CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
AREA DIDATTICA E RICERCA
Ufficio diritto allo studio e servizi agli studenti
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023
CIG 8487192C64
I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE 2
3. Durata e importo del contratto 2
5. Criteri di aggiudicazione 3
8. Personale addetto e sicurezza 4
10. Divieto di cessione del contratto 5
11. Risoluzione del contratto 5
13. Fallimento dell’appaltatore 6
14. Obblighi a carico dell’impresa 6
16. Oneri e spese contrattuali 8
18. Controversie e foro competente 8
II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 8
21. Contenuti minimi delle convenzioni 11
22. Interruzioni del servizio e responsabilità 11
23. Trasmissione dei dati all’Ateneo 11
I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE
1. Oggetto dell’appalto
Il contratto ha per oggetto l’affidamento mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/16 del servizio di mensa diffusa a favore degli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria da realizzarsi attraverso l’utilizzo di carte elettroniche.
Non potendo definire sin dall’origine le effettive dimensioni di utilizzo da parte degli studenti beneficiari del servizio, il contratto stipulato dall’Amministrazione a favore dell’Impresa aggiudicataria non comporta l’impegno dell’Ateneo all’acquisto dell’intero ammontare, ma definisce l’importo massimo derivante dall’offerta economica presentata, nonché i termini e le condizioni di esecuzione del servizio.
All’operatore economico si richiede pertanto una quotazione del prezzo del servizio oggetto dell’accordo, senza vincolo per la stazione appaltante di realizzare tali volumi di fatturato. Successivamente e per tutta la durata del contratto l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare la fornitura secondo le quantità indicate negli ordini specifici, nel rispetto delle condizioni generali stabilite dall’accordo quadro.
2. Documenti del contratto
Formano parte integrante del contratto d’appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
- il presente Capitolato speciale d’appalto;
- l’offerta tecnica;
- l’offerta economica;
- il documento di stipula generato sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA e firmato digitalmente;
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Durata e importo del contratto
Il contratto oggetto della presente procedura avrà la durata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora tale evenienza si verifichi prima della scadenza del termine.
La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporne la proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità di cui all’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all’Appaltatore prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è pari a € 200.000,00 IVA 4% esclusa di cui € 0 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Non potendo prevedere gli utilizzi effettivi del servizio offerto, l’importo a base d’asta è stato stimato in ragione dei dati storici per prestazioni di servizio analogo.
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei servizi, come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara e indica la stima presunta dei servizi a disposizione, non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della Stazione Appaltante, con riferimento ad un determinato arco di tempo.
L’importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d’opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d’arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.
L’appaltatore non potrà richiedere all’Ateneo altro compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura.
La percentuale di sconto offerta sarà applicata alle singole transazioni effettuate dai beneficiari del servizio. Il costo così risultante è da intendersi comprensivo di tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione del servizio, come di seguito dettagliate, ivi compresi i costi di fornitura del software da predisporre e installare sulla Carta Ateneo+1 e necessario per consentirne l’utilizzo come tesserino mensa, di fornitura agli esercizi convenzionati dei POS per la rendicontazione dei pasti e di tutti gli altri oneri connessi al servizio.
4. Revisione dei prezzi
L’importo contrattuale resterà fisso e invariabile per l’intera durata del contratto: ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sono previste clausole di revisione dei prezzi.
5. Fatturazione e pagamenti
La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata. Gli importi dovuti a fronte dei servizi effettivamente prestati saranno corrisposti entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università degli Studi dell’Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.
Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.
Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”.
L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti
1 La Carta Ateneo+ è una tessera bancaria emessa dalla Banca Popolare di Sondrio – Ente Tesoriere dell’Università - ricaricabile contacless dotata di microchip EMV e dotata di funzionalità JavaCard per ospitare a bordo applicazioni realizzate ad hoc anche successivamente all’emissione. Questa tessera attualmente è utilizzata sia come badge universitario di riconoscimento, sia come tesserino mensa per gli studenti beneficiari del servizio di ristorazione.
tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie, ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis) della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto, qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario del servizio, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di subappalto è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
6. Penali
In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell’esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, penali di importo variabile compreso tra lo 0,3 per mille e l’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale in ragione della gravità dell’inadempimento e per ogni giorno di permanenza dello stesso.
Per l’applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all’impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest’ultimo.
Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.
Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.
7. Personale addetto e sicurezza
Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.
L’Affidatario deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene
del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L’Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall’Appaltatore all’esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d’asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.
8. Subappalto
È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto.
Il concorrente deve altresì dimostrare alla Stazione appaltante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di servizi subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.
Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall’art. 105, comma 13, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
9. Divieto di cessione del contratto
Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte dell’affidatario degli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
10. Risoluzione del contratto
Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà
all’affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
L’Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:
- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 159/2011;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010.
11. Recesso
L’Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione del servizio, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1671 c.c.
12. Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
13. Obblighi a carico dell’impresa
Il Fornitore deve:
- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti il presente contratto, tenendo sollevata l’Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- rispettare l’obbligo per il personale addetto ai servizi di indossare, oltre a idonei abiti da lavoro (divisa, ecc.) e dotazioni DPI nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione della ditta appaltatrice;
- far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi cui gli stessi sono assegnati il rispetto delle modalità di svolgimento dei servizi di cui alla II parte del presente Capitolato;
- informare gli operatori addetti circa i doveri di riservatezza nell’espletamento del servizio;
- assicurare che nell’espletamento del servizio gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d’ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio;
- mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto;
L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell’Amministrazione e fa sorgere il diritto per l’Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
14. Garanzie definitive
Prima della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione del servizio per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.
La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Oneri e spese contrattuali
A carico dell’aggiudicatario graveranno le spese di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell’amministrazione appaltante.
15. Tutela della privacy
Il Fornitore ha l’obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del contratto in qualità di “responsabile”, e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. Il Fornitore sarà nominato
“Responsabile esterno del trattamento dei dati” successivamente alla stipula del contratto.
L’Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e per la sua esecuzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.
a) Oggetto trattamento dei dati
Lo scopo del presente articolo è definire le condizioni alle quali l’affidatario si impegna a svolgere per conto del Committente titolare del trattamento le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.
Nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito “regolamento europeo sulla protezione dei dati”) e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.
b) Descrizione del trattamento
La ditta affidataria del servizio è autorizzata ad elaborare per conto del Committente i dati personali necessari per fornire i servizi descritti nel capitolato speciale d’appalto. A riguardo si precisa quanto segue:
1. Durata del trattamento: è pari alla durata del contratto.
2. Finalità del trattamento: sono esclusivamente quelle necessarie all’espletamento dei servizi descritti
nel presente capitolato.
3. Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali dovrà avvenire, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Tipo di dati personali: sono tutti e soli i dati necessari all’esecuzione del servizio.
5. Categorie di interessati: utenti del servizio, studenti, personale tecnico-amministrativo, personale docente, collaboratori e tutte quelle incluse nei trattamenti previsti nello specifico registro dei trattamenti dell’Ateneo.
c) Obbligazioni dell’affidatario nei confronti dell’Università L’affidatario si impegna a:
1. Elaborare i dati solo per gli scopi che sono oggetto dell’appalto;
2. Elaborare i dati in conformità con le istruzioni documentate dell’Ateneo come descritti nel
presente capitolato. Qualora l’affidatario ritiene che un’istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell’Unione o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa immediatamente l’ente. Inoltre, se l’affidatario è tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o verso un’organizzazione internazionale, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto, deve informare il responsabile del trattamento di questo obbligo legale prima del trattamento.
3. Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto.
4. Assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali nell’ambito del presente contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o ad essere soggette ad un vincolo contrattuale di riservatezza;
- ricevere la formazione necessaria sulla protezione dei dati personali;
5. Prendere in considerazione, per quanto riguarda i propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi,
i principi di protezione dei dati fin dall’inizio e la protezione dei dati di design e di default.
d) Diritto di informazione delle persone interessate
L’affidatario, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni
di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il titolare del trattamento della committenza prima della raccolta dei dati.
e) Esercizio dei diritti delle persone interessate
L’affidatario assiste il committente, nella misura in cui ciò sia possibile, per l’adempimento dell’obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell’interessato: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a portabilità dei dati, diritto di non essere soggetto ad una decisione individuale automatizzata (inclusa la profilazione).
Qualora gli interessati sottopongano al responsabile richieste per l’esercizio dei loro diritti, l’affidatario deve inoltrare tali richieste al Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo.
f) Notifica di violazione dei dati personali
L’affidatario comunica all’Ateneo qualsiasi violazione dei dati personali entro e non oltre 8 ore dopo esserne venuto a conoscenza e a mezzo PEC. Tale notifica deve essere inviata insieme a tutta la documentazione necessaria per consentire all’Ateneo ove necessario, di notificare tale violazione all’autorità di vigilanza competente.
g) Assistenza prestata dall’affidatario all’Ateneo per l’adempimenti dei suoi obblighi
L’affidatario assiste gli enti committenti nello svolgimento delle valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati. L’affidatario assiste gli enti committenti in merito ad eventuali preventive consultazioni del Garante della Privacy.
h) Misure di sicurezza
L’affidatario dovrà impegnarsi ad attuare misure minime di sicurezza con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio e al riguardo. In particolare, dovrà essere garantita la capacità di garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza di sist
disponibilità e l’accesso ai dati personali in modo tempestivo nel caso di eventi che comportino un
incidente fisico o tecnico;
i) Destino dei dati
Al termine della prestazione relativa al trattamento di tali dati, l’affidatario si impegna in base e ad espressa indicazione dell’Università e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di conservazione alla distruzione dei dati personali.
Una volta distrutto, l’affidatario deve dimostrare, per iscritto, che tale distruzione è avvenuta.
j) Responsabile della protezione dei dati
k) Registro delle categorie di attività di trattamento
L’affidatario all’atto della stipula dovrà dichiarare di conservare una registrazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto dell’Università, contenente:
- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento dell’aggiudicatario per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati dell’aggiudicatario;
- eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione di tale paese terzo o organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti di cui all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione di adeguate garanzie. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in corso di vigenza contrattuale in caso di variazione.
l) Documentazione
L’affidatario fornisce all’Università tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a
tutti i suoi obblighi.
m) Obblighi del controllore rispetto al processore
L’Università si impegna a:
1. fornire all’affidatario i dati di cui al presente documento
2. documentare, per iscritto, tutte le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte dell’affidatario
3. assicurare, prima e durante il processo, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati da parte del fornitore
4. Supervisionare il trattamento, anche effettuando audit e ispezioni con l’affidatario.
n) Adeguamenti alla normativa privacy. Obblighi
L’Università si riserva di adeguare le clausole contenute nel presente capitolato al modello di atto giuridico e o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un’autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati.
16. Controversie e foro competente
Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all’Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.
L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
19. Descrizione dei servizi
L’Appaltatore garantisce e organizza il servizio di ristorazione per gli studenti aventi diritto presso locali appositamente convenzionati di cui al successivo punto 20.
Il pagamento dei pasti avverrà mediante transazione elettronica del valore del beneficio attribuito allo studente tramite la Carta Ateneo+.
Il servizio di mensa diffusa è riservato agli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria risultati idonei a godere del beneficio per l’anno accademico di riferimento.
Lo strumento per la fruizione del servizio da parte dello studente è la Carta Ateneo+: pertanto l’appaltatore dovrà provvedere alla predisposizione di apposito software da installare sulla Carta Ateneo+ attraverso i POS forniti agli esercenti e a quelli forniti all’Ufficio Diritto allo Studio e che consenta la fruizione del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati e la successiva rendicontazione. I POS devono poter anche aggiornare il profilo di beneficio degli studenti con informazioni provenienti dal sistema per la gestione del diritto allo studio adottato dall’Università.
Per la gestione dei servizi connessi al diritto allo studio l’Università utilizzerà il gestionale in uso
presso l’Ufficio Diritto allo Studio.
L’appaltatore dovrà provvedere quindi alla messa in funzione delle interfacce e alle interazioni richieste, con il sistema di gestione del diritto allo studio. I dettagli e le specifiche per la realizzazione delle interazioni fra il gestionale del servizio mensa, con quello di gestione del diritto allo studio e la Carta Ateneo+ potranno essere quindi approfonditi solo al termine della procedura di aggiudicazione.
Anche in questo caso le attività di configurazione dovranno essere effettuate garantendo l’avvio del servizio con il gestionale per il diritto allo studio in modo da poter garantire la continuità del servizio agli studenti.
Il servizio di mensa dovrà essere erogato una o due volte al giorno, anche con profili di fruizione diversi (es: un pasto gratuito nel turno meridiano e un pasto a prezzo ridotto per il turno serale). Il beneficio avrà scadenza annuale, ma dovrà essere garantita all’Ateneo la possibilità di aggiornare con effetto immediato i profili e la relativa data di scadenza di fruizione del servizio. A tal fine l’Appaltatore si impegna a fornire all’Ateneo due dispositivi in grado di consentire al personale dell’Ateneo la lettura e l’istantaneo aggiornamento delle tessere.
Il servizio mensa dovrà garantire al beneficiario di usufruire del servizio di ristorazione secondo le condizioni e fino agli importi massimi di cui ai seguenti profili:
Fascia | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | |
PGX7 + CGX7 | Pranzo | €. 6.50 | €. 6.50 | €. 6.50 | €. 6.50 | €. 6.50 | €. 6.50 | €. 6.50 |
Cena | €. 4.00 | €. 4.00 | €. 4.00 | €. 4.00 | €. 4.00 | €. 4.00 | €. 4.00 | |
PGX5 | Pranzo | €. 6.50 | €. 6.50 | €. 6.50 | €. 6.50 | €. 6.50 | €. 0.00 | €. 0.00 |
Cena | €. 0.00 | €. 0.00 | €. 0.00 | €. 0.00 | €. 0.00 | €. 0.00 | €. 0.00 |
Si precisa che gli importi e profili sono quelli risultanti dal bando benefici economici in vigore per l’anno accademico 2020/2021 (a questo link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xx- diritto-allo-studio-universitario-aa) il bando in vigore, che l’impresa partecipante dichiara di aver visionato e di conoscere): conseguentemente, nel caso in cui il bando annuale dovesse modificarli (in aumento o in diminuzione) in vigenza di questo contratto, l’impresa aggiudicataria si impegna a recepirli operativamente entro 30 giorni dalla comunicazione del responsabile unico del procedimento.
Le prestazioni eccedenti il valore consentito saranno a carico esclusivo dell’avente diritto, che provvederà alla loro regolazione direttamente al ristoratore e senza che l’Ateneo possa essere chiamato in causa per pendenze economiche che dovessero eventualmente sorgere tra lo studente e l’esercente.
L’Appaltatore dovrà installare nei locali convenzionati i terminali di rilevazione, attivandoli e rendendoli operativi entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
L’Appaltatore si farà carico della gestione diretta dei lettori di tessere, ivi compresi la loro manutenzione e tutti gli oneri derivanti dalla loro installazione e funzionamento, nulla escluso, per l’intero circuito degli esercizi di cui al successivo punto 4.3 lettere a) e b).
In caso di mancato funzionamento dei terminali di lettura o di una tessera magnetica, l’Appaltatore dovrà garantire un sistema sostitutivo che consenta comunque la fruizione del pasto e la rilevazione dei relativi dati.
20. Esercizi convenzionati
La Carta Ateneo+ potrà essere utilizzata dagli studenti aventi diritto presso le seguenti tipologie di locali:
a) Esercizi commerciali appositamente convenzionati dall’Appaltatore.
Per tale tipologia di esercizi l’Appaltatore provvederà a stipulare apposita convenzione, effettuerà la rilevazione degli afflussi e curerà gli aspetti contabili del servizio. Resta inteso che il rapporto di convenzione intercorrerà esclusivamente tra l’Appaltatore e l’Esercente, rimanendo l’Ateneo estraneo a tale rapporto: l’Appaltatore è unico interlocutore con l’Ateneo per le vicende riguardanti il servizio.
L’Appaltatore dovrà convenzionare e rendere operativi il seguente numero minimo di locali, a scelta tra ristoranti, tavole calde con posti a sedere, self-service, pizzerie, mense, snack bar, paninoteche o simili nei pressi delle località indicate:
Sede | N. minimo esercizi |
Varese centro città | 2 locali con turno meridiano e serale dal lunedì alla domenica |
Varese campus | 2 locali con turno meridiano dal lunedì al venerdì e 1 locale con turno meridiano e serale dal lunedì alla domenica |
Como polo xxx Xxxxxxxxx | 0 locale con turno meridiano dal lunedì al venerdì e 1 locale con turno meridiano e serale dal lunedì alla domenica |
Como polo S. Abbondio | 1 locale con turno meridiano e serale dal lunedì alla domenica |
Como centro città | 2 locali con turno meridiano e serale dal lunedì alla domenica |
Busto Arsizio | 1 locale con turno meridiano e serale dal lunedì alla domenica |
L’appaltatore trasmetterà all’Ateneo almeno 5 giorni prima dell’avvio del servizio copia dei contratti di convenzione con gli esercizi.
Il numero e la tipologia di esercizi convenzionati di cui alla precedente tabella dovranno essere garantiti per tutta la durata del contratto, salvo variazioni da concordarsi preventivamente con l’Ateneo.
Eventuali interruzioni del servizio presso uno o più esercizi convenzionati dall’Appaltatore dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ateneo. In caso di interruzione del servizio superiore a due giorni consecutivi l’Appaltatore si impegna ad aggiungere un nuovo esercizio nelle vicinanze di quello momentaneamente fuori servizio alle medesime condizioni di cui al presente capitolato.
b) Esercizi commerciali appositamente convenzionati dall’Ateneo
L’Università si riserva la facoltà di stipulare convenzioni dirette con esercizi di ristorazione.
Per tale tipologia di esercizi l’Appaltatore dovrà fornire il solo servizio di rilevazione degli afflussi tramite l’installazione di appositi terminali: la gestione contabile del servizio di ristorazione resta a esclusivo carico dell’esercente.
I locali che entreranno a far parte della rete saranno indicati dall’Ateneo contestualmente alla conferma d’ordine. In caso di aggiunta, sostituzione o eliminazione di un locale convenzionato l’Appaltatore non potrà eccepire alcunché, impegnandosi all’installazione di nuovi terminali per la
lettura delle tessere mensa entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di integrazione dell’esercizio. L’aggiunta, sostituzione o eliminazione di un locale convenzionato dall’Ateneo non comporteranno la variazione dei costi economici per la rilevazione degli afflussi come indicata nell’offerta economica.
21. Contenuti minimi delle convenzioni
I contratti di convenzionamento tra l’Appaltatore e i singoli esercenti dovranno riportare i contenuti minimi di seguito elencati:
Modalità di erogazione
È fatto espresso divieto agli esercizi convenzionati di trasformare il costo del pasto in denaro contante, come anche di trasferire il valore della transazione su altro rapporto di altro soggetto. La tessera mensa è personale e non cedibile, è pertanto onere dell’esercente la verifica dell’identità del soggetto prima dell’erogazione del beneficio.
L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza di tali disposizioni da parte degli esercenti e in tali casi provvederà all’esclusione dell’esercizio dall’elenco dei convenzionamenti e al reintegro con locale dalle medesime caratteristiche e nella medesima zona.
Il consumo di derrate da parte dell’avente diritto per un valore inferiore a quello previsto secondo il profilo impostato sulla tessera elettronica non dà diritto a resto in denaro. Allo stesso modo la tessera non può essere utilizzata per scopi diversi dal servizio di ristorazione di cui al presente capitolato.
Il servizio di ristorazione non fruito nella singola giornata non potrà essere cumulato nei giorni successivi e risulterà quindi perso da parte dello studente.
Caratteristiche dei pasti
L’Ateneo garantirà ai beneficiari un’agevolazione per usufruire del servizio di ristorazione dell’importo fisso di € 6,50 per il pranzo e di € 4,00 per la cena; tali importi devono ritenersi validi per un anno. Gli importi relativi agli anni successivi potranno eventualmente variare sulla base di quanto deliberato dagli organi d’Ateneo.
Non sarà imposta alcuna composizione minima del pasto.
L’eventuale sovrapprezzo rispetto all’importo del beneficio sarà a carico degli utenti del servizio e sarà incassato direttamente dagli esercenti contestualmente alla consumazione, per tali costi aggiuntivi nulla potrà essere preteso direttamente all’Ateneo.
22. Interruzioni del servizio e responsabilità
Fatto salvo quanto previsto al precedente punto Esercizi convenzionati, in caso di interruzioni del servizio per cause imputabili all’Appaltatore, l’Ateneo si riserva la facoltà di addebitare al medesimo gli eventuali danni e le maggiori spese che eventualmente dovessero conseguire per l’Ateneo. Interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per le parti né a indennizzi di sorta.
L’appaltatore assume, senza riserva o eccezione alcuna, ogni responsabilità per danni all’Ateneo o a terzi che possono derivare da fatto imputabile all’Appaltatore o al suo personale in relazione all’esecuzione del servizio.
23. Trasmissione dei dati all’Ateneo
L’Appaltatore dovrà rendere disponibili i dati di rendicontazione dei pasti fruiti dagli studenti dell’Università sul proprio portale web con cadenza mensile. I dati esportabili in formato editabile dovranno comprendere le seguenti informazioni relative ai pasti fruiti da ciascuno studente:
- Numero progressivo tessera;
- Identificativo della fascia di fruizione del pasto;
- Indicazione dell’esercizio convenzionato;
- Giorno e ora di utilizzo;
- Ammontare dovuto per il pasto che sarà soggetto a fatturazione.
Nel caso in cui per malfunzionamenti del sistema di rilevazione debba essere attivato il sistema sostitutivo di cui al precedente art. 22 e che questo si realizzi in forma cartacea, l’Appaltatore è comunque tenuto a rendere disponibili i dati per via telematica