ACCORDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS TRAINEESHIP A.A. 2016/2017
DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE
Sezione Mobilità e Didattica internazionale
Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0/x - 00000 Xxxxxx
ACCORDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS TRAINEESHIP A.A. 2016/2017
nell’ambito del Programma Erasmus+
Versione 02 del 13/01/2017
L’Università degli Studi di Torino, Via Verdi, 8 – 10124 Torino, Tel. x00.000.0000000 – Fax x00.000.0000000 – Email: xxxxxx@xxxxx.xx, di seguito denominata “Università”, rappresentata ai fini del presente contratto da Xxxxx Xxxxxxxxx, Direttrice della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
E
il “Partecipante” della borsa Erasmus Traineeship a.a. 2016/2017:
Cognome …………………………………………..…….. Nome .………..……………………………………............
Nato a …………………………………………….…………..… Prov. ……… il ..……….……………………........
Nazionalità ………………………………..… Codice Fiscale …..……………………..………………………….……
Residente a ..…………..…………….………………………..… Prov. …………………. CAP .……………………
Indirizzo …………………………………..…………………………………………………………...
Tel. ……………………………………………… Cell. ……………………………………………...
Matricola .………………....... E-mail istituzionale …………………….………………… ………..………..
Corso di Studi di 1° livello (specificare denominazione corso e Dipartimento di afferenza):
………………………………………………………………………………………………………… Corso di Studi di 2° livello o a Ciclo Unico (specificare denominazione corso e Dipartimento di afferenza):
…….……………………………………………………………………………………………… …. Altro: Master/Dottorato (specificare denominazione corso e Dipartimento di afferenza):
…….……………………………………………………………………………………………….….
La mobilità verrà svolta in qualità di: Studente regolarmente iscritto Neolaureato Vincitore della borsa per la mobilità Erasmus Traineeship per un totale di mesi:….
Periodo previsto di tirocinio all’estero dal …………..…… (gg/mm/aaaa) al (gg/mm/aaaa)
Impresa/Ente estero ospitante …….……………………………………………………………………
Indirizzo ….……………………………………………………………………………..............................
Città ….…………………………………………… Paese ….………………………………………...
Lingua di lavoro ai fini del corso OLS (vedi art. 7) ………………………………………………………..
HANNO CONCORDATO,
quali parti integranti di questo Accordo le condizioni seguenti e gli allegati che costituiscono parte integrante del presente Accordo:
All. 1 - Learning Agreement for Traineeships All. 2 - Condizioni generali
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All. 3 - Carta dello studente Xxxxxxx (scaricabile al percorso sul portale di Ateneo xxx.xxxxx.xx - Internazionalità - Studiare e lavorare all’estero - Mobilità studenti - Erasmus Traineeship)
ARTICOLO 1 - SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 L’Istituto erogherà al Partecipante il contributo finanziario proveniente dall’Unione Europea e/o dal MIUR-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per intraprendere una mobilità ERASMUS a fini di Traineeship nell’ambito del Programma Erasmus+.
1.2 Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato all’art. 3.1 e si impegna a portare a termine il tirocinio come descritto nell’All.1.
1.3 Il Partecipante dichiara con la presente di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.
1.4 Il Partecipante dichiara che l’intera durata del periodo di mobilità prevista dal presente Accordo, comprensivo di altri periodi di mobilità eventualmente già effettuati all’estero per studio o per Traineeship/Placement nell’ambito del programma Erasmus+/LLP Xxxxxxx nel corso del medesimo ciclo di studio, non è superiore a 12 mesi per i corsi di studio 3+2 o 24 mesi per i corsi di studio a ciclo unico.
1.5 Il Partecipante dichiara di non sostenere esami e/o laurearsi presso l’Istituto di appartenenza durante il periodo di mobilità, pena annullamento della mobilità.
ARTICOLO 2 – DURATA DELLA MOBILITA’
2.1 L’Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità.
2.2 Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo 1° giugno 2016 - 30 settembre 2017. Il periodo di mobilità all’estero deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve essere continuativo.
2.3 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante e con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Impresa/Ente ospitante.
2.4 Un’eventuale proroga del periodo di tirocinio all’estero deve essere concordata e autorizzata per iscritto sia dall’Impresa/Ente ospitante sia dall’Università di appartenenza. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità previsto dal presente accordo.
2.5 Il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 30 settembre 2017.
2.6 Il periodo di proroga è finanziato fino ad esaurimento del budget disponibile; in caso di mancanza di fondi, la proroga potrà comunque essere approvata ma senza erogazione di contributi aggiuntivi (periodo a “zero-grant”).
2.7 In caso di disponibilità di budget, il finanziamento della proroga sarà confermato dalla Sezione Mobilità e Didattica internazionale dopo la ricezione delle autorizzazioni al prolugamento. La comunicazione relativa all’eventuale finanziamento della proroga sarà considerata come emendamento unilaterale al presente contratto.
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2.8 L’Attestato rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 - FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1 Il Partecipante dichiara di accettare la borsa di studio finanziata dall’Unione europea e/o dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Il contributo finanziario per coprire parte delle spese sostenute dagli studenti durante il periodo di tirocinio varia da un minimo di 430 € ad un massimo di 480 €/mese a seconda del Paese di destinazione:
1. 430€/mese (corrispondente a circa € 14.33 giornalieri per 30 giorni): mobilità verso Paesi con costo della vita inferiore all’Italia e precisamente verso Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Islanda, Turchia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica di Macedonia
2. 480€/mese (corrispondente a € 16.00 giornalieri per 30 giorni): mobilità verso Paesi con costo della vita simile all’Italia e precisamente verso Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia.
L’ammontare del contributo sarà determinato moltiplicando il numero delle mensilità previste dal presente contratto per l’importo mensile spettante. Al termine della mobilità, l’ammontare del contributo sarà ricalcolato sulla base delle date effettive di inizio e di fine del soggiorno Erasmus, moltiplicando l’importo giornaliero per la durata della mobilità.
3.2 Ai fini del conteggio del periodo di mobilità, sulla base di quanto previsto dal Programma Erasmus+, i mesi sono considerati da 30 giorni, indipendentemente dalla loro effettiva durata.
3.3 Fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile (60 giorni), in caso di riduzione fino a un numero massimo di 5 giorni del periodo di mobilità indicato nel presente contratto, è previsto un arrotondamento. In tal caso, il periodo sarà conteggiato come interamente realizzato.
3.4 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione Europea.
3.5 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento incluse le entrate/compensi che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di tirocinio purché il Partecipante svolga e porti a termine le attività previste nel Learning Agreement for Traineeships.
3.6 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.3, se il Partecipante recede dall’accordo prima del termine previsto dovrà rimborsare l’importo del contributo già erogato. Tuttavia, nel caso in cui il partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nel Learning Agreement for Traineeships per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l’importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto di Appartenenza e accettati dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Per tutti gli studenti e neolaureati vincitori di borsa Erasmus+ Traineeship, il pagamento della borsa sarà effettuato sulla base delle tempistiche di ricezione dell’Accordo firmato, ovvero avverrà indicativamente dal 25° giorno del mese nel caso di ricezione dell’Accordo da parte della Sezione Mobilità e Didattica internazionale entro il 1° giorno lavorativo dello stesso mese; per gli accordi ricevuti dal 2° giorno lavorativo in poi, il pagamento avverrà a partire dal giorno 25 del mese successivo.
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Questa tempistica non vale per i mesi di agosto, dicembre e gennaio, per i quali il pagamento avviene comunque nel mese successivo.
4.2 I pagamenti saranno fatti tramite accredito su Conto corrente bancario o Bancoposta italiano, personalmente intestato o cointestato al Partecipante, al Codice IBAN indicato di seguito:
Codice IBAN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ARTICOLO 5 - CAUSE DI NON EROGAZIONE E RESTITUZIONE DELLA BORSA
5.1 Il periodo di mobilità all’estero deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni), al di sotto dei quali il Partecipante è tenuto alla restituzione dell’intero importo erogato.
5.2 Il Partecipante che, per propria volontà o per cause di forza maggiore, sia costretto a rientrare anzitempo rispetto al periodo di permanenza previsto dall’Accordo, sarà tenuto alla restituzione dell’importo non spettante, calcolato sulla base delle modalità indicate all’art. 3.
5.3 Il Partecipante accetta:
- di effettuare il rimborso parziale o integrale della borsa percepita in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo;
- di effettuare il rimborso parziale o integrale della borsa percepita in caso di rescissione del presente Accordo;
- di effettuare la restituzione parziale nel caso in cui l’effettiva durata della mobilità, certificata dall’Impresa/Ente ospitante sia inferiore al periodo previsto dal presente accordo, ad eccezione di quanto specificato nell’articolo 3.3;
- di restituire l’intero importo del contributo e di non avere alcun riconoscimento dell’attività di tirocinio svolta all’estero in caso non presenti la documentazione relativa al periodo di mobilità secondo quanto indicato all’art. 8 del presente contratto.
5.4 In caso di restituzione, l’Università determinerà l’importo da restituire e le modalità per effettuare il versamento all’Ateneo.
5.5 Ove applicabile, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi 2016/2017, qualora il Partecipante non proceda alla restituzione dell’importo richiesto entro le tempistiche comunicate dall’Istituto, sarà disposto il blocco carriera.
ARTICOLO 6 - ASSICURAZIONE
6.1 Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di Traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di responsabilità civile (copertura dei danni causati dallo studente negli ambienti di lavoro) e alla tutela assicurativa degli infortuni sul lavoro correlati all’espletamento dell’attività di tirocinio prevista dal presente Accordo, sulle quali il Partecipante è tenuto ad informarsi prima dello svolgimento del periodo di mobilità.
6.2 In ogni caso il Partecipante, anche durante il periodo di permanenza all’estero (comprensivo di proroga autorizzata), mantiene la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché la copertura infortuni dell’Università di Torino relativamente all’espletamento dell’attività di tirocinio, sulla base dei contratti stipulati dall’Ateneo con le compagnie di assicurazioni (circolari n. 12 del 12/03/2012 e n. 33 dell’08/10/2012).
6.3 Solitamente una copertura assicurativa sanitaria base è fornita dal servizio sanitario nazionale anche durante il
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soggiorno in un altro Paese dell’Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. In questo caso, un’assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. Il Partecipante è tenuto ad informarsi sui requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.
ARTICOLO 7 - SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE
7.1 Il presente articolo è applicabile solo per gli studenti la cui lingua di lavoro prevista per il periodo di mobilità sia il ceco, il danese, il greco, l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, l’olandese, il polacco, il portoghese o lo svedese con l'eccezione di madrelingua. La lingua di lavoro non deve necessariamente coincidere con la lingua del Paese di destinazione.
7.2 Ove applicabile, sulla base delle disponibilità di licenze OLS, il Partecipante dovrà effettuare una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.
7.3 Ove applicabile, sulla base delle disponibilità di licenze OLS, al Partecipante potrà essere attribuita una licenza per un corso online della lingua di lavoro prevista per la mobilità dichiarata nel presente contratto. Se del caso, il Partecipante seguirà il corso di lingua OLS non appena riceverà l’accesso e si impegnerà a portare a termine il corso stesso. Il Partecipante dovrà informare tempestivamente l’Istituto nel caso in cui sia impossibilitato a seguire il corso online.
7.4 Ove applicabile, il Partecipante, al termine del periodo di mobilità, dovrà effettuare la verifica online obbligatoria delle proprie competenze linguistiche.
ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE FINALE
8.1 Entro 30 giorni dopo il termine della mobilità, il Partecipante deve consegnare alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale il Learning Agreement for Traineeships - sezioni “Before the mobility” e “After the mobility”
- in originale, comprensivo inoltre di eventuali Change al Learning Agreement.
La documentazione originale dovrà essere consegnata presso l'Infopoint di xxx Xx 00 o inviata a mezzo posta (Sezione Mobilità e Didattica internazionale, xxxxxx Xxxxxxxxx 0/x, 00000 Xxxxxx).
8.2 In caso di riconoscimento in carriera, è richiesto l'invio via email del Modulo di Richiesta di riconoscimento CFU, debitamente compilato per le parti di competenza, alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale (xxxxxx@xxxxx.xx).
8.3 Per i tirocini che si concluderanno dopo il 15 settembre 2017, il Partecipante dovrà comunque consegnare la documentazione finale alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale entro la data ultima del 15 ottobre 2017.
8.4 Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo relativo alla mobilità (EU SURVEY) debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione.
8.5 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
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ARTICOLO 9 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO
9.1 L’Istituto concorda con il Partecipante un programma di tirocinio chiaramente definito prima che lo Studente si rechi all’estero (Learning Agreement for Traineeships). Al termine del periodo di lavoro all’estero, l’Impresa ospitante deve rilasciare al Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo di tirocinio svolto all’estero, nonché una nota con una breve descrizione dell’attività svolta, utilizzando la sezione “After the Mobility” del Learning Agreement for Traineeships (“Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise”).
9.2 L’Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente contratto e delle procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà al Partecipante il riconoscimento accademico completo del tirocinio curricolare effettuato presso l’Impresa ospitante. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall’Impresa ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.
9.3 Il Partecipante, nel caso in cui non sia un neolaureto, non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all’estero e dell’ottenimento del relativo riconoscimento dell’attività svolta.
ARTICOLO 10 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
10.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
10.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, (senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile), l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato come indicato nell’art. 7.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite all’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n. 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di
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poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E' invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Torino, ……………………………………..
Il Partecipante
Cognome ………………..…………….……
Nome ..…………….……………………….
Firma ……………………………………….
Per l’Università
Xxxxx Xxxxxxxxx, Direttrice della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
Firma ………………………………………..