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C I T T À M E T R O P O L I T A N A D I C A G L I A R I
Pa r co d e l le Ri m em x x xx x x - 00000 - Xx nn a i ( CA)
ACCORDO A CORREDO DELLA RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE CONGIUNTA
(ai sensi dell’art. 410 c.p.c., così come modificato dall’art. 31 della L.183/2010)
Premesso che:
▪ con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale n° 62 del 13/03/2012 ad oggetto “Liquidazione della indennità di turno e maggiorazione festivi anno 2011”, si procedeva a liquidare le predette indennità in rispettive € 8.527,86 per l’indennità di turno ed € 1.132,31 per le maggiorazioni;
▪ con relazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale del 13 marzo 2012 veniva esplicato il sistema utilizzato per la quantificazione delle predette indennità secondo il quale si era interpretato il principio della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni, previsto dall’art. 22 del CCNL del 14/09/2000, non attraverso una rigida proporzione aritmetica ma valutando che un ragionevole differenziale tra i turni antimeridiani e quelli pomeridiani (di due unità), giustificato da esigenze organizzative, non avesse contraddetto il concetto di equilibrio così come illustrato nell’orientamento applicativo RAL748 dell’ARAN;
Premesso che:
▪ con nota prot. 4387 del 19/03/2012, il Responsabile del Settore Polizia Municipale, richiedeva un riesame in autotutela della determina n. 62/2012, al fine di provvedere alla liquidazione dell’indennità di turno quantificata come avvenuta prestazione in € 21.209,52. Egli asseriva che gli “scostamenti ininfluenti (solo in termini numerici e non di servizio erogati alla popolazione) sulla distribuzione equilibrata dei turni […] erano motivati dalla scelta organizzativa di potenziare il servizio in determinate fasce orarie a discapito di altre […] dovuto alle continue richieste dell’Amministrazione, il più delle volte avanzate con pochi giorni di anticipo o addirittura la sera precedente al verificarsi dell’evento in cui vedeva coinvolta l’intera cittadinanza, come le cerimonie religiose, civili e militari, nonché manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo. Altre variazioni all’orario predisposto settimanalmente sono dovute a motivi di istituto, come controlli improvvisi effettuati congiuntamente con altre istituzioni o con le forze dell’ordine in materia di abusivismo edilizio, tutela ambientale o su specifica delega della Procura della Repubblica che rendono impossibile programmare con congruo anticipo il servizio giornaliero. Questa alternanza non programmabile si traduce in notevole disagi per il vigile turnista con evidenti ripercussioni sull’organizzazione della propria quotidianità sicuramente non meno gravosi
di quelli derivanti da una articolazione della turnazione rispettosa dei criteri di cui all’articolo 22 punto 2 del CCNL, e quindi giustifica la corresponsione nella sua interezza.
In tale senso si è espresso la Corte di Appello di Bari – sezione lavoro, in una situazione identica alla nostra (distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni), che con sentenza n. 1267/2010 ha condannato un Comune alla corresponsione dell’indennità di turno oltre accessori di legge ed alle spese di giudizio”.
▪ Con note del 28 marzo 2012 acclarate al protocollo generale al n. 5113 e seguenti, i dipendenti appartenenti al Settore Polizia Municipale, comunicavano che la liquidazione del turno era da considerarsi come parziale, richiedendo sostanzialmente il saldo salvo tutela dei propri diritti nelle opportune sedi
Preso atto che a seguito delle predette note
▪ perveniva il 27/04/2012 una nota acclarata al protocollo generale al n. 6820, dello studio legale Sen. Avv. Xxxxxxxx Xxxxx integrata con nota acclarata al protocollo generale al n. 738, dello stesso studio del 14/01/2013, di diffida al Comune di Sinnai a corrispondere le indennità come quantificate dal Responsabile del Settore Polizia Municipale (€ 21.209,52) adducendo che “l’equilibrato avvicendamento non dovesse essere strettamente inteso secondo una rigida accezione di identità aritmetica, tale da tracciare un improprio e illegittimo giudizio sinonimico tra “equilibrato” e “identico”. […] Nel caso di specie”, continua la nota, “l’avvicendamento ha assicurato la copertura di due o più turni, secondo la seguente articolazione: 7:30-13.30; 18:00-14:00; 14:00-20-00; 15.00-21:00. Ciascun agente, inoltre, nel predetto periodo di avvicendamento ha garantito assoluta flessibilità, nonostante la programmazione avvenisse settimanalmente e sovente modificata anche con preavvisi di poche ore, al fine esclusivo di assicurare il servizio di polizia municipale all’Ente e agli stessi cittadini, stante l’innegabile delicatezza e importanza delle attività espletate sempre con grande spirito di collaborazione. La suddetta e peculiare articolazione dell’orario di lavoro ha ovviamente ingenerato enorme disagio al personale interessato, disagio che – si ripete – deve essere comunque indennizzato, a prescindere dal titolo contrattuale”.
