CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO BASE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA RCA DELLE AUTOVETTURE USO PROPRIO
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
• DIP AGGIUNTIVO - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Mod. 220471C – Ed. 04/2021
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg
PAGINA NON UTILIZZABILE
Polizza RCA Autovetture uso proprio
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Contratto Base
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
I danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l’assicurazione.
Groupama Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni fino all'importo massimo stabilito in polizza.
La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.020.000 € per danni alla persona e di
1.220.000 € per danni alle cose.
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono garantiti dall'assicurazione:
🗶 i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente del veicolo assicurato.
Inoltre, limitatamente ai danni alle cose, non sono garantiti i seguenti soggetti:
🗶 il proprietario del veicolo, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
🗶 con riferimento al Conducente del veicolo ed alle persone di cui al punto precedente: il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi, gli affiliati o parenti fino al terzo grado (limitatamente ai conviventi a carico).
La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (RCA) delle Autovetture uso proprio per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.
Dove vale la copertura?
✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra. Vale anche per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate.
Ci sono limiti di copertura?
L'assicurazione non è operante e Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate al terzo danneggiato nei seguenti casi:
! conducente non abilitato alla guida;
! veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge in vigore;
! xxxxx subiti dai terzi trasportati;
! guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.
Mod. 220471D - Ed. 04/2021 1 di 2
Che obblighi ho?
- Fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- Comunicare, per iscritto, ogni aggravamento del rischio (variazioni della residenza, del Codice di avviamento postale, )
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, le reticenze o l'omessa comunicazione delle circostanze che potrebbero aggravare il rischio, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza o l'esercizio da parte di Groupama del diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato presso l'Agenzia che contestualmente rilascia la polizza Il premio può essere pagato tramite:
- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato a Groupama o all'Intermediario;
- ordine di bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre emesso a favore di Groupama o dell'Intermediario;
- contanti fino al limite consentito dalla legge.
Il premio alla firma è comprensivo di imposte e contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale)
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e dura 1 anno senza necessità di disdetta, la polizza rimarrà comunque operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.
La polizza non può essere sospesa.
Come posso disdire la polizza?
La polizza si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza tuttavia, in caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all'estero, vendita o deposito in conto vendita, furto o rapina, può essere chiesta la risoluzione della polizza dando tempestiva comunicazione a Groupama che provvederà al rimborso, limitatamente alla garanzia RCA, della parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte e SSN.
Mod. 220471D - Ed. 04/2021 2 di 2
Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto
AUTOVETTURE (uso privato)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi X.X.Xxxx
(DIP Aggiuntivo RCA)
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto Contratto Base
Ed. 04/2021
Il DIP aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx, Xxxxxx. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, xxx.xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E’ Impresa sottoposta al controllo da parte dell’IVASS, appartenente al Gruppo Groupama, iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi presso lo stesso Ente al n. G0056, ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto della Società ammonta a 618,6 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 125,8 milioni di Euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet
dell’Impresa xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 699,7 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 314,8 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 883,7 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 817,1 milioni di Euro;
- e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 126,3%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Sono assicurati i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali l’assicurazione è obbligatoria. La compagnia si impegna a pagare, entro i limiti riportati nel contratto, le somme dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati ai terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.020.000 per danni alla persona e di € 1.220.000 per danni alle cose |
Garanzie estese | Non previste |
Tipo di guida | Non previste |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Non previste | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Gancio Traino (Gratuita) | Copre i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
Non previste
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono ulteriori informazioni oltre quelle già contenute nel DIP |
Non vi sono ulteriori informazioni oltre quelle già contenute nel DIP
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In tutti i casi di sinistro Responsabilità Civile Auto nel quale sia coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato deve: - presentare tempestivamente denuncia presso l’Agenzia utilizzando lo stampato “constatazione amichevole” (modulo blu); la denuncia può essere effettuata anche presso la compagnia inviando una raccomandata RR oppure; - fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro; - a richiesta, produrre in fotocopia la carta di circolazione ed il certificato di proprietà relativi al veicolo assicurato e patente del conducente il veicolo al momento del sinistro; - trasmettere alla compagnia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di sinistro da circolazione per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto (in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli immatricolati in Italia, purché identificati e assicurati per la RCA) l’avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente al proprio assicuratore. In caso di sinistro da circolazione per il quale non sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto, l’avente diritto dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti all’assicuratore del veicolo del responsabile, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dalla legge. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria, il Contraente ha la facoltà, di rimborsare alla compagnia o, se trattasi di sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto, alla CONSAP, una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente. I sinistri rimborsati non influiranno sull’assegnazione della classe di merito Bonus/Malus dell’annualità successiva. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Prescrizione: I diritti della compagnia alla riscossione delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni. Il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché l’annullamento della polizza. La compagnia potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei confronti dell’assicurato. |
Obblighi dell’impresa | L’impresa deve formulare un’offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l’assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Le modalità di pagamento riconosciute sono: - assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato alla compagnia o all'Intermediario; - ordine di bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre emesso a favore della compagnia o dell'Intermediario; - contanti fino al limite consentito dalla legge. Il premio alla firma è comprensivo di imposte e contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) |
Rimborso | In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all'estero, vendita o deposito in conto vendita, furto o rapina, può essere chiesta la risoluzione della polizza dando tempestiva comunicazione alla compagnia che provvederà al rimborso, limitatamente alla garanzia RCA, della parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte e SSN. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato di assicurazione. Se alla scadenza contrattualmente convenuta non vengono pagati i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile. |
Sospensione | Non prevista |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto è di durata annuale, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta, tuttavia la polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di nuovo contratto per il medesimo rischio. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto di recedere entro un determinato termine dalla stipulazione (cd. diritto al ripensamento) |
Risoluzione | La risoluzione del contratto può essere richiesta nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, previa restituzione del certificato di assicurazione e dell’eventuale Carta Verde. |
Il prodotto è rivolto a coloro che necessitano di copertura obbligatoria per la Responsabilità Civile Auto (RCA)
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 13%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l’Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all’IVASS, che provvederà lei stessa all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.
Per la copertura della garanzia RCA delle autovetture uso proprio
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLA GARANZIA RCA DELLE AUTOVETTURE USO PROPRIO
Sezione I DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
• per «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni;
• per «Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
• per «R.C. Auto»: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
• per «Impresa»: l’impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione R.C. Auto;
• per «Contratto Base»: il contratto R.C. Auto offerto dall’Impresa ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell’Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all’articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all’art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell’impresa;
• per «Contraente»: colui che stipula il contratto di assicurazione con l’Impresa;
• per «Assicurato»: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);
• per «Terzi danneggiati»: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall’art. 129 del Codice;
• per «Carta Verde»: il certificato internazionale di assicurazione, con cui l’impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione R.C. Auto prestata con il contratto;
• per «Veicolo»: il veicolo indicato in polizza;
• per «Aree equiparate alle strade di uso pubblico»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;
• per «Aree private»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;
• per «Bonus Malus»: la tariffa Bonus Malus, liberamente predisposta dall’Impresa e applicata al contratto base R.C. Auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione;
• per «Periodo di osservazione»: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l’osservazione di eventuali sinistri, e così distinto:
a ) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto R.C. Auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
b ) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;
• per «Classe di merito CU»: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i
«criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell’eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge;
• per «Massimali minimi obbligatori di legge»: i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base R.C. Auto stabiliti dall’art. 128 del Codice;
• per «Aggravamento del rischio»: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall’articolo 1898 del codice civile.
Sezione II
CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C.
Art. 1
Oggetto del contratto base r.c.
L’Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi dell’articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Per la copertura della garanzia RCA delle autovetture uso proprio
La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
L’Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall’articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall’articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2
Esclusioni e rivalse
L’assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
• in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.
Nei predetti casi, in cui è applicabile l’articolo 144 del Codice, l’impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio o dall’intestatario temporaneo ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l’Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente o dell’intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall’articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
Art. 3
Dichiarazioni inesatte e reticenze
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.
Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 4
Aggravamento di rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 del codice civile).
Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 5
Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L’Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.
Art. 6
Decorrenza e durata
Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui è stato pagato il premio.
Il contratto ha durata annuale, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L’Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Per la copertura della garanzia RCA delle autovetture uso proprio
contratto fino all’effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).
Art. 7
Pagamento del premio
Il premio deve essere pagato in un’unica soluzione all’atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall’impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall’impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Al pagamento del premio, l’Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 8
Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio
Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:
a ) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l’impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all’Autorità competente;
b ) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall’art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;
c ) cessione del contratto di assicurazione all’acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all’acquirente ed all’impresa, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all’acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente; ai sensi dell’articolo 1918 del codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l’impresa non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio; per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Art. 9
Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, Reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l’Impresa rilascia
l’attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell’area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell’art. 7 del Regolamento IVASS, n. 9/2015).
Nei casi di:
• annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
• cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);
• efficacia inferiore all’anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile);
l’impresa rilascia l’attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.
All’atto della stipulazione di altro contratto l’impresa acquisisce direttamente l’attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell’art. 134 del Codice.
Art. 10
Denuncia di sinistro
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile).
Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.
Art. 11
Gestione delle vertenze
L’impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
L’impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Per la copertura della garanzia RCA delle autovetture uso proprio
Art. 12
Oneri a carico del contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’impresa.
Art. 13
Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 14
Bonus Malus
La seguente clausola disciplina la specifica formula tariffaria
«Bonus Malus» liberamente predisposta dall’impresa per determinare il prezzo del contratto base.
L’impresa mette a disposizione nel proprio sito internet e presso i «punti vendita» la Tabella contenente le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU di cui al Regolamento IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni.
Questa forma tariffaria prevede ad ogni scadenza annuale riduzioni (bonus) o maggiorazioni (malus) del premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel corso del periodo di osservazione.
Regole di Assegnazione
All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato, in base alle dichiarazioni del Contraente, riportate sul modulo di polizza, ad una determinata classe di merito secondo le regole di assegnazione in vigore al momento della stipula del contratto, disponibili presso i punti vendita e sul sito internet di Groupama Assicurazioni S.p.A.
Il sistema prevede 28 classi di merito; per ciascuna classe il premio viene calcolato applicando un determinato coefficiente al premio base secondo la seguente tabella:
Classe di merito | Coefficiente | Classe di merito | Coefficiente |
1J | 0,360 | 05 | 0,620 |
1I | 0,365 | 06 | 0,660 |
1H | 0,370 | 07 | 0,700 |
1G | 0,375 | 08 | 0,740 |
1F | 0,380 | 09 | 0,780 |
1E | 0,400 | 10 | 0,820 |
1D | 0,420 | 11 | 0,880 |
1C | 0,440 | 12 | 0,940 |
1B | 0,460 | 13 | 1,050 |
1A | 0,480 | 14 | 1,150 |
01 | 0,500 | 15 | 1,350 |
02 | 0,530 | 16 | 1,650 |
03 | 0,560 | 17 | 2,000 |
04 | 0,590 | 18 | 2,500 |
Regole evolutive
In occasione di ciascun rinnovo, la polizza è assegnata ad una nuova classe di merito, determinata in base al numero dei
xxxxxxxx (si veda paragrafo “Sinistri” a seguire). L’assegnazione della classe è determinata altresì dai sinistri pagati, che non siano già stati considerati nei periodi di osservazione precedenti.
Classe di assegnazione | |||||
Classe di provenienza | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
1J | 1J | 1G | 1C | 2 | 6 |
1I | 1J | 1F | 1B | 3 | 7 |
1H | 1I | 1E | 1A | 4 | 8 |
1G | 1H | 1D | 1 | 5 | 9 |
1F | 1G | 1C | 2 | 6 | 10 |
1E | 1F | 1B | 3 | 7 | 11 |
1D | 1E | 1A | 4 | 8 | 12 |
1C | 1D | 1 | 5 | 9 | 13 |
1B | 1C | 2 | 6 | 10 | 14 |
1A | 1B | 3 | 7 | 11 | 15 |
1 | 1A | 4 | 8 | 12 | 16 |
2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 |
3 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 |
4 | 3 | 7 | 11 | 15 | 18 |
5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 |
6 | 5 | 9 | 13 | 17 | 18 |
7 | 6 | 10 | 14 | 18 | 18 |
8 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 |
9 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 |
10 | 9 | 13 | 17 | 18 | 18 |
11 | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 |
12 | 11 | 15 | 18 | 18 | 18 |
13 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Sinistri
Al momento del pagamento di una somma da parte di Groupama Assicurazioni S.p.A. nel periodo di osservazione, il sinistro si considera influente sulla assegnazione della classe Bonus/Malus.
A tal fine rilevano esclusivamente:
• i sinistri con responsabilità principale, cioè quelli per i quali al conducente del veicolo assicurato sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito ai conducenti degli altri veicoli coinvolti;
• i sinistri con responsabilità paritaria, cioè quelli per i quali non sia stata possibile accertare la responsabilità principale, qualora determinino un cumulo delle percentuali di corresponsabilità paritarie, secondo quanto riportato nell’attestato di rischio, uguale o superiore al 51%.
In assenza di sinistri, la variazione in diminuzione del premio si
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Per la copertura della garanzia RCA delle autovetture uso proprio
applica automaticamente nella misura indicata nella seguente tabella:
Classi di merito di provenienza | Classi di merito di assegnazione | Coefficiente | Diminuzione % |
1J | 1J | 0,360 | 0,0% |
1I | 1J | 0,365 | -1,4% |
1H | 1I | 0,370 | -1,4% |
1G | 1H | 0,375 | -1,3% |
1F | 1G | 0,380 | -1,3% |
1E | 1F | 0,400 | -5,0% |
1D | 1E | 0,420 | -4,8% |
1C | 1D | 0,440 | -4,5% |
1B | 1C | 0,460 | -4,3% |
1A | 1B | 0,480 | -4,2% |
01 | 1A | 0,500 | -4,0% |
02 | 01 | 0,530 | -5,7% |
03 | 02 | 0,560 | -5,4% |
04 | 03 | 0,590 | -5,1% |
05 | 04 | 0,620 | -4,8% |
06 | 05 | 0,660 | -6,1% |
07 | 06 | 0,700 | -5,7% |
08 | 07 | 0,740 | -5,4% |
09 | 08 | 0,780 | -5,1% |
10 | 09 | 0,820 | -4,9% |
11 | 10 | 0,880 | -6,8% |
12 | 11 | 0,940 | -6,4% |
13 | 12 | 1,050 | -10,5% |
14 | 13 | 1,150 | -8,7% |
15 | 14 | 1,350 | -14,8% |
16 | 15 | 1,650 | -18,2% |
17 | 16 | 2,000 | -17,5% |
18 | 17 | 2,500 | -20,0% |
Riscatto sinistro
Il Contraente, per evitare la maggiorazione del premio, alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro 3 mesi, ha la facoltà di versare alla CONSAP, per i sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto (sinistro CARD) o a Groupama Assicurazioni S.p.A. per gli altri, gli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente.
I sinistri rimborsati non influiranno sull’assegnazione della classe di merito Bonus/Malus dell’annualità successiva.
Sezione III
CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE
Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio
Art. 15
Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria
e regolarmente trainato (Gratuita)
Qualora installato ed omologato, sono inoltre compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo).
Edizione aggiornata al 30/04/2021
Mod. 220471 – Ed. 04/2021
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg