CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
Rep. n. Prot. n. del Tit. III/4
CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
(ART. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)
TRA
- L’Università degli Studi di Verona, rappresentata dal Prof. , nato a il , in qualità di Rettore dell’Università medesima;
- La Regione del Veneto, rappresentata dal dirigente del Servizio Dotazioni Organiche e Relazioni Sindacali presso la Segreteria Regionale per la Sanità, Dott.
, nat_ ad ) il , con atto di delega del _ Prot. n. del Presidente della Regione del Veneto Dott. ;
E
Il/La Dott./Dott.ssa , nat_ a ), il , C.F. , ammess_ alla Scuola di Specializzazione in _ , nell’a.a. iscritt_ al primo anno di corso, assegnatari_ di contratto .
A seguito di utile inserimento nella graduatoria del concorso a n. _ posti di formazione specialistica presso la suddetta scuola dell’Università degli Studi di Verona, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche.
SI STIPULA
il presente contratto, finalizzato esclusivamente all’apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico della scuola in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
Il contratto non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell’Università e non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
ART.1
1. Il contratto ha la durata di un anno, a decorrere dal . Il presente contratto è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti.
2. Il rapporto instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5.
3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico di cui all’articolo 6, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
4. Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell’anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell’ambito della durata del corso di specializzazione;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.
ART. 2
1. Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall’ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
2. L’Università e la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della scuola, che non potrà seguire più di tre medici in formazione.
3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all’inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Azienda sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all’inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione.
ART. 3
1. L’Università e la Regione garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, in coerenza al processo formativo. L’attività del medico in formazione specialistica deve essere comunque coerente con il percorso formativo. In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
2. L’Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura del dirigente responsabile dell’unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.
ART. 4
1. Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall’ordinamento didattico della scuola.
2. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.
ART. 5
1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
2. Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell’art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.
3. E’ assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.
4. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la scuola di specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l’Amministrazione di appartenenza.
ART. 6
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo – parte fissa e parte variabile
– previsto, con riferimento alla specializzazione in e al primo anno di corso, dal D.P.C.M. del 7 marzo 2007. Tale trattamento viene corrisposto dall’Università in 12 ratei mensili posticipati ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell’Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.
2. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. L’azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
ART. 7
1. I dati scambiati per la stipula del presente Contratto o nel corso della sua esecuzione saranno trattati dalle Parti nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni normative nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.
Per tutti i compiti assegnati dalla Azienda sanitaria al medico in formazione specialistica, che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto della stessa, il medico agisce sotto l’autorità dell’Azienda che, limitatamente a tali trattamenti, risulta titolare del trattamento.
ART. 8
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368 e successive modificazioni, nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto.
2. Eventuali controversie sono devolute all’Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro competente.
ART. 9
Il presente contratto decorre dalla data del .
I Contraenti:
per l’Università degli Studi di Verona (Prof. )
per la Regione del Veneto
(Dott. )
Il/La Dott./Dott.ssa