CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER LA DISCIPLINA
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. MILANO
CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER LA DISCIPLINA
DEI RAPPORTI TRA L'ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.
ED IL PERSONALE ADDETTO ALL'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA, ALLA PRODUZIONE ED AGLI INCASSI
Stipulato il: 31 marzo 2001
Regolamentazione: Normativa – decorrenza:31 marzo 2001
Economica – decorrenza: 01 gennaio 2001
CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO
Art. 5
Il personale dipendente addetto all'organizzazione produttiva ed alla pro z ne viene suddiviso nei seguenti livelli:
- Ispettori di organizzazione di 4° livello:
personale, comunque denominato, con incarico di organizzazione della produzione, del servizio incassi e della conservazione della produzione per tutta la giurisdizione territoriale dell'Agenzia Generale da cui dipende, ed altresì' con il compito di sovrintendere ed assistere l'organizzazione stessa.
- Ispettori di produzione di 3° livello:
personale, comunque denominato, con incarico di produzione di gruppo e/o di organizzazione della produzione e del servizio incassi (premi al corrente e premi arretrati), per una parte della giurisdizione territoriale dell'Agenzia Generale da cui dipende ed altresì con il compito di sovrintendere ed assistere l'organizzazione stessa, coordinando l'attività di gruppi produttivi di livello inferiore; oppure personale con incarico della conservazione della produzione (consistente nell'attività essenzialmente esterna presso il cliente per, la conferma dei nuovi contratti, l'incasso dei premi arretrati, il temporaneo incasso dei premi delle zone eventualmente scoperte e la riattivazione dei contratti in arretrato), che coordina anche il lavoro di uno o più' addetti alla conservazione della produzione.
- Ispettori di produzione, di 2° livello:
personale, comunque denominato, con incarico di produzione personale e/o di curare l'andamento della produzione e del servizio incassi (premi al corrente e premi arretrati), per una parte della giurisdizione territoriale dell'Agenzia Generale da cui dipende e ciò con la collaborazione di produttori di livello inferiore; oppure personale con incarico della conservazione della produzione la cui attività si intende essenzialmente esterna presso il cliente per la conferma dei nuovi contratti, l'incasso dei premi arretrati, il temporaneo incasso dei premi delle zone eventualmente scoperte e la riattivazione dei contratti in arretrato.
- Ispettori di produzione di 1° livello:
personale da preparare professionalmente per l'acquisizione di produzione personale o in collaborazione con i livelli superiori, e l'espletamento del servizio incassi. Detti lavoratori dopo 4 anni dall'assunzione passeranno, previo loro consenso, al 2° livello.
Nota a verbale n. 1
Per l'ispettore di Produzione di l° livello e' prevista inoltre l’attività in collaborazione con le persone di cui all'art.49; qualora lo stesso venga incaricato di svolgere detta attività in via sistematica, con apposita appendice alla sua -lettera di nomina, il passaggio al 2° livello, previo suo consenso, avverrà entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'incarico.
Le Parti si danno altresì atto che gli Ispettori di Produzione di 2° e 3° livello possono anche essere incaricati dall'Impresa di avvalersi della collaborazione delle persone di cui all'art.49.
Nota a verbale n. 1 bis)
Due mesi prima dello scadere del termine dei 24/48 mesi l'Azienda segnalerà alle Agenzie Generali competenti, che informeranno gli interessati, i nominativi dei collaboratori che hanno maturato i requisiti per il passaggio al 2° livello.
Nota a verbale n. 2
Agli Ispettori di Produzione di 3° livello preposti ad una Circoscrizione Organizzativa dell'Agenzia Generale da cui dipendono allorquando fossero loro affidati compiti di coordinamento anche su altri Ispettori di pari livello e/o di livello inferiore, sarà riconosciuta una speciale "indennità di funzione" di Lire 1.336.000 annue dall'1/1/2001 e di Lire 1.352.000 dall'1/1/2002.
TUTELA DELLE DIGNITA DELLE DONNE E DEGLI UOMINI
Art. 7/bis
I rapporti tra i lavoratori/lavoratrici ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale devono essere improntati a reciproca correttezza e lealtà, nel massimo rispetto della dignità e personalità morale di ciascuno.
In relazione a ciò, le Parti adotteranno comportamenti coerenti con le linee direttive della raccomandazione CEE 92/131, si riservano di esaminare congiuntamente la tematica successivamente all'emanazione dei provvedimenti di Legge in materia e si impegnano sin d'ora a rimuovere gli effetti pregiudizievoli o discriminanti di eventuali situazioni, atti o comportamenti, anche a connotazione sessuale, contrari alla tutela della dignità della persona o alla morale, o che comunque creino qualsivoglia disagio, adottando misure e provvedimenti rapportati alla gravità del caso.
ORARIO DI LAVORO
Art. 8
L'attività del personale addetto all'organizzazione ed alla produzione pur non potendo, per sua natura e per il carattere di discontinuità che le è proprio, essere assoggettata a rigidi schemi di orario, dovrà svolgersi in modo tale da totalizzare normalmente un orario di lavoro non inferiore alle 39 ore e 50 minuti settimanali.
Il personale non può entrare né trattenersi nei locali dell'Impresa fuori dell'orario normale di apertura degli stessi, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio, disposizione oppure autorizzazione della Società.
Art. 11
Prima di deliberare i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b) e c) dell'art. 9, viene assegnato all'interessato, previa contestazione scritta della mancanza, un termine di 15 giorni per presentare per iscritto le proprie discolpe, anche tramite l'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Qualora decida di adottare un provvedimento, l'Azienda lo comunicherà all'interessato entro i successivi 70 giorni, oppure entro 70 giorni dal ricevimento delle eventuali giustificazioni scritte presentate dall'interessato.
Il provvedimento di cui alla lettera c) dell'art. 9 deve essere reso noto dall'Impresa alla propria Associazione, la quale a sua volta segnalerà il provvedimento stesso all'Organizzazione sindacale dei lavoratori cui aderisca l'interessato.
