INDICE
Comune di Cavallino – Treporti (Provincia di Venezia)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 13.10.2011
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1- Oggetto del regolamento Art. 2 - Norme applicabili
TITOLO II
NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
CAPO I
Procedimento di formazione dei contratti Art. 3 - Provvedimento a contrattare
CAPO II
Scelta del contraente
SEZIONE 1^
Disposizioni generali
Art. 4 - Modi di scelta del contraente
Art. 5 - Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara Art. 6 - Termini per le procedure di aggiudicazione
SEZIONE 2^
Procedura aperta e procedura ristretta Art. 7 - Procedura aperta
Art. 8 - Procedura ristretta e procedura ristretta semplificata
SEZIONE 3^
Appalto-concorso (o procedura ristretta)
Art. 9 - Appalto-concorso (o procedura ristretta)
SEZIONE 4^
Procedura negoziata
Art. 10 - Procedura negoziata
SEZIONE 5^
Altre procedure
Art. 11 – Procedure telematiche Art. 12. Dialogo competitivo Art. 13. Accordi quadro
Art. 14. Sistemi dinamici di acquisizione
CAPO III
Commissioni di gara
Art. 15 - Composizione e nomina delle commissioni di gara Art. 16 – Funzionamento delle commissioni di gara
Art. 17 – Lavori delle commissioni gara Art. 18 – Valutazione delle offerte anomale
CAPO IV
Approvazione delle procedure contrattuali
Art. 19 – Aggiudicazione definitiva
Art. 20 – Esercizio della potestà di autotutela Art. 21 – Comunicazione dell’aggiudicazione
TITOLO III
ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 22 – Ambito di applicazione e fonti
Art. 23 – Limiti di importo e divieto di frazionamento Art. 24 – Responsabile del procedimento
Art. 25 – Assegnazione degli affidamenti in economia Art. 26 – Modalità di esecuzione
Art. 27 – Post informazione
Art. 28 – Documento unico di regolarità contributiva
CAPO II
SEZIONE A – LAVORI
Art. 29 – Limiti di importo per i lavori
Art. 30 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia
Art. 31 – Affidamenti in economia complementari all’appalto Art. 32 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto Art. 33 – Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
Art. 34 – Lavori d’urgenza
Art. 35 – Lavori di somma urgenza
Art. 36 – Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie Art. 37 – Piani di sicurezza
Art. 38– Tenuta della contabilità e regolare esecuzione
CAPO III
SEZIONE B – FORNITURE E SERVIZI
Art. 39 – Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi Art. 40 – Tipologia delle forniture eseguibili in economia
Art. 41 – Tipologia dei servizi eseguibili in economia Art. 42 – Modalità di affidamento
Art. 43 – Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni Art. 44 - Esecuzione, verifica e ultimazione dell’intervento
TITOLO IV
STIPULAZIONE E ROGITO DEI CONTRATTI
CAPO I
Stipulazione e rogito
Art. 45 – l’atto di stipulazione
SEZIONE 1^
Atti preliminari alla stipulazione Art. 46 – Cauzione
Art. 47 – Deposito per spese contrattuali
SEZIONE 2
Stipulazione dei contratti
Art. 48 – Forma della stipulazione
Art. 49 - Cessione del contratto e subappalto
Art. 50 - Termini per la stipulazione del contratto Art. 51 - Condizioni generali del contratto
Art. 52 - Durata del contratto Art. 53 - Domicilio del contraente
Art. 54 – Documento contrattuale e relativi allegati Art. 55 – Repertorio
Art. 56 - Spese contrattuali Art. 57 - I diritti di segreteria
CAPO II
Efficacia ed esecuzione dei contratti
SEZIONE 1^
Efficacia del contratto
Art. 58 - Efficacia del contratto
SEZIONE 2^
Esecuzione del contratto
Art. 59 - Modalità di pagamento del prezzo del contratto Art. 60 - Cessione di credito e procura
Art. 61 - Revisione dei prezzi Art. 62 - Vigilanza e collaudo
TITOLO V
I CONTRATTI
CAPO I
Compravendita
Art. 63 - Alienazione e acquisto di beni immobili Art. 64 - Beni vincolati
Art. 65 - Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione Art. 66 - Prezzo della compravendita
Art. 67 - Divieto speciale di comprare Art. 68 - Forme di pubblicità
XXXX XX
Xxxxxxx
Xxx. 00 - Xxxxxxx
XXXX XXX
Locazione ed affitto
Art. 70 - Durata e condizioni della locazione e dell’affitto
Art. 71 - Modalità per la determinazione del canone
Art. 72 - Locazione di immobili urbani
CAPO IV
Pubbliche forniture
Art. 73 -Pubbliche forniture
Art. 74 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi Art. 75 - Termini per l’emissione dei mandati di pagamento
CAPO V
Comodato
Art. 76 - Divieto di concedere beni in comodato
CAPO VI
Mutuo
Art. 77 – Mutuo
CAPO VII
Assicurazione
Art. 78 - Ditte di Brokeraggio
CAPO VIII
Transazione
Art. 79 - Limiti alla transazione
CAPO IX
Contratto d’opera
SEZIONE 1^
Disposizioni generali
Art. 80 - Clausole necessarie del contratto d’opera
SEZIONE 2^
Contratto di prestazione d’opera professionale
Art. 81 - Modalità di scelta del prestatore d’opera professionale
Art. 82 - Clausole necessarie del contratto
CAPO X
Appalti
SEZIONE 1^
Appalti d’opera o di lavori pubblici
Art. 83 - Appalti d’opera o di lavori pubblici
SEZIONE 2^
Appalto di servizi
Art. 84 -Appalto di servizi pubblici
TITOLO VI
CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI
CAPO I
Concessione di opere e di lavori pubblici
Art. 85 - Concessione di opere e di lavori pubblici
CAPO II
Concessione di servizi pubblici
Art. 86 - Concessione di gestione di servizi pubblici Art. 87 - Contenuti della convenzione
Art. 88 - Norma di rinvio
TITOLO VII
CONVENZIONI URBANISTICHE
Art. 89 - Convenzioni ed atti unilaterali d’obbligo in materia urbanistica
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 90 – Ufficio Gare e Contratti
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1- Oggetto del regolamento
1. Nel rispetto della legge e dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina l’attività contrattuale
posta in essere dal Comune per il perseguimento dei suoi fini pubblici.
2. L’attività contrattuale è svolta secondo criteri di economicità, imparzialità e pubblicità.
Art. 2 - Norme applicabili
1. L’attività contrattuale del Comune è disciplinata dalle norme del codice civile, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento, nonché dalle leggi della Regione Veneto e dagli usi negoziali, in quanto applicabili.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell’Unione Europea recepita o comunque
vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
3. Il Comune può adottare Capitolati d’oneri generali, con le condizioni da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti, e Capitolati d’oneri speciali, con le condizioni che si riferiscono più particolarmente all’oggetto proprio del contratto.
TITOLO II
NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
CAPO I
Procedimento di formazione dei contratti
Art. 3 – Procedura di adozione del provvedimento a contrattare e competenze
1. E' competenza del Consiglio Comunale quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. 267/200 e smi.
2. E' competenza della Giunta Comunale:
a) l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari delle opere pubbliche;
b) l'approvazione del progetto definitivo se di importo superiore a € 1.000.000,00; per i progetti di importo inferiore, prima della adozione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo di sua competenza, il Dirigente dovrà produrre apposita informativa alla Giunta comunale, ove sarà data illustrazione del progetto medesimo.
3. E' competenza del Dirigente o suo delegato nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto:
a) la approvazione dei progetti definitivi, se di importo inferiore a € 1.000.000,00 e di quelli esecutivi delle opere pubbliche,
b) la approvazione dei capitolati speciale d'appalto/fogli condizione per l'affidamento di servizi e forniture
c) la presentazione di informative alla Giunta comunale sulle materie di sua competenza;
d) l'adozione della determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del decreto legislativo 267/2000, la quale deve sempre precedere l'avvio della procedura di affidamento.
E’ competenza dell’Ufficio Gare e Contratti l'adozione di tutti gli atti di gara successivi alla determinazione a contrattare fino alla aggiudicazione definitiva e per tutte le procedure salvo quanto disposto dal titolo III e l’attivazione e conclusione della procedura di verifica dell’anomalia delle offerte nei casi previsti dalla normativa.
4. L'adozione della determinazione a contrarre non è prevista per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a 40.000,00 euro di cui al successivo titolo III.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma , il responsabile, in attuazione e nel rispetto dei principi del presente regolamento pone in essere direttamente la determinazione di impegno di spesa indicate l'operatore economico incaricato della prestazione e con lo stesso perfeziona il vincolo contrattuale nelle forme previste dalla legge.
6. La determinazione a contrattare deve contenere:
a) gli elementi previsti dalle norme in materia e quelli sottoindicati:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
7. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;
b) il richiamo ai pareri, alle autorizzazioni, permessi, licenze e nullaosta rilasciati ed a quelli che dovranno essere acquisiti prima della stipulazione del contratto;
c) il richiamo al provvedimento di approvazione del piano economico-finanziario dell’investimento, nei casi in cui le norme in vigore ne richiedano la preventiva approvazione, oppure, in alternativa, i motivi per i quali si può prescindere dalla preventiva approvazione del piano stesso con riferimento sia alle modalità di finanziamento della spesa che alla natura dell’opera oggetto del contratto;
d) il vincolo a concludere le procedure negoziali solo dopo la formale concessione del finanziamento, nei casi in cui il Comune non faccia fronte alla spesa per il contratto con proprie entrate;
e) le altre indicazioni richieste dalle norme del presente regolamento;
f) il richiamo all’inserimento dell’intervento nel relativo programma, se trattasi di opera pubblica;
g) le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara.
h) i soggetti da invitare alle procedure negoziate.
CAPO II
Scelta del contraente
SEZIONE 1^
Disposizioni generali
Art. 4 - Modi di scelta del contraente
1. I contratti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti (o procedure aperte), con le forme stabilite dalla normativa in materia.
2. E’ consentito il ricorso alla licitazione privata, all’appalto-concorso (o procedure ristrette) ed alla trattativa privata (o procedura negoziata) nei casi e con le modalità previste dalla legislazione statale, comunitaria e regionale in materia e dalle norme del presente regolamento.
Art. 5 - Pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara
1. Nei casi in cui la legge non prevede le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, la pubblicazione deve essere effettuata mediante affissione all’Albo pretorio e al sito Internet del Commitente con le altre modalità che saranno indicate, in relazione all’oggetto ed all’entità del contratto, nell’atto di cui all’Art. 3.
Art. 6 - Termini per le procedure di aggiudicazione
1. Nei casi in cui la legge non prevede termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori:
a) a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dell’avviso di gara all’Albo pretorio, per
la ricezione della domande di partecipazione o delle offerte;
b) a quindici giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte.
2. Nei casi di urgenza, i termini di cui al comma 1 possono essere ridotti ad otto giorni. L'urgenza deve essere
esplicitata nella determinazione di cui all’Art. 3
SEZIONE 2^
Procedura aperta e procedura ristretta
Art. 7 - Procedura aperta
1. Per i metodi con cui tenere la procedura aperta e per lo svolgimento delle relative procedure, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche, fatti salvi gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratti e salvo quanto stabilito dal presente regolamento in materia di commissioni di gara.
Art. 8 - Procedura ristretta e procedura ristretta semplificata
1. Per i metodi con cui tenere la procedura ristretta e per lo svolgimento delle procedure vengono applicate le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, fatti salvi gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratti e salvo quanto stabilito dal presente regolamento in materia di commissioni di gara.
2. Per i metodi con cui tenere la Procedura ristretta semplificata vengono applicate le disposizioni vigenti in materia di contratti.
SEZIONE 3^
Procedure aventi ad oggetto la progettazione ed esecuzione
Art. 9 - Procedure aventi ad oggetto la progettazione ed esecuzione
1. Per affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione si intende la procedura di cui all’art 53 lett.
b) e c) , nella quale l’impresa partecipante, in base a quanto formulato dal Comune, compila il progetto relativo alla prestazione richiesta, indicando le condizioni ed i prezzi ai quali è disposta ad eseguirla.
2. Salvo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento per specifici contratti, l’appalto di progettazione ed esecuzione è adottato per i contratti che, per il loro oggetto, richiedono speciali mezzi di esecuzione o particolari competenze artistiche, tecniche o scientifiche oppure quando si intende acquisire diverse soluzioni progettuali
3. La scelta di appalto di progettazione ed esecuzione è effettuata con il provvedimento a contrattare di cui
all’articolo 3.
SEZIONE 4^
Procedura negoziata
Art. 10 - Procedura negoziata
1. La procedura negoziata è ammessa nei casi previsti dalla normativa vigente in merito allo specifico settore.
2. La procedura negoziata deve essere svolta, di norma, previa gara ufficiosa fra un congruo numero di imprese comunque non inferiore a 5 o all’eventuale maggior numero previsto dalle norme vigenti, da indicare nel provvedimento di cui all’articolo 3.
SEZIONE 5^
Altre procedure
art. 11 – Procedure telematiche
1. Per l’approvvigionamento di beni e servizi con procedure telematiche di acquisto, il Comune di Cavallino- Treporti applica le disposizioni di cui al D.P.R. 4 aprile 2002, N°101.
Art. 12. Dialogo competitivo
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, ci si può avvalere del dialogo competitivo conformemente all'art. 58 del d.lgs. n. 163/2006 e smi
Art. 13. Accordi quadro
1. Il Comune può concludere accordi quadro ai sensi all'art. 59 del d.lgs. n. 163/2006 e smi. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.
2. Con l'accordo quadro verrà specificatamente individuato un protocollo disciplinante le modalità di ordinazione, esecuzione, rendicontazione e liquidazione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'accordo stesso.
Art. 14. Sistemi dinamici di acquisizione
1. Il Comune può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione ai sensi all'art. 60 del d.lgs. n. 163/2006 e smi. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
Capo III Commissioni di gara
Art. 15 - Composizione e nomina delle commissioni di gara
1. Alla valutazione delle offerte presentate in esito alla pubblicazione di bandi o avvisi di gara provvede una commissione, quale organo collegiale straordinario dell’ente.
2. Per le procedure concorsuali da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso e svolte dall'Ufficio Gare e Xxxxxxxxx, la commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio medesimo o suo delegato, e due dipendenti individuati dal responsabile stesso. Un dipendente svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Per le eventuali procedure concorsuali svolte dagli altri Settori o Aree del Comune e per le procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le commissioni di gara sono nominate con provvedimento del Responsabile che ha promosso il procedimento di gara e sono composte dallo stesso e due dipendenti individuati dal medesimo responsabile .
4. Quando, in ragione dell'evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all'interno della struttura, il responsabile di area, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità di cui al D.Lgs 163/2006.
5. Nel provvedimento di cui al comma 3, sarà determinato l'eventuale compenso dovuto alle professionalità esterne o provenienti da altre stazioni appaltanti.
6. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge. Lo stesso principio si applica anche in caso di procedura negoziata, in quanto trattandosi di attività procedimentale deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara.
Art. 16 – Funzionamento delle commissioni di gara
1. Le commissioni di gara deliberano con la presenza di tutti i propri componenti.
2. I componenti le commissioni di gara concorrono, in modo simultaneo ed in posizione di uguaglianza,
all’esercizio della medesima funzione.
3. Il presidente delle commissioni di gara ha funzioni di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida e disciplina dei lavori comuni.
4. Nelle procedure concorsuali da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione può decidere di affidare a sottocommissioni l’istruttoria delle offerte tecniche, fermo restando che le relative decisioni sono in ogni caso assunte con la presenza di tutti i componenti la commissione stessa.
5. L’attività delle commissioni può articolarsi in fasi successive e separate, corrispondenti a singole sedute di gara, qualora si rendano necessarie complesse verifiche dei documenti presentati ovvero del contenuto delle offerte.
6. Le sedute di gara possono essere sospese, per il tempo strettamente necessario per l’effettuazione di
approfondimenti tecnico-xxxxxxxxx utili ai fini delle decisioni da assumere.
Art. 17 – Lavori delle commissioni gara
1. I lavori delle commissioni di gara consistono nell’accertamento dell’avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, nell’apertura dei plichi contenenti le offerte e nell’individuazione dei risultati dell’esperimento con la formalizzazione dell’aggiudicazione provvisoria.
3. Per ciascuna seduta di gara, di tutte le operazioni compiute dalle commissioni viene dato atto in apposito processo verbale sottoscritto dal presidente, dagli altri componenti e dal segretario.
4. Tutti i verbali di gara sono approvati con il provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 19.
Art. 18 – Valutazione delle offerte anomale
1. Prima di disporre l'aggiudicazione provvisoria, il Presidente della Commissione di gara, ai fini di cui all’art. 122 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, darà immediata comunicazione della graduatoria della gara stessa al responsabile unico del procedimento e per gli appalti di forniture di beni e l’esecuzione di servizi al responsabile di area o settore che ha attivato la relativa procedura, il quale effettuate le opportune valutazione potrà:
a) dare comunicazione altrettanto immediata al Presidente di gara che non occorre procedere alla valutazione della anomalia delle offerte ed in tal caso il Presidente di gara provvederà alla adozione della aggiudicazione provvisoria;
b) ritenere invece necessaria la valutazione della anomalia dell’offerta ed in tal caso provvederà a richiedere alla ditta le giustificazioni degli elementi che riterrà utili secondo la procedura degli artt. 87 e 88 del Codice, inviando copia della nota di richiesta anche al Presidente di gara che pertanto sospenderà ogni provvedimento in attesa dell’esito della verifica; successivamente all’ottenimento delle giustificazioni, il Responsabile del procedimento provvederà a comunicare detto esito al Presidente per i provvedimenti conseguenti inerenti l’aggiudicazione.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma precedente, i soggetti di cui al comma precedente, nel rispetto della specifica normativa vigente in materia, attivano un autonomo subprocedimento di carattere tecnico che si conclude in ogni caso con un provvedimento motivato, da comunicare al presidente della commissione di gara ai fini della assunzione delle decisioni di competenza.
3.L’aggiudicazione diventa definitiva con l’assunzione della relativa determinazione.
CAPO IV
Approvazione delle procedure contrattuali
Art. 19 – Aggiudicazione definitiva
1. Le procedure concorsuali si concludono con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Con il provvedimento di aggiudicazione definitiva sono approvati i verbali di gara, previa verifica della
regolarità dello svolgimento della gara e la conformità dell’esito della stessa al pubblico interesse.
3. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva non costituisce vincolo contrattuale fra le parti, che invece nasce con la stipulazione del contratto d’appalto, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione, per ragioni d’urgenza, di richiedere all’appaltatore di iniziare la prestazione prima della formale stipulazione.
4. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato è tempestivamente comunicato al responsabile di area o settore gestore della prestazione contrattuale per l'assunzione del relativo impegno di spesa.
Art. 20 – Esercizio della potestà di autotutela
1. Il responsabile di area o settore che ha attivato la procedura, o il Responsabile dell’ufficio gare e contratti, ciascuno per gli atti di propria competenza, adotta, ove ne ricorrano i presupposti di fatto o di diritto, i provvedimenti di annullamento o revoca in xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx di aggiudicazione provvisoria e di ogni altro atto della serie procedimentale dell’evidenza pubblica di competenza della direzione stessa.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7 della L.241/1990 e smi, prima dell’adozione dei provvedimenti in via di autotutela, viene data agli interessati comunicazione di avvio del relativo procedimento, con l’invito a presentare eventuali osservazioni a riguardo.
3. I provvedimenti in via d’autotutela sono sempre motivati in ordine ai presupposti di fatto e di diritto che ne
legittimano l’adozione e contengono la valutazione delle eventuali osservazioni presentate dagli interessati.
Art. 21 – Comunicazione dell’aggiudicazione
1. A seguito dell’acquisizione dell’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l’esito delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica è comunicato all’aggiudicatario e a tutti i partecipanti alla procedura ed in ogni caso ne viene data adeguata pubblicità con le modalità previste dalla disciplina normativa vigente in materia.
2. Con la medesima comunicazione di cui al comma precedente, l’aggiudicatario è invitato a far pervenire, entro un termine prefissato, la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie.
3. Il mancato adempimento entro il termine prefissato di quanto previsto al comma precedente, in assenza di una adeguata giustificazione del ritardo, legittima l’Amministrazione all’adozione di un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione al concorrente risultato vincitore e di contestuale affidamento al concorrente che segue in graduatoria.
4. Nel caso di esercizio della facoltà di revoca di cui al comma precedente, l’Amministrazione agisce sulla cauzione prestata a garanzia della serietà dell’offerta.
TITOLO III
ACQUISIZIONI IN ECONOMIA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 22
Ambito di applicazione e fonti
1. Il presente Titolo disciplina l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei successivi articoli ed alle somministrazioni connesse.
2. Il presente Titolo ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi artt. 30, 40 e 41. Per quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento, si rinvia ai principi generali, ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, in particolare di lavori, servizi e somministrazioni o forniture.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e i principi contenute nel DLgs. 163/2006 e nel DPR 207/2010, oltre alle ulteriori discipline di settore applicabili.
Art. 23
Limiti di importo e divieto di frazionamento
1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati, e degli importi definiti al successivo art. 29 per i lavori, ed al successivo art. 39 per i servizi e le forniture.
2. Gli interventi per i quali è effettuabile la corrispondenza con le categorie indicate nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 normalmente sono considerabili lavori.
3. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore
del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all’appalto.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile; in particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d’opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di rescissione di contratto d’appalto.
Art. 24
Responsabile del procedimento
1. Il Dirigente di Unità Organizzativa, competente in base al modello di organizzazione interna, individua un Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell’avvenuto perfezionamento del
contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e, su incarico del Dirigente, l’attestazione di regolare esecuzione.
Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del
D.L. che, in taluni casi, non coincide con il Rup (Responsabile unico del procedimento dell’opera).
2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al Dirigente competente per materia formulare nei
confronti dell'Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del procedimento, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i
lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalle
Leggi e Regolamenti.
3. Ove il Responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al soggetto che ha promosso la richiesta di autorizzazione di spesa o che, comunque, è tenuto a provvedere all'intervento ed è responsabile dell’esecuzione del contratto.
Art. 25
Assegnazione degli affidamenti in economia
1. Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
2. L’affidamento dei cottimi fiduciari avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, e, di regola, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante
3. Per i servizi, le forniture e nei contratti misti, quando i lavori risultino economicamente non prevalenti, a seconda del caso può essere applicato il criterio del prezzo più basso, oppure quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede la predeterminazione di diversi elementi di valutazione variabili, sulla base della natura degli interventi da eseguirsi a cottimo.
4. La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizioni più vantaggiose può essere adottata dal Dirigente competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Regolamento.
5. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi sia in cottimo che in amministrazione diretta sono conclusi nella forma della lettera di affidamento o, per piccole spese di acquisto al minuto, mediante nota- ordinativo fatto salvo quanto disposto dal Titolo IV e nel successivo art. 48.
6. L’affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell’eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, egli dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.
7. L’esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi o forniture eseguite non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni di gara e di capitolato, dovendo lo stesso presentare la dichiarazione di avvenuta conoscenza e integrale accettazione, nonché di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento.
Art. 26
Modalità di esecuzione
1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
a) per cottimi, quando l’esecuzione è assegnata a imprese o persone esterne al Comune;
b) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali, utensili e mezzi di proprietà del Comune o opportunamente noleggiati;
c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.
2. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all’esecuzione di lavori o servizi con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo.
3. Quando sia ammesso il ricorso al sub-affidamento, nell’avviso o nella lettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento.
L’eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.
4. In caso di ritardo nell’esecuzione dell’intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all’impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta da parte del Dirigente competente degli addebiti mossi all’impresa medesima.
5. Qualora la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Dirigente competente, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida.
6. L’affidatario deve disporre di un recapito telefonico e/o di un fax, funzionanti in orario contrattualmente stabilito, in modo da consentire il ricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte del Responsabile del procedimento o suo incaricato.
Art. 27
Post-informazione
1. Per i lavori,i servizi e le forniture, l’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
Art. 28
Documento unico di regolarità contributiva – Codice Identificativo Gara (CIG)
1. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario di importo fino ad € 20.000,00, il responsabile del Procedimento può prescindere dalla richiesta del Documento unico di regolarità contributiva o della dichiarazione sostitutiva i cui al comma 2.
2. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario di importo superiore a € 20.000,00 e fino all'importo di € 40.000,00, può tener luogo del Documento unico di regolarità contributiva una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotta dai soggetti contraenti. Tale autodichiarazione dovrà essere acquisita almeno all'atto di liquidazione.
3. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario di importo superiore a € 40.000,00 il Responsabile del Procedimento acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità,
l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
L'acquisizione del Durc avviene per ogni fase di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) qualora tra una fase e l'altra siano trascorsi più di 180 giorni.
4. Nei casi di esecuzione d'urgenza, debitamente motivati, si prescinde dall'acquisizione del DURC per le fasi a) e b).
5. Si prescinde inoltre dalla richiesta del CIG per le figure contrattuali non qualificabili come contratti d’appalto come indicato nella L. 136/2010 e smi e per le acquisizioni in economia previste dal presente regolamento e per le tipologia di acquisizione di beni e servizi previsti dal Regolamento per il servizio di economato e nei limiti di importo ivi previsti.
Capo II LAVORI
Art. 29
Limiti di importo per i lavori
1. Il presente Capo disciplina l’esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi
e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le procedure per gli affidamenti in economia previsti dalla presente sezione sono consentite fino all’importo
di 200.000 Euro
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a
50.000 Euro.
Art. 30
Tipologia dei lavori eseguibili in economia
1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 23, possono essere eseguiti in economia gli interventi, di seguito specificati:
A. Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del dlgs. 163/2006;
Si individuano i seguenti ambiti di intervento:
BENI IMMOBILI quali, in xxx xxxxxxxxxxxxxxx: xxxx xxxxxxxx - xxxx di delegazioni comunali - edifici scolastici - teatri e biblioteche - centri socio assistenziali e laboratori - - impianti sportivi e per il tempo libero - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - cimiteri comunali - ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo.
OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti fognanti, impianti di depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali – lavori nel verde pubblico - in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.
B. Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati .
C Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori o servizi e connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
D Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara, da eseguirsi negli ambiti di intervento indicati per la lett. A.
E Lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
a) scavi,
b) demolizioni,
c) prove penetrometriche,
d) sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere,
e) realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
f) stratigrafie per l’individuazione delle opere d’arte.
F. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
Art. 31
Affidamenti in economia complementari all’appalto
1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:
a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;
b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del D.P.R. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell’appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal presente Regolamento;
c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l’accantonamento di cui all’art. 42, comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non
superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.
2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l’opera.
3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l’utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall’art. 178, comma 2, del D.P.R. 207/2010; l’uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all’autorizzazione del Rup.
Art. 32
Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
1. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i servizi individuati tra le tipologie di cui al presente Regolamento sono direttamente gestiti dal Responsabile del nucleo dell’intervento specifico, sotto la vigilanza del Rup.
3. Il Rup, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, con contratti sottoscritti dal Dirigente competente, seguendo le modalità procedurali definite per i servizi o le forniture.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.
Art. 33
Modalità di assegnazione dei lavori in cottimo
1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Dirigente del Servizio attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nei confronti di idoneo operatore economico, nel rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 30.
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell’intervento.
3. Quando l’importo dei lavori da eseguirsi per cottimo è ricompreso nella fascia tra i 40.000 e inferiore a 200.000
Euro, si procede esperendo confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 125, c.8 del Dlgs. 163/2006.
4. Ai sensi dell’art. 125, c.8, secondo periodo, per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro il Dirigente competente può avvalersi dell’affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
5. Per interventi di importo contenuto entro 50.000 Euro, assegnati in cottimo o in appalto, la qualificazione dell’esecutore è di regola comprovata dalla relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alle prestazioni da affidare.
Art. 34
Lavori d'urgenza
1. Ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 207/2010, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato e controfirmato dal Dirigente di Servizio. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.
Art. 35
Lavori di somma urgenza
1. Ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, chi si reca prima sul luogo tra il Responsabile del procedimento e/o il tecnico, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede con l’ingiunzione prevista all’art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente di Servizio che controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e l'approvazione dei lavori da parte della Giunta Comunale.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese
relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
Art. 36
Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie
1. Il contratto di cottimo, stipulato con le modalità e le forme previste dall'art. 48, deve indicare almeno quanto
richiesto dall’art. 173 del D.P.R. 207/2010:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
g) le garanzie a carico dell'esecutore.
Il contratto di cottimo deve altresì contenere:
h) la clausola di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 xx.xx. (tracciabilità flussi finanziari);
i) il codice identificativo della gara rilasciato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
i) la quantificazione dei costi della sicurezza.
2. L'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla data di ricevimento da parte del Dirigente proponente di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto.
3. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un’unica soluzione ad ultimazione dell’intervento o quando sia contenuto nell’importo di 40.000, il Dirigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
4. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica “all risks” può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa.
5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l’Amministrazione si avvale degli strumenti indicati al precedente art. 7, commi 4 e 5, del presente Regolamento e all’art. 137 del Dlgs. 163/2006.
6. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile
professionale del progettista interno all’Amministrazione.
Art. 37
Piani di sicurezza
1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 38
Tenuta della contabilità e regolare esecuzione
1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del DPR
207/2010; si procederà all’emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il
collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l’importo di 200.000 Euro.
2. In caso di lavori di importo non superiori a 50.000 Euro, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un attestato di conformità rilasciato dal D.L. e controfirmato dal Rup.
3. E’ compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato
l’andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi ed emettere il certificato di regolare esecuzione.
Capo III
FORNITURE E SERVIZI
Art. 39
Limiti di importo e sistemi di affidamento - Congruità dei prezzi
1. Il presente Capo disciplina l’assegnazione di forniture e servizi in economia che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura normale attivata dall’Ente per l’acquisizione dei beni e servizi in economia, è la procedura negoziata previo confronto concorrenziale ed è consentita esclusivamente per importi inferiori alla soglia comunitaria
3. Il Dirigente competente ha facoltà di procedere a procedura negoziata diretta nei seguenti casi:
a) di norma per importi fino ad Euro 40.000;
b) per le tipologie indicate al successivo art. 40, dalla lett. y) alla lett. cc) e all’art. 41, dalla lett. w) alla lett. y), del presente Regolamento;
c) nei casi previsti dall’art. 57 del dlgs. 163/2006 laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui
al comma 6 del predetto articolo;
4. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione, ove siano
presenti nell’Elenco degli operatori economici o sul mercato più ditte conosciute idonee.
5. Il provvedimento di affidamento a procedura negoziata diretta in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla noma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, e di congruità del prezzo.
6. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato da parte del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 336 del DPR 207/2010, attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini di tale accertamento il Responsabile del procedimento può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.
7. Prima di attivare un’autonoma procedura, il Dirigente competente deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi, o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell’art. 1, c.456 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007), ovvero altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il Dirigente competente valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, trasmette l’atto di adesione all’acquisto. Diversamente, avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra il bene o servizio offerto in convenzione ed il bene o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione.
Art. 40
Tipologia delle forniture eseguibili in economia
Le seguenti forniture, necessarie per l’ordinario e corrente funzionamento dell’Ente, per loro natura possono
essere affidate in economia:
a) Mobilio, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi scuole statali materne, elementari, medie;
b) Strumentazioni, beni mobili e attrezzature per uffici, impianti, servizi comunali (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisuali, ecc…) e per cucine (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc…);
c) Acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi;
d) Autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali;
e) Acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
f) Fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
g) Vestiario: effetti di corredo, divise e calzature per il personale dipendente, comunque occorrenti per l'espletamento dei servizi;
h) Forniture di prodotti e derrate alimentari per il centro di cottura e per le cucine comunali; fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa; fornitura di stoviglie e tovagliato;
i) Generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini, e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici, il centro grafico, gli impianti e i servizi comunali;
j) Acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, non affrontabili con i contratti d’appalto che siano in corso, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
k) Acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
l) Acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienicosanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; farmaci e materiali di pronto soccorso;
m) Forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
n) Materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
o) Materiale e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive;
p) Materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
q) Forniture di utensileria e ferramenta;
r) Spese connesse con l’organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
s) Spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie) e casuali;
t) Fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
u) Forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune o dalle Circoscrizioni comunali;
v) Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni nominati per lo svolgimento di attività del Comune o delle Circoscrizioni;
w) Spese connesse con le elezioni ed i referendum;
x) Forniture necessarie per i casi di cui all’art. 125, c.10, Dlgs. 163/2006:
1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne
l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
y) Spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
z) Abbonamenti a riviste, periodici e simili ed acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico, abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
aa) Operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni; bb) Pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
cc) Locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature occorrenti, per l’espletamento di corsi e concorsi indetti dall’amministrazione e per le attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.
Ogni altra fornitura analoga e non esplicitamente compresa nell'elenco.
Art. 41
Tipologie di servizi eseguibili in economia
1. I seguenti servizi, necessari per l’ordinario funzionamento dell’Ente, per loro natura possono essere affidate in
economia:
a) Manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati al precedente art. 40;
b) Manutenzione e riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;
c) Manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni agli uffici, impianti, servizi e al personale;
d) Servizi di lavanderia; servizi di lavaggio;
e) Software su misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, a meno che la natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata e di tenere conto del divieto di cui al precedente art. 23, rendano necessario il ricorso all’appalto;
f) servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, non affrontabili con i contratti
d’appalto che siano in corso;
g) servizi di trasporto e facchinaggio, non affrontabili con i contratti d’appalto che siano in corso; traslochi,
spedizioni, imballaggio e immagazzinaggio;
h) Xxxxxxxxx diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza, urgenti ed occasionali, non
affrontabili con i contratti d’appalto che siano in corso;
i) servizi di copertura assicurativa e pagamento dei premi di assicurazione;
j) Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica;
k) Servizi video-fotografici;
l) Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
m) Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l’amministrazione non possa
provvedervi con proprio personale;
n) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per le iniziative di cui al precedente art. 40 lett. r), v), w);
o) Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale;
p) Accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
q) Servizi di collocamento e reperimento del personale;
r) Servizi di cura e manutenzione dell’arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;
s) Servizi di espurgo;
t) Servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti
nelle cat. OG2 e OS2A e OS2B dell’allegato “A” al D.P.R. 207/2010;
u) Servizi necessari per i casi di cui all’art. 125, c.10 Dlgs. 163/2006:
1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne
l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
3) prestazioni periodiche di servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
v) Incarichi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;
v1) Incarichi relativi ai servizi tecnici di cui al successivo comma 2, qualora l’importo non superi € 20.000, come previsto dall’art. 267, comma 10, del DPR 207/2010.
w) Spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
x) Abbonamenti a servizi di consulenza; spese legali, notarili e di consulenza legale;
y) Spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi.
2. Per servizi tecnici si intendono:
a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC
867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle
prestazioni tecniche connesse di cui all’articolo 91 del Codice;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la
geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc.);
d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento
CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
Ogni altro servizio analogo e non esplicitamente compreso nell'elenco.
Art. 42
Modalità di affidamento
1. Quando il bene o il servizio è assegnabile in economia, il Dirigente attiva la procedura negoziata per
l’affidamento con avviso pubblico o con lettera-invito, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Quando l’importo dell’acquisizione in economia è pari o superiore ad Euro 40.000 e non si procede ad individuare le ditte dall’elenco aperto di operatori economici implementato dall’amministrazione, o non si sia in grado di individuare nel mercato almeno cinque operatori economici, si pubblica di regola un avviso sul solo sito Internet dell’amministrazione, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, come previste al successivo comma 4, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate. L’avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell’art. 57 dlgs. 163/2006. L’avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall’art. 70 Dlgs. 163/2006 14 e non può di regola essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso sul sito internet dell’amministrazione. Qualora all’esito della pubblicazione dell’avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal responsabile, questo può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle candidate.
3. Quando trattasi di tipologie di beni o prestazioni previste dall’elenco aperto degli operatori economici,
l’interpello viene inoltrato a ditte iscritte, selezionandole come indicato nel medesimo articolo.
4. La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore ad Euro 40.000, deve contenere almeno gli elementi di seguito indicati, previsti in altre disposizioni cogenti o scaturenti dalle indicazioni della giurisprudenza più recente:
- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste al contraente;
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica
offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità all’art. 298 e all’art. 145, comma 3, del DPR 207/2010;
- l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all’art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 e xx.xx., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 Dlgs. 81/2008 xx.xx.;
- codice identificativo della gara rilasciato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- indicazioni in ordine al pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
- obbligo per l’operatore economico concorrente di indicare nell’offerta le eventuali prestazioni che intende
subaffidare a terzi;
- obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare nell’offerta tecnico progettuale le parti che l’offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
- clausola di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 xx.xx. (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera di ordinazione idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell’art. 334, comma 2, DPR 207/2010;
In presenza di ragioni di urgenza, la richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta informatica e deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.
5. Nei limiti di importo che consentono la procedura negoziata diretta, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a verificare le miglior condizioni, l’incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi via fax o posta elettronica.
6. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso all'accordo quadro; per gli articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini-prezzo.
7. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato contenuto tecnologico, il Dirigente competente, dopo avere dimostrato tale caratteristica, può riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità o alla certificazione di qualità ambientale oppure, qualora ricorra al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può prevedere l’attribuzione di una quota di punteggio predefinita per l’apprezzamento di detto requisito.
8. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario fino all'importo di € 40.000,00 è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
9. Il contratto deve contenere:
a) la clausola di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 xx.xx. (tracciabilità flussi finanziari
b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all’art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 xx.xx.
10. Al contratto devono essere allegati:
a) la dichiarazione di conoscenza del DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;
b) la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 26, comma 3-bis, della L.488/1999 xx.xx., relativamente al rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro Consip o regionali eventualmente attive al momento dell’avvio della procedura.
In caso di sottoscrizione del contratto da parte del solo Dirigente, senza intervento del Segretario rogante, non sono dovuti i diritti di rogito, fatti salvi gli ordinari diritti di segreteria.
11. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto dei servizi o forniture, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'intervento da effettuare oppure qualora il corrispettivo avvenga in un’unica soluzione ad ultimazione dell’intervento o quando sia contenuto nell’importo di 40.000, il Dirigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata nella richiesta di presentazione dei preventivi-offerta.
4. Di norma per i servici e le forniture lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo, mentre la polizza specifica “all risks” può essere sostituita da polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa.
Art. 43
Presentazione e prelievo di campioni - Contestazioni
1. Nell’avviso o lettera-invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la presentazione di campioni sigillati, riconoscibili, dei beni da fornire; in tal casi sono esclusi dal confronto i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e luoghi prescritti.
2. Il contratto può stabilire che i campioni, quando la loro natura lo consenta, per tutta la durata della fornitura costituiscano termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di eventuale contestazione.
3. Previa formale contestazione dell’inadempimento, il Comune ha diritto di rifiutare ed il fornitore l’obbligo di ritirare e di sostituire, nei termini posti dal Comune stesso, i beni o le prestazioni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nei documenti di gara o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente richiesti.
4. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, il Comune può prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la loro corrispondenza alle condizioni pattuite. I campioni generalmente sono prelevati in numero di 3, eguali nella misura ed omogenei nella composizione; sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli e la firma dell’incaricato del Comune; due dei campioni prelevati restano al Comune, il terzo è ritirato dal fornitore.
5. Salve clausole contrattuali diverse, nei casi in cui beni o le prestazioni di cui al precedente comma 3 vengano ugualmente accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione. La congruità del nuovo prezzo sarà determinata dal Dirigente competente.
6. In caso di mancata sostituzione dei beni o prestazioni non conformi, o di ritardo rispetto al termine di consegna qualificato come essenziale, il Comune ha diritto di dichiarare risolto il contratto e di approvvigionarsi presso altra impresa idonea. L’affidatario non potrà opporre eccezioni e dovrà rimborsare le ulteriori spese e gli eventuali danni sostenuti dal Comune.
7. Il contratto prevede espressamente le penalità, in conseguenza di inadempienza o ritardo, per un ammontare non superiore all’1% dell’importo contrattuale per ogni evento negativo, per un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all’affidatario e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; nel caso che questi non siano sufficienti, il Comune si rivarrà sulla cauzione, quando prevista.
8. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione redatte dal Responsabile del procedimento e controfirmate dal Dirigente competente.
Art. 44
Esecuzione, verifica e ultimazione dell’intervento
1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Responsabile del procedimento di cui al precedente art. 24.
2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso all'accordo quadro di cui a precedente art. 42, comma 6, il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all’affidatario.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.
4. L'atto di liquidazione dovrà contenere l'attestazione di verifica, da parte del Responsabile del Procedimento, della corretta e regolare esecuzione di quanto ordinato.
5. E'facoltà, da parte del responsabile del procedimento, procedere alla redazione di apposito certificato di regolare esecuzione ..
6. L’attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell’art. 325 del DPR 207/2010:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l’indicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;
d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva
esecuzione delle prestazioni;
e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.
TITOLO IV – stipulazione e rogito dei contratti CAPO I
Stipulazione e rogito
Art. 45 – Atto di stipulazione
1. I procedimenti contrattuali disciplinati dal presente regolamento si concludono con la stipulazione del contratto, che instaura il vincolo fra le parti.
2. La stipulazione consiste nella sottoscrizione del medesimo documento contrattuale, redatto
dall’amministrazione ed accettato dalla controparte.
3. Prima di procedere alla stipulazione del contratto sono espletati tutti gli adempimenti all’uopo previsti per
legge. SEZIONE 1^
Art. 46 – Cauzione
1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per particolari tipi di contratti, nei contratti stipulati nell’interesse del Comune deve essere presentata idonea cauzione, in misura non inferiore al dieci per cento dell’importo dedotto in contratto, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme eventualmente pagate in più rispetto al credito dell’altro contraente.
2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi:
a) in denaro contante o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito;
b) mediante fidejussione bancaria;
c) mediante polizza assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo
cauzioni.
3. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratti, lo svincolo della cauzione è autorizzato, su istanza del contraente, dal responsabile di area o settore interessato al contratto.
4.Negli affidamenti in economia o mediante procedure negoziate, fino all'importo di € 50.000,00 è consentito non applicare quanto previsto in termini di garanzie e cauzioni di cui al comma 1.
Art. 47 – Deposito per spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti ai contratti sono a carico dell’altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e
salvo che la legge non disponga diversamente.
2. Il Comune può assumere a proprio carico in tutto o in parte le spese contrattuali o quando trattasi di acquisire
beni immobili o quando l’altro contraente è una pubblica Amministrazione.
3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto, presso la Tesoreria comunale.
4. Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, deve essere compilata la distinta delle spese contrattuali, che, sottoscritta dal responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti, è consegnata in copia all’altro contraente.
SEZIONE 2
Stipulazione dei contratti
Art. 48 – Forma della stipulazione
1. La stipulazione dei contratti attivi e passivi di cui è parte il Comune avviene di norma in una delle forme di seguito elencate:
• per atto pubblico con intervento del Notaio;
• per atto pubblico/amministrativo con intervento del Segretario Comunale;
• a mezzo di scrittura privata;
• a mezzo di scrittura privata autenticata;
• Nelle altre forme previste dalla legge.
1. La forma pubblica amministrativa è obbligatoria per i contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 (iva esclusa) o conseguenti a procedure concorsuali ad evidenza pubblica.
2. La forma pubblica ordinaria può essere adottata soltanto in uno dei seguenti casi:
a)quando le spese di rogazione vengono assunte dal privato contraente;
b)quando vi sia l’impossibilità di usufruire dell’opera del Segretario Generale o del suo sostituto e l’operazione venga autorizzata dalla Giunta Comunale, previa quantificazione della spesa e individuazione della relativa copertura finanziaria;
c) quando, lo si ritenga opportuno per stipulare contratti di compravendita o di locazione e in generale ogni altro contratto relativo a beni immobili.
3. La stipulazione per scrittura privata è consentita nei seguenti casi:
a)per i contratti di importo inferiore a € 40.000,00 (iva esclusa)
b) per i contratti da stipularsi con altri enti pubblici;
c) per i contratti disciplinanti i rapporti fra Comune e società dallo stesso partecipate.
4. Per gli affidamenti fino ai 20.000 euro è facoltà di sottoscrivere apposita lettera commerciale contenente i seguenti elementi minimi:
a) Corrispettivo
b) Tempi di esecuzione
c) Modalità di pagamento
Art. 49 - Cessione del contratto e subappalto
1. E’ fatto divieto al contraente risultato aggiudicatario a seguito dell’esperimento di una procedura ad
evidenza pubblica di cedere il relativo contratto.
2. E’ vietato il subappalto non preventivamente autorizzato secondo le vigenti disposizioni legislative.
3. In caso di subappalto non autorizzato, salva in ogni caso l’applicazione delle vigenti disposizioni legislative all’uopo previste, il contratto è risolto di diritto per grave inadempimento.
Art. 50 - Termini per la stipulazione del contratto
1. La stipulazione del contratto deve intervenire decorsi almeno 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dal Comune concedendo il Comune allo stesso un preavviso di almeno sette giorni.
2. Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 51 - Condizioni generali del contratto
Il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria.
Art. 52 - Durata del contratto
1. I contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il
Comune. E’ nulla, pertanto, la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.
2. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e del presente regolamento per singoli tipi di contratto.
Art. 53 - Domicilio del contraente
1. L’altra parte contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, in Cavallino-Treporti presso la casa comunale o presso una ditta legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni dei termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente o al domicilio eletto.
3. Mancando l’ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al sindaco del luogo del domicilio eletto o di chi ne fa le veci.
4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con mediante posta elettronica certificata, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.
Art. 54 – Documento contrattuale e relativi allegati
1. Il documento contrattuale predisposto per la stipulazione contiene la specificazione di tutte le obbligazioni assunte dalle parti ed è strutturato un una premessa narrativa, cui segue un insieme di articoli contenenti le varie clausole contrattuali.
2. La premessa narrativa contiene l’enunciazione delle finalità del contratto e la specificazione del procedimento
posto in essere per l’individuazione del contraente.
3. Gli articoli che compongono il documento contengono specifiche clausole contrattuali, che definiscono i fatti e le condizioni che regolano il rapporto.
4. Al documento contrattuale sono allegati e ne formano parte integrante e sostanziale allo stesso i documenti ritenuti necessari.
5. I capitolati speciali d’oneri e tutti i documenti che compongono il progetto definitivo o esecutivo posto a base di gara, oltre ai piani di sicurezza dei cantieri, sono richiamati nel documento contrattuale e ne formano parte integrante e sostanziale, quantunque non allegati materialmente allo stesso, bensì depositati agli atti dell’amministrazione.
Art. 55 – repertorio
1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata soggetti a registrazione ai sensi
dell’art.67 del D.P.R. 26 aprile 1986, N° 131 sono obbligatoriamente annotati sul repertorio.
2. A fini documentali, possono essere annotati sul repertorio tutti gli altri contratti stipulati in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale anche se non soggetti a registrazione. In tal caso è fatta annotazione del motivo dell’esenzione dell’obbligo di registrazione.
3. A fini d’archiviazione, è consentita la tenuta di altri elenchi di atti nei quali è parte l’Amministrazione Comunale, ma non formati dalla stessa.
Art. 56 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.
2. La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell'ufficio segreteria/contratti a versare, presso la Tesoreria Comunale, la somma necessaria almeno nei 3 giorni precedenti la stipula del contratto.
Art. 57 - I diritti di segreteria
1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'incameramento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Ragioneria, ivi compresa la successiva ripartizione.
CAPO II
Efficacia ed esecuzione dei contratti
SEZIONE 1^
Efficacia del contratto
Art. 58 - Efficacia del contratto
1. Il privato contraente è obbligato con il Comune fin dalla data di esecutività del provvedimento che approva il
verbale di gara o dispone l’aggiudicazione.
SEZIONE 2^
Esecuzione del contratto
Art. 59 - Modalità di pagamento del prezzo del contratto
1. Nei contratti per lavori, forniture, servizi e trasporti, il Comune non può stipulare l’obbligo di fare pagamenti in acconto, se non in ragione dell’opera prestata o della materia fornita.
2. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo in un’unica soluzione dopo il collaudo o, comunque, dopo l’adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell’avanzamento dell’adempimento della prestazione.
Art. 60 - Cessione di credito e procura
1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di credito che il contraente vanta nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dal Comune.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune.
3. La notifica dell’atto di cessione di credito o della procura è priva di ogni effetto riguardo agli ordini di incasso
già emessi.
Art. 61 - Revisione dei prezzi
1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dai
Capitolati d’oneri speciali e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.
Art. 62 - Vigilanza e collaudo
1. Salvo quanto previsto nelle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. L’incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto deve informare tempestivamente il competente responsabile di area o settore dei ritardi nella esecuzione della prestazione e su quant’altro possa influire sulla esecuzione della prestazione stessa.
3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto non può fare aggiunte né altre variazioni ai contratti stipulati senza l’autorizzazione dell’organo competente all’adozione della delibera a contrattare.
4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratti, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggetti a collaudo ad opera di un soggetto diverso da quello incaricato della vigilanza.
5. In mancanza di dipendenti esperti nella materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nel provvedimento di cui all’articolo 3, può essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti o professionisti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Art. 63 - Decisione delle controversie
1. Ogni qual volta sia previsto che le controversie nascenti dal contratto debbano essere definite da un collegio di arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente regolamento relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto e non quale amichevole compositore.
TITOLO V
I CONTRATTI CAPO I
Compravendita
Art. 64 - Alienazione e acquisto di beni immobili
1. Le alienazioni di beni immobili devono avvenire, di regola, a seguito di procedura aperta con uno dei criteri di cui alla normativa che disciplina la contabilità dello Stato. Il ricorso alla procedura negoziata è consentito quando si verificano circostanze eccezionali che devono essere indicate nel provvedimento a contrattare.
2. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.
Art. 65 - Beni vincolati
1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è
preceduta dall’espletamento della formalità liberatoria del vincolo.
Art. 66 - Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione
1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e il contratto dovrà essere certificato nei modi previsti dalle disposizioni in materia.
Art. 67 - Prezzo della compravendita
1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni immobili deve essere determinato con perizia di stima a firma del responsabile di area o settore interessato al contratto o suo delegato o, nei casi di particolare complessità, da un perito appositamente incaricato.
2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di alienazione e quello massimo di acquisto del bene.
Art. 68 - Divieto speciale di comprare
1. Gli amministratori comunali non possono essere compratori, nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, dei beni del comune. L’eventuale atto di acquisto stipulato in violazione di tale divieto è nullo.
Art. 69 - Forme di pubblicità
1. L’acquisto o la vendita di beni immobili, qualunque sia la forma scelta per la procedura di scelta del contraente, deve essere preceduta da adeguata pubblicità da stabilire nel provvedimento a contrattare di cui all’articolo 3, in ragione del valore del contratto.
CAPO II
Permuta
Art. 70 - Permuta
1. Al contratto di permuta si applicano le norme del contratto di compravendita, in quanto compatibili. Le perizie di stima, per la determinazione del prezzo, devono essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.
CAPO IV
Locazione ed affitto
Art. 71 - Durata e condizioni della locazione e dell’affitto
1. La durata della locazione e dell’affitto, nei casi in cui non è determinata dalla legge, può essere fissata, con il provvedimento a contrattare di cui all’articolo 3.
2. Il provvedimento a contrattare di cui all’articolo 3 stabilisce le condizioni dirette alla conservazione delle proprietà che si danno in affitto e al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici, nonché le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare l’adempimento delle condizioni imposte.
Art. 72 - Modalità per la determinazione del canone
1. In mancanza di disposizioni normative sulle modalità di determinazione del canone di locazione o di affitto, questo viene fissato con perizia di stima redatta con le modalità previste dall’articolo 67, comma 1, del presente regolamento.
Art. 73 - Locazione di immobili urbani
1. Le locazioni degli immobili, ad uso abitativo e ad uso diverso di quello dell’abitazione, sono disciplinate dalla
normativa vigente in materia.
2. Nei contratti di locazione degli immobili ad uso diverso da quello abitativo deve essere inserita la clausola
dell’obbligo dell’aggiornamento annuale del canone.
CAPO III
Pubbliche forniture
Art. 74 -Pubbliche forniture
1. Gli appalti pubblici di forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l’acquisto a riscatto con o senza opzioni per l’acquisto, conclusisi per iscritto fra un fornitore e il Comune.
Art. 75 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi
1. Il responsabile del servizio Provveditorato, al fine di avviare tempestivamente le procedure di acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici comunali, formula, su segnalazione dei responsabili di tutti i settori comunali, entro il mese di gennaio di ogni anno, un fabbisogno presunto per l’esercizio in corso.
Art. 76 - Termini per l’emissione dei mandati di pagamento
1. Il Comune, in relazione ai contratti di pubbliche forniture, emette mandati di pagamento entro sessanta giorni dalla data del collaudo, o, se successiva, dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo le norme vigenti e accompagnata dalla documentazione indicata nei contratti medesimi.
2. Decorso inutilmente il temine di cui al comma 1, il contraente può produrre istanza al responsabile del settore, da cui dipende il responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente all’emissione del mandato di pagamento. Se il procedimento è di competenza del responsabile del settore interessato al contratto, l’istanza è rivolta agli organi di direzione politica del Comune, i quali adottano le misure di propria competenza.
CAPO IV
Comodato
Art. 77 - Divieto di concedere beni in comodato
1. Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato, se non in casi eccezionali o per motivi
sociali, da indicare nel provvedimento a contrattare di cui all’articolo 3.
2. Xxxxxx, comunque, porsi a carico del comodatario gli esborsi che farebbero carico al comodante per tutta la durata del contratto, oltre che le spese occorrenti per servirsi del bene di cui all’articolo 1808, comma 1, del codice civile. Tale somma può essere anche determinata all’atto della stipula del contratto in modo forfettario, sulla base della stima compiuta dal settore economico finanziario che tiene conto degli oneri sostenuti al momento dal Comune.
3. Nel contratto di comodato deve essere previsto l’obbligo a carico del comodatario di restituire il bene anche
prima della scadenza, quando il Comune ha necessità di servirsene per finalità pubbliche.
CAPO V
Mutuo
Art. 78 – Mutuo
1. Per i mutui il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria e nell’ipotesi in cui il Comune intenda ricorrere al credito ordinario, deve essere richiesta offerta ad almeno cinque Istituti di credito autorizzati ed il contratto di mutuo deve essere stipulato con quello che offre le condizioni complessivamente più vantaggiose. Qualora, però, tali condizioni rappresentino un maggior costo rispetto a quello relativo ai finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, la stipulazione del contratto con l’Istituto di credito che ha presentato la suddetta offerta è subordinata alla mancata concessione del finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti.
CAPO VI
Assicurazione
Art. 79 - Ditte di Brokeraggio
1. Il Comune può avvalersi di servizio di brokers, abilitati all’esercizio dell’attività per la conclusione di contratti
di assicurazione.
CAPO VII
Transazione
Art. 80 - Limiti alla transazione
1. Il Comune, per prevenire una lite che sta per sorgere o per porre fine ad una lite già cominciata, può concludere transazioni, a condizione che vi sia incertezza sull’esito della lite e che sia garantito in ogni caso il perseguimento del pubblico interesse.
2. La transazione, mentre è immediatamente impegnativa per l’altra parte, lo diventa per il Comune solo dopo
l’esecutività del provvedimento a contrattare di cui all’articolo 3 e previa deliberazione di Giunta Comunale.
CAPO VIII
Contratto d’opera
SEZIONE 1^
Disposizioni generali
Art. 81 - Clausole necessarie del contratto d’opera
1. Il contratto d’opera, di cui all’articolo 2222 del codice civile, deve necessariamente contenere:
a) l’oggetto della prestazione richiesta;
b) il corrispettivo dovuto al prestatore d’opera;
c) il termine entro il quale la prestazione deve essere resa;
d) la penale per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il recesso di cui alla lettera f);
e) l’indicazione della struttura e del funzionario cui spetta il controllo in ordine alla regolare esecuzione della
prestazione;
f) il recesso automatico del Comune, con salvezza dei danni da recuperare a carico dell’altro contraente, qualora la prestazione non sia resa entro il periodo, da specificarsi in contratto, successivo alla scadenza del termine fissato ai sensi della precedente lettera c);
g) il deferimento ad un collegio di tre arbitri o all’Autorità Giudiziaria delle controversie relative alla interpretazione ed all’applicazione del contratto;
h) la precisazione che l’arbitrato dovrà essere reso secondo diritto, con l’esclusione di ogni amichevole
composizione.
SEZIONE 2^
Contratto di prestazione d’opera professionale
Art. 82 - Modalità di scelta del prestatore d’opera professionale
1. Salvo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di lavori pubblici, nella scelta del professionista cui affidare la prestazione di un servizio rientrante nell’ambito delle relative competenze professionali, il Comune ricorre a soggetti che presentano sufficienti garanzie circa la specializzazione, l’esperienza e l’organizzazione e che producano referenze in ordine a prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’affidamento.
2. Per l’affidamento di incarichi concernenti prestazioni di notevole difficoltà tecnica e richiedenti alta
specializzazione, il Comune può procedere ad un concorso di idee con le modalità previste dalla legge.
3. Ove non diversamente stabilito dalle disposizioni vigenti, il contratto di prestazione d’opera professionale può essere stipulato anche con persone aventi rapporto d’impiego a tempo pieno con altra pubblica amministrazione, previa autorizzazione di quest’ultima.
Art. 83 - Clausole necessarie del contratto
1. Nel contratto di prestazione d’opera professionale deve essere prevista la determinazione del corrispettivo sulla base delle tariffe professionali, ove esistenti, comprendenti la prestazione dedotta in contratto, con l’eventuale applicazione delle riduzioni consentite dalle disposizioni vigenti.
2. Per la disciplina del rapporto contrattuale con il prestatore d’opera professionale il Comune può ricorrere, altresì, ai disciplinari tipo eventualmente approvati con provvedimenti dello Stato o della Regione Veneto, relativi al tipo di prestazione professionale dedotta in contratto.
CAPO IX
Appalti SEZIONE 1^
Appalti d’opera o di lavori pubblici
Art. 84 - Appalti d’opera o di lavori pubblici
1. I contratti d’appalto per l’esecuzione di opere o di lavori pubblici nonché gli affidamenti degli incarichi professionali di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sono regolati dalle leggi in materia.
SEZIONE 2^
Appalto di servizi
Art. 85 -Appalto di servizi pubblici
1. Gli appalti di pubblici servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra un prestatore di servizi ed
il Comune, aventi ad oggetto la prestazione di servizi a favore di quest’ultimo.
2. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi comprendono anche l’esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi e non costituiscano l’oggetto principale dell’appalto.
3. Gli appalti che includano forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi
è superiore al valore delle forniture comprese nell’appalto.
4.Nei casi di gestione di servizi pubblici mediante appalto, il disciplinare deve avere i seguenti contenuti:
a) la predisposizione, a cura dell’appaltatore, degli studi, dei programmi relativi all’opera da eseguire, nonché le
modalità per il relativo controllo ed approvazione da parte del Comune;
b) l’acquisizione, da parte dell’appaltatore, dei necessari atti autorizzativi e concessori di competenza di altri enti e amministrazioni pubbliche;
c) l’acquisizione, da parte dell’appaltatore, delle aree e degli immobili necessari all’esecuzione delle opere;
d) le modalità ed i termini per la consegna dell’opera al concedente e le relative penalità per il caso di ritardo;
e) il divieto di cessione dell’appalto;
TITOLO VI
CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI CAPO I
Concessione di opere e di lavori pubblici
Art. 86 - Concessione di opere e di lavori pubblici
1. Le concessioni di opere e di lavori pubblici sono regolati dalle leggi vigenti in materia.
CAPO II
Concessione di servizi pubblici
Art. 87 - Concessione di gestione di servizi pubblici
1. Il Consiglio comunale delibera di provvedere alla gestione dei servizi pubblici locali mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2. La deliberazione, di cui al comma 1, deve essere corredata dal progetto di convenzione e deve indicare le modalità di scelta del concessionario.
3. Per l’ottenimento della concessione dei servizi pubblici, l’impresa aspirante dovrà dimostrare di possedere i requisiti finanziari, tecnici ed imprenditoriali necessari per l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio stesso dell’utenza.
Art. 88 - Contenuti della convenzione
1. La convenzione che definisce i rapporti tra il Comune ed il concessionario di servizi pubblici locali deve disciplinare:
a) le caratteristiche del servizio erogato, con particolare riguardo all’efficacia, efficienza e qualità del servizio
nonché ai tempi, la misura e le modalità della sua erogazione;
b) le tariffe praticate;
c) la vigilanza da parte del Comune sul funzionamento del servizio;
d) il canone dovuto al Comune per la concessione oppure l’entità della partecipazione del Comune agli utili dell’impresa, in rapporto anche all’impegno economico e/o finanziario assunto dal concessionario.
e) la regolare manutenzione degli impianti per l’intero periodo della concessione;
f) le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili o degli impianti;
g) le penalità per l’inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione;
h) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle controversie;
i) le modalità di esercizio della facoltà di riscatto;
l) ogni altro aspetto rilevante ai fini della disciplina del rapporto, nella preminente considerazione dell’interesse
pubblico.
Art. 89 - Norma di rinvio
1. Qualora per la gestione del servizio pubblico si renda necessaria la realizzazione di opere o di lavori, oltre alla disciplina del presente Capo trova applicazione la disposizione relative alle concessioni di opere e lavori pubblici.
TITOLO VII
CONVENZIONI URBANISTICHE
Art. 90 - Convenzioni ed atti unilaterali d’obbligo in materia urbanistica
1. Le convenzioni e gli atti unilaterali d’obbligo in materia urbanistica definiscono, in conformità alle disposizioni dello Stato e della Regione Veneto, gli impegni assunti dai titolari degli interventi per l’attuazione dei piani urbanistici e dei programmi edilizi compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.
2. Le convenzioni e gli atti unilaterali d’obbligo devono corrispondere agli schemi definiti dalle leggi dello Stato e della Regione Veneto, ovvero sono approvati dal consiglio comunale unitamente al piano urbanistico attuativo cui accedono. La deliberazione consiliare ha efficacia di deliberazione a contrattare ai sensi dell’Art. 3 del presente regolamento.
3. La vigilanza sul rispetto della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo spetta al Settore urbanistica.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 91 - Ufficio Gare e Contratti
1. Il responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento della documentazione e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.
2. L'Ufficio Gare e Contratti costituisce ufficio di supporto per gli altri settori del Comune ed è organizzato con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Nel caso di procedure contrattuali che, per la loro complessità, richiedono il concorso di più settori, il responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti promuove la riunione dei dirigenti/funzionari dei settori interessati per completare l’istruttoria degli atti e definire indirizzi operativi uniformi.