U F F I C I O S E R V I Z I A L L A PE R S O N A
COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro
Piazza Bonapace – 08020 Osidda Tel . 000000000 – Fax 000000000
U F F I C I O S E R V I Z I A L L A PE R S O N A
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA: “ COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI E IPOVEDENTI XXXXX XXXXXXX TERZITTA ”
CIG: Z9B1AE8DF4 PREMESSA
Il Comune di Osidda , nell’assolvimento del proprio ruolo di garante della risposta ai bisogni sociali della comunità locale, intende procedere all’individuazione di un soggetto per la gestione in concessione della Casa per anziani e ipovedenti ad Osidda per un periodo di anni nove .
Il soggetto individuato dovrà gestire la struttura, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, per erogare un servizio residenziale e le prestazioni specificate nel presente capitolato.
Con la titolarità della struttura a carattere residenziale, destinata a persone anziane autosufficienti e ipovedenti , prive dei familiari di sostegno o che non siano più in grado di far fronte ai loro bisogni, e che non richiedono interventi sanitari continuativi, questa Amministrazione concorre al potenziamento della rete infrastrutturale di servizi per anziani del territorio.
Il rapporto di concessione, caratterizzato dalla sostituzione del Concessionario alla pubblica amministrazione nell’erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell’attività diretta al soddisfacimento dell’interesse collettivo, permette di realizzare un valore aggiunto sia in termini economici che sociali.
Conseguentemente, la selezione del soggetto gestore è basata su requisiti di affidabilità di imprenditorialità, che consentano di formulare un giudizio coerente sulla positiva realizzazione degli obiettivi che il Comune si pone.
ART. 1 - OGGETTO
Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione a terzi della struttura della Comunità alloggio per anziani e ipovedenti denominata “XXXXX XXXXXXX TERZITTA” sita in Osidda , destinata ad accogliere anziani autosufficienti e ipovedenti.
La Casa potrà accogliere, anche con carattere di temporaneità, persone cieche o ipovedenti e persone anziane normovedenti e bisognose di accoglienza e di pronto intervento per fronteggiare emergenze personali e familiari secondo un modello di integrazione tra normodotati, ipovedenti e non vedenti.
L'assistenza erogata in favore dell'utenza, potrà essere di tipo :
· Residenziale, garantendo l'assistenza globale alla persona nell'arco delle 24 ore;
· Regime semi-residenziale, o hospital day, che consiste nell’ospitare anziani durante l’arco della giornata,(orario presunto 8.00/20.00) fornendo agli stessi i soli servizi di compagnia , animazione , somministrazione pasti ed eventuale terapia farmacologica
ART. 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO E CAPACITÀ RICETTIVA
La concessione viene consentita allo scopo di favorire, con priorità di accesso ai residenti, ai non vedenti o ipovedenti, prestazioni di natura assistenziale, relazionale programmate per il mantenimento ed il miglioramento dello e stato di salute e di benessere degli stessi .
La capacità ricettiva massima è di 10 posti letto.
Costituisce vincolo inderogabile il rispetto della capienza massima della struttura e la destinazione funzionale della stessa. Il mancato rispetto costituisce causa per la revoca della concessione
ART. 3 - DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE (A CURA DELL’UFFICIO TECNICO)
Il Comune di Osidda per lo svolgimento del servizio cede in comodato la struttura di proprietà, sita in Via Sant’Angelo nello stato di fatto e diritto in cui si trova.
La struttura, priva di barriere architettoniche, è ubicata nel centro abitato ed è composta come da planimetrie allegata (all. “N”), riportante le destinazioni d’uso dei singoli locali.
La struttura oltre è inoltre dotata degli arredi e attrezzature riportati nell’allegato “O”.
ART. 4 - DURATA CONTRATTUALE
La concessione ha durata di anni nove con decorrenza dalla stipula del contratto.
La gestione dovrà essere attivata entro 60 giorni dalla data di effettiva consegna della struttura. Tale termine potrà essere prorogato, previa esplicita e motivata richiesta dall’Amministrazione comunale a proprio insindacabile giudizio. Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, sia a favore del Concessionario sia a favore di eventuali altri soggetti in rapporto con il Concessionario stesso.
