CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE ED EROGAZIONI LIBERALI.
Approvato con Deliberazione consiliare n. 49 del 25/10/2016
Sommario
TITOLO I – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 3
ARTICOLO 1 – Xxxxxxx e finalità 3
ARTICOLO 2 – Definizioni 3
ARTICOLO 3 – Vincoli 4
ARTICOLO 4 – Individuazione e approvazione iniziative 4
ARTICOLO 5 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive 4
ARTICOLO 6 – Xxxxxxx e Contenuto 5
ARTICOLO 7 – Esclusiva generale e commerciale 6
ARTICOLO 8 – Esclusioni 6
ARTICOLO 9 - Scelta dello sponsor 6
ARTICOLO 10 - Affidamento diretto 7
ARTICOLO 11 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor 7
ARTICOLO 12 – Contratto di sponsorizzazione 8
ARTICOLO 13 – Tracciabilità () 8
ARTICOLO 14 – Aspetti contabili e fiscali 8
ARTICOLO 15 – Xxxxx di rinvio 8
TITOLO II – EROGAZIONI LIBERALI 9
ARTICOLO 16 – Oggetto dell’atto di liberalità 9
ARTICOLO 17 – Iniziativa 9
ARTICOLO 18 – Forma e competenza 9
ARTICOLO 19 – Accettazione e rinuncia alla donazione 10
ARTICOLO 20 - Donazioni promissorie 10
ARTICOLO 21 - Obblighi del Comune 11
ARTICOLO 22 – Riconoscimenti 11
ARTICOLO 23 – Xxxxx di rinvio 11
ARTICOLO 24 - Entrata in vigore 11
TITOLO I – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
ARTICOLO 1 – Xxxxxxx e finalità
1. Il presente Titolo disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli:
- art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii.;
- art. 119 D.Lgs.. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- artt.19 e 20 D.Lgs.. 18 aprile 2016, n. 50;
- art. 151 D.Lgs.. 18 aprile 2016, n. 50;
- art. 120 D.Lgs.. 42/2004.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.
3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo realizzando:
- una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attivi sul territorio;
- una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività;
- economie di spesa.
4. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Titolo, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa soprarichiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e, per quanto in essa non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.
ARTICOLO 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente Titolo, si intende per:
a. Contratto di sponsorizzazione: contratto a titolo oneroso mediante il quale Comune (Sponsee) offre, nell’ambito di proprie iniziative, ad un terzo (Sponsor) che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di veicolare messaggi che promuovono il nome, il logo, il marchio, i prodotti, o altri contenuti concordati.
b. Sponsorizzazione: ogni contributo che può consistere in una somma di denaro, nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi, nella realizzazione di lavori, opere pubbliche e/o di pubblica utilità o in altre utilità provenienti da terzi, allo scopo di promuovere il nome, il logo, il marchio, l’immagine, il segno distintivo di un soggetto (Sponsor);
c. Sponsorizzazione tecnica: la sponsorizzazione dove il contributo di un soggetto (Sponsor) a favore del Comune di Castello D’Argile (Sponsee) è costituito dalla realizzazione di lavori o dalla prestazione di servizi o forniture;
d. Sponsorizzazione pura o finanziaria: la sponsorizzazione dove il contributo di un Soggetto (Sponsor) a favore del Comune di Castello D’Argile (Sponsee) è costituito esclusivamente da una somma di denaro;
e. Sponsorizzazione mista: la sponsorizzazione risultante dalla combinazione della sponsorizzazione tecnica e della sponsorizzazione finanziaria;
f. Sponsorizzazione su beni culturali: la sponsorizzazione relativa ai lavori sui beni culturali e alle prestazioni di servizi e di forniture in essi inglobati e ad essi strumentali;
g. Sponsor: il soggetto, parte del contratto di sponsorizzazione, che si assume l’obbligo di corrispondere una determinata somma di denaro o una determinata prestazione a favore del Comune (Sponsee) in cambio della veicolazione del proprio nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo attuata o consentita dal Comune di Castello D’Argile nell’ambito della propria attività;
h. Sponsee: il Comune che si obbliga verso un determinato corrispettivo (somma di denaro o prestazione) ad associare alla propria attività il nome/logo/marchio/immagine/segno distintivo dello Sponsor;
i. Spazio pubblicitario: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni messe a disposizione dal Comune di Castello D’Argile (Sponsee) per la pubblicità dello Sponsor.
