CONTRATTO DI ASSICURAZIONE “RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ARCHITETTO – INGEGNERE – GEOMETRA – PERITO EDILE”
Assicurazione Responsabilità Civile Professionale
PROFESSIONE ARCHITETTO – INGEGNERE – GEOMETRA – XXXXXX XXXXX
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE “RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ARCHITETTO – INGEGNERE – GEOMETRA – XXXXXX XXXXX”
Documento aggiornato a Giugno 2017
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni”.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00000 Xxxx (Xxxxxx) – Telefono x00 00.0000.00. Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i. v.
Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 di assicurazione ed all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 ammonta a 226,09 milioni (di cui 126,75 milioni vita e 99,34 milioni danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni (di cui 46,00 milioni vita e 50,00 milioni danni) e da riserve patrimoniali per 130,09 milioni (di cui 80,75 milioni vita e 49,34 milioni danni).
La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2016 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II, entrata in vigore nel 2016.
Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 318,50 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 426,65 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 108,15 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 134,0%.
Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 143,32 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 384,24 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 240,92 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 268,1%.
La Compagnia ha altresì calcolato il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale vita, pari a 68,72 milioni di Euro, ed il Requisito Patrimoniale Minimo nozionale danni, pari a 74,60 milioni di Euro. Entrambi sono coperti con elementi dei Fondi Propri di base appartenenti, in maniera distinta e separata, a ciascuna rispettiva gestione.
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B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, tale indicazione viene specificata nella Scheda di polizza.
Pertanto, come previsto dall’Art. 1.8 “Proroga dell’assicurazione”, in mancanza di disdetta, l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Avvertenza
Laddove, il contratto non prevedesse il tacito rinnovo, la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del codice civile.
La disdetta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. In tal caso la garanzia cesserà alla scadenza del contratto senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, 2°comma, del codice civile.
3. Coperture assicurative offerte - limitazioni ed esclusioni
Le indicazioni riportate sulla presente nota informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società. Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative preventivamente concordate con l'Intermediario di riferimento. Il contratto è rivolto agli Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Edili iscritti all’albo professionale e la Società si obbliga a tenere indenne il Professionista, nell’ambito del massimale assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio della loro attività, nonché i danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/ o conduzione dei locali adibiti a studio professionale.
Per la descrizione delle coperture offerte si rimanda all’Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi”.
Avvertenza
L’assicurazione è valida per opere o parti di opere oggetto delle prestazioni professionali, il cui relativo costo non sia superiore ad € 5.000.000,00.
L’assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell’Assicurato.
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell’Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria. In caso di cessazione volontaria dell’attività professionale o di decesso dell’Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso (Art. 2.7 “Cessazione del rapporto assicurativo”).
A richiesta dell’Assicurato stesso o dei suoi eredi, la Società si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un’unica soluzione, di un importo non inferiore all’80% dell’ultima annualità di premio, ivi compreso l’eventuale saldo della regolazione premio.
Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l’evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente polizza.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel quinquennio (Art. 2.7 “Cessazione del rapporto assicurativo”).
Fermo quanto previsto all’Art. 2.2 “Limiti di risarcimento” delle “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi”, l’assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nell’allegato DD alla polizza.
A titolo esemplificativo la garanzia relativa alle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 30.000,00; mentre per i danni cagionati a terzi relativi alla proprietà e/o conduzione dello studio viene applicata una franchigia di € 150,00; la RCO s’intende prestata per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000.
È data la possibilità di ridurre o aumentare il premio inserendo delle specifiche franchigie.
Esempio: danno € 10.000,00 e nell’allegato DD alla polizza, per la garanzia, è previsto un scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. L’indennizzo liquidato al terzo danneggiato sarà di € 9.000,00, essendo l’importo dello scoperto - che rimane a carico dell’Assicurato - pari a € 1.000,00 poiché superiore all’importo del minimo previsto di € 250,00.
Esempio: danno € 1.000,00 e nell’allegato DD alla polizza, per la garanzia, è prevista una franchigia di € 150,00. L’indennizzo liquidato al terzo danneggiato sarà di € 850,00, rimanendo l’importo della franchigia a carico dell’Assicurato. Nel caso invece l’importo totale del danno sia pari o inferiore a € 150,00, il danno non sarà risarcito dalla Società poiché ricadente in franchigia.
Avvertenza
A deroga dell’art. 1917 del codice civile, l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate dall’assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo antecedenti la data di effetto della polizza come previsto nella Scheda di polizza e disciplinato dall’Art. 2.3 “Inizio e termine della garanzia” delle “Norme che regolano la Responsabilità Civile verso Terzi”.
Il massimale indicato rappresenta la massima esposizione della Società per tutti i sinistri denunciati nel periodo di assicurazione anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
La garanzia non è operante nei casi previsti agli Artt. 2.10 “Persone non considerate terzi” e 2.11 “Esclusioni” delle “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi”, come ad esempio non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; così come sono esclusi i danni e le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e delle quali deve rispondere ai sensi di legge.
La polizza è integrata da Garanzie Complementari sempre valide ed operanti, quali:
- Studi associati - Società di ingegneria (Art. 3.1);
- Errato trattamento dei dati personali (Art. 3.2);
- Interruzioni o sospensioni di attività (Art. 3.3);
- Data di compimento delle opere nella quale si precisa cosa si intende per data di compimento delle opere (Art. 3.4).
Mediante il richiamo di Condizioni Particolari, le garanzie possono essere estese a:
- Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro – R.C.O. (Condizione Particolare A) qualora il professionista si avvalga di addetti non iscritti all’albo professionale;
- Danni cagionati alle opere per le quali l’Assicurato ha svolto attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo entro 10 anni dal loro compimento (Condizione Particolare B);
- Mancato rispetto dei vincoli urbanistici per errata ed involontaria interpretazione di vincoli urbanistici (Condizione Particolare C);
- Mancata rispondenza delle opere in conseguenza di gravi difetti riscontrati nelle opere progettate o dirette entro 1 anno dalla loro ultimazione (Condizione Particolare D);
- Attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (TUSL) e successive modifiche od integrazioni in tema di sicurezza e prevenzione sempreché l’Assicurato ne sia abilitato (Condizione Particolare E).
È data la possibilità di ridurre il premio mediante:
- l’applicazione di una franchigia maggiorata;
- il richiamo della Condizione Particolare F (RC della sola conduzione dello studio/ufficio).
Avvertenza
Le Condizioni Particolari sono soggette a limitazioni e sono indicate nell’allegato DD di polizza.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Il contratto viene stipulato, sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente riportate nel retro della Scheda di polizza e nel relativo questionario, che forma parte integrante del contratto e le cui dichiarazioni costituiscono elemento essenziale al fine della corretto inquadramento e valutazione del rischio, ed è regolato dall’Art. 1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
Avvertenza
In caso di dichiarazioni inesatte vale quanto disposto dell’Art. 1.1 sopra citato oltre che dagli artt. 1892 – 1893 - 1894 e 1910 del codice civile che potrà comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la cessazione dall’assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Ove, nel corso del contratto avvengano eventi che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.
La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione come meglio specificato agli Artt. 1.4 “Modifiche dell’assicurazione”, 1.5 “Aggravamento del rischio” ed 1.6 “Diminuzione del rischio” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” alle quali si rinvia.
Esempio:
l’Assicurato al momento della sottoscrizione del rischio aveva un solo dipendente non iscritto all’albo professionale. Nel corso del contratto assume senza darne informazione alla Società due altri dipendenti iscritti all’albo professionale.
Tale aggravamento deve essere comunicato per iscritto alla Società.
6. Premi
Il premio, convenuto in base ad elementi variabili di rischio, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza, comunque acquisito dalla Società ed è disciplinato dall’Art. 2.5 “Calcolo del premio e regolazione del premio” delle “Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi”.
Avvertenza
Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a giorni 15, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Forme di Pagamento previste
La Società o gli intermediari possono ricevere dal Contraente a titolo di pagamento del premio:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico senza oneri a carico del Contraente, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
È ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.
7. Rivalse (Surrogazione)
In caso di pagamento dell’indennità l’assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili (art. 1916 del codice civile).
8. Diritto di recesso
Avvertenza
Il recesso può avvenire bilateralmente a seguito di sinistro ai sensi dell’Art. 1.7 “Recesso in caso di sinistro” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”.
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
L’eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.
9. Termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri stati ed in tal caso si applica quanto previsto all’art. 180 del D.Lgs. 209/2005.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente come da Art. 1.9 “Oneri fiscali” delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale” e sono determinati sulla base dell’aliquota del 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza
L’Assicurato deve dare avviso all’assicuratore in caso di sinistro nei termini e modalità dell’Art. 4.1 fino all’Art. 4.3 delle “Norme che regolano i Sinistri”.
La denuncia di sinistro deve essere trasmessa alla Società con le seguenti modalità:
A mezzo fax al numero verde: | 000.00.00.00 |
A mezzo posta indirizzata a: | HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00000 Xxxx |
A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) a: | |
Rivolgendosi alla propria Agenzia | |
Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: | 000.00.00.00 oppure alla propria Agenzia |
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Ufficio Reclami e Procedure Speciali, come di seguito specificato:
HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx (XX)
Fax: x00 00 0000 0000 – E-mail: xxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Qualora l’Intermediario non rivesta la qualifica di agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all’Intermediario stesso.
In caso l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (di sessanta giorni nel caso il reclamo sia relativo al comportamento dell’agente), potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società o dall’Intermediario ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Prima di interessare l'Autorità giudiziaria è possibile rivolgersi ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale le cui modalità di accesso sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all’IVASS o al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura fin-net. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx.
14. Arbitrato: arbitrato irrituale
Avvertenza
Resta salva la facoltà delle parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
15. Informativa sull’attivazione dell’area web riservata
Le credenziali per l’accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell’Assicurato e/o del Contraente all’Intermediario assicurativo.
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HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
HDI Assicurazioni S.p.A. Il Legale Rappresentante Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx
GLOSSARIO
Addetti
Vedi: “Prestatori di lavoro”.
Assicurato
Il soggetto nel cui interesse è stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione e il suo contenuto.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.
Cose
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte e danneggiamento a cose.
Fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: Nota informativa, Glossario, Condizioni di assicurazione.
Franchigia
Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario
La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Introiti
Il volume di affari relativo all’attività oggetto dell’assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell’IVA e delle cessioni dei beni.
Limite di indennizzo o risarcimento
L’importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
Massimale
La somma fino al cui limite la Società risponde in base all’assicurazione per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Perdite patrimoniali
Il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.
Periodo di assicurazione
Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.
Polizza
Insieme dei documenti e degli allegati che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché il Fascicolo Informativo.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.
Prestatori di lavoro
Le persone fisiche di cui si avvale l’Assicurato nel rispetto delle norme di legge e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali si debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, con esclusione dei lavoratori autonomi.
Recesso
Lo scioglimento del vincolo contrattuale.
Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Rischio
La possibilità del verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Scheda di polizza
Il documento che riporta i dati dell’Assicurato, la durata dell’assicurazione, la somma assicurata, i premi, le sezioni attivate, le Garanzie Aggiuntive operanti, la descrizione dell’impianto fotovoltaico e altri dettagli della polizza.
La Scheda di polizza forma parte della polizza.
Scoperto
La quota, espressa in percentuale, del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro
La richiesta di risarcimento per la quale è prestata l’assicurazione.
Società
L’impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.
PROFESSIONE ARCHITETTO – INGEGNERE – GEOMETRA – XXXXXX XXXXX
Condizioni di Assicurazione
Documento aggiornato a Giugno 2017
INDICE
PREMESSA pag. 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI pag. 5
GARANZIE COMPLEMENTARI pag. 8
CONDIZIONI PARTICOLARI pag. 9
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI pag. 11
PREMESSA
Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che viene sottoscritto dal Contraente/Assicurato. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e preventivamente concordate con l'Intermediario di riferimento.
Si conviene pertanto quanto segue:
- il contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente riportate nella Scheda di polizza e nel questionario, ove previsto;
- l’assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
- l’assicurazione è prestata per le singole partite, per le somme e i massimali indicati in polizza, con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nell’allegato DD “Delimitazioni e Detrazioni” che costituisce parte integrante della polizza e che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima;
- le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
La Società presta l’assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 1.2 Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori.
Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a secondo rischio, cioè per l’eccedenza rispetto a tali somme e fino a concorrenza dei massimali indicati nella presente polizza.
Xxxx intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 1.3 Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
L’eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell’intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.
Art. 1.4 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.
Art. 1.6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni; la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
L’eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.
Art. 1.8 Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, inviata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 1.9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 2.1 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per:
a) I danni corporali e i danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale indicata in polizza per la quale risulta regolarmente iscritto all’Albo del relativo Ordine svolta nei termini delle leggi che la regolano.
L’assicurazione vale per l’attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo:
1) Relativamente alla professione di Ingegnere o di Architetto, delle seguenti opere così come definite e regolate dall’art. 14 legge 143 del 02/03/1949 avente come titolo “Approvazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetto”:
- costruzioni rurali, industriali, civili,artistiche e decorative (classe I);
- impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzioni civili o gruppi di costruzioni civili (classe III);
- impianti elettrici (classe IV);
- strade ordinarie e linee tranviarie, con esclusione delle strade ferrate, delle ferrovie e degli impianti teleferici e funicolari (classe VI);
- bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per la produzione di energia elettrica per forza motrice, opere di navigazione interna, sistemazione di corsi d’acqua, escluse le opere portuali e i bacini montani (classe VII);
- impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, fognature urbane (classe VIII).
2) Relativamente alla professione di Xxxxxx Xxxxx, per le seguenti opere così come definite e regolate dall’art. 19 legge del 12/03/1957:
- costruzioni rurali, industriali, civili (classe I);
- impianti di servizi generali interni, escluse navi e miniere (classe III);
- strade ordinarie, con esclusione delle ferrovie e degli impianti teleferici e funicolari (classe VI);
- impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua, fognature urbane (classe VIII).
3) Relativamente alla professione di Geometra, per le opere così come definite e regolate dall’art. 8 del D.M. N. 596 del 06/12/1993.
b) I danni cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, nonché in occasione di visite di lavoro presso i clienti.
c) Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione all’esercizio delle attività sottoindicate sempreché comunque rientranti nella competenze professionali stabilite dalle leggi o regolamenti relativi alla professione indicata in polizza:
- rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni (escluse stime e valutazioni in genere) nonché visure e ricerche catastali;
- assistenza e consulenza alle procedure per il perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento;
- l’accatastamento delle opere realizzate;
- la consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni, permessi;
- la consulenza e assistenza per pratiche di condono.
L’assicurazione vale anche per le perdite involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, a seguito di incendio, smarrimenti, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, supporti informatici e atti di archivio in genere.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo o doloso dei suoi prestatori di lavoro, limitatamente all’attività svolta in nome e per conto dell’Assicurato.
La garanzia è inoltre operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto di altri professionisti, regolarmente iscritti all’albo del relativo ordine, non appartenenti al suo studio, ai quali egli abbia conferito formale incarico scritto e dei quali si avvalga per realizzare le proprie prestazioni professionali, fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
Art. 2.2 Limiti di risarcimento
a) L’assicurazione di cui ai punti a) e b) del precedente Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone danneggiate;
b) l’assicurazione di cui al punto c) del suddetto Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza, qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito perdite patrimoniali.
Il massimale indicato in polizza rappresenta inoltre la massima esposizione della Società per tutti i sinistri denunciati nel periodo di validità della polizza.
Art. 2.3 Inizio e termini della garanzia
L’assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a quanto previsto nella Scheda di polizza.
Restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza.
In ogni caso, la garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale.
L’assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Assicurato alla stipula del contratto assicurativo, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del codice civile in ordine:
- all’assenza, all’atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciuti;
- alla conoscenza di circostanze che possano far presumere la possibilità di una richiesta risarcitoria in relazione a fatti comportamentali già sorti anteriormente alla data di effetto della presente polizza.
Art. 2.4 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dei paesi dell’Unione Europea.
Art. 2.5 Calcolo del premio e regolazione del premio
Il premio, convenuto in base ad elementi variabili di rischio, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza, comunque acquisito dalla Società.
