CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Definizioni ed ambito di applicazione delle presenti condizioni generali
1.1. Con “Venditrice” si intende la Società (Cauvin Metals S.r.l.)
1.2. Con “Acquirente” si intende la Società ( )
1.3. Con “Contratto” si intende ogni rapporto contrattuale di compravendita, avente ad oggetto la fornitura di merce da parte della Venditrice alla Acquirente, che andrà a costituirsi sulla base dei principi del vigente Codice Civile in materia di formazione dell’accordo contrattuale.
1.4. Le presenti Condizioni Generali di Vendita trovano applicazione per tutti i Contratti che saranno conclusi dalle parti. Le eventuali modifiche, integrazioni o deroghe alle presenti Condizioni Generali di Xxxxxxx dovranno risultare da accordo scritto tra le parti stesse e contenere l’esplicito riferimento alla clausola da esse interessata.
1.5. E’ data facoltà alle Parti di recedere dalle presenti Condizioni Generali di Vendita tramite comunicazione per iscritto con preavviso di almeno giorni 30 (trenta). Il recesso avrà efficacia solo con riferimento ai contratti che non siano già conclusi al momento in cui questo produrrà effetti e, comunque, i Contratti conclusi a seguito di una proposta o di una accettazione inviate prima di tale momento resteranno governate dalle presenti Condizioni Generali di Xxxxxxx, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
2. Consegna della merce
2.1. I termini di consegna indicati nel Contratto presentano un margine di tolleranza, in favore della Venditrice, di giorni 15 (quindici), per cui la consegna effettuata successivamente alla scadenza di tali termini, ma entro il predetto periodo, non costituisce inadempimento.
2.2. Le vendite si intendono franco destino, salva diversa pattuizione. In ogni caso, la merce si intenderà ad ogni effetto consegnata, ai fini del trasferimento della proprietà, attraverso la sua rimessione al vettore od allo spedizioniere.
2.3. Salvo il caso di dolo o colpa grave della Venditrice, l’eventuale mancato rispetto dei termini di cui al capoverso 2.1. che precede, non potrà dare luogo a richiesta di risoluzione contrattuale se tale richiesta non sia preceduta dalla mancata ed ingiustificata ottemperanza, da parte della Venditrice stessa, ad un atto scritto di messa in mora con assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per provvedere alla consegna. In ogni caso, fatto sempre salvo il caso di dolo o colpa grave, il danno risarcibile sarà limitato ai soli danni diretti e per un importo non eccedente il prezzo pattuito per la merce o la parte di essa cui l’inadempimento stesso sia riferito.
2.4. Qualora l’Acquirente non facesse quanto necessario per la presa in consegna della merce, la proprietà di questa si intenderà comunque trasferita con l’offerta che ne faccia la Venditrice, la quale si intenderà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità. In tali casi, l’Acquirente decadrà automaticamente dalle garanzie legali o contrattuali e saranno addebitati a quest’ultima i costi di movimentazione, immagazzinamento e stoccaggio. Negli stessi casi, il credito per il pagamento della merce sarà comunque esigibile, indipendentemente dall’avvenuta consegna.
2.5. Le consegne potranno essere sospese dalla Venditrice nei seguenti casi:
a) mancato pagamento, totale o parziale, da parte dell’Acquirente della merce cui la sospensione si riferisce ovvero di altre partite di merce già consegnata e/o da consegnarsi dalla Venditrice, se anche relative a Contratti diversi da quello per il quale si verifica l’inadempimento. Salva la facoltà di risolvere il contratto, la Venditrice potrà sospendere le consegne fino a quando l’Acquirente non abbia posto integrale rimedio all’inadempimento di cui trattasi, anche attraverso il pagamento degli accessori di legge ed il risarcimento dei danni;
b) ogni altro caso di inadempimento della Acquirente alle obbligazioni su di essa gravanti;
c) verificarsi di situazioni che facciano sorgere il fondato timore che l’Acquirente non potrà o vorrà adempiere alle obbligazioni su di essa gravanti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la riduzione o revoca dei fidi già concessi sull’Acquirente in relazione ad Assicurazioni sui crediti, la presentazione di ricorsi per accedere a procedure concorsuali ovvero di istanze di fallimento, l’aver subito la stessa Acquirente protesti, l’essere sottoposta a procedure concorsuali, ecc.. Nei predetti casi, come nell’ipotesi di messa in liquidazione volontaria dell’Acquirente, la Venditrice potrà subordinare la consegna della merce al rilascio di idonee garanzie od all’incremento di quelle che fossero state eventualmente concesse, ovvero, qualora il contratto prevedesse il pagamento dilazionato, al pagamento anticipato della merce.
3. Reclami
3.1. L’Acquirente è tenuta a verificare la merce al momento della consegna.
3.2. Eventuali ammanchi di merce, alterazioni, rotture o manomissioni di imballi, devono essere immediatamente contestati al vettore al momento della riconsegna, con annotazione nel documento di trasporto. E’ ammessa la tolleranza del ± 5% rispetto al peso contrattualmente indicato. In caso di ordini con consegne ripartite e per qualità differenti, le stesse tolleranze sono valide per ogni consegna o qualità.
3.3. I reclami riguardanti difetti o non conformità della merce devono pervenire alla Venditrice nel termine di legge di 8 (otto) giorni, attraverso notifica per iscritto che, per essere valida, dovrà contenere almeno i riferimenti al numero di commessa (se esistente), al documento di trasporto, agli elementi identificativi della rintracciabilità (profili, lunghezze, ecc.) e dovrà essere corredata da idonea e dettagliata descrizione dei difetti e non conformità con relativa documentazione fotografica.
3.4. In caso di comprovata esistenza di difetti e non conformità, la Venditrice dovrà accordare all’Acquirente la riduzione del prezzo di vendita. Qualora i difetti e non conformità siano di particolare gravità, l’Acquirente potrà, in alternativa, richiedere il rimborso del prezzo corrisposto verso la riconsegna della merce alla stessa Venditrice. Tale ultimo rimedio, peraltro, potrà essere azionato solo qualora la Venditrice non si rendesse disponibile a sostituire la merce di cui trattasi a proprie spese ed entro un termine non superiore a quello che l’Acquirente è in grado di ottenere da altri fornitori. Salvi i casi di dolo o colpa grave, null’altro potrà richiedere ed ottenere l’Acquirente a fronte di difetti e non conformità della merce.
3.5. Oltre che nei casi di cui all’art. 1491 c.c., nessuna garanzia sarà comunque dovuta qualora l’Acquirente effettui, senza autorizzazione della Venditrice, lavorazioni, interventi o ripristini sulla merce ovvero renda impossibile per la Venditrice stessa la verifica in contraddittorio del suo stato, salvo che la Venditrice, invitata per iscritto a tale verifica con la stessa comunicazione di cui al capoverso 3.3., ometta ingiustificatamente di effettuarla entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.
3.6. Anche in caso di reclami validamente proposti, l’Acquirente non potrà comunque sospendere il pagamento dei corrispettivi. L’inadempimento ai termini di pagamento, se protratto per oltre 15 (quindici) giorni, dà luogo per ciò stesso a decadenza dalla garanzia.
4. Forza maggiore
4.1. L'adempimento del contratto è subordinato all'assenza di cause di forza maggiore quali guerre, rivoluzioni, disordini, atti di pirateria e sabotaggio, scioperi, occupazioni di fabbriche, boicottaggio, agitazioni politiche e sindacali, calamità naturali come terremoti, frane, inondazioni, incendi, blocchi di comunicazioni stradali, ferroviarie, aeree e marittime, interruzioni di energia elettrica, atti di autorità come blocchi delle merci, mancato rilascio di autorizzazioni o licenze, sequestri, agitazioni doganali, etc.
4.2. La forza maggiore ha come effetto la sospensione immediata delle consegne per tutta la durata della sua manifestazione.
5. Clausola risolutiva espressa
5.1. La Venditrice potrà risolvere il contratto in base alla presente clausola risolutiva espressa mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r, qualora l’Acquirente stessa si renda inadempiente al pagamento, in tutto od in parte, dei corrispettivi di vendita nei termini concordati.
6. RECESSO
6.1. Ove avessero a verificarsi le circostanze indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 2.5 che precede, è data facoltà alla Venditrice di recedere dal Contratto mediante semplice comunicazione scritta e senza preavviso.
7. Foro competente
7.1. Per ogni controversia nascente dal Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.
Genova, 24 Giugno 2018
L'Acquirente
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C. C. si approvano specificatamente per iscritto le clausole tutte di cui agli articoli 2 (CONSEGNA DELLA MERCE), 3 (RECLAMI), 4 (FORZA MAGGIORE), 5 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), 6 (RECESSO) e 7 (FORO COMPETENTE).
L'Acquirente