2. Ai fini del presente Titolo sono individuati come:
a. Amministrazione, il Comune di Castello D’Argile parte di un contratto di sponsorizzazione;
b. Nome, logo, marchio, immagine o segno distintivo, le rappresentazioni grafiche, le immagini o le rappresentazioni testuali utilizzate dallo Sponsor come elemento illustrativo della propria attività o del proprio ruolo commerciale da veicolare a fini pubblicitari.
ARTICOLO 3 – Vincoli
Le iniziative di sponsorizzazione sono soggette ai seguenti vincoli di buona amministrazione:
- devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici;
- devono escludere conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- devono essere compatibili con la natura istituzionale del Comune e garantire la posizione di neutralità di questo;
- devono produrre risparmi di spesa e/o vantaggi di altra natura.
ARTICOLO 4 – Individuazione e approvazione iniziative
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere attivati:
a. su iniziativa dell’Amministrazione;
b. su iniziativa di soggetti terzi.
2. Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta Comunale nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione. Nel corso dell'anno la Giunta può altresì formulare indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione.
3. Possono altresì essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.
4. Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici.
5. I titolari di Posizione Organizzativa, nell'ambito della loro competenza, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.
ARTICOLO 5 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive
1. L’Amministrazione rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:
a. ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
b. ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo Sponsor un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;
c. reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
a. la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b. la pubblicità diretta o collegata alla produzione di tabacco, prodotti alcolici e superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
c. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione e odio o qualsiasi forma di violenza;
x. xxxxxxxx contrari al decoro o alla morale pubblica.
3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:
a. non sono in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione cui all'art. 80 del D. Lgs, 18 aprile 2016, n. 50;
b. non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti dalla Risoluzione 2003116 del 13 agosto 2003 della Sotto commissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:
- diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
- diritto alla sicurezza e alla salute delle persone:
- diritti dei lavoratori;
c. violino il rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della, trasparenza e correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
d. violino gli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
e. violino gli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.
4 L'interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000;
ARTICOLO 6 – Oggetto e Contenuto
1. La Sponsorizzazione a favore dell’Ente, a carattere tecnico o finanziario, può avere ad oggetto:
a. la fornitura di materiale/attrezzature/beni;
b. la realizzazione di un’opera o di un lavoro;
c. la fornitura di una prestazione di servizio;
d. la gestione e manutenzione ordinaria di un’opera o di un’area;
e. la gestione di un servizio.
2. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni in favore del Comune di Castello d’Argile fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. eventi sportivi e/o di rilevanza sociale;
b. utilizzo a fini pubblicitari di spazi all’interno degli spazi e delle strutture di proprietà comunale (es: bacheche, sale riunioni, impianti sportivi, coperture con teli di opere e/o lavori);
c. servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, aree diverse e immobili comunali, arredo urbano;
d. fornitura di beni con riferimento, a titolo esemplificativo, ad attrezzature informatiche di vario genere ed alla fornitura di arredi interni o arredo urbano;
e. attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
f. realizzazione di mostre, concerti, spettacoli e, in genere, attività culturali;
g. gestione di sportelli informa - giovani, marketing e promozione territoriale;
h. attività di comunicazione, realizzazione di periodici.
ARTICOLO 7 – Esclusiva generale e commerciale
1. L’Amministrazione può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale ove lo ritenga opportuno per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.
2. Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:
a. esclusiva generale: comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di sponsor unico del Comune per un determinato periodo;
b. esclusiva commerciale: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto, categoria merceologica o di attività.
3. Ove il Comune intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale, evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti, dandone la massima diffusione e pubblicità. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste.
ARTICOLO 8 – Esclusioni
1. Il presente Titolo disciplina i contratti di sponsorizzazione in cui il Comune riveste il ruolo di Sponsee e i contratti a questi assimilabili secondo prassi vigente.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente Titolo le prestazioni prive di significativo ritorno di natura pubblicitaria, nelle quali prevalgano gli elementi del contratto a prestazioni unilaterali, con profili di mero mecenatismo di cui al titolo II del presente regolamento.
