenso per il Trattamento dei Dati Personali strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e/o di Terze Parti a cui tali Dati saranno comunicati8. Si precisa, inoltre, che non è richiesto il Consenso per il Trattamento dei Dati telematici raccolti attraverso la c.d. BlackBox, nel caso in cui il Trattamento degli stessi Dati risulti necessario per la conclusione o l’esecuzione del contratto tra l’inte- ressato e la Compagnia, ovvero nell’ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l’utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L’adesione a tale tipologia di contratto comporta quindi la necessità di trattare i Dati raccolti tramite la c.d. BlackBox per poter dare esecuzione al contratto richiesto dall’interessato. Resta inteso che, nell’ambito di tale Trattamento, i Dati telematici sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l’attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata. Inoltre, tale tipologia di contratto comporta un processo decisionale au- tomatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto / premio appli- cabile (determinato sulla base – a titolo esemplificativo e non esaustivo
– del numero di chilometri percorsi rilevati attraverso la c.d. BlackBox o sulla base del profilo del comportamento di guida dell’interessato). L’a- desione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di proce- dere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l’attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo interessato, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e/o della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa possa determinare be- nefici sull’importo del premio, determinati per mezzo di parametri og- gettivi rilevati attraverso la BlackBox.
Il Consenso dell’interessato è richiesto per il Trattamento delle cc.dd. Ca- tegorie Particolari di Dati Personali9 (di seguito indicati altresì come “Dati Sensibili”). Viene dunque richiesto all’interessato di fornire il proprio Con- senso per quanto riguarda il Trattamento degli eventuali “Dati Sensibili” il cui utilizzo è strettamente inerente alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, nonché delle relative eventuali prestazioni sottostanti. Inol- tre, esclusivamente per le finalità ivi indicate, e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto in- tercorrente tra l’interessato e la Compagnia, i Dati Personali possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica i quali operano – in Italia o all’estero – come autono- mi Titolari del Trattamento, rientranti nella la c.d. “Catena Assicurativa”10, in parte anche con funzioni meramente organizzative. Il Consenso che QUIXA chiede di prestare concerne, pertanto, altresì gli specifici Tratta- menti e le comunicazioni previste all’interno della c.d. “Catena Assicura-
tiva”, effettuati dai soggetti ivi menzionati. Si precisa che, senza i cc.dd. “Dati Sensibili” dell’interessato, la Compagnia non è in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo Consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
La Compagnia si avvale, inoltre, della facoltà di utilizzare i Dati di recapito ricevuti dall’interessato per inviare comunicazioni di servizio, strumenta- li ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. In mancanza dei Dati di recapito dell’interessato, non sarà possibile per QUIXA contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in re- lazione al rapporto contrattuale, nonché altre comunicazioni di servizio. L’adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (tra- mite il sito web della Compagnia o attraverso il canale telefonico) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed all’attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo interessato. Ciò con- sente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adotta- re decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo soggetto, e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Per la Finalità Assicurativa ivi descritta, in tutte le sue ampie esemplifica- zioni, la Base Giuridica che legittima il Trattamento è – in ogni caso – la necessità di disporre di Dati Personali per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato stesso.
Ulteriore Base Giuridica che legittima l’utilizzo dei Dati Personali per tale finalità si sostanzia nella necessità di disporre di Dati Personali per adem- piere ad un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto. Infine, il Trattamento è necessario per il perseguimento del Legittimo Interesse del Titolare del Trattamento a svolgere l’attività assicurativa, in- cluse le attività di studio statistico, l’esaminazione atta ad individuare e gestire eventuali possibili comportamenti fraudolenti e illeciti, nonché l’invio di comunicazioni di servizio strumentali ed utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo stesso.
A. Trattamento dei Dati Personali per attività Commerciali e di Mar- keting
Al fine di migliorare i propri servizi e prodotti, nonché per provvedere ad informare l’interessato sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di proprio interesse, QUIXA chiede di consentire all’utilizzo dei Dati Personali dell’interessato non “Sensibili” nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei Dati.
Laddove l’interessato fornisca liberamente gli specifici consensi richiesti per tali finalità, QUIXA sarà in grado di:
i. comprendere quali siano i bisogni, le esigenze dell’interessato, non- ché le opinioni sui prodotti ed i servizi offerti;
ii. effettuare analisi sulla qualità dei servizi forniti;
iii. attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di migliorare l’offerta per l’interessato;
iv. realizzare ricerche di mercato;
v. effettuare indagini statistiche;
vi. proporre prodotti e servizi che possano essere effettivamente di in- teresse per l’interessato;
vii. inviare comunicazioni promozionali e permettere la partecipazione dell’interessato ad iniziative di marketing (quali, ad esempio, Pro- grammi Fedeltà, Concorsi o Operazioni a Premio, Campagne Pro- mozionali, ecc.) mediante i canali di comunicazione accessibili per il tramite dei Dati di recapito riferiti all’interessato stesso (quali posta ordinaria, posta elettronica, App, telefono, fax, SMS, MMS, social me- dia e/o altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
viii. comunicare novità ed opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA, sia di società esterne part- ner di QUIXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i Dati Personali di riferimen- to dell’interessato;
ix. proporre prodotti e servizi sulla base dei Dati generati nel caso di utilizzo da parte dell’interessato di strumenti che permettano la ri- levazione della posizione nel territorio.
In particolare, la Compagnia potrà provvedere alle seguenti attività:
i. invio di materiale pubblicitario;
ii. vendita diretta;
8 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione quali banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per inda- gini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dell’In- dustria, del commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche Dati nei confronti delle quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
9 Ai sensi del comma 1 dell’art. 9 del GDPR, si tratta di « […] Dati Personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché […] dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona ».
10 La c.d. “Catena Assicurativa” è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e/o all’estero) i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo. Tra tali soggetti rientrano (a titolo esemplificativo e non esaustivo): le Società del Gruppo (controllanti, controllate e col- legate, anche indirettamente); altri assicuratori e/o coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; Legali; Periti; Medici; Autofficine; Enti Pubblici o Associazioni di Categoria. Tale pluralità di rapporti è pecu- liare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di “fasi” (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla Catena Assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i Dati Personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a determinate condizioni, terzi danneggiati), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l’assicurazione in sede di conclusione del contratto.
iii. compimento di ricerche di mercato;
iv. comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle altre società del Gruppo AXA Italia;
v. inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il Consenso che chiediamo all’interessato è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma l’interessato non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative ivi indicate. Si precisa inoltre che – in caso di un Consenso esplicito fornito da par- te dell’interessato – la Compagnia potrà inviare messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e/o telefono), sia strumenti automatici (quali posta elettronica, App, SMS, MMS, fax, social media, nonché altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica), nonché tramite l’apposita Area Riservata o l’App della Compagnia, fermo restando la possibilità per l’interessato, in ogni momento, di modificare e/o revocare il Consenso pre- cedentemente prestato attraverso gli appositi canali a disposizione.
QUIXA potrà inoltre provvedere, sempre in base al Consenso espresso dall’interessato, all’invio di materiale pubblicitario, all’esecuzione di atti- vità di vendita diretta, al compimento di ricerche di mercato, nonché alla comunicazione di novità in merito a prodotti e servizi forniti da partner della Compagnia e/o del Gruppo AXA. In questo caso, tali Xxxxxxxx non riceveranno i Dati Personali dell’Interessato se non in caso di adesione dello stesso alle offerte e/o alle iniziative proposte. Precisiamo che le atti- vità di comunicazione e di marketing ivi descritte potranno essere realiz- zate direttamente dalla Compagnia anche per il tramite di propri Agenti e/o Collaboratori, i quali agiranno in qualità di Responsabili e Soggetti autorizzati al Trattamento dei Dati Personali, nominati dal Titolare stesso.
Per la Finalità Commerciale e di Marketing ivi descritta, la Base Giuridica che legittima il Trattamento consiste nella manifestazione del Consenso dell’interessato al Trattamento dei propri Dati Personali per tale specifica finalità.
Infine, i Dati Personali – previo apposito e separato consenso espresso dell’Interessato – potranno anche essere comunicati ad altre Società fa- centi parte del medesimo Gruppo AXA – del quale QUIXA Assicurazioni
S.p.A. fa parte – nonché a Soggetti Terzi intrattenenti specifici Accordi di Partnership e/o Collaborazione con il Titolare del Trattamento al fine di permettere a questi Soggetti (i quali agiranno in qualità di Titolari Au- tonomi del Trattamento) la proposizione di offerte e vantaggi riservati.
B. Trattamento dei Dati Personali per Attività di Profilazione
Con specifico e separato Consenso fornito liberamente da parte dell’in- teressato, la Compagnia potrà svolgere attività di profilazione, attraverso l’analisi dei Dati Personali, con lo scopo di rilevare i comportamenti e le preferenze dell’interessato in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso l’utilizzo di trattamenti e decisioni automatizzate, com- presa la profilazione, per consentire di accedere a vantaggi personalizza- ti, di ricevere proposte maggiormente in linea con i bisogni dell’interes- sato, nonché per migliorare l’offerta dei prodotti di QUIXA.
Per tali specifiche attività e finalità, si precisa che la Compagnia potrà utilizzare, unitamente ai Dati Personali forniti direttamente dall’interes- sato, altresì:
i. informazioni ottenute attraverso la consultazione di Banche Dati pubbliche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Catasto e Pubblici Registri dell’Agenzia delle Entrate;
ii. informazioni elaborate anche da Terze Parti in qualità di Titolari o Responsabili del Trattamento dei Dati Personali.
Si precisa, inoltre, che fornendo tale Consenso, al solo scopo di assunzio- ne del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti e/o premi, nonché tariffe personalizzate, a seconda del pro- dotto scelto, la Compagnia potrà utilizzare altresì:
i. informazioni sull’affidabilità creditizia (c.d. Credit Scoring), basata su Dati dell’interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (tra cui – ad esempio – presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai Dati camerali quali carica sociale o partecipazio- ni). Tali informazioni posso essere elaborate anche da un soggetto terzo (che opera in qualità di Titolare autonomo o Responsabile del Trattamento dei Dati Personali sottesi al merito creditizio) per de- terminare, attraverso attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell’interessato;
ii. Dati prelevati da Banche Dati pubbliche afferenti il grado di rischio- sità dell’interessato o del mezzo assicurato, quali – a titolo mera- mente esemplificativo e non esaustivo – i punti della patente, le san- zioni derivanti dalle violazioni del Codice della Strada, lo stato delle Revisioni del Veicolo, ecc.
Il Consenso che chiediamo di esprimere all’interessato è facoltativo. In mancanza di tale consenso, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi. La Base Giuridica del Trattamento per le attività di profilazio- ne ivi menzionate e descritte è la manifestazione del Consenso dell’inte- ressato al Trattamento dei propri Dati Personali per tale specifica finalità.
C. Modalità di utilizzo dei Dati Personali
I Dati Personali dell’interessato sono trattati11 da QUIXA – nella propria
qualità di Titolare del Trattamento – solo con modalità strettamente ne- cessarie per fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi ri- chiesti o previsti in favore del soggetto stesso, ovvero – laddove sia stato prestato l’apposito consenso – per ricerche di mercato, indagini statisti- che, attività promozionali, attività di profilazione e di analisi, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemen- te usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimiz- zazione.
Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i Dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella pre- sente Informativa, i quali – a propria volta – sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le speci- fiche finalità indicate nella presente Informativa.
