Gara a procedura aperta, in tre lotti, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature di radiologia – Ortopantomografi e MOC...
Classificazione documento: Consip Public
Gara a procedura aperta, in tre lotti, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di apparecchiature di radiologia – Ortopantomografi e MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) per le Pubbliche Amministrazioni – I edizione – ID 2546
Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.
I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx.xxx.xx.
*** CHIARIMENTI
1) Domanda
Rif. Capitolato d'oneri. Art. 16. Contenuto dell'offerta economica. Si chiede di confermare che in questa fase non sia obbligatorio presentare i giustificativi di cui all'art. 97 comma 1 del codice (campo "eventuali giustificativi").
Risposta
Si conferma.
2) Domanda
Rif. Capitolato d’Oneri, Art 23 – Polizza Assicurativa. Tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l’esistenza della polizza assicurativa stessa nonché delle clausole/vincoli assicurativi
previsti nell’Allegato 11 del Capitolato d’Oneri.
Risposta
Si conferma, purché nel certificato di Assicurazione risulti la copertura anche nei confronti del soggetto che concorre alla gara e non solo della casa madre, nonché tutte le clausole/vincoli assicurativi previsti nell’Allegato 11 del Capitolato d’Oneri.
3) Domanda
Rif. Schema di Accordo Quadro, art 14 – Penali. Si chiede conferma che, in applicazione della disciplina inderogabile in materia, tutte le penali giornaliere e complessive saranno applicate da Consip e dalle Amministrazioni Contraente nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all’art. 113 bis co. 2 del D. Lgs. n. 50/16, ovvero secondo percentuali fra lo
0,3 per mille e l’1 per mille giornaliero del valore netto contrattuale e, comunque, non superiori al 10 per cento del valore netto contrattuale.
Risposta
Si conferma. Si rimanda al contenuto dell’art. 14 commi 25 e 26 dello Schema di Accordo Quadro.
4) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Art 2 e Schema di Accordo Quadro art. 25 – Evoluzione tecnologica. Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l’azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato.
Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 106 del D.lgs. 50/16, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell’offerta.
Risposta
Occorre preliminarmente distinguere tra l’art. 25 “Evoluzione tecnologica” dello Schema di Accordo Quadro e quanto riportato all’art.2 del Capitolato Tecnico. Si conferma che - così come indicato all’art. 2 del Capitolato Tecnico - “Per ogni apparecchiatura e, eventualmente, dispositivo opzionale oggetto di fornitura, dovranno essere garantiti gli aggiornamenti gratuiti del/dei software e dell’hardware installato/i a garanzia della sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature e dispositivi opzionali, oggetto della fornitura, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Fornitura.” Si precisa che trattasi di aggiornamenti relativi alla sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature che dovranno essere segnalati ed effettuati tempestivamente.
Diverso è il procedimento disciplinato dall’art. 25 dello Schema di Accordo Quadro, nel quale si fa riferimento all’ipotesi di evoluzione tecnologica dell'apparecchiatura oggetto dell'Accordo Quadro e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture medesime, a fronte della quale le apparecchiature o i dispositivi opzionali “evoluti” dovranno possedere, ferma restando l’identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
5) Domanda
Rif. Schema Accordo Quadro. Art. 27 punto 9. Si chiede di confermare che l’utilizzo da parte del concorrente di garanzie adeguate ai sensi degli artt.46 e ss. Del Regolamento UE/2016/679, permetta il trasferimento di dati personali verso un paese terzo al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo, incluso l’utilizzo di piattaforme/server ubicati nel medesimo paese.
Risposta
Il punto n. 16 dell’Allegato 1 “Domanda di partecipazione” prevede la possibilità del trasferimento di dati personali extra-UE verso paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679. Tali garanzie devono essere opportunamente elencate nella domanda di partecipazione. Inoltre, l’art. 27 comma 8 dell’Accordo Quadro dispone espressamente che “In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell’ambito dell’UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un’organizzazione
internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento.”. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima
della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l’indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento.
Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare l’Amministrazione della cessazione o dell’intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell’Unione europea nel corso della durata del Contratto attuativo, affinché
l’Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.
6) Domanda
Con riferimento al punto 16 dell’“All. 16_istruzioni Responsabile trattamento dati”, si chiede di confermare che, come previsto dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, per “Amministratore di sistema” non si intendono quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (x.xx.,per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software.
Risposta
Si conferma.
