Accordo per il personale di Accademie e Conservatori, in applicazione dell’art. 18, comma 2, del CCNL del 15 marzo 2001 relativo al secondo biennio economico 2000\2001, per il personale del comparto Scuola.
Accordo per il personale di Accademie e Conservatori, in applicazione dell’art. 18, comma 2, del CCNL del 15 marzo 2001 relativo al secondo biennio economico 2000\2001, per il personale del comparto Scuola.
A seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 sull'ipotesi di Accordo relativa al personale di Accademie e Conservatori, in applicazione dell’art. 18, comma 2, del CCNL del 15 marzo 2001 relativo al secondo biennio economico 2000\2001, per il comparto Scuola,nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti espressa in data 15 ottobre 2001, sulla attendibilità dei costi per il medesimo Accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 18 ottobre 2001 alle ore 12,30 ha avuto luogo l’incontro tra:
l’ARAN nella persona del Presidente avv. Xxxxx Xxxxxxx firmato …………………………………………..
e i rappresentanti delle Confederazioni sindacali: CGIL…firmato………………………..
CISL…firmato………………………...
UIL…firmato…………………………..
CONFSAL firmato……………………..
e delle Organizzazioni Sindacali:
CGIL/SNS firmato……………………………..
CISL/Scuola firmato…………………………….
UIL/Scuola firmato………………………………
CONFSAL//SNALS firmato………………………
XXXXX/UNAMS firmato…………………………
Al termine le parti sottoscrivono l’allegato Accordo
PERSONALE DI ACCADEMIE E CONSERVATORI
ART. 1 – Destinatari
La presente sequenza contrattuale ha come destinatari i docenti e i non docenti delle Accademie di Belle Arti, degli ISIA, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e dei Conservatori di Musica, istituzioni che negli articoli seguenti sono nominate Istituzioni di Alta Cultura.
Per quanto disposto dalla Legge 124/1999, la presente sequenza contrattuale ha come destinatari, altresì, i modelli viventi delle Accademie di Belle Arti.
Capo I - Relazioni sindacali
ART. 2 - OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e a livello di singola istituzione di alta cultura;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione e della concertazione;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.2 del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, per quanto concerne i riflessi applicativi sul settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
ART. 3 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato - delle risorse disponibili, nonchè i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.
In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, presso il Ministero, sono disciplinati i criteri generali per:
a) la mobilità interna al comparto ed intercompartimentale;
b) procedure e criteri di utilizzazione del personale tenuto conto delle specificità culturali e professionali anche ai fini delle prestazioni aggiuntive;
c) i criteri per l’attribuzione dell’indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai direttori dei servizi generali ed amministrativi;
d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio, per l'aggiornamento e per l’eventuale riconversione del personale anche in caso di applicazione dell’art.35 del D.Lgs.29/1993 nonchè i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
f) le indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo spettanti al personale delle istituzioni di alta cultura di cui all’art.1.
3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti stabiliti dall’art. 45 del decreto legislativo n. 29/1993.
Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve concludersi entro il 30 luglio.
ART. 4 - PARTECIPAZIONE
1. Il Ministero fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all’articolo 7 sulle seguenti materie:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, con riferimento a quanto previsto, dal decreto legislativo n. 29/ 1993 e dalla L.508/1999;
b) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell’attività accademica;
c) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale.
2. Ricevuta l’informazione i soggetti sindacali di cui all’articolo 7 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione su:
a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale con riferimento a quanto previsto, dal decreto legislativo n. 29/1993 e dalla L.508/1999. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la concertazione deve concludersi entro il 30 luglio.
ART. 5 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
1. Ciascuna istituzione accademica è sede di contrattazione integrativa.
2. Il direttore fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 7 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:
a) proposte di organizzazione didattica e di determinazione degli organici;
b) criteri generali per l' utilizzazione del personale in rapporto alla programmazione didattica deliberata dal collegio dei docenti;
c) utilizzazione dei servizi sociali;
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall’articolo 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della legge 146/1990;
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) attività e i progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;
g) criteri generali per la retribuzione e l'utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;
h) criteri generali per le politiche dell’orario e dell’organizzazione del lavoro
i) criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell’orario del personale non docente alle esigenze delle singole istituzioni di alta cultura e per l’individuazione del personale non docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
j) criteri generali per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
k) criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
l) criteri generali di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione accademica con altri enti e istituzioni.
m) linee di indirizzo per la realizzazione dei piani di aggiornamento e formazione del personale non docente e criteri generali per la scelta del personale da impegnare in tali piani;
3. L' informazione è successiva relativamente a:
- unità di personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.
4. Ricevute le informazioni, sulle materie indicate nei predetti punti c), d), e), g), i), ed m, si svolge la contrattazione integrativa.
5. Le parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri, comunque funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle trattative.
ART. 6 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
ART. 7 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal Ministro o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente accordo.
II -A LIVELLO DI ISTITUZIONE DI ALTA CULTURA
a) Per la parte pubblica: dal direttore;
b) Per le organizzazioni sindacali:
dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente accordo.
2. Il Ministero può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
CAPO II – Rapporto di lavoro
ART. 8 – Valutazione del direttore delle istituzioni di alta cultura.
In attesa dell’apertura dello specifico comparto previsto dall’art.2, comma 6, della L.508/1999, il procedimento di cui all’art.20 del CCNL 26-5-1999 si conclude, per i direttori delle istituzioni di alta cultura, ivi compresi quelli incaricati, con una valutazione espressa, tenuto conto della specificità delle funzioni esercitate, da un nucleo nazionale istituito presso il Ministero.
ART. 9 – Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Ai sensi dell'art.34, II° comma, del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola il responsabile amministrativo che abbia superato l’apposito corso modulare di formazione con valutazione finale è inquadrato direttore dei servizi generali ed amministrativi. Le relative attività sono coordinate in via generale dal direttore amministrativo.
L’inquadramento avviene secondo quanto disposto dall’art.8 del CCNL 15-3-2001 del comparto scuola, secondo xxxxxxx.
Il direttore dei servizi generali ed amministrativi può essere incaricato, nei casi di assenza o impedimento, superiore a quindici giorni, di entrambi i direttori amministrativi, di svolgere funzione vicaria di questi ultimi dal direttore che, se non ritiene di conferire le funzioni vicarie, lo segnala al Ministero, con le relative motivazioni.
ART.10 – Norme transitorie sulla mobilità del personale ATA.
Entro l'anno Accademico 2001-2002 i direttori dei servizi generali ed amministrativi e tutto il personale non docente di Accademie e Conservatori mantengono titolo a transitare a domanda, nei ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche, secondo i criteri e le modalità previsti dalla disciplina della mobilità relativa al personale ATA del comparto scuola.
Gli anzidetti passaggi dovranno essere disciplinati in maniera tale da garantire la funzionalità dello svolgimento dell’anno scolastico delle istituzioni scolastiche e dell’anno accademico delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
ART.11 – Direttori amministrativi.
L’assegno ad personam di cui all’art.3, comma 3, del CCNL 1-8-1996 del secondo biennio scuola 1996-97 non è riassorbibile con l’indennità di amministrazione prevista dall’art.35 del CCNL 26-5-1999 del comparto scuola, quadriennio 1998- 2001, e dall’art.34 del CCNI 31-8-1999 del comparto scuola.
ART.12– Modelli viventi.
Le problematiche inerenti il rapporto di lavoro dei modelli viventi saranno oggetto di contrattazione integrativa da effettuarsi presso il Ministero, con particolare riguardo ai criteri di assunzione e organizzazione del lavoro.
ART.13- Norma di rinvio e disapplicazioni.
Sino a quando non sarà sottoscritto il CCNL relativo ad Accademie e Conservatori per il quadriennio 2002-2005, continuano ad applicarsi, ove compatibili con le disposizioni del presente accordo, le disposizioni dell’accordo successivo 1/8/1996, della sequenza contrattuale 24/2/2000, del CCNL 26-5-1999, quadriennio normativo e primo biennio economico e del CCNL 15-3-2001, secondo biennio economico del comparto scuola.
Allegato A
Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle Accademie e nei Conservatori
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo- contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali dell’istituzione in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi della stessa, in particolare della programmazione didattica.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi.
E’ consegnatario dei beni mobili e gestisce il fondo delle minute spese.