CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA PRESSO GLI ASILI NIDO DELLA MUNICIPALITA' 10
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA PRESSO GLI XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX' 00
ART.1
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
1. L’affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di n° 1 servizio integrativo al nido ai sensi dell'art.5 L.285/97, denominato “Ludoteche per la prima infanzia -luglio 2015 ” di seguito articolato:
Il servizio sarà operativo presso le strutture dei 5 asili nido della Municipalità X che saranno aperti durante il mese di luglio 2015, dal lunedì al venerdì,dalle ore 09.00 alle ore 13.00.Accoglierà un totale di 236 bambini, di cui 196 di età 18/36 mesi e 40 di età 6/18 mesi ; .i posti saranno destinate prioritariamente ai bambini che non hanno trovato accoglienza, per incapienza,, nelle strutture degli asili nido della Municipalità .Qualora dovessero risultare posti disponibili, potranno accedere anche altri minori già frequentanti gli asili nido, secondo criteri oggettivi che saranno definiti successivamente, con apposito provvedimento, tenendo conto, nei limiti della normativa in materia, delle situazioni di maggior disagio economico ambientale. Ciascuna ludoteca, secondo i criteri fissati dal dal regolamento regionale n°4 del 07/04/2014, recepito con proprio provvedimento dal Comune di Napoli, opererà con una figura professionale di educatore ogni 5 utenti per la fascia di età compresa tra i 6 ed i 18 mesi ed una figura di educatore ogni 8 utenti per la fascia di età compresa tra i 18 ed i 36 mesi. La stazione appaltante si riserva di variare la distribuzione tra le fasce d'età in base alle alle esigenze e nei limiti della disponibiltà degli educatori previsti. Inoltre, si riserva di diminuire il numero degli alunni e. , quindi, l'importo dell'affidamento, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il rispetto del rapporto educatori/utenti nonché i limiti di capienza delle strutture.
All'affidatario sarà riconosciuto un fondo per le specie di gestione e per la fornitura, tra l'altro, di di materiale ludico ricreativo.. L'Amministrazione Comunale non ha ancora determinato, al riguardo, alcuna forma di compartecipazione da parte degli utenti del servizio di ludoteca.
2. L’appalto comprende l’organizzazione e lo svolgimento delle attività sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall’impresa, che preveda attività educative, ludiche e d'integrazione , la cura e l’igiene personale del bambino, il servizio di igiene e pulizia dei locali. Per gli aspetti normativi, organizzativi e gestionali del servizio si dovrà far riferimento al regolamento della Regione Campania approvato con delibera della Giunta Regionale n. 27 del 07/02/2014 e al Regolamento Regionale n. 04 del 07/04/2014 .
3. L’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature necessarie sono consegnati al gestore per tutta la durata dell’appalto, nello stato in cui si trovano esclusivamente per la gestione dell’attività. Prima dell’inizio della gestione sarà redatto analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dell’immobile e dei beni mobili in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il gestore è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
4. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali sottrazioni dei beni mobili dovranno essere riportati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.
Trascorso inutilmente il termine l’Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.
ART. 2 DURATA DELL'AFFIDAMENTO
L'affidamento avrà la durata come di seguito riportati:
mese di luglio 2015:dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
L’amministrazione appaltante si riserva la possibilità di variare in corso di contratto la fascia oraria giornaliera del servizio affidato in appalto qualora se ne presenti la necessità.
ART. 3
AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO
L'importo complessivo dell'affidamento ammonta a
1° lotto importo a base d'asta € 68.643,05 oltre iva; euro 83.744,52 i.c.
ART. 4
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E QUADRO ECONOMICO
L'affidamento è di seguito articolato come di seguito:
1-“Ludoteche per la prima infanzia” operativo presso le strutture dei 5 asili nido della municipalità – di seguito elencate, con relativa capienza - che saranno aperti durante il mese di luglio 2015, dal lunedì al venerdì,dalle ore 09.00 alle ore 13.00:
Asilo Nido "Duca d'Aosta" via Xxxxxxxx n° 93 n°20 alunni Xxxxx Xxxx "Xxxxxxxxx" xxx X.Xxxxxxxxx xx0 xx 00 alunni Xxxxx Xxxx "Xxxxxxxxx" xxx Xxxxxxxxx xx 00 n°36 alunni Asilo Nido "Xxxxx Xxxx" xxx X.Xxxx xx.00/00 n° 60 alunni
Xxxxx Xxxx "Xxxxx Xxxxx” via della Liberazione nn.113/116 n° 60 alunni
− Costo del Personale euro 63.669,76
− Spese Generali euro 4.973,29
− Importo a base d'asta euro 68.643,05
-------IVA al 22% euro 15.101,47
totale iva compresa euro 83.744,52
ART. 5
CARATTERISTICHE E OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO
1. Il servizio è rivolto a bambini di età compresa tra i 6/18 e 18/36 mesi ed ha lo scopo di offrire loro un luogo di benessere psicologico e fisico di socializzazione, di stimolo delle potenzialità cognitive e affettive. Il servizio di ludoteca inoltre vuole collocarsi come punto di ausilio forte per le famiglie del Comune, per sostenerle nel loro compito di cura nei confronti dei bambini ma anche come spazio di discussione e confronto per quanto attiene le questioni relative all’infanzia. In particolare sono da conseguire i seguenti obiettivi:
a) dare una risposta globale ai bisogni propri dell’età e di ciascun bambino;
b) prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico – fisico e socio – culturale;
ART . 6 PERSONALE
Il gestore dovrà fornire personale con la qualifica di coordinatori ( D3/E1)per un'ora al giorno , educatori professionali (D2), educatori (D1) e addetti ai servizi generali (qualifica B1) .
Per le Ludoteche per la prima infanzia” operative presso le strutture dei 5 asili nido della municipalità che saranno aperti durante il mese di luglio 2015,dovrà fornire n° 5 coordinatori ( D3/E1),n° 27 educatori professionali (D2), n°5 educatori (D1)n° 5 addetti ai servizi generali (qualifica B1);
2. Il ruolo dell’educatore è centrato sulla gestione delle routines di cura e custodia del bambino, di situazioni e contesti ludico – sociali e sul gruppo nel suo complesso, oltre che sul bambino e sulla promozione del suo sviluppo. Le funzioni degli addetti ai servizi generali dovranno essere organizzate in modo da garantire in relazione all’orario di apertura del servizio ed all’entità dei bambini frequentanti: il supporto alle attività didattiche, la pulizia e il riordino dell’ambiente durante e al termine dell’orario quotidiano di apertura.
3. Il numero di educatori nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio dovrà rispettare il parametro regionale. L’affidatario si impegna a rispettare rigorosamente tale parametro.
4. Gli educatori ed il personale ausiliario impegnati nel servizio compongono il gruppo degli operatori. Esso è responsabile collegialmente dell’elaborazione e aggiornamento del progetto pedagogico.
ART. 7
PERSONALE – REQUISITI GENERALI, TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO
Per il disimpegno dei servizi di cui al presente capitolato il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi di personale dipendente idoneo sotto tutti gli aspetti fisici, professionali e morali. In particolare modo il personale impegnato a diretto contatto con i bambini dovrà tenere un comportamento corretto e irreprensibile tale da risultare di gradimento dell’Amministrazione la quale potrà tenere conto di eventuali segnalazioni negative adeguatamente motivate.
Tutto il personale impiegato dovrà possedere i seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 18 anni;
Coordinatore
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Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica/Magistrale (nuovo ordinamento) nei seguenti titoli (o equipollenti/equiparati):
● Psicologia (vecchio ordinamento);
● Pedagogia o Scienze dell’Educazione (vecchio ordinamento);
● Scienze della Formazione Primaria (vecchio ordinamento);
● Laurea appartenente alla classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi;
● Laurea appartenente alla classe delle lauree specialistiche in scienze pedagogiche.
● Laurea appartenente alla classe delle lauree specialistiche in psicologia;
Educatore
- laurea in scienze della formazione primaria , maturità magistrale , maturità pedagogico sociale;
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- diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall’Istituto professionale di Stato per assistente all’infanzia;
diploma di scuola magistrale di grado preparatorio; diploma di operatore dei servizi sociali;
diploma di tecnico dei servizi sociali;
attestati di qualifica rilasciati dal sistema della formazione Professionale per profili professionali attinenti ai servizi per la prima infanzia.
Il personale ausiliario dovrà aver compiuto il diciottesimo anno di età e dovrà avere assolto l’obbligo scolastico. Il personale deve essere in regola con le disposizioni sanitarie in vigore.
ART. 8 VERIFICHE SUL PERSONALE
1. Al momento dell’avvio del servizio la ditta appaltatrice è tenuta a fornire per iscritto all’Amministrazione Comunale le seguenti informazioni:
- nominativi del personale incaricato nonché del personale eventualmente impiegato per le sostituzioni;
- l’inquadramento normativo del personale;
- numero giornaliero totale di ore e quello pro- capite che ciascun dipendente deve espletare.
2. Durante l’espletamento dei servizi la ditta appaltatrice dovrà garantire la continuità delle figure educative per l’intera durata dell’affidamento. Ogni variazione del personale che dovesse rendersi necessaria in corso di esecuzione del servizio per cause di forza maggiore dovrà essere motivata
con documentazione probante e comunicata tempestivamente all’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice la sostituzione che a suo insindacabile e motivato giudizio, dovessero risultare inidonee alle mansioni assegnate. In tal caso l’aggiudicatario attiva la sostituzione entro 15 giorni dalla contestazione della condotta professionalmente non conforme.
3. La ditta appaltatrice è altresì tenuta a garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo fin dal primo giorno di assenza, in tempo utile per assicurare il regolare funzionamento dei servizi. Il personale sostituto dovrà possedere i medesimi requisiti generali e professionali del personale titolare.
4. Per le sostituzioni di breve durata (malattia, impedimento temporanee ecc.) che comunque non superino i tre giorni è sufficiente comunicare all’Ufficio il solo nominativo e titolo di studio.
5. Le sostituzioni devono essere affidate ad un numero di operatori limitato al fine di evitare un elevato avvicendamento sul servizio.
ART. 9
COORDINAMENTO TECNICO – ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO
1. Il personale dell’appaltatore deve essere coordinato da un responsabile/referente designato dall’appaltatore la cui funzione sarà quella di garantire il funzionamento di tutto l’insieme dei servizi forniti.
2. In particolare il referente dovrà:
- garantire la propria disponibilità ad una interazione permanente con il Responsabile del Servizio;
- coordinare lo svolgimento delle attività nei tempi e con le modalità concordate con il Responsabile del Servizio;
- garantire in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione;
- segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio le anomalie che ostacolino il buon funzionamento delle strutture e ogni impedimento di regolare svolgimento dei servizi appaltati.
- Informare il Responsabile del Servizio su ogni necessità che si evidenzi in relazione alla gestione dei servizi dati in appalto.
ART. 10 OBBLIGAZIONI DEL COMUNE
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1. Il Comune, oltre alla concessione in uso gratuito dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature di cui sopra assume a proprio carico i seguenti oneri:
la copertura assicurativa dell’immobile da incendio;
la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
la sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni di proprietà comunale ad uso dei bambini;
- il costo delle utenze: acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas, telefonica.
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la tariffa per la raccolta e trasporto dei rifiuti;
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la manutenzione del verde del giardino interno e, la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile;
il Comune provvederà all’istruttoria delle domande per l’ammissione dei bambini ai nidi ed alla loro assegnazione, tenendo conto dei criteri fissati dall’Amministrazione ed entro il limite massimo consentito;
- coordinamento pedagogico;
ART 11 OBBLIGAZIONI DEL GESTORE
1. L’affidatario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti ai Nidi, con propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni legislative della Regione Campania (Regolamento approvato con delibera della Giunta Regionale n. 27 del 07/02/2014 e Regolamento Regionale n. 04 del 07/04/2014) e del Progetto organizzativo e pedagogico presentato in sede di gara.
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Sono a carico del gestore: costo del personale;
costo della fornitura di: materiale didattico, cancelleria e materiali da ufficio, materiale di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, vestiario per il personale.
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Il gestore deve:
a) rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
b) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nonché la normativa di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. N° 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
c) La ditta aggiudicataria dovrà assicurare se stessa e il personale impiegato per la Responsabilità Civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a cose e persone esonerando in maniera assoluta l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dei servizi per tutta la durata dell’appalto. Al riguardo la ditta stipulerà polizza assicurativa
R.C. comprensiva della Responsabilità civile verso terzi (RCVT) con esclusivo riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato con massimale per sinistro non inferiore a Euro 2.000.000 (duemilioni) e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza sopra descritta, la ditta potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi svolti per conto dell’Amministrazione Comunale di Napoli precisando che non ci sono limiti di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a Euro 2.000,000 (duemilioni).
d) assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
e) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a bambini utenti e loro familiari;
f) reperire i pasti presso la ditta aggiudicataria della gara relativa alla refezione scolastica biennio/2015/2016 del Comune di Napoli. .;
g) curare la piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall’art. 1609 c.c.) dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti, la pulizia e il riordino di tutti i locali e dei cortili e delle attrezzature, la disinfestazione e derattizzazione dei locali interni anche nell’ambito delle procedure HACCP, predisporre il piano di formazione annuale del personale educativo;
2. L’affidatario è tenuto prima di iniziare il servizio, a consegnare l’elenco nominativo del personale educativo e ausiliario da impegnare specificandone la relativa qualifica professionale nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell’elenco sia provvisorio che definitivo.
3. Il personale educativo, al fine di garantire la continuità, non deve normalmente essere sostituito per la durata dell’affidamento, eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il gestore o per evenienze contingenti e straordinarie, previamente comunicate al funzionario comunale preposto al coordinamento e alla vigilanza.
4. Anche il personale ausiliario potrà essere variato soltanto in casi straordinari, debitamente motivati e comunicati al funzionario comunale preposto.
5. L’affidatario è tenuto a sostituire sia il personale che il funzionario preposto alla vigilanza e al coordinamento che non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazione di qualsiasi natura.
ART. 12
ONERI E OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:
- l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di tutte le altre disposizioni in vigore relative alle ferie all’indennità di licenziamento, al fondo integrazione salario e di tutte le altre esistenti che potranno intervenire in corso di appalto;
- la corresponsione di xxxxx e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelli del contratto collettivo nazionale di lavoro adottato.
- In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dal Comune o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro il Comune opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento previa diffida all’appaltatore a corrispondere entro il termine di cinque giorni quanto dovuto o comunque a definire la
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vertenza con i lavoratori e senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o pagamenti d’interessi sulle somme trattenute.
Il rispetto del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente cui è destinata ad operare e di comunicare all’ente appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell’ambiente stesso.
ART. 13
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE ( DUVRI)
Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto,
non sussistono rischi da interferenze e non si procede pertanto, al momento, all'elaborazione del DUVRI.
L'importo degli oneri per la sicurezza c.d. interferenziali e normalmente non soggetti a ribasso è pertanto è pari a € 0,00.
In coerenza con la normativa vigente dovranno essere indicati ed esposti, quali componenti economici dell'offerta, i costi della sicurezza c.d. “propri” o “specifici” o “aziendali” che l'offerente dovrà sostenere per la complessiva gestione del servizio di asilo nido, al fine di garantire le prestazioni contrattuali appaltate.
L'indicazione di tali costi della sicurezza c.d. “propri” o “specifici” o “aziendali” consentirà alla stazione appaltante, unitamente alle altre voci di prezzo dell'offerta economica, di effettuare una puntuale valutazione della congruità dell'offerta ai fini dell'eventuale giudizio di anomalia della medesima (artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, d.lgs. 163/06).
ART.14
STIPULA DEL CONTRATTO
L' aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determina di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati, La stipula del contratto è subordinata, altresì, all'acquisizione delle informative antimafia previste all'art. 2 del Protocollo di Legalità ai sensi dell'art. 10 del
D.P.R. 252/98.
L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.
Il contratto avrà come contenuto anche le clausole di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto l'1.8.07 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania, nonché le clausole di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di
G.C. n. 254 del 24 aprile 2014.
ART.15 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del d,lgs.163/O6 e ss.mm.ii.
Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere. '
Qualora si addivenisse alla risoluzione dei contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.
Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.
ART. 16
TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 il Comune di Napoli titolare dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa la ditta aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
2. L’aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione;
In particolare essa:
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio appaltato
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- l’autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l’organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l’incolumità fisica dei minori;
non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
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non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all'Amministrazione Comunale entro il termine di 5 giorni dalla scadenza contrattuale; dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell’applicazione di eventuali penalità da parte dell’Amministrazione Comunale.
- Ai sensi del D.lgs. 196/2003 oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate l’aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per i danni provocati agli interessati in violazione della medesima.
ART. 17
INDIRIZZO E CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ DELLA DITTA APPALTATRICE
1. La ditta appaltatrice è responsabile del conseguimento dell’obiettivo ad esso assegnato nell’ambito del rapporto convenzionale e facente riferimento al progetto da esso predisposto per il servizio..
2. Ferma restando l’attività di programmazione e verifica delle attività di formazione dei propri operatori che la ditta svolgerà nell’ambito della propria autonoma competenza gestionale riferita ai servizi ad essa assegnati, la stessa ditta, e i propri operatori, dovranno anche partecipare alle riunioni di tipo organizzativo o di formazione e aggiornamento degli operatori, che il Comune attraverso il servizio competente, riterrà opportuno proporre nell’ambito della propria competenza di indirizzo e di controllo.
3. L’Amministrazione Comunale ha diritto di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto da parte della ditta degli standard di qualità nel campo della cura e dell’educazione della prima infanzia,confrontare la rispondenza dell’attività svolta quotidianamente al progetto pedagogico presentato in sede di gara.
4. In caso di inadempienza degli operatori l’Amministrazione Comunale informerà tempestivamente la ditta o il raggruppamento affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari al corretto svolgimento delle prestazioni.
Inoltre l’Amministrazione Comunale sottoporrà la ditta a periodiche verifiche relativamente all’autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, all’applicazione per tutti i soci lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente per il settore al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari.
ART.18
RISPETTO DEL D.LGS 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA
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1. L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008. Per quanto riguarda l’emergenza antincendio (ove ne ricorrano gli obblighi di osservanza) l’impresa è tenuta a presentare alla stazione appaltante:
nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente; dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi;
l’elenco dei lavoratori designati per la gestione dell’emergenza antincendio e l’indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti dovranno essere in possesso dell’attestato di idoneità come previsto dal D.lgs. 81/2008 che documenta la loro formazione secondo quanto indicato al D.M. 10.03.1998;
- Il piano di emergenza interno.
2. Si dovranno altresì rispettare le norme del D.M 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
L’aggiudicatario dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
3. Dovrà comunicare alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Xxxxxxxxxx.xx sensi dell’art. 17 del D.lgs. 81/2008 al fine di coordinare le misure di prevenzione e protezione dai rischi.
In accordo a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 ai lavoratori dell’impresa/ raggruppamento che operano negli stabilimenti della Stazione Appaltante sono applicate le stesse norme di tutela
previste in materia di pronto soccorso Aziendale (ex art. 388/03) per i lavoratori dipendenti della stazione appaltante.
4. Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell’impresa/raggruppamento preveda l’utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D.lgs. 81/2008.
5. L’Amministrazione si impegna a comunicare all’aggiudicatario gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi di servizi, oltre a fornire comunicazioni successive a modifiche che dovessero sopraggiungere.
6. L’aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l’espletamento dei servizi oggetto di appalto con l’indicazione per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell’ambito dell’appalto. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L’aggiudicatario si impegna a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni alla stazione appaltante.
7. Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della circolare del Ministero della Sanità Prot. 100/SCPS/3.15697 del 31.10.1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro, identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.
ART. 19 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d’appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.
2. L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell’esecuzione dei servizi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta l’Amministrazione Comunale e il suo personale.
3. L’appaltatore è responsabile del comportamento di tutto il personale da esso dipendente per l’esecuzione dei servizi.
4. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o mobiliare del Comune, della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà comunale che dovesse verificarsi durante l’orario di servizio salvo la dimostrazione della propria estraneità al fatto. All’appaltatore spetta inoltre la sorveglianza su tutto il materiale conservato entro gli spazi dallo stesso gestiti.
5. La ditta ha l’obbligo di informare l’ente appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della stessa nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
ART.20 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o, comunque, di cedere in tutto o in parte l'appalto stesso pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
E' vietata, successivamente all'espletamento della gara, la costituzione da parte delle ditte aggiudicataria dell'appalto, di consorzi o associazioni con altre ditte partecipanti o meno alla gara, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
ART.21 CESSIONE DEL CONTRATTO
ll contratto non può essere ceduto a pena di risoluzione, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni, salvo quanto previsto dall'art.116 D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii..
ART.22
EFFICACIA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L' appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, mentre il Comune non sarà vincolato se non dopo il perfezionamento dell'atto finale.
ART.23
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'art, 308 dei D.P.R. 207/2010 viene disposta la sospensione del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso
ART.24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs.163/O6 e ss.mm.ii.
1. Oltre che nei casi di cui ai richiamati articoli ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di gravi e comunque reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.
2. Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall’Ente affinché la ditta adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso pur in presenza di disdetta la ditta è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto qualora non possa essere assicurato il subentro di un’altra ditta per l’espletamento dei servizi.
3. Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
1) in caso di cessione dell’azienda di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
2) inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro (inquadramento e retribuzione contrattuale a norma del CCNL);
3) gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l’applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest’ultima sia reiterata.
In caso di risoluzione del contratto resta salva per l’Amministrazione Appaltante la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione fermo restando l’applicazione delle penali.
ART.25 PAGAMENTI
2. L'eventuale compartecipazione degli utenti sarà riscossa direttamente dall’Amministrazione Comunale.
3. L’affidatario alla scadenza di ogni mese deve inviare le presenze dell’utenza all’Amministrazione Comunale per il calcolo dell'eventuale compartecipazione .
ART. 26
SANZIONE PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Per qualsiasi altra inadempienze non contemplata nelle disposizioni contenute nel suddetto articolo è data facoltà al Dirigente del Servizio competente di quantificare, di volta in volta, una penale variabile da € 150,00 a € 3.000,00, correlata all'entità dell'inadempienza stessa .
ll pagamento delle penalità per applicazioni di sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'emissione di specifiche note di credito da parte delle ditte interessate, da presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai conseguenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato.
Si stabilisce che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti.
Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’appaltatore.
ART.27
SANZl0Nl PECUNIARIE ex decreto legge n.90/2014 E SANZIONI CODICE Dl COMPORTAMENTO
A) Ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006, comma 2 bis, come introdotto dall'art. 39, comma 1, D,L. 90/2014, che qui integralmente si richiama, si prevede, per ogni violazione ivi contemplata, una sanzione pecuniaria di € 500,00 a favore della stazione appaltante. La medesima sanzione viene altresì irrogata nei casi di violazione previsti dall'art. 46 D.Lgs. n. 163/2005, comma 1 ter, introdotto dall'art. 39, comma 2, D.L, 90/2014.
B) La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge.
Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante,ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art 2 comma 3.
In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5 % del valore del relativo contratto commisurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all'immagine.
Qualora l'impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto.
In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto.
La percentuale da applicarsi nell'ambito del range indicato verrà determinata dal Dirigente/RUP in relazione alla gravità della violazione, all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, e/o al danno all'immagine.
In tutti casi di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti perla lesione della sua immagine ed onorabilità.
ART.28
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al contratto d’appalto che sarà stipulato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata sono a carico della ditta appaltatrice.
ART. 29 RECESSO
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico di recedere in ogni momento dal presente contratto, o da alcune parti di esso , con preavviso di almeno due mesi
ART.30 RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti emanati od emananti nulla escluso o riservato nonché per quanto applicabili alle norme del Codice Civile.
ART. 31 DEFINIZIONE DELLE VERTENZE
Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa sono devolute alla giustizia ordinaria. E' espressamente escluso, ai sensi dell'art. 16 della L. 10-12-81 n. 741, il ricorso al giudizio arbitrale.
Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque,
all'esecuzione dell'ordinativo.
L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.
Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.
La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Napoli