CONVENZIONE
CONVENZIONE
Tra
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (MAECI), DIREZIONE
GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE (DGSP), con Xxxx Xxxxxx xx Xxxx, Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0 (xxx. 00135), C.F. 80213330584, rappresentato nel presente Atto dal Min. Plen. Xxxxxxxx Xx Xxxx, Direttore Generale della Direzione per la Promozione del Sistema Paese,
E
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE via Berlinguer n. 7 Bentivoglio BOLOGNA codice fiscale 91219230371 Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
(di seguito MAECI e L’ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE sono anche indicati collettivamente come le “Parti”)
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI SCAMBI GIOVANILI VISTI
- Il Bando Scambi Giovanili 2018 della DGSP – Ufficio VII del MAECI, pubblicato il 27 febbraio 2018 con termine di scadenza di presentazione delle domande entro il 30 marzo 2018;
- il Libro Bianco della Commissione Europea COM (2001)681 del 21 novembre 2001 “Nuovo impulso per la gioventù europea”;
- la Risoluzione del Consiglio Europeo 2008/C 319/02 del 13 dicembre 2008 “Mobilità dei Giovani”;
- la Risoluzione del Consiglio Europeo 2009/C 311/10 del 27 novembre 2009 in materia di Cooperazione per la Gioventù, recante la programmazione per gli anni 2010-2018;
- il corpus delle Leggi di ratifica degli Accordi Culturali in vigore tra l’Italia e gli altri Stati, in particolare la legge 5 agosto 1991, n.329 relativa alle spese inerenti all’Accordo con i Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI);
- i Protocolli Esecutivi degli Accordi Culturali in vigore tra l’Italia e gli altri Stati;
- il D.P.R. 19 maggio 2010 n. 95, art. 5, punto 5, lettera f) e g) (“La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese […] cura le attività di competenza del Ministero degli Affari Esteri MAECI relative […] agli scambi giovanili”) che modifica il D.P.R. 11 maggio 1999, n.267 art.6, comma 6, lettera e).
CONSIDERATI
- Il valore che il Governo italiano riconosce alla realizzazione di percorsi formativi socio- culturali di arricchimento curriculare e formazione professionale per giovani italiani e stranieri, in Italia e all’estero;
- la valenza dei progetti che favoriscano attività di interscambio culturale con l’obiettivo di sviluppare nelle nuove generazioni il rispetto, la comunicazione e la tolleranza attraverso la reciproca conoscenza delle diversità culturali;
- il Bando per gli Xxxxxx Xxxxxxxxx, pubblicato il 27 febbraio 2018, che prevede che il contributo ministeriale alla realizzazione di progetti di scambio si configura come cofinanziamento destinato alla parziale copertura dei costi del progetto, per un massimo del 70% dei costi complessivi.
TENUTO CONTO CHE
- L’ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE ha presentato il progetto Maestri di ocarina senza frontiere che è finalizzato ad un percorso di formazione professionale per l’apprendimento delle tecniche di insegnamento dell’ocarina, strumento della tradizione popolare emiliana. 2 giovani ocarinisti e 2 giovani musicisti di strumento ad arco saranno accompagnati nella Regione rurale del Wushan County in Cina.
- un’apposita Commissione di Valutazione ha giudicato la proposta ammissibile ai sensi del Bando e ha ritenuto l’iniziativa idonea ai fini di un cofinanziamento per un importo di 5.000 (cinquemila) Euro a valere sul Capitolo di Bilancio n. 2619 PG 10.
RITENUTO
Di voler stipulare una Convenzione tra le Parti al fine di disciplinare gli obblighi gli oneri reciproci, nonché le modalità di monitoraggio del progetto di scambio e di rendicontazione delle spese.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
ONERI DEL BENEFICIARIO e RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO
1. L’ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE si impegna a realizzare quanto specificato nel progetto Maestri di ocarina senza frontiere e a rispettare i termini e le modalità di rendicontazione previsti dal Bando (Art.13) e dal relativo allegato n. 3. In particolare:
- Il termine ultimo per l’invio del rendiconto è fissato al 30 giugno 2019, pena la decadenza del contributo assegnato;
- Il rendiconto dovrà essere costituito esclusivamente dalla seguente documentazione:
a) verbale della Commissione di selezione dei beneficiari;
b) relazione finale sul progetto svolto;
c) prospetto del rendiconto finanziario, come da allegato 3 del Bando;
d) copia delle fatture/ricevute fiscali dei costi sostenuti, ordinate e numerate;
e) bonifici delle spese sostenute all’estero con riguardo alla collaborazione con l’eventuale partner straniero;
f) rimborso delle spese di vitto e alloggio;
g) dichiarazione che attesti la conservazione delle ricevute in originale presso la sede dell’Associazione;
h) fatture o ricevute emesse all’estero, tradotte in lingua italiana.
2. La documentazione dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
xxxx.00@xxxx.xxxxxx.xx, in file separati in formato PDF a bassa definizione.
3. A seguito della ricezione del rendiconto e della verifica della correttezza della documentazione trasmessa, il MAECI verserà all’ ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE il contributo pattuito in un’unica soluzione.
ART. 2
SPESE AMMISSIBILI
1. Ai fini della rendicontazione sono ammissibili le spese per biglietti, vitto, alloggio dei partecipanti al progetto e/o dei formatori. Sono ammesse le spese logistico-organizzative e per il personale necessario all’organizzazione del progetto. Sono ammesse inoltre le spese per la copertura assicurativa e sanitaria dei giovani che partecipano al programma di scambio. Ogni voce non potrà superare la percentuale stabilita dal Bando.
2. Per il rimborso delle spese di vitto e alloggio questo Ufficio si atterrà alle modalità utilizzate da questa Amministrazione (DGRI Ufficio IX) nei casi di persone estranee all'Amministrazione (trattamento onnicomprensivo giornaliero - Tabella C classe 2 - 120,00 Euro).
3. Ai fini della rendicontazione, saranno tenute in considerazione unicamente le voci di spesa riportate nella tabella di cui all’allegato A della presente Convenzione.
ART. 3
SPESE NON AMMISSIBILI
1. Ai fini della rendicontazione, non sono ammissibili le spese relative al materiale informativo e promozionale, comunicazione e stampa. Tali spese non saranno rimborsate.
ART. 4
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali dei partecipanti al progetto saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutale della riservatezza sulla base di quanto prescritto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), UE 2016/ 679.
ART. 5
EVENTUALI CONTROVERSIE
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presenza Convenzione.
2. Per qualsiasi controversia che eventualmente dovesse insorgere circa l’esecuzione o l’interpretazione della presente Convenzione, il Foro competente è quello di Roma.
ART. 6
DISPOSIZIONI FINALI
1. Le Parti dichiarano reciprocamente di aver negoziato il presente Atto in ogni sua clausola e di averne interamente compreso il senso e la portata, nonché le rispettive obbligazioni, sicché non risulta necessaria la sottoscrizione di specifiche clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
2. Qualsiasi variazione, emendamento e/o modifica al presente Xxxx dovrà essere concordata tra le Parti e confermata per iscritto.
3. Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il MAECI metterà a disposizione dell’ ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE nell’ambito del presente Atto dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.
4. Per quanto non previsto e pattuito con la presente Convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni di legge vigenti.
5. A tutti gli effetti del presente Xxxx, le Parti eleggono domicilio in:
- MAECI: Piazzale della Farnesina, n. 1. – 00000 Xxxx (PEC: xxxx.00@xxxx.xxxxxx.xx)
- ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TEMPORALE via Berlinguer n. 7 Bentivoglio BOLOGNA
- 6. La presente Convenzione, redatta in duplice originale, consta di n. 5 pagine comprensive di un allegato, ciascuna delle quali siglata dalle Parti sarà registrata soltanto in caso d’uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.
Le Parti, le quali dichiarano e riconoscono la presente Convenzione conforme alle loro volontà, la sottoscrivono a conferma con firma digitale.
Roma, li
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – DGSP
X.xx digitalmente dal Min. Plen. Xxxxxxxx xx Xxxx
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL
TEMPORALE X.xx digitalmente dalla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Documento firmato da:
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