Comune di Livorno
Comune di Livorno
Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno
Approvato con la Delibera del Consiglio Comunale
n. 119 del 26.07.2010 e modificato
con la Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29.03.2017
INDICE
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Principi generali
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Asset, property e facility management Art. 4 - Classificazione del patrimonio
Art. 5 - Beni demaniali
Art. 6 - Beni patrimoniali indisponibili Art. 7 - Beni patrimoniali disponibili
Art. 8 - Assegnazione degli immobili ai sensi del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.). Commissione tecnica per la valorizzazione del patrimonio
Art. 9 - Inventario dei beni immobili
Art. 10 - Tenuta ed aggiornamento dell’inventario dei beni immobili
TITOLO II: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E DEI BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI - CONCESSIONE
Art. 11 - Assegnazione in uso a terzi dei beni demaniali e dei beni indisponibili Art. 12 – Atto di concessione
Art. 13 - Determinazione del canone di concessione Art. 14 - Concessioni temporanee ed occasionali Art. 15 - Garanzie
Art. 16 - Durata della concessione Art. 17 - Decadenza e revoca
Art. 18 - Diritto di recesso
Art. 19 - Obblighi del concessionario Art. 20 - Alloggi di Servizio
TITOLO III: GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI
Art. 21 - Forme di affidamento in uso a terzi dei beni patrimoniali disponibili Art. 22 - Determinazione del canone di locazione
Art. 23 - Durata del contratto di locazione Art. 24 - Rinnovo del contratto
Art. 25 - Risoluzione e recesso dal contratto Art. 26 - Garanzie
Art. 27 - Locazione transitoria Art. 28 - Comodato
TITOLO IV: SCELTA DEL CONTRAENTE E STIPULA DELL’ATTO NELLA CONCESSIONE E NELLA LOCAZIONE
Art. 29 - Scelta del contraente Art. 30 - Aree Marginali
TITOLO V: IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE
Art. 31 - Ambito di applicazione
Art. 32 - Costituzione Commissione Interdipartimentale per la concessione/locazione di immobili ad associazioni
Art. 33 - Criteri e procedimento di assegnazione Art. 34 - Riduzione del canone
Art. 35 - Durata del contratto Art. 36 - Ospitalità
Art. 37 – Rinvio
TITOLO VI: ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI
Art. 38 - Programmazione delle alienazioni Art. 39 - Stime
Art. 40 - Forme di gara
Art. 41 - Trattativa privata. Modalità di svolgimento Art. 42 - Bando di gara
Art. 43 - Pubblicità del bando
Art. 44 - Offerte di acquisto previste dal bando Art. 45 - Svolgimento della gara
Art. 46 - Verbale
Art. 47 - Aggiudicazione definitiva Art. 48 - Contratto
Art. 49 - Prezzo
Art. 50 - Diritti di superficie e servitù Art. 51 - Concessioni di valorizzazione
TITOLO VII: NORME TRANSITORIE CAPO I: DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 52 - Disciplina dei rapporti in corso Art. 53 - Norme finali
CAPO II: CANONE DI RICOGNIZIONE DI DOMINIO
Art. 54 - Ambito di applicazione Art. 55 - Definizione
Art. 56 - Oggetto del canone Art. 57 - Soggetti passivi
Art. 58 - Criteri particolari di misurazione Art. 59 - Tariffe
Art. 60 - Pagamento del canone
Art. 61 - Esenzioni ed esclusioni dal pagamento Art. 62 - Sanzioni
Art. 63 - Rinvio ad altre disposizioni
TITOLO I: PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Principi generali
1. Ai sensi dell’art. 119 della Costituzione, il Comune possiede un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati con legge dello Stato, con il quale garantisce la propria autonomia finanziaria.
2. La gestione dei beni immobili appartenenti, a qualsiasi titolo, al Comune è ispirata ai principi generali di economicità, efficienza, trasparenza, imparzialità, pubblicità, produttività, redditività e razionalizzazione delle risorse; essa, inoltre, deve avvenire nel rispetto dei principi generali contenuti nelle leggi statali ed in attuazione dello statuto comunale.
3. Gli immobili di proprietà comunale classificati come demanio o come patrimonio indisponibile vengono prioritariamente utilizzati per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; in tal caso, l’utilizzo, oltre a prevedere l’obbligo di mantenimento dei beni medesimi, deve essere supportato da piani di razionalizzazione degli spazi.
4. Gli immobili di proprietà comunale classificati come patrimonio disponibile vengono prioritariamente utilizzati al fine di garantire un’entrata economica all’Ente.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l’amministrazione e la gestione degli immobili, demaniali e patrimoniali, di proprietà del Comune di Livorno, ad esclusione delle seguenti categorie di beni:
• immobili facenti parte del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 560 (“Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”);
• aree di proprietà comunale concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l’edificazione di fabbricati di edilizia economica e popolare;
• immobili il cui utilizzo o la cui cessione risultino disciplinati da leggi speciali.
Art. 3 - Asset, property e facility management
1. Il patrimonio immobiliare del Comune costituisce uno strumento strategico della gestione finanziaria, quale complesso di risorse che l'Ente deve utilizzare e valorizzare in maniera ottimale
al fine del miglior perseguimento delle proprie finalità di erogazione dei servizi e di promozione economica, sociale e culturale della collettività.
2. Ai suddetti fini, la gestione immobiliare dei beni del Comune si deve sviluppare secondo quanto previsto dalle seguenti discipline:
• asset management, che provvede a curare la programmazione patrimoniale attraverso l’analisi e la creazione degli strumenti di ricerca e di monitoraggio degli immobili;
• property management, che sviluppa e gestisce ogni percorso di valorizzazione e di utilizzo definito nel settore asset;
• facility management, quale gestione finalizzata all’individuazione della migliore organizzazione nella materiale manutenzione dei beni.
Art. 4 - Classificazione del patrimonio
1. Ai sensi degli artt. 822 e ss. cod. civ., i beni immobili di cui è proprietario il Comune sono classificati in:
a) beni demaniali;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.
2. I beni immobili appartenenti alle tre categorie sopra richiamate sono inseriti, con le loro destinazioni attuali, in appositi elenchi inventariali, tenuti e aggiornati dal Servizio Patrimonio. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle suddette categorie può, con uno specifico provvedimento deliberativo adottato dalla Giunta Comunale, nei casi previsti dal Regolamento di Contabilità del Comune di Livorno, essere trasferito da una categoria di appartenenza ad un'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso dello stesso.
Art. 5 - Beni demaniali
1. I beni demaniali sono destinati, per la loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalla legge, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Tali beni sono disciplinati dagli artt. 822, 823, 824 e 1145 cod. civ., nonché dalle speciali norme che li riguardano.
2. I beni di interesse storico ed artistico sono disciplinati da specifica normativa ed, in particolare, dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”). Inoltre, ai sensi della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 303-305, tali beni possono
essere dati in concessione a soggetti privati che si impegnino a restaurarli ed a renderli fruibili da parte della collettività, con la possibilità di detrarre le spese sostenute per i lavori dal canone di concessione; in ogni caso, il concessionario viene individuato attraverso procedure ad evidenza pubblica.
3. L'utilizzazione dei suddetti beni sulla base del Codice Civile e della specifica normativa che li regola ed, inoltre, laddove possibile, in relazione alla destinazione, avviene mediante atti di diritto pubblico ed, in particolare, con atti di concessione amministrativa.
Art. 6 - Beni patrimoniali indisponibili
1. Fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune i beni destinati ai fini istituzionali dell’Ente ed al soddisfacimento di interessi pubblici, finché permanga tale destinazione, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 ed 824 cod.civ. e come meglio individuati dall'art. 826 cod.civ..
2. Tra i beni che appartengono a questa categoria rientrano, a mero titolo esemplificativo, gli immobili adibiti ad uffici e pubblici servizi, gli impianti sportivi, le sedi espositive e museali, gli edifici scolastici e gli immobili ad uso abitativo appartenenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
3. L'utilizzazione di tali beni sulla base del Codice Civile e della specifica normativa che li regola ed, inoltre, laddove possibile, in relazione alla destinazione, avviene mediante atti di diritto pubblico ed, in particolare, con atti di concessione amministrativa.
Art. 7 - Beni patrimoniali disponibili
1. I beni del patrimonio disponibile sono quelli che non rientrano nella categoria dei beni soggetti al regime del demanio pubblico, né in quella dei beni patrimoniali indisponibili e che, pertanto, non sono destinati ai fini istituzionali del Comune.
