TITOLO I
CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L.
Regolamento sponsorizzazioni
TITOLO I
Riferimenti e principi generali
Articolo 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per “Sponsorizzazione” la relazione a carattere di accordo negoziale tradotta in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con funzione di pubblicità, nel quale lo sponsor può rendere la propria prestazione mediante corrispettivo in denaro oppure con esecuzione di forniture di beni, prestazione di servizi o realizzazione di lavori;
b) per “Sponsorizzazione pura finanziaria”: la sponsorizzazione dove il contributo di un soggetto (Sponsor) a favore di CSC (Sponsee) è costituito esclusivamente da una somma di denaro;
c) per “Sponsorizzazione tecnica”: la sponsorizzazione dove il contributo di un soggetto (Sponsor) a favore di CSC (Sponsee) è costituito dalla realizzazione di lavori o dalla prestazione di servizi o forniture;
d) per “Sponsor” il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altre utilità ad altro soggetto, veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo individuato dallo sponsor stesso;
e) per “Sponsee” il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor in modi previsti da contratto;
f) per “CSC”, la società in house del Comune di Courmayeur, denominata Centro Servizi Courmayeur S.r.l., che assume il ruolo di soggetto sponsorizzato in un contratto di sponsorizzazione;
g) per “Logo”, “Marchio” o “Segno distintivo” le rappresentazioni grafiche o le immagini o le rappresentazioni testuali utilizzate dallo sponsor come elemento illustrativo della propria attività o del proprio ruolo commerciale, da veicolare a fini pubblicitari;
h) per “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, individuato anche come D.lgs. n.50/2016;
i) per “Esclusiva generale”, la correlazione tra sponsor e iniziativa o attività definita in modo esclusivo a favore dello stesso, senza possibilità di altre sponsorizzazioni;
j) per “Esclusiva commerciale”, la correlazione tra sponsor e iniziativa o attività definita in modo esclusivo a favore dello stesso per il particolare settore commerciale in cui il medesimo opera, con possibilità di altre sponsorizzazioni riferite ad altri settori commerciali;
k) per “Spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dallo sponsor.
Articolo 2 Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento costituisce strumento normativo attuativo dell’articolo 19 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, disciplinando l’acquisizione e la gestione delle sponsorizzazioni, intese come le relazioni a carattere di accordo negoziale tradotte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con funzione di pubblicità, da parte di CSC, operando come soggetto sponsorizzato - sponsee.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente ed i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione.
3. CSC, operante come soggetto sponsorizzato – sponsee, procede all’acquisizione di sponsorizzazioni da parte di qualificati soggetti privati e pubblici, al fine di ottenere miglioramenti economicamente apprezzabili della qualità dei servizi da essa erogati, sostegno allo sviluppo di progettualità, ed iniziative innovative, nonché al fine di acquisire risorse utili per realizzare risparmi di spesa.
4. CSC perviene all’acquisizione di sponsorizzazioni sulla base di accurate valutazioni di natura economica e tecnica.
5. Nella formalizzazione dei contratti di sponsorizzazione, CSC e l’altra parte contraente assumono come riferimento il principio per cui le obbligazioni assunte dal soggetto sponsorizzato hanno piena natura patrimoniale, con riferimento a quanto previsto dall’art.1174 del Codice Civile.
Articolo 3
Profili generali di disciplina dei contratti di sponsorizzazione nei quali CSC opera come soggetto sponsorizzato – sponsee
1. CSC stipula contratti di sponsorizzazioni nei quali interviene con il ruolo di soggetto sponsorizzato - sponsee, in relazione a progetti, iniziative, interventi per i quali intende acquisire risorse qualificate o significativo sostegno alle proprie attività di sviluppo delle finalità statutarie.
2. Nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione nei quali opera come soggetto sponsorizzato – sponsee, CSC definisce clausole contrattuali regolanti le proprie prestazioni per la veicolazione di segni distintivi dello sponsor secondo principi di compatibilità e coerenza con le proprie capacità organizzative, nonché secondo termini di esatta configurazione economica rispetto ai valori della sponsorizzazione complessivamente intesi.
3. L’individuazione dei qualificati soggetti scelti da CSC come sponsor di propri progetti, iniziative od interventi, è da questa effettuata mediante specifici provvedimenti, sia con riferimento alle procedure di selezione, sia con riguardo ai casi nei quali il rapporto si forma sulla base del recepimento delle manifestazioni di interesse spontanee.
TITOLO II
Regolazione dei possibili conflitti di interesse e condizioni particolari relative alle sponsorizzazioni
Articolo 4 Conflitti di interesse
1. CSC non può stipulare contratti di sponsorizzazione con sponsor con i quali sussistano conflitti di interesse determinanti contrasto tra la propria attività istituzionale e le attività dello sponsor stesso, o il particolare segno distintivo dal medesimo utilizzato nell’ambito della sponsorizzazione.
2. Gli elementi che possono causare conflitti di interesse rappresentano causa di esclusione di proposte di sponsorizzazione da confronti concorrenziali o di mancata valutazione delle stesse in relazione a manifestazioni di interesse spontanee.
3. CSC e lo sponsor definiscono nel contratto procedure per la risoluzione di eventuali conflitti di interesse verificabili nel periodo di sviluppo della sponsorizzazione.
4. In ogni caso CSC non procede alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione qualora sussista uno dei seguenti elementi comportanti potenziali conflitti di interesse:
a) qualora lo sponsor abbia in corso un contenzioso con CSC;
b) qualora lo sponsor sia un fornitore di beni, un prestatore di servizi o un esecutore di lavori selezionato da CSC con le procedure previste dal D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, a meno che la sponsorizzazione non sia stata compresa nelle condizioni in base alle quali è avvenuto l’affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro.
Articolo 5
Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive
1. CSC rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione o recede dal contratto eventualmente sottoscritto al ricorrere delle seguenti circostanze:
a) l’oggetto della veicolazione pubblicitaria è un marchio, un logo o un messaggio con contenuti politici, sessuali o di promozione dell’uso di sostanze proibite;
b) l’oggetto della veicolazione pubblicitaria è un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria;
c) nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo sponsor possono recare un pregiudizio o danno all’immagine ed alle iniziative di CSC;
d) la sponsorizzazione è inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
Articolo 6
Regolazione dell’esclusiva generale o delle esclusive commerciali
1. CSC definisce il rapporto con lo sponsor sulla base di clausole di esclusiva generale o commerciale, qualora ritenga che tali disposizioni contrattuali possano risultare utili per sollecitare profili concorrenziali finalizzati al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di proposte di sponsorizzazione maggiormente significative.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1:
a) la clausola di esclusiva generale comporta la formalizzazione del rapporto con un unico soggetto in veste di sponsor;
b) la clausola di esclusiva commerciale comporta la formalizzazione di più rapporti di sponsorizzazione con soggetti in veste di sponsor, ciascuno individuato come controparte principale ed unica per una specifica categoria merceologica o di attività.
3. CSC evidenzia la sussistenza o l’assenza di clausole di esclusiva generale o commerciale nelle procedure preliminari alla stipulazione di un contratto di sponsorizzazione, specificando gli eventuali criteri per la valutazione di proposte concorrenti.
Articolo 7 Corrispettivo delle sponsorizzazioni
1. I contratti di sponsorizzazione nei quali CSC è parte possono prevedere a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:
a) somme di denaro;
b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura dello sponsor.
2. In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.
TITOLO III
Procedure per l’acquisizione di sponsorizzazioni
Articolo 8
Procedure per l’acquisizione di sponsorizzazioni di valore inferiore a € 40.000
1. CSC acquisisce sponsorizzazioni di valore unitario inferiore a 40.000 euro:
a) recependo proposte spontanee dei potenziali sponsor, sostenute da adeguata descrizione della sponsorizzazione e dell’impegno relativo di CSC;
b) sollecitando i potenziali sponsor a rappresentare il loro interesse, mediante avvisi pubblici o forme di comunicazione mirata o comunque con modalità semplificate, anche in relazione al tipo di attività o di iniziativa che CSC intende far sponsorizzare.
2. Il valore complessivo delle sponsorizzazioni di cui al precedente comma 1 è comprensivo di tutte le possibili opzioni, intendendosi come tali eventuali proroghe o rinnovi espressamente indicati nel contratto.
3. Qualora CSC recepisca una proposta spontanea di un potenziale sponsor (promotore), analizza i contenuti della stessa, al fine di verificare la rilevanza dei propri obblighi come soggetto sponsorizzato e la congruità del valore rispetto alle prestazioni specificate. Qualora la proposta spontanea di sponsorizzazione comporti obblighi eccessivamente onerosi per CSC o sproporzionati rispetto al valore offerto, CSC richiede al potenziale sponsor una modifica delle condizioni in termini ad essa più favorevoli e, in caso di rifiuto da parte del soggetto proponente, la rigetta.
4. Qualora pervengano a CSC più proposte spontanee di sponsorizzazione concorrenti tra loro, la stessa si confronta con i potenziali sponsor al fine di pervenire alla combinazione delle sponsorizzazioni, salvo che non risulti evidente la necessità di assicurare un’esclusiva generale o commerciale. In tal caso CSC seleziona la proposta di maggior valore.
5. CSC non può acquisire sponsorizzazioni dello stesso sponsor potenziale mediante proposte spontanee o in risposta a sollecitazioni proprie in forma semplificata qualora le stesse nell’arco del medesimo esercizio finanziario superino il valore di 40.000 euro. 6. CSC può acquisire sponsorizzazioni di valore unitario complessivo inferiore a 40.000 euro sollecitando i soggetti potenzialmente interessati ad operare come sponsor rispetto a sue attività o iniziative mediante:
a) specifico avviso, adeguatamente pubblicizzato in rapporto al valore potenziale della sponsorizzazione;
b) comunicazione mirata nei confronti di particolari categorie di potenziali sponsor;
c) comunicazione semplificata nei confronti di soggetti con potenziali capacità di sponsorizzazione e che hanno manifestato interesse per le attività o per iniziative specifiche di CSC.
7. Qualora CSC acquisisca sponsorizzazioni sulla base delle procedure di cui al precedente comma 6, la selezione dei potenziali sponsor è effettuata tenendo conto:
a) della possibilità di acquisire anche più sponsorizzazioni per lo stesso evento, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse disponibili, modulando le forme di veicolazione dell’immagine, del logo o del marchio dello sponsor in modo differenziato;
b) della necessità di massimizzare le proposte in termini di valore, anche sollecitando un confronto sulla base di criteri imparziali e non discriminatori, quando le peculiarità dell’iniziativa o dell’attività richiedano l’utilizzo dell’esclusiva generale.
8. Quando CSC acquisisce sponsorizzazioni sulla base delle procedure di cui al precedente comma 6, sottopone ai potenziali sponsor uno schema nel quale rende noti:
a) l’attività o l’iniziativa per la quale intende acquisire la sponsorizzazione;
b) il valore della sponsorizzazione;
c) le prestazioni rese da CSC come soggetto sponsorizzato – sponsee;
d) le eventuali condizioni, come, in particolare, l’esclusiva generale o commerciale;
e) gli eventuali obblighi dello sponsor in relazione all’eventuale relazione con l’immagine di CSC.
9. I contratti per sponsorizzazioni di valore inferiore a 40.000 euro sono stipulati mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
10. I soggetti potenziali sponsor individuati mediante le procedure disciplinate dal presente articolo devono essere in grado di contrattare con la Pubblica Amministrazione e a tal fine, prima della stipulazione del contratto, CSC acquisisce specifica dichiarazione sostitutiva sull’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, sottoponendola a verifica.
Articolo 9
Accordi di partnership con soggetti privati finalizzati a consentire a CSC l’acquisizione di sponsorizzazioni
1. Qualora un soggetto privato intenda organizzare un’iniziativa nella quale vi sia il coinvolgimento dell’immagine di Courmayeur o lo sfruttamento di particolari contesti del territorio comunale rientranti nella competenza di CSC, lo stesso può proporre un accordo di partnership organizzativa a CSC stessa.
2. In base all’accordo di cui al precedente comma 1, CSC può diventare parte, come soggetto sponsorizzato – sponsee, di contratti di sponsorizzazione stipulati dal soggetto privato proponente con altri soggetti privati. In tal caso, l’acquisizione della sponsorizzazione è assimilata alla presentazione di una proposta spontanea.
Articolo 10
Acquisizione di sponsorizzazioni di valore superiore a 40.000 euro – disposizioni comuni
1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet di CSC, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.
2. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso di cui al precedente comma 1, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’art.80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50.
3. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia, e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di
quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
4. La stipulazione dei contratti di sponsorizzazione di valore superiore a 40.000 euro acquisiti sulla base delle procedure disciplinate dal presente regolamento è effettuata mediante scrittura privata con modalità elettroniche, secondo le regole stabilite da CSC per i contratti di appalto in base all’art.32, comma 14 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50.
Articolo 11
Acquisizione di sponsorizzazioni mediante ricerca con avviso pubblico
1. CSC sollecita le manifestazioni di interesse alla sponsorizzazione di propri progetti, iniziative o interventi mediante un avviso pubblicato sul proprio sito internet e al quale è data massima pubblicità con altre forme, anche mediante la collaborazione con altri soggetti pubblici o con istituzioni operanti nel territorio o a livello nazionale o internazionale.
2. CSC può pubblicizzare gli avvisi nei quali esplicita la propria volontà di stipulare contratti di sponsorizzazione facendo ricorso anche:
a) a pubblicazioni integrali o per estratto degli stessi su quotidiani a larga diffusione;
b) a comunicazioni specifiche ad associazioni di categoria od imprenditoriali;
c) a pubblicazioni integrali degli stessi su siti internet;
d) a comunicazioni specifiche inoltrate a soggetti già in relazione con CSC per contratti di pubblicità o che abbiano in precedenza manifestato l’interesse ad assumere il ruolo di sponsor.
3. L’avviso per sollecitare le manifestazioni d’interesse alle sponsorizzazioni è predisposto da CSC con riferimento ai seguenti elementi essenziali:
a) descrizione dell’attività sponsorizzata;
b) valore della sponsorizzazione;
c) vantaggi potenziali per lo sponsor;
d) obblighi generali dello sponsor;
e) prestazioni principali per la veicolazione dei segni distintivi dello sponsor da parte del soggetto sponsorizzato – sponsee;
f) procedura per la valutazione delle proposte;
g) procedura per la formalizzazione del contratto.
Articolo 12
Recepimento di iniziative spontanee di potenziali sponsor di valore superiore a 40.000,00 euro
1. CSC può pervenire alla formalizzazione di contratti di sponsorizzazione anche con soggetti che manifestino spontaneamente la loro intenzione di assumere il ruolo di sponsor di progetti o iniziative.
2. Le proposte di sponsorizzazione presentate ai sensi del precedente comma 1, devono specificare il valore presumibile del corrispettivo delle attività di veicolazione pubblicitaria e le forme con le quali il medesimo corrispettivo viene ad essere reso, nonché, in ogni caso, gli elementi di cui al comma 3 del precedente art.9 che consentano a CSC l’adeguata valutazione della sponsorizzazione.
3. CSC comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione:
a) mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet per almeno trenta giorni, con possibilità di pubblicizzazione ulteriore nelle modalità previste dal comma 2 del precedente art.9;
b) indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto e gli altri elementi previsti dal comma 3 del precedente art.11.
Articolo 13 Confronto delle proposte
1. CSC valuta le proposte di sponsorizzazione ad essa pervenute in base all’avviso di cui al precedente art.8, o successivamente alla pubblicizzazione di proposte spontanee di cui al precedente art.10, sviluppando una negoziazione con i soggetti potenziali sponsor, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento degli operatori che hanno manifestato interesse.
2. Nell’espletamento della procedura di negoziazione, CSC tiene conto:
a) della possibilità di acquisire anche più sponsorizzazioni per lo stesso evento, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse disponibili, modulando le forme di veicolazione dell’immagine, del logo o del marchio dello sponsor in modo differenziato;
b) della necessità di massimizzare le proposte in termini di valore, anche sollecitando un confronto sulla base di criteri imparziali e non discriminatori, quando le peculiarità dell’iniziativa o dell’attività richiedano l’utilizzo dell’esclusiva generale.
3. Quando CSC acquisisce sponsorizzazioni sulla base delle procedure di cui ai precedenti commi 1 e 2, sottopone ai potenziali sponsor uno schema nel quale rende noti:
a) i criteri per la negoziazione;
b) i criteri per l’eventuale miglioramento del valore della sponsorizzazione;
c) le eventuali condizioni, come, in particolare, l’esclusiva generale o commerciale;
d) gli eventuali obblighi dello sponsor in rapporto all’eventuale relazione con l’immagine di CSC.
4. I soggetti potenziali sponsor individuati mediante le procedure disciplinate dal presente articolo, devono essere in grado di contrattare con la Pubblica Amministrazione e a tal fine, prima della stipulazione del contratto, CSC acquisisce specifica dichiarazione sostitutiva sull’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art.80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, sottoponendola a verifica.
Articolo 14
Diritto di prelazione del promotore
1.Indipendentemente dal valore economico della sponsorizzazione, CSC riconosce a colui che presenta una proposta di sponsorizzazione spontanea il diritto di prelazione – a parità di condizioni – rispetto ai concorrenti che rispondano all’avviso pubblico per la selezione dello sponsor.
2. Al termine della procedura di selezione il promotore ha diritto – nel termine indicato nell’avviso – di adeguare, ove necessario, la propria proposta a quella giudicata come migliore da CSC e divenire così aggiudicatario.
