Contract
SEZIONE B MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’EROGAZIONE DA PARTE DI DEVAL DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE
SEZIONE B MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’EROGAZIONE DA PARTE DI DEVAL DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE 3
B.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 3
B.4 QUALIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE IN GAUDÌ 7
B.4.1 ITER DI QUALIFICA IN GAUDì 8
B.5 TEMPI DI RISPOSTA DI DEVAL 10
B.6 SOLUZIONI TECNICHE DI CONNESSIONE COMUNI A PIÙ RICHIEDENTI 11
PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER IMPIANTI DI RETE COMUNI 11
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RETE COMUNI 12
B.7 COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE 12
B.8.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE 13
B.8.2 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE 15
B.8.3 MODALITÀ PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE 15
B.8.4 PROCEDURE AUTORIZZATIVE 20
B.8.4.1 CASO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI 20
B.8.4.2 CASO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE COGENERATIVI AD ALTO RENDIMENTO O ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI 21
B.8.4.3 AUTORIZZAZIONI PER IMPIANTI DI RETE CONDIVISI TRA PIÙ RICHIEDENTI 24
B.8.4.4 AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 24
B.8.5 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE 26
B.8.5.1 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE A CURA DI DEVAL 26
B.8.5.2 REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI O COGENERATIVI AD ALTO RENDIMENTO 27
B.8.6 REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE 30
B.8.7 VERIFICA IMPIANTI DI PRODUZIONE IN FASE DI ATTIVAZIONE 30
B.8.8 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE 31
B.8.9 DISPOSIZIONI PER LA CONNESSIONE DI UN LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE 33
B.8.10 INDENNIZZI AUTOMATICI 33
B.9 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DI LINEE ELETTRICHE TRANSFRONTALIERE DI CUI AL DECRETO 21/10/2005 ALLE RETI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE 34
B.9.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE 34
B.9.2 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE 36
B.9.3 CORRISPETTIVO DI PRENOTAZIONE PER AREE CRITICHE 37
B.9.4 MODALITÀ PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE 37
B.9.5 PROCEDURE AUTORIZZATIVE 42
B.9.5.1 CASO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI O
COGENERATIVI AD ALTO RENDIMENTO 42
B.9.5.2 CASO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALIMENTATI DA FONTI NON RINNOVABILI NÉ DI COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO 43
B.9.5.3 AUTORIZZAZIONI PER IMPIANTI DI RETE CONDIVISI TRA PIÙ RICHIEDENTI 45
B.9.5.4 AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 45
B.9.6 ELABORAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA MINIMA DI DETTAGLIO (S.T.M.D.) 47
B.9.7 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE 48
B.9.7.1 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE A CURA DI DEVAL 48
B.9.7.2 REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI O COGENERATIVI AD ALTO RENDIMENTO 49
B.9.8 REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE 51
B.9.9 VERIFICA IMPIANTI DI PRODUZIONE IN FASE DI ATTIVAZIONE 51
B.9.10 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE 52
B.9.11 INDENNIZZI AUTOMATICI 53
B.10 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E DI COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTO
B.11 RICHIESTA DI VOLTURA DELLA TITOLARITA’ DEL RAPPORTO DI CONNESSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE 54
B.11.1 PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI VOLTURA DELLA TITOLARITA’ DI UNA
PRATICA DI CONNESSIONE IN ITINERE 54
B.11.2 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI VOLTURA DELLA TITOLARITA’ DI UNA CONNESSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE GIA’ ATTIVATO 55
B.12 RICHIESTE DI MODIFICA DI PREVENTIVI DI CONNESSIONE (ART. 7.5 – 7.8 55
B.12.1 RICHIESTE DI MODIFICA AVANZATE AI SENSI DELL’ART. 7.5 DEL TICA MODIFICATO
B.12.2 SOSPENSIVA DEI TEMPI DI ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO RELATIVA ALLE
RICHIESTE AI SENSI DELL’ART. 7.5 DEL TICA MODIFICATO 57
B.12.3 RICHIESTA DI MODIFICA DEL PUNTO DI INSERIMENTO SULLA RETE ESISTENTE
FORMULATA AI SENSI DELL’ART. 7.8 DEL TICA MODIFICATO 57
B.12.4 ULTERIORI RICHIESTE DI MODIFICA DEL PREVENTIVO DI CONNESSIONE AMMISSIBILI 58
B.12.5 RICHIESTE DI MODIFICA DEL PREVENTIVO DI CONNESSIONE NON AMMISSIBILI 58
B.12.6 RICHIESTE DI MODIFICA AVANZATE AI SENSI DELL’ART. 7.8QUATER DEL TICA 60
B.12.7 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA DECADENZA DI UNA PRATICA DI
CONNESSIONE 61
B.12.8 MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI MESSA IN CONSERVAZIONE DI UN IMPIANTO 61
B.12.9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA RIATTIVAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE A SEGUITO DELLA PRECEDENTE MESSA IN CONSERVAZIONE 61
B.12.10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI DISMISSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE 62
B.14 ALTRI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (ASSPC) 63
B.15.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE (PARTE I DEL MODELLO UNICO) 65
B.15.2 OPERE DI COMPETENZA DEL RICHIEDENTE 65
B.15.3 PROCEDURE DA SEGUIRE E CORRISPETTIVI DA VERSARE 66
B.15.5 IMPIANTO IN ESERCIZIO – CONTATTI 69
SEZIONE B MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’EROGAZIONE DA PARTE DI DEVAL DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE
B.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente Sezione definisce le “Modalità e le Condizioni Contrattuali” (di seguito anche MCC) adottate da DEVAL S.p.A. per l’erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione, in conformità con le previsioni dell’articolo 3 dell’Allegato A alla Deliberazione ARG/elt 99/08 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito “TICA modificato”) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche Autorità o ARERA).
Le modalità procedurali e le condizioni descritte nel seguito hanno efficacia dalla data di pubblicazione delle presenti MCC sul sito internet di DEVAL e si applicano alle richieste, anche pendenti per le fasi non ancora esaurite di:
• nuove connessioni di impianti di produzione;
• adeguamento/modifica di connessioni esistenti per la realizzazione/modifica di impianti di produzione di energia elettrica;
• connessioni di linee elettriche transfrontaliere di cui al decreto 21 ottobre 2005.
Le modalità procedurali e le condizioni descritte nella presente Sezione non si applicano alle
richieste di connessione per il solo prelievo dell’energia elettrica oppure alle richieste di modifica
delle connessioni in solo prelievo.
Con riferimento alle previsioni contenute nel TICA modificato, le richieste di nuova connessione
di impianti di produzione dell’energia elettrica alla rete devono essere inoltrate:
• all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale, se la potenza in immissione
richiesta è inferiore a 10.000 kW
• a Terna, se la potenza in immissione richiesta è uguale o superiore a 10.000 kW
Le richieste di adeguamento di una connessione esistente devono essere presentate:
• a Terna nel caso in cui l’impianto di produzione e /o di consumo esistente sia già connesso alla rete di trasmissione;
• all’impresa distributrice competente per ambito territoriale nel caso in cui l’impianto di
produzione e/o consumo esistente sia già connesso alla rete di distribuzione.
Qualora il richiedente non coincida con il titolare del punto di connessione esistente, il medesimo richiedente deve disporre di un mandato rilasciato dal soggetto titolare del predetto punto di connessione.
In merito alle richieste di connessione possono verificarsi i seguenti casi particolari:
• richiesta di connessione presentata a Deval ma con soluzione di connessione sulla rete di altri gestori o di Terna (oppure viceversa): in questo caso si applicano le modalità previste dall’articolo 34 del TICA modificato e dalle procedure di coordinamento adottate tra gestori di rete;
• richiesta di connessione presentata a Deval, con soluzione di connessione sulla rete DEVAL ma con interventi da eseguire sulla rete di altro gestore (oppure viceversa): in questo caso si applicano le modalità previste dall’articolo 35 del TICA modificato e dalle procedure di coordinamento adottate tra gestori di rete.
Oltre alle condizioni procedurali ed economiche precisate nel TICA modificato, nelle presenti MCC e nel preventivo emesso da DEVAL, trovano applicazione le condizioni tecniche per la connessione, stabilite:
a) dalla norma Tecnica CEI 0-21e sue eventuali successive modifiche, nel caso di connessioni con livello di tensione fino ad 1 kV;
b) dalla norma Tecnica CEI 0-16 e sue eventuali successive modifiche, nei casi di connessioni con livello di tensione superiore ad 1 kV;
c) dal Codice di Rete nel caso di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito anche RTN).
d) Il regolamento (UE) 2016/631 (Requirements for Generators”, dettp anche RfG)
La presente Sezione disciplina in particolare:
a) le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;
b) le modalità ed i tempi di risposta di DEVAL;
c) i termini di validità del preventivo emesso da DEVAL, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
d) le modalità per l’accettazione del preventivo per la connessione;
e) le modalità ed i tempi di realizzazione, da parte di DEVAL, degli impianti di rete per la connessione, se di Sua competenza;
f) le modalità ed i tempi per l’attivazione dell’impianto di produzione;
g) le modalità di pagamento dei corrispettivi previsti dal TICA modificato;
h) gli importi dovuti dal richiedente per la copertura dei costi sostenuti per la gestione
dell’iter autorizzativo, allorquando sia richiesta a DEVAL tale gestione.
B.2 AREE CRITICHE
Il TICA modificato prevede l’obbligo, per i gestori di rete, di pubblicare indicazioni qualitative aggiornate riguardo la disponibilità della capacità di rete, mediante la classificazione delle aree territoriali per livelli di criticità.
Con riferimento alla propria rete di media e bassa tensione, DEVAL indica il livello di criticità delle aree attraverso la colorazione delle stesse in base ai criteri definiti nel TICA modificato. In particolare, in ordine di criticità crescente, i colori sono:
• Bianco;
• Giallo;
• Xxxxxxxxx;
• Rosso.
Le aree contrassegnate con il colore rosso sono individuate come "AREE CRITICHE" ai sensi del TICA modificato.
L’elenco delle aree critiche di competenza di DEVAL è disponibile sul portale internet di DEVAL:
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxx
Le modalità procedurali relative alla frequenza di aggiornamento delle informazioni ed al livello di dettaglio territoriale dell’area critica sono definite dall’articolo 4 del TICA modificato, e potranno essere modificate qualora consentito dall’Autorità o da questa diversamente specificato.
Per le connessioni previste alla rete DEVAL, nelle aree critiche è facoltà – e non obbligo – del Distributore prevedere l’attivazione della “OPEN SEASON”, la cui durata è trimestrale, ai sensi del TICA modificato.
In tal caso DEVAL pubblica sul proprio sito l’informativa riguardo l’apertura di nuove Open Season con almeno un mese di anticipo; l’anticipo di un mese nell’informativa non è necessario qualora, a seguito della chiusura dell’Open Season precedente, la medesima area risulti ancora critica.
Le Open Season attivate da DEVAL riguardano le richieste di connessione che pervengono nelle
aree “critiche” nel trimestre specifico indicato da DEVAL.
A chiusura della OPEN SEASON, DEVAL emette, nel rispetto della tempistica indicata nel TICA modificato, i preventivi di connessione che tengono conto di tutte le richieste pervenute nel trimestre e procede alla predisposizione di eventuali comunicazioni ad altri gestori per le richieste di avvio di coordinamento ai sensi degli articoli 34.1 e 35.1 del TICA modificato.
B.3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE
Il soggetto richiedente una nuova connessione, ovvero l’adeguamento di una connessione
esistente, inoltra apposita domanda a DEVAL.
Nella domanda deve essere specificata in particolare la potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, per la quale il soggetto richiedente acquisisce diritti e obblighi: nel punto di consegna non è pertanto consentito in nessun caso il superamento di tale limite.
Affinché la domanda di connessione sia considerata completa, è necessario che la stessa sia compilata in ogni sua parte, e che siano presenti gli allegati richiesti ai sensi del comma 6.3 del TICA modificato.
La richiesta di connessione può essere presentata secondo le seguenti due modalità:
a) Direttamente dal soggetto che intende realizzare ed esercire l’impianto di produzione dell’energia elettrica;
b) Da un suo mandatario con rappresentanza;
Per la casistica a) dovrà essere allegato il contratto di mandato, firmato da entrambi i soggetti (mandatario e mandante) impiegando l’apposito modulo allegato, mentre per la casistica b) dovrà essere fornita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che il mandatario deve sottoscrivere, impiegando il modulo predisposto da DEVAL e fornito in allegato. Per entrambe le casistiche è necessario allegare la fotocopia del documento di identità di tutti i sottoscritti.
Qualora il richiedente, pur non coincidendo con il soggetto titolare del punto di connessione alla rete, assumerà la titolarità dell’impianto di produzione (come nel caso in cui il richiedente sia una X.X.XX., Società di Servizi Energetici), DEVAL richiede che questi alleghi alla domanda di connessione una procura, anche nella forma di scrittura privata o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti il mandato senza rappresentanza conferito al richiedente dal titolare del punto di connessione alla rete.
Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve fornire con la domanda di connessione i dati identificativi del punto di connessione esistente unitamente alla potenza già disponibile in prelievo e quella già disponibile in immissione.
All’atto della presentazione della domanda di connessione, il richiedente versa un corrispettivo per l’ottenimento del preventivo, come da tabella seguente:
CORRISPETTIVO | VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE |
30 euro +IVA | Minore o uguale a 6 kW |
50 euro + IVA | Maggiore di 6 kW e minore o uguale a 10 kW |
100 euro + IVA | Maggiore di 10 kW e Minore o uguale a 50 kW |
200 euro + IVA | Maggiore di 50 kW e minore o uguale a 100 kW |
500 euro + IVA | Maggiore di 100 kW e minore o uguale a 500 kW |
1.500 euro + IVA | Maggiore di 500 kW e minore o uguale a 1.000 kW |
2.500 euro + IVA | Maggiore di 1.000 kW |
La domanda di connessione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere inviata attraverso il Portale Produttori, con le modalità previste al link:
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxx
La domanda di connessione è ritenuta valida soltanto a partire dalla data di ricezione della stessa completa della documentazione prevista dal TICA modificato, compresa l’attestazione di avvenuto versamento del corrispettivo, da effettuare con le modalità indicate nel paragrafo B.10.
Il richiedente può eventualmente indicare, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi a cui DEVAL farà riferimento, laddove ricorrano i presupposti, per la determinazione della soluzione di connessione.
All’atto dell’invio della domanda di connessione attraverso il Portale Produttori, il richiedente avrà contezza del codice identificativo per la connessione (nel seguito “codice di rintracciabilità”), che il medesimo soggetto dovrà utilizzare per ogni successiva comunicazione.
L’accettazione del preventivo e tutte le successive comunicazioni e documentazioni inerenti l’iter
di connessione devono essere inviate esclusivamente attraverso il Portale Produttori.
Per le pratiche di connessione in corso al 1° luglio 2012, data di entrata in esercizio del Portale Produttori, per le quali la domanda di connessione è stata presentata attraverso un canale di comunicazione diverso dal Portale Produttori, il produttore può scegliere se continuare a gestire la sua pratica tramite canali di comunicazione tradizionali (e.g. raccomandata A/R, PEC, consegna a mano) oppure utilizzare il Portale mediante procedura Web.
B.4 QUALIFICAZIONE DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE IN GAUDÌ
Il TICA prevede una serie di obblighi informativi e di attività di validazione in capo a vari soggetti
– Terna, GSE, Gestori di Rete, Produttori e Utenti del Dispacciamento – da gestire e tracciare in GAUDÌ.
Le attività di qualifica dell’unità di produzione (anche UP) in GAUDÌ sono necessarie per l’ottenimento o modifica della qualifica ASSPC (rif. Del. AEEGSI 578/2013/R/xxx e s.m.i.).
Sulla base della normativa vigente al momento della pubblicazione delle presenti MCC, si riportano le fasi del processo di qualificazione dell'impianto:
• Registrazione dell’anagrafica POD e dell’eventuale tipologia di ASSPC da parte del Gestore di Rete;
• Registrazione Impianto di produzione da parte del produttore;
• Validazione Impianto di produzione da parte del Gestore di Rete;
• Registrazione della UP da partedel produttore;
• Validazione e Abilitazione Commerciale delle UP da parte di Terna;
• Comunicazione di finelavori dell'impianto di produzione inserita dal Gestore di Rete previa comunicazione del produttore e conferma della tipologia ASSPC richiesta dal produttore;
• Comunicazione della sottoscrizione del regolamento di esercizio da parte del Gestore di Rete;
• Attivazione della connessione da parte del Gestore di Rete;
• Comunicazione del completamento della connessione da parte del Gestore di Rete;
• Eventuale modifica a valle dell’attivazione dei dati da parte del produttore (previa
validazione del Gestore di Rete);
Per maggiori dettagli circa le modalità operative relative al sistema GAUDÌ ed alle sue funzionalità si rimanda a quanto pubblicato in merito da Terna sul proprio sito.
Si precisa che per richieste presentate ai sensi del DM del 19 Maggio 2015 e della Delibera Autorità n. 400/2015/R/eel del 30 luglio 2015, oppure ai sensi del DM 16 marzo 2017 e della Delibera n. 581/20017/R/eel del 03 agosto 2017, le attività a carico del produttore su GAUDÌ sono gestite, in base ad uno specifico mandato, dal Gestore di Rete secondo le modalità definite da Terna; per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo dedicato alle “Modalità di connessione attraverso iter semplificato”.
B.4.1 ITER DI QUALIFICA IN GAUDI’
Per gli impianti registrati in GAUDÌ successivamente al 30/04/2012, ai fini della qualificazione delle Unità di Produzione, si procede con le modalità di seguito descritte.
Al ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, il Gestore di Rete comunica a Terna l’anagrafica del POD, comprensiva del codice di rintracciabilità della pratica di connessione e della potenza di immissione in rete, riportata nel preventivo accettato dal richiedente, nonché le scelte operate dal produttore in merito alla tipologia ASSPC (ove necessario).
A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione oppure a seguito della presentazione della PAS, il richiedente tenuto a registrare l’anagrafica dell’impianto di produzione in GAUDÌ, accedendo al link:
xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx
Per maggiori dettagli relativamente alla procedura per la registrazione dell’impianto, si rimanda ai manuali di GAUDÌ pubblicati sul sito di Terna.
In fase di registrazione in GAUDÌ, Terna rilascerà al produttore il codice CENSIMP e SAPR che identificheranno univocamente l’impianto di produzione che verrà connesso alla rete. Tali codici successivamente all’attivazione dell’impianto, rappresenteranno il codice identificativo del medesimo nei confronti del GSE e più in generale dell’utente del dispacciamento in immissione.
Successivamente alla registrazione dell’anagrafica in GAUDÌ, Terna provvede a trasmettere al
Gestore di Rete i dati che il produttore ha inserito in fase di registrazione.
Secondo quanto previsto nell’articolo 36.3 del TICA modificato, DEVAL, nei 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’attestazione di avvenuta registrazione in GAUDÌ, provvede a validare i dati inseriti in GAUDÌ dal produttore, sulla base dei dati relativi alla pratica di connessione. Il Gestore di Rete valida i dati che il produttore ha inserito in GAUDÌ, salvo casi di incongruenza con i propri dati.
Successivamente alla validazione anagrafica sopra descritta, il produttore è abilitato a registrare le unità di produzione in GAUDì (anche UP) da associare all’impianto.
Il produttore al completamento dei lavori sull’impianto di produzione ne dà evidenza al Gestore di Rete (assieme alla conferma della tipologia ASSPC qualora l’impianto venga esercito in regime diverso dalla cessione totale dell’energia), al fine di consentirne la trasmissione dei dati al sistema GAUDÌ.
DEVAL trasmette a Terna, per l’inserimento in GAUDÌ, le date di completamento dei lavori di connessione alla rete e di sottoscrizione del regolamento d’esercizio.
Come previsto dal TICA modificato, qualora venga indicato come utente del dispacciamento un soggetto diverso dal GSE, per l’abilitazione ai fini dell’attivazione e dell’esercizio della UP è necessario, oltre a quanto previsto dall’art. 36quater.1 del TICA modificato, che l’utente del dispacciamento confermi in GAUDÌ l’avvenuta sottoscrizione del contratto di dispacciamento.
L’acquisizione dell’abilitazione sopra menzionata, come previsto dal TICA modificato, è obbligatoria ai fini dell’attivazione dell’impianto.
Entro 5 giorni lavorativi dall’attivazione dell’impianto di produzione, DEVAL comunica infine a Terna, per il tramite di GAUDÌ, la data di entrata in esercizio dell’impianto stesso.
A seguito della conferma di entrata in esercizio dell’impianto di produzione, Terna provvede
alle attività necessarie per l’abilitazione al mercato dell’impianto.
Per maggiori dettagli si rimanda a quanto pubblicato in merito al sistema GAUDÌ da Terna sul proprio sito.
B.4.2. MODALITA’ TRANSITORIE (PER IMPIANTI REGISTRATI IN GAUDì FINO AL
30/04/2012)
L'art. 39.2 del TICA modificato stabilisce che Terna, sentite le imprese distributrici e il GSE, definisce le modalità transitorie per lo scambio delle informazioni di cui agli articoli 10, 16, 23, 30 e 36, nelle more della completa attuazione del GAUDÌ e per le parti non ancora disponibili.
Terna, in accordo con l'Autorità e i Gestori di Rete, al fine di permettere i necessari adattamenti operativi ai processi di validazione dei Gestori di Rete, ha aggiornato le modalità transitorie di cui all'art. 39.2 del TICA modificato come segue.
1. Per gli impianti registrati in GAUDÌ a partire dal 29 febbraio 2012 e fino al 30 aprile 2012:
a) non si applicano le tempistiche, previste nel TICA modificato, relative all'avanzamento del processo di qualificazione riportate nel nuovo pannello di controllo di GAUDÌ.
b) il Produttore ha l’obbligo di inviare al Gestore di Rete l'attestazione GAUDÌ in
formato cartaceo, ai fini della Validazione Impianto da parte del Gestore di Rete;
c) l'attivazione della connessione, a discrezione del Gestore di Rete, può essere effettuata anche in assenza del completamento del processo di qualificazione in GAUDÌ, fermo restando l'obbligo in capo ai Gestori di Rete di completare il processo di qualificazione.
2. Per gli impianti registrati in GAUDÌ prima del 29 febbraio 2012 e non ancora connessi alla rete a tale data, si applicano le stesse modalità transitorie descritte al punto precedente.
B.5 TEMPI DI RISPOSTA DI DEVAL
A seguito del ricevimento della domanda di connessione, DEVAL verifica adeguatezza e completezza della documentazione ricevuta e, in caso positivo, invia il preventivo al richiedente nei tempi indicati nella seguente tabella, validi nel caso di connessioni alla rete in bassa o media tensione:
TEMPO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO | VALORE DELLA POTENZA RICHIESTA IN IMMISSIONE |
20 giorni lavorativi | Fino a 100 kW |
45 giorni lavorativi | Da 100 kW fino a 1.000 kW |
60 giorni lavorativi | Oltre 1.000 kW |
Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, queste saranno incrementate di 15 giorni lavorativi, previo invio di specifica comunicazione da parte di DEVAL entro le tempistiche sopra indicate.
Nel caso in cui la connessione sia effettuata in alta tensione, DEVAL invia la STMG entro 70 giorni lavorativi.
Le tempistiche indicate decorrono a partire dalla data di ricevimento della domanda di connessione, completa di tutti i dati e gli allegati necessari, inclusa l’attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per l’emissione del preventivo.
Qualora la documentazione non risulti invece completa o conforme a quanto previsto dalle presenti MCC, ne viene data comunicazione al richiedente, con l’indicazione delle integrazioni necessarie. I tempi di messa a disposizione del preventivo decorreranno in tal caso dalla data di ricevimento dell’ultima integrazione alla domanda di connessione.
Nel caso di aree critiche, le tempistiche relative alla messa a disposizione del preventivo e/o relative alle procedure di coordinamento decorrono invece dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell’Open Season, come pubblicato da DEVAL sul proprio sito internet.
B.6 SOLUZIONI TECNICHE DI CONNESSIONE COMUNI A PIÙ RICHIEDENTI
La concentrazione di richieste di connessione in determinate aree comporta la necessità di prevedere soluzioni tecniche di allacciamento con porzioni, più o meno consistenti, di impianti di rete per la connessione comuni a più richiedenti, al fine di razionalizzare ed ottimizzare la realizzazione degli impianti di rete.
DEVAL, nel rispetto della regolazione vigente, prevede che:
• i richiedenti indichino, già in fase di presentazione della richiesta di connessione, l’eventuale esistenza di altri soggetti con i quali sia possibile condividere porzioni di impianto di rete per la connessione;
• i richiedenti autorizzino DEVAL a fornire i propri dati ad altri soggetti e/o altri gestori di rete ai fini dell’attivazione del coordinamento tra gestori, nonché del coordinamento tra richiedenti per l’eventuale condivisione dell’impianto di rete per la connessione.
Nel fornire ai richiedenti la soluzione di allacciamento, DEVAL prevede soluzioni tecniche che costituiscono la sintesi ottimale tra il minimo tecnico per il singolo allacciamento ed il minimo tecnico dal punto di vista del sistema, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di salvaguardia della continuità del servizio elettrico e tenendo conto delle altre richieste pervenute nell’area interessata.
Il preventivo di allacciamento descriverà pertanto l’impianto di rete per la connessione nel suo complesso, evidenziando, laddove possibile, la porzione di impianto di rete potenzialmente comune ad altri richiedenti.
I casi tipici di impianto di rete comune sono:
• nuova Cabina Primaria AT/MT;
• nuova trasformazione AT/MT in cabina primaria esistente;
• nuova linea MT da Cabina Primaria esistente;
• nuova Cabina Secondaria MT/BT.
In tutti i casi in cui siano necessari interventi su reti di altri gestori, come ad esempio per nuove Cabine Primarie da connettere alla Rete di Trasmissione Nazionale, saranno messe in atto le opportune fasi di coordinamento tra gestori di rete, ricorrendo, qualora necessario, alla convocazione di un “tavolo tecnico”.
Il “tavolo tecnico” costituisce in ogni caso uno strumento a disposizione di DEVAL per la gestione del coordinamento tra i richiedenti coinvolti nelle varie fasi del processo.
PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER IMPIANTI DI RETE COMUNI
I richiedenti hanno la facoltà di curare in proprio la gestione dell’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di rete per la connessione e per eventuali interventi di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente.
Nei casi in cui l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia comune a più richiedenti,
questi hanno la facoltà di accordarsi sulla gestione dell’iter autorizzativo.
E’ auspicabile e opportuno che i richiedenti adottino tali forme di coordinamento, consentendo di contenere il numero di procedimenti autorizzativi presso le P.A. e, di conseguenza, di ridurre
i tempi di analisi della documentazione autorizzativa e di svolgimento dei procedimenti da parte delle stesse P.A..
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RETE COMUNI
Nei casi di impianti di rete comuni a più richiedenti, qualora più di uno di essi sia interessato alla realizzazione degli impianti medesimi, e ciò sia consentito dalla normativa vigente, è indispensabile mettere in atto il coordinamento tra i richiedenti interessati, al fine di evitare la duplicazione di impianti di interesse comune con evidenti conseguenze negative sia sotto il profilo dell’impatto ambientale delle opere che sotto il profilo economico per il sistema.
La regolazione vigente prevede che i richiedenti aventi in comune l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, siano tenuti ad accordarsi, individuando il soggetto incaricato a realizzare tale impianto.
In caso di mancato accordo allo scadere del tempo indicato, la realizzazione sarà presa in carico da DEVAL.
Qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell’impianto di rete per la connessione, è prevista la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità in merito alla realizzazione, come descritto nei paragrafi B.8.6 e B.9.7.2.
Il contratto prevedrà inoltre la possibilità per DEVAL di rivalersi, nei confronti del soggetto realizzatore dell’impianto di rete comune, in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali, per i danni eventualmente prodotti ad altri richiedenti interessati dalla realizzazione dell’impianto di rete. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti è prevista inoltre la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento. In tal caso DEVAL assume da quel momento la responsabilità della realizzazione dell’impianto di rete per la connessione.
B.7 COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE
Qualora, per la gestione di una richiesta di connessione, sia necessario il coordinamento con altri gestori di rete, e, in particolare, nei casi in cui:
a) la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita da DEVAL;
b) la connessione venga effettuata alla rete di DEVAL, ma la soluzione di connessione preveda interventi su reti gestite da altri gestori
DEVAL attua opportune forme di coordinamento con gli altri gestori di rete, secondo procedure concordate tra i gestori di rete stessi, nel rispetto di quanto previsto dal TICA modificato.
Tale coordinamento riguarda generalmente soltanto la fase di preventivazione nel caso a), mentre nel caso b) riguarda anche le fasi successive del processo sino alla realizzazione della connessione.
B.8 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI IN MEDIA E BASSA TENSIONE
B.8.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE
Il preventivo è predisposto a conclusione delle verifiche tecniche effettuate da DEVAL. Le modalità e i contenuti del preventivo sono descritti nel TICA modificato.
In particolare, esso contiene tra l’altro:
• la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione;
• l’indicazione del corrispettivo per la connessione e delle relative modalità di pagamento che
prevedono:
a) una prima rata del 30% del totale, da versare all’atto dell’accettazione del preventivo;
b) una seconda rata pari al restante 70%, da versare al momento della comunicazione a DEVAL di avvenuto completamento delle opere, a cura del produttore, strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, così come indicato nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione;
La seconda rata, pari al 70% del corrispettivo per la connessione, non è dovuta nel caso in cui il richiedente si avvalga, nelle casistiche previste, della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione;
c) per importi complessivamente non superiori a 2.000 € il richiedente è tenuto a versare il
corrispettivo in un’unica soluzione all’atto di accettazione del preventivo;
d) nel caso in cui non siano presenti opere strettamente necessarie alla connessione, e nel caso in cui il richiedente non si avvalga, o non possa avvalersi, della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione, il richiedente potrà versare il corrispettivo in un’unica soluzione all’atto di accettazione del preventivo.
Nel caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, qualora la soluzione individuata dovesse essere riferita, per necessità tecniche, ad un punto di connessione alla rete diverso da quello della connessione esistente, sarà necessario realizzare una nuova connessione, con eventuale modifica del codice POD, fermo restando che nel calcolo del corrispettivo per la connessione si terrà conto, ove previsto, della potenza già disponibile in prelievo e/o in immissione.
Nel caso in cui il richiedente abbia indicato, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete deve riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, il preventivo deve:
• prevedere, qualora realizzabile, la connessione nel punto indicato dal richiedente;
• indicare la massima potenza consentita in immissione, qualora inferiore rispetto alla potenza in immissione richiesta, con relative motivazioni.
Nel caso in cui la massima potenza consentita in immissione sul punto esistente indicato dal richiedente sia inferiore al 10% della potenza in immissione richiesta, DEVAL proporrà una soluzione tecnica minima alternativa su un altro punto della rete, al fine di consentire la connessione dell’intera potenza richiesta.
Per le connessioni in MT e BT, la soluzione tecnica non prevede impianti di utenza per la connessione (porzioni di impianto la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente) ad eccezione di accordi specifici tra richiedente e DEVAL.
La possibilità di connettere l’impianto di produzione in modalità di esercizio transitorio, nelle more della realizzazione degli interventi sulla rete esistente, così come stabilito dal TICA modificato, è ammessa quando l’impianto di rete per la connessione sia disponibile e funzionale, ancorché con possibili limitazioni nella modalità di esercizio.
La suddetta possibilità può ricorrere, quindi, sia quando la soluzione tecnica di connessione preveda unicamente interventi di adeguamento della rete esistente (ad esempio è richiesto il potenziamento di un tratto di linea MT o la sostituzione del trasformatore nella Cabina Primaria), sia quando la soluzione preveda, oltre a detti interventi, un nuovo impianto di rete per la connessione. La possibilità di connettere l’impianto in modalità provvisoria non è prevista e non sussiste, quindi, quando la soluzione tecnica prevede esclusivamente la realizzazione di un nuovo impianto di rete.
La connessione transitoria può comportare la previsione di installazione di apparecchiature, occorrenti specificamente per la durata della connessione transitoria stessa, atte a limitare la potenza in immissione a garanzia della sicurezza del sistema elettrico. I costi per l’installazione dei suddetti dispositivi sono a carico del richiedente la connessione.
Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata sulla rete di un altro gestore, come descritto al paragrafo B.7:
• DEVAL trasmette all’altro gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, le informazioni necessarie per effettuare l’analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione, e contestualmente informa il richiedente dell’avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione avvenga sulla rete di un altro gestore;
• il secondo gestore si coordina con DEVAL entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di coordinamento;
• al termine del coordinamento, qualora sia il secondo gestore ad erogare il servizio di connessione, DEVAL trasferisce a questi il corrispettivo ricevuto dal richiedente per l’ottenimento del preventivo, e tutta la documentazione tecnica necessaria; nel caso di mancato coordinamento, l’erogazione del servizio di connessione rimane in capo a Deval;
• entro i successivi 5 giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione ne darà informazione al richiedente.
Nel caso in cui la connessione venga effettuata da DEVAL con interventi su reti gestite da altri
gestori, DEVAL richiede al secondo gestore l’attivazione della procedura di coordinamento entro
25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente, con riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore dovrà fornire a Deval gli elementi di propria competenza. Entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore sulle tempistiche di intervento sulla propria rete, DEVAL trasmette al richiedente il preventivo completo, comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi.
B.8.2 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE
Il corrispettivo per la connessione è definito nel TICA modificato, rispettivamente:
• nell’articolo 12: per impianti alimentati da fonti rinnovabili, ovvero centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, ovvero impianti cogenerativi ad alto rendimento;
• nell’articolo 13: per impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento (quindi in particolare: impianti da fonti tradizionali, linee elettriche transfrontaliere di cui al decreto 21/10/2005). In tal caso, il corrispettivo è pari al massimo tra quello di cui all’articolo 12 e il costo calcolato in base ai costi medi convenzionali riportati nella Sezione I e applicati alle soluzioni tecniche standard di cui alla Sezione D della presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Deval”;
• nell’articolo 7, commi 5 e 8: nei casi di modifica del preventivo (rispettivamente prima o dopo
l’accettazione del primo preventivo).
Per le centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, e per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento valgono gli obblighi informativi di cui all’articolo 12 del TICA modificato.
B.8.3 MODALITÀ PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE
Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del preventivo, il richiedente può:
• accettare il preventivo;
• chiedere una modifica del preventivo. In questo caso il richiedente è tenuto a versare a Deval un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo B.3 contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. DEVAL, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest’ultimo caso le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica più costosa di quella inizialmente indicata da DEVAL, e qualora tale soluzione sia realizzabile, DEVAL, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione:
a) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, come somma tra il corrispettivo “a forfait” relativo alla soluzione originaria e la differenza tra i costi convenzionali di cui all’articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all’articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione inizialmente individuata dal gestore di rete;
b) negli altri casi, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi convenzionali di cui all’articolo 13 del TICA modificato, attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente;
• nel caso in cui il richiedente abbia richiesto la connessione ad un punto esistente della rete e decida di rinunciare al suddetto punto di connessione, è possibile richiedere un nuovo preventivo, sulla base di una diversa soluzione di connessione. L’esercizio di tale opzione è considerato, come stabilito dall’art. 7.7 del TICA, come una nuova richiesta di connessione, decorrente dalla predetta data di comunicazione e trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente, alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.
L’accettazione del preventivo per la connessione da parte del richiedente deve essere formalizzata mediante l’invio, entro i termini di validità dello stesso, del modulo di accettazione scaricabile mediante l’apposito servizio del Portale appositamente sottoscritto e completo di attestazione dell’avvenuto pagamento degli importi richiesti.
All’atto dell’accettazione del preventivo, il richiedente:
• indica le proprie scelte in merito alle procedure autorizzative per l’impianto di rete per la connessione, come meglio specificato nel paragrafo B.8.4;
• indica le proprie scelte in merito alla realizzazione dell’impianto di rete per la connessione, come meglio descritto al paragrafo B.8.5.2 (nel caso l’impianto di generazione sia da fonte rinnovabile o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, qualora la connessione sia erogata a un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV la competenza è esclusivamente di DEVAL);
• assume altresì la responsabilità degli oneri che dovessero eventualmente derivare per l’adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell’articolo 95 comma 9 del D.lgs. 259/03;
• accetta le condizioni generali di contratto di connessione e le condizioni generali del servizio di misura, qualora abbia richiesto a Deval l’espletamento di tale servizio.
Le condizioni generali di contratto sopra menzionate sono disponibili al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx
L’esercizio dell’impianto di produzione è comunque soggetto anche a quanto previsto nel Regolamento di Esercizio, che deve essere sottoscritto dal richiedente prima dell’attivazione della connessione, come descritto al successivo paragrafo B.8.5.
Il preventivo inviato da DEVAL al richiedente ha validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso da parte del richiedente: entro tale scadenza, il richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione di accettazione del preventivo, completa dell’attestazione di pagamento del corrispettivo per la connessione, ovvero dell’anticipo (pari al 30% dello stesso), così come richiesto nel preventivo.
Trascorso tale termine senza accettazione completa da parte del richiedente, la richiesta si intenderà decaduta.
In questo caso, DEVAL informerà il richiedente inviando una comunicazione di sollecito, invitandolo a dimostrare, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, di aver provveduto ad inviare l’accettazione del preventivo, completa del pagamento dei corrispettivi previsti, entro la scadenza originaria. Qualora il richiedente non provveda ad inviare idonea documentazione entro i citati 30 giorni lavorativi, successivi alla data di ricevimento della comunicazione di sollecito, DEVAL provvederà ad annullare la richiesta di connessione, fornendone comunicazione al richiedente.
Nel caso degli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l’accettazione del preventivo comporta la prenotazione della relativa capacità di rete.
Nel caso di tutti gli altri impianti la soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione, al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all’impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete.
Nel caso in cui il procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 del TICA modificato o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la soluzione tecnica indicata nel preventivo assume un valore indicativo.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 33.3 del TICA modificato, il richiedente, all’atto della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, provvede a comunicare al responsabile del medesimo procedimento e, qualora sia necessario acquisire la VIA, anche al responsabile del procedimento di VIA, il codice di rintracciabilità della richiesta di connessione cui fa riferimento la STMG allegata alla richiesta di autorizzazione, gli estremi e i recapiti del gestore di rete cui è stata inoltrata la richiesta di connessione, la data di accettazione del preventivo e la data ultima di validità della soluzione tecnica evidenziando che, decorsa la predetta data, occorrerà verificare con il gestore di rete la fattibilità tecnica della soluzione presentata in iter autorizzativo.
Nel caso l’impianto di produzione sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è opportuno che il responsabile del procedimento di VIA, qualora ritenga sussistano le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, verifichi con DEVAL, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica redatta dal medesimo gestore di rete, prima di comunicare l’esito positivo del procedimento al proponente.
DEVAL, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della soluzione tecnica, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell’altro gestore di rete. Quest’ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.
Qualora l’esito della verifica effettuata da DEVAL sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica.
In caso contrario, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l’eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del TICA modificato, elabora una nuova soluzione tecnica, prenota in via transitoria la relativa capacità sulla rete elettrica esistente e comunica al richiedente la nuova soluzione tecnica.
La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente.
In caso di accettazione della nuova soluzione tecnica:
• DEVAL prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete;
• il richiedente presenta, ai sensi di quanto previsto dal comma 14.12 delle linee guida per lo svolgimento del procedimento autorizzativo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (DM 10/09/2010), la documentazione relativa alla nuova soluzione tecnica al responsabile di procedimento e ne dà comunicazione a Deval con le medesime tempistiche e modalità previste dai commi 9.3, 9.5,21.3 e 21.5 del TICA modificato, calcolate a partire dalla data di accettazione della nuova soluzione tecnica. Il mancato rispetto delle tempistiche di cui ai commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA modificato comporta la decadenza del preventivo e della soluzione tecnica con le modalità previste dai medesimi commi.
Nel caso in cui l’impianto di produzione non sia assoggettato a VIA, il responsabile del procedimento autorizzativo unico verifica con DEVAL, con le modalità previste dalle linee guida, la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione. Il richiedente può autonomamente inviare al gestore di rete una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione. DEVAL dà seguito alla richiesta inoltrata dal richiedente solo nel caso in cui sia allegata, alla medesima richiesta, una copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della conferenza dei servizi.
DEVAL, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo unico o dal richiedente, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell’altro gestore di rete. Quest’ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.
Qualora l’esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, DEVAL prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica.
Qualora l’esito della verifica effettuata da DEVAL sia negativo, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l’eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del TICA modificato, elabora una nuova soluzione tecnica e la comunica, nelle medesime tempistiche, al richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete. La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente. A seguito dell’accettazione della nuova soluzione tecnica, DEVAL prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete.
Qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i termini di cui al comma 33.2 del TICA modificato e in mancanza del parere positivo da parte del gestore di rete di cui ai commi 33.5 e
33.6 del TICA modificato, in merito alla realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione, la medesima soluzione tecnica rimane indicativa e non è vincolante per il gestore di rete. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, DEVAL verifica la fattibilità e la realizzabilità della soluzione tecnica autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale soluzione tecnica viene confermata e il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di rete. In caso contrario, il preventivo decade e il corrispettivo per la connessione già versato viene restituito maggiorato degli interessi legali maturati.
Nel caso di connessioni in bassa e media tensione, a parità di potenza in immissione richiesta, il corrispettivo per la connessione non viene modificato.
Dopo l’accettazione del preventivo, il richiedente procede alla realizzazione delle opere strettamente necessarie per la connessione, qualora previste nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione.
Una volta completate tali opere, correttamente e in ogni loro parte, il richiedente trasmette a DEVAL:
• comunicazione di completamento delle opere suddette, tramite l’apposito servizio presente
sul portale;
• documentazione attestante il pagamento della seconda rata del corrispettivo, pari al 70% del totale, qualora all’accettazione del preventivo il richiedente non avesse già versato il 100% del corrispettivo stesso.
Secondo quanto previsto dall’articolo 31 del TICA modificato, il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità in mancanza di comunicazione a DEVAL, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dell’inizio della realizzazione dell’impianto di produzione da connettere entro 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, per connessioni in bassa e media tensione.
Se il suddetto termine non può essere rispettato per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o altre cause di forza maggiore o non imputabili al richiedente, lo stesso, per evitare la decadenza del preventivo accettato, deve darne informativa a DEVAL con i modi e nei tempi previsti dal TICA. Il richiedente è altresì tenuto a comunicare con cadenza semestrale lo stato di avanzamento dell’iter di connessione mediante l’invio di apposita comunicazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Qualora la prima o una delle successive comunicazioni non vengano inviate entro le tempistiche previste, DEVAL invia lettera di sollecito al richiedente che, entro i successivi 30 giorni lavorativi, è tenuto a trasmettere la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi accaduti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione.
In caso contrario il preventivo decade.
Oltre a quanto descritto nel seguito, per ogni maggiore dettaglio relativo alle procedure autorizzative si rinvia alla Sezione K della presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Deval”.
B.8.4.1 CASO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI
Il D.lgs. n. 387/03 stabilisce che, nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art. 12, commi dal 3 al 4bis, devono essere autorizzate, oltre che l’impianto di produzione, tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. Tra le opere connesse rientrano sia le opere di connessione alla rete di distribuzione che quelle alla rete di trasmissione nazionale (RTN), come stabilito dall’art. 1 octies della L. n.129/2010.
Qualora per la realizzazione dell’impianto di produzione trovi applicazione la Procedura Abilitativa Semplificata (di seguito PAS) di cui all’art. 6 D.lgs. n.28/2011, si evidenzia che condizione preliminare per l’avvio di tale procedura è che il richiedente abbia acquisito la disponibilità non solo dei terreni per la costruzione dell’impianto di produzione ma anche di quelli necessari per la realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica indicate dal gestore di rete nella soluzione tecnica. La disponibilità di tali aree deve consentire la realizzazione e l’esercizio delle suddette opere.
Alla richiesta di PAS devono essere allegate le autorizzazioni, i nullaosta, o atti di assenso comunque denominati, ottenuti preventivamente e concernenti anche le opere di connessione. Si precisa che è necessario far riferimento alla normativa specifica (regionale o statale) che disciplina la costruzione e l’esercizio delle opere di connessione di distribuzione per individuare i relativi titoli abilitativi, eventualmente da allegare alla PAS.
Qualora tale normativa preveda che la costruzione e l’esercizio di tali opere siano soggette a PAS, andrà avviata un’unica procedura abilitativa sia per l’impianto di produzione che per le opere di connessione di distribuzione.
Ai fini della predisposizione della documentazione che il richiedente deve presentare per l’autorizzazione anche dell’impianto di rete per la connessione, DEVAL fornisce nel preventivo le informazioni di propria competenza, senza oneri aggiuntivi.
Nel caso in cui il richiedente abbia scelto di curare, oppure in base alla normativa vigente debba curare, in proprio l’iter autorizzativo dell’impianto di rete è tenuto a sottoporre ad DEVAL, per la verifica di rispondenza agli standard tecnici e la successiva validazione, la documentazione progettuale relativa alla realizzazione di tale impianto ed agli eventuali interventi sulla rete esistente.
DEVAL verifica il progetto ed invia l’esito della verifica al richiedente entro 30 giorni lavorativi, nel caso di interventi solo in bassa e media tensione, ovvero entro 60 giorni lavorativi nel caso in cui l’impianto di rete comprenda anche linee in alta e altissima tensione o stazioni di trasformazione AT/MT o AAT/AT, a partire dalla data di ricevimento della documentazione progettuale completa in ogni sua parte.
Il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ai sensi dell’articolo 12 D.lgs. n. 387/03, o dell’impianto di produzione e dell’impianto di rete per la connessione, se autorizzati separatamente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, compreso il progetto dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente, entro:
• 60 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo per connessioni in bassa tensione;
• 90 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo per connessioni in media tensione; Le predette tempistiche si intendono al netto delle tempistiche impiegate dal gestore di rete per la validazione del progetto.
Inoltre, entro le medesime tempistiche, il richiedente è tenuto ad inviare a DEVAL una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.
Qualora tale dichiarazione non venga ricevuta, DEVAL sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.
Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare DEVAL, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell’iter autorizzativo, ed informare tempestivamente DEVAL dell’ottenimento delle autorizzazioni, provvedendo alla registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di GAUDÌ, come descritto al paragrafo B.4.
Nel caso in cui l’iter autorizzativo dell’impianto di produzione si sia concluso negativamente, a decorrere dalla data di ricevimento dell’informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data di ricevimento dell’esito negativo (o dell’improcedibilità) da parte dell’ente autorizzante, il preventivo accettato perde efficacia.
Entro i 30 giorni lavorativi successivi il Gestore è tenuto a restituire il corrispettivo di connessione versato all’atto dell’accettazione del preventivo maggiorato degli interessi legali maturati.
Per la predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio dell’iter autorizzativo, il richiedente potrà avvalersi di DEVAL, versando, all’accettazione del preventivo, un corrispettivo sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione K della presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Deval”.
Tale corrispettivo è limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l’iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
Il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per
la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione entro:
• 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per connessioni in bassa tensione;
• 90 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per connessioni in media tensione.
Inoltre, entro le medesime tempistiche, il richiedente è tenuto ad inviare a Deval di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.
Qualora tale dichiarazione non venga inviata, DEVAL sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.
Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare DEVAL, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell’iter autorizzativo, ed informare tempestivamente DEVAL dell’ottenimento delle autorizzazioni, provvedendo alla registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di GAUDÌ, come descritto al paragrafo B.4.
Nel caso in cui l’iter autorizzativo (unico o disgiunto) si sia concluso negativamente, a decorrere dalla data di ricevimento dell’informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data di ricevimento dell’esito negativo (o dell’improcedibilità) da parte dell’ente autorizzante, il preventivo accettato perde efficacia.
Entro i 30 giorni lavorativi successivi il Gestore è tenuto a restituire il corrispettivo di connessione versato all’atto dell’accettazione del preventivo maggiorato degli interessi legali maturati.
Qualora, in base alla normativa che disciplina l’autorizzazione dell’impianto di produzione, le autorizzazioni relative alle opere di rete per la connessione non debbano essere acquisite nell’ambito del procedimento autorizzativo relativo all’impianto di produzione stesso, è facoltà del richiedente acquisire, nel rispetto della normativa di settore, l’autorizzazione per l’impianto di rete per la connessione nonché l’autorizzazione per gli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete sia di distribuzione che di trasmissione nazionale riportati nel preventivo. Pertanto, al momento dell’accettazione del preventivo, il richiedente dovrà comunicare a Deval se intende esercitare tale facoltà e se la medesima facoltà viene limitata all’acquisizione della sola autorizzazione dell’impianto di rete.
Per quanto riguarda il procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente, DEVAL fornisce al richiedente, nel preventivo per la connessione, gli elementi necessari per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni relative all’impianto di rete per la connessione di pertinenza del richiedente medesimo.
All’accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente potrà scegliere se:
a) avvalersi di DEVAL per la predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
b) avvalersi di DEVAL per la gestione completa dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la
connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
c) curare in proprio tutti gli adempimenti necessari alla gestione dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
d) curare in proprio tutti gli adempimenti necessari alla gestione dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione, lasciando a Deval la gestione del procedimento autorizzativo degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente.
Per la predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente, il richiedente potrà avvalersi di DEVAL, versando, con l’accettazione del preventivo, un corrispettivo calcolato sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione K della presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Deval”. Nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento, tale corrispettivo limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l’iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
Qualora la gestione dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione e degli interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente sia a cura di DEVAL, il richiedente versa all’atto di accettazione del preventivo, un corrispettivo calcolato sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione K della presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Deval”. Nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento, il corrispettivo che il richiedente deve versare a Deval per la gestione dell’iter autorizzativo limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l’iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
DEVAL provvederà ad avviare i procedimenti autorizzativi a proprio carico entro i tempi previsti dal TICA modificato a partire dalla data di accettazione del preventivo da parte del richiedente, completa in ogni sua parte, inclusa l’attestazione del pagamento degli oneri previsti a carico del richiedente.
DEVAL, dopo la presentazione delle richieste di autorizzazioni di propria competenza, informerà
il richiedente con cadenza semestrale circa l’avanzamento dell’iter.
Nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza per curare tutti gli adempimenti legati alle procedure autorizzative per l’impianto di rete per la connessione ed eventualmente per gli interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente, questi diventa responsabile di tutte le attività correlate alle procedure autorizzative stesse, inclusa la predisposizione della documentazione necessaria per richiedere le autorizzazioni previste.
In tal caso, il richiedente sottopone a Deval, per la verifica di rispondenza agli standard tecnici e la successiva validazione, la documentazione progettuale elaborata per la gestione dell’iter autorizzativo.
DEVAL verifica il progetto ed invia l’esito della verifica al richiedente entro 30 giorni lavorativi nel caso di interventi solo in bassa e media tensione, ovvero entro 60 giorni lavorativi nel caso in cui l’impianto di rete comprenda anche linee in alta e altissima tensione o stazioni di trasformazione AT/MT o AAT/AT, a partire dalla data di ricevimento della documentazione progettuale completa in ogni sua parte.
Il richiedente è quindi tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di rete per la connessione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, entro:
• 60 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo per connessioni in bassa tensione;
• 90 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo per connessioni in media tensione; al netto delle tempistiche impiegate dal gestore di rete per la validazione del progetto.
Inoltre, entro le medesime tempistiche, il richiedente è tenuto ad inviare a DEVAL una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.
Qualora tale dichiarazione non venga inviata, DEVAL sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.
Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare DEVAL, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell’iter autorizzativo ed informare tempestivamente DEVAL della conclusione positiva o negativa dell’iter autorizzativo.
Nel caso in cui l’iter autorizzativo (unico o disgiunto) si sia concluso negativamente, a decorrere dalla data di ricevimento dell’informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data di ricevimento dell’esito negativo (o dell’improcedibilità) da parte dell’ente autorizzante, il preventivo accettato perde efficacia.
Entro i 30 giorni lavorativi successivi il Gestore è tenuto a restituire il corrispettivo di connessione versato all’atto dell’accettazione del preventivo maggiorato degli interessi legali maturati.
B.8.4.3 AUTORIZZAZIONI PER IMPIANTI DI RETE CONDIVISI TRA PIÙ RICHIEDENTI
Nel caso in cui l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti, questi hanno la facoltà di accordarsi in relazione alla gestione dell’iter autorizzativo, dandone comunicazione a Deval, come descritto al paragrafo B.6.
DEVAL o il richiedente che per primo ottiene le necessarie autorizzazioni per l’impianto di rete
comune, invia comunicazione apposita agli altri richiedenti.
B.8.4.4 AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO
Nel caso in cui l’iter di autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e/o l’iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsto, se disgiunti dall’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo:
• se l’iter è stato curato da DEVAL, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, DEVAL comunica al richiedente l’esito negativo dell’iter autorizzativo, richiedendo se debba riavviare l’iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo, restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell’accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Il richiedente comunica a Deval la sua scelta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione. In caso contrario il preventivo decade. Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, DEVAL dà corso alle richieste;
• se l’iter è stato curato dal richiedente, quest’ultimo, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica a Deval l’esito negativo dell’iter autorizzativo, richiedendo una nuova soluzione tecnica o l’annullamento del preventivo con restituzione della parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell’accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati.
Entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del richiedente, DEVAL dà corso alle richieste.
Nei casi sopra citati, l’elaborazione da parte di DEVAL di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.
Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione abbia avuto esito negativo, il preventivo decade ed entro i successivi 30 giorni lavorativi DEVAL restituisce la parte di corrispettivo per la connessione versata al momento dell’accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali.
Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentabili. In questi casi la modifica del preventivo viene effettuata da DEVAL a titolo gratuito entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica; inoltre, il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova soluzione tecnica, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del TICA modificato nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall’articolo 13 del TICA modificato in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità, DEVAL invia il nuovo preventivo completo di tutte le informazioni previste.
Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione: in questo caso, il richiedente, all’atto della richiesta di modifica del preventivo, versa a Deval un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo B.3. DEVAL, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, aggiorna il preventivo senza ulteriori oneri per il richiedente.
Il preventivo può essere inoltre modificato previo accordo tra DEVAL e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale.
Se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, il richiedente è tenuto a versare a Deval un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo B.3 contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. DEVAL, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest’ultimo caso le motivazioni.
Qualora la nuova soluzione tecnica sia più costosa di quella inizialmente indicata da DEVAL, e qualora tale soluzione sia realizzabile, DEVAL, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, come somma tra il corrispettivo “a forfait” riferito alla soluzione originaria e la differenza tra i costi convenzionali di cui all’articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all’articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione inizialmente individuata dal gestore di rete; nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi convenzionali di cui all’articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente.
Se invece la richiesta di modifica è presentata da DEVAL, la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova soluzione tecnica, secondo quanto previsto dall’articolo 12 del TICA modificato nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento
e dall’articolo 13 del TICA modificato in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invia il nuovo preventivo completo di tutte le informazioni previste.
Secondo quanto previsto al comma 40.7 del TICA modificato, nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la potenza in immissione inizialmente richiesta:
a. qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo. Il richiedente è tenuto comunicare a Deval la riduzione di potenza entro la data di completamento dell’impianto di produzione. Nei casi in cui l’impianto di rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 mesi dalla data di attivazione della connessione, DEVAL restituisce al richiedente l’eventuale differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta. Nei casi di realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione, come descritto al comma 16.6 del TICA modificato e al successivo paragrafo B.8.5.2, il gestore di rete, ai fini del calcolo degli importi da scambiare con il richiedente all’atto di acquisizione dell’impianto di rete per la connessione, tiene conto del corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta;
b. in tutti gli altri casi di riduzione di potenza, il richiedente è tenuto a presentare istanza di modifica del preventivo secondo quanto previsto nel presente paragrafo e ai commi 7.5 e 7.8 del TICA modificato.
B.8.5 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE
B.8.5.1 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE A CURA DI DEVAL
I tempi previsti per la realizzazione della connessione sono così fissati, ai sensi del TICA modificato:
TEMPO DI RELIZZAZIONE (BASE) | ULTERIORI TEMPI IN CASO DI PRESENZA DI LINEE MT | ULTERIORI TEMPI IN CASO DI PRESENZA DI LAVORI AT | |
LAVORI SEMPLICI (interventi limitati alla presa e eventualmente al gruppo di misura) | 30 giorni lavorativi | --- | --- |
LAVORI COMPLESSI | 90 giorni lavorativi | 15 gg lav./km linea MT (oltre 1° km) | Comunicati da Deval nel preventivo, sulla base dei tempi medi di cui alla Sezione I |
Tali tempi sono al netto di quelli necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni, nei termini specificati all’articolo 8 del TICA modificato.
I tempi di realizzazione sono sospesi nei seguenti casi:
• impraticabilità del terreno sul sito di connessione; in questo caso DEVAL comunica la sospensione delle attività al richiedente. La sospensione cessa al momento in cui DEVAL riceve comunicazione da parte del richiedente in merito alla praticabilità dei terreni;
• rinvio da parte del richiedente di un sopralluogo già fissato da DEVAL in questo caso i giorni di ritardo non sono conteggiati nel tempo di realizzazione effettivo;
I tempi di esecuzione dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente sono comunque calcolati al netto dei tempi occorrenti per l’acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell’opera, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto.
Qualora la connessione preveda la realizzazione di lavori semplici, DEVAL mette a disposizione tramite il Portale Produttori il Regolamento di Esercizio, compilato per la parte di propria competenza, entro 20 giorni lavorativi pima della data presunta di completamento dei lavori per la connessione entro le tempistiche indicate nel presente paragrafo.
Il titolare del punto di connessione è tenuto a completarlo ed a rinviarlo debitamente sottoscritto per accettazione a DEVAL.
Qualora la connessione preveda la realizzazione di lavori complessi, DEVAL invia tramite il Portale Produttori il Regolamento di Esercizio, compilato per la parte di propria competenza, almeno 20 giorni lavorativi prima della data presunta di completamento dei lavori per la connessione entro le tempistiche indicate al presente paragrafo.
Il titolare del punto di connessione è tenuto a completarlo e ad inviarlo debitamente sottoscritto per accettazione a DEVAL.
Si ricorda che il Regolamento di Xxxxxxxxx, compilato correttamente e sottoscritto dal titolare del punto di connessione, è uno dei documenti necessari al fine della decorrenza dei 10 giorni lavorativi previsti per attivazione dell’impianto di produzione, come descritto al seguente paragrafo B.8.8.
Terminati i lavori di realizzazione della connessione, inclusi eventuali interventi di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente, DEVAL ne dà comunicazione al richiedente, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.
Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, e con esclusione delle connessioni in BT, il richiedente può realizzare in proprio gli impianti per la connessione.
E’ facoltà di DEVAL consentire eventualmente al richiedente di effettuare anche interventi sulla rete esistente, purché nel rispetto delle esigenze di sicurezza e salvaguardia della continuità del servizio elettrico.
Qualora interessato, il richiedente deve presentare istanza per realizzare in proprio gli impianti all’atto dell’accettazione del preventivo; anche in questo caso, il richiedente è comunque tenuto a versare a Deval, all’atto di accettazione del preventivo, il 30% del corrispettivo per la connessione.
Qualora il richiedente intenda modificare la propria scelta, relativamente alla realizzazione in proprio dell’impianto per la connessione, successivamente all’accettazione del preventivo, il richiedente dovrà richiedere una modifica del preventivo, con le modalità previste al precedente paragrafo B.8.4.4. Resta salva la facoltà di DEVAL di non accettare tale modifica nel caso in cui parte della soluzione tecnica già fornita sia in comune con altri soggetti.
Dopo l’avvenuta registrazione dell’anagrafica dell’impianto all’interno di GAUDÌ, nel caso di realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione ed eventualmente delle opere di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente, il richiedente deve stipulare con DEVAL un contratto per la realizzazione delle opere di connessione, previsto dall’articolo 16.2 del TICA modificato.
Qualora l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e nessun richiedente abbia già sottoscritto il contratto per la realizzazione delle opere di rete previsto dall’articolo 16.2 del TICA modificato:
• i richiedenti che hanno in comune l’impianto di rete per la connessione, o almeno una sua parte, sono tenuti ad accordarsi entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione di ottenimento dell’autorizzazione, ai fini della realizzazione in proprio, o meno, della parte condivisa dell’impianto di rete per la connessione. In caso di mancato accordo, la parte condivisa dell’impianto di rete per la connessione viene realizzata da DEVAL;
• qualora i richiedenti si accordino ai fini della realizzazione in proprio della parte condivisa
dell’impianto di rete per la connessione, dovranno stipulare il contratto previsto dall’articolo
16.7 del TICA modificato, nel quale vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione. DEVAL prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del realizzatore delle opere di rete qualora le clausole contrattuali non siano rispettate, e la possibilità di sciogliere il contratto, assumendo la responsabilità della realizzazione dell’impianto di rete per la connessione.
Qualora l’impianto di rete, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e un richiedente abbia già sottoscritto il contratto per l’esecuzione in proprio dell’impianto di rete, ai sensi dell’articolo 16.2 del TICA modificato, DEVAL ne dà comunicazione a tutti i richiedenti interessati in tutto o in parte dalla medesima soluzione di connessione.
I facsimili dei contratti per la realizzazione delle opere sono disponibili al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx
Dopo la sottoscrizione del contratto, prima di dare corso all’avvio dei lavori di costruzione dell’impianto di rete, il richiedente deve inviare il progetto esecutivo dell’impianto che andrà a realizzare, unitamente all’attestazione di pagamento degli oneri di collaudo, definiti nel contratto stesso e riferiti alla soluzione tecnica autorizzata.
Per le sole richieste di connessione (nuove connessioni o modifiche di connessioni già esistenti) presentate dal 1 gennaio 2019, in base alle disposizioni introdotte con la delibera
564/2018/R/eel, i corrispettivi di collaudo indicati in preventivo e riportati nel contratto per la realizzazione dell’impianto di rete sono da considerarsi a preventivo e pertanto sono soggetti dell’eventuale conguaglio, qualora vi sia una differenza tra il corrispettivo di collaudo a preventivo e il corrispettivo di collaudo a conguaglio, secondo quanto previsto nella sezione J della Guida.
Il conguaglio dei corrispettivi di collaudo non è invece previsto per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2018 e per le richieste di modifica pervenute a partire dal 1 gennaio 2019 se queste sono afferenti a pratiche di connessione iniziate antecedentemente a tale data.
Il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto all’esame di rispondenza ai requisiti tecnici da
parte di DEVAL.
Per le nuove richieste di connessione pervenute a partire dal 1 gennaio 2019, entro il suddetto termine di 60 giorni lavorativi, l’eventuale differenza tra il corrispettivo di collaudo a conguaglio e il corrispettivo di collaudo a preventivo viene versata dal richiedente se positiva ovvero restituita al richiedente se negativa.
Sempre per le nuove richieste di connessione pervenute a partire dal 01 gennaio 2019, in caso di ritardi nei pagamenti si applicano gli interessi legali, oltre alla possibile sospensione della connessione qualora, in caso di conguaglio positivo, il richiedente non effettui il pagamento della fattura nei termini previsti.
A tal fine Deval, provvederà ad inviare un sollecito di pagamento evidenziando che decorsi 60 gg lavorativi dal predetto sollecito, qualora il produttore non abbia ancora effettuato il conguaglio, Deval potrà procedere alla sospensione della connessione.
Una volta ottenuta la validazione del progetto da parte del gestore di rete, il richiedente potrà cominciare i lavori di realizzazione della connessione.
DEVAL invia il Regolamento di Xxxxxxxxx, compilato per la parte di propria competenza, almeno 20 giorni lavorativi prima della data presunta di completamento dei lavori di connessione come comunicata dal richiedente nell’aggiornamento del crono-programma. Il titolare del punto di connessione è tenuto a completarlo e a ritornarlo sottoscritto a Deval secondo i canali di comunicazione previsti.
Si ricorda che il regolamento di esercizio compilato correttamente e sottoscritto dal titolare del punto di connessione è uno dei documenti necessari al fine della decorrenza dei 10 giorni lavorativi previsti per attivazione dell’impianto di produzione, come descritto al seguente paragrafo B.8.8.
Una volta conclusi i lavori di realizzazione degli impianti per la connessione da parte del
richiedente, quest’ultimo:
a) invia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la fine dei lavori dell’impianto di rete, utilizzando l’apposito servizio presente sul Portale Produttori, trasmettendo, contestualmente, tutta la documentazione tecnica relativa agli impianti così come realizzati (“As Built”), nonché la documentazione giuridica ed autorizzativa connessa all’esercizio ed alla gestione dei medesimi;
b) rende disponibili gli impianti per la connessione a DEVAL, per il collaudo (i cui costi sono a carico del richiedente) e la successiva acquisizione, in caso di collaudo con esito positivo.
Il collaudo viene effettuato entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del richiedente la connessione di cui al precedente punto a). I costi del collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora il collaudo stesso dovesse avere esito negativo.
Qualora il collaudo abbia esito positivo, DEVAL prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente che rimangono nella disponibilità gratuita del gestore di rete sino a quando non si procederà alla stipulazione del relativo atto notarile di cessione degli impianti stessi.
Successivamente al collaudo, con esito positivo, dell’impianto di rete realizzato in proprio, si può procedere a:
- attivazione dell’impianto di produzione, come descritto al paragrafo B.8.8;
- stipulazione dell’atto notarile di cessione dell’impianto di rete realizzato dal richiedente; a tale proposito, DEVAL comunica al richiedente, tramite lettera apposita, di proporre una data per la stipulazione dell’atto di cessione, tenendo conto delle tempistiche previste dall’articolo 16.6 del TICA modificato.
Entro 60 giorni lavorativi dal completamento del collaudo, con la stipulazione dell’atto di cessione delle opere realizzate, DEVAL restituisce al richiedente l’anticipo del corrispettivo per la connessione versato all’atto di accettazione del preventivo, pari al 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli interessi legali. DEVAL versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, indicato nel preventivo e nel contratto di realizzazione dell’impianto di rete, e il corrispettivo per la connessione. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente a Deval entro le medesime tempistiche.
Inoltre, al momento della stipulazione dell’atto di cessione, il richiedente dovrà presentare a Deval una fideiussione bancaria stipulata a favore del gestore di rete per l’eventuale eliminazione di vizi e difetti dell’impianto di rete realizzato in proprio. La fideiussione bancaria avrà durata triennale, e sarà d’importo pari al 30% del valore, (calcolato secondo i costi standard sostenuti da DEVAL), dell’impianto di rete realizzato dal richiedente.
Per maggiori dettagli e approfondimenti sull’argomento oggetto del presente paragrafo si rimanda alla Sezione J - “Impianti di rete realizzati a cura del Produttore – Progettazione, esecuzione e collaudi”.
B.8.6 REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE
Il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare a DEVAL un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell’impianto di produzione, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori, come previsto dall’art.
10.5 del TICA modificato
Conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, il richiedente è tenuto, utilizzando l’apposito servizio presente sul Portale Produttori, ad inviare a DEVAL una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per comunicare l’ultimazione dei lavori entro le tempistiche previste dalle autorizzazioni, indicando i riferimenti del provvedimento autorizzativo ottenuto.
Nel caso in cui l’impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste
dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, incluse eventuali proroghe concesse dall’ente
autorizzante, decade anche il preventivo per la connessione.
B.8.7 VERIFICA IMPIANTI DI PRODUZIONE IN FASE DI ATTIVAZIONE
In fase di attivazione, il produttore o suo delegato dovrà garantire l’accesso all’impianto di produzione in condizioni di sicurezza e dovrà accompagnare, durante la verifica, il personale di DEVAL, che effettuerà fotografie dell’impianto di produzione.
Nel caso specifico in cui non sia possibile accedere in condizioni di sicurezza al sito dell’impianto da parte dei tecnici di DEVAL, l’attivazione dell’impianto sarà effettuata, sempre che non vengano rilevate difformità dell’impianto stesso rispetto a quanto risultante dalla documentazione e da quanto dichiarato; qualora si proceda all’attivazione è comunque obbligo del produttore inviare a DEVAL idonea documentazione fotografica attestante la corrispondenza dell’impianto realizzato rispetto a quanto autorizzato e dichiarato.
Inoltre, DEVAL sospende l’attivazione dell’impianto quando mancano alcune condizioni riportate nella specifica tecnica di connessione fornita in sede di sopralluogo o allegata al preventivo (es. mancanza di idoneo vano per l’installazione delle apparecchiature di misura), oppure manchi il responsabile tecnico dell’impianto di produzione designato nel Regolamento di Esercizio o persona da lui appositamente delegata e in grado di mettere in sicurezza l’impianto.
Qualora il produttore si opponga all’accesso del personale di DEVAL, non si procede con l’attivazione e si sospendono i relativi termini; in tal caso DEVAL invia un’apposita comunicazione al produttore ed al GSE qualora l’impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.
B.8.8 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE
DEVAL attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall’ultima tra:
- la data di completamento della connessione;
- la data di ricevimento, da parte di DEVAL, della dichiarazione di completamento dei lavori di
realizzazione dell’impianto di produzione;
- la data di ricevimento, da parte di DEVAL, del regolamento d’esercizio sottoscritto dal richiedente;
- la data di attivazione su GAUDi dello stato di “UP Abilitata ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio” e “Impianto Abilitato ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio”;
- la data di ricevimento dei documenti necessari all’attivazione della connessione in prelievo, trasmessi al gestore di rete dalla società di vendita secondo le modalità previste per i clienti finali, nei casi di nuova fornitura con prelievi non unicamente destinati all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione (in assenza di un contratto per la fornitura in prelievo, qualora l’energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione, DEVAL inserisce il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell’esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente, dandone informativa all’esercente stesso e decorsi 10 giorni lavorativi dall’invio di tale
informativa, qualora la restante documentazione necessaria sia già pervenuta, procede
comunque all’attivazione della connessione);
A partire dalla maggiore tra le date sopra indicate, DEVAL comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all’attivazione della connessione, indicando due possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all’attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l’immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata, portale informatico qualora la richiesta di connessione sia gestita tramite la procedura online).
Qualora tutta la documentazione necessaria all’attivazione sia già pervenuta, DEVAL può concordare (contatto telefonico) con il richiedente una data per l’attivazione prima dell’invio della lettera di disponibilità all’attivazione. In questo caso, nella lettera di disponibilità all’attivazione, verrà confermato che l’attivazione avverrà nella data preventivamente concordata, e verrà proposta una seconda data che il richiedente potrà scegliere qualora dovessero verificarsi degli imprevisti, in tale eventualità, è obbligo del richiedente comunicare la scelta della seconda data ovvero proporne una diversa entro la tempistica sotto riportata e comunque prima della data concordata per l’attivazione.
In assenza di una data concordata preliminarmente, il richiedente è tenuto a comunicare la scelta di una delle date proposte in forma scritta entro una data limite, pari a tre giorni dalla data di attivazione scelta, fermo restando che l’attivazione della connessione è comunque subordinata al ricevimento, da parte di DEVAL, della documentazione eventualmente mancante necessaria ai fini dell’attivazione stessa, richiesta nella lettera di disponibilità all’attivazione, entro la medesima data limite sopra specificata.
A tale proposito l’ulteriore documentazione necessaria all’attivazione (oltre alle dichiarazioni, comunicazioni e documentazioni che fanno decorrere l’indicatore di attivazione, come sopra specificato) è la seguente:
• Dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi della normativa tecnica vigente (CEI 0-16 o CEI 0-21 a seconda del livello di tensione);
• Documentazione di cui alla Sezione F della “Guida per la connessione alle reti
elettriche di DEVAL”, per connessioni in BT;
• Documentazione di cui alla Sezione E della “Guida per la connessione alle reti
elettriche di DEVAL”, per connessioni in MT e AT;
• Comunicazione da parte di Terna relativamente all’Abilitazione ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio delle Unità di Produzione su GAUDÌ. Si precisa che tale comunicazione è vincolante, ai fini dell’attivazione dell’impianto, soltanto se l’anagrafica dell’impianto è stata registrata in GAUDÌ successivamente al 30 aprile 2012, come specificato al paragrafo B.4.1. Per tutti gli impianti registrati in GAUDÌ precedentemente al 30 aprile 2012, ai fini dell’attivazione è sufficiente che il Gestore di Rete abbia validato i dati che il produttore ha inserito in GAUDÌ, come descritto al paragrafo B.4.2.
DEVAL effettua il primo parallelo dell’impianto e attiva la connessione. A seguito dell’attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto a immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l’impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo, e nel rispetto:
• delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite
dall’Autorità;
• delle condizioni generali del contratto di connessione;
• delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di Rete;
• delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.
• delle condizioni e modalità contenute nel Regolamento di Esercizio sottoscritto.
Infine DEVAL segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, l’attivazione della connessione, come
descritto al paragrafo B.4.
Successivamente all’attivazione della connessione, qualora l’impianto di produzione abbia potenza nominale superiore a 20 kW, fatta eccezione per impianti alimentati a biogas, il richiedente dovrà comunicare a Deval il codice ditta attribuito nella licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
Se durante l’esercizio dell’impianto di produzione DEVAL rileva il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell’anno solare, ove tecnicamente possibile DEVAL modifica il valore della potenza in immissione richiesta, e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. Se necessario DEVAL procede a trasmettere il Regolamento di esercizio aggiornato, che dovrà essere accettato dal produttore.
Qualora invece non sia tecnicamente possibile concedere l’aumento di potenza, al fine di non compromettere la sicurezza del sistema elettrico, DEVAL ne dà esplicita evidenza al produttore indicando la necessità di richiedere una nuova connessione diffidandolo dall’effettuare i superi di potenza. Nel caso tali situazioni persistano, DEVAL procede al distacco dell’impianto di produzione.
B.8.9 DISPOSIZIONI PER LA CONNESSIONE DI UN LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
Il richiedente può gestire, con un'unica domanda di connessione, la richiesta di connessione alla rete di un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d’acqua.
Ciascuno di tali impianti deve avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l’erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione. Un gruppo di impianti di produzione, che soddisfa alle citate condizioni, viene definito “lotto di impianti di produzione”.
Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione:
• la richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione. In tali casi, il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo riferito alla somma delle potenze ai fini della connessione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto;
• la richiesta di connessione deve indicare il numero degli impianti che fanno parte del lotto, e per ciascuno di essi i dati e le informazioni previste dal TICA modificato;
• DEVAL predispone un unico preventivo di connessione, che prevede la realizzazione di connessioni separate (ciascuna caratterizzata da un proprio codice POD) per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato ai sensi del TICA modificato, considerando la potenza in immissione richiesta da ciascun impianto;
• qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta sia maggiore di 6.000 kW si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste per le connessioni alle reti in alta e altissima tensione, altrimenti si applicano le condizioni procedurali ed economiche relative alle connessioni in bassa e media tensione; in tali casi le condizioni economiche sono calcolate secondo quanto previsto nella sezione D, paragrafo “D.3.1.2 SOLUZIONI CONNESSIONI ALLA RETE MT CON INTERVENTI SU RETE AT”;
• l’esercizio della facoltà di realizzare in proprio la connessione comporta che la realizzazione sia curata dal richiedente con riferimento a tutte le connessioni del lotto, purché ciascuna connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV.
Qualora un richiedente presenti nell’arco di 6 mesi più richieste di connessione di impianti di produzione, riconducibili alla fattispecie di lotto di impianti di produzione, le tempistiche per le richieste di connessione successive alla prima sono raddoppiate.
DEVAL corrisponde gli indennizzi automatici previsti dal TICA modificato, salvo che il ritardo nell’esecuzione della prestazione sia dovuto a cause di forza maggiore o imputabili a terzi o al richiedente stesso.
In merito alle modalità di erogazione degli indennizzi automatici ai richiedenti che ne hanno diritto, si precisa che per importi superiori a 5.000 euro l’erogazione avverrà tramite bonifico bancario all’indirizzo IBAN che il richiedente dovrà comunicare a DEVAL o in occasione della
domanda di connessione o a seguito di successiva specifica comunicazione di richiesta da parte di DEVAL. In quest’ultimo caso, qualora tale richiesta di messa a disposizione del codice IBAN sia effettuata da DEVAL al fine di poter erogare un indennizzo, si precisa che i tempi che intercorrono tra l’invio della lettera di richiesta del codice IBAN e l’ottenimento di tale codice, verranno scorporati ai fini del calcolo degli indennizzi.
B.9 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DI LINEE ELETTRICHE TRANSFRONTALIERE DI CUI AL DECRETO 21/10/2005 ALLE RETI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE
B.9.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE
Il preventivo è predisposto a conclusione delle verifiche tecniche effettuate da DEVAL e, indipendentemente dalla potenza richiesta, emesso entro 70 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, come previsto al precedente punto B.5
Le modalità e i contenuti sono descritti all’articolo 19 del TICA modificato. In particolare, il preventivo contiene tra l’altro:
• una soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione;
• il corrispettivo per la connessione, con evidenza delle singole voci previste e della tempistica e delle modalità di pagamento del corrispettivo;
• per impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti DEVAL ai fini della convocazione nell’ambito del
procedimento unico di cui all’articolo 12 del D.lgs. 387/03;
• l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini autorizzativi dell’impianto per la connessione;
• il termine previsto per la realizzazione della connessione;
• il termine previsto per la messa a disposizione della STMD, pari a 70 giorni lavorativi;
• il periodo di validità del preventivo, pari a 45 giorni lavorativi.
All’interno del preventivo, la STMG individua le parti di impianto per la connessione
corrispondenti a:
• impianti di rete per la connessione, indicando tra queste le parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
• impianti di utenza per la connessione; e comprende:
a) la descrizione dell’impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni
tecniche convenzionali;
b) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
c) eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell’impianto elettrico del soggetto
richiedente
d) dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti;
e) eventuali richieste di disponibilità di spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell’impianto di rete per la connessione, con le modalità stabilite nel TICA modificato.
La STMG è corredata dei tempi (al netto di quelli necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni) e dei costi previsti per la realizzazione degli impianti e degli interventi indicati ai punti a) e b), come previsto dal TICA modificato. Si precisa che alcune voci di costo del corrispettivo di connessione potrebbero essere riportate, nella STMG, in modo parametrico in funzione della lunghezza delle eventuali nuove linee di connessione, e saranno specificate/confermate nella STMD.
La STMG può prevedere tratti di impianti di rete per la connessione in comune tra diversi richiedenti.
La STMG deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, delle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.
Qualora, nel caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, la soluzione individuata dovesse essere riferita, per necessità tecniche, ad un punto di connessione alla rete diverso da quello esistente, sarà necessario realizzare una nuova connessione, con eventuale modifica del codice POD.
Nel caso in cui il richiedente abbia indicato, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete deve riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, la STMG deve:
• prevedere, qualora realizzabile, la connessione nel punto indicato dal richiedente;
• indicare la massima potenza consentita in immissione, qualora inferiore rispetto alla potenza in immissione richiesta, con relative motivazioni;
• indicare eventualmente una soluzione tecnica alternativa, allo scopo di consentire
l’immissione dell’intera potenza o nell’ottica di rispettare il criterio della “soluzione minima”; nel caso specifico in cui la massima potenza consentita in immissione sul punto esistente indicato dal richiedente sia nulla, DEVAL proporrà una soluzione tecnica alternativa su un altro punto della rete.
La possibilità di connettere l’impianto di produzione in modalità di esercizio transitorio, nelle more della realizzazione degli interventi sulla rete esistente, così come stabilito dal TICA modificato, ammessa quando l’impianto di rete per la connessione sia disponibile e funzionale, ancorché con possibili limitazioni nella modalità di esercizio.
La suddetta possibilità può ricorrere, quindi, sia quando la soluzione tecnica di connessione preveda unicamente interventi di adeguamento della rete esistente, sia quando la soluzione preveda, oltre a detti interventi, un nuovo impianto di rete per la connessione.
La possibilità di connettere l’impianto in modalità provvisoria non è prevista e non sussiste, quindi, quando la soluzione tecnica prevede esclusivamente la realizzazione di un nuovo impianto di rete. La connessione transitoria può comportare la previsione di installazione di apparecchiature, occorrenti specificamente per la durata della connessione transitoria stessa, atte a limitare la potenza in immissione, nel rispetto delle priorità di connessione/immissione da riconoscere ad altri soggetti ed anche a garanzia della sicurezza del sistema elettrico. I costi per l’installazione dei suddetti dispositivi sono a carico del richiedente la connessione.
Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata sulla rete di un altro gestore, come descritto al paragrafo B.7:
• DEVAL trasmette all’altro gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, le informazioni necessarie per effettuare l’analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione, e contestualmente informa il richiedente dell’avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione avvenga sulla rete di un altro gestore;
• il secondo gestore si coordina con DEVAL entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di coordinamento;
• al termine del coordinamento, qualora sia il secondo gestore ad erogare il servizio di connessione, DEVAL trasferisce a questi il corrispettivo ricevuto dal richiedente per l’ottenimento del preventivo, e tutta la documentazione tecnica necessaria; nel caso di mancato coordinamento, l’erogazione del servizio di connessione rimane in capo a Deval;
• entro i successivi 5 giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione ne darà informazione al richiedente.
Nel caso in cui la connessione venga effettuata da DEVAL con interventi su reti gestite da altri
gestori, DEVAL richiede al secondo gestore l’attivazione della procedura di coordinamento entro
25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente, con riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore dovrà fornire a Deval gli elementi di propria competenza. Entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore sulle tempistiche di intervento sulla propria rete, DEVAL trasmette al richiedente il preventivo completo, comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi.
B.9.2 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE
Il corrispettivo per la connessione è definito nel TICA modificato, rispettivamente:
• nell’articolo 26: per impianti alimentati da fonti rinnovabili e centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03;
• nell’articolo 27: per impianti cogenerativi ad alto rendimento;
• nell’articolo 25: per impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento (quindi in particolare: impianti da fonti tradizionali, linee elettriche transfrontaliere di cui al decreto 21.10.2005). In tal caso, il corrispettivo è calcolato in base ai costi medi riportati nella Sezione I e applicati alle soluzioni tecniche standard di cui alla Sezione D della “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Deval”;
• nell’articolo 19 commi 5 e 8: nei casi di modifica del preventivo (rispettivamente prima o dopo
l’accettazione del primo preventivo)
Per impianti rinnovabili, centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’articolo 8, comma 6,
del decreto legislativo n. 387/03, e impianti cogenerativi ad alto rendimento sono richieste le verifiche e gli obblighi informativi previsti dagli articoli 26 e 27 del TICA modificato.
B.9.3 CORRISPETTIVO DI PRENOTAZIONE PER AREE CRITICHE
La delibera 226/2012/R/EEL del 25/08/2012 ha abrogato l’articolo 32 del TICA come modificato dalla deliberazione ARG/elt 187/11 il quale prevedeva l’obbligo per il richiedente, nel caso di richieste di connessione alla rete di distribuzione ricadenti in aree critiche e per richiedenti diversi da clienti domestici, la presentazione all’atto di accettazione del preventivo per la connessione, di un corrispettivo di prenotazione della capacità di rete sotto forma di deposito cauzionale, fideiussione bancaria, o lettera di garanzia a prima richiesta della capogruppo (Parent Company Guarantee).
In virtù di tale delibera, non è più richiesta la presentazione di tale corrispettivo di prenotazione della capacità di rete. Inoltre, secondo quanto previsto dal punto 4 della deliberazione 226/2012/R/EEL, DEVAL restituisce i corrispettivi di prenotazione eventualmente versati dal richiedente prima dell’entrata in vigore della sopracitata delibera.
B.9.4 MODALITÀ PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE
Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del preventivo, il richiedente può:
• accettare il preventivo;
• chiedere una modifica del preventivo.
In questo caso il richiedente è tenuto a versare a DEVAL un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo B.3 contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. DEVAL, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.9.1, calcolate a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest’ultimo caso le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica più costosa di quella inizialmente indicata da DEVAL, e qualora tale soluzione sia realizzabile, DEVAL, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione.
Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, è pari alla somma tra il corrispettivo relativo alla soluzione originaria, inizialmente definito sulla base degli articoli 26.2 e 27.2 del TICA modificato, e la differenza tra i costi convenzionali di cui all’articolo
22.1 lettera c) del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all’articolo 22.1 lettera c) del TICA modificato attribuibili alla soluzione inizialmente individuata dal gestore di rete; nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi convenzionali di cui all’articolo 22.1 lettera c) del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente.
Invece, nel caso in cui il richiedente abbia richiesto la connessione ad un punto esistente della rete e decida di optare per la rinuncia al suddetto punto di connessione, è possibile richiedere un nuovo preventivo, sulla base di una diversa soluzione di connessione. L’esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione, decorrente dalla predetta data di comunicazione, trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente, e alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.
L’accettazione del preventivo per la connessione da parte del richiedente deve essere formalizzata mediante l’invio del modulo di accettazione, scaricabile tramite l’apposito servizio del Portale, con contestuale attestazione dell’avvenuto pagamento degli importi richiesti entro i termini di validità del preventivo.
All’atto dell’accettazione del preventivo, il richiedente:
• indica le proprie scelte in merito alle procedure autorizzative per l’impianto di rete per la
connessione, come meglio specificato al paragrafo B.9.5;
• può presentare istanza per la realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione, come descritto al paragrafo B.9.7.2;
• assume altresì la responsabilità degli oneri che dovessero eventualmente derivare per l’adeguamento di impianti di telecomunicazione a seguito di interferenze ai sensi dell’articolo 95 comma 9 del D.lgs. 259/03;
• accetta le condizioni generali di contratto di connessione e le condizioni generali del servizio di misura, qualora il produttore sia il responsabile del servizio di misura e in fase di domanda di connessione abbia richiesto a Deval l’espletamento di tale servizio.
I facsimili delle condizioni generali di contratto sono disponibili al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxx-xx-xxxxxxx
L’esercizio dell’impianto di produzione, è comunque soggetto anche a quanto previsto nel
regolamento di esercizio, che deve essere stipulato prima dell’attivazione della connessione.
Il preventivo inviato da DEVAL al richiedente ha validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso da parte del richiedente: entro tale scadenza, il richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione di accettazione del preventivo, completa dell’attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per la connessione, ovvero dell’anticipo (pari al 30% dello stesso), così come richiesto nel preventivo
Trascorso tale termine senza accettazione completa da parte del richiedente, la richiesta si intenderà decaduta.
In questo caso, DEVAL informerà il richiedente inviando una comunicazione di sollecito, invitandolo a dimostrare, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, di aver provveduto ad inviare l’accettazione del preventivo, completa del pagamento dei corrispettivi previsti, entro la scadenza originaria. Qualora il richiedente non provveda ad inviare idonea documentazione, DEVAL provvederà ad annullare la richiesta di connessione.
Nel caso degli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, l’accettazione del preventivo comporta
la prenotazione della relativa capacità di rete.
Nel caso di tutti gli altri impianti la soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida per 210 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione, al netto del tempo impiegato dal gestore di rete per validare il progetto relativo all’impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete.
Per tutti gli impianti con potenza nominale superiore a i MW, la soluzione tecnica minima generale (STMG) indicata nel preventivo rimane valida, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione,
per 270 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, al netto del tempo impiegato dal Gestore di Rete per validare il progetto relativo all’impianto di rete per la connessione. Il periodo di validità della STMG comporta la prenotazione temporanea della relativa capacità di rete.
Nel caso in cui il procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione non sia stato completato entro i tempi di cui al comma 33.2 del TICA modificato o, entro i medesimi termini, non sia stato completato con esito positivo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora previsto, la soluzione tecnica indicata nel preventivo assume un valore indicativo.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 33.3 del TICA modificato, il richiedente, all’atto della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, provvede a comunicare al responsabile del medesimo procedimento e, qualora sia necessario acquisire la VIA, anche al responsabile del procedimento di VIA, il codice di rintracciabilità della richiesta di connessione cui fa riferimento la STMG allegata alla richiesta di autorizzazione, gli estremi e i recapiti del gestore di rete cui è stata inoltrata la richiesta di connessione, la data di accettazione del preventivo e la data ultima di validità della soluzione tecnica evidenziando che, decorsa la predetta data, occorrerà verificare con il gestore di rete la fattibilità tecnica della soluzione tecnica presentata in iter autorizzativo.
Nel caso l’impianto di produzione sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è opportuno che il responsabile del procedimento di VIA, qualora ritenga sussistano le condizioni per la conclusione con esito positivo della VIA, verifichi con DEVAL, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, il persistere delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica redatta dal medesimo gestore di rete, prima di comunicare l’esito positivo del procedimento al proponente.
DEVAL, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di parere in merito alla persistenza delle condizioni di realizzabilità della soluzione tecnica, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell’altro gestore di rete. Quest’ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.
Qualora l’esito della verifica effettuata da DEVAL sia positivo, il gestore di rete prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica.
In caso contrario, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l’eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del TICA modificato, elabora una nuova soluzione tecnica, prenota in via transitoria la relativa capacità sulla rete elettrica esistente e comunica al richiedente la nuova soluzione tecnica.
La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente.
In caso di accettazione della nuova soluzione tecnica:
- DEVAL prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete;
il richiedente presenta, ai sensi di quanto previsto dal comma 14.12 delle linee guida, la documentazione relativa alla nuova soluzione tecnica al responsabile di procedimento e ne dà comunicazione a Deval con le medesime tempistiche e modalità previste dai commi 21.3 e
21.5 del TICA modificato, calcolate a partire dalla data di accettazione della nuova soluzione tecnica. Il mancato rispetto delle tempistiche di cui ai commi 21.3 e 21.5 del TICA modificato comporta la decadenza del preventivo e della soluzione tecnica con le modalità previste dai medesimi commi.
Nel caso in cui l’impianto di produzione non sia assoggettato a VIA, il responsabile del procedimento autorizzativo unico verifica con DEVAL, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione. Il richiedente può autonomamente inviare al gestore di rete una richiesta di conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione. DEVAL dà seguito alla richiesta inoltrata dal richiedente solo nel caso in cui sia allegata, alla medesima richiesta, una copia della lettera di convocazione della riunione conclusiva della conferenza dei servizi.
DEVAL, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di parere inoltrata dal responsabile del procedimento autorizzativo unico o dal richiedente, verifica se la medesima soluzione tecnica è ancora realizzabile e comunica gli esiti di tale verifica al responsabile del procedimento e al richiedente. Nel caso in cui si renda necessario il coordinamento con altri gestori di rete, la predetta tempistica è definita al netto dei tempi necessari per il coordinamento, compresi tra la data di invio della richiesta di coordinamento e la data di ricevimento del parere dell’altro gestore di rete. Quest’ultimo invia il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di coordinamento.
Qualora l’esito della verifica effettuata dal gestore di rete sia positivo, DEVAL prenota la capacità sulla rete confermando in via definitiva la soluzione tecnica.
Qualora l’esito della verifica effettuata da DEVAL sia negativo, il gestore di rete, nei successivi 45 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari per l’eventuale coordinamento con altri gestori di rete di cui agli articoli 34 e 35 del TICA modificato, elabora una nuova soluzione tecnica e la comunica, nelle medesime tempistiche, al richiedente prenotando, in via transitoria, la relativa capacità sulla rete. La nuova soluzione tecnica decade qualora non sia accettata dal richiedente entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; contestualmente decade anche il preventivo vigente. A seguito dell’accettazione della nuova soluzione tecnica, DEVAL prenota in via definitiva la relativa capacità di trasporto sulla rete.
Qualora il procedimento autorizzativo si concluda oltre i termini di cui al comma 33.2 del TICA modificato e in mancanza del parere positivo da parte del gestore di rete di cui ai commi 33.5 e
33.6 del TICA modificato, in merito alla realizzabilità della soluzione tecnica oggetto di autorizzazione, la medesima soluzione tecnica rimane indicativa e non è vincolante per il gestore di rete. In tali casi, a seguito della comunicazione di completamento del procedimento autorizzativo, DEVAL verifica la fattibilità e la realizzabilità della soluzione tecnica autorizzata. Qualora la verifica abbia esito positivo, tale soluzione tecnica viene confermata e il gestore di rete prenota in via definitiva la relativa capacità di rete. In caso contrario, il preventivo decade e il corrispettivo per la connessione già versato viene restituito maggiorato degli interessi legali maturati. Nel caso di connessioni in alta tensione, a parità di potenza in immissione richiesta, il corrispettivo per la connessione può subire variazioni in aumento fino ad un massimo del 20% rispetto al valore indicato nel preventivo, indipendentemente dall’effettiva soluzione per la connessione che verrà realizzata.
Dopo l’accettazione del preventivo, il richiedente procede alla realizzazione delle opere strettamente necessarie per la connessione, qualora previste nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione.
Una volta completate tali opere, correttamente e in ogni loro parte, il richiedente trasmette a DEVAL comunicazione di completamento delle opere suddette, tramite l’apposito servizio presente sul Portale.
Secondo quanto previsto dall’articolo 31 del TICA modificato, il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità in mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’inizio delle opere di realizzazione dell’impianto di produzione da connettere. Tale dichiarazione deve essere trasmessa a DEVAL entro 18 mesi dalla data di accettazione del preventivo, per connessioni in alta e altissima tensione.
Il punto 3 della deliberazione 328/2012/R/EEL prevede che tali tempistiche si applichino anche alle richieste di connessione in corso alla data del 26/07/2012, a decorrere da tale data ovvero da quella di accettazione del preventivo qualora successiva.
Se i termini previsti dal TICA modificato per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione non possono essere rispettati per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o altre cause di forza maggiore o non imputabili al richiedente, per evitare la decadenza del preventivo accettato questi deve darne informativa a DEVAL ed è inoltre tenuto a comunicare successivi aggiornamenti quadrimestrali circa l’avanzamento dell’iter di connessione.
Le sopra citata informativa deve essere inviata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Qualora la prima o una delle successive comunicazioni non vengano inviate entro le tempistiche previste, DEVAL invia lettera di sollecito al richiedente che, entro i successivi 30 giorni lavorativi, è tenuto a trasmettere la predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi accaduti in data successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade.
B.9.5 PROCEDURE AUTORIZZATIVE
Oltre a quanto descritto nel seguito, per ogni maggiore dettaglio relativo alle procedure autorizzative si rinvia alla Sezione K della presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Deval”.
Si precisa che, qualora nella STMG il corrispettivo dovuto a Deval per la gestione dell’iter autorizzativo, ovvero per la predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell’avvio dell’iter autorizzativo, sia stato identificato in maniera parametrica in funzione della lunghezza delle nuove linee di connessione, l’importo definitivo di tale corrispettivo sarà determinato a seguito dell’approvazione, da parte di DEVAL, del sito proposto dal richiedente per il punto di consegna. Tale corrispettivo dovrà essere versato ai fini della decorrenza dei termini per l’avvio del procedimento autorizzativo a carico DEVAL, ovvero ai fini della messa a disposizione del progetto da portare in iter autorizzativo.
Il D.lgs. n. 387/03 stabilisce che, nell’ambito del procedimento unico previsto dall’art. 12, commi dal 3 al 4bis, devono essere autorizzate, oltre che l’impianto di produzione, tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi. Tra le opere connesse rientrano sia le opere di connessione alla rete di distribuzione che quelle alla Rete di
Trasmissione Nazionale (RTN), come stabilito dall’art. 1 octies della L. n.129/2010.
Ai fini della predisposizione della documentazione che il richiedente deve presentare per l’autorizzazione anche dell’impianto di rete per la connessione, DEVAL fornisce nel preventivo le informazioni di propria competenza, senza oneri aggiuntivi.
Nel caso in cui l’iter autorizzativo dell’impianto di rete viene gestito dal richiedente, questi è tenuto a sottoporre a DEVAL, per la verifica di rispondenza agli standard tecnici e la successiva validazione, la documentazione progettuale relativa alla realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti esistenti, elaborata per la gestione dell’iter autorizzativo.
DEVAL verifica il progetto e invia l’esito della verifica al richiedente entro 60 giorni lavorativi.
Il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico ai sensi dell’articolo 12 D.lgs. n. 387/03, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, compreso il progetto dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente, entro:
• 120 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo per connessioni in alta tensione;
• 180 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo per connessioni in altissima tensione;
Tali tempistiche si intendono al netto del tempo impiegato dal Gestore di Rete per la validazione del progetto.
Contestualmente, il richiedente deve provvedere all’invio a Deval di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.
Qualora tale dichiarazione non venga ricevuta, DEVAL sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In caso contrario il preventivo decade.
Inoltre il richiedente è tenuto ad aggiornare DEVAL, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell’iter autorizzativo, ed informare tempestivamente DEVAL dell’ottenimento delle autorizzazioni, provvedendo alla registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di GAUDÌ, come descritto al paragrafo B.4.
Nel caso in cui l’iter autorizzativo (unico o disgiunto) si sia concluso negativamente, a decorrere dalla data di ricevimento dell’informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data di ricevimento dell’esito negativo (o dell’improcedibilità) da parte dell’ente autorizzante, il preventivo accettato perde efficacia.
Entro i 30 giorni lavorativi successivi il Gestore è tenuto a restituire il corrispettivo di connessione
versato all’atto dell’accettazione del preventivo maggiorato degli interessi legali maturati.
Per la predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio dell’iter autorizzativo, il richiedente potrà avvalersi di DEVAL, versando, all’accettazione del preventivo, un corrispettivo sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione K della presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di Deval”.
Tale corrispettivo limitato ai costi sostenuti dal gestore di rete per l’iter autorizzativo del solo
impianto di rete per la connessione.
Per quanto riguarda il procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente, DEVAL fornisce al richiedente, nel preventivo per la connessione, gli elementi necessari per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni relative all’impianto di rete per la connessione di pertinenza del richiedente medesimo.
All’accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente potrà scegliere se:
a) avvalersi di DEVAL per la predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
b) avvalersi di DEVAL per la gestione completa dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
c) curare in proprio tutti gli adempimenti necessari alla gestione dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente;
d) curare in proprio tutti gli adempimenti necessari alla gestione dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione, lasciando a DEVAL la gestione del procedimento autorizzativo per gli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente.
Per la predisposizione della documentazione necessaria per l’avvio dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente, il richiedente potrà avvalersi di DEVAL, versando, con l’accettazione del preventivo, un corrispettivo calcolato sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione K della presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di DEVAL”. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti cogenerativi ad alto rendimento, il corrispettivo di cui al presente comma è limitato ai costi sostenuti dal Gestore di Rete per l’iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
Qualora la gestione dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione e degli interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente sia a cura di DEVAL, il richiedente versa all’atto di accettazione del preventivo, un corrispettivo calcolato sulla base dei parametri di remunerazione riportati nella Sezione K della presente “Guida per le connessioni alla rete elettrica di DEVAL”. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o di impianti cogenerativi ad alto rendimento, il corrispettivo che il richiedente deve versare a DEVAL per la gestione dell’iter autorizzativo è limitato ai costi sostenuti dal Gestore di Rete per l’iter autorizzativo del solo impianto di rete per la connessione.
DEVAL provvederà ad avviare i procedimenti autorizzativi a proprio carico entro i tempi previsti dal TICA modificato, a partire dalla data di accettazione del preventivo da parte del richiedente, completa in ogni sua parte, inclusa l’attestazione del pagamento degli oneri previsti a carico del richiedente.
DEVAL, dopo la presentazione delle richieste di autorizzazioni di propria competenza,
informerà con cadenza semestrale il richiedente circa l’avanzamento dell’iter.
Nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza per curare tutti gli adempimenti legati alle procedure autorizzative per l’impianto di rete per la connessione ed eventualmente per gli interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete esistente, questi diventa responsabile di tutte le attività correlate alle procedure autorizzative stesse, inclusa la predisposizione della
documentazione necessaria per richiedere le autorizzazioni previste.
In tal caso, il richiedente sottopone a DEVAL, per la verifica di rispondenza agli standard tecnici e la successiva validazione, la documentazione progettuale elaborata per la gestione dell’iter autorizzativo. DEVAL verifica il progetto ed invia l’esito della verifica al richiedente entro 60 giorni lavorativi, a partire dalla data di ricevimento della documentazione progettuale, completa in ogni sua parte.
Il richiedente è quindi tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di rete per la connessione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, entro:
• 120 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo per connessioni in alta tensione;
• 180 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo per connessioni in altissima tensione.
Tali tempistiche si intendono al netto del tempo impiegato dal Gestore di Rete per la validazione del progetto.
Inoltre, entro le medesime tempistiche, il richiedente è tenuto ad inviare a DEVAL una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.
Qualora tale dichiarazione non venga inviata, DEVAL sollecita il richiedente il quale, entro i successivi 30 giorni lavorativi, fornisce la documentazione richiesta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche indicate. In caso contrario il preventivo decade.
Il richiedente è altresì tenuto ad aggiornare DEVAL, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell’iter autorizzativo, ed informare tempestivamente DEVAL della conclusione positiva o negativa delle autorizzazioni, provvedendo alla registrazione dell’anagrafica impianto all’interno di GAUDÌ, come descritto al paragrafo B.4.
Nel caso in cui l’iter autorizzativo dell’impianto di produzione si sia concluso negativamente, a decorrere dalla data di ricevimento dell’informativa inviata dal richiedente ovvero dalla data di ricevimento dell’esito negativo (o dell’improcedibilità) da parte dell’ente autorizzante, il preventivo accettato perde efficacia.
Entro i 30 giorni lavorativi successivi il gestore è tenuto a restituire il corrispettivo di connessione
versato all’atto dell’accettazione del preventivo maggiorato degli interessi legali maturati.
B.9.5.3 AUTORIZZAZIONI PER IMPIANTI DI RETE CONDIVISI TRA PIÙ RICHIEDENTI
Nel caso in cui l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti, questi hanno la facoltà di accordarsi in relazione alla gestione dell’iter autorizzativo, dandone comunicazione a Deval, come descritto al paragrafo B.6.
In caso contrario, DEVAL o il richiedente che per primo ottiene le necessarie autorizzazioni per
l’impianto di rete comune invia comunicazione apposita agli altri richiedenti.
B.9.5.4 AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO
Nel caso in cui l’iter di autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e/o l’iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsto, se disgiunti dall’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione, abbiano avuto esito negativo:
• se l’iter è stato curato da DEVAL, entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, DEVAL comunica al richiedente l’esito negativo dell’iter autorizzativo, richiedendo se debba riavviare l’iter con una nuova soluzione tecnica o procedere ad annullare il preventivo, restituendo la parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell’accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali maturati. Il richiedente comunica a Deval la sua scelta entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della precedente comunicazione. In caso contrario il preventivo decade. Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta del richiedente, DEVAL dà corso alle richieste;
• Se l’iter è stato curato dal richiedente, quest’ultimo, entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale informativa, comunica a DEVAL l’esito negativo dell’iter autorizzativo, richiedendo una nuova soluzione tecnica o l’annullamento del preventivo con restituzione della parte del corrispettivo per la connessione versata al momento dell’accettazione del preventivo, maggiorata dagli interessi legali maturati. Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del richiedente, DEVAL da corso alle richieste.
Nei casi sopra citati, l’elaborazione da parte di DEVAL di una nuova soluzione tecnica per la connessione comporta la modifica, ma non la decadenza, del precedente preventivo, ivi incluse le condizioni economiche.
Nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l’iter per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione abbia avuto esito negativo, il preventivo decade ed entro i successivi 45 giorni lavorativi DEVAL restituisce la parte di corrispettivo per la connessione versata al momento dell’accettazione del preventivo, maggiorata degli interessi legali.
Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo ovvero di atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentabili. In questi casi la modifica del preventivo viene effettuata da DEVAL a titolo gratuito entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica; inoltre, il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova soluzione tecnica, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del TICA modificato, rispettivamente nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, e dall’articolo 25 del TICA modificato in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità, DEVAL invierà la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste.
Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione: in questo caso, il richiedente all’atto della richiesta di modifica del preventivo, versa a Deval un corrispettivo pari alla metà di quello definito al paragrafo B.3. DEVAL, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo B.5, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, aggiorna il preventivo senza ulteriori oneri per il richiedente.
Il preventivo può essere inoltre modificato previo accordo tra DEVAL e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell’evoluzione del sistema elettrico locale.
Se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, il richiedente è tenuto a versare a Deval un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6 del TICA modificato e al paragrafo
B.3 contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. DEVAL, entro le medesime
tempistiche indicate al paragrafo B.5 a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest’ultimo caso le motivazioni. Qualora la nuova soluzione tecnica sia più costosa di quella inizialmente indicata da DEVAL, e qualora tale soluzione sia realizzabile, DEVAL, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione. Tale corrispettivo nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, è pari alla somma tra il corrispettivo inizialmente definito sulla base degli articoli 26.2 e 27.2 del TICA modificato, e la differenza tra i costi convenzionali di cui all’articolo 22 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all’articolo 22 del TICA modificato attribuibili alla soluzione al minimo tecnico individuata dal gestore di rete; nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi convenzionali di cui all’articolo 22 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente.
Se invece la richiesta di modifica è presentata da DEVAL, la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova soluzione tecnica, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del TICA modificato, rispettivamente nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, e dall’articolo 25 del TICA modificato in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invia la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste.
Secondo quanto previsto al comma 40.7 del TICA modificato, nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la potenza in immissione inizialmente richiesta:
a. qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo. Il richiedente è tenuto comunicare a Deval la riduzione di potenza entro la data di completamento dell’impianto di produzione. Nei casi in cui l’impianto di rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 mesi dalla data di attivazione della connessione, DEVAL restituisce al richiedente l’eventuale differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta. Nei casi di realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione, come descritto al paragrafo B.9.7.2, il gestore di rete, ai fini del calcolo degli importi da scambiare con il richiedente all’atto di acquisizione dell’impianto di rete per la connessione, tiene conto del corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta;
b. in tutti gli altri casi di riduzione di potenza, il richiedente è tenuto a presentare istanza di modifica del preventivo secondo quanto previsto nel presente paragrafo e ai commi 19.5 e 19.8 del TICA modificato.
B.9.6 ELABORAZIONE DELLA SOLUZIONE TECNICA MINIMA DI DETTAGLIO (S.T.M.D.)
A seguito del completamento dell’iter autorizzativo il richiedente presenta istanza di elaborazione della STMD, allegando l’attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo previsto agli articoli 25.1, 26.1 e 27.1 del TICA modificato.
A seguito del ricevimento della comunicazione di avvenuto versamento del corrispettivo di cui sopra, effettuata con le modalità indicate dal distributore, ovvero del riscontro del pagamento di detto corrispettivo, lo stesso predispone la STMD e la invia al richiedente.
La STMD rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti.
La STMD è corredata:
• dall’elenco delle fasi di progettazione esecutiva degli interventi;
• dalle tempistiche previste per ciascuna delle predette fasi e dall’indicazione dei soggetti
responsabili di ciascuna delle medesime;
• dai costi di realizzazione degli impianti e degli interventi relativi all’impianto di rete per la
connessione;
• dai costi degli impianti e degli interventi sulle reti elettriche esistenti (esclusa RTN) che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta.
• del corrispettivo di collaudo previsto qualora il richiedente scelga di realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione e/o gli interventi di potenziamento sulla rete esistente che può realizzare; per le sole nuove richieste di connessione pervenute a partire dal 1 gennaio 2019 i corrispettivi di conguaglio comunicati nella STMD sono a preventivo, ai sensi della deliberazione 564/2018/R/eel.
I tempi per la predisposizione e l’invio della STMD sono di 70 giorni lavorativi a decorrere dalla data di riscontro del pagamento del corrispettivo, ovvero del ricevimento della comunicazione di avvenuto versamento di detto corrispettivo, effettuata con le modalità indicate da DEVAL.
La STMD così definita rimane valida per 45 giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta. A tal fine fa fede la data di invio dell’accettazione come definita dal TICA.
Nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza per realizzare in proprio l’impianto di rete per la connessione e gli eventuali interventi sugli impianti esistenti, DEVAL comunicherà al richiedente, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della accettazione della STMD, i requisiti di idoneità che l’impresa/le imprese esecutrici dovranno possedere al fine della possibilità di realizzare l’impianto di rete per la connessione e gli interventi sulle reti elettriche esistenti.
All’atto di accettazione della STMD, il richiedente corrisponde a Deval il 100% del corrispettivo per la connessione nella stessa riportato, nel caso in cui il richiedente non si avvalga della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di rete, ovvero nel caso in cui non siano presenti lavori che il richiedente può realizzare in proprio. Tale corrispettivo è determinato al netto di quanto già corrisposto in sede di accettazione della STMG.
Qualora invece il richiedente intenda avvalersi della facoltà di realizzare in proprio, questi, all’atto
di accettazione della STMD, non è tenuto a versare il corrispettivo per la connessione.
B.9.7 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE
B.9.7.1 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE A CURA DI DEVAL
A seguito del pagamento da parte del richiedente del corrispettivo di connessione, o della prima rata del medesimo, a seconda delle modalità di pagamento previste, DEVAL provvede ad eseguire la porzione di impianto di rete per la connessione indicata nella STMD come a cura DEVAL.
Per la realizzazione della soluzione di connessione, il richiedente deve preliminarmente:
• mettere a disposizione un’area
• realizzare, e rendere disponibili, le opere civili, secondo le caratteristiche descritte nelle Sezioni D ed E in dipendenza del tipo di soluzione tecnica standard individuata.
Valori medi dei tempi di esecuzione delle principali fasi realizzative delle opere di connessione, nel caso di realizzazione diretta delle medesime da parte di DEVAL, sono riportati nella Sezione
I. L’allegato sarà oggetto di revisione periodicamente nonché in occasione di modifiche significative delle condizioni sulla base delle quali sono state individuate le tempistiche in esso esposte. La tempistica specifica relativa alla singola connessione è quella esposta nella STMD comunicata al richiedente. I tempi di realizzazione sono sospesi nei seguenti casi:
• impraticabilità del terreno sul sito di connessione; in questo caso DEVAL comunica la sospensione delle attività al richiedente. La sospensione cessa al momento in cui il distributore riceve comunicazione da parte del richiedente in merito alla praticabilità dei terreni;
• rinvio da parte del richiedente di un sopralluogo già fissato da DEVAL;
in questo caso i giorni di ritardo non sono conteggiati nel tempo di realizzazione effettivo.
I tempi di esecuzione dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente sono comunque calcolati al netto dei tempi occorrenti per l’acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell’opera, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto e cabina.
DEVAL comunica al richiedente l’avvenuto completamento della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.
Il richiedente può realizzare in proprio gli impianti per la connessione. E’ facoltà di DEVAL consentire eventualmente al richiedente di effettuare anche interventi sulla rete esistente, purché nel rispetto delle esigenze di sicurezza e salvaguardia della continuità del servizio elettrico.
Qualora interessato, il richiedente deve presentare istanza per realizzare in proprio gli impianti all’atto dell’accettazione del preventivo o della STMD e versare i corrispettivi per il collaudo da parte di DEVAL dell’impianto di rete da realizzare.
Per le sole richieste di connessione (nuove connessioni o modifica di connessioni già esistenti) presentate a partire dal 01 gennaio 2019, in base alle disposizioni introdotte con la delibera 564/2018/R/eel, i corrispettivi di collaudo indicati in preventivo e riportati nel contratto per la realizzazione dell’impianto di rete sono da considerarsi e preventivo e pertanto sono soggetti all’eventuale conguaglio, qualora vi sia una differenza tra il corrispettivo di collaudo a preventivo e il corrispettivo di collaudo a conguaglio, secondo quanto previsto nella Sezione J della Guida. Il conguaglio dei corrispettivi di collaudo non è invece previsto per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2018 e per le richieste di modifica pervenute a partire dal 01 gennaio 2019 se queste sono afferenti a pratiche di connessione iniziate antecedentemente a tale data.
Dopo l’avvenuta registrazione dell’anagrafica dell’impianto all’interno di GAUDÌ, nel caso di realizzazione in proprio dell’impianto di rete per la connessione ed eventualmente delle opere di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente, il richiedente deve stipulare con DEVAL un contratto per la realizzazione delle opere di connessione, previsto dall’articolo 30.2 del TICA modificato.
Qualora l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e nessun richiedente abbia già sottoscritto il contratto per la realizzazione delle opere di rete previsto dall’articolo 30.2 del TICA modificato:
• i richiedenti che hanno in comune l’impianto di rete per la connessione, o almeno una sua parte, sono tenuti ad accordarsi entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione di ottenimento dell’autorizzazione, ai fini della realizzazione in proprio, o meno, della parte condivisa dell’impianto di rete per la connessione. In caso di mancato accordo, la parte condivisa dell’impianto di rete per la connessione viene realizzata da DEVAL;
• qualora i richiedenti si accordino ai fini della realizzazione in proprio della parte condivisa
dell’impianto di rete per la connessione, dovranno stipulare il contratto previsto dall’articolo
30.7 del TICA modificato, nel quale vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione. DEVAL prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del realizzatore delle opere di rete qualora le clausole contrattuali non siano rispettate, e la possibilità di sciogliere il contratto, assumendo la responsabilità della realizzazione dell’impianto di rete per la connessione.
Qualora l’impianto di rete, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e un richiedente abbia già sottoscritto il contratto per l’esecuzione in proprio dell’impianto di rete, ai sensi dell’articolo 30.2 del TICA modificato, DEVAL ne dà comunicazione a tutti i richiedenti interessati in tutto o in parte dalla medesima soluzione di connessione.
Dopo la sottoscrizione del contratto, prima di dare corso all’avvio dei lavori di costruzione dell’impianto di rete, il richiedente deve inviare il progetto esecutivo dell’impianto che andrà a realizzare, unitamente all’attestazione di pagamento degli oneri di collaudo.
Per le sole richieste di connessione pervenute a partire dal 01 gennaio 2019 i corrispettivi di collaudo indicati in preventivo e riportati nel contratto per la realizzazione dell’impianto di rete sono da considerarsi a preventivo e pertanto sono soggetti all’eventuale conguaglio.
Il conguaglio dei corrispettivi di collaudo non è invece previsto per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2018 e per le richieste di modifica pervenute a partire dal 01 gennaio 2019 se queste sono afferenti a pratiche di connessione iniziate antecedentemente a tale data.
Il progetto esecutivo è sottoposto all’esame di rispondenza ai requisiti tecnici da parte di DEVAL.
Una volta ottenuta la validazione del progetto da parte del gestore di rete, il richiedente potrà cominciare i lavori di realizzazione della connessione.
DEVAL comunica al richiedente l’avvenuto completamento della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.
Una volta conclusi i lavori di realizzazione degli impianti per la connessione da parte del
richiedente, quest’ultimo:
a) invia comunicazione del termine dei lavori, utilizzando l’apposito servizio sul Portale, trasmettendo contestualmente tutta la documentazione tecnica relativa agli impianti così come realizzati (“as built”), nonché la documentazione giuridica ed autorizzativa connessa all’esercizio ed alla gestione dei medesimi;
b) rende disponibili gli impianti per la connessione a DEVAL, per il collaudo (i cui costi sono a carico del richiedente) e la successiva acquisizione, in caso di collaudo con esito positivo.
Il collaudo viene effettuato entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del richiedente la connessione di cui al precedente punto a). I costi del collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora il collaudo stesso dovesse avere esito negativo.
Qualora il collaudo abbia esito positivo, DEVAL prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente che rimangono nella disponibilità gratuita del gestore di rete sino a quando non si procederà alla stipulazione del relativo atto notarile di cessione degli impianti stessi.
Successivamente al collaudo, con esito positivo, dell’impianto di rete realizzato in proprio, si può procedere a:
- attivazione dell’impianto di produzione, come descritto al paragrafo B.9.10;
- stipulazione dell’atto notarile di cessione dell’impianto di rete realizzato dal richiedente.
Al momento della stipulazione dell’atto di cessione (che non potrà avvenire precedentemente all’attivazione della prima connessione), il richiedente dovrà presentare a DEVAL una fideiussione bancaria stipulata a favore del gestore di rete per l’eventuale eliminazione di vizi e difetti dell’impianto di rete realizzato in proprio. La fideiussione bancaria avrà durata triennale, e sarà d’importo pari al 30% del valore (calcolato secondo i costi standard di DEVAL), dell’impianto di rete realizzato dal richiedente.
Per le richieste di connessione pervenute a partire dal 01 gennaio 2019, entro il termine di 60 giorni lavorativi dal completamento del collaudo con esito positivo, l’eventuale differenza tra il corrispettivo di collaudo a conguaglio e il corrispettivo di collaudo a preventivo viene versata dal richiedente se positiva ovvero restituita al cliente se negativa.
Sempre per le richieste di connessione pervenute a partire dal 01 gennaio 2019, in caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi legali, oltre la possibile sospensione della connessione qualora, in caso di conguaglio positivo, il richiedente non effettui il pagamento della fattura nei termini previsti.
Entro 5 anni dalla definizione della STMD e comunque non prima della stipulazione dell’atto di cessione, DEVAL restituisce al richiedente la parte del corrispettivo eventualmente già versato dal medesimo richiedente, maggiorato degli interessi legali. DEVAL versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato dalla STMD e nel contratto di realizzazione dell’impianto di rete, e il corrispettivo per la connessione.
Per maggiori dettagli e approfondimenti sull’argomento oggetto del presente paragrafo si rimanda alla Sezione J - “Impianti di rete realizzati a cura del Produttore – Progettazione, esecuzione e collaudi”.
B.9.8 REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE
Il richiedente provvede, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare a DEVAL un aggiornamento
della data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione.
Il richiedente è tenuto ad inviare a DEVAL l’aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell’impianto di produzione, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori. Al momento della conclusione di tali lavori, il richiedente dovrà inviare a DEVAL, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando l’apposito servizio presente sul Portale Produttori, la comunicazione di completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione entro le tempistiche previste dalle autorizzazioni, indicando i riferimenti del procedimento autorizzativo ottenuto.
Nel caso in cui l’impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante, decade anche il preventivo per la connessione.
B.9.9 VERIFICA IMPIANTI DI PRODUZIONE IN FASE DI ATTIVAZIONE
In conformità con quanto previsto nel TICA modificato, in fase di attivazione, il produttore o suo delegato dovrà garantire l’accesso all’impianto di produzione in condizioni di sicurezza e dovrà accompagnare, durante la verifica, il personale di DEVAL, che effettuerà fotografie dell’impianto di produzione.
Nel caso specifico in cui non sia possibile accedere in condizioni di sicurezza al sito dell’impianto da parte dei tecnici di DEVAL, l’attivazione dell’impianto sarà effettuata, sempre che non vengano rilevate difformità dell’impianto stesso rispetto a quanto risultante dalla documentazione e da quanto dichiarato; qualora si proceda all’attivazione è comunque obbligo del produttore inviare a DEVAL idonea documentazione fotografica attestante la corrispondenza dell’impianto realizzato rispetto a quanto autorizzato e dichiarato.
Inoltre, la società DEVAL sospende l’attivazione dell’impianto quando mancano alcune condizioni riportate nella specifica tecnica di connessione fornita in sede di sopralluogo o allegata al preventivo (es. mancanza di idoneo vano per l’installazione delle apparecchiature di misura), oppure manchi il responsabile tecnico dell’impianto di produzione designato nel regolamento di esercizio o persona da lui appositamente delegata e in grado di mettere in sicurezza l’impianto.
Qualora il produttore si opponga all’accesso del personale di DEVAL, non si procede con l’attivazione e si sospendono i relativi termini; in tal caso DEVAL invia un’apposita comunicazione al produttore ed al GSE qualora l’impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.
B.9.10 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE
Terminati i lavori di realizzazione dell’impianto di connessione, DEVAL comunica al richiedente la disponibilità all’attivazione.
La documentazione necessaria all’attivazione, che il richiedente è tenuto ad inviare a Deval è la
seguente:
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuto completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione (mediante l’apposito servizio presente sul Portale Produttori);
• Regolamento d’Esercizio sottoscritto dal richiedente;
• documenti necessari all’attivazione della connessione in prelievo, trasmessi al gestore di rete dalla società di vendita secondo le modalità previste per i clienti finali, nei casi di nuova fornitura con prelievi non unicamente destinati all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione (in assenza di un contratto per la fornitura in prelievo, qualora l’energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione, DEVAL inserisce il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell’esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente dandone informativa all’esercente stesso; decorsi 10 giorni lavorativi dall’invio di tale informativa, qualora la restante documentazione necessaria sia già pervenuta, DEVAL procede comunque all’attivazione della connessione);
• Dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi della normativa tecnica vigente (CEI 0-16
/ CEI 0-21) a seconda del livello di tensione al quale riferirsi;
• Documentazione di cui alla Sezione I, par. I.3.5 e I.3.6 della “Guida per la connessione alle
reti elettriche di Deval”;
• Comunicazione da parte di Terna relativamente all’Abilitazione ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio delle Unità di Produzione su GAUDÌ. Si precisa che tale comunicazione vincolante, ai fini dell’attivazione dell’impianto, soltanto se l’anagrafica dell’impianto stata registrata in GAUDÌ successivamente al 30 aprile 2012. Per tutti gli impianti registrati in GAUDÌ precedentemente al 30 aprile 2012, ai fini dell’attivazione sufficiente che il gestore di rete abbia validato i dati che il produttore ha inserito in GAUDÌ, come descritto al paragrafo B.4.2.
DEVAL effettua il primo parallelo dell’impianto e attiva la connessione.
A seguito dell’attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto a immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l’impianto connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo, e nel rispetto:
• delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite
dall’Autorità;
• del contratto di connessione sottoscritto;
• delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
• delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.
• delle condizioni e modalità contenute nel regolamento di Esercizio sottoscritto.
Infine DEVAL segnala a Terna, per il tramite di GAUDÌ, l’attivazione della connessione, come
descritto al paragrafo B.4.
Successivamente all’attivazione della connessione, qualora l’impianto di produzione abbia potenza nominale superiore a 20 kW, fatta eccezione per impianti alimentati a Biogas, il richiedente dovrà comunicare a DEVAL il Codice Ditta attribuito nella licenza fiscale di esercizio rilasciata dall’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
Se durante l’esercizio dell’impianto di produzione DEVAL rileva il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell’anno solare, ove tecnicamente possibile DEVAL modifica il valore della potenza in immissione richiesta, e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. DEVAL applica al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione.
DEVAL corrisponde gli indennizzi automatici previsti dal TICA modificato, salvo che il ritardo nell’esecuzione della prestazione sia dovuto a cause di forza maggiore o imputabili a terzi o al richiedente stesso.
In merito alle modalità di erogazione degli indennizzi automatici ai richiedenti che ne hanno diritto, si precisa che per importi superiori a 5.000 euro l’erogazione avverrà tramite bonifico bancario all’indirizzo IBAN che il richiedente dovrà comunicare a DEVAL o in occasione della domanda di connessione o a seguito di successiva specifica comunicazione di richiesta da parte di DEVAL.
In quest’ultimo caso, qualora tale richiesta di messa a disposizione del codice IBAN sia effettuata da DEVAL al fine di poter erogare un indennizzo, si precisa che i tempi che intercorrono tra l’invio della lettera di richiesta del codice IBAN e l’ottenimento di tale codice, verranno scorporati ai fini del calcolo degli indennizzi.
B.10 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI E DI COMUNICAZIONE
DELL’AVVENUTO PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi dovuti a DEVAL in virtù della normativa vigente e delle condizioni contrattuali contenute nel presente documento deve essere effettuato a mezzo versamento su conto corrente postale o a mezzo di bonifico bancario, ad eccezione delle domande avanzate ai sensi del DM 19 maggio 2015 o del D.M. 13 marzo 2017 in iter semplificato di cui al successivo
paragrafo B.15, per i quali sono in vigore specifiche disposizioni.
Altre modalità di pagamento potranno eventualmente essere indicate da DEVAL.
Gli estremi per effettuare il versamento (n. di conto, istituto bancario, coordinate bancarie, ecc.) saranno comunicati da DEVAL al richiedente la connessione e potranno essere resi disponibili nel modulo di domanda di connessione e sul Portale Internet di DEVAL.
Gli importi versati relativi a prestazioni erogate da DEVAL non sono comunque restituiti in caso
di rinuncia all’iniziativa.
B.11 RICHIESTA DI VOLTURA DELLA TITOLARITA’ DEL RAPPORTO DI CONNESSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
È ammessa la voltura della titolarità del rapporto di connessione in qualsiasi fase dell’iter di connessione, anche successivamente all’attivazione dell’impianto di produzione, ad eccezione della fase in cui l’impianto risulta in stato “esercibile” sul sistema GAUDÌ.
In tali condizioni, per maggiori approfondimenti e chiarimenti, si rimanda al manuale del sistema GAUDÌ pubblicato sul sito di Terna.
Il nuovo titolare può subentrare nel rapporto di connessione soltanto se esiste un’autorizzazione del precedente titolare nella richiesta di voltura; proprio per assicurare l’esistenza di tale consenso è previsto che la richiesta di voltura sia sottoscritta dal soggetto cedente e dal soggetto cessionario.
Inoltre, il nuovo titolare, per il perfezionamento della voltura, deve:
• accettare le condizioni generali del contratto di connessione, approvando le clausole vessatorie;
• accettare le condizioni generali del contratto di misura, laddove tale servizio è richiesto, approvando le clausole vessatorie;
• inviare a DEVAL il Regolamento di Esercizio debitamente aggiornato in ogni sua parte e sottoscritto da tutti i soggetti interessati, compreso il titolare del punto di prelievo se diverso dal titolare del punto di connessione in immissione;
• dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenuta nell’istanza
di voltura, di avere la piena disponibilità del sito su cui insiste l’impianto in esame;
• rispettare gli ulteriori requisiti previsti dal TICA e/o dalle presenti MCC a seconda se si tratti di voltura della titolarità di una pratica di connessione in itinere oppure di una connessione già attivata.
B.11.1 PRESENTAZIONE DI UNA RICHIESTA DI VOLTURA DELLA TITOLARITA’
DI UNA PRATICA DI CONNESSIONE IN ITINERE
La richiesta di voltura di una pratica di connessione in itinere (cioè prima dell’attivazione dell’impianto di produzione) deve essere presentata a DEVAL attraverso l’apposito servizio messo a disposizione sul Portale Produttori.
L’utilizzo dei canali di corrispondenza tradizionali (raccomandata, PEC o FAX) viene ammessa
esclusivamente per le sole pratiche gestite in modalità cartacea.
Nel caso di voltura della pratica di connessione in itinere - oltre a quanto espressamente
precisato nelle presenti Modalità e Condizioni Contrattuali - trova applicazione quanto previsto nella Parte V, Titolo IIbis del TICA modificato. In particolare, la voltura si intende perfezionata e diventa quindi efficace, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, salvo che DEVAL non comunichi, entro il suddetto termine, l’esito negativo della verifica dei requisiti previsti dall’art. 35bis.4 del TICA modificato e di quelli elencati nel paragrafo.
B.11 “RICHIESTA DI VOLTURA NELLA TITOLARITA’ DEL RAPPORTO DI CONNESSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE”.
Il soggetto cedente rimane titolare e responsabile della pratica di connessione sino al perfezionamento della voltura.
Qualora un nuovo soggetto intenda subentrare nella titolarità del rapporto di connessione relativo ad un impianto di produzione già attivato, lo stesso deve presentare la richiesta di voltura esclusivamente tramite raccomandata, PEC o FAX utilizzando la modulistica disponibile sul sito di DEVAL.
La voltura si intende perfezionata, e diventa quindi efficace, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura completa di tutta la documentazione necessaria, salvo che DEVAL non comunichi, entro il suddetto termine, l’esito negativo della verifica dei requisiti previsti nel paragrafo B.11 “RICHIESTA DI VOLTURA NELLA TITOLARITA’ DEL RAPPORTO DI CONNESSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE”.
Restano a carico del richiedente tutti gli eventuali ulteriori adempimenti con gli altri soggetti (es. voltura della convenzione con il GSE, allineamento in GAUDÌ).
B.12 RICHIESTE DI MODIFICA DI PREVENTIVI DI CONNESSIONE (ART. 7.5 – 7.8 –
7.8ter - 19.5 – 19.8 DEL TICA MODIFICATO)
Preliminarmente si precisa che la disciplina introdotta con le presenti MCC relativamente all’accettazione delle richieste di modifica dei preventivi di connessione introduce alcune variazioni rispetto a quella precedentemente applicata.
In particolare, la riduzione delle richieste di connessione, la progressiva desaturazione della rete, nonché la realizzazione di interventi di potenziamento della rete di distribuzione hanno reso possibile l’adozione di criteri meno restrittivi rispetto a quelli precedentemente applicati, criteri che si erano resi necessari per contenere il fenomeno della saturazione virtuale causato dalla numerosità e dalla concentrazione delle domande di connessione in alcune aree.
A precisazione di quanto previsto negli artt. 7.5, 7.8, 7.8ter, 19.5 e 19.8 del TICA modificato, DEVAL riporta nel presente paragrafo i criteri dalla stessa applicati, a decorrere dalla entrata in vigore delle presenti MCC, per l’accoglimento delle richieste di modifica del preventivo di connessione formulate dai produttori.
Per ogni pratica di connessione non sono ammesse più di due richieste di modifica del
preventivo, siano esse contenute in un’unica istanza oppure in due istanze separate.
Sono conteggiate per il raggiungimento del limite sopraddetto, in conformità con quanto previsto dall’art. 7.8ter del TICA modificato, tutte le richieste di modifica pervenute, indipendentemente dall’esito delle stesse (accolte o rigettate).
Si precisa inoltre che le istanze contenenti richieste di modifica sono valutate da DEVAL in maniera sequenziale; non è, pertanto, possibile per il richiedente avanzare richieste di modifica se è contestualmente in corso, da parte di DEVAL, una valutazione relativa ad una precedente istanza di modifica.
Nel conteggio del limite delle due richieste non rientrano, oltre alle modifiche proposte direttamente dal Gestore di Rete, le richieste di modifica di preventivo:
• conseguenti ad imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo ovvero da atti normativi
(anche di carattere regionale) opportunamente documentati;
• conseguenti ad una riduzione della potenza in immissione formulata ai sensi dell’art.
40.7 del TICA;
• ricomprese nelle casistiche previste dall’art. 7.8 quater del TICA (si rinvia anche al
successivo specifico paragrafo);
• concordate ai fini della razionalizzazione del sistema elettrico locale.
B.12.1 RICHIESTE DI MODIFICA AVANZATE AI SENSI DELL’ART. 7.5 DEL TICA MODIFICATO
Le richieste di modifica prima dell’accettazione del preventivo di connessione (art. 7.5 del TICA modificato), fermo restando il rispetto del limite massimo delle due richieste consentite, sono ammesse soltanto se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
• l’impianto di rete da realizzare per la connessione, a seguito dell’accoglimento della richiesta, risulta di minore estensione e non implica ulteriori interventi a livello di tensione superiore rispetto a quelli previsti nel preventivo originario;
• la modifica richiesta è tecnicamente realizzabile (ad es. sul nuovo punto di immissione eventualmente indicato dal richiedente non sussistono problemi di saturazione virtuale o di violazione dei parametri di rete).
La richiesta di modifica del punto di inserimento sulla rete esistente con spostamento del medesimo su un “tronco di linea”1 diverso da quello identificato nella soluzione tecnica presente nel preventivo è ammessa esclusivamente per le richieste di modifica formulate ai sensi dell’art. 7.5 del TICA modificato. Viceversa, se la richiesta di modifica di tale tipologia viene presentata ai sensi dell’art. 7.8 del TICA, la stessa non può essere accolta in quanto ciò determinerebbe una alterazione della soluzione tecnica giàaccettata.
Qualora la nuova soluzione, pur risultando di minore estensione, dovesse comportare un maggior costo rispetto alla soluzione contenuta nel preventivo originario, gli importi relativi alla differenza tra i costi previsti per la realizzazione della soluzione tecnica inizialmente preventivata e quelli per la realizzazione della modifica richiesta saranno a carico del richiedente e verranno sommati al corrispettivo di connessione determinato ai sensi del TICA modificato.
1 Per “tronco di linea” si intende un tratto di rete compreso tra due punti della stessa linea contigui, corrispondenti a nodi oppure a punti di discontinuità circuitale, così come indicati nel preventivo di connessione.
B.12.2 SOSPENSIVA DEI TEMPI DI ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO RELATIVA ALLE RICHIESTE AI SENSI DELL’ART. 7.5 DEL TICA MODIFICATO
Nel caso in cui DEVAL non accolga una richiesta di modifica al preventivo avanzata ai sensi dell’articolo 7.5 del TICA modificato, il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di modifica e la data di messa a disposizione sul portale della comunicazione di diniego determina una sospensiva del termine di accettazione del precedentepreventivo. Conseguentemente, il termine di validità del preventivo originario viene aumentato del numero di giorni lavorativi pari a quelli della sopradetta sospensiva.
La sospensiva dei termini di validità del precedente preventivo viene applicata, conformemente a quanto previsto dall’art. 7.5b) del TICA modificato, esclusivamente in caso di rigetto della richiesta di modifica; qualora la richiesta di modifica sia, invece, accettata ed emesso il nuovo preventivo di connessione, non viene applicata alcuna sospensiva ai termini di validità dei preventivi in precedenza emessi.
La soluzione tecnica indicata nel preventivo di connessione prevede l’inserimento dell’impianto di produzione su un punto della rete esistente, che può essere ad un livello di tensione superiore a quello a cui è prevista la connessione, in caso di saturazione della rete.
L’art. 7.8 del TICA modificato prevede che il preventivo possa essere modificato in assenza di accordo con il Gestore soltanto quando non vi sia un’alterazione della soluzione tecnica per la connessione già accettata.
L’alterazione della soluzione tecnica per la connessione si verifica ogni qualvolta vi sia una modifica anche minima della soluzione stessa (ad es. lo spostamento di pochi metri del punto di inserimento sulla rete esistente o uno spostamento dell’impianto di produzione). DEVAL accoglie richieste di modifica comportanti l’alterazione della soluzione tecnica di connessione nel solo caso in cui lo spostamento del punto di inserimento sulla rete esistente avvenga all’interno del medesimo “tronco di linea” considerato nel preventivo già accettato e ciò non comporti un aumento dell’estensione dell’impianto di rete per la connessione da realizzare.
Infatti, nella ipotesi suddetta non si determinano generalmente variazioni peggiorative dei parametri di rete né si verifica un raddoppio della prenotazione della potenza sulla rete.
Per “tronco di linea” si intende un tratto di rete compreso tra due punti della stessa linea contigui, corrispondenti a nodi oppure a punti di discontinuità circuitale, così come indicati nel preventivo di connessione.
Si precisa che la richiesta di modifica del punto di inserimento non viene accolta nei casi in cui il nuovo punto indicato sia ad un livello di tensione diverso rispetto a quello a cui è prevista la connessione nel preventivo accettato.
Sono fatti salvi i casi di richieste di modifica rientranti nelle casistiche espressamente
previste dalla regolazione vigente, quali: imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo o da atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dal richiedente ed opportunamente documentate. A tal riguardo si precisa che non costituisce causa fortuita o di forza maggiore la perdita di efficacia del contratto con cui il richiedente ha acquisito la disponibilità del sito di produzione.
B.12.4 ULTERIORI RICHIESTE DI MODIFICA DEL PREVENTIVO DI CONNESSIONE AMMISSIBILI
Oltre quanto sopra precisato in merito alle richieste di modifica del preventivo accettabili, di seguito si riportano alcuni ulteriori esempi in cui la richiesta di modifica viene accettata, sia se presentata ai sensi dell’art. 7.5 che dell’art. 7.8 TICA.
MODIFICA DELLA POTENZA IN IMMISSIONE DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE.
Le modifiche della potenza in immissione dell’impianto di produzione sono disciplinate dall’art. 40.7 del TICA.
Si applica quindi quanto indicato ai par. B.8.4.4 e B.9.5.4 della presente Guida per le
connessioni, con la precisazione che per le modifiche di potenza non riconducibili all’art.
40.7 lettera a) del TICA è necessaria una richiesta di modifica del preventivo come stabilito
dall’art.40.7 lettera b).
MODIFICA DELLA FONTE DI ENERGIA DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE.
In caso di modifica della fonte di energia dell’impianto di produzione, il produttore deve
presentare richiesta di modifica del preventivo.
B.12.5 RICHIESTE DI MODIFICA DEL PREVENTIVO DI CONNESSIONE NON AMMISSIBILI
PASSAGGIO DA UNICO IMPIANTO A LOTTO DI IMPIANTI O VICEVERSA
Eventuali richieste di modifica di preventivo che prevedano il passaggio da un unico impianto di produzione a un lotto di impianti, o viceversa, non sono consentite, poiché tali richieste si configurano come vere e proprie nuove iniziative (si passa da un POD a ”n” POD e viceversa). In tali casi occorre quindi richiedere a DEVAL l’annullamento della pratica (con contestuale rinuncia al preventivo, se già accettato) e presentare una nuova richiesta di connessione.
Si fa presente che, qualora il richiedente decida di non allacciare tutti gli impianti facenti parte del lotto, DEVAL emette un nuovo preventivo ponendo a carico del richiedente i costi dell’impianto di rete già realizzato (anche se non completamente) da DEVAL che non dovessero risultare più necessari per la connessione degli impianti di produzione per i quali il richiedente mantiene l’interesse al mantenimento dell’iniziativa. Tali costi vengono maggiorati dei costi di smantellamento dell’impianto di rete non più necessario.
Qualora l’impianto di rete sia realizzato a cura del richiedente, DEVAL non procede con l’acquisizione delle parti di impianto non necessarie per la connessione degli impianti rimanenti, salvo che ciò non sia tecnicamente possibile (in tal caso i costi relativi alle porzioni di impianto non necessarie rimangono a carico del richiedente, così come pure quelli eventuali di smantellamento di tali parti).
B.12.6 RICHIESTE DI MODIFICA AVANZATE AI SENSI DELL’ART. 7.8QUATER DEL TICA
A sensi dell’art. 7.8xxxxxx, DEVAL accetta le richieste di modifica del preventivo di
connessione relative ad interventi:
• sull’impianto di produzione che non ne alterino la configurazione inserita in GAUDÌ, così come definito da TERNA nelle Istruzioni Operative dalla stessa pubblicate sul proprio sito internet;
• che sono relativi esclusivamente all’impianto elettrico dell’utente e non abbiano alcun impatto sulla soluzione tecnica fornita e quindi non richiedano alcun intervento da parte di DEVAL (deve trattarsi quindi di interventi che non comportano lavori, modifiche, ampliamenti di interventi sulla rete esistente o comunque modifiche degli interventi indicati nel preventivo, nonché sul punto di connessione indicato nel preventivo).
Le tipologie di richiesta di modifica rientranti nel perimetro dell’art. 7.8quater non comportano il pagamento di alcun corrispettivo, né l’emissione di un nuovo preventivo e non rientrano nel limite massimo di richieste previste al comma 7.8ter del TICA modificato.
Non si configurano come alterazioni della configurazione in GAUDÌ le modifiche richieste dal produttore prima della validazione anagrafica soltanto se trattasi delle modifiche individuate da Terna come rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.7.8quater TICA modificato, sempre che vi sia la conferma positiva da parte di DEVAL.
Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, le richieste di modifica che Terna, nel manuale pubblicato sul proprio sito il 12/10/2016, ha considerato come comportanti alterazioni della configurazione dell’impianto di produzione in GAUDÌ:
• la modifica della potenza nominale dell’impianto di produzione;
• la modifica del punto di consegna (POD) con la rete pubblica;
• la modifica del livello di tensione;
• il cambio di fonte (nel senso che invece di un impianto di tipologia X si richiede la modifica del preventivo per connettere un impianto di tipologia Y);
• l’aggiunta/eliminazione di un sistema di accumulo associato all’impianto;
• l’aggiunta/eliminazione di almeno una sezione dell’impianto;
• l’aggiunta/eliminazione di almeno un gruppo di generazione dell’impianto.
Sempre a titolo esemplificativo, non sono considerate alterazioni della configurazione
dell’impianto di produzione in GAUDÌ:
• il cambio di regime (es. da cessione totale a cessione parziale, e viceversa, il passaggio a scambio);
• il cambio di Utente del Dispacciamento;
• il cambio della tipologia/sottotipologia di sezione (nell’ambito della stessa tipologia
di impianto. Ad esempio da “Silicio Policristallino” a “Silicio Monocristallino”);
• l’aggiornamento delle coordinate della posizione dell’impianto.
Non sono, invece, ammissibili le richieste di modifica di passaggio da lotto di impianti ad impianto singolo e viceversa, in quanto comportanti interventi del Gestore di Rete (variazione del numero dei POD o del loro posizionamento, degli impianti di rete da realizzare, ecc.).
B.12.7 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA DECADENZA DI UNA PRATICA DI
CONNESSIONE
Il richiedente, qualora decida di fare decadere la pratica di connessione a seguito della propria rinuncia, è tenuto a darne comunicazione a DEVAL (all’indirizzo pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
DEVAL, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, ne dà comunicazione al sistema GAUDI’, riportando anche la data in cui la pratica di connessione è decaduta.
Il sistema GAUDI’, a seguito della comunicazione del gestore di rete, modifica lo stato degli impianti di produzione associati alla pratica in “Connessione Decaduta” e comunica anche al GSE tali modifiche. Qualora alla pratica di connessione decaduta siano associati impianti di produzione in esercizio, il sistema GAUDI’ invia un messaggio di errore a DEVAL.
B.12.8 MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI MESSA IN CONSERVAZIONE DI UN
IMPIANTO
Il produttore, qualora decida di richiedere la messa in conservazione di una unità o di un impianto di produzione di energia elettrica, secondo quanto riportato all’art. 36 septies del TICA, deve inoltrare la richiesta sul sistema GAUDI’ di Terna indicando la data di decorrenza e la data indicativa di riattivazione.
DEVAL, una volta ricevuta la comunicazione dal sistema GAUDI’ riguardante la richiesta di messa in conservazione, provvederà a registrare la messa in conservazione sul sistema GAUDI’ e a cessare le attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure di energia elettrica, pur lasciando installate le apparecchiature di misura presenti e non più utilizzate.
La potenza disponibile in immissione relativa alle unità di produzione o impianti di produzione messi in conservazione rimane nella disponibilità del produttore.
B.12.9 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA RIATTIVAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE A SEGUITO DELLA PRECEDENTE MESSA IN CONSERVAZIONE
Il produttore, qualora decida di riattivare un impianto di produzione, a seguito della precedente messa in conservazione e in assenza di modifiche all’impianto, è tenuto secondo quanto indicato all’art. 36 octies del TICA, a inserire la richiesta di riattivazione
sul sistema GAUDI’ di Terna, indicando la data di decorrenza e previo il pagamento a
DEVAL del corrispettivo forfetario previsto dal TIC all’art.27.
DEVAL, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del sistema GAUDI’ riguardante la richiesta di riattivazione, provvederà a:
- verificare che la richiesta non preveda modifiche alla connessione o al regolamento di esercizio;
- verificare l’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto dal richiedente la riattivazione;
- verificare sul sistema GAUDI’ che lo stato sia “UP abilitata ai fini dell’attivazione e dell’Esercizio”;
- validare, infine, sul sistema GAUDI’ la richiesta di riattivazione e la data di decorrenza della stessa (in caso contrario DEVAL può negare la richiesta e la riattivazione direttamente sul portale GAUDI’);
- riattivare l’attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle
misure di energia elettrica.
Qualora la riattivazione interessasse un impianto al quale sono state apportate modifiche, si dovrà provvedere con la presentazione di una nuova richiesta di connessione, come previsto dall’art.6 del TICA.
B.12.10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI DISMISSIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE
Il Produttore qualora decida di dismettere una propria unità di produzione o impianto di produzione è tenuto, secondo quanto indicato all’art. 36 novies del TICA, a darne comunicazione al sistema GAUDI’ di Terna, indicando la data a decorrere dalla quale l’unità di produzione o impianto di produzione sarà dismessa/x.
XXXXX, una volta ricevuta la comunicazione dal sistema GAUDI’ riguardante la richiesta di dismissione, provvederà sul sistema GAUDI’ a validare l’avvio della procedura di dismissione e la data da cui tale avvio ha effetto.
DEVAL provvederà a rimuovere le apparecchiature di misura presenti per le quali la responsabilità dell’attività di installazione e manutenzione risulti essere a suo carico. La data di avvio della dismissione coinciderà con quella di redazione del verbale di rimozione apparecchiature.
A decorrere dal giorno di avvio della dismissione, come risultante dal sistema GAUDI’, cesseranno inoltre le attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure di energia elettrica. Il produttore, dalla medesima data, in relazione a tali apparecchiature, non sarà più tenuto a riconoscere a DEVAL alcun corrispettivo per il servizio di misura.
La potenza disponibile in immissione relativa alle unità di produzione o agli impianti di produzione in dismissione viene rimessa a disposizione del gestore di rete, con l’unica eccezione dei casi in cui il produttore richieda contestualmente la modifica della connessione esistente al fine di riutilizzare, per una nuova unità o impianto di produzione, tutta o parte della potenza che si rende disponibile sul punto di connessione esistente.
B.13 SISTEMI DI ACCUMULO
Il richiedente può presentare una richiesta di connessione che preveda la presenza di sistemi di
accumulo, sulla base della Delibera 642/2014/R/EEL e s.m.i.
A tale riguardo, un sistema di accumulo è considerato come un impianto (o un gruppo di generazione di un impianto) di produzione alimentato da fonti non rinnovabili.
In analogia con quanto previsto dal TICA modificato per gli impianti di produzione di energia elettrica, il richiedente la connessione dovrà registrare in GAUDì il sistema di accumulo, indicando per una nuova connessione una sola anagrafica (un codice CENSIMP); qualora il sistema di accumulo venga invece installato in aggiunta ad un impianto di produzione già in esercizio, il richiedente dovrà aggiornare l’anagrafica dell’impianto di produzione inserendo le informazioni previste dall’interfaccia GAUDì.
B.14 ALTRI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO (ASSPC)
L’Allegato A della Delibera 578/2013/R/EEL (TISSPC - Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) definisce il perimetro giuridico grazie al quale è possibile individuare e realizzare modelli di approvvigionamento elettrico privati e disciplina la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita negli “Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo” (ASSPC).
Gli ASSPC sono sistemi elettrici particolari (costituiti da una o più unità di produzione) all’interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico.
Gli ASSPC sono così suddivisi:
• Sistemi di Autoproduzione (SAP)
• Sistemi Efficienti di Utenza (SEU)
• Altri Sistemi di Autoproduzione (ASAP)
• Altri Sistemi Esistenti (ASE)
• Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEESEU-A, SEESEU-B, SEESEU-C)
Il TISSPC prevede, a partire dal 1 gennaio 2015, l’avvio del processo di qualificazione degli
ASSPC, escludendo gli impianti in regime di Cessione Totale.
Tra le novità introdotte dalla suddetta delibera, disciplinata dall’Art. 18, vi è la possibilità riconosciuta al titolare della connessione attiva di realizzare un collegamento di emergenza contro il rischio di morosità della fornitura riguardante i prelievi di energia elettrica. In questo modo il produttore può evitare che, a seguito di distacco (o riduzione potenza al 15%) per morosità della fornitura di energia elettrica intestata al cliente finale, l’impianto di produzione sia impossibilitato a immettere energia elettrica nella rete elettrica pubblica.
La realizzazione di tale connessione presuppone che il produttore installi un dispositivo che
permetta l’apertura del collegamento fra l’impianto di produzione e l’utenza del cliente finale (ovvero il punto di prelievo), a seguito della chiusura del collegamento fra l’impianto di produzione e il punto di emergenza.
Il produttore presente nell’ASSPC, direttamente o per il tramite del richiedente la connessione, dovrà procedere alla registrazione sul sistema GAUDÌ delle diverse unità di produzione costituenti l’ASSPC. Inoltre, qualora intenda richiedere la qualifica di SEU o SEESEU, dovrà dare il consenso all’invio dei dati al GSE.
B.15 MODALITÀ DI CONNESSIONE ATTRAVERSO ITER SEMPLIFICATO (D.M. 19 MAGGIO 2015 – DEL. 400/2015/R/EEL 30 LUGLIO 2015 - D.M. 13 MARZO 2017 - DEL. 581/2017/R/EEL)
Gli articoli 1.1 lettera aaa), 6bis.1, 6bis.2 e 6bis.3 del TICA, come modificato dalla Delibera dell’Autorità 400/15, che ha dato attuazione alle disposizioni previste dal decreto ministeriale del 19 Maggio2015, prevedono la possibilità di adottare un iter di connessione semplificato per gli impianti che abbiano le seguenti caratteristiche:
• fonte di generazione fotovoltaica;
• realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
• potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
• potenza nominale non superiore a 20 kW;
• richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;
• realizzazione sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11;
• mancanza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
Con la successiva Delibera 581/2017/R/eel è stato nuovamente modificato il TICA (in particolare l’articolo 6.1 bis ed è stato introdotto l’articolo 1.1 lettera ddd e) per dare attuazione al Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017, che ha esteso l’iter di connessione semplificato agli impianti di microgenerazione che hanno le seguenti caratteristiche:
• alimentati da fonte rinnovabile;
• realizzazione presso clienti finali già dotati di un punto di prelievo attivo in bassa o media tensione; alimentato da biomasse, biogas, bioliquidi ovvero da gas metano o GPL;
• potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
• venga contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
• se ricadente nell’ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui
al decreto legislativo 42/04, non determini alterazione dello stato dei luoghi e
dell’aspetto esteriore degli edifici;
• avente capacità di generazione inferiore a 50 kWe;
• caratterizzato da assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.
B.15.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE (PARTE I DEL MODELLO UNICO)
La richiesta di connessione mediante il Modello Unico di cui all’art.6bis.2 del TICA può essere presentata soltanto dal soggetto che, in relazione all’impianto di produzione realizzato, rivestirà la qualifica di produttore di energia elettrica.
Per ciascuna delle due tipologie di iter semplificato previste dalle Delibere 400/2015/R/eel e 581/2017/R/eel (fotovoltaica o microgenerazione) è previsto uno specifico Modello Unico.
Il richiedente, qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione in prelievo, è tenuto ad allegare alla Parte I del Modello Unico il mandato (con o senza rappresentanza) rilasciato dal cliente finale per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente nonché il mandato con rappresentanza, rilasciato sempre dal cliente titolare del punto di connessione in prelievo (cliente finale), per l’accettazione del contratto di scambio sul posto. Detti mandati sono disponibili sulla Home Page del Portale Produttori quale canale esclusivo per l’inoltro di tali richieste di connessione.
In tali casi, il richiedente la connessione riporterà, nella Parte II del Modello Unico, il codice IBAN del cliente finale a cui verrà intestata la convenzione di scambio sul posto.
Congiuntamente al Modello Unico Parte I ed agli eventuali Mandati, il Richiedente dovrà inviare anche tramite il Portale Produttori copia del documento d’identità e lo schema elettrico unifilare dell’impianto di produzione nonché, nel caso di produttore sia una pubblica amministrazione, il codice ufficio alfanumerico necessario all’emissione della fattura.
Lo schema elettrico unifilare dovrà contenere chiaramente anche le informazioni previste per lo schema unifilare di misura redatto ai sensi della specifica tecnica di misura rilasciata dal Distributore. Lo schema dovrà altresì localizzare chiaramente le apparecchiature di misura ed i punti di connessione alla rete pubblica.
B.15.2 OPERE DI COMPETENZA DEL RICHIEDENTE
Nei casi in cui sia accertato, in sede di verifica della Parte I del Modello Unico, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’Art.13bis.1 lettera a) del TICA (presenza di lavori semplici limitati alla sola installazione del misuratore dell’energia prodotta), il produttore dovrà realizzare, nel rispetto della specifica tecnica inviata dal distributore, le opere strettamente necessarie all’istallazione del misuratore dell’energia prodotta. La comunicazione di completamento di tali opere sarà acquisita congiuntamente alla comunicazione di realizzazione dell’impianto di produzione (Modello Unico Parte II).
Nei casi in cui, invece, sia accertata, in sede di verifica della Parte I del Modello Unico, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’Art.13bis.1 lettera b) del TICA, così come modificato dalle Delibere 400/2015/R/eel e 581/2015/R/eel dell’AEEGSI (presenza di lavori complessi, o in ogni caso lavori semplici non limitati alla sola istallazione del misuratore dell’energia prodotta), il produttore dovrà comunicare la realizzazione delle eventuali opere strettamente necessarie alla connessione indicate sul preventivo inviato dal Distributore.
La comunicazione di conclusione delle suddette opere avverrà con le stesse modalità già
previste per l’iter di connessione classico (non semplificato).
Il produttore dovrà altresì realizzare le opere del proprio impianto di produzione e darne comunicazione, una volta ultimati i lavori, mediante l’invio della Parte II del Modello Unico
al Distributore.
B.15.3 PROCEDURE DA SEGUIRE E CORRISPETTIVI DA VERSARE
Qualora trovi applicazione l’art.13 bis.1 lettera a) del TICA (lavori semplici limitati all’installazione delle apparecchiature di misura):
• Il produttore, in sede di presentazione della richiesta, dovrà autorizzare il Distributore all’addebito di €100,00 + IVA sull’IBAN indicato nella Parte I del Modello Unico.
• Tale importo sarà addebitato dal distributore nel momento in cui verrà accertata che la richiesta di connessione ricada nell’ambito di applicazione dell’art.13bis.1 lettera a) del TICA. Tali costi saranno fatturati come oneri di connessione così come disposto dalle Delibere 400/2015/R/eel e 581/2017/R/eel dell’ARERA
• . Il distributore, accertata l’applicazione dell’Art.13bis.1 lettera a), ne dà conferma
per iscritto al Richiedente subito dopo aver:
a) addebitato i costi di cui al punto precedente;
b) registrato l’impianto sul sistema GAUDÌ;
c) inviate le PEC di avvio iter semplificato al Comune ed alla Regione di
ubicazione dell’impianto ed al GSE;
d) predisposto il Regolamento di Esercizio.
• Successivamente all’inoltro, da parte del distributore, della conferma di accesso all’iter di connessione semplificato secondo quanto disposto dall’art.13bis.1 lettera a), il produttore dovrà inoltrare al distributore, al completamento delle opere relative all’impianto di, la Parte II del modello unico, comunicando contestualmente la dichiarazione di ultimazione dei lavori dell’impianto di produzione ed alla sottoscrizione del Regolamento di Esercizio; dovrà altresì comunicare la presa visione ed accettazione delle condizioni riportate nel contratto di scambio sul posto con il GSE.
• Nella stessa Parte II del Modello Unico, il produttore dovrà indicare la potenza
dell’impianto di produzione come risultante dall’As Built.
• Il Distributore provvederà a comunicare a TERNA la potenza di cui sopra nonché l’informazione di completamento delle opere relative all’impianto di produzione e la sottoscrizione del Regolamento di Esercizio.
• L’attivazione dell’impianto di produzione avverrà entro 10 giorni lavorativi dalla
data di inoltro della Parte II del Modello Unico.
Qualora trovi applicazione Art.13bis.1 lettera b) del TICA (lavori semplici non limitati
all’installazione delle apparecchiature di misura ovvero lavori complessi):
• Il produttore, in sede di presentazione della richiesta dovrà autorizzare il distributore all’addebito di 100,00 euro + IVA sull’IBAN indicato nella Parte I del Modello Unico.
• il Distributore elabora il preventivo e lo invia al produttore per la successiva
accettazione. Il Distributore, nell’invio del preventivo, comunicherà al produttore
le motivazioni di emissione dello stesso. Il tempo di realizzazione della connessione (art.10.1 TICA modificato) decorre dalla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla connessione a carico del richiedente (qualora previste) ovvero, se successivo, dal termine ultimo previsto dall’art.9.6 del TICA modificato per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte del Gestore di Rete, qualora necessarie. Nel caso in cui non siano previste opere strettamente necessarie alla connessione né siano necessarie autorizzazioni, il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della comunicazione completa di accettazione del preventivo.
• Contestualmente all’invio del preventivo il distributore provvederà ad addebitare, sull’IBAN comunicato con la Parte I del Modello Unico, l’importo di 100,00 euro + IVA che verrà fatturato dal Distributore come “Corrispettivo per l’ottenimento del preventivo”.
• Il Distributore provvede quindi a:
a) addebitare i costi per l’emissione del preventivo di cui al punto precedente;
b) registrare l’impianto sul sistema GAUDÌ ed inviare le PEC di avvio iter
semplificato sia al comune di ubicazione dell’impianto che al GSE.
• Il produttore, ricevuto il preventivo, può accettarlo oppure richiedere un nuovo preventivo prima dell’accettazione (Art.7.5 del TICA) o una modifica dello stesso dopo l’accettazione (Art.7.8 del TICA).
• Il produttore non può richiedere di gestire in proprio l’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione in quanto tale facoltà non è prevista dall’ art.13bis.5 del TICA, che rimanda all’art.9.6 del TICA in materia di Iter Autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione.
• Il Distributore, nei tempi stabiliti dal TICA, predispone il Regolamento di Esercizio e lo invia al produttore.
• Il Distributore avvia l’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione e, a seguito dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, ricevuta sia la comunicazione del completamento delle opere strettamente necessarie alla connessione da parte del produttore (laddove previste) che il pagamento del corrispettivo di connessione, realizza l’impianto di rete per la connessione nei tempi previsti dal TICA.
• Al completamento dell’impianto di produzione, il produttore deve inviare la Parte II del Modello Unico comunicando, contestualmente all’ultimazione dei lavori dell’impianto di produzione, la sottoscrizione del Regolamento di Esercizio e la presa visione ed accettazione delle condizioni riportate nel contratto di scambio sul posto con il GSE. Nella stessa Parte II del Modello Unico il produttore deve comunicare la potenza dell’impianto di produzione come risultante dall’As Built.
• Il Distributore provvede a comunicare a TERNA sia la potenza dell’impianto come risultante dall’As Built che il completamento delle opere relative all’impianto di produzione e la sottoscrizione del Regolamento di Esercizio.
• Il Distributore attiva l’impianto di produzione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ottenimento delle condizioni di esercibilità da parte di TERNA.
In tutti i casi, a seguito dell’attivazione dell’impianto di produzione, il Distributore invia a
TERNA la comunicazione di attivazione dell’impianto di produzione ed al GSE tutte le
informazioni necessarie all’attivazione del contratto di Scambio sul Posto.
Il Distributore, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico:
• qualora l’impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all’installazione dei gruppi di misura, comunica al richiedente il codice di rintracciabilità della pratica e dà avvio alla procedura per la connessione, procede quindi con le comunicazioni e l’inserimento dei dati previsti, a seconda della tipologia di connessione semplificata, dall’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2015 ovvero dell’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 16 marzo 2017
• predispone il Regolamento di Esercizio e addebita al richiedente il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, pari a 100 euro+IVA;
qualora l’impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal decreto ministeriale di riferimento e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all’installazione del gruppo di misura o lavori complessi, ne dà informazione al richiedente, predispone il preventivo per la connessione e addebita al richiedente il corrispettivo per l’ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6. del TICA;
• qualora l’impianto fotovoltaico non soddisfi tutti i requisiti previsti dal decreto ministeriale di riferimento, ne dà motivata informazione al richiedente ed evidenzia la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all’articolo 6 del TICA.
In tali casi trovano applicazione le normali condizioni di cui ai Titoli I e II della Parte III del TICA.
Gli addebiti di cui ai punti precedenti vengono effettuati secondo le modalità indicate dal richiedente nella Parte I del Modello Unico utilizzando il codice IBAN comunicato.
Nel caso in cui l’addebito non vada a buon fine, il Distributore ne dà comunicazione al
richiedente e sospende la procedura di connessione fino all’ottenimento del pagamento.
Qualora, anche a seguito dell’attivazione dell’impianto di produzione, risulti che l’addebito sul codice IBAN indicato dal produttore non sia andato a buon fine, il Distributore invia un sollecito di pagamento; decorso inutilmente l’ulteriore termine previsto nel sollecito senza che il produttore abbia effettuato il pagamento con le modalità riportate nel sollecito, procede con la disattivazione dell’impianto di produzione inviando comunicazione al produttore.
Il Distributore comunica al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, le informazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del DM 19 maggio 2015 ovvero del DM 16 marzo 2017, nonché le informazioni di cui al comma 7.8bis, indicando, tra le tipologie di SSPC, quella denominata SSP-A. Tale comunicazione deve essere effettuata:
• entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I
completa del Modello Unico, nei casi di cui l’impianto soddisfi tutti i requisiti per l’accesso all’iter semplificato;
• entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, nei casi di cui al comma 13bis.1, lettera b).
PARTE II
Qualora l’impianto di produzione soddisfi tutti i requisiti previsti dal TICA e dal DM 19 maggio 2015 ovvero dal DM 16 marzo 2017 e necessiti, ai fini della connessione, dell’esecuzione di lavori limitati all’installazione dei gruppi di misura:
• il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, invia al Distributore la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta;
• il Distributore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, inserisce le relative informazioni nel sistema GAUDÌ ’, ivi inclusa la data di ultimazione dei lavori dell’impianto di produzione, come rilevata dal predetto Modello Unico, nonché la predetta data di ricevimento della Parte II completa del Modello Unico;
• il Distributore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, attiva la connessione dell’impianto alla rete.
A tal fine, il Distributore comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all’attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all’attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l’immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata, portale informatico).
Qualora l’impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti del DM 19 maggio 2015 o del Dm
16 marzo 2017, ma è necessario prevedere lavori semplici non limitati alla sola installazione del gruppo di misura oppure lavori complessi, si procede come di seguito.
Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al Distributore, entro il termine di validità di 45 giorni lavorativi (a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del medesimo richiedente, del preventivo), una comunicazione di accettazione del preventivo corredata dalla documentazione attestante il pagamento del corrispettivo per la connessione. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e) del TICA.
Il richiedente, una volta completate le opere strettamente necessarie alla connessione (qualora previste), invia al Distributore la comunicazione di completamento delle predette opere. Il tempo di realizzazione della connessione di cui al comma 10.1 decorre dalla maggiore delle seguenti date:
a) data di ricevimento, da parte del Distributore, della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie (se presenti);
b) data di conclusione dell’iter autorizzativo dell’impianto di rete per la connessione
dichiarata dal Distributore (nel caso siano previste autorizzazioni per la
realizzazione dell’impianto di rete per la connessione).
Nel caso in cui non siano previste opere strettamente necessarie alla connessione né siano necessarie autorizzazioni, il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data di ricevimento, da parte del Distributore, della comunicazione di accettazione del preventivo e relativo pagamento del corrispettivo di connessione.
Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, invia al Distributore la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta.
Ai fini dell’attivazione della connessione, trovano applicazione le procedure e le tempistiche di cui ai commi 10.6bis, 10.7 e 10.8 del TICA. A tal fine, la Parte II del Modello Unico sostituisce la dichiarazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione e non servono i documenti necessari all’attivazione della connessione in prelievo.
Il distributore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione della connessione, invia al GSE, ai fini dell’attivazione della convenzione di scambio sul posto, le informazioni relative all’anagrafica del cliente finale titolare del POD, il codice IBAN e un recapito del medesimo cliente, nonché il codice di rintracciabilità della pratica di connessione e il codice CENSIMP dell’impianto di produzione.
L’inserimento dei dati relativi all’impianto nel sistema GAUDÌ, viene effettuato da Gestore di Rete, sulla base del mandato con rappresentanza ad essi conferito ai sensi della Parte I del Modello Unico. A tal fine:
• gli adempimenti riguardanti la registrazione dell’impianto nel sistema GAUDÌ posti in capo ai richiedenti la connessione sono effettuati dal Distributore, secondo modalità e tempistiche definite da Terna;
• in deroga a quanto previsto ai commi 36bis.1, 36bis.2, il Distributore, dopo aver ricevuto lo schema unifilare in allegato alla Parte I del Modello Unico, ne verifica la correttezza e coerenza sia formale che sostanziale con le prescrizioni regolatorie e con quanto previsto dalla specifica tecnica di misura, e comunica al richiedente, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico, la presenza di eventuali inesattezze, affinché quest’ultimo possa correggere gli errori presenti;