7) Domanda
Con riferimento al punto 18 dell’“All. 16_istruzioni Responsabile trattamento dati”, si evidenzia come, secondo il Regolamento Europeo 2016/679, il trasferimento di dati personali al di fuori della UE è ammesso se il destinatario garantisce un livello di protezione dei dati adeguato a quello europeo. Infatti, l'art. 47 prevede uno specifico strumento per il trasferimento di dati dal territorio dello Stato tra società facenti parti dello stesso gruppo d'impresa, laddove una di queste sia al di fuori dell'Unione europea: le norme vincolanti d’impresa (BCR – Binding Corporate Rules). Si chiede, pertanto, di meglio specificare attraverso quali canali il Fornitore possa capire chi sia il Titolare e attraverso quale canale richiedere l’autorizzazione al trasferimento.
Risposta
Il Titolare del trattamento è l’Amministrazione contraente con cui il fornitore stipulerà i singoli contratti e si interfaccerà direttamente. Si rimanda, inoltre, a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 27 dello Schema di Accordo Quadro.
8) Domanda
Si notifica che i CIG non risultano al momento perfezionati, pertanto non è possibile procedere al versamento del contributo ANAC né a generare il PASSOE.
Risposta
Si fa presente che i CIG indicati nella documentazione di gara risultano attivi e le operazioni di generazione e perfezionamento correttamente eseguite da parte di Consip.
Pertanto, per ogni problematica relativa al rilascio del PASSOE, si invita a contattare tempestivamente l’ANAC.
In ogni caso, qualora il concorrente non riesca a portare a conclusione la procedura di generazione del PASSOE, si rammenta che come previsto ai paragrafi 4.5 e 13 del Capitolato d’Oneri di gara “Il mancato inserimento del PASSOE nella documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo
83, comma 9 del codice, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato”.
9) Domanda
Rif. Capitolato Tecnico Art 3.7– SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK PER 12 MESI e punto 5 Allegato 14 Checklist 4.
Si chiede di confermare che la richiesta di garantire “la disponibilità delle parti di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura” contenuta nel Capitolato Tecnico sia da considerarsi un refuso dal momento che il punto 5 dell’Allegato 14 Checklist 4 richiede la stessa disponibilità ma per un “periodo di almeno cinque anni oltre al periodo di garanzia”.
Risposta
Si conferma che la disponibilità delle parti di ricambio deve essere di almeno 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura come previsto nel Capitolato Tecnico. Le due previsioni non risultano in contraddizione, il regolamento cui fa riferimento la Checklist 4 (art. 18 comma 4 lett. d) del Regolamento UE 241/2021, principio DNSH “Do No Significant Harm”, ovvero “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”) stabilisce esclusivamente il periodo minimo, mentre risulta prevalente il criterio stabilito nella lex specialis di gara.
10) Domanda
Costi della manodopera
Nella parte del capitolato d’oneri dedicato all’offerta economica non è stata trovata alcuna indicazione relativa all’inserimento degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera. Anche nella sezione “caratteristiche economiche” della scheda tecnica da compilare a sistema non sono presenti i campi per l’inserimento dei suddetti valori. Si chiede, pertanto, di precisare dove tali valori debbano essere indicati.
Risposta
Si specifica che per l’iniziativa in questione non sono previsti costi della manodopera né oneri per la sicurezza a carico del concorrente e che pertanto non vanno indicati.
11) Domanda
Rif. Allegato 6 Giustificativi Anomalia – punto e
All’interno dell’Allegato 6 non è stato rinvenuto il paragrafo 3 relativo ai costi del personale citato al presente punto. Si chiede di precisare se il riferimento sia da considerarsi un refuso o se il paragrafo erroneamente non è stato inserito all’interno dell’allegato.
Risposta
In merito al punto in questione, si rileva che il paragrafo 3 sui costi del personale è presente nell'Allegato in questione a pag. 6. In ogni caso, non essendovi costi della manodopera, la voce dei costi del personale può essere omessa.
12) Domanda
Relativamente al paragrafo 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del Capitolato d’Oneri, LOTTO 3 - Densitometro Osseo MOC – Criteri di Valutazione, si chiede di confermare che i tempi di scansione valutati nei punti 1.2; 1.3; 1.4; 1.5, siano quelli effettivi di scansioni effettuati con metodica DEXA, quindi a doppia energia, come
richiesto nelle caratteristiche di minima (par. 2.3 del Capitolato d’Oneri, LOTTO 3 – Densitometri Ossei (MOC), punto 1).
Risposta
Si conferma.
13) Domanda
chiediamo cortesemente di chiarire se, nel caso di partecipazione a più lotti, il mancato raggiungimento del requisito del fatturato di cui all'art. 7.3 lett. b) del Capitolato d'Oneri e calcolato come da art. 7.4, possa essere integrato con le referenze bancarie, al fine di essere ammessi a tutti i lotti cui si intende partecipare. Ad esempio, un operatore economico che non raggiungesse i 260.000€ di fatturato specifico previsto per i lotti 1 e 2, potrebbe comunque essere ammesso ad entrambi i lotti presentando anche idonee referenze bancarie?
Risposta
Non si conferma. Anche nel caso di partecipazione a più Lotti, la possibilità di comprovare il requisito di capacità economico finanziaria richiesto mediante documenti idonei ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla documentazione di gara, presuppone in ogni caso il possesso del requisito nei termini e nella misura indicata nella documentazione di gara, ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione di uno o più lotti. Pertanto, la comprova anche con documentazione diversa da quella indicata nel paragrafo 7.3 lett. b) del Capitolato d’Oneri, ivi incluse le referenze bancarie richiamate al medesimo paragrafo, è ammessa solo nella misura in cui sia idonea a verificare il fatturato specifico dichiarato in gara, con espressa indicazione de “la misura (importo) e tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”.
14) Domanda
Con riferimento al criterio di valutazione “dimensione del pixel del sensore” (sia per il lotto 1 che per il lotto 2), siamo ad evidenziare che in alcune tecnologie utilizzate (ad esempio CCD) il singolo pixel del sensore risulta talmente ridotto che per l'acquisizione dell'immagine vengono letti in binning due o più pixel; in questo caso il valore del singolo pixel del sensore, proprio perché basso e sicuramente inferiore ad altre tecnologie costruttive, non è quello effettivo utilizzato per l'acquisizione dell'immagine (che richiede appunto due o tre pixel uniti in binning). Per quanto sopra siamo a richiedere se per dimensione del pixel (micron) si intenda in realtà la dimensione del pixel dell'immagine piuttosto che quella del sensore: la dimensione del pixel dell’immagine è un dato che garantirebbe di equiparare differenti tecnologie (diversamente dalla dimensione del pixel del sensore).
Risposta
La caratteristica tecnica migliorativa in questione fa riferimento alla dimensione del pixel del sensore, in linea con quanto previsto ai punti 1.1 delle tabelle relative ai Lotti 1 e 2 al par. 17.1 del Capitolato d’Oneri.
15) Domanda
Inserendo i CIG dei lotti 1 e 2 nel portale Anac, vengono segnalate le seguenti anomalie:
- per pagamento contributo Anac: GAE07
- Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante;
- per creazione PassOE: il CIG indicato non è gestito dal sistema AVCpass.
Potete per favore verificare?
Risposta
Si veda la risposta al quesito 8.
16) Domanda
In riferimento al lotto 1 (CIG 9502614D22) ed al lotto 2 (CIG 9502630A57), per la fornitura di Ortopantomografi 2D e 3D, nel Capitolato d’Xxxxx, al paragrafo 12.1 – Regole per la presentazione dell’offerta, a pag. 28 si legge: “Sempre con riferimento ai Lotti 1 e 2, si specifica che l’omessa presentazione della totalità̀ delle bioimmagini, di cui ai criteri da 2.1 a 2.5 delle “Tabelle dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica”, comporterà̀ l’esclusione del concorrente.” Con la presente siamo a richiedere ulteriore conferma che, per entrambi i lotti, la presentazione di una parte delle bioimmagini richieste non comporti l’esclusione dalla gara.
Risposta
Si conferma.
17) Domanda
In riferimento al lotto 1 (CIG 9502614D22) ed al lotto 2 (CIG 9502630A57), per la fornitura di Ortopantomografi 2D e 3D, nel Capitolato d’Oneri, al paragrafo 15.3 – Bioimmagini (Lotti 1 e 2), a pag. 40 si legge: “La valutazione delle bioimmagini da parte della Commissione avverrà̀ in maniera anonima con esclusivo riferimento ai dati paziente. Le bioimmagini e i report di dose dovranno essere opportunamente anonimizzati in tutti i campi alfanumerici, non impattanti sulla corretta visualizzazione delle immagini, che possano ricondurre all’identificazione, da parte della
Commissione di gara dell’anagrafica del paziente. A tal fine i concorrenti dovranno acquisire le bioimmagini dalle Aziende sanitarie presso le quali sono in uso le proprie apparecchiature. Le suddette bioimmagini dovranno preventivamente essere anonimizzate, con riferimento all’anagrafica paziente, dalle Aziende sanitarie presso le quali sono state acquisite, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.” Con la presente siamo a chiedere conferma che, relativamente alla presentazione delle bioimmagini:
• L’indicazione dei riferimenti dell’Azienda partecipante sul plico contenente i CD/DVD/USB con le bioimmagini non comporterà l’esclusione dalla gara;
• L’indicazione della marca/modello dell’attrezzatura sul plico o nei campi DICOM delle bioimmagini non comporterà l’esclusione dalla gara;
• L’indicazione dell’Azienda sanitaria, pubblica o privata dalla quale siano state prelevate le bioimmagini non comporterà l’esclusione dalla gara.
Risposta
Si conferma, in linea con quanto previsto al par. 15.3 del Capitolato d’Xxxxx.
18) Domanda
In riferimento al lotto 1 (CIG 9502614D22) ed al lotto 2 (CIG 9502630A57), per la fornitura di Ortopantomografi 2D e 3D, nel Capitolato d’Oneri, al paragrafo 15.2 – Documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche, a pag. 39 si legge: “Ai fini della comprova del possesso delle caratteristiche tecniche minime e/o migliorative (ove offerte), il Concorrente dovrà produrre idonea documentazione. Costituiscono “idonea documentazione a comprova” i seguenti documenti: […]
• esclusivamente per i Lotti 1 e 2: report di dose strutturati DICOM (Radiation Dose Structured Report, RDSR);” Sempre in riferimento agli stessi lotti, nel Capitolato d’Oneri, al paragrafo 15.3 – Bioimmagini (Lotti 1 e 2), a pag. 40 si legge: “Con riferimento ai Lotti 1 e 2 il Concorrente, pena l’esclusione, dovrà̀ far pervenire a Consip S.p.A. una busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenente:
• i CD/DVD oppure le Pen Drive USB non riscrivibili contenenti le bioimmagini;
• il report di dose di ciascuna immagine (RDSR) in formato DICOM o pdf;
• il modello Set informativo di cui all’Allegato A al Capitolato Tecnico.”
• Con riferimento a quanto sopra indicato, con la presente siamo a chiedere conferma che i report di dose di ciascuna immagine (RDSR), in formato DICOM o pdf, debbano essere inseriti sia nel plico contenente le immagini, che tra la documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche. Si chiede inoltre conferma che, l’eventuale assenza dei report di dose da uno degli elenchi sopra indicati sarà sanabile mediante soccorso istruttorio, come indicato a pag. 37 del Capitolato d’Oneri.
Risposta
Si conferma che i report di dose di ciascuna immagine (RDSR), in formato DICOM o pdf, potranno essere inseriti sia nel plico contenente le immagini, sia tra la documentazione a comprova delle caratteristiche tecniche come indicato rispettivamente ai par. 15.2 e 15.3 del Capitolato d’Oneri. Si conferma inoltre che l’eventuale assenza dei report di dose da uno degli elenchi sopra indicati sarà sanabile mediante soccorso istruttorio.
19) Domanda
In riferimento al lotto 2 (CIG 9502630A57), per la fornitura di Ortopantomografi 3D, nel Capitolato d’Oneri, al paragrafo 17.1 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, a pag. 48, sezione Lotto 2 – Ortopantomografi 3D, il criterio
1.3 riporta: “Dimensione del FOV - Altezza: - ≥ 10 cm: C = 0,5 - ≥ 12 cm: C = 1 “Per quanto di nostra conoscenza, allo stato attuale sono disponibili diverse apparecchiature in grado di acquisire FOV con differenti altezze. Non tutti i modelli disponibili sul mercato sono dotati di software per l’esecuzione di stitching di volumi cilindrici acquisiti con doppia scansione. Con la presente siamo a richiedere, che in virtù dei principi di massima inclusione e di parità di trattamento, prescritti dal D.lgs 50/2016 e s.m.i., l’altezza valutata per mezzo del criterio 1.3 sopra riportato sia da intendersi come FOV massimo acquisibile con singola scansione.
Risposta
Si conferma.
20) Domanda
In riferimento al lotto 2 (CIG 9502630A57), per la fornitura di Ortopantomografi 3D, nel Capitolato d’Oneri, al paragrafo 17.1 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, a pag. 48, sezione Lotto 2 – Ortopantomografi 3D, il criterio
1.6 riporta: “Presenza di software per la riduzione artefatti metallici: - Solo in pre processing: C = 0,5 - Sia in pre che post processing: C = 1” Con la presente siamo a richiedere conferma del fatto che per attrezzature che prevedano la possibilità di applicare algoritmi software per la riduzione di artefatti metallici unicamente in post processing, non sarà prevista alcuna attribuzione di punteggio tecnico, in quanto non considerata come caratteristica migliorativa.
Risposta
Si conferma.
21) Domanda
In riferimento al lotto 2 (CIG 9502630A57), per la fornitura di Ortopantomografi 3D, nel Capitolato d’Oneri, al paragrafo 17.1 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica, a pag. 49, sezione Lotto 2 – Ortopantomografi 3D, il criterio
2.5 riporta: “Visione massiccio facciale incluse le due articolazioni temporo mandibolare” Con la presente siamo a richiedere conferma che, per visione del massiccio facciale, si intenda la chiara visione di tutte le ossa che compongono tale struttura, quali: il mascellare, la mandibola, lo zigomatico, il nasale, il lacrimale, il palatino, il cornetto inferiore e il vomere. Si chiede inoltre se siano da intendersi inclusi anche i seni paranasali: mascellare, seno frontale e seno sfenoidale. Si richiede anche di specificare se la mancata visibilità o parziale visibilità della struttura indicata comporterà una decurtazione del punteggio massimo previsto (6 punti) o l’attribuzione di punteggio nullo. In ultimo, in virtù del principio di parità di trattamento, prescritto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i., si richiede di poter definire la tipologia di paziente, ovvero che le bioimmagini sopra definite, comprensive di tutte le strutture componenti il massiccio facciale, siano relative ad un paziente adulto.
Risposta
Si conferma che per massiccio facciale si intende le ossa che compongono tale struttura. La valutazione di ulteriori distretti anatomici potrà essere considerata migliorativa da parte della Commissione giudicatrice, che sarà composta da medici esperti del settore.
Infine, nel ribadire che tali bioimmagini sono oggetto di valutazione discrezionale da parte della Commissione, laddove non specificato, non sono da intendersi riferite ad una specifica tipologia di paziente.
22) Domanda
Con la presente siamo a richiedere di definire i CIG ai fini del pagamento del contributo all’ANAC.
Risposta
Si veda risposta al quesito n.8.
23) Domanda
Date le tempistiche - incompatibili con la scadenza per la presentazione della documentazione di gara - necessarie per l'acquisizione di test in vivo e la successiva validazione dei risultati (almeno 6 mesi) relativi a modelli e/o versioni di recente introduzione sul mercato, e considerando che per la tecnologia DXA in considerazione i test in vivo e in vitro producono risultati sostanzialmente sovrapponibili, si chiede di confermare che potranno essere considerati validi al fine della compilazione della scheda tecnica anche i dati provenienti da prove in vitro.
Risposta
Non si conferma. Si rimanda a quanto previsto al par. 17.1 del Capitolato d’Xxxxx.
24) Domanda
In merito alla richiesta migliorativa “1.6 Analisi avanzata del femore: calcolo distanza assiale femorale, calcolo dell'indice di resistenza alla rottura del femore, misura dello spessore corticale”, a fronte della presenza nel dispositivo di software che permettono il calcolo della distanza assiale femorale, il calcolo dell'indice di resistenza alla rottura del femore, considerando la presenza della funzionalità che permette di visualizzare il trend dello spessore corticale in
base alla misurazione del BMD superficiale del femore (componente corticale), si chiede di confermare che a fronte di quanto sopra possa essere considerata soddisfatta la richiesta del suddetto punto 1.6.
Risposta
Si conferma.
25) Domanda
Capitolato Tecnico, par. 3.6 Formazione di Base del Personale.
Si chiede conferma che, vista la tipologia di apparecchiatura, le specifiche proprie e la tipologia di utilizzo, la richiesta possa ritenersi soddisfatta prevedendo una o più sessioni formative (a seconda della numerosità del personale da formare) della durata di almeno 2 giorni, ovvero il tempo necessario, concordato con l'ente, affinché l'attività erogata possa considerarsi sufficiente per una conoscenza approfondita dell'apparecchiatura e per l'apprendimento delle metodiche di esecuzione degli esami da parte dell'operatore.
Risposta
Non si conferma. La durata minima della formazione di base è di 4 giornate, salvo diverso accordo tra le parti, come previsto al par. 3.6 del Capitolato Tecnico ([…] Le attività e le modalità di erogazione di tale servizio verranno concordate tra le parti e formalizzate in un apposito calendario. Per ogni giorno di ritardo per l’erogazione della formazione rispetto ai termini concordati, saranno applicate delle penali secondo quanto riportato nello Schema di Accordo Quadro […]).
26) Domanda
Con la presente siamo a segnalare che il CIG relativo al Lotto 3 risulta "valido ma non attualmente disponibile per il pagamento".
Risposta
Si veda risposta al quesito 8.
Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi La Responsabile
Dott.ssa Xxxxxxx D’Xxxxxxxx
Xxxxxxx D'Xxxxxxxx Consip S.p.A 06.12.2022 12:42:23 GMT+00:00