▪ Perveniva il 26/05/2015 via fax, una nota acclarata successivamente al protocollo generale al
n. 7579 del 27/05/2015, inviata altresì alla Prefettura con la quale la UIL FPL proclamava, a seguito dell’assemblea generale dei dipendenti facenti capo al servizio di polizia locale del comune di Sinnai, lo stato di agitazione degli agenti di Polizia locale, rivendicando, tra le altre cose, il mancato pagamento dell’indennità di turnazione annualità 2014 e la mancata integrazione della maggiorazione prevista dall’ex art. 24 (maggiorazione festiva) retribuita al 30%, invece che al 50%, e si richiedeva la richiesta del tentativo obbligatorio di raffreddamento dei conflitti;
Preso atto che a seguito della complessa vertenza,
▪ l’Amministrazione riscontrava in prima istanza, con nota prot. 7595 del 26/05/2015 indirizzata al Prefetto, ai capigruppo del consiglio comunale, agli stessi agenti di polizia municipale e alla RSU, le predette rivendicazioni comunicando che il mancato pagamento dell’indennità anno 2014 era dovuto ad un problema tecnico legato all’armonizzazione contabile, e manifestando altresì la volontà di trattare tutte le problematiche legate al trattamento accessorio;
▪ in sede di riunione tenutasi presso il Prefetto in data 09/06/2015, convocata per espletare il previsto tentativo di conciliazione relativo alla vertenza avviata dall’Organizzazione sindacale UIL, si concordavano, dopo ampia e approfondita discussione sui temi in oggetto della vertenza indicati nel documento di proclamazione dello stato di agitazione anzidetto, una serie di incontri tesi all’esame approfondito delle tematiche, come riportato nello stesso verbale della Prefettura;
▪ il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale con determinazione n. 128 del 20/07/2015 in sede di liquidazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività
procedeva a trattenere le economie scaturenti dalla liquidazione degli istituti contrattuali relativi alla reperibilità, al rischio, alla responsabilità e agli stessi turni e maggiorazioni, ammontanti complessivamente a € 7.898,60, di cui, per quel che rileva in questa sede, la somma di e per 3.502,79, in via prudenziale, al fine della verifica della percentuale di maggiorazione da erogare agli agenti di polizia municipale;
▪ l’Amministrazione riscontrava all’attenzione del Prefetto e della UIL FPL, a seguito degli incontri di cui sopra, in seconda istanza le rivendicazioni anzidette comunicando l’avvenuto pagamento dell’indennità di turnazione dell’anno 2014, e la liquidazione dell’indennità di maggiorazione nella misura del 20%, comunicando, con nota prot. 11128 che si era provveduto ad accantonare prudenzialmente delle somme, prima della liquidazione dei fondi del salario accessorio, in attesa di approfondire la tematica a seguito di richiesta di parere all’Anci e all’Aran per chiarire le posizioni. L’Amministrazione comunicava altresì che in relazione all’istituto delle 35 ore settimanali rivendicato dagli agenti, che si era ritenuto, in questa fase essendo facoltativo, di non applicarlo per le note carenze del personale.
Preso atto che successivamente:
▪ la UIL FPL con nota acclarata al protocollo generale al n. 11151, del 28/07/2015, prot. uil 106/15 e 106bis/15, indirizzata altresì al Prefetto, al Sindaco, al Segretario generale e alla RSU:
o procedeva a comunicare la riattivazione dello stato di agitazione, rivendicando le somme in arretrato richieste relative alla mancata liquidazione dell’indennità di turnazione di € 10.000,00 circa relative all’annualità 2011 e le somme in arretrato richieste per la corretta applicazione dell’art. 24 del CCNL 14/09/2000 ammontanti a complessive € 10.000,00 per le annualità dal 2011 al 2014, quantificando il credito vantato in circa € 20.000,00.
o Rivendicava altresì l’individuazione di un criterio per la determinazione del concetto di equilibrato avvicendamento, sulla particolare realtà dei cambi turno (con scarsissimo preavviso) necessitati da particolari e costanti esigenze di servizio. Rivendicava infine il riconoscimento della prestazione “eccezionale” effettuata nel giorno di riposo settimanale della domenica, che attribuisce al lavoratore la maggiorazione di cui all’articolo 24 comma 1 (maggiorazione del 50% e recupero compensativo), e la liquidazione mensile degli emolumenti relativi all’indennità della turnazione e delle maggiorazioni “festive”.
▪ A seguito di riunione presso la Prefettura in data 09 ottobre 2015, per espletare l’ulteriore tentativo di conciliazione nella vertenza più volte richiamata,
o si concordava quanto segue come da stralcio del verbale della Prefettura:
▪ “Non essendo possibile addivenire ad una intesa circa le somme arretrate rivendicate dal personale della Polizia Municipale, la UIL-FPL si riserva la facoltà di adire per le vie giurisdizionali al fine di ottenere un riconoscimento dei diritti vantati;
▪ Parte Sindacale e Amministrazione comunale si incontreranno in sede tecnica entro venerdì 16 ottobre p.v. al fine di definire le regole circa l’utilizzo del personale della Polizia Municipale alla luce delle esigenze di servizio rappresentate dall’Amministrazione;
▪ Lunedì 19 ottobre p.v. si terrà la prevista riunione di contrattazione decentrata nel corso della quale verranno definiti gli accordi relativi alla individuazione delle risorse necessarie alla corresponsione degli istituti contrattuali a tutto il personale del Comune di Sinnai;
▪ Entro venerdì 23 ottobre p.v. parte Sindacale e Amministrazione Comunale si incontreranno per trovare un punto di intesa per il futuro circa le rivendicazioni formulate dai lavoratori della Polizia con la vertenza in atto”.
o L’Amministrazione comunale, con nota prot. 15797 del 14/10/2015 autorizzava il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx e il Comandante Sig. Xxxxxxx Xxxxxx a rappresentare l’Amministrazione in sede tecnica al fine di definire le regole circa l’utilizzo del Personale della Polizia Municipale alla luce delle esigenze rappresentate dall’Amministrazione.
Atteso che in data 16 ottobre 2015 veniva affrontato, nella su menzionata sede tecnica, con l’Amministrazione e la UIL FPL l’articolazione dell’orario di lavoro degli operatori di polizia municipale, come formalizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 16/10/2015 con la quale si è integrato il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi al fine di rendere funzionale l’orario di servizio dell’amministrazione comunale, con riferimento all’orario di lavoro degli operatori di polizia municipale.
Si rileva che la deliberazione di giunta n. 143 del 16/10/2015 ha posto definitivamente chiarezza, disciplinando inequivocabilmente, dal 2015 in poi, gli istituti contrattuali relativi al turno e alla maggiorazione, in ordine alla relativa articolazione e alla relativa indennità da corrispondere ai dipendenti della polizia municipale, coinvolti nella turnazione e pertanto le seguenti tematiche rivendicate:
▪ l’individuazione di un criterio per la determinazione del concetto di equilibrato avvicendamento, sulla particolare realtà dei cambi turno, necessitati da particolari e costanti esigenze di servizio.
▪ riconoscimento della prestazione “eccezionale” effettuata nel giorno di riposo settimanale della domenica, che attribuisce al lavoratore la maggiorazione di cui all’articolo 24 comma 1 (maggiorazione del 50% e recupero compensativo),
▪ la liquidazione mensile degli emolumenti relativi all’indennità della turnazione e delle maggiorazioni “festive”.
Si intendono definitivamente risolte.
Considerato che
▪ Il 12/02/2016 in sede di delegazione trattante
o Venivano fatti alcuni cenni sulla vertenza in corso riguardante gli Agenti di Polizia Municipale. Viene ricordato che in Prefettura è stato raggiunto un accordo per mezzo del quale, da un lato si è potuto disciplinare inequivocabilmente l’orario degli agenti di Polizia Municipale dal 2015 in poi, dall’altro lato si è stabilito che per le rivendicazioni in ordine alla liquidazione delle indennità pregresse relative ai turni e maggiorazioni, che potevono avere sviluppi giudiziari, in caso di sentenza ci si sarebbe dovuti adeguare.
o Tuttavia le parti sono rimaste concordi sul provare a trovare un accordo anziché andare in giudizio, pertanto, poiché comunque si è ravvisata la necessità di avere mandato ognuno per la parte di propria competenza (la giunta per delegazione trattante di parte pubblica, gli agenti di polizia municipale per la UIL, la base per la RSU), si è deciso di rinviare a successiva data la discussione in relazione al tentativo di accordo.
▪ con nota prot. 3727 del 26/02/2016 perveniva una proposta di definizione tombale da parte della UIL FPL, secondo la quale, premettendo la rivendicazione ammontante a circa € 20.000,00 come più sopra richiamata, “al fine di una definitiva conclusione della vertenza con una transazione, pur consapevoli delle modalità interpretative penalizzanti dell’istituto della turnazione attuate a posteriori dell’ufficio personale (nell’aprile 2012, relativa alle prestazioni lavorative 2011), si manifestava la disponibilità a rinunciare a tale rivendicazione a fronte dell’integrale liquidazione degli emolumenti relativi alle maggiorazioni domenicali anni 2011-2014 […] e proponeva altresì “(come soluzione tombale) a fronte della pretesa pari a € 7.778,54 derivante dalle mancate maggiorazioni domenicali anni 2011-2014 di rinunciare ulteriormente ad un 20%, rappresentando come ultima richiesta la liquidazione della somma di € 6.222,83 per compensare tale istituto,
precisando che, la chiusura del summenzionato accordo prevede la rinuncia da parte dei richiedenti, a qualsiasi azione rivendicativa successiva, in materia di corretta applicazione degli artt. 22 e 24 CCNL 19/09/2000 per gli anni oggetto della vertenza. La presente proposta, di accordo tombale, a tutela di entrambe le parti, si suggellerebbe presso e con il supporto della Commissione provinciale del lavoro”.
▪ In data 04/03/2016 in sede di delegazione trattante, si sono chiariti e presentati alcuni punti al fine di raggiungere un accordo per quanto riguarda la definizione della vertenza degli Agenti di Polizia Municipale, secondo la proposta di definizione tombale presentata dal Responsabile dell’Area vasta di Cagliari dell’Organizzazione sindacale UIL FPL più sopra richiamata. Conseguentemente i rappresentanti sindacali, letta la suddetta proposta hanno ritenuto opportuno presentare all’assemblea dei lavoratori la proposta;
▪ In data 10/03/2016 l’assemblea dei lavoratori votava a maggioranza l’accettazione della “la proposta dei vigili al fine di definire la vertenza in atto secondo il procedimento della “conciliazione” davanti alla Commissione Provinciale del Lavoro prevedendo di accantonare le somme dovute per la liquidazione degli emolumenti previsti dagli articoli 22 e 24 del 14/09/2000 nella distribuzione del fondo nell’anno 2016”.
▪ Nella stessa data veniva firmata una bozza di preintesa, perfezionata (a seguito di autorizzazione a sottoscrivere da parte della Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 46 del 05/05/2016), con il contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016 sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e parte sindacale, con la quale si è provveduto a formalizzare il piano di accantonamento del debito potenziale per la chiusura tombale della vertenza degli agenti di polizia municipale presso la Commissione Provinciale, destinando la somma di € 2.600,00 oad integrazione della somma di € 3.400,00 già congelata con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale n. 128 del 20/07/2015 (nella misura di
€ 3.502,79).
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello dell’1.4.1999, del 14/09/2000, c.d. Code Contrattuali ed in particolare l’articolo 22 ad oggetto “Turnazioni” e l’articolo 24 ad oggetto “Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo” ed in particolare il comma 1) il quale recita che “Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”.
Considerato che
▪ Negli anni in questione 2011-2014, benché non fosse formalizzato inequivocabilmente un’articolazione dell’orario di lavoro degli agenti di polizia municipale, come è avvenuta con la deliberazione di giunta n. 143 del 16/10/2015 sopraccitata, spesso la distribuzione equilibrata del turno è stata compromessa da esigenze di carattere straordinario espresse dalla stessa amministrazione con pochi giorni di anticipo o addirittura la sera precedente al verificarsi dell’evento, come riferito dal Comandante con la richiamata nota prot. 4387/2012;
▪ Come asserito dal Comandante con la nota prot. 4387 del 19/03/2012, testè citata, “l’alternanza non programmabile si è tradotta in notevole disagi per il vigile turnista con evidenti ripercussioni sull’organizzazione della propria quotidianità sicuramente non meno gravosi di quelli derivanti da una articolazione della turnazione rispettosa dei criteri di cui all’articolo 22 punto 2 del CCNL, e quindi giustifica la corresponsione nella sua interezza. In tale senso si è espresso la Corte di Appello di Bari – sezione lavoro, in una situazione identica alla nostra (distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni), che con sentenza n. 1267/2010 ha condannato un Comune alla corresponsione dell’indennità di turno oltre accessori di legge ed alle spese di giudizio”.
▪ in genere i giudizi e le sentenze in materia sono volte ad accogliere un miglior trattamento a favore del lavoratore;
▪ Peraltro anche l’ARAN con parere prot. 20585/2015 del 15 luglio 2015, in risposta al quesito inviato dall’Amministrazione Comunale (protocollo 10395 del 13/07/2015) richiedente quale fosse l’istituto più corretto da applicare in relazione al particolare orario di lavoro degli agenti di polizia municipale, ha trovato la difficoltà di rispondere con precisione alla domanda sul trattamento da riconoscere ai dipendenti che, nel caso prospettato, lavorino di domenica, essendo difficile individuare un preciso istituto di riferimento. Conclude l’ARAN, che “ove l’ente, superando il profilo meramente formale, guardi ai contenuti sostanziali della situazione (prestazione aggiuntiva oltre quelle rese ordinariamente in turno nella settimana resa nel giorno del riposo settimanale), allora dovrebbe fare riferimento alle previsioni dell’art. 24 del CCNL del 14/09/2000” (non specifica quale comma);
Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, nell’interesse dell’Amministrazione stessa, addivenire ad una transazione extra giudiziale relativa all’applicazione dell’art. 22 e dell’articolo 24 nei confronti degli agenti della polizia municipale che hanno promosso la vertenza, soprattutto al fine di eliminare un contenzioso che sulla base della giurisprudenza in materia, potrebbe sfociare in un esito sfavorevole, sia in termini di impiego di risorse, ma anche e soprattutto per il maggior ammontare della spesa che si verrebbe a rilevare in caso di soccombenza quali spese legali oltre al ristoro del danno subito. Il contenzioso comporterebbe comunque dei costi in termini di impiego di risorse che di costi legali, anche in caso di esito favorevole.
Visti i conteggi predisposti dall’Ufficio Polizia Municipale, depositati agli atti, che quantificano l’onere posto a carico dell’Amministrazione per il riconoscimento della differenza del Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo, liquidato e dovuto per gli anni dal 2011 al 2014 nella misura di 7.778,54;
Le parti di seguito indicate, richiedenti l’esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art.410 c.p.c., così come modificato dall’art. 31 della L.183/2010, come allegato per ciascuno di essi al presente accordo, corredato da documento di identità, al fine di una definitiva conclusione della vertenza, anche in considerazione delle criticità già definite, definiscono e sottoscrivono il seguente accordo stragiudiziale secondo i seguenti criteri, quale equa soluzione per entrambe le parti:
▪ si rinuncia integralmente alla pretesa della restante parte dell’indennità di turnazione riferita all’anno 2011 rivendicata con nota prot. 4387 da parte del Comandante della Polizia Municipale e con successive rivendicazioni più sopra menzionate, quantificata in circa € 10.000,00;
▪ stabiliscono che il trattamento economico per la liquidazione dell’indennità di maggiorazione, ai sensi dell’articolo 24 da corrispondere per gli anni dal 2011-2014 è quantificato nella misura del 50% come previsto dall’articolo 24 comma 1 del CCNL 19/09/2000 pertanto ad integrazione di quanto già corrisposto, quale indennità di maggiorazione del 20%, l’indennità definitiva ammonta complessivamente a € 6000,00 oltre agli oneri riflessi anche in considerazione di una ulteriore riduzione della stessa, nella misura del 22,86% (senza della quale ammonterebbe a € 7.778,54).
Le parti danno atto che la transazione, nei modi e nei termini sopra specificati, comprende l’abbandono di eventuali azioni legali future per le vertenze anzidette inerenti gli istituti di cui agli artt. 22 e 24 del CCNL 19/09/2000, c.d. Code Contrattuali, sia da parte dell’Amministrazione Comunale che da parte dei richiedenti.
COGNOME E NOME | QUALIFICA | FIRMA |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | Agente di Polizia Municipale | |
Xxxxx Xxxxxxxxx | Agente di Polizia Municipale | |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Agente di Polizia Municipale | |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Agente di Polizia Municipale | |
Xxxxxx Xxxxxx | Agente di Polizia Municipale | |
Xxxxx Xxxxxxxx | Agente di Polizia Municipale | |
Xxxxx Xxxxxx | Agente di Polizia Municipale | |
Xxxx Xxxxx | Specialista di Vigilanza | |
Xxxx Xxxxxxxxx | Agente di Polizia Municipale | |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Agente di Polizia Municipale |
Il Comandante della Polizia Municipale
COGNOME E NOME | QUALIFICA | |
Sig. Xxxxxxx Xxxxxx | Comandante Polizia Municipale | |
Il Responsabile del Settore Personale
COGNOME E NOME | QUALIFICA | |
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx | Responsabile del Settore Personale | |
Il Segretario generale
COGNOME E NOME | QUALIFICA | |
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx | Segretario Generale | |
Sinnai, lì