FESTIVITA’
Art. 13
Sono considerati giorni festivi oltre le domeniche, i seguenti:
- Capodanno 1 gennaio
- Epifania 6 gennaio
- Anniversario della Liberazione 25 aprile
- Lunedì dopo Pasqua
- Festa del Lavoro 1 maggio
- Festa nazionale della Repubblica… 2 giugno
- Vigilia dell’Assunzione della Xxxxx Xxxxxxx. 14 agosto
- Assunzione della Beata Xxxxxxx Xxxxx 15 agosto
- Giorno successivo all'Assunzione 16 agosto
- Ognissanti 1 novembre
- Immacolata Concezione 8 dicembre
- Natività di Nostro Signore 25 dicembre
- X. Xxxxxxx 26 dicembre
- Patrono della città.
Sono considerati semifestivi i seguenti giorni:
- Venerdì Santo
- Commemorazione dei defunti 2 novembre
- Vigilia della Natività di Nostro Signore 24 dicembre
- Ultimo giorno dell'anno 31 dicembre
Nota a verbale n. 1
Per la piazza di Venezia, in sostituzione della festività del Patrono della città, è considerato giorno festivo il 21 novembre.
Nota a verbale n. 2
Per la piazza di Roma il giorno del patrono è il 29 giugno. Nota a verbale n. 3
Per quanto riguarda il trattamento delle giornate dichiarate non più festive dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 si applica l'accordo stipulato in data con le XX.XX.
PERMESSI- LICENZE - CONGEDI
Art. 18
Nota a verbale
Le Parti si incontreranno per l’eventuale coordinamento di quanto contenuto nel presente articolo in relazione all'inerente evoluzione normativa.
Art. 21
In caso di assenza per malattia Od infortunio accertati, l'impresa conserva il posto al lavoratore che abbia superato il periodo di prova per:
a) mesi 9 al lavoratore con anzianità di servizio non superiore a 2 anni;
b) mesi Il al lavoratore con anzianità di servizio fra il 3° anno iniziato e il 7° anno compiuto;
c) mesi 14 al lavoratore con anzianità di servizio oltre il 7° anno compiuto.
Sono escluse dal computo dei periodi di cui al l° comma le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 10 giorni continuativi e sino ad un massimo di 90 giorni complessivi.
Per l'intera durata dei periodi suindicati spetterà la retribuzione di cui all'art.43 lettera a).
Ove l'assenza duri più di 3 giorni verrà anche corrisposto un importo pari a tanti 30mi, quanti sono i giorni di assenza, della quota retributiva di cui all'art.43 lettera b), dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente, rapportando ad anno l'eventuale minor periodo di servizio prestato.
Limitatamente alle assenze inferiori ad 1 mese le provvigioni indirette saranno corrisposte in 30mi del maturato o liquidabile per i giorni di presenza ed in 30mi della media mensile di cui al comma precedente, per i giorni di assenza. Per quanto riguarda le provvigioni derivanti dalla produzione personale o dall'attività di conservazione della produzione sarà garantita la media dell'anno precedente plafonando le provvigioni maturate o liquidabili fino a concorrenza della media mensile dell'anno solare precedente di cui al 7° comma. Qualora gli importi calcolati con le modalità di cui all'ottavo comma risultassero inferiori rispetto all'entità dei compensi provvigionali maturati o liquidabili nel mese verranno corrisposti per intero ed esclusivamente questi ultimi.
Superati i predetti peri odi di conservazione del posto, perdurando la malattia, il lavoratore ha diritto, previa richiesta scritta da presentarsi prima della scadenza dei limiti, salvo casi d'impossibilità oggettiva comprovata, ad un ulteriore periodo di:
a) mesi 5 se con anzianità di servizio non superiore a 7 anni;
b) mesi 9 se con anzianità di servizio oltre il 7° anno compiuto.
Durante tale periodo, non computabile ai fini dell'anzianità di servizio, non viene corrisposto alcun trattamento economico.
Trascorso il periodo durante il quale l'Impresa è tenuta alla conservazione del posto, il rapporto di lavoro cessa di diritto e l'Impresa provvederà a darne comunicazione scritta all'interessato.
A tale riguardo, l'Impresa informerà il lavoratore assente per malattia od infortunio, circa il residuo periodo di comporto, almeno 30 giorni prima del raggiungimento del termine medesimo.
Nota a verbale
Nelle località nelle quali l'I.N.P.S. o l'I.N.A.I.L. corrisponde al personale dipendente da Imprese di assicurazione una indennità di malattia per ogni giorno di assenza dal lavoro, i trattamenti di malattia stabiliti dalla legge e quelli previsti dal presente contratto non sono cumulabili e le corresponsioni delle Imprese di assicurazione costituiranno una integrazione di quella stabilita dalla legge, fino alla concorrenza del trattamento più favorevole in materia.
Art. 23
Ai finì del computo dell'istituto di cui all’art. 21 verranno considerate le malattie intercorse nei 31 mesi antecedenti ogni singolo giorno di malattia, a meno che tra una assenza ed un'altra, non intercorra un intervallo di almeno tre mesi.
Il periodo di malattia va computato come servizio a tutti gli effetti ad eccezione dei periodi contemplati nel precedente art. 17, nel 7° comma dell'art. 21 e nel 2° comma dell'art. 22.
Nota a verbale
Le Parti concordano che alle assenze per malattia in corso alla data di stipula del presente accordo si continua ad applicare la disciplina prevista dal CCAL 14.5.1995 fino a che la malattia perduri. Inoltre, le Parti si danno atto che il periodo di 31 mesi di cui al 1° comma del presente articolo decorre dalla data di stipula del presente CCAL.
Art. 25
In caso di gravidanza e puerperio, affidamento e adozione, la lavoratrice - ferma l'applicazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 - ha diritto per tutto il periodo di assenza dal lavoro stabilito dall'art. 4 della legge 30/12/1971 n° 1204 ad una integrazione dell'indennità erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 15, l° comma della sopracitata legge, pari al 20% della retribuzione presa a base dall'I.N.P.S. per la determinazione della quota a suo carico.
Qualora durante la gravidanza o puerperio subentri una malattia, si applica il trattamento relativo con decorrenza dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata, salvo che nei singoli casi risulti, nel suo complesso, più favorevole il trattamento di legge.
Le provvidenze di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, anche ai casi di affidamento e adozione di cui alla legge in vigore.
Nota a verbale
Il periodo di assenza di cui al l° comma dell'art. 7 della legge 30/12/1971, n° 1204, verrà eccezionalmente considerato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
A tal fine, sarà computato nella retribuzione di cui al l° comma dell'art. 2120 C.C. (come modificato dalla legge 29/5/82 n° 297), l'equivalente della retribuzione a cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Art. 28
L'Impresa, per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive, può disporre il cambiamento della sede di lavoro del personale.
Nei confronti del lavoratore che abbia compiuto i 50 anni di età ed abbia maturato almeno 15 anni di anzianità' di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore.
La disposizione di cui al comma che precede non si applica nei casi di trasferimento di personale inquadrato al 4° livello di cui all'art. 5 ed altresì a quello inquadrato al 3°, 2° e l° livello qualora il trasferimento sia limitato all'ambito della giurisdizione territoriale dell'Ispettorato Generale.
Il trasferimento dovrà essere comunicato al dipendente con preavviso non inferiore a mesi 3 e non inferiore a mesi 4 per il personale con familiari conviventi.
Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso di cui al comma che precede, il dipendente viene considerato in missione sino alla scadenza dei suddetti termini.
L'impresa valuterà situazioni oggettive di particolare gravità del dipendente.
Il trasferimento di sede di lavoro per iniziativa dell'Impresa dà luogo al pagamento di quanto segue:
a) il rimborso delle spese di viaggio in treno – 1° classe, seguendo la via più breve, per il dipendente ed i familiari conviventi;
b) il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione;
c) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione, per il periodo massimo di 6 mesi;
d) il rimborso, per un periodo non superiore ad un anno, della maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione per l'eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine;
e) il rimborso di altre spese sostenute per effetto del trasferimento, opportunamente documentate con regolare ricevuta, sino ad un massimo di 2 mensilità del trattamento economico tabellare elevata a 3 per chi abbia familiari conviventi.
Nel caso di morte del dipendente che si verifichi entro 5 anni dal trasferimento, l'impresa rimborserà le eventuali spese di rientro della famiglia alla sede originaria.
L'Impresa non è tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui il trasferimento avvenga a seguito di accoglimento di domanda del lavoratore.
Art. 43
Il trattamento economico è costituito da:
a) la retribuzione complessiva annua - esclusa la totalità degli importi corrisposti in base alle voci di cui alla successiva lettera b) - che non potrà essere inferiore ai minimi contrattuali di cui alla tabella in allegato
A) con decorrenza 1.1.2001 ed in allegato B) a far data dal 1.1.2002. Agli effetti del raffronto con i minimi stessi, nella retribuzione complessiva annua sarà compresa la gratifica natalizia eccettuata la parte di essa determinata in ragione della quota retributiva delle voci di cui alla successiva lettera b);
b) i compensi provvigionali di cui all'art. 4 n. 5, che saranno considerati retribuzione solo per la quota del 75%, mentre la restante quota del 25% sarà attribuita a titolo di rimborso spese, e ciò pure nel caso in cui al dipendente vengano corrisposte altre somme a titolo di rimborso e/o concorso spese.
Nota a verbale
I miglioramenti economici derivanti dal presente contratto non potranno essere compensati con assorbimento di eventuali assegni personali, anche se dichiarati assorbibili, in godimento all'atto dell'entrata in vigore del contratto stesso
Art. 44
La retribuzione annua di cui alla lettera a) dell'art. 43 e l'indennità di funzione di cui alla nota a verbale n. 2 dell'art. 5 verranno corrisposte in 14 mensilità, di cui una per ciascuno dei mesi solari e le altre rispettivamente al giorno 15 dei mesi di giugno e dicembre (gratifica natalizia).
Le due mensilità aggiuntive sono uguali alle mensilità solari.
Alla mensilità aggiuntiva di dicembre (gratifica natalizia) sarà aggiunto 1/12 della quota retributiva - come stabilito dall'art.43 lett. b) - dei compensi provvigionali corrisposti nel periodo 1.10/30.9 precedente.
Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, le mensilità aggiuntive competono in proporzione.
Al personale assunto nel corso dell'anno le mensilità aggiuntive spettano in proporzione al periodo di servizio prestato e la corresponsione relativa alle mensilità già scadute, o scadenti nel periodo di prova, sarà effettuata dopo trascorso il periodo di prova stesso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, anche se in periodo di prova, le mensilità aggiuntive competono in proporzione al periodo di servizio prestato.
Le tabelle aventi decorrenza dal 1.1.2001 (tabelle di trattamento economico fisso omnicomprensivo) risultano dal conglobamento degli importi in precedenza corrisposti a titolo di tabella stipendiale, indennità di contingenza (di cui all'art. 45 del presente contratto) ed elemento distinto della retribuzione.
Nota a verbale
La previsione di cui all'ultimo comma del presente articolo ha esclusiva finalità di semplificazione amministrativa e quindi non produce effetti anche indiretti a vantaggio di ciascuna delle Parti. Pertanto ove particolari istituti contrattuali già esistenti nel CCAL (salvo quanto disposto dal punto 4. lett. a) del regolamento per l'attuazione del trattamento di previdenza complementare in allegato F) o nelle DIA e facenti riferimento quale base di calcolo ad uno o più dei 3 elementi sopra indicati, continuerà a farsi riferimento ad essi.
Art. 45
L’importo annuo dell’indennità di contingenza di cui alla Legge 26.2.1986 n. 38 è il seguente:
- per il 1° livello L. 4.898.964;
- per il 2° livello L. 12.122.768;
- per il 3° livello L. 12.210.478;
- per il 4' livello L. 12.470.626. Nota a verbale
Nella ipotesi in cui nel settore assicurativo dovessero intervenire modifiche all'istituto della contingenza, le Parti firmatarie del presente contratto si incontreranno per esaminare e definire le modalità di applicazione del nuovo accordo.
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE PROD. Art. 53
L'impresa, in un incontro annuale, fornirà agli Organismi Sindacali Aziendali informazioni:
- sul numero complessivo dei produttori delle Agenzie Generali distinti per sesso, categoria, fasce d'età, classi anzianità e regione;
- sui livelli occupazionali all'interno di ciascun livello o categoria la suddivisione per sesso e per classi di anzianità;
- sul numero globale dei passaggi di categoria o livelli ripartiti per sesso;
- sul numero delle assunzioni effettuate, suddivise per sesso, specificando quelle effettuate con i Contratti di Formazione Lavoro (CFL);
- sul costo del lavoro, relativamente alle retribuzioni complessivamente corrisposte ai produttori delle Agenzie Generali, distinguendo la parte fissa da quella variabile, ai conseguenti oneri sociali, nonché agli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto di competenza dell'anno corrente;
- inoltre fornirà un tabulato riportante il rapporto percentuale tra le retribuzioni fisse ed i compensi provvigionali liquidati, suddiviso per fasce di rendimento.
In detta circostanza gli organismi sindacali aziendali potranno avanzare suggerimenti e indicazioni sulla parte variabile della retribuzione finalizzati alla realizzazione di una maggiore produttività.
Gli argomenti di cui al presente articolo formeranno oggetto di esame in occasione della riunione annuale sull'informativa.
Detto incontro verrà tenuto entro il 30/6 dell’esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce, salvo ragioni di impossibilità sopravvenute che non lo rendano possibile.
In tal caso l'incontro verrà comunque tenuto entro il 31/10.
In occasione della riunione, a richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, verranno fornite informazioni sullo stato e le prospettive delle Agenzie Generali, nonché sulle modalità di collocamento dei prodotti e sulle eventuali evoluzioni professionali verificatesi.
SALUTE E SICUREZZA
Art. 54/bis
Con riferimento all'accesso del personale produttivo ai videoterminali, la Compagnia conferma che verranno posti in essere gli accorgimenti utili affinché l'installazione degli stessi nelle Agenzie avvenga in modo corretto, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626.
TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE
Art. 55
A decorrere dall'1/1/1988 è previsto, a favore di ciascun lavoratore, un trattamento pensionistico complementare finanziato in parte mediante contributo del lavoratore stesso e in parte mediante contributo dell'Impresa.
I criteri e le modalità di attuazione del trattamento pensionistico complementare sono disciplinati dall'apposito Regolamento contenuto nell'allegato F.
ASSISTENZA SANITARIA
Art. 55/bis
A decorrere dalla data di stipula del presente contratto è previsto, a favore del personale con un’anzianità minima di tre anni, un contributo a carico dell’Impresa di importo pari allo 0,5% della retribuzione individuata quale base ai finì del trattamento pensionistico complementare, da destinare al miglioramento del trattamento di assistenza sanitaria di cui alle D.I.A.
Le modalità di utilizzo di tale contributo saranno definite con le R.S.A.
Art. 57
Al personale di produzione in servizio alla data di stipula del presente CCAL inquadrato al l° - 2° - 3° e 4° livello verranno riconosciuti, a titolo di provvigione aggiuntiva da erogarsi in un'unica soluzione, importi da determinare come in appresso:
- per il 2000: una quota percentuale, da erogarsi entro il 31/7/2001 dei “compensi provvigionalì” percepiti da ciascun interessato nel 2000. La misura della percentuale verrà individuata sulla base dell'importo medio dei “compensi provvigionalì” liquidati nel 2000 al personale inquadrato nello stesso livello (ricavato dividendo l'ammontare dei “compensi provvigionalì” complessivi liquidati per il numero dei percettori degli stessi) e dovrà essere tale da determinare mediamente un importo di L. 458.215 per il 1° livello, di L. 652.955 per il 2° livello, di L. 835.250 per il 3° livello e di L. 1.111.170 per il 4° livello;
- per il 2001: una quota percentuale, da erogarsi entro 31/7/2002 dei “compensi provvigionalì” percepiti da ciascun interessato nel 2002, calcolata con i criteri di cui sopra, in misura tale da determinare mediamente un importo di L. 485.755 per il l° livello, di L. 692.200 per il 2° livello, di
L. 885.450 per il 3° livello e di L. 1.177.950 per il 4° livello;
- per il 2002: una quota percentuale, da erogarsi entro il 31/7/2003, dei “compensi provvigionalì” percepiti da ciascun interessato nel 2002, calcolata con i criteri di cui sopra, in misura tale da determinare mediamente un importo di L. 491.585 per il l° livello, di L. 700.505 per il 2° livello, di
L. 896.075 per il 3° livello e di L. 1.192.090 per il 4° livello.
Nota a verbale
Gli anzidetti importi spetteranno prorata per l'anno di assunzione e saranno corrisposti nell'anno successivo; per l'anno di cessazione spetterà l'importo relativo all'anno precedente se prestato in servizio, nonché tanti dodicesimi di quello spettante per l'anno in corso quanti sono i mesi di servizio prestati in detto anno di cessazione.
Art. 58
Al personale in forza alla data di stipula del presente contratto saranno corrisposti gli arretrati spettanti per effetto dell'applicazione della tabella di trattamento economico in allegato A) - ridotti di quanto già erogato a titolo di I.V.C. - incrementati, proporzionalmente al servizio prestato nel periodo 1.1.1999-31.12.2000, delle somme convenute di cui alla tabella in allegato A1).
Quanto precede verrà erogato nel mese successivo a quello di stipula del presento contratto.
Di tali somme si terrà pattiziamente conto agli effetti della determinazione per l'anno 2001 del contributo (a carico dell'Impresa ed a carico del Collaboratore) per il trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 55. Verranno tenuti altresì in conto agli effetti della determinazione per l'anno 2001 della quota di accantonamento TFR.
Nel secondo mese successivo a quello di stipula dei presente contratto verrà inoltre erogato - proporzionalmente al servizio prestato nel periodo 1.1.1999- 31.12.2000 - un importo una tantum di Lit. 265.000 (2° liv. 4° classe da riparametrare) di cui eccezionalmente in via convenzionale si terrà conto agli effetti della determinazione della quota di accantonamento TFR, nonché ai fini della determinazione del contributo (a carico dell’Impresa ed a carico del Collaboratore) per il trattamento pensionistico complementare di cui all’art. 55.
Tutte le somme di cui alla presente disposizione non saranno considerate utili ad alcun altro effetto contrattuale e di legge.
PERSONALEFEMMINILE
Art. 60
Con riferimento alle tematiche relative al personale femminile che sono state oggetto di attento confronto con le XX.XX., l'Azienda non può che manifestare la propria sensibilità al problema, condividendo l'importanza del ruolo della donna nel mondo produttivo ed offrendo alla stessa pari opportunità di assunzione e di sviluppo professionale dichiarando la propria disponibilità ad incontrare le XX.XX., in relazione anche alla legislazione vigente.
La Compagnia, nel confermare la propria disponibilità ad incontrare le XX.XX. in riferimento ai temi di cui al presente articolo, individua la sede più opportuna nell'ambito del CIA, al fine di ivi ricomprendere all'interno della specifica Commissione aziendale un rappresentante delle realtà aziendali periferiche disciplinate dal CCAL Produttori, fermo restando il numero massimo di componenti già concordati (10, di cui 5 nominati dall'Azienda e 5 nominati dalle XX.XX).
DECORRENZA-E DURATA
Art. 61
Salvo specifiche decorrenze e scadenze il presente CCAL decorre dalla data della sua stipulazione e si applica al personale di cui all'art. 1 purché in servizio alla suddetta data nonché a quello assunto successivamente.
Esso scadrà il 31/12/2002.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di due anni relativamente alla parte economica e per un periodo di quattro anni relativamente alla parte normativa qualora non venga disdetto per iscritto da una delle Parti almeno sei mesi prima delle scadenze.
Le Parti dichiarano di essere disponibili ad iniziare le trattative per il rinnovo del presente contratto secondo le procedure previste dall'Accordo tra le parti sociali del 23 luglio 1993.
Art. 63
Al fine di sviluppare una sempre più costruttiva linea di relazioni sindacali, la Compagnia riconosce anche ai lavoratori operanti in unità produttive con meno di 16 dipendenti, in occasione dei rinnovo dei CCA.L e relative disposizioni integrative, permessi retribuiti pari a 6 ore annue complessive per la partecipazione ad assemblee indette dalle XX.XX., fuori dai locali dell'Agenzia, con un preavviso di 3 giorni, nell'anno solare di riferimento.
Allegato C
Spett.le FIBA CISL - Roma Spett.le FISAC-CGIL - Roma
Spett.le UIL ASSICURATORI - Roma Spett.le FNA – Milano
La Società si dichiara disponibile ad incontrarsi con codeste Segreterie Nazionali, in data da concordare, per esaminare congiuntamente, in relazione all'entrata in vigore del nuovo CCAL produttori, quelle disfunzioni produttive denunciate che siano riconducibili ad un fatto collettivo.
ALLEANZA ASSICURAZIONI
Allegato D
DICHIARAZIONE DELL'ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.
Premesso
- che, in occasione della stipula del CCAL 22/1/1982, è stata inserita nel contratto stesso una dichiarazione comune nella quale si attesta che le parti non sono giunte ad una intesa per una nuova regolamentazione della materia relativa alle tutele sindacali già disciplinata dall'art.52 del CCA-L 13/1/1979;
- che analoga situazione si è verificata in occasione dei successivi rinnovi del CCAL del 13/11/1985, del 30/6/1989, del 22/1/1992, del 14/5/1995 e del
tanto premesso, restano in vigore le norme di cui all'art. 52 del CCAL 13/1/1979 Produttori ed all'art. 61 del CCAL 13/1/1979 Amministrativi e le relative tre note a verbale.
Peraltro - posto che anche per i lavoratori con le cariche sindacali indicate nei precitati articoli permane, stante il rapporto di dipendenza, l'obbligo primario di prestare la propria attività a favore dell'Azienda - l'Alleanza dichiara che, laddove i lavoratori interessati dovessero astenersi dal lavoro per svolgere attività sindacale in misura non considerata conforme al dettato e allo spirito delle norme nonché a quanto previsto dalla nota a verbale n. 3,- ne darà informazione all'Organizzazione sindacale di appartenenza riservandosi
- peraltro - di adottare gli opportuni provvedimenti nell'eventualità che gli anomali comportamenti dovessero permanere.
Allegato E
ACCORDO SULLA DISCIPLINA DELLE FESTMTA ABOLITE
Il giorno in Milano tra
- l'Alleanza Assicurazioni S.p.A.
- l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e la
- FIBA/CISL
- FISAC/CGIL
- FNA
- UILCA/UIL
premesso
- che la Legge 5 marzo 1977,n. 54, ha dichiarato non più festivi, e quindi lavorativi, i seguenti giorni: Epifania,- X. Xxxxxxxx, Ascensione di N.S., Corpus Domini e SS. Xxxxxx x Xxxxx;
- che la citata Xxxxx ha altresì disposto lo spostamento della celebrazione della festività nazionale della Repubblica e della festività dell'Unità Nazionale, dichiarando non più festive anche le giornate del 2 giugno e del 4 novembre;
- che il D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792 e la Legge 20 novembre 2000 n. 336 hanno reinserito fra le giornate festive rispettivamente l'Epifania (6 gennaio) e la celebrazione della festività nazionale della Repubblica (2 giugno);
tanto premesso
si è convenuto quanto segue:
Art. 1
Il presente accordo si applica al personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione dipendente dall'Alleanza Assicurazioni S.p.A. regolato dal CCAL.
Art. 2
Per la sola piazza di Roma il giorno 29 giugno, SS. Xxxxxx e Xxxxx, resta festivo in quanto patrono della città.
Art. 3
In sostituzione delle giornate già festive di cui alla premessa, gli Ispettori di organizzazione produttiva e gli Ispettori di produzione avranno diritto - per ciascun anno di durata dell'accordo - di usufruire di tante giornate di permesso straordinario retribuito quante sono le giornate ex festive che cadono durante l'anno in giornate lavorative, a condizione che in tali giornate abbiano effettivamente prestato la propria attività lavorativa o - anche se assenti - abbiano comunque percepito per le stesse la retribuzione loro spettante.
Le giornate di permesso straordinario competono anche quando l'assenza dal lavoro e dovuta a motivi di sciopero o
all'estensione obbligatoria di maternità prevista dall'art. 4 della Legge 30
dicembre 1971 n. 1204.
Art. 4
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di assunzione nel corso dell'anno, gli Ispettori di organizzazione produttiva e gli Ispettori di produzione avranno diritto alle sole giornate di permesso straordinario corrispondenti ai giorni già festivi cadenti rispettivamente nel periodo antecedente alla risoluzione del rapporto di lavoro o nel periodo successivo alla costituzione del medesimo.
