ACCORDO TRA LE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA E DEI CONDUTTORI PER LA STIPULA NEL COMUNE DI CHIETI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE EX ART. 2 COMMI 3,4,5; ART. 4 E ART. 5 LEGGE 431/1998
ACCORDO TERRITORIALE DI CHIETI
ACCORDO TRA LE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA E DEI CONDUTTORI PER LA STIPULA NEL COMUNE DI CHIETI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE EX ART. 2 COMMI 3,4,5; ART. 4 E ART. 5 LEGGE 431/1998
Depositato al Comune di Chieti il 25.01.2010
In data 15.01.2010, alle ore 16,00 si sono riunite le qui di seguito elencate Organizzazioni delle proprietà edilizie e dei conduttori per la stipula del presente Accordo:
CONFEDILIZIA (Assoc.Prov. Proprietà Edilizia) - Chieti X.xx Marrucino n.182 e V.le Abruzzo n.13
Tel. 0000.000000 - 0000.000000 - xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Xxxxxx Xxxxxxxx Tel.338.2953494
U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) – Chieti in Xxx Xxxxx x.00.
Xxx. 0000.00000 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Tel.333.3910607
ASSOCASA – Chieti Xxx X. Xxxxxxxx x.00.
Xxx. 0000.000000 – leondegr@ xxx.xx Xxxxx Xxxxxxxxx Tel.347.1443307
S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari) – Vasto P.zza della Concordia n.30
Tel. 0000.000000 – xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Tel.329.5418018
SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) – Chieti Via C. De Lollis n.10.
Tel.0000.000000 – xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx Beniamino Primavera Tel.393.5591010
Unione Inquilini d’Abruzzo – Chieti Via Luca da Penne
Tel. 0000.000000 – xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx Xxxxxx Xxxxxxx Tel. 333.3065371
U.N.I.A.T. - Chieti Xxx X. Xx Xxxxx x.00.
Xxx 0000.000000 – xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Tel. 0000.000000
FEDERCASA – CONFSAL – Chieti - Via Mons. Xxxxx Xxxxxxx n. 24.
Tel.0000.000000 – xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx Smeraldo Ricciuti Tel.348.2342289 – 333.2268131
LIBEROCASA – c/o Sindacato Libero - Chieti V.le Abruzzo n.14.
Tel.0000.000000 – xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Xxxxxxx Xxxxx Tel.328.4119602
PREMESSA
Le parti ritengono necessario individuare le condizioni contrattuali, da inserirsi nell’Accordo di cui all’art. 2, comma 3 della l. 431/98, che tengano conto della specificità del mercato delle locazioni nell’area teatina e nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge.
Si propongono, in particolare, i seguenti obiettivi:
• Favorire l’allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e l’accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi, tramite l’utilizzo del fondi di cui all’art. 11 L. 431/98;
• Avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi accordi;
• Ricondurre alla legalità il mercato sommerso ed irregolare degli affitti, applicando la riduzione ICI in presenza di sottoscrizione dei contratti da parte delle organizzazioni di categoria firmatarie dell’accordo territoriale;
• Calmierare i prezzi di locazione;
• Agevolare le modalità di locazione attraverso il ricorso a contratti-tipo, specifici in relazione ai contesti individuati dalla L. 431/98.
• Impegno del Comune alla promozione dell’Accordo e dei suoi contenuti attraverso l’organizzazione di Convegni, affissione di manifesti e qualunque altra modalità risultasse utile alla conoscenza dell’Accordo stesso.
• Riduzione del contenzioso attraverso lo strumento della Commissione di Conciliazione Stragiudiziale
• In considerazione del fatto che Chieti è sede di importante Università con la presenza di un cospicuo numero di studenti per i quali è necessario attivare strategie ad hoc per regolamentare il particolare mercato degli affitti che li interessa, le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a collaborare fra loro e, in particolare, con l’Azienda Universitaria del Diritto allo Studio al fine di promuovere un “ corridoio” preferenziale in cui veicolare l’incontro di domanda ed offerta case.
• Servizio internet da parte dell’Azienda Universitaria Diritto allo Studio
Il giorno 15.01.2010 si sono riunite le Associazioni di categoria al fine di accelerare la fase di definizione e concertazione tra le parti confirmatarie del presente Accordo, il Comune di Chieti, ha svolto una attività di supporto alla formulazione e perimetrazione delle aree omogenee (rappresentate graficamente dalla tavola di zonizzazione TAV. 1).
Il Comune di Chieti si è inoltre impegnato a:
- valutare in sede di Bilancio di previsione, la facoltà, concessa per legge, di applicare l’ICI all’uno per mille per i contratti 3+2 ed uno sconto sull’ICI del 50% da applicare ai proprietari che vogliano utilizzare i contratti per studenti universitari;
- fornire le tavole della zonizzazione per Accordi territoriali su supporto informatizzato.
Le associazioni firmatarie ritengono essenziale affiancare al contratto un ampio sistema informativo e a questo scopo reputano necessario istituire i seguenti strumenti tecnici a sostegno della contrattazione.
Osservatorio territoriale
L’Osservatorio territoriale, al quale faranno riferimento le commissioni previste dal presente Accordo, dovrà avere compiti di studio e monitoraggio delle problematiche abitative sia pubbliche che private, in particolari sulle seguenti materie:
- mercato e costo delle locazioni, anche in confronto con e altre città;
- tendenze e prospettive di investimento per settori: piccola e media proprietà, Enti, Assicurazioni, grandi gruppi;
- tendenze delle tipologie costruttive;
- evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani;
- raccolta degli usi locali in materia di locazioni;
- contratti di locazione e provvedimenti esecutivi di xxxxxxxx;
- processi di vendita e dismissione del patrimonio;
La composizione e le modalità di costituzione dell’Osservatorio saranno definite successivamente con appositi accordi tra le Associazioni e il Comune, entro il termine di 120 gg. dal deposito in Comune del presente accordo.
Commissione per la classificazione degli immobili e l’individuazione delle zone omogenee ai sensi della L. 431/98.
Detta Commissione, composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni firmatarie del presente accordo e da un rappresentante dell’Amministrazione Comunale, dovrà verificare la congruità della classificazione degli immobili e del relativo valore locativo più adeguato alla realtà urbanistica ed edilizia della realtà comunale. La stessa si riunirà almeno una ogni sei mesi per verificare se l’accordo abbia conseguito gli obiettivi prefissati.
Commissione per la formazione
Tale organismo, composto dai sindacati della proprietà e degli inquilini, firmatari del presente accordo, avrà compiti di studio, proposta ed aggiornamento professionale per operatori dl settore, limitatamente alla gestione dei contratti di locazione.
Agenzia per la Locazione
L’Agenzia, composta da rappresentanti delle parti firmatarie e degli Enti Locali, dovrà avere lo scopo di favorire l’accesso a mercato locativo privato, in particolare da parte di gruppi socialmente deboli, agevolando l’incontro tra la domanda e l’offerta attraverso iniziative ed organismi adeguati.
ACCORDO
Parte prima – NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto
Il presente Accordo disciplina i Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo previsti dall’art. 2, comma 3 e art. 5, legge 431 del 9 Dicembre 1998 e dall’art. 1, art. 2 e art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/12/2002, pubblicato sulla G.U. n° 85 del 11 Aprile 2003.
Art. 2 – Durata
Il presente accordo avrà validità 24 mesi del deposito.
Parte seconda – DETERMINAZIONE DEI CANONI Art. 3 – Canone
Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:
- ubicazione sul territorio;
- classificazione per caratteristiche;
- superficie;
- dotazione di mobilio;
- durata del contratto
Dopo una preliminare analisi territoriale sono state individuate, all’interno del Territorio di Chieti, 3 aree omogenee accomunate per caratteristiche e morfologia del territorio, così come definite dal 2° comma dell’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/12/2002.
Art. 4 – Zonizzazione
Grazie all’attività di supporto e concertazione svolta dal Comune di Chieti si è giunti alla definizione e della tavola di Zonizzazione (TAV.1) ed al perfezionamento del presente Accordo.
Per l’individuazione delle aree omogenee si è preso a riferimento la Tavola redatta da consulente esterno del Comune di Chieti (TAV. 1).
Art. 5 - Fasce di oscillazione
Il canone di locazione è determinato per zona sulla base delle seguenti fasce, comprendenti un
valore di oscillazione fino ad un massimo annuale in euro al mq.
TABELLA (A) RIFERITA A CONTRATTI AD USO ABITATIVO PER FAMIGLIE
Microzona | Denominazione Zona Catastale | Fogli Catastali | Valore max Sub Fascia inferiore Euro | Valore max Sub Fascia intermedia Euro | Valore max Sub Fascia superiore Euro |
1 | CENTRO STORICO | 35 | 52,00 | 62,50 | 73,00 |
2 | CENTRO | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48. | 42,00 | 52,00 | 62,50 |
3 | SEMICENTRO e PERIFERIA | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 38, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. | 37,00 | 47,00 | 57,00 |
TABELLA (A) RIFERITA A CONTRATTI AD USO TRANSITORIO ED UNIVERSITARI
Microzona | Denominazione Zona Catastale | Fogli Catastali | Valore max Sub Fascia inferiore Euro | Valore max Sub Fascia intermedia Euro | Valore max Sub Fascia superiore Euro |
1 | POLO UNIVERSITARIO | 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28 | 62,50 | 73,00 | 78,00 |
2 | CENTRO | 12, 19, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48. | 57,00 | 68,00 | 73,00 |
3 | PERIFERIA | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 38, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. | 36,50 | 47,00 | 57,00 |
La differenziazione tra le microzone è stata effettuata in base ad una ponderata analisi dei prezzi di mercato nelle locazioni ed in base alla caratteristiche tecnico-qualitative degli alloggi. Per una maggiore articolazione delle zone e per una più congrua valutazione dei prezzi di mercato si è preferito procedere alla individuazione di differenti tipologie di alloggi sub fascia minima, sub fascia intermedia e sub fascia massima) le cui caratteristiche sono state meglio evidenziate nei successivi articoli normativi, definendo dei valori di soglia espressi in Euro/mq l’anno e riportati nella Tabella (A).
Art. 6 – Superficie convenzionale
DEFINIZIONE DEL METRO QUADRO UTILE
6.1) Si ritiene opportuno definire convenzionalmente il concetto di metro quadro utile; ciò per una avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private. A tal fine, si osserva che l'art. 1, comma 4, del D.M. 05.03.99 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22.03.99) preveda che:
• le pertinenze dell'unità immobiliare (posto auto, box, cantina, ecc.);
• la presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi, ecc.);
• la dotazione dei vari servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.);
debbano essere prese in considerazione dalle parti contrattuali private nella definizione del canone effettivo.
Considerato quanto sopra, e considerato quanto previsto agli artt. 7 e 18 del D.M. 3/10/1975, n. 9816 (pubblicato in G.U. n. 330 del 16/12/1975), salve intervenende definizioni ufficiali di riferimento, si conviene di computare i metri quadri utili di ogni unità immobiliare considerando unicamente la superficie di pavimento dell’unità immobiliare abitativa , misurata al netto di murature (perimetrali, interne, divisorie, ecc.), pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, ed escluse pertinenze e parti comuni. La superficie dei balconi e dei terrazzi sarà considerata nella determinazione della superficie utile solo nella misura del 25% per quelli fino a trenta metri quadrati, l'ulteriore superficie sarà calcolata nella misura del 10%. La superficie delle autorimesse regolarmente accatastate nella categoria C/6, sarà considerata nella determinazione della superficie utile nella misura del 33%. Inoltre i metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolate sulla base della sua superficie convenzionale con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno..
6.2) Le parti private contrattuali dovranno indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all'unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile; ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso.
Art. 7 – Classificazione e dotazioni degli immobili
Gli elementi da considerare, per individuare il canone effettivo sono i seguenti (come da Tabella B):
TABELLA (B)
1 | Allaccio utenze alla rete urbana ed impianti tecnologici funzionanti (luce, gas, acqua, fogna);* * (la mancanza di uno solo di tali elementi rende non computabile il punto n.1) | |
2 | Autorimessa singola e/o posto auto coperto | |
3 | Cantina e/o sottotetto | |
4 | Terrazza e/o balcone | |
5 | Appartamento sito in immobile con meno di 9 unità | |
6 | Immobile ubicato a non più di 300 mt da fermata di mezzo pubblico | |
7 | Impianto di riscaldamento autonomo | |
8 | Posto auto scoperto | |
9 | Condizionamento d’aria con impianto fisso | |
10 | Doppi servizi ( uno con quattro elementi, l’altro con tre elementi ) | |
11 | Porta blindata e/o sistemi di sicurezza | |
12 | Doppi vetri e/o doppi infissi | |
13 | Cancello automatico e/o impianto di videocitofono |
14 | Ascensore | |
15 | Ubicazione a piano attico | |
16 | Immobile ultimato da non più di 15 anni , accertato dalla data di ultimazione dei lavori, e/o ristrutturato entro lo stesso periodo | |
17 | Immobile di categoria catastale minimo A/3 | |
18 | Stato di manutenzione buono ed efficiente di infissi, pavimenti, muri ecc. | |
19 | Rivestimenti di pregio nei vani principali tipo marmo, cotto, parquet ecc. | |
20 | Rivestimento di pregio alle pareti tipo stucco, stoffa, parato ecc. |
Le parti contraenti individuano la collocazione dell’immobile oggetto del contratto nella tipologia di sub fascia minima, intermedia e massima in relazione alla presenza di:
SUBFASCIA MASSIMA almeno 9 elementi SUBFASCIA INTERMEDIA da 5 a 8 elementi compresi SUBFASCIA MINIMA da 1 a 4 elementi compresi.
Art. 8 – Maggiorazione e diminuzione canone per particolari categorie di immobili
1. Il canone di locazione per gli immobili della Tabella di cui all’art. 5 può essere aumentato fino ad un massimo del 20% per gli alloggi con superficie utile pari o inferiore a 50 mq.
2. Il canone di locazione per gli immobili della Tabella di cui all’art. 5 può essere diminuito fino ad un massimo del 10% per gli alloggi con superficie utile pari o superiore a 100 mq.
3. Il canone di locazione per gli immobili ARREDATI può essere aumentato fino ad un massimo del 20% in riferimento al tipo di arredo.
Art. 9 – Maggiorazione per durata del contratto superiore al minimo
Possono essere stipulati contratti di locazione per una durata superiore a quella minima stabilita dall’art. 2, comma 3, della L. 431/98. In tal caso il canone concordato è incrementabile del 3% per l’intera durata del contratto.
Art. 10 – Maggiorazione per rinuncia al deposito cauzionale
Ove il locatore rinunci espressamente all’ importo del deposito cauzionale, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dove è ubicato l’immobile, subiranno un aumento del 5%, a valere per l’intera durata del contratto.
Art. 11 – Maggiorazione per periodo di recesso non superiore a tre mesi
Xxx le parti contraenti pattuiscano espressamente di riconoscere al conduttore la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso non superiore a tre mesi, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dove è ubicato l’immobile subiranno un aumento del 5%, a valere per l’intera durata contrattuale.
Art. 12 – Aggiornamento del canone
Il canone di locazione determinato sulla base degli accordi precedenti può prevedere l’aggiornamento del canone in misura contrattata non superiore al 75% della variazione del
costo della vita accertato dall’ISTAT. In più i valori delle fasce saranno aumentate annualmente pari allo 0,75% dell’indice ISTAT a partire dal 2007.
Art. 13 – Ripartizione degli oneri accessori
RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
Convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l'applicazione di una tabella "oneri accessori" che si allega come parte integrante del presente accordo. (allegato 5).
Quando si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione dei parametri individuati nell'accordo territoriale venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale (c.c. 1284) sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro 30 giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
Art. 14 – Tipo di contratto
Contratti di locazione realizzati sulla base dei criteri contenuti nel presente accordo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando il Contratto Tipo di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/12/2002.
Agli stessi si applicano altresì le norme in materia di locazione del codice civile, nonché le norme della legge 392/78 non espressamente abrogate.
Art. 15 – Contratti Transitori Ordinari
In conformità con le previsioni del D.M. 30/12/2002 la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
La transitorietà del contratto può essere motivata rispettivamente e separatamente sia da esigenze del locatore che del conduttore, individuate all’atto della stipula del contratto come segue:
ESIGENZE DI TRANSITORIETA’ DEL LOCATORE
Quando il locatore debba disporre dell’immobile per i seguenti motivi:
- Destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che intendano contrarre matrimonio o iniziare una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, intendano lasciare l’abitazione della famiglia di origine;
- Destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, o dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare l’alloggio di servizio;
- Destinarlo all’esercizio dell’attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento del titolo abilitativi al lavoro e/o professioni;
- Destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado, per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
- Eseguire interventi nell’unità immobiliare, che siano incompatibili con l’occupazione dell’appartamento;
- Qualsiasi altra specifica esigenza del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.
ESIGENZE DI TRANSITORIETA’ DEL CONDUTTORE
Quando il conduttore abbia la necessità di un’abitazione per un periodo non superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi:
- contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;
- previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- necessità di cure o di assistenza per sé o per familiari in luogo diversa dalla propria residenza;
- acquisto, assegnazione o locazione di una abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto;
- esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione;
- qualsiasi altra specifica esigenza del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.
Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere specificatamente documentate. Si precisa che per l stipula dei contratti di cui sopra è necessario e sufficiente la sussistenza in capo ad una sola delle parti contraenti di una delle suindicate esigenze.
Nel caso in cui il contratto di locazione sia stato stipulato per esigenza di transitorietà del locatore, può essere prevista una penale a carico del conduttore non superiore al 50% del canone, con decorrenza dal trentesimo giorno di scadenza del contratto, in caso di ritardo nel rilascio.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al D.M. 30/12/2002, così come recepito nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo indicando con precisione i motivi di transitorietà.
ART.16 – Contratti per Universitari
1. Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, nonchè dei comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede. Tale tipologia contrattuale è utilizzata esclusivamente qualora l’inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto).
2. I contratti di cui al comma 1 hanno durata da sei mesi a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende del diritto allo studio. I canoni di locazione sono definiti in accordi locali sulla base delle fasce do oscillazione per aree omogenee stabilite negli accordi territoriali di cui all’articolo 1.
3. Gli accordi locali di cui comma 3 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 individuano le relative misure di aumento o di diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata contrattuale. Per ogni singolo contratto si può, inoltre, tenero conto:
- della presenza del mobilio;
- di particolari clausole;
- delle eventuali modalità di rilascio;
4. Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in euro/mq. utile o, eventualmente secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzione ordinarie e straordinarie, riparazione degli oneri accessori ed altro.
5. La trattava territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello è allegato al presente decreto (allegato C), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
a) durata minima di sei mesi e massima di trentasei mesi;
b) rinnovo automatico salva disdetta del conduttore;
c) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
d) facoltà di recesso parziale per il conduttore in caso di pluralità dei conduttori;
e) esclusione della sublocazione;
f) modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di consegna dell’immobile;
g) produttività di interessi legali annui sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità;
h) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
i) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
6. Il contratto di cui al presente articolo nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
7. I contratti di locazione realizzati in base a criteri definiti ai sensi del presente articolo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali che saranno depositasti presso il comune unitamente agli accordi territoriali.
Art. 17 – Riduzione ICI
A soli fini dell’applicazione dello sgravio ICI , il Comune da mandato alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente Accordo a controllare i contratti ed apporvi la sottoscrizione. A tale scopo verrà predisposto un elenco delle sigle sindacali firmatarie entro il quale gli utenti in piena libertà sceglieranno il sindacato di categoria di cui vorranno servirsi per l’asseverazione del contratto ( l’inquilino sceglierà uno fra i sindacati degli inquilini, il proprietario sceglierà uno fra i sindacati della proprietà).
Il controllo del contratto e relativa asseverazione con apposizione di firma congiunta da parte delle XX.XX. avrà un costo di euro 60,00 da dividere al 50% tra l’associazione dei proprietari e l’associazione degli inquilini.
Art. 18 – Commissione di Conciliazione
Si richiama integralmente quanto previsto all’art.6 del D.M. 30.12.2002.
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Fanno parte integrante del presente accordo territoriale gli allegati già depositati con gli accordi precedenti :
# delibera Consiglio Comunale di Chieti (allegato 1);
# cartografia con individuazione delle aree omogenee ( allegato 2)
# tabella riepilogativa con la determinazione dei valori massimi del canone, espressi in euro/annuo per ogni metro quadro utile, e relative fasce del medesimo (allegato3);
# tabella delle dotazioni dell’immobile ( allegato 4)
# tabella di ripartizione degli oneri accessori (allegato 5); # contratto di locazione ad uso abitativo (allegato A);
# contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (allegato B); # contratto di locazione specifico per studenti (allegato C).
#regolamento della Commissione di conciliazione stragiudiziale e modulo di richiesta per l’accesso alla conciliazione