A tale scopo:
a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l’indicazione:
- del fatturato, esclusa l’IVA;
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società stessa.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza a favore della Società.
b) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati o di pagamento del premio di regolazione
Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a giorni 15, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.
Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
d) Verifiche e controlli
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti, le informazioni e le documentazioni che gli verranno richiesti.
Art. 2.6 Vincolo di solidarietà
L’assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell’Assicurato.
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con terzi, la Società risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell’Assicurato, con espressa esclusione della quota di pertinenza di terzi, anche in via provvisoria.
Art. 2.7 Cessazione del rapporto assicurativo
In caso di cessazione volontaria dell’attività professionale o di decesso dell’Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.
A richiesta dell’Assicurato stesso o dei suoi eredi, la Società si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un’unica soluzione, di un importo non inferiore all’80% dell’ultima annualità di premio, ivi compreso l’eventuale saldo della regolazione premio.
Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l’evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente polizza.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel quinquennio.
Art. 2.8 Radiazione o sospensione dall’Albo professionale
Dal momento della radiazione dell’Assicurato dall’Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall’Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.
La garanzia riprende ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione disciplinare dall’Albo o della reiscrizione dell’Assicurato, purché questi sia in regola con il pagamento del premio.
Art. 2.9 Scoperti/Franchigie/Limiti di Risarcimento
Fermo il massimale indicato in polizza, l’assicurazione di Responsabilità Civile è prestata con le delimitazioni e detrazioni previste nell’allegato DD.
Art. 2.10 Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) le persone cui, ai sensi della presente polizza, compete la qualifica di Assicurato;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) le persone alle quali si può applicare la Condizione Particolare A della presente polizza;
d) le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 codice civile, nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché gli amministratori delle medesime;
e) i collaboratori, dipendenti e praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alle lettere a) e b) che si avvalgano delle prestazioni professionali dell’Assicurato;
f) le società e le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato o le persone indicate alle lettere a) e b) rivestano la qualifica di socio responsabile, amministratore o ne esercitino il controllo.
Art. 2.11 Esclusioni
a) Dall’assicurazione sono esclusi i danni e le perdite patrimoniali:
1. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;
2. relativi ad attività di trasporti terrestri e marittimi;
3. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo;
4. derivanti dalla proprietà o guida di veicoli di qualsiasi genere, nonché da natanti e da aeromobili;
5. alle cose che l’Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
6. a casi dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
7. da furto;
8. derivanti da spargimento d’acqua;
9. provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell’Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;
10. provocati da acqua piovana e da agenti atmosferici in genere;
11. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
12. derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
13. perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet e simili; trasmissioni elettroniche di date o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso ed abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibili a tali eventi;
14. da campi elettromagnetici;
15. da muffe tossiche;
16. presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
17. derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali.
b) L’assicurazione non opera per:
1. perdite patrimoniali derivanti da furto o rapina;
2. richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l’Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui;
3. assicurati che non siano iscritti all’Albo professionale od autorizzati dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e o le cui attività o autorizzazioni sia state negate, sospese, cancellate o revocate dalle Autorità;
4. sanzioni di natura fiscale irrogate direttamente all’Assicurato, o delle quali lo stesso sia coobbligato od obbligato solidamente al pagamento;
5. richieste di risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall’Assicurato;
6. richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi soggetto o Impresa che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato, salvo il caso in cui tali richieste siano originate da Terzi;
7. richieste di risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da ingiuria e diffamazione commessi dall’Assicurato e dalle persone che al momento del fatto erano collaboratori dell’Assicurato;
8. lavori eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
9. perdite patrimoniali e danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
10. perdite patrimoniali ed i danni derivanti dall’attività indicata in polizza se esercitata in connessione con, o se commissionata da, un’impresa commerciale, o industriale, in qualunque forma svolta dall’Assicurato o facente capo sia direttamente che indirettamente allo stesso purché diversa da quello nell’ambito della quale è esercitata la professione;
11. perdite patrimoniali ed i danni conseguenti all’attività svolta in proprio da collaboratori, coadiutori e praticanti;
12. lavori che non rientrano nelle competenze professionali dell’Assicurato stabilite da leggi e/o regolamenti;
13. perdite patrimoniali conseguenti ad errata interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e dia altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
14. danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate, sono tuttavia compresi i danni corporali e i danni materiali che derivano dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
15. danni derivanti dalle attività previste ai sensi del T.U. 81/2008 salvo quanto previsto in relazione alla proprietà e/o conduzione dello studio;
16. danni verificatisi in occasione di maremoti , movimenti tellurici in genere e simili;
17. danni di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
18. i danni alle opere o parte di queste oggetto delle prestazioni professionali dell’Assicurato;
19. perdite patrimoniali e danni derivanti da certificazione di processi, impianti, prodotti, realizzata al fine di ottenere un riconoscimento di qualità;
20. perdite patrimoniali e danni derivanti da attività svolta per incarichi di consigliere di amministrazione o sindaco di società od enti, come pure da attività di certificazione di bilanci.
L’assicurazione inoltre non comprende inoltre il rimborso ai clienti di quanto pagato all’Assicurato a titolo di competenze professionali.
Art. 2.12 Pluralità di assicurati
Il massimale stabilito in polizza, sia per la R.C.T. che per la R.C.O. per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
GARANZIE COMPLEMENTARI (sempre valide e operanti)
Art. 3.1 Studi associati
Qualora l’Assicurato sia uno studio associato, la garanzia si intende prestata anche per la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello studio associato, indicati in polizza, esclusivamente per l’attività svolta per conto e nel nome dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato.
Il massimale esposto in polizza si intende unico e riferito alla globalità dei professionisti operanti in forma associata o societaria.
Art. 3.2 Errato trattamento dei dati personali
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi delle Norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Tale garanzia è prestata con i limiti previsti nell’allegato DD.
Art. 3.3 Interruzioni o sospensioni di attività
L’assicurazione vale anche per i danni e le perdite patrimoniali derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi.
Tale garanzia è prestata con i limiti previsti nell’allegato DD.
Art. 3.4 Data di compimento delle opere
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di compimento delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:
- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)
A - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, sino a concorrenza del massimale assicurato R.C.T., con il limite per persona previsto nell’allegato DD di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali come indicato nell’allegato DD.
L’assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell’Assicurato derivanti da:
- malattie professionali;
- detenzione od impiego di esplosivi;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;
- presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
- campi elettromagnetici;
- muffe tossiche.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Buona fede I.N.A.I.L.
L’assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
Equiparazione ai dipendenti
Agli effetti dell’assicurazione R.C.O. sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall’Assicurato: i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione.
Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. la garanzia è estesa ai: soci a responsabilità illimitata, soci aventi qualifica di legali rappresentanti, titolari e loro familiari, purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione.
B - Danni cagionati alle opere
L’assicurazione comprende i danni cagionati e/o subiti dalle opere per le quali l’Assicurato ha svolto attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, verificatisi sia durante l’esecuzione dei lavori di costruzione e/o collaudo, sia entro 10 anni dalla data del loro compimento fermo quanto stabilito all’Art. 2.3 “Inizio e termini della garanzia”. Limitatamente ai danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite nonché a quelle sulle quali si eseguono o sono eseguiti i lavori, la garanzia è operante solo se conseguente a rovina totale delle opere e/o rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa e attuale la stabilità, solidità e durata dell’opera.
Sono comprese le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto, che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità, la solidità e durata dell’opera determinando un pericolo di rovina dell’opera stessa o di parti di essa, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Compagnia.
Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di maremoti, terremoti od altri movimenti tellurici, salvo che il danno sia imputabile a mero errore di calcolo commesso dall’Assicurato nell’applicare norme edilizie riferite a rischi sismici.
La presente estensione di garanzia non è operante per i danni cagionati alle o dalle opere oggetto di progettazione o direzione dei lavori o collaudo per le quali i lavori di realizzazione erano già ultimati alla data di stipulazione della presente polizza, fatta eccezione per le opere ultimate in corso di efficacia di copertura assicurativa prestata dalla Società con precedenti polizze per lo stesso rischio.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese previste per le fattispecie di cui sopra o sull’entità delle stesse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata , mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.
Questo risiede, a scelta della Compagnia, presso la sede della Compagnia stessa o presso la sede dell’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo perito.
Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti con dispensa di ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Tale Condizione Particolare viene prestata nell’ambito del massimale esposto in polizza ed è operante purché le opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori e collaudo abbiano un valore non superiore ad € 5.000.000,00.
Tale garanzia è prestata con i limiti previsti nell’allegato DD.
C - Mancato rispetto di vincoli urbanistici
A parziale deroga dell’Art. 2.11 “Esclusioni” lett. b), punto 13), l’assicurazione vale anche peri danni e le perdite patrimoniali conseguenti ad errata ed involontaria interpretazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle autorità.
L’assicurazione non vale:
- se l’opera è stata realizzata in difformità alla concessione edilizia rilasciata per l’opera stessa;
- per contributi di concessione o autorizzazione in sanatoria nell’ambito delle “regolarizzazioni di violazioni edilizie”.
Tale garanzia è prestata con i limiti previsti nell’allegato DD.
D - Mancata rispondenza delle opere
A parziale deroga dell’Art. 2.11 “Esclusioni” lett. b), punto 14), l’assicurazione vale anche per le spese direttamente sostenute dal Committente in conseguenza di gravi difetti riscontrate nelle opere progettate o dirette, sopravvenute entro un anno dalla loro ultimazione, che rendano inidonee le opere stesse all’uso o alle necessità cui sono destinate. Rimane comunque esclusa ogni spesa per eventuale miglioria dell’opera.
Tale garanzia è prestata con i limiti previsti nell’allegato DD.
E - Attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (TUSL)
A deroga dell’Art. 2.11 “Esclusioni” lett. b), punto 15), l’assicurazione si intende operante per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) Consulenza ecologica e ambientale: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore);
b) Consulenza in materia di igiene e sicurezza del lavoro (analisi di luoghi e postazioni di lavoro, di mansioni e del rapporto uomo - macchina, uomo - ambiente di lavoro; analisi delle apparecchiature / impianti / sostanze pericolose impiegate e loro possibili effetti sull'uomo e sull’ambiente; analisi delle procedure / istruzioni / modalità operative esistenti; analisi delle prescrizioni di legge e regolamenti locali; analisi delle possibili malattie professionali, infortuni, emergenze e incidenti);
c) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l’esecuzione dei lavori come disposto e nel rispetto del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
Tale estensione non vale per:
- le spese sostenute dal committente per modifiche, sostituzioni, migliorie, rifacimenti resi necessari a causa di inadeguatezza degli interventi indicati dall’Assicurato;
- la mancata rispondenza delle opere oggetto delle prestazioni professionali all’uso tecnico cui sono destinate. Relativamente all’attività di consulenza in materia di prevenzione e protezione dei rischi di infortunio ed ambientali nei luoghi di lavoro, ai sensi del T.U. 81/2008, la presente estensione di garanzia non opera per il rischio derivante dall’assunzione del ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, salvo quanto previsto in relazione alla proprietà e/o conduzione del proprio studio professionale.
La garanzia opera a condizione che l’Assicurato sia regolarmente abilitato ai sensi di legge e/o regolamenti a svolgere le suddette attività. Tale garanzia è prestata con i limiti previsti nell’allegato DD.
F - R.C. della sola conduzione dello studio/ufficio
A parziale deroga dell’Art. 2.1 “Oggetto dell’assicurazione” lett. b), si intende esclusa la responsabilità civile derivante dalla proprietà dei locali dove si svolge l’attività assicurata.
G - Deroga al patto di tacita proroga
A deroga dell’Art. 1.8 “Proroga dell’assicurazione” delle “Norme che regolano l'assicurazione in generale” la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Xxxxxx inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 4.2 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Per i sinistri verificatisi al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, e della Repubblica di San Marino, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l’intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all’Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l’ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell’Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l’obbligazione.
Art. 4.3 Tolleranza del numero degli addetti
Il premio dell’assicurazione “Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro” (R.C.O.) è determinato in base al numero degli addetti dichiarato dall’Assicurato al momento della stipulazione della polizza.
Qualora all’insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore di una sola unità rispetto a quello dichiarato, la Società rinuncerà ad applicare il disposto dell’art. 1898 del codice civile, ultimo comma, in materia di riduzione proporzionale dell’indennizzo.