Contract
1 Campo di applicazione
1.1 Eccetto quanto diversamente ed espressamente concordato, le presenti Condizioni generali si applicano alle riparazioni svolte da Xxxx Xxxxx AG (di seguito denominata l’Azienda).
1.2 Eventuali condizioni generali del Committente che siano in conflitto con le presenti Condizioni generali sono applicabili solo previo esplicito accordo scritto da parte dell’Azienda o nel caso in cui siano parte integrante di documenti di bandi di concorso per appalti pubblici.
2 Prestazioni
2.1 L’Azienda si assume il compito di svolgere la riparazione specializzata di strumenti di sua produzione, come indicato nell’incarico del Committente. Salvo accordi scritti circa un diverso volume di prestazioni, la riparazione consiste nello svolgimento di lavori per il ripristino del corretto funzionamento del prodotto, che si dimostrano necessari in base alle indicazioni del Committente, al controllo da parte dell’Azienda dello strumento da riparare, o nel corso della riparazione.
2.2 L’Azienda si riserva il diritto di far svolgere le riparazioni a terzi da essa incaricati.
3 Compenso
3.1 L’ammontare del compenso per la riparazione a favore dell’Azienda viene calcolato in base alle singole prestazioni svolte, in conformità ai paragrafi da 3.2 a 3.4. Per il calcolo si tiene conto dei prezzi dell’Azienda in vigore al momento della riparazione.
3.2 Le ore di lavoro vengono calcolate in base alle ore iniziate e alla tariffa oraria applicata per il servizio di assistenza di Zeiss, per la classe di strumenti corrispondente, più i tempi di preparazione e i tempi di viaggio. Vengono conteggiati nelle ore di lavoro anche eventuali tempi di attesa presso il Committente.
3.3 Il materiale necessario viene contabilizzato separatamente. Se in fase di riparazione risultano necessari piccoli componenti quali viti, rondelle ecc., l’Azienda si riserva il diritto di addebitare una cifra forfettaria per i piccoli componenti, al fine di semplificare il conto.
3.4 Le spese di spedizione (imballaggio, trasporto e assicurazione) sono a carico del Committente. A tal proposito l’Azienda si riserva il diritto di addebitare in fattura anche una cifra forfettaria per le spese di spedizione.
3.5 I prezzi sono da intendersi al netto esclusivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, la quale deve essere versata a sua volta dal Committente.
4 Condizioni di pagamento
4.1 Salvo diverso accordo tra le parti, le fatture dell’Azienda devono essere pagate senza deduzioni immediatamente dopo lo svolgimento delle prestazioni e l’emissione delle fatture.
4.2 Una volta scaduto il termine di pagamento, l’Azienda ha il diritto di applicare interessi di mora pari al 10% annuo. Il Committente è inoltre tenuto a rimborsare eventuali spese di riscossione e di incasso che si rivelino necessarie a far valere i diritti dell’Azienda, ivi comprese in particolare le spese legate alla stesura di una lettera di richiamo da parte del legale addetto al recupero crediti e i costi legati alla procedura d’esecuzione, unitamente alle spese legali del caso. L’Azienda si riserva inoltre il diritto di far valere eventuali ulteriori diritti e crediti. Nel caso in cui sia stato concordato un pagamento rateizzato, qualora non vengano rispettati i termini di pagamento di rate o accessori, l’Azienda si riserva il diritto di esigere il pagamento immediato dell’intero ammontare del debito in essere (decadenza dal beneficio del termine).
4.3 Il Committente è autorizzato a sospendere i pagamenti a seguito o in compensazione di rivendicazioni, solo laddove tali rivendicazioni si dimostrino non contestate e giuridicamente legittime.
4.4 L’Azienda si riserva il diritto di rispedire gli strumenti riparati in contrassegno.
5 Preventivo
5.1 I costi di riparazione previsti indicati nel preventivo sono da considerarsi valori indicativi, stimati in base alle indicazioni del Committente e in seguito a un controllo dello strumento, pertanto l’Azienda non si prende la responsabilità di garantire la loro esattezza. Di conseguenza il preventivo è da considerarsi non vincolante. Qualora nel corso della riparazione dello strumento si rivelino necessari lavori di ripristino più ampi,
l’Azienda è autorizzata a svolgere la riparazione senza dover richiedere una conferma al Committente, purché attraverso tali interventi supplementari il totale dei costi di riparazione non superi il valore indicativo di oltre il 15%. In caso contrario, l’Azienda comunica al Committente le spese aggiuntive previste rispetto al preventivo iniziale e consegna un preventivo aggiornato. Tuttavia, in caso di pericolo immediato, l’Azienda è autorizzata a svolgere i necessari interventi di riparazione senza dover richiedere una conferma, anche nel caso in cui attraverso tali interventi supplementari il totale dei costi di riparazione superi il valore indicativo di oltre il 15%.
5.2 Qualora il Committente, a fronte di un preventivo, decida di sospendere l’incarico di riparazione, l’Azienda è autorizzata a fatturare i costi sostenuti per la stesura del preventivo e per le prestazioni erogate fino a quel momento.
6 Tempi di riparazione
6.1 L’Azienda procede allo svolgimento dei lavori di riparazione indicati dal Committente nell’incarico entro un tempo ragionevole. Se non è stato concordato espressamente un termine di consegna vincolante, i termini per il completamento dei lavori comunicati al Committente sono da considerarsi non vincolanti. Le riparazioni in loco vengono svolte dall’Azienda entro un tempo ragionevole in conformità a una pianificazione ragionevole delle trasferte per il personale addetto alla riparazione.
6.2 Se l’adempimento dei doveri dell’Azienda viene ritardato o ostacolato da condizioni non evitabili nonostante le adeguate precauzioni, come in particolare cause di forza maggiore, sciopero, serrata, interruzioni di servizio, mancanza di materiale e di energia, consegna errata o in ritardo da parte di fornitori (pur avendoli selezionati con attenzione), il termine di completamento della riparazione viene posticipato conformemente alla durata dell’impedimento. Qualora una delle parti dimostri che un tale allungamento dei tempi è per lei inaccettabile, tale parte è autorizzata a recedere dal contratto ad esclusione di richieste del risarcimento del danno, fatto salvo che l’incarico non sia ancora stato svolto. Sono da escludersi ulteriori rivendicazioni. In caso di tale recesso dal contratto, l’Azienda è autorizzata a fatturare i costi sostenuti per la stesura del preventivo e per le prestazioni erogate fino a quel momento.
6.3 Se il Committente dimostra all’Azienda di aver subito un danno conseguente a tale ritardo, l’Azienda è tenuta a versare, in caso di colpa lieve, solo un’indennità pari all’1% del valore fiscale attuale dello strumento da riparare per ogni settimana intera di ritardo, per un totale massimo del 5% del valore fiscale attuale dello strumento. Sono da escludersi eventuali altre richieste all’Azienda di risarcimento del danno dovuto al ritardo, salvo nei casi in cui si dimostrino dolo o colpa grave.
7 Trasporto, assicurazione e trasferimento del rischio
7.1 Salvo diverse istruzioni da parte del Committente, spetta all’Azienda decidere l’itinerario e la modalità di spedizione per la consegna degli strumenti riparati. L’Azienda, anche nel caso in cui utilizzi mezzi di trasporto propri, effettua la spedizione per conto del Committente. L’imballaggio necessario per la spedizione viene calcolato a prezzo di costo.
7.2 L’Azienda assicura la merce a spese del Committente dai principali rischi legati al trasporto, da magazzino a magazzino. Il Committente, una volta ricevuti gli strumenti riparati, è tenuto a verificare immediatamente la presenza di eventuali danni legati al trasporto. Eventuali danni legati al trasporto devono essere comunicati per iscritto immediatamente dopo la ricezione della merce all’impresa di trasporti incaricata, o all’Azienda in caso di utilizzo di mezzi di trasporto propri, pena la perdita di ogni diritto di rivendicazione conseguente a tali danni.
7.3 Se il Committente è un’impresa, il rischio di danni o di perdita dello strumento spedito ricade sul Committente non appena lo strumento riparato lascia lo stabilimento dell’Azienda o viene affidato all’impresa di trasporti incaricata.
8 Obblighi di collaborazione del Committente
8.1 Il Committente è tenuto a mettere a disposizione dell’Azienda lo strumento per lo svolgimento degli interventi di riparazione (in caso di riparazioni in loco, nel momento concordato) e a informare spontaneamente il personale addetto alla riparazione circa i problemi e le anomalie riscontrati nello strumento da riparare. Il Committente è tenuto a garantire al personale addetto alla riparazione libero accesso allo strumento.
8.2 In base alle condizioni esistenti, il Committente mette a disposizione del personale addetto alla riparazione, a titolo gratuito, corrente, acqua, aria compressa e altri servizi come telefono, locali comuni, mensa, spazi adeguati per cambiarsi e lavarsi, oltre a eventuali altre cose simili necessarie, inoltre,
secondo le circostanze, fornisce al personale l’aiuto opportuno al fine di favorire un rapido svolgimento della riparazione.
8.3 Il Committente è tenuto a indicare e illustrare dettagliatamente al personale addetto alla riparazione ogni eventuale norma particolare di sicurezza o aziendale in vigore presso il proprio stabilimento da rispettare nel corso dei lavori di riparazione, prima dell’inizio dell’intervento di riparazione. Nel caso in cui, in relazione a questo aspetto, emerga la necessità di dedicare un tempo considerevole all’istruzione o alla formazione o a eventuali ricerche, l’Azienda si riserva il diritto di addebitare un importo aggiuntivo in base al dispendio di tempo e di risorse.
9 Collaudo
9.1 Al termine dell’intervento di riparazione in loco o una volta ricevuto lo strumento riparato, il Committente è tenuto a confermare immediatamente che il lavoro di riparazione è stato svolto nel modo opportuno. Il Committente non può negare il collaudo a causa di eventuali difetti irrilevanti che non compromettono il funzionamento dello strumento.
