ACCORDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS TRAINEESHIP A.A. 2014/2015
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
Sezione Mobilità e Studenti Stranieri Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0X - 00000 Xxxxxx
ACCORDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS TRAINEESHIP A.A. 2014/2015
nell’ambito del Programma Erasmus+
L’Università degli Studi di Torino, Via Verdi, 8 – 10124 Torino, Tel. x00.000.0000000 – Fax
x00.000.0000000 – Email: xxxxxx@xxxxx.xx, di seguito denominata “Università”, rappresentata ai fini del presente contratto dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
E
lo/a studente/ssa, di seguito denominato “Beneficiario”:
Cognome ……………………………………….. Nome .………..…………………………………...
Nato a …………………………………………….….… Prov. ……… il ..………………….........
Nazionalità ………………………………… Codice Fiscale …..……………………………….……
Residente a ..…………..…………….……… Prov. ……………. CAP .……………………
Indirizzo …………………………………..…………………………………………………………...
Tel. ……………………………………………… Cell. ……………………………………………...
Matricola .………………....... E-mail istituzionale …………………….………………… …………..
Iscritto al
Corso di Studi di 1° livello (specificare denominazione corso e Dipartimento di afferenza):
………………………………………………………………………………………………………… Corso di Studi di 2° livello o a Ciclo Unico (specificare denominazione corso e Dipartimento di afferenza):
…….……………………………………………………………………………………………… …. Altro: Master/Dottorato (specificare denominazione corso e Dipartimento di afferenza):
…….……………………………………………………………………………………………….…. Vincitore di una borsa per la mobilità Erasmus Traineeship a.a. 2014/2015 per un totale di mesi:…. Periodo previsto di tirocinio all’estero dal …………..………….……. al……………………………. Impresa/Ente estero ospitante …….…………………………………………………………………… Xxxxxx Xxxxxxx (da compilarsi a cura dell’Ufficio Mobilità Internazionale se l’Ente ospitante è un Ateneo)
…………………………………………
Indirizzo ….…………………………………………………………………………….........................
Città ….…………………………………………… Paese ….………………………………………...
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HANNO CONCORDATO,
quali parti integranti di questo Accordo le condizioni seguenti e gli allegati che costituiscono parte integrante del presente Accordo:
All.1 Learning Agreement for Traineeship All. 2 Condizioni generali
All. 3 Carta dello studente Xxxxxxx (scaricabile al percorso xxx.xxxxx.xx >>Internazionalità>>Studiare e lavorare all'estero>>Mobilità studenti
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 - SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 L'Istituto erogherà il contributo finanziario proveniente dall'Unione Europea o da altre fonti al Beneficiario per intraprendere una mobilità XXXXXXX a fini di Traineeship nell’ambito del Programma Erasmus+
1.2 Il Beneficiario accetta il contributo nell’ammontare specificato all’art. 3.1 e si impegna a portare a termine il tirocinio come descritto nell’All.1.
1.3 Il Beneficiario dichiara con la presente di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite mail.
1.4 Il Beneficiario dichiara che l’intera durata del periodo di mobilità prevista dal presente Accordo, comprensivo di altri periodi di mobilità eventualmente già effettuati all’estero per studio o per Placement nell’ambito del programma Lifelong Learning Programme nel corso del medesimo ciclo di studio, non è superiore a 12 mesi per i corsi di studio 3+2 o 24 mesi per i corsi di studio a ciclo unico.
ARTICOLO 2 – DURATA DELLA MOBILITA’
2.1 L'Accordo entrerà in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità.
2.2 Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo 1° giugno 2014 - 30 settembre 2015. Il periodo di mobilità all’estero deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve essere continuativo.
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2.3 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Beneficiario deve essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante e con l’ultimo giorno in cui il Beneficiario dovrà essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante.
2.4 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine della mobilità stessa. Un’eventuale proroga del periodo di tirocinio all'estero deve essere concordata e autorizzata sia dall’Impresa/Ente ospitante sia dall’Università di appartenenza. In ogni caso il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 30 settembre 2015.
2.5 Per la proroga del periodo all'estero non sono previsti contributi finanziari, fatta salva un’eventuale redistribuzione di contributi non assegnati al termine della gestione del programma.
2.6 L’Attestato rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 - FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1 Il Beneficiario dichiara di accettare la borsa di studio finanziata dall’Unione europea e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Il contributo finanziario per coprire parte delle spese sostenute dagli studenti durante il periodo di tirocinio varia da un minimo di 430 € ad un massimo di 480 €/mese a seconda del Paese di destinazione:
1. 430€/mese (corrispondente a circa € 14.33 giornalieri per 30 giorni) : mobilità verso Paesi con costo della vita inferiore all’Italia e precisamente verso Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Islanda, Turchia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex- Repubblica iugoslava di Macedonia
2. 480€/mese (corrispondente a € 16.00 giornalieri per 30 giorni): mobilità verso Paesi con costo della vita simile all’Italia e precisamente verso Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia.
L'ammontare del contributo sarà inizialmente determinato moltiplicando l'effettiva durata ammissibile della mobilità - così come previsto dal Bando per il quale lo studente risulta vincitore - espressa in mesi per il valore mensile spettante. Al termine della mobilità, l’ammontare del contributo sarà ricalcolato sulla base delle effettive date di inizio e di fine del soggiorno Erasmus, considerando il numero di giorni di mobilità svolti all’estero moltiplicato per l’importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione.
I mesi di mobilità, indipendentemente dalla loro durata, saranno considerati di 30 giorni. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario per il mese incompleto sarà calcolato moltiplicando il numero di giorni residui per l’importo giornaliero spettante (pari a 1/30 del contributo unitario mensile).
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3.2 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione Europea.
3.3 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.2, il contributo finanziario ricevuto dal Beneficiario è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento incluse le entrate/compensi che il Beneficiario potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di tirocinio purché il Beneficiario svolga e porti a termine le attività previste nel Learning Agreement for Traineeship.
3.4 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Beneficiario non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi dell’Unione europea quando il Beneficiario non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nel Learning Agreement for Traineeship per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’Istituto di appartenenza e accettato dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Il pagamento della borsa sarà effettuato sulla base delle tempistiche di ricezione dell’accordo firmato, ovvero avverrà indicativamente dal 25° giorno del mese nel caso di ricezione dell’accordo da parte dell’ufficio Mobilità Internazionale entro il 1° giorno lavorativo dello stesso mese; per gli accordi ricevuti dal 2° giorno lavorativo in poi, il pagamento avverrà a partire dal giorno 25 del mese successivo.
Questa tempistica non vale per i mesi di agosto e dicembre, per i quali il pagamento avviene comunque nel mese successivo (settembre e gennaio).
4.2 I pagamenti saranno fatti tramite accredito su Conto corrente bancario o Bancoposta, personalmente intestato o cointestato al Beneficiario, al Codice IBAN indicato di seguito:
Codice IBAN
ARTICOLO 5 - CAUSE DI NON EROGAZIONE E RESTITUZIONE DELLA BORSA
5.1 Il periodo di mobilità all’estero deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) al di sotto dei quali il Beneficiario è tenuto alla restituzione dell’intero importo erogato.
5.2 Il Beneficiario che, per propria volontà o per cause di forza maggiore, sia costretto a rientrare anzitempo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'accordo, sarà tenuto alla restituzione dell’importo non spettante, calcolato sulla base delle modalità indicate all’art. 3.
5.3 Il Beneficiario accetta:
- di effettuare il rimborso parziale o integrale della borsa percepita in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo;
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- di effettuare il rimborso parziale o integrale della borsa percepita in caso di rescissione del presente Accordo;
- di effettuare la restituzione parziale nel caso in cui l'importo percepito sia riferito ad un periodo di mobilità superiore a quello certificato dall'Impresa/Ente ospitante;
- di restituire l’intero importo del contributo e di non avere alcun riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta all’estero in caso non presenti la documentazione relativa al periodo di mobilità secondo quanto indicato all’art. 8 del presente contratto.
5.4 In caso di restituzione, l’Università determinerà l’importo da restituire e le modalità per effettuare il versamento all’Ateneo.
5.5 Ove applicabile, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi 2014/2015 (D.R. 3593 del 15/07/2014), qualora il Beneficiario non proceda alla restituzione dell’importo richiesto entro le tempistiche comunicate dall’Istituto, sarà disposto il blocco carriera.
ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONE
6.1 Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di responsabilità civile (copertura dei danni causati dallo studente negli ambienti di lavoro) e alla tutela assicurativa degli infortuni sul lavoro correlati all’espletamento dell’attività di tirocinio prevista dal presente Accordo. Il beneficiario, durante l’intero periodo di permanenza all’estero (comprensivo di proroga autorizzata), sarà coperto da una assicurazione di responsabilità civile verso terzi, nonché da una copertura infortuni sulla base delle specifiche indicate sui contratti stipulati con le compagnie di assicurazioni e riportate rispettivamente nelle circolari n. 12 del 12/03/2012 e n. 33 dell’08/10/2012 – pubblicate sul portale al percorso: xxx.xxxxx.xx » Internazionalità» Studiare e lavorare all’estero» Mobilità studenti » Assicurazioni.
6.2 Solitamente una copertura assicurativa sanitaria base è fornita dal servizio sanitario nazionale anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In questo caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. Il beneficiario è tenuto ad informarsi sui requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.
ARTICOLO 7 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE
7.1 Il presente articolo è applicabile solo per gli studenti la cui lingua di lavoro prevista per il periodo di mobilità sia inglese, francese, spagnolo, tedesco o olandese, fatta eccezione per i madrelingua, per una mobilità che inizia a partire dal 1 gennaio 2015.
7.2 Ove applicabile, il Beneficiario dovrà effettuare una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il Beneficiario dovrà informare tempestivamente l’Istituto laddove sia impossibilitato a sottoporsi alla verifica online.
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7.3 Ove applicabile, sulla base delle disponibilità di licenze, al Beneficiario potrà essere attribuita una licenza per un corso online della lingua di lavoro prevista per la mobilità. Se del caso, il beneficiario dovrà seguire il corso di lingua online ai fini della preparazione per il periodo di mobilità all’estero. Il Beneficiario dovrà informare tempestivamente l’Istituto nel caso in cui sia impossibilitato a seguire il corso online.
7.4 Ove applicabile, il Beneficiario, al termine del periodo di mobilità, dovrà effettuare la verifica online obbligatoria delle proprie competenze linguistiche.
ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE FINALE
8.1 Entro 30 giorni dopo il termine della mobilità, il Beneficiario presenterà all’ufficio Mobilità Internazionale:
- copia del Learning Agreement for Traineeship, completo delle firme richieste;
- copia dell’attestato rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di tirocinio all’estero, debitamente firmato, che certifichi le date di effettivo svolgimento del periodo di tirocinio;
- copia del “Transcript of Work”, ovvero una breve descrizione dell’attività di tirocinio svolta in accordo con il Learning Agreement.
- Rapporto narrativo (EU SURVEY).
8.2 Per i tirocini che si concluderanno dopo il 15 settembre 2015, il Beneficiario dovrà comunque consegnare tutta la documentazione finale all’Ufficio Mobilità Internazionale entro la data ultima del 15 ottobre 2015.
8.3 Gli originali dei documenti sopra indicati dovranno essere consegnati alla struttura didattica di appartenenza.
ARTICOLO 9 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO
9.1 L'Istituto concorda con il Beneficiario un programma di tirocinio chiaramente definito prima che lo Studente si rechi all'estero (Learning Agreement for Traineeship). Al termine del periodo di lavoro all'estero, l’Impresa ospitante deve rilasciare al Beneficiario un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo di tirocinio svolto all’estero, nonché una nota con una breve descrizione dell’attività svolta in accordo con il Learning Agreement for Traineeship (Transcript of Work).
9.2 L'Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente contratto e delle procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà al Beneficiario il riconoscimento accademico completo del tirocinio effettuato presso l'Impresa ospitante come parte integrante del proprio corso di studi. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se il Beneficiario non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall'Impresa ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.
9.3 Il Beneficiario, nel caso in cui non sia un neolaureto, non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all'estero e dell'ottenimento del relativo riconoscimento dell'attività svolta.
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ARTICOLO 10 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
10.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
10.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Beneficiario in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff. L'Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, (senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile), l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica.
Se il Beneficiario risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato come indicato nell'art. 7. In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata della mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite all’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n. 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E' invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare
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ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali da parte dell'Istituto di appartenenza e/o dell'Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.
Torino, ……………………………………..
Il Beneficiario Per l’Università
Cognome ………………..…………….…… xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
Nome ..…………….………………………. Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti Firma ………………………………………. Firma ………………………………………..