Art. 1 Principi generali
Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale
– Delibera n. 175 del 15 novembre 2013 (con decorrenza 1.1.2014) come modificato con delibera 162 del 30 giugno 2015.
– Delibera n. 108 del 17 giugno 2017 (con decorrenza 1.1.2018) con modifiche apportate con delibera n. 173 del 18 novembre 2017
– Delibera n. 52 del 21 aprile 2018 (con decorrenza 1.6.2018)
– Delibera n. 160 del 15 dicembre 2018 (con decorrenza 1.1.2019)
– Delibera n. 118 del 26 luglio 2019 (con decorrenza 1.9.2019)
Art. 1 Principi generali
1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, delle disposizioni dell’Ordine professionale, del codice deontologico o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e dei principi che informano il procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il procedimento disciplinare è regolato dal D.P.R. 169 del 2005, dal X.X.X. 000 xxx 0000 x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx Regolamento. Per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
4. L’azione disciplinare è competenza esclusiva dei Consigli di Disciplina, costituiti presso i Consigli Regionali dell’Ordine secondo le previsioni del presente Regolamento.
5. Gli iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare al Consiglio Regionale dell’Ordine l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e il recapito ove intendono ricevere le eventuali comunicazioni relative a notizie o procedimenti disciplinari che li riguardino.
6. Le comunicazioni inerenti qualunque procedimento disciplinare avvengono tramite Posta Elettronica Certificata. L’uso della raccomandata A/R, al pari di altre modalità a valenza legale paritaria, deve ritenersi applicabile per situazioni residuali e/o straordinarie.
7. Tutti i sostantivi e gli aggettivi utilizzati nel presente regolamento, anche se declinati nel genere maschile, sono da intendersi anche nella corrispondente declinazione del genere femminile.
Commento all’ art. 1
Il procedimento disciplinare è un percorso teso ad appurare i fatti contestati ad un iscritto all’Albo e se questi siano configurabili come violazione del Codice Deontologico o di altre norme di legge o regolamentari, comprese quelle di funzionamento dell’Ordine.
Si sottolinea che possono configurare illeciti disciplinari anche le mancanze (omissioni), ossia il mancato compimento da parte del professionista di interventi o comportamenti che le norme o la deontologia identificano come necessari.
Tutta l’attività del Consiglio di Disciplina e del Collegio si deve uniformare al principio di garanzia per l’iscritto e per il segnalante; anche a questo proposito si richiama esplicitamente l’ordinamento del procedimento amministrativo a cui tutto il processo è, chiaramente, informato.
In questo senso, si sottolinea come il procedimento disciplinare propriamente inteso sia una fase di un più ampio procedimento amministrativo, che si avvia con la protocollazione in entrata della segnalazione di un presunto illecito a carico di un iscritto.
A tale proposito, la responsabilità del procedimento è in capo al Presidente del Consiglio di Disciplina, dal momento in cui la segnalazione gli è trasmessa fino al suo trasferimento al Presidente del Collegio a cui è assegnata la trattazione.
Va da sé, quindi, che chi istruisce il procedimento dovrà avere cura di documentare quanto avviene durante il suo svolgimento, con attenzione anche alla disciplina dell’accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
Ai commi 5 e 6, si richiama ogni Consiglio Regionale all’esigenza di verificare e di mantenere aggiornate in maniera puntuale le informazioni relative alla situazione individuale di ciascun iscritto.
Le attribuzioni ai CROAS in tema di mantenimento e revisione dell’Albo sono chiaramente sanciti dalla normativa (art. 3 DPR 137/2012, art.3, c.2 L.84/93, art.2, c.3, lett. a) Decreto Ministero Grazie e Giustizia n.615 del 11.10.94; a questo proposito si ritiene utile una forte integrazione tra le funzioni deontologiche e di tenuta Albo proprie di ciascun CROAS. Rispetto all’utilizzo della PEC, i termini previsti dalla norma di riferimento superiore (art. 16, c.7
L. n.2 del 28.01.09), sono ampiamente scaduti e, la forte riaffermazione rispetto all’utilizzo della PEC quale strumento privilegiato è nella direzione sia del contenimento dei costi (e non solo in riferimento al Procedimento disciplinare) sia di una progressiva regolarizzazione della situazione degli iscritti in riferimento alle disposizioni della L. 2/09.
Consapevoli che una parte degli iscritti non è – allo stato attuale – in regola, si ammette l’utilizzo dei mezzi di comunicazione tradizionali, fermo restando che, per la prosecuzione del Procedimento è obbligatorio che l’iscritto comunichi la propria PEC.
Si rammenta, inoltre, che il riscontro dell’assenza della PEC degli iscritti è illecito disciplinare, ai sensi del successivo art. 26.
Art. 2 Responsabilità disciplinare
1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l’inosservanza parziale o totale dei doveri professionali, anche se la condotta contestata non è intenzionale o è omissiva.
2. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. Il tipo e l’entità della responsabilità disciplinare dell’iscritto sono determinati in relazione ai seguenti criteri, la cui presenza, entità ovvero assenza, costituiscono circostanze aggravanti o attenuanti della responsabilità del professionista. Sono da considerare circostanze aggravanti:
a. Intenzionalità del comportamento;
b. Negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell’evento;
c. Responsabilità connessa alla posizione di lavoro;
d. La significatività del danno o pericolo causato;
e. Il concorso fra più professionisti e/o operatori in accordo tra loro;
f. Recidiva e/o reiterazione di comportamenti che abbiano già determinato provvedimenti disciplinari nei confronti dell’iscritto;
g. Limitatamente all’inosservanza degli obblighi di cui all’art. 26, essere Consigliere nazionale o regionale dell’Ordine o del Consiglio di Disciplina;
Sono da considerare circostanze attenuanti:
i. Assenza di dolo o di danno rilevante a terzi;
ii. Evidenza di non intenzionalità dell’errore;
iii. Tempestiva riparazione del danno arrecato;
iv. Attivazione spontanea ed efficace per elidere o attenuare le conseguenze dannose del comportamento contestato;
v. Presenza di elementi che, di fatto, attenuino la responsabilità dell’iscritto.
4. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di comminazione dell’eventuale sanzione, la quale deve essere proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.
5. L’iscritto può essere sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale solo qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine, la dignità e il decoro della categoria, come previsto dall’art. 17 del Codice Deontologico.
Commento all’art. 2
Il presente articolo si declina in tre parti.
La prima, composta dai due primi commi, riguarda la definizione dell’oggetto del procedimento disciplinare, ovvero il comportamento dell’iscritto. Tali commi, in primo luogo, esplicitano la necessità di accertare, mediante il procedimento, se vi sia stata l’inosservanza delle regole di disciplina e della deontologia.
Tali violazioni non devono essere valutate solo se intenzionali, ma anche se omissive; in questo senso una contestazione legata a non aver fatto qualcosa che doveva essere fatto merita di essere esaminata al pari dei comportamenti attivi. Un esempio efficace è non aver informato adeguatamente, correttamente e in modo completo beneficiari dell’attività professionale o, ancora, non essere intervenuti per prevenire situazioni di rischio prevedibili in relazione all'intervento professionale.
Ciò che è poi importante considerare, sin dalla valutazione delle segnalazioni, è se vi siano elementi che indichino superficialità nell’agire dell’iscritto o verosimili violazioni consapevoli del Codice o di leggi e regolamenti.
In buona sostanza, l’illecito disciplinare consta di due elementi: uno oggettivo, che consiste nel fatto e nella condotta realizzata dall’iscritto e l’altro soggettivo, che consiste nell’atteggiamento doloso o colposo del segnalato.
Analogamente a quanto previsto per l’accertamento del profilo soggettivo anche in altri contesti giuridici, la responsabilità disciplinare per colpa può essere generica (imprudenza, negligenza e imperizia) o specifica (violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline).
La seconda parte, comma 3, introduce gli elementi da soppesare attentamente ai fini della valutazione della sanzione da comminare. L’elenco evidenzia circostanze sia aggravanti sia attenuanti del comportamento del segnalato. Tutti gli elementi considerati possono far emergere profili di responsabilità differenti a seconda del contesto, esperienza, responsabilità, ecc. dell’iscritto.
Il Presidente del Consiglio di Disciplina (o, in suo supporto, i membri che non fanno parte dei Collegi - cfr. art. 6 c.6) verificano, tramite la consultazione del Registro di cui all’art.3 c.9, le fattispecie di cui alla lettera f del comma 3 (recidiva e/o reiterazione di comportamenti che abbiano già determinato provvedimenti disciplinari nei confronti dell’iscritto).
Il presidente del Consiglio verifica, altresì se il segnalato rivesta la carica di consigliere regionale o nazionale ovvero di consigliere di disciplina, ai fini di procedere agli adempimenti di cui all’art.5, c.3, lett. b (trasmissione ad altro Consiglio di Disciplina).
In riferimento alla lettera iv. sono ricomprese le fattispecie di cui all’art. 11, c.2, lett. d (le circostanze che hanno dato luogo alla segnalazione siano cessate, anche in forza di comportamenti attivi del segnalato […]).
L’ultimo comma cerca di tracciare i confini al concetto di decoro professionale. È importante ribadire che il professionista non cessa di essere tale fuori dal proprio ambito lavorativo, ma che le responsabilità legate al decoro sono affievolite nella vita privata o pubblica del singolo; assumono rilievo solo eventuali comportamenti che abbiano effetto sull’immagine e la dignità della professione e non altro.
Art. 3 Esercizio dell’azione disciplinare
1. L’azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di Disciplina costituito presso il Consiglio regionale dell’Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto.
2. Il Consiglio regionale di Disciplina opera, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.P.R. 137/2012, attraverso i Collegi di Disciplina di cui all’art.6 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui l’azione disciplinare sia promossa nei confronti di un componente del Consiglio Regionale dell’Ordine o di un componente del relativo Consiglio di Disciplina, la competenza è attribuita al Consiglio di Disciplina viciniore, individuato secondo la tabella allegata al presente Regolamento.
4. L’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare non può ottenere la cancellazione dall’Albo né il trasferimento presso altro Ordine Regionale dalla data di ricezione della segnalazione da parte del Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina fino alla conclusione del procedimento stesso e, in caso di interpello al Consiglio Nazionale di Disciplina, fino alla conclusione della procedura di ricorso.
5. Il Consiglio di Disciplina ha il dovere di prendere in considerazione le segnalazioni provenienti da soggetti pubblici o da privati non anonimi.
6. Il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto è promosso d’ufficio dal Consiglio territoriale di Disciplina quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell’art. 1 del presente Regolamento, o su richiesta del Pubblico Ministero.
7. Il Consiglio Regionale dell’Ordine che abbia notizia di fatti rilevanti ai sensi dell’art.1 del presente Regolamento a carico di un proprio iscritto deve darne pronta comunicazione al Consiglio di Disciplina.
8. Il professionista nei cui confronti sia stata esercitata dal Pubblico Ministero l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio può essere sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso.
9. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, è istituito e opportunamente regolamentato il Registro Nazionale delle Segnalazioni e dei Procedimenti e dei Provvedimenti Disciplinari con la finalità di:
a. Consentire, esclusivamente ai soggetti aventi titolo ai sensi del presente Regolamento, la ricognizione della posizione disciplinare dell’iscritto con riferimento alla valutazione delle eventuali circostanze aggravanti di cui alla lettera f del secondo comma dell’art. 2, tenuto conto anche della mobilità degli iscritti sul territorio nazionale;
b. Consentire al Consiglio Regionale dell’Ordine le opportune verifiche in relazione alla corretta tenuta dell’Albo.
10. È escluso dal computo dei termini previsti nel presente Regolamento il periodo feriale 1-31 agosto, fatto salvo il termine per la conclusione del Procedimento stabilito in 540 giorni.
11. Tutti i termini del presente Regolamento, escluso quello per la conclusione del Procedimento di cui al comma precedente, si intendono espressi in giorni lavorativi; sono pertanto esclusi dal computo i giorni di sabato e di domenica;
12. Nel caso i termini scadano il sabato o in un giorno festivo, si intendono automaticamente prorogati al giorno successivo non festivo.
Commento all’art. 3
È stabilito, come previsto dal combinato disposto dall’art. 8 del DPR 137/12, dall’art. 4 del DPR 328/01 e dall’art 9 del DPR 169/05, che la funzione disciplinare è in capo al Consiglio di Disciplina ed è esercitata tramite Collegi costituiti da membri (preferibilmente) appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.
Il Consiglio di Disciplina è semplicemente l’insieme dei Xxxxxxx, che sono i titolari della funzione disciplinare; pertanto, è necessario si riunisca collegialmente soltanto in modo sporadico, dato che le funzioni di coordinamento, raccordo e verifica sul suo buon funzionamento, sono esercitate dal Presidente.
I criteri per l’individuazione del Presidente del Consiglio e per la formazione dei Collegi sono individuati dal Regolamento all’art. 4.
Il secondo comma prevede che, se il procedimento da aprirsi coinvolga un componente degli organismi professionali della regione (CROAS o CTD), esso debba essere trasferito al Consiglio di Disciplina viciniore, individuato secondo la tabella allegata.
L’ultimo comma dispone che nessun iscritto possa essere trasferito ad altro CROAS o essere cancellato dall’Albo, sino al termine del procedimento (compreso l’eventuale ricorso al CND). A questo proposito, si noti che il procedimento disciplinare propriamente inteso (che si apre formalmente con la delibera del Collegio a cui è assegnato – cfr. art. 10) è una fase di un più ampio procedimento amministrativo, regolamentato secondo le previsioni della L. 241/90 e s.m.i., che si avvia nel momento della ricezione della segnalazione da parte del Presidente del CTD.
In tal senso, è da rilevare questo termine decorre dalla ricezione della segnalazione da parte del CTD, e NON del CROAS. Va da sé, quindi, che in caso di ricezione della segnalazione da parte del CROAS, questa vada immediatamente trasmessa alla “segreteria” del CTD e – solo da questo momento – decorre l’impossibilità da parte dell’iscritto di cancellarsi o trasferirsi. A questo proposito, occorre prestare particolare attenzione al fatto che – in teoria – nel tempo del trasferimento della segnalazione dal CROAS al CTD l’iscritto avrebbe facoltà di richiedere la cancellazione e il trasferimento.
Pertanto, il trasferimento o la cancellazione di un iscritto non sono più possibili a partire da quest’ultimo momento, indipendentemente dal fatto che il procedimento disciplinare sia stato formalmente aperto ai sensi dell’art. 10. Anche per questo motivo è fondamentale istituire e consolidare canali di comunicazioni efficaci tra CROAS e CTD, al fine di evitare azioni incongrue da parte di uno dei due organismi.
I commi 5 e 6 identificano le caratteristiche che deve avere la segnalazione: il Consiglio di Disciplina non può prendere in considerazione segnalazioni anonime (per la garanzia del contradditorio e, più in generale, per tutelare la professione e responsabilizzare i cittadini) ma deve, invece, promuovere l’avvio del procedimento qualora venga a conoscenza di fatti disciplinarmente rilevanti.
Se, dalla lettura della segnalazione ovvero a procedimento avviato, emergono fatti disciplinarmente rilevanti addebitabili ad altri Assistenti Sociali, il Presidente del Consiglio, ovvero il Presidente del Collegio, procedono d’ufficio a disporre la nuova segnalazione nei termini del presente regolamento.
Allo stesso modo si procede nel caso in cui si abbia notizia di fatti rilevanti, addebitabili ad iscritti chiaramente identificabili, dai mezzi di comunicazione.
Il nono comma introduce il Registro Nazionale delle Segnalazioni, dei Procedimenti e dei Provvedimenti Disciplinari. Detto registro è costituito al fine di consentire la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, e per la verifica della possibilità di archiviare immediatamente i procedimenti ai sensi dell’art. 11 c.3 (situazioni che in cui le circostanze che hanno dato luogo alla segnalazione siano cessate, anche in forza di comportamenti attivi del segnalato […]).
Allo stesso modo, si ritiene che il Registro possa essere utile ai CROAS ai fini del corretto esercizio della funzione di tenuta Albo, anche con riferimento alle valutazioni delle richieste di trasferimento o cancellazione.
Gli ultimi tre commi specificano come devono essere computati i termini temporali contenuti nel Regolamento.
Art. 4 Consiglio Territoriale di Disciplina
1. Presso ogni Consiglio regionale dell'Ordine è costituito un Consiglio di Disciplina, composto da un numero di membri pari a quello dei componenti il Consiglio dell’Ordine.
2. Il Consiglio Territoriale di Disciplina si rinnova al rinnovarsi del corrispondente Consiglio Regionale dell’Ordine e rimane in carica fino alla seduta di insediamento dei nuovi componenti ai sensi del comma 6 del presente articolo.
3. Al fine di garantire la migliore funzionalità dell’istituendo Consiglio Territoriale di Disciplina, ciascun Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine, anche avvalendosi del Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina in scadenza, acquisisce informazioni in relazione:
x. Xxxx tipologia dei procedimenti avviati e/o conclusi;
b. Al numero di procedimenti occorsi per sezione di appartenenza dei segnalati;
c. Al numero degli iscritti all’Albo per sezione di appartenenza;
d. Alle condizioni ed alle esigenze istituzionali sulla base delle quali sia ragionevole prevedere, in corso di mandato, l’avvio di procedimenti disciplinari a carico degli iscritti;
e. Alla composizione dell’istituendo Consiglio Territoriale di Disciplina, che si immagina più favorevole, nei termini dell’articolazione per sezione dei Collegi.
4. Entro 45 giorni dalla propria nomina, il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine indice una ricerca di disponibilità a far parte del Consiglio Territoriale di Disciplina, che deve trovare compimento entro i 30 giorni successivi. Le candidature pervenute da parte di iscritti all’Albo o di esperti di altre professioni sono sottoposte alla valutazione del Consiglio Regionale dell’Ordine, che può avvalersi della propria Commissione Etica e Deontologia al fine di evidenziare eventuali condizioni di incompatibilità, inammissibilità, mancanza di requisiti professionali o irregolarità delle candidature. Qualora il numero di candidature pervenute non sia sufficiente rispetto alle previsioni del comma 3 dell’art. 8 del DPR 137/12, il Consiglio Regionale dell’Ordine procede d’ufficio a individuare, tra i propri iscritti, i nominativi mancanti. La scelta è effettuata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti dei Consigli Regionali di Disciplina approvato dal CNOAS con delibera n. 93/13.
5. La rosa dei nominativi da proporre al Presidente del Tribunale, formata ai sensi del comma precedente, è deliberata dal Consiglio Regionale dell’Ordine nella prima seduta utile.
6. La seduta di insediamento dei componenti nominati dal Presidente del Tribunale, è convocata dal Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine entro 20 giorni dal ricevimento della nomina.
7. Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte, in conformità alle previsioni dell'art. 8 comma 4 del D.P.R. 137/2012, dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Ai fini di cui al presente comma, fa fede la data di prima iscrizione all’Albo. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, entro 30 giorni dalla propria nomina, individua con propria determina un Facente Funzione, che lo può sostituire in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Facente Funzione è individuato preferibilmente tra i membri non appartenenti ai Collegi costituiti ai sensi del successivo art. 6.
8. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente presente a ciascuna seduta con minore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica. Tali funzioni sono limitate alla verbalizzazione della seduta del Consiglio ed alla collaborazione con il Presidente per le attività di organizzazione e gestione della seduta stessa.
9. Le funzioni di cui ai commi 7 e 8 hanno efficacia esclusivamente per quanto loro espressamente attribuito dal presente Regolamento.
10. I Consigli di Disciplina territoriali sono organi amministrativi e, come tali, soggetti alla disciplina generale di cui alla legge 241/1990 e s.m.i..
11. Al Consiglio di Disciplina e a tutte le sue articolazioni, che si configurano come organismi autonomi dal Consiglio Regionale dell’Ordine e con competenza esclusiva limitata alla materia disciplinare, è riconosciuta la possibilità di rapportarsi con Enti, Istituzioni e soggetti esterni soltanto nell’ambito e per gli atti necessari allo svolgimento della propria funzione.
12. In caso di dimissione, indisponibilità permanente o, comunque, per assenza continuativa superiore a mesi 3, i membri del Consiglio di Disciplina sono sostituiti. Fatto salvo quanto previsto all’art. 5 comma 7, l’indisponibilità o l’assenza continuativa di un consigliere è accertata dal Presidente del Consiglio di Disciplina ai sensi dell’art. 5 comma 4 lett. e, ed è comunicata al Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine affinché invii al Presidente del Tribunale il doppio dei nominativi rispetto al numero dei consiglieri dimissionari o indisponibili. I nominativi da inviare al Presidente del Tribunale sono scelti, prioritariamente, tra gli iscritti appartenenti alla sezione dell’Albo dei consiglieri dimissionari. Qualora la dimissione o l’indisponibilità permanente riguardi il Presidente del Consiglio, questi è immediatamente e automaticamente sostituito dal membro del Consiglio più anziano, ai sensi del comma 7; al riguardo, non sono necessarie formalità ulteriori.
13. Se il consigliere nominato a norma del comma precedente sostituisce il membro di un Collegio, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvede a ricostituire il Collegio. Il Collegio, nella sua nuova composizione, decide in merito ai ricorsi assegnati successivamente al reintegro del proprio componente decaduto.
14. Le funzioni di segreteria del Consiglio di Disciplina sono svolte dalla segreteria dell’Ordine che, sotto la direzione del Presidente del Consiglio di Disciplina e dei Presidenti dei Collegi, effettua gli adempimenti necessari per l’attività operativa e amministrativa legata alla funzione disciplinare.
15. Le spese del Consiglio di Disciplina sono a carico del Consiglio Regionale dell’Ordine. II Consiglio dell’Ordine, sentito il Presidente del Consiglio di Disciplina, provvede annualmente a determinare le risorse economiche, strumentali e di personale necessarie al corretto funzionamento del Consiglio di Disciplina.
16. La corrispondenza e le comunicazioni indirizzate al Consiglio di Disciplina devono essere consegnate dalla segreteria al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a darne comunicazione ai Collegi. Nel caso in cui la corrispondenza e le comunicazioni di competenza del Consiglio di Disciplina
siano state genericamente indirizzate al Consiglio dell’Ordine, il Presidente di quest’ultimo dovrà darne pronta comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina e trasmettergli tutta la documentazione, senza entrare nel merito dei contenuti.
17. I provvedimenti e tutti gli atti destinati all’esterno che recano la firma del Presidente di uno dei Collegi sono comunicati ai soggetti interessati a cura della segreteria dell’Ordine.
18. Qualora ad un componente del Consiglio di Disciplina, anche se appartenente ad altro Ordine Professionale, sia comminata in via definitiva la sanzione della sospensione o della radiazione, lo stesso decade ed è sostituito a norma del comma 12 del presente articolo.
Commento all’art. 4
I primi 2 commi chiariscono la composizione e la durata dei Consigli istituiti presso ciascun CROAS.
Di seguito alcune indicazioni circa il processo per cui, in seno ad ogni CROAS, sia costituito il Consiglio Territoriale di Disciplina meglio in grado di corrispondere alle esigenze di quel territorio.
La ricognizione da parte del Presidente del CROAS degli elementi riportati al comma 3, infatti, si immagina possa consentire di formare un elenco di canditati da sottoporre al Presidente del Tribunale che, anche a seguito di opportune interlocuzioni, possa rispecchiare il bisogno di quello specifico contesto.
Il quarto comma identifica tempi e modalità per l’individuazione dei componenti il Consiglio, nel tentativo di renderle il più possibile uniformi, ferme restando le attribuzioni (e i tempi) del Presidente del Tribunale.
Il Presidente del CROAS, quindi, entro 45 giorni dalla propria nomina, indice una ricerca di disponibilità a far parte del Consiglio Territoriale di Disciplina, che deve esitare, entro i 30 giorni successivi, in un elenco di nominativi (in numero doppio rispetto ai componenti), anche non iscritti all’Albo. Questo elenco è condiviso e valutato, anche avvalendosi della propria commissione Etica e Deontologia, dal Consiglio Regionale dell’Ordine, che lo licenzia con propria delibera.
Si ribadisce, inoltre, l’obbligo del CROAS di individuare il corretto numero di nominativi da sottoporre al Presidente del Tribunale, anche prevedendo la possibilità di identificarli direttamente, indipendentemente dalla presentazione di una candidatura spontanea, ma previa verifica dei requisiti stabiliti nel “Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti dei Consigli Regionali di Disciplina” approvato dal CNOAS con delibera n.93/13. Può essere utile valutare l’inserimento di figure professionali esterne all’Albo anche rispetto alla possibilità che supportino l’attività dei Collegi con le proprie competenze (si pensi, ad esempio, a giuristi o avvocati) ed in modo indipendente dai consulenti legali del CROAS.
A questo proposito si sottolinea la criticità della situazione in cui l’eventuale consulente legale del CTD sia il medesimo del CROAS, soprattutto in riferimento ai procedimenti in cui lo stesso CROAS rivesta la funzione di segnalante (tipicamente: morosità, inadempienza obbligo formativo, ecc.).
L’invio dei nominativi al Presidente del Tribunale, in ogni caso, deve avvenire entro 105 giorni dalla nomina del Presidente del CROAS: 45 + 30 + (al massimo) 30 giorni (per la prima seduta utile di Consiglio) =105.
I commi 7 e 8 chiariscono le modalità per individuare Presidente e Segretario del Consiglio; il Presidente è il Consigliere con la maggiore anzianità di iscrizione all’Albo (fa fede la prima iscrizione, anche se avvenuta in una sezione o in un territorio diverso). Qualora siano presenti consiglieri non iscritti all’Albo, il criterio dell’individuazione del Presidente è quello dell’anzianità anagrafica; nel caso di più consiglieri con la medesima anzianità di iscrizione all’Albo, la scelta è effettuata sulla base del criterio anagrafico.
Il comma 7, inoltre, identifica i termini per l’individuazione del Facente Funzione, che è designato dal Presidente, preferibilmente tra i membri di sezione A esterni ai collegi, entro 30 giorni dalla propria nomina. Si tratta – infatti – di una figura chiamata a sostituire il presidente in caso di “assenza o impedimento temporaneo”; per questi motivi è opportuno, tutte le volte in cui ciò sia possibile, che si tratti di un soggetto che non svolge la funzione giudicante (come il Presidente) e di sezione A (come il Presidente).
Per l’individuazione del Segretario, che ha esclusivamente le funzioni indicate al comma 8, si applicano gli stessi principi, ma riferiti alla minore anzianità di iscrizione o anagrafica. Il ruolo di Xxxxxxxxxx può quindi essere ricoperto da figure diverse nel corso della consiliatura, in funzione di chi sia il membro più giovane (per iscrizione o anagraficamente) presente a ciascuna convocazione del Consiglio.
Non sono previste altre cariche in seno al Consiglio Territoriale di Disciplina.
Il comma 11 sottolinea che il Consiglio ed i Collegi hanno facoltà di rapportarsi con l’esterno
solo per gli atti e per le necessità strettamente connesse all’esercizio delle proprie funzioni.
Il comma 12, utilizzando l’avverbio prioritariamente consente al Presidente del CROAS, di concerto con il Presidente del CTD, di riequilibrare eventuali “difetti” di composizione dei Collegi, in funzione della situazione specifica. Ad esempio: nel caso in cui la prima composizione abbia prodotto Collegi “misti”, i nominativi inviati per la sostituzione di un membro indisponibile, potranno essere della sezione utile a “perfezionare” il Collegio.
Allo stesso modo, qualora si verifichino più dimissioni contemporanee di consiglieri appartenenti a sezioni differenti, potrebbe essere utile che il Presidente del CROAS concordi con il Presidente CTD la forma dell’invio (eventualmente separando i nominativi di sezione A da quelli di B) al Presidente del Tribunale, al fine di metterlo nelle condizioni di scegliere i componenti della sezione più utile a perfezionare i collegi.
Un esempio: immaginando di dover sostituire due membri, a fronte di un unico elenco composto da quattro iscritti (2 di sezione A e 2 di B), il Presidente del Tribunale potrebbe – paradossalmente – scegliere due nominativi appartenenti alla medesima sezione. Per ridurre al minimo questo rischio, invece, inviando due elenchi (uno con 2 nominativi di A e uno con due nominativi di B) il Presidente sarebbe costretto a scegliere da ciascun elenco i membri della sezione “corretta”.
A tal proposito, si evidenzia l’opportunità che la costituzione dei Collegi misti per sezione sia una possibilità da considerarsi residuale; è da preferire, in questo senso, la formazione di Xxxxxxx in cui sia presente un membro esterno all’Albo e due della stessa sezione.
Resta intesa la possibilità che la sostituzione del membro di un Collegio possa essere immediatamente disposta dal Presidente del CTD (comma 12) utilizzando, dove presenti, i membri del Consiglio esterni ai Collegi (in funzione del numero dei componenti di ciascun Consiglio e a fronte del ruolo esterno ai Collegi del Presidente). In quest’ultima ipotesi, i nuovi Consiglieri nominati dal Presidente del Tribunale, si collocheranno esternamente ai Collegi. Si tratta, in ogni caso, di una soluzione da valutare attentamente proprio per le funzioni di supporto ai Collegi che i membri esterni rivestono. Il Presidente del CTD, in questo senso, deve soppesare attentamente le esigenze di urgenza e quelle di assicurare un punto di riferimento (che si suppone sia) esperto al funzionamento di tutti i Collegi.
In ogni caso, nel caso di indisponibilità di un membro del Collegio, i due membri “superstiti” potranno concludere i procedimenti già in corso. Il Collegio che si costituisce con l’introduzione del nuovo componente, invece, potrà gestire solo i nuovi procedimenti assegnati.
Il comma 12, inoltre, individua le modalità di azione nel caso in cui il consigliere dimissionario sia il Presidente del Consiglio. Il presupposto è che il Presidente sia il membro del Consiglio più anziano, ai sensi del dell'art. 8 comma 4 del D.P.R. 137/2012. Questa è una caratteristica che, in caso di dimissione del Presidente, è immediatamente individuabile in un altro Consigliere che, quindi, diventa Presidente. In caso di dimissioni, infatti, non trattandosi di una fattispecie di “indisponibilità o impedimento temporaneo”, il Presidente non può essere sostituito dal Facente Funzione. Il Facente Funzione, invece, ai sensi dell’art. 5 comma 7, è colui che accerta “l’indisponibilità o l’assenza continuativa (superiore a tre mesi) del Presidente del Consiglio, ai fini della sua sostituzione”.
La sostituzione del Presidente, è affrontata allo stesso modo di quella degli altri membri; occorre, pertanto, prestare attenzione all’anzianità degli iscritti indicati nell’elenco da sottoporre al Presidente del Tribunale, anche per evitare continue ricomposizioni dei Collegi. Gli ultimi quattro commi sottolineano nuovamente l’importanza di una integrazione funzionale e rispettosa delle attribuzioni reciproche tra CROAS e CTD che, secondo le previsioni del DPR 137/12, condividono la segreteria.
A questo proposito, si richiama l’attenzione sulla natura personale (non necessariamente sensibile) dei dati relativi al procedimento disciplinare. Pertanto la diffusione, anche fra i membri del Consiglio di Disciplina (escludendo che possano essere diffusi a membri del CROAS in fase antecedente al decorso dei termini per la sua impugnazione) deve osservare tutte le cautele previste dalla normativa vigente; in particolare, si richiama all’utilizzo responsabile dei mezzi di trasmissione informatica, con esplicito riferimento alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e del D. Lgs 196/2003, per quanto applicabili.
Il comma 18 specifica che la carica di Consigliere di Disciplina è incompatibile con le sanzioni disciplinari definitive della sospensione e della radiazione. Si rammenta, a questo proposito, che la definitività della sanzione si perfeziona allo scadere dei termini per l’impugnazione.
Art. 5 Attribuzioni del Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina
1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, ferme restando le previsioni di cui all'art. 8, comma 4, del D.P.R. 137/2012, non esercita la funzione giudicante in alcun procedimento al fine di assicurare la massima terzietà ai lavori di tutto il Consiglio. Pertanto non fa parte di alcun Collegio.
2. Ricevuta una segnalazione, il Presidente del Consiglio di Disciplina:
a. Attribuisce alla segnalazione un codice identificativo univoco e progressivo e avvia il relativo procedimento amministrativo, rispetto al quale esercita la funzione di responsabile del procedimento fino all’adozione della determina di assegnazione al Collegio.
b. Verifica, in capo al soggetto segnalato:
b.i. L’iscrizione all’Albo Regionale;
b.ii. La sezione di appartenenza;
b.iii. L’eventuale condizione di componente del Consiglio Regionale dell’Ordine o del Consiglio Territoriale di Disciplina;
b.iv. La sussistenza delle condizioni di cui all’art. 26 comma 4 lettere b e c, per gli adempimenti di competenza.
c. Assegna con propria determina la trattazione ad uno dei Collegi competenti per sezione, valutando la migliore distribuzione dei carichi di lavoro ed eventuali incompatibilità o conflitti di interesse noti; la determina di assegnazione al Collegio è altresì trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine Regionale, o suo delegato, per gli adempimenti relativi alla tenuta dell’Albo.
3. Il Presidente trasmette le segnalazioni al Consiglio di Disciplina competente nei seguenti casi:
a. Appartenenza del segnalato ad altro Ordine Regionale;
b. Il segnalato rivesta la carica di consigliere regionale ovvero di consigliere di disciplina nel proprio territorio.
4. Il Presidente, inoltre, coordina, da impulso e supervisiona le attività dei Collegi, mantenendo comunque la massima terzietà rispetto al merito dei procedimenti, al fine di assicurare:
a. Agli iscritti sottoposti ad accertamento di responsabilità disciplinari parità di trattamento;
b. Ai Collegi di Disciplina uniformità delle procedure, anche monitorando l’aggiornamento del Registro di cui al comma 9 dell’art. 3;
c. Il raccordo con il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine e con la Commissione Etica e Deontologia istituita presso il Consiglio Regionale dell’Ordine di riferimento;
d. La verifica che per tutti i procedimenti aperti e assegnati sia disposto, da parte del Collegio competente, l’aggiornamento puntuale del Registro Nazionale dei Procedimenti Disciplinari;
e. La pronta dichiarazione dell’eventuale indisponibilità dei membri dei Collegi per le assenze superiori a mesi 3, comunicandola al Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine perché proceda ai sensi del comma 12 dell’art.4.
5. Partecipa ai momenti di confronto con i Presidenti dei Consigli di Disciplina delle altre Regioni, disposti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine al fine di dare uniformità al procedimento disciplinare sul territorio nazionale.
6. Trasmette al Consiglio Nazionale di Disciplina i fascicoli eventualmente oggetto di impugnazione, corredati dagli avvisi di ricevimento della decisione attestanti l’avvenuta ricezione da parte dei soggetti destinatari, dando contestuale comunicazione dell’impugnazione al Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine, o suo delegato, ai fini di cui all’art. 28.
7. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Facente Funzione, individuato ai sensi dell’art. 4, comma 7. Il Facente Funzione provvede anche all’accertamento dell’assenza continuativa del Presidente del Consiglio, ai fini della sua sostituzione ai sensi del presente regolamento.
8. Le decisioni del Presidente sono assunte tramite determina progressivamente numerata.
9. Compete al Presidente, xxxxx restando i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 e alla luce della prevalenza delle procedure afferenti a una delle sezioni dell’Albo, proporre la ricomposizione dei Collegi.
10. Compete al Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina, con il supporto dei membri non appartenenti ai Collegi, l’attribuzione del numero progressivo delle Delibere adottate dai singoli Collegi; i membri del Consiglio non appartenenti ai Collegi svolgono anche funzioni di supporto alle attività di segreteria relative alla funzione disciplinare.
Commento all’art. 5
Questo articolo esplicita il ruolo e le attribuzioni del Presidente del Consiglio, incaricandolo di tutte le attività, verifiche e controlli utili ad assicurarne il miglior funzionamento, anche in funzione delle caratteristiche particolari del territorio sui cui insiste.
È ribadita la necessità di un forte raccordo con il CROAS, in particolare ai fini della corretta tenuta dell’Albo (il riferimento è all’impossibilità di chiedere il trasferimento o la cancellazione per gli iscritti sottoposti a procedimento e allo spirare dei termini per l’impugnazione e per la conseguente pubblicazione della sanzione all’Albo).
In questo senso, preme sottolineare che si ritiene utile uniformare sul territorio nazionale il ruolo di tenutario dell’Albo in capo al Presidente del CROAS o a un suo delegato; a tale proposito, si ritiene che il Segretario sia la carica del Consiglio Regionale che possa interpretare al meglio questa delega.
Inoltre, si immagina il raccordo con la Commissione Etica e Deontologia di ogni CROAS sia utile a supportare il CROAS nelle sue funzioni di verifica in riferimento all’effettività delle sanzioni comminate (ad esempio: esercizio abusivo della professione, rispetto dei termini per la sospensione, rapporti con i datori di Lavoro, ecc.) che potrebbero rappresentare un onere molto gravoso in capo ad un solo soggetto. Il rapporto con il CROAS è fondamentale anche ai fini della programmazione del funzionamento della funzione disciplinare nel suo complesso (ad esempio, per prevedere i carichi di lavoro allo scadere del triennio formativo...).
In particolare, nella valutazione rispetto a quale Xxxxxxxx assegnare la trattazione di una segnalazione, il Presidente – ai sensi della lett. c del comma 2 – considera se sia in corso un altro Procedimento in capo allo stesso iscritto. In caso affermativo, potrebbe essere opportuno che il Presidente disponga l’assegnazione del nuovo fascicolo allo stesso Collegio che sta trattando il Procedimento in corso.
Il punto b.iv del comma 2 si riferisce alla verifica dei requisiti per i procedimenti “abbreviati” legati alle segnalazioni di inadempimenti regolamentari e delle disposizioni dell’Ordine professionale, trattati all’art. 26.
Come anticipato all’art. 4 comma 12, il Presidente ha il compito di dichiarare la decadenza del consigliere assente per oltre tre mesi continuativi, affinché il Presidente del CROAS proceda con gli adempimenti di propria competenza per la nomina del sostituto. Resta intesa la possibilità che la sostituzione del membro indisponibile di un Collegio possa essere immediatamente disposta dal Presidente del CTD (comma 12) utilizzando, dove presenti, i membri del Consiglio esterni ai Collegi. In quest’ultima ipotesi, i nuovi Consiglieri nominati dal Presidente del Tribunale, si collocheranno esternamente ai Collegi; il Presidente quindi, dovrà aver cura di valutare attentamente l’opportunità di integrare il membro di nuova nomina nelle funzioni a proprio supporto. Qualora il consigliere assente per oltre tre mesi sia proprio il Presidente del Consiglio, l’onere della dichiarazione della sua decadenza ricade sul Facente Funzione.
Il comma 5 istituisce un momento di confronto permanente a livello nazionale tra i Presidenti dei CTD che, soprattutto nella fase di prima applicazione del Regolamento, si ritiene possa favorire la messa in comune di prassi di successo e contribuire al miglioramento complessivo della funzione disciplinare, anche attraverso il rilievo delle criticità nell’applicazione e nell’interpretazione.
Il comma 6 attribuisce al Presidente la formazione del fascicolo da trasmettere al Consiglio Nazionale di Disciplina in caso di impugnazione della decisione di un Collegio e la contestuale comunicazione dell’avvenuto deposito del ricorso al CROAS (come si diceva, si immagina al Segretario, delegato dal Presidente) ai fini di favorire gli adempimenti circa la (non) pubblicazione all’Albo della sanzione impugnata.
L’introduzione del ruolo del Facente Funzione ha una serie di implicazioni pratiche, relativamente alla composizione dei Collegi: in particolare, è opportuno appartenga alla sezione A, per il fatto di dover svolgere le medesime attività del Presidente in sua assenza. Di conseguenza, al momento della formazione dei Collegi (ma, ancor prima: nel momento dell’individuazione della rosa dei candidati da sottoporre al Presidente del Tribunale) è necessario considerare quali Consiglieri è meglio esercitino la funzione giudicante in un Collegio e quali no. Fa, ovviamente, eccezione il CTD istituito presso il CROAS della Valle d’Aosta, per il quale il Facente Funzione deve, necessariamente, essere individuato tra i componenti dei Collegi.
Il Presidente, inoltre, in funzione dell’andamento dei carichi di lavoro e degli eventuali movimenti in uscita dei consiglieri, può disporre la ricomposizione dei Collegi, anche considerato che è eccezionalmente possibile costituire Collegi misti.
Da ultimo, è attribuita al Presidente e ai consiglieri esterni ai Collegi la cura della corretta registrazione (numerazione progressiva) delle delibere adottate dai Collegi.
Art. 6 Collegi di Disciplina
1. A seguito della sua nomina, il Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina procede, quale primo adempimento, alla costituzione dei Collegi, ai quali compete in forma esclusiva l’esercizio della funzione disciplinare.
2. I Collegi di Disciplina sono costituiti da tre membri che, se iscritti all’Albo, e fatto salvo quanto previsto al comma 4, appartengono alla stessa sezione. I Collegi così formati giudicano gli iscritti alla corrispondente sezione dell’Albo.
3. Non possono essere costituiti Collegi di Disciplina composti esclusivamente da consiglieri non iscritti all’Albo professionale.
4. Solo nel caso in cui la composizione del Consiglio non consenta la costituzione di collegi uniformi per sezione, si procede alla formazione di collegi misti. In questo caso, ai sensi dell’art. 9 del DPR 169/05, a condizione che sia presente almeno un rappresentante della sezione del segnalato, il Collegio è titolato a esercitare la funzione giudicante. Xxx sia assente anche tale possibilità, il procedimento è trasferito al Consiglio viciniore, secondo la tabella allegata al presente regolamento. Nel caso siano costituiti collegi misti, il Consigliere
Relatore di cui al comma 4 dell’art. 10 è individuato tra quelli appartenenti alla stessa sezione del segnalato.
5. Ciascun Collegio è presieduto dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.
6. I Consiglieri non assegnati ad un Collegio svolgono attività di supporto alle attività del Presidente del Consiglio e dei Collegi costituiti, anche al fine di favorire una migliore gestione delle attività del Consiglio Regionale dell’Ordine di riferimento.
7. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno due membri. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente, in caso di parità, prevale il voto del membro con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. Se tra i membri presenti non vi sono iscritti all’Albo, in caso di parità prevale il voto del membro presente anagraficamente più anziano.
8. Le riunioni del Collegio si tengono ordinariamente presso la sede del Consiglio dell’Ordine, secondo le previsioni di cui ai commi 14, 15 e 16 dell’art.4 e sono verbalizzate dal segretario.
Commento all’art. 6
Questo articolo esplicita attribuzioni, competenze e possibilità di composizione dei Collegi.
Il primo comma ribadisce che la funzione giudicante è attribuita in forma esclusiva ai Collegi, significando anche – indirettamente - che il Consiglio “esiste” in quanto insieme dei Xxxxxxx e non come organo con rappresentanza esterna.
I Collegi sono, ogni volta in cui è possibile, formati da Consiglieri appartenenti alla medesima
sezione dell’Albo e giudicano gli iscritti di quella stessa sezione.
Solo nel caso in cui non fosse possibile formare Collegi uniformi per sezione, è ammissibile una composizione “mista”; questa soluzione è da considerarsi residuale e uno strumento del Presidente per assicurare il miglior funzionamento (per quel particolare contesto) del Consiglio. Nel caso in cui siano presenti due componenti della stessa sezione e un membro esterno all’Albo, il Collegio giudica gli iscritti appartenenti alla sezione degli iscritti. Si ritiene quest’ultima soluzione migliore rispetto alla costituzione di Xxxxxxx “misti” composti da consiglieri appartenenti a sezioni diverse.
I criteri per individuare il presidente ed il segretario di ciascun Collegio, sono gli stessi utilizzati per determinare le omologhe figure del Consiglio.
In funzione del numero dei componenti, e a fronte del fatto che il Presidente del Consiglio non può far parte di alcun Collegio, dalla suddivisione in Collegi può residuare un numero variabile di Consiglieri. In particolare:
Numero di Componenti del Consiglio (art.2 DPR 169/05) | Numero di Collegi che è possibile costituire, escludendo il Presidente | Consiglieri che non fanno parte di alcun Collegio |
7 | 2 | Presidente + 0 Consiglieri |
9 | 2 | Presidente + 2 Consiglieri |
11 | 3 | Presidente + 1 Consigliere |
15 | 4 | Presidente + 2 Consiglieri |
Questo quadro può guidare nella composizione dei Collegi, anche in funzione di quanti Consiglieri non ne faranno parte: se il Presidente è sempre di Sezione A (cfr., per analogia, art 4, c.1. DPR 328/00), è opportuno che anche il suo facente funzione sia della medesima sezione. L’eventuale ulteriore Consigliere esterno ai Collegi, a seconda della situazione peculiare, può essere di sezione B o non iscritto all’Albo.
A mero titolo di esempio, potrebbe essere il giurista che può supportare, “dall’esterno”, il lavoro dei Collegi.
Il compito dei Consiglieri esterni ai Collegi è di supporto alle attività del Presidente del Consiglio e dei Collegi, con particolare riferimento alla cura delle comunicazioni con la segreteria del CROAS.
I Xxxxxxx possono lavorare anche in assenza di uno dei Componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del membro con la maggiore anzianità di iscrizione all’Albo (o anagrafica).
Il comma 7, letto insieme al comma 13 dell’art. 4, configura la possibilità che i Xxxxxxx possano portare a termine i procedimenti avviati, finché rimangono almeno 2 dei componenti originari. L’integrazione di un nuovo membro, in sostituzione di uno dichiarato indisponibile, costituisce “un nuovo” Collegio, che potrà prendere in carico, in questa nuova composizione, i procedimenti assegnati dal momento del reintegro in avanti.
In altri termini: nel caso di reintegro di un componente indisponibile, il collegio che si forma prende in carico solo i nuovi procedimenti; per quelli in essere prima del reintegro proseguono i due Consiglieri “superstiti”.
Art. 7 Attribuzioni del Presidente e del Segretario del Collegio di Disciplina.
1. Il Presidente del Collegio di Disciplina assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il presente Regolamento e svolge le funzioni di responsabile del procedimento amministrativo dal momento della ricezione della determina di assegnazione da parte del Presidente del Consiglio.
2. In applicazione delle norme di legge e del presente Regolamento, il Presidente del Collegio, svolge le seguenti funzioni:
a. Riceve dal Presidente del Consiglio di Disciplina gli atti e i documenti, anche in copia, attinenti agli esposti e ai procedimenti disciplinari assegnati al proprio Collegio;
b. Provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;
c. Dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti quelli comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Collegio, dà la parola e la toglie, mantiene l’ordine nelle sedute, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
d. Redige e mantiene aggiornato il Registro Nazionale dei Procedimenti Disciplinari, limitatamente ai procedimenti avviati dal proprio Collegio, anche di quelli archiviati prima dell’audizione, sia al fine di consentire la valutazione dei criteri aggravanti e attenuanti di cui all’art.2 comma 3, sia delle fattispecie passibili di archiviazione immediata di cui al successivo art. 11 oltre che al fine dell’elaborazione dei dati a fini statistici.
e. Trasmette al Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine, o suo delegato, ogni informazione acquisita durante lo svolgimento del Procedimento, limitatamente a quanto indispensabile alla corretta tenuta dell’Albo e agli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 28,
3. Il Segretario del Collegio è il componente più giovane per anzianità di iscrizione all’Albo o anzianità anagrafica, coadiuva il Presidente nell’esercizio delle funzioni e redige il verbale delle sedute; qualora il Segretario sia assente, le sue funzioni sono svolte dal membro presente più giovane per anzianità di iscrizione all’Albo.
Il Presidente del Collegio è, a tutti gli effetti, il responsabile del procedimento, sia in termini amministrativi (la responsabilità gli è trasferita dal Presidente del Consiglio insieme alla segnalazione) sia in termini sostanziali. Si occupa, in tutte le fasi del procedimento riferibili al Collegio, delle convocazioni, della supervisione e del coordinamento delle operazioni con particolare attenzione al rispetto dei tempi e alla programmazione di tutte le fasi.
Il Presidente del Collegio ha il compito di redigere e mantenere aggiornato il Registro Nazionale delle Segnalazioni e dei Procedimenti di cui all’art. 3 c.9; quella del Presidente del Collegio, è un’attribuzione diretta rispetto alla compilazione e all’aggiornamento, ovviamente limitatamente ai procedimenti del proprio Collegio.
La consultazione del Registro consente l’acquisizione di informazioni su tutti i procedimenti attivati a carico degli iscritti, sia quelli archiviati, sia quelli conclusi con delibera di decisione (con o senza sanzione finale).
All’interno del registro vanno annotati tutte le segnalazioni e i procedimenti. Questo permette l’analisi del curriculum deontologico e professionale dell’assistente sociale segnalato (precedenti segnalazioni indipendentemente dall’esito del procedimento: archiviazione immediata etc.), anche ai fini di valutare le possibilità di intraprendere i “percorsi accelerati” di cui all’art.11 comma 2.
Si ricorda che al Presidente del Consiglio, rispetto al Registro, è attribuita “La verifica che per tutti i procedimenti aperti e assegnati sia disposto, da parte del Collegio competente, l’aggiornamento puntuale del Registro Nazionale dei Procedimenti Disciplinari” (art.5 c.4, lett. d.).
La lettera e del comma 2 sottolinea nuovamente l’importanza del raccordo tra CTD e CROAS, in particolare in riferimento alle informazioni che possono essere utili per la corretta tenuta dell’Albo; in questo senso, si sottolinea nuovamente l’utilità di uniformare sul territorio nazionale il ruolo di tenutario dell’Albo in capo al Presidente del CROAS o a un suo delegato.
Il Xxxxxxxxxx, a questo proposito, si ritiene sia la carica che possa interpretare al meglio questa delega. Ciò detto, per l’esercizio delle proprie funzioni e il compimento degli atti di propria competenza, il tenutario dell’Albo deve essere messo nelle condizioni di conoscere le informazioni necessarie (tipicamente: presso quale Ente l’iscritto segnalato esercita l’attività professionale – per le eventuali comunicazioni al datore di lavoro – o, ancora, l’eventuale cambio di residenza).
Il Segretario del Collegio, individuato con i medesimi criteri di quello del Consiglio (minore anzianità di iscrizione all’Albo o anagrafica), verbalizza le sedute del Collegio e coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 8 Astensione e ricusazione
1. I membri del Collegio di Disciplina cui viene assegnata un’azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell’art. 51 del Codice di Procedura Civile e possono essere ricusati per i medesimi motivi con istanza motivata, da presentare al Presidente del Consiglio di Disciplina entro 10 giorni dalla data di ricezione della delibera di apertura del procedimento;
2. Sulla sussistenza dei motivi di cui al comma precedente decide con propria determina, entro 20 giorni, il Presidente del Consiglio di Disciplina, con provvedimento impugnabile di fronte al Consiglio Nazionale di Disciplina entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento al segnalato.
3. In caso di astensione o ricusazione di un unico membro, il Collegio può continuare i lavori, ferme restando le disposizioni relative all’individuazione del presidente del Collegio e quelle per la determinazione della maggioranza di cui all’art. 6 comma 7.
4. Nei casi di astensione o ricusazione di più di un membro del Collegio, il Presidente del Consiglio di Disciplina rimette gli atti ad altro Collegio competente per sezione o, in assenza, al Consiglio viciniore, secondo la tabella allegata al presente regolamento.
Gli istituti dell’astensione e della ricusazione sono mutuati dal Codice di Procedura Civile, per dare piena attuazione al principio secondo cui “ogni processo si svolge innanzi a un giudice terzo e imparziale” (art. 111, co. 2, Costituzione).
In determinati casi il giudice (il Consigliere di Disciplina) investito della decisione di una causa (di un procedimento disciplinare) ha l’obbligo di astenersi dal giudizio. Il legislatore ha individuato questa ipotesi nei casi in cui il giudice abbia un interesse nella causa assegnatagli o in altra analoga, ovvero sia in rapporto di parentela, di commensalità abituale o di grave inimicizia con una delle parti.
Quando ricorra una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 51, comma 1 del Codice di Procedura Civile, il giudice ha l’obbligo di dichiararlo al fine di essere sostituito da altro giudice. In aggiunta ai casi di astensione obbligatoria, è riconosciuta al giudice la facoltà di astenersi ogni qualvolta ricorrano gravi ragioni di convenienza, la cui valutazione è rimessa al capo dell’ufficio di appartenenza (art. 51, comma 2, Codice di Procedura Civile).
Il Regolamento recepisce sul piano sostanziale le previsioni del Codice di Procedura Civile, con l’attribuzione al Presidente del Consiglio di Disciplina in merito alla decisione sulla sussistenza dei motivi di astensione e di ricusazione; per gli stessi motivi di cui sopra, infatti, il segnalato può chiedere la ricusazione di uno o più Consiglieri incaricati di giudicarlo.
L’istanza di ricusazione deve pervenire entro i 10 giorni successivi alla data di ricezione della delibera di apertura del Procedimento.
Il Consigliere che voglia astenersi – potrà farlo dal momento in cui viene a conoscenza dell’identità del segnalato.
Viceversa, il segnalato viene a conoscenza di un esposto a proprio carico al massimo entro 20 giorni dal suo deposito (deposito 🡪 massimo 10 gg 🡪 trasmissione al Presidente CTD 🡪 massimo 10 giorni 🡪 trasmissione all’iscritto degli atti che lo riguardano). In quel momento, pur non sapendo a quale Xxxxxxxx sarà assegnata la trattazione della propria situazione, può comunque manifestare al Presidente del Consiglio eventuali circostanze di “conflitto” di cui fosse a conoscenza e, comunque, ha fino a dieci giorni dopo la ricezione dell’eventuale delibera di apertura del Procedimento, per presentare istanza di ricusazione, sempre al Presidente del Consiglio di Disciplina.
La determina del Presidente contenete la decisione in merito può essere impugnata, entro 20 giorni dalla notifica, di fronte al Consiglio Nazionale di Disciplina.
Qualora si astenga o venga ricusato un unico membro, il Collegio può continuare a lavorare sulla segnalazione fino alla decisione, secondo le previsioni dell’art. 6, comma 7; se la ricusazione di più membri impedisce il funzionamento del Collegio, il Presidente del Consiglio può assegnare la segnalazione ad altro Collegio della stessa sezione o trasmettere al Consiglio di Disciplina viciniore.
Qualora il membro ricusato o astenuto fosse il Presidente del Collegio, tale ruolo è ricoperto
dal componente secondo per anzianità di iscrizione all’Albo o anagrafica.
Art. 9 Attività propedeutiche all’azione disciplinare
1. Entro 45 giorni dal ricevimento di un esposto, ovvero a seguito dell’assunzione di una iniziativa d’ufficio e prima di provvedere all’apertura formale del procedimento disciplinare a carico di un iscritto all’Ordine, il Presidente del Consiglio di Disciplina incarica con propria determina un Collegio individuato ai sensi del combinato disposto dai commi 3 e 5 dell’art.6.
2. Il Presidente del Collegio incaricato, entro 30 giorni, trasmette all’iscritto gli atti che lo riguardano e lo informa della possibilità di depositare documenti e/o memorie che possano fornire chiarimenti in ordine ai fatti denunciati, entro un termine di 20 giorni dalla ricezione.
3. Il Presidente del Collegio, all’esito delle attività di cui al comma precedente, e comunque entro 60 giorni dalla data della determina di assegnazione dell’esposto al proprio Collegio, prospetta, attraverso una proposta motivata, l’apertura del procedimento ovvero l’archiviazione immediata; la fase preliminare si conclude con la delibera del Collegio in merito all’archiviazione
ovvero all’apertura del procedimento. La convocazione del Collegio di Disciplina per il compimento degli atti di pertinenza costituisce dovere d’ufficio.
Commento all’art. 9
Questa fase è stata inserita per una triplice finalità:
1. Per informare l’interessato di una pendenza a suo carico;
2. Per consentirgli di fornire gli elementi che ritiene opportuni perché il Presidente del Collegio possa discriminare le situazioni che sono evidentemente prive di una procedibilità successiva (art. 11, comma 2, lettera a e lettera d: i fatti palesemente non sussistono o le circostanze che hanno dato luogo alla segnalazione sono cessate, anche in forza di comportamenti attivi del segnalato nel periodo di tempo intercorrente tra la segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina e la prima convocazione del Collegio […]);
3. Per consentire al Presidente di “motivare debitamente” la proposta (la delibera
assunta dal Collegio) di apertura del Procedimento ex art.10 comma 1.
Le attività propedeutiche, che hanno unicamente la funzione di raccogliere informazioni utili a delineare la possibilità di un’archiviazione immediata e non di entrare nel merito della contestazione, si devono concludere entro 60 giorni dalla data della determina del Presidente del Consiglio di assegnazione del procedimento al Collegio.
La conclusione di questa fase è una delibera del Collegio che può disporre solamente
l’archiviazione immediata o l’apertura del procedimento disciplinare propriamente inteso.
In altre parole, necessariamente, una segnalazione deve esitare, al massimo in 155 giorni nell’apertura o nell’archiviazione del Procedimento disciplinare (ricezione dell’esposto 🡪 massimo 45 giorni 🡪 determina del Presidente del Consiglio di assegnazione al Collegio 🡪 massimo 30 giorni 🡪 comunicazione al segnalato da parte del Presidente del Collegio 🡪 80 giorni massimi per la conclusione della fase propedeutica 🡪 proposta di apertura del procedimento o di archiviazione della segnalazione).
Il computo dei tempi è considerato a partire dalla ricezione da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina.
La fase (che può anche essere responsabilità della segreteria del CROAS, qualora la segnalazione sia indirizzata al Consiglio Regionale dell’Ordine e non al Consiglio di Disciplina) che si avvia nel momento della ricezione dell’esposto (protocollazione in entrata o data di ricezione della PEC) e si conclude con la trasmissione al Presidente del Consiglio di Disciplina è regolamentata dalle norme sul procedimento amministrativo e, pertanto, se non è stabilito diversamente in un apposito Regolamento, deve concludersi entro 30 giorni.
Art. 10 Apertura del procedimento disciplinare
1. La delibera di apertura del procedimento disciplinare è assunta dal Collegio, deve essere debitamente motivata, contenere la composizione del Collegio, l’indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l’indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumano violate e la menzione che il segnalato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia. La delibera è notificata al segnalato entro 15 giorni dalla data di assunzione. Ai soggetti che abbiano fatto pervenire notizia dei fatti contestati all’iscritto e al Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine è trasmessa unicamente la comunicazione dell’avvenuta apertura del procedimento, senza la delibera.
2. Nel caso l’iscritto non abbia comunicato il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Consiglio Regionale dell’Ordine di appartenenza, unitamente alla deliberazione di apertura del procedimento, il Collegio trasmette all’iscritto l’invito a regolarizzare la propria posizione entro 7 giorni, pena l’integrazione del capo di incolpazione.
3. Il Presidente del Collegio nomina un Consigliere Relatore, incaricato di condurre l’istruttoria che, in tutti i casi in cui la composizione del Collegio lo consenta, dev’essere diverso da quello eventualmente incaricato di condurre la conciliazione di cui all’art. 12. Se nel Collegio sono presenti consiglieri iscritti a sezioni differenti dell’Albo, il Consigliere Relatore è individuato tra quelli appartenenti alla stessa sezione del segnalato.
Commento all’art. 10
Qualora non sussista la possibilità dell’archiviazione immediata, il Collegio delibera, su proposta del Presidente (che ha condotto le attività propedeutiche), l’apertura del procedimento disciplinare propriamente inteso.
In questo senso, in esito alle attività preliminari, il Presidente propone le motivazioni (che, se sussistono, ragionevolmente coincideranno o integreranno quelle contenute nella segnalazione) che il Collegio valuterà per decidere di aprire il Procedimento.
La delibera di apertura, con i contenuti descritti al comma 1, è notificata al segnalato ed è trasmessa al Presidente del CROAS. Ai segnalanti è trasmessa solamente una comunicazione dell’avvenuta apertura del Procedimento, senza la delibera.
A questo proposito si sottolinea l’opportunità che (almeno) la comunicazione al Presidente
del CROAS indichi gli articoli del Codice che si assumono violati.
Il secondo comma, come i già il comma 6 dell’art.1, imprime un ulteriore impulso rispetto all’utilizzo della PEC quale strumento privilegiato di comunicazione e, più in generale, rappresenta una spinta alla regolarizzazione di una situazione che dovrebbe, al momento in cui stiamo scrivendo, essere già ampiamente normalizzata.
A fronte dell’evidenza che il riscontro dell’assenza della PEC degli iscritti è un’evidente inosservanza della norma, nonché un illecito disciplinare ai sensi del successivo art. 26, sussistono i presupposti per l’eventuale integrazione “delle norme di legge o del codice deontologico che si assumano violate”.
Per altro, essendosi il Collegio già convocato per deliberare, non è applicabile la possibilità di cui all’art.12, comma 2, lettera d (le circostanze che hanno dato luogo alla segnalazione siano cessate, anche in forza di comportamenti attivi del segnalato nel periodo di tempo intercorrente tra la segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina e la prima convocazione del Collegio), ma è offerta all’iscritto un’ulteriore possibilità di evitare l’integrazione del capo di imputazione.
Il Presidente incarica il Consigliere Relatore (per la conduzione dell’istruttoria, artt. 13 e 14), avendo cura, in caso di Collegi misti, di scegliere il Relatore appartenente alla stessa sezione del segnalato.
Art. 11 Archiviazione immediata
1. Il Collegio di Disciplina ha il dovere di procedere all’esame di tutte le notizie di presunti illeciti, allorquando provengano da soggetti pubblici o da privati non anonimi.
2. Il Collegio, su proposta motivata del proprio Presidente, e fuori del caso di richiesta proveniente dal Pubblico Ministero, può deliberare di non dar seguito al procedimento disciplinare allorquando:
a. I fatti palesemente non sussistano;
b. Le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
c. I fatti non siano stati commessi da un iscritto all’Albo della Regione, con l’obbligo di rimettere il fascicolo al Presidente del Consiglio di Disciplina, per la trasmissione al Consiglio di Disciplina competente;
d. Le circostanze che hanno dato luogo alla segnalazione siano cessate, anche in forza di comportamenti attivi del segnalato nel periodo di tempo intercorrente tra la segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina e la
prima convocazione del Collegio, fatta salva la valutazione dei criteri di cui all’art. 2 comma 3, ed esclusa la possibilità che i fatti che hanno dato luogo alla segnalazione abbiano recato o siano passibili di recare pregiudizio o danno a terzi. Della eventuale cessazione delle circostanze che hanno dato luogo alla segnalazione deve essere prodotta idonea prova da parte del segnalato entro la data di prima convocazione del Collegio.
3. Per i casi di cui alla lettera d del comma precedente, deve essere preventivamente verificata, anche tramite la consultazione del Registro di cui all’art. 3 comma 9, l’assenza di precedenti segnalazioni o procedimenti avviati a carico del medesimo iscritto; il riscontro segnalazioni o di procedimenti avviati per la medesima fattispecie negli ultimi 5 anni esclude la possibilità di archiviazione immediata.
4. Il provvedimento deliberativo che dispone l’archiviazione è succintamente motivato, e viene comunicato al segnalato, nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di cui al comma 1 del presente articolo.
Commento all’art. 11
Il primo comma identifica nuovamente le caratteristiche dei soggetti segnalanti (insieme
all’art. 3 commi 5, 6 e 7) che possono dar luogo ad un procedimento disciplinare. Xx xxxxxxxxxx:
1. Soggetti Pubblici e Xxxxxxx NON ANONIMI;
2. Lo stesso Consiglio di Disciplina, d’ufficio, se viene a conoscenza di fatti rilevanti riguardanti “azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, delle disposizioni dell’Ordine professionale, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione” (art.1, comma 1);
3. Il Pubblico Ministero;
4. Il CROAS.
In alcune determinate circostanze, rigorosamente indicate al comma 2, il Collegio, all’esito delle attività propedeutiche condotte dal Presidente, può deliberare che non sussistano le condizioni per dar luogo al Procedimento e, quindi, disporre l’archiviazione immediata della segnalazione.
In particolare:
1. Se i fatti non sussistono;
2. Se le notizie pervenute sono infondate;
3. Se la segnalazione è attribuibile a un iscritto all’Albo di un’altra Regione;
4. Se il segnalato ha sanato la propria posizione nel periodo tra la segnalazione e la prima convocazione del collegio e ha prodotto, nella fase propedeutica, le opportune attestazioni (tipicamente per le fattispecie relative a morosità, mancata PEC e mancata assicurazione).
La possibilità di sanare la propria posizione dopo la segnalazione e prima dell’apertura del Procedimento è garantita, previa consultazione del Registro Nazionale delle Segnalazioni e dei Procedimenti e dei Provvedimenti Disciplinari, un’unica volta.
La delibera di archiviazione immediata ha le medesime caratteristiche di quella di apertura del Procedimento.
Art. 12 Tentativo di conciliazione
1. Il Presidente del Collegio convoca, entro 30 giorni dalla data della delibera di apertura del procedimento, un incontro per verificare con ciascuna delle parti la disponibilità a tentare la conciliazione; qualora si rilevi l’indisponibilità anche
di una sola delle parti, il Presidente rimette immediatamente gli atti al Collegio per la prosecuzione del procedimento disciplinare.
2. Nel caso in cui le parti convocate manifestino la volontà di conciliare, il Presidente nomina un consigliere per condurre il tentativo di conciliazione, che fissa modalità e regole condivise per gli incontri. Il tentativo di conciliazione, che deve concludersi entro 60 giorni dalla prima convocazione degli interessati, qualora abbia esito positivo, comporta l’archiviazione del procedimento. In caso di mancato accordo entro questo termine, il consigliere incaricato rimette immediatamente gli atti al Collegio per la prosecuzione del procedimento disciplinare. Qualora il consigliere incaricato della conciliazione, indipendentemente dalla volontà delle parti, ravvisi gravi violazioni dei doveri professionali, le rappresenta immediatamente al Collegio per l’adozione dei provvedimenti più opportuni. Ai fini dell’eventuale apertura di un nuovo Procedimento, il Collegio riferisce al Presidente del Consiglio di Disciplina.
3. Le parti, di comune accordo, possono comunque manifestare al Collegio la volontà di conciliare in ogni momento precedente la conclusione dell’istruttoria di cui all’art. 13.
4. La conciliazione non è ammessa per le segnalazioni di violazioni dei doveri professionali provenienti dall’Autorità Giudiziaria, dal Consiglio Nazionale o Regionale dell’Ordine e dal Consiglio Territoriale di Disciplina.
Commento all’art. 12
La formulazione di questo articolo è il tentativo di tradurre, con gli adattamenti necessari per il nostro contesto, la forte spinta che l’Ordinamento Civile ha impresso all’istituto della Mediazione Civile introdotto con il D. Lgs. n.28/2010 e s.m.i..
Lo stesso lessico utilizzato tenta di distinguersi, anche per l’impossibilità di garantire uniformemente in realtà territoriali tanto diverse le condizioni che la noma prevede per l’esercizio della Mediazione Civile; nell’ordinamento Italiano, infatti, il termine “mediazione” è utilizzato per indicare l’informale gestione dei conflitti posta in essere da terzi imparziali, in alcuni determinate categorie di controversie.
Non è stato possibile regolamentare la conciliazione in modo che il soggetto incaricato di condurla fosse esterno ai Collegi, a causa delle difformità che caratterizzano la composizione dei Consigli Territoriali.
Allo stesso modo, non si è ritenuto opportuno collocare questa fase al di fuori del procedimento disciplinare ma, piuttosto, immaginarla come una possibilità all’interno del procedimento stesso per comporre le controverse meno gravi.
L’intento finale, in ogni caso, è quello di riservare alla fase del procedimento disciplinare propriamente inteso le fattispecie che non possono essere composte in via amichevole; anche per questo motivo, infatti, il comma 4 esclude la possibilità della conciliazione per le segnalazioni provenienti dall’Autorità Giudiziaria, dal CROAS o dal Consiglio di Disciplina.
Cosi come la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale (sentenza 06.12.12, n.272) l’obbligatorietà del tentativo di mediazione, sancendo la natura volontaria del procedimento, allo stesso modo la conciliazione nel nostro caso è assoggettata alla volontà di entrambe le parti.
Il Presidente del Collegio, entro 30 giorni dalla delibera di apertura del Procedimento, convoca le parti per verificare che entrambe siano disponibili a conciliare e, in caso affermativo, nomina un Consigliere (diverso dal Relatore) per condurre il tentativo di conciliazione.
Questa fase deve concludersi entro 60 giorni, secondo una programmazione concordata tra il Consigliere Conciliatore e le parti.
L’unico esito possibile, a seguito della riuscita della conciliazione, è l’archiviazione del Procedimento; infatti, si assume che, raggiungendo un accordo, le parti intendano esaurito l’oggetto della contesa.
D’altra parte, il Consigliere Conciliatore, nello svolgimento del proprio ruolo, potrebbe
rintracciare nella condotta dell’iscritto gravi violazioni dei doveri professionali che, a fronte di
quanto previsto dall’art. 3, comma 6, possono implicare l’azione d’ufficio da parte del
Consiglio Territoriale di Disciplina.
In riferimento alla gravità delle violazioni eventualmente rilevate dal Consigliere conciliatore, si richiama l’art.1 comma 1, in cui si fa riferimento alla “violazione di norme di legge e regolamenti, delle disposizioni dell’Ordine professionale, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione”.
Art. 13 Fase Istruttoria, audizioni, deposito di documenti e memorie
1. Ricevuti gli atti, il Consigliere relatore avvia immediatamente l’istruttoria.
2. La fase istruttoria è finalizzata alla ricostruzione dei fatti ai fini della decisione; deve essere caratterizzata da imparzialità e rivolta alla raccolta degli elementi salienti di fatto e di diritto per fornire gli elementi utili all’assunzione della decisione da parte del Collegio.
3. L’istruttoria viene espletata mediante l’acquisizione dei documenti necessari e l’assunzione di tutte le notizie utili, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1.
4. Il Consigliere Relatore, ove lo ritenga opportuno, può disporre la convocazione del segnalato, il quale può scegliere di farsi assistere da un avvocato e/o da un esperto di propria fiducia. Il relatore provvede alla relativa comunicazione con l’indicazione della data di convocazione nonché della facoltà di presentare memorie e documenti entro il termine di 15 giorni dalla ricezione. La data per l’audizione non può essere fissata prima di 45 giorni dall’invio della convocazione.
5. Possono essere altresì sentiti l’esponente ed altri soggetti informati dei fatti, ai quali può essere richiesta l’esibizione di documenti.
6. Dell’audizione del segnalato e dell’esponente di cui ai precedenti commi viene redatto processo verbale sottoscritto dal Consigliere Relatore e da tutti coloro che sono interessati alla formazione dell’atto; nel caso in cui qualcuno rifiuti di sottoscriverlo occorre farne menzione.
7. La fase istruttoria deve essere conclusa entro 180 giorni dall’apertura del procedimento. Il Collegio di Disciplina, su proposta del Consigliere relatore, può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori, ma comunque entro il termine massimo improrogabile di ulteriori 180 giorni. Nei soli casi previsti all’art 26, comma 4, la durata massima della fase istruttoria è ridotta a 90 giorni.
Commento all’art. 13
La fase istruttoria è quella in cui il Consigliere Relatore, nominato dal presidente del Collegio nella delibera di apertura del procedimento, svolge le attività volte ad individuare la realtà dei fatti relativamente alle contestazioni all’iscritto.
Ovviamente precede l'attività di trattazione vera e propria degli eventuali illeciti disciplinari, che deve avvenire in sede collegiale.
In altre parole, l’istruttoria è il processo mediante il quale il consigliere incaricato mette a disposizione del Collegio gli elementi per permettere la valutazione delle contestazioni a carico del segnalato.
In questo senso è precisato che il relatore deve mantenere la massima imparzialità e limitarsi a raccogliere gli elementi che consentano al Collegio di assumere la decisione più appropriata; mutuando dal linguaggio processuale, Il relatore non è un organismo monocratico di giudizio ma, per analogia, è più simile ad un giudice istruttore che conduce le indagini preliminari.
Il relatore, nell’approfondimento dell’istruttoria ai fini della successiva udienza, può richiedere ulteriori memorie e documentazione e sentire le parti.
In questa fase l’eventuale audizione delle parti è effettuata dal solo relatore, e non va confusa con l’udienza che, invece, è svolta dal Collegio ed è finalizzata alla formazione della decisione finale.
È chiaro che di tutte le eventuali audizioni deve essere redatto verbale, sottoscritto dagli intervenuti.
La fase istruttoria, che si avvia contestualmente all’apertura del Procedimento disciplinare con la nomina del Consigliere Relatore, deve trovare conclusione entro 180 giorni dalla data di adozione della delibera di aperura.
Nei soli casi di “violazioni degli obblighi di legge, degli adempimenti regolamentari e delle disposizioni dell’Ordine professionale”, di cui all’art. 26, considerato che i fatti, proprio perché si è verificata la segnalazione, sono già accertati (ad esempio: l’iscritto non ha la PEC, non ha adempiuto all’obbligo formativo, ecc.), la fase istruttoria può essere ridotta al solo tempo necessario per la fissazione dell’udienza (art. 15, comma 5: “tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell’udienza devono intercorrere almeno 45 giorni). In questo lasso di tempo, seppur ridotto, è assicurata al segnalato la possibilità di mettere in atto quei “comportamenti attivi” (ad esempio: dotarsi della PEC, o sanare la morosità, ecc.) di cui al successivo art 14 comma 3, che possono condurre il Relatore a proporre l’archiviazione.
Art. 14 Relazione sull’espletata istruttoria
1. Conclusa l’istruttoria, il Relatore provvede a riferire per iscritto al Collegio le risultanze dell’attività istruttoria, a mettere a disposizione del Collegio il fascicolo del procedimento, comprensivo del materiale acquisito, debitamente ordinato secondo la sequenza cronologica degli atti e dei documenti ottenuti, e ad indicare i mezzi di prova ritenuti ammissibili e necessari.
2. Il relatore, tramite una proposta motivata e debitamente documentata, può proporre al Collegio l’archiviazione, limitatamente alle situazioni riferite a violazioni degli adempimenti previsti da leggi o regolamenti che disciplinano la professione, segnalate ad opera del Consiglio Regionale dell’Ordine e con particolare riferimento alle situazioni di cui all’art. 26.
3. L’archiviazione può essere proposta dal Relatore solo per i procedimenti che soddisfino i criteri di cui al comma precedente, e per i quali si verifichino contemporaneamente anche tutte le seguenti condizioni:
a. Le circostanze che hanno dato luogo alla segnalazione siano cessate, anche in forza di comportamenti attivi del segnalato, nel periodo di tempo intercorrente tra la segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina e la chiusura della fase istruttoria, eventualmente ridotta nella sua durata a 90 giorni nei soli casi previsti dal comma 4 dell’art. 26;
b. I comportamenti contestati siano riferibili esclusivamente al singolo iscritto e non abbiano coinvolto, direttamente o indirettamente, alcun altro soggetto;
c. Non siano state messe in atto, da parte dell’iscritto segnalato, azioni tese a divulgare, favorire o incentivare il comportamento contestato da parte di altri iscritti;
d. L’iscritto segnalato non sia stato, nei 5 anni precedenti alla data di registrazione al Protocollo del Consiglio Regionale dell’Ordine della segnalazione, segnalato o sottoposto a procedimento disciplinare per le medesime violazioni, anche presso Consigli Regionali diversi.
4. La decisione circa l’archiviazione dei procedimenti che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è assunta dal Collegio, secondo le modalità previste dall’articolo 11.
5. Nell’ipotesi in cui il procedimento dovesse necessitare di ulteriore attività istruttoria, valgono le procedure di cui al comma 1 dell’art.18.
Commento all’art. 14
La fase istruttoria si conclude con una relazione scritta in cui il consigliere Relatore mette a disposizione del Collegio gli elementi che ha raccolto, utili alla formazione della decisione.
La decisione, infatti, è assunta dall’organo collegiale e si basa, oltre che sulle evidenze riportate nella relazione del Relatore, sugli elementi che emergeranno nel corso delle fasi successive e dalle eventuali memorie depositate dal segnalato.
Nei soli casi di violazioni degli obblighi di legge, degli adempimenti regolamentari e delle disposizioni dell’Ordine professionale di cui all’art. 26, e a condizione che siano rispettate tutte le condizioni del comma 3 di questo articolo, il Relatore può proporre al Collegio di archiviare la segnalazione perché, nei fatti, l’oggetto della contestazione è venuto meno.
Le condizioni che rendono possibile l’archiviazione sono, in sostanza, quelle che descrivono un ravvedimento del segnalato, in assenza di comportamenti tesi a “a divulgare, favorire o incentivare il comportamento contestato da parte di altri iscritti” e in assenza di segnalazioni o procedimenti nei 5 anni precedenti.
Le disposizioni dei commi 2 e 3 sono introdotte per “velocizzare” i procedimenti per i quali l’attività istruttoria sia sostenuta da “dati incontrovertibili” come, ad esempio, l’evidenza del mancato pagamento della quota associativa o dell’assenza della PEC o del mancato ottenimento dei crediti formativi necessari.
Come chiarito anche all’art. 26, in questi casi, la fase istruttoria è di durata ridotta e, di fatto, può esaurirsi nella fissazione dei termini per l’invio delle memorie e nella successiva fissazione dell’udienza. Pertanto, esclusivamente in questi casi, il Collegio assume un’unica delibera in cui è disposta l’apertura del procedimento e, contestualmente, la fissazione dell’udienza.
La decisione circa l’archiviazione, in ogni caso, è assunta dal Collegio.
La scelta di prevedere che il Relatore possa proporre l’archiviazione esclusivamente per le situazioni per le quali l’istruttoria si basa sulla raccolta di evidenze di tipo amministrativo (legate alle inadempienze di cui all’art. 26: l’evidenza del mancato pagamento della quota associativa o dell’assenza della PEC o del mancato ottenimento dei crediti formativi necessari) è nella direzione di assicurare la massima trasparenza alla gestione delle segnalazioni più complesse per le quali si assume che il Relatore (che ha – fino ad allora – agito singolarmente) si limiti a sottoporre le evidenze raccolte al Collegio che, in seguito, potrà comunque deliberare l’archiviazione in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.
Art. 15 Fissazione e comunicazione della data dell’udienza
1. Il Collegio, dopo aver sentito il relatore, e qualora non disponga l’archiviazione del procedimento con delibera motivata, fissa la data dell'udienza, salvo che ritenga necessaria la prosecuzione dell'istruttoria ai sensi dell’art. 18, fornendo indicazioni a riguardo.
2. Il Collegio può, in considerazione dell’esito dell’espletata istruttoria, disporre altresì l’integrazione del capo di incolpazione, ovvero l’apertura di altro procedimento disciplinare.
3. La delibera di fissazione dell’udienza e di eventuale integrazione del capo di incolpazione deve essere comunicata al segnalato, al Pubblico Ministero se il procedimento è stato di iniziativa di quest’ultimo, ed ai soggetti di cui all’art. 3, commi 5 e 7.
4. Il segnalato può presentare memorie e documenti entro 10 giorni dalla data fissata per l’udienza.
5. Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma 3 e la data dell’udienza devono intercorrere almeno 45 giorni.
Commento all’art. 15
L’istruttoria si conclude con un’apposita riunione in cui il Collegio ritiene di avere sufficienti
elementi per giungere all’udienza e sentire le parti ai fini di pervenire alla decisione.
Qualora il Collegio non ritenga sufficiente la quantità e qualità di elementi raccolti durante la fase istruttoria, o vi sia la necessità di disporre di ulteriori elementi, è necessario deliberare la prosecuzione dell’istruttoria, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 18.
Qualora la relazione istruttoria o gli elementi raccolti configurino la violazione di norme ulteriori rispetto a quelle che si assumano violate a partire dalla segnalazione, il Collegio può integrare le contestazioni, indicando nella delibera gli articoli e le azioni e/o comportamenti oggetto di contestazione.
La delibera di fissazione dell’udienza dev’essere trasmessa al soggetto che ha fatto pervenire la segnalazione e al segnalato, che può presentare memorie e documenti fino al 10° giorno precedente la data stabilita per l’udienza stessa.
Art. 16 Udienze
1. Nel corso dell’udienza, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, e previa verifica dell’identità dei presenti, il Collegio ammette i mezzi di prova ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento.
2. Le udienze avanti il Collegio non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Consiglio Regionale dell’Ordine.
3. Il segnalato può farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia.
4. Durante l’udienza il Consigliere Relatore espone lo svolgimento e l’esito dell’espletata istruttoria
5. Successivamente sono sentiti il Pubblico Ministero ove presente, il segnalato, il Presidente del Consiglio dell’Ordine, o suo delegato, se la segnalazione proviene da quest’ultimo, nonché l’esponente, se convocato, ed i testi ammessi con provvedimento del Collegio. Dopo l’escussione testimoniale viene data, per ultimo, la parola all’iscritto oggetto del procedimento, allorché ne faccia richiesta.
6. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Collegio può rinviare il procedimento ad altra udienza per il proseguimento del dibattimento.
Commento all’art. 16
L’udienza è la fase centrale del procedimento.
Pare importante ricordare che, ai fini dei principi previsti all’art. 1, il Collegio è tenuto a sentire le parti interessate ed i testi ritenuti necessari.
L’udienza non prevede l’obbligo di compresenza delle parti, che possono dunque essere
audite separatamente.
Spetta al collegio valutare l’opportunità di un’audizione congiunta (si pensi al caso in cui si ritiene utile effettuare una sorta di “confronto” tra le parti coinvolte). Non è dunque un dibattimento in senso proprio, come avviene nel processo penale, ma l’occasione per i consiglieri di approfondire collegialmente il caso segnalato e di formulare alle parti domande rispetto a quanto emerso dall’istruttoria.
Chiaramente le parti possono portare ulteriori elementi e spiegazioni rispetto ai fatti ed il Collegio può riservarsi di valutarli.
Non è previsto alcun obbligo di decisione immediata al termine dell’udienza; il Collegio può scegliere di riaprire l’istruttoria o di ritirarsi per decidere o, ancora, può riservarsi di decidere in un momento successivo rispetto al termine dell’udienza.
Delle udienze devono essere redatti i verbali con le caratteristiche e secondo le modalità descritte all’art. 17.
L’udienza si apre con l’esposizione, da parte del Relatore, del percorso e delle risultanze dell’attività istruttoria.
Se il segnalato scegliere di farsi assistere dal proprio avvocato o da un esperto di sua fiducia,
quest’ultimo deve comunque essere identificato.
Per esperto si deve intendere un professionista in possesso di specifiche conoscenze tecniche
e relative alla natura e all’oggetto del procedimento disciplinare.
Si precisa che la partecipazione del difensore all’udienza, purché contenuta nei limiti dello svolgimento dell'attività difensiva e non esorbiti nell'ambito delle attività riservate personalmente all'incolpato (quali, ad esempio, rispondere all'interrogatorio, contraddire il segnalante, ecc.), non lede alcun interesse rilevante ma, anzi, rafforza le garanzie del procedimento disciplinare
Nel caso in cui il segnalato adduca una giustificazione sull'impedimento alla partecipazione all'udienza può essere opportuno rinviarla, avendo cura di rispettare i termini generali del procedimento.
Qualora invece il segnalato rinunci espressamente (per iscritto), alla partecipazione all'udienza, il Collegio potrà concludere il procedimento con la decisione.
Il segnalato può legittimamente rinunciare alla partecipazione personale e conferire formale mandato ad un difensore affinché partecipi all'udienza, per svolgere esclusivamente le funzioni di difesa consentite. In quest’ultimo caso, è necessario il conferimento del potere di rappresentanza mediante idonea procura che il difensore dovrà consegnare al Collegio.
Art. 17 Verbale dell’udienza
Il verbale dell’udienza deve contenere:
1. La data della seduta, con l’indicazione del giorno, mese ed anno;
2. Il numero ed il nome dei componenti del Collegio presenti, con l’indicazione delle rispettive funzioni;
3. Il nominativo del Consigliere Relatore
4. La menzione della relazione istruttoria;
5. L’indicazione del pubblico ministero, ove presente, nonché delle dichiarazioni rese;
6. L’indicazione del segnalato e del proprio difensore e/o esperto, nonché delle dichiarazioni rese;
7. L’indicazione delle persone eventualmente audite e delle dichiarazioni rese;
8. I provvedimenti adottati dal Collegio in udienza;
9. I dispositivi dei provvedimenti adottati dal Collegio durante la riunione;
10. La sottoscrizione di tutti i presenti.
Art. 18 Prosecuzione dell’istruttoria, termini generali del procedimento disciplinare
1. Il Collegio può disporre la prosecuzione dell’istruttoria, rinviando l’udienza ed eventualmente fissando i termini per l’espletamento degli incombenti istruttori, qualora consideri necessaria l’acquisizione di altri elementi per l’assunzione della decisione.
2. In tal caso il Collegio può disporre con propria delibera:
a. La richiesta di documenti all’autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
b. Che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;
c. Che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;
d. Che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;
e. Ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.
3. Qualora in sede di udienza si verificasse la necessità di proseguire l’istruttoria, l’udienza viene sospesa e il Collegio predispone immediatamente la delibera che viene letta in udienza e, in ogni caso, trasmessa al segnalato.
4. In ogni caso, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro 540 giorni dalla data della delibera di apertura.
5. Qualora le richieste documentali o di chiarimenti formulate dal consigliere Relatore durante la prosecuzione dell’istruttoria non siano eseguite entro i termini stabiliti, il Collegio, all’udienza fissata, decide allo stato degli atti.
Commento all’art. 18
Qualora il Collegio ritenga di non avere sufficienti elementi per decidere, può deliberare la prosecuzione dell’istruttoria, in qualunque momento precedente la conclusione dell’udienza (prima della prima convocazione dell’udienza, entro la data già fissata per l’udienza o durante l’udienza stessa).
Di conseguenza, è necessario riconvocare l’udienza eventualmente già fissata, sempre con riguardo ai termini generali per il procedimento.
Qualora l’esigenza di prosecuzione dell’istruttoria si rilevi durante l’udienza, il Collegio sospende l’udienza stessa, predispone la delibera relativa, riprende l’udienza e da lettura della delibera.
In ogni caso, la delibera di prosecuzione è comunicata al segnalato.
Se le eventuali richieste formulate dal consigliere Relatore durante la prosecuzione dell’istruttoria (documenti, chiarimenti, convocazioni, ecc.) non sono evase nei termini prescritti, la decisione può essere assunta dal Collegio allo stato degli atti.
Art. 19 Decisione
1. Espletati gli incombenti, il Collegio si ritira per deliberare.
2. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo o, in caso fossero presenti consiglieri non iscritti all’Albo, del consigliere con maggiore anzianità anagrafica.
3. Il Collegio delibera con decisione motivata che contiene anche la durata dell’annotazione dell’eventuale sanzione comminata nell’Albo.
4. La decisione, che può disporre l’archiviazione del procedimento disciplinare ovvero l’irrogazione di una delle sanzioni di cui all’art. 20 o, ancora, la sospensione del procedimento disciplinare nell’ipotesi in cui del medesimo fatto sia stata investita l’Autorità Giudiziaria, viene depositata presso la segreteria del Consiglio Regionale dell’Ordine, entro il termine di 10 giorni lavorativi dall’udienza.
5. Il provvedimento disciplinare definitivo è reso pubblico, secondo le prescrizioni dell’art. 28, mediante annotazione nell’Albo ai sensi dell’art. 3, comma 1 del
D.P.R. 137/2012. La durata dell’annotazione non può essere inferiore a 30 giorni e superiore ad anni 5 e deve essere correlata alla gravità della sanzione comminata.
6. Nei casi di particolare complessità, il Collegio, al termine dell’udienza, può riservarsi di emettere la decisione in un momento successivo. In tal caso la decisione viene depositata entro 20 giorni lavorativi presso la Segreteria del Consiglio Regionale dell’Ordine e notificata ai sensi e con le modalità di cui all’art. 28 del presente Regolamento.
7. La decisione del Collegio, adottata attraverso apposita delibera progressivamente numerata, deve contenere:
a. La composizione del Collegio
b. Nome, cognome, residenza o domicilio del segnalato;
c. L’esposizione dei fatti;
d. Lo svolgimento del procedimento disciplinare;
e. La motivazione della decisione in riferimento ad ogni singola violazione riscontrata;
f. Il dispositivo;
g. La data in cui è pronunciata, con l’indicazione di giorno, mese e anno;
h. La sottoscrizione del Presidente e del consigliere Relatore e del Consigliere redattore se diverso;
i. L’avviso che la sanzione, decorsi inutilmente i termini per l’impugnazione, sarà annotata nell’Albo con l’indicazione della durata della relativa pubblicazione;
j. L’avviso che avverso la decisione, il segnalato e il P.M. potranno proporre impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale di Disciplina e l’indicazione del relativo termine;
k. L’indicazione dei soggetti ai quali viene comunicata la decisione.
Commento all’art. 19
Acquisiti tutti gli elementi ritenuti necessari a chiarire il quadro dell’ipotetica violazione disciplinare, il Collegio ha l’obiettivo di giungere ad una decisione. La decisione porta alla chiusura del procedimento disciplinare ed è espressa con una delibera che può prevedere:
a. La chiusura del procedimento senza l’applicazione di sanzioni disciplinari: si ritiene che gli elementi raccolti non confermino la presenza di violazioni disciplinari e che, quindi, il segnalato abbia agito in maniera deontologicamente corretta;
b. La comminazione di sanzioni disciplinari: si ritiene che tutto il percorso istruttorio abbia confermato che il segnalato abbia effettivamente violato norme di legge o di deontologia. In questo caso il Collegio deve determinare la tipologia della sanzione e anche il periodo di iscrizione all’albo della sanzione comminata;
c. La sospensione del procedimento disciplinare: nel caso in cui il collegio abbia avuto notizia dell’apertura di un procedimento giudiziario a carico del segnalato, può sospendere il procedimento disciplinare in attesa della chiusura di quello giudiziario al fine di acquisire la decisione assunta in quella sede.
Nel caso in cui i membri del Collegio non siano concordi rispetto alla decisione da assumere, le decisioni sono assunte a maggioranza. Si ricorda che il collegio può operare anche un numero di due componenti.
La pubblicità della sanzione, tramite l’iscrizione nell’albo, a cura del CROAS (come già detto, si immagina nella figura del Segretario), permette di dare evidenza del risultato dell’azione disciplinare. Come meglio specificato all’art.28, la sanzione è annotata nell’Albo a cura del Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine, o suo delegato, trascorso inutilmente il termine per l’impugnazione; la suddetta annotazione è immediata, ed è ratificata nella prima seduta utile del Consiglio Regionale dell’Ordine. Parimenti, il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine, o suo delegato, provvede all’annotazione all’Albo delle decisioni per le quali sia stato proposto ricorso innanzi al Consiglio Nazionale di Disciplina, immediatamente dopo la conclusione dello stesso; la ratifica dell’annotazione avviene nella prima seduta utile del Consiglio Regionale dell’Ordine. La ratio della previsione è di favorire un’assunzione di responsabilità condivisa tra CTD e CROAS in riferimento ad azioni che favoriscano il rispetto delle sanzioni comminate e garantiscano il corretto esercizio della professione.
Art. 20 Sanzioni disciplinari
Il Collegio, una volta accertata la responsabilità disciplinare e tenuto conto dei criteri di cui all’art. 2 del presente Regolamento, infligge all’iscritto all’Albo una delle seguenti sanzioni:
a. ammonizione;
b. censura;
c. sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno;
d. radiazione dall'Albo.
Commento all’art. 20
La scelta della sanzione da applicare nel caso di accertate responsabilità disciplinari va effettuata tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 2 (circostanze attenuanti e aggravanti).
Di seguito, alcune indicazioni circa la misura delle sanzioni.
Il Collegio deve avere riguardo alla complessiva condotta del segnalato e determinare la misura della sanzione in relazione alla gravità dell’illecito accertato, sulla base dei criteri individuati nell’art. 2, comma 3.
Nel caso di più procedimenti a carico del medesimo segnalato (il Presidente, nella assegnazione dell’ultima segnalazione valuta se assegnare allo stesso Xxxxxxxx già incaricato del primo procedimento, in particolare se entrambe le contestazioni siano riferite a violazioni degli obblighi di legge, degli adempimenti regolamentari e delle disposizioni dell’Ordine professionale ex art. 26), qualora sia ancora pendente il primo procedimento, e previa contestazione del nuovo fatto rilevato, dovrà procedersi ad una sanzione unitaria.
Nel caso in cui sia stato concluso il primo procedimento, e se ne sia aperto un secondo, andrà comminata una seconda sanzione, che tuttavia non potrà ignorare la condotta complessiva del segnalato, ed il suo venir meno ai complessivi doveri dell’assistente sociale, come peraltro imposto dallo stesso specifico rilievo che la norma assegna alla recidiva e/o reiterazione (art. 2, comma 3, lett. f).
In questo senso, si immagina che la difficoltà interpretativa maggiore risieda nell’applicazione della stessa sanzione in due diversi procedimenti; in linea di principio, il Collegio non potrà non tenere conto, nell’applicazione della seconda sanzione, della sanzione già comminata.
In concreto, qualora si tratti di sanzioni omogenee, la seconda sanzione comminata non potrà che aggiungersi alla prima; ad esempio, nel caso di due sospensioni, si allungherà evidentemente il periodo complessivo di sospensione dall’esercizio professionale nel quale incorrerà l’iscritto.
Rimanendo nell’alveo dell’esempio appena citato, inoltre, non è affatto detto che la lunghezza della seconda sospensione debba essere uguale alla prima: il Collegio dovrà farsi carico di valutare la condotta complessiva dell’iscritto, e non dovrebbe pertanto applicare una mera sommatoria algebrica delle due eventuali sospensioni, ma valutare prudentemente il caso concreto. In alcuni casi, potrà essere opportuna una riduzione della seconda sanzione, in altri casi potrebbe essere invece necessaria una sanzione più pesante.
Nel caso, invece, si tratti di comminare sanzioni diverse, (ad esempio: censura e sospensione)
l’una verrà applicata indipendentemente dall’altra.
Ovviamente, in tutti i casi, sarà indispensabile che il provvedimento sanzionatorio comminato sia sostenuto da adeguata motivazione in fatto ed in diritto.
Art. 21 Ammonizione
La sanzione dell’ammonizione consiste in un richiamo sull’osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno, tuttavia, leso l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
Art. 22 Censura
La sanzione della censura consiste in una dichiarazione di biasimo. È inflitta nei casi di abusi o di mancanze, che hanno leso l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
Art. 23 Sospensione
La sospensione consiste nell’inibizione all’esercizio della professione ed è inflitta fino al massimo di 1 anno, nei casi di abusi o mancanze che arrechino grave nocumento ai destinatari dell’attività professionale o comunque ad altri soggetti.
La sospensione consegue di diritto nei casi previsti dalla legge per tutto il tempo stabilito dall’autorità giudiziaria che l’ha comminata.
Art. 24 Sospensione cautelare
1. La sospensione cautelare dall’esercizio della professione può essere deliberata dal Collegio di Disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi:
a. applicazione al segnalato di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata, o confermata in sede di riesame o di appello;
b. sia stata irrogata al segnalato la pena accessoria di cui all’articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, con sentenza penale di primo grado;
c. applicazione di misura di sicurezza detentiva;
d. condanna in primo grado per i reati previsti negli artt. 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione;
e. condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato.
3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il Collegio di Disciplina non deliberi l’apertura del procedimento.
4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il Collegio di Disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l’irrogazione dell’ammonizione o della censura.
5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d’ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
6. Contro la sospensione cautelare l’interessato può proporre ricorso avanti il Consiglio Nazionale di Disciplina nel termine di 20 giorni dall’avvenuta notifica, nei modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
7. Il Collegio dà immediata notizia del provvedimento al Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine, o suo delegato, presso il quale è iscritto l’Assistente Sociale affinché vi dia esecuzione.
Commento all’art. 24
La funzione della sospensione cautelare è quella di impedire l’esercizio della professione, per il tempo strettamente necessario, nel caso in cui i fatti addebitati, ed ancora da accertare, siano di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche solo provvisoria dell’attività professionale.
La sospensione cautelare non è direttamente una forma di sanzione disciplinare, ma costituisce, al contrario, un provvedimento incidentale a carattere provvisorio volto a tutelare il prestigio e la dignità della professione.
La sospensione cautelare può essere disposta dal Collegio, obbligatoriamente previa audizione, nei casi di cui alle lettere da a ad e del comma 1; si tratta di condizioni in cui il segnalato sia già stato condannato per i reati descritti (alla lettera d sono indicati gli articoli del codice penali riferiti rispettivamente ai reati di: falsa testimonianza, frode processuale, intralcio alla giustizia, favoreggiamento personale, altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, truffa, appropriazione indebita) o, nel caso di cui alla lettera c, ritenuto “socialmente pericoloso”.
È evidente si tratti di uno strumento eccezionale da utilizzare in casi rari e ben motivati. La procedura per tale decisione non può essere priva di audizione.
Anche in questo caso, si sottolinea l’importanza del raccordo con il CROAS, ed in particolare
– auspichiamo - con il Segretario; non trattandosi di una sanzione, la sospensione cautelare non deve essere annotata all’Albo, ma è comunque da scongiurare, tramite il raccordo con il datore di lavoro, l’esercizio della professione durante la vigenza della sospensione.
Art. 25 Radiazione
1. La radiazione consiste nella cancellazione dall’Albo e consegue di diritto nei casi previsti dalla legge per tutto il tempo stabilito dall’autorità giudiziaria che l’ha comminata.
2. La sanzione della radiazione dall’Albo viene inflitta nei casi di abusi o mancanze particolarmente gravi o reiterati nel tempo che arrechino gravissimo nocumento ai destinatari dell’attività professionale o comunque ad altri soggetti.
3. Il professionista radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto all’Albo qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato la radiazione. In ogni caso, può essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della domanda di re iscrizione.
4. Il radiato non può essere di nuovo iscritto prima che sia trascorso un adeguato periodo di tempo deciso dal Collegio di Disciplina in sede di comminazione della radiazione. Tale periodo decorre dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione e non può essere comunque inferiore ad anni due e superiore ad anni cinque.
Commento all’art. 25
La sanzione di radiazione è comminata dal Collegio di Disciplina in caso di grave illecito
disciplinare o su disposto dell’Autorità Giudiziaria.
La radiazione dall’albo implica che il Collegio abbia acclarato uno o più gravi illeciti disciplinari oppure azioni (od omissioni) o abusi reiterati nel tempo, che hanno causato gravi danni ai destinatari dell’attività professionale o ad altri soggetti.
Si ritiene possa rientrare nella fattispecie anche il mancato pagamento della quota di iscrizione annuale all’Albo, qualora la morosità fosse una costante per molti anni e, nonostante i ripetuti solleciti e inviti al pagamento, l’iscritto non abbia mai manifestato la volontà di porre rimedio.
Il tempo di applicazione della radiazione, è valutato dal Collegio.
La radiazione, come tutte le sanzioni, è commisurata alla gravità dei fatti e, come per la sospensione, la sua durata è la misura di tale gravità. In considerazione della gravità dei fatti sanzionabili con la radiazione, il regolamento prevede l’applicazione minima per due anni e massima per cinque.
A maggior ragione in caso si radiazione è importante che siano rispettati tempi e condizioni
per la pubblicazione all’Albo da parte del CROAS.
Come si vede, la molteplicità di adempimenti rispetto alla corretta tenuta dell’Albo configura l’opportunità che essi siano conferiti ad un’unica figura in seno a ciascun CROAS; si ritiene che quella del Segretario abbia il profilo più idoneo per tali attribuzioni.
L’iscritto sanzionato ha diritto di presentare domanda di re iscrizione al CROAS, qualora vengano meno le ragioni che hanno determinato l’applicazione della sanzione, e sempre che presenti i requisiti previsti dalle norme vigenti.
Art. 26 Violazioni degli obblighi di legge, degli adempimenti regolamentari e delle disposizioni dell’Ordine professionale
1. Fatte salve ulteriori e successive prescrizioni normative e regolamentari, sono considerati comportamenti disciplinarmente rilevanti:
a. il mancato versamento del contributo associativo all’Albo previsto dalla legge, anche ai sensi del Titolo VII del Codice Deontologico;
b. il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012 e dell’art. 54 del Codice Deontologico;
c. la mancata attivazione del proprio account personale sul database nazionale per la gestione della formazione continua;
d. il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012;
e. Il mancato adempimento dell’obbligo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell’art. 16, comma 7 della Legge 2/2009 e di darne comunicazione al Consiglio Regionale dell’Ordine di appartenenza per gli adempimenti di legge;
f. La mancata richiesta di trasferimento ad altro Ordine Regionale qualora la residenza anagrafica e il domicilio professionale siano entrambe trasferiti in altra Regione.
2. Qualora l’iscritto non adempia agli obblighi di cui alle lettere a, c, d ed e del comma precedente, il Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine provvede a trasmettere diffida ad adempiere; decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida senza che l’iscritto abbia fornito adeguate giustificazioni, trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina per gli atti di competenza. Limitatamente ai casi di cui alla lettera b, il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine, prima di segnalare la situazione al Consiglio Territoriale di Disciplina, invia agli iscritti la richiesta di produrre – entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta – la documentazione eventualmente in loro possesso atta a dimostrare l’adempimento, anche parziale, dell’obbligo formativo. La documentazione pervenuta è valutata dal Presidente, o da uno o più suoi delegati, ai fini della quantificazione dei crediti formativi eventualmente conseguiti. Al termine della suddetta valutazione, o in caso di mancato riscontro alla richiesta entro i termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dell’Ordine, in ogni caso, trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina, che procederà considerando le risultanze della valutazione ai fini della comminazione della sanzione.
3. Il pagamento tardivo del contributo associativo dovuto non comporta automaticamente l’archiviazione del procedimento disciplinare o la revoca della sanzione disciplinare eventualmente già comminata, ma è valutato dal Collegio, secondo le previsioni dell’art. 13 comma 2.
4. Con esclusivo riferimento alle violazioni di cui al presente articolo:
a. la fase istruttoria, che si assume sia sostenuta da dati incontrovertibili che non necessitano di ulteriori accertamenti, può esaurirsi nella fissazione dei termini per l’invio delle memorie e della successiva udienza. Pertanto, esclusivamente in questi casi, il Collegio assume un’unica delibera in cui è disposta l’apertura del Procedimento e, contestualmente, la fissazione dell’udienza, nel rispetto dei tempi indicati all’art. 15 comma 5;
b. il Presidente del Consiglio di Disciplina, alla ricezione della segnalazione da parte del Consiglio Regionale dell’Ordine, verifica se a carico dello stesso iscritto siano in corso altri procedimenti. In caso affermativo, l’ultima segnalazione è trasmessa, senza determina, al Collegio incaricato del procedimento già attivo, perché proceda all’integrazione del capo di incolpazione;
c. In caso di diverse segnalazioni riferite allo stesso iscritto, pervenute prima della determina di assegnazione al Collegio, il Presidente del Consiglio le riunisce in un’unica determina di assegnazione al Collegio.
Commento all’art. 26
Le fattispecie sopra elencate sono tese a ribadire la responsabilità che ogni iscritto deve assumersi rispetto al governo complessivo della comunità professionale.
Se, da un lato, è importantissimo il corretto svolgimento dell’attività professionale, dall’altro è indispensabile che l’Ordine sia nelle condizioni di adempiere i propri obblighi (come, ad esempio, la corretta e tempestiva redazione del bilancio, la corretta tenuta dell’Albo, la razionalizzazione delle risorse, ecc.) e di verificare che i professionisti che rappresenta siano in regola con le previsioni di legge (PEC, formazione continua, aggiornamento, ecc.).
Anche in questo caso, il tipo di sanzione, (e il periodo di pubblicazione della stessa, seppur non possa in nessun caso configurare una sanzione aggiuntiva a sua volta), dipendono da più variabili: la reiterazione, la volontà manifestata a porre rimedio, i motivi documentati che spiegano il comportamento considerato illecito e i tempi di risoluzione.
Rispetto al mancato adempimento dell’obbligo assicurativo, la ratio della norma è riferita, oltre che al rispetto della norma di legge, ad eventuali obblighi di risarcimento verso terzi in caso di danni provocati dal professionista nell’ambito della propria attività.
È previsto che il Presidente del CROAS provveda a diffidare gli iscritti inadempienti prima dell’invio al Consiglio di Disciplina per i casi di morosità, mancata registrazione al database, mancato adempimento dell’obbligo assicurativo, mancanza della PEC o mancata richiesta di trasferimento all’Ordine regionale corretto.
La diffida, invece, non è prevista per l’inadempienza dell’obbligo formativo. Infatti, nel momento in cui il CROAS verifica l’inadempienza, l’iscritto – anche qualora fosse diffidato – non sarebbe comunque nelle condizioni di sanare la propria posizione poiché l’inadempienza è verificabile in un momento successivo alla chiusura del triennio formativo e, quindi, per definizione, l’obbligo del triennio concluso non può essere adempiuto posteriormente.
Tuttavia, è introdotta la previsione di un ulteriore passaggio, utile a raccogliere e valutare l’eventuale documentazione in possesso dell’iscritto che risultasse inadempiente. Questo per due ordini di motivi: il primo riguarda la competenza a valutare l’eventuale entità dei crediti attribuiti all’attività formativa svolta dall’iscritto ma non risultante al database. Il secondo è riferito alla trasmissione al CTD di una segnalazione già aggiornata alla situazione effettiva, in modo da consentire al Collegio un percorso di valutazione più rapido.
L’ultimo comma introduce la possibilità di un percorso accelerato per i procedimenti relativi alle violazioni degli obblighi di legge, degli adempimenti regolamentari e delle disposizioni
dell’Ordine professionale. In questo caso, infatti, si assume che la fase istruttoria non debba accertare i fatti contestati in quanto si tratta, per il fatto stesso che il CROAS abbia proceduto alla segnalazione, di evidenze a tutti gli effetti.
In questi casi, quindi, il momento collegiale dell’avvio del Procedimento può coincidere con la fissazione dell’udienza e, quindi, dei termini per il deposito di documenti e memorie (art. 15), posto che i fatti contestati sono per definizione già accertati.
La lettera b del comma 4 tenta di alleggerire ulteriormente la produzione di burocrazia intorno ai procedimenti di questa fattispecie.
È previsto, infatti, che qualora sia già in corso un procedimento a carico di un iscritto (riferito a qualsiasi tipo di contestazione), il Presidente del Consiglio di Disciplina che riceve dal CROAS una segnalazione riferita alla violazione delle disposizioni del presente articolo da parte dello stesso iscritto (per evitare l’apertura di un ulteriore procedimento), trasmetta l’ultima segnalazione direttamente al Collegio già incaricato del procedimento in corso, affinché proceda all’integrazione del capo di incolpazione.
Analogamente, è chiarito che, qualora pervengano più segnalazioni a carico dello stesso iscritto per diverse violazioni degli obblighi di legge, degli adempimenti regolamentari e delle disposizioni dell’Ordine a carico dello stesso iscritto (nel caso in cui, ad esempio, il CROAS deliberi di inviare al CTD le situazioni degli iscritti morosi e anche senza PEC), esse vengono assegnate dal Presidente del Consiglio ad un unico Collegio.
Art. 27 Prescrizione dell’azione disciplinare
L’azione disciplinare si prescrive in 5 anni dalla data del fatto che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare.
Commento all’art. 27
L’arco di tempo di 5 anni è utile anche per valutare la ricevibilità della segnalazione del presunto illecito, nel senso che non possono essere presi in esame dal Consiglio di Disciplina, i fatti, gli eventi, i comportamenti, segnalati a carico dell’iscritto, se risalgono a più di 5 anni prima dalla data di segnalazione. D’altra parte, anche in caso di applicazione della sanzione, questa non può essere inflitta per oltre 5 anni.
In caso di segnalazione pervenuta a seguito di procedimento penale o di procedimento disciplinare interno all'ente in cui lavora l'iscritto, il Collegio dovrà porre particolare attenzione rispetto all’esigenza di concludere, tutte le volte in cui sia possibile, il procedimento disciplinare entro i termini della prescrizione.
Art. 28 Notificazione e comunicazione della decisione
1. La decisione, unitamente alla delibera con cui è stata assunta dal Collegio è notificata, entro 15 giorni dal deposito presso la Segreteria del Consiglio Regionale dell’Ordine, al segnalato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale nella cui circoscrizione il segnalato risiede, perché legittimati a impugnare il provvedimento di fronte al Consiglio Nazionale di Disciplina.
2. La decisione, senza la delibera, è altresì comunicata, entro 15 giorni, al Consiglio Regionale dell’Ordine e ai soggetti che abbiano fatto pervenire notizia dei fatti rilevanti.
3. La sanzione è annotata nell’Albo a cura del Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine, o suo delegato, trascorso inutilmente il termine per l’impugnazione di cui all’art. 29; la suddetta annotazione è immediata, ed è ratificata nella prima seduta utile del Consiglio Regionale dell’Ordine. Parimenti, il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine, o suo delegato, provvede all’annotazione all’Albo delle decisioni per le quali sia stato proposto ricorso innanzi al Consiglio Nazionale di Disciplina, immediatamente dopo la conclusione dello
stesso; la ratifica dell’annotazione avviene nella prima seduta utile del Consiglio Regionale dell’Ordine.
4. Decorso inutilmente il termine per l’impugnazione di cui all’art. 29, la sanzione è altresì comunicata al datore di lavoro e/o all’Ente nell’interesse del quale è resa la prestazione professionale a cura del Consiglio Regionale dell’Ordine. L’esecutività dei provvedimenti che dispongono le sanzioni della sospensione e della radiazione decorre dal 90esimo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento, fermi restando i tempi prescritti ai commi 1 e 2 per le comunicazioni agli interessati.
Commento all’art. 28
La decisione del Collegio si notifica agli interessati: segnalato e segnalante, al Presidente del CROAS, ma anche al PM.
È necessario prestare attenzione a cosa si trasmette, con particolare riguardo alla Delibera del Collegio, che NON va allegata alla comunicazione della decisione inviata al segnalante privato persona fisica.
Il PM e il segnalato possono impugnare la decisione e presentare ricorso al Consiglio Nazionale di Disciplina entro 60 giorni dalla data della notifica.
L’annotazione della sanzione comminata, a cura del (Segretario del) CROAS, deve avvenire solo dopo che siano scaduti i termini per l’impugnazione, o al termine del procedimento presso il CND.
A questo proposito, il comma 3 precisa che il CROAS (nella figura deputata alla tenuta dell’Albo, auspicabilmente il Segretario) iscrive immediatamente la sanzione all’Albo, per poi ratificarla in sede di Consiglio alla prima seduta utile; non è ammissibile, dunque, che non si proceda all’immediata pubblicazione nell’attesa della seduta del CROAS.
Il comma 4, stabilendo la necessità che la sanzione sia comunicata al datore di lavoro, chiarisce anche il contenuto dell’art. 7, comma 2, lett. e, in cui si afferma che il Presidente del Collegio trasmette al Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine, o suo delegato, ogni informazione acquisita durante lo svolgimento del procedimento, limitatamente a quanto indispensabile alla corretta tenuta dell’Albo.
In questo senso, è stabilito che i provvedimenti che dispongono le sanzioni della sospensione e della radiazione siano esecutivi dal 90esimo giorno dalla data della loro adozione per il tempo previsto nella sanzione medesima.
Art. 29 Impugnazione
1. Il provvedimento del Collegio di Disciplina che conclude il procedimento può essere impugnato, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della notifica, dal Pubblico Ministero e dal segnalato con ricorso indirizzato al Consiglio Nazionale di Disciplina, depositato al Consiglio Territoriale di Disciplina presso cui è istituito il Collegio interessato, attraverso una delle seguenti modalità:
a. Tramite Posta Elettronica Certificata con istanza debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale;
b. Consegna a mano alla segreteria del Consiglio Regionale dell’Ordine.
2. Entro 10 giorni dalla ricezione, il Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina trasmette al Consiglio Nazionale di Disciplina il ricorso, la delibera di decisione del procedimento unitamente al relativo fascicolo, dal quale sia rilevabile la data di notifica del provvedimento.
3. Trascorso inutilmente il termine per l’impugnazione, il Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina informa, entro 7 giorni, il Presidente del Consiglio
Regionale dell’Ordine, o suo delegato, della definitività del provvedimento per la conseguente pubblicazione della sanzione nell’Albo.
Commento all’art. 29
L’eventuale impugnazione del provvedimento del Collegio deve essere presentata depositando il ricorso al Consiglio Territoriale di Disciplina entro 60 giorni dalla notifica della decisione.
Entro 10 giorni dal deposito della comunicazione di ricorso, il Presidente del CTD trasmette (ex art. 5 comma 6) al CND la delibera con cui è stata assunta la decisione e tutta la documentazione contenuta nel fascicolo, a partire dalla segnalazione.
Trascorso il termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione, e qualora non sia stato presentato ricorso, Il Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina, trasmette al (Segretario del) CROAS il provvedimento per l’annotazione nell’Albo Professionale.
Art. 30 Incompatibilità
Le sanzioni disciplinari definitive della sospensione e della radiazione non sono compatibili con l’assunzione o con il mantenimento della carica di Consigliere dell’Ordine, di Consigliere di disciplina, di Consigliere nazionale dell’Ordine, di Consigliere nazionale di disciplina o di revisore dei conti dell’Ordine regionale o nazionale.
Art. 31 Trattamento dei dati personali
Il presente Regolamento è conforme alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.
Art. 32 Abrogazione ed entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 01 settembre 2019 e abroga e sostituisce quello deliberato dal Consiglio Nazionale il 15 dicembre 2018 con delibera n. 160.