9.2 Se il Committente non dichiara il suo rifiuto a confermare la riparazione entro 30 giorni dal termine dell’intervento di riparazione in loco o dalla ricezione dello strumento riparato, tale riparazione è da ritenersi confermata.
10 Garanzia
10.1 Qualora il Committente dimostri all’Azienda che una riparazione non è stata effettuata in modo opportuno, l’Azienda garantisce un miglioramento dei lavori di riparazione gratuito e/o un miglioramento o sostituzione gratuiti del materiale difettoso. L’onere probatorio circa l’irregolarità della riparazione in caso di conferma è a carico del Committente.
10.2 Nell’eventualità di un fallimento dei miglioramento, il Committente ha il diritto di richiedere la riduzione del compenso o l’annullamento dell’incarico di riparazione.
10.3 La garanzia non si estende a eventuali difetti di uno strumento riparato che non siano conseguenti ad una scorretta riparazione, come in particolare difetti dovuti alla normale usura, all’uso improprio o ad altre azioni da parte di terzi.
10.4 Quando il Committente si adopera per beneficiare di una garanzia, egli deve notificare all’Azienda i difetti riscontrati immediatamente dopo averli scoperti, in forma scritta o via fax, e fare il possibile per contenere i danni provocati da un difetto. Per beneficiare della garanzia, il Committente deve esaminare lo strumento riparato quanto prima, compatibilmente con le proprie attività aziendali, ma in ogni caso entro 14 giorni. Una volta scaduto questo termine, egli non può più avanzare rivendicazioni rispetto a difetti che avrebbe dovuto verificare in tale fase di ispezione.
10.5 Il termine di decadenza della garanzia è di 12 mesi; se lo strumento è destinato all’uso personale o famigliare del Committente, tale termine si estende a due anni. È da escludersi un nuovo inizio del periodo di decadenza in seguito all’eliminazione di eventuali difetti in garanzia, salvo nei casi in cui tali difetti insorgano per dolo o colpa grave dell’Azienda. È da escludersi inoltre ogni obbligo di risarcimento per danni provocati da un difetto.
10.6 Se in seguito alla verifica di un reclamo dovesse emergere che il caso in questione non è coperto da garanzia, l’Azienda è autorizzata ad addebitare la verifica e lo svolgimento della prestazione ai prezzi in vigore in quel momento.
11 Limitazione della responsabilità
11.1 Nel caso in cui lo strumento riparato non possa essere utilizzato dal Committente in conformità al contratto, per responsabilità dell’Azienda qualora abbia omesso o fornito in modo errato indicazioni o consulenze prima o dopo la conclusione del contratto, o abbia violato altri obblighi contrattuali accessori, sono da applicarsi, ad esclusione di ulteriori rivendicazioni del Committente, le disposizioni di cui ai commi 10, 11.2, 11.3 e 11.4.
11.2 L’Azienda è da ritenersi responsabile per danni che esulino dallo strumento riparato stesso, a prescindere dalla motivazione giuridica, solo in caso di:
- dolo,
- colpa grave,
- lesioni colpose della vita, dell’integrità fisica o della salute,
- difetti che l’Azienda ha taciuto consapevolmente o di cui ha garantito l’assenza.
11.3 In caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali (ossia obblighi contrattuali, la cui violazione compromette l’adempimento dello scopo del contratto) l’Azienda è responsabile anche per colpa lieve, tuttavia nei limiti dei danni tipicamente legati a tali contratti e ragionevolmente prevedibili.
11.4 Eventuali rivendicazioni da parte del Committente che vadano oltre quanto indicato dal comma 11.1 al comma 11.3 sono da escludersi.
12 Disposizioni finali
12.1 Con il presente documento il Committente acconsente all’archiviazione da parte dell’Azienda dei suoi dati personali correlati al rapporto commerciale tra le parti, e autorizza l’Azienda a trasmettere tali dati anche a imprese ad essa legate all’interno del gruppo Xxxx Xxxxx. Le finalità del trattamento sono quelle di informare il Committente circa i prodotti e le novità dell’Azienda o di ottenere supporto in relazione a contratti di riparazione e di assistenza. È possibile revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento.
12.2 Eventuali restrizioni accessorie, modifiche o aggiunte ai contratti di riparazione possono essere effettuate solo previo accordo in forma scritta. Eventuali accordi sulla revoca dell’obbligo della forma scritta devono ugualmente essere effettuati in forma scritta.
12.3 Per ogni eventuale controversia, se il Committente non è un consumatore, il foro competente è quello del luogo in cui ha sede attualmente Xxxx Xxxxx AG (Feldbach). L’Azienda ha tuttavia anche il diritto di avvalersi dell’organo giudiziario di competenza presso la sede del Committente.
12.4 Le presenti Condizioni sono regolamentate dal diritto materiale svizzero, in particolare dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni. L’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale è espressamente esclusa.
12.5 Qualora singole clausole delle presenti Condizioni risultino in tutto o in parte non valide o inapplicabili, questo non compromette la validità delle clausole restanti e/o delle restanti parti delle clausole in questione.