Accordo per la gestione dei sinistri in coassicurazione indiretta relativi a polizze incendio e/o furto o a polizze multirischio che prevedono tali garanzie rispetto al medesimo bene assicurato
Accordo per la gestione dei sinistri in coassicurazione indiretta relativi a polizze incendio e/o furto o a polizze multirischio che prevedono tali garanzie rispetto al medesimo bene assicurato
Premesso che:
• Il presente Accordo intende assolvere alla funzione primaria di agevolare le procedure operative e contenere i tempi di espletamento delle operazioni peritali propedeutiche alla liquidazione degli indennizzi, per sinistri relativi a più contratti stipulati con diverse Compagnie relativamente al medesimo bene, con conseguente tangibile vantaggio a favore dei beneficiari degli indennizzi;
• l’Accordo può essere applicato soltanto qualora si verifichino le seguenti condizioni:
o tutte le Compagnie coinvolte nella gestione del sinistro in coassicurazione indiretta abbiano sottoscritto l’Accordo. Tuttavia, nel caso in cui operi, in relazione al medesimo sinistro, anche una garanzia erogata in coassicurazione diretta, affinché possa essere applicato l’Accordo è sufficiente che aderisca (allo stesso) anche la sola Compagnia delegataria, purché l’applicazione del presente Accordo sia autorizzata dalle altre coassicuratrici nella clausola di delega o in altro documento separato;
o il sinistro si sia verificato a partire dal 1° gennaio 2018; si disciplina quanto segue:
A) Qualora si verifichi coesistenza di una pluralità di polizze con garanzie dirette relative alle medesime cose assicurate e contro lo stesso rischio, da chiunque stipulate, anche in nome e/o per conto altrui e/o nell’interesse di chi spetta, gli indennizzi da ciascuno dovuti in caso di sinistro verranno così determinati:
• ciascun assicuratore determinerà l’importo liquidabile secondo il rispettivo contratto, come se non vi fossero altre garanzie assicurative, entro i limiti di indennizzo ed al netto di eventuali franchigie e/o scoperti (salvo quanto eventualmente diversamente disposto dalle condizioni contrattuali di polizza);
• se la somma degli indennizzi così calcolati supera l’ammontare totale del danno, l’indennizzo in concreto dovuto da ciascun assicuratore sarà determinato moltiplicando l’indennizzo che lo stesso avrebbe dovuto pagare secondo il proprio contratto per il rapporto tra l’ammontare del danno computato a termini contrattuali e l’ammontare complessivo degli indennizzi che gli assicuratori avrebbero dovuto pagare sulla base dei rispettivi contratti.
A.1) Nel caso di sinistri inerenti la particolare fattispecie di coesistenza di polizze che assicurano un intero complesso immobiliare (a mero titolo esemplificativo, e non già esaustivo, la polizza Globale Fabbricati) e polizze che assicurano singole unità immobiliari si conviene che:
• i danni alle parti di proprietà esclusiva delle singole unità immobiliari coinvolte nel sinistro e quelli alle parti comuni in uso esclusivo a tali proprietà (quali, a mero titolo esemplificativo: serramenti, pavimenti, impianti, tamponamenti, etc.), verranno indennizzati dall’assicuratore delle polizze con le quali si assicurano tali unità immobiliari.
Nel caso di insufficienza dei capitali assicurati e/o per la parte di danno compresa nell’ambito di franchigie e/o scoperti, interviene la polizza che assicura l’intero complesso immobiliare coinvolto nel sinistro secondo le norme ivi contenute, sulla base delle valutazioni dei danni alle singole unità immobiliari effettuate dalle Compagnie che assicurano tali singole unità.
In presenza di contratti aventi Contraenti diversi, ove l’importo del danno sia superiore alle franchigie e/o agli scoperti, presenti nella polizza che assicura l’intero complesso immobiliare, gli stessi non verranno opposti al Soggetto Assicurato.
• i danni relativi alle parti di uso comune del fabbricato (identificate dall’art. 1117 del Codice Civile) verranno indennizzati esclusivamente in applicazione al dettato delle polizze con le quali si assicura l’intero complesso immobiliare.
Nel caso di insufficienza dei capitali assicurati e/o per la parte di danno compresa nell’ambito di franchigie e/o scoperti, intervengono anche le polizze delle singole unità immobiliari coinvolte nel sinistro secondo le norme ivi contenute, sulla base delle valutazioni dei danni alle parti condominiali effettuate dalla Compagnia che assicura l’intero complesso immobiliare.
In presenza di contratti aventi Contraenti diversi, ove l’importo di danno sia superiore alle franchigie e/o agli scoperti presenti nelle polizze che assicurano le singole unità immobiliari, gli stessi non verranno opposti al Soggetto Assicurato.
A.2) Ove anche solo una delle polizze prestate preveda la modalità di ripristino in forma specifica, sarà chiamata ad intervenire per il ripristino la Compagnia che presta detta garanzia, ferme restando le norme contenute nel presente Accordo circa le azioni di regresso tra Compagnie per la ripartizione dell’indennizzo.
Le Compagnie aderenti al presente accordo rinunciano ad agire in surroga ai sensi dell’art. 1916 del c.c. nei confronti dell’eventuale responsabile, contraente/assicurato di una delle polizze coinvolte nel sinistro per le quali si applica il presente accordo, salvo quanto previsto al punto C).
B) Qualora invece con garanzie dirette coesistano garanzie di rischio locativo, ricorso terzi e, comunque, di responsabilità prestate con polizze incendio o multirischio che prevedano la garanzia incendio, l’indennizzo relativo ai beni assicurati sarà liquidato dall’assicuratore diretto sulla base delle condizioni di polizza riportate nel suo contratto, fatto salvo il diritto dell’assicurato/danneggiato di agire nei confronti del responsabile per il risarcimento del danno non indennizzato dall’assicuratore diretto per effetto di franchigie e/o scoperti. In tale ipotesi, le Compagnie aderenti all’accordo si impegnano a non agire in surroga nei confronti del responsabile, contraente/assicurato di una delle polizze per le quali si applica il presente accordo, salvo quanto previsto al punto C).
C) L’azione di surroga, potrà essere esercitata solo qualora, l’ammontare dell’importo della stessa, al termine delle operazioni di valutazione, risulti di ammontare superiore ad euro 50.000.