COMUNE DI PINEROLO
COMUNE DI PINEROLO
OGGETTO DELL’ELABORATO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - SCHEMA DI CONTRATTO - CRONOPROGRAMMA
LAVORI PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE PINEROLO – PORTE CONSISTENTI IN:
- REALIZZAZIONE VASCA DI RACCOLTA DEL GRIGLIATO (Cod. Prog. ATO n. 12255)
- REALIZZAZIONE DI BY-PASS IN INGRESSO ALL’IMPIANTO (Cod. Prog. ATO n. 12255)
C.I.G: ………………………………….
PROGETTO ESECUTIVO
CODICE GENERALE ELABORATO CODICE OPERA LOTTO | SETTORE | LIVELLO PROGETTO | AREA PROGETTAZIONE | TIPO DOCUMENTO | N° ELABORATO | VERSIONE | |
IDENTIFICAZIONE FILE:
VERSIONE | DATA | OGGETTO |
1 | Novembre 2017 | Prima emissione |
DATI PROGETTISTI | TIMBRI - FIRME | |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ||
Ai Engineering Srl Via X. Xxxxxxxxx 80 10128 Torino – Italy Tel x00 (000) 00 00 000 – Fax x00 (000) 00 00 000 | ||
IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO | Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX |
INDICE
Premesse – Valenza e finalità del presente documento 6 PARTE AMMINISTRATIVA 6
CAPO 1 – OGGETTO, TIPOLOGIA E AMMONTARE DELL’APPALTO 6
1. Oggetto dell’appalto 6
2. Elaborati di progetto allegati al capitolato 8
3. Ammontare dell’appalto – Offerta economica – Importo contratto 9
4. Tipologia del contratto e prezzi 10
5. Incidenza della manodopera – Riconoscimento dei lavori in economia 11
6. Corrispondenza e qualità delle prestazioni 12
7. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 13
8. Specifici Requisiti necessari per la fattispecie d’appalto 13 8.1. Spazi confinati 13
8.2 Qualificazione dei saldatori 14
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 14
9. Disposizioni per lo svolgimento dell’appalto 14
10. Norme vincolanti lo svolgimento dell’appalto 14
11. Documenti che fanno parte del contratto 15
12. Disposizioni particolari riguardanti il contratto 15
13. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 16
14. Convenzioni in materia di valuta e termini 16
15. Perdita o fallimento, liquidazione e concordato dell’appaltatore. 16
16. Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore di cantiere. 17
17. Direzione Lavori per conto della Stazione Appaltante 17
18. Risoluzione del rapporto contrattuale – Recesso 18 CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 19
19. Consegna e inizio dei lavori – Documenti e garanzie da presentare 19
20. Termini per il compimento dei lavori. 21
21. Sottoservizi - interferenze 22
22. Ripristino di pavimentazioni stradali 22
23. Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione 22
24. Sospensioni 22
25. Proroghe 23
26. Penali per ritardi e inadempimenti. 24
27. Premio accelerazione 26
28. Inderogabilità dei termini di esecuzione 26
29. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore – Cronoprogramma operativo 27 CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 28
30. Lavori a corpo – oneri sicurezza 28
31. Prestazioni in economia (materiali, manodopera e noli) 28
32. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 29 CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA 29
33. Anticipazione e Revisione Prezzi – Compensazione Prezzi – Prezzo chiuso 29
34. Pagamenti in acconto 29
35. Conto finale - Pagamenti a saldo 30
36. Tracciabilità dei pagamenti 31
37. Ritardi della Stazione Appaltante nel pagamento delle rate 32
38. Cessione del contratto e dei crediti - modifiche societarie 33 CAPO 6 – GARANZIE E RESPONSABILITA’ 33
39. Cauzione provvisoria 33
40. Cauzione definitiva 34
41. Riduzione delle garanzie 34
42. Obblighi assicurativi dell’appaltatore – Danni di esecuzione e responsabilità civile 35 CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 36
43. Ordini della Direzione Lavori 36
44. Variazione dei lavori 36
45. Varianti per errori od omissioni progettuali 37
46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 37
47. Danni di forza maggiore 37
48. Rinvenimenti 38
49. Materiali di scavo e di demolizione 38
50. Documenti di trasporto e tagliandi peso 39
51. Lavori festivi e fuori dall’orario normale 39
52. Custodia del cantiere 39
53. Cartello di cantiere 39
54. Sgombero e pulizia finale del cantiere 40 CAPO 8 - DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA 40
55. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 40
56. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 41
57. Osservanza del protocollo d’intesa sulla sicurezza nei cantieri edili provinciali 42
58. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 42
59. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 42
60. Piano operativo di sicurezza (POS) 43
61. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 43 CAPO 9 - SUBAPPALTO 44
62. Subappalto 44
63. Distacco di manodopera 45
64. Responsabilità in materia di subappalto 46
65. Pagamento dei subappaltatori 46 CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 47
66. Riserve 47
67. Controversie 48
68. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 48
69. Tessera di riconoscimento 49
70. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 49
71. Cause di Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio 50
72. Foro giuridico competente 52 CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 52
73. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 52
74. Controlli e verifiche 53
75. Termini per il Collaudo o per l’accertamento della Regolare Esecuzione 53
76. Presa in consegna dei lavori ultimati 53 CAPO 12 - NORME FINALI 54
77. Conformità agli “standard sociali minimi” 54
78. Oneri e obblighi generali a carico dell’appaltatore 55
79. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 58
80. Documentazione fotografica – Rilievi dell’eseguito 58
81. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 58
82. Spese contrattuali, imposte, tasse 58
83. Codice etico. 59 PARTE TECNICA 60
CAPO 13 – PRESCRIZIONI TECNICHE DA OSSERVARE 60
84. Specifici principali Materiali necessari per l’esecuzione dell’appalto 60
84.1. Coclea di trasporto 60
84.2 Elettropompe sommergibili 61
84.2 Camerette – Pozzetti - Chiusini 61
84.3 Paratoie 62
84.4 Carpenteria di completamento in PRFV 63
84.5 Canalette 63
84.6 Parapetti metallici 64
85. Norme generali sulla qualità e provenienza dei materiali 64
86. Modo di esecuzione dei lavori 84
87. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 106 ALLEGATO A - SCHEMA DI CONTRATTO 113
ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI 132
ALLEGATO C - CRONOPROGRAMMA 134
ABBREVIAZIONI - DEFINIZIONI
Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:
- Società - Amministrazione Appaltante - Committente – ACEA: azienda appaltante che affi- da all'Impresa l'esecuzione delle opere e dei servizi descritti;
- Impresa – Appaltatore - Aggiudicatario: l'operatore economico che assume il compito di eseguire le opere e i servizi descritti;
- Direzione dei Lavori (D.L.): l'unità preposta a rappresentare la Società nei confronti dell'Impresa per l'esecuzione delle opere commesse e a ogni altro effetto;
- Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'Impresa che, a norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di cantiere;
- Codice dei contratti – nuovo codice: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 163/06, per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al X.Xxx 50/2016;
- Capitolato generale d’appalto: decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui al Codice D.Lgs 50/2016 e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81): Attuazione dell'art 1 della legge 3/8/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavo- ro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'ar- ticolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall’art. 000 xxx x.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- d.P.R. n. 380 del 2001: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – Te- sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- RG: Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D. Lgs 50/2016;
- CG: Capitolato generale d’appalto - Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n.
145 – Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici.
Premesse – Valenza e finalità del presente documento
Il presente documento regola e disciplina, in qualità di “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHE- MA DI CONTRATTO”, l’appalto in oggetto nelle sue varie fasi esecutive.
I concorrenti in fase di gara e l’aggiudicatario in fase di svolgimento dovranno osservare e sottostare scrupolosamente a tutte le prescrizioni e indicazioni di seguito precisate. La partecipazione alla fase di gara equivarrà pertanto alla piena incondizionata accettazione di ogni clausola, adempimento e obbligazione stabilita nel presente documento in ordine all’appalto in oggetto.
La partecipazione dell’impresa alla gara per l’aggiudicazione del contratto presuppone infatti l’implicita conoscenza da parte dell’impresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condi- zioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione e sul costo dei lavori, per cui l’impresa non po- trà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l’esecuzione degli interventi e per i conseguenti oneri sostenuti.
Si precisa che l'appalto si configura come “appalto di lavori” nei settori speciali (acqua) ai sensi degli artt. 117 (acqua) c. 2 lett. b) mediante procedura concorsuale ai sensi del combinato disposto dall’art. 114, comma 1, e art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016.
La presente procedura ha pertanto l'obiettivo di individuare il contraente dell’appalto al quale affi- dare l’esecuzione delle opere da realizzare con il progetto in oggetto.
Le opere oggetto di appalto saranno affidate al prezzo posto a base di gara depurato del ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità previste nel presente documento.
PARTE AMMINISTRATIVA
CAPO 1 – OGGETTO, TIPOLOGIA E AMMONTARE DELL’APPALTO
1. Oggetto dell’appalto
In base a quanto previsto all’art. 10.2.B della “Revisione dell’Accordo Esecutivo per la gestione ope- rativa del Servizio Idrico Integrato” sottoscritta in data 20/11/2015 i progetti in oggetto sono stato proposti da ACEA P.I. S.p.A. a SMAT S.p.A., nell’ambito degli interventi di Manutenzione Straordina- ria programmabile da realizzare nel 2017, l’appalto ha per oggetto la realizzazione dei progetti:
• COMUNE DI PINEROLO – IMPIANTO DI PINEROLO PORTE: REALIZZAZIONE DI CANALE DI BY- PASS IN INGRESSO ALL’IMPIANTO redatto in data OTTOBRE 2017 da Ai Engineering srl a fir- ma dell’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx con la collaborazione del geom. Xxxxxx Xxxxxx e del per. ind. Xxxxx Xxxxxxx del S.I.I. di ACEA P.I. SPA per l’importo complessivo di € 99'685,03+ IVA; SMAT S.p.A., a seguito del recepimento della documentazione tecnica relativa all’intervento ha affi- dato ad ACEA l’esecuzione delle opere di cui all’oggetto, codificate con il numero ATO n. 12255;
• COMUNE DI PINEROLO – VASCA DI RACCOLTA DEL GRIGLIATO redatto in data OTTOBRE 2017 da Ai Engineering srl a firma dell’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx con la collaborazione del geom. Xxxxxx Xxxxxx e del per. ind. Xxxxx Xxxxxxx del S.I.I. di ACEA P.I. SPA per l’importo complessivo di € 145'822,36+ IVA; SMAT S.p.A., a seguito del recepimento della documenta-
zione tecnica relativa all’intervento ha affidato ad ACEA l’esecuzione delle opere di cui all’oggetto, codificate con il numero ATO n. 12255.
La finalità del presente Capitolato è quella di raggruppare e riunificare per ragioni di convenienza e snellezza procedurale i due sopraindicati progetti esecutivi disciplinando e ottimizzando la loro rea- lizzazione in forma congiunta. I lavori oggetto d’appalto sono ubicati nei comune di Pinerolo, all’interno dell’impianto di depurazione di Pinerolo-Porte.
I lavori consistono essenzialmente nell’esecuzione di:
per la realizzazione del canale di by-pass (Cod. Prog. ATO n. 12255) in comune di Pinerolo, all’interno dell’impianto di depurazione di Pinerolo Porte:
creazione di un canale di by-pass della condotta in ingresso all’impianto di depurazione di Pinerolo Porte intercettato da paratoie a monte ed a valle, lungo il quale è prevista una vasca profonda con la funzione di trappola per sedimenti grossolani.
Il by-pass partirà dal pozzetto 1 (vedasi elaborati grafici di progetto) e sarà costituito da un primo canale di adduzione ad una vasca di dimensioni 4.5x2.2m circa e profonda 1.7m, atta a trattenere le parti solide, e da un canale più superficiale che convoglierà le portate in ingresso ad una nuova ca- meretta realizzata immediatamente a valle del pozzetto 2 (vedasi elaborati grafici di progetto) lungo il collettore esistente in c.a. Di 1200.
Il relativo appalto include, inoltre, in via indicativa, non esaustiva (per maggiori ragguagli si rimanda agli elaborati tecnici di progetto):
- Taglio e demolizione pavimentazione esistente nell’area di intervento;
- Demolizioni delle strutture in c.a. interferenti con le nuove opere;
- Ricerca e spostamento sottoservizi interferenti;
- Scavi in trincea e rinterri delle strutture con materiale di nuovo apporto;
- Realizzazione di canali e vasche in c.a.;
- Fornitura e Posa di paratoie, saracinesche, tubazioni etc;
- Fornitura e posa di grigliati in PRFV e carpenterie metalliche in acciaio Inox;
- trasporto e smaltimento del materiale di risulta e pulizia finale del cantiere;
- lo scrupoloso rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza di cui al presente Capitolato e al relativo PSC.
per la realizzazione della vasca di raccolta del grigliato (Cod. Prog. ATO n. 12255) in comune di Pi- nerolo all’interno dell’impianto di depurazione di Pinerolo Porte:
• realizzazione di vasca in calcestruzzo per il conferimento dei materiali grigliati provenienti da- gli altri impianti di depurazione gestiti da Acea Pinerolese. La vasca e le opere accessorie pre- sentano un ingombro massimo con dimensioni in pianta pari a circa 7.5x5.5m. La sola vasca, di forma tronco-conica e rettangolare, è pari a 3.5x5m con profondità massima di 3m.
• La vasca è perimetrata con un parapetto in acciaio inox removibile (innesto a baionetta nel pavimento) ed è chiusa con pannelli ciechi in PRFV inseriti in telai in acciaio zincato incernie- rati sui due lati opposti del bordo vasca, paralleli alla coclea. La copertura sarà dimensionata per carico pedonale.
• Alloggiamento all’interno della vasca di una coclea per il trasporto del materiale grigliato all’interno della presso-coclea esistente per il lavaggio del materiale grigliato.
• Rivestimento delle pareti tronco-coniche della vasca con lamine in acciaio INOX per rendere più facile la discesa del materiale verso la coclea, inoltre in sommità è previso un tubo di pic-
colo diametro, corredato da ugelli equidistanziati per bagnare le pareti inclinate durante lo sversamento e svuotamento della vasca.
• Realizzazione in adiacenza alla vasca di un pozzetto con una pompa per il sollevamento dei li- quami provenienti dal grigliato e dall’acqua usata per la pulizia della vasca e per la lubrifica- zione delle pareti inclinate in acciaio inox.
Il relativo appalto include, inoltre, in via indicativa, non esaustiva (per maggiori ragguagli si rimanda agli elaborati tecnici di progetto):
- Ricerca e spostamento sottoservizi;
- Esecuzione di micropali per sostegno scavi;
- Disfacimento della pavimentazione esistente;
- Scavi;
- Realizzazione delle opere in c.a;
- Opere di finitura della vasca: rivestimenti;
- Fornitura e posa di apparecchiature elettromeccaniche e tubazioni;
- Realizzazione di grigliati in PRFV e carpenterie metalliche in acciaio inox;
- Ripristino pavimentazioni;
- trasporto e smaltimento del materiale di risulta e pulizia finale del cantiere;
- lo scrupoloso rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza di cui al presente Capitolato e al relativo PSC.
Sono compresi nell’appalto tutte le misure, i tracciamenti, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative pre- viste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati progettuali.
Si evidenzia che:
• preliminarmente all’inizio delle lavorazioni, l’impresa dovrà effettuare il tracciamento dei manufatti e la ricerca dei sottoservizi, trasmettendo i relativi elaborati alla DL per approva- zione;
• Prima di effettuare qualunque attività di intercettazione, sezionamento, parzializzazione di condotte e/o unità operative esistenti, siano esse in funzione o no, dovrà essere acquisito il permesso del Responsabile di Impianto di ACEA e della Direzione Lavori, a cui la domanda dovrà essere presentata almeno 7 giorni prima della prevista esecuzione.
2. Elaborati di progetto allegati al capitolato
Gli elaborati progettuali che devono essere intesi allegati al presente Capitolato in qualità di parte integrante e sostanziale dello stesso, sono i seguenti:
• per la realizzazione del canale di by-pass (Cod. Prog. ATO n. 12255) in comune di Pinerolo, all’interno dell’impianto di depurazione di Pinerolo-Porte:
- Relazione tecnica generale – Elab. C-RTG;
- Elaborati grafici – Elab. CB-01, CB-02, CB-03, CB-04, CB-05;
- Elenco Prezzi di progetto – Elab. C-EP.
• per la realizzazione della vasca di raccolta del grigliato (Cod. Prog. ATO n. 12255) in comune di Pinerolo, all’interno dell’impianto di depurazione di Pinerolo-Porte:
- Relazione tecnica generale – Elab. v-RTG;
- Elaborati grafici – Elab. VI-01, VI -02, VI -03, VI -04, VI -05, VI-06;
- Elenco Prezzi di progetto – Elab. V-EP.
(I rispettivi computi metrici estimativi sono consultabili a semplice titolo indicativo, non vincolante)
Nonché i Piani di Coordinamento e Sicurezza (PSC) redatti per i rispettivi cantieri (un PSC per ogni lavoro previsto dall’xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX che svolgerà anche il relativo incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva).
3. Ammontare dell’appalto – Offerta economica – Importo contratto
L’ammontare dell’appalto è definito in € 245.507,39 (Duecentoquarantacinquemilacinquecentoset- te,39), di cui € 237.507,39 per lavori “a corpo” soggetti a ribasso d’asta e € 8.000,00 per oneri di si- curezza “a corpo” non soggetti a ribasso, articolato così come indicato nella seguente tabella:
Descrizione del lavoro | Lavori soggetti a ribasso, a corpo | Oneri sicurezza, non ribassabili, a corpo | TOTALE € |
1) - Comune di Pinerolo – Depuratore Pinerolo – Porte – Realizzazione di Canale By-Pass | 95.685,03 | 4.000,00 | 99.685,03 |
2) - Comune di Pinerolo – Depuratore Pinerolo – Porte – Realizzazione di vasca raccolta del grigliato | 141.822,36 | 4.000,00 | 145.822,36 |
Totale | 237.507,39 | 8.000,00 | 245.507,39 |
Detto importo è stato determinato mediante specifici computi metrici estimativi redatti in via priori- taria sulla base dell’elenco prezzi utilizzato, allineato nella codifica degli articoli e nei prezzi applicati all'edizione emessa dalla Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx "Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0000", valevole dal momento della sua entrata in vigore e fino all’emanazione dell’edizione successiva.
In ogni caso, le ipotesi di cui al suddetto Computo Metrico Estimativo non potranno essere oggetto di alcuna richiesta e rivalsa di sorta da parte dell’aggiudicatario in quanto le quantità e le voci indica- te potranno in fase esecutiva anche variare e risultare diverse. Ciò in dipendenza che Il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha al- cun valore negoziale, essendo obbligo esclusivo del Concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative e con conseguente assunzione dei relativi rischi d’impresa.
L’appalto è previsto con il criterio del minor prezzo (prezzo più basso) ai sensi del comma 4 lett. a) dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 mediante RIBASSO SULL’IMPORTO DEI LAVORI posto a base di gara. L’offerta dei partecipanti all’appalto dovrà essere formulata mediante la compilazione della “SCHE- DA DICHIARAZIONE OFFERTA” allegata ai documenti di gara, indicando la percentuale di ribasso da applicarsi sull’importo posto a base di gara e il corrispondente importo netto offerto per l’esecuzione dell’appalto così come previsto negli elaborati di progetto e nel presente Capitolato.
4. Tipologia del contratto e prezzi
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, lett. ddddd) del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale.
L’importo del contratto, come determinato in sede d’aggiudicazione, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misu- ra o sul valore attribuito alla quantità.
Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui le valutazioni estimative, poste a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non hanno valore negoziale.
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, all’ art. 43, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 207/2010 esclusivamente ai fini della contabilità dei lavori e per eventuali varianti in corso d’opera sono le seguenti:
DESCRIZIONE DEI GRUPPI E SOTTOGRUPPI DI LAVORA- ZIONI OMOGENEE | Importi € | % par- ziale cal- colata su importo lavori | % totale calcolata su importo lavori | % totale calcolata su importo totale ap- palto | |
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | |||||
1) - Comune di Pinerolo - Impianto di Pinerolo -Porte: Realizzazione di Canaledi by-pass | |||||
1.1 | Scavi | € 1'755.38 | 2% | 1% | |
1.2 | Demolizioni | € 3'953.78 | 4% | 2% | |
1.3 | Reinterri e rinfianchi | € 685.09 | 1% | 0% | |
1.4 | Trasporto a discarica | € 730.78 | 1% | 0% | |
1.5 | Oneri di conferimento a discarica | € 394.67 | 0% | 0% | |
1.6 | Opere in c.a. | € 35'079.23 | 37% | 15% | |
1.7 | Opere da fabbro - Carpenteria metallica e coperture | € 40'119.92 | 42% | 17% | |
1.8 | Opere di finitura superficiale- pavimentazioni | € 1'959.67 | 2% | 1% | |
1.9 | Tubazioni/canalette | € 1'006.51 | 1% | 0% | |
2 | Spostamento sottoservizi/opere accesso- rie | € 10'000.00 | 10% | 4% | |
Tot. | € 95'685.03 | 100% | 40% | 39% | |
2) - Impianto di Pinerolo -Porte: Realizzazione di Vasca di raccolta del grigliato | |||||
1.1 | Scavi | € 5'262.79 | 4% | 2% | |
1.2 | Demolizioni | € 685.20 | 0% | 0% | |
1.3 | Trasporto a discarica | € 1'665.82 | 1% | 1% | |
1.4 | Oneri di conferimento a discarica | € 899.65 | 1% | 0% | |
1.5 | Opere di consolidamento | € 35'056.75 | 25% | 15% | |
1.6 | Opere in c.a. | € 15'930.92 | 11% | 7% | |
1.7 | Opere da fabbro - Carpenteria metallica e coperture | € 20'011.71 | 14% | 8% | |
1.8 | Opere di finitura superficiale- pavimentazioni | € 1'804.62 | 1% | 1% | |
1.9 | Spostamento sottoservizi/opere accesso- rie | € 12'182.33 | 9% | 5% | |
2 | Opere elettromeccaniche | € 48'322.57 | 34% | 20% | |
Tot. | € 141'822.36 | 100% | 60% | 58% | |
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | € 237'507.39 | - | 100% | 97% |
COSTI SICUREZZA (non ribassabili) | |||||
1) | Comune di Pinerolo - Impianto di Xxxxxx- lo -Porte: Realizzazione di Canaledi by- pass | € 4'000.00 | 50% | ||
2) | Impianto di Pinerolo -Porte: Realizzazione di Vasca di raccolta del grigliato | € 4'000.00 | 50% | ||
Tot. | € 8'000.00 | 100% | 3% | 3% | |
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO | € 245'507.39 | - | - | 100% |
Esclusivamente per comodità di lettura e consultazione si riporta ancora di seguito la tabella riepilo- gativa generale per i gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 149, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, all’ art. 43, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 207/2010:
DESCRIZIONE DEI GRUPPI E SOTTOGRUPPI DI LAVORA- ZIONI OMOGENEE | Importi € | % totale calcolata su importo lavori | % totale calcolata su importo totale ap- palto | ||
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | |||||
Riepilogo punti da 1 a 2 della precedente tabella | |||||
Scavi | € | 7'018.17 | 3.0% | ||
Demolizioni | € | 4'638.98 | 2.0% | ||
Reinterri e rinfianchi | € | 685.09 | 0.3% | ||
Trasporto a discarica | € | 2'396.60 | 1.0% | ||
Oneri di conferimento a discarica | € | 1'294.32 | 0.5% | ||
Opere di consolidamento | € | 35'056.75 | 14.8% | ||
Opere in c.a. | € | 51'010.15 | 21.5% | ||
Opere da fabbro - Carpenteria metallica e coperture | € | 60'131.63 | 25.3% | ||
Opere di finitura superficiale- pavimentazioni | € | 3'764.29 | 1.6% | ||
Tubazioni/canalette | € | 1'006.51 | 0.4% | ||
Spostamento sottoservizi/opere accesso- rie | € | 22'182.33 | 9.3% | ||
Opere elettromeccaniche | € | 48'322.57 | 20.3% | ||
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | € 237'507.39 | 100% | 97% | ||
COSTI SICUREZZA (non ribassabili) | |||||
Riepilogo punti da 1 a 2 della precedente tabella | € | 8'000.00 | |||
Tot. | € | 8'000.00 | 100% | 3% | |
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO | € 245'507.39 | - | 100% |
Si precisa ancora che il computo metrico posto a base di gara non è vincolante in alcun modo; prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le quantità attra- verso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.
5. Incidenza della manodopera – Riconoscimento dei lavori in economia
L’incidenza della manodopera per l’esecuzione dei lavori risulta pari al 36,50% così come indicato nel seguente prospetto, dedotto dal CME precedentemente riportato (v. art. 2):
INCIDENZA MANODOPERA | |||
Importo lavori, sicurezza esclusa € | Costo manodope- ra € | Incidenza Manodopera % | |
1) Comune di Pinerolo - Impianto di Pi- nerolo -Porte: Realizzazione di Canaledi by-pass | € 95'685.03 | € 34'351.28 | 35.9% |
2) Impianto di Pinerolo -Porte: Realizza- zione di Vasca di raccolta del grigliato | € 141'822.36 | € 52'369.28 | 36.9% |
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO | € 237'507.39 | € 86'720.56 | 36.5% |
Nella fattispecie in questione di appalto a corpo, le lavorazioni in economia cosiddette “contrattua- li”, cioè quelle che il progetto prevede all’interno del contratto, sono anch’esse soggette all’offerta complessiva e conservano la caratteristica del contratto a corpo, giacché la presenza all’interno dell’appalto di lavorazioni in economia non muta la tipologia del contratto. Per eventuali prestazioni in economia che il progetto non prevede all’interno del contratto, il ribasso sarà applicato sul costo della manodopera vigente (tratto dalle pubblicazioni regionali dei Prezziari per i LL.PP.) al momento dell’esecuzione esclusivamente sulla quota del 24,30% concernente le spese generali e l’utile d’impresa. Per i materiali e i noli di mezzi e attrezzature, anche se il prezzo unitario contrattuale di riferimento sarà comprensivo di una quota di manodopera (ad esempio l’autista nel caso di nolo a caldo di autocarro) il ribasso offerto sarà sempre applicato sul 100% del corrispondente prezzo senza alcun scorporo.
Tutti i lavori per la cui contabilizzazione si dovrà far ricorso a prestazioni di manodopera in economia e a noli orari di mezzi, macchine e apparecchiature dovranno, comunque, essere sempre soggetti a preventiva autorizzazione della D.L. e la loro esecuzione sempre svolta sotto la diretta supervisione della stessa. In difetto, la contabilizzazione di detti lavori avverrà esclusivamente secondo i parametri fisici desumibili e le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, mediante applicazione dei relativi prezzi unitari contrattuali di riferimento, anche se non rimunerativi dei costi effettivamente sostenuti.
6. Corrispondenza e qualità delle prestazioni
Ogni prestazione dovrà sempre essere eseguita nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti in materia ambientale-edilizia-antinfortunistica e secondo le migliori regole dell’arte e di prassi appli- cabili.
L’appaltatore e il personale a vario titolo impiegato dovranno conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell’adempimento dei propri obblighi e mansioni. Trova sempre applicazione l’art. 1374 del codice civile (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'e- quità).
Ogni prestazione dovrà essere conforme alle vigenti prescrizioni di legge, a quelle del presente Capi- tolato, al PSC, al POS, alle tav. grafiche di progetto, alle singole descrizioni riportate nell’elenco prezzi di riferimento e a ogni specifica legislazione tecnica vigente in materia.
La D.L. avrà la facoltà di rifiutare in qualunque tempo le prestazioni che non abbiano i requisiti pre- scritti, che presentino insufficienze, abbiano subito alterazioni o che per qualsiasi causa non risultas- sero conformi alle condizioni contrattuali ed alle norme vigenti. In tal evenienza l’appaltatore dovrà
provvedere a proprie spese alla sostituzione-rifacimento della prestazione (o della parte) rifiutata con la massima celerità e immediatezza; ove ciò non avvenga ACEA potrà provvedere direttamente a spese dell’aggiudicatario, a carico del quale resterà anche qualsiasi altro danno e onere derivante dall’inadempienza.
7. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG6» - Xxxxxxxxxx
- Fognature. La predetta categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 al Regolamento generale.
Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dell’attestazione SOA nella predetta categoria OG6, in classifica I (€ 258.000) o superiore.
Non sono previste categorie scorporabili. L’appalto sarà subappaltabile nel limite massimo del 30% nei modi e termini indicati dall’art 105 del D. Lgs 50/2016
8. Specifici Requisiti necessari per la fattispecie d’appalto
8.1. Spazi confinati
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 per le attività in ambienti confinati (attività non subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti:
a) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs 10/9/2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le fun- zioni di preposto;
b) avvenuta effettuazione di attività d’informazione e formazione di tutto il personale, ivi com- preso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquina- mento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
c) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro ido- nei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquina- mento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di ta- li dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli arti- coli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del D. Lgs n. 81/2008;
d) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le at- tività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di la- voro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del D. Lgs n. 81/2008.
e) ai sensi dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e le Regioni di cui all’Atto rep. n. 223 del 21.12.2011, stante il livello alto di rischio dell’appalto (v. alleg. 2 dell’Accordo), il monte ore di formazione per il Datore di Lavoro e/o il Responsabi- le del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) dovrà essere di 48 ore con aggiornamenti quinquennali di 14 ore.
L’appaltatore dovrà dimostrare in tempo utile per la stipula del contratto, pena la decadenza dell’affidamento, di disporre dei requisiti anzidetti per le attività in ambienti confinati e dovrà con- sentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a segui- to della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verrà escluso e non si procederà con la formalizzazione del rapporto.
8.2 Qualificazione dei saldatori
Le operazioni di saldatura delle tubazioni previste con il presente appalto devono essere eseguite dall’Appaltatore esclusivamente mediante personale in possesso dell’opportuna abilitazione, qualifi- cato e certificato secondo la norma UNI 9737 (classificazione e qualificazione dei saldatori di materie plastiche) in possesso della qualifica per giunzione testa a testa ad elementi termici per contatto (qualifica PE-2 per DN ≤ 315 mm o PE-2D senza limitazione di diametro) e della qualifica per giunti ottenuti con manicotto ad inserimento di tubi, raccordi e derivazioni, (qualifica PE-3 per DN ≤ 225 mm o PE-3D senza limitazione di diametro), mentre le attrezzature di saldatura devono soddisfare i requisiti di conformità alle corrispondenti norme (UNI 10565 e UNI 10566).
Il certificato comprovante il possesso dell’abilitazione dovrà essere in corso di validità e rilasciato da un Ente Certificatore, operante in conformità alla UNI XXX XX XXX/XXX 00000.
L’appaltatore dovrà dimostrare in tempo utile per la stipula del contratto, pena la decadenza dell’affidamento, di disporre di tale requisito in forma propria o mediante apposito subappalto, pre- ventivamente autorizzato.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
9. Disposizioni per lo svolgimento dell’appalto
Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità ed esperienza; l’esecuzione del contratto dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza. In ogni caso, dell’operato del personale risponderà, a tutti gli effetti, l’Appaltatore.
Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’Appaltatore dovrà essere compiuta con ogni cura in modo da evitare l’emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l’ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente; vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. Le aree al termine dell’intervento dovran- no essere lasciate opportunamente pulite.
Ove necessario, l’Appaltatore dovrà predisporre, in accordo con il competente Ufficio di Polizia Mu- nicipale, la segnaletica prescritta dal Codice della Strada necessaria per garantire la massima sicurez- za sia degli addetti al servizio sia dell’utenza stradale. Inoltre tutti gli operatori presenti in cantiere, ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere visibili sia di giorno che di notte mediante idonee tute da lavoro ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti.
10. Norme vincolanti lo svolgimento dell’appalto
Sono contrattualmente vincolanti:
• tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare, per quanto applicabile, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contrat- ti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per le parti non abrogate dal predetto D. Lgs 50/2016, ovvero per gli articoli an- cora in vigore di seguito precisati:
- art. 9 e 11; da art. 14 ad art. 43 (compresi); da art. 60 ad art. 96; da art. 178 ad art. 210; da art. 215 ad art. 248; art. 251; da art. 254 ad art. 256; da art. 343 ad art. 356le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;
• le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in parti- colare il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e il DPR 177/2011 (ambienti sospetti di inquinamento - spazi confinati);
• il D.M. 145/2000 nelle parti ancora vigenti, salvo quanto espressamente regolato in modo specifico nel presente Capitolato Speciale – Schema di contratto;
• la Legge 136/2010 e s.m.i. “norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”. L’Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonché tutte le disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorità in materia (enti previd., enti ispettivi, ecc.). Si richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.
L’Appaltatore sarà inoltre tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia ambientale o che potranno venire emanati dalle competenti Autorità anche dopo la stipulazione del contratto. In modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dalle seguenti normative:
• D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
• D.M. n. 406 del 25/11/1998 e s.m.i;
• D.M. Ambiente del 17/12/2009 e s.m.i.;
• DPR n. 380 del 2001 e s.m.i.;
• Regolamenti Municipali di Igiene e Sanità e di Igiene Urbana del Comune interessato.
11. Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
• il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
• l’Elenco Prezzi Unitari dei singoli progetti;
• Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dei singoli cantieri come in precedenza indicato di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto e le eventuali proposte integrative al predetto piano qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
• Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) dei singoli cantieri redatto dall’Aggiudicatario dell’appalto, di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
• Gli elaborati di progetto, in particolare la planimetria dell’intervento e la relazione tecnico descrittiva di ogni singolo progetto;
• Il codice etico ACEA consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
• il computo metrico e il computo metrico estimativo;
• il calcolo dell’incidenza della manodopera.
12. Disposizioni particolari riguardanti il contratto
La partecipazione all’appalto e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e edilizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e la perfetta esecuzione a regola d’arte dei relativi lavori.
Ai sensi dell’ex articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, senza ri- serva alcuna, di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessa- rie per una corretta valutazione e conduzione dell’appalto, della piena conoscenza e disponibilità di tutti i documenti facenti parte del contratto, dei siti d’intervento, dello stato dei luoghi, delle condi- zioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l’immediato avvio dell’esecuzione degli stessi e la loro regolare conduzione a termine.
13. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate con- trattualmente nel presente Capitolato speciale, nella descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati di progetto allegati.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le disposizioni del presente Capitolato e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utiliz- zati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
L’appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Mini- stro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008).
L’appaltatore dovrà sottoporre, con adeguato anticipo, di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto della documen- tazione tecnica che comprovi il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche richieste.
Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o co- munque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino all'approva- zione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.
14. Convenzioni in materia di valuta e termini
In tutti gli atti predisposti i valori in cifra assoluta s’intendono in euro e I.V.A. esclusa. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
15. Perdita o fallimento, liquidazione e concordato dell’appaltatore.
In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura d’insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione - recesso del contratto ai sensi degli artt. 108 e 88 del Codice appalti, la Stazione appaltante si avvale altresì, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura previ- sta dall’art. 110 del D.lgs. 50/2016. Pertanto, in tali evenienze, la Stazione appaltante evidenzia sin
da ora che, per la prosecuzione dei lavori intende avvalersi della facoltà di interpello di cui al comma 1 del predetto art 110 del D.lgs. 50/2016.
16. Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore di cantiere.
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appal- tante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro soggetto di comprovata competenza professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la con- duzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di can- tiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3, CG, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Ca- mera di Commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, de- libera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile). Tale persona dovrà, qualora sia diversa da quelle tenute alla presentazione, comunque presentare idonea documenta- zione antimafia; dovrà presentare la detta documentazione prima di riscuotere, ricevere o quietan- zare. La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quie- tanzare, per qualsiasi causa avverrà, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovrà es- sere tempestivamente notificata alla Società Appaltante. In difetto, nessuna responsabilità può at- tribuirsi alla Società Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non più autorizzate a ri- scuotere.
L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 6, CG, è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantie- re e ha l’obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento nelle fattispecie applicabili.
17. Direzione Lavori per conto della Stazione Appaltante
Ai sensi del comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, il Direttore dei lavori è preposto a curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al capitolato e al contratto, nel rispetto dei compiti e delle disposizioni indicate dalla relativa normativa in materia.
Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti e opera in conformità al RG con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con
l’appaltatore sugli aspetti tecnico-economici del contratto e redigendo altresì gli atti di competenza necessari al regolare andamento del contratto.
I controlli e le disposizioni del DL non esimono l’appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti la conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza contrattuale l’adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti da leggi e norme vi- genti. All’appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla DL ogni evento che possa com- promettere la buona riuscita dei lavori, comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche tecniche, che è comunque tenuto a valutare, nonché di disposizioni del- la DL. E’ fatto altresì salvo i suo diritto di avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.
Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilità di svolgere in ogni momento tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo.
La D.L. ha la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suo fornitori. Ha pure la facoltà di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la stessa ritenesse inadatti all'espletamento del- le forniture o all'assolvimento delle mansioni loro affidate.
L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescri- zioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse even- tualmente eseguito a proprio arbitrio.
E’ salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Società Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.
Il D.L. riferisce al Responsabile del Procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo sull’intervento per conto del Committente.
18. Risoluzione del rapporto contrattuale – Recesso
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il rapporto nei casi e con le procedure di cui all’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di successivi adempimenti, nei casi seguenti:
• Al verificarsi di:
o Emanazione di un provvedimento definitivo di reato ovvero di sentenza di condanna
o Decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci;
• Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
• Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’appalto;
• Perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
• Penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale.
La mancata ripetuta osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato si configura come gra- ve inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno.
L’appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione con- trattuale; qualora egli non si presenti, la D.L., con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dell’appalto e l'inventario degli eventuali oggetti presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.
L’appaltatore è comunque sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per qualsiasi mo- tivo, ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
19. Consegna e inizio dei lavori – Documenti e garanzie da presentare
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultan- te da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutil- mente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamera- re la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarci- mento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 13, del Codice dei contratti, qualora il mancato inizio dei lavori possa determinare un grave danno o carenze nella qua- lità del servizio gestito.
Dal giorno della consegna grava direttamente sull’appaltatore ogni responsabilità in merito ai lavori, alla loro conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente in can- tiere nonché a terzi.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita xxxxxx- sta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai fini della redazione del relativo contratto e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, qualora que- sti siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali compa- rativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validi- tà, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ra- gione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) DURC in corso di validità e i dati necessari all’acquisizione d’ufficio dello stesso;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), con le eventuali richieste di adeguamento;
d) il piano operativo di sicurezza (POS);
Entro gli stessi termini di cui al comma 5, l’appaltatore deve altresì trasmettere alla Stazione appal- tante:
a) la Cauzione Definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, commi da 1 a 5, del D. Lgs 50/2016, da costituirsi in conformità allo schema tipo “1.2” del D.M. 123/2004;
b) la copertura assicurativa, ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, per danni di esecuzione subiti dalla Stazione Appaltante, stipulata nella forma “Contractors All Riscks” (C.A.R.), e di responsabilità civile per danni causati a terzi durante i lavori, da costituirsi in con- formità allo schema tipo “2.3” del D.M. 123/2004. La somma da assicurare per i rischi non do- vrà essere inferiore all’importo del contratto al netto dell’IVA e il massimale R.C.T. non inferio- re a € 1.000.000,00.
Dette garanzie dovranno avere decorrenza dalla data di consegna dei lavori e validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.
c) copia della denuncia agli enti previdenziali ed assicurativi di inizio dei lavori;
d) Il nominativo del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di pri- mo soccorso e gestione dell’emergenza;
e) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro;
f) dichiarazione resa dal legale rappresentante, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto no- torio, contenente la comunicazione del domicilio, le generalità del direttore tecnico, del re- sponsabile del cantiere, del responsabile per la firma della contabilità, dell’incaricato ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, l’elenco nominativo dei dipendenti che potrebbero intervenire nei lavori oggetto dell’appalto e l’elenco dei mezzi d’opera, macchine e attrezzature che potrebbero essere impiegate;
g) comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai
sensi dell’art. 3, c. 7, della L. 136/2010 e s.m.i.
h) documentazione comprovante il regolare possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 177 del 14 set- tembre 2011 (spazi confinati).
i) documentazione comprovante la regolare abilitazione secondo la norma UNI 9737 (classifica- zione e qualificazione dei saldatori di materie plastiche)
l) iscrizione dell’appaltatore, od in alternativa del subappaltatore indicato in fase di gara, all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10 A o 10 B dell’art. 8 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406
Nel caso di avvio anticipato urgente in pendenza del contratto pervenga il successivo mancato perfe- zionamento del contratto per causa dell’appaltatore, le attività eseguite saranno riconosciute ai sen- si dell’art. 2041 del c.c. (l’importo da liquidarsi sarà determinato sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara, dedotti del ribasso offerto e dell’ulteriore detrazione del 10%).
20. Termini per il compimento dei lavori.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 270 (duecentosettan- taa) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile inci- denza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati, questi ultimi, in giorni 20.
Per il rispetto del termine contrattuale predetto, l’impresa dovrà ovviamente operare in contem- poranea con più squadre simultaneamente.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle indicazioni della D.L. e del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e pre- via emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le eventuali esigenze che potrebbero nel caso sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell’area di cantiere affidate ad altre ditte con le quali l’appaltatore s’impegna, nel rispetto delle prescrizioni del/i Coordinatore/i della Sicurezza, ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, si applicano le penali di cui al specifico art. di capitolato; I maggiori costi eventualmente derivanti dall’esecuzione d’ufficio, saranno addebitati all’Impresa all’atto dell’emissione degli stati di avanza- mento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme depositate a garanzia.
In caso di negligente ritardo dell’appaltatore sull’inizio dei lavori e sull’esecuzione degli interventi troverà applicazione la procedura di esecuzione in danno ed eventualmente di rescissione del con- tratto. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l’appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non avrà tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
21. Sottoservizi - interferenze
E’ fatto preciso obbligo all'Impresa di informarsi ed assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori di scavo presso le relative società/gestori, circa l'esistenza nel sottosuolo ed in aereo, in corrispondenza del tracciato degli scavi e delle lavorazioni, di cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni d'acqua e gas, canali irrigatori, condotte di fogna, ecc., in modo da evitare qualsiasi loro danneggiamento.
I danni alle condutture di proprietà di terzi saranno rimborsati direttamente dall'Impresa all’avente diritto. ACEA avrà comunque facoltà, in caso d’inadempienza da parte dell'Impresa, di trattenere di- rettamente l'ammontare del relativo indennizzo dalla contabilità dell’appalto.
22. Ripristino di pavimentazioni stradali
Se del caso, la ricostruzione di quanto necessario alle pavimentazioni stradali, compresi i marciapie- di, pozzetti e qualsiasi opera muraria per la sistemazione di fogne, condotte, canali di scarico acqua ecc. dovranno essere eseguite secondo le migliori tecniche dell’arte nel rispetto delle indicazioni im- partite dalla D.L. e delle specifiche tecniche contrattuali. L'Impresa sarà l’unica responsabile di danni a persone e/o cose che si possano verificare in seguito a interventi non perfettamente eseguiti. La garanzia sui ripristini avrà durata di anni uno dalla data di favorevole collaudo da parte degli Enti competenti.
Le penali per mancata esecuzione o cattiva esecuzione dei ripristini richiamate nell’apposito articolo di capitolato saranno trattenute in sede di contabilizzazione con immediata detrazione dal credito. Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per negligente ripristino stradale saranno addebitate all’Impresa in fase di contabilità ad ogni SAL.
23. Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione
Nel corso dell'esecuzione del contratto la Direzione Lavori ha il diritto di svolgere tutte le prove e ve- rifiche che riterrà necessarie. La D.L. si riserva la facoltà di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'impresa, intendendosi a totale carico di quest'ultima le spese occorrenti per prelevamen- to e invio agli istituti autorizzati dei campioni nonché le spese per prove a norma delle vigenti dispo- sizioni.
L'Appaltatore non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.
24. Sospensioni
Ai sensi dell’art. 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggetti- vamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori pro- cedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituisco- no circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al pre- sente articolo.
Il verbale di sospensione deve contenere:
• l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
• l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
• l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferi- mento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per ri- conosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmis- sione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensio- ne e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4;
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il dif- ferimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessi- tà; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compa- tibili.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva contrattuale, o comunque quando superino 6 mesi complessi- vamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione ap- paltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifu- sione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscri- vendoli nella documentazione contabile.
25. Proroghe
All’occorrenza, ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice, l’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proro-
ga a detto termine, presentando un’apposita richiesta motivata almeno 30 giorni prima della sca- denza del termine.
In deroga a quanto previsto al predetto comma, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 30 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la xxxxxx- sta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corre- data dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del D.L. qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispetti- vamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
26. Penali per ritardi e inadempimenti.
Per l’appalto in oggetto sono stabilite le penalità specifiche di seguito elencate.
• L’utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all’immediato allontanamento, comporterà l’applicazione di una penale di € 1.000,00 (euro mille/00) al giorno;
• L’intervento effettuato dall’Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del pre- sente Capitolato, comporterà l’applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell’intervento con un minimo di € 260,00 (euro duecentosessanta/00). In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalità saranno raddoppiate.
• Il ritardo nell’inizio e termine dei lavori, in assenza di giustificate ragioni, comporterà l’applicazione, oltre all’addebito di tutti gli eventuali oneri e disservizi da ciò derivanti, di una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
• Il ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori, in assenza di giustificate ragioni, comporterà l’applicazione di una pe- nale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
• Il ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, in assenza di giustificate ragioni, comporterà l’applicazione di una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
• Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei ripristini stradali sarà applicata una penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00), salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile all’Impresa.
In merito, si evidenzia che i ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dal D.L. In assenza di comunicazione esplicita, tale termine è fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del rinterro.
Sulle strade statali, provinciali e dove richiesto il ripristino dovrà essere eseguito non appena terminato il rinterro con conglomerato a caldo o conglomerato a freddo per i ripristini provvi- sori come ordinato dalla D.L.
Inoltre, qualora l’Impresa non provveda secondo quanto sopra definito ACEA potrà procede- re direttamente o far procedere altra impresa alla esecuzione del ripristino e la spesa relativa sarà a totale carico dell’Appaltatore. Le disposizioni impartite dall’ACEA non infirmano mini- mamente gli obblighi di carattere contrattuale dell’Impresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori, e le conseguenti responsabilità civili e penali nei confronti sia dell’ACEA sia di terzi.
Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea l’esecuzione dei ri- pristini a regola d’arte, il Direttore dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Impresa, può ordinare la sospensione dei lavori di ripristino. In questo caso non spetta all’Impresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato per l’ultimazione dei lavori di ripristino.
Quando disposto dalla D.L., l’Impresa è tenuta ad eseguire il ripristino provvisorio con manto freddo invernale ed alla sua manutenzione;
• la mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite sono sanzionate dalla stazione appaltante per danno d’immagine senza che l’Impresa possa sollevare obiezione ed eccezio- ne alcuna; tali sanzioni per ciascuno intervento saranno applicate nella misura di € 50,00 (eu- ro cinquanta/00) alla prima segnalazione, di € 100,00 (euro cento/00) alla seconda segnala- zione e € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) alla terza segnalazione;
• la violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali (v. art. 76 del presen- te Capitolato) di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012, comporta l'applica- zione della penale nella misura di € 260,00 (euro duecentosessanta/00) per ciascuna singola violazione accertata ed ogni giorno di ritardo nel rettificare l’inottemperanza.
• Per ogni giorno di ritardo nella consegna del rilievo delle opere eseguite, oltre il 15° giorno dalla data di ultimazione delle stesse, o dall’eventuale altro termine precisato dalla D.L., sarà applicata una penale di € 1,00 (Euro uno) per ogni metro lineare di tubazione di cui non sono stati consegnati i relativi disegni (as-built), ovvero siano stati consegnati in forme incomplete e non conformi alle specifiche disposizioni di capitolato;
• Mancata regolare consegna della documentazione fotografica delle opere eseguite non più ispezionabili (quali ad es. i particolari documentanti la corretta posa delle tubazioni, del ma- teriale di rinterro, ecc.), sarà applicata una penale di € 200 (Euro duecento/00) per ogni parti- colare riscontrato dalla D.L. non documentato in modo adeguato/sufficiente e di € 300 (Euro trecento/00) per ogni particolare costruttivo riscontrato senza alcuna documentazione;
• Fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate, inoltre, le seguenti penalità in caso di inadempienze accertate dal personale ACEA:
mancato uso di DPI | € | 260,00 | (duecentosessanta/00) |
uso di vestiario indecoroso | € | 260,00 | (duecentosessanta/00) |
uso non autorizzato di materiali e/o mezzi ACEA | € | 260,00 | (duecentosessanta/00) |
mancata o incompleta installazione segnaletica stradale intervento | € | 260,00 | (duecentosessanta/00) |
mancata o incompleta compilazione delle regi- strazioni | € | 260,00 | (duecentosessanta/00) |
Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal D.L. nel Registro di contabilità in occa- sione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne com- porta l’applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento e se del caso,
dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva qualora necessario, senza che ciò possa dar motivo all’appaltatore di reclami alcuno.
Oltre all’applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora il ritardo sia tale da poter ar- recare pregiudizi, la Stazione Appaltante mediante semplice comunicazione potrà avvalersi, inoltre, della facoltà di procedere direttamente o tramite altra impresa all’esecuzione del relativo intervento con addebito nella contabilità dell’appalto della spesa sostenuta.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora l’importo della penale superi la predetta percentuale a discrezio- ne della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà procedere alla risoluzio- ne del contratto in danno all’appaltatore per gravi inadempienze dello stesso nel rispetto delle ob- bligazioni assunte.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell’inadempienza.
Le disposizioni impartite dalla D.L. non infirmano minimamente gli obblighi di carattere contrattuale dell’Impresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori e le conseguenti responsabilità civili e penali nei confronti sia dell’ACEA-SMAT sia di terzi.
Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea l’esecuzione dei lavori a re- gola d’arte, il D.L., d’ufficio o su segnalazione dell’Impresa, può ordinare la sospensione degli stessi. In questo caso non spetta all’Impresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della so- spensione non è calcolata nel termine fissato per l’ultimazione dell’intervento.
27. Premio accelerazione
Nella fattispecie non è previsto, di conseguenza non verrà corrisposto premio alcuno per un even- tuale anticipo dell’ultimazione dei lavori sul termine utile stabilito.
28. Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordina- tore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove as- similabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati e le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipenden- te.
29. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore – Cronoprogramma operativo
Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43, comma 10, del regolamento, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; ta- le programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmen- te stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrat- tuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei la- vori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti di- versi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titola- ri di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperan- za all’articolo 92, c. 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all’Allegato XV punto
2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coe- rente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
In caso di consegne frazionate il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante integrante il progetto esecu- tivo e facente parte del contratto; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a mo- tivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze con- trattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.
Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come no- vazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei lavori provve- dere all’integrazione e/o all’aggiornamento del cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.
CAPO 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
30. Lavori a corpo – oneri sicurezza
Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attri- buito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occor- rente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e se- condo le indicazioni impartite dalla D.L.. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a cor- po, siano da eseguirsi. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e in- trinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appal- tata secondo le regola dell'arte.
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro al- legato progettuale.
La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo riportate nel computo metrico di progetto e nella descrizione analitica dell’intervento non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l’appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata in quota parte con l’emissione di ogni S.A.L. pro- porzionalmente con l’avanzamento dei lavori ovvero applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente capitolato speciale, considerando per ogni stato d’avanzamento le categorie di lavoro ef- fettivamente eseguite (gruppi o sottogruppi).
La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata dalla Direzione lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal C.S.E., ove nominato, in percen- tuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale.
Ai fini della tenuta della contabilità è consentito l’utilizzo di programmi informatizzati e non sono ri- chieste la numerazione e la bollatura del registro.
31. Prestazioni in economia (materiali, manodopera e noli)
La contabilizzazione di eventuali prestazioni in economia sarà effettuata, in uniformità al precedente art. 4 del presente capitolato, in parziale modifica alle modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, così come segue:
a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda la manodopera secondo i prezzi vigenti al momento dell’appalto (desunti sul sito regionale di pubblicazione dei Prezziari per OO.PP.), incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi indicati) nella misura complessiva del 24,30% ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su questi ultimi due addendi (24,30%).
c) per quanto riguarda i noli e i trasporti, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari de-
terminati contrattualmente.
le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono sempre determinate nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010 (24,30%).
32. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla D.L.
In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti potrà essere aggiun- ta, a discrezione della D.L., unicamente la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, desti- nati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal D.L., da valutar- si a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e pos- sono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
33. Anticipazione e Revisione Prezzi – Compensazione Prezzi – Prezzo chiuso
In deroga al comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, stante le peculiarità dell’appalto in oggetto, e la ravvicinata rateizzazione degli acconti/SAL previsti di cui al successivo art. di capitolato, si precisa che nella fattispecie non è prevista alcuna anticipazione sul prezzo dell’appalto.
E’ inoltre esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo com- ma, del codice civile. In ragione delle caratteristiche dell’appalto, è pure esclusa ogni compensazione prezzi di cui all’ex articolo 133, c. 4, 5, 6 e 7 del precedente Codice dei contratti (concerne il prezzo di quei materiali da costruzione che, per effetto di circostanze eccezionali, abbia subito variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato con apposito decreto dal Mini- stero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta).
34. Pagamenti in acconto
Le rate di acconto saranno dovute a cadenza mensile (1 SAL/mese) ogni qualvolta l’importo dei la- vori eseguiti, contabilizzati ai sensi di Legge e secondo le prescrizioni indicate dal Capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenu- te e delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo di almeno € 10.000,00.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016 a garanzia dell’osservanza delle norme in mate- ria di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale – approvazione certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamen- to dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
Ai sensi del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione di mandato/bonifico a favore dell’appaltatore, previa presentazione da parte del medesimo di regolare fattura fiscale.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio/regolare esecuzione (si precisa che per importo contrat- tuale s’intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati).
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 set- tembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l’emissione di ogni certificato di pagamento e/o del relativo mandato-bonifico è subordinata:
a) all’acquisizione del regolare DURC dell’appaltatore;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fat- ture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) all’accertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di paga- mento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le mo- dalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d’inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invi- ta per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindi- ci) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante può provvedere alla liquidazio- ne del certificato di pagamento, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal persona- le dipendente.
Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite Bonifico bancario, con le modalità e le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante.
35. Conto finale - Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal D.L. e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accer- tato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione de- finitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione e alle condizioni di cui ai commi seguenti.
Il conto finale dei lavori sarà comunque emesso dalla D.L. solo in subordine al regolare ricevimento:
- del rilievo delle opere eseguite (as-built) effettuato a cura dell’impresa in conformità a quanto disposto con le norme RRGO adottate da SMAT S.p.A. e reperibili sul sito internet xxxxxxxxx.xx;
- del collaudo a pressione di tenuta idraulica delle condotte eseguite;
- della documentazione fotografica delle opere eseguite, comprovante, per quanto non più ispe- zionabile, la loro regolare esecuzione.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il ter- mine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione e approvazione da parte dell’Amministrazione Appaltante del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura fiscale.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita ga- ranzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
• un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. di leg- ge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
• efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
• prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario au- torizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla sche- da tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (venti- quattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti (DURC, pre- sentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate, ottemperanza alle prescri- zioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, accertamento Equitalia).
36. Tracciabilità dei pagamenti
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identi- ficativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale del- le persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Sta- zione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli inte- ressi per ritardi nei pagamenti.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in re- lazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spe- se generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gesto- ri e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documenta- zione della spesa. Per le spese giornaliere, d’importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impie- go del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e, se dovuto, il codice CUP, acquisito/i d’ufficio dalla Stazione Appaltante per l’appalto in oggetto.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora rei- terata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato.
I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli ob- blighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del c. 2, lett. a); in as- senza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
37. Ritardi della Stazione Appaltante nel pagamento delle rate
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a dispo- sizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritar- do; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di paga- mento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, im- mediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del c.c., rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provve- da contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbi- trale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta co- stituzione in mora.
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito (90 gg. dall’emissione del collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità) per causa imputabile alla Stazione appaltante, sul- le somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termi- ne stabilito sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale è comprensiva del maggior danno.
38. Cessione del contratto e dei crediti - modifiche societarie
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante pri- ma o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazio- ne di cui all’art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasferimento e l’affitto d’azienda si applicherà l’art. 106 D.lgs. 50/2016. Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la documentazione antimafia ai sensi della vigente nor- mativa, sarà obbligo dell'Impresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.
Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si appliche- rà l’istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti normative in materia.
CAPO 6 – GARANZIE E RESPONSABILITA’
39. Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, per la partecipazione all’appalto è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dell’appalto, comprensivo degli one- ri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta, con le modalità e alle condizioni di cui al relativo articolo di legge e al bando di gara/ lettera di xxxxxx.
40. Cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli ecce- denti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un in- termediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'ec- cezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103 del Codice dei contrat- ti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo do- cumento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rima- nente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automati- camente all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di altri atti formali, richieste, autoriz- zazioni, dichiarazioni o restituzioni.
La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate du- rante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia av- viene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fer- mo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concor- renza di 1/5 dell’importo originario.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le imprese.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del D.Lgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia deter- mina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazio- ne appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
41. Riduzione delle garanzie
Ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice, l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per
gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon foot- print) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo docu- menta nei modi prescritti dalle norme vigenti
Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, dell’art. 103 del Codice, le sopraindicate riduzioni sono appli- cabili anche in relazione alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al c. 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.
In caso di avvalimento, per poter beneficiare della riduzione il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.
42. Obblighi assicurativi dell’appaltatore – Danni di esecuzione e responsabilità civile
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni cau- sati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissio- ne del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura as- sicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo sche- ma-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, in- sufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approva- zione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.
Il contratto di assicurazione non potrà prevedere alcun importo o percentuale di scoperto o di fran- chigia.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppa- mento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garan- zia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti rag- gruppati o consorziati.
Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire lavori, manutenzioni, riparazioni, as- sistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Impresa, nonché ditte/enti che lamentassero interruzioni di attività/servizio per effetto di danni arrecati dall’appaltatore.
L'Impresa dovrà immediatamente dare notizia alla D.L. di qualunque incidente sorto nell'esecuzione dei lavori.
Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che l'Impresa dovrà rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa, salvo nel caso che detti re- clami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovuti a fatti o negligenza della stessa.
L’Impresa dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell’avvenuto o meno risarcimento dei danni richiesti specificandone i termini. In ogni caso l’appaltatore tiene sollevata la Stazione appal- tante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
43. Ordini della Direzione Lavori
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.
L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Amministrazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenes- se opportune in merito all'ordine impartitogli.
44. Variazione dei lavori
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle va- rianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’appaltatore possa pre- tendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presen- tato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto,
per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino variazioni dell’importo contrattuale.
Qualora, nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016, l’importo delle variazioni dei lavori rientri entro il limite del 20% dell’importo dell’appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompa- gnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto, ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice, a sottoscrivere in segno di accettazione.
Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC e del POS.
Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del procedimento, l’adeguamento del PSS, oppure, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 90, comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008, la redazione del PSC di cui all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008 nonché al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto.
45. Varianti per errori od omissioni progettuali
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero necessarie varianti, che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del con- tratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche l’appaltatore originario.
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi con- trattuale come determinati ai sensi del presente Capitolato. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’ex art. 163 del DPR 207/2010.
47. Danni di forza maggiore
Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei la- vori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’ex art. 166 del Regolamento.
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause impreve- dibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.
Non sono considerati dovuti a forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature e i guasti che venissero causati alle scarpate dei tagli e dei rilevati dalle acque di pioggia anche eccezionali.
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di so- spensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a
cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Ente Appaltante.
I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Ente Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avvenimento mediante raccomandata A/R escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
48. Rinvenimenti
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applicano gli articoli 35 e 36 del Capitolato Generale d'appalto LL.PP.
Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 35 del Capitolato Generale d'appalto LL.PP. nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, l'arte o l'archeologia, l'Appal- tatore, ricevutone l'avviso dalla D.L., dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire la integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazio- ne. Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore Xxxxxx nel quale sia ri- portata l'autorizzazione della locale Soprintendenza, con l'osservanza delle disposizioni e delle caute- le che verranno imposte, i cui oneri saranno valutati caso per caso in conformità a quanto disposto nel citato art. 35.
Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Ente Ap- paltante, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.
49. Materiali di scavo e di demolizione
L’Appaltatore deve trasportare e regolarmente accatastare nel luogo stabilito negli atti contrattuali o dalla D.L., tutti i materiali di scavo e demolizione intendendosi di ciò compensato coi relativi prezzi di scavo e demolizione.
L’Appaltatore deve smaltire presso pubbliche discariche autorizzate tutti i materiali di scavo e demo- lizione nel pieno rispetto di ogni prescrizione e modalità di legge relative alla specifica tipologia del rifiuto, sostenendo i relativi costi di smaltimento. Sarà riconosciuto all’appaltatore il prezzo dello smaltimento unicamente a fronte della presentazione dei documenti comprovanti l’avvenuto smal- timento nelle forme autorizzate.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, indipen- dentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è quindi soggetto agli oneri derivanti dall’applicazione del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
L’appaltatore è pertanto tenuto a tutti gli adempimenti derivanti dalla normativa sopracitata posti a carico del soggetto “produttore”.
I materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente.
I materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto devono essere trattati in conformità alla normativa vigente.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
L’appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e
conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell’appaltatore, secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.
Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.
Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, l’appaltatore, anche nel ca- so di lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente do- cumentazione:
- l’elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le autorizza- zioni dei soggetti trasportatori;
- i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;
- copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
Il sito di destinazione del materiale verrà scelto dal Produttore tra quelli che indicherà alla D.L. e alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori.
Saranno infine a carico dell’appaltatore anche tutti gli ulteriori adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.
50. Documenti di trasporto e tagliandi peso
La corretta tenuta e la compilazione per le parti di competenza dei documenti di viaggio e dei formu- lari è a totale carico dell’assuntore dell’appalto. Il contratto e ogni trasporto dovrà obbligatoriamen- te essere gestito in conformità ad ogni attinente norma vigente.
51. Lavori festivi e fuori dall’orario normale
Le opere in trincea o comunque all’aperto non verranno eseguite fuori dall’orario normale di lavoro, se non nel caso che l’Appaltatore sia stato, dietro propria richiesta, autorizzato dalla D.L., onde poter ultimare i lavori nel termine stabilito.
Nessun particolare compenso sarà comunque riconosciuto all’Appaltatore qualora le opere siano state in parte eseguite al di fuori del normale orario di lavoro; in questa ipotesi, potranno anzi, esse- re addebitate allo stesso le maggiori spese di sorveglianza e D.L.
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 27 del C.G.d’Appalto, ove l’esecuzione delle opere non do- vesse procedere in modo da assicurare il compimento dell’appalto nel tempo previsto per cause non ascrivibili all’Appaltatore, il D.L., previo assenso del CSE e autorizzazione del RUP, potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità o compensi di sorta, salvo il diritto al ristoro del maggior onere per tariffe sindacali relative a lavorazioni condotte in siffatte condizioni.
52. Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei mate- riali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
53. Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre presso ogni singolo cantiere un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello
54. Xxxxxxxx e pulizia finale del cantiere
Terminati i lavori, l’Appaltatore dovrà immediatamente provvedere alla perfetta pulizia dell’area di cantiere utilizzata ed entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni di calendario dal termine dell’intervento il cantiere dovrà essere perfettamente sgomberato da tutti i materiali e mezzi; in di- fetto, e senza necessità di alcun preavviso di messa in mora, l'Ente Appaltante si riserva la possibilità di provvedervi direttamente, o tramite terzi, addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA
55. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita xxxxxx- sta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai fini della redazione del relativo contratto e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, qualora que- sti siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali compa- rativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validi- tà, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ra- gione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) DURC in corso di validità e i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavorato- ri, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adegua- mento;
d) il piano operativo di sicurezza (POS);
Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio sta- bile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indi- cate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l’impresa affida- taria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decre- to 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
L’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
56. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la ge- stione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli apposi- ti piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano esegui- te secondo il criterio «incident and injury free».
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito in merito agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza.
57. Osservanza del protocollo d’intesa sulla sicurezza nei cantieri edili provinciali
Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale, al D. Lgs 50/2016 e agli altri indicati nel Piano di Sicu- rezza e Coordinamento e nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti all’osservanza di quanto prescritto dal “PROTOCOLLO D’INTESA SULLA SICUREZ- ZA E REGOLARITA’ NEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI TORINO” sottoscritto dal Comitato Per- manente Salute e Sicurezza sul Lavoro in data 04/02/2010.
58. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
L’appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurez- za e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimati- vo dei costi per la sicurezza.
L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accet- tate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
L’appaltatore ha altresì l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.
59. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più propo- ste motivate di modificazione o d’integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio ga- rantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla con- sultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre- scrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempe- stivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integra- zioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
60. Piano operativo di sicurezza (POS)
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predi- sporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e re- lative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi dell’articolo 105 del Codice l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento PSC.
Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
61. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, non- ché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodi- camente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di com- mercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario d’imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio cooperativo o d’imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese im- pegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e il piano operativo di sicurezza (POS) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costitui- scono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi del comma 8 dell’art. 105 del Codice e sulla base delle disposizioni del D. Lgs 175 del 21.11.2014, il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appal-
tante. L’aggiudicatario risponde in solido col subappaltatore per gli adempimenti contributivi previ- denziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è te- nuto il subappaltatore.
CAPO 9 - SUBAPPALTO
62. Subappalto
Il subappalto o il sub affidamento in cottimo, è soggetto allo scrupoloso rispetto delle condizioni e precisazioni di cui all’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e del limite del 30%, in termini economici, dell’importo totale del contratto.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appal- tante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le parti che intende subappaltare o conce- dere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato e che dimostri l’assenza in capo ai subappalta- tori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dello stesso;
c) al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario deve trasmettere specifica certificazione attestante il possesso da parte del su- bappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e dichiarazione attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppa- mento, società o consorzio;
d) che l’appaltatore, unitamente al deposito presso la Stazione appaltante del contratto di su- bappalto e delle dichiarazioni sopradette, ovvero entro i successivi 15 giorni, trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione comprovante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, in relazione alle attività da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
3) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichia- razione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggrup- pamento temporaneo, società o consorzio;
4) regolare DURC del subappaltatore in corso di validità nonché i dati necessari all’acquisizione d’ufficio dello steso;
e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del
d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato qualora per l’impresa subappaltatrice sia accer- tata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatto salvo il regolare ricevimento nei termini sopraindicati della do-
cumentazione sopraccitata comprovante la regolarità del subappaltatore; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il mede- simo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'auto- rizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. In conformità a ciò i termini per la presentazione della documentazione anzidetta sono quindi da intendersi anch’essi dimezzati.
L’affidamento di prestazioni in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice, l’appaltatore deve praticare, per le prestazio- ni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superio- re al 20% (venti per cento) e deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, re- lative alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e nor- mativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge l’appalto e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione ap- paltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, as- sicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza per le opportune verifiche di conformità del Coord. della Sicurezza con il PSC e con il POS dell’appaltatore.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le parti scorporabili.
Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le relative attività.
63. Distacco di manodopera
Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo
n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di ef- fettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distac- cante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a com- provare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione al-
legata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
64. Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di attività subappaltate.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguo- no le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'ini- zio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del POS.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione ap- paltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo contrattuale dell’appalto o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati almeno il giorno fe- riale antecedente. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti non è conside- rato subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi per le quali occorre effet- tuare comunicazione alla stazione appaltante. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi suddetti, si appli- xxxx le disposizione di cui al Capitolato in oggetto in materia di tessera di riconoscimento.
65. Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante non provvederà (fatte salve le deroghe di cui al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016) al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effet- tuate.
Ai sensi della deroga di cui al comma 13 dell’art. 105 del Codice, la stazione appaltante potrà corri- spondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni
e lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite (come risultanti dal contratto depo- sitato con l’istanza di rilascio dell’autorizzazione) nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affida- tario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformi- tà, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del con- tratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Xxx non sia stata contestata for- malmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazio- ne appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, de- traendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme do- vute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016.
Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai suddetti commi (DURC ne- gativo, ritardo nel pagamento delle retribuzioni), la Stazione appaltante può dopo aver invano ri- chiesto di regolarizzare la situazione, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietan- ziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
66. Riserve
Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti conta- bili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dagli Art. 190 e 191 del R.G. di cui al DPR 207/2010.
Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del D.L., non avranno effetto interruttivo o sospen- sivo degli effetti contrattuali.
Ai sensi dell’art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha de- terminato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Ai sensi dell’articolo 205, comma 1, del Codice, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui docu- menti contabili, l’importo economico delle prestazioni comporti incrementi rispetto all’importo con- trattuale in misura tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al rag- giungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del c.c.
67. Controversie
Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra l'Amministrazione o D.L. e l'Appaltatore che non siano state definite in xxx xxxxxxx xx xxxxx dell’Art. 205 del Codice sa- ranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente (foro di Torino).
L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questio- ni.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o so- spendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla D.L.
68. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto, e in particolare:
a) nell’esecuzione dell’appalto che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si ob- bliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei ca- si in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappal- to non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pre- giudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, as- sistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento del- le retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione ap- paltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, uti- lizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Ca- pitolato, detraendo quindi il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero
dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del Codice.
In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappal- tatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la ef- fettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizza- to.
69. Tessera di riconoscimento
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati iden- tificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stes- so obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti la- voratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività e il personale presente occasionalmente che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, for- nitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
La violazione degli obblighi suddetti comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della san- zione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tes- sera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione am- ministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedu- ra di diffida di cui all’articolo 13 del D. Lgs 124/2004
70. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il documento unico di regolarità contributiva DURC sarà di norma acquisito d’ufficio direttamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere nel caso conseguito tramite l’Appaltatore; in ogni caso l’Appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltatori - cotti- misti, dovranno sempre prontamente trasmettere alla Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, n° di posizione assicurati- va;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa indivi- duale n° di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, n° di posizione assicurativa
dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016, in caso di inottemperanza agli obblighi contribu- tivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Sta- zione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luo- go dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato Speciale.
Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del contratto, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la deca- denza dell’autorizzazione al subappalto.
Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora tra la sti- pula del contratto e il primo stato di avanzamento dell’appalto o tra due successivi stati di avanza- mento, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, è necessario l’acquisizione di un nuovo DURC.
In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la do- cumentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trat- tenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al c. 3.
c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a contratti d’appalto diversi da quello ogget- to del presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferi- mento al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per re- golarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispetti- vo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidaz. delle somme trattenute ai sensi della lett. b).
71. Cause di Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio
Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 gg, senza necessità di ulteriori adempimenti, i motivi di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016 riepilogabili in via indicativa, non esaustiva, nei seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di preven-
zione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’art. 108 del Codice;
b) inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedi- menti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensioni senza giustificato motivo;
f) rallentamenti, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 e ai piani di sicurezza integranti il contratto e alle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.L./D.E.C./ R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al personale ispettivo del Ministero del la- voro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi pa- ritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui al presente Capitola- to;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto 81/2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del Codice.
Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’art. 108, c. 1, del Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA e/o dei requisiti dell'appaltatore per aver prodotto falsa do- cumentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
Il contratto è altresì risolto, qualora si rendano necessari interventi suppletivi, al raggiungimento dei 6/5 dell’importo originario del contratto. Ovvero, a insindacabile scelta della Stazione Appaltante, senza che l’appaltatore nulla abbia da eccepire, al raggiungimento dei 4/5 dell’importo contrattuale.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione as- sunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della rac- comandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestua- le indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando all’impresa che segue in graduatoria o, in caso di indisponibilità, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo delle prestazioni da completare e di quelle da eseguire d’ufficio in danno;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.
La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell’informazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a ten- tativi di infiltrazione mafiosa a carico dell’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
72. Foro giuridico competente
E’ esplicitamente esclusa la competenza arbitrale in caso di controversie. Il Foro Giuridico competen- te è quello di Torino.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
73. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il D.L. redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il D.L. procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e ver- balizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno alla Sta-
zione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presen- te Capitolato, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla D.L. ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale pe- riodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato.
Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199 del D.P.R. n. 207 del 2010.
74. Controlli e verifiche
Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzio- namento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
A completamento dei lavori sulla rete fognaria la stazione appaltante eseguirà una video ispezione di collaudo e verifica della regolare esecuzione dei relativi interventi.
Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all’art. 5 C.G.
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la re- sponsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcu- na preclusione in capo alla stazione appaltante.
75. Termini per il Collaudo o per l’accertamento della Regolare Esecuzione
Per il presente appalto, il certificato di collaudo-regolare esecuzione è emesso entro il termine pe- rentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione accertata di tutti i lavori ed ha carattere provvisorio; esso as- sume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, s’intende tacitamente approvato, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di col- laudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto dalla D.L., nel presente Capitolato o nel contrat- to.
76. Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appal- tate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
77. Conformità agli “standard sociali minimi”
L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.
I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del pre- sente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformi- tà agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relati- ve alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di forni- tura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non confor- mità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clau- sole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.
La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali comporta l'applicazione del- la penale nella misura indicata nel relativo articolo di capitolato.
78. Oneri e obblighi generali a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capito- lato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori (quali ad es. l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, il trasporto di qualsiasi mate- riale o mezzo d’opera, attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e per- fetta dei lavori, rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di materiali, la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di esecuzione, le spese di adeguamento dei cantieri in osser- vanza del D.Lgs. 81/2008), sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi alle prescrizioni e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in rela- zione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamen- te protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone ad- dette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risar- citoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla dire- zione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa dire- zione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura por- tante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare al- meno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli ordinati e previ- sti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzio- ne, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della D.L., comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appal- tante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manu- fatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano af- fidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire diret- tamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di si- curezza;
i)la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j)le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del can- tiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione ap- paltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Diretto- re Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipolo- gia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei