Accordo-quadro Sapienza Università di Roma -IRCCS San Raffaele Roma
convenzioni 15.2 allegato 38
File: Convenzione Sapienza- San Xxxxxxxx Roma (su schema-tipo CRUI: IRCCS-Università-versione CRUI condivisa con Min Salute il 30.11.2020)
Accordo-quadro Sapienza Università di Roma -IRCCS San Xxxxxxxx Roma
l’Università degli Studi di Roma Sapienza, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0, 00000 Xxxx (XX) – codice fiscale C.F. 80209930587 – in persona della Rettrice e legale rappresentante pro tempore, Professoressa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma (RM), il 06/10/1962 per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell’Università;
e
l’IRCCS San Xxxxxxxx Roma, con sede legale in 00163 Xxxx (XX), Xxx xxxxx Xxxxxx x. 000, rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma il 27 giugno 1952, autorizzato alla firma in forza della carica;
PREMESSO CHE
a) l’IRCCS San Xxxxxxxx Roma ha ottenuto il riconoscimento del carattere scientifico con D.M. del 01/02/2005 ed è stato confermato come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS dal Ministero della Salute da ultimo con D.M. del 22/12/2021 nella disciplina MDC Riabilitazione e discipline correlate e che lo stesso svolge attività di ricerca scientifica nella suddetta disciplina di riconoscimento e nelle discipline correlate, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche;
b) l’art. 12 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. prevede che la ricerca sanitaria programmata nell’ambito del Piano Sanitario Nazionale si articoli nelle attività di ricerca corrente, attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca, e nelle attività di ricerca finalizzata, diretta ad attuare gli obiettivi prioritari del Piano, stabilendo che le attività di ricerca corrente e finalizzata siano svolte dagli organismi indicati al comma 6, fra cui gli IRCCS, anche con il concorso di altri enti, fra cui le Università, “sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni”;
c) l’Università Sapienza, istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica e della formazione e di trasmissione critica del sapere, opera per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della Legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell’art. 1, comma 1, della Legge 4 novembre 2005 n. 230 e in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori;
d) l’art. 1, comma 13, della Legge n. 230/2005 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, con oneri posti a carico dei medesimi, per realizzare progetti di ricerca affidati a ricercatori universitari;
e) le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, tecnologiche, di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche e regolare l’apporto dei propri rispettivi ricercatori, con riferimento, per quanto riguarda i ricercatori universitari, ai loro doveri istituzionali di ricerca, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 230/2005;
f) a tale fine le Parti si propongono d’istituire una Piattaforma congiunta per la programmazione integrata e lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con le realtà pubbliche e private, comprese quelle imprenditoriali, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti;
g) attraverso la Piattaforma l’Università e l’IRCCS sviluppano progetti di comune interesse, con le modalità dettate dalla presente Convenzione e dietro accordo con il Direttore Scientifico dell’IRCCS, nell’ambito di programmi di ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS supportati dal Ministero della Salute, nonché di altri programmi nazionali e internazionali;
h) l’istituzione della Piattaforma congiunta tra IRCCS e Università intende attivare forme di collaborazione atte a potenziare anche l’eccellenza dell’offerta formativa e permette di regolamentare gli aspetti gestionali ed organizzativi favorenti le necessarie sinergie per il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dei corsi di studio pre- e post- laurea dell'area medico/sanitaria e l'espletamento delle attività assistenziali nel contesto delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e privato accreditato;
PRESO ATTO
dell’Atto d’indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, con la normativa ivi citata (d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, art. 11; D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 53, come
modificato dalle Leggi n. 145 e n. 190 del 2012 e n. 125 del 2013; Legge 4 novembre 2005 n. 230, art. 1; Legge
30 dicembre 2010 n. 240, art. 6 comma 10);
PRECISATO CHE
a) per “ricercatore” dell’Università s’intendono professori e ricercatori dell’Università;
b) per “ricercatore” dell’IRCCS s’intendono i medici e ogni altro dipendente laureato dell’IRCCS di cui al
CCNL della dirigenza medica e veterinaria;
c) la presente convenzione è Accordo-quadro di ricerca scientifica stipulato tra l’IRCCS San Xxxxxxxx Roma (di seguito: IRCCS) e l’Università Sapienza (di seguito: Università), valevole anche ai sensi dell’art. 12 bis, comma 6, del D.Lgs.vo n. 502/1992 e finalizzato altresì a definire le condizioni per l’eventuale stipula di convenzioni specifiche ai sensi dell’art. 1 comma 13 della Legge n. 230/2005, con l’espressa pattuizione che non è previsto né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall’una all’altra parte e viceversa; non sono considerati trasferimenti finanziari tra le parti le valorizzazioni del costo per personale ai fini della partecipazione a bandi di ricerca o a richieste di finanziamento per la ricerca o al cofinanziamento di borse di studio e di posizioni di ricercatore universitario di tipo A con attività da svolgere con rapporto esclusivo presso la Piattaforma congiunta integrata di cui al presente Accordo;
d) le Parti sono impegnate nella tutela del principio costituzionale della libertà di ricerca e di pensiero;
e) le Parti si riservano di rivedere il presente accordo - nell’ambito della prevista durata - nell’eventualità
che ciò si renda opportuno per una migliore definizione e/o regolamentazione dei reciproci rapporti;
f) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO-QUADRO DI RICERCA SCIENTIFICA
Art. 1 – Finalità e oggetto dell’Accordo-quadro
1. Il presente Accordo, è attuato attraverso la costituzione presso l’IRCCS di una “Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-Università”, di seguito indicata in breve anche come Piattaforma.
2. La Piattaforma è riferita unicamente alle attività di ricerca.
3. La Piattaforma ha la finalità di facilitare la collaborazione tra Università e IRCCS in programmi congiunti di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione dell’IRCCS approvata dal Ministero della Salute, nel rispetto dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, sia rispetto alle programmazioni di ricerca dell’Università. In particolare le parti sono impegnate a:
a) integrare competenze, tecnologie e risorse umane nell’ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, nel rispetto dell’area di riconoscimento dell’IRCCS e delle relative linee di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
b) sviluppare laboratori e facilities condivise;
c) svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l’interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell’attività di ricerca biomedica, traslazionale e clinica;
d) attivare forme di collaborazione con lo scopo di promuovere e implementare l’approccio traslazionale alla ricerca scientifica sperimentale, clinica e applicata nei percorsi formativi di competenza dell’Università.
4. Le parti concordano nel riferirsi alla classificazione MDC/Major diseases categories utilizzata dal Ministero della Salute per il riconoscimento dell’IRCCS [Allegato 1] per individuare l’area principale e le aree scientifiche collegate interessate dal presente Accordo-quadro, che sono:
a) Riabilitazione motoria e sensoriale nelle patologie congenite, acquisite e croniche dall’età pediatrica all’età geriatrica negli ambiti specifici di neuroscienze e neuroriabilitazione e cardiologia- pneumologia, con particolare interesse nelle innovazioni tecnologiche-biotecnologiche, epidemiologia, qualità della vita e nutrizione.
Tali aree scientifiche e relativi percorsi formativi possono essere modificati e/o integrati nel corso della durata della presente Convenzione con atto sottoscritto dalle parti tramite i Referenti dei due Enti indicati all’art. 2.
5. Le Parti concordano nell’individuare la Piattaforma come sede di possibile svolgimento della formazione di Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione, ai fini di cui al successivo art. 6 commi 6 e 7.
6. Università e IRCCS, mediante la Piattaforma, effettueranno nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative:
- ricerche scientifiche;
- compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi e studenti, tenuto conto al riguardo della vigente normativa;
- scambio d’informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;
- organizzazione di attività seminariali e di corsi accademici in aree di comune interesse.
7. La Piattaforma è composta dall’insieme dei ricercatori IRCCS e universitari, nonché dei laboratori di ricerca condivisi, indicati nelle Tabelle 1a-b-c allegate; i relativi spazi, attrezzature e personale tecnico- amministrativo coinvolto saranno definiti con specifici accordi aggiuntivi condivisi fra IRCCS, Dipartimenti e Centri di Ateneo, stesi ed aggiornati dai Referenti di cui all’art. 3, nel rispetto dei principi stabiliti con il presente Accordo-quadro. Le attività di ricerca della Piattaforma si organizzano in Unità Operative di Ricerca (UOR); ai fini di una migliore programmazione e progettazione delle attività di ricerca, la Piattaforma si articola in Sezioni (o altra denominazione organizzativa); nell’ambito di ciascuna Sezione possono essere attivi contemporaneamente più progetti di ricerca; la Sezione è coordinata da un Responsabile individuato di comune accordo dai Referenti di cui all’art. 3.
8. Nell’ambito della Piattaforma congiunta si realizzano comuni interessi scientifici tramite il coordinamento delle risorse condivise, senza movimenti finanziari tra le Parti; è fatto obbligo alle strutture dell’IRCCS e dell’Università coinvolte nell’esecuzione del presente Accordo-quadro attenersi a quanto qui previsto; gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei laboratori condivisi di proprietà dell’IRCCS di cui alle Tabelle 1a-b e di proprietà dell’Università di cui alla Tabella 1c, nonché dei laboratori di cui alla Tabella 2 restano a carico, rispettivamente, dell’IRCCS o dell’Università. Le attrezzature allocate presso la Piattaforma nell’ambito dell’Accordo-quadro rimarranno comunque di proprietà dell’IRCCS o dell’Università che le abbiano acquisite; le spese di conduzione e manutenzione di dette attrezzature saranno a carico dell’istituzione ospitante, salvo diverso accordo tra le parti. Altre tipologie di spese saranno a carico dell’ente proprietario delle attrezzature.
9. Le UOR a direzione IRCCS facenti parte della Piattaforma, che operano in laboratori condivisi di proprietà dell’IRCCS, sono elencate nella Tabella 1.a, con la lista costantemente aggiornata dei ricercatori IRCCS e universitari aderenti.
10. Le UOR a direzione universitaria facenti parte della Piattaforma, che operano in laboratori condivisi di proprietà dell’IRCCS, sono elencate nella Tabella 1.b, con la lista costantemente aggiornata dei ricercatori IRCCS e universitari aderenti.
11. Con questo o con successivo accordo integrativo, stipulato ai sensi dell’art. 3, comma 1, le Parti individuano i laboratori dell’Università che possono essere accreditati presso l’IRCCS al fine di partecipare alla Piattaforma allo stesso titolo dei laboratori di cui al precedente comma 10.
Art. 2 – Direttore scientifico dell’IRCCS
1. Il Direttore scientifico dell’IRCCS è garante nei confronti del Ministero della Salute e delle Istituzioni firmatarie del presente Accordo delle attività di ricerca rientranti negli ambiti di riconoscimento/MDC (Major Diseases Categories) e relative correlate aree scientifiche, come approvate dal Ministero della Salute.
2. Il Direttore scientifico dell’IRCCS esercita la propria funzione istituzionale d’indirizzo scientifico anche nell’ambito della Piattaforma, concordando con i responsabili dei Dipartimenti universitari/Sezioni le modalità attuative e di conduzione delle ricerche, secondo le linee programmatiche approvate dal Ministero della Salute.
Art. 3 - Referenti
1. Referenti generali per il presente Accordo-quadro e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso e comunque delle parti riguardanti l’impegno finanziario o l’adesione di nuovi Dipartimenti universitari/Sezioni sono rispettivamente il Rettore o un suo delegato e il Presidente/Rappresentante legale dell’IRCCS o un suo delegato d’intesa con il Direttore Scientifico.
2. Per gli aspetti generali riguardanti l’attuazione dell’accordo il Rettore dell’Università designa un proprio delegato-referente; referente per l’IRCCS è il Direttore scientifico.
3. La valutazione dei risultati delle attività previste dalla Convenzione è effettuata dal delegato-referente del Rettore e dal Direttore scientifico dell’IRCCS con il compito di redigere un breve report annuale che illustri al Ministero della Salute e ai legali rappresentanti dell’Università e dell’IRCCS l’andamento delle attività di ricerca disciplinate dal presente Accordo, prospettando altresì eventuali integrazioni e/o modifiche.
Art. 4 - Obblighi e adempimenti delle parti.
1. Ai fini del presente Accordo-quadro l’IRCCS s’impegna:
a) ad ospitare presso la Piattaforma il personale dell’Università per la durata del presente accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso;
b) a finanziare le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche attraverso la partecipazione e presentazione in collaborazione con l’Università di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero della Salute;
c) a organizzare le attività di formazione di propria competenza;
d) a provvedere alle spese relative alle attività di propria pertinenza nello svolgimento dei programmi comuni;
e) a garantire, previa intesa tra Direttore scientifico dell’IRCCS e Direttore di Dipartimento universitario- Sezione interessato/a, l’accesso temporaneo all’IRCCS del personale universitario oltre quello già indicato nella Tabelle 1 a-b-c;
f) a sostenere i costi generali della struttura presente presso l’IRCCS.
2. Ai fini del presente Accordo-quadro l’Università s’impegna:
a) ad ospitare temporaneamente presso i laboratori di cui alla Tabella 1c e alla Tabella 2 il personale dell’IRCCS nell’ambito della durata del presente Accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso, previa intesa riguardo alle modalità di frequenza tra Direttore del Dipartimento e Direttore scientifico;
b) a finanziare, anche attraverso la partecipazione con il proprio personale, le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche mediante la partecipazione e presentazione in collaborazione con l’IRCCS di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero della Salute;
c) a promuovere l’organizzazione anche presso l’IRCCS di corsi di studio universitari e di formazione alla ricerca di comune interesse;
d) a garantire, su richiesta del Direttore scientifico dell’IRCCS, l’accesso temporaneo, presso le sedi dipartimentali, del personale dell’IRCCS per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione;
e) a garantire l’accesso alle attrezzature e agli spazi dei Dipartimenti di cui alla Tabella 1c e alla Tabella 2 per lo svolgimento delle ricerche secondo le disposizioni sulle modalità di frequenza impartite dal Direttore del Dipartimento;
f) a consentire, su richiesta del Direttore scientifico dell’IRCCS e nei limiti delle proprie disponibilità, nonché di quanto previsto dalla normativa in materia, l’attivazione di posizioni aggiuntive per Corsi di Dottorato organizzati dall’Università stessa finanziate dall’IRCCS e l’accesso del personale dell’IRCCS alle Scuole di Specializzazione sulla base dei criteri e delle procedure previsti per legge.
3. Per la partecipazione a bandi di ricerca e richieste di finanziamento per progetti di ricerca in collaborazione, da svolgere nella Piattaforma, si applicheranno i seguenti criteri:
a) se l’Università è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato come PI da un ricercatore universitario e gestito dalla stessa Università, che prevederà la partecipazione dell’IRCCS come Ente partner/Terza Parte, oppure la partecipazione del personale IRCCS assegnato alla Piattaforma in posizione di collaboratore, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento;
b) se l’IRCCS è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato e gestito dall'IRCCS e prevederà la partecipazione dell’Università come Ente partner/Terza Parte, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento, o la partecipazione del personale Universitario assegnato alla piattaforma in posizione di P.I. o di collaboratore;
c) se ambedue gli Enti sono eleggibili, la richiesta verrà effettuata a nome dell’Ente per il quale le
condizioni del finanziamento sono le più favorevoli;
d) se ambedue gli Enti sono eleggibili e sussiste parità nelle condizioni di finanziamento, la decisione è demandata ai due referenti delle Parti nella Piattaforma; in caso di mancato accordo, l’IRCCS e l’Università resteranno liberi di partecipare al bando separatamente, anche con propri ricercatori appartenenti alla Piattaforma e consorziandosi con altri soggetti.
Qualora uno dei due Enti decida di non partecipare a un bando o a una richiesta di finanziamento, l’altro potrà comunque parteciparvi, anche con propri ricercatori appartenenti alla Piattaforma e consorziandosi con altri soggetti.
Il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, si consulterà sempre con gli uffici competenti delle Parti. In ogni caso, i costi per il progetto saranno interamente sostenuti dalla parte che ottiene il finanziamento.
Art. 5 – Localizzazione della Piattaforma di ricerca congiunta
1. Le attività della Piattaforma di ricerca congiunta si svolgeranno presso i Laboratori condivisi, indicati nelle Tabelle 1 a-b-c, che riportano la denominazione del Laboratorio, l’ubicazione, il responsabile del Laboratorio e il responsabile delle specifiche Unità Operative di Ricerca-UOR, indicando se i responsabili siano dipendenti dell’IRCCS o dell’Università.
2. Le modalità operative di frequenza e di accesso ai laboratori e d’interazione tra ricercatori fanno riferimento alle istruzioni emanate rispettivamente dal Direttore scientifico e dal referente Direttore di Dipartimento universitario/Sezione.
3. In esito alla valutazione di cui al comma 3 dell’art. 3 della presente Convenzione i due referenti possono concordare una modifica della responsabilità direttiva delle Unità Operative di Ricerca.
Art. 6 – Norme relative al personale universitario coinvolto nella Piattaforma di ricerca congiunta
1. I ricercatori dell’Università, inclusi nelle Tabelle 1 a-b al momento della stipulazione del presente Accordo, e nella Tabella 1c allorché sia operativa, nonché gli altri ricercatori universitari che aderiranno successivamente, identificati su base annuale d’intesa tra Direttore del Dipartimento universitario e Direttore scientifico dell’IRCCS, svolgeranno la propria attività di ricerca scientifica presso la Piattaforma, in adempimento al proprio dovere istituzionale di ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. n. 230/2005.
Tale personale sarà inserito nell’anagrafica dei ricercatori dell’IRCCS relativa alla ricerca corrente, purché lo stesso rispetti i criteri individuati dal Ministero della Salute. Per tali ricercatori restando fermi gli obblighi relativi agli adempimenti delle attività didattiche e alla partecipazione agli organi collegiali accademici. In particolare, la partecipazione alla Piattaforma esclude l’affiliazione nelle pubblicazioni ad istituzioni diverse dall’Università e dall’IRCCS firmatari del presente accordo e preclude la partecipazione a progetti di ricerca con altri IRCCS o con altri Enti nell’ambito della programmazione della ricerca sanitaria di cui all’art. 12 bis del D.Lgvo. n. 502/1992. L’Università resta comunque libera di consorziarsi con altri enti pubblici e privati per la partecipazione a bandi di ricerca ai quali l’IRCCS non partecipi; allo stesso modo l’IRCCS resta libero di consorziarsi con altri enti pubblici e privati per la partecipazione a bandi di ricerca ai quali l’Università non partecipi.
2. Le Unità operative di ricerca a direzione IRCCS con l’apporto di ricercatori universitari, facenti parte della Piattaforma, sono indicate nella Tabella 1a, insieme con i relativi responsabili ricercatori dell’IRCCS. Le Unità operative di ricerca a direzione universitaria, facenti parte della Piattaforma, sono indicate nelle Tabelle 1b e 1c, con i relativi ricercatori universitari responsabili. L’attività di ricerca svolta presso la Piattaforma deve essere rendicontata dai ricercatori universitari ai fini dell’assolvimento del proprio dovere istituzionale di ricerca, secondo i regolamenti interni dell’Ateneo e deve rispettare i vincoli d’impegno orario per le attività istituzionali stabiliti dall’Università.
3. La Direzione scientifica dell’IRCCS, sentito il Referente universitario di cui all’art. 3, comma 2, potrà individuare per il personale universitario di cui al precedente paragrafo 1 specifici obiettivi coerenti con la programmazione triennale dell’IRCCS approvata dal Ministero della Salute per il finanziamento della ricerca corrente.
4. Nell’ambito degli obiettivi definiti ai sensi del paragafo precedente, l’IRCCS individuerà i programmi di ricerca nei quali il risultato raggiunto sia correlato all’erogazione di premialità economiche, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 13 della Legge 4 novembre 2005 n. 230. La corresponsione di tale premialità economica da parte dell’IRCCS, direttamente all’interessato, avverrà “a valutazione di risultato”, dandone comunicazione all’Università secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 11 del D. Lgs. n. 165/2001 e con riferimento alle attività di ricerca (comma 6 lettera f-bis, steso art. 53 del X.Xx 165/2001.
5. Il presente accordo non comprende la clinicizzazione a direzione universitaria di Unità operative dell’IRCCS, che può avvenire solo con separato atto d’intesa tra IRCCS e Università nel rispetto della Programmazione regionale, avuto riguardo delle procedure previste dai commi 4 e 5 dell’art. 2 del D. Lgs. 517/1999 (accordo Regione-Università riguardo alla clinicizzazione in strutture ospedaliere diverse dall’ospedale universitario di riferimento); le relative procedure esulano dal presente Accordo.
6. La frequenza di specializzandi e dottorandi di ricerca presso l’IRCCS deve essere annualmente autorizzata dal Direttore della Scuola o dal Coordinatore del Dottorato di ricerca; il suddetto Direttore o Coordinatore deve individuare nell’autorizzazione un tutor delle attività da svolgere presso l’IRCCS; il tutor deve documentare periodicamente al Direttore o Coordinatore le attività svolte dal dottorando presso l’IRCCS.
7. L’IRCCS può finanziare posizioni per Dottorato di ricerca o per Scuole di Specializzazione, in relazione a quanto consentito dalla normativa vigente; il relativo accordo con l’Università può prevedere obblighi di frequenza del vincitore presso le strutture di ricerca o cliniche dell’IRCCS.
Ove un ricercatore dell’IRCCS risulti utilmente collocato in graduatoria o almeno tra gli idonei nella procedura concorsuale per l’accesso ad un Dottorato di ricerca o ad una Scuola di Specializzazione lo stesso verrà iscritto in sovrannumero al Dottorato o alla Scuola di Specializzazione nei limiti e nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti per legge e diverrà automaticamente partecipante alle attività della Piattaforma di ricerca congiunta, con eventuali pubblicazioni a doppia affiliazione. L’Università si impegna a collaborare con l’IRCCS all’attuazione di quanto disposto dall’art. 1, commi da 423 a 444 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.
L’IRCCS e l’Università possono altresì concorrere al cofinanziamento di borse di studio, di posizioni di Dottorato di ricerca e di posizioni di ricercatore a tempo determinato e segnatamente di ricercatore universitario di tipo A, con attività da svolgere con rapporto esclusivo presso la Piattaforma congiunta integrata di cui al presente Accordo; per le posizioni suddette non sono utilizzabili i fondi del Ministero della Salute destinati agli IRCCS.
Art. 7 – Personale universitario che collabora all’attività di ricerca dell’IRCCS
1. Oltre ai ricercatori di cui al precedente art. 6, paragrafo 1, può partecipare senza vincoli di esclusiva alle attività della Piattaforma il personale universitario afferente ai Dipartimenti universitari/Sezioni/laboratori indicati nella Tabella 2, il cui elenco viene annualmente aggiornato; tale personale e le relative strutture dipartimentali non sono considerati ai fini delle procedure di riconoscimento e di accreditamento dell’IRCCS e di svolgimento della ricerca corrente. Tale personale non potrà essere inserito nell’anagrafica ricercatori dell’IRCCS.
2. Altro personale universitario, oltre quello individuato nella Tabella 2, potrà comunque collaborare con l’IRCCS per lo svolgimento dell’attività di ricerca nelle aree scientifiche elencate all’art. 1 comma 4 del presente accordo, svolgendo attività di ricerca, senza vincoli di esclusiva, nell’ambito della Piattaforma; in merito deve essere acquisito il parere favorevole del Direttore scientifico. Tale personale non potrà essere inserito nell’anagrafica dei ricercatori dell’IRCCS.
Art. 8 - Personale IRCCS coinvolto nella Piattaforma
1. Il personale IRCCS individuato nelle Tabelle 1 a-b-c partecipante alla Piattaforma svolgerà attività di ricerca di comune interesse, fatti salvi gli altri impegni istituzionali.
2. Aggiornamenti di detto personale sono effettuabili con provvedimento del Direttore scientifico, d’intesa
con il Direttore del Dipartimento universitario per quanto attiene i ricercatori del Dipartimento.
3. Attività di ricerca del personale IRCCS in strutture universitarie al di fuori della Piattaforma sono effettuabili previo nulla osta del Direttore scientifico.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali, trasparenza e anticorruzione
1. Le Parti s’impegnano a trattare i dati personali connessi all’esecuzione del presente Accordo in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016, dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dalle indicazioni del Garante Privacy. I dati saranno trattati dalle “Persone Autorizzate al trattamento dei dati” nominate da ciascuna Parte ai sensi dell’art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari, ex art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento dei dati del personale dell’Università e dell’IRCCS coinvolto nell’esecuzione del presente Accordo, si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in
caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Accordo. Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna Parte, per i dati di competenza, richiama le proprie informative consultabili sul sito internet istituzionale. Le Parti s’impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento U.E. nei confronti di ciascun Titolare, inoltrando la richiesta all’una o all’altra Parte e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative. Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l’evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull’intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto l’istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati. Le Parti s’impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte s’impegna a comunicare all’altra senza ritardo ogni eventuale violazione. Resta in ogni caso inteso che l’eventuale responsabilità è da intendersi ripartita tra i Contitolari in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell’evento dannoso. Le Parti s’impegnano a mettere a disposizione degli Interessati il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del Regolamento
U.E. n. 679/2016. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.
2. Gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardanti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione, governo, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, sono di competenza della Parte conferente
gli incarichi. Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 41 del citato Decreto Legislativo, riguardanti i titolari presso le Aziende sanitarie e ospedaliere di incarichi di direzione, di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, di dirigente sanitario, sono di competenza dell’IRCCS.
3. Le Parti s’impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti o allegati al presente Accordo - sono parte integrante dell’Accordo stesso. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
4. Gli IRCCS privati rilasciano all’Ateneo, all’atto della sottoscrizione dell’Accordo, dichiarazione attestante la mancata presenza nel proprio organico di ex dipendenti dell’Università in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
5. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini
dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
Art. 10 – Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) e assicurazione
1. Gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro gravano sull’Ente ospitante, sia riguardo ai ricercatori dell’una e dell’altra Parte, che riguardo a dottorandi, specializzandi e studenti. Tali obblighi riguardano l’IRCCS relativamente alle UOR della Piattaforma di cui alle Tabelle 1 a-b e l’Università relativamente alle UOR della Piattaforma di cui alla Tabella 1c e ai Dipartimenti indicati nella Tabella 2.
2. Ciasuna delle Parti garantisce di avere in atto l’assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento dell’attività di ricerca e didattica per il proprio personale (ivi compresi, per parte universitaria, dottorandi, specializzandi e studenti).
3. La sorveglianza sanitaria è assicurata dall’IRCCS nei riguardi del personale proprio e universitario frequentante la Piattaforma ed è assicurata da ciascuna parte nei riguardi del proprio personale (ivi compresi, per parte universitaria, dottorandi, specializzandi e studenti) per frequenza non esclusiva delle strutture dell’una o dell’altra Parte. Al medesimo IRCCS incombono gli obblighi relativi alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, alla relazione in materia di radiazioni ionizzanti, alla sorveglianza sanitaria e fisica, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché riguardo alla predisposizione e tenuta di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di sicurezza e rispetto degli standard di sicurezza.
4. L’IRCCS è garante della “formazione generale” sulla sicurezza (art. 37 D. Lgs. 81/2008), così come definita dall’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome n. 221/CSR del 21.11.2011; il Servizio Promozione e Protezione Sicurezza erogherà quattro ore di formazione al personale frequentante la Piattaforma, comprendente per parte universitaria anche dottorandi, specializzandi e studenti; la formazione deve riguardare in particolare i rischi specifici connessi con le lavorazioni effettuabili nell’ambito della Piattaforma.
Art. 11 - Risultati e pubblicazioni
1. I risultati della ricerca ottenuti nell’ambito della Piattaforma potranno essere oggetto di pubblicazione da parte dei ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di Authorship. Le parti s’impegnano reciprocamente ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica. L’ordine degli autori veranno concordati in buona fede tra le Parti secondo le nomali prassi vigenti.Qualora i risultati oggetto di pubblicazione appartengano a entrambe le Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. L’assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale.
2. A tal fine tutte le pubblicazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma dal personale dell’Università affiliato all’IRCCS con rapporto di esclusività IRCCS-Università di cui all’art. 6, comma 1, dovranno riportare la doppia affiliazione (IRCCS …, Dipartimento di… e Università di …, Dipartimento di …), utilizzando la denominazione standard adottata dall’IRCCS e riconosciuta dal Ministero della Salute: IRCCS San Xxxxxxxx Roma. La denominazione standard dell’affiliazione adottata dall’Università è “Sapienza Università, Dipartimento/Laboratorio/altro….”.
3. Analogamente, tutte le pubblicazioni effettuate da personale IRCCS nell’ambito della Piattaforma dovranno riportare l’indicazione esclusiva di entrambe le istituzioni Università ed IRCCS, con il laboratorio o altra struttura di ricerca dell’IRCCS. La denominazione standard dell’affiliazione adottata dall’IRCCS è “IRCCS San Xxxxxxxx Roma, Dipartimento/Laboratorio/altro …..”.
4. In tutte le richieste di finanziamento presentate congiuntamente nell’ambito della Piattaforma, che valorizzino l’apporto di personale universitario, sarà previsto che le relative pubblicazioni rispettino i principi dell’Open Access, con assunzione dei relativi costi a carico del progetto, salvi limiti posti dal bando o dall’ente finanziatore; sarà anche previsto il rispetto dei principi dell’Open Data, impegnando gli autori a mettere a disposizione i dati emergenti dallo studio ai fini della revisione e della verifica tra pari dei risultati della ricerca.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell’attuazione dei Progetti nell’ambito della Piattaforma verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l’altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo. Fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori delle Parti e quanto previsto da eventuali regolamenti per la gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata in essere tra le Parti, i risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione nell’ambito della Piattaforma, suscettibili o meno di protezione mediante brevetto d’invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, resteranno di proprietà comune delle Parti. Le Parti s’impegnano a coordinare le procedure di
valutazione, protezione e valorizzazione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale comunicandosi reciprocamente la proposta di brevettazione, protezione o valorizzazione fatta pervenire dagli inventori a una qualsiasi delle Parti.
6. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune o l’eventuale sfruttamento economico dei risultati innovativi generati non brevettati conseguiti congiuntamente dalle parti, sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, all’interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e/o dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. In ogni caso le Parti assumono l’impegno di adottare tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione dei risultati e/o delle invenzioni prodotte. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.
Art. 12 Riservatezza
1. Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, (a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, piani di business, metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, attività commerciali, beni, prodotti, processi, o analisi) indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell’ambito della Piattaforma e rese note all’altra parte direttamente o indirettamente, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in virtù del presente accordo (d’ora in poi “Informazioni Confidenziali”). La Parte ricevente tali Informazioni Confidenziali si obbliga a mantenerle strettamente riservate per tutta la durata del presente accordo e per un successivo periodo di 5 anni dopo la sua conclusione. Le Informazioni Confidenziali rimangono di proprietà della Parte che le ha fornite.
2. Le Informazioni Confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo. Le Informazioni Confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della parte che le ha rivelate fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del presente accordo e/o che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.
4. Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano: a) già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione; b) sviluppate in maniera indipendente da parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte della parte che le ha rivelate e ciò sia dimostrabile con idonea documentazione; c) da comunicare obbligatoriamente da parte di parte ricevente in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità; in questo caso parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla parte che le ha fornite affinché quest’ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.
Art. 13 – Durata
L’accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. L’eventuale rinnovo per ulteriori tre anni dovra’essere concordato tra le parti e formalizzato con apposito atto scritto.
Art. 14 – Recesso
1. Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante pec da inviare all’altra parte
con un preavviso di almeno sei mesi.
2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
Art. 15 - Controversie
Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all’Autorità giudiziaria competente, previo esperimento di tentativo di conciliazione dinnanzi ad una mediazione giudiziaria.
Art. 16 Norme di rinvio e norme finali
1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizione di legge e ai Regolamenti del Sistema
Sanitario Nazionale e dell’Università applicabili in materia.
2. La collaborazione del personale universitario con l’IRCCS è subordinato all’osservanza del vigente Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.
3. Ove i Regolamenti di Ateneo prevedano per i ricercatori universitari procedure autorizzative anche per le attività di ricerca, tali autorizzazioni ai fini di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sono di esclusiva competenza dell’Università.
4. Il presente Accordo-quadro e i successivi eventuali accordi attuativi si fondano sull’espressa pattuizione che non é prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall’una all’altra Parte e viceversa.
5. L’Università prende atto che le attività di ricerca dell’IRCCS sono regolamentate dalla programmazione triennale prevista dal Ministero della Salute; l’attuazione della stessa è responsabilità propria del Direttore scientifico dell’IRCCS.
6. Gli aggiornamenti del presente Accordo-quadro seguono le stesse finalità dell’atto qui sottoscritto e sono effettuabili con le modalità disciplinate dallo stesso, nel rispetto in ogni caso della programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute.
7. Le spese di bollo saranno sostenute dai contraenti in parti uguali. Il presente atto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1998, con spese a carico della parte richiedente.
La Rettrice della Sapienza Università (Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Il Presidente dell’IRCCS San Xxxxxxxx Roma (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx)
Tabella 1a. Le Unità Operative di ricerca a direzione IRCCS con l’apporto di ricercatori universitari, facenti parte della Piattaforma, che operano in laboratori condivisi di proprietà dell’IRCCS, con la specifica dei relativi responsabili ricercatori dell’IRCCS.
1. UOR1 Area Ricerca Scienze Cardiologiche e Respiratorie
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx (responsabile IRCCS), Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx (Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche (responsabile Università)
2. UOR2 Area Ricerca Scienze Neurologiche e Riabilitative/Riabilitazione Neuromotoria
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (responsabile IRCCS), Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx (responsabile Università)
3. UOR3 Centro MEBIC e Laboratorio di Patologia Molecolare, Cellulare e Ultrastrutturale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (responsabile IRCCS), Xxxx. Xxxxx Xxxxxx (responsabile Università, Dipartimento di Medicina Sperimentale)
4. UOR4 Diagnostica per Immagini e Laboratorio di Neuroimmagini
(Responsabile IRCCS Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx), xxxx.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (Responsabile Università, Dipartimento di Neuroscienze Umane), dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx (Università)
Tabella 1b. Le Unità Operative di ricerca a direzione universitaria, facenti parte della Piattaforma con la specifica dei relativi ricercatori universitari responsabili.
1. UOR1 Laboratorio di Elettrofisiologia
Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxx (Responsabile Università, Dipartimento di Fisiologia Umana e Farmacologia
“Xxxxxxxx Xxxxxxxx”), xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Università), dott. ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx (IRCCS)
2. UOR2 Laborotario di Neuropsicologia e Psicologia Comportamentale, Dipartimento di Psicologia, dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx (Responsabile Università), xxxx. Xxxxxxx Xxxx (Università), dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx (responsabile IRCCS).
Tabella 2. Dipartimenti universitari associati alla Piattaforma congiunta.
1. Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia “Xxxxxxxx Xxxxxxxx”
2. Dipartimento di Medicina Sperimentale
3. Dipartimento di Medicina Molecolare
4. Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
5. Dipartimento di Neuroscienze Umane
6. Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare
7. Dipartimento di Scienza Cliniche Internistiche Anestesiologiche e Cardiovascolari
8. Dipartimento di Psicologia
9. Dipartimento di Neuroscienze Salute Mentale e Organi di Senso (NESMOS)
10. Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e dell’Apparato Locomotore
La Rettrice della Sapienza Università (Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Il Presidente dell’IRCCS San Xxxxxxxx Roma (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx) Roma, data ………
Allegato 1 – Aree MDC [all’art. 1 comma 2 indicare area/e principale/i e aree correlate]
Allegato 2 – Sintesi dell’Atto d’indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto
l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, sezione Università, approvato con delibera ANAC
n. 1208 del 22 novembre 2017 - Norme
Sintesi MIUR-ANAC - Parte Terza: istituti di particolare interesse per il sistema universitario e della ricerca- Partecipazione alle attività di ricerca
Sono citate le leggi sopra richiamate (d.P.R. n. 382 del 1980, art. 11; D.Lgs. 165 del 2001; Legge n. 230 del 2005; Legge n. 240 del 2010), rilevando in particolare le seguenti norme: pag. 18: art. 53 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012 (che prevede al comma 2 l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per attività svolte presso altre istituzioni); pag. 19: art. 11 del D.P.R. n. 382/1980 che ritiene esservi “… compatibilità con il regime a tempo pieno delle attività scientifiche… espletate al di fuori di compiti istituzionali”; pag. 19: art. 6 comma 10 della Legge 240/2010, che distingue tra attività “liberamente svolte” e attività che richiedono espressa autorizzazione del Rettore, con la precisazione MIUR-ANAC che “l’attività di consulenza non andrebbe intesa come qualcosa di diverso dalla collaborazione scientifica”, da distinguersi pertanto dall’attività libero-professionale, incompatibile con il regime a tempo-pieno, mentre “l’attività di consulenza, intesa come consulenza scientifica, diventa possibile anche per i professori a tempo pieno, così come espressamente previsto per tutte le altre attività compatibili citate nel comma 10” (pag. 21), cosicché l’attività di consulenza scientifica d’interesse dell’IRCCS è da intendersi come “Prestazione resa in qualità di esperto della materia, in quanto studioso della relativa disciplina e mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi, nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare, riconducibile tipicamente al settore concorsuale di afferenza ” (pag. 22), trattandosi di “… <attività di collaborazione scientifica>… [che] consiste nella partecipazione a progetti di ricerca, ad attività di Fondazioni o Società alle quali partecipa l’Ateneo… attività derivate da commesse, contratti o convenzioni… alla cui … realizzazione l’Università concorra, regolarmente approvati dall’Ateneo” (pag. 23).
Norme di riferimento:
Art. 1, comma 1 D.Lgs. 00 xxxxxxx 0000, x 000: “Gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione sanitaria, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità”.
Art. 14, commi 10-12 del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modifiche con L 8 novembre 2012 n. 189 su criterio di riconoscimento e di conferma degli IRCCS, a integrazione e modifica di quanto previsto dal
D. Lgs. n. 288/2003: quali/quantità dei prodotti scientifici di comprovato valore internazionale.
Art. 2 L. 24 dicembre 2007 n. 244 comma 313 che identifica per l’area biomedica ai fini del riconoscimento del livello scientifico eccellente: indici bibliometrici in uso nella comunità scientifica internazionale, quali l’impact factor e il citation index.
Art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 comma 5 lettera b: per i professori e ricercatori universitari “il regime a tempo pieno… è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche… espletate al di fuori di compiti istituzionali ”.
Art. 1 L. 4 novembre 2005 n. 230 comma 13: “Le Università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto”.
Art. 10 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240: “I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione,…, attività di collaborazione scientifica e di consulenza”, attività questa seconda interpretata dall’ANAC come “consulenza scientifica”.
Art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dalla Legge n. 190/2012: prevede che l’Ente convenzionato comunichi all’Università le somme corrisposte al ricercatore universitario.