Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni.
Generali Italia S.p.A.
Generali Sei in Auto Altri Veicoli
Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto e dei Xxxx Xxxxx.
Il presente Set informativo, contenente:
- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni;
- DIP Aggiuntivo Responsabilità Civile Auto - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto;
- Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Ultimo aggiornamento 01/01/2019
Set Informativo - Generali Sei in Auto - Altri Veicoli - Mod. 211500N
Assicurazione per la copertura dai rischi di responsabilità civile Auto e dei danni
DIP - Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Prodotto: "GENERALI SEI IN AUTO - ALTRI VEICOLI"
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile e dei danni derivanti dalla circola- zione del veicolo.
Responsabilità Civile
Che cosa è assicurato?
Sono assicurati i danni involontariamente causati a:
Terzi dalla circolazione del veicolo de- scritto in polizza.
L’assicurazione è estesa:
Ai veicoli destinati al traino di carrelli appendice.
Ai veicoli destinati al traino di rimor- chi muniti di targa propria.
Ai rimorchi muniti di targa propria - rischio sosta.
Per i danni alla tappezzeria del veicolo e ai vestiti delle persone trasportate e del conducente nel caso di trasporto di vittime della strada.
Alla circolazione nelle aree private escluse le aree aeropor tuali.
Alla responsabilità civile dei terzi tra- sportati per i danni cagionati ai terzi durante la circolazione del veicolo.
Alla responsabilità civile per i danni cagionati ai terzi durante le operazio- ni di carico e scarico.
Alla responsabilità civile per i danni ai terzi trasportati.
Che cosa non è assicurato?
La copertura non assicura:
I danni conseguenti a gare e competi- zioni sportive, alle relative prove uffi- ciali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Il conducente non abilitato alla guida.
Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se al fianco dell’allievo non vi è una persona abilitata alla funzione di istruttore.
Veicolo con targa prova se la circola- zione avviene senza l’osservanza delle regole poste dal codice della strada.
Veicolo dato a noleggio con condu- cente se il noleggio è effettuato sen- za l'osservanza delle disposizioni di legge.
Nel caso di danni subiti dai terzi tra- sportati, se i l trasporto non è effet- tuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostan- ze stupefacenti o psicotrope o alla
Per la responsabilità civile degli istruttori durante la scuola guida.
Sono disponibili garanzie aggiuntive.
quale sia stata applicata una sanzione ex artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del codice della strada e successive modifiche.
Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:
Il conducente del veicolo.
e, limitatamente ai danni alle cose:
Il coniuge, i genitori, i figli dell’assi- curato e tutti i componenti della sua famiglia risultanti dal certificato Stato di famiglia.
Nel caso in cui l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappre- sentante, il socio a responsabilità il- limitata, l’amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti del punto precedente.
Il proprietario del veicolo, l’usufrut- tuario o l’acquirente con patto di ri- servato dominio.
Incendio
Che cosa è assicurato?
Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione, in conseguenza di incendio avvenuto per qualunque motivo.
L’assicurazione è estesa e quindi compren- de anche la garanzia Ricorso Terzi e ripristi- no locali di proprietà.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurati i danni:
Causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.
Causati da sviluppo di energia nuclea- re e radioattività.
Causati da dolo del contraente o dell’assicurato, delle persone che co- abitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del vei- colo assicurato.
Causati da tumulti popolari, atti di ter- rorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere.
Causati da semplice bruciature non seguite da incendio, nonché quelle da
fenomeno elettrico comunque causa- to che non abbia provocato fiamma.
Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle re- lative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regola- mento di gara.
Furto e rapina
Che cosa è assicurato?
Sono assicurati i danni causati da:
Furto (totale, parziale o tentato). Rapina.
Danni da scasso causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenze del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo.
L’assicurazione è estesa:
Agli impianti e alle attrezzature di se- rie inerenti l’uso cui il veicolo è desti- nato, stabilmente fissati sul veicolo, sia di serie che installati successiva- mente purché ricompresi nel valore del veicolo assicurato.
Che cosa non è assicurato?
L'assicurazine non copre i danni:
Causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.
Causati da sviluppo di energia nuclea- re o di radioattività.
Causati da dolo del contraente o dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della gui- da, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
Causati da tumulti popolari, atti di ter- rorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio.
Causati da inondazioni, alluvioni, smot- tamenti del terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, ca- duta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche.
Eventi sociopolitici e atti vandalici
Che cosa è assicurato?
Sono assicurati i danni causati da:
Eventi sociopolitici quali tumulti po- polari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabo- taggio e atti comunque dolosi.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non copre i danni:
Causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.
Causati da eruzioni vulcaniche, terre- moti, sviluppo di energia nucleare o di radioattività.
Sono assicurati i danni causati da:
Inondazioni, alluvioni, frane, smotta- menti del terreno, trombe d’aria, uraga- ni, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, va- langhe, slavine, eruzioni vulcaniche.
Allagamento.
Causati da dolo del contraente o dell’as- sicurato, delle persone con loro coabi- tanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazio- ne o custodia del veicolo assicurato.
Cristalli
Che cosa è assicurato?
Sono assicurate le spese sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli al veicolo.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non copre i danni:
Semplici rigature e/o segnature.
Causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli.
Agli specchi retrovisori interni ed esterni. Alla fanaleria in genere.
Causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.
Causati da terremoti, sviluppo di ener- gia nucleare o di radioattività.
Causati da dolo del contraente o dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della gui- da, riparazione o custodia del veicolo.
Causati da tumulti popolari, atti di ter- rorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o sabotaggio e atti dolosi in genere.
Causati da eventi naturali.
Danni accidentali
Che cosa è assicurato?
KASKO BASE
Sono assicurati i danni causati da:
Collisione con altro veicolo persone e animali.
Che cosa non è assicurato?
L'assicurazione non copre i danni:
Causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.
Causati da terremoti, sviluppo di ener- gia nucleare o di radioattività.
Caduta oggetti e materiali, urto. Ribaltamento.
Uscita di strada.
KASKO
Sono assicurati i danni causati da:
Collisione con altro veicolo persone e animali.
Caduta oggetti e materiali, urto. Ribaltamento.
Uscita di strada.
Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandali- smo, sabotaggio o atti dolosi.
Eventi naturali.
Sono disponibili garanzie aggiuntive.
Causati da dolo del contraente o dell’as- sicurato, delle persone con loro coabi- tanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazio- ne o custodia del veicolo assicurato.
Causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o sabotaggio e gli atti dolosi in genere.
Causati da eventi naturali.
Causati da materiale o animali tra- sportati.
Av venuti a seguito di traino attivo e passivo e di manovre a spinta o a mano.
Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle re- lative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali.
Durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in aree aeroportuali.
Conseguenti a furto o rapina.
Avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili.
Avvenuti durante la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostan- ze stupefacenti o psicotrope.
Avvenuti durante le operazioni di cari- co e scarico.
Alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.
Infortuni
Che cosa è assicurato?
Sono assicurati gli infortuni che avvengono quando l’assicurato è alla guida del veicolo identificato in polizza o durante le opera- zioni di fermata e ripresa della marcia dello stesso veicolo.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non opera se l’assicurato non è abilitato alla guida.
Sono esclusi dall'assicurazione:
Gli infortuni capitati all’assicurato in conseguenza di ebbrezza, abuso di
psicofarmaci, uso di sostanze stupe- facenti o psicotrope.
Gli infortuni avvenuti in conseguen- za di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato.
Gli infortuni avvenuti in conseguenza di guerra, insurrezione, eruzioni vul- caniche, terremoti, inondazioni.
Le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche che derivano da atti terroristici o di guerra.
Gli infortuni avvenuti durante la parte- cipazione a gare o competizioni spor- tive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
Le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.
Assistenza auto
Che cosa è assicurato?
Viene prestata assistenza all’assicurato nel caso in cui si trovi in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto delle prestazioni sotto indicate.
Traino.
Recupero del veicolo.
Informazioni su rete costruttori. Spese di rimessaggio.
Invio pezzi di ricambio.
Consulti medici immediati.
Sono disponibili garanzie aggiuntive.
Che cosa non è assicurato?
Le prestazioni possono essere erogate per un massimo di tre volte in un anno assicurativo.
Non sono erogate le prestazioni per i sinistri:
Av venuti in conseguenza di terre- moti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti e in tutti i casi di calamità naturali.
Avvenuti in conseguenza di guerre, atti di terrorismo, invasione, occupa- zione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse.
Avvenuti in conseguenza di esplosioni o di emanazioni di calore o di radia- zioni provocate dall’accelerazione ar- tificiale di particelle atomiche.
Avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle ve-
rifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
Determinati da dolo dell'assicurato.
Determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupe- facenti o allucinogene.
Determinati da suicidio o tentato sui- cidio dell'assicurato.
Avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili.
Tutela legale
Che cosa è assicurato?
Viene prestata l ’assistenza giudiziale e stragiudiziale necessaria a tutelare i diritti dell’assicurato a seguito di un sinistro che rientra in garanzia.
Vi rientrano le spese:
Dell’intervento di un legale incaricato nella gestione del sinistro.
Dell’intervento di un perito/consulen- te tecnico d’ufficio o di parte.
Di giustizia.
Ed altre spese riportate nell’oggetto dell’as- sicurazione nella relativa sezione.
Che cosa non è assicurato?
La garanzia è esclusa:
Per danni subiti per disastro ecologi- co, atomico, radioattivo.
Per materia fiscale/tributaria. Per materia amministrativa.
Se il conducente non è munito di pa- tente valida.
Se il sinistro deriva da eventi dolosi compiuti dal conducente.
Se non è in corso una polizza R.C. A.
Se il veicolo è guidato in stato di eb- brezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o nel caso di fuga o omissione di soccorso.
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.
Ci sono limiti di copertura?
Il contratto prevede dei limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l’im- porto, in cifra fissa, stabilito dal contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistro) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate.
Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contrad- distinti dal carattere grassetto.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell’Unione Europea. Vale inoltre per gli stati elencati e non barrati sulla Carta Verde. In caso di circolazione all’estero la garanzia R.C. A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e com- plete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, non- ché la cessazione del contratto.
Quando e come devo pagare?
Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all’Agenzia alla quale è as- segnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento, semestrale con una maggiorazio- ne del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali pattuite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (3.000 euro per la ga- ranzia R.C.A. e 750,00 euro per le garanzie accessorie). Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pa- gamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, l’assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente nel caso di pagamento del premio successivo.
Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in po- lizza a meno che entro questi 15 giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per lo stesso ri- schio nel qual caso il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.
Come posso disdire la polizza?
Non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto.
Assicurazione per la copertura dai rischi di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni
Settore: AUTOCARRI (SETTORE IV) - AUTOBUS (SETTORE III) - MACCHINE OPERATRICI (SETTORE VI) - AGRICOLE (SETTORE VII)
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Prodotto: GENERALI SEI IN AUTO - ALTRI VEICOLI
Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato: 01/01/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicura- tivi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Generali Italia X.x. X. Xxxx xxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx 00, XXX 00000
- Tel: 000 00 00 000 - sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx - email: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx - PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p. A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Il patrimonio netto ammonta a 00.000.000.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.600.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 8.697.100.000 euro.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell’impresa.
xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/Xxx-xxxxx/Xxxxxxxx-Xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx Si specifica che:
- il requisito patrimonial e di solvibilità (SCR) è pari a 7.211.600.000 euro;
- il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 2.835.800.000 euro;
- i fondi ammissibili (EOF) sono pari a 00.000.000.000 euro;
- l’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri di base e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).