D. Destinatari dei Dati Personali (a chi e dove sono comunicati i Dati) In QUIXA, i Dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente Informa- tiva; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente Infor- mativa a cui i Dati Personali possono venire comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i Dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
i. Assicuratori, Coassicuratori e Riassicuratori; Agenti, Subagenti, Me- diatori di Assicurazione e di Riassicurazione, Produttori ed altri cana- li di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; Banche; Le- gali; Periti; Medici; Autofficine; Centri di Demolizione di Autoveicoli;
ii. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archi- viazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di infor- mazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allega- to A.5 del Codice Privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato
A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle so- cietà che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i Dati Personali necessari per la consultazione dei Dati di tali sistemi;
iii. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti di- sposizioni di legge) anche per finalità amministrativo-contabili e Cas- sa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio;
iv. società Partner, autonome titolari del Trattamento:
a. se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all’esecuzione del contratto as- sicurativo (quali, ad esempio, prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto; ecc.);
b. per attività di studio statistico sulla base clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
v. ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); orga- nismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture – Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa);; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti ge- stori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche Dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
Per talune attività si prevede l’ingaggio di soggetti di fiducia della Com- pagnia – operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea – che svolgono, per conto di QUIXA, compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente Informativa a cui i Dati vengono comunicati. In ogni caso, il trasferimento dei Dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previ- ste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cc.dd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appar- tenenti al Gruppo AXA, ovvero la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei Dati Personali del Paese importatore dei Dati. Resta inteso che il Titolare potrà agire anche av- valendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati
11 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnes- sione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la riservatezza. Questi soggetti, a tutela dell’Interessato, svolgeranno la funzione di Responsabile o di Incaricato del Trattamento dei Dati Personali oppure, ove la legge lo consenta, ope- rano come distinti Titolari del Trattamento. Il Consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali ultimi soggetti. I Dati Personali degli Interessati saranno utilizzati solo con modalità e procedure stret- tamente necessarie per effettuare le attività suddette, e non verranno in alcun caso diffusi.
X. Xxxxx di Conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, in accordo a quanto previsto dal- la normativa vigente, fermo restando che – decorsi 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto con il cliente – si procede alla cancellazione dei Dati stessi.
Per le attività di marketing, in caso di apposita manifestazione dei con- sensi opzionali richiesti, i Dati Personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali e/o nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’Interessato, e comunque per non più di 24 (venti- quattro) mesi – 2 (due) anni – dalla cessazione del rapporto tra l’Interes- sato ed il Titolare del Trattamento, mentre – per le attività di profilazione, sempre in caso di apposita manifestazione del consenso opzionale ri-
chiesto – i Dati Personali raccolti saranno conservati per il tempo neces- sario coerente con le finalità sottostanti e/o nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’Interessato, e comunque per non più di 12 (dodici) mesi – 1 (un) anno
– dal momento della raccolta del Dato Personale.
F. Diritti degli Interessati
Ogni Interessato ha il diritto di conoscere chi sono i Responsabili del Trat- tamento nonché i Soggetti Terzi a cui il Titolare comunica i Dati Persona- li, ad accedere ai Dati Personali ad esso riferiti / riferibili, all’aggiornamen- to dei Dati stessi, nonché ad integrare, rettificare o cancellare i propri Dati Personali, a chiederne la limitazione, ad opporsi al Trattamento dei Dati Personali nei casi previsti dalla Legge, a richiedere la portabilità, a far valere il diritto all’oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ad ottenere l’intervento umano da parte del Titolare del Trattamento, ad esprimere la propria opinione e contestare la decisione.
Per l’esercizio dei diritti previsti in capo a tali Soggetti, l’Interessato può ri- volgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A., c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 – 00000 Xxxxxx (XX) – E-mail: centrocompetenzapri- xxxx@xxxxx.xx. Inoltre, l’Interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo in materia di Protezione dei Dati Personali – in Italia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00000, Xxxx; (x00) 00000000; xxxxxxx@xxxx.xx.
Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione, si invita a visitare l’apposi- ta sezione Privacy del sito web della Compagnia.
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Sede Operativa: Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 Xx. X, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – Telefono: (x00) 00 00000000 – PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 –
P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. Ml-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Iscrizione alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019