Il concessionario potrà utilizzare l’immobile per la tutta la durata del rapporto concessorio. Il recesso dal contratto, la sua risoluzione, rescissione o, altrimenti, ogni circostanza che determini il venir meno dell’efficacia del contratto di concessione comporterà l’obbligo per il concessionario di immediata restituzione dell’immobile
ART. 5 SOGGETTI UTILIZZATORI E MODALITÀ DI AMMISSIONE
L’accesso alla comunità è di competenza del Concessionario al quale gli utenti interessati dovranno presentare domanda di ammissione (attraverso apposita modulistica) il quale provvederà in base a specifica graduatoria agli inserimenti, salvo gli inserimenti disposti tramite il Servizio Sociale del Comune e dando priorità ai residenti nel Comune di Osidda, ai non vedenti o ipovedenti .
La domanda di ospitalità viene protocollata e aggiunta in un elenco cronologico, ma con priorità agli anziani affetti da cecità i quali verranno inseriti in struttura direttamente senza tener conto dell’ordine conseguito in graduatoria così come stabilito all’art. 1 della Convenzione stipulata tra il Comune di Osidda e l’unione Italiana Ciechi e ipovedenti sezione provinciale di Nuoro .
I posti letto devono essere organizzati in modo tale da soddisfare tutti gli standard previsti dalla vigente normativa regionale.
Il Servizio può cessare in caso di:
· richiesta scritta dell’utente e/o dei familiari, da comunicarsi con un anticipo di 30 giorni;
· perdita della condizione di autosufficienza, accertata dagli organi competenti, che renda impossibile la prosecuzione dell’inserimento nella struttura;
· decesso;
· mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa, previo infruttuoso esperimento di tutte le iniziative utili e necessarie per il recupero delle somme, e comunque in seguito all’adozione di apposito atto formale dell’Amministrazione Comunale
ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE
Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Osidda , un canone annuo di concessione. Il canone di concessione costituisce uno degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, verrà individuato nel suo esatto ammontare al momento dell’aggiudicazione. Il canone posto a base di gara è di €. 1.500,00 annui più Iva di legge.
La corresponsione del canone può avvenire:
· in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza dell’anno contrattuale;
· in n° 2 rate, ciascuna dell’importo del 50% del canone offerto.
In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di legge sulla somma dovuta. Il mancato pagamento comporta la decadenza della concessione.
ART. 7 - RETTA A CARICO OSPITE
Il concessionario potrà stabilire l’importo che intende applicare quale costo mensile della retta per ogni ospite con soglia minima pari a €. 1.400,00 mensili.
Per gli inserimenti in regime semi-residenziale, il corrispettivo viene fissato nella misura del 50% rispetto all’ammontare della retta prevista per gli inserimenti residenziali.
ART. 8 CONDIZIONE PARTICOLARE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Per fini sociali quali il mantenimento dei livelli occupazionali, vista la drammatica condizione di fragilità occupazionale in cui versano la maggior parte dei cittadini del nostro paese cui spetta il triste primato dello spopolamento in Provincia di Nuoro, l’operatore economico concorrente dovrà impegnarsi all’assunzione di personale residente nel Comune di Osidda avente i titoli richiesti.
ART. 9 - ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO
Le attività richieste al Concessionario, che dovranno essere svolte mediante la propria organizzazione, con oneri a suo carico, con propri capitali, personale e ulteriori mezzi, sono le seguenti:
a) gestione organizzativa, funzionale e tecnico-manutentiva della residenza per anziani, cosi come prevista dalla normativa vigente;
c) gestione tecnico-manuntentiva ;
d) gestione di servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.
ART. 10 - GESTIONE ORGANIZZATIVA, FUNZIONALE E TECNICO-MANUTENTIVA DELLA STRUTTURA
Il Concessionario deve avere una struttura aziendale tale da garantire i requisiti organizzativi minimi sottoelencati ed erogare all’utenza, con continuità nell’arco delle 24 ore e per l’intera settimana e per tutto l’anno, i servizi e le prestazioni appresso indicate, implementabili in sede di offerta con proprio progetto tecnico organizzativo da redigere in modo dettagliato ed esaustivo con riferimento a:
piano delle attività giornaliere dei vari servizi;
sistema di programmazione delle attività periodiche di pertinenza assistenziale e dei servizi alberghieri;
circolarità delle informazioni;
obiettivi e risultati da raggiungere e relativi indicatori e strumenti di controllo;
strumenti proposti per la gestione del servizio.
ART. 11 - PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE
Il Concessionario deve avere una struttura tale da garantire con continuità i servizi e le prestazioni che sono contenute nelle linee guida e nel Regolamento di attuazione della Legge n. 23/2005 di seguito riportate:
- Assistenza notturna e diurna;
- Alloggio, vitto e servizi generali (lavanderia, stireria, pulizie generali);
- Servizi specifici a carattere socio-assistenziale consistenti in un aiuto integrato di tipo domestico, sociale ed igienico-sanitario, personale e ambientale;
- Promozione e sostegno nell’utilizzo di tutti i servizi del territorio,
- Promozione degli interventi per il potenziamento di abilità individuali che favoriscano l’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- Promozione delle azioni finalizzate al mantenimento delle abilità residuali psico-fisiche, cognitive, relazionali e dell’autonomia personale;
- Promozione delle azioni culturali, formative e ricreative , di gruppo ed individuali, tenenti a favorire forme di integrazione sociale;
ART. 12 - MANUTENZIONE ORDINARIA.
Il Concessionario provvede a propria cura e spese, per tutto l’arco temporale della concessione, all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto.
Nella manutenzione ordinaria, da effettuarsi secondo le procedure e modalità previste dalla vigente normativa e comunque in modo tale da assicurare la regolare funzionalità della struttura rientrano:
• manutenzione dell’impianto di climatizzazione, dell’impianto idrico-sanitario, dell’impianto elettrico, etc.;
• manutenzione dei manufatti edili ed elementi di finitura;
• tinteggiatura di tutti i locali interni della struttura. La tinteggiatura dovrà essere effettuata in corso di contratto almeno quattro volte, a cadenza triennale. La scelta del colore e le modalità di esecuzione del servizio dovranno essere concordate con il Responsabile di struttura del Comune;
• effettuazione dei controlli e manutenzione dei dispositivi antincendio;
• manutenzione degli arredi e delle attrezzature indipendentemente da chi ne detiene la proprietà (ed eventuale sostituzione in caso di usura);
●Servizio di manutenzione delle aree esterne alla casa ; in particolare sfalcio dell’erba con attrezzatura idonea; Potatura e mantenimento degli alberi di ornamento , delle siepi esistenti e di tutta la superficie;
Il Concessionario ha l’obbligo di individuare e nominare a proprie spese il responsabile degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93 ed a darne comunicazione al Concedente, nonché a richiedere per gli stessi le visite periodiche di legge all’Ente di competenza;
Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree assegnate.
Per garantire la corretta gestione della struttura, il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare un piano focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
ART. 13- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
La manutenzione straordinaria della struttura rimane a carico dell’Amministrazione Comunale secondo quanto stabilito dal cpc.
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (esclusa la manutenzione ordinaria) finalizzati al miglioramento dell’immobile o richiesti per legge, che si rendessero necessari in corso di contratto dovranno essere concordati preventivamente tra il Comune e il Concessionario. Il Comune si farà carico direttamente della loro realizzazione o autorizzerà l'effettuazione degli interventi sulla base delle proposte presentate dal Concessionario.
Qualora il Concessionario ottenga contributi economici inerenti gli interventi di miglioria dell’immobile da parte di soggetti pubblici o privati, dovrà obbligatoriamente darne comunicazione al concedente
ART. 14 - SERVIZIO VOLONTARIATO E TIROCINANTI
E’ ammesso l’utilizzo all’interno della struttura residenziale di volontari e tirocinanti. La collaborazione dei volontari, di ambo i sessi, è autorizzata previa:
- loro informazione sui compiti specifici a cui possono essere destinati;
- sottoscrizione di apposita convenzione;
- adozione di una assicurazione specifica inerente la loro attività interna alla struttura residenziale.
E’ altresì autorizzato l’inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione, riconosciuti da Enti pubblici, per le figure professionali di qualifica corrispondente a quelle operanti nel servizio stesso.
ART. 15- SERVIZI AGGIUNTIVI
E’ data facoltà al Concessionario di svolgere all’interno della struttura attività economiche e servizi aggiuntivi da prevedere e dettagliare nel progetto offerto, compatibili con la gestione della “Comunità” e di interesse per il territorio. I costi per la realizzazione di detti servizi sono a carico del concessionario.
Art. 16 –PERSONALE
Nella Comunità alloggio sono previste le seguenti figure professionali:
- Un coordinatore di struttura presente almeno sei ore settimanali;
- Operatori socio-sanitari (OSS) in numero adeguato in base alle necessità degli ospiti anziani e comunque , non inferiore ad un operatore socio-sanitario per 8 ospiti. Qualora il numero degli ospiti sia inferiore a 16 ma superiore a 8 le ore di assistenza OSS possono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti.
- Personale ausiliario addetto ai servizi igienici generali (pulizie, cucina, lavanderia, stireria ecc.) nel numero di due unità
- Educatori professionali con presenza programmata per le attività più significative della vita comunitaria.
Deve essere assicurata , durante le ore notturne, la presenza di un operatore che in caso di emergenza si attiverà per avviare le procedure di pronto intervento.
Tali requisiti devono essere maturati alla data di partecipazione alla gara per l’affidamento della concessione. Personale senza attestato potrà essere adibito esclusivamente al servizio di pulizia o altra attività per cui non è richiesto attestato specifico.
Possono, inoltre, essere utilizzati altre risorse quali volontari e tirocinanti, che però non possono operare in sostituzione del personale della Comunità integrata per anziani.
Il Concessionario dovrà garantire ai propri lavoratori la retribuzione prevista nei contratti collettivi di lavoro di categoria ed ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà essere altresì garantito il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il Concessionario è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme di legge in materia fiscale e sanitaria, nei confronti dei dipendenti che incaricherà dei servizi, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Dal contratto pertanto non potrà derivare alcun obbligo al Comune verso il personale addetto, restando esclusa l’instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di prestazione d’opera con il Comune stesso.
Il Concessionario ha l’obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, attuare le misure di prevenzione e protezione individuale, provvedere all’informazione e formazione del proprio personale in merito alla sicurezza sul lavoro e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia.
Art. 17 - DOVERI DEL PERSONALE IMPIEGATO
Tutto il personale deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei confronti degli ospiti che dei loro familiari.
In particolare, il personale dovrà garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel corso del rapporto con gli utenti; le problematiche individuali dovranno eventualmente essere discusse
Art. 18 - SEGRETO D’UFFICIO
Il Concessionario e gli addetti ai servizi dovranno mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione, l’andamento della struttura e la situazione socio-sanitaria degli ospiti, dei quali abbiano avuto notizia durante l’espletamento del servizio
Art. 19- CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLA STRUTTURA E RELATIVE DOTAZIONI
La consegna della struttura e delle dotazioni di proprietà del Comune è formalizzata mediante apposito verbale di ricognizione sottoscritto tra le parti.
Il verbale costituisce la consegna in carico al Concessionario di quanto sopra; l’atto farà prova dello stato dell’immobile al momento della consegna, con relative pertinenze e dotazioni.
Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, all’ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti comunque previsti e sanciti 23/2005 e dal regolamento di attuazione per l’avvio dell’attività ed il
regolare funzionamento del servizio. La struttura verrà consegnata al concessionario nello stato di fatto in cui si trova, completa di allacciamenti all’energia elettrica, acqua potabile e fognatura. Rimangono a carico del concessionario gli oneri relativi alle volture e alla gestione dei medesimi, dal momento della consegna dell’immobile
Il Concessionario, entro trenta giorni dal verbale di consegna dei locali è tenuto a presentare al Referente comunale copia delle richieste di intestazione a proprio nome di tutte le utenze.
Al temine del periodo contrattuale quanto ricevuto deve essere riconsegnato dal Concessionario al Comune in perfetta efficienza, come da apposito verbale di inventario, salvo il normale deterioramento per l’uso, con facoltà di rivalersi sulle garanzie prestate per gli eventuali danni provocati da incuria o negligenza da parte del Concessionario, compresi i danni provocati dagli utenti.
Un anno prima della scadenza della concessione, si effettuerà una visita ispettiva, per verificare lo stato manutentivo della struttura. Nel caso venissero riscontrate carenze, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente, in modo da restituire l’immobile in uno stato di manutenzione adeguato. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo tra le parti sull’ammontare del danno, la quantificazione può essere demandata al giudizio insindacabile di un perito nominato dal Tribunale di Nuoro con onere a carico di ambo le parti in ugual misura.
Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al referente comunale tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento delle proprie attività, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico del Concessionario, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al Comune.
Il Concessionario deve rimuovere, a propria cura e spese, le opere non autorizzate, con le modalità stabilite dal Comune, ripristinando lo status quo ante.
In caso contrario il Comune provvede alla rimozione con addebito della spesa al concessionario.
ART. 20 – ESENZIONE RESPONSABILITA’ DEL COMUNE E POLIZZE ASSICURATIVE
Nessuna responsabilità potrà ascriversi al Comune in ordine alla gestione economica, tecnica, sanitaria, amministrativa e contabile del concessionario, il quale garantendo di possedere tutti i requisiti per la conduzione dell’immobile in oggetto, se ne farà carico, ivi compreso l’aspetto fiscale. Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto di concessione.
Allo scopo, il concessionario si obbliga a stipulare, con spese a suo totale carico, tutte le idonee e congrue polizze assicurative dovute, necessarie o opportune per gli infortuni ed i rischi a tutela di tutti i frequentanti e gli utenti dell’immobile e dei terzi o dovute pari a €. 1.000.000,00 (un milione di euro), necessarie o opportune contro incendio, furti e danneggiamenti, atti vandalici dell'immobile e delle pertinenze pari a 1.500.000,00 (un milione cinquecemilaeuro). Copia di detta/e polizza/e assicurativa/e dovrà essere depositata presso l’Ufficio Contratti del Comune prima dell’inizio dell’attività
ART. 21 -CONTROLLI E VERIFICHE
Il Comune tramite i propri uffici e con l’ausilio di altri organi deputati al controllo di gestione e vigilanza, si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la qualità delle prestazioni effettuate e previste, nonché l’osservanza di quanto disposto in questo capitolato e nel contratto di aggiudicazione.
Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessuno modo riduce o annulla le eventuali responsabilità del Concessionario
ART. 22 - INADEMPIMENTI- PENALITÀ
Per ogni servizio previsto dal presente capitolato e/o nel regolamento e non correttamente erogato o non garantito, salvo ciò non comporti la risoluzione del contratto, accertato e contestato per iscritto, il Comune potrà applicare a Concessionario una sanzione da Euro 50,00 (euro cinquanta) a Euro 500,00 (euro cinquecento).
L’importo della sanzione viene definito dall’Amministrazione in relazione alla gravità del fatto e/o omissione. Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% del totale del valore del contratto.
Il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione di cui sopra, ai fini di dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento. Non sono comunque ammesse, quale giustificazione delle inadempienze del Concessionario, circostanze quali la mancanza di personale, oppure difetti di forniture derivanti da rapporti contrattuali in corso fra il Concessionario e terzi, e comunque circostanze imputabili a difettosa organizzazione del Concessionario.
Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni di penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto a danno del Concessionario.
Alle suddette penali vanno aggiunti i rimborsi che il Comune è tenuto ad effettuare agli utenti, sulle tariffe pagate dagli stessi, qualora la causale del rimborso sia ascrivibile a responsabilità del concessionario.; tali rimborsi non concorrono alla costituzione del limite oltre il quale il Comune può procedere alla risoluzione del contratto.
Per la rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l’applicazione delle penalità, il Comune ha diritto di rivalersi sulla cauzione; la stessa dovrà in tal caso essere reintegrata obbligatoriamente fino all’importo previsto nel contratto ,pena la risoluzione dello stesso.
ART. 23 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempienze gravi o ripetute il Comune potrà risolvere immediatamente il contratto senza che il Concessionario possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, con esclusione di ogni formalità legale, ritenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni, mediante diffida da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. nel domicilio eletto dalla Concessionario. Il Concessionario dovrà comunque proseguire il servizio fino all’inizio del contratto subentrante.
In particolare il contratto potrà essere immediatamente risolto nei seguenti casi:
revoca dell’ autorizzazione da parte delle autorità competenti per inadempienze del Concessionario; fallimento del Concessionario;
recidiva, per almeno tre volte, nelle inadempienze circa la regolare esecuzione del servizio. in caso di sub concessione totale o parziale del servizio;
in caso di danneggiamento volontario di cose o beni del Comune;
per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte del concessionario in forza di perdita dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
in caso di interruzione di fatto del servizio; quando incorra in grave provata indegnità;
in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune;
per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal Concessionario nonostante diffide formali del Comune; per l’impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
Inosservanza reiterata delle disposizioni di Xxxxx, di Regolamento e degli obblighi previsti
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, il Comune provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, ed il Concessionario sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto sia in caso di nuovo affidamento del servizio
ART. 24 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti. Alla scadenza naturale del contratto il Concessionario proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante
ART. 25 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E CESSIONE CONTRATTO
E’ fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere il contratto di concessione .
ART. 26 - ALTRI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente capitolato,
sono a carico del Concessionario gli oneri ed obblighi seguenti:
spese di gara e di contratto, di bollo, di registro, di segreteria, nonché tutte le tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;
spese per gli adempimenti relativi alla privacy e al trattamento dei dati degli ospiti assistiti (D.Lgs.vo 196/2003)
ART. 27 - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
In conformità alla normativa di legge, il concessionario ha l’obbligo di consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, comprese la visione, le informazioni ed il rilascio di copie, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse personale, concreto e motivato.
Costituiscono oggetto del diritto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni dagli stessi desumibili, relative ai servizi oggetto del presente disciplinare d’oneri.
Costituisce, in ogni caso, limite al diritto di accesso quanto previsto dalla normativa vigente, in merito all’osservanza del segreto d’ufficio e professionale.
Ciascuna delle parti espressamente si impegna al corretto utilizzo delle informazioni, dei dati e della documentazione relativa all’altra, di cui possa venire a conoscenza nel corso del rapporto, consapevole degli obblighi inerenti la tutela del segreto d’ufficio e la tutela del segreto professionale, nonché della tutela dei dati personali.
ART. 28 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, in ordine al trattamento dei dati personali si informa che:
a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento consistono nella gestione dei dati finalizzata alla gestione del rapporto contrattuale ai sensi della normativa vigente;
b. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il soggetto, se intende mantenere il contratto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente normativa;
c. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla decadenza dal rapporto;
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
e. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al D.Lgs. 196/2003 cui si rinvia;
f. soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Senis in persona del legale rappresentante.
Limitatamente ai propri dati personali, il Concessionario presta consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte del Comune, per le necessità connesse alla gestione economica e giuridica del contratto.
ART. 29 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il CONCESSIONARIO dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie” e ss.mm.ii.. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato dovranno essere registrati su “conti correnti” dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
ART. 30 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI - D. LGS. 81/2008 (DUVRI)
In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (rif. art. 26 D. Lgs. 81/2008) si precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, considerata la tipologia delle attività oggetto dell’affidamento, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi.
Gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero, in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restando pertanto immutati gli obblighi del Concessionario in merito alla sicurezza del lavoro.
ART. 31 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Per quanto non regolato dal presente capitolato si rimanda alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di concessioni amministrative di beni patrimoniali pubblici destinati a pubblico servizio. Si richiamano tutte le norme in materia di contratti pubblici in quanto non incompatibili.
Osidda 10 Agosto2016
Il Responsabile (Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx)