Contract
Dipartimento Tecnico Patrimoniale | N° PROGR. 2 | ||||||
CONSEGNA | VERIFICA/VALIDAZIONE/APPROVAZIONE | ||||||
DATA E PROT | DATA E PROT | ||||||
TIMBRI E FIRME DI ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA/VALIDAZIONE | |||||||
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA | |||||||
Progetto Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXXXX | PROPRIETÀ AZIENDA USL DI BOLOGNA DELEGATO CON DELIBERA N. 275 DEL 26/10/2016 Il Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale (Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx) | ||||||
DIRETTORE GENERALE Dott. ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx | |||||||
Responsabile UO Servizi Progettazione Edile Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx | |||||||
RESPONSABILE PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | |||||||
COLLABORATORE/ESTENSORE | |||||||
DIREZIONE LAVORI | |||||||
ELABORATO: SCHEMA CONVENZIONE | CODICE PROG. | ELAB N. | |||||
SOSTITUISCE IL N. | |||||||
SOSTITUITO DAL N. | |||||||
ARCHIVIO USL N. | DATA FEBBRAIO 2017 | FILE | REFERENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa X. Xxxxxxx | AGGIORNAMENTI | |||
1 | 3 | ||||||
ARCHIVIO N. | |||||||
2 | 4 |
Sommario
ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 4
ART. 2 DEFINIZIONI 4
ART. 3 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 5
ART. 4 AMMONTARE DELLA CONVENZIONE 6
ART. 5 DURATA 6
ART. 6 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA 6
ART. 7 LUOGHI NEI QUALI SI SVOLGERANNO I LAVORI 7
ART. 8 MODALITÀ DI ESECUZIONE 7
ART. 9 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DI CANTIERE 7
ART. 10 PENALI 7
ART. 11 CAUZIONE 8
ART. 12 RISOLUZIONE 8
ART. 13 SUBAPPALTO 8
ART. 14 CLAUSOLA FINALE 8
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LAVORI DA ESEGUIRSI SU IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
TRA
l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, con sede legale in Bologna, via Castiglione, n°29, codice fiscale e partita IVA 02406911202, rappresentata dall’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Pescocostanzo il 26.8.1956 e domiciliato per la carica presso la stessa Azienda USL di Bologna, in qualità di Direttore dell’UO Progettazione e Xxxxxxxx Xxxxxxxx (di seguito denominata semplicemente «Azienda USL» o
«Amministrazione» o «stazione appaltante»), a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione n. 275 del 26/10/2016;
E
l’impresa [●], con sede legale in [●], via [●] codice fiscale [●] e partita IVA [●], rappresentata dal Sig. [●], nato a [●] il [●], residente in [●], via [●], in qualità di [●] , risultata aggiudicataria in qualità di impresa appaltatrice in forma singola (ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo [●]costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa [●] con sede in [●], via [●] codice fiscale [●]e partita IVA [●]; 2 - impresa [●] con sede in [●], via [●] codice fiscale [●]e partita IVA [●]; 3 - impresa [●] con sede in [●], via [●] codice fiscale [●] e partita IVA [●];
nonché l’impresa [●] con sede in [●], via [●] codice fiscale [●]e partita IVA [●],
cooptata ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 4, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Impresa» o «appaltatore».
PREMESSO
- che con atto [●] del Direttore [●] n. [●] in data [●], esecutiva, è stato approvato il progetto per l’accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. n.50/2016 per l’esecuzione di lavori da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all’Azienda Usl di Bologna.
- che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale n. [●] in data [●], l’accordo quadro è stato aggiudicato all’Impresa sunnominata, che ha offerto un ribasso percentuale del [●]%;
- che la stipula del presente accordo quadro non obbliga l’Azienda Usl a concludere i “contratti attuativi” (per la definizione si veda successivo art. 2) e, conseguentemente, di affidare i relativi lavori, trattandosi di contratto normativo; con tale accordo le parti stabiliscono in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso si concretizzi la necessità di stipulare i contratti attuativi; sull’impresa grava l’obbligo di assumere i lavori qualora richiesti dall’Azienda Usl alle condizioni definite nell’accordo quadro entro l’importo massimo previsto e per tutta la durata della presente convenzione;
- che i singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra l’Amministrazione e l’Impresa attraverso l’emissione degli Ordini di Lavoro secondo le modalità e i termini indicati in seguito; nei predetti Ordini di Lavoro saranno indicati l’esatto importo delle prestazioni e dei lavori richiesti e il luogo di esecuzione;
- che l’Impresa ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a eseguire i lavori oggetto della presente Convenzione, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;
- che l’Impresa ha dichiarato di avere esaminato gli elaborati di progetto, lo schema di convenzione, i relativi allegati, ivi comprese le condizioni generali e relative appendici, nonché il bando e il disciplinare di gara e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni di contratto e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili (ove si concretizzi la necessità), gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- che l’impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla [●] ed avente n [●] per un importo di Euro [●] ([●]) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nella presente convenzione, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:
- l’Allegato “A” (Condizioni Generali e relative Appendici)
- l’Allegato “B” (Capitolato Speciale e relative Appendici).
- l’Allegato “C” (Elenchi Prezzi Unitari).
- l’Allegato “D” (DUVRI);
- l’Allegato “E” (Elenco Edifici).
- l’Allegato “F” (Offerta Tecnica dell’Impresa) relativamente alle migliorie presentate ed accettate dalla stazione appaltante, secondo le prescrizioni riportate nel disciplinare di gara
- l’Allegato “G” (Offerta Economica dell’Impresa)
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il Regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (limitatamente agli articoli ancora in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara);
c) il Testo Unico Sicurezza approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi allegati.
ART. 2 DEFINIZIONI
1. Nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Amministrazione Contraente o Amministrazione o Stazione Appaltante: l’Azienda USL di Bologna;
b) Atto Aggiuntivo all’Ordine di Lavoro: documento con il quale l’Amministrazione integra/modifica l'Ordine di Lavoro, variando alcune delle condizioni previste nelle diverse sezioni dello stesso e/o nel Verbale di Consegna;
c) Capitolato generale d’appalto: decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, limitatamente alle disposizioni non oggetto dell’abrogazione di cui all’art.358 comma 1 del D.P.R.5 ottobre 2010 n.207;
d) Capitolato Speciale: Il documento di cui all'Allegato "B", riportante le condizioni specifiche relative al contratto attuativo;
e) Codice dei Contratti: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
f) Computo metrico estimativo: documento di cui agli art. 32 e 42 del Regolamento Generale.
g) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “A”;
h) Contratto di Appalto o Contratto attuativo: l’accordo stipulato dall’Amministrazione con l’Impresa mediante l’Ordine di Lavoro, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione e nei suoi allegati (tra cui le Condizioni Generali) ed eventuali Atti Aggiuntivi all’Ordine di Lavoro. L’Ordine di Lavoro controfirmato dall’impresa costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra l’Amministrazione e l’Impresa;
i) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale l’Amministrazione può utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 5;
j) Data di consegna dei lavori: data di sottoscrizione, in contraddittorio con l’Amministrazione, del Verbale di Consegna dei lavori previsti nel singolo Ordine di Lavoro. A partire da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
k) Durata della Convenzione: il termine entro cui l’Amministrazione può emettere Ordini di Lavoro relativi alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
l) DURC: (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’art. 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
m) DUVRI: Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008
n) Impresa o Appaltatore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario dell’Accordo Quadro e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
o) Xxxxxx lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
p) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “F”;
q) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “G”;
r) Ordine di Lavoro: Il documento, corrispondente al modello di cui all’Appendice B delle Condizioni Generali, con il quale l’Amministrazione, attraverso le proprie Unità Ordinanti, manifesta la sua volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando l’Impresa all’esecuzione delle prestazioni richieste secondo le tempistiche indicate;
s) Preventivo dei lavori: il computo metrico estimativo redatto dall’Impresa per la definizione dell’importo dell’Ordine di Lavoro; il preventivo sarà elaborato come da indicazioni contenute nella richiesta preventiva e sulla scorta del progetto esecutivo.
t) Punto/Unità Ordinante: gli Uffici e, per essi, le persone fisiche dell’Amministrazione abilitate ad effettuare le Richieste Preventive, gli Ordini di Lavoro e gli Atti Aggiuntivi e che verranno negli stessi indicati;
u) Regolamento generale: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
v) Richiesta Preventiva: il documento, corrispondente al modello di cui all’Appendice A delle Condizioni Generali, che l’Amministrazione, attraverso le proprie Unità Ordinanti, invia all’Impresa ai fini dell’eventuale attivazione del Contratto di Appalto;
w) Testo Unico Sicurezza: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.
x) Verbale di Consegna: Verbale redatto dal Direttore Xxxxxx (o dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nel caso dei servizi) in contraddittorio con l’Impresa a seguito del quale l’Impresa inizia i lavori o i servizi relativi allo specifico appalto attuativo.
y) Verbale di Ultimazione: Certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, rilasciato dal Direttore dei lavori in seguito a formale comunicazione dell'Impresa di intervenuta ultimazione dei lavori, una volta effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Impresa.
z) Verbale di collaudo/Certificato di regolare esecuzione: redatto ai sensi dell’art 229 del DPR 207/2010, attestante la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.
ART. 3 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione è relativa all'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del Codice dei Contratti per l’esecuzione di lavori da eseguirsi su immobili in uso a qualsiasi titolo all’Azienda Usl di Bologna.
2. La Convenzione disciplina le condizioni cui le parti dovranno attenersi per la conclusione dei contratti attuativi.
3. Con la stipula della Convenzione, l’impresa si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione a eseguire il lavori richiesti.
4. L’impresa si impegna parimenti a eseguire, nei soli casi di cui al comma 13 dell’art. 28 del Codice dei Contratti, e qualora l’Amministrazione lo richieda, anche la progettazione esecutiva dei lavori.
5. Tutto ciò va prestato nella misura richiesta dall’Amministrazione e, per essa, dai Punti Ordinanti con le Richieste Preventive, gli Ordini di Lavoro e gli eventuali Atti Aggiuntivi, sino alla concorrenza dell’importo massimo.
6 . L’Impresa prende atto e accetta che le Richieste Preventive, gli Ordini di Lavoro e gli Atti Aggiuntivi potranno essere inviati dall’Amministrazione via Posta Elettronica Certificata o con qualsiasi altro mezzo anche elettronico o consegnati a mano.
7. Le predette prestazioni dovranno essere rese con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Speciale e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. Inoltre, dovranno essere rispettate le ulteriori pattuizioni contenute nell’Ordine di Lavoro, nel Verbale di Consegna e negli eventuali Atti Aggiuntivi e Ordini di Servizio.
8. Le prestazioni di cui ai par. 3 e 4 del presente articolo saranno descritte e compiutamente disciplinate nei documenti che costituiranno il Contratto d’Appalto o Contratto Attuativo, ossia nell’Ordine di Lavoro ed eventuali Atti Aggiuntivi all’Ordine di Lavoro, emessi dall’Amministrazione, secondo le modalità e i termini indicati nelle Condizioni Generali.
9. Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata della Convenzione, l’esecuzione di lavori aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l’Impresa possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.
ART. 4 AMMONTARE DELLA CONVENZIONE
1. L’Importo massimo delle prestazioni che saranno svolte dall’Impresa nell’ambito della presente Convenzione, al netto dello sconto offerto, ammonta complessivamente a € 4.000.000,00. L’importo dei lavori è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli contratti attuativi ad oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
2. L'Amministrazione non assume alcun impegno, e l’impresa non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento:
• dell’importo complessivo dell’accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e costituzione delle garanzie; l’impresa non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti d’appalto e/o attuativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza della convenzione, non dovesse essere stipulato alcun contratto attuativo e quindi ordinata alcuna prestazione e/o dovessero essere stipulati contratti attuativi e, conseguentemente, ordinate prestazioni per importi complessivamente inferiori all’importo massimo previsto;
• dell’importo delle singole categorie di lavoro di cui all’art.2 delle condizioni generali che deve intendersi meramente indicativo, restando inteso che la stazione appaltante si riserva di apportare variazioni in più o in meno agli importi ivi indicati, stante l’imprevedibilità dei lavori stessi, nel rispetto dei requisiti di qualificazione richiesti all’aggiudicatario, senza che questi possa vantare diritti e compensi connessi e/o dipendenti dalle eventuali variazioni che dovessero essere apportate, o rifiutare lavori eventualmente non previsti nelle specifiche categorie, purché qualificata ad eseguirli anche a termini dell’art. 90 del Regolamento Generale.
L’Impresa da atto, come peraltro ha già dichiarato in sede di partecipazione alla gara, di essere perfettamente edotta di quanto espressamente disciplinato nel presente comma 2 e di non avere nulla da eccepire al riguardo.
3. L’Impresa, per contro, è vincolata all’esecuzione dei lavori che, in base alla presente Convenzione, saranno richiesti e ordinati mediante emissione dell’Ordine di Lavoro ed eventuali Atti Aggiuntivi, qualunque risulti essere l’importo di ciascuno di essi e/o complessivo finale, nei limiti definiti dalla presente Convenzione.
ART. 5 DURATA
1. La presente Convenzione ha una durata di quattro anni.
2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei contratti attuativi, non sarà più possibile stipulare Contratti d’Appalto, qualora, anche prima del termine di scadenza della Convenzione, siano stati emessi Ordini di Lavoro e/o Atti Aggiuntivi agli Ordini di Lavoro per un importo complessivo pari all’importo massimo previsto.
3. I Contratti di appalto, stipulati dall’Amministrazione mediante Ordini di Lavoro, seguiranno la tempistica indicata nell’Ordine di Lavoro stesso; il termine dei lavori potrà essere successivo al termine della Convenzione. Gli atti aggiuntivi relativi a variante di un Ordine di Lavoro potranno essere emessi anche successivamente al termine della Convenzione.
4. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni Contratto d’Appalto, l’Impresa sarà tenuta a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la sicurezza nei cantieri.
ART. 6 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata dalle disposizioni in essa contenute e dagli atti, dai documenti e dalle norme di legge in essa richiamati:
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e in altri atti progettuali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. I Contratti attuativi, a loro volta, sono regolati dalle seguenti disposizioni:
a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) da quanto stabilito dalle parti negli Ordini di Lavoro, negli elaborati progettuali allegati a ciascun Ordine di Lavoro o comunque facenti parte di ciascun Contratto d’Appalto, nei Verbali di Consegna, negli Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Servizio
c) dalle norme indicate all’art. 2 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile;
4. Le clausole della presente Convenzione e dei contratti attuativi sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti anche sopravvenute, se così è disposto.
5. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nella Convenzione e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nella Convenzione, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta
Tecnica contenga previsioni migliorative per l’Amministrazione rispetto a quelle contenute nella Convenzione.
ART. 7 LUOGHI NEI QUALI SI SVOLGERANNO I LAVORI
1. L’elenco degli immobili di cui all'allegato "E-Elenco Immobili" è indicativo e non esaustivo; l'accordo quadro si estende automaticamente ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell’Amministrazione a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la sua durata, pertanto l’Impresa si impegna a prestare le attività oggetto della Convenzione nei luoghi indicati dall’Amministrazione nell’Ordine di Lavoro, nei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Servizio, in qualunque immobile situato nel territorio di competenza dell’Amministrazione, senza poter avanzare pretese di maggiori o diversi compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
2. I contratti attuativi potranno fare riferimento indifferentemente a:
- specifici ambiti territoriali;
- specifiche tipologie di lavori sull’intero territorio dell’Azienda USL di Bologna;
- specifici edifici.
3. A titolo puramente indicativo si evidenzia che la maggior parte dei lavori si svolgerà nei presidi ospedalieri.
ART. 8 MODALITÀ DI ESECUZIONE
1. Le prestazioni oggetto di ciascun Ordine di Lavoro dovranno essere eseguite dall’Impresa con le modalità stabilite nelle Condizioni Generali, nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa per l’Amministrazione, e nel Capitolato Speciale esattamente nei luoghi indicati nell’Ordine di Lavoro e/o nell’Atto aggiuntivo, pena l’applicazione delle penali stabilite nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Speciale.
ART. 9 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DI CANTIERE
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000,
n. 145, l'Impresa ha eletto domicilio nel comune di [●], all’indirizzo [●], presso [●].
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’Impresa saranno effettuati tramite il Tesoriere della Azienda U.S.L. UNICREDIT BANCA - Bologna - mediante rimessa diretta a mezzo mandato, previa emissione della relativa fattura come da Art. 17 delle Condizioni Generali e secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dei lavori pubblici, e accreditati, a spese dell’Amministrazione, sul conto corrente n. [●], intestato all’Impresa[●] presso [●], Codice IBAN [●]
3. L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Ai sensi dell’art. 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «[●]», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il/i signor/i :
[●]
6. L’Impresa conduce i lavori personalmente.
(ovvero, in alternativa)
6. L'Impresa non conduce i lavori personalmente e, ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto conferisce mandato con rappresentanza, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, con atto pubblico [●] e deposito presso la stazione appaltante, allegato [●] alla presente convenzione. L'Impresa rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
7. Il Responsabile nominato dall’Impresa per l’esecuzione della presente Convenzione è il referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione e quindi avrà la capacità di rappresentare l’Impresa ad ogni effetto di legge.
8. Si applica l’articolo 13 “Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere” delle Condizioni Generali.
ART. 10 PENALI
1. La violazione delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nei contratti attuativi e negli ulteriori documenti progettuali, comporterà l’applicazione delle penali riportate nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Speciale, da contabilizzarsi di norma in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della violazione. Le penali non potranno comunque superare il 10% (dieci percento) dell’importo del singolo affidamento specifico, pena la risoluzione del medesimo.
2. Per la disciplina specifica delle penali si rinvia a quanto riportato all'art. 20 delle Condizioni Generali.
ART. 11 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Impresa con la stipulazione della presente Convenzione e dei Contratti d’Appalto, l’Impresa medesima ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data [●] dalla [●] avente n. [●] di importo pari ad Euro [●] ([●]/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
ART. 12 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione, l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con Raccomandata A.R. o Posta elettronica Certificata rispettivamente i singoli Contratti e/o la Convenzione nei casi espressamente previsti nelle Condizioni Generali.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte dell’Amministrazione, di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti.
ART. 13 SUBAPPALTO
1. La convenzione e i contratti attuativi non possono essere ceduti, a pena di nullità.
(qualora l'Impresa abbia indicato, in sede di offerta, i lavori che intende subappaltare)
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta e precisamente:
[●]
possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle Condizioni Generali e dal Capitolato speciale.
(ovvero, in alternativa al precedente comma 1, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non è ammesso il subappalto.
ART. 14 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente; qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto;, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordini di Lavoro (o di parte di essi) da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere a termini di legge.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Bologna, lì
L’IMPRESA
Il legale rappresentante
Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 del codice civile
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art.4 commi 2 e 3; Art.7 commi 1, 2 e 3; Art.10 commi 1 e 2; Art.12 commi 1 e 2 della presente Convenzione;
Art. 3, Art.6 comma 9; Art.7 comma 2; Art. 11 comma 1, 2; Art.14 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
Art. 17 comma 14; Art. 20 commi 1 e 2; Art. 21 commi 3, 4 e 5; Art. 22 commi 7 ultimo capoverso e 8; Art. 24
commi 1, 2 e 3; Art.25 commi 1, 2, 3, 4 e 5 ; Art. 28 commi 7 e 8; Art.30 commi 2 e 3; Art.31 comma 4; Art.
33 comma 2; Art. 34 comma 2 delle Condizioni Generali
Art. 1 comma 5, Art. 3 comma 2; Art. 8 commi 4 e 5; Art. 9 commi 3, 4 e 5; Art. 9bis; Art. 15 commi 2 ultimo
capoverso, 4 e 6; Art. 18 commi 1, 2, e 3; Art.34 (se ed in quanto applicabile) commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e 11; Art.44 commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6; Art. 45 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; Art. 46 commi 1 e 2; Art. 52
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; Art. 57 commi 1 e 2 (da n.1 a 97); Art. 58 commi 1, 2 e 3; Art. 64 commi 1, 2, 3 e
4; Art. 72 commi 1, 2 e 3; Art.73 commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, del Capitolato Speciale. Bologna, lì
L’IMPRESA
Il legale rappresentante