Al contratto si applica la legislazione nazionale.
Che cosa è assicurato? | |
Responsabilità Civile | |
La garanzia è prestata per le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella polizza. | |
QUALI OPZIONI/PERSONALIZZAZIONI È POSSIBILE ATTIVARE? | |
Massimali | I massimali minimi per legge sono: |
6.070.000,00 euro nel caso di danni alle persone; | |
1.220.000,00 nel caso di danni alle cose. | |
È prevista la possibilità di stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati dietro pagamento del corrispon- dente premio di tariffa. | |
Garanzie estese | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Tipo di guida | Non sono previste personalizzazioni in base al tipo di conducente. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Non sono previste opzioni che prevedano una riduzione del premio R.C. A. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Dietro pagamento del relativo premio, è prevista la possibilità per l’assicurato di acquistare una delle seguenti opzioni alla garanzia R.C. A. | - La rinuncia alla rivalsa per tutelarsi dalla possibile azione di Generali Italia in caso di sinistro con guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. |
- La rinuncia alla rivalsa per tutelarsi dalla possibile azione di Generali Italia in caso di sinistro con guida o trasporto non conforme alle norme di legge o in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. | |
- La responsabilità civile del proprietario del rimorchio o semirimorchio per coprire i danni derivanti dalla circo- lazione dello stesso quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi. | |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. A. pagando un premio aggiuntivo? | |
In aggiunta alla garanzia R.C. A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza di seguito riportati: | |
INCENDIO - sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, sono inoltre coperti i danni agli: |
accessori, apparecchi audiofonovisivi, attrezzature e allesti- menti sia di serie che non di serie ma, in quest’ultimo caso, compresi nel valore del veicolo assicurato. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
FURTO & RAPINA - sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, |
l’assicurazione è altresì estesa alle spese di lavaggio e igie- nizzazione degli interni in caso di furto fino ad un massimo di 150,00 euro per sinistro. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, non sono inoltre coperti i danni: il furto di "apparecchi audiofonovisivi" non di serie (ad es. apparecchi radio, radiotelefoni e altre apparecchiature del genere), anche stabilmente fissati sul veicolo assicurato. |
EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI - sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, non sono inoltre coperti i danni: |
danni da circolazione. | |
EVENTI NATURALI - sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Sono assicurati i danni da: |
inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche; | |
allagamento, qualunque sia la causa dello stesso. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Non sono assicurati i danni da: |
atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; |
causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; | |
dolo del contraente o dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incari- cate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave di costoro; | |
In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP: | |
i danni da allagamento sono coperti fino ad un massimo di 2.000 euro. | |
CRISTALLI - sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
DANNI ACCIDENTALI: KASKO BASE e KASKO - sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, |
- KASKO BASE: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. | |
- KASKO: | |
sono inoltre assicurati i danni da allagamento, qualunque sia la causa dello stesso. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETÀ- sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | Sono assicurati i danni: |
causati a terzi o ai locali adibiti a rimessa di proprietà degli aventi diritto in caso di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante che ha coinvolto il veicolo assicurato. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Non sono assicurati i danni: |
causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; |
causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti del terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, pietre, terremoti, sviluppo di energia nucleare e radioattività; | |
causati da dolo del contraente o dell’assicurato, delle persone che coabitano con loro, dei loro dipendenti, delle persone da loro inca- ricate per la guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; | |
causati da semplice bruciature non seguite da incendio, nonché quelle da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma; | |
causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio; | |
avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni spor- tive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; | |
a persone e cose trasportate. | |
RICORSO TERZI E PERDITE PECUNIARIE - sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | - RICORSO TERZI: |
sono coper ti i danni descritti nella Garanzia di base di RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETÀ. | |
- PERDITE PECUNIARI, sono assicurati i rischi relativi a: | |
Perdita delle chiavi del veicolo. | |
Richiesta documenti. | |
Tassa di proprietà. | |
Spese di recupero e custodia. | |
Spese di immatricolazione. | |
Garanzia bagaglio. | |
Duplicazione patente di guida. | |
Sequestro penale. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | - RICORSO TERZI: |
non sono assicurati i danni descritti nelle Limitazioni, Esclu- sioni e Rivalse di RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETÀ . | |
- PERDITE PECUNIARIE, per la Garanzia bagaglio non sono assicurati: | |
i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi foto- grafici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. |
INFORTUNI - sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, |
la garanzia, a seconda della forma scelta Basic/Confort, prevede: | |
Morte: la somma assicurata verrà versata agli eredi testamen- tari o legittimi in parti uguali, o, in alternativa, ai beneficiari appositamente designati. | |
Invalidità permanente: verrà versata una percentuale della somma assicurata in proporzione al grado di invalidità. | |
Rimborso spese di cura: verranno rimborsate le spese relative agli onorari dei medici e di quanto legato o collegato all’inter- vento chirurgico e le spese di degenza. | |
Rimborso spese di riabilitazione post ricovero: verranno rimborsate le spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi o per ricovero in istituti di cura specializzati nella riabilitazione. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
ASSISTENZA AUTO - sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, |
sono previste le seguenti ulteriori prestazioni: | |
Rientro passeggeri. | |
Invio medicinali urgenti. | |
Spese d’albergo. | |
Rimpatrio sanitario. | |
Rimpatrio salma. | |
Interprete a disposizione. | |
Anticipo spese legali. | |
Anticipo della cauzione penale e civile. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | Le prestazioni possono essere erogate: |
per un massimo di tre volte nel corso dell’annualità assicurativa. | |
TUTELA LEGALE - sottoscrizione opzionale | |
Garanzie di base | In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, |
sono assicurate le spese: | |
del processo penale in caso di condanna dell’assicurato; |
legali e peritali che l’Assicurato, in seguito a soccombenza ovvero a seguito di transazione autorizzata, sia tenuto a versare alla controparte; | |
di investigazione necessarie. | |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, Esclusioni e Rivalse | In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, non sono inoltre coperti i danni: |
delitti colposi o preterintenzionali compiuti dall’assicurato; | |
rapporti contrattuali; | |
sabotaggio, atti di vandalismo nonché risse alle quali l’assicu- rato abbia preso parte; | |
occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popo- lari, atti di guerra o di terrorismo, scioperi, sommosse. | |
Che cosa non è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro. |
L’Assicurato in caso di sinistro deve: | |
- presentare entro 3 giorni denuncia presso l’Agenzia o la sede di Generali Italia oppure telefonare al numero verde 800. 880. 880. | |
Risarcimento Diretto | |
La procedura di risarcimento diretto si applica solo se ricorrono tutte le seguenti circostanze: | |
l’urto è avvenuto tra due veicoli a motore identificati e assicu- rati per la R.C. A.; | |
l’incidente è avvenuto in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx; | |
entrambi i veicoli sono immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano; | |
non c’è responsabilità da parte di altri veicoli coinvolti. |
Richieste di risarcimento da indirizzare alla Controparte |
La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di “risarcimento diretto”. |
Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap |
- Il Fondo di garanzia per le Vittime della strada risarcisce in caso d’incidenti provocati da: |
veicoli o imbarcazioni non identificati, per i soli danni alla persona (è previsto il risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona); |
veicoli o imbarcazioni non assicurati per i danni alla persona e alle cose; |
- Per richiedere il risarcimento dei danni elencati nei due punti precedenti si deve: |
inviare con raccomandata la richiesta di risarcimento danni a Xxxxxx S.p.a. Xxx Xxxx, 00 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx) gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e alla Compagnia designata sul territorio. |
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito xxx.xxxxxx.xx |
Assistenza diretta/in convenzione: |
le prestazioni relative alla garanzia Assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di EuropAssistance. |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: |
- Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus prevista dalle Condizioni di Assicurazione o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando alla Compagnia una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale. Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato all’atto della stipulazione del contratto relativo alla nuova annua- lità e, comunque, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche qualora quest’ultimo non sia più in essere. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestato di rischio ed il contratto verrà riclassificato. |
Gestione dei sinistri da parte di altre imprese: | |
- In caso di garanzia Assistenza: Generali Italia ha scelto di affi- dare la gestione dei sinistri di Assistenza a: EUROPASSISTANCE - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. | |
- In caso di xxxxxxxx Xxxxxx Legale: Generali Italia ha scelto di affi- dare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. - Difesa Auto- mobilistica Sinistri S.p.A. - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx. | |
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: | |
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale. | |
Dichiarazioni inesatte e reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Obblighi dell’Impresa | Ricevuta la richiesta di risarcimento da parte dell’assicurato, la Compagnia deve formulare l’offerta di risarcimento o comuni- care i motivi di rifiuto nel rispetto dei seguenti termini entro: |
30 giorni da quando ha ricevuto la richiesta, in caso di danni a cose e con una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti (modulo C. A.I.); | |
60 giorni da quando ha ricevuto la richiesta, in caso di danni a cose e se la denuncia di sinistro è sottoscritta dal solo danneggiato; | |
90 giorni da quando ha ricevuto la richiesta danni contenente tutti i requisiti previsti dall’art 148 Codice delle Assicurazioni. | |
Garanzie diverse dall’R.C. A. | |
L’indennizzo è liquidato dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro. | |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Rimborso Per la garanzia R.C. A., in caso di cessazione del rischio (distru- zione o demolizione o esportazione definitiva o alienazione o conto vendita o cessazione definitiva della circolazione o furto e rapina totali) o sospensione contrattuale senza riattivazione nei 12 mesi successivi a causa di cessazione del rischio, il Contra- ente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, al netto delle imposte e del contributo SSN.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione È prevista la facoltà di sospendere il contratto, salvo per i contratti:
di durata inferiore all’anno;
che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C. A.; nell’ultimo giorno di validità;
ceduti.
Qualora il presente contratto abbia durata non inferiore all’anno e nessun vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie, il Contraente ha il diritto di sospenderlo temporaneamente, facen- done richiesta alla Compagnia e impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde).
Come posso disdire la polizza?
Clausola
di tacito rinnovo
Ripensamento
dopo la stipulazione
In aggiunta alle informazioni fornite nel DIP, per le garanzie diverse dall’R.C. A.:
- non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto.
Non previsto.
Risoluzione Il contraente può r ichiedere la r isoluzione contrattuale nei seguenti casi:
distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
esportazione definitiva del veicolo; vendita o deposito in conto vendita; furto o rapina.
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il prodotto è rivolto ai proprietari di veicoli che: | |
- debbano adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C. A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio veicolo; | |
- vogliano assicurare il proprio veicolo per i rischi accessori. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione | |
La quota parte percepita in media dagli intermediari è: | |
- per la garanzia R.C. A.: 11%; | |
- per le altre garanzie: 13%. | |
Come posso presentare reclami e risolvere le controversie? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: |
Generali Italia S.p. A. - Tutela Cliente - Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 00 00000000 - e mail: xxxxxxx.xx@ xxxxxxxx.xxx. | |
Generali Italia S.p. A. - Tutela Cliente fornirà una risposta al reclamo entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso. | |
All’Ivass | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC ivass@pec. xxxxx.xx, info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | |
Mediazione | Prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n 98). |
Negoziazione assistita | L’esperimento dell’azione giudiziaria è subordinato, quale condi- zione di procedibilità, alla necessità di ricorrere alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita con l’assistenza di un legale. |
La richiesta di stipulazione della convenzione andrà indirizzata a: | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Nei casi particolari di contenzioso R.C. A., previsti dall’Ac- xxxxx XXXX del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della concilia- zione paritetica. |
È inoltre possibile attivare la conciliazione paritetica per le: | |
- Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i rischi Incendio, Furto, ed altri danni ai beni stessi. | |
- Controversie in materia assicurativa su questioni mediche - ramo Infortuni. | |
- Controversie nell’ambito delle garanzie del ramo Tutela Legale. | |
- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http:// xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx). | |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICA- MENTE IL CONTRATTO MEDESIMO |
Generali Sei in Auto - Altri Veicoli
Guida alla consultazione
Semplicit à e immediatezza . Intorno a queste due parole abbiamo “costruito” la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all’utilizzo della tua polizza, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi. Il “navigatore” è il punto di partenza della guida che stai sfogliando, ti presentiamo la sequenza degli argo- menti che incontrerai nel Generali sei in Auto - Altri veicoli.
All’interno delle sezioni troverai:
Il Tuo Contratto, sezione che illustra i principali documenti contrattuali e la modulistica più utile.
Le aree: R.C. Auto con condizioni aggiuntive, Infortuni e Infor- mazioni, che corrispondono alle diverse necessità di utilizzo del contratto.
Contratto
- Come si legge il Documento di Polizza.
- Come si legge il Certificato Assicurazione.
- Cosa fare in caso d’incidente.
Sezione Responsabilità Civile
Oggetto dell'Assicurazione; Esclusioni e rivalsa; Moda- lità per la denuncia dei sinistri; Risarcimento diretto; Richiesta di risarcimento danni; Gestione delle vertenze; Attestazione dello stato del rischio; Rinuncia all'azione di rivalsa; Forma tariffaria.
Pagina 2 di 64 Condizioni di Assicurazione - Generali Sei in Auto - Altri Veicoli - Mod. 211500N
Sezione altre garanzie
Incendio/Furto e Rapina; Estensioni sempre incluse nella garanzia Incendio/Furto e Rapina; Eventi sociopolitici e atti vandalici; Eventi naturali Cristalli; Danni Accidentali; Kasko Base; Kasko Esclusioni.
Sezione Infortuni del Conducente
Oggetto dell'assicurazione Esclusioni 57 ;Situazione di aggravamento del rischio; Rinuncia all'azione di surroga; Prestazioni; Invalidità permanente; Morte; Rimborso spese di cura; Rimborso spese di riabilitazione post rico- vero; Denuncia dell'infortunio; Criteri di indennizzabilità; Controversie - Arbitrato irrituale; Esonero denuncia altre assicurazioni.
L’area Informazioni che presenta i riferimenti normativi e le definizioni.
Come sono fatti e come si leggono i documenti di polizza
Il certificato di assicurazione
Il certificato di assicurazione riporta gli estremi del contratto e fornisce la prova dell’esistenza dello stesso.
In sede di controllo può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non origi- nale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicu- razione obbligatoria.
STAMPARE A COLORI
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
POLIZZA DECORRENZA
DALLE DEL
SCADENZA ALLE 24
DEL
COD. GESTORE
CONTRAENTE
-
COD.FISCALE/P.IVA
COD. CLIENTE
DOMICILIO/SEDE
CAP COMUNE
PV
TIPO DI VEICOLO
COD.VEICOLO
EDIZIONE INFOCAR MARCA E MODELLO VEICOLO
TARGA/TELAIO
QUIETANZA DI PAGAMENTO
FORMA TARIFFARIA
MASSIMALE SINISTRO MASSIMALE PERSONE MASSIMALE COSE VALORE VEICOLO
€ €
€
%PROV. RCA % FLES. RCA
VALORE ACCESSORI
€ ***** € *****
PREMIO RCA GLOBALE di cui S.S.N. di cui IMPOSTE RCA XXXX.XX RCA
€ € € € %
**** % PAGAMENTO AVVENUTO
IL GIORNO ALLE ORE
PREMIO INCENDIO /FURTO PREMIO ALTRE GARANZIE di cui IMP. I/F e ALTRE GAR.
€ ***** €
€
TOTALE PREMIO RATA
La forma tariffaria della garanzia RCA, in assenza del verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, prevede alla prossima scadenza annuale, rispetto alla tariffa RCA in vigore, una variazione del - % pari a € sulla base del premio di rata lordo (comprensivo di imposte e SSN) ante applicazione sconti/convenzioni; in presenza di un sinistro penalizzante, una variazione del % pari a € sulla base del premio di rata lordo .
**********
€ FIRMA DELL'AGENTE / INCARICATO
Come si legge il tuo contratto
La polizza è il documento r ilasciato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul Contraente*, sul Proprietario**, sugli elementi di r ischio e sulle garanzie acquistate.
GENERALI SEI IN AUTO 2.0
La nostra soluzione alle tue esigenze
Polizza n. Targa / Telaio n. TARGA
Ed. fascicolo informativo n. N2017 Mod. N. P014S1N17
Agenzia Generale di AGENZIA
COD INDIRIZZO_AGE EMAIL_AGE TELEFONO CONSULENTE 00000
CODICE
Adeguatezza del prodotto Assicurativo
Sono interessato a sottoscrivere un contratto assicurativo per la copertura dei rischi connessi ai danni al veicolo con le seguenti garanzie:
X RC Auto Furto Altro
Incendio Kasko / Collisione
Sono interessato ad una polizza con dispositivo tecnologico e/o elettronico Sì No
Sono consapevole che le indicazioni di cui sopra sono finalizzate alla valutazione di adeguatezza del prodotto e non costituiscono il contenuto della polizza che resta regolato dalle condizioni contrattuali.
1
Ore 24:00 del 19/04/2019 Ore 24:00 del 19/04/2019
SCADENZA PRIMA RATA TERMINE CONTRATTO
Validità
1
copertura
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE
COGNOME NOME
Intestatario al PRA o locatario
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE COGNOME NOME
Dati contrattuali di polizza
DECORRENZA FRAZIONAMENTO
Dalle ore 24:00 del 19/04/2018 Annuale
Contraente
Dati 2 2
CODICE CLIENTE COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / SEDE LEGALE
CODICE FISCALE / PARTITA IVA
contraente
CODICE DESCRIZIONE VALORE
Dati 3 3
DATA DI NASCITA COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / SEDE LEGALE
CODICE FISCALE / PARTITA IVA
PERSONA
Benzina
VALORE
VALORE
Veicolo
TIPOLOGIA USO MARCA/MODELLO DATA PRIMA ALIMENTAZIONE
IMMATRICOLAZIONE
Proprietario
DATA VALORE VALORE Fisica
0100
NO
TRAINA RIMORCHIO CON CODICE VEICOLO TARGA PROPRIA
Privato
POTENZA IN KW
51
AUTOVETTURA
CAVALLI FISCALI
12
4
4
Elementi di personaliz-
zazione tariffaria
RIVISTA DI RIFERIMENTO DANNO TOTALE A VALORE DANNO PARZIALE A VALORE
COMMERCIALE COMMERCIALE
Quattroruote del 04/2018
Dati assicurativi
5
TIPO DI GUIDA PROVENIENZA POLIZZA GRATUITA
Conducente qualsiasi NO
CLASSE DI MERITO GENERALI
25
Classe di merito
Allegati
Xxxxxxx parte integrante del presente contratto i seguenti allegati: QUIETMOB,MOD1534M.
FORMA TARIFFARIA
BONUS/MALUS XX.XX
CLASSE DI MERITO UNIVERSALE
14
STATO ASSICURATIVO
Prima immatricolazione
LEGGE 40/2007 (Legge
Bersani)
Non Presente
5
Avvertenze
Ai sensi delle disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte e reticenze rese dal Contraente stesso al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Massimale 6
Premi e garanzie Premio di rata
imponibile
PROTEZIONE RCA / PATRIMONIO
6
Imposta
7
RC Auto
Responsabilita' civile auto (CL BM) € €
Massimale €
7
Contributo SSN € Comprende Rinuncia alla Rivalsa (CL.XA)
Pattuito Risarcimento in forma specifica (CL 94) - sconto 6%
8
9
Clausole RC Auto
Composizione
premio 8
e oneri fiscali
Il premio totale RCA include la provvigione pari a (corrispondente al del premio RCA, comprensivo di imposte per e del contributo SSN per )
Premio semestrale
9
Premio annuale totale
Premio di Rata
* Contraente - La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.
** Proprietario - Colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sull’autovettura assicurata (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).
Come è fatto e come si legge il Modulo C.A.I.
(modello di constatazione amichevole di incidente)
Tieni sempre il Modulo C. A.I. in auto e non dimenticare di utilizzarlo in caso di incidente. È un consiglio prezioso, perchè è lo strumento che ti consente di semplificare al massimo l’iter per il r isarcimento.
Compilando correttamente il Modulo C. A.I. puoi infatti: comunicare tutti i dati necessari all’immediato avvio della pratica; offrire alle compagnie interessate un documento probante; non r ischiare di dimenticare di fornire informazioni che comunque sarebbero r ichieste successiva- mente, con conseguente rallentamento della pratica.
1
Data e luogo dell’incidente
Se è firmato congiuntamente dai due conducenti, produce gli effetti di cui all’art. 148, comma 1, D. Lgs. n. 209 del 2005 e dell’art. 8, comma 2, lettera c), D.P.R. n. 254 del 2006.
1
2
art. 143 D. Lgs. n. 209 del 2005 “Codice delle assicurazioni private”
2 Testimoni
3
3
Nome e dati dei contraenti/
assicurati
4
4
Targhe dei due veicoli coinvolti
5
5
Denominazione delle Compagnie
e numeri di polizza
Descrizione
6 6
delle circostanze e modalità
dell’incidente
7
7
Nome e dati dei conducenti
Firma dei due conducenti
8 8
(se possibile) o firma singola in caso di
disaccordo
richieste ai sensi dell’art. 135 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private per l’alimentazione della banca dati sinistri istituita presso l’IVASS per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell’assicurazione R.C. Auto.
9
Intervento
9
Organi di Polizia
Nella compilazione del Modulo C.A.I. inserire informazioni in modo dettagliato per velocizzare la pratica di liquidazione. Compilare il modulo in stampatello e apporre entrambe le firme dei conducenti.
Le prime cose da fare in caso di incidente
1 Segnala l’incidente
2 Documenta l’incidente
Non spostare i mezzi coinvolti
e indossa l’apposito giubbotto
catarifrangente prima di scendere dall’autovettura per mettere
il segnale d’emergenza.
Si consiglia di non muovere o tentare di curare i feriti,
1
2
specie se non sono coscienti.
Individua eventuali testimoni,
segnalandoli anche alle autorità intervenute. Scatta delle foto
che ritraggano lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti;
le foto scattate saranno utili al perito o all’Agenzia.
5
4
4 Avvia la procedura
Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro 3 giorni dalla data dell’incidente nella tua Agenzia Generali, oppure telefona al numero verde 800 880 880,
a tua disposizione dal lunedì
al venerdì dalle 8:00 alle 18:30. Per maggiori informazioni visita il sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Compila con attenzione il Modulo
5 Compila il Modulo Blu
C.A.I. insieme alla controparte. Firmatelo entrambi. Non siete d’accordo? Apponi solo la tua firma nell’apposito spazio;
il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Non hai in auto il Modulo C.A.I.? Xxxx compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte
per firmarlo insieme.
3 Componi i numeri utili
Numeri Generali Italia | |
800 880 880 Assistenza Auto Generali | |
800 880 880 EuropAssistance oppure 02 58 163 507 (dall’estero) | |
800 475 633 D.A.S. | |
Numeri Utili | |
112 Carabinieri | 113 Pol. di Stato |
115 Vig. del Fuoco | 118 Em. Sanitaria |
Xxxxxxxx l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte.
L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari
(qualora tu abbia una garanzia assistenza con Xxxxxxxx
Strade Nuove ricordati di chiamare la Struttura Organizzativa
3
di Europ Assistance).
6
È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del sinistro, almeno le seguenti informazioni:
- data dell’incidente;
- nome dei contraenti/assicurati e dei conducenti;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle Compagnie e numeri di polizza;
- generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni).
Porta il tuo veicolo presso una
6 Carrozzeria SiCura
carrozzeria del circuito Carrozzeria SiCura è un servizio compreso nel premio della tua polizza auto che
mette a tua disposizione un circuito composto da più di 800 carrozzerie altamente specializzate selezionate per te da Generali Italia. Trova la Concessionaria SiCura più vicina
a te su xxx.xxxxxxxx.xx oppure contatta il numero verde Assistenza Auto Generali 800 880 880.
Indice generale
Informazioni
Definizioni | 17 | |
Norme comuni a tutte le garanzie | 20 | |
Art. 1 | Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia | 20 |
Art. 2 | Estensione territoriale | 20 |
Art. 3 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio | 21 |
Art. 4 | Durata dell’assicurazione | 21 |
Art. 5 | Proposta di rinnovo | 21 |
Art. 6 | Gestione del contratto | 22 |
Art 6.1 Cessazione del rischio | 22 | |
Art. 6.2 Sospensione e riattivazione del contratto | 23 | |
Art. 7 | Oneri a carico del Contraente | 25 |
Art. 8 | Altre assicurazioni | 25 |
Art. 9 | Rinvio a norme di legge | 25 |
Sezione Responsabilità Civile
Art. 1 | Oggetto dell’Assicurazione | 27 |
Art. 2 | Esclusioni e rivalsa | 29 |
Art. 3 | Modalità per la denuncia dei sinistri | 30 |
Art. 4 | Risarcimento diretto - Xxxxxxxxx di risarcimento danni | 30 |
Art. 5 | Gestione delle vertenze | 31 |
Art. 6 | Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx | 00 |
Art. 7 | Rinuncia all’azione di rivalsa | 33 |
Art. 7.1 Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (Clausola 10) | 33 | |
Art. 7.2 Rinuncia alla rivalsa (Clausola 88) | 34 | |
Art. 7.3 Responsabilità civile del proprietario del rimorchio o semirimorchio agganciato a motrice di terzi durante la circolazione - Rischio sosta plus (Clausola 99) | 34 | |
Art. 8 | Forma tariffaria | 34 |
Art. 8.1 Bonus Malus per veicoli per trasporto cose di peso complessivo a pieno carico fino a 60 quintali e oltre 60 quintali con uso conto proprio (Clausola 57) | 34 | |
Art. 8.2 Bonus Malus per veicoli per trasporto cose di peso complessivo a pieno carico oltre a 60 quintali con uso conto terzi (Clausola 58) | 36 | |
Art. 8.3 Bonus Malus per veicoli per trasporto cose di peso complessivo a pieno carico oltre a 60 quintali con uso conto terzi (Clausola 59) | 37 |
Art. 8.4 Franchigia fissa ed assoluta (Clausola 19) 39
Art. 8.5 Fissa (Clausola TF) 40
Sezione Altre Garanzie
Art. 1 | Incendio / Furto e Rapina | 41 |
Art. 1.1 - Incendio | 41 | |
Art. 1.2 - Furto e rapina | 41 | |
Art. 2 | Estensioni sempre incluse nella garanzia Incendio/Furto e Rapina | 42 |
Art. 3 | Eventi sociopolitici e atti vandalici (Clausola 21) | 42 |
Art. 4 | Eventi naturali (Clausola 71) | 43 |
Art. 5 | Cristalli (Clausola 45) | 43 |
Art. 6 | Xxxxx Accidentali | 44 |
Art. 6.1 Kasko Base (Clausola GU) | 44 | |
Art. 6.2 Kasko (Clausola 32) | 44 | |
Art. 7 | Esclusioni | 45 |
Art. 8 | Valore assicurato | 46 |
Sezione Altre Garanzie
Art. 9 | Rinuncia al diritto di surroga | 46 |
Art. 10 | Modalità per la denuncia dei sinistri | 47 |
Art. 11 | Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate 49 o danneggiate | 49 |
Art. 12 | Regola proporzionale | 49 |
Art. 13 | Determinazione dell’ammontare del danno | 49 |
Art. 13.1 Applicazione del degrado in caso di danni parziali (Clausola 48) | 50 | |
Art. 14 | Liquidazione dei danni | 50 |
Art. 15 | Franchigia o scoperto | 51 |
Art. 16 | Modalità di pagamento dell’indennizzo | 51 |
Condizioni aggiuntive | 52 | |
Art. 17 | Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà (Clausola RT) | 52 |
Art. 18 | Combinazione di garanzie Ricorso Terzi e Perdite Pecuniarie (Clausola 8 A) | 52 |
Art. 19 | Clausole di vincolo | 55 |
Sezione Infortuni del Conducente
Art. 1 | Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni | 57 |
Art. 2 | Situazione di aggravamento del rischio | 58 |
Art. 3 | Rinuncia all’azione di surroga | 58 |
Art. 4 | Prestazioni | 58 |
Art. 5 | Invalidità permanente | 59 |
Art. 6 | Morte | 60 |
Art. 7 | Rimborso spese di cura | 61 |
Art. 8 | Rimborso spese di riabilitazione post ricovero | 62 |
Art. 9 | Denuncia dell’infortunio | 63 |
Art. 10 | Criteri di indennizzabilità | 63 |
Art. 11 | Controversie - Arbitrato irrituale | 64 |
Art. 12 | Esonero denuncia altre assicurazioni | 64 |
Pagina lasciata intenzionalmente bianca
Informazioni
Informazioni
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Altre Garanzie
Sezione Responsabilità Civile
Informazioni
Definizioni
Assicurato | Nella garanzia Responsabilità Civile Auto: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto; nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui inte- resse è protetto dall’assicurazione. |
Codice (Codice delle Assicurazioni private) | Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209, successive modifiche e relativi Regolamenti di attuazione. |
Avente diritto | La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’attestato di rischio (il contraente, oppure, se persona diversa da quest’ultimo; il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acqui- rente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria). |
CONSAP | Ente Gestore della Stanza di Compensazione - Xxx XXXX 00 - 00000 Xxxx. |
Contraente | La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. |
Degrado d’uso | La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro. |
Franchigia | Parte del danno indennizzabile che, preventiva- mente concordata in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato. |
Furto | Reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
Impresa | Generali Italia S.p.A. |
Incendio | Combustione, con Sviluppo di fiamma. |
Indennizzo | La somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse da Responsabilità Civile Auto. |
Parti | Soggetti destinatari della disciplina contrattuale - Contraente e Impresa. |
Perdita totale | Il danno subito dal veicolo che, in seguito a furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni mate- riali, le spese per la riparazione del veicolo supe- rino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto. |
Polizza | Il documento contrattuale che prova l’assicu- razione. |
P.R. A. | Pubblico Registro Automobilistico. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente all’Impresa. |
Rapina | Reato previsto dall’Art. 628 Codice Penale perpe- trato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. |
Responsabilità principale | La responsabilità prevalente, ovvero superiore, attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti. |
Informazioni
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Altre Garanzie
Sezione Responsabilità Civile
Informazioni
Responsabilità paritaria | La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. |
Responsabilità minoritaria | La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti. |
Risarcimento | La somma dovuta dall’Impresa al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia Responsa- bilità Civile Auto. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro. |
Rivalsa | Il diritto dell’Impresa di recuperare nei confronti dell’Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi. |
Rivista di riferimento | Eurotax. |
Scadenza annuale | La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente come anno), alla data di termine del contratto. |
Scoperto | Percentuale dell’importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, r imane a carico dell’Assicurato. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Per la garanzia Tutela Giudiziaria il fatto o la viola- zione di norme che dà origine alla vertenza. |
SSN | Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge. |
Informazioni
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Altre Garanzie
Sezione Responsabilità Civile
Informazioni
Informazioni
Informazioni
Norme comuni a tutte le garanzie Condizioni Generali
Art. 1 - Pagamento del premio - decorrenza della garanzia
I premi devono essere pagati presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione previsto dalle disposizioni in vigore e la Carta Verde, oppure presso la Sede dell’Impresa.
Sezione Responsabilità Civile
Salvo diversa pattuizione, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altri- menti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.
Se il contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il frazionamento in più rate.
Qualora il certificato si sia deteriorato, l’Impresa rilascia un duplicato su richiesta del contraente, a seguito della restituzione del documento dete- riorato; L’Impresa rilascia altresì un duplicato in caso di furto, smarrimento o distruzione previa presentazione della denuncia fatta presso l’Autorità competente o di una dichiarazione circa l’evento accaduto.
Sezione Altre Garanzie
Art. 2 - Estensione territoriale
Salvo diversa indicazione nell’ambito di specifiche garanzie, l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea.
Vale altresì per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
Sezione Infortuni del Conducente
In caso di circolazione all’estero la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente deve distrug- xxxx immediatamente la Carta Verde.
Informazioni
Informazioni
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggrava- mento del rischio
Dichiarazioni inesatte e reticenti
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché l’annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Sezione Responsabilità Civile
Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 144 del Codice per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
Aggravamento del rischio e variazioni della residenza
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggrava- mento del rischio.
Il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza dell’intestatario al P.R.A. o locatario del veicolo Assicurato.
Sezione Altre Garanzie
L’inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell’art.144 del Codice per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
Art. 4 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente r innovabile.
Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.
Sezione Infortuni del Conducente
Art. 5 - Proposta di rinnovo
Fermo quanto stabilito dall’articolo precedente, l’Impresa può formulare al Contraente, tramite l’agenzia di competenza una proposta di rinnovo del contratto, mettendo a disposizione presso l’agenzia l’indicazione del nuovo
Informazioni
Informazioni
premio proposto per l’annualità successiva, ferme restando tutte le condi- zioni normative e le garanzie di polizza.
La volontà del Contraente di accettare la proposta di rinnovo del contratto di cui sopra si intenderà espressa con il pagamento del nuovo premio propostogli dall’Impresa, entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, dietro rilascio di quietanza e del certificato.
Art. 6 - Gestione del contratto Art. 6.1 - Cessazione del rischio
Sezione Responsabilità Civile
Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa, fornendo idonea documentazione.
L’Impresa rinuncia ad esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio.
Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, solo previo impegno a distruggere i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e Carta Verde) relativi al veicolo non più assicurato, può alternativamente richiedere:
Sezione Altre Garanzie
Sostituzione del veicolo
Sezione Infortuni del Conducente
Che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al P.R.A., o del coniuge in regime di comunione dei beni o del locatario, o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo, salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. L’Impresa provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
Sospensione del contratto
Informazioni
Informazioni
Che il contratto sia sospeso: in questo caso si applicheranno le regole della sospensione ed eventuale riattivazione per altro veicolo di cui all’art. 6.2 “Sospensione e riattivazione del contratto”.
Cessione del contratto
Che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di alienazione, per il medesimo veicolo in capo all’acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza.
Sezione Responsabilità Civile
Risoluzione del contratto
Che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa restituisce la parte di premio corri- sposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo; limitatamente al caso di furto o rapina la riso- luzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza; resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all’anno, l’Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Sezione Altre Garanzie
Art. 6. 2 - Sospensione e riattivazione del contratto Sospensione
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all’Impresa impegnandosi a distrug- xxxx tutti i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e Carta Verde). L’Impresa ne prenderà atto emettendo apposita appendice che dovrà essere sottoscritta dal Contraente.
Sezione Infortuni del Conducente
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei suddetti docu- menti, salvo il caso di furto o rapina per il quale la sospensione ha decor- renza dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza.
Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dall’Impresa.
Informazioni
Informazioni
A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, furto totale o rapina, cessazione definitiva dalla circolazione od esportazione defi- nitiva del veicolo, oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN dal momento dell’ultima sospensione.
La sospensione non può essere concessa:
- per i contratti di durata inferiore all’anno;
Sezione Responsabilità Civile
- per i contratti che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto;
- l’ultimo giorno di validità del contratto;
- per i contratti ceduti.
Riattivazione per lo stesso veicolo
La riattivazione del contratto, fermo il proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, viene effettuata prorogando la scadenza annuale del contratto per un periodo pari a quello della sospensione.
Sezione Altre Garanzie
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore ai 60 giorni, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione ed il Contraente sarà tenuto al pagamento di tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto.
Riattivazione per altro veicolo
All’atto della riattivazione, fermo quanto sopra, è consentito chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, applicando la disciplina della sostituzione del veicolo di cui all’art - 6.1 “Cessazione del rischio”, a condi- zione che:
Sezione Infortuni del Conducente
- il veicolo uscente sia stato alienato, distrutto, demolito, esportato defi- nitivamente o depositato in conto vendita o sottratto in seguito a furto o rapina o abbia cessato definitivamente di circolare;
- il veicolo entrante sia intestato al P.R.A. alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, ovvero al coniuge in comunione di beni o al locatario, o, in caso di società di persone, ad una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa.
Osservazione dei sinistri
Informazioni
Informazioni
Anche il periodo di osservazione rimane sospeso, a condizione che la sospensione abbia avuto durata non inferiore a 60 giorni, e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
Art. 7 - Oneri a carico del contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all’assicura- zione, sono a carico del contraente.
Art. 8 - Altre assicurazioni
Sezione Responsabilità Civile
Il contraente deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assi- curatori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
Art. 9 - Rinvio a norme di legge
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Altre Garanzie
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
Pagina lasciata intenzionalmente bianca
Garanzia I - Responsabilità Civile
Sezione Responsabilità Civile
Sezione Responsabilità Civile
Informazioni
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Sezione Altre Garanzie
L’Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali l’assicurazione è obbligatoria, impe- gnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.
Veicoli destinati al traino di carrelli appendice.
L’assicurazione è estesa al traino di carrelli “appendice” nonché, nel caso di macchine agricole, al traino di rimorchi non muniti di targa propria di peso complessivo non superiore a 1,5 t., nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino di veicoli.
Veicoli destinati al traino di rimorchi muniti di targa propria.
Sezione Infortuni del Conducente
Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo traina un rimorchio munito di targa propria, l’assicurazione copre la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino dello stesso nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di traino veicoli.
Rimorchi muniti di targa propria - “rischio sosta”
Informazioni
Per i rimorchi muniti di targa propria, l’assicurazione vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
L’assicurazione è operante anche:
a. per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone traspor- tate (esclusa la vittima stessa) e del conducente nel caso di soccorso vittime della strada e loro trasporto ad un posto di soccorso medico;
Sezione Responsabilità Civile
Sezione Responsabilità Civile
b. per la circolazione del veicolo Assicurato in aree private, con esclu- sione delle aree aeroportuali;
c. per la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo Assicurato, esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo, nonché i danni al veicolo stesso;
d. per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, purchè il loro trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione;
Sezione Altre Garanzie
e. per la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati ai terzi dal Contraente, dall’Assicurato e, se persona diversa, dal commit- tente, dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, nonché i danni al veicolo tutto in bold no sottolineato;
f. alle cose trasportate od in consegna. Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, nonché i danni al veicolo;
Sezione Infortuni del Conducente
g. per la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati ai terzi trasportati su autobus, filobus o autocarri appositamente attrezzati al trasporto di persone, dal Contraente e, se persona diversa, dal proprie- tario del veicolo dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e il loro contenuto; sono esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni;
Informazioni
h. per la responsabilità civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore a sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell’ambito di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche l’esaminatore e l’allievo conducente anche durante lo svolgimento dell’esame di guida.
In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzi- tutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbliga- toria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.
Sezione Responsabilità Civile
Sezione Responsabilità Civile
Qualora l’Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà, telefonando al numero verde 800 880 880, ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I. (Modulo Blu).
Rischi Esclusi
Gare e competizioni sportive
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Sezione Altre Garanzie
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni provocati alla pavimentazione stradale dalla circolazione di macchine operatrici e macchine agricole su cingoli.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante nel caso di:
a. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
Sezione Infortuni del Conducente
b. veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c. veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
d. veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
Informazioni
e. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto cose, l’assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all’uso o al trasporto cose sul veicolo;
f. veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata appli- cata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche.
Sezione Responsabilità Civile
Sezione Responsabilità Civile
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza di danni cagionati a terzi a seguito dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
Art. 3 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul “Modello di consta- tazione amichevole di incidente” (Modulo Blu) fornito dall’Impresa ed approvato dall’Istituto di Vigilanza ai sensi dell’art. 143 del Codice delle Assi- curazioni Private e del Regolamento Ivass n. 13 del 6 febbraio 2008 e succes- sive modificazioni ed integrazioni, e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modello stesso.
La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne è venuto a conoscenza.
Sezione Altre Garanzie
La denuncia può essere effettuata anche telefonando al numero verde 800 880 880.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia del sinistro, nonché nell’invio della documentazione, l’Impresa ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni private.
Art. 4 - Risarcimento diretto - Xxxxxxxxx di risarcimento danni
Sezione Infortuni del Conducente
In caso di sinistro subito dal veicolo Assicurato o dal conducente dello stesso limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l’Assi- curato che non si ritenga responsabile in tutto o in parte deve presen- tare la richiesta di indennizzo alla propria Impresa, mediante:
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegna a mano;
Informazioni
- telegramma o telefax;
- via telematica;
comunicando:
- l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni;
Sezione Responsabilità Civile
Sezione Responsabilità Civile
- l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare il danno;
- in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subite, attestazione medica comprovante l’avve- nuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.
L’Assicurato che intenda disconoscere completamente il coinvolgi- mento del veicolo Assicurato nel sinistro dovrà fornire all’Impresa dichiarazione di disconoscimento e prova a sostegno del mancato coinvolgimento nel presunto sinistro.
Sezione Altre Garanzie
Art. 5 - Gestione delle vertenze
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudi- ziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarci- mento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.
Sezione Infortuni del Conducente
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 6 - Attestazione dello stato di rischio
Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, Generali Italia mette a disposizione nell’apposita “Area Clienti” del sito internet
Informazioni
(xxx.xxxxxxxx.xx) riservata ai contraenti e agli aventi diritto, l’attestato di rischio a norma di legge, che riporta:
- denominazione della Compagnia di assicurazione;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente, il codice fiscale o partita iva;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del proprietario/inte- statario del veicolo al P.R. A., il codice fiscale o partita iva;
- il numero del contratto di assicurazione;
- formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
Sezione Responsabilità Civile
Sezione Responsabilità Civile
- targa o, se non è prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- numero di sinistri che eventualmente si sono verificati nel corso degli anni indicati dalla normativa vigente. Si devono intendere per tali i sinistri pagati, anche parzialmente, dei quali si indica:
- numero di sinistri pagati con responsabilità principale;
- numero dei sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Di questi vengono inoltre indicati l’anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e se ha contribuito o meno alla variazione della classe di merito in malus;
- a prescindere dalla forma tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto, vengono indicati la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva denominata “Classe di conversione universale (CU)”;
Sezione Altre Garanzie
- Identificativo Univoco di Rischio-IUR (codice che contrassegna il rischio relativo al proprietario e al veicolo assicurato indicato nell’attestato);
- firma dell’Assicuratore.
L’attestato di rischio è disponibile anche sull’home page del sito internet (xxx.xxxxxxxx.xx) nella sezione “Comunicazioni obbligatorie IVASS” al link “Canale alternativo per la stampa dell’attestato di rischio”.
In qualsiasi momento sia richiesto, l’attestato relativo alle ultime annualità è consegnato entro 15 giorni dalla richiesta al contraente o, se persona diversa, a chi ne ha diritto.
Sezione Infortuni del Conducente
Se il periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposi- zione l’attestato aggiornato:
- in caso di furto o rapina del veicolo;
- esportazione definitiva all’estero;
- vendita (se il contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
Informazioni
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione definitiva dalla circolazione.
Generali Italia non mette a disposizione l’attestato con le modalità illustrate nel caso di:
- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
Sezione Responsabilità Civile
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
Sezione Responsabilità Civile
- contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato; tuttavia, se il contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del veicolo avve- nuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del contraente cedente il contratto l’attestazione aggiornata.
Entro 15 giorni dalla richiesta l’agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla banca dati ANIA ATRC, su richiesta:
- del contraente;
- del proprietario del veicolo, se persona diversa;
- dell’usufruttuario;
- dell’acquirente con patto di riservato dominio;
Sezione Altre Garanzie
- del locatario in caso di locazione finanziaria;
- in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell’utilizzatore del veicolo.
Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.
Condizioni aggiuntive
(operanti se espressamente richiamati in polizza):
Art. 7 - Rinuncia all’azione di rivalsa
Sezione Infortuni del Conducente
Art. 7.1 - Rinuncia all’azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (Clausola 10)
L’Impresa, in deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appar- tenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto
Informazioni
dalla lettera f ) dello stesso articolo, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico.
