ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI E CASSONETTATURE STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE
Città di Ladispoli
A R E A M E T R O P O L I T A N A D I R O M A C A P I T A L E
ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI E CASSONETTATURE STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
INDICE
CAPITOLO I NATURA DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Durata e Ammontare
Art. 3 Descrizione dei Lavori
Art. 4 Prezzi Contrattuali e Revisione Art. 5 Imposta sul Valore Aggiunto
CAPITOLO II DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Domicilio, Rappresentante dell'Aggiudicatario, Personale Tecnico Art. 7 Conoscenza delle Condizioni dell’Accordo Quadro
Art. 8 Osservanza di Leggi, Regolamenti e del Capitolato Generale d’Appalto Art. 9 Interpretazione del Contratto e del Capitolato
Art. 10 Documenti Parte Integrante del Contratto Art. 11 Disposizioni Particolari
Art. 12 Oneri Diversi a Carico dell’Aggiudicatario
CAPITOLO III DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 13 Norme Generali su Materiali, Componenti, Sistemi di Esecuzione Art. 14 Variazione dei Lavori
Art. 15 Prezzi Applicabili ai Nuovi Lavori e Nuovi Prezzi Art. 16 Adempimenti Preliminari in Materia di Sicurezza
Art. 17 Organizzazione dei Singoli Cantieri Stradali e Disposizioni per la Sicurezza Art. 18 Piano di Sicurezza e Coordinamento
Art. 19 Modifiche ed Integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento Art. 20 Piano Operativo di Sicurezza
Art. 21 Osservanza e Attuazione dei Piani di Sicurezza Art. 22 Tracciabilità dei Pagamenti
Art. 23 Disciplina Antimafia
Art. 24 Danni di Forza Maggiore
CAPITOLO IV CONTROVERSIE
Art. 25 Accordo Bonario
Art. 26 Definizione delle Controversie
Art. 27 Risoluzione del Contratto, Esecuzione d’Ufficio dei Lavori
Art. 28 Fallimento dell’Aggiudicatario
CAPITOLO V DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE DEI LAVORI
Art. 29 Tipo, Qualità e Provenienza dei Materiali
Art. 30 Formazione del Corpo Stradale e Pavimentazioni Art. 31 Segnaletica Orizzontale
Art. 32 Norme per la Misurazione e Valutazione delle Opere
CAPITOLO I NATURA DELL'ACCORDO QUADRO
Art. 1
OGGETTO
Il presente Capitolato disciplina tutti i lavori relativi al rifacimento delle viabilità stradali comunali, da eseguirsi in accordo quadro con un operatore economico, ricomprendente tutte le forniture e prestazioni finalizzate al ripristino delle pavimentazioni e sottofondazioni stradali, intendendo con queste sia le superfici carrabili che le eventuali banchine laterali o i marciapiedi e comunque le superfici connesse alla viabilità da ripristinare.
Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI e riassumibili
secondo la classificazione cpv seguente:
Descrizione attività secondo la classificazione CPV | |
Lavori di costruzione di strade | 45233120-6 |
Lavori di riparazione stradale | 45233142-6 |
Lavori di costruzione di marciapiedi | 45233161-5 |
Lavori di costruzione di piste ciclabili | 45233162-2 |
Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale | 45233221-4 |
Lavori di rifacimento del manto stradale | 45233223-8 |
Manutenzione banchine laterali | 45233229-0 |
Lavori di fondazione per strade | 45233320-8 |
Lavori di fondazione per passaggi pedonali | 45233340-4 |
Ciascun contratto d’appalto sottoscritto in esecuzione del presente accordo quadro, sarà stipulato sulla base di appositi elaborati tecnici-progettuali interamente “a misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) e ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. L’importo dei contratti potrà perciò variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato.
In ragione della natura della tipologia di lavori previsti non si ritiene applicabile quanto stabilito all’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla suddivisione dell’accordo quadro in lotti funzionali ovvero prestazionali.
Art. 2
DURATA ED AMMONTARE
La durata dell’accordo quadro è stabilita in anni 1 (uno) a decorrere dall’aggiudicazione definitiva del medesimo.
E' esclusa qualsiasi forma di rinnovo e/o proroga dell’accordo quadro successivamente alla scadenza degli stessi.
Prima della scadenza, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l’individuazione di un nuovo affidatario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione. Resta inteso che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L’Affidatario non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui l’Amministrazione decida di non disporre la predetta proroga.
L’importo complessivo dei lavori a misura appaltabili in base al definendo accordo quadro è pari ad € 1.500.000,00 al netto dell’IVA, di cui € 840.000,00 circa, finanziati mediante mutuo CdP già concesso allo scopo, denominati “Rifacimento pavimentazione e cassonettatura stradale Via Ancona ed altre strade comunali”, approvati con deliberazione di G.C. n.9 del 14/01/2019, esecutiva, che saranno appaltati in immediato, quale primo stralcio – lavori, all’aggiudicazione dell’accordo quadro, mentre i restanti € 660.000,00 circa, provenienti dalle previsioni di Bilancio del corrente esercizio finanziario, che saranno appaltati solo in caso di disponibilità e nella misura corrispondente all’importo effettivamente stanziato.
Di seguito si indica il quadro economico complessivo d’investimento:
€ 1.900.000,00
QUADRO COMPLESSIVO DI INVESTIMENTO PREVISTO
€ 40.000,00
Spese Generali
€ 30.000,00
Incentivi per Funzioni Tecniche
€ 330.000,00
€ 661.294,45
Importo stralci successivi
(la cui incidenza della manodopera e della sicurezza non sono stimabili preventivamente)
I.V.A. 22% sul complessivo dei lavori
€ 838.705,55
€ 28.747,64
€ 30.000,00
Importo primo stralcio – lavori
di cui: - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- lavori complementari
Xxxxx inteso che questo Ente si impegna sin d’ora ad appaltare all’aggiudicatario solo i lavori già finanziati con mutuo CdP, ma ha facoltà di appaltare singoli interventi la cui somma dei valori economici potrà risultare anche inferiore all’ammontare complessivo previsto come sopra per l’accordo quadro, senza che l’operatore economico possa pretendere alcunché.
Art. 3
DESCRIZIONE DEI LAVORI
I lavori oggetto del presente accordo quadro saranno incentrati principalmente nelle seguenti prestazioni:
- fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonea macchina fresatrice, con recupero del materiale fresato;
- scavi di sbancamento di fondazioni stradali in materia di qualsiasi natura, compreso il carico, trasporto ed invio a smaltimento del materiale di risulta;
- realizzazione di fondazioni stradali, attraverso la fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato, anche proveniente dal riutilizzo di materiale preventivamente rimosso, e/o misto
cementato da stendere con vibro finitrici;
- realizzazione di sottopavimentazioni in conglomerato bituminoso in più strati (base, basebinder, binder) in conglomerato bituminoso modificato Soft, di spessori e mano d’attacco idonei, come indicati dalla DD.LL.;
- realizzazione di pavimentazioni di usura di tipo B in conglomerato bituminoso modificato Soft, di spessore e mano d’attacco idonei, come indicati dalla DD.LL.;
- rialzo in quota di chiusini, griglie, segnapassi, etc.;
- realizzazione della segnaletica stradale orizzontale;
oltre, in generale, ad ogni prestazione desumile e quantificabile sulla base delle voci di costo indicate nei seguenti prezzari di riferimento:
- Xxxxxxxxx Xxxx – Listino Prezzi 2018 NC – MS.2018 – Rev. 0;
- Xxxxxxxxx Xxxx – Listino Prezzi 2018 MO.2018 – Rev.0;
- Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio;
Art. 4
PREZZI CONTRATTUALI E REVISIONE
I lavori appaltati in base al presente accordo quadro saranno stimati a misura sulla base dei costi unitari ricavabili dai prezzari di cui all’art.3, ribassati della quota percentuale offerta dall’aggiudicatario in sede di gara. Tali prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
Art. 5
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
I prezzi e gli importi sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
CAPITOLO II DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6
DOMICILIO, RAPPRESENTANTE DELL’AGGIUDICATARIO, PERSONALE TECNICO
L’aggiudicatario deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale per l’appalto dei Lavori Pubblici; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Se l’aggiudicatario non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso l’Amministrazione Committente, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale per l’appalto dei Lavori Pubblici, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo; tale persona deve essere in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale, per tutta la durata dell’accordo quadro. Resta inteso che l’Aggiudicatario rimane tuttavia responsabile dell’operato del rappresentante da lui delegato.
L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo dei lavori.
Art. 7
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO
L’assunzione dell’accordo quadro di cui al presente Capitolato implica, da parte dell’Affidatario, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai lavori di cui trattasi, quali la presenza o meno di cave, impianti di produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, impianti di smaltimento o recupero di rifiuti e materiali di risulta ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'operatore economico circa la convenienza di assumere l'affidamento, anche in relazione all’offerta economica presentata.
Per attestare tale presa di conoscenza, il concorrente deve presentare specifica dichiarazione prevista dal bando di gara.
Art.8
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO
L’accordo quadro è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato e per quanto non sia in contrasto con le norme delle stesso, anche:
- dal Capitolato Generale per l’appalto dei Lavori Pubblici approvato con DM n. 145 del 19.04.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
- dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente. L’ Affidatario si intende inoltre obbligato all’osservanza:
- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione dell’accordo quadro, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro;
- di tutte le leggi e norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'affidamento in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando
contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione appaltante, essendosi tenuto conto di ciò nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;
- del “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” D. Lgs n. 159 del 06/09/2011, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
Inoltre:
- nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente accordo quadro, l'Affidatario si impegna ed obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni suddette;
- in caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante medesima o ad essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all' Affidatario e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;
- il pagamento all'Affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti;
- per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Affidatario non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
Art. 9
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO
In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico o tecnico.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Art. 10
DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del contratto e ne formano parte integrante, anche se non materialmente allegati:
− Gli elaborati tecnici a base di gara, con particolare riferimento all’Elenco Prezzi Unitari (costituito dai prezzari sopra indicati) ed al presente Capitolato Tecnico Prestazionale;
− l’offerta dell’Affidatario;
− I verbali e gli atti di gara - aggiudicazione.
Art. 11
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
La sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente accordo quadro e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’aggiudicatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Nello specifico, è richiesto a ciascun operatore economico concorrente di produrre, in sede di offerta, apposita dichiarazione assunta presso gli impianti di produzione dei conglomerati cementizi e bituminosi di cui intenda avvalersi (individuati conformemente alle prescrizioni tecniche di cui al successivo punto D dell’art. 30, con particolare riguardo alla distanza dell’impianto di confezionamento del conglomerato cementizio dal luogo di posa del materiale non superiore a due ore; distanza dell’impianto di confezionamento del conglomerato bituminoso dal luogo di posa del materiale non superiore a un’ora) con la quale gli stessi si impegnano a fornire al concorrente medesimo il materiale necessario all’esecuzione delle lavorazioni di cui al presente accordo quadro.
Analogamente, l’operatore dovrà dimostrare nell’offerta il possesso di tutti i mezzi necessari all’esecuzione dei lavori di cui al presente accordo quadro (con particolare riguardo a quelli individuati nelle prescrizioni tecniche di cui al successivo punto F dell’art. 30), attraverso la presentazione di idonea documentazione probante la proprietà o la disponibilità degli stessi, nel qual caso è richiesta la presentazione di apposita dichiarazione assunta presso l’operatore garante di tale disponibilità.
Le forniture e/o i noli così individuati saranno presi in considerazione anche ai fini della valutazione della congruità di ogni offerta economica presentata che appaia anormalmente bassa, come stabilito all’art. 97 comma 6 terzo periodo del D.Lgs. 50/2016.
Fermo restando l'obbligo assunto da questo Ente di appaltare all'Affidatario dell’accordo quadro i lavori denominati “Rifacimento pavimentazione e cassonettatura stradale Via Ancona ed altre strade comunali”, già approvati con deliberazione di G.C. n.9 del 14/01/2019, esecutiva, non viene riconosciuto il diritto di esclusiva ipotizzato dall'art. 1567 del Codice Civile.
Art. 12
ONERI DIVERSI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dall’art. 8 del Capitolato Generale per l'appalto dei LL.PP. ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nell'importo d’appalto degli interventi ordinari di tipo programmato:
- tutte le spese di contratto, come le spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali e ogni altra imposta inerente all’accordo quadro;
- le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette all’espletamento delle mansioni inerenti l’accordo quadro ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Affidatario, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza;
- le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dal servizio;
- il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dell’accordo quadro;
- le occupazioni temporanee ed in genere tutti gli usi occorrenti all'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni appaltate;
- l’Affidatario si obbliga ad intervenire con tutti i mezzi e manodopera necessaria ad eliminare qualsivoglia pericolo derivante da caduta di piante, rami od altro per sopravvenuti eventi accidentali;
Quando l'Affidatario non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Affidatario.
In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Affidatario, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante recupererà la spesa sostenuta decurtandola dal pagamento successivo.
Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.
Tale penale è ridotta del 5% qualora l'Affidatario ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.
CAPITOLO III DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 13
NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI DI ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'accordo quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di accordo quadro, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 101, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’accordo quadro.
L’aggiudicatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D. Lgs n. 106/2017.
L’aggiudicatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 14
VARIAZIONE DEI LAVORI
Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
L’amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’accordo quadro quelle modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’aggiudicatario possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.
Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Aggiudicatario sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
Qualunque reclamo o riserva che l’aggiudicatario si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016, disposti dal Direttore dei Lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50 % (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'accordo quadro iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 40 del presente Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 41, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 42 del presente Capitolato.
La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Aggiudicatario a titolo di indennizzo.
Durante il corso dei lavori l’aggiudicatario può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione Appaltante e per metà a favore dell’aggiudicatario.
ART. 15
PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale.
Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili: ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
Sono stati considerati i seguenti prezzari ufficiali di riferimento:
Prezzario ANAS – Listino Prezzi 2018 NC – MS.2018 – Rev. 0; Prezzario ANAS – Listino Prezzi 2018 MO.2018 – Rev.0; Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Art. 16
ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’aggiudicatario deve trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 50, comma 2 del presente Capitolato Speciale;
d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.
e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’aggiudicatario deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 40, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 41;
d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 42. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’aggiudicatario, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’aggiudicatario è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 43, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
L’aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art.17
ORGANIZZAZIONE DEI SINGOLI CANTIERI STRADALI E DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA
Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’aggiudicatario è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
L’aggiudicatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’aggiudicatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
L'Aggiudicatario dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:
- a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc.
- ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza dei terzi sia verso l’interno che verso l’esterno delle pertinenze stradali.
- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell’Aggiudicatario, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.
Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di merito con la Direzione Lavori e con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
In caso d’urgenza, l’Aggiudicatario ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l’incolumità dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
In ogni caso l’aggiudicatario non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori.
L’Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei lavori dei cantieri stradali in accordo quadro, dovrà operare solo ed esclusivamente con “cantieri fissi”, cosi come definiti dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, adottando gli schemi allegati al D.M. e al Piano di Sicurezza e di Coordinamento. In deroga a quanto sopra menzionato l’adozione di “cantieri mobili”, cosi come definiti dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 è concessa solo per l’esecuzione della segnaletica orizzontale e la pulizia delle pertinenze stradali così come previsto dal PSC e dalle direttive impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Qualora la sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale stesso, per le strade tipo C/F/E, sia inferiore a ml 2,80 (più margine minimo di sicurezza), sarà necessario provvedere alla chiusura della strada, con l’obbligo di deviazione su percorsi alternativi, previa emissione di apposita ordinanza da parte dell’amministrazione committente, proprietaria della strada. L’Aggiudicatario, nei cantieri su strade aperte al traffico veicolare in cui è prevista la fresatura di qualsiasi spessore del conglomerato bituminoso (manto d'usura, manto d’usura + strato di collegamento, etc…), dovrà procedere nell'arco di una giornata lavorativa alla sola fresatura di un tratto stradale di lunghezza e superficie tale che possa essere, prima della fine della giornata lavorativa stessa, ripristinato completamente con la bitumatura dell’intero spessore fresato, in modo tale che, nelle ore serali e notturne, non risulti nessun dislivello tra i tratti non oggetto di interventi e il tratto o i tratti oggetto di fresatura e nuova bitumatura.
Solo per motivate esigenze e in casi eccezionali e dietro specifica autorizzazione congiunta del Responsabile dei Lavori e del Direttore dei Lavori, sarà possibile aprire alla circolazione dei veicoli nelle ore serali e notturne, i tratti stradali fresati senza la posa della nuova bitumatura, a condizione che tali tratti fresati, sia longitudinalmente che trasversalmente all’asse della strada, siano raccordati ai tratti non fresati in modo dolce, non repentino e che non presentino nessun gradino o salto improvviso di quota tale da risultare pericolosi per la circolazione dei veicoli stessi.
L’aggiudicatario, durante tutta la durata dei lavori, dovrà posizionare tutta la segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495/1992) per evidenziare:
- il cantiere stesso;
- il pericolo dovuto alla mancanza della segnaletica orizzontale;
- il pericolo dovuto alla presenza di anomalia della strada;
- il pericolo dovuto alla presenza di materiale instabile in strada;
- il pericolo dovuto alla presenza di banchina non praticabile e/o profonda.
Devono essere immediatamente sospese le lavorazioni in caso di pioggia o presenza di nebbie e/o di foschie che impediscano la perfetta visibilità, pregiudichino la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada e non permettano la perfetta realizzazione a regola d’arte delle opere.
L’Aggiudicatario resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate.
L’aggiudicatario non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 38, commi 1, 2 e 5, oppure agli articoli 40, 41, 42 o 43 del presente Capitolato Speciale.
Art. 18
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
L’aggiudicatario è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo 41.
Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subaccordo quadro o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del D. Lgs. n. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve provvedere tempestivamente:
a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
Art. 19
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
L’aggiudicatario può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ha l’obbligo di pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate dall’aggiudicatario; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'aggiudicatario.
Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’aggiudicatario, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la Sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’aggiudicatario, debitamente provati e documentati, e se l’amministrazione committente riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 20
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'aggiudicatario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell’aggiudicatario, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 44, comma 4, lettera e), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’aggiudicatario. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 38, comma 4 del presente Capitolato Speciale.
Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 40.
Art. 21
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'aggiudicatario è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell’Amministrazione Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’aggiudicatario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di accordo quadro. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’aggiudicatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
Art. 22
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’accordo quadro, nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’aggiudicatario, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1.
Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 23
DISCIPLINA ANTIMAFIA
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’aggiudicatario non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 84 c. 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
Art. 24
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Il verificarsi di un danno, in corso di esecuzione, dovuto a caso fortuito o forza maggiore nell'accezione di cui al Codice Civile, deve essere denunciato immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre 5 giorni da quello dell'avvenimento, al fine di corrispondere un compenso per danni, limitato al costo degli interventi necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.
CAPITOLO IV CONTROVERSIE
Art. 25
ACCORDO BONARIO
Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura compresa fra il 5 % (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il
R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.
Il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DL e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’aggiudicatario scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.
Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’aggiudicatario, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’aggiudicatario oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 51.
La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15 % (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 53 del presente Capitolato Speciale.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’amministrazione committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Ai sensi dell’articolo 208 del D. Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,
in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
Se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende l’amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’aggiudicatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.
Art. 26
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 47 e l’aggiudicatario confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale Ordinario competente di Civitavecchia ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 27
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 36 del presente Capitolato Speciale d’Accordo quadro;
b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’aggiudicatario, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente Capitolato Speciale, i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 40 e 42, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal Coordinatore per la Sicurezza;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’aggiudicatario senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subaccordo quadro abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subaccordo quadro;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a) decadenza dell'attestazione SOA dell'aggiudicatario per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) il sopravvenire nei confronti dell'aggiudicatario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
c) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) la perdita da parte dell'aggiudicatario dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del D. Lgs. 50/2016.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall’amministrazione committente è comunicata all’aggiudicatario con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’aggiudicatario inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
b) ponendo a carico dell’aggiudicatario inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo accordo quadro per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’aggiudicatario inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di accordo quadro eventualmente andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Nel caso l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma
7 del D. Lgs. 159/2011 ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D. Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 39 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
Art. 28
FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO
In caso di fallimento dell’aggiudicatario l’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
Se l’aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
CAPITOLO III DEFINZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE DEI LAVORI
Art. 29
TIPO, QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali da impiegare per i lavori di cui all’accordo quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia e nelle richieste prescrittive degli articoli di lavorazioni quando vigenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso Capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e, l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale (D.M. n. 145/00).
In ogni caso i materiali e le loro miscele prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla D.L. sia per i lavori prescrizionali che per quelli prestazionali.
Quando la D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all’impiego, l’impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell’impresa.
Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della D.L., l’impresa resta totalmente responsabile della riuscita – prestazione delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Aggiudicatario sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle dei campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto e/o Laboratorio debitamente riconosciuto, indicato dalla D.L..
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Aggiudicatario, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
La Direzione Lavori si riserva di effettuare sopralluoghi e verifiche nei cantieri di confezionamento dei conglomerati bituminosi e prelevare campioni per le analisi.
Art. 30
FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE E PAVIMENTAZIONI
A - TRACCIAMENTI
Prima di iniziare i lavori di scavo sulla sede stradale, l’Aggiudicatario è obbligato ad eseguire il profilo longitudinale e le necessarie sezioni trasversali del lavoro da compiersi, in modo che siano indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alle pendenze trasversali, allo smaltimento delle acque piovane.
Qualora ai movimenti di terra siano connesse opere murarie, l'Aggiudicatario dovrà procedere al loro tracciamento.
B - DEMOLIZIONI STRADALI
La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per l’intero spessore o parte di esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature munite di frese a tamburo funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
Tutte le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla D.L.
La superficie dello scavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possono compromettere l’aderenza dei nuovi strati da porre in opera.
C- FONDAZIONI STRADALI
Le fondazioni stradali saranno realizzate principalmente in misto granulare e/o misto cementato, secondo le quantità, qualità e prescrizioni tecniche indicate nei relativi Capitolati Speciali d’Appalto
Le caratteristiche suddette dovranno essere accettate dalla D.L. mediante prove di laboratorio sui campioni che l’impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno per la loro lavorazione prima dell’inizio delle lavorazioni.
Contemporaneamente l’impresa dovrà indicare, per iscritto le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzature di cantiere che verrà impiegata.
I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli della D.L. in corso d’opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo aver effettuato il costipamento.
A discrezione della DL verrà verificata la rispondenza delle caratteristiche granulometriche delle miscele.
D - PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Le pavimentazioni in conglomerato bituminoso saranno realizzate principalmente mediante la fornitura e posa in opera di due stratificazioni, conglomerato per strato di basebinder con bitume modificato soft e conglomerato per manto d'usura tipo B, ciascuna preceduta dalla stesa sulla superficie precedentemente preparata di apposita mano d’attacco con bitume modificato con elastomeri;
In caso di utilizzo di materiale fresato, la classificazione del materiale andrà fatta secondo la UNI EN 13108/8.
L’Aggiudicatario avrà l’obbligo, in ogni caso, di produrre presso gli impianti autorizzati, i conglomerati bituminosi previsti dal presente Capitolato, secondo i requisiti stabiliti dalle Norme armonizzate dalla serie UNI EN 13108.
Il materiale fornito dovrà essere corredato dalla documentazione di Marcatura CE per i conglomerati bituminosi prodotti a caldo.
L’Aggiudicatario dovrà dichiarare, prima dell’inizio dei lavori, se utilizzerà il materiale fresato già in accumulo o prodotto durante i lavori; in caso affermativo dovrà indicare l’impianto ove è ubicato, ed allontanare il materiale non idoneo dalla zona del confezionamento. L’impiego del fresato deve rispondere a quanto prescritto dal TU Ambientale 152/06.
La Direzione Lavori avrà la facoltà, in ogni momento, di fare controlli presso l’impianto di produzione/confezionamento dei conglomerati bituminosi oltre che nei cantieri di stesa degli stessi.
Il trasporto del conglomerato bituminoso dall’impianto di confezionamento al cantiere stradale di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci, sempre dotati di telone di copertura avvolgente per evitare i raffreddamenti superficiali e la conseguente formazione di crostoni superficiali.
La percorrenza stradale dall’impianto di confezionamento al cantiere stradale di stesa non dovrà richiedere un tempo eccessivamente lungo per non causare il raffreddamento del conglomerato e in ogni caso non superiore a un’ora. La durata del trasporto è vincolata dalla temperatura minima del conglomerato alla stesa, che nel caso di impiego di bitumi modificati, non dovrà mai essere inferiore a 150 -160 °C.
La distanza dell’impianto di confezionamento dal cantiere stradale potrà essere elemento discriminante per l’accettazione a priori del materiale da parte della Direzione Lavori.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi, su piano perfettamente pulito, scevro da polveri e privo di residui di qualsiasi natura, sarà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione Lavori, dotate di piastra riscaldata, in perfetto stato di efficienza e con automatismi di auto livellamento.
Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.
La stesa dei conglomerati bituminosi dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà, dopo aver consultato l’Aggiudicatario, di poter utilizzare ogni altra tecnologia ritenuta più opportuna.
E - DEPOSITO E SMALTIMENTO RIFIUTI
L’art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
I rifiuti prodotti nei cantieri stradali del presente accordo quadro sono costituiti essenzialmente da:
- residui delle attività di scavo di fondazione stradale e del terreno sottostante;
- residui delle attività di fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso non riciclabili come inerte o con trattamento a calce;
- residui di guaine asfaltiche da impalcati in cemento dei ponti e tangenziali;
- residui delle attività di spazzolatura strade.
L’Aggiudicatario dovrà attenersi a tutte le procedure previste dal Decreto per quanto attiene, una volta prodotti i rifiuti, al deposito temporaneo eventuale, al trasporto, allo smaltimento e/o al recupero, consegnando al Responsabile del Procedimento o alla Direzione Lavori la documentazione dell’avvenuto smaltimento e/o recupero.
Se l’Aggiudicatario non effettuerà quanto previsto dal Decreto sopra citato, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Decreto stesso da art. 255 ad art. 260.
F - ATTREZZATURA MECCANICA DI CANTIERE
L’attrezzatura minima, rispondente agli usi alla quale è destinata, che l’Aggiudicatario dovrà possedere, comprende:
- frese e mini frese stradali a tamburo funzionanti a freddo, adeguate al tipo di lavoro richiesto e munite di nastro caricatore per il carico del materiale fresato;
- macchine vibrofinitrici dotate di piastra riscaldata e automatismi di auto livellamento;
- mezzi di trasporto dei conglomerati bituminosi di adeguata portata, efficienti e veloci, sempre dotati di telone di copertura avvolgente per evitarne i raffreddamenti;
- autocarri ribaltabili in genere, di potenza e portata adeguata alla necessità;
- escavatori e/o pale gommate (terne e semoventi);
- rulli compressori statici per costipare il materiale arido impiegato fino a raggiungere le pressioni unitarie richieste;
- rulli vibranti capaci di sviluppare i pesi dinamici occorrenti ad ottenere i gradi di compattazione richiesti;
- autocisterne complete di attrezzature per approvvigionamento dell'acqua e dotate di spargitore regolabile;
- autocisterne complete di attrezzature per lo spandimento dell’emulsione bituminosa o cappa asfaltica liquida;
- autospazzatrici meccaniche con volume contenitore rifiuti superiore a mc 3,50;
- motosoffiatori;
Tutta l'attrezzatura di cantiere deve essere omologata CE e approvata dalla Direzione Lavori.
Art. 31
SEGNALETICA ORIZZONTALE
La segnaletica orizzontale sarà realizzata con vernici rifrangenti premiscelate con microperline di vetro, a base acqua (che devono essere formulate a base di resina acrilica pura per migliorarne l’adesione e per una migliore ritenzione del colore al fine di ottenere una migliore e più duratura rifrangenza) o a base solvente (costituite da liquido portante del tipo oleoresinoso, con parte resinosa sintetica).
Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previstre dalla norma UNI EN1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche dei Capitolati Speciali d’Appalto de singoli lavori
La segnaletica orizzontale, con pittura o vernice spartitraffico, dovrà essere applicata trascorsi non meno di cinque giorni dalla fine delle bitumature di ogni singolo tratto, salvo deroga del D.L., su una superficie scevra da impurità, cioè con fondo stradale ben pulito prima della posa.
A richiesta della Direzione Lavori i sopra detti materiali potranno essere sottoposti a verifica nei laboratori autorizzati e idonei allo scopo.
Tutte le confezioni dei prodotti impiegati dovranno portare stampigliato il numero di matricola del lotto di fabbricazione.
L’Aggiudicatario è obbligato a fornire le schede di sicurezza dei prodotti dalle quali sia possibile garantire l’incolumità del personale addetto.
Art. 32
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Per tutte le opere dell'accordo quadro, le quantità di lavori saranno determinate in contesto con le misure geometriche, escludendo ogni altro metodo.
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dalla Direzione Lavori anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
L'eventuale deficienza media percentuale riscontrata sugli spessori stesi sarà applicata in detrazione sul compenso spettante per il tratto interessato dal lavoro e il per tipo di conglomerato cui si riferisce. Se la deficienza supera il 12% dello spessore richiesto in termini assoluti per saggio (carota), il tratto interessato dal lavoro non sarà accettato e l’Aggiudicatario dovrà procedere a sua cura e spese al completo rifacimento mediante fresatura e nuova posa di conglomerato.
In nessun caso saranno accettate dimensioni minori di quelle ordinate, eccedenti la tolleranza di cui sopra.
Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà alla esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti, che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dall'Aggiudicatario.
Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non saranno riconosciute e compensate prestazioni se non corrisponderanno a preventivi ordini ed autorizzazioni della Direzione Lavori.
I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, si applicano soltanto:
a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Aggiudicatario è tenuto a fare a richiesta della Direzione Lavori, per l'esecuzione di lavori in economia cui provvede direttamente la Amministrazione Committente, ovvero la somministrazione di ghiaia, pietrisco, conglomerato bituminoso a caldo, conglomerato bituminoso a freddo (tipo plastico) quando l'Aggiudicatario non debba effettuarne l’esecuzione;
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva, oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie. I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi.
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo d'impiego, le spese generali e l'utile dell'Impresa.
Ladispoli, 1 marzo 2019
Il Tecnico Istruttore Geom. Xxxxxxx Xxxxxx