OGGETTO: NORME REGOLAMENTARI PER GLI ATLETI CONVOCATI NELLE SQUADRE NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
06 agosto 2021
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A Tutti gli Atleti facenti parte delle Squadre Nazionali a tutti gli atleti convocati a Raduni Nazionali
a tutti gli atleti convocati a Competizioni in rappresentanza della Nazionale e p.c. a Tutti i Tecnici e Team Leader
OGGETTO: NORME REGOLAMENTARI PER GLI ATLETI CONVOCATI NELLE SQUADRE NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Ai tesserati federali, oltre alle norme previste dalla parte IV del Regolamento affiliazione e tesseramenti, artt. 44 e ss, si applicano le seguenti disposizioni
A. CONVOCAZIONE
1. L’atleta convocato è tenuto ad aderire alla convocazione disposta dall’Organismo Federale preposto all’attività delle Squadre e Rappresentative Nazionali per gare ed allenamenti della Nazionale Italiana del settore di appartenenza e alla convocazione dell’Organo Periferico per Rappresentative Regionali ed interregionali.
2. La F.I.S.G. riconosce l’indisponibilità soltanto in presenza di gravi e giustificati motivi.
3. I convocati sono tenuti personalmente a dare immediato riscontro all’avviso di convocazione.
4. L’atleta che senza un giustificato e documentato motivo:
a. non dà la sua adesione e/o disponibilità alla convocazione in qualsiasi Squadra Nazionale;
b. non si presenta al raduno della Nazionale dopo aver dato la sua disponibilità;
c. si ritira o abbandona la Squadra Nazionale durante il raduno di preparazione o durante lo svolgimento di una manifestazione agonistica;
d. sarà deferito agli Organi competenti per i provvedimenti disciplinari del caso.
5. Non saranno ritenute valide:
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a. le cause sanitarie non accertate dal medico federale della Squadra Nazionale sul luogo del raduno;
b. le condizioni di invalidità tali da non consentire la sua presenza al raduno, non accertate dal medico federale;
c. i motivi di opportunità soggettiva avanzati dal convocato o dall’affiliato di appartenenza.
6. È fatto divieto ai convocati di disputare, in concomitanza del raduno, qualsivoglia altra attività agonistica.
7. L’affiliato che si renda direttamente o indirettamente responsabile dell’assenza dell’atleta convocato sarà deferito alla procura federale.
8. Gli atleti, con l’accettazione della convocazione, autorizzano la FISG all’utilizzo della loro immagine in connessione alla loro qualità di nazionali per scopi promo-pubblicitari.
Agli Atleti che non aderiscono alle convocazioni delle varie squadre nazionali, senza validi e giustificati motivi, verrà inflitta una squalifica fino ad un massimo di tre mesi (art. 28 Regolamento di Giustizia)
B. TUTELA DEGLI ATLETI DELLE SQUADRE NAZIONALI
1. Gli atleti delle Squadre Nazionali, impegnati nella preparazione e nella partecipazione alle gare di ogni specialità federale sia individuale che a squadra, sono tutelati al fine di:
a. assicurare l’ordinato svolgimento dell’attività sportiva degli atleti delle squadre nazionali, degli atleti di interesse nazionale e delle rappresentative nazionali;
b. garantire lo status di “atleta dilettante” per la partecipazione alle attività organizzative nazionali e internazionali della FISG
c. garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Federazione nei confronti di Sponsor Federali e dei Fornitori Ufficiali della Federazione o dei settori
2. In attuazione dei propri compiti istituzionali la FISG predispone quanto necessario per assicurare agli atleti delle Squadre Nazionali la preparazione e gli allenamenti per la loro partecipazione alle gare. Dal momento dell’arrivo al luogo di convocazione fino al momento della partenza tutte le spese di vitto e alloggio, assistenza medica, e quanto altro inerente e
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necessario sarà, pertanto, a carico totale della Federazione. Le spese di viaggio dal luogo di residenza a quello della convocazione e ritorno e quelle degli spostamenti successivi disposti dai settori, qualora siano previsti a carico della Federazione, saranno rimborsati secondo i criteri e le tariffe deliberate dal Consiglio Federale. Per gli Atleti non facenti parte della Squadra Nazionale e convocati ai raduni della Squadra Nazionale spetterà al Consiglio Federale stabilire l’entità e le modalità di attuazione di eventuali rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio.
3. La Federazione assicura gli atleti per i rischi d’infortunio, morte, invalidità permanente, e responsabilità civile. La copertura assicurativa è attiva durante i raduni collegiali, gli allenamenti e le gare ufficiali.
4. La Federazione si impegna ad applicare integralmente nei confronti dei propri tesserati quanto previsto dai regolamenti delle Federazioni internazionali di appartenenza.
C. OBBLIGHI DEGLI ATLETI DURANTE LE CONVOCAZIONI
1. L’atleta ha il dovere di rispettare integralmente il programma di allenamento e di partecipare a tutte le manifestazioni di carattere internazionale e nazionale per lui programmate. In caso contrario rinuncerà al sostegno tecnico ed economico della FISG nello svolgimento della sua attività.
2. L'atleta ha il dovere di allenarsi con gli allenatori della propria squadra nazionale e con gli altri atleti appartenenti alla stessa squadra, comunque secondo le disposizioni del Responsabile Tecnico.
3. Ogni atleta è tenuto, oltre che al rispetto delle norme del CONI/CIP, ad osservare i Regolamenti della Federazione e delle Federazioni Internazionali di appartenenza e a:
a. rispettare integralmente le normative Antidoping
b. presentarsi puntualmente a tutte le convocazioni predisposte dalle direzioni agonistiche e svolgere integralmente il lavoro programmato per gli allenamenti ed i test;
c. uniformarsi a tutte le direttive che gli verranno impartite dagli allenatori federali di carattere tecnico organizzativo;
d. utilizzare durante tutto il periodo di convocazione per allenamenti, gare o qualsiasi altra manifestazione organizzata dalla FISG ed in ogni momento dell’attività ufficiale in cui vi sia la presenza di pubblico, stampa, radiotelevisione, operatori fotografici e cinematografici
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e per qualunque altra attività cui l’atleta partecipa come membro delle Squadre Nazionali, ivi comprese le premiazioni e le interviste pre e post gara, riunioni tecniche etc., esclusivamente il materiale tecnico e di abbigliamento assegnato in corso della stagione quale dotazione, dalla Federazione.
È inoltre, fatto divieto di prestarsi a foto o riprese singole e di gruppo, anche presso la propria residenza privata, indossando capi di abbigliamento o attrezzature tecnico- sportive che pubblicizzino Aziende che non siano Fornitori Ufficiali della FISG, con riferimento all’immagine di atleta appartenente alla squadra nazionale.
e. essere a disposizione nel caso in cui verrà ufficialmente convocato dalla Federazione per relazioni con la stampa e per promozioni pubblicitarie della FISG e/o dei propri Sponsor anche individualmente
f. non partecipare a gare e manifestazioni o esibizioni non previste dai programmi stabiliti dal Responsabile Tecnico senza preventiva autorizzazione della stessa;
g. comunicare tempestivamente all’allenatore ed al medico federale, eventuali malesseri o impedimenti fisici ed a sottoporsi agli accertamenti medico-sportivi richiestigli e a seguire le prescrizioni sanitarie ricevute e comunque, stabilire un rapporto tra il medico federale e l’eventuale medico sociale o personale, comprese eventuali collaborazioni massa- fisioterapiche, cure dietologiche che dovranno essere autorizzate dal medico federale;
x. concludere ogni accordo, per il quale possa essere sfruttata da terzi la sua immagine, il nome e la fama sportiva previa autorizzazione della FISG o per il tramite della Federazione medesima. Eventuali contatti diretti con Aziende interessate alla “Sponsorizzazione individuale” (per una sola azienda) o alla stipula di contratti di “pubblicità” dovranno essere tempestivamente comunicati alla Federazione. In caso di “Sponsorizzazione individuale”, in relazione ad esigenze di compatibilità con contratti già in essere tra la FISG ed i propri Sponsor, dovrà riservare agli Sponsor della FISG il diritto di prelazione sulla sponsorizzazione proposta. La gestione degli sponsor personali è disciplinata al punto D del presente regolamento
i. non partecipare ad alcuna manifestazione/esibizione a carattere promozionale e/o pubblicitaria, singola o collettiva, senza preventiva autorizzazione scritta della FISG;
j. non rilasciare interviste, dichiarazione, scritti lesivi del prestigio del CONI/CIP, della Federazione, dei tesserati FISG, e/o aziende Sponsor o Fornitori ufficiali della Federazione.
4. Gli Atleti delle Squadre Nazionali del Settore Figura non potranno, altresì, partecipare ad eventi, esibizioni (Galà) o programmi televisivi senza preventiva autorizzazione scritta federale come previsto dalle norme ISU, al fine di garantire la loro eleggibilità per la
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partecipazione a manifestazioni internazionali ISU. La Federazione si riserva di non concedere autorizzazioni qualora l’atleta non abbia garantito la propria presenza ad eventi e/o esibizioni per cui sia stato convocato dalla Federazione per non più di tre presenze per stagione.
5. Il mancato rispetto delle norme sopra previste, a prescindere dalle eventuali conseguenze sullo stato di qualificazione dell’atleta, comporta, previo deferimento alla Procura Federale, le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Giustizia con possibilità di squalifica di almeno 3 mesi. In ogni caso il Direttore Tecnico, qualora riscontrasse un’eventuale violazione alle disposizioni di cui ai commi che precedono, sarà tenuto ad informare Il Presidente, il Responsabile di Settore e la Segreteria Federale che procederà con il conseguente deferimento presso la Procura Federale. Il Presidente, sentite le motivazioni del Direttore Tecnico e del Responsabile di Xxxxxxx, potrà provvedere ad autorizzare il Direttore Tecnico ad allontanare immediatamente dal raduno l’atleta informando tempestivamente il Consiglio Federale per eventuali riammissioni.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle direttive del CONI/CIP in materia di “atleti azzurri”, alle norme delle Federazioni Internazionali di appartenenza nonchè allo Statuto ed agli altri regolamenti federali.
D. DISCIPLINA SPONSOR SQUADRE NAZIONALI
DISCIPLINA GENERALE:
1. Nessun tesserato FISG per la pratica di a discipline individuali può sottoscrivere o concludere contratti di sponsorizzazione e/o pubblicità e/o sfruttamento della propria immagine autonomamente senza l’autorizzazione del Consiglio Federale.
2. È comunque sempre preclusa la possibilità per i tesserati FISG di qualunque disciplina di concludere accordi di sponsorizzazione in ragione della partecipazione a Giochi Olimpici.
3. La richiesta dovrà pervenire al Consiglio Federale da parte del tesserato interessato unitamente ad una copia del contratto da stipularsi contenente i termini e le condizioni di applicabilità, la durata e le relative sanzioni in caso di inadempienza delle parti.
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4. La Ditta sponsorizzatrice deve sottoscrivere un apposito modulo di adesione alla FISG che la impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni degli Organi federali, con particolare riferimento alla clausola compromissoria.
5. La Ditta si impegna, inoltre, a non avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento di qualsiasi genere, per presunti danni, nei confronti della FISG.
6. Non è consentito sottoscrivere o concludere contratti con Ditte o prodotti che siano in contrasto con i principi morali insiti nella pratica sportiva, con leggi limitatrici della pubblicità o che possano assumere aspetti non dignitosi rispetto alla pratica sportiva o che siano in concorrenza merceologia con le ditte che hanno sottoscritto accordi promo-pubblicitari con la Federazione.
7. I contratti non possono essere in contrasto con i Regolamenti della FISG ed i regolamenti delle Federazioni Internazionali alle quali la FISG aderisce.
8. Non è consentito sottoscrivere o concludere contratti con Xxxxx che abbiano promosso azione legale nei confronti della FISG, o altre Federazioni sportive, o comunque arrecato danno all’immagine delle suddette con azioni od interventi pubblicamente assunti.
9. L’inosservanza di quanto previsto nel presente articolo da parte del tesserato comporterà la sottoposizione dello stesso a procedimento disciplinare per violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia.
VISIBILITA’ SPONSOR PERSONALI: SPORT INDIVIDUALI
Si sottolinea che gli Atleti, durante le convocazioni a raduni e gare devono sempre indossare l’abbigliamento fornito dalla Federazione.
Gli atleti potranno dare visibilità sull’abbigliamento Federale a n.1 sponsor personale o al gruppo sportivo militare e in aggiunta, per le sole discipline di Short Track e Pista Lunga, sarà consentito avere uno sponsor anche sul copricapo durante le premiazioni. Gli sponsor personali non dovranno essere in conflitto con Sponsor e/o fornitori FISG e la sottoscrizione dei contratti promo-pubblicitari dovrà essere autorizzata dal Consiglio Federale.
A seconda della disciplina gli sponsor personali possono avere la seguente visibilità sull’abbigliamento squadra nazionale:
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PISTA LUNGA:
Tuta da gara:
• un marchio dello sponsor personale o del gruppo sportivo militare sul braccio Sx cm² 40
Tuta da allenamento:
• un marchio dello sponsor personale o del gruppo sportivo militare sul braccio Sx cm² 40
Abbigliamento da podio
• un marchio sul copricapo cm² 40
• un marchio dello sponsor personale o del gruppo sportivo militare sul petto Sx cm² 30
SHORT TRACK:
Tuta da gara:
• un marchio dello sponsor personale o del gruppo sportivo militare sul braccio Dx cm² 40
Tuta da riscaldamento/allenamento:
• un marchio dello sponsor personale o del gruppo sportivo militare sul braccio Dx cm² 40
Abbigliamento da podio
• un marchio sul copricapo cm² 40
• un marchio dello sponsor personale o del gruppo sportivo militare sul petto Sx cm² 30
FIGURA:
Tuta da gara:
• non è autorizzato l’utilizzo di nessun marchio come da regolamento ISU
Felpa Kiss & Cry
• marchio del gruppo sportivo militare su petto Sx cm² 30
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Tutti i marchi di sponsor personali saranno applicati sull’abbigliamento gara e riscaldamento dalla Federazione se inviati (in formato vettoriale) alla segreteria prima che le tute da gara e l’abbigliamento vengano consegnati agli atleti.
Una volta consegnato l’abbigliamento agli atleti, l’applicazione di eventuali marchi di sponsor personali preventivamente autorizzati dal consiglio federale, dovrà essere fatta a cura degli stessi.
Qualora l’atleta dovesse cambiare sponsor personale nella stagione successiva, la sostituzione del marchio sull’abbigliamento continuativo che verrà utilizzato per più stagioni, dovrà essere fatta a cura dello stesso. Qualora la sostituzione non dovesse essere possibile oppure il capo di abbigliamento dovesse rovinarsi durante l’applicazione dello sponsor personale, l’atleta dovrà sostituire l’abbigliamento a proprie spese.
VISIBILITA’ SPONSOR PERSONALI: SPORT DI SQUADRA
Per le discipline di squadra (Curling, Hockey, Para Ice Hockey, Stock Sport e Wheelchair Curling) durante le convocazioni con la nazionale, non è prevista nessuna possibilità di applicare lo sponsor individuale sull’abbigliamento delle squadre nazionali. Ogni atleta potrà indossare, sul copricapo, il logo/marchio (per un max di 50 cm²) dell’Azienda che ha richiesto la sponsorizzazione solo dopo aver ricevuto il relativo benestare da parte della FISG; il copricapo non è da considerare indumento da gara.
HOCKEY:
Per il Settore Hockey durante le convocazioni dovrà essere rispettato quanto segue a seconda dell’evento al quale prende parte la Squadra Nazionale
1. MONDIALI TOP DIVISION:
a. Abbigliamento fornito dalla IIHF – sono autorizzati solo gli sponsor IIHF ed eventuali sponsor FISG preventivamente autorizzati da IIHF
b. Guanti e Casco forniti dalla FISG – sono autorizzati solo i fornitori FISG ed eventuali sponsor FISG preventivamente autorizzati da IIHF
x. Xxxxxxx e Xxxxxxx: è autorizzato l’utilizzo dell’attrezzatura personale
2. ALTRI EVENTI (Mondiali NON Top Division, Euro Hockey Challenge, Amichevoli, ecc.):
a. Abbigliamento fornito da FISG – sono autorizzati solo sponsor FISG
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b. Guanti e Casco forniti dalla FISG – sono autorizzati solo i fornitori FISG ed eventuali sponsor FISG
c. Xxxxxxx e Xxxxxxx è autorizzato l’utilizzo dell’attrezzatura personale
PARA ICE HOCKEY
a. Abbigliamento fornito da FISG – sono autorizzati solo sponsor FISG
b. Guanti e Casco forniti dalla FISG – sono autorizzati solo i fornitori FISG ed eventuali sponsor FISG
c. Xxxxxxx e Xxxxxxx è autorizzato l’utilizzo dell’attrezzatura personale
CURLING, WHEELCHAIR CURLING E STOCK SPORT:
Per i settori Curling e Stock Sport durante le convocazioni dovrà essere rispettato quanto segue:
1. Abbigliamento fornito dalla FISG – sono autorizzati solo gli sponsor FISG
2. Attrezzatura da gioco – in presenza di accordi di fornitura ufficiale con partner FISG è obbligatorio l’utilizzo dell’attrezzatura fornita da FISG. In assenza di accordi di fornitura, i giocatori sono autorizzati ad utilizzare l’attrezzatura personali