Art. 7. 2 - Rinuncia alla rivalsa (Clausola 88)
L’Impresa, in deroga dell’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appar- tenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dallo stesso articolo nelle seguenti ipotesi:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
Sezione Responsabilità Civile
Sezione Responsabilità Civile
- per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico.
Art. 7.3 - Responsabilità civile del proprietario del rimorchio o semiri- morchio agganciato a motrice di terzi durante la circolazione – Rischio sosta plus (Clausola 99)
Sezione Altre Garanzie
L’Impresa presta l’assicurazione per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del terzo comma dell’art. 2054 del codice civile, dalla circolazione del rimorchio o semirimorchio descritto in polizza, qualora lo stesso sia agganciato a motrice di proprietà di terzi.
L’assicurazione è operante nel limite del massimale indicato in polizza qualora:
- il risarcimento del danno superi i massimali per i quali la motrice è assi- curata, per la parte eccedente tali massimali;
- la motrice non risulti assicurata oppure la sua polizza non sia comunque operante.
Art. 8 - Forma tariffaria
Sezione Infortuni del Conducente
Art. 8.1 - Bonus Malus per veicoli per trasporto cose di peso comples- sivo a pieno carico fino a 60 quintali e oltre 60 quintali con uso conto proprio (Clausola 57)
La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.
Tabella dei coefficienti di premio
Informazioni
La presente assicurazione si articola in 23 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 23 secondo la Tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.
Sezione Responsabilità Civile
Sezione Responsabilità Civile
Tabella dei coefficienti di premio
Classe di merito | Coefficiente di premio | Classe di merito | Coefficiente di premio | |
1 | 0,500 | 13 | 0,898 | |
2 | 0,525 | 14 | 0,943 | |
3 | 0,551 | 15 | 1,000 | |
4 | 0,579 | 16 | 1,050 | |
5 | 0,608 | 17 | 1,100 | |
6 | 0,638 | 18 | 1,150 | |
7 | 0,670 | 19 | 1,261 | |
8 | 0,704 | 20 | 1,387 | |
9 | 0,739 | 21 | 1,595 | |
10 | 0,776 | 22 | 1,834 | |
11 | 0,814 | 23 | 2,000 | |
12 | 0,855 |
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Altre Garanzie
Tabella delle regole evolutive
Classe di merito | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 |
3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 |
4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 |
5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 |
6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 |
8 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 |
9 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 |
10 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 |
11 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 |
12 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 |
13 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 |
14 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 |
Classe di merito | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
15 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 |
16 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 |
17 | 16 | 19 | 21 | 23 | 23 |
18 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 |
19 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 |
20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 |
21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Sezione Responsabilità Civile
Sezione Responsabilità Civile
Informazioni
8. 2 Bonus Malus per veicoli per trasporto cose di peso complessivo a pieno carico oltre a 60 quintali con uso conto terzi (Clausola 58)
La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.
Tabella dei coefficienti di premio
La presente assicurazione si articola in 23 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 23 secondo la Tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Altre Garanzie
Tabella dei coefficienti di premio
Classe di merito | Coefficiente di premio | Classe di merito | Coefficiente di premio | |
1 | 0,500 | 13 | 0,898 | |
2 | 0,525 | 14 | 0,943 | |
3 | 0,551 | 15 | 1,000 | |
4 | 0,579 | 16 | 1,050 | |
5 | 0,608 | 17 | 1,100 | |
6 | 0,638 | 18 | 1,150 | |
7 | 0,670 | 19 | 1,261 | |
8 | 0,704 | 20 | 1,387 | |
9 | 0,739 | 21 | 1,595 | |
10 | 0,776 | 22 | 1,834 | |
11 | 0,814 | 23 | 2,000 | |
12 | 0,855 |
Sezione Responsabilità Civile
Sezione Responsabilità Civile
Informazioni
Tabella delle regole evolutive
Classe di merito | Classe di assegnazione | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 |
3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 |
4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 |
5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 |
6 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
7 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 |
8 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 |
9 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 |
10 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 |
11 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 |
12 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 |
13 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 |
14 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 |
15 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 |
16 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 |
17 | 16 | 19 | 21 | 23 | 23 |
18 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 |
19 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 |
20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 |
21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Sezione Altre Garanzie
8.3 Bonus Malus per veicoli per trasporto cose di peso complessivo a pieno carico oltre a 60 quintali con uso conto terzi (Clausola 59)
La presente assicurazione è stipulata nella forma “Sconto sul premio in assenza di sinistri - No Claim Discount”, che prevede riduzioni o maggio- razioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
Sezione Infortuni del Conducente
Tabella dei coefficienti di premio
La presente assicurazione si articola in 8 classi di appartenenza corrispon- denti a livelli di premio decrescenti dalla classe 1 alla classe 8 secondo la tabella dei coefficienti di premio di seguito riportata.
Informazioni
Tabella dei coefficienti di premio
Classe di merito | Coefficiente di premio | Classe di merito | Coefficiente di premio | |
1 | 1,000 | 5 | 0,620 | |
2 | 0,850 | 6 | 0,558 | |
3 | 0,765 | 7 | 0,500 | |
4 | 0,689 | 8 | 0,500 |
Sezione Responsabilità Civile
Sezione Responsabilità Civile
Tabella delle regole evolutive
Classe | Classe di assegnazione | |||
di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 o più sinistri |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
5 | 6 | 3 | 1 | 1 |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 |
7 | 8 | 5 | 3 | 1 |
8 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Sezione Altre Garanzie
Per tutte le tre forme sopra descritte valgono le seguenti regole: Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto
All’atto della stipulazione il contratto viene assegnato alla classe di merito della Tabella dei coefficienti di premio in relazione alle dichiarazioni del Contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella Tariffa dell’Impresa.
Evoluzione della classe di merito
Sezione Infortuni del Conducente
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è asse- gnato alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive a seconda che l’Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conse- guenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrat- tuale, se presenti sinistri tardivi intesi come sinistri non ancora indicati nell’attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati
Informazioni
dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture tempo- ranee laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia.
L’applicazione del malus (nel caso della stipulazione delle clausole 57 e 58) o la maggiorazione di premio conseguente allo scatto della classe (nel caso di stipulazione della Clausola 59) deve avvenire solo qualora sia stata accer- tata una responsabilità principale dell’Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti ovvero quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con “percentuale paritaria di responsabilità”, avvenuti nelle ultime cinque annualità, sia pari ad almeno il 51%.
Sezione Responsabilità Civile
Sezione Responsabilità Civile
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali sia stata accertata una responsabilità principale dell’Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti ovvero in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con “percentuale paritaria di responsabilità”, avvenuti nelle ultime cinque annualità, sia inferiore al 51%, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della Tabella delle regole evolutive relativa alla clausola sottoscritta.
Periodi di osservazione
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:
Sezione Altre Garanzie
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispon- dente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Riscatto sinistro
Sezione Infortuni del Conducente
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolu- tive di cui alla predetta Tabella offrendo a Consap (per i sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o all’Impresa (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi dalla stessa pagati nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse. Tale facoltà è ammessa entro sei mesi dalla scadenza del contratto.
8.4 Franchigia fissa ed assoluta (Clausola 19)
La presente polizza è stipulata nella forma con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza.
Informazioni
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all’Impresa l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
L’Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
8.5 Fissa (Clausola TF)
Sezione Responsabilità Civile
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Altre Garanzie
Sezione Responsabilità Civile
La presente polizza è stipulata nella forma tariffa fissa che non prevede variazioni di premio in base al verificarsi di sinistri.
Sezione Altre Garanzie
Sezione Responsabilità Civile
Informazioni
Le garanzie sono operanti se espressamente convenute in polizza con l’in- dicazione del valore Assicurato del veicolo nell’apposito riquadro.
Sezione Altre Garanzie
Sezione
Altre Garanzie
Art. 1 - Incendio/Furto e Rapina Art. 1.1 - Incendio
L’Impresa nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concor- renza del valore Assicurato riportato in polizza, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, sia fermo che i circolazione, in conseguenza di incendio qualunque ne sia la causa.
L’assicurazione è altresì estesa alla garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà (cl. RT) così come prevista nell’art . 17 della presente Sezione.
Art. 1. 2 - Furto e rapina
Sezione Infortuni del Conducente
L’Impresa, nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concor- renza del valore Assicurato riportato in polizza, risponde dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo Assicurato, sia fermo che in circola- zione causati da:
• furto (totale, parziale o tentato);
• rapina;
Informazioni
• danni da scasso: causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina consumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all’interno del veicolo.
Art. 2 - Estensioni sempre incluse nella garanzia Incendio/ Furto e Rapina
L’assicurazione è altresì estesa:
- agli accessori ed agli apparecchi audiofonovisivi di serie;
- alle attrezzature/allestimenti di serie inerenti l’uso cui il veicolo è destinato;
Sezione Responsabilità Civile
purché stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione del veicolo essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino.
L’assicurazione è altresì estesa nei limiti del valore Assicurato:
- agli accessori;
- alle attrezzature/allestimenti di serie inerenti l’uso cui il veicolo è destinato;
che non siano compresi nel prezzo di listino del veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo, purché stabilmente fissati sul veicolo, a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel valore Assicurato del veicolo.
Sezione Altre Garanzie
Sezione
Altre Garanzie
L’assicurazione è altresì estesa alle spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di furto: in tal caso l’Impresa rimborsa - fino ad un massimo di 150,00 euro per sinistro, previa presentazione di idonea documen- tazione e sempre che il ladro sia entrato nell’abitacolo - le spese soste- nute dall’Assicurato per il lavaggio e la igienizzazione del veicolo in caso di furto parziale e in caso di furto totale purché il ritrovamento del veicolo sia avvenuto entro 60 giorni dal furto.
Art. 3 - Eventi sociopolitici e atti vandalici (Clausola 21)
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti del valore Assicurato per l’assicurazione Furto, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in conseguenza di eventi socio politici quali:
Sezione Infortuni del Conducente
tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio, atti comunque dolosi.
Sono esclusi i danni da circolazione.
L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione della fran- chigia o dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicato in polizza.
Art. 4 - Eventi naturali (Clausola 71)
Informazioni
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti del valore assicurato per l’assicurazione Furto, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in conseguenza di: inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche qualora gli effetti di tali eventi siano oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circostante il veicolo assicurato.
Sezione Responsabilità Civile
L’Impresa indennizza inoltre danni da allagamento, qualunque sia la causa dello stesso; in questo ultimo caso è fissato un limite di indennizzo pari ad € 2 .000,00.
L’Impresa resta obbligata all’indennizzo con deduzione dello scoperto (con l’eventuale minimo) indicato in polizza.
Art. 5 - Cristalli (Clausola 45)
L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese documentate sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale.
Sezione Altre Garanzie
Sezione
Altre Garanzie
Non si considerano rottura le rigature e/o le segnature e non sono compresi i danni determinati ad altre parti del veicolo Assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza indicata sull’allegato di polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, con deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 100,00.
Centro Servizi Cristalli di Generali Italia
Sezione Infortuni del Conducente
La garanzia sarà prestata senza applicazione di alcuno scoperto/ minimo per ogni sinistro e per anno assicurativo, sempre che l’Assicurato, in caso di sinistro, contatti il Centro Servizi dedicato ai cristalli di Gene- rali Italia al numero verde n. 800 880 880 e provveda alla riparazione del danno presso il Centro Convenzionato che gli verrà indicato dal Centro Servizi stesso.
Art. 6 - Danni accidentali
Informazioni
Art. 6.1 - Kasko Base (Clausola GU)
L’Impresa indennizza, nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
- collisione con altro veicolo, persone od animali;
- caduta di oggetti e materiali;
- urto;
- ribaltamento;
Sezione Responsabilità Civile
- uscita di strada.
Anche nelle aree private compresa la fermata e la sosta, con esclu- sione delle aree aeroportuali e delle aree adibite a circuito, pista o assimilate.
Sono compresi i danni ai cristalli.
Art. 6. 2 - Kasko (Clausola 32)
L’Impresa indennizza, nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore assicurato riportato in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
- collisione con altro veicolo, persone od animali;
- caduta di oggetti e materiali;
Sezione Altre Garanzie
Sezione
Altre Garanzie
- urto;
- ribaltamento;
- uscita di strada.
Anche nelle aree private compresa la fermata e la sosta, con esclu- sione delle aree aeroportuali e delle aree adibite a circuito, pista o assimilate.
Sono compresi i danni ai cristalli.
Sezione Infortuni del Conducente
L’Impresa presta altresì l’assicurazione per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vanda- lismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, gran-
Informazioni
dine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche qualora gli effetti di tali eventi siano oggettivamente riscontrabili nello stesso momento nella zona circo- stante il veicolo assicurato.
L’Impresa indennizza inoltre danni da allagamento, qualunque sia la causa dello stesso; in questo ultimo caso è fissato un limite di indennizzo pari ad € 3.000,00.
Art.7 - Esclusioni
Per tutte le garanzie non sono risarcibili i danni:
a. causati da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
Sezione Responsabilità Civile
b. causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
c. causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo Assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti;
e inoltre:
limitatamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Xxxxx acciden- tali non sono risarcibili i danni:
Sezione
Altre Garanzie
d. causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio; gli atti dolosi in genere (ad esclusione della garanzia furto e rapina);
Sezione Altre Garanzie
e. causati da inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche;
limitatamente alle garanzia Furto e Xxxxxx non è risarcibile:
f. il furto di "apparecchi audiofonovisivi" non di serie quali apparecchi radio, radiotelefoni, lettori audio, magneto-ottici e digitali, televisori, registratori ed altre apparecchiature del genere, ancorché stabilmente fissati sul veicolo Assicurato;
limitatamente alla garanzia Incendio non sono risarcibili i danni:
Sezione Infortuni del Conducente
g. causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelle da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
h. i danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o compe- tizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove
Informazioni
ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento parti- colare di gara;
limitatamente alle garanzie Xxxxx Accidentali non sono risarcibili i danni:
i. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non munita di xxxx- xxxx patente o mancante di altri requisiti prescritti dalle disposi- zioni in vigore;
j. causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
k. avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;
Sezione Responsabilità Civile
l. avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
x. conseguenti a furto o rapina;
n. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
o. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della Strada e successive modifiche;
p. avvenuti durante le operazioni di carico e scarico;
Sezione Altre Garanzie
Sezione
Altre Garanzie
q. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.
Art. 8 - Valore Assicurato
Il veicolo si intende Assicurato per il valore indicato in polizza, completo di attrezzature/allestimenti inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo Assicurato.
Art. 9 - Rinuncia al diritto di surroga
Sezione Infortuni del Conducente
L’Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c., nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato.
Art. 10 - Modalità per la denuncia dei sinistri
Informazioni
L’Assicurato in caso di sinistro deve:
- presentare entro tre giorni denuncia presso l’Agenzia o la sede dell'Im- presa oppure telefonare al numero verde 800 880 880;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso;
e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:
nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:
Sezione Responsabilità Civile
- presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all'Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
- fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere all'Impresa copia della denuncia di furto;
- fornire CDP digitale con l'annotazione della perdita del possesso, presente sui sistemi ACI informatici;
- fornire originale dell’estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
Sezione Altre Garanzie
Sezione
Altre Garanzie
- fornire prova dell’esistenza e operatività degli impianti antifurto qualora questo presupposto sia stato dichiarato in polizza. In caso di posto auto protetto è irrilevante ai fini della liquidazione del danno che il veicolo fosse ricoverato al momento del furto;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore dell'Im- presa; l’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recu- perato restituendo all'Impresa l’indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:
Sezione Infortuni del Conducente
- presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all'Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
Informazioni
- per i danni relativi al furto di parti del veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.) la Impresa ha la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti sostituite in mancanza delle quali non si procederà all’indennizzo;
nel caso di incendio deve inoltre:
- se doloso presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia all'Impresa, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
Sezione Responsabilità Civile
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore dell'Impresa;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
nel caso di rottura cristalli deve inoltre:
- fornire documento fiscale attestante l’avvenuta sostituzione o ripara- zione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato;
nel caso di eventi sociopolitici e atti vandalici deve inoltre:
Sezione Altre Garanzie
Sezione
Altre Garanzie
- presentare immediatamente (entro 24 ore) denuncia all’Autorità compe- tente e fornire copia alla Impresa, provvista di timbro di avvenuta presen- tazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Impresa;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
- l'Impresa ha la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite in mancanza delle quali non si procederà ad alcun indennizzo.
Sezione Infortuni del Conducente
Infine l'Impresa si riserva di richiedere, se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi. L’ina- dempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
L’ Impresa ha la facoltà di l iquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.
Informazioni
Ar t . 11 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate
Salvo per le r iparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina o per consentire la regolare circolazione, l’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell'Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Sezione Responsabilità Civile
Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell'Impresa, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiu- dizio sofferto dall'Impresa per l'anticipata riparazione.
L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte dell'Impresa, senza aver diritto all'indennità.
L'Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sosti- tuire il veicolo stesso, o le sue parti che siano state distrutte o danneggiate in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi l'Impresa deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Sezione Altre Garanzie
Sezione
Altre Garanzie
Art. 12 - Regola proporzionale
Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati sul modulo di polizza, l’Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 10% purché giustificata tramite fattura d’ac- quisto o documento equipollente.
Art. 13 - Determinazione dell’ammontare del danno Perdita totale
Sezione Infortuni del Conducente
In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo Assicurato l'Im- presa determina il loro ammontare in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo.
Danni parziali
In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l'Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie
Informazioni
al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate.
Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo Assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo verrà determinato:
- relativamente alle garanzie Furto, Incendio ed Eventi Sociopolitici e Eventi Naturali, senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
Sezione Responsabilità Civile
- relativamente alle garanzie Danni accidentali, senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché tali sostituzioni o ripara- zioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico od elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare, gli apparecchi audiofonovisivi.
Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.
Sezione Altre Garanzie
Sezione
Altre Garanzie
Condizione operante solo se espressamente richiamata in polizza: 13.1 Applicazione del degrado in caso di danni parziali (Clausola 48)
A deroga di quanto previsto dal paragrafo precedente "Determinazione dell’ammontare del danno", l'indennizzo verrà determinato deducendo il degrado delle parti sostituite e/o riparate del veicolo assicurato.
Art. 14 - Liquidazione dei danni
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.
Sezione Infortuni del Conducente
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte - dal Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato o ha sede l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
I periti devono:
Informazioni
a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
b. procedere alla stima e alla determinazione dell'ammontare del danno liquidabile.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impu- gnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
Sezione Responsabilità Civile
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 15 - Franchigia o scoperto
In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo l'eventuale franchigia o scoperto (con eventuale minimo), indicati in polizza, restando la franchigia o lo scoperto (con l'eventuale minimo) a carico dell'Assicu- rato stesso.
Sezione Altre Garanzie
Sezione
Altre Garanzie
La franchigia verrà raddoppiata per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi esteri non appartenenti all' Unione Europea di cui al precedente art. 2 - Norme comuni a tutte le garanzie; verrà altresì raddoppiato il minimo di scoperto, ferma restando la percentuale prevista in polizza.
Per la garanzia Xxxx Xxxxxxxxx e Sociopolitici il pagamento dell’indennizzo avverrà con la riduzione del 50% della franchigia o dello scoperto indicati in Polizza nel caso in cui l’Assicurato provveda alla riparazione del danno presso una officina convenzionata.
Art. 16 - Modalità di pagamento dell’indennizzo
Sezione Infortuni del Conducente
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.
Resta fermo il disposto dell’art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.
Informazioni
Se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo abbia accertato il fatto stesso.
In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
Condizioni aggiuntive
(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)
Sezione Responsabilità Civile
Art. 17 - Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà (Clausola RT)
L’Impresa indennizza, fino ad un massimo di euro 250.000,00, i danni materiali e diretti causati da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:
- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della Legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al P.R.A. del veicolo, o dell’usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.
Sezione Altre Garanzie
Sezione
Altre Garanzie
l’Impresa indennizza i danni suddetti anche in assenza di sottoscrizione della garanzia Incendio qualora la Clausola RT sia espressamente richia- mata in Polizza.
Art. 18 - Combinazione di garanzie Ricorso Terzi e Perdite Pecuniarie
(Clausola 8A)
Ad integrazione dell'assicurazione Incendio e Furto, sono prestate le seguenti garanzie:
Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà
L’Impresa indennizza, fino ad un massimo di euro 300.000,00, i danni materiali e diretti causati da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante del veicolo assicurato:
Sezione Infortuni del Conducente
- a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della Legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al P.R.A. del veicolo, o dell’usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.
Richiesta documenti
Informazioni
Qualora a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Centrale Operativa per la richiesta dei seguenti documenti:
- estratto cronologico generale o storico;
- perdita di possesso;
Sezione Responsabilità Civile
potrà contattare la Centrale Operativa stessa telefonando al Numero Verde 800 880 880 comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente. In seguito la Centrale Operativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.
La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. L'Impresa terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
Tassa di proprietà
In caso di sinistro che abbia determinato danno totale del veicolo assi- curato, l'Impresa corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà per il periodo intercorrente dal giorno successivo al sinistro alla data di scadenza della tassa stessa.
Spese di recupero e custodia
Sezione Altre Garanzie
Sezione
Altre Garanzie
L’Impresa rimborsa, fino ad un massimo di euro 160,00 per anno assicu- rativo, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese sostenute dall’Assicurato per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità.
Spese di immatricolazione
Sezione Infortuni del Conducente
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia causato un danno totale del veicolo assicurato, l'Impresa corrisponde all'assi- curato l'importo di euro 160,00 quale parziale indennizzo per le spese di immatricolazione che l'Assicurato ha sostenuto per l'acquisto di un nuovo veicolo.
In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, l'Impresa rimborsa, nei limiti dell'importo sopraindicato, le spese documentate dall'Assicurato relative alla sostituzione della targa.
Garanzia bagaglio
Informazioni
In caso di Incendio o di incidente da circolazione che comportino la distru- zione totale del veicolo assicurato (ovvero qualora il veicolo abbia danneg- giamenti di entità superiore all'80% del suo valore commerciale), l'Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di euro 260,00 per sinistro.
L'assicurazione è valida esclusivamente per quanto di proprietà dell'As- sicurato, del conducente e dei trasportati come indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, nonché per gli indumenti indossati dai predetti soggetti.
Sezione Responsabilità Civile
Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.
Perdita delle chiavi
In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, l'Impresa rimborsa le spese sostenute e docu- mentate per l'apertura delle portiere, per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere, fino a concorrenza di euro 260,00 per ogni sinistro.
Sezione Altre Garanzie
Sezione
Altre Garanzie
Duplicazione patente di guida
In caso di Incendio o Furto del veicolo assicurato o di incidente da circola- zione che abbia comportato anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente del veicolo, l'Impresa rimborsa le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato del documento, fino a concorrenza di euro 160,00 per ogni sinistro.
Sequestro penale
Sezione Infortuni del Conducente
In caso di sequestro penale, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della presente polizza, l’Impresa indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabi- lita convenzionalmente in euro 25,00 per ciascun giorno di forzata sosta del veicolo, con il massimo di 30 giorni; la garanzia opera a condizione che la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia dell’Impresa e vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 19 - Clausole di vincolo
Informazioni
Le clausole che seguono valgono solo se nel modulo di polizza sia riportata l’indicazione dell’Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.
Premesso che il veicolo assicurato è stato vincolato sino alla data di scadenza vincolo indicata in polizza, l’Impresa si obbliga, per tutta la durata della polizza:
a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente;
Sezione Responsabilità Civile
b. a comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c. in caso di rateazione del premio, a comunicare all’Ente vincolante qual- siasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto.
Sezione Altre Garanzie
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione
Altre Garanzie
Resta inteso che in caso di danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi verrà, a norma dell’art. 1891, secondo comma, codice civile, corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario di detto vincolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitata- mente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.
Pagina lasciata intenzionalmente bianca
AMBULANZA
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Responsabilità Civile
Informazioni
Condizioni Generali
La garanzia Infortuni del Conducente è operante a condizione che il relativo codice (IA) sia espressamente richiamato in polizza.
Sezione Altre Garanzie
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni
L’assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida del veicolo Assicurato ed alle operazioni rese necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia.
L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Infortuni del Conducente
Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.
Qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza previsti dalla legge, l’indennizzo dovuto a termini di polizza viene ridotto del 30%.
Sono esclusi dall’assicurazione:
Informazioni
a. gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b. gli infortuni avvenuti in conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
c. gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni;
d. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’a- tomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
Sezione Responsabilità Civile
e. gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizione sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
f. le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biolo- giche derivanti da atto terroristico o guerra.
Art. 2 - Situazione di aggravamento del rischio
Sezione Altre Garanzie
Premesso che, qualora l’Impresa fosse stata a conoscenza che l’Assi- curato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l’assi- curazione, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applicano le dispo- sizioni dell’art. 1898 del codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
Art. 3. - Rinuncia all’azione di xxxxxxx
L’Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell’art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 4 - Prestazioni
Conducente Autocarri - Infortunic Confort (Clausola IA)
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Infortuni del Conducente
L’assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:
Morte | euro | 60.000,00 |
Invalidità Permanente | euro | 60.000,00 |
Rimborso spese di cura | euro | 3.000,00 |
Art. 5 - Invalidità permanente
Informazioni
In caso di invalidità permanente, verificatasi anche successivamente alla scadenza del contratto, l’Impresa liquida un indennizzo calcolandolo sulla somma assicurata per invalidità permanente secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato
n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24/7/2000, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
Sezione Responsabilità Civile
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il massimo valore del 100%.
In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, l’Im- presa riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attri- buita alla falange stessa in caso di asportazione totale.
Sezione Altre Garanzie
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, la valutazione dell’invalidità permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sini- stro e viceversa.
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Infortuni del Conducente
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere perso- nale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determi- nata, l’Impresa paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
Condizioni di Assicurazione - Generali Sei in Auto - Altri Veicoli - Mod. 211500N Pagina 59 di 64
Informazioni
Nel caso di decesso dell’assicurato successivo a sinistro regolarmente denunciato e per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, che avvenga prima della liquidazione dell’indennizzo ma dopo il consolidamento di uno stato di Invalidità Permanente obiettivamente verificato, Generali Italia corrisponderà agli eredi l’indennizzo liquidabile, sulla base del grado di IP che risulterà dimostrato attraverso documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.
Calcolo dell’indennizzo
Sezione Responsabilità Civile
L’indennizzo si calcola applicando alla somma assicurata per invalidità permanente di cui all’art. 4 la percentuale corrispondente al grado di invali- dità accertata, dedotti 5 punti (franchigia assoluta del 5%).
In caso di perdita anatomica, totale o parziale, e non semplice riduzione funzionale, di un organo o un arto, l’Impresa liquida l’indennità senza dedu- zione di alcuna franchigia.
Nel caso inoltre in cui l’invalidità permanente sia comunque di grado supe- riore al 15% della totale, l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
Art. 6 - Morte
Sezione Altre Garanzie
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza del contratto, l’Impresa liquida la somma assicurata per il caso morte in parti uguali agli aventi diritto.
Se dopo i l pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente in conseguenza dell’infortunio l’Assicurato muore, l’Impresa corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennizzo pagato e quello assicurato per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Infortuni del Conducente
Nel caso di premorienza dell’assicurato rispetto al termine per l’accer- tamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dalla malattia o dall’infortunio o all’accertamento medico legale dell’Impresa, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, l’Impresa prevede che gli eredi dell’assicurato possano dimostrare la sussistenza del diritto all’inden- nizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.
Pagina 60 di 64 Condizioni di Assicurazione - Generali Sei in Auto - Altri Veicoli - Mod. 211500N
Art. 7 - Rimborso spese di cura
Informazioni
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza l’Impresa assicura, fino alla concorrenza della somma indicata all’art. 4 il rimborso delle spese sostenute:
1. durante il ricovero per:
a. onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria;
b. diritti di sala operatoria, materiale di intervento e apparecchi tera- peutici ed endoprotesi applicate durante l’intervento;
c. rette di degenza;
Sezione Responsabilità Civile
d. assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medi- cinale, esami ed accertamenti diagnostici;
e. tickets relativi alle prestazioni precedenti.
Se il ricovero avviene in ospedale pubblico, qualora l’Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, l’Impresa corrisponderà un’indennità sostitutiva del rimborso di euro 30,00 per ogni giorno di ricovero, escluso quello di dimissione, con il massimo di 90 giorni per annualità assicurativa;
2. dopo il ricovero, purché direttamente conseguenti all’infortunio e prescritti dal medico curante, per:
x. xxxxx, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali, avvenuti nei 180 giorni successivi al primo ricovero;
b. trattamenti fisioterapici e rieducativi, compiuti nei 180 giorni succes- sivi al primo ricovero;
Sezione Altre Garanzie
c. cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), compiute nei 180 giorni successivi al primo ricovero.
Qualora l’infortunio non abbia dato origine a ricovero, i termini di cui sopra relativi alle prestazioni post-ricovero ed alle cure termali si intendono computati a partire dalla data dell’infortunio stesso; in tal caso, inoltre, è operante una franchigia di euro 100,00.
3. Per il trasporto dell’Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo;
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Infortuni del Conducente
4. per protesi ortopediche: l’Impresa rimborsa le spese sostenute per il primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anato- mica, resa necessaria dall’infortunio nonché per le spese sostenute per l’acquisto o il noleggio (per il periodo massimo di un anno) di carroz- zelle ortopediche;
5. per i danni estetici: sono altresì comprese le spese per cure ed appli- cazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva) effettuate
Condizioni di Assicurazione - Generali Sei in Auto - Altri Veicoli - Mod. 211500N Pagina 61 di 64
Informazioni
entro due anni dall’infortunio, allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall’infortunio stesso.
L’Impresa effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cure ultimate.
Art 8 - Rimborso spese di riabilitazione post ricovero
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a tre giorni, l’Impresa mette a dispo- sizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:
Sezione Responsabilità Civile
x. xxxxxxxx delle spese sostenute a seguito dell’infortunio per l’onorario del medico specialista per una visita diagnostica o di controllo ed accer- tamenti diagnostici (escluse analisi di laboratorio) , fino alla concorrenza della somma di euro 500,00; tale somma va considerata quale disponi- bilità unica per annualità assicurativa e per l’Assicurato.
Il rimborso viene effettuato previa applicazione di uno scoperto del 25%.
Qualora l’Assicurato richieda il rimborso del solo ticket, in quanto sia ricorso a strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, l’Impresa riconoscerà il rimborso integrale delle spese sostenute senza applicazione dello scoperto sopra indicato.
1. Riabilitazione post ricovero
Sezione Altre Garanzie
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a cinque giorni, l’Impresa mette a disposizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:
a. rimborso fino a concorrenza di euro 2.500,00 delle spese sostenute per trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati durante il ricovero e nei 180 giorni successivi alla data di dimissioni del primo ricovero, purché prescritti dal medico curante ed effettuati da personale abilitato.
2 . Ricovero in centri riabilitativi specializzati
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Infortuni del Conducente
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti un ricovero in istituto di cura superiore a dieci giorni, l’Impresa mette a dispo- sizione dell’Assicurato le seguenti prestazioni:
x. Xxxxxxxx fino a concorrenza di euro 10.000,00 delle seguenti spese sostenute durante il ricovero in istituti di cura specializzati nella riabili- tazione, in Italia o all’estero: rette di degenza; assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami ed accertamenti diagno-
Informazioni
stici; quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) relative alle prestazioni precedenti; trasporto dell’Assicurato in istituto di cura e ritorno a casa effettuati con qualunque mezzo.
Art. 9 - Denuncia dell’infortunio
La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’e- vento e delle cause che lo determinarono corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall’Assicurato e all’Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell’art. 1913 del codice civile.
Sezione Responsabilità Civile
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certifi- cati medici, sino a guarigione avvenuta.
L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.
Qualora l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso all’Impresa.
Sezione Altre Garanzie
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 10 - Criteri di indennizzabilità
L’Impresa liquida l’indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio, che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Infortuni del Conducente
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infor- tunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
Condizioni di Assicurazione - Generali Sei in Auto - Altri Veicoli - Mod. 211500N Pagina 63 di 64
Art. 11 - Controversie - Arbitrato irrituale
Informazioni
In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all’art. 10, le parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.
Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Sezione Responsabilità Civile
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
Sezione Altre Garanzie
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 12 - Esonero denuncia altre assicurazioni
Sezione Infortuni del Conducente
Sezione Infortuni del Conducente
Il contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre eventuali assi- curazioni Infortuni che avesse in corso o dovesse stipulare con l’Impresa stessa o con altri Assicuratori; deve tuttavia dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia di danno.
Mod. 211500N - Codice SAP 10319673 - Ed. 01/2019 - Xxxx.
xxxxxxxx.xx
Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 000 0000000 xxx.xxxxxxxx.xx - Fax: 000 000000; email: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.