ARTICOLO 9 - Scelta dello sponsor
1. L’affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. Il procedimento di scelta dello sponsor è effettuato mediante procedura selettiva concorrenziale con pubblicazione di apposito avviso, salvo quanto previsto successivo art. 10, nel rispetto dei principi e limiti europei. L’avviso pubblico, unitamente al capitolato, è approvato con determinazione dirigenziale dell'Area competente, individuata nella delibera di Giunta di avvio della procedura.
3. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune ovvero con ulteriori forme di pubblicità ritenute opportune.
4. L'avviso deve indicare almeno:
a. l’oggetto della sponsorizzazione;
b. i requisiti di partecipazione;
c. le modalità e il termine per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a 15 giorni;
d. l’eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
e. i criteri di selezione delle offerte;
f. l’eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
g. l’eventuale diritto di prelazione a norma del successivo art.11;
x. l’ufficio procedente ed il responsabile del procedimento;
i. l’indicazione delle modalità di visibilità dello sponsor che dovranno essere tali da non offuscare l’immagine del Comune. (*)
(*) lett. i) aggiunta in seguito approvazione emendamento nel corso seduta consiglio comunale del 25/10/2016
5. In caso di sponsorizzazione tecnica o mista, l’avviso dovrà contenere altresì:
a. le prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere servizi o forniture, alla direzione lavori e collaudo degli stessi.
b. I requisiti di qualificazione dei progettisti ed esecutori;
6. In caso di sponsorizzazione pura o finanziaria, l’avviso dovrà contenere altresì:
a. gli obiettivi della Sponsorizzazione;
b. il valore contrattuale;
c. la modalità per la veicolazione dei segni distintivi dello Sponsor;
7. Nel caso di contributo economico superiore al valore della prestazione, l’eccedenza rimarrà vincolata al finanziamento di prestazioni analoghe/simili.
8. Scaduto il termine fissato nell’avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo. Le offerte pervenute sono valutate dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio competente nel rispetto dei criteri definiti da capitolato. Per la suddetta valutazione ci si potrà avvalere di apposita commissione presieduta dal Responsabile di Posizione Organizzativa indicato.
9. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere fra l’altro:
- le dichiarazioni richieste dall’avviso;
- l’accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente Regolamento;
- l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.
ARTICOLO 10 - Affidamento diretto
1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazioni nei seguenti casi:
a. in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art. 9;
b. in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
c. nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore a € 20.000,00 (IVA esclusa).
2. In ogni caso, l’affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del titolare di posizione organizzativa procedente.
ARTICOLO 11 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor
1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione di importo superiore a € 20.000,00, il Dirigente dell'ufficio competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e, deliberata l’opportunità della proposta da parte della Giunta, predispone apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 9, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione a parità di condizioni a favore dell'originario promotore ai sensi del comma 2 del presente articolo. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della selezione.
2. Terminata la procedura di selezione, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare, ove necessario, la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.
ARTICOLO 12 – Contratto di sponsorizzazione
1. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo Sponsor e dal responsabile del Settore Competente, in particolare, e deve contenere i seguenti elementi:
a. l’indicazione analitica degli impegni assunti dallo Sponsor secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
b. le obbligazioni che il Comune garantisce allo Sponsor in termini di pubblicità dell’iniziativa supportata dallo stesso (durata, modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda, etc.);
c. le modalità di controllo del Comune, a cura del Responsabile del Procedimento, sull’esatta esecuzione del contratto;
d. le clausole inerenti, le garanzie di esecuzione a tutela dei beni sui quali si interviene e le forme di tutela dei marchi con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello Sponsor;
e. la definizione degli aspetti fiscali;
f. le eventuali sanzioni in caso di inadempienza;
g. la disciplina di eventuali contenziosi;
h. le cause e le modalità di recesso del contratto da parte dell’Amministrazione.
i. la facoltà del Comune di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor;
j. la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune.
ARTICOLO 13 – Tracciabilità (1)
1. Con riferimento alla sponsorizzazione tecnica, la stessa è sottoposta alla tracciabilità, in quanto l’apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici. Si applica la tracciabilità attenuata, mediante acquisizione dello Smart CIG, per contratti di importo inferiore a € 40.000.
2. La sponsorizzazione pura, invece, non è soggetta alla tracciabilità, in quanto la stessa si traduce in un finanziamento a favore del pubblico effettuato dal privato non immediatamente legato al settore degli appalti.
ARTICOLO 14 – Aspetti contabili e fiscali
1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio ad inizio anno o durante l'anno con variazione, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile.
2. Le prestazioni rese ai sensi del presente titolo generano emissione di fattura e le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.
3. Le spese relative alla stipula del contratto saranno interamente a carico dello sponsor.
ARTICOLO 15 – Xxxxx xx xxxxxx
Per quanto non disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nel settore oggetto del contratto di sponsorizzazione. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Titolo devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell’attuazione concreta del Titolo stesso, senza necessità di adeguamento espresso del presente regolamento (c.d. rinvio dinamico).
(1) Deliberazione Avcp n. 9, dell’8/2/2012, consultabile sul sito ANAC.
TITOLO II – EROGAZIONI LIBERALI
ARTICOLO 16 – Oggetto dell’atto di liberalità
1. Il presente Titolo, integrando la disciplina codicistica, detta norme in materia di atti di liberalità fra vivi a favore del Comune, intendendosi per “atti di liberalità” quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un impoverimento del donante.
2. La erogazione liberale a favore del Comune può consistere principalmente:
a. nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili (donazione con effetti reali);
b. nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili finalizzata ad un determinato scopo (donazione modale);
c. nell’assunzione di una obbligazione in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria;
d. nella realizzazione a cure e spese di un soggetto pubblico o privato, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 50/2016;
3. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge gli atti di liberalità mortis causa.
ARTICOLO 17 – Iniziativa
1. L’erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per sollecitazione da parte della Giunta rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all’acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.
2. In esecuzione di tale indirizzo viene predisposto dal Dirigente apposito avviso; lo stesso è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ed eventualmente mediante invio ai soggetti potenzialmente interessati ovvero altri mezzi idonei.
3. L’avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune e specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.
4. Nel caso l’iniziativa sia promossa dall’Amministrazione Comunale, valgono le prescrizioni di cui ai precedenti art. 8, 9 e 10 del titolo I, con espressa esclusione di ogni qualsiasi controprestazione da parte del Comune a favore del donante, fatti salvi i riconoscimenti del successivo art. 22.
ARTICOLO 18 – Forma e competenza
1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge.
2. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, esprimere l’indirizzo politico in ordine all'accettazione o al rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia ad oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio. La sottoscrizione del relativo contratto è demandata al Dirigente competente per materia a norma dell’art. 107 del T.U.EE.LL.
ARTICOLO 19 – Accettazione e rinuncia alla donazione
1. Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dal Donante, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D. Lgs, 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.
3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente rinunciare all’accettazione della donazione.
ARTICOLO 20 - Donazioni promissorie
1. La donazione che consiste nell’assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto:
a. la prestazione di una fornitura strumentale all’attività del Comune o alla collettività;
b. la prestazione di un servizio strumentale all’attività del Comune o alla collettività;
c. la donazione di somme di denaro.
d. La realizzazione a cura e spese del donante di un’opera pubblica di cui all’art.20 del D.Lgs. 50/2016;
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere, che l’esecuzione della fornitura, del servizio, lavoro sia svolta da soggetto:
a. Il possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
b. in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell’Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di prescritte certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni);
c. operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
d. dotato di copertura assicurativa per l’attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
e. un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l’esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
f. la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
g. il divieto di cessione del contratto di donazione;
h. la durata e l’indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.
4 Nel caso di realizzazione di un’opera pubblica o di suo lotto funzionale, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione, prima della sottoscrizione della convenzione valuta lo studio di fattibilità delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo di esecuzione.
5 L’accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall’eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.
ARTICOLO 21 - Obblighi del Comune
1. Il Comune si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall’accettazione di donazioni modali.
2. Nell’utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l’attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l’azione della Pubblica Amministrazione.
3. Il Comune fissa un limite temporale per l’utilizzo dei fondi ricevuti sia nel caso in cui l’erogazione liberale si realizzi per iniziativa del Comune sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa spontanea del donante, senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. Il termine può essere motivatamente prorogato.
ARTICOLO 22 – Riconoscimenti
Il Comune può provvedere riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità. Il riconoscimento attribuito al donante impresa commerciale non deve determinare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.
ARTICOLO 23 – Xxxxx xx xxxxxx
Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel Codice Civile e nelle altre norme di Legge.
ARTICOLO 24 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della esecutività della deliberazione di approvazione.