Lario Reti Holding S.p.A.
v.1_110417
Allegato E)
Lario Reti Holding S.p.A.
SCHEMA DI CONTRATTO – ESECUZIONE LAVORI
Appalto integrato per la progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione in Comune di Colico (LC), località Monteggiolo
Sede legale: | |Lecco – Xxx Xxxxxxx, 00 – 23900 | v03/200217 | |
Sedi operative: | |Lecco – Xxx Xxxxxxx, 00 xXxxxx – Xxx Xxxxxxxx, 0 xXxxxxx – Xxx Xxxxxx, 0 | |Oggiono – Xxx Xxxxxxxxxx, 00 |Oggiono – Xxx Xxxxxxx, 00 xXxxxxx – Xxx Xxxxx, 00 | |Dervio – Xxx X. Xxxxxxx, 0/X |Introbio – Xxxxxx Xxxxxxxxx xXxxxxxxxxxxxx – Xxx X.xxx Xxxxx, 0 |
Riferimenti: | |Tel. 0000.000.000 | |Fax 0341. 469.870 | |Pronto intervento 800.894.081 |
Indice
Art. 4) Documenti del contratto 7
Art. 8) Contabilizzazione dei lavori 10
Art. 9) Pagamenti in acconto 10
Art. 10) Liquidazione dei corrispettivi 11
Art. 12) Specifiche modalità e termini di collaudo 12
Art. 13) Penali e risoluzione del contratto 12
Art. 14) Xxxxxxxx e polizze assicurative 15
Art. 15) Divieto di cessione del contratto 15
Art. 17) Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza 17
Art. 18) Sicurezza sul lavoro 18
Art. 20) Trattamento dei dati personali 19
Art. 21) Adempimenti D.lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012 19
Art. 22) Tracciabilità dei pagamenti 21
Art. 23) Normativa antimafia 22
Art. 24) Clausole contrattuali ai sensi dell’allegato 2 al Protocollo d’intesa stipulata da Lario reti holding spa con la Prefettura di Lecco in data 15.03.2017 23
CONTRATTO RELATIVO ALL’APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI COLICO – LOC. MONTEGGIOLO - Numero CIG: 72875260B4
Tra
La Società LARIO RETI HOLDING S.P.A., con sede legale in Xxxxx (XX), xxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale e partita IVA 03119540130, rappresentata dal
▪ Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Scordia il 16.11.1964, domiciliato per la carica presso la Società LARIO RETI HOLDING S.P.A., che interviene nella sua qualità di Direttore corporate giusta delega conferita dal CDA n. 01 del 11.01.2017, esclusa ogni sua personale responsabilità (di seguito e per brevità LRH),
e
La Società , con sede legale in codice fiscale e partita IVA , rappresentata dal
▪ sig. , nato a il , domiciliato per la carica presso la Società , in Via , in qualità di legale rappresentante (di seguito e per brevità l’Appaltatore), che agisce in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio in , rep. /racc.
in data , tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa
con sede in
, via
, codice fiscale
;
e partita IVA
2- impresa
con sede in
, via
, codice fiscale e partita IVA
;
3- impresa
con sede in
, via
, codice fiscale
;
di seguito denominate le “Parti”.
PREMESSO:
e partita IVA
- che il Direttore Divisione ingegneria ha approvato il progetto definitivo per l’ “Appalto integrato per la progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e per l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione in Comune di Colico (LC), località Monteggiolo”, per un importo da appaltare di euro 35.736,90 (esclusi IVA e oneri previdenziali) quale corrispettivo per la progettazione esecutiva e il CSP non soggetto a ribasso d'asta; euro 2.121.000,00 per lavori “a corpo” soggetti a ribasso d’asta ed euro 35.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- che il Direttore Divisione Corporate ha conferito l’incarico di Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione e per la fase di esecuzione all’Xxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx;
- che il Direttore Divisione Corporate ha disposto l’avvio di una gara con procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come stabilito dall’art. 95 del codice così come modificato dal correttivo D. Lgs. 56/2017 (di seguito per brevità codice);
- che il Direttore Divisione Corporate ha rassegnato le risultanze di gara dalle quali risulta aggiudicataria la Società , che ha offerto in sede di gara un ribasso del % sia sull’importo dei lavori posto a base di gara (al netto dell’IVA e degli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso) e sia sull’importo delle spese di progettazione (al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali);
- che la progettazione esecutiva è affidata a
in quanto appartenente allo staff tecnico oppure raggruppati per la progettazione in qualità di mandanti oppure progettisti su indicazione dell’Appaltatore;
- che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa, si è provveduto ad effettuare i necessari accertamenti antimafia - tramite il portale della Banca Dati Nazionale - pratica tuttora in istruttoria e al riguardo si richiama il disposto art.92 commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e ne hanno determinato il consenso.