Art. 5
Le giornate di permesso straordinario retribuito debbono essere usufruite dagli interessati nel corso dell'anno. L'Impresa ne autorizzerà il godimento in rapporto alle esigenze di servizio ed a quelle dei lavoratori interessati.
Art. 6
Il presente accordo ha decorrenza dal e si applica al personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione in servizio alla stessa data.
L'accordo cesserà di aver efficacia il 31/12/2002 e si intenderà tacitamente rinnovata di triennio in triennio qualora non venga disdetto da una delle parti almeno 6 mesi prima della scadenza.
Allegato F
REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE PREVISTO DALL'ARTICOLO 55
1) Il trattamento pensionistico complementare di cui all'art. 55 sarà attuato mediante costituzione - con atto pubblico ai sensi degli artt. 14, 36, 37 e 38 del C.C. - di un'apposita Cassa aziendale di previdenza, la quale opererà in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.
2) Ai fini dell'attuazione del menzionato trattamento pensionistico complementare, le somme a carico della Società di cui al successivo punto 4, lett. a) e quelle a carico dei lavoratori dì cui al punto 4, lett. b) verranno fatte confluire nella predetta Cassa aziendale di previdenza e saranno accreditato, per l'importo riferentesi a ciascun lavoratore, in conti individuali intestati ai singoli lavoratori soci della Cassa stessa.
3) Lo Statuto della Cassa di previdenza dovrà prevedere la composizione paritetica del suo organismo di amministrazione tra rappresentanti dell'Impresa e rappresentanti dei lavoratori soci della Cassa.
4) a) La Società contribuirà al finanziamento del trattamento pensionistico complementare mediante versamento, a favore di ciascun dipendente socio della Cassa, una volta all'anno al 1° di gennaio, di una somma pari all'1% della retribuzione annua come in appresso convenzionalmente determinata. Agli effetti della determinazione della retribuzione annua di cui al comma precedente, va preso in considerazione esclusivamente l'importo annuo che al momento del versamento è previsto per la classe di appartenenza della “tabella stipendiale” del livello normativo nel quale il lavoratore interessato si trova inserito.
Per il personale di produzione il contributo dell'1% sarà calcolato anche sulla quota retributiva, di cui alla lettera b) dell'art. 43, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare precedente quello del versamento.
Per l'anno di assunzione verrà versata una quota pari a un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato (il relativo versamento avverrà il 1° gennaio dell'anno successivo e sarà computato sugli elementi retributivi in atto al 1° gennaio stesso).
Per l'anno di cessazione verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato (la quota eventualmente versata in più dal l° gennaio dell'anno verrà recuperata dalla Società sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto).
Il contributo dell'Impresa, in caso di eventuale non adesione individuale alla Cassa, non si convertirà in un trattamento di altro genere.
4. b) Per quanto riguarda il contributo dei lavoratori, la determinazione dello stesso viene demandata alle disposizioni integrative previste per il presente contratto. Esso dovrà essere comunque almeno pari al 50% di quello della Società.
E ammesso l'utilizzo del 70% del T.F.R. maturato nell'anno anche per l'intero ammontare del contributo stesso a condizione che questo detto 70% non sia già stato destinato ad altre forme previdenziali.
Per i soli lavoratori iscritti alla Cassa successivamente alla data del 28 aprile 1993 si applicano le seguenti disposizioni:
I) sarà destinata alla previdenza complementare una quota di accantonamento annuale dei TFR per un importo pari al contributo erogato dalla Compagnia ovvero, se trattasi di lavoratori di prima occupazione di cui al comma 3° dell'art. 8 del D.Lgs. 124/93, dell’intero accantonamento del TFR. E' demandata alle D.I.A. del presente CCAL, la determinazione della misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali al TFR cosi come previsto dal 2° comma dell'art. 8 dei D.Lgs. 124/93;
II) qualora i lavoratori iscritti alla Cassa successivamente alla data del 28 aprile 1993, con esclusione di quelli di prima occupazione di cui al comma 3° dell'art. 8 del D.Lgs. 124/93, utilizzino il TFR per il pagamento del loro contributo, così come consentito dalla vigente normativa contrattuale tale utilizzo è da considerarsi in aggiunta a quello previsto nel precedente punto I).
5) Scopo della Cassa aziendale di previdenza è quello di garantire ai lavoratori, per il momento in cui lasceranno il servizio avendo maturato il diritto a pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a carico dell'INPS, l'erogazione di una rendita vitalizia.
6) Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente punto 5), la Cassa utilizzerà le somme accreditate nei conti individuali di cui al precedente punto 4) quali premio di assicurazione sulla vita per la costituzione di una rendita vitalizia differita con controassicurazione.
La rendita vitalizia sarà liquidata al lavoratore interessato dal l° giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore stesso avrà lasciato il servizio avendo maturato i requisitici cui al precedente punto 5). La polizza dovrà prevedere l'opzione che al termine del differimento, sempre che l'assicurato sia in vita, a richiesta dello stesso, la rendita su testa singola sia convertita in una rendita certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, con indicazione del beneficiario, oppure in una rendita su due teste con reversibilità, nella misura che verrà stabilita dalla Società su basi attuariali, a favore della seconda testa.
In sede di rinnovo delle disposizioni integrative aziendali verranno definite le ipotesi in cui potrà essere prevista l'opzione di capitale.
Al fine di semplificare l'erogazione delle rendite, nel caso di passaggio di un dipendente da una Cassa di previdenza ad un'altra, sarà consentito il trasferimento delle riserve.
7) La Cassa stipulerà i contratti di assicurazione con la Società.
Le tariffe saranno costruite con le stesse basi tecniche approvate dai competenti Organi di Controllo. Con opportune norme sarà data la possibilità di anticipare o posticipare la data di godimento della rendita (fissata preventivamente al 60° anno di età), per farla coincidere con quella di effettivo pensionamento per vecchiaia, per anzianità o per invalidità.
Le prestazioni assicurate saranno rivalutate in funzione dei redditi delle gestioni di riferimento delle riserve con un'aliquota di partecipazione a rendimento netto non inferiore al 90%, tenuto conto della composizione che interviene, se del caso, fra la misura di rivalutazione e il tasso tecnico implicito nella capitalizzazione delle riserve matematiche.
E’ garantito in ogni caso un beneficio finanziario minimo del 4% annuo, comprensivo dell'eventuale tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.
8) Parte delle sommo accreditate nei conti individuali, la cui determinazione è demandata alla sede aziendale, sarà utilizzata per assicurare un capitale per il caso di morte e di invalidità totale e permanente.
La copertura in caso di morte e di invalidità è, a parità di premio versato, maggiore nei casi di giovane età.
In sede aziendale dovrà addivenirsi ad una omogeneizzazione con analoghe forme assicurative eventualmente già in atto, fermi i costi già in essere per dette forme.
La tariffa che verrà adottata sarà quella di assicurazione temporanea per gruppi.
Allegalo G
Spett.le FIBA CISL - Roma Spett.le FISAC-CGIL - Roma Spett.le UILCA/UIL - Roma Spett.le FNA – Milano
La Compagnia rende noto alle XX.XX. di voler provvedere a tutelare ulteriormente tutti i dipendenti con una forma assicurativa, in aggiunta a quella prevista dall'INAIL, mediante la stipula di una polizza cumulativa infortuni a copertura di qualsiasi evento che possa colpire gli stessi dipendenti in relazione all'attività lavorativa.
La polizza prevede un capitale assicurato pari a due volte e mezzo la retribuzione annua in caso di morte e pari a tre volte la retribuzione annua in caso di invalidità permanente con un massimale di Lit. 300 milioni.
ALLEANZA ASSICURAZIONI
Allegato H
Spett.le FIBA/CISL - Roma Spett.le FISAC/CGIL - Roma Spett.le UILCA/UIL - Roma Spett.le FNA – Milano
Con riferimento all'istituzione del
]Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 19.9.1994 n. 626, Vi
confermiamo la nostra disponibilità ad applicare, nel rispetto delle specificità aziendali, l'accordo ANIA del 18.4.1995 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
ALLEANZA ASSICURAZIONT
Allegato I
Dichiarazione delle Parti sul contratto di formazione e lavoro
Nel caso venisse a mancare la possibilità di effettuare assunzioni con contratto di formazione e lavoro o venisse completata la ridefinizione del Cfl in corso da parte del Governo, le Parti firmatarie si incontreranno per regolamentare l'attivazione dello strumento operativo più idoneo nel quadro delle azioni positive per favorire l'incremento dell'occupazione.
Allegato L
Lettera di Alleanza Assicurazioni
S.p.A. alle XX.XX.
Spett.le FIBA/CISL - Roma Spett.le FISAC/CGIL - Roma
Spett.le UILCA/UIL - Roma
Spett.le FNA – Milano
con riferimento alla discussione avvenuta in sede di rinnovo del CCAL relativamente al Protocollo su ristrutturazione ed occupazione, ribadiamo la nostra disponibilità a considerare il relativo Protocollo allegato alla contrattazione integrativa del 31.1.1997 confermato sino alla scadenza della stessa di prossimo rinnovo.
Distinti saluti.
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.
Allegato A)
TABELLA DI TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO OMNICOMPRESIVO DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA ED ALLA PRODUZIONE
Decorrenza 1 gennaio 2001 - valori in Lire
CLASSE | 4° livello | 3° livello | 2° livello | 1°livello |
1 | 26.641.306 | 22.375.369 | 20.572.042 | 11.338.676 |
2 | 27.147.487 | 22.738.172 | 20.747.554 | 11.475.389 |
3 | 27.653.668 | 23.099.574 | 20.923.066 | 11.612.100 |
4 | 28.159.850 | 23.462.376 | 21.098.579 | 11.748.311 |
5 | 28.664.610 | 23.823.778 | 21.274.092 | 11.885.523 |
6 | 29.170.793 | 24.186.582 | 21.449.604 | |
7 | 29.676.974 | 24.547.983 | 21.625.116 | |
8 | 30.183.156 | 24.910.786 | 21.800.628 | |
9 | 30.689.336 | 25.272.189 | ||
00 | 00.000.000 | 00.000.000 | ||
00 | 00.000.000 | |||
00 | 00.000.000 | |||
00 | 00.000.000 |
Decorrenza 1 gennaio 2001 - valori in Euro
Classe | 4° Livello | 3° Livello | 2° Livello | 1° Livello |
1 | 13.759,09 | 11.555,91 | 10.624,57 | 5.855,94 |
2 | 14.020,51 | 11.743,29 | 10.715,22 | 5.926,54 |
3 | 14.281,93 | 11.929,93 | 10.805,86 | 5.997,15 |
4 | 14.543,35 | 12.117,31 | 10.896,51 | 6.067,50 |
5 | 14.804,04 | 12.303,95 | 10.987,15 | 6.138,36 |
6 | 15.065,46 | 12.491,33 | 11.077,80 | |
7 | 15.326,88 | 12.677,98 | 11.168,44 | |
8 | 15.588,30 | 12.865,35 | 11.259,08 | |
9 | 15.849,72 | 13.052,00 | ||
10 | 16.111,14 | 13.239,37 | ||
11 | 16.372,56 | |||
12 | 16.633,25 | |||
13 | 16.894,67 |
Allegato A1)
TABELLA DELLE SOMME CONVENUTE DI CUI AL I" C. DELI2ART. 58
Valori in Lire
CLASSE | 4° livello | 3° livello | 2° livello | 1°livello | ||
1 | 883.894 | 742.361 | 682.531 | 376.190 | ||
2 | 900.688 | 754.398 | 688.354 | 380.726 | ||
3 | 917.482 | 766.388 | 694.177 | 385.261 | ||
4 | 934.276 | 778,425 | 700.000 | 389.797 | ||
5 | 951.023 | 790.416 | 705.823 | 394.333 | ||
6 | 967.817 | 802.453 | 711.646 | |||
7 | 984.610 | 814.443 | 717.469 | |||
8 | 1.001.404 | 826.480 | 723.292 | |||
9 | 1.018.198 | 838.470 | ||||
10 | 1.034.992 | 850.507 | ||||
11 | 1.051.786 | |||||
12 | 1.068.533 | |||||
13 | 1.085.327 |
Valori in Euro
Classe | 4° Livello | 3° Livello | 2° Livello | 1° Livello |
1 | 456,49 | 383,40 | 352,50 | 194,29 |
2 | 465,17 | 389,61 | 355,51 | 196,63 |
3 | 473,84 | 395,81 | 358,51 | 198,97 |
4 | 482,51 | 402.02 | 361,52 | 201,31 |
5 | 491,16 | 408,22 | 364,53 | 203,66 |
6 | 499,84 | 414,43 | 367,53 | |
7 | 508,51 | 420,62 | 370,54 | |
8 | 517,18 | 426,84 | 373,55 | |
9 | 525,86 | 433,03 | ||
10 | 534,53 | 439,25 | ||
11 | 543,20 | |||
12 | 551,85 | |||
13 | 560,52 |
Allegato A2
TERZO ELEMENTO PER IL SOLO PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/6/1989
Decorrenza I' gennaio 2001 - valori in Lire
CLASSE | 4° livello | 3° livello | 2° livello |
1 | 453.739 | 296.393 | 536.680 |
2 | 473.254 | 311.031 | 552.780 |
3 | 492.769 | 324.448 | 568.881 |
4 | 512.286 | 339.085 | 584.981 |
5 | 530.582 | 352.501 | 601.081 |
6 | 550.096 | 367.138 | 617.183 |
7 | 569.613 | 380.555 | 633.283 |
8 | 589.128 | 395.191 | 649.382 |
9 | 608.644 | 408.609 | |
10 | 628.160 | 423.246 | |
11 | 647.676 | ||
12 | 665.972 | ||
13 | 685.486 |
Valori in Euro
Classe | 4° Livello | 3° Livello | 2° Livello |
1 | 234,34 | 153,07 | 277,17 |
2 | 244,42 | 160,63 | 285,49 |
3 | 254,49 | 167,56 | 293,80 |
4 | 264,57 | 175,12 | 302,12 |
5 | 274,02 | 182,05 | 310,43 |
6 | 284,10 | 189,61 | 318,75 |
7 | 294,18 | 196,54 | 327,06 |
8 | 304,26 | 204,10 | 335,38 |
9 | 314,34 | 211,03 | |
10 | 324,42 | 218,59 | |
11 | 334,50 | ||
12 | 343,95 | ||
13 | 354,02 |
Allegato B)
TABELLA DI TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO OMNICOMPRESIVO DEL PERSONALE ADDETTO ALUORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA ED ALLA PRODUZIONE
Decorrenza 1 gennaio 2002 - valori in Lire
CLASSE | 4° livello | 3° livello | 2° livello | 1°livello |
1 | 27.000.002 | 22.668.873 | 20.837.906 | 11.491.740 |
2 | 27.512.257 | 23.036.030 | 21.015.525 | 11.630.093 |
3 | 28.024.512 | 23.401.769 | 21.193.143 | 11.768.445 |
4 | 28.536.768 | 23.768.924 | 21.370.762 | 11.906.796 |
5 | 29.047.585 | 24.134.663 | 21.548.381 | 12.045.149 |
6 | 29.559.842 | 24.501.821 | 21.726.000 | |
7 | 30.072.097 | 24.867.559 | 21.903.617 | |
8 | 30.584.353 | 25.234.716 | 22.081.235 | |
9 | 31.096.608 | 25.600.456 | ||
00 | 00.000.000 | 00.000.000 | ||
00 | 00.000.000 | |||
00 | 00.000.000 | |||
00 | 00.000.000 |
Allegato B1)
TAB 161.,A DI TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO OMNICOMPRESIVO DEL PERSONALE ADDETTO ALVORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA ED ALLA PRODUZIONE
Decorrenza l gennaio 2002 - valori in Euro
Classe | 4° Livello | 3° Livello | 2° Livello | 1° Livello |
1 | 13.944,34 | 11.707,50 | 10.761,88 | 5.934,99 |
2 | 14.208,89 | 11.897,12 | 10.853,61 | 6.006,44 |
3 | 14.473,45 | 12.086,01 | 10.945,34 | 6.077,89 |
4 | 14.738,01 | 12.275,62 | 11.037,08 | 6.149,35 |
5 | 15.001,83 | 12.464,51 | 11.128,81 | 6.220,80 |
6 | 15.266,38 | 12.654,13 | 11.220,54 | |
7 | 15.530,94 | 12.843,02 | 11.312,27 | |
8 | 15.795,50 | 13.032,64 | 11.404,01 | |
9 | 16.060,06 | 13.221,53 | ||
10 | 16.324,62 | 13.411,15 | ||
11 | 16.589,17 | |||
12 | 16.852,99 | |||
13 | 17.117,55 |
Allegato B2) TERZO ELEMENTO PER IL SOLO PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/6/1989
Decorrenza 1 gennaio 2002 - valori in Lire
CLASSE | 4° livello | 3° livello | 2° livello |
1 | 459.184 | 299.950 | 543.120 |
2 | 478.933 | 314.764 | 559.413 |
3 | 498.683 | 328.341 | 575.708 |
4 | 518.433 | 343.154 | 592.001 |
5 | 536.949 | 356.731 | 608.294 |
6 | 556.698 | 371.544 | 624.589 |
7 | 576.448 | 385.121 | 640.882 |
8 | 596.198 | 399.934 | 657.175 |
9 | 615.947 | 413.512 | |
10 | 635.698 | 428.325 | |
11 | 655.448 | ||
12 | 673.963 | ||
13 | 693.712 |
Allegato B3) TERZO ELEMENTO PER IL SOLO PERSONALE IN SERVIZIO AL 30/6/1989
Decorrenza 1 gennaio 2002 - valori in Euro
Classe | 4° Livello | 3° Livello | 2° Livello |
1 | 237,15 | 154,91 | 280,50 |
2 | 247,35 | 162,56 | 288,91 |
3 | 257,55 | 169,57 | 297,33 |
4 | 267,75 | 177,22 | 305,74 |
5 | 277,31 | 184,24 | 314,16 |
6 | 287,51 | 191,89 | 322,57 |
7 | 297,71 | 198,90 | 330,99 |
8 | 307,91 | 206,55 | 339,40 |
9 | 318,11 | 213,56 | |
10 | 328,31 | 221,21 | |
11 | 338,51 | ||
12 | 348,07 | ||
13 | 358,27 |