TITOLO IV
Disposizioni specifiche sul contratto di sponsorizzazione
Articolo 15
Struttura e contenuti principali del contatto di sponsorizzazione
1. Quando CSC perviene alla formalizzazione di rapporti nei quali opera come soggetto sponsorizzato – sponsee, il contratto di sponsorizzazione è impostato facendo riferimento ai seguenti elementi:
a) oggetto del contratto e finalizzazioni generali della sponsorizzazione;
b) definizione dettagliata degli obblighi dello sponsor e del soggetto sponsorizzato – sponsee;
c) definizione degli aspetti economici della sponsorizzazione, con particolare riguardo alla forma del corrispettivo, realizzabile con finanziamento, messa a disposizione di beni o servizi, esecuzione di lavori;
d) durata del contratto;
e) eventuale clausola esclusiva generale o commerciale;
f) indicazione di clausole specifiche inerenti il particolare rapporto contrattuale;
g) definizione dettagliata della disciplina dell’uso dei loghi, marchi o segni distintivi dello sponsor;
h) definizione dettagliata delle forme di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor;
i) specificazione delle modalità e degli strumenti per l’eventuale valutazione dell’efficacia della sponsorizzazione;
j) precisazione delle clausole inerenti la risoluzione del contratto e delle controversie.
2. Quando CSC ha individuato come corrispettivo della sponsorizzazione l’esecuzione di lavori, i contratti a tal fine stipulati contengono anche l’esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.
3. I soggetti che eseguono i lavori nell’ambito dei contratti di cui al precedente comma 2, siano essi gli sponsor o soggetti individuati, devono comunque possedere la qualificazione per la realizzazione delle opere, ai sensi della normativa vigente.
Articolo 16 Tutela dei marchi
1. I contratti di sponsorizzazione stipulati da CSC prevedono necessariamente clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. CSC può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole riguardo ai marchi relativi a Courmayeur.
TITOLO V
Disposizioni particolari e finali
Articolo 17
Contratti o convenzioni con finalità di sponsorizzazione con soggetti pubblici
1. CSC può stipulare contratti o convenzioni per finalità di sponsorizzazione con soggetti pubblici, volte ad associare l’immagine dello sponsor ad attività o iniziative comportanti una potenziale ampia veicolazione dell’immagine di Courmayeur.
2. I contratti o le convenzioni di cui al precedente comma 1 configurano comunque gli elementi a valenza economica e le prestazioni a valenza patrimoniale in corrispettivo.
Articolo 18
Disciplina dei rapporti con soggetti che gestiscono grandi eventi nell’ambito del territorio del Comune di Courmayeur
1. CSC disciplina con specifici accordi nel rispetto della procedura indicata dall’art.19 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 i rapporti con soggetti, sia pubblici che privati, che gestiscono grandi eventi nell’ambito del territorio comunale di Courmayeur, al fine di regolamentare la combinazione tra sponsorizzazioni del Comune e sponsorizzazioni del soggetto privato e di evitare conflitti tra sponsorizzazioni in particolari contesti afferenti ad aree e strutture di proprietà o di competenza comunale.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, la valorizzazione economica delle sponsorizzazioni del soggetto privato che gestisce grandi eventi nell’ambito del territorio comunale di Courmayeur viene stabilita applicando le tariffe approvate con apposita Deliberazione di Giunta di concerto con il Comune.
Articolo 19
Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione
1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene nella misura del 100% al momento della stipula del contratto.
2. Se richiesto da CSC, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo e per la garanzia del mantenimento delle condizioni stabilite dal contratto per tutta la durata dello stesso, sostituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole previste dal contratto.
Articolo 20 Aspetti contabili e fiscali
1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti nel Bilancio ad inizio anno, o durante l’anno con variazione, nel rispetto dell’ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a Bilancio in entrata e in spesa per pari importo al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del Bilancio e la normativa fiscale.
2. Le prestazioni rese ai sensi del presente Regolamento generano emissione di fattura e le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.
3. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare da parte dello sponsor, è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor a CSC del valore del bene, del servizio o del lavoro, soggetto ad IVA, e di fatturazione di CSC allo sponsor di pari importo, soggetto ad IVA, per l’attività di sponsorizzazione.
4. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d’uso, saranno interamente a carico dello sponsor.
Articolo 21 Trattamento dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione al presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.lgs. 196/2003.
Articolo 22 Rinvio
1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell’applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.
Articolo 23 Procedimento
1. L’istanza di richiesta di sponsorizzazione va indirizzata a CSC, nelle modalità indicate sul sito istituzionale xxx.xxx.xxx.xx utilizzando l’apposito modulo e corredandolo di tutte le indicazioni necessarie alla valutazione della stessa.
2. Il Responsabile del Procedimento avvia lo stesso e, se necessario, può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni che dovranno pervenire all’ufficio richiedente entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni ed è sospeso in caso di pubblicazione dell’avviso di cui all’art.8 comma 1 e ss. per il periodo effettivo di pubblicazione dell’avviso stesso.