2. Tali beni, quindi, possono essere concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato e anche alienati, secondo la procedura prevista nel Titolo VI del presente Regolamento.
Art. 8 - Assegnazione dei beni immobili ai sensi del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.). Commissione tecnica per la valorizzazione del patrimonio.
1. I beni immobili di proprietà comunale sono assegnati ai diversi centri di responsabilità in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) quale dotazione strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente.
2. Il Dirigente a cui viene assegnato in gestione il bene, con un formale atto di consegna, diviene consegnatario dello stesso ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, del presente Regolamento e del Regolamento di contabilità del Comune. Ogni Ufficio che utilizzi, per qualsiasi motivo, un bene immobile in carenza di un formale atto di consegna dovrà tempestivamente comunicarlo al Servizio Patrimonio affinché si provveda all'integrazione del P.E.G..
3. Al di fuori della formale assegnazione, sono vietati l’utilizzo e la gestione, anche di fatto, del patrimonio comunale da parte di chiunque.
4. I consegnatari di beni immobili, per ragioni di servizio ed in relazione all’ubicazione dei beni, possono affidare gli stessi a subconsegnatari, attraverso un formale atto di consegna sottoscritto da entrambi i soggetti.
5. I consegnatari ed i subconsegnatari sono tenuti alla custodia ed al corretto utilizzo degli immobili a loro consegnati, nonché alla vigilanza sulla buona conservazione e sul regolare uso dei medesimi. I consegnatari e i subconsegnatari devono, inoltre, comunicare agli uffici competenti eventuali problemi emergenti relativamente all’immobile ed al suo uso.
6. In particolare, ai consegnatari ed ai subconsegnatari degli immobili compete:
• sovrintendere alla custodia ed allo stato di conservazione degli stessi;
• sovrintendere all'apertura ed alla chiusura degli edifici secondo le esigenze dell’uso;
• richiedere direttamente l'intervento dei competenti uffici tecnici in caso di emergenza nonché per l'effettuazione di lavori di riparazione o di manutenzione quando questi competano al Comune;
• vigilare sull'uso corretto dei beni rispetto alla loro destinazione ed alle finalità degli utilizzatori ed, in generale, rispetto ai contratti in essere;
• comunicare al Servizio Patrimonio ogni variazione e modifica dello stato dei beni immobili ai fini dell’aggiornamento dei relativi inventari, ivi compresa la comunicazione dei collaudi e dei conti finali relativi agli interventi;
• coinvolgere preventivamente il Servizio Patrimonio in qualsiasi procedimento relativo ad un utilizzo dell’immobile diverso da quello per il quale lo stesso è stato consegnato.
7. E' prevista la costituzione di una Commissione tecnica permanente, a carattere consultivo, con il compito di formulare una proposta di valorizzazione dei singoli beni immobili che tenga conto della loro rispondenza, attuale e futura, alle finalità istituzionali, della loro possibile classificazione come patrimonio disponibile e di una loro diversa destinazione urbanistica. La Commissione è costituita dai Dirigenti e/o Funzionari dei seguenti Servizi: Patrimonio, con funzioni di coordinamento; Pianificazione territoriale; Programmazione economico-finanziaria; Opere Pubbliche, Progettazione e Direzione Lavori; Urbanistica ed Edilizia Privata; Manutenzioni. Xxxxxxx, tuttavia, far parte della Commissione anche Dirigenti e/o Funzionari di Servizi diversi da quelli appena elencati, le cui competenze si rendano necessarie con riferimento allo specifico immobile.
8. Qualora si intenda procedere all’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione, la locazione o la concessione in uso di un immobile in consegna ad un Servizio diverso dal Patrimonio, dovrà esserne data preventiva comunicazione a quest'ultimo affinché provveda a stimare il prezzo di vendita o il canone di locazione o di concessione in uso. Tale stima costituirà parte integrante del provvedimento con il quale si dispone l’alienazione, la locazione o la concessione in uso del bene.
Art. 9 - Inventario dei beni immobili
1. I beni immobili di proprietà del Comune vengono inseriti nel registro di inventario.
2. L'inventario dei beni immobili demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili consiste in uno stato descrittivo, documentale e valutativo del bene, comprendente le seguenti indicazioni:
• il luogo esatto di ubicazione, il codice identificativo ed una breve descrizione;
• i riferimenti catastali;
• la rendita catastale;
• i titoli di proprietà;
• la consistenza;
• l'uso o il servizio speciale a cui è destinato;
• l'eventuale vincolo di bene di interesse storico-artistico;
• la cronologia degli interventi manutentivi realizzati, con indicazione della tipologia e dell’importo degli stessi;
• l'ammontare delle quote di ammortamento applicate;
• gli eventuali redditi;
• il centro di responsabilità a cui il bene è assegnato;
• il valore economico, costituito dal prezzo di acquisto o di prima valutazione (costo storico) aumentato degli investimenti effettuati per le manutenzioni straordinarie e diminuito delle quote annue di ammortamento;
• altre voci comunque utili per la classificazione, l'inventariazione e la valorizzazione del bene.
Art. 10 - Tenuta ed aggiornamento dell’inventario dei beni immobili
1. Spettano al Servizio Patrimonio le attività dirette:
• alla tenuta del registro inventariale dei beni immobili;
• alla registrazione delle variazioni derivanti da nuove acquisizioni, alienazioni e/o modifiche della consistenza del patrimonio immobiliare;
• alla tenuta ed aggiornamento dei fascicoli immobiliari relativi alla situazione giuridica dei fabbricati e dei terreni;
• alla valorizzazione dei beni immobili;
• alla classificazione e declassificazione giuridica dei beni immobili e dei diritti reali;
• all’accertamento del titolo di proprietà degli immobili;
• agli accertamenti catastali relativi agli immobili;
• alla gestione dell’archivio delle chiavi dei fabbricati di proprietà comunale non utilizzati.
2. Tutti gli atti ed i provvedimenti comportanti variazioni e modifiche dello stato dei beni immobili, compresi il collaudo ed i conti finali degli interventi effettuati, devono essere trasmessi al Servizio Patrimonio per il conseguente aggiornamento degli inventari.
TITOLO II: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E DEI BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI – CONCESSIONE
Art. 11 - Assegnazione in uso a terzi dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili
1. L’assegnazione in uso a terzi dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili è effettuata attraverso la concessione amministrativa. Il rapporto concessorio è sottoposto a regole di diritto pubblico e, pertanto, le condizioni per la concessione dell’immobile sono disposte unilateralmente dall'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione, nell’affidare in concessione a terzi beni appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, si ispira ai principi richiamati all’art. 1 del presente Regolamento.
3. La concessione amministrativa è sempre revocabile per esigenze di interesse pubblico, in qualunque momento, salvo indennizzo e senza necessità di congruo preavviso.
4. Le concessioni si intendono sempre temporanee ed onerose ed il relativo canone è determinato nel rispetto delle legge vigenti e delle disposizioni del presente Regolamento.
5. La concessione a terzi, ancorché enti pubblici, territoriali e non, non comporta la cessione o la rinuncia del concedente ai propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché ad ogni altra tutela giurisdizionale.
Art. 12 - Atto di concessione
1. L'atto di concessione, di norma, contiene:
• l’esatta individuazione dei beni, integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e dalle planimetrie relative, ove necessari;
• gli obblighi gravanti sul concessionario a pena di decadenza;
• gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;
• il quaderno d’oneri delle manutenzioni;
• il canone ed i termini di pagamento;
• la data di decorrenza del rapporto ed il termine di scadenza;
• tutte le altre clausole ritenute opportune e/o necessarie in relazione al caso specifico.
2. I diritti e gli obblighi appena richiamati sono contenuti nella convenzione accessiva all’atto di concessione sottoscritta dal concessionario, la cui mancata sottoscrizione comporta la decadenza dalla concessione stessa ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. e), del presente Regolamento.
3. Tutte le spese relative all’atto di concessione sono a carico del concessionario.
Art. 13 - Determinazione del canone di concessione
1. Il canone ordinario di concessione è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per immobili di analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso, così come accertati dai competenti uffici tecnici comunali del Servizio Patrimonio.
2. Nel caso in cui la concessione preveda l'obbligo del concessionario di effettuare, con spese a suo carico, lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell'immobile, preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale, sarà operato un abbattimento sull'importo del canone come sopra determinato, che tenga conto dell'investimento necessario alla realizzazione dei predetti lavori; in tal caso, la durata dell'affidamento sarà stabilita ai sensi del seguente art. 16, comma 3.
3. Il canone è adeguato automaticamente e annualmente nella misura del 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, riferita al mese di inizio del provvedimento di concessione.
Art. 14 – Concessioni temporanee ed occasionali
1. Con l'espressione di “concessione temporanea ed occasionale” si intende far riferimento all’utilizzo di beni immobili per un periodo continuativo inferiore a sei (6) mesi da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altre persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività culturali, sociali, formative, ricreative, sportive ed amatoriali, oppure per l'organizzazione di convegni, congressi, riunioni, mostre, ecc.
2. Le suddette attività non devono avere scopo di lucro e non devono avere il carattere di attività commerciale ai sensi del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
3. Per l’uso temporaneo di detti beni e per le sopradescritte finalità, è previsto il pagamento di un canone rapportato al tempo di utilizzo degli stesse e calcolato sulla base del canone di mercato ridotto in misura del 60%.
4. In occasione dell’evento per il quale è previsto l’utilizzo del bene immobile, è vietata la pubblicità effettuata con qualsiasi mezzo, se non autorizzata preventivamente dal Comune e previa corresponsione della relativa imposta.
5. Sarà cura del concessionario ottenere permessi, nullaosta ed ogni altro atto di assenso e/o di autorizzazione che sia necessario per lo svolgimento dell'attività o dell'evento. Il concessionario rimane responsabile dell’agibilità dell'immobile, senza alcun rischio per l'Amministrazione Comunale.
6. In ogni caso, il concessionario deve presentare idonea polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni ai beni medesimi ed a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni che possono verificarsi in occasione dell’evento per il quale è previsto l’utilizzo del bene.
7. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
Art. 15 - Garanzie
1. L’atto di concessione prevede, a garanzia del puntuale rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi in essa contenuti, la presentazione contestuale di una cauzione stabilita nella misura minima di sei mensilità del canone oppure di una fideiussione bancaria o assicurativa di durata corrispondente a quella della concessione e per un importo minimo pari a sei mensilità del canone.
2. Le fideiussioni bancarie o assicurative di cui al comma 1 possono essere accettate dall'Amministrazione Comunale solo se rilasciate dagli intermediari finanziari autorizzati, ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Non è ammessa la possibilità di esenzione dalla prestazione delle garanzie indicate al comma 1.
Art. 16 - Durata della concessione
1. La durata delle concessioni aventi ad oggetto beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili è, in genere, di nove anni, decorrenti dalla data di redazione del verbale di consegna dell’immobile; non è prevista la possibilità di rinnovo dell'affidamento, fatto salvo quanto stabilito, al riguardo, nel Titolo V, con riferimento alle concessioni stipulate con le associazioni.
2. Alla scadenza del periodo di concessione, l’Amministrazione Comunale valuterà se permangono le condizioni di interesse pubblico per la stipula di una nuova concessione, stabilendo le condizioni normative ed economiche per l'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica.
3. Qualora il concessionario si impegni all'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento sull'immobile oggetto dell'affidamento, la durata della concessione può essere commisurata alle spese sostenute dal concessionario al fine di assicurare il rientro del capitale investito ed il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.
Art. 17 - Decadenza e revoca
1. Il concessionario si intende decaduto in caso di accertato inadempimento agli obblighi stabiliti dall’art. 19 del presente Regolamento e dall’atto di concessione ai quali non sia stato ottemperato entro tre mesi dalla diffida inoltrata dall’Amministrazione ed, in particolare, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) mancato pagamento del canone mensile per due scadenze consecutive;
b) mancato rispetto del divieto di subconcessione;
c) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
d) modifica dei locali o dell’immobile non autorizzata dall’Amministrazione Comunale;
e) mancata sottoscrizione della convenzione accessiva.
2. In tutte le ipotesi di inadempimento di cui al presente articolo, il concessionario ha l'obbligo della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e da cose, fatta salva l’azione per il risarcimento del danno da parte dell’Amministrazione Comunale; il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.
3. E' sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico discrezionalmente valutati, la quale potrà essere esercitata in ogni tempo dall’Amministrazione senza che, per tale fatto, il concessionario possa pretendere alcun compenso e/o risarcimento e nulla possa eccepire, salvo il diritto del concessionario alla corresponsione di un indennizzo pari all’importo totale dei canoni non indicizzati che il concessionario avrebbe dovuto corrispondere dal giorno di efficacia della revoca fino al termine della concessione. L’importo di detto indennizzo non potrà, comunque, superare le diciotto mensilità non indicizzate. E’ fatta salva diversa ed espressa pattuizione delle parti.
Art. 18 - Diritto di recesso
1. Fatte salve diverse pattuizioni, è data facoltà al concessionario di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto motivato al concedente almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
2. In tal caso, il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato, a titolo di canoni, nel periodo pregresso.
Art. 19 - Obblighi del concessionario
1. Gli atti di concessione in uso a terzi dei beni di proprietà comunale devono prevedere, a carico del concessionario, i seguenti obblighi o divieti:
a) obbligo di sottoscrizione della convenzione accessiva;
b) obbligo di pagamento del canone per l'utilizzo;
c) onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria;
d) obbligo di preventivo ottenimento, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'autorizzazione e del nulla osta al fine di effettuare interventi di recupero, restauro, ristrutturazione o altri tipi di intervento sui locali o sull’immobile concesso;
e) obbligo di pagamento delle utenze;
f) obbligo di pagamento delle spese di gestione;
g) obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, nonché per i rischi derivanti da incendio o da altri eventi imprevedibili;
h) obbligo di restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
i) divieto di subconcedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto, salvo che non sia diversamente disposto;
j) obbligo di pagamento delle spese dell’atto di concessione;
k) obbligo di prestazione della cauzione o della fideiussione di cui all'art. 15 del presente Regolamento;
l) divieto di introdurre, negli immobili di proprietà comunale, materiali e sostanze pericolosi senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
m) obbligo di garantire che l’utilizzo del bene sia conforme alle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune in merito ad eventuali disfunzioni degli impianti o quant’altro;
n) obbligo di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi effettuati dall’Amministrazione Comunale, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento;
o) divieto di arrecare danni agli immobili, alle loro pertinenze ed ai suppellettili;
p) obbligo di rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l’assunzione di personale dipendente;
q) obbligo di effettuare regolarmente i versamenti contemplati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
Art. 20 – Alloggi di servizio
1. E’ alloggio di servizio l’unità immobiliare o la porzione della stessa destinata ad abitazione del dipendente comunale preposto al servizio di custodia e di vigilanza di un edificio di proprietà comunale.
2. Il rapporto giuridico intercorrente tra il pubblico dipendente cui sia stato attribuito un alloggio di servizio e l’Amministrazione Comunale è disciplinato da un provvedimento di concessione.
3. L'immobile è concesso esclusivamente per uso abitativo del concessionario e del proprio nucleo familiare e non può essere destinato, neppure parzialmente, ad altro uso. E' vietata la subconcessione, sia totale che parziale, dell'immobile.
4. L’alloggio è concesso in uso gratuito al fine di agevolare lo svolgimento del servizio di custodia e di vigilanza e, pertanto, il godimento dell’alloggio e gli obblighi conseguenti alla concessione del medesimo durano fino a che è sussistente il rapporto di lavoro da cui la concessione trae titolo e viene svolto il predetto servizio.
5. Qualora cessi, per qualsiasi causa, il rapporto di servizio da cui la concessione trae titolo e l’Amministrazione intenda alienare l’immobile o disporne diversamente, inizia a decorrere un termine di 90 (novanta) giorni per la liberazione dell’alloggio. Qualora, invece, l’Amministrazione ritenga di voler continuare ad utilizzare l’immobile a fini abitativi, ove l’alloggio costituisca un'unità immobiliare autonoma, può concederlo in locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998,
n. 431 (“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”) tramite procedura ad evidenza pubblica, previa offerta, in diritto di opzione, all’ex concessionario dell’alloggio di servizio, diritto che dovrà essere esercitato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di offerta. Ove, invece, l’alloggio non sia strutturalmente indipendente in modo tale da
costituire un'unità immobiliare autonoma, l’Amministrazione può concederlo in locazione transitoria ai sensi dell'art. 5 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”) e secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002 (“Criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge”).
6. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle nuove concessioni degli alloggi di servizio. Per i rapporti giuridici sorti antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, si richiama quanto previsto dall’art. 52 55, comma 7 8 del presente Regolamento.
TITOLO III: GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI
Art. 21 - Forme di affidamento in uso a terzi dei beni patrimoniali disponibili
1. L'affidamento in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è effettuata, di norma, secondo quanto disposto dal Codice Civile e dalle altre leggi speciali che regolano tale materia quali, in particolare, la Legge 27 luglio 1978, n. 392 (“Disciplina delle locazioni di immobili urbani”) e la Legge 9 dicembre 1988, n. 431 (“Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”).
Art. 22 - Determinazione del canone di locazione
1. Il canone ordinario di locazione da applicare al patrimonio disponibile è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici tecnici del Servizio Patrimonio.
2. Il canone è adeguato annualmente in misura corrispondente al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi
nell'anno precedente, riferito al mese di inizio della locazione ai sensi dell’art. 24, comma 1, della Legge 27 luglio 1978, n. 392.
3. In caso di locazione ad uso abitativo, può essere applicato il cosiddetto “canone concordato”, ovvero il canone stabilito dagli accordi territoriali ai sensi della Legge 9 dicembre 1988, n. 431 o, comunque, da analoghe disposizioni di legge. Sarà la Giunta Comunale a decidere se applicare un canone di mercato o un canone concordato.
Art. 23 - Durata del contratto di locazione
1. La durata dei contratti di locazione o, comunque, dei contratti con cui si gestiscono i beni patrimoniali disponibili di proprietà del Comune, salvo quanto disposto dalla legge, è, di norma, pari a 6 (sei) anni in caso di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione ed a 4 (quattro) anni in caso di immobili adibiti ad uso di abitazione.
2. Qualora il conduttore si sia impegnato all'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento sull'immobile oggetto dell'affidamento, la durata della locazione può essere commisurata alle spese sostenute dal medesimo al fine di assicurare il rientro del capitale investito ed il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.
Art. 24 - Rinnovo del contratto
1. I contratti di cui al presente titolo non si rinnovano mai tacitamente, ad eccezione dei casi in cui il rinnovo automatico è previsto espressamente dalla legge (art. 28, Legge 27 luglio 1978, n. 392 ed art. 2, Legge 9 dicembre 1988, n. 431).
2. Per gli immobili adibiti ad uso diverso da abitazione, alla scadenza del periodo di locazione, l’Amministrazione Comunale valuterà se permangono le condizioni di interesse pubblico per la stipula di una nuova locazione, stabilendo le condizioni normative ed economiche per l'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica.
3. Agli immobili adibiti ad uso di abitazione si applica la disciplina contenuta nella richiamata Legge n. 431/1998, nonché, nei casi previsti, la specifica disciplina contenuta in altri atti regolamentari dell'Amministrazione.
4. Anche l'affidamento in locazione dei beni di cui al precedente comma 3 avviene tramite procedura ad evidenza pubblica.
5. In ogni caso il rinnovo deve essere sempre formalizzato con un nuovo contratto.
Art. 25 - Risoluzione e recesso dal contratto
1. Ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n. 392 e della Legge 9 dicembre 1988, n. 431, è in facoltà delle parti prevedere contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, con un preavviso di almeno sei mesi, da comunicare con lettera raccomandata.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 55 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
3. Ai sensi dell’art. 7 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, è nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione del bene locato.
Art. 26 - Garanzie
1. A garanzia degli obblighi assunti dalla parte contraente è prevista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la prestazione di una cauzione di importo pari a tre mensilità del canone oppure di una fideiussione bancaria o assicurativa di durata corrispondente alla locazione e di importo pari a tre mensilità del canone.
2. Le fideiussioni bancarie o assicurative di cui al comma 1 possono essere accettate dall'Amministrazione Comunale solo se rilasciate dagli intermediari finanziari autorizzati, ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Non è ammessa la possibilità di esenzione dalla presentazione delle suddette garanzie.
Art. 27 – Locazione transitoria
1. Ai sensi dell’art. 27, comma 19, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2002”), è prevista la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga allo strumento urbanistico ed alle disposizioni di cui alle Leggi n. 431/1998 e n. 392/1978.
2. In particolare, gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o all’esercizio di attività dirette al perseguimento di finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell’attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d’inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attività.
3. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale ed in deroga alla destinazione urbanistica dell’area.
4. I contratti in questione decadono automaticamente con l’avvio del procedimento diretto all’attuazione delle previsioni contenute nel piano regolatore; al conduttore viene dato un termine, da valutarsi caso per caso, per procedere alla liberazione dell’immobile. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto stesso, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennità di avviamento commerciale.
5. Con lettera raccomandata da inviare almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Art. 28 – Comodato
1. Ove sussista un pubblico interesse, con deliberazione della Giunta Comunale, i beni patrimoniali disponibili possono essere affidati in comodato ad enti, associazioni, fondazioni, comitati, persone giuridiche che siano dediti alla tutela ed alla promozione di interessi generali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, alla prestazione di servizi di interesse pubblico oppure strumentali alla realizzazione di finalità istituzionali.
2. L'utilizzo dei beni da parte dei comodatari deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le caratteristiche strutturali dei beni stessi.
3. In ogni caso, di norma, sono posti a carico dell'affidatario tutti gli oneri di ordinaria e di straordinaria manutenzione del bene, nonché i costi relativi alle utenze.
TITOLO IV: SCELTA DEL CONTRAENTE E STIPULA DELL’ATTO NELLA CONCESSIONE E NELLA LOCAZIONE
Art. 29 – Scelta del contraente
1. Per tutti i beni appartenenti al patrimonio comunale, oggetto del presente Regolamento, si procede alla scelta del contraente generalmente mediante una procedura ad evidenza pubblica, della quale è data ampia pubblicità attraverso i canali ritenuti più idonei secondo le norme di legge. In ogni caso, deve essere pubblicato apposito avviso sul sito web del Comune di Livorno.
2. Si può, tuttavia, procedere a trattativa privata quando:
• la procedura ad evidenza pubblica è andata deserta o vi siano fondate ragioni per ritenere che, laddove si sperimentasse, la stessa andrebbe deserta;
• la suddetta procedura non è andata deserta ma non vi sono state offerte ritenute appropriate da parte dell’Amministrazione Comunale;
• in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, vi sia un unico soggetto interessato allo stesso;
• vi è un diritto di prelazione, nei casi indicati al sottostante comma 3;
• nei casi di affidamento in concessione o locazione in favore di enti pubblici o di soggetti privati che ne assicurino la destinazione a finalità pubbliche.
3. Un diritto di prelazione sussiste nei seguenti casi:
• quando un soggetto è già concessionario/locatario di un bene immobile di proprietà del Comune e chiede l'affidamento in concessione/locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già oggetto della concessione/locazione;
• in favore dell'unico confinante che abbia accesso al bene o, in caso di più confinanti, in favore dell'unico soggetto interessato, nel caso di fondi interclusi o parzialmente interclusi, l'utilità dei quali sia ridotta a causa delle limitazioni d'uso derivanti dall'interclusione e sia tale da rendere il valore di mercato sensibilmente inferiore a quello complementare in relazione alle proprietà limitrofe;
• nei casi previsti da leggi speciali.
4. Per poter esercitare il diritto di prelazione, nonché in tutti i casi di rinnovo dell'affidamento e di riconoscimento del diritto di insistenza di cui all'art. 52 del presente regolamento, occorre essere in
regola con i pagamenti del canone e dei relativi oneri accessori, oltre ad essere in possesso di un valido titolo di occupazione. Il soggetto invitato ad esercitare il diritto di prelazione dovrà esercitarlo nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'invito, salvo che il titolo da cui la prelazione deriva non stabilisca un termine diverso.
5. Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato nei termini prescritti, il soggetto si intende decaduto dallo stesso ed il bene viene messo all’asta liberamente.
6. L’Amministrazione Comunale, invece, qualora reputi che l’immobile possa essere soggetto a particolari usi che possono interessare una limitata cerchia di soggetti, può ritenere conveniente ricorrere ad una gara a licitazione privata tra soggetti aventi determinati requisiti.
Art. 30 – Xxxx Xxxxxxxxx
1. Per “aree marginali” si intendono quelle aree di proprietà comunale rimaste inutilizzate (quali residuati di espropri o edificazioni, lotti interclusi, terreni abbandonati, aree libere all'interno della città, relitti stradali o altro), di modeste dimensioni, da destinare ad usi diversi, anche se prevalentemente riferibili alla dotazione di servizi riguardanti condomini o singole abitazioni (quali sistemazione a verde, realizzazione di posti auto, ecc.) oppure ad attività di coltivazione per usi domestici o ricreativi.
2. Nel caso di richiesta di utilizzo, da parte di un privato, di un’area avente le caratteristiche di cui al comma 1, il Servizio Patrimonio procederà all’istruttoria della richiesta, determinando, ove l’istruttoria si concluda con esito positivo, le condizioni di concessione o di locazione dell’area.
3. Il Servizio Patrimonio renderà pubbliche le condizioni di affidamento tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito web del Comune di Livorno, invitando tutti coloro che possono avere interesse a presentare, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, una richiesta di utilizzo dell'area.
4. Qualora, nel termine di cui al cui al comma 3, non venga presentata altra richiesta, l’area verrà assegnata al primo richiedente alle condizioni stabilite dal Servizio Patrimonio. Xxx, invece, vengano presentate una o più richieste concorrenti, il Servizio Patrimonio procederà all’affidamento attraverso una licitazione privata.
5. Nell’assegnazione verrà data la precedenza al proprietario o ai proprietari delle aree confinanti con l'area marginale.
6. L’assegnatario dell’area marginale sottoscriverà con l’Amministrazione Comunale un contratto di locazione, anche di natura transitoria, oppure un contratto accessivo alla concessione e si impegnerà, con esso, a rispettare gli obblighi previsti in tale contratto ai sensi della disciplina contenuta nel presente regolamento.
TITOLO V: IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE
Art. 31 – Ambito di applicazione
1. Per il conseguimento delle finalità pubbliche di carattere sociale, civile e culturale individuate dall'Ente, l'Amministrazione Comunale intende:
a) razionalizzare l'utilizzazione degli immobili destinati allo svolgimento di attività associative da parte di enti iscritti, da almeno dodici mesi, al Registro Comunale delle associazioni;
b) contemperare l'esigenza di rendimento delle concessioni/locazioni immobiliari con quella di assicurare un sostegno alle attività delle associazioni che perseguono i principi e le finalità indicate nel “Regolamento Comunale relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro”, negli ambiti settoriali ivi indicati;
c) favorire e promuovere la ricerca di sedi comuni per più associazioni, con lo scopo di :
• ottimizzare l'utilizzo degli spazi disponibili sfruttando al meglio le caratteristiche degli immobili assegnati;
• condividere le spese gestionali (utenze, manutenzione dell'immobile, ecc.);
• favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità analoghe e condivise e la cui convivenza possa essere di ulteriore incentivo per la loro collaborazione.
2. A tal fine, per ogni immobile concesso/locato, verrà calcolato il valore di mercato e, al contempo, sarà valutato il beneficio costituito dal vantaggio sociale che l'attività delle associazioni fornisce alla collettività, vantaggio che deve essere idoneo a compensare il minor introito economico connesso alla riduzione del canone.
3. In ogni caso, è necessario che, all’interno dell’immobile concesso o locato, non venga svolta alcuna attività commerciale e che, per l'intero periodo di affidamento dei locali, sia mantenuto il requisito dell'iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni.
Art. 32 – Costituzione Commissione Interdipartimentale per la concessione/locazione di immobili ad associazioni
1. E' prevista la costituzione di un'apposita Commissione permanente, a carattere consultivo, nominata con provvedimento del Direttore Generale (se nominato) o del Segretario Generale, con il compito di formulare proposte in materia di concessione/locazione di immobili ad associazioni, con particolare riferimento alla riduzione da applicare al canone di concessione/locazione dei locali affidati ad associazioni, nonché alla predisposizione dei bandi ed alla presentazione degli esiti delle procedure ad evidenza pubblica alla Giunta Comunale (per il tramite del Servizio Patrimonio), così come previsto dalle successive disposizioni del presente Titolo.
2. La Commissione – presieduta e coordinata dal Servizio Patrimonio – è costituita dai Dirigenti, o da loro delegati, competenti nei seguenti ambiti settoriali di attività: attività culturali, turismo, tempo libero ed attività ricreative, promozione scientifica, sport, istruzione ed attività educative, promozione sociale, assistenza e solidarietà, tutela e valorizzazione dell'ambiente, protezione civile e tutela degli animali; possono, tuttavia, partecipare alle riunioni della Commissione anche i Dirigenti, o loro delegati, le cui competenze, diverse da quelle sopra elencate, si rendano di volta in volta necessarie con riferimento a specifiche associazioni e/o immobili (ad esempio: Manutenzioni, Gabinetto del Sindaco, Sportelli al Cittadino, ecc.).
Art. 33 – Criteri e procedimento di assegnazione
1. Gli affidatari degli immobili di cui al presente titolo vengono scelti mediante procedura ad evidenza pubblica aperta a tutti coloro che posseggono i requisiti richiesti e previa pubblicazione di un apposito bando, redatto dalla Commissione Interdipartimentale per la concessione/locazione di immobili ad associazioni, nonché sottoposto, dal Servizio Patrimonio, alla Giunta Comunale per una valutazione in merito.
2. In ogni caso, ai fini dell'aggiudicazione dei locali, saranno seguiti i seguenti criteri:
a) rilevanza dei fini istituzionali, che dovranno essere in linea con gli scopi istituzionali della Amministrazione Comunale;
b) grado di utilità sociale, giudicata in concreto, anche in riferimento alle aree cittadine coinvolte e al livello di penetrazione delle attivita' in ambito cittadino;
c) possibilita' di fruizione, da parte dei cittadini, dei beni affidati e loro eventuale coinvolgimento nelle attivita' svolte;
d) livello di affidabilita' dell'ente o associazione, giudicato sulla base della congruita' dei fini prospettati con le strutture organizzative, le risorse disponibili, il numero di aderenti, ecc.;
e) livello di radicamento dell'ente o associazione sul territorio, giudicato sulla base del periodo di esistenza dello stesso e di eventuali precedenti rapporti con il Comune o altri Enti locali;
f) aggregazione di diverse associazioni per lo svolgimento di attività condivise.
3. Il Servizio Patrimonio presenterà gli esiti della selezione pubblica alla Giunta Comunale, sulla base di una proposta della Commissione Interdipartimentale, redatta previo esame del verbale di gara della Commissione esaminatrice appositamente nominata; l'assegnazione definitiva dell'immobile all'ente aggiudicatario avverrà con delibera della Giunta Comunale, la quale approverà, altresì, l'eventuale riduzione da applicare al canone di concessione/locazione, nonché la graduatoria definitiva delle associazioni partecipanti alla selezione.
4. I locali potranno essere detenuti ed utilizzati per l’attività associativa soltanto successivamente alla stipula della convenzione di affidamento, redatta secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
5. Laddove, per qualsiasi ragione, l’aggiudicatario non stipuli la convenzione o decada dall'affidamento, l’Amministrazione Comunale potrà procedere all'aggiudicazione mediante scorrimento della graduatoria di cui al comma 3, la cui efficacia temporale è stabilita in 3 (tre) anni a decorrere dalla pubblicazione della suddetta delibera.
Art. 34 - Riduzione del canone
1. Con riferimento agli immobili di cui al presente titolo, è possibile applicare al canone, determinato secondo quanto stabilito dal suddetto art. 31, comma 2, una riduzione percentuale variabile, compresa tra un minimo del 10% ed un massimo del 90%.
2. Le riduzioni sono stabilite sulla base dei seguenti criteri:
• stato di vetustà dell'immobile e conseguente approssimativa quantificazione dell'impegno di manutenzione ordinaria a carico del concessionario/locatario, nonché eventuale previsione della manutenzione straordinaria a carico dell'affidatario stesso;
• disponibilità dell'associazione ad effettuare, con spese a suo carico, interventi di ristrutturazione o adeguamento funzionale dell'immobile oggetto dell'affidamento;
• finalità prevalente perseguita dal soggetto attraverso l'attività per l'esercizio della quale è stata richiesta l'assegnazione dei locali, in linea con i programmi e gli obiettivi dell'Amministrazione ed in relazione ai criteri di cui all'art. 33, comma 2, del presente titolo;
• particolari iniziative progettuali di promozione dell'immobile, anche in riferimento all'organizzazione di eventi rivolti alla partecipazione della cittadinanza.
3. La verifica del permanere delle condizioni atte a garantire la riduzione del canone ed il mantenimento della disponibilità dei locali sarà eseguita annualmente da parte dei competenti Servizi, in relazione agli ambiti settoriali di attività ai quali sono riconducibili le attività associative. A tale scopo, i soggetti affidatari sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione, tramite il Portale delle Associazioni previsto dal “Regolamento comunale relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro”, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sull’uso dell’immobile, comprensiva dei relativi bilanci, dell'attestazione relativa alla regolare iscrizione al Registro delle Associazioni, nonché dell'indicazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sull'immobile; tale documentazione deve dimostrare la persistenza delle condizioni che consentono il mantenimento del rapporto e la conseguente riduzione del canone.
4. Ciascun Servizio cui si ricollega l'attività svolta, sulla base della documentazione trasmessa con le modalità di cui al comma precedente, dovrà verificare il permanere delle condizioni previste dal precedente comma, a pena dell'applicazione del canone per intero, a decorrere dal mese successivo all'esecuzione della verifica suddetta.
5. La mancata presentazione della relazione annuale, o il venir meno del requisito dell'iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni, possono comportare lo scioglimento del rapporto. In caso di inottemperanza a fronte della trasmissione di apposite diffide da parte del Servizio Patrimonio, l'affidatario sarà tenuto alla restituzione immediata dell'immobile libero da persone e da cose; in tal caso, si applicherà il canone integrale senza alcuna riduzione, a titolo di indennità di occupazione, sino all'effettiva riconsegna dei locali.
Art. 35 – Durata del contratto
1. La durata dei contratti di concessione di cui al presente titolo, salvo quanto disposto dalla legge, è, di norma, pari a 6 (sei) anni, con possibilità di un rinnovo per il medesimo periodo, previa richiesta dell'associazione, da inoltrare al Comune, con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima
del termine dell'affidamento; alla scadenza di tale ulteriore periodo di durata del contratto, l’Amministrazione Comunale valuterà se permangono le condizioni di interesse pubblico per mantenere la destinazione dell'immobile ad attività associative, stabilendo le condizioni normative ed economiche per l'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto al suddetto articolo 33.
2. In caso di contratti di locazione, la durata è di 6 (sei) anni, rinnovabili per un eguale periodo ai sensi della Legge n. 392/1978; anche in questo caso, alla scadenza di tale ulteriore periodo di durata, l’Amministrazione Comunale valuterà se permangono le condizioni di interesse pubblico per mantenere la destinazione dell'immobile ad attività associative e per la conseguente indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica.
3. In ogni caso, il rinnovo deve essere sempre formalizzato con un nuovo contratto.
4. Qualora l'affidatario si sia impegnato all'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento sull'immobile oggetto dell'affidamento, la durata della concessione/locazione può essere commisurata alle spese sostenute dal medesimo al fine di assicurare il rientro del capitale investito ed il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.
Art. 36 – Ospitalità
1. Per le finalità indicate all'art. 31, comma 1, lett. c), le associazioni affidatarie di locali hanno la facoltà di ospitare, all'interno dell'immobile assegnato in concessione/locazione, previo nulla-osta da richiedere al Servizio Patrimonio, altri enti iscritti al Registro Comunale delle Associazioni, per l'esercizio di attività associative e con specifica esclusione di qualsiasi attività commerciale; in tal caso, l'associazione ospitante risponde direttamente e in via principale, salvo diritto di regresso, per qualsiasi danno a persone e cose, arrecato al Comune o a terzi, causato dall'associazione ospitata.
2. In caso di rilascio dei locali, a qualsiasi titolo, da parte dell'associazione ospitante, l'ente ospitato non potrà vantare alcun diritto a continuare a detenere l'immobile e sarà tenuto alla restituzione immediata dello stesso libero da persone e da cose.
Art. 37 – Rinvio
1. Sono fatte salve le previsioni contenute nel “Regolamento comunale relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro”.
2. In via residuale ed eccezionale, in caso di oggettiva impossibilità di iscriversi al più volte citato Registro delle associazioni, previo parere favorevole del Servizio che gestisce i rapporti con le associazioni, l'affidamento di immobili di cui al presente titolo può essere formalizzato anche in favore di Enti iscritti ai registri istituiti ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997 (Riordino disciplina tributaria enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale), della L. n. 266/1991 (Legge Quadro sul volontariato) e della L. 383/2000 (Disciplina associazioni di promozione sociale).
TITOLO VI: ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI
Art. 38 - Programmazione delle alienazioni
1. L’Amministrazione effettua, ogni anno, una ricognizione dei beni del patrimonio ai fini della predisposizione del “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni” ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di programmare l’utilizzazione e la gestione dei predetti beni secondo i principi generali contenuti nell’art. 1 del presente Regolamento.
2. La programmazione delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni immobili, in particolare, avviene mediante approvazione, con delibera della Giunta Comunale, dell'elenco degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente e suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, nonché con la successiva approvazione del “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni” da parte del Consiglio Comunale.
3. Il suddetto Piano costituisce un allegato al Bilancio di Previsione.
4. Il Piano ha valenza triennale e può essere modificato o integrato, attraverso la procedura prevista al comma 2 del presente articolo, in relazione al cambiamento di classificazione dei beni, alle mutate esigenze dell'Amministrazione inerenti i fini istituzionali, nonché al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità; sono fatte salve le alienazioni precedentemente deliberate.
5. Le alienazioni di beni immobili vincolati da leggi speciali devono essere precedute dalle formalità di liberazione dal vincolo o dall'acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità preposta.
Art. 39 - Stime
1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile prezzo di mercato mediante perizia di stima.
2. La stima viene effettuata dall’Ufficio tecnico del Servizio Patrimonio, oppure, in seguito ad apposita richiesta da parte di questo Servizio, dall’Agenzia del Territorio.
3. Il prezzo di stima è posto a base per la successiva gara.
4. In sede di programmazione annuale, per i beni immobili da vendere può essere indicato il valore che risulta dall’inventario, qualora non sia possibile effettuare la valutazione ai sensi del precedente comma.
Art. 40 - Forme di gara
1. I contraenti vengono individuati, di norma, mediante asta pubblica da esperirsi, generalmente, mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta posto dall’Amministrazione.
2. Si può procedere mediante trattativa privata solo nei seguenti casi:
a) qualora l’asta pubblica sia andata deserta nei due incanti;
b) qualora la situazione oggettiva dell’immobile evidenzi l’esistenza di un unico soggetto interessato all’acquisto;
c) in caso di alienazione a favore di enti pubblici o di soggetti privati che assicurino la destinazione dell'immobile a finalità pubbliche;
d) in caso di alienazione di immobili finalizzata ad una operazione di permuta con un bene appartenente ad un soggetto pubblico o privato, che l’Amministrazione ritenga necessario acquisire;
e) nei casi in cui sussista un diritto di prelazione.
3. Un diritto di prelazione si può avere nei seguenti casi:
a) in caso di alienazione di immobili locati ad uso abitativo, in favore del conduttore dell’alloggio; in tale caso l’immobile è offerto al conduttore al prezzo di mercato abbattuto del 30%;
b) nei casi di prelazione previsti da leggi speciali.
4. Per poter esercitare il diritto di prelazione, occorre essere in regola con i pagamenti del canone e dei relativi oneri accessori, oltre ad essere in possesso di un valido titolo di occupazione. Il soggetto invitato ad esercitare il diritto di prelazione dovrà esercitarlo nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'invito, salvo che il titolo da cui la prelazione deriva non stabilisca un termine diverso.
5. Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato nei termini prescritti, il soggetto si intende decaduto dallo stesso ed il bene viene messo all’asta liberamente.
Art. 41– Trattativa Privata. Modalità di svolgimento.
1. La procedura di vendita a trattativa privata può essere diretta o può svolgersi mediante gara ufficiosa.
2. La trattativa privata diretta è ammessa, indipendentemente dal valore del bene, fatti salvi gli specifici diritti di prelazione nei casi di cui al precedente art. 40, comma 2, nel caso di:
a) alienazione a favore di enti pubblici;
b) alienazione a favore di soggetti privati che ne assicurino la destinazione a finalità pubbliche;
c) alienazione di immobili finalizzata ad una operazione di permuta con un bene appartenente ad un soggetto pubblico o privato, che l’Amministrazione ritenga necessario acquisire.
3. La trattativa privata mediante gara ufficiosa si può sviluppare in due fasi. La prima diretta ad ottenere una serie di offerte da parte dei soggetti interessati; la seconda, eventuale, in cui il responsabile del procedimento tratta direttamente e separatamente con i due concorrenti le cui offerte siano risultate maggiormente vantaggiose.
4. Sia nella trattativa privata diretta che nella trattativa privata tramite gara ufficiosa, il prezzo risultante dalla trattativa non può, in ogni caso, essere inferiore a quello determinato ai sensi del precedente art. 39.
Art. 42 – Bando di Gara
1. Il bando di gara, nei casi previsti al precedente art. 40, contiene, di norma, i seguenti elementi:
a) descrizione dei beni da alienare, la loro situazione di fatto e di diritto, con particolare riferimento alle situazioni di occupazione in corso ed alla posizione catastale;
b) le modalità di svolgimento della gara;
c) le modalità di presentazione e di valutazione dell’offerta;
d) il prezzo posto a base della gara, i termini e le modalità di pagamento;
e) il responsabile del procedimento e l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti;
f) l’ammontare e la tipologia della cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa;
g) l’indicazione che si procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta;
h) l’indicazione dei documenti e delle dichiarazioni obbligatorie;
i) gli oneri contrattuali e conseguenti posti a carico dell'acquirente;
j) ogni altro elemento ritenuto necessario da parte del Servizio Contratti.
Art. 43 – Pubblicità del bando
1. La vendita viene pubblicizzata con le modalità previste dalla legge e ritenute più opportune in relazione al valore e alle caratteristiche dell’immobile oggetto della vendita, anche mediante pubblicazione su quotidiani a tiratura locale e/o nazionale.
2. In ogni caso, il bando dovrà essere pubblicato all’Albo comunale e sul sito internet del Comune, per assicurare la massima trasparenza ed allo scopo di acquisire e valutare proposte concorrenti di acquisto.
Art. 44 – Offerte di acquisto previste dal bando
1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono pertanto, immediatamente vincolanti per l’offerente, ma non per l’ Amministrazione Comunale che a sua discrezione può comunque sospendere e non effettuare la gara, oppure, dopo l’indizione della gara, può revocare la procedura e non procedere alla stipulazione del contratto.
2. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
3. Il prezzo offerto deve essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza, prevale il prezzo espresso in lettere.
4. Le offerte non possono essere presentate al ribasso, salvo che il bando non lo preveda espressamente.
5. Gli offerenti devono prestare cauzione o fidejussione bancaria nella misura e con le modalità previste nel bando.
Art. 45 – Svolgimento della gara
1. Le gare si svolgono presso i locali del Comune indicati nel bando.
2. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni.
3. La gara è presieduta dal dirigente del Servizio Contratti o dal dirigente Responsabile del procedimento.
4. La Commissione di gara è composta, oltre che dal Presidente, da due membri, dei quali uno appartenente al Servizio Contratti e l'altro appartenente al Servizio responsabile del procedimento. Funge da Segretario verbalizzante un dipendente appartenente al Servizio Contratti.
Art. 46 - Verbale
1. Dello svolgimento e dell’esito delle gare viene redatto apposito verbale di aggiudicazione provvisoria.
2. La stipula del contratto avviene a seguito dell'aggiudicazione definitiva formalizzata con provvedimento del Dirigente Responsabile del procedimento.
Art. 47 – Aggiudicazione definitiva.
1) Il Dirigente Responsabile del procedimento, con propria determinazione, compiute le verifiche ritenute opportune e necessarie, aggiudica definitivamente la gara, mentre il Dirigente del Servizio Contratti indica il termine assegnato all’aggiudicatario per la presentazione dei documenti necessari alla stipulazione del contratto.
2) Nel caso in cui l’aggiudicatario si renda inadempiente rispetto all’obbligo di stipulare il contratto, il Dirigente Responsabile del procedimento può dichiarare lo stesso decaduto dall’aggiudicazione oppure agire in giudizio per l’esecuzione del contratto.
3) In caso di decadenza dall’aggiudicazione, l’Amministrazione incamera la cauzione o escute la fidejussione, con riserva di richiedere ulteriori danni e, contestualmente, restituisce l’eventuale parte di prezzo che è stata versata.
4) In caso di decadenza, il Dirigente Responsabile del procedimento ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere immediatamente al secondo migliore offerente, qualora sia decorso il termine durante il quale l’offerta è da ritenersi vincolante, se abbia ancora interesse all’acquisto, intenzione da manifestare anche attraverso la ricostituzione del deposito cauzionale.
5) In tale ultimo caso, il Dirigente Responsabile del procedimento, con propria determinazione, procede alla nuova aggiudicazione.
6) Quanto previsto dai commi precedenti vale in assenza di diversa previsione del bando di gara.
Art. 48 - Contratto
1. La vendita viene definitivamente conclusa con la stipula di apposito contratto, con le forme e le modalità previste dalla legge.
2. Tutte le spese di stipula del contratto e sue consequenziali sono a carico dell’acquirente.
Art. 49 - Prezzo
1. L’acquirente deve pagare il prezzo di vendita prima della stipula del contratto, salva diversa previsione in sede di bando di gara.
2. Se ritenuto opportuno in relazione al valore dell’immobile oggetto della vendita e/o della tempistica prevista per la stipula del contratto, può essere stabilito il versamento da parte dell'aggiudicatario del 20% del prezzo prima dell’aggiudicazione definitiva.
3. Il bando può prevedere adeguate forme di pagamento rateale, con iscrizione dell’ipoteca legale.
Art. 50 – Diritti di Superficie e Servitù
1. Le norme contenute nel presente titolo si applicano anche per la costituzione dei diritti di servitù e la cessione della proprietà superficiaria.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le cessioni in proprietà delle aree di proprietà comunale concesse in diritto di superficie ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/1971, per l’edificazione di fabbricati di edilizia economica e popolare, in quanto oggetto di specifica disciplina.
3. La costituzione di servitù è approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio ai sensi degli articoli 1027 e ss. del Codice Civile.
Art. 51 – Concessioni di valorizzazione
1. Ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351 – convertito con la Legge 23 novembre 2001 n. 410 – nonché dell'art. 58, comma 6, del Decreto Legge 25 giugno n. 112, i beni immobili inseriti nel “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni” di cui al precedente art. 38 del presente Regolamento, possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione degli stessi tramite interventi di recupero, restauro e
ristrutturazione, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o di attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Le concessioni e le locazioni di cui al primo comma sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico- finanziario dell'iniziativa e, comunque, non superiore a complessivi cinquanta anni.
3. I bandi predisposti dal Comune disciplinano i criteri di assegnazione e le condizioni dei suddetti affidamenti, prevedendo espressamente:
a) l'esatta individuazione del bene, le finalità e le destinazioni di utilizzo dello stesso;
b) la durata dell'affidamento;
c) il canone ed i termini di pagamento;
d) le modalità di svolgimento della gara;
e) le modalità di presentazione e di valutazione dell’offerta;
f) l’indicazione della documentazione e delle dichiarazioni obbligatorie ai fini della partecipazione alla gara quali: il progetto tecnico relativo alla descrizione delle soluzioni progettuali scelte ai fini della valorizzazione del bene, il piano di gestione delle attività economiche e dei servizi che l'offerente intende porre in essere nel rispetto degli usi consentiti, nonché il Piano Economico Finanziario (PEF) di copertura degli investimenti previsti per gli interventi di valorizzazione dell'immobile e della connessa gestione;
g) gli oneri posti a carico dell'affidatario, sia in fase di realizzazione del progetto tecnico che in corso di affidamento;
h) il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico- finanziario nei casi di revoca della concessione o della locazione per sopravvenute esigenze pubbliche;
i) la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di subconcedere o di sublocare a terzi le attività economiche o di servizio di cui al precedente comma 1, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
j) l’ammontare e la tipologia della cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa;
k) il responsabile del procedimento e l’ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti;
l) ogni altro elemento ritenuto necessario.
4. Il canone annuo di concessione o locazione, da corrispondere al Comune per tutta la durata del rapporto, è determinato secondo valori di mercato, tenendo conto degli investimenti ritenuti
necessari per riqualificare e riconvertire l'immobile; in relazione alla ridotta remuneratività iniziale dell'operazione, è possibile prevedere la corresponsione di un canone inferiore, per un periodo cd. di “start up”, da commisurare alla prevista durata dell'iter progettuale, autorizzatorio e di realizzazione delle opere, nonché ai tempi necessari per l'avviamento delle attività.
5. Al termine del periodo di affidamento, l'immobile valorizzato rientra nella piena disponibilità del Comune con ogni opera, miglioria, addizione ad esso apportata che, per accessione, è acquisita al patrimonio dell'ente sin dalla sua realizzazione; verificato il raggiungimento delle finalità di riqualificazione e riconversione del bene, se non sussistono esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, è riconosciuto al concessionario o locatario un diritto di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di mercato.
6. Alle concessioni/locazioni di cui al presente articolo si applicano, se compatibili, gli obblighi e i divieti previsti dall'art. 19 del Regolamento.
TITOLO VII: NORME TRANSITORIE
CAPO I – DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 52 - Disciplina dei rapporti in corso
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i provvedimenti formalizzati ed agli atti stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, gli atti di concessione e i contratti di locazione perfezionati anteriormente alla suddetta data conservano validità fino alla loro scadenza naturale e sino a tale scadenza restano regolati dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. I concessionari ed i conduttori anche di fatto possono comunque chiedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il rinnovo della concessione o della locazione oppure la regolarizzazione dell'utilizzo dell'immobile, a canone ordinario commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato e comunque nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente regolamento. La richiesta non è comunque vincolante per l’Amministrazione. In ogni caso, il rinnovo delle concessioni o locazioni venute a scadenza in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento oppure la regolarizzazione degli utilizzi
degli immobili, saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni contenute nel presente atto.
3. Il Servizio Patrimonio, anche tramite la collaborazione dei Servizi competenti in relazione agli ambiti settoriali delle attività associative, procederà alla regolarizzazione dell'utilizzo degli immobili da parte di associazioni secondo le disposizioni contenute nel titolo V del presente regolamento; a tal fine, le associazioni saranno tenute a fornire informazioni utili ai fini della determinazione della eventuale riduzione da applicare al canone di concessione/locazione di cui all'art. 34 del presente regolamento nonché, in caso di necessità, a rinnovare l'iscrizione al Registro Comunale delle Associazioni.
4. Qualora beni appartenenti al patrimonio indisponibile siano stati affidati attraverso contratti di locazione ai sensi della L. n. 392/1978 con previsione di automatico rinnovo, tali beni al momento della seconda scadenza contrattuale saranno affidati in concessione per ulteriori sei anni. Alla scadenza di tale ulteriore periodo saranno affidati mediante procedura di evidenza pubblica nell’ambito delle quale sarà riconosciuto al precedente concessionario un diritto di insistenza a parità di condizioni offerte. Alla scadenza di quest'ultimo periodo, l’Amministrazione Comunale valuterà se permangono le condizioni di interesse pubblico per la stipula di una nuova concessione, stabilendo le condizioni normative ed economiche per l'indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica, nell'ambito della quale non sarà riconosciuta alcuna preferenza al concessionario uscente.
5. I contratti che non abbiano scadenza, in essere al 26.07.2010 (data di entrata in vigore del presente regolamento nella versione approvata con delibera C.C. n. 119/2010) o intervenuti successivamente alla predetta data, si intendono terminati e privi di efficacia.
6. Le disposizioni relative alla determinazione del canone di concessione e di locazione si applicano alle utilizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento se alla stessa data non siano stati perfezionati i relativi provvedimenti di concessione ovvero contratti di locazione. In caso di perfezionamento di tali provvedimenti e contratti rimangono acquisite alle casse comunali le somme già corrisposte a titolo di indennità di occupazione per importi superiori a quelli determinati con i criteri previsti dal presente regolamento.
7. Per quanto riguarda gli alloggi concessi in uso a personale dipendente o non più dipendente in data anteriore al 26.07.2010 (data di entrata in vigore del presente regolamento nella versione approvata con delibera C.C. n. 119/2010), l'Amministrazione valuterà se risulta opportuno continuare ad affidarli in concessione come alloggi di servizio. In caso negativo, si provvederà ad
alienarli o ad affidarli in locazione ai sensi dell’art. 20, comma 5 del presente Regolamento. Nel caso in cui si intenda alienarli o concederli in locazione, permane un diritto di opzione in capo all’ex concessionario dell’alloggio.
Art. 53 – Norme finali
1. Il mero adeguamento del presente regolamento alle norme di legge sopravvenute è di competenza della Giunta Comunale.
CAPO II - CANONE DI RICOGNIZIONE DI DOMINIO
Art. 54 – Ambito di applicazione
Fino all'entrata in vigore di un apposito Regolamento contenente la disciplina dei canoni patrimoniali, ricognitori e non ricognitori, applicati dal Comune di Livorno, da predisporre a cura dei competenti uffici comunali, il canone di ricognizione di dominio sarà disciplinato dalle norme contenute negli articoli seguenti del presente atto.
Art. 55 – Definizione
1. Le occupazioni del demanio stradale sono assoggettate al canone di ricognizione di dominio, il quale rappresenta esclusivamente la somma dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune sul bene oggetto della concessione.
2. Il canone ha natura giuridica di entrata di carattere patrimoniale ed è determinato senza alcuna relazione con i parametri del beneficio economico e dell'utilità particolare ricavabili dall'utilizzazione del bene occupato.
Art. 56 – Oggetto del canone
1. Il canone si applica alle occupazioni del suolo, soprassuolo, sottosuolo pubblico di beni demaniali comunali e del patrimonio indisponibile, utilizzati per la messa in opera di passi carrabili, allacciamenti per acquedotti e fognature, attraversamenti con linee elettriche.
2. Non sono assoggettate al canone le occupazioni già assoggettate alla Tassa per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche.
Art. 57 – Soggetti passivi
1. Per gli allacci alle fognature, il canone è dovuto dal titolare del contratto di allacciamento alla fognatura o da chi gli è succeduto nella proprietà dell'immobile.
2. In caso di contratto stipulato fra più soggetti per allaccio alla fognatura, oppure per le occupazioni in assenza di contratto, tutti i proprietari degli immobili che utilizzano il medesimo
xxxxxxxx sono obbligati in solido ai sensi dell'art. 1292 del Codice Civile, in quanto l'allacciamento alla fognatura è parte comune, come previsto dall'art. 1117, n. 3, del Codice Civile, anche in caso di edifici distinti.
3. E' dovuto il pagamento del canone da parte del proprietario dell'immobile, anche per tutte le occupazioni per le quali non è stato richiesto e rilasciato alcun titolo autorizzativo o stipulato alcun contratto, con la presunzione che esse siano avvenute per i dieci (10) anni precedenti.
Art. 58 – Criteri particolari di misurazione
1. Per i passi carrabili a raso, i metri lineari si determinano in misura della larghezza dell'accesso.
2. Per quanto riguarda gli allacci alla fognatura, in assenza di contratto o sopralluogo del gestore della rete, si presume che ogni immobile abbia due (2) allacci alle fognature se ubicato in zona servita dalla pubblica fognatura.
3. Uno o più proprietari, o il Comune stesso, d'ufficio, possono richiedere direttamente al gestore della rete fognaria una verifica per accertare l'effettivo numero di allacci esistenti, con oneri a proprio carico.
Art. 59 – Tariffe
Art. 60 – Pagamento del canone
1. Il pagamento è dovuto annualmente entro il 31 dicembre, senza necessità di notifica di particolari comunicazioni.
2. Agli utenti viene, comunque, recapitato annualmente un bollettino con indicato il tipo di occupazione, l'ubicazione dell'immobile, l'importo da pagare e l'anno a cui si riferisce.
3. Il proprietario dell'immobile che usufruisce dell'occupazione di cui all'art. 47, anche se non ancora iscritto nell'elenco degli utenti, è obbligato al pagamento annuale anche in caso di mancato ricevimento o invio del bollettino.
4. In tutti i casi di omesso o inferiore pagamento entro il termine di cui al comma 1, si procede all'avvio della procedura di riscossione coattiva, senza necessità di ulteriori comunicazioni, con addebito di interessi e sanzioni.
Art. 61 – Esenzioni ed esclusioni dal pagamento
1. Non sono assoggettati al pagamento del canone i soggetti ai quali la legge o i regolamenti riconoscono l'esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Art. 62 – Sanzioni
1. In caso di violazioni concernenti l'applicazione del canone di ricognizione di dominio, si applicano le sanzioni di cui alla normativa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed, in generale, la normativa relativa ai tributi comunali.
Art. 63 – Xxxxxx ad altre disposizioni
1. Per tutto quanto non previsto nel presente capo, si applicano le norme vigenti in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche.