ALLEGATO 7
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER I DIPARTIMENTI DELLA REGIONE BASILICATA
Numero di gara SIMOG: 6918486
ALLEGATO 7
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
SOMMARIO
Art. 1.- OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 4
Art. 2.- PROFILI PROFESSIONALI DA RICOPRIRE E REQUISITI RICHIESTI 4
Art. 3.- CARATTERE DEI SERVIZI 4
Art. 5. CONTROLLI E VERIFICHE 8
Art. 6.- PERSONALE E OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA 8
Art. 8.- RISERVATEZZA DEI DATI 8
Art. 9.- PRESTAZIONI ESCLUSE DALL’OFFERTA 9
Art. 10.- RAPPORTI TRA LE PARTI NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI 9
Art. 11.- FATTURAZIONE E PAGAMENTO 11
Art. 12.- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 11
Art. 14.- OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI 12
Art. 15.- SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO 12
Art. 19.- DOMICILIO – RECAPITO 13
Premesso che:
il presente documento individua e disciplina le attività e prestazioni oggetto dell’appalto e sarà, con l’offerta prodotta dalla Ditta aggiudicataria (di seguito DA), parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati con le Aziende del SSR e con i Dipartimenti della Regione Basilicata.
La gara d’appalto, finalizzata all’individuazione di una Agenzia per il Lavoro con cui stipulare un Accordo Quadro, ai sensi del comma 3, art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per la successiva conclusione di accordi attuativi (contratti) di somministrazione di personale eventualmente necessario in corso di vigenza dell’Accordo Quadro, è riservato alle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all’art. 4 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., appositamente iscritte all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La SUA-RB agisce in qualità di Centrale di committenza per gli Enti regionali come sotto riportati:
• Azienda Sanitaria Locale di Matera - ASM;
• Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP;
• Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza;
• I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture (PZ)
• Regione Basilicata: Dipartimento Ambiente e Energia;
• Regione Basilicata: Dipartimento Politiche della Persona;
E’ esclusiva competenza della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata che procede, in nome e per conto delle Aziende del SSR e dei Dipartimenti della Regione Basilicata, nella gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
▪ indizione, espletamento ed aggiudicazione della procedura di gara;
▪ gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
▪ custodia della documentazione amministrativa e tecnica prodotta dai concorrenti in fase di gara;
▪ verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi degli artt. 80, 82 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016.
Resta nell’esclusiva competenza di ciascun Ente delegante, per la propria singola quota di fornitura, l‘autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:
▪ richiesta e gestione della garanzia definitiva;
▪ stesura e sottoscrizione del contratto (secondo le modalità previste dagli ordinamenti di ciascuna delle Aziende del SSR e dei Dipartimenti regionali);
▪ individuazione degli effettivi fabbisogni delle risorse umane in fabbisogni con verifica quali-quantitativa;
▪ ricevimento fatture e relativi pagamenti;
▪ gestione dell’eventuale contenzioso successivo all’aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all’applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
▪ monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla “SUA-RB”.
Pertanto, ogni singolo Ente committente stipulerà i propri contratti di fornitura e gestirà autonomamente il servizio, provvederà al pagamento delle fatture dopo riscontro di regolarità e intratterrà tutti i rapporti giuridici con la ditta appaltatrice.
Gli Enti committenti si riservano la facoltà, in sede di esecuzione dell’accordo quadro, di non richiedere l’attivazione di alcun contratto, senza che l’Agenzia per il Lavoro aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa.
In esecuzione degli obblighi contrattuali che andrà ad assumere con il contratto, l’Agenzia aggiudicataria si impegna ad attivare, su richiesta dei singoli Enti, sopra riportati, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale per situazioni di ordine,
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo del personale dipendente e per garantire standard definiti di prestazioni.
Le figure professionali che potranno principalmente essere oggetto della somministrazione sono quelle descritte ed elencate al successivo art. 2 e la DA è comunque obbligata a provvedere anche alla somministrazione di personale appartenente a profili professionali diversi che si dovesse rendere necessaria per fronteggiare le esigenze e le situazioni sopra richiamate. In tale ultimo caso si provvederà ad applicare il moltiplicatore definito in sede di offerta ai livelli retributivi stabiliti dal C.C.N.L. comparto sanità e dal C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali.
A mero titolo informativo, i tassi di assenteismo del personale possono, essere rilevati sui siti web istituzionali di ogni Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”:
Art. 1.- OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’appalto ha per oggetto, mediante procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore, l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Aziende del SSR e dei Dipartimenti della Regione Basilicata ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
L’importo presunto complessivo dell’Accordo Quadro ammonta a € 45.500.000,00 IVA esclusa. La durata dell’Accordo quadro è di mesi 48.
Art. 2.- PROFILI PROFESSIONALI DA RICOPRIRE E REQUISITI RICHIESTI
I profili professionali ed i rispettivi requisiti minimali richiesti sono riportati, rispettivamente, nel documento di gara allegato 1 “Fabbisogni e Requisiti del Personale”.
Il personale fornito dalla DA dovrà presentare apposita autocertificazione di conoscenza della lingua italiana. Il personale fornito, se non di madre lingua italiana, dovrà possedere una buona competenza relazionale, tale da sostenere un normale colloquio con la persona ricoverata o assistita, con l’equipe infermieristica e medica o con il gruppo di lavoro e, inoltre, la capacità sia di redigere che di consultare velocemente tutta la documentazione specifica all’attività da svolgere.
Le figure professionali, nonché le ore stimate in fabbisogno degli Enti committenti, come riportate nel sopra richiamato allegato 1 “FABBISOGNO E REQUISITI DEL PERSONALE”, sono meramente indicative e, pertanto, nel corso di validità dell’Accordo Quadro, gli stessi potranno confermare, non procedere, diminuire o comunque rimodulare in base agli effettivi fabbisogni rilevati, rispettivamente, all’atto di ciascun accordo attuativo (contratto) che man mano andranno a stipularsi con la Ditta aggiudicataria.
Gli Enti si riservano, altresì, di richiedere ed attivare contratti anche per la somministrazione di profili professionali non espressamente previsti nella documentazione di gara, per i quali, eventualmente, sopravvenissero specifici fabbisogni.
Art. 3.- CARATTERE DEI SERVIZI
i. Rapporto di lavoro esclusivo. Il personale fornito dalla DA non deve esse titolare, per tutto il periodo lavorativo, di alcun rapporto di lavoro dipendente con l’Ente committente.
ii. Obblighi del soggetto aggiudicatario. La DA dovrà trasmettere, entro 24 ore (o altro termine definito in sede di offerta) dalla richiesta da parte degli Enti richiamati in premessa, il/i nominativo/i, indirizzo, recapito
telefonico e curricula lavorativi del personale che sarà impegnato nello svolgimento delle attività/prestazioni per sostituzione in emergenza del personale in organico.
In caso di chiamata programmata la DA dovrà trasmettere, entro 7 giorni dalla richiesta di fornitura (o altro termine definito in sede di offerta), da parte dei suddetti Enti, l’elenco dei nominativi, indirizzi, recapiti telefonici e curricula lavorativi del personale che sarà impegnato nello svolgimento delle attività/prestazioni oggetto del servizio.
L’aggiudicatario si impegna a fornire, su richiesta dell’Ente, copia delle buste paga del personale somministrato, al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà trasmettere per ciascun lavoratore utilizzato la seguente documentazione,:
a) Idoneità sanitaria al lavoro in relazione alla qualifica posseduta senza limitazioni di sorta per i rischi lavorativi specifici in ambito ospedaliero, rilasciata da un medico competente in carta libera;
b) Certificato di qualifica professionale o del titolo di studio, in relazione alla qualifica richiesta, rilasciato dai competenti enti;
c) Autocertificazione in cui il singolo lavoratore dichiara di non essere titolare, per tutto il periodo lavorativo, di alcun rapporto di lavoro dipendente con l’Ente;
d) Dichiarazione, per ogni singolo lavoratore, in relazione alla conoscenza della lingua italiana, così come specificato al precedente art. 2;
e) Dichiarazione, per ogni singolo lavoratore, di avere assolto l’obbligo della formazione generale, come previsto dalla normativa specifica in materia.
La documentazione dovrà pervenire agli Uffici/Servizi individuati da ogni Ente per l’effettuazione delle opportune verifiche preliminari all’inserimento in servizio dei vari contingenti di personale.
In ogni caso, il personale non potrà prendere servizio senza il preventivo nulla-osta dei Servizi/Uffici individuati dagli Enti committenti.
iii. Trattamento Retributivo. Ai prestatori di lavoro temporaneo forniti, l'Agenzia aggiudicataria dovrà corrispondere un trattamento retributivo in tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi e dal CCNL di comparto vigente nell’Ente committente per il personale dipendente di uguale profilo professionale con anzianità iniziale . Relativamente alla retribuzione accessoria, data l’aleatorietà delle voci retributive e delle diverse politiche aziendali, la corresponsione sarà eventualmente determinata dal singolo Ente committente conseguentemente all’assegnazione e al raggiungimento di specifici obiettivi o alla partecipazione a progetti, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti decentrati integrativi .
iv. Prezzi/Revisione. E' riconosciuta la forma di revisione periodica del prezzo esclusivamente per la parte riferita al solo costo del lavoro a seguito di variazioni conseguenti all’applicazione del CCNL vigente in ciascun Ente committente. Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione, il moltiplicatore determinato all’atto dell’aggiudicazione rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell’Accordo Quadro. Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla DA in occasione della stipula dei singoli contratti attuativi.
v. Modalità organizzative di svolgimento del servizio:
a) Aree di assegnazione del personale. La somministrazione dovrà avere inizio nel termine massimo di 24 ore in caso di chiamata in emergenza o di 7 giorni lavorativi in caso di chiamata programmata (o altro termine definito in sede di offerta) dalla richiesta, per il personale che ha già avuto il preventivo nulla- osta da parte dei competenti Uffici/Servizi di ogni Ente.
L’allocazione del personale avverrà a cura dei competenti Servizi/Uffici di ogni Ente richiedente.
b) Modalità organizzative. Relativamente al personale sanitario impiegato nelle Aziende del SSR, le attività richieste dovranno essere svolte nelle 12 o nelle 24 ore per 7 giorni la settimana. Le turnazioni verranno definite mensilmente dai coordinatori sanitari/infermieristici dell’Unità Assistenziale/Servizio di ogni
Ente e potranno subire variazioni estemporanee. L’orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità, come da CCNL del comparto Sanità. Il personale dovrà garantire la presenza secondo la turnistica in uso presso le strutture sanitarie delle Aziende Sanitarie partecipanti al presente accordo quadro; le stesse aziende garantiranno che il suddetto personale operante in turni continuativi sulle 24 ore fruisca di adeguati periodi di riposo tra i turni, in ottemperanza alle normative contrattuali e comunitarie vigenti. Per quanto riguarda l’attività, potrà essere richiesta l’effettuazione di ore di lavoro straordinario. E’ facoltà, sempre delle suddette Aziende Sanitarie, richiedere un impegno in pronta disponibilità con riferimento alle giornate feriali e festive, come da piano aziendale.
c) Impegno richiesto. L’impegno contrattuale previsto è di 36 ore settimanali pro-capite in attività ordinaria secondo la turnazione propria del Servizio/Unità di assegnazione. Eventuali ore di lavoro straordinario potranno essere effettuate unicamente in presenza di specifica autorizzazione preventivamente rilasciata dall’Ente.
d) Fornitura divise, calzature e “badge”. Ove previsto, sono a carico del committente la fornitura delle divise, delle calzature, del cartellino identificativo e del “badge” per la rilevazione delle presenze.
e) Gestione del servizio. Ogni Ente dovrà nominare un Coordinatore reperibile tutti i giorni nella fascia oraria 8 - 20, in grado di risolvere gli eventuali problemi connessi all’espletamento del servizio e relativi alla gestione. Al momento dell’inserimento, il personale sarà oggetto di un periodo di orientamento/addestramento, equiparabile al periodo di prova retribuito, secondo quanto previsto dall’art. 33 del CCNL per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro firmato il 27 Febbraio 2014 (ad eccezione di particolari situazioni non prevedibili). La valutazione positiva consentirà all’operatore di proseguire nell’attività; viceversa, in caso di valutazione negativa, l’aggiudicatario si impegna a sostituire il lavoratore cessato con altro di pari qualifica professionale nei tempi definiti con il singolo Ente e comunque non oltre 24 ore o 7 giorni (o altro termine definito in sede di offerta) a seconda della tipologia di richiesta originaria; in caso di ritardo sarà applicata all’Agenzia aggiudicataria la penale prevista al successivo art. 13 del presente capitolato speciale. Motivo di valutazione negativa è considerata anche la non conoscenza della lingua italiana nei termini di cui all’art. 2 del presente capitolato speciale. I Responsabili di Dipartimento, Unità Operativa, Distretto, Servizio, o loro delegati, così come individuati da ogni singolo Ente, procederanno alla verifica dei tabulati delle presenze prima dell'invio della documentazione alla struttura che procederà alla liquidazione della fattura.
f) Sostituzione del personale. Il personale dovrà svolgere i turni di lavoro secondo il principio della
puntualità e dell’osservanza della programmazione mensile stilata dal referente dell’Ente di assegnazione. In caso di mancata copertura dei turni, senza giustificato motivo (es. recesso/abbandono del servizio senza preavviso, ecc.), sarà applicata all’Agenzia aggiudicataria la penale prevista all’art. 13 del presente capitolato speciale, per ogni giorno in cui il servizio non è prestato. In caso di assenza giustificata l’Agenzia è tenuta a provvedere alla sostituzione entro i termini previsti al precedente punto
ii) 24 ore in caso di sostituzione in emergenza o 7 giorni in caso di chiamata programmata. In caso di mancata sostituzione, a decorrere dal giorno successivo si applicherà la stessa penale di cui al paragrafo precedente. L’aggiudicatario dovrà farsi carico di non reinserire in servizio il personale che abbia avuto forme morbose a carattere infettivo - diffusivo se non dopo i periodi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente e con il nulla-osta del Medico Curante. L’Ente competente effettuerà verifiche/controlli sull’idoneità fisica dei prestatori di lavoro all’inizio e durante il periodo contrattuale. In caso di dimissioni, l’Agenzia dovrà darne comunicazione tempestiva alla committenza, ove possibile, con almeno 15 giorni di preavviso e provvedere alla sostituzione entro 15 giorni dalla data di preavviso e in ogni caso senza interrompere la continuità del servizio. In caso di inadempienza si applica la sopraccitata penale.
g) Osservanza di regole e regolamenti. Il prestatore di lavoro dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite da ogni singolo Ente per l’esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge, del contratto collettivo, di linee guida e protocolli emanati dai suddetti Enti, nonché al rispetto delle regole deontologiche che disciplinano la singola e specifica professione.
h) Azioni disciplinari. L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro sarà esercitata dall’Agenzia fornitrice. I singoli Enti provvederanno quindi tempestivamente a comunicare le circostanze disciplinarmente rilevanti all’aggiudicataria, la quale le contesterà al lavoratore, a norma dell’art. 7 della Legge n. 300/70. L’Ente si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di richiedere la sostituzione del personale la cui opera professionale sia ritenuta non confacente alle esigenze del servizio da svolgere o qualora venisse riscontrato un comportamento inaccettabile.
i) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro.. Per lo svolgimento di attività corrette e per il controllo e la gestione del rischio di questi operatori, nei diversi Enti è richiesta l’applicazione dei protocolli, Istruzioni Operative e procedure presenti nelle Unità Assistenziali e si applicano, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro firmato il 27 Febbraio 2014 in materia . In relazione alle attività lavorative che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 4, lett. f), della L. n. 196/97 e s.m.i. e relativo D.M. 31.5.1999. Resta a carico della DA la fornitura del Dosimetro a Film_Badge per la sorveglianza fisica dalle radiazioni ionizzanti del lavoratore somministrato.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale si applicano le disposizioni in materia contenute all’art. 23, comma 5 del D.lgs n. 276 del 2003 e ss.mm.ii..
j) Rilevamento presenza. Verranno forniti, da ciascun Ente, i tesserini per la rilevazione degli orari di timbratura. In caso di mancata timbratura (dovuta a dimenticanza, smarrimento, rottura o smagnetizzazione del badge) il singolo prestatore di lavoro dovrà immediatamente informare il Referente/Coordinatore della struttura interessata, così come definito nei precedenti punti.
k) Servizio mensa. La fruizione del servizio mensa avverrà con le modalità e i costi previsti per il personale dipendente. Il prestatore di lavoro potrà usufruire della mensa aziendale, se esistente, al di fuori dell’orario di servizio e solo per i giorni in cui è impegnato con turni di lavoro.
In caso di indisponibilità del servizio di mensa potrà essere corrisposta, se dovuta, una indennità sostitutiva di mensa o un buono pasto. I buoni pasto, ove dovuti, saranno erogati direttamente dall’Ente committente.
l) Formazione e aggiornamento. Il personale dovrà essere istruito, formato e addestrato a cura della DA in relazione alle tipologie delle attività da svolgere, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto. I singoli Enti si riservano la facoltà di mettere a disposizione giornate di formazione interna, gratuita, che i prestatori di lavoro potranno frequentare al di fuori dell’orario di servizio.
m) Norme di comportamento. I prestatori di lavoro dovranno uniformarsi alle seguenti regole di comportamento:
• corretto utilizzo della divisa di servizio secondo le linee guida aziendali;
• condotta conforme ai principi di correttezza nei confronti degli utenti e verso il personale degli Enti;
• rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
• osservanza del segreto professionale, dei Regolamenti Aziendali e della tutela della privacy;
• rispetto puntuale della programmazione dell’attività formulata dal Referente/Coordinatore di riferimento;
• rispetto delle indicazioni organizzative dei Referenti/Coordinatori.
Art. 4.- PERIODO DI PROVA
La DA è soggetta ad un periodo di prova di tre mesi a far data dall’inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, i singoli Enti comunicheranno alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, i singoli Enti potranno risolvere il contratto e notificheranno tale situazione alla Stazione Appaltante che ha la facoltà di affidare il servizio all’operatore economico che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).
In tal caso la Ditta Aggiudicataria:
• dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall’Ente interessato;
• avrà diritto esclusivamente al pagamento dell’attività fino a quel momento ordinata.
Art. 5. CONTROLLI E VERIFICHE
Il controllo sull’attività del personale somministrato e sulle norme comportamentali di cui al precedente art. 3, sarà effettuato dai Responsabili di Dipartimento/Distretto/Servizio, cosi come individuati da ogni singolo Ente, direttamente o attraverso i rispettivi referenti, cui spetta anche il coordinamento delle attività e la programmazione della turnistica. Tali controlli potranno avvenire in momenti diversi o tramite distinte modalità per quanto attiene il rispetto delle clausole contrattuali.
Art. 6.- PERSONALE E OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA
Ai sensi dell’art. 25 del D.lgs n. 276 del 2003 e ss.mm.ii. sono a carico della DA tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle mansioni svolte. A tal fine l’Ente committente comunica, sulla base della tipologia di mansione richiesta, la posizione e il tasso INAIL applicato ai lavoratori dell’Ente inquadrati nel medesimo profilo. E’ obbligo della D.A. adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce.
Art. 7.- RESPONSABILITA’
In merito alla responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni , trova applicazione l’art. 26 del D.lgs n. 276 del 2003 e ss.mm.ii, nonché quanto stabilito all’art. n. 3 della Circolare Ministeriale n. 9 del 1 agosto 2007.
Art. 8.- RISERVATEZZA DEI DATI
Il servizio oggetto della presente gara d’appalto dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto al D.Lgs 30/06/03 n.196 relativo al “Codice Privacy”.
La DA assume l’obbligo di agire in modo che il suo personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
Art. 9.- PRESTAZIONI ESCLUSE DALL’OFFERTA
Tutto quello che concerne il materiale e mezzi di protezione individuale (badge di rilevazione presenze, postazione di lavoro, PC, divise, guanti, mascherine, etc.) sono a carico dell’Ente committente. Sono altresì a carico dell’Ente committente tutto il materiale, sanitario e non sanitario, occorrente al personale impiegato per l’espletamento delle proprie prestazioni (materiale di medicazione, dispositivi, farmaci etc.).
Art. 10.- RAPPORTI TRA LE PARTI NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
L’Accordo Quadro ha durata massima di anni quattro con decorrenza dalla data indicata nell’atto di aggiudicazione della presente procedura. Il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.
Ciascun Ente provvederà ad interpellare la DA per stipulare i singoli accordi attuativi (contratti). Contestualmente alla stipula di ogni singolo contratto, l’Ente comunica alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata i dati relativi a data, durata, importo, oggetto specifico, ecc.
Gli Enti procederanno, di volta in volta e in relazione a ciascun accordo attuativo (contratto), alla richiesta di singole somministrazioni, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale.
Le seguenti disposizioni disciplinano l’esecuzione degli accordi attuativi affidati nell’ambito dell’Accordo Quadro da parte degli Enti, indipendentemente dall’espresso richiamo delle stesse nei singoli accordi, che non potranno in nessun caso prevedere condizioni che modifichino sostanzialmente le previsioni dell’Accordo quadro.
L’accordo attuativo, a prescindere dalla forma di legge con cui ciascun Ente potrà adottarlo:
• determinerà il fabbisogno presunto di lavoratori in somministrazione per il periodo di riferimento con la specifica dei profili professionali, della categoria professionale, etc., nonché del costo orario omnicomprensivo determinato nelle modalità operative riportate all’art. 2 della circolare Ministeriale n. 9 del 01/08/2007;
• potrà prevedere ulteriori categorie professionali che dovessero rendersi utili, diverse da quelle indicate
all’art. 2, ricomprese nel vigente C.C.N.L. di riferimento richieste nell’accordo attuativo;
• specificherà la tipologia di richiesta se in emergenza o programmata;
• potrà specificare le penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale di cui all’art. 13;
• potrà prevedere forme di contabilizzazione diversa dei costi indicati nell’Accordo Quadro;
• potrà determinare, fermo restando il Moltiplicatore offerto in sede di Accordo Quadro, un costo del lavoro diverso rispetto a quanto previsto nell’offerta di cui all’accordo quadro, per giustificate e comprovate ragioni (ad es. rinnovo del CCNL, ecc.);
• potrà specificare le ipotesi di risoluzione e/o di recesso;
• potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente in materia per l’Ente committente;
• prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
• potrà prevedere ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza;
• potrà contenere altri ed ulteriori elementi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale somministrato.
L’Attivazione delle singole somministrazioni è di competenza degli Enti committenti.
Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.
Gli Enti procederanno, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, alla richiesta delle singole forniture attivando, per questi, i rispettivi accordi attuativi nel limite del fabbisogno orario complessivo stabilito dall’Accordo stesso.
Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto dai soggetti designati dagli Enti, contenenti le seguenti informazioni:
• il numero e la descrizione delle professionalità richieste, la corrispondente categoria, settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
• le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
• struttura organizzativa di assegnazione;
• dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;
• eventuali ulteriori informazioni.
I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche come da C.C.N.L. di riferimento di ciascun Ente e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.
La DA, a fronte di una richiesta di fornitura, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine fissato nei Contratti Attuativi e indicato all’art. 3 sub ii).
Potranno essere previsti casi in cui, in via eccezionale e limitatamente ad un numero massimo di due lavoratori, potrà essere richiesto all’aggiudicatario di fornire tale personale entro 18 (diciotto) ore.
Ciascun accordo attuativo potrà precisare e/o prevedere ulteriori modalità di selezione e d’individuazione dei candidati (colloqui, prove d’idoneità ecc.).
I lavoratori richiesti all'aggiudicatario dovranno essere in possesso di idoneo titolo di studio, ai sensi della normativa vigente; con particolare riferimento ai titoli conseguiti all’estero si richiede che lo stesso sia riconosciuto come equipollente dal Ministero competente.
Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale appartenente ai profili si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente (vedi art. 2). E’ inoltre richiesta l’iscrizione all’Albo del Collegio e/o Ordine della relativa Professione, ove previsto dalla normativa vigente.
II personale somministrato dovrà comunque svolgere attività attinenti alla professionalità specifica relativa alla qualifica, con modalità previste dall'organizzazione e dai contratti decentrati aziendali (per quanto riguarda, ad esempio, l’orario di lavoro, l’articolazione dell’orario di servizio nell’arco della giornata e della settimana, ecc.). Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura della DA, in relazione alle competenze fondamentali richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalle strutture.
In sede di singola attivazione, in ragione della specifica attività da svolgere, potrà essere richiesto il possesso di una comprovata esperienza professionale in alcune branche specifiche con indicazione del periodo minimo di esperienza ritenuto idoneo.
Il giudizio di idoneità alla mansione specifica deve essere posseduto antecedentemente alla stipula del contratto di lavoro con il lavoratore. Le visite preventive nonché i relativi accertamenti sanitari sono a carico della D.A:.
L’applicazione della sorveglianza sanitaria periodica è invece carico dell’Ente. Il personale somministrato, approvato dall’Ente, verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria, dal medico competente dell’Ente medesimo ed applicando i protocolli aziendali.
Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente dell’Ente sia con limitazioni o prescrizioni, la stessa ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro. Ogni candidato in sostituzione nella somministrazione di un altro candidato deve essere approvato dall’Ente e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con le modalità di cui sopra.
In ogni momento l’Ente potrà richiedere l’accertamento del possesso dei requisiti previsti.
Nella conduzione delle attività il lavoratore temporaneo è tenuto a conoscere e ad attenersi ai prontuari e alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso presso l’Ente ove presta servizio e ad utilizzare la modulistica in uso.
Art. 11.- FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La DA fatturerà mensilmente l’erogazione del servizio.
Ogni singola Ente si obbliga a corrispondere alla DA, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro somministrato, la tariffa oraria derivante dall’offerta e dal costo del lavoro calcolata in base al CCNL di riferimento, oltre l’IVA sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e, eventualmente, dagli integrativi di settore come da circolare Ministeriale n. 9 del 01/08/2007.
La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa all’ Ente committente in modalità elettronica.
Le fatture dovranno contenere i seguenti elementi:
• indicazione dettagliata del servizio prestato;
• indicazione del contratto/deliberazione/determinazione dell’Ente che ha dato luogo all’ordine;
• indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato, se previsto;
• il CIG e il codice IPA dell’Ente committente.
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.
Gli Enti procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative rispettivamente vigenti in materia .
La DA rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Ente e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali gli Enti committenti sono portatori.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato speciale e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’ex art. 48 bis del DPR 602/73.
La DA, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 12.- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti degli Enti e della SUA-RB delle prestazioni subappaltate.
Si precisa che ai sensi dell’art all’art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante è da intendersi l’Ente richiedente le prestazioni ed emittente l’ordinativo di fornitura e, pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell’aggiudicatario e relativi subappaltatori.
Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui al richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016
Art. 13.- PENALITA’
Nel caso di ritardato adempimento delle norme del presente capitolato speciale potranno essere applicate le penalità di seguito meglio esplicitate. Delle penali applicate sarà data comunicazione dal singolo Ente all’Agenzia. L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell’art.15 del D.P.R. n.633/72, il relativo pagamento avverrà con modalità da concordarsi.
Per ciascuna delle inadempienze sotto indicate, il singolo Ente potrà applicare le seguenti penalità:
a. in caso di ritardo nei tempi di somministrazione del personale di cui ai precedenti art. 3 punto v. sub e) ed art. 10, una penale di importo pari a € 300,00 per ogni giorno di mancato servizio;
b. negli altri casi di ritardi nei tempi di somministrazione del personale e/o di assenza senza giustificato motivo previsti dall’art. 3 lettera f) e dall’art. 10, una penale di importo pari a € 300,00 per ogni giorno di mancato servizio;
c. l’Ente si riserva inoltre di applicare penali di un importo compreso tra i 300,00 e i 500,00 euro per ogni fatto, in presenza di altre gravi inadempienze contrattuali.
Comunque le penali non potranno superare complessivamente il 10 % dell’ammontare netto contrattuale. Qualora l’Agenzia, nell’arco di un anno, per tre volte anche non consecutive, non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nel presente capitolato ovvero si accertassero dichiarazioni mendaci da parte della stessa, l’Ente committente potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto d’appalto, incamerando l’intera cauzione versata fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito. In tale circostanza sarà comunque obbligo dell’Agenzia aggiudicataria di garantire la continuità al servizio per il tempo necessario a consentire la sostituzione della stessa.
Art. 14.- OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di osservare, oltre che le norme del presente Capitolato Speciale, ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente o che sia emanata in corso d’opera in tema di prevenzione degli infortuni, in tema di assicurazione sociali e che trovi comunque applicabilità al servizio di cui trattasi.
Art. 15.- SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
Gli Enti possono sospendere, risolvere o recedere dal contratto, nei casi e nelle modalità previste, rispettivamente, agli artt. 107, 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2916.
Art. 16.- ARBITRATO
Allo scopo di dirimere eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del servizio in questione, le parti potranno ricorrere all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 17.- FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative alla gestione giuridico/amministrativa delle attività elencate in premessa al presente Capitolato Speciale espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, sarà competente il Foro di Potenza.
In caso di controversie in materie attribuite invece i singoli Enti, elencate anch’esse in premessa al presente capitolato speciale, sarà abile esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale l’Ente interessato.
Art. 18.- NORMA DI RINVIO
Per qualsiasi condizione non espressamente dichiarata nel presente capitolato speciale saranno osservate le disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti statali e regionali e, per quanto compatibile, nel disciplinare di gara che la DA, con la semplice sottoscrizione dell’offerta, dichiara di conoscere ed accettare.
Art. 19.- DOMICILIO – RECAPITO
La ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio presso ciascun Ente, dovrà comunicare il nominativo del Direttore/Responsabile della commessa, nonché l'indirizzo e numero telefonico presso il quale sarà reperibile dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni inclusi i festivi per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, ed a comunicarne altresì ogni variazione.
Il Direttore/Responsabile deve mantenere un contatto continuo con il Responsabile dell’esecuzione del Contratto al riguardo nominato da ciascun Ente.
(firma) (firma)
Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato speciale di gara e di accettarle incondizionatamente.
DATA
PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(indicare generalità, qualifica e firma)