Accordo
Traduzione1
Accordo
di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero
0.946.291.911
e il Consiglio dei ministri di Bosnia e Erzegovina
Concluso l’11 settembre 2001
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20022
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2006
(Stato 7 febbraio 2006)
Il Consiglio federale svizzero e
il Consiglio dei ministri di Bosnia e Erzegovina,
qui di seguito definiti «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare l’espansione degli scambi e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri documenti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Euro pa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi dello Stato di diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
ribadita la loro disponibilità a sostenere il Patto di stabilità per l’Europa sudorien tale;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli a uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e alla promozione della coope razione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti ad esaminare le possibilità di sviluppare ed approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamen tali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)3 e dell’Ac cordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)4;
RO 2006 355; FF 2002 1342
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 14 marz. 2002 (RU 2003 1006).
3 RS 0.632.20 allegato 1A.1
4 RS 0.632.20
consapevoli dello statuto della Confederazione Svizzera in quanto membro del- l’OMC e della partecipazione della Bosnia e Erzegovina all’OMC quale osservatore;
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:
Art. 1 Obiettivo
1 l presente Accordo si prefigge di definire un insieme di principi, di norme e di disposizioni che disciplinino il commercio delle merci e le relazioni economiche fra le Parti contraenti. In particolare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito della loro legislazione e dei loro rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armonio samente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed eco nomica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/ OSCE sono estremamente importanti per il conseguimento degli obiettivi del pre sente Accordo.
Art. 2 Organizzazione mondiale del commercio
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Art. 3 Trattamento della nazione più favorita
1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne sia i dazi e qualsiasi tipo di tributo prelevato sull’im portazione o l’esportazione di merci o in relazione alle stesse, i tributi prelevati sui trasferimenti internazionali di pagamenti per le importazioni o esportazioni, le tasse e gli altri tributi prelevati direttamente o indirettamente sulle merci importate o esportate, sia le modalità di prelevamento di tali dazi, tasse e tributi nonché qualsiasi prescrizione e formalità nell’ambito degli scambi commerciali.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non va inteso come obbligo per le Parti con traenti di far beneficiare l’altra Parte dei vantaggi che essa concede:
– per agevolare il commercio frontaliero;
– allo scopo di creare un’unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di tale unione o zona, in applicazione dell’articolo XXIV del GATT 1994/OMC5;
– ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT 1994/OMC e di altri regola menti o decisioni dell’OMC.
5 RS 0.632.20 allegato 1A.1.d
Art. 4 Non discriminazione
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio dell’altra Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, tranne nel caso in cui l’importazione da o l’esportazione verso un Paese terzo di un prodotto simile non sia sottoposta a divieto o restrizione equivalente.
Art. 5 Trattamento nazionale
1. Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, rego lamenti e prescrizioni concernenti la vendita, l’offerta, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione delle merci sul mercato interno, il trattamento riserva to alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territo rio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
2. Le Parti contraenti non stabiliscono né mantengono una regolamentazione quanti tativa interna concernente la miscela, la trasformazione o l’utilizzazione, in quantità o proporzioni determinate, di determinati prodotti, tale da imporre, direttamente o indirettamente, che una determinata quantità o proporzione di un prodotto previsto dalla regolamentazione provenga da fonti nazionali di produzione. Inoltre, le Parti contraenti non applicano altre regolamentazioni quantitative interne che contraddi cono i principi enunciati nel paragrafo 1.
Art. 6 Pagamenti
1. Sono esenti da qualsiasi restrizione i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi fra le parti di una transazione individuale e il trasferimento di questi paga menti sul territorio della Parte contraente dove risiede il creditore.
2. Le Parti contraenti possono derogare agli obblighi che sono loro imposti dal paragrafo 1, solo se le restrizioni previste sono autorizzate dal loro statuto in seno al Fondo monetario internazionale (FMI) e a condizione che la loro applicazione non sia discriminatoria. Tali restrizioni sono applicate in modo da pregiudicare il meno possibile il presente Accordo. Le Parti contraenti si informano reciprocamente e senza indugio dell’introduzione di questi provvedimenti e di qualsiasi loro modifica.
Art. 7 Altre condizioni commerciali
1. Le merci sono scambiate fra le parti di transazioni individuali ai prezzi di merca to. In particolare le amministrazioni pubbliche e le aziende commerciali di Stato acquistano i prodotti importati o vendono i prodotti esportati, fondandosi unicamente su considerazioni commerciali, segnatamente in materia di prezzo, qualità e quanti tà; conformemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle imprese dell’altra Parte contraente una possibilità adeguata di partecipare a tali transazioni in un regi me di libera concorrenza.
2. Le Parti contraenti non esortano né incitano le parti di una transazione individua le a impegnarsi in operazioni di scambio o di compensazione.
Art. 8 Appalti pubblici
Le Parti contraenti si adoperano congiuntamente per sottoporre a condizioni traspa renti e concorrenziali l’aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici di beni e servizi, in particolare mediante pubbliche gare. Si impegnano a collaborare a tal fine in seno al Comitato misto.
Art. 9 Trasparenza
Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all’altra Parte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni amministrative concernenti le attività commerciali in generale e tiene l’altra Parte al corrente di tutti i cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica nonché delle modifiche della sua legislazione interna che potrebbero pregiudicare l’attuazione del presente Accordo.
Art. 10 Misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodotti
1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di determinate merci sul loro territorio aumentino al punto tale o in condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci simili o in diretta concor renza.
2. Nel condurre le consultazioni di cui al paragrafo 1, le Parti si adoperano per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. Nella misura in cui le Parti contraen ti non convengano altrimenti, le consultazioni si concludono al più tardi trenta giorni dalla data della domanda scritta della Parte contraente interessata.
3. Se le Parti non giungono a un accordo secondo i paragrafi 1 e 2, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci oggetto della controversia nella misura e durante il periodo assolutamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In tal caso, e dopo che le Parti si sono consultate in seno al Comitato misto, l’altra Parte contraente può derogare agli obblighi derivanti dal presente Accordo per scambi essenzialmente equivalenti.
4. In circostanze critiche, nelle quali un ritardo provocherebbe pregiudizi di difficile riparazione, i provvedimenti previsti nel paragrafo 3 possono essere provvisoriamen te applicati senza consultazioni preliminari, a condizione che tali consultazioni abbiano luogo immediatamente dopo l’applicazione e dei suddetti provvedimenti.
5. Nella scelta dei provvedimenti di cui ai paragrafi 3 e 4, le Parti contraenti confe riscono la priorità a quelli che pregiudicano il meno possibile l’applicazione del presente Accordo.
6. Ogni provvedimento è applicato conformemente all’articolo XIX del GATT 1994/OMC.
Art. 11 Dumping
Se, nei suoi scambi commerciali con l’altra Parte contraente, constata il ricorso a pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994/OMC e dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994/OMC6, una delle Parti contraenti può prendere adeguati provvedimenti per opporvisi in conformità delle disposizioni pertinenti del GATT 1994/OMC.
Art. 12 Merci in transito
Le Parti contraenti si impegnano a non prelevare tasse di transito, dazi o altri tributi di effetto equivalente, ad eccezione dei tributi proporzionali alle spese amministrati ve o ai costi provocati dal transito, né a porre ostacoli amministrativi al transito legale delle rispettive merci sul loro territorio.
Art. 13 Protezione della proprietà intellettuale
1. Le Parti contraenti accordano e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale. Esse adottano e applicano provvedimenti adeguati, efficaci e non discriminatori al fine di proteggere tali diritti contro qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e la pirateria. Gli obblighi specifici delle Parti contraenti sono enunciati nell’appendice al presente Accordo.
2. In conformità delle disposizioni materiali dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio7 (Accordo TRIPS), in particolare degli articoli 4 e 5, le Parti contraenti accordano ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. In conformità dell’articolo 4 lettera (d) dell’Accordo TRIPS, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità che derivano da accordi internazionali già applicati da una Parte contraente all’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi sei mesi dopo di essa sono esonerati da questo obbligo purché non costi tuiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini dell’altra Parte. Una Parte contraente membro dell’OMC è esonerata dall’obbligo di notifica se quest’ultima è già stata fatta presso il Consiglio TRIPS.
3. Qualora una Parte contraente concluda un accordo con un Paese terzo che vada oltre le esigenze del presente Accordo, questa Parte accorda, su domanda, una prote zione dei diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti all’altra Parte contraente e intraprende in buona fede negoziati a tale scopo.
4. Se considera che l’altra Parte non abbia rispettato i suoi obblighi secondo il presente articolo, una Parte contraente può adottare provvedimenti adeguati rispet tando le condizioni e procedure di cui all’articolo 17 (Comitato misto) del presente Accordo.
6 RS 0.632.20 allegato 1A.8
7 RS 0.632.20 allegato 1C
5. Le Parti contraenti convengono di rivedere, su domanda di una di esse, le dispo sizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel presente articolo e nell’appendice del presente Accordo al fine di aumentare i livelli di protezione ed evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste sono dovute ai livelli attuali.
6. Le Parti contraenti convengono modalità adeguate di assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità. A tale scopo, esse coordinano gli sforzi con le organizzazioni internazionali interessate.
Art. 14 Deroghe
1. Fermo restando che le seguenti misure non sono applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta di questi scambi, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela:
– della moralità pubblica;
– della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente;
– della proprietà intellettuale;
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT 1994/OMC.
2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di prendere provvedimen ti in applicazione dell’articolo XXI del GATT 1994/OMC.
Art. 15 Regole tecniche
Le Parti contraenti si adoperano per esaminare, in seno al Comitato misto, le possibi lità di collaborare più strettamente nei settori relativi all’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio. Questa collaborazione è incentrata sui soggetti relativi alle regole tecniche, alla standardizzazione, ai test e ai certificati.
Art. 16 Cooperazione economica
1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione economica in settori di interesse comune.
2. Tale cooperazione economica ha fra gli altri scopi quello di:
– consolidare e diversificare i legami economici fra i due Paesi;
– contribuire allo sviluppo delle loro economie;
– accedere a nuove fonti di approvvigionamento e a nuovi mercati;
– agevolare la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere le joint ventures, gli accordi sulla concessione di licenze nonché altre forme simili di cooperazione;
– promuovere gli adeguamenti strutturali in campo economico;
– agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi com merciali e alla cooperazione.
Art. 17 Comitato misto
1. È istituito un Comitato misto incaricato di provvedere all’esecuzione del presente Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario in una delle Parti contraenti. È presieduto alternativamente da ognuna delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di:
– seguire il buon funzionamento del presente Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo;
– offrire un luogo di consultazione per elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti, confor memente all’articolo 19 (consultazioni generali e composizione delle con troversie);
– esaminare le questioni che riguardano gli scambi commerciali fra i due Pae si, in particolare gli appalti pubblici conformemente all’articolo 8 (appalti pubblici);
– valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi com merciali e della cooperazione fra i due Paesi;
– scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 9 (trasparenza);
– offrire un luogo di consultazione ai sensi dell’articolo 10 (misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodotti);
– offrire un luogo di consultazione nell’ambito dei diritti di proprietà intellet tuale conformemente all’articolo 13 (protezione della proprietà intellettuale); tali consultazioni possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti;
– contribuire a sviluppare la cooperazione economica in applicazione dell’arti colo 16 (cooperazione economica);
– formulare e in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emenda menti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo e all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 18 (revi sione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).
Art. 18 Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione
1. Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Accordo su domanda di una di esse.
2. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare e approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e a estenderle a settori non coperti da quest’ultimo, quali i servizi e gli investimenti. A tal fine, ogni Parte contraente può sottoporre al Comitato misto domande motivate.
Art. 19 Consultazioni generali e composizione delle controversie
1. Ogni Parte contraente considera benevolmente qualsiasi interpretazione che l’altra Parte contraente potrebbe dare riguardo a qualsiasi aspetto relativo al funzio namento del presente Accordo. È disposta, se del caso, a procedere a consultazioni in un’occasione adatta.
2. Se una Parte contraente ritiene di essere privata di un vantaggio conferito dal presente Accordo, può sottoporre la questione al Comitato misto. Il Comitato misto prende immediatamente i provvedimenti necessari per esaminare la questione. Questi provvedimenti possono includere la costituzione di un comitato d’inchiesta composto di esperti indipendenti, scelti in base alle loro competenze e alla loro integrità, e nominati alle condizioni fissate dal Comitato misto. Il Comitato misto può impartire raccomandazioni adeguate alle Parti contraenti.
Art. 20 Accesso ai tribunali
Nell’ambito del presente Accordo, ogni Parte contraente s’impegna ad accordare il trattamento nazionale alle persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte contraente per quanto concerne l’accesso ai tribunali e agli organi amministrativi competenti e l’applicazione delle procedure.
Art. 21 Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica al territorio della Confederazione Svizzera e della Bosnia e Erzegovina. Si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore l’Accordo bilaterale del 29 marzo 19238 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
Art. 22 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti si saranno notificate, per via diplomatica, che le condizioni costituziona li o altri requisiti legali applicabili all’entrata in vigore del presente Accordo sono adempiuti.
Art. 23 Durata di applicazione e denuncia
Il presente Accordo si applica finché una delle due Parti contraenti non lo denuncia, per via diplomatica, mediante notifica scritta all’altra Parte. Cessa di essere valido sei mesi dalla data della notificazione all’altra Parte.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
8 RS 0.631.112.514
Fatto a Sarajevo, l’11 settembre 2001, in due esemplari originali in francese, nelle tre lingue ufficiali della Bosnia e Erzegovina e in inglese, tutti i testi facenti pari menti fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevale il testo inglese.
Per il | Per il |
Consiglio federale svizzero: | Consiglio dei ministri di Bosnia e Erzegovina: |
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx |
Appendice
dell’Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri di Bosnia e Erzegovina concernente l’articolo 13
«Protezione della proprietà intellettuale»
Art. 1 Definizione e campo d’applicazione della protezione
Per «protezione della proprietà intellettuale» si intende in particolare la protezione del diritto d’autore e dei diritti affini, compresi i programmi per computer e le ban che dati, i marchi di prodotti e di servizi, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine, i brevetti d’invenzione, le varietà vegetali, i disegni e modelli industriali, le topografie di circuiti integrati e le informazioni confidenziali.
Art. 2 Disposizioni materiali delle convenzioni internazionali
1. Le Parti contraenti convengono di conformarsi alle disposizioni materiali delle seguenti convenzioni internazionali:
– Accordo OMC del 15 aprile 19949 sugli aspetti dei diritti di proprietà intel lettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
– Convenzione di Parigi del 20 marzo 188310 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
– Convenzione di Berna del 9 settembre 188611 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971).
2. La Parte contraente che non è Parte delle convenzioni internazionali elencate qui di seguito, intese a facilitare la cooperazione o la registrazione nel settore della proprietà intellettuale, si impegna a prendere provvedimenti al fine di aderirvi entro il 1° gennaio 2004:
– Convenzione internazionale del 26 ottobre 196112 sulla protezione degli arti sti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma);
– Convenzione internazionale del 2 dicembre 196113 per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV).
9 RS 0.632.20 allegato 1C
10 RS 0.232.04
11 RS 0.231.15
12 RS 0.231.171
13 RS 0.232.161, 0.232.162
3. Le Parti contraenti convengono d’intraprendere rapidamente consultazioni di periti, su domanda di una di esse, sulle attività relative alle convenzioni internazio nali citate o future concernenti l’armonizzazione, l’amministrazione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sulle attività delle organizzazioni internazionali quali l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l’Organizzazione mondia le della proprietà intellettuale (OMPI) nonché sulle relazioni delle Parti contraenti con Paesi terzi nel settore della proprietà intellettuale.
Art. 3 Disposizioni materiali complementari
Le Parti contraenti garantiscono nelle rispettive legislazioni nazionali almeno quanto segue:
– una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore, compresi i pro grammi per computer e le banche dati, e dei diritti affini;
– una protezione adeguata ed efficace dei marchi, in particolare dei marchi collettivi e dei marchi rinomati;
– mezzi adeguati ed efficaci per proteggere le indicazioni geografiche, com prese le denominazioni d’origine per quanto concerne tutte le merci e i ser vizi;
– una protezione adeguata ed efficace dei disegni e modelli industriali, preve dendo segnatamente un periodo di protezione di almeno 15 anni;
– una protezione adeguata ed efficace dei brevetti d’invenzione in tutti i settori della tecnologia a un livello simile a quello della Convenzione del 5 ottobre 197314 sul Brevetto Europeo e una protezione supplementare fino a cinque anni dei prodotti farmaceutici e fitosanitari;
– una protezione adeguata ed efficace delle topografie di circuiti integrati;
– una protezione adeguata ed efficace di informazioni segrete;
– le licenze obbligatorie in materia di brevetti sono valide unicamente alle condizioni stabilite nell’articolo 31 dell’Accordo TRIPS. Le licenze per non sfruttamento sono utilizzate unicamente nella misura necessaria per soddi sfare l’approvvigionamento del mercato locale a condizioni commerciali ra gionevoli.
Art. 4 Acquisizione e mantenimento di diritti di proprietà intellettuale
Qualora l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia soggetto al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano allo stesso livello di quello previsto dall’Accordo TRIPS, segna tamente nell’articolo 62.
14 RS 232.142.2
Art. 5 Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
Le Parti contraenti adottano nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni d’ap plicazione di livello identico a quello contemplato dall’Accordo TRIPS, in particola re negli articoli 41–61.