Art. 2) Oggetto
La società Lario reti holding S.p.A., concede al qui presente ed accettante sig.
_____________________ nella sua qualità di ___________________________della Società
_________________________ la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori ampliamento dell’impianto di depurazione in Comune di Colico (LC), località Monteggiolo, come descritti e definiti nella documentazione tecnica di gara e negli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.
Art. 3) Prestazioni
L’Appaltatore conferma e si obbliga a realizzare le predette opere secondo le modalità, condizioni e responsabilità indicati nel Capitolato d’Appalto e nei suoi allegati, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, e nel rispetto della vigente normativa in tema di varianti in corso d’opera, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma di legge, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste dell’Appaltatore, oppure dallo stesso saranno fatte, a richiesta della Direzione Lavori, apposite anticipazioni di denaro.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, come integrati e specificati nel Capitolato d’Appalto.
L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire ed esporre n. 1 cartello di dimensioni non inferiori a m 1,00 di larghezza e a m 2,00 di altezza collocato in sito ben visibile scelto dal Direttore dei Lavori. Detto cartello, posto su sostegni di idonea resistenza e decoro, dovrà recare impresse con colori indelebili le diciture informative dell’ opera e precisamente: logo e indicativo Regionale, Società appaltante, Ufficio competente, titolo del lavoro in appalto con eventuale grafico illustrativo, estremi della legge, Impresa/e esecutrice/i con estremi di qualificazione, importo dei lavori, data di consegna, data di ultimazione prevista, Direttore di cantiere, Responsabile della procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione dei lavori, Progettista, Direttore dei lavori, Assistente direttore operativo, Assistente/i ispettore di cantiere, Coordinatore per la sicurezza, elenco Subappaltatori con estremi di qualificazione. Al termine dovranno essere segnati indirizzo e numeri telefonici degli uffici dell’Appaltatore e
della Stazione appaltante dove possono essere inviate comunicazioni o richieste ulteriori informazioni sull’opera.
Art. 4) Documenti del contratto
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma acquisiti agli atti di LRH, i seguenti documenti:
- Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP., approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000;
- Tutta la documentazione del progetto Esecutivo, eccetto la Relazione Tecnica Generale, il Piano di Manutenzione ed il Fascicolo dell’opera.
L’Appaltatore si obbliga alla puntuale applicazione ed al rispetto della legislazione in materia di lavori pubblici.
Per quanto non previsto e contenuto nel presente contratto, le Parti stabiliscono di fare rinvio alle norme del codice civile, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, al D.P.R. n. 207/2010 (per le parti attualmente in vigore) e a tutte le norme vigenti e quelle che venissero assunte, in corso d’opera, in materia di appalti di lavori pubblici.
Art. 5) Incarichi
L’incarico di “Direttore Lavori” verrà svolto dal Dott. Ing. con sede legale in .
L’incarico di “Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” verrà svolto dal Dott. Ing. _______________________________, con sede legale in _.
La Società LRH ha inoltre provveduto ad affidare ulteriori incarichi di supporto tecnico amministrativo.
Art. 6) Tempi
Per l’esecuzione dei lavori: giorni 730 naturali e consecutivi o nel minor tempo garantito dall’Appaltatore nell’offerta tecnica, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel tempo utile fissato sono compresi i giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Fermo restando il termine anzidetto, l’Appaltatore è comunque tenuto al puntuale rispetto dei termini previsti per l’esecuzione delle varie categorie di opere, contenuti nel programma esecutivo. Il programma esecutivo dei lavori consegnati dovrà individuare la data di inizio e il termine di tutte le categorie di opere indicate nel cronoprogramma segnato in fase progettuale e dovrà essere presentato, entro i successivi 10 (dieci) giorni dalla data di consegna dei lavori, alla Direzione Lavori, per ottenerne l’approvazione. Detto programma dovrà sottostare a tutte le disposizioni di legge ed essere redatto in osservanza a quanto segnato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Ai sensi dell’art. 107 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 è ammessa la sospensione dei lavori; di tale avvenimento dovrà essere compilato il relativo verbale.
In caso di concomitanza dei lavori di rifacimento di altri sottoservizi da parte dei vari Enti gestori, Xxxxx reti si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo senza che per questo l’Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto alla fissazione di un nuovo termine di ultimazione dei lavori da stabilirsi da parte di Lario reti, in relazione alla durata della sospensione.
La sospensione parziale dei lavori è ammessa con le modalità e gli effetti segnati
all’art. 107 del Codice.
Ai sensi dell’art. 107 del Codice, l’Appaltatore ha la facoltà di richiedere a LRH la concessione di proroghe; la loro concessione, previa verifica di ammissibilità, sarà disposta dal Responsabile delle Procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione dei lavori.
La ripresa dei lavori avverrà ogni qualvolta cessino le cause che hanno motivato la sospensione; di tale avvenimento dovrà essere compilato il relativo verbale corredato da Ordine di Servizio per la ripresa dei lavori entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’Ordine stesso. In caso di inadempienza verranno applicate le penali indicate nel Capitolato d’Appalto.
L’Appaltatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, a mezzo raccomandata A.R., che disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla redazione dell’apposito verbale.
Art. 7) Aspetti economici
L’ammontare dell’appalto di cui si tratta è assegnato a corpo, in via preventiva e salva finale liquidazione, ed è stato così calcolato:
- quota fissa per oneri relativi alla sicurezza: Euro 35.000,00;
- lavori al netto del ribasso del % (offerto in sede di gara e conteggiato sul importo a base d’asta al netto degli oneri relativi alla sicurezza di Euro
): Euro
L’Appaltatore conferma e si obbliga ad eseguire le opere di cui al presente contratto al prezzo di Euro oltre all’IVA di legge, di cui Euro 35.000 per oneri della sicurezza.
Per i lavori di cui al presente contratto non opera la revisione prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, c. 1 del Codice Civile.
Le parti si danno, altresì, reciprocamente atto che la contabilizzazione dei lavori, i pagamenti in acconto e la liquidazione finale verranno effettuati all’Appaltatore con bonifico bancario, su presentazione di regolari fatture, alle condizioni previste nel Capitolato d’Appalto e nei suoi allegati, entro, comunque, l'importo contrattuale sopra specificato.
Art. 8) Contabilizzazione dei lavori
La contabilizzazione dei lavori verrà redatta in osservanza alle disposizioni di cui al titolo IX del D.P.R. n. 159 del D.P.R. n. 207/2010.
Per la contabilizzazione dei lavori a misura e dei compensi a corpo stabiliti per gli oneri per la sicurezza si procederà come indicato nel Capitolato d’Appalto.
Art. 9) Pagamenti in acconto
Ai sensi dell’art. 35 comma 18’ D.Lgs. 50/2016 è dovuta all’ Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione dello stesso ed entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP con le modalità, nei termini e alle condizioni di cui al Capitolato d’Appalto. In attuazione dell’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di anticipazione del prezzo di appalto, LRH effettuerà, sulla stessa la trattenuta di garanzia dell’importo dello 0,5% a tutela dei lavoratori.
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito raggiunga il limite fissato nel Capitolato d’ Appalto per la rata minima erogabile al netto della ritenuta prescritta dalla normativa vigente.
Dopo aver emesso il Certificato di ultimazione dei lavori si farà luogo al pagamento
dell’ultima rata di acconto qualunque sia l’ammontare, al netto delle ritenute di cui sopra.
In caso di legittima sospensione totale dei lavori della durata superiore a 30 (trenta) giorni verrà corrisposto all’Appaltatore un acconto pari al suo credito, netto di trattenute, qualunque sia l’ammontare di esso.
Il ritardo nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all’Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Art. 10) Liquidazione dei corrispettivi
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo maturati, verranno emessi entro 30 (trenta) giorni dalla redazione del relativo stato di avanzamento.
Il pagamento relativo sarà eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento o dalla consegna della documentazione di corredo di competenza dell’Appaltatore.
Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato ai sensi dell’art. 103, comma 6’ del Codice, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Qualora l’Appaltatore non abbia presentato preventivamente la garanzia fidejussoria per la rata di saldo, il termine di 30 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. L’importo della garanzia sarà aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Il pagamento delle ritenute di legge sarà effettuato alla approvazione degli atti di collaudo; in pari data verrà fatto lo svincolo delle garanzie fidejussorie eventualmente prestate.
Art. 11) Controlli
I controlli sulla realizzazione dei lavori saranno conformi nei modi e nei mezzi a quanto previsto dal Codice.
Art. 12) Specifiche modalità e termini di collaudo
Il collaudo dei lavori verrà effettuato secondo i termini e le modalità fissate all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui al titolo X del D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare art. 224 del D.P.R. n. 207/2010.
Art. 13) Penali e risoluzione del contratto
Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo oltre i termini stabiliti per l’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, verrà applicata una penale come stabilito nel Capitolato d’Appalto; qualora si superi l’importo del 10% dell’importo contrattuale il Responsabile della procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione dei lavori si avvarrà delle facoltà di risolvere il contratto.
Oltre alle ipotesi di risoluzione del contratto previste dall’art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, ove rilevi che i lavori sono in ritardo rispetto al programma di esecuzione, ovvero rilevi una inadempienza dell’Appaltatore alle proprie obbligazioni, LRH potrà dichiarare risolto il contratto.
LRH potrà altresì dichiarare risolto il contratto nei seguenti casi:
1) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
2) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
3) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
4) subappalto abusivo, o cessione anche parziale del contratto;
5) perdita, da parte dell’Appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
6) in caso di esito negativo da parte della Prefettura dell’accertamento antimafia richiesto;
7) nei casi previsti dal successivo art. 24, clausole n. 3, 6 e 7;
8) ogni altra causa prevista nel Capitolato d’Appalto.
In caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, questi dovrà provvedere al risarcimento di tutti i danni riportati da LRH; la stessa Società avrà diritto di incamerare la cauzione e di ritenere a garanzia ogni e qualsiasi somma dovuta all’Appaltatore a qualsiasi titolo.
In ogni caso, pronunciata la risoluzione del contratto, l’Appaltatore sarà tenuto, previo verbale di constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri da redigersi in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, a rimettere nel possesso di LRH le aree di intervento, nel termine di dieci giorni dalla dichiarazione di risoluzione, pena l’esecuzione d’ufficio a spese dell’Appaltatore. Sarà in facoltà di LRH, se ed in quanto lo riterrà opportuno, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d’opera dell’Appaltatore.
I materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d’opera che LRHnon intenderà utilizzare per il prosieguo dei lavori dovranno essere sgomberati dall’Appaltatore nel termine di cinque giorni dalla comunicazione di LRH in ordine al rilevamento dei beni a piè d’opera; in difetto, LRH provvederà alla loro rimozione e deposito a spese dell’Appaltatore.
Gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell’Appaltatore o dei Subappaltatori, previa formale messa in mora dell’Appaltatore, costituiscono giusta e sufficiente causa di risoluzione del contratto.
Nessuna contestazione sulla regolarità formale e sostanziale della risoluzione del contratto potrà essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo della consegna delle aree di intervento e dei cantieri.
Resta comunque fermo che ogni contestazione in ordine alla risoluzione potrà dare luogo soltanto al risarcimento dei danni.
Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso da parte di LRH, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.
Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere sarà fissato d’accordo fra le parti. In caso di mancato accordo LRH provvederà ad una determinazione provvisoria del corrispettivo e la relativa controversia sarà risolta ricorrendo alla procedura prevista al successivo art. 19.
L’Appaltatore si assume ai sensi dei commi 8 e 9, art. 3 L. 136/2010 gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra i soggetti di cui al comma 1 art. 3 L. 136/2010 vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il soggetto che ha notizia dell’inadempimento procederà all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente LRH e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 14) Xxxxxxxx e polizze assicurative
A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore ha depositato presso gli Uffici della Società LRH la seguente documentazione acquisita in atti:
- cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n , emessa in
data
_________ dalla società
___________________fino alla concorrenza di Euro
___________________, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016;
- polizza di assicurazione RC Generale n. _________________________, ai sensi del art.
103, comma 7’, del D.Lgs. n. 50/2016, emessa in data da
_______________________ per un massimale non inferiore a euro;
- polizza di assicurazione per danni da esecuzione n , emessa in data
_________________ da _______________________ ai sensi del Capitolato d’Appalto.
Art. 15) Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Art. 16) Subappalto
Le parti danno atto che l’Appaltatore, in sede di gara, ha presentato dichiarazione di voler subappaltare determinate opere di cui è ammesso il subappalto nei limiti della suddetta dichiarazione.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni e limitazioni poste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010.
LRH non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese (se previsto il subappalto di opere appartenenti a strutture, impianti e opere speciali).
Si precisa che i pagamenti relativi ai lavori svolti dal Subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’Appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate.
Ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 convertito nella L. n. 248/2006 e s.m.i. e dell’art. 105, comma 8 del Codice, l'Appaltatore risponde in solido con il Subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
Come previsto dall’art. 105, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, LRH acquisirà il DURC dell’affidatario e dei subappaltatori.
Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l’ Appaltatore è solidalmente responsabile con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’Appaltatore si assume ai sensi del comma 9, art. 3 L. 136/2010, l’obbligo di inserire nei contratti con Subappaltatore e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare a LRH per tutti i subcontratti per l’esecuzione dell’appalto, il nominativo e la sede del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Per i contratti di subappalto la richiesta di autorizzazione è sostitutiva della comunicazione di cui sopra.
OPPURE
Le parti danno atto che l’Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di non voler subappaltare parte delle opere, per cui il subappalto non è ammesso.
Art. 17) Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza
L’Appaltatore si obbliga all'osservanza, nei riguardi del proprio personale, della L. 20.5.1970, n. 300 e successive disposizioni attuative, garantisce l’applicazione ai propri dipendenti di quanto previsto dal contratto collettivo di categoria e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la competente Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni adempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Responsabile della
procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione dei lavori effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fidejussoria.
Art. 18) Sicurezza sul lavoro
L’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza. L’inosservanza di tali obblighi potrà comportare la sospensione ovvero nei casi più gravi, anche la risoluzione del contratto, in quel caso si attiverà il confronto sindacale per i riflessi occupazionali.
Art. 19) Controversie
Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato all’art. 7, il Responsabile del procedimento può nominare la Commissione di cui all’art. 205 del Codice che, acquisita immediatamente la relazione riservata dal direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro 30 giorni.
La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che i l Responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosco:
- che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 54 del Codice;
- che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale.
La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica,
a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’art. 208 del Codice.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono devolute all’autorità giudiziaria competente in via esclusiva del Foro di Lecco.
Art. 20) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, LRH informa l’Appaltatore che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività in esso contemplate e per l’espletamento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.
Art. 21) Adempimenti D.lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012
In relazione alle attività oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 ss.mm.ii. in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l’Appaltatore dichiara e riconosce:
a) che LRH ha adottato il Modello di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. n. 231/01;
b) di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico di Lario Reti Holding SpA (la “Società”), il cui testo aggiornato è riportato nel sito xxx.xxxxxxxxx.xx;
c) di obbligarmi sin da ora, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, a non porre in essere o a fare in modo che i nostri dipendenti o consulenti non pongano in essere) alcuno dei reati previsti nel d.lgs. 231/2001;
d) di aderire ai principi e alle regole previste nel Codice Etico e di impegnarmi – anche per conto dei lavoratori subordinati o in somministrazione, dei collaboratori, dei consulenti e dei subappaltatori della nostra società / ditta che vengano in contatto
con la Società nell’esecuzione del proprio lavoro, attività o incarico – a osservare tali principi, regole e procedure;
e) di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione della Società – mediante comunicazione all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx di qualsiasi atto, fatto o comportamento che possa integrare una violazione del Codice Etico;
f) di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico, anche da parte di dipendenti, collaboratori e consulenti, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Società può determinare la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con la Società nonché il diritto della Società stessa a essere tenuta indenne e risarcita di ogni e qualsiasi danno, pregiudizio, costo, onere e spesa per l’effetto sofferti.
In relazione alle attività oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui alla L.n. 190/2012 ss.mm.ii. in materia di prevenzione della corruzione, l’Appaltatore dichiara e riconosce:
b) di obbligarsi sin da ora, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, a non porre in essere (o a fare in modo che i nostri dipendenti o consulenti non pongano in essere) alcuno dei reati previsti nella L. n. 190/2012;
c) di aderire ai principi e alle regole previste nel Piano di prevenzione della corruzione e di impegnarmi – anche per conto dei lavoratori subordinati o in somministrazione, dei collaboratori, dei consulenti e dei subappaltatori della nostra società / ditta che vengano in contatto con la Società nell’esecuzione del proprio lavoro, attività o incarico – a osservare tali principi, regole e procedure;
d) di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione della Società – mediante comunicazione all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx di qualsiasi atto, fatto o comportamento che possa
integrare un illecito penale di quelli inclusi nella L.n. 190/2012 o, comunque, una violazione del Piano di prevenzione della corruzione;
e) di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei principi e delle regole previste nel Piano di prevenzione della corruzione , anche da parte di dipendenti, collaboratori e consulenti, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Società può determinare la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con la Società nonché il diritto della Società stessa a essere tenuta indenne e risarcita di ogni e qualsiasi danno, pregiudizio, costo, onere e spesa per l’effetto sofferti.”
Art. 22) Tracciabilità dei pagamenti
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 e convertito in legge, con modificazioni dalla legge n. 217/2010, assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Pertanto dovranno essere utilizzati, a pena di risoluzione del presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Ai fini del presente contratto il/i conto corrente/conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto al presente contratto sui quali verranno effettuati pagamenti a favore dell’Impresa appaltatrice sono i seguenti:
Banca: IBAN IT :
Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto per conto dell’Impresa sono i seguenti:
- sig. , nato a il domiciliato per la
carica presso la sede della Società
.
– C.F.
Tutti i pagamenti a favore dell’Appaltatore verranno effettuati con bonifico bancario nel quale sarà riportato il CIG relativo al presente contratto.
L’Appaltatore si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
L’Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con tutti i contraenti a qualsivoglia titolo coinvolti nel progetto un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti a LRH, stante l'obbligo di verifica imposto dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.
L’Appaltatore accetta che LRH provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente xxxxxxxx, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.
L’Appaltatore riconosce a LRH la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del contratto in oggetto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.
Art. 23- Normativa antimafia
Le parti assumono tutti gli obblighi di rispetto in ordine alla normativa vigente di cui X.Xxx. 159/2011 e s.m.i. in materia antimafia e quanto previsto nei documenti di gara e in materia.
Art. 24 – Clausole contrattuali ai sensi dell’allegato 2 al Protocollo d’intesa stipulata da Lario reti holding spa con la Prefettura di Lecco in data 15.03.2017
Xxxxxxxx x. 0
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 15.03.2017 presso la CCIAA di Lecco e consultabile sui siti istituzionali dei soggetti sottoscrittori e di accettarne incondizionatamente i contenuti e gli effetti.
Clausola n. 2
L’Appaltatore si impegna a comunicare a LRH gli elenchi delle imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano di affidamento / realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle forniture ritenute “sensibili” di cui all’allegato 1, lettera “A” del Protocollo di legalità di cui alla precedente clausola n. 1.
Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta e consegnata a LRH con assoluta tempestività e, ove ciò non sia possibile per situazioni non prevedibili, entro e non oltre 5 giorni dall’impiego dell’impresa omessa dal predetto elenco.
La mancata osservanza della presente clausola è considerata causa ostativa alla stipulazione, approvazione ed autorizzazione dei contratti o subcontratti e, per i contratti già sottoscritti, qualora riguardi attività di importo superiore a 1.000 euro o in caso di ripetuta inosservanza dell’adempimento, costituisce clausola risolutiva espressa.
Clausola n. 3
L’Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alla Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personali o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). L’ inosservanza della presente disposizione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Clausola n. 4
L’Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
L’Appaltatore è a conoscenza ed accetta le seguenti clausole risolutive espresse:
- il presente contratto è risolto di diritto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura a LRH le clausole interdittive di cui all’art. 84 del D.lgs.vo. 6 settembre 2011,
n. 159 e s.m.i. nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2;
- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate ipso iure qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2;
L’Appaltatore si impegna, pertanto, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione ipso iure del contratto qualora emergano informative interdittive a carico del subappaltatore / subcontraente.
Clausola n. 6
L’Appaltatore è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa:
- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai subcontratti si intendono revocate ipso iure qualora si verifichi la sussistenza di una delle fattispecie di cui al punto precedente. In caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale del 10% del valore del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno;
- il presente contratto è risolto di diritto in caso di grave e reiterato inadempimento di quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 136/2010 rubricato “Identificazione degli addetti nei cantieri”.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui al precedente capoverso.
Clausola n. 7
L’Appaltatore è a conoscenza ed accetta la seguente clausola risolutiva espressa “al verificarsi dei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (Risoluzione), il presente contratto è risolto di diritto”.
Clausola n. 8
L’Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa, né a titolo di risarcimento precontrattuale né di esecuzione in forma specifica né di qualsiasi altro genere nei confronti di LRH qualora, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto in esecuzione dell’art. 3 del Protocollo di Legalità di cui alla precedente clausola n.1, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate di cui alla clausola n. 2, e sia quindi vietata la stipulazione, approvazione e autorizzazione dei contratti di subappalto o subcontratti, ai sensi dello stesso articolo 3 del Protocollo di legalità.
Clausola n. 9
L’Appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere, che dovrà tenere costantemente aggiornato e disponibile il “Rapporto di cantiere” di cui all’Allegato 1, lettera B, del Protocollo di Legalità di cui alla precedente clausola n. 1 contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia che potranno espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159 e s.m.i.
Art. 25 - Norme finali
Il presente contratto è soggetto ad IVA e verrà registrato solo in caso d’uso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
Tutte le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell’Appaltatore.
Art. 26 – Allegati
I seguenti documenti sono considerati parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati:
1) Documentazione di gara allegata alla lettera d’invito;
2) Proposta di aggiudicazione;
3) Fascicolo dell’aggiudicatario: cauzione definitiva, modello tracciabilità dei pagamenti compilato, polizze assicurative, modelli antimafia, CD contenente dichiarazione organico medio, PSC, Computo metrico, Elenco Prezzi, POS, Conformità macchine e attrezzature, Libro Unico dipendenti, Idoneità sanitaria, Formazione, Preposti, primo soccorso e antincendio, RLS e RSPP e attestati, medico competente;
4) Approvazione proposta di aggiudicazione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
▪ Per LARIO RETI HOLDING S.p.A.
(Xxxxxxxx Xxxxxxxx)
▪ Per ………………………..
(…………………….)
Le parti dichiarano ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di avere preso visione e di accettare ritenendole pienamente valide ed efficaci le seguenti clausole: Artt. 3, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 19.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
▪ Per LARIO RETI HOLDING S.p.A.
(Xxxxxxxx Xxxxxxxx )
▪ Per ………………….
(………………. )
Il presente documento è sottoscritto con data digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs.
82/2015 come modificato dal X.Xxx. 179/2016.
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si comunica che le informazioni personali (Dati anagrafici, Codice Fiscale, Partita IVA, e coordinate bancarie in caso di domiciliazione della bolletta) richieste per la sottoscrizione di nuovi contratti, subentri o variazioni contrattuali, sono utilizzate da Lario reti holding SpA esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza e secondo gli obblighi di legge.
Si precisa che:
a. i dati verranno trattati in forma orale e scritta nonchè su supporto magnetico, elettronico, telematico secondo i principi di correttezza , liceità e trasparenza;
b. il conferimento dei dati stessi è obbligatorio in relazione alle finalità relative agli adempimenti legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali di fornitura; i dati catastali dell’immobile presso cui è attiva la fornitura sono richiesti in ottemperanza all’art. 1, co 333, L. 331/2001;
x. xxxxx restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a:
• istituti di credito
• società di recupero crediti
• società del Gruppo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
• soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di servizi
d. i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge;
e. relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i diritti previsti dell’art. 7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 di seguito riportato;
f. titolare del trattamento dei dati è LARIO RETI HOLDING S.P.A. Via Fiandra n.13, 23900 – Lecco.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
- dell’origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli in cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.