AGENZIA PROVINCIALE
AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 11 di data 13 gennaio 2023, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo per la corresponsione degli arretrati per il triennio contrattuale 2019/2021 per i direttori della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, e dell’esito della verifica del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di data 23 gennaio 2023, il giorno 8 febbraio 2023, le parti rappresentata da:
per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:
avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Presidente
per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:
C.G.I.L. F.P. firmato
C.I.S.L. F.P. firmato
Fe.N.A.L.T. – Enti Locali firmato
DIR.P.A.T. firmato
QUA.DIR firmato
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO
l’accordo per la corresponsione degli arretrati per il triennio contrattuale 2019/2021 per i direttori della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti strumentali.
ACCORDO PER LA CHIUSURA DELLA PARTE ECONOMICA DEL CCPL 2019/2021 PER I DIRETTORI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente accordo riguarda il personale di cui all’art. 2, comma 1, punto 2), del D.P.P. 20 novembre 2002, n. 44-7/Leg., della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici e del Consiglio provinciale, ivi compreso il personale provinciale già ricompreso in detta area di contrattazione che è messo a disposizione degli enti strumentali e/o società e/o fondazioni costituite dalla Provincia.
Art. 2
Decorrenza e durata dell’accordo
1. Il presente accordo concerne la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021.
2. Per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui agli accordi vigenti.
CAPO II INCREMENTI STIPENDIALI PER GLI ANNI 2020 E 2021
Art. 3 Incrementi stipendiali
1. La retribuzione tabellare complessiva del personale con qualifica di direttore prevista dalla Tabella 1) allegata all’accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018 di data 23 dicembre 2016 è rideterminata, alla data dell’1 gennaio 2020 e alla data dell’1 gennaio 2021, nella misure indicate nella Tabella A) allegata al presente accordo. Gli importi di cui alla Tabella A) assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e 2021.
2. Per l’anno 2019 è conservata la voce “indennità di vacanza contrattuale” nelle misure attribuite ai sensi dell’accordo di data 10 novembre 2020.
Art. 4
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Salvo diversa espressa previsione, le misure degli stipendi previsti dal presente accordo hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.
CAPO III DISCIPLINA LAVORO AGILE
Art. 5 Lavoro agile
1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, al personale destinatario di questo accordo si applica, in quanto compatibile, la disciplina del lavoro agile di cui all’Accordo negoziale di data 21 settembre 2022 del personale dell’area non dirigenziale del Comparto Autonomie locali.
2. Il lavoro agile può essere svolto a giornata intera o ad ore per un massimo di 36 ore al mese secondo modalità di esecuzione della prestazione lavorativa definite nell’accordo individuale. Per particolari situazioni organizzative e/o di salute e/o di fragilità della/del dipendente e/o per particolari necessità familiari, e comunque per periodi temporali limitati, l’Amministrazione, su richiesta motivata, può autorizzare l’aumento del monte ore massimo mensile.
TABELLA A)
TRATTAMENTO ECONOMICO DIRETTORI P.A.T.
TRIENNIO ECONOMICO 2019 - 2021 | 01.01.2020 | RETRIBUZIONE TABELLARE COMPLESSIVA 01.01.2020 | 01.01.2021 | RETRIBUZIONE TABELLARE COMPLESSIVA 01.01.2021 | ||
QUALIFICA | STIPENDIO TABELLARE | Indennità integrativa speciale | STIPENDIO TABELLARE | Indennità integrativa speciale | ||
a.l. EURO | a.l. EURO | a.l. EURO | a.l. EURO | a.l. EURO | a.l. EURO | |
DIRETTORE | 30.231,12 | 6.925,61 | 37.156,73 | 31.122,84 | 6.925,61 | 38.048,45 |