SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI DUE STRUTTURE RESIDENZIALI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA. IMMOBILI MESSI A DISPOSIZIONE DAI CONCORRENTI NUMERO GARA 8474366
LOTTO N. 1: Casa Rifugio “ Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne - CIG 9127633907 CUP J89G21000060001
LOTTO N. 1: IMPORTO A BASE DI GARA € 395.882,32 + IVA se dovuta nella percentuale massima del 22% - Oneri della sicurezza pari a zero.
LOTTO N. 2: Casa per la Semiautonomia “” CIG 912764421D CUP J89G21000060001
LOTTO N. 2: IMPORTO A BASE DI GARA € 174.025,28 + IVA se dovuta max al 22% per un -
Oneri della sicurezza pari a zero.
L’anno 2022 il giorno ……del mese di………in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. .del
……………….
TRA
ROMA CAPITALE” con sede in Campidoglio, Palazzo Senatorio, codice fiscale n. 02438750586, nella persona di……………………………………, nata a …… il ………….., nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Pari Opportunità - incaricata con Ordinanza del Sindaco n. 245 del 23 dicembre 2021 - che interviene al presente contratto giusta i poteri che Le derivano dall’art. 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dall’art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
E
“…………………………….” con sede in …………., via………………, iscritta nel Registro delle Imprese
………………………………………, numero di iscrizione ……………………, codice fiscale n…………………..,nella persona del/la Sig/ra ……………….., nato/a a ………. il giorno e
domiciliato/a per la carica presso la sede societaria, ove sopra, che interviene al presente contratto nella sua qualità di ………………………………….. della società, in forza della nomina e dei poteri conferiti, (“ ” d’ora innanzi sarà indicata come CONTRAENTE);
PREMESSO CHE
con Determinazione Dirigenziale n. GE 311 del 7 DICEMBRE 2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico con valenza di avvio di indagine di mercato propedeutica allo svolgimento della Procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. ,36 comma 2), lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e articolo 63 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in due lotti funzionali, per l’affidamento della gestione di due strutture residenziali per donne vittime di violenze, in immobili messi a disposizione dai concorrenti, nello specifico
LOTTO N. 1: Casa Rifugio “ Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne - CIG 9127633907 CUP J89G21000060001
LOTTO N. 1: IMPORTO A BASE DI GARA € 395.882,32 + IVA se dovuta nella percentuale
massima del 22% - Oneri della sicurezza pari a zero.
LOTTO N. 2: Casa per la Semiautonomia CIG 912764421D CUP J89G21000060001
LOTTO N. 2: IMPORTO A BASE DI GARA € 174.025,28 + IVA se dovuta max al 22% Oneri della
sicurezza pari a zero.
L’appalto decorrerà dal 1 maggio 2022 o comunque dalla data di affidamento del servizio, fino al 31 ottobre 2023.
GARA 8474366
a seguito dell’espletamento delle procedure di gara e della formulazione della graduatoria provvisoria, come da verbale tramesso con nota prot. n. ……. del è stata proposta l’aggiudicazione, relativamente al Lotto
……nei confronti del CONTRAENTE che ha ottenuto il punteggio complessivo di ;
con Determinazione Dirigenziale n. ……….. del ………., conservata in atti, è stata disposta, relativamente al Lotto ……., l’aggiudicazione al CONTRAENTE della gestione del servizio di casa Rifugio/Casa per l asemiautonomia, Municipio………….., via…………..…; divenuta efficace appurando l’esito positivo delle verifiche sui requisiti
ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice penale, il CONTRAENTE dichiara di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, giusta anche la dichiarazione conservata in atti;
tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:
Art.1 - Oggetto del servizio
Il presente Schema di Contratto ha per oggetto la gestione del servizio delle strutture residenziali per donne vittime di violenza sotto specificate, presso immobili forniti dall’aggiudicatario
LOTTO N. 1: Casa Rifugio “ Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne - CIG 9127633907 CUP J89G21000060001
LOTTO N. 1: IMPORTO A BASE DI GARA € 395.882,32 + IVA se dovuta nella percentuale massima del 22% - Oneri della sicurezza pari a zero.
LOTTO N. 2: Casa per la Semiautonomia CIG 912764421D CUP J89G21000060001
LOTTO N. 2: IMPORTO A BASE DI GARA € 174.025,28 + IVA se dovuta max al 22% - Oneri della sicurezza pari a zero.
Il presente Schema di Contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e il CONTRAENTE in relazione alle caratteristiche del servizio, comprese le modalità di esecuzione
come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (d’ora innanzi:
Capitolato) e negli atti in esso richiamati. Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D. Lgs. 50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle
disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D.lgs. 50/20016;
- il D.lgs. 81/2008 e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.lgs. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- Il D.lgs. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- la L.R. del 19 marzo 2014 n. 4 e ss. mm. ii.;
- Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 614/2016;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”;
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020-2021-2022 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29
luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
- La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul l’11 maggio 2011;
- Legge 27 Giugno 2013, n.77 di ratifica della convenzione di Istanbul;
- Il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49/18;
- D. L. n. 93/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 7 luglio 2015 di adozione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 614 del 18 ottobre 2016;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 28 marzo 2015 concernente: “Modifiche alla DGR 1305/2004: Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. n. 41/2003. Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 24 marzo 2015;
- Legge Regionale 19 marzo 2014 n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” (reti territoriali);
- Legge Regionale n. 41/2003 “Norme in materia di autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento di
strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e s.m.i.;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 Del 24 aprile 2008 “Approvazione del profilo professionale e formativo del Mediatore interculturale”;
- La Deliberazione di Giunta Capitolina n. 138 del 14/07/2020 “ Approvazione delle Linee Guida per la presa in carico integrata delle vittime di violenza di genere”;
- Regolamento Regionale 18 gennaio 2005 n. 2;
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato Aggiudicatario definitivo.
Art. 2 - Durata dell’appalto, localizzazione e modalità di esecuzione del servizio
Il presente appalto decorrerà dal 1 maggio 2022 settembre 2021, o comunque dalla data di affidamento del servizio fino al 31 ottobre 2023.
I locali sono messi a disposizione dall’aggiudicatario secondo le indicazioni contenute nel capitolato speciale
Il CONTRAENTE assicura il servizio per tutto il periodo dell’affidamento.
Il CONTRAENTE eseguirà le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale .
Non è consentito l’accesso ai locali delle Case agli autori delle violenze e dei maltrattamenti.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la
durata del contratto.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale al CONTRAENTE per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto per l’unico lotto senza oneri sicurezza, per il periodo innanzi indicato, ammonta a (+ I.V.A., se dovuta max 22%).
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel
D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da “ROMA CAPITALE”. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Art. 4 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico del CONTRAENTE, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente Contratto e nel relativo Capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
Il CONTRAENTE si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato e nell’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato Aggiudicatario definitivo.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate agli artt. 4 e 5 del Capitolato.
Il CONTRAENTE è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e dei titoli professionali;
- obblighi relativi alla riconsegna in perfetto stato a Roma Capitale dei locali assegnati, al termine del periodo di gestione del servizio;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali.
Il CONTRAENTE si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
Il CONTRAENTE si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Il CONTRAENTE si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché ad essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 L. n. 68/1999.
In particolare, il CONTRAENTE si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal
presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice, il CONTRAENTE è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
Il CONTRAENTE si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione e a collaborare fornendo ogni informazione e dato necessario per la corretta gestione del CAV, nel rispetto della privacy delle donne accolte e dei loro figli/e minori.
Il CONTRAENTE si obbliga a fornire a Roma Capitale, alla data di sottoscrizione del presente atto, l’elenco dei nominativi del personale impegnato con i rispettivi incarichi professionali svolti all’interno del CAV, a concordare preventivamente con il Responsabile di Roma Capitale, motivandola, qualsiasi sostituzione del personale impiegato, a indicare il nominativo di una sostituta della responsabile del CAV, a comunicare
tempestivamente a Roma Capitale l’eventuale impiego di operatori volontari o tirocinanti che potrà essere ammesso solo ed esclusivamente in aggiunta all’organico previsto per il servizio e ad assicurare che la progettazione e l’organizzazione delle attività connesse al progetto vengano condivise anche con i servizi sociali municipali.
Il CONTRAENTE si impegna a compilare gli strumenti di rilevazione dati forniti da Roma Capitale ai fini della implementazione del sistema informativo sul servizio.
Ai fini del monitoraggio della qualità del servizio e della verifica del corretto svolgimento delle attività, Roma Capitale potrà effettuare senza preavviso sopralluoghi presso il Centro Antiviolenza e indagini di rilevazione della soddisfazione delle utenti, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle stesse.
Art. 5 – Termini di esecuzione e penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
b) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno
di ritardo nella ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
c) una penale in misura pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
d) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata
o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P.;
e) una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno
di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P.;
f) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18.
In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute valide, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del Responsabile del Procedimento.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di
Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 6 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Codice, qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il R.U.P., secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell’A.N.A.C., ne ordina la sospensione compilando e sottoscrivendo apposito verbale, nel quale devono essere indicate le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
In caso di sospensione, il termine per l’esecuzione dell’appalto viene calcolato in considerazione della durata
della sospensione e degli effetti prodotti.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il CONTRAENTE può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il CONTRAENTE ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al CONTRAENTE negli altri casi.
Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, il CONTRAENTE è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del CONTRAENTE in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi; qualora il CONTRAENTE non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il R.U.P. dà avviso all'A.N.A.C.
I verbali di ripresa dell'esecuzione dei servizi, sono redatti e firmati dal R.U.P.. Nel verbale di ripresa il R.U.P. indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, individuato secondo le indicazioni presenti nelle
linee guida dell’A.N.A.C., calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa
prodotti.
L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, è comunicata dal CONTRAENTE per iscritto al R.U.P., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Il CONTRAENTE non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 7 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del R.U.P. della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente Contratto e nel Capitolato.
Roma Capitale provvederà a liquidare bimestralmente e dopo l’effettiva erogazione del servizio il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura e dettagliata rendicontazione.
Dovranno essere presentate dall’Aggiudicatario all’Amministrazione Capitolina:
- Relazione tecnica e esplicativa delle attività svolte;
- Numero delle presenze bimestrali delle donne accolte;
- Rilevazione delle presenze del personale (art. 8 del Capitolato).
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente Contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge
n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972 e xx.xx. ii.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis, del Codice, sulla somma da liquidare per ogni fattura verrà operata una trattenuta dello 0,5% che verrà liquidata solo in sede di liquidazione finale previo rilascio verifica di conformità da parte della stazione appaltante e previa acquisizione del DURC.
Art. 8 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni
Il R.U.P. ai sensi dell’art. 102, comma 1 del Codice controlla l’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, il R.U.P. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Competono al R.U.P. le seguenti attività:
svolge le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte del CONTRAENTE, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4 del Codice; verifica eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali; accerta le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione;
a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore,
effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Il R.U.P. controlla l’esecuzione del contratto.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Ai fini del monitoraggio della qualità del servizio e della verifica del corretto svolgimento delle attività, Roma Capitale potrà effettuare senza preavviso sopralluoghi presso il CAV, indagini di rilevazione della soddisfazione delle utenti, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle stesse.
Art. 9 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 10 - Garanzia definitiva
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ovvero secondo la percentuale prevista in relazione al ribasso offerto in sede di gara. La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità indicate dal Codice e negli atti di gara.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento La garanzia definitiva è svincolata secondo la normativa vigente.
Art. 11 – Assicurazioni a carico dell’esecutore
Il CONTRAENTE assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico del CONTRAENTE l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del
certificato di verifica di conformità.
Il CONTRAENTE si impegna a trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Art. 12 - Subappalto
Il subappalto è consentito nei termini di legge.
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il CONTRAENTE si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il CONTRAENTE si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Il CONTRAENTE si impegna, inoltre, senza alcuna riserva, al rispetto degli obblighi contenuti nel “Protocollo d’Intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale – che dichiara di ben conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento.
Ai sensi del suddetto Protocollo, nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo del CONTRAENTE comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Pari Opportunità l’elenco dei soggetti coinvolti nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco dei soggetti di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del contratto stesso a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui al Protocollo d’Intesa tra la
Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011.
Art. 14 – Protocollo di Integrità
Roma Capitale in data 19 FEBBRAIO 2021, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 34, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021- 2023 con il quale ha modificato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’ art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva
n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno con l’applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto, fatta salva l’esistenza di un danno maggiore.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del CONTRAENTE.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 15 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibile l’art. 108 del Codice.
In particolare Roma Capitale può risolvere il presente Contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice cioè quando la modifica sostanziale altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a.1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
a.2) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
a.3) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
a.4) se un nuovo CONTRAENTE sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi dai seguenti:
a.4.1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) del Codice (servizi supplementari da parte del CONTRAENTE originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale)
e 106, comma 1, lett. c) del Codice (varianti in corso d'opera) è stata superata la soglia pari al 50 per cento del valore del contratto iniziale;
b1) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2 del Codice (modifiche a seguito di errori o omissioni del progetto a base di gara), il valore della modifica superi entrambi i seguenti valori:
b.1.1) la soglia comunitaria;
b.1.2.) il 10 per cento del valore iniziale del contratto;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'arti. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il R.U.P. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il R.U.P., gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso
di venti giorni la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
Il R.U.P. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
In ottemperanza al “Protocollo di azione” sottoscritto in data 19 luglio 2017 con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, che il CONTRAENTE, dichiara di ben conoscere e accettare, conservato in atti presso il Dipartimento, Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del presente atto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 c.p.,
353 c.p., 353 bis c.p..
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nel seguente caso:
a) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. entro 10 giorni
dalla avvenuta consegna.
Art. 16 - Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il CONTRAENTE è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 17 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 18 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto del presente.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 19 - Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. medesimo, sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 20 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità
enunciato all’articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione
Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L’informativa completa, denominata "Gare d'appalto e altre procedure di acquisizione beni e servizi", redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è allegata al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.
20.1 “Responsabilità esterna ai sensi dell’art. 28 gdpr”:
Roma Capitale, in persona del Direttore del Dipartimento Pari Opportunità, in qualità di delegato dal Titolare con atto di delega – ordinanza sindacale n. 88 del 14/05/2021, prot. n. RC 14820 del 14/05/2021, designa xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella persona del Legale Rappresentante, quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento, con riferimento alle attività di cui al presente contratto.
La presente designazione sarà oggetto di revisione/integrazione sulla base della specifica attività di auditing programmata dal Data Protection Officer (laddove nominato) individuato dal Titolare del trattamento, attività in base alla quale verranno approfonditi e sviluppati gli ambiti inerenti le specifiche misure di sicurezza adottate dal Responsabile.
Il Responsabile effettua, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario per lo svolgimento delle attività disciplinate dal contratto.
In particolare, l’oggetto e la durata del trattamento dei dati personali sono definiti nel presente contratto e così specificati: informazioni necessarie al percorso di recupero, sostegno e assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori ospitati che comportano la raccolta dati di tipo personale, legale e clinico/sanitario.
Con riferimento alla natura e alla finalità del Trattamento dei Dati Personali nonché alla tipologia dei Dati Personali trattati e alle categorie di interessati si specifica quanto segue:
Nome trattamento | Gestione delle strutture antiviolenza |
Finalità | Gestione dell'attività di sostegno e assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli Gestione dell’inserimento delle donne vittime di violenza e dei loro figli nelle strutture di accoglienza (case rifugio, case di semiautonomia, centri antiviolenza) |
Natura dei dati | Comuni identificativi Particolari Personali relativi a condanne penali e reati (ex art. 10 reg. UE 679/2016) Sanitari |
Categoria dei soggetti interessati | Cittadine residenti e non residenti ed eventuali figli |
Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)
Il Responsabile del trattamento (d’ora in avanti “Responsabile”) garantisce l’attuazione di misure tecniche ed
organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento. Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)
Ai sensi dell’art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di “Sub-Responsabili”. A fronte di tale autorizzazione, si richiede al Responsabile di comunicare alla scrivente l’elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili. La scrivente provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l’autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla scrivente al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.
Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del Sub-Responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile e specificati nel presente documento, in particolare l’atto dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.
Si evidenza come il Responsabile conservi nei confronti della scrivente, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal Sub-Responsabile.
Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)
Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:
comunicare preventivamente l’eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dell’Unione o dal diritto nazionale; autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e assistere il Titolare del trattamento nella valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 del Regolamento tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento; i documenti comprovanti l’analisi del rischio e l’eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest’ultimo;
garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l’autorità del Responsabile e che abbiano accesso ai dati non
trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;
garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell’art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all’Autorità di controllo stabilite dall’articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del Responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo all'indirizzo PEC istituzionale e dovrà contenere almeno i seguenti punti: natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
descrivere le misure adottate da parte del Responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Il Responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite. cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l’erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell’Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati. I fascicoli personali delle assistite in formato cartaceo e/o digitale, le banche dati e ogni altra documentazione/base dati afferente il servizio, appartengono al patrimonio documentale di Roma Capitale e come tali devono essere gestiti seguendo le procedure e regole di gestione documentale di Roma Capitale. Devono essere conservati osservando cura e diligenza ed evitando l’accesso non autorizzato al personale non incaricato del trattamento. Alla cessazione del rapporto contrattuale in essere i dati e i documenti prodotti e acquisiti, in formato cartaceo e/o digitale, durante l’erogazione del servizio dovranno essere restituiti al titolare del trattamento.
rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di
quest’ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
comunicare al titolare del trattamento l’adesione ad eventuali codici di condotta di cui all’articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all’articolo 42 del Regolamento;
attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare. Responsabilità
Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.
In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.
Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell’Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.
In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento o del presente articolo, il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il presente contratto.
Durata e risoluzione
Le prescrizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza conforme al presente contratto. Quanto previsto nel presente articolo rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali, di cui il presente articolo disciplina gli aspetti inerenti la tutela dei dati personali.
Art. 21 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico del CONTRAENTE.
Art. 22 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 14 e nell’art. 18 del presente Contratto.
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
Art. 23 – Foro competente
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti saranno di competenza, in xxx xxxxxxxxx, xxx